LA DOGANA DELLE PECORE E L'UNIVERSITA' DI LUCERA NEI CAPITOLI PER GLI ERBAGGI DEL 1483 di Costantina Anna Maria Altobella I privilegi concessi fin dal XIV secolo all'Università di Lucera dai sovrani che si avvicendarono al governo del Mezzogiorno d'Italia furono nella massima parte dati alle stampe nell'opera fondamentale realizzata dal d'Ameli nel 18611. Peraltro l'attento esame del catalogo dei manoscritti conservati dalla Biblioteca provinciale di Foggia, curato da Pasquale di Cicco 2, indica l'esistenza di Capitoli concessi per gli erbaggi della città di Lucera dall'aragonese Ferrante I nell'aprile del 1483. Nonostante le pazienti ricerche l'originale di tale documento non è stato rinvenuto; estratto dal IX volume dei registri executoriarum della Regia Camera della Sommaria relativi al 1483, andati distrutti durante le note vicende che videro protagonista la parte piú antica e piú pregiata della documentazione dell'Archivio di Stato di Napoli durante l'ultima guerra, il testo dei Capitoli di Lucera pare essere giunto sino a noi solo attraverso tre copie, possedute tutte dalla Biblioteca provinciale di Foggia. La prima, qui esaminata, è riportata in un manoscritto dal contenuto molto eterogeneo e databile al XVIII secolo, in sei carte (dalla c. 30 alla c. 35) compilate, come risulta dal confronto dei caratteri grafici, dall'avvocato del Tribunale della Dogana Andrea Gaudiani3. 1 - Cfr. G. D'AMELI, Storia della città di Lucera, Lucera, 1861, pp. 331-425. Cfr. anche O. DITO, Ordinamenti municipali di Lucera nel 1407. Trani, 1895. Cfr. infine P. DI CICCO, Gli statuti economici dell'Università di Lucera, in Archivio Storico Pugliese, a. XXV (1972), fasc. III e IV. 2 - I Manoscritti della Biblioteca Provinciale di Foggia, a cura di P. DI CICCO, Foggia, 1977 (Fondi della Biblioteca Provinciale, collana diretta da Angelo Celuzza, n. 1). 3 - Il manoscritto, conservato nel settore Fondi speciali della Biblioteca provinciale di Foggia, ha attualmente il n. di collocazione Mss. 74. Gli scritti che lo compongono sono di varia provenienza, ma tutti riguardano la Dogana; esso risulta al n. 80 del catalogo dei manoscritti della Biblioteca. 67 In questo manoscritto il testo dei Capitoli di Lucera è riportato come premessa alla copia di un decreto osservatoriale della Regia Camera della Sommaria datato 1596, nel corpo del quale può leggersi parte di un decreto emanato nel 1549 dal reggente Revertera in occasione della generale reintegra effettuata in quell'anno sui territori della Dogana delle pecore4 . Lo stesso decreto osservatoriale compare ancora, insieme al testo dei Capitoli di Lucera, nel corpo di un altro importante manoscritto posseduto dalla Biblioteca provinciale, databile anch'esso al XVIII secolo e concernente la materia doganale; il suo autore è lo stesso Andrea Gaudiani5. In questo manoscritto, oltre ad una copia dei Capitoli pressocchè conforme alla precedente, l'autore riporta nell'ambito di un decreto osservatoriale una versione piú completa del decreto di reintegra del Revertera6, un decreto emanato dal governatore della Dogana Casanatte in data 29 dicembre 1628 relativo all'apertura delle mezzane nel demanio di Lucera, un decreto emanato dal governatore della Dogana Vincenzo Vidmann in data 21 maggio 1700, pure relativo alle mezzane; infine un decreto del 19 aprile 1700 sulla protesta avanzata dall'Università di Lucera in ordine alla inattendibilità di un libro di piante e misure della città redatto dal compassatore Pietro Birago. Un ultimo manoscritto, che riporta copia dei soli Capitoli di Lucera, è conservato pure nel settore Fondi Speciali della Biblioteca provinciale; databile tra il XVI e il XVII secolo, ha il n. di collocazione Mss. 4 ed il testo dei Capitoli, pressocchè conforme alle copie sopra elencate, compare al suo interno alle carte da 175 r. a 180 t. Prima di analizzare il contenuto dei Capitoli è necessario premettere che sulla base di antichissimi privilegi, riconfermati nel 4 - Il testo integrale del decreto in oggetto è in ASF, Dogana delle pecore di Foggia, s. I, vol. 1, cc. 110- 113. 5 - Il manoscritto, dal titolo Notizie per il buon governo della regia Dogana della mena delle pecore di Puglia, porta attualmente il n. di collocazione Mss. 129. La trascrizione edita con lo stesso titolo a cura di P. di Cicco non comprende le carte (da e. 34 a e. 67) in cui il Gaudiani propone il testo dei Capitoli, il decreto osservatoriale e copie di altri documenti, sempre relativi al demanio di Lucera. Cfr. per questo A. GAUDIANI, Notizie per il buon governo della Regia Dogana della Mena delle pecore di Puglia, a cura di P. di Cicco, Foggia, ed. Apulia, 1981, p. 59, nota 34. 6 - Cfr. cc. 49-53. 