LA DOGANA DELLE PECORE
E L'UNIVERSITA' DI LUCERA
NEI CAPITOLI PER GLI ERBAGGI DEL 1483
di Costantina Anna Maria Altobella
I privilegi concessi fin dal XIV secolo all'Università di Lucera dai sovrani
che si avvicendarono al governo del Mezzogiorno d'Italia furono nella massima
parte dati alle stampe nell'opera fondamentale realizzata dal d'Ameli nel 18611.
Peraltro l'attento esame del catalogo dei manoscritti conservati dalla Biblioteca
provinciale di Foggia, curato da Pasquale di Cicco 2, indica l'esistenza di Capitoli
concessi per gli erbaggi della città di Lucera dall'aragonese Ferrante I nell'aprile
del 1483.
Nonostante le pazienti ricerche l'originale di tale documento non è stato
rinvenuto; estratto dal IX volume dei registri executoriarum della Regia Camera
della Sommaria relativi al 1483, andati distrutti durante le note vicende che
videro protagonista la parte piú antica e piú pregiata della documentazione
dell'Archivio di Stato di Napoli durante l'ultima guerra, il testo dei Capitoli di
Lucera pare essere giunto sino a noi solo attraverso tre copie, possedute tutte
dalla Biblioteca provinciale di Foggia.
La prima, qui esaminata, è riportata in un manoscritto dal contenuto
molto eterogeneo e databile al XVIII secolo, in sei carte (dalla c. 30 alla c. 35)
compilate, come risulta dal confronto dei caratteri grafici, dall'avvocato del
Tribunale della Dogana Andrea Gaudiani3.
1 - Cfr. G. D'AMELI, Storia della città di Lucera, Lucera, 1861, pp. 331-425. Cfr. anche O. DITO, Ordinamenti municipali di Lucera nel 1407. Trani, 1895. Cfr. infine P. DI
CICCO, Gli statuti economici dell'Università di Lucera, in Archivio Storico Pugliese, a. XXV
(1972), fasc. III e IV.
2 - I Manoscritti della Biblioteca Provinciale di Foggia, a cura di P. DI CICCO, Foggia,
1977 (Fondi della Biblioteca Provinciale, collana diretta da Angelo Celuzza, n. 1).
3 - Il manoscritto, conservato nel settore Fondi speciali della Biblioteca provinciale
di Foggia, ha attualmente il n. di collocazione Mss. 74. Gli scritti che lo compongono sono
di varia provenienza, ma tutti riguardano la Dogana; esso risulta al n. 80 del catalogo dei
manoscritti della Biblioteca.
67
In questo manoscritto il testo dei Capitoli di Lucera è riportato come premessa
alla copia di un decreto osservatoriale della Regia Camera della Sommaria
datato 1596, nel corpo del quale può leggersi parte di un decreto emanato nel
1549 dal reggente Revertera in occasione della generale reintegra effettuata in
quell'anno sui territori della Dogana delle pecore4 .
Lo stesso decreto osservatoriale compare ancora, insieme al testo dei
Capitoli di Lucera, nel corpo di un altro importante manoscritto posseduto
dalla Biblioteca provinciale, databile anch'esso al XVIII secolo e concernente la
materia doganale; il suo autore è lo stesso Andrea Gaudiani5. In questo
manoscritto, oltre ad una copia dei Capitoli pressocchè conforme alla
precedente, l'autore riporta nell'ambito di un decreto osservatoriale una
versione piú completa del decreto di reintegra del Revertera6, un decreto
emanato dal governatore della Dogana Casanatte in data 29 dicembre 1628
relativo all'apertura delle mezzane nel demanio di Lucera, un decreto emanato
dal governatore della Dogana Vincenzo Vidmann in data 21 maggio 1700,
pure relativo alle mezzane; infine un decreto del 19 aprile 1700 sulla protesta
avanzata dall'Università di Lucera in ordine alla inattendibilità di un libro di
piante e misure della città redatto dal compassatore Pietro Birago.
Un ultimo manoscritto, che riporta copia dei soli Capitoli di Lucera, è
conservato pure nel settore Fondi Speciali della Biblioteca provinciale; databile
tra il XVI e il XVII secolo, ha il n. di collocazione Mss. 4 ed il testo dei Capitoli,
pressocchè conforme alle copie sopra elencate, compare al suo interno alle
carte da 175 r. a 180 t.
Prima di analizzare il contenuto dei Capitoli è necessario premettere che
sulla base di antichissimi privilegi, riconfermati nel
4 - Il testo integrale del decreto in oggetto è in ASF, Dogana delle pecore di Foggia, s. I,
vol. 1, cc. 110- 113.
5 - Il manoscritto, dal titolo Notizie per il buon governo della regia Dogana della mena
delle pecore di Puglia, porta attualmente il n. di collocazione Mss. 129. La trascrizione edita
con lo stesso titolo a cura di P. di Cicco non comprende le carte (da e. 34 a e. 67) in cui il
Gaudiani propone il testo dei Capitoli, il decreto osservatoriale e copie di altri documenti,
sempre relativi al demanio di Lucera. Cfr. per questo A. GAUDIANI, Notizie per il buon
governo della Regia Dogana della Mena delle pecore di Puglia, a cura di P. di Cicco, Foggia, ed.
Apulia, 1981, p. 59, nota 34.
6 - Cfr. cc. 49-53.
68
corso dei secoli, la città di Lucera non aveva conosciuto mai altro dominio se
non quello dei sovrani: città regia dunque, essa viene a rappresentare, dal
momento in cui Alfonso I d'Aragona riorganizza la Dogana della mena delle
pecore di Puglia, uno status ed una condizione privilegiati all'interno di quella
particolarissima amministrazione fiscale. Tale situazione non mancò di creare
conflitti di interesse tra la stessa città, ovviamente molto attenta alla conservazione di un privilegio di cui aveva sempre goduto, e la Dogana, in cui gli
interessi dei locati portavano di fatto all'inosservanza di quello.
