Regolamento per la distribuzione dell’acqua – conformità agli artt. 1469-bis ss. cod. civ. Al di là dei dubbi interpretativi legati alla (relativamente) recente introduzione del Capo XIV bis, Libro IV, cod. civ., dal combinato disposto degli articoli 1469-bis, 1° e 3° comma, 1469-ter, 4° comma e 1469-quinquies, 2° comma, si può dedurre che le categorie di clausole abusive previste dal legislatore italiano si articolano su tre piani: 1. clausole senz’altro abusive, quantunque siano state oggetto di trattativa individuale, se rientranti in una delle tre ipotesi stabilite all’art. 1469-quinquies, 2° comma; 2. clausole presuntivamente abusive, se rientranti in una delle venti ipotesi stabilite all’art. 1469-bis, 3° comma, a meno che il professionista non dimostri l’assenza di significativo squilibrio contrario a buona fede ex art. 1469-bis, 1° comma, ovvero dimostri che siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 1469-ter, 4° comma; 3. altre clausole abusive, non riconducibili ai due elenchi suddetti, ove spetta al consumatore dimostrare il significativo squilibrio contrario a buona fede (art. 1469bis, 1° comma). Alla luce delle diverse categorie così delineate, ci pare che il regolamento presenti i seguenti, seppur non sempre facilmente inquadrabili, profili di vessatorietà: Art. 1 – Ente gestore del servizio L’ultimo comma fa riferimento alla “Carta del Servizio”. Le cd. Carte dei Servizi, che ogni ente erogatore è tenuto ad elaborare, rappresentano dei vincoli unilaterali, integranti le previsioni contrattuali, che l’Amministrazione si impegna ad osservare al fine di garantire uno standard qualitativo al servizio prestato. Contenendo previsioni certamente integrative del contratto, sarebbe opportuna anche una valutazione circa la vessatorietà delle clausole contenute nella “Carta del Servizio”, oltre che nel Regolamento. Essendo inoltre la trasparenza contrattuale e l’informazione del consumatore tra i principi ispiratori della riforma codicistica, si richiede una distribuzione capillare della Carta del Servizio. Si potrebbe riformulare pertanto l’ultimo comma come segue: “I Diritti dell’Utente sono tutelati da apposita Carta del Servizio, distribuita secondo le modalità prescritte nell’art. 15. La Carta del Servizio costituisce parte integrante del presente Regolamento”. Art.2 - Sistema di distribuzione dell'acqua La previsione secondo la quale "la Società concede normalmente erogazioni di acqua potabile col sistema a contatore", anche se probabilmente intende riferire il carattere di normalità al sistema a contatore, può lasciare intendere che l'acqua sia "normalmente potabile". Riteniamo che la previsione, senza alcuna ulteriore specificazione, possa quindi essere in contrasto con il disposto del punto 11 dell'art.1469-bis, comma III, consentendo al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Art. 3 – Modalità della fornitura L’inciso “caso per caso” potrebbe essere interpretato come un potere unilaterale dell’Amministrazione di modificare le condizioni contrattuali rispetto a casi particolari. Sicché il primo comma dell’art. 3 potrebbe essere sospettato di vessatorietà ex art. 1469-bis n. 4, ma soprattutto ai sensi del successivo n. 10 (“prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto modo di conoscere prima della conclusione del contratto”) o, ancor più grave, del 1469-quinquies, n. 3. Proporremmo di sostituire l’espressione “…condizioni speciali che, caso per caso, possono essere fissate nel contratto”, con la formula, conforme al 1469-ter, 4° comma, “…condizioni speciali che siano state oggetto di trattativa individuale con il singolo Utente all’atto della conclusione del Contratto”. Art. 4 - Durata dei contratti La mancata previsione di un termine per la disdetta può essere in contrasto con il disposto del punto 8 del comma III dell'art.1469-bis, consentendo al professionista di recedere dal contratto a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso. In proposito viene evidenziato dalla società che la mancanza di un termine per la disdetta persegue gli interessi dei consumatori, in quanto normalmente gli utenti disdettano i contratti il giorno prima di lasciare l’immobile oggetto della fornitura. La previsione