Laboratorio Montessori ISSN 1974-8787 Sabrina Scarpetta Documenti su Grottaglie La crisi del XVI secolo Trascrizione . Copia di Capitoli dell’Università della Terra delle Grottaglie in Provincia d’Otranto. Fatti in anno 1549. Ill.mo et Ecc.mo Sig re. L’Università delle Grottaglie fa intendere all’Ecc.za V. tra come per sovvenire, e rimediare in parte alli tanti debiti nelli quali si ritrova, come quella sa, venduto il dacio della farina, gabella antica d’essa Univ.ità con l’infrascritti Capitoli, e patti supplica però resti servita concederli sopra detti Capitoli, e patti suo assenso e beneplacito, ut Deus. Magnificus doctor Villanova super supplicatio se informet, et referat cum nos. Polo. Provisum per Illustrissimum Dominum Vice regem in castro Neapolitano octavo Novembre 1549. Iacobus Gattula. Capitoli fatti per la mag ca Università della terra delle Grottaglie, con li quali ha da vendere il dacio della farina d’essa Terra da osservarnosi per ciascuno iuxta loro continenza e tenore, così se detto si venderà, come se si esigerà in credenciaria, quali sono l’infrascritti. 1. In primis havendo la mag.ca Univ.tà della Terra delle Grottaglie ridutto li moleni insieme per suo beneficio stanteli debiti, nelli quali si ritrova, per mezzo delli quali spera come ad effetto sarà, per pagare d’essi debiti, per lo che vuole et ordina essa Univ.tà che tutti li cittadini et habitanti in essa Terra di qualsivoglia stato, grado,e condizione si sia, che non osano portare, nè far portare né per essi né per altri in loro nome grano, orgio,e qualsiv.a altra sorte di vettovaglie a macinare in altri moleni, che in li moleni uniti e posti insieme per detta Univ.tà, e chi di essi cittadini,habitanti e commoranti in essa Terra farà il contrario, casca, e sia tenuto pagare di pena onze quattro per qualsiv.a volta, che controvenerà, quale pena s’applica la metà alla Corte criminale d’essa Terra e l’altra metà alli daciarii che la compraranno, e non vendendosi d.a gabella che sia della mag.ca Univ.tà. 2. Item vuole essa Univ.tà che li sopradetti cittadini et habitanti ut supra di detta Terra, quali porteranno o vero mandaranno a macinare grano, o orgio in li preditti molini, habbiano da pagare per dacio, seu gabella, cioè del grano carlini cinque, e dell’orgio grana venti cinque per ciascheduno tumulo di essi, intendendosi il tumulo del grano a raso e lo tumu lo dell’orgio a mano menata, e tal ragione di gabella sia tenuto pagarla tanto chi macina tumulo, come mezzo tumulo, o vero quarto, seu stoppello senza contradizione alcuna. 3. Item vuole essa Univ.tà, e così ordina alli Soprad.i, che quelle persone, quali portaranno, seu mandaranno grano, o altre vettovaglie a macinare a’ detti molini, non possano intrare in detti molini più di due volte l’una, quando consignarà il grano alli molinari, e l’altra quando vanno a pigliarsi la farina, e quando entraranno non possano entrare senza licenza del daciario, o compratore d’essa gabella, o suoi quaternieri, et intrandono più di dette due volte, incorreranno alla pena di onze quattro, ut supra da dividersi come di sopra. 4. Item per evitare le fraudi quali si potessero commettere per l’intrare et uscirre dentro detti molini, vuole et ordina essa Univ.tà che li daciari seu guaternieri habbiano potestà et autorità cercar qualsiv.a persona tanto huomo, quanto donna, e trovando che portasse grano, o altra vettovaglia, oltre la daziata, o vero ne cavassero farina che li possano levare inremisibiliter la sopradetta pena d’onze quattro per ciascheduna volta che s’incorrerà da dividersi ut supra intendendosi che detti daziarii habbiano potestà di cercar gli huomini a modo loro, ma alle donne non li debbano metter mani addosso, né far mettere da huomi- 5. 6. 7. 8. 