68 corso dei secoli, la città di Lucera non aveva conosciuto mai altro dominio se non quello dei sovrani: città regia dunque, essa viene a rappresentare, dal momento in cui Alfonso I d'Aragona riorganizza la Dogana della mena delle pecore di Puglia, uno status ed una condizione privilegiati all'interno di quella particolarissima amministrazione fiscale. Tale situazione non mancò di creare conflitti di interesse tra la stessa città, ovviamente molto attenta alla conservazione di un privilegio di cui aveva sempre goduto, e la Dogana, in cui gli interessi dei locati portavano di fatto all'inosservanza di quello. Come già si è detto, il documento esaminato non consta solamente del testo dei Capitoli concessi all'Unìversità di Lucera: questo viene infatti riportato dal compilatore come premessa alla copia di un decreto osservatoriale della Regia Camera della Sommaria datato 7 dicembre 1596, conservato, come si legge dopo le note di registrazione, "ne gli atti fabricati ad istanza dei locati di Castiglione contro la città di Lucera, nel detto anno 1596". Anche l'originale di questi atti non è stato ritrovato: regolarmente inventariato tra le scritture componenti la I serie dell'archivio della Dogana delle pecore di Foggia, esso appare tuttavia mancante per una serie di motivi di cui ci occuperemo in seguito. Risulta inoltre distrutto il volume 43 della serie Sommaria Partium conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli, in cui il decreto osservatoriale era stato regolarmente registrato, come appare evidente dalle note di registrazione. L'emanazione di un decreto osservatoriale dei Capitoli dimostra come non fosse proprio pacifica l'accettazione e l'osservanza di questi da parte di quei locati di Dogana che, per la vicinanza delle loro locazioni al territorio lucerino, erano maggiormente interessati al suo assetto. La causa introdotta nel 1596 dai locatì di Castiglione, che saranno seguiti nell'azione giudiziaria da quelli di Tressanti, Guardiola e Orta, non costituisce infatti nè l'unica nè la prima testimonianza di attrito tra la Dogana e l'Università di Lucera in ordine ai Capitoli del 1483. Non la prima, poichè da un interessante documento conservato tra le carte dei processi della seconda Camera del Consiglio d'Intendenza esistenti nell'Archivio di Stato di Foggia, e datato 1779, dal titolo "Volume dè documenti della generalità dè locati 69 per la causa con la città di Lucera S. Maria"7 si rileva che già nel 1511, cioè a poco piú di due decenni di distanza dalle concessioni di Ferrante I, queste erano oggetto di controversia. Non l'ultima testimonianza, poichè dall'esame di numerosi altri documenti risalenti al periodo doganale, ma conservati sempre tra i processi della seconda Camera del Consiglio d'Intendenza - dei quali costituivano evidentemente indispensabili "pezze d'appoggio" - si evince che la vertenza sorta nel 1596 e passata, in seguito ad appello, alla Regia Camera della Sommaria, resta, affiancata e frammista ad una miriade di controversie complementari, in una situazione di immobilità processuale fino al 1699 e che, a causa di una impugnativa di nullità prodotta in quell'anno dall'Università di Lucera contro una improvvisata sentenza, si trascina ancora per un altro secolo: alla fine del '700 quelle vertenze sono infatti ancora pendenti8. Venendo ora ad analizzare i 6 Capitoli concessi dal sovrano aragonese all'Università di Lucera, va subito detto che essi rappresentano una ragguardevole eccezione in quello che era il tessuto normativo dell'amministrazione della Dogana. L'esame dei primi tre mostra che per opera di Ferrante I vengono notevolmente compressi quei diritti, o quanto meno quelle facoltà, attribuiti ai locati nell'attraversare i territori per raggiungere le locazioni: normalmente infatti, soprattutto sulla sorta di un privilegio concesso nel 1480 ai locati dallo stesso Ferrante I, era data a questi la possibilità di far liberamente riposare e pascolare le greggi nei territori e nei demani altrui di notte e di giorno e per lo spazio di 24 ore (o comunque per piú tempo nell'ipotesi di necessità urgente); nonchè la possibilità di far legna ed erigere "staioli" e reti per gli armenti; e infine la possibilità di avvalersi dei fiumi, delle fontane e dei pozzi nei quali si imbattevano, essendo compreso nello jus pascendi il diritto di servirsi dell'acqua. Quest'ampia fascia di facoltà veniva notevolmente a restringersi nell'ambito del territorio lucerino, essendo disposto nel Capitolo primo che "l’animali del'abruzzesi debbiano passare lo territorio 7 - ASF, Consiglio d'Intendenza, Processi della seconda Camera, b. 23, fasc. 766. 8 - ASF, Consiglio d'Intendenza, Processi della seconda Camera, b. 23, fasc. 759 e 763. 70 de la prefata città di Lucera per la via pubblica, e non in qua et in là discorrendo per detto territorio, et in tempo de 24 hore debbiano aver passato lo territorio de ditta città"; ed ancora (nel Capitolo secondo) che i locati "ne anco facciano danno alle vigne, lavuri e mezzane". E’ evidente da ciò la rilevanza della concessione sovrana, sia in ordine alla rapidità del passaggio, che non doveva comunque eccedere lo spazio di una giornata, anche in presenza di condizioni e situazioni particolari (nevicate, temporali, straripamento di fiumi e simili), sia in ordine alla necessità di un idoneo risarcimento dei danni, anche se necessariamente prodotti; tutto ciò era contrario alla disposizione generale, che per quella ipotesi prevedeva che il proprietario dovesse tollerare il danno per motivi di connessa utilità pubblica, purchè ex proposito non nascesse - sancendo cosí un sostanziale onus patiendi. Punto interessante del Capitolo secondo è la protesta dell'Università di Lucera per i danni causati al proprio territorio durante la discesa dei locati: questi infatti "ponenoin truttura lo terreno della detta città"; è evidente perciò che invece di utilizzare per la discesa i tratturi vicini al territorio lucerino, i locati avevano stabilito un itinerario abusivo, noncuranti del danno conseguenzialmente procurato ai seminativi e alle vigne. A questa situazione si porrà termine nel 1549 con il decreto di reintegra del Revertera e con un bando emanato l’11 marzo dello stesso anno, nel quale si stabilisce che le pecore e gli altri animali della Regia Dogana debbano transitare lungo il tratturo per raggiungere le proprie poste, e che "detto tratturo e transito se debbia fare al meno di una versura, e propinquo et vicino alle poste predette"9. Da quel momento solo sui terreni adiacenti il tratturo si concede il diritto di pascolo alle pecore Della dogana che transitano nel territorio di Lucera. Nel terzo Capitolo viene sancita l'impossibilità, per coloro ai quali fossero state concesse le locazioni verso Troia e che non volessero raggiungere troppo presto la loro destinazione, di utilizzare a mò di riposo il territorio di Lucera. 