di un termine per la disdetta comporterebbe il relativo costo per l’utente uscente, oltre che, nell’ipotesi di un subentro immediato di un altro utente, la difficoltà operativa della sovrapposizione di due contratti. Da parte sua la società non ha alcun interesse a disdettare i contratti. Viene pertanto concordato di aggiungere all’articolo l’espressione “……… disdetta che da parte della società dovrà essere comunicata almeno un mese prima”. Art. 5 – Modalità per il recesso dal contratto Innanzitutto, ci pare scorretto l’utilizzo del termine di “recesso dal contratto”, in quanto l’articolo si occupa della “cessione del contratto”. La norma ci pare inoltre in parte ripetitiva e al tempo stesso contraddittoria rispetto all’art. 21. Proporremmo di eliminare l’art. 5 e di assorbirne il contenuto nell’art. 21. Nell’ultima parte dell’art. 21 toglieremmo però l’inciso “anche in via presuntiva” sostituendolo, ad esempio, con: “sulla base di apposita rilevazione sul contatore effettuata entro … giorni dalla predetta data o anche in via presuntiva su accordo delle parti”. Al riguardo la società sottolinea l’impossibilità di assegnare un termine per la rilevazione del contatore, in quanto i due utenti si presentano per la voltura (che deve essere immediatamente attuata) e di comune accordo forniscono la lettura del contatore o scelgono l’accertamento in via presuntiva. L'eventuale lettura fornita non viene, peraltro, controllata dalla Società, la quale invia propri rappresentanti per la verifica solo nella diversa ipotesi della disdetta. Il comune accordo delle parti costituisce l'elemento essenziale della voltura; in caso di mancato accordo, gli utenti opterebbero per la chiusura del contratto in essere e per l'apertura di una nuova posizione contrattuale. Viene pertanto consigliata la seguente formulazione: "anche in via presuntiva su accordo delle parti". Art. 10 – Forniture su strade canalizzate L’espressione “…. la Società entro i limiti del quantitativo di acqua dalla stessa riconosciuta disponibile…..” potrebbe violare l’art. 1469 bis, comma 3, n. 4 (esecuzione della prestazione del professionista subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà). Art. 11 – Forniture su strade non canalizzate e forniture per uso non domestico Due osservazioni: a. Innanzitutto, per le ragioni più sopra esposte sub art. 3, l’Ente non può imporre la stipula di future “condizioni particolari di fornitura relativamente alle modalità di consumo” che, per il tenore letterale, sembrerebbero unilateralmente imposte dall’Ente stesso. b. Inoltre, la previsione di un “adeguato contributo a fondo perduto” potrebbe essere considerata abusiva ai sensi dall’art. 1469-bis nn. 5 e 7. Tuttavia, trattandosi di forniture “per un uso industriale e comunque non domestico”, si potrebbe imporre l’accettazione di queste clausole, trattandosi presumibilmente di contratti conclusi con i cd. professionisti, non tutelati dagli artt. 1469-bis ss.. Diversamente, la norma presenta indubbi profili di vessatorietà. La Commissione tuttavia rileva che astrattamente l’articolo pare riferirsi a due fatitspecie distinte: le forniture su strade non canalizzate (che potrebbero essere richieste anche da privati consumatori) e le forniture per uso non domestico. Per escludere la vessatorietà sarebbe opportuno sostituire il “contributo a fondo perduto” con il “contributo sulla base di un preventivo predisposto dalla società per la costruzione della tubazione stradale”, salvo poi specificare che per le forniture ad uso non domestico vengono stipulate condizioni particolari di fornitura relativamente alle modalità di consumo. Art. 12 – Norme per le forniture Il punto 5. contrasta con l’art. 1469 bis n. 10. Il punto 6. ci pare contrasti con le disposizioni in tema di servitù di acquedotti, per cui non può certamente prevedersi una sorta di diritto di veto a favore dell’amministratore del condominio o degli altri proprietari rispetto il diritto del singolo alla fornitura di acqua nella propria abitazione. Si propone la seguente modifica “l’individuazione delle utenze come sopra indicato può essere modificata dalla società anche sui contratti in corso, mediante comunicazione scritta all’utente, in caso di accertata