9. ni, ma da donne, o vero che le donne si ricercano loro stesse ad arbitrio di essi gabelloti, e quando ricusarà farsi cercare da altra o da se stessa, sia tenuta pagare la pena sudetta da dividersi come di sopra. Item vuole e così ordina essa Univ.tà che nessuno cittadino, et habitante in essa Terra ut supra osa né presuma tenere moleni in altri luogo, salvo in quel luogo deputato e destinato per essa Univ.tà, dove stanno gionti insieme tutti gli altri moleni, neanche li possa te nere, né far tenere in luogo alcuno del descritto e luogo di essa Terra, né in Massarie né in Casale per lo Convicinio da diece miglia attorno sotto la pena d’onze cinquanta da dividersi per la metà alla criminal corte, e l’altra metà al predetto daciario, che sarà inremisibiln.te, e questo per evitar la fraude, qual potria commettersi, tenendono detti moleni in altro luogo, che al sopradetto deputato per essa Univ.tà. Item vuole essa Univ.tà e così ordina, che nessuno cittadino, et habitante in supra possa né presuma servirsi tanto per vitto, come di sua fameglia, come per mercanzie, né per Industria, né altra necessità di qualsi:a modo si sia, etiam se fossero massarie, cominanzieri et altre persone, di altra farina, né d’altro pane salvo che delli grani, et orgi quali si maci neranno bollettati,e daciati in li sopradetti pub:ci moleni posti e deputati per essa Univ.tà sotto la pena d’onze quattro per quals.a volta che ci cascarà, et incorrerà, da dividersi detta pena come di sopra. Item vuole essa Univ.tà e così ordina, che quals.a cittadino habitante, e commorante ut supra, che sono soliti macinare i loro grani, orgi et altre vettovaglie per quals.a causa in detti publici moleni bollettati e daciati et annotati in libro delli daciari o guaternieri d’essi moleni, non debbano commetterci fraude in macinare hoggi un tumolo, e da uno, o vero da due mesi l’altro, per lo che evidente si vede, che ne solea macinar magior quantità, e continuare in più breve termine, che all’hora ad essi daciari li sia lecito procedere, et investigare et inquirere contra di questo tale, e trovando che ci commette fraude, lo possa stringere a farli pagar la gabella, seu dacio di tutto quel tempo, nel quale ha fraudato esso dacio a ragione di carlini cinque per tumulo ut supra, e chi farà lo contrario incorrerà nella pena d’un onza da dividersi ut supra. Item vuole essa Univ.tà, e così ordina che nissuno delli preditti citt.ni habitanti o commo ranti in essa Terra ut supra e suo destritto di quals.a stato grado, e conditione si sia possa né presuma intrare né far intrare in essa Terra né suo destritto e massarie pane fatto né farina di quals.a luogo, eccetto quello e macinato, e bollettato in li detti pub.ci moleni, ut supra, e quello che controvenirà e sarà trovato di quals.a persona di essa terra, et habitan te e commorante in essa, lo possa pigliare e levarli lo pane o farina una con la bestia che lo portarà, o conducerà, e detta bestia, intercettata, se sarà di persona laica resti a beneficio de’ gabelloti e corti criminale, da dividersi ut s.a e se sarà di persona ecclesiastica, habbia da estimare il valore della bestia o carro et andare in beneficio ut s.a, et il padrone, o vero garzone, o altro, che da sua parte lo portasse e conducesse, sia tenuto ciascuno di loro in la pena sudetta d’onze quattro per quante volte si commetterà la fraude da divider si ut supra. Item vuole detta Univ.tà e così ordina, che caso che li cittadini habitanti e commoranti in essa terra facessero o vero havessero massarie o altre industrie et esercizio di quals.a sorte, e vocabulo, e modo si sia con persone franche, et extere di detta terra delle Grottaglie 10. 11. 12. 13. 