9 - ASF, Dogana delle pecore di Foggia, s. I, vol. 1, alle cc. 110-113. 71 E’ da un simile intendimento che nasce nel 1596 la controversia intrapresa dai locati di Castiglione, i quali benchè avessero in assegnazione fino al 15 ottobre il riposo generale del Saccione, e dopo quella data i territori di Larino, Guglionesi, San Martino e Serracapriola, continuavano a volersi trattenere fino al ripartimento generale nel demanio lucerino, in aperto contrasto con queste concessioni. Mentre nei primi tre Capitoli il discorso si svolge nell'ottica di una notevole eccezione alla norma generale, nei successivi tre potremmo dire che la stessa norma viene completamente sovvertita, poichè i locati limitrofi sono indotti a tollerare sui propri territori l'esercizio, da parte dei lucerini, di diritti incompatibili con la propria qualità di possessori di terreni dati in locazione. Infatti nel quarto Capitolo si stabilisce la possibilità per i buoi che portano "le carra con vituaglie a Manfredonia" di riposarsi e pascolare nel territorio circostante la torre di S. Giacomo, benchè questo fosse dato in locazione; e ancora, nel quinto Capitolo si stabilisce il diritto, per i carrettieri lucerini che trasportavano grano alle località marine, di far pascolare i propri buoi "in qualsivoglia loco e mezzani tanto di abruzzesi quanto di ogni altra persona". Dobbiamo precisare che in questo caso il placet di Ferrante I non è che una conferma delle disposizioni già impartite al doganiere nel 1479 con una lettera penale datata da Castel Novo di Napoli il 24 febbraio, con la quale sotto la sanzione pecuniaria di 1.000 ducati il sovrano dava istruzioni non dissimili. E’ il caso di notare però che il voler attribuire al doganiere compiti di natura ripristinatoria di situazioni che erano di favore nei confronti dell'Università di Lucera, se pure era corretto sotto il profilo formale veniva sotto il profilo sostanziale a collidere con gli interessi fiscali di cui era portatrice l'amministrazione della Dogana, che dal doganiere stesso era rappresentata. Esempio lampante di quanto ciò sia vero è l'episodio esposto nel sesto ed ultimo Capitolo: richiesto infatti di un sopralluogo da effettuare nello stesso territorio di Lucera verso il confine con S. Píetro in Balneo e le Feole, ritenuto necessario per dirimere una questione inerente alla proibizione fatta ai lucerini, da parte degli abruzzesi, di arare e far maggese in quella zona, il doganiere Cola Caracciolo, benchè sulle prime avesse accettato la richiesta, si astenne con un espediente dal procedere al sopralluogo. 72 Il Capitolo stabilisce che al fine di comporre la questione il doganiere si adoperi, con l'ausilio di quattro gregari della Dogana e quattro vassalli dell'Università di Lucera in qualità di rappresentanti delle parti, a contemperare gli opposti interessi, e che raccolti gli atti relativi li trasmetta alla Regia Camera della Sommaria. E’ evidente quindi che, nonostante gli interessi della Dogana coincidessero naturalmente con quelli del regio Fisco - che da quella istituzione ricavava un notevole introito - pur tuttavia l'esigenza che un organo piú alto dirimesse la questione non era sfuggita al sovrano. I fatti confermano la sospetta parzialità non solo del doganiere Caracciolo bensí dallo stesso Tribunale della Dogana: dinanzi a questo nel 1511 erano comparsi numerosi testimoni, chiamati a deporre nella causa allora vertente tra la Dogana e la città di Lucera. Abbiamo già detto che copia delle deposizioni viene annessa ad un altro processo, che è quello aperto nel 1799 tra la generalità dei locati e Lucera; diciamo ora che il loro esame è oltremodo interessante, poichè il fatto che persone vissute al tempo di Ferrante I attestino - in aperto contrasto con il contenuto dei Capitoli del 1483 - che in quegli anni la Dogana avesse a suo piacere e senza alcun impaccio il diritto di far pascolare le proprie greggi sul demanio lucerino, e che solo "da 5 anni in acquà ha sentito lamentare molti pecorari che non ponno tenere le reti in ditto demanio, come faceano in tempo di Cola Caracciolo" 10, fa comprendere come si cercasse in ogni modo di far apparire la città sotto una luce negativa, accusandola di impedire ai locati diritti esercitati anche dopo il 1483. La mancanza di un qualsivoglia esito di queste deposizioni e l'immobilità di fatto in cui rimane la causa aperta nel 1596 ad istanza dei locati di Castiglione, creano una situazione di stallo dalla quale i locati della Dogana traggono un vantaggio non indifferente, continuando ogni anno, in mancanza di provvedimenti, a sconfinare nel territorio di Lucera. Ma se da un lato la Dogana, e il regio Fisco per essa, trae da tutto ciò un utile indiscutibile, d'altro canto il Fisco stesso rischia di trarne uno svantaggio notevole. Fin dal tempo 10 - ASF, Consiglio d'Intendenza, Processi della seconda Camera, b. 23, fasc. 766. 