difformità rispetto ai dati acquisiti o di variazioni delle situazioni di fatto”. Art. 13 – Ripartizione dell’importo delle fatture fra i vari utenti di una derivazione. L’ultimo paragrafo potrebbe essere inteso come una limitazione alla facoltà del consumatore di opporre eccezioni o di allegare prove e, dunque, suscettibile di vessatorietà ex art. 1469bis n. 18 c.c.. Aggiungeremmo pertanto, subito dopo “…i criteri standardizzati per la ripartizione dei consumi” il seguente inciso: “fatto salvo il diritto dell’Utente di provare un diverso consumo”. Al riguardo la società rileva che tale modifica non sia attuabile, in quanto il riferimento ai criteri standardizzati per la ripartizione dei consumi è un semplice consiglio per la divisione dei consumi in particolare nei condomini (sono gli stessi amministratori di condominio che richiedono un criterio da utilizzare a tal fine). All’azienda il parametro utilizzato è assolutamente indifferente. Si propende pertanto per una modifica dell’ultima frase dell’articolo come segue: “Per la risoluzione di contenziosi si suggerisce il riferimento al contenuto della Tabella di cui all’allegato F), contenente i criteri standardizzati per la ripartizione dei consumi”. Art. 17 – Norme per l’esecuzione della fornitura Così come formulata, la norma sembra prescindere da qualsivoglia valutazione tecnica. Si potrebbe prevedere più specificatamente: “Spetta alla società determinare all’atto della concessione, sulla base di idonei accertamenti tecnici, il diametro della presa e del contatore e scegliere il luogo per la costruzione della presa più vicino alla rete idrica circostante, nonché per il collocamento del contatore”. Al riguardo la società rileva che non sempre il luogo più vicino alla rete idrica circostante è quello più idoneo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore. L’articolo presente pertanto verrà così modificato: “spetta alla società determinare all’atto della concessione, sulla base di idonei accertamenti tecnici, il diametro della presa e del contatore e scegliere il luogo tecnicamente più idoneo per la costruzione della presa nonché per il collocamento del contatore”. Art. 18 – Costruzione e manutenzione delle derivazioni L’ultimo comma potrebbe essere considerato vessatorio ai sensi dell’art. 1469-bis, 1° comma, nel senso cioè del significativo squilibrio, nella parte in cui prevede che per le riparazioni di tubature di proprietà dell’Ente collocate nella proprietà dell’utente, quest’ultimo deve farsi carico delle spese di “ripristino definitivo”. Non si può certamente pretendere che l’utente, oltre aver consentito l’accesso sulla sua proprietà per la riparazione di tubature dell’Ente, debba anche pagare le spese, ad esempio, per riparare le aperture fatte nei muri per accedere a dette tubature. Si potrebbe così aggiungere: “… il ripristino definitivo è a cura e carico degli Utenti, sempre che ciò non comporti delle spese a carico di questi ultimi”. Al riguardo la società chiarisce che la norma si riferisce ai casi particolari in cui il contatore è collocato all’interno dell’abitazione, in situazioni in cui risulterebbe particolarmente oneroso e difficoltoso per l’azienda occuparsi del ripristino definitivo. La società chiede normalmente che il contatore sia portato al di fuori dalla casa. Viene pertanto proposto di chiarire che gli interventi di carattere idraulico sono a carico dell’azienda, compreso il costo della tubazione Art. 20 – Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture La clausola potrebbe essere esente dal giudizio di vessatorietà solo se riferita, come sembrerebbe desumersi dall’inciso “nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico”, ai contratti conclusi con i “professionisti”. Ad ogni modo, sostituiremmo la parte finale della norma (“motivi che verranno valutati insindacabilmente dalla stessa Società”) con, ad esempio, “emergenze tecniche” o altra espressione che specifichi meglio i “motivi”. Aggiungeremmo inoltre subito dopo: “Nei limiti della prevedibilità tecnica del rifiuto, sospensione o revoca della fornitura, la Società ne deve dare congruo preavviso all’Utente”. Art. 22 – Portata garantita Al comma 2 si consiglia di specificare il numero dell’articolo