14. con li quali stessero servitori, seu cominancierii mescati dell’uno e dell’altro insieme, at tento le persone franche et extere non mangiano del pane daciato, e bollettato, e facilmen te ne potriano dare a detti cominancierii e garzoni dell’huomini delle Grottaglie, seu suoi habitanti e commoranti e detti cittadini et habitanti e commoranti d’essa terra delle Grottaglie siano tenuto loro a loro garzoni, seu cominancieri non magnar d’altro pane per loro vitto, che del grano macinato in li preditti moleni, daziati e bollettati, né essi cittadini habitanti e commoranti ut s.a, e chi controvenerà tanto il padrone, come il garzone e cominancieri cascarà alla pena d’onze quattro per quante volte ci cascarà, da dividersi ut su pra. Item vuole essa Univ,tà e così ordina, che incontinenti che detto dacio sarà bandito e liberato ali compratori che saranno enominati quelli s’intendano obligati pagare detto dacio in summa per stipulazione e contratto in scriptis, qual contratto detti daciari siano obligati farlo ad ogni richiesta del sindico di essa terra, e caso che loro procrastinassero di non fare detta cautela, che detto sindico habbia autorità di ponerci credenzieri di sopra loro, et a loro spese, e non farli pigliare danari sino a tanto che non faranno detta cautela, e caso che mancasse per lo sindico che sarà di pigliar detta cautela che sia in danno et interesse d’esso sindico, et Auditori, quali venderanno detta gabella, e non dell’Università. Item s’ordina, e dichiara per essa Univ.tà che in caso che li compratori non dessero la po leggiaria per cautela dell’Univ.tà, li sia lecito ponerci li crdenzieri in precedenti capitulo, et in quello che la d.a gabella mancasse del prezzo posto per detti compratori, essa Univ.tà lo possa esiger da essi compratori, o vero sia lecito ad essa Univ.tà non dandosi d.a po leggiaria, in fra termine di tre giorni dopo che sarà scorsa d.a gabella ad essi compratori revenderla plus offerenti all’incanto, e quello, che mancasse del prezzo per detti primi compratori, lo possa esiggere contra d’essi compratori. Item vuole detta Univ.tà e così ordina, che nessuno molinaro osi ne presumi ricever ne macinar grano ne orgio ne quello macinar senza che prima non sia scritto dal daciario, seu quaterniero per quals.a volta che controvenerà et il simile sotto la preditta pena vuole detta Univ.tà che nessuno presuma padrone di grano et orgio, et quals.a altra persona possa intrare grano, né orgio, ut supra dentro la porta delli preditti moleni senza che prima siano scritti dal daziero, e controvenendono caschino alla sopradetta pena dividenda ut supra . Item vuole d.a Univ.tà e così ordina caso che venissero ad alloggiare soldati di qualsisia natione in questo terra e stessero da fuora, e dentro la terra, alli quali fosse necessario darli pane, et altre cose per loro vitto, che all’hora essi daciari siano tenuti dare ad essa Univ.tà tutto il pane bisognarà franco del predetto dacio a detti soldati e che ad esse daciari li sia lecito intervenire a veder il pane si dà a detti soldati, acciò non ci si commetta fraude in danno d’essi daciarii. Item vuole d.a Univ.tà e così ordina che nessuno fornaro o fornara possa infornar pane a li forni se prima non lo bollano con la bolla l’havrà data il daciario sotto la pena sopra d.a, et in simile pena cascaranno essi fornari se venissero a perdere d.a la bolla datali per il daciario che sarà da dividersi modo ut s.a, e se si falsificasse il bollo incorrano nella duplicata pena così li fornari come li ferrari e fucilari che fatto havessero d.o bollo falso da dividersi d.a pena come di sopra. 15. Item vuole detta Univ.tà e così ordina che lo compratore di detta gabella, seu daciario, sia 16. 17. 18. 19. 