73 di Carlo II d'Angiò, infatti, i cittadini di Lucera avevano diritto, secondo la propria condizione ed in proporzione ai componenti la famiglia, ad una quota di terreno demaniale consistente in una casa e un campo ad uso di orto e vigna, immuni da ogni peso: unico obbligo, la residenza effettiva di almeno dieci anni nella città. La successiva concessione di terre da adibire a semina o a pascolo fu invece sottoposta ad un censo annuo, detto terraggio 11. Confermati dai sovrani successivi, e dallo stesso Alfonso I nel 1442, nel 1443 e nel 1456, i privilegi relativi al terraggio avevano l'indubbio valore di un mezzo di incremento fiscale e di valorizzazione economica del tenimento lucerino; il terraggio quindi accresce, se fiorente, le possibilità contributive dei beneficiari e rischia, in condizioni non ottimali, di rivelarsi un peso morto. E’ ovvio perciò che la mancanza per il territorio di Lucera di vincoli derivanti da norme di natura doganale, si configurava in ultima analisi e contro le apparenze come fatto positivo per lo stesso Fisco: i danni alle semine, alle vigne e ai pascoli, causati dai locati per voler a tutti i costi usufruire di quel demanio rischiavano infatti di decrementare il terraggio e diminuire notevolmente l'annuo gettito fiscale che questo produceva. Nonostante ciò i locati continueranno a contrastare per lungo tempo i privilegi concessi nel 1483 a Lucera con i Capitoli per gli erbaggi. Nel 1699, dopo oltre un secolo di controversie, un decreto della Camera della Sommaria, che sembrava porre fine alla questione riconoscendo ai locati di Castiglione tutti i normali diritti sul territorio di Lucera, è fatto oggetto di una impugnativa di nullità da parte dei lucerini, non solo perchè emanato post appellationem et post inibitionem12, ma anche perchè contrario ad una lunga sequela di decreti osservatoriali dei Capitoli, emanati dai reggenti e governatori della Dogana negli anni precedenti la sentenza impugnata13 . E’ a questo punto della vicenda che gli atti originali occorrenti 11 - Cfr. A. LA CAVA, Il terraggio lucerino, in Archivio storico per le provincie Napoletane, a. LXIII (1938). 12 - Il decreto fu emanato il 21 maggio 1699. Cfr. ASF, Consiglio d'Intendenza, Processi della seconda Camera, b. 23, fasc. 759. 13 - Cfr. ASF, Consiglio d'Intendenza, Processi della seconda Camera, b. 23, fasc. 759. 74 per la definizione della lite vengono inviati alla Regia Camera della Sommaria14: i Capitoli del 1483, il processo aperto nel 1596, un processetto criminale del 1576, relativo a pretese contravvenzioni ai bandi emanati per la scommissione di mezzane a danno della città di Lucera, il libro del compasso generale del 1687, vengono - senza che l'archivario provveda prima alla redazione di una copia da conservarsi nell'archivio della Dogana - spediti in Napoli, e nel noto incendio di S. Paolo Belsito restano quasi tutti distrutti. E’ doveroso dire che una serie di ulteriori ricerche dirette a rintracciare gli originali del processo criminale e del libro del compasso è tuttora in corso da parte mia presso l'Archivio di Stato di Napoli; infatti è ormai destituito di ogni fondamento e concreta possibilità di riuscita il tentativo di rintracciare il testo originale dei Capitoli del 1483. In effetti il ritrovamento di altri atti è senz'altro auspicabile, in quanto attraverso una ricostruzione il piú possibile precisa e puntuale dei contrasti dell'Università di Lucera con la Dogana sarebbe possibile gettare maggior luce su di una vicenda tanto complessa, che non solo interessò quella Università nel corso di almeno tre secoli della sua storia, ma ebbe anche sicure ripercussioni sull'assetto del regime doganale. In attesa di perfezionare, con l'esame di altri eventuali documenti, lo studio avviato, si è comunque ritenuto di anticipare in questa sede i risultati della ricerca. A tal proposito un ringraziamento particolare va espresso al Direttore della Biblioteca provinciale di Foggia Angelo Celuzza, per aver benevolmente sollecitato la pubblicazione di questo lavoro, nonchè ai responsabili del settore Fondi speciali della Biblioteca stessa, Antonio Ventura e Maria Altobella Galasso, per il prezioso aiuto fornitomi.* COSTANTINA ANNA MARIA ALTOBELLA 14 Cfr. ASF, Consiglio d'Intendenza, Processi della seconda Camera, b. 23, fasc. 759. * - Comunicazione letta al Convegno "L’istituzione della Dogana di Puglia", svoltosi a Foggia il 7 novembre 1984, in occasione delle "Giornate di studio sulla Transurnanza". 75 TRASCRIZIONE DEL DOCUMENTO Innicus etc.. Magnifico Viro Nicolao Caracciolo Regio Dohaniero Menae pecudum Apuleae praesenti, et successive Futuri, seu eorum Locatenentibus, Caeterisque Regiis Officialibus in Provincia Principatus ultra, et Capitanatae, tam maioribus, quam minoribus quondam nomine nuncupatis praesentibus, et Futuris, seu eorum Locatenentibus ad quos, seu quem praesentis devenerint, et fuerint quomodolibet praesentatae Regiis fidelibus, amicisquae nostris caríssimis salutem. Noviter proparte Universitatis et Hominum Civitatis S. Mariae, olim dicta Luceria fuerunt in eadem Camera praesentata Regia Capitula cum eiusdem Maiestatis decretatione in sede uniuscuisquae ipsorum annotata, inter quae sunt capitula quorum tenor talis est, videlicet. In primis la detta Università espone a la prefata Maestà, come lo territorio de la detta Città di Lucera è libero e Franco di essa Città, et homini di essa per modo che in esso territorio de consuetudine antiqua non ce ponno