e dell’allegato del DPCM 4 marzo 1996 del quale si riporta il contenuto (allegato 1/8, art. 8.2). Al comma 2, lett. a) si richiede di completare il disposto lasciato in sospeso con i puntini (….) con quanto previsto dal predetto DPCM all. 8 art. 8.2.1 “Il contratto con l’utente menzionerà il numero di dotazioni assegnato all’utente e ad esso garantito”. Art. 25 – Responsabilità dell’Utente Il 1° comma sancisce la responsabilità del consumatore per danno alla conduttura di presa, al contatore e agli altri apparecchi di proprietà della Società ove questi siano posati nella proprietà privata; in tal caso il consumatore “è responsabile verso la società dei danni per qualsiasi causa prodotti ed è tenuto a sostenere le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per le sostituzioni”. Tale previsione appare vessatoria in quanto crea un significativo squilibrio nei doveri derivanti dal contratto, abusivo ex art. 1469 bis, 1° comma; inoltre può apparire vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, 2° comma, n. 2 e dell’art. 1469 quinquies, 2° comma, n. 2 (esenzione di responsabilità del professionista). L’utente non può, infatti, farsi carico di tutti i danni e guasti che avvenissero per qualsiasi causa (ad esempio di natura tecnica o attribuibile a caso fortuito, forza maggiore o a fatto del terzo). La responsabilità è soltanto per colpa; solo per legge può essere stabilita la responsabilità oggettiva. Si richiede l’eliminazione dell’inciso “per qualsiasi causa prodotti”. Non crediamo che l’Utente possa ritenersi responsabile, come previsto dal 2° comma, anche della parte di impianto eccezionalmente situata sul suolo pubblico. In tal caso la manutenzione dovrebbe rimanere a carico dell’Ente o del Comune. Si consiglia pertanto la seguente formulazione: “… l’utente è comunque responsabile della parte di impianto a valle del rubinetto di arresto anche se eccezionalmente situata sul suolo pubblico e dovrà curarne la manutenzione a propria cura e senza spese per la società”. Art. 26 – Uso dell’acqua La clausola è tipica dei regolamenti di distribuzione dell’acqua. Ci pare tuttavia che il generico divieto di cedere a terzi l’acqua sia più una clausola di stile. Art. 27 – Risoluzioni di diritto del contratto. Trattasi della clausola, frequentissima nei contratti di erogazione, di risoluzione del contratto in caso di morosità dell’utente. La previsione di uno strumento di autotutela potrebbe essere vista come limitativa dei diritti del consumatore alla luce dell’art. 1469-bis nn. 2 e 4. Tuttavia, va ricordato che, proprio riguardo a tale fattispecie, già nel passato la giurisprudenza aveva ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti dell’Enel in caso di sospensione per morosità, ritenendo che non vi fosse alcun diritto per il consumatore ad ottenere la prestazione, in caso di proprio inadempimento (art. 1460 c.c.). Potrebbe pertanto ritenersi non vessatoria ed ammissibile una clausola che consenta la sospensione “autoritativa” del servizio, purché subordinata ad un “congruo preavviso” laddove l’inadempimento sia di “lieve entità” (art. 1565). Così come formulato, l’art. 27 può essere considerato abusivo. Infatti la norma non precisa i casi in cui l’Ente può procedere alla sospensione della fornitura e, quindi, alla risoluzione del contratto. L’art. 27 potrebbe essere così riformulato: Art. 27 – Sospensione della fornitura e risoluzione di diritto del contratto “In presenza di morosità dell'utente, a … giorni dalla scadenza del pagamento della bolletta, l'Ente provvederà ad inviare all'Utente una comunicazione scritta indicante i termini ultimi per provvedere all'adempimento, le modalità di comunicazione di detto obbligo ed i tempi entro i quali all'Utente, in costanza di mora, verrà sospesa la fornitura. L’Ente non è autorizzato a sospendere la fornitura ad un proprio utente in assenza di una comunicazione scritta, salvo quanto previsto nel comma …. La comunicazione dovrà essere effettuata in forma di raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso infruttuosamente il termine indicato nella lettera, il servizio potrà essere sospeso. Tuttavia, in considerazione della particolare natura di pubblica utilità del servizio e nell'ottica