Come già si è detto, il documento esaminato non consta solamente del
testo dei Capitoli concessi all'Unìversità di Lucera: questo viene infatti riportato
dal compilatore come premessa alla copia di un decreto osservatoriale della
Regia Camera della Sommaria datato 7 dicembre 1596, conservato, come si
legge dopo le note di registrazione, "ne gli atti fabricati ad istanza dei locati di
Castiglione contro la città di Lucera, nel detto anno 1596".
Anche l'originale di questi atti non è stato ritrovato: regolarmente
inventariato tra le scritture componenti la I serie dell'archivio della Dogana delle
pecore di Foggia, esso appare tuttavia mancante per una serie di motivi di cui ci
occuperemo in seguito. Risulta inoltre distrutto il volume 43 della serie
Sommaria Partium conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli, in cui il
decreto osservatoriale era stato regolarmente registrato, come appare evidente
dalle note di registrazione.
L'emanazione di un decreto osservatoriale dei Capitoli dimostra come
non fosse proprio pacifica l'accettazione e l'osservanza di questi da parte di quei
locati di Dogana che, per la vicinanza delle loro locazioni al territorio lucerino,
erano maggiormente interessati al suo assetto.
La causa introdotta nel 1596 dai locatì di Castiglione, che saranno seguiti
nell'azione giudiziaria da quelli di Tressanti, Guardiola e Orta, non costituisce
infatti nè l'unica nè la prima testimonianza di attrito tra la Dogana e l'Università
di Lucera in ordine ai Capitoli del 1483. Non la prima, poichè da un
interessante documento conservato tra le carte dei processi della seconda
Camera del Consiglio d'Intendenza esistenti nell'Archivio di Stato di Foggia, e
datato 1779, dal titolo "Volume dè documenti della generalità dè locati
69
per la causa con la città di Lucera S. Maria"7 si rileva che già nel 1511, cioè a
poco piú di due decenni di distanza dalle concessioni di Ferrante I, queste erano
oggetto di controversia.
Non l'ultima testimonianza, poichè dall'esame di numerosi altri
documenti risalenti al periodo doganale, ma conservati sempre tra i processi
della seconda Camera del Consiglio d'Intendenza - dei quali costituivano
evidentemente indispensabili "pezze d'appoggio" - si evince che la vertenza
sorta nel 1596 e passata, in seguito ad appello, alla Regia Camera della
Sommaria, resta, affiancata e frammista ad una miriade di controversie
complementari, in una situazione di immobilità processuale fino al 1699 e che, a
causa di una impugnativa di nullità prodotta in quell'anno dall'Università di
Lucera contro una improvvisata sentenza, si trascina ancora per un altro secolo:
alla fine del '700 quelle vertenze sono infatti ancora pendenti8.
Venendo ora ad analizzare i 6 Capitoli concessi dal sovrano aragonese
all'Università di Lucera, va subito detto che essi rappresentano una
ragguardevole eccezione in quello che era il tessuto normativo
dell'amministrazione della Dogana. L'esame dei primi tre mostra che per opera
di Ferrante I vengono notevolmente compressi quei diritti, o quanto meno
quelle facoltà, attribuiti ai locati nell'attraversare i territori per raggiungere le
locazioni: normalmente infatti, soprattutto sulla sorta di un privilegio concesso
nel 1480 ai locati dallo stesso Ferrante I, era data a questi la possibilità di far
liberamente riposare e pascolare le greggi nei territori e nei demani altrui di
notte e di giorno e per lo spazio di 24 ore (o comunque per piú tempo
nell'ipotesi di necessità urgente); nonchè la possibilità di far legna ed erigere
"staioli" e reti per gli armenti; e infine la possibilità di avvalersi dei fiumi, delle
fontane e dei pozzi nei quali si imbattevano, essendo compreso nello jus pascendi
il diritto di servirsi dell'acqua.
Quest'ampia fascia di facoltà veniva notevolmente a restringersi
nell'ambito del territorio lucerino, essendo disposto nel Capitolo primo che
"l’animali del'abruzzesi debbiano passare lo territorio
7 - ASF, Consiglio d'Intendenza, Processi della seconda Camera, b. 23, fasc. 766.
8 - ASF, Consiglio d'Intendenza, Processi della seconda Camera, b. 23, fasc. 759 e 763.
70
de la prefata città di Lucera per la via pubblica, e non in qua et in là discorrendo
per detto territorio, et in tempo de 24 hore debbiano aver passato lo territorio
de ditta città"; ed ancora (nel Capitolo secondo) che i locati "ne anco facciano
danno alle vigne, lavuri e mezzane".
E’ evidente da ciò la rilevanza della concessione sovrana, sia in ordine alla
rapidità del passaggio, che non doveva comunque eccedere lo spazio di una
giornata, anche in presenza di condizioni e situazioni particolari (nevicate,
temporali, straripamento di fiumi e simili), sia in ordine alla necessità di un
idoneo risarcimento dei danni, anche se necessariamente prodotti; tutto ciò era
contrario alla disposizione generale, che per quella ipotesi prevedeva che il proprietario dovesse tollerare il danno per motivi di connessa utilità pubblica, purchè ex proposito non nascesse - sancendo cosí un sostanziale onus patiendi.
Punto interessante del Capitolo secondo è la protesta dell'Università di
Lucera per i danni causati al proprio territorio durante la discesa dei locati:
questi infatti "ponenoin truttura lo terreno della detta città"; è evidente perciò
che invece di utilizzare per la discesa i tratturi vicini al territorio lucerino, i locati
avevano stabilito un itinerario abusivo, noncuranti del danno
conseguenzialmente procurato ai seminativi e alle vigne.