stare Capomandre, ne stazzi di pecore Abrozzesi nè d'altri luochi forastieri senò le bestiami del'homini di essa Città, excetto che le pecore de la Dohana nce hanno passo, e confine suli infrascritti terreni videlicet Troia, Petrafitta, Sifotanea, Foggia, lo terreno de Madonna Joanna, S. Pietro in Balneo, Li Feola, Siparoli, Palmola grande, Colliperazza, Palmola picciola, Casalenovo, La Motta de la Regina, Visciglito, Florentino, La Guardiola, la petra Tortinarí, S. Maria in Vulgano, de li quali sopradetti terreni per le dette confine quale haveno intorno lo territorio de la prefata Città di Lucera lo Dohaniero de la Dogana de le pecore ce pone oltra la loro sorte circa cento migliara di pecore de la detta Dohana, quanta utilità ne consegue la prefata Maestà per lo detto territorio de Lucera si può pensare, e per tanto tam ex consuetudine antíquata era ordinato, et ancora dal tempo della felice memoria de Rè Roberto, e successive del tempo de la Felice memoria de la Regina Giovanna seconda, da li quali detta Città, et Università de Lucera teneno autentichi Privilegi, e per la Prefata Maestà confirmati continente in effectu, che l'animali del'Abbruzzesi debbiano passare lo territorio de la prefata Città di Lucera per la via pubblica, e non in qua, et in la discorrendo per detto territorio et in tempo de 24 hore debbiano aver passato lo territorio de dicta Città, e se ne facesse lo contrario sia lecito à la detta Università armata manu, honesto modo essi animali cacciarli dal detto territorio. Et per tanto la detta Università supplica alla prefata Maestà si degni commettere, et mandare de certa scientia allo Dohaniero de detta Dohana praesenti e fu76 turi, et loro substituti che li sopradetti Privilegii ex nunc in antea ad unguem li debbano observare, e farli osservare secondo lo lor tenore, e continentia. Tenor decretationis. Placet Regiae Maiestati quod modernus Dohanerius, et qui pro tempore fuerint servet, et servari faciat in hiis servari consuevit tempore quondam Francisci Moluber etc.. 2. Item espone la detta Università alla prefata Maestà, come le pecore de la Dohana di S.M. per lo favore teneno li pecorari del presente Dohaniero non observano lo tenore de li sopradetti Privilegij, anco tutto lo terreno de la detta città di Lucera poneno in truttura tanto quando ascendono in Puglia, quanto quando se ne ritornano in Apruzzo per visum et violentiam, guastando vigne e pascendo l'herbe del detto terreno, ponendo a sacco le Massarie, e li lavori, per modo che tanto li cittadini Massari e Patrune de Vigne de essa città, quanto etiam la prefata Maestà per le tratte ne pate grand'interesse e l'Abruzzesi vi ingrassano li loro bestiami e lo bestiame dè cittadini di essa città se disfanno per modo che per molte volte l'animali baccini di li huomini de la detta Città si bisognano affidare fora li terreni de la prefata Città etc.. Tutto lo tempo che le pecore stanno in li detti terreni de ditta confine fanno continuamente danno in gran danno e preiuditio di essi cittadini. Per tanto essa Università supplica alla prefata Maestà non obstante sia di ragione ma di gratia speciale si degni S.M. ex certa scienza commettere et mandare alli detti Dohanieri presenti e futuri e loro locotenenti, et substituti sub certa pena, che da qua inanzi debbiano permettere alli animali di Abruzzesi non andeno trascorrendono lo detto territorio, et ne anco facciano danno alle vigne, lavuri e mezzane; e se ne facessero lo contrario, che lo facciano pagare lo danno, e si non le voleno levare la pena, che li castigano le persone ad exemplo de l'altri, e non se facendo tal provvisione per lo detto Dohaniero sia lecito ad essa Università et homini di essa cacciarli fora de detto terreno armata manu senza contraditione alcuna. Tenor decretationis. Placet Regiae Maestati quod Modernus Dohanerius eiusque substituti, et Ministri, quod pro tempore fuerint procurent quod contenta in dicto Capitulo non attententur etiam quo illa attentata fuerint puniantur iuxta forman Instructionum eidem Dohaniero per Cameram Summariae traditarunt, etc.. 3. Item s'espone per la detta Università alla Maestà prefata come essendo per lo Dohaniero data la locatione alli pecorari delle pecore della detta Dohana, essi predetti pecorari, et signanter quelli che hanno la locazione in li terreni de Casalnuovo, de S. Andrea, et d'altri luochi dallà non volendo andare si presto alle lor locazioni, trascorrendo lo territorio de detta città di Lucera e passano in quella di Troia dannificando l’herbe di detti territorij, pascendo mezzane, e grani et orzi seminati e non guardando mezzanelle, nè vigne de 77 79 la detta Città dannificano per tutto; e versa vice quelli che li sono stati dati le locazioni verso Troia et altri lochi, similmente trasendo e pascendo in lo territorio di Lucera e facendono molti danni in lo detto territorio e dopo per esso vanno alle loro stancie in gran danno e preiuditio de la ditta città di Lucera, et homini di essa, et ancora de le pecore che stanno in le confine di detto territorio venendo contra lo tenore de li sopradetti Privilegij, e tal cosa non se faria se lo Dohaniero mandasse provedendo che ogn'uno vada alle loro stancie, anzi si consente per lo detto Dohaniero et officiali di detta Dohana. Per tanto se supplica alla prefata Maestà si degni commettere e mandare alli Dohanieri presenti e futuri, e loro substituti quod de caetero non debbiano permettere tal cosa se faccia, anzi far cavarcare et inquirere tutti pecorari