di tutela dell'utente vincolato, la sospensione della fornitura non potrà mai essere operata nei seguenti casi: a. quando, pur essendo scaduti i termini di pagamento della bolletta, il versamento sia comunque effettuato e comunicato nei termini e nei modi intimati dall'esercente nella raccomandata di sollecito, ma non sia stato ancora trasmesso allo stesso per negligenza o ritardo del servizio postale o della banca; b. in caso di mancato versamento di importi in misura inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale; c. in caso di mancato pagamento di servizi o addebiti relativi a forniture diverse dalla somministrazione di acqua, quando questa sia effettuata da un esercente multiservizio; d. e. nei giorni prefestivi e festivi; per la somministrazione di acqua per necessità terapeutiche (strutture sanitarie eroganti prestazioni terapeutiche accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale), ovvero a soggetti che versino in stato di determinate gravi patologie mediche, debitamente certificate da operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e necessitanti di acqua per il funzionamento di apparati di cura; f. in presenza di controversie in corso relative alla ricostruzione dei consumi, a seguito di malfunzionamento dei contatori. In deroga all'obbligo di preavvisare per iscritto l'Utente, l'Ente può procedere alla sospensione del servizio, anche senza preavviso, nelle sotto indicate situazioni: a. per grave inadempimento; b. per cause di pericolo oggettivo; c. per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire continuità al servizio; d. per appropriazione fraudolenta di acqua, compresa la riattivazione non autorizzata del servizio sospeso per mancato pagamento della bolletta. Il contratto di fornitura può essere risolto di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal presente Regolamento, quando la sospensione dell’erogazione prosegue da oltre un mese e sia stata inviata un’ultima lettera di diffida contenente l’invito a pagare entro … giorni nonché l’avvertimento che, in mancanza, il contratto s’intenderà risolto di diritto. L’Ente può richiedere un corrispettivo specifico per le operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura in linea con i costi sostenuti per tali operazioni”. Art. 29 – Anticipo di fornitura La clausola potrebbe essere sospettata di vessatorietà ai sensi dell’art. 1469-bis nn. 5 e 7. Tuttavia, la norma fa esplicito riferimento alle Utenze industriali, artigianali e commerciali, sicché potrebbe essere sottratta a tale controllo. Ad ogni modo, i sospetti di vessatorietà potrebbero essere superati valorizzando il carattere di deposito cauzionale e non di anticipo della fornitura. Infatti, la richiesta di una somma anticipata con le caratteristiche attribuitegli dalla norma (anticipo sulla fornitura) non trova una motivazione sostanziale, in quanto tutti i costi attinenti la fornitura del servizio sono già riconosciuti in tariffa. Si può invece ritenere pienamente legittima la richiesta da parte degli esercenti di una adeguata forma di garanzia, dato l'obbligo esistente di fornire il servizio a tutti quanti lo richiedano. Si potrebbe così prevedere la facoltà dell’Ente di richiedere agli utenti, anche non “industriali, artigianali e commerciali”, all'atto della stipulazione del contratto, il versamento di un deposito cauzionale o di analoga garanzia (fideiussione o altre forme di garanzia definite dagli esercenti) al fine di garantirsi circa il puntuale e corretto adempimento dell'utente. Il deposito cauzionale, il cui ammontare massimo è fissato dall'Ente tenuto conto della tipologia di utenza e dei profili di consumo, verrebbe restituito al termine del rapporto contrattuale remunerato in base al tasso di interesse legale. Possono considerarsi forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale anche altri strumenti che assicurino l'esercente del corretto e puntuale adempimento dell'utente. All'utente non potrà essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore è inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato o di analoga forma di garanzia. L'esercente, in questo caso, potrà trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale trattenuto nella