A questa situazione si porrà termine nel 1549 con il decreto di reintegra
del Revertera e con un bando emanato l’11 marzo dello stesso anno, nel quale
si stabilisce che le pecore e gli altri animali della Regia Dogana debbano
transitare lungo il tratturo per raggiungere le proprie poste, e che "detto
tratturo e transito se debbia fare al meno di una versura, e propinquo et vicino
alle poste predette"9. Da quel momento solo sui terreni adiacenti il tratturo si
concede il diritto di pascolo alle pecore Della dogana che transitano nel
territorio di Lucera.
Nel terzo Capitolo viene sancita l'impossibilità, per coloro ai quali
fossero state concesse le locazioni verso Troia e che non volessero raggiungere
troppo presto la loro destinazione, di utilizzare a mò di riposo il territorio di
Lucera.
9 - ASF, Dogana delle pecore di Foggia, s. I, vol. 1, alle cc. 110-113.
71
E’ da un simile intendimento che nasce nel 1596 la controversia
intrapresa dai locati di Castiglione, i quali benchè avessero in assegnazione fino
al 15 ottobre il riposo generale del Saccione, e dopo quella data i territori di
Larino, Guglionesi, San Martino e Serracapriola, continuavano a volersi
trattenere fino al ripartimento generale nel demanio lucerino, in aperto
contrasto con queste concessioni.
Mentre nei primi tre Capitoli il discorso si svolge nell'ottica di una
notevole eccezione alla norma generale, nei successivi tre potremmo dire che la
stessa norma viene completamente sovvertita, poichè i locati limitrofi sono
indotti a tollerare sui propri territori l'esercizio, da parte dei lucerini, di diritti
incompatibili con la propria qualità di possessori di terreni dati in locazione.
Infatti nel quarto Capitolo si stabilisce la possibilità per i buoi che
portano "le carra con vituaglie a Manfredonia" di riposarsi e pascolare nel
territorio circostante la torre di S. Giacomo, benchè questo fosse dato in
locazione; e ancora, nel quinto Capitolo si stabilisce il diritto, per i carrettieri
lucerini che trasportavano grano alle località marine, di far pascolare i propri
buoi "in qualsivoglia loco e mezzani tanto di abruzzesi quanto di ogni altra
persona". Dobbiamo precisare che in questo caso il placet di Ferrante I non è
che una conferma delle disposizioni già impartite al doganiere nel 1479 con una
lettera penale datata da Castel Novo di Napoli il 24 febbraio, con la quale sotto
la sanzione pecuniaria di 1.000 ducati il sovrano dava istruzioni non dissimili.
E’ il caso di notare però che il voler attribuire al doganiere compiti di
natura ripristinatoria di situazioni che erano di favore nei confronti
dell'Università di Lucera, se pure era corretto sotto il profilo formale veniva
sotto il profilo sostanziale a collidere con gli interessi fiscali di cui era portatrice
l'amministrazione della Dogana, che dal doganiere stesso era rappresentata.
Esempio lampante di quanto ciò sia vero è l'episodio esposto nel sesto
ed ultimo Capitolo: richiesto infatti di un sopralluogo da effettuare nello stesso
territorio di Lucera verso il confine con S. Píetro in Balneo e le Feole, ritenuto
necessario per dirimere una questione inerente alla proibizione fatta ai lucerini,
da parte degli abruzzesi, di arare e far maggese in quella zona, il doganiere Cola
Caracciolo, benchè sulle prime avesse accettato la richiesta, si astenne con un
espediente dal procedere al sopralluogo.
72
Il Capitolo stabilisce che al fine di comporre la questione il doganiere si
adoperi, con l'ausilio di quattro gregari della Dogana e quattro vassalli
dell'Università di Lucera in qualità di rappresentanti delle parti, a contemperare
gli opposti interessi, e che raccolti gli atti relativi li trasmetta alla Regia Camera
della Sommaria.
E’ evidente quindi che, nonostante gli interessi della Dogana
coincidessero naturalmente con quelli del regio Fisco - che da quella istituzione
ricavava un notevole introito - pur tuttavia l'esigenza che un organo piú alto
dirimesse la questione non era sfuggita al sovrano.
I fatti confermano la sospetta parzialità non solo del doganiere
Caracciolo bensí dallo stesso Tribunale della Dogana: dinanzi a questo nel 1511
erano comparsi numerosi testimoni, chiamati a deporre nella causa allora
vertente tra la Dogana e la città di Lucera.
Abbiamo già detto che copia delle deposizioni viene annessa ad un altro
processo, che è quello aperto nel 1799 tra la generalità dei locati e Lucera;
diciamo ora che il loro esame è oltremodo interessante, poichè il fatto che
persone vissute al tempo di Ferrante I attestino - in aperto contrasto con il
contenuto dei Capitoli del 1483 - che in quegli anni la Dogana avesse a suo
piacere e senza alcun impaccio il diritto di far pascolare le proprie greggi sul
demanio lucerino, e che solo "da 5 anni in acquà ha sentito lamentare molti
pecorari che non ponno tenere le reti in ditto demanio, come faceano in tempo
di Cola Caracciolo" 10, fa comprendere come si cercasse in ogni modo di far
apparire la città sotto una luce negativa, accusandola di impedire ai locati diritti
esercitati anche dopo il 1483.
La mancanza di un qualsivoglia esito di queste deposizioni e l'immobilità
di fatto in cui rimane la causa aperta nel 1596 ad istanza dei locati di
Castiglione, creano una situazione di stallo dalla quale i locati della Dogana
traggono un vantaggio non indifferente, continuando ogni anno, in mancanza
di provvedimenti, a sconfinare nel territorio di Lucera. Ma se da un lato la
Dogana, e il regio Fisco per essa, trae da tutto ciò un utile indiscutibile, d'altro
canto il Fisco stesso rischia di trarne uno svantaggio notevole. Fin dal tempo
10 - ASF, Consiglio d'Intendenza, Processi della seconda Camera, b. 23, fasc. 766.