debbiano andare dentro alle loro stancie ad egli date, e non dannificare il detto territorio de la prefata Città di Lucera, e s'alcuno se trovasse in fragante crimine si debbia ben punire e castigare e far emendare ogni danno fatto per essi pecorari tanto d'herba, quanto d'ogni altra cosa, et ancora debbia promettere esso Dohaniero presenti, e futuri per la detta Università et homini di essa possano e debbiano armata manu servando lo tenore di detti Privilegij cacciare e far cacciare et passare le dette pecore senza difficultà alcuna, cioè che lo detto Dohaniero presenti e futuri non li possa contradire, nè punire facendo lo dovere per favore del detto territorio. Tenor decretatìonis. Placet Regiae Maiestati quod modernus Dohanerius eiusque substituti et Ministri qui protempore fuerint procurent ut contenta in dicto Capitulo non attententur et casu quo illa attentata fuerint puniantur iuxta formam instructionum eidem Dohanerio per Cameram Summariae traditarunt etc.. 4. Item supplica la detta Università alla Maestà prefata che attento in la via che va da detta città di Lucera a Manfredonia è uno pezzo di terra dicto lo Demanio dove si dice la torre di S. Giacomo ch'è lontano dalla detta Città una iornata di carro, la quale terra è stata da tempo che non è memoria in contrario, et al presente è ordinata e reservata per riposare e pascere li Bovi che portano le carra con vittuaglie a Manfredonia, che altramente detti Bovi non potriano resistere alla fatica, ch'è lontano e capo de iornata, sempre per ogni Dohaniero passato è stato dicto territorio reservato per dicto pasco senza contradictione alcuna, et al presente per lo Magnifico Cola Caracciolo presente Dohaniero de detta Dohana de pecore se fa guardare lo terreno predetto ma datolo a locatione, e non vuole per nullo modo che detti Bovi si reposano e pascano in quello, ch’è cosa che mai fa danno, ne seguita gran danno e preiuditio non solamente delli massari che portano dette vettovaglie, et alli Mercanti ma etiam alla Maestà sua, la quale per ciascuno carro di grano che vada a Manfredonía ne have docati 4 d'oro de tratta, per tanto 80 se degni S.M. provedere all'indentità di detti Massari, e commettere e mandare allo detto Dohaniero et a gl'altri che in futurum saranno, e loro substituti, che per nullo tempo debbiano dare impaccio alli detti Bovi e terreni circa l'entrare e pascere in detti terreni ma lasciare lo detto terreno in lo pristino e solito stato de detti Bovi, lo qual terreno non solamente serve alla detta Città de Lucera ma a Foggia, Troia et altre Terre portano lo grano a Manfredonia. Tenor decretationis: Placet Regiae Maiestati quod Dohanerius in iis servari faciat solitum et consuetum et si aliter fuerit in contrarium quod obsistat de quo incontinenti Cameram dociat et interea provideat ut Boves habeant pascua pro conducentia etc.. 5. Item s'espone per la detta Università alla prefata Maestà come alli Carrisi portantono grano alle marine esserno cacciati da li Abruzzesi con li loro Bovi, et altri patruni di Mezzane, non permettendo che possano pasculare li loro bovi in lo transito che fanno alli lochi de marina dove haveno a condurre detti grani, contro ogni antiqua consuetudine perchè sempre soleno pascere per detti lochi, attento che lo camino è lungo, e togliendo tal commodità de pascolare e riposo di detti Bovi non saria possibile se poresse condurre li grani in le Marine, di che ne resultaria grand'interesse alla Provintia, et ancora alle intrate di S.M. che havendo regresso de tale incommodità et oppressione la detta Università alli piedi de la prefata Maestà la quale si degnò scrivere, commettendo e commandando allo detto Dohaniero presente una lettera penale de mille docati che esso Dohaniero dovesse ordinare e fare sì e tale che detti Carrisi portanteno grani alle dette Marine possano scapulare e pascolare loro bovi in qual sivoglia loco e Mezzani tanto di Abruzzesi quanto di ogn'altra persona secondo il solito antico e secondo in essa lettera si contiene piú distintamente sub data in Castello novo Neapolis die 24 februarij 1479, et al presente detti Abruzzesi per nullo modo non haveno voluto ne anco voleno consentire che detti Carrisi portanteno grano alle dette Marine e massime in Manfredonia possano pasculare e scapulare in li detti loro Mezzani e detti bovi non porriano andare e moririano de fame se non si scapolassero a pasculare in detti lochi di Abruzzesi e Mezzani d'altri, e scapulandoci alcuna volta a pascolare detti bovi per non potere far altro li Abruzzesi armata manu l'uno chiamando l'altro per vim et violentiam li cacciano fora di detti lochi bastoniando e ferendo detti Carrisi levandoli le mantere e le campane delli bovi, e quanto piú iniuria li poteno fare li fanno e per mentre voleno promettere che detti bovi possono pascolare in detti lochi et quam quod quis la sera dando li cani loro contro detti bovi, per modo che molti di essi bovi se ne perdeno et li poveri carrisi non possendo portare li grani lassano soli e vanno cercando li loro bovi incavati da li detti Abruzzesi e chi stà di loro otto dì, e chi diece et piú et meno a trovare li loro bovi discacciati in 81 grave danno e preiuditio di detta Università e carrisi et ancora di sua Maestà. Et tutto questo lo detto Dohaniero sente e non vuole cavarcare e provedere. Però se supplica alla prefata Maestà che non obstante la prima lettera fatta al dicto Dohaniero che essa Maestà si degni iterum et de novo commettere e mandare sub certa pena et ex certa