bolletta successiva. A fine rapporto l'utente, per ottenere la restituzione del deposito, non dovrà presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento ad inizio rapporto. La società ha quindi riformulato la norma con l’intestazione “deposito cauzionale”. Il primo comma sancisce che “l’utente che, per morosità o altra causa, abbia subito la chiusura del contatore o l’isolamento della presa stradale sarà tenuto a costituire un deposito cauzionale a garanzia dell’esatto adempimento delle proprie obbligazioni”. Si consiglia di formulare il comma in esame come segue: “L’utente che ai sensi dell’art. 26 abbia subito la chiusura del contatore o l’isolamento della presa stradale sarà tenuto a costituire un deposito cauzionale a garanzia dell’esatto adempimento delle proprie obbligazioni”. In relazione al secondo comma (“l’ammontare del deposito cauzionale è stabilito dalla società in base alla tipologia di utenza e dei profili di consumo”), si richiede l’indicazione di un importo massimo. In caso contrario la clausola può apparire vessatoria, in quanto prevede un deposito cauzionale di importo indeterminato, che può essere fissato unilateralmente dal soggetto erogatore sulla base di criteri vaghi. Art. 30 – Erogazioni provvisorie Non crediamo che l’Ente possa pretendere il pagamento di forniture non effettuate, a meno che particolari ragioni di ordine tecnico impongano un meccanismo di rilevazione come quello previsto nella norma. Art. 32 – Minimo impegnato e garantito Valgono le considerazioni fatte sub art. 30; solo che in questo caso non vediamo, rispetto alle forniture provvisorie, ragioni tecniche che giustifichino il minimo impegnato. In particolare potrebbe essere considerata abusiva ex art. 1469-bis, 1° comma la clausola di cui al successivo art. 33, ult. comma: “Il minimo impegnato è comunque fatturato anche se l’acqua non è stata consumata”. Art. 34 – Modalità dei pagamenti Il 2° comma presenta due profili di vessatorietà: a. b. l’uno attiene agli interessi di mora addebitati al consumatore per i ritardi nei pagamenti “a qualsiasi titolo”, dunque anche per fatto e colpa non imputabili allo stesso; l’altro concerne la possibilità di pretendere tali interessi senza costituire in mora l’utente ritardatario. La costituzione in mora si renderebbe inoltre necessaria anche ai fini di un’eventuale sospensione della fornitura ex art. 27 del Regolamento. Inoltre, la previsione del diritto della società di procedere alla chiusura della presa, in caso di morosità, dopo diffida con preavviso scritto di 10 giorni, pare in contrasto con il disposto del I comma dell'art.1469-bis, determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Innanzitutto il termine di 10 giorni appare non congruo in quanto inferiore a quello previsto dall'an.1454, Il comma, in tema di diffida ad adempiere. La previsione della "diffida scritta" è poi troppo vaga: ci pare necessaria la previsione almeno di una raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto direttamente dalla parte o da familiare convivente, ovvero di un atto notificato dall'Ufficiale Giudiziario. L'esclusione di causa di giustificazione in caso di "ritardo dei pagamenti dovuti causato da eventuali disservizi inerenti la distribuzione delle bollette dell'acqua a cura dell'Amministrazione delle Poste e Telegrafi o della Ditta incaricata" comporta poi la possibilità che l'utente diventi moroso senza neppure saperlo. In tale ipotesi dovrebbe essere esclusa la possibilità di chiusura della presa prima del decorso di un termine più ampio e ragionevole successivo a quello in cui vi sia la certezza che l'utente sia divenuto consapevole della propria "mora debendi". Al riguardo la società osserva che l’azienda non può accollarsi le conseguenze di eventuali disservizi delle poste e, pertanto, la Commissione approva la norma nella sua versione originaria. Andrebbero infine verificati gli interessi di mora di cui all’allegato G, alla luce della normativa anti-usura. Elimineremmo il 3° comma, in quanto assorbito nel nuovo art. 27. Il 4° comma (“l’utente moroso non ha diritto ad alcun risarcimento di danni…”) potrebbe essere considerato nullo ex art. 1469-quinquies, n. 1, ove l’esonero di responsabilità dell’Ente fosse