20. obligato, comprato che l’havrà di far la cautela in rata in precedente x capitolo, e che mese per mese debba pagar la rata tangente di quello toccarà pagare per lo giusto prezzo ch’essa Univ.tà al che non possa opponersi eccetione alcuna, eccetto se fosse impedito legittimam.te da officiali Regii seu baronali, dechiarando che se il sindico, o vero Univ.tà havesse bisogno di danari, e volesse per giornata danari, secondo entraranno dalli predetti moleni, che siano obligati li daciari darceli, talmente che infine del mese vengono a sal dar la paga loro tangente per detta gabella, e similm.te s’intenda et osservi quando si destinasse altra persona per l’esigenza di detta gabella. Item vuole detta univ.tà e così ordina, che lo compratore di detta gabella, e suo daciario sia obligato succedendo differenze tra essi compratori di detta gabella e particolari contra li quali legitimam.e si pretendesse pena alcuna, e precedendosi per il mag.co capitano criminale inscriptis se la natura della causa sarà tale proponer sue ragioni, et essa Univ.tà sia tenuta somministrarle spese a detti compratori tanto avanti detto mag.co Sig. Capitano quanto avanti quals.a altro Tribunale. Item vuole essa Univ.tà e così ordina che all’affittatori seu daciari d’essa gabella ad ogni loro volontà e piacer possano far la cerca tanto dentro come fuora la terra in le case, e fuora di case con ordine e licenza del mag.co Capitano criminale, e niuno lo posa opponer, ne contradir allo far di detta cerca, e dove trovaranno pane, che non sia fatto del gra no macinato in li fatti moleni in posti et eletti per essa Univ.tà, et ad esso daciario sia le cito esiger la pena di quattr’once da quella persona che sarà padrone del luogo habitandoci esso, o vero da quello in habitarà senza contradizione alcuna da dividersi ut supra e quelle persone, che impediranno d.a cerca o vero faranno resistenza contra il tenor di detti capitoli incorrano alla med.ma pena dividenda ut supra. Item che a ciascheduno eclesiastico si sia il franco solito. Item caso che succedesse peste, il che Iddio non voglia o pur guerra nel Regno, per il che essa terra fosse necessitata disabitare, o vero non praticar con altri che al’hora d.o dacio si possa restituir, e renunciare a d.a Univ.tà con pagarli le rate di quel tempo havranno posseduto pacifice ed quiete esso dacio, e dopo che l’havranno renunciato per le cause sopra dette che sia lecito ad essa Univ.tà spogliar detti daciari et affittatori in tutto della detta gabella dal giorno della renuncia fattali e che essa Univ.tà possa eliggere in luogo loro esattori in nome d’essa Univ.tà né più ni si possano intrometter essi gabelloti, ma caso che essi gabelloti la volessero per il med.mo prezzo la tenevano che la debbano pagar per quel tempo la possederanno alla ragione che la comprarno pro rata temporis e quello che l’Univ.tà n’havesse esatto dopo la renuncia sia d’essa Univ.tà in pace. Item vuole essa Univ.tà che fantosi biscotti in essa terra con ordine di superiori, quali sono franche et immuni di detto dacio, che della farina, la quale si fanno essi biscotti non se ne possa ritener, ne servir nessuno se non tuttta farne biscotto, e di detti biscotti fatti meno se ne possa servir nessun, se non tutti dfarli e consignarli integram.e all’officiali ordinati in far detti biscotti, e l’Univ.tà non sia obligata in altro che a pagar la manifattura d’esso biscotto alle panetterie lo faranno, e caso che della farina e biscotto restasse alcuna parte, se ne volesse servir, che prima la debbano dare per nota al preditt daciario, e pagar - ne il dacio alla ragione di carlini cinque il tumulo ut s.a di macinatura, e fando il contrario cascano alla soprad.a pena dividenda ut s.a. 21. Item per maggior autentica delli predetti capitoli vuol essa Univ. Tà che quando venisse accusato, seu notificato alcuno d’haver commesso fraude in quals.a d’essi capitoli, controvenuto iuxta loro forma, e contenenza tanto all’officiale criminale, come al daciario, che quando si trovarà esser vero, che ci sarà la pena per esso accusata, che all’hora detta pena si debba divider in tre parti: la terza parte alla corte criminale, l’altra terza parte ad esso accusatore, l’altra terza parte sia d’essi daciarii e questo acciò s’usa maggior diligen za circa la conservazione di detti capitoli. 