scientia allo predetto Dohaniero et altri futuri et loro substituti, che debbiano provedere et fare ita et taliter che detti Carresi portanteno grano con le carra alle marine, et signanter a Manfredonia possano e le sia lecito scapolare e pascolare in detti lochi li loro bovi senza contraditione alcuna. Tenor decretationis. Idem Dohanerius provideat quod conductores victualium habeant pascua necessaria pro eorum Bobus et contenta in dicto Capitulo non actententur amplius per patronos pecudum etc.. 6. Item s'espone per la detta Università alla prefata Maestà, come mediante la grazia di Dio e di S. Maestà le Massarie di grano et de orzi per l'uomini massari di detta città de bene in melius omne dì s'augmentano e perchè li campi non le possono fare continuamente ad uno loco di Nucera perchè sono fruttati et suffruttati, alcuni de la detta città massari, perchè alias per la detta Università fu supplicato alla prefata Maestà dell'oppressioni et impedimenti circa l'arare e far massaricii in li detti terreni fatti, per li detti pecorari all'uomini Massari de la detta Città S. Maestà comise e comandò al detto presente dohaniero per sua lettera che sub pena di docati mille ordinasse et facesse si et tale che detti Massari potessero fare li loro campi in lo territorio de la detta città di Lucera non obstante la proibitione deli detti pecorari Abruzzesi, per vigore de la quale lettera certi dì passati andarono certi Massari de detta città per far magise pur in lo territorio de la Città prefata de lo quale piú anni sono per la guerra non sono lavorati perchè sono distanti da la detta città piú di sette miglia, confinato con lo territorio di S. Pietro in Balneo et le Feula, et l'Abruzzesi, quali tengono le capomandre de le pecore in li detti terreni confinati con detto territorio de la città di Lucera, non l'essendo fatto oltraggio per li detti uomini passare alle loro capomandre armata manu per vim et violentiam li cacciaro dal detto loco dove erano mandati a far magise, et mala peioribus agregando li detti pecorari non volsero nè anco voleno al presente permectere che etiam li bestiami di detta città de Lucera non possano pascolare in lo loco de lo detto territorio de Lucera cacciandoli con li cani, e facendo de multe altre cose liciti contraria a la detta Università et uomini di essa, d'onde la detta Università volendose menare con giustitia mandaro dui cittadini di essa città al Magnifico messer Cola Caracciolo presente dohaniero in Foggia ad agravarse de tal cosa enorma fatta per detti pecorari, ultimamente sua signoria concluse con li detti cittadini mandati ad esso voler cavarcare fin al detto loco, e volse che detta Università mandasse da parte sua 82 homini deli loro, et come erano sopra il loco volea far si et tale che tanto li pecorari restassero contenti quanto l'Università per modo che si potesse arare e far massarie in lo loco predetto perchè lo loco era assai, et determinò lo dì che dovevano essere in lo sopradetto loco, et venendo lo ditto dì determinato, la detta Università mandò dui de li principali cittadini di essa città antichi et da bene, acciò s'havesse acconsata detta differentia et essendo sopra il loco li detti dui cittadini aspettorono sin appresso vespere lo detto dohaniero et non ce andato, per mentre li detti dui ordinarij per piú favore de la ragione de la detta città e per marcare l'errore mandaro ad avisare sua signoria come essi erano llà, che li piacesse andarce, ed essendoli fatta l'imbasciata, esso Dohaniero non ci volse andare, quanto fu onesto se pensa; per la qual cosa li detti pecorari pigliaro tanta audacia, non volsero permettere per niente che li detti massari ci andassero, ne anco lo bestiame di detta città si pascessero li terreni di detta città et per non voler andare detto Dohaniero sopra lo detto loco ci habbia ad essere errore tra li massari e pecorari et de inde essendo venuto lo detto Dohaniero in Napoli, et essendo informato dalli pecorari tacita veritate per la qual sinistra informatione S.M. fece scrivere una lettera al Magnifico Bahordo Carrafa, generale commissario di S.M. in la provincia di Capitanata, che dovesse mandar prigione in mano del detto dohaniero li detti massari avanti, li quali massari erano stati offesi et non havevano offeso, venendo contro il tenor deli privilegij de le prime Cause della detta città di Lucera; et per tanto la detta Università supplica la prefata Maestà se degni de certa scientia commettere et mandare alli detti Dohanieri debbia una con certi cittadini de la detta città di Lucera cavalcare, et andare sopra il detto loco de la detta differentia, et acconciare, et far ita et taliter che detti Massari possano arare e far loro massaricij in lo detto loco, e territorio di detta città, altramente facendo saria interesse grande de detta città et massari ancora danno di S.M. perchè veneria a perdere docati 4 d'oro de tratta per ciascheduno carro de grano che se facesse in quello loco, et interim che detto dohaniero debbia suprassedere, et non far cunto alcuno contra detti Massari avanti per vigore di detta lettera mandata, et s'havesse seguito contro di essi massari alcuna cosa la debbia revocare, e tornare in pristino stato sin al secondo mandato di detta Maestà, et non volendo esso dohaniero acconciare detta differentia per modo che detti massari possano lavorare in quello loco, che la prefata Maestà si degni concedere che la detta Università et uomini di essa se possano tenere e defendere la pacifica possessione