esteso al caso di morte o danno alla persona del consumatore. Art. 35 – Apparecchi di misura – manutenzione Sembra eccessiva l’attribuzione all’ente di un diritto incondizionato di cambiare gli apparecchi di misura , senza la necessità di preavvisi o giustificazioni. Soprattutto, ove tale diritto comportasse un diritto di ispezione non subordinato al previo accordo con il soggetto interessato né in alcun modo disciplinato in modo da tutelare le ragioni di quest’ultimo. Se formulata in termini assoluti, in assenza dei suindicati correttivi, la clausola potrebbe dunque risultare censurabile ai sensi dell’art. 1469-bis, 1° comma. Art. 36 – Posizione e custodia degli apparecchi di misura Il comma 2 recita: “gli utenti sono i consegnatari (degli apparecchi di misura) e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato, salvo il diritto di provare che la manomissione o il danno sia dovuto a fatto e/o colpa del terzo identificato”. Tale previsione appare vessatoria, in quanto l’utente non può farsi carico di tutti i danni e guasti che avvenissero per qualsiasi causa (ad esempio di natura tecnica o attribuibile a caso fortuito, forza maggiore o a fatto del terzo). La responsabilità è soltanto per colpa; solo per legge può essere stabilita la responsabilità oggettiva. Si consiglia di riformulare il secondo comma come segue: “l’utente ne è il consegnatario ed è pertanto responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per causa a lui imputabile”. Art. 37 – Guasti agli apparecchi L’utente non può certamente farsi carico di tutti i danni e guasti “che avvenissero per qualsiasi causa” (ad esempio di natura tecnica!). Il che creerebbe un significativo squilibrio nei doveri derivanti dal contratto, abusivo ex art. 1469-bis, 1° comma. Si potrebbe precisare all’inizio della norma che “L’Utente risponde della buona conservazione sia degli impianti interni che degli strumenti di misura”. Quindi sostituiremmo l’inciso finale “essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa” con “essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per causa a lui imputabile”. Art. 39 – Lettura dei misuratori Sarebbe opportuno precisare due aspetti: a. per quanto compatibile con le esigenze tecniche dell’Ente, la lettura degli apparecchi non dovrebbe essere eseguita “a discrezione della Società”, ma secondo un minimo scadenzario; b. per le “letture supplementari a discrezione” (3° comma), fisseremmo perlomeno un termine di preavviso all’utente (fatto salvo i casi di grave morosità e/o di pericolo di manomissione del contatore), anche per non incorrere in quei problemi relativi al diritto di accesso e di ispezione indicati sub art. 35. Art. 40 – Irregolare funzionamento del contatore La norma potrebbe presentare profili di vessatorietà sia dal punto di vista del 1469-bis, 1° comma, sia dal punto di vista dell’art. 1469-bis, n.18. Proporremmo di sostituire la norma con una più dettagliata. Ad esempio: “Qualora il contatore installato presso l'utente, a seguito di una verifica tecnica effettuata dall'esercente su richiesta dell'utente o a seguito di ordinari controlli, evidenzi un errore nella registrazione dei consumi al di fuori delle soglie previste dalla normativa tecnica in vigore, l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi. La ricostruzione, in base all'errore accertato in sede di verifica tecnica, partirà dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità se determinabile con certezza. Nei casi in cui non sia possibile una determinazione certa del momento di guasto, la ricostruzione dovrà riguardare un periodo massimo di dodici mesi a partire dal giorno della verifica del contatore e fino al giorno della sostituzione del contatore stesso. Verranno presi a riferimento i consumi storicamente fatti registrare dall'utente negli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito. L'utente potrà comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati dall'esercente. Il risultato della verifica, l'ammontare dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione relativa (verbale di verifica, stime dettagliate della ricostruzione, metodo di stima utilizzato) dovranno essere comunicati all'utente, prima della sostituzione del contatore