22. Item, che l’Univ.tà preditta sia obligata far spedir lo regio assenso sopra li preditti capitoli fra termine d'’n mese per ma. ca autorità del detto dacio e gabella, e che interim, che si spedirà lo d.o reg.o ass.o d.a Univ.tà sia tenuta difensare e manutenere detti capitoli, non altrimente ghe se ne fosse lo Reggio assenso spedito e caso che d.a Univ.tà tardasse in far spedire d.o Reg.o ass.o, che sia in libertà d’esso daciario mandarci chi ad esso parerà a farlo spedire a spese d’essa Univ.tà quale Univ.tà ci l’habbia da far buone senza contradizione alcuna, e caso che a Sua Ecc.za e suo collateral conseglio non li paresse firmar e conceder tutti i capitoli che s’intendano vender d.a gabella con quelli capitoli, alli quali sarà fatto, e concesso d’assenso Regio predetto né ad altro sia obligata essa Università. Di più ni si è aggiunto il seg.te Capitolo: item vuole essa Univ.tà e così ordina e comanda che trovandosi nelle case de cittadini et habitanti di detta terra farine fatte a vasi marmorei o mortali con pezzi di legni, mazze o pistoni o veram.te farine fatte con pietre a mano, ogni cittadino che farà d.e farine in detti vasi incorra per ogni vulta alla pena di ducati Sei da dividersi ut s.a, dandosi anche in esso caso facoltà alli daciarii di rompere li vasi, dove si fa detta farina, e pigliarli le vazze, eccettuati però da detta pena quelli cittadini che facessero qualche poco di farro per loro bisogno senza farina, nelli quali casi ordina essa Univ.tà che non solo caschino in pena alcuna, ma nemmeno romperli li sudetti vasi. Copia de Capitoli del Dazio della Mercanzia. 1. In primis che tutti li Cittadini d’essa terra li habitanti e commoranti, come anche quelli li quali staranno d’abitatione per loro commodità fuori di essa terra e territorio, similm.e li forastieri, quali faranno habitatione, o commoraranno in essa terra delle Grottaglie, quali venissero a far mercanzie di quals.a sorte con comprare e vendere tanto dentro essa terra e suo destritto come fuora e tanto con denari propri, quanto se li venissero a prendere da altri, etiam se fussero forastieri, o persone franche, o veram.e se la robba delle d.e mercanzie le venissero a comprarare in contanti, ma il pagam.to ad temporis come si suol dire a credenza; vuole essa mag.ca Univ.tà che quelli siano tenuti pagare ad essa o suo deputato o compratore della d.a gabella la ragione de grana otto pre onza, intendendosi detto pagamento tante volte da farsi, quanto venissero ad impiegare li detti denari in mer canzie, al qual pagamento vuole, che s’intendono inclusi tutti quelli che venissero a comprare robe di quals.a sorte per uso proprio e poi infra annum le venissero a vendere, quali compreate siano venuti subito darne notitia alla preditta Univ.tà, suo deputato o compratore della detta gabella; e venendone a comprare le dette mercanzie di quals.a sorte da fuora dell’abitato, suo distretto per rivendere come di sop.a etiam pannami, sete, drappi, tele, et ogni sorte di mercanzie grosse o minute di quals.a sorte o maniera che fusse, come anche di coiri, valanite, grani, lini, ogli, fave, morghe, cascio, ricotte, bestie di carne, come baccine, pecorine e caprine, et ogni altera sorte di robe, o animali che si venissero a comprare per rivenderli o coiri per conciarli e rivenderli, o quals.a altra compra di nobili di quals.a sorte per rivenderli, quelli portandoli fuara dell'’bitato, non li possano scaricare né portare in altro luogo, ma recto tramite al suo deputato per essa univ.tà o gabelloto della detta babella sotto la pena d’onze due d’oro da dividersi per essa univ.tà o suo gabelloto, e la Corte criminale di essa terra. 