73
di Carlo II d'Angiò, infatti, i cittadini di Lucera avevano diritto, secondo la
propria condizione ed in proporzione ai componenti la famiglia, ad una quota
di terreno demaniale consistente in una casa e un campo ad uso di orto e vigna,
immuni da ogni peso: unico obbligo, la residenza effettiva di almeno dieci anni
nella città. La successiva concessione di terre da adibire a semina o a pascolo fu
invece sottoposta ad un censo annuo, detto terraggio 11.
Confermati dai sovrani successivi, e dallo stesso Alfonso I nel 1442, nel
1443 e nel 1456, i privilegi relativi al terraggio avevano l'indubbio valore di un
mezzo di incremento fiscale e di valorizzazione economica del tenimento
lucerino; il terraggio quindi accresce, se fiorente, le possibilità contributive dei
beneficiari e rischia, in condizioni non ottimali, di rivelarsi un peso morto.
E’ ovvio perciò che la mancanza per il territorio di Lucera di vincoli
derivanti da norme di natura doganale, si configurava in ultima analisi e contro
le apparenze come fatto positivo per lo stesso Fisco: i danni alle semine, alle
vigne e ai pascoli, causati dai locati per voler a tutti i costi usufruire di quel
demanio rischiavano infatti di decrementare il terraggio e diminuire
notevolmente l'annuo gettito fiscale che questo produceva.
Nonostante ciò i locati continueranno a contrastare per lungo tempo i
privilegi concessi nel 1483 a Lucera con i Capitoli per gli erbaggi. Nel 1699,
dopo oltre un secolo di controversie, un decreto della Camera della Sommaria,
che sembrava porre fine alla questione riconoscendo ai locati di Castiglione tutti
i normali diritti sul territorio di Lucera, è fatto oggetto di una impugnativa di
nullità da parte dei lucerini, non solo perchè emanato post appellationem et post
inibitionem12, ma anche perchè contrario ad una lunga sequela di decreti
osservatoriali dei Capitoli, emanati dai reggenti e governatori della Dogana
negli anni precedenti la sentenza impugnata13 .
E’ a questo punto della vicenda che gli atti originali occorrenti
11 - Cfr. A. LA CAVA, Il terraggio lucerino, in Archivio storico per le provincie Napoletane, a. LXIII (1938).
12 - Il decreto fu emanato il 21 maggio 1699. Cfr. ASF, Consiglio d'Intendenza,
Processi della seconda Camera, b. 23, fasc. 759.
13 - Cfr. ASF, Consiglio d'Intendenza, Processi della seconda Camera, b. 23, fasc. 759.
74
per la definizione della lite vengono inviati alla Regia Camera della Sommaria14:
i Capitoli del 1483, il processo aperto nel 1596, un processetto criminale del
1576, relativo a pretese contravvenzioni ai bandi emanati per la scommissione
di mezzane a danno della città di Lucera, il libro del compasso generale del
1687, vengono - senza che l'archivario provveda prima alla redazione di una
copia da conservarsi nell'archivio della Dogana - spediti in Napoli, e nel noto
incendio di S. Paolo Belsito restano quasi tutti distrutti.
E’ doveroso dire che una serie di ulteriori ricerche dirette a rintracciare
gli originali del processo criminale e del libro del compasso è tuttora in corso
da parte mia presso l'Archivio di Stato di Napoli; infatti è ormai destituito di
ogni fondamento e concreta possibilità di riuscita il tentativo di rintracciare il
testo originale dei Capitoli del 1483.
In effetti il ritrovamento di altri atti è senz'altro auspicabile, in quanto
attraverso una ricostruzione il piú possibile precisa e puntuale dei contrasti
dell'Università di Lucera con la Dogana sarebbe possibile gettare maggior luce
su di una vicenda tanto complessa, che non solo interessò quella Università nel
corso di almeno tre secoli della sua storia, ma ebbe anche sicure ripercussioni
sull'assetto del regime doganale.
In attesa di perfezionare, con l'esame di altri eventuali documenti, lo
studio avviato, si è comunque ritenuto di anticipare in questa sede i risultati della
ricerca. A tal proposito un ringraziamento particolare va espresso al Direttore
della Biblioteca provinciale di Foggia Angelo Celuzza, per aver benevolmente
sollecitato la pubblicazione di questo lavoro, nonchè ai responsabili del settore
Fondi speciali della Biblioteca stessa, Antonio Ventura e Maria Altobella
Galasso, per il prezioso aiuto fornitomi.*
COSTANTINA ANNA MARIA ALTOBELLA
14 Cfr. ASF, Consiglio d'Intendenza, Processi della seconda Camera, b. 23, fasc. 759.
* - Comunicazione letta al Convegno "L’istituzione della Dogana di Puglia",
svoltosi a Foggia il 7 novembre 1984, in occasione delle "Giornate di studio sulla
Transurnanza".
75
TRASCRIZIONE DEL DOCUMENTO
Innicus etc.. Magnifico Viro Nicolao Caracciolo Regio Dohaniero
Menae pecudum Apuleae praesenti, et successive Futuri, seu eorum
Locatenentibus, Caeterisque Regiis Officialibus in Provincia Principatus ultra, et
Capitanatae, tam maioribus, quam minoribus quondam nomine nuncupatis
praesentibus, et Futuris, seu eorum Locatenentibus ad quos, seu quem
praesentis devenerint, et fuerint quomodolibet praesentatae Regiis fidelibus,
amicisquae nostris caríssimis salutem. Noviter proparte Universitatis et
Hominum Civitatis S. Mariae, olim dicta Luceria fuerunt in eadem Camera
praesentata Regia Capitula cum eiusdem Maiestatis decretatione in sede
uniuscuisquae ipsorum annotata, inter quae sunt capitula quorum tenor talis est,
videlicet.