guasto e salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di 2 mesi dal momento della verifica stessa. L'utente ha 30 giorni di tempo dalla comunicazione dei risultati della ricostruzione dei consumi per presentare le proprie controdeduzioni, debitamente documentate, e opporsi. In questo caso l’Ente non può sospendere la fornitura fino al momento della risoluzione della controversia”. Art.41 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente. La limitazione del "rimborso dei maggiori corrispettivi addebitati limitatamente al periodo di fatturazione immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento" pare in contrasto col disposto del punto 2, comma III, dell'art.1469-bis, nella parte in cui limita le azioni e i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista. Al riguardo si propone di limitare il rimborso dei maggiori corrispettivi addebitati “al periodo in relazione al quale è tecnicamente possibile rilevare l’inconveniente”. Al comma 2 si consiglia di precisare che, qualora le verifiche confermino l’inconveniente lamentato dall’Utente, al medesimo sarà restituito anche il deposito cauzionale di cui al primo comma. Art. 48 – Modifiche Il primo comma, così genericamente formulato, è certamente vessatorio ex art. 1469-bis, 1° comma e 1469-bis n.11 e 13. Bisognerebbe specificare: a. che le modifiche riguardano gli impianti interni di proprietà dell’Utente; b. che le modifiche non comportano particolari conoscenze tecniche; in caso contrario, si potrebbe riconoscere il diritto dell’Utente di richiedere l’intervento, a proprie spese, di un tecnico ; c. che i limiti di tempo imposti all’Utente per provvedere alla modifica siano perlomeno “ragionevoli”; d. che è facoltà dell’Utente recedere dal contratto qualora la modifica comporti un aumento di spesa eccessivamente elevato rispetto a quanto originariamente previsto; Art. 49 (Perdite, danni e responsabilità) Il secondo comma prevede che la società non può essere direttamente o indirettamente chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni. Considerato che gli art. 42 e ss. del Regolamento prevedono alcune caratteristiche degli impianti interni, nonché il potere della società erogatrice di ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti stessi, appare vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 2, nn. 2 e 18 l’esclusione di responsabilità della società medesima. Si consiglia la seguente formulazione: “….. né la società può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni, salvo che il danno sia conseguenza delle prescrizioni speciali di cui agli articoli 42 e ss.”. Art. 50 – Vigilanza Si rinvia alle osservazioni fatte sub artt. 35 e 39. Si potrebbe evitare il preavviso, ad esempio, per situazioni particolari in cui si siano già verificati casi di manomissione dell’impianto erogante o gravi morosità. Elimineremmo l’ultima parte del 2° comma, in forza del quale l’Utente non ha diritto a compensi o ad indennizzi di sorta, perlomeno in relazione ai danni che gli addetti dell’Ente potrebbero provocare nell’esercizio del diritto di accesso. Art. 52 – Diritti e obblighi per l’utente Il 2° comma ci pare certamente vessatorio, soprattutto perché si parla di “bocche private di estinzione incendi”, ove non dovrebbero esservi dubbi circa “l’efficacia dell’uso delle bocche”. Semmai si può precisare che “La Società non assume alcuna responsabilità circa l’inefficacia dell’uso delle bocche derivante da un utilizzo scorretto delle stesse da parte dell’Utente”. Art. 53 – Infrazioni Ci pare manifestamente eccessiva, e dunque vessatoria ex art. 1469-bis n.6, la penale pari a 5 volte la tariffa base rispetto al volume di acqua consumato; in ogni caso è soltanto il giudice in sede di azione ordinaria a poter dichiarare vessatoria la penale in quanto manifestamente eccessiva. Art. 58 – Variazioni E’ vessatorio ex art. 1469-bis, n. 11. La modificazione unilaterale dell’originario contratto può essere fatta solo “per un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”. Aggiungeremmo, infine, la clausola sul foro competente (quello del consumatore, per non incorrere nella vessatorietà prevista dal 1469-bis, n. 19) e una clausola sul trattamento dei dati personali.