dì detti loro terreni. Tenor decretationìs: quod Dohanerius Menae Pecudum adhibitis secum quator Gargariis de principalioribus dohanae et quatuor Vaxallis de principalioribus dictae Universitatis Luceriae provideant super contentis in dicto Capitulo tam pro interesse 83 Regiae Curiae, quam dictae Civitatis, et de hinc inde factis colligat processum et transmictat ad Cameram, ut inde provideri possit, et interim contra illos vigore penae nihil innovetur. Super quibus petita executione in forma dictae Camerae consueta, vobis et unicuiquae vestrum ad quos seu quem spectabit nisi tenore praesentium Regia Authoritate qua fungimur Ordinamus Committimus et Mandamus quatenus forma praeinsertorum Regiorum Capitulorum et uniuscuìusque ipsorum per vos et unumquemque vestrum díligenter attenta, et in omnibus inviolabiliter observata ipsa praeinserta Capitula udimpleatis iuxta ipsorum et uniuscuisque eorum continentiam, seriem et tenorem et contrarium non faciatis si Regia Gratiam caram habetis, et paenam ducatorum mille a singulis contrafacientibus exigendam et Regio Fisco applicandam cupitis, seu evitare cupit presentes etc.. Datum in Regia Camera Summariae die 16 mensis aprelis, primae indictionis 1483. Popon Locum tenens Magnae Curiae, Michael Campanus pro Magistroactorum. Ex Registro executoriarum 9°, anni 1483 folio 24 a tergo. * * * Lucera Magnificae Miles consocioque Noster Carissime. In questa Regia Camera è stato esposto per parte dell'Università di Lucera come non obstante li suoi Privilegij antico solito e decreto della Reintegratione della Regia Dogana in virtù delli quali detta Università è stata e sta in possesione che in li territorij di detta città e suoi cittadini non ponno in nessun modo pascolare, aquare nè pernottare animali fidati di detta Dogana, voleno contro1 la forma di detti privilegij e decreti molestare essa Università in detta Possessione con voler entrare con loro animali a pascolare in territorio di detta Università in suo danno, pregiuditio et interesse. Per lo che essendomo stati supplicati de opportuna provisione, et volendomo debite provedere, havemo visto e riconosciuto il libro della Reintegratione di detta Regia Dogana nel quale folio 24 vi è decreto del tenor seguente, videlicet: super territorio, confinibus et tracturiis civitatis Luceriae, in quo Regia Dohana pro infrascriptis locationibus et postis habet íus pasculandi et non pernoctandi. Die 2 mensis Martij 1549. In terra Fogiae. Viso oculari inspectione dicto territorio confinibus et tracturiis in infrascríptis locationibus et postis existentibus in aliis territorijs, et locationibus ordinariis Regiae Dohanae, et vocatis, auditis super faciem loci elictis et aliís civibus dictae Magnifi1 - nel testo: con. 84 cae Civitatis Luceriae; ac Magnifico Antonio Santo officiali Regiae Dohanae, et vocatis Gargariis infrascriptarum locationum et postarum etc., visis etiam 2 libris et computis dictae Regiae Dohanae existentibus in Regia Camera Summariae, visis etiam 2 hannis emanatis per Magnificum quondam Antonium de Baldascino utriusque Juris doctor Presidentem dictae Regiae Camerae et Commissarium deputatum in Reintegratione Dohanae praedictae; consideratis etiam aliis quae considerari debent, Fuit provisum et decretum pro ut praesenti decreto providetur3, et declaratum per eccellentem Dominum Franciscum Reverterium Regium Commisarium et Locumtenentem Regiae Camerae Summariae et per magnificum Alphonsum Guerrerium utriusque Juris Doctor, Praesidentem eiusdem Regiae Camerae praedictae, quod pecudes et alia animalia Regiae Dohanae locata in infrascriptis locationibus et postis, possint libere pasculari de die tantum in territorio et Demanio dictae Civitatis et quod ibi non possint pernoctari, nec capomandras facere neque rectias ponere. Etiam tamen aditus et tracturium. latitudinis ad minus versurae unius accedendi, et eundi a dictis postis ad pasculandum in dicto territorio et demanio et dictum tracturium, et aditus fiant in loco propinquiori dictarum postarum etc., itaque unaquaeque dictarum Postarum locationum praedictarum habeat dictum tracturium et aditum post saldum ut facilius et libere possint accedere ad pasculandum in Demanio praedicto etc.. Siegue per intero... dicto decreto etc. Lectum, latum et recitatum fuit per me Jacobum Lelium Regiae Camerae Summariae officialem et actuarium penes dictos Regios Commissarios deputatos. Die quinto martij 1549, in terra Fogiae. Assistentibus infrascriptis videlicet: Magnifico Ferdinando de Sangro Dohanae Menae Pecudum Apuleae Regio Dohanerio, Magnifico Joanne Antonio de Ancora Regij Fisci Procuratore, Magnifico Utriusque Juris doctor Joanne Thorma Rubeo Regio Auditore, Magnifico Hyeronimo de Massarijs Regio Credenzerio, Magnifico Fabrizio de Carlo Sindico. Per tanto vi dicemo che contro la forma del preinserto decreto non debbiate a detta Università innovare, ne fare innovare cos'alcuna, ma quello debbiate osservare e fare osservare iuxta la sua forma, contenenza e tenore. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae, die 17 mensis decembris 1596. Fornarius Fornuarius Magnae Curiae Locumteneus, Petrus de Valcarcel. Vidit Fiscus, M. Antonius Salsanus pro Magistro actorum. Cons. Castellus Registrata in Partitum 43, folio 33 a tergo. Al signor Presidente Montoya. Osservate in Dogana à 23 di gennaro 1597. Si conserva ne gl'atti fabricati ad istanza de locati di Castiglione contro la città di Lucera in detto anno 1596. 2 - nel testo: et... 3 - nel testo: providet. 85