In primis la detta Università espone a la prefata Maestà, come lo
territorio de la detta Città di Lucera è libero e Franco di essa Città, et homini di
essa per modo che in esso territorio de consuetudine antiqua non ce ponno
stare Capomandre, ne stazzi di pecore Abrozzesi nè d'altri luochi forastieri senò
le bestiami del'homini di essa Città, excetto che le pecore de la Dohana nce
hanno passo, e confine suli infrascritti terreni videlicet Troia, Petrafitta, Sifotanea, Foggia, lo terreno de Madonna Joanna, S. Pietro in Balneo, Li Feola,
Siparoli, Palmola grande, Colliperazza, Palmola picciola, Casalenovo, La Motta
de la Regina, Visciglito, Florentino, La Guardiola, la petra Tortinarí, S. Maria in
Vulgano, de li quali sopradetti terreni per le dette confine quale haveno intorno
lo territorio de la prefata Città di Lucera lo Dohaniero de la Dogana de le
pecore ce pone oltra la loro sorte circa cento migliara di pecore de la detta
Dohana, quanta utilità ne consegue la prefata Maestà per lo detto territorio de
Lucera si può pensare, e per tanto tam ex consuetudine antíquata era ordinato,
et ancora dal tempo della felice memoria de Rè Roberto, e successive del
tempo de la Felice memoria de la Regina Giovanna seconda, da li quali detta
Città, et Università de Lucera teneno autentichi Privilegi, e per la Prefata Maestà
confirmati continente in effectu, che l'animali del'Abbruzzesi debbiano passare
lo territorio de la prefata Città di Lucera per la via pubblica, e non in qua, et in
la discorrendo per detto territorio et in tempo de 24 hore debbiano aver
passato lo territorio de dicta Città, e se ne facesse lo contrario sia lecito à la
detta Università armata manu, honesto modo essi animali cacciarli dal detto
territorio. Et per tanto la detta Università supplica alla prefata Maestà si degni
commettere, et mandare de certa scientia allo Dohaniero de detta Dohana
praesenti e fu76
turi, et loro substituti che li sopradetti Privilegii ex nunc in antea ad unguem li
debbano observare, e farli osservare secondo lo lor tenore, e continentia. Tenor
decretationis. Placet Regiae Maiestati quod modernus Dohanerius, et qui pro
tempore fuerint servet, et servari faciat in hiis servari consuevit tempore
quondam Francisci Moluber etc..
2. Item espone la detta Università alla prefata Maestà, come le pecore de
la Dohana di S.M. per lo favore teneno li pecorari del presente Dohaniero non
observano lo tenore de li sopradetti Privilegij, anco tutto lo terreno de la detta
città di Lucera poneno in truttura tanto quando ascendono in Puglia, quanto
quando se ne ritornano in Apruzzo per visum et violentiam, guastando vigne e
pascendo l'herbe del detto terreno, ponendo a sacco le Massarie, e li lavori, per
modo che tanto li cittadini Massari e Patrune de Vigne de essa città, quanto
etiam la prefata Maestà per le tratte ne pate grand'interesse e l'Abruzzesi vi
ingrassano li loro bestiami e lo bestiame dè cittadini di essa città se disfanno per
modo che per molte volte l'animali baccini di li huomini de la detta Città si
bisognano affidare fora li terreni de la prefata Città etc.. Tutto lo tempo che le
pecore stanno in li detti terreni de ditta confine fanno continuamente danno in
gran danno e preiuditio di essi cittadini. Per tanto essa Università supplica alla
prefata Maestà non obstante sia di ragione ma di gratia speciale si degni S.M. ex
certa scienza commettere et mandare alli detti Dohanieri presenti e futuri e loro
locotenenti, et substituti sub certa pena, che da qua inanzi debbiano permettere
alli animali di Abruzzesi non andeno trascorrendono lo detto territorio, et ne
anco facciano danno alle vigne, lavuri e mezzane; e se ne facessero lo contrario,
che lo facciano pagare lo danno, e si non le voleno levare la pena, che li
castigano le persone ad exemplo de l'altri, e non se facendo tal provvisione per
lo detto Dohaniero sia lecito ad essa Università et homini di essa cacciarli fora
de detto terreno armata manu senza contraditione alcuna. Tenor decretationis.
Placet Regiae Maestati quod Modernus Dohanerius eiusque substituti, et
Ministri, quod pro tempore fuerint procurent quod contenta in dicto Capitulo
non attententur etiam quo illa attentata fuerint puniantur iuxta forman
Instructionum eidem Dohaniero per Cameram Summariae traditarunt, etc..
3. Item s'espone per la detta Università alla Maestà prefata come essendo
per lo Dohaniero data la locatione alli pecorari delle pecore della detta Dohana,
essi predetti pecorari, et signanter quelli che hanno la locazione in li terreni de
Casalnuovo, de S. Andrea, et d'altri luochi dallà non volendo andare si presto
alle lor locazioni, trascorrendo lo territorio de detta città di Lucera e passano in
quella di Troia dannificando l’herbe di detti territorij, pascendo mezzane, e
grani et orzi seminati e non guardando mezzanelle, nè vigne de
77
79
la detta Città dannificano per tutto; e versa vice quelli che li sono stati dati le
locazioni verso Troia et altri lochi, similmente trasendo e pascendo in lo
territorio di Lucera e facendono molti danni in lo detto territorio e dopo per
esso vanno alle loro stancie in gran danno e preiuditio de la ditta città di Lucera,
et homini di essa, et ancora de le pecore che stanno in le confine di detto
territorio venendo contra lo tenore de li sopradetti Privilegij, e tal cosa non se
faria se lo Dohaniero mandasse provedendo che ogn'uno vada alle loro stancie,
anzi si consente per lo detto Dohaniero et officiali di detta Dohana. Per tanto
se supplica alla prefata Maestà si degni commettere e mandare alli Dohanieri
presenti e futuri, e loro substituti quod de caetero non debbiano permettere tal
cosa se faccia, anzi far cavarcare et inquirere tutti pecorari debbiano andare
dentro alle loro stancie ad egli date, e non dannificare il detto territorio de la
prefata Città di Lucera, e s'alcuno se trovasse in fragante crimine si debbia ben
punire e castigare e far emendare ogni danno fatto per essi pecorari tanto
d'herba, quanto d'ogni altra cosa, et ancora debbia promettere esso Dohaniero
presenti, e futuri per la detta Università et homini di essa possano e debbiano
armata manu servando lo tenore di detti Privilegij cacciare e far cacciare et
passare le dette pecore senza difficultà alcuna, cioè che lo detto Dohaniero
presenti e futuri non li possa contradire, nè punire facendo lo dovere per favore del detto territorio. Tenor decretatìonis. Placet Regiae Maiestati quod
modernus Dohanerius eiusque substituti et Ministri qui protempore fuerint
procurent ut contenta in dicto Capitulo non attententur et casu quo illa attentata
fuerint puniantur iuxta formam instructionum eidem Dohanerio per Cameram
Summariae traditarunt etc..
4. Item supplica la detta Università alla Maestà prefata che attento in la
via che va da detta città di Lucera a Manfredonia è uno pezzo di terra dicto lo
Demanio dove si dice la torre di S. Giacomo ch'è lontano dalla detta Città una
iornata di carro, la quale terra è stata da tempo che non è memoria in contrario,
et al presente è ordinata e reservata per riposare e pascere li Bovi che portano
le carra con vittuaglie a Manfredonia, che altramente detti Bovi non potriano
resistere alla fatica, ch'è lontano e capo de iornata, sempre per ogni Dohaniero
passato è stato dicto territorio reservato per dicto pasco senza contradictione
alcuna, et al presente per lo Magnifico Cola Caracciolo presente Dohaniero de
detta Dohana de pecore se fa guardare lo terreno predetto ma datolo a
locatione, e non vuole per nullo modo che detti Bovi si reposano e pascano in
quello, ch’è cosa che mai fa danno, ne seguita gran danno e preiuditio non
solamente delli massari che portano dette vettovaglie, et alli Mercanti ma etiam
alla Maestà sua, la quale per ciascuno carro di grano che vada a Manfredonía ne
have docati 4 d'oro de tratta, per tanto
80
se degni S.M. provedere all'indentità di detti Massari, e commettere e mandare
allo detto Dohaniero et a gl'altri che in futurum saranno, e loro substituti, che
per nullo tempo debbiano dare impaccio alli detti Bovi e terreni circa l'entrare e
pascere in detti terreni ma lasciare lo detto terreno in lo pristino e solito stato
de detti Bovi, lo qual terreno non solamente serve alla detta Città de Lucera ma
a Foggia, Troia et altre Terre portano lo grano a Manfredonia. Tenor
decretationis: Placet Regiae Maiestati quod Dohanerius in iis servari faciat
solitum et consuetum et si aliter fuerit in contrarium quod obsistat de quo
incontinenti Cameram dociat et interea provideat ut Boves habeant pascua pro
conducentia etc..
5. Item s'espone per la detta Università alla prefata Maestà come alli
Carrisi portantono grano alle marine esserno cacciati da li Abruzzesi con li loro
Bovi, et altri patruni di Mezzane, non permettendo che possano pasculare li
loro bovi in lo transito che fanno alli lochi de marina dove haveno a condurre
detti grani, contro ogni antiqua consuetudine perchè sempre soleno pascere per
detti lochi, attento che lo camino è lungo, e togliendo tal commodità de pascolare e riposo di detti Bovi non saria possibile se poresse condurre li grani in le
Marine, di che ne resultaria grand'interesse alla Provintia, et ancora alle intrate di
S.M. che havendo regresso de tale incommodità et oppressione la detta
Università alli piedi de la prefata Maestà la quale si degnò scrivere,
commettendo e commandando allo detto Dohaniero presente una lettera
penale de mille docati che esso Dohaniero dovesse ordinare e fare sì e tale che
detti Carrisi portanteno grani alle dette Marine possano scapulare e pascolare
loro bovi in qual sivoglia loco e Mezzani tanto di Abruzzesi quanto di ogn'altra
persona secondo il solito antico e secondo in essa lettera si contiene piú
distintamente sub data in Castello novo Neapolis die 24 februarij 1479, et al
presente detti Abruzzesi per nullo modo non haveno voluto ne anco voleno
consentire che detti Carrisi portanteno grano alle dette Marine e massime in
Manfredonia possano pasculare e scapulare in li detti loro Mezzani e detti bovi
non porriano andare e moririano de fame se non si scapolassero a pasculare in
detti lochi di Abruzzesi e Mezzani d'altri, e scapulandoci alcuna volta a
pascolare detti bovi per non potere far altro li Abruzzesi armata manu l'uno
chiamando l'altro per vim et violentiam li cacciano fora di detti lochi
bastoniando e ferendo detti Carrisi levandoli le mantere e le campane delli
bovi, e quanto piú iniuria li poteno fare li fanno e per mentre voleno
promettere che detti bovi possono pascolare in detti lochi et quam quod quis la
sera dando li cani loro contro detti bovi, per modo che molti di essi bovi se ne
perdeno et li poveri carrisi non possendo portare li grani lassano soli e vanno
cercando li loro bovi incavati da li detti Abruzzesi e chi stà di loro otto dì, e chi
diece et piú et meno a trovare li loro bovi discacciati in
81
grave danno e preiuditio di detta Università e carrisi et ancora di sua Maestà. Et
tutto questo lo detto Dohaniero sente e non vuole cavarcare e provedere. Però
se supplica alla prefata Maestà che non obstante la prima lettera fatta al dicto
Dohaniero che essa Maestà si degni iterum et de novo commettere e mandare
sub certa pena et ex certa scientia allo predetto Dohaniero et altri futuri et loro
substituti, che debbiano provedere et fare ita et taliter che detti Carresi
portanteno grano con le carra alle marine, et signanter a Manfredonia possano
e le sia lecito scapolare e pascolare in detti lochi li loro bovi senza contraditione
alcuna. Tenor decretationis. Idem Dohanerius provideat quod conductores
victualium habeant pascua necessaria pro eorum Bobus et contenta in dicto
Capitulo non actententur amplius per patronos pecudum etc..
6. Item s'espone per la detta Università alla prefata Maestà, come
mediante la grazia di Dio e di S. Maestà le Massarie di grano et de orzi per
l'uomini massari di detta città de bene in melius omne dì s'augmentano e
perchè li campi non le possono fare continuamente ad uno loco di Nucera
perchè sono fruttati et suffruttati, alcuni de la detta città massari, perchè alias per
la detta Università fu supplicato alla prefata Maestà dell'oppressioni et
impedimenti circa l'arare e far massaricii in li detti terreni fatti, per li detti
pecorari all'uomini Massari de la detta Città S. Maestà comise e comandò al
detto presente dohaniero per sua lettera che sub pena di docati mille ordinasse
et facesse si et tale che detti Massari potessero fare li loro campi in lo territorio
de la detta città di Lucera non obstante la proibitione deli detti pecorari
Abruzzesi, per vigore de la quale lettera certi dì passati andarono certi Massari
de detta città per far magise pur in lo territorio de la Città prefata de lo quale
piú anni sono per la guerra non sono lavorati perchè sono distanti da la detta
città piú di sette miglia, confinato con lo territorio di S. Pietro in Balneo et le
Feula, et l'Abruzzesi, quali tengono le capomandre de le pecore in li detti terreni
confinati con detto territorio de la città di Lucera, non l'essendo fatto oltraggio
per li detti uomini passare alle loro capomandre armata manu per vim et
violentiam li cacciaro dal detto loco dove erano mandati a far magise, et mala
peioribus agregando li detti pecorari non volsero nè anco voleno al presente
permectere che etiam li bestiami di detta città de Lucera non possano pascolare
in lo loco de lo detto territorio de Lucera cacciandoli con li cani, e facendo de
multe altre cose liciti contraria a la detta Università et uomini di essa, d'onde la
detta Università volendose menare con giustitia mandaro dui cittadini di essa
città al Magnifico messer Cola Caracciolo presente dohaniero in Foggia ad
agravarse de tal cosa enorma fatta per detti pecorari, ultimamente sua signoria
concluse con li detti cittadini mandati ad esso voler cavarcare fin al detto loco, e
volse che detta Università mandasse da parte sua
82
homini deli loro, et come erano sopra il loco volea far si et tale che tanto li
pecorari restassero contenti quanto l'Università per modo che si potesse arare e
far massarie in lo loco predetto perchè lo loco era assai, et determinò lo dì che
dovevano essere in lo sopradetto loco, et venendo lo ditto dì determinato, la
detta Università mandò dui de li principali cittadini di essa città antichi et da
bene, acciò s'havesse acconsata detta differentia et essendo sopra il loco li detti
dui cittadini aspettorono sin appresso vespere lo detto dohaniero et non ce
andato, per mentre li detti dui ordinarij per piú favore de la ragione de la detta
città e per marcare l'errore mandaro ad avisare sua signoria come essi erano llà,
che li piacesse andarce, ed essendoli fatta l'imbasciata, esso Dohaniero non ci
volse andare, quanto fu onesto se pensa; per la qual cosa li detti pecorari
pigliaro tanta audacia, non volsero permettere per niente che li detti massari ci
andassero, ne anco lo bestiame di detta città si pascessero li terreni di detta città
et per non voler andare detto Dohaniero sopra lo detto loco ci habbia ad
essere errore tra li massari e pecorari et de inde essendo venuto lo detto
Dohaniero in Napoli, et essendo informato dalli pecorari tacita veritate per la
qual sinistra informatione S.M. fece scrivere una lettera al Magnifico Bahordo
Carrafa, generale commissario di S.M. in la provincia di Capitanata, che
dovesse mandar prigione in mano del detto dohaniero li detti massari avanti, li
quali massari erano stati offesi et non havevano offeso, venendo contro il tenor
deli privilegij de le prime Cause della detta città di Lucera; et per tanto la detta
Università supplica la prefata Maestà se degni de certa scientia commettere et
mandare alli detti Dohanieri debbia una con certi cittadini de la detta città di
Lucera cavalcare, et andare sopra il detto loco de la detta differentia, et
acconciare, et far ita et taliter che detti Massari possano arare e far loro
massaricij in lo detto loco, e territorio di detta città, altramente facendo saria
interesse grande de detta città et massari ancora danno di S.M. perchè veneria a
perdere docati 4 d'oro de tratta per ciascheduno carro de grano che se facesse
in quello loco, et interim che detto dohaniero debbia suprassedere, et non far
cunto alcuno contra detti Massari avanti per vigore di detta lettera mandata, et
s'havesse seguito contro di essi massari alcuna cosa la debbia revocare, e
tornare in pristino stato sin al secondo mandato di detta Maestà, et non
volendo esso dohaniero acconciare detta differentia per modo che detti
massari possano lavorare in quello loco, che la prefata Maestà si degni
concedere che la detta Università et uomini di essa se possano tenere e
defendere la pacifica possessione dì detti loro terreni. Tenor decretationìs:
quod Dohanerius Menae Pecudum adhibitis secum quator Gargariis de
principalioribus dohanae et quatuor Vaxallis de principalioribus dictae
Universitatis Luceriae provideant super contentis in dicto Capitulo tam pro
interesse
83
Regiae Curiae, quam dictae Civitatis, et de hinc inde factis colligat processum et
transmictat ad Cameram, ut inde provideri possit, et interim contra illos vigore
penae nihil innovetur. Super quibus petita executione in forma dictae Camerae
consueta, vobis et unicuiquae vestrum ad quos seu quem spectabit nisi tenore
praesentium Regia Authoritate qua fungimur Ordinamus Committimus et
Mandamus quatenus forma praeinsertorum Regiorum Capitulorum et
uniuscuìusque ipsorum per vos et unumquemque vestrum díligenter attenta, et
in omnibus inviolabiliter observata ipsa praeinserta Capitula udimpleatis iuxta
ipsorum et uniuscuisque eorum continentiam, seriem et tenorem et contrarium
non faciatis si Regia Gratiam caram habetis, et paenam ducatorum mille a
singulis contrafacientibus exigendam et Regio Fisco applicandam cupitis, seu
evitare cupit presentes etc.. Datum in Regia Camera Summariae die 16 mensis
aprelis, primae indictionis 1483. Popon Locum tenens Magnae Curiae, Michael
Campanus pro Magistroactorum. Ex Registro executoriarum 9°, anni 1483 folio 24 a tergo.
* * *
Lucera
Magnificae Miles consocioque Noster Carissime. In questa Regia Camera
è stato esposto per parte dell'Università di Lucera come non obstante li suoi
Privilegij antico solito e decreto della Reintegratione della Regia Dogana in virtù
delli quali detta Università è stata e sta in possesione che in li territorij di detta
città e suoi cittadini non ponno in nessun modo pascolare, aquare nè pernottare
animali fidati di detta Dogana, voleno contro1 la forma di detti privilegij e
decreti molestare essa Università in detta Possessione con voler entrare con loro
animali a pascolare in territorio di detta Università in suo danno, pregiuditio et
interesse. Per lo che essendomo stati supplicati de opportuna provisione, et
volendomo debite provedere, havemo visto e riconosciuto il libro della
Reintegratione di detta Regia Dogana nel quale folio 24 vi è decreto del tenor
seguente, videlicet: super territorio, confinibus et tracturiis civitatis Luceriae, in
quo Regia Dohana pro infrascriptis locationibus et postis habet íus pasculandi
et non pernoctandi. Die 2 mensis Martij 1549. In terra Fogiae. Viso oculari
inspectione dicto territorio confinibus et tracturiis in infrascríptis locationibus et
postis existentibus in aliis territorijs, et locationibus ordinariis Regiae Dohanae,
et vocatis, auditis super faciem loci elictis et aliís civibus dictae Magnifi1 - nel testo: con.
84
cae Civitatis Luceriae; ac Magnifico Antonio Santo officiali Regiae Dohanae, et
vocatis Gargariis infrascriptarum locationum et postarum etc., visis etiam 2 libris
et computis dictae Regiae Dohanae existentibus in Regia Camera Summariae,
visis etiam 2 hannis emanatis per Magnificum quondam Antonium de
Baldascino utriusque Juris doctor Presidentem dictae Regiae Camerae et
Commissarium deputatum in Reintegratione Dohanae praedictae; consideratis
etiam aliis quae considerari debent, Fuit provisum et decretum pro ut praesenti
decreto providetur3, et declaratum per eccellentem Dominum Franciscum
Reverterium Regium Commisarium et Locumtenentem Regiae Camerae
Summariae et per magnificum Alphonsum Guerrerium utriusque Juris Doctor,
Praesidentem eiusdem Regiae Camerae praedictae, quod pecudes et alia
animalia Regiae Dohanae locata in infrascriptis locationibus et postis, possint
libere pasculari de die tantum in territorio et Demanio dictae Civitatis et quod
ibi non possint pernoctari, nec capomandras facere neque rectias ponere. Etiam
tamen aditus et tracturium. latitudinis ad minus versurae unius accedendi, et
eundi a dictis postis ad pasculandum in dicto territorio et demanio et dictum
tracturium, et aditus fiant in loco propinquiori dictarum postarum etc., itaque
unaquaeque dictarum Postarum locationum praedictarum habeat dictum
tracturium et aditum post saldum ut facilius et libere possint accedere ad
pasculandum in Demanio praedicto etc.. Siegue per intero... dicto decreto etc.
Lectum, latum et recitatum fuit per me Jacobum Lelium Regiae Camerae
Summariae officialem et actuarium penes dictos Regios Commissarios
deputatos. Die quinto martij 1549, in terra Fogiae. Assistentibus infrascriptis
videlicet: Magnifico Ferdinando de Sangro Dohanae Menae Pecudum Apuleae
Regio Dohanerio, Magnifico Joanne Antonio de Ancora Regij Fisci
Procuratore, Magnifico Utriusque Juris doctor Joanne Thorma Rubeo Regio
Auditore, Magnifico Hyeronimo de Massarijs Regio Credenzerio, Magnifico
Fabrizio de Carlo Sindico. Per tanto vi dicemo che contro la forma del
preinserto decreto non debbiate a detta Università innovare, ne fare innovare
cos'alcuna, ma quello debbiate osservare e fare osservare iuxta la sua forma,
contenenza e tenore. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae, die 17
mensis decembris 1596. Fornarius Fornuarius Magnae Curiae Locumteneus,
Petrus de Valcarcel. Vidit Fiscus, M. Antonius Salsanus pro Magistro actorum.
Cons. Castellus Registrata in Partitum 43, folio 33 a tergo. Al signor Presidente
Montoya. Osservate in Dogana à 23 di gennaro 1597. Si conserva ne gl'atti
fabricati ad istanza de locati di Castiglione contro la città di Lucera in detto
anno 1596.
2 - nel testo: et...
3 - nel testo: providet.
85
Scarica

LA DOGANA DELLE PECORE E L`UNIVERSITA` DI LUCERA NEI