2. Item vuole et ordina essa Univ.tà che non s’intendano al sop.a tto pagam.to quelli li quali venissero a portare in d.a terra grassa per vitto, e commodità de cittadini, come grani, orgi, fave, cascio ricotte, animali per macellare et altra sorte di grassa; verum che venendoli a vendere a persone forastiere o estrtaendoli da detta terra e territorio, e non consumandosi per grassa di detti citt.ni, siano tenuti pagare la ragione di grana otto per onza, etiam che quelli li venissero a vendere a quals.a persona franca, o privilegiata, siano tenuti dar la nota, come di sopra, altrim.ti s’intendano incorsi, et incorrere nella pena dell’onze due, cons.e al sopracitato capitolo. 3. Item vuole et ordina essa Univ.tà che tutti quelli citt.ni habitanti e commoranti, come anco quelli che faranno l’incolato fuori da essa terra per loro commodità, e simil.e quelli forastieri quali habitaranno in detta terra delle Grottaglie, o dimoraranno in essa, li quali per industriarsi venissero a prendere danari ogli cascio o altre robe comestibili, o animali per venderli, o altre sorti di robe per mettersi in capitania tutto per loro lucro, o guadagno, e che nel lucro seu guadagno ne partecipasse quello che seu notizia ad essa Univ.tà, deputato o gabelloto della detta gabella della quantità del denaro, o delle robe, quali a ric.to per detta capitania, e del modo del trattato, e da chi, e pagarne la ragione di grana otto per onza di tutta la summa, e questo s’intenda tante volte quante la d.a capitania o parte di quella si venisse a vendere, et impiegarla di nuovo in compra delle medesime mercanzie, o altre robe per rivenderle tanto dentro d’essa terra, o suo distretto, quanto di fora, e quante volte occorrerà tante volte siano tenuti darne notizia alla detta Univ.tà, suo deputato o gabelloto, altrim.te s’intendano incorrere alla pena d’onze due d’oro dividenda ut sup.a. 4. E perché molti cittadini d’essa terra e forastieri habitanti, e commoranti in essa per fraudare la detta gabella stando negotiando denari in diverse mercanzie in danno di essa Univ.tà allegando sotto frivole scuse non comprare per essi, ne esser dinaro loro proprio, ma di persone franche e privilegiate. Per tanto per levare le dette fraudi et acciò che ogniuno sia tenuto al pagam.to della detta gabella, vuole et ordina essa Univ.tà che quals.a cittadino quale starà d’habitazione in detta terra, o fuori d’essa terra, come ancora li forastieri, quali habitaranno o dimoreranno in essa venissero a comprare quals.a sorte di mercanzie o robbe commestibili dentro di essa terra o suo distretto per rivenderle tanto in essa terra e suo distretto, quanto per trasportarle da quelli etiam per quals.a sorte di grassa di fuora, purche non sia della città di Napoli, che siano tenuti statim darne notitia all’Univ.tà predetta, suo deputato o gabelloto di quanto ha speso in detta compra e pagare la ragione di grana otto per onza, non ostante il denaro non fusse suo, ma di quals.a persona franca, o privilegiata, altrim.te s’intenda esser rincorso et incorrere alla med.ma pena d’onze due per quals.a volta che impiegarà il denaro in compra come di s.a etiam che mi nima fosse, quale pena s’habbia da dividere fra la detta Univ.tà o suo gabelloto, e la corte criminale d’essa terra. 5. Vuole et ordina essa Univ.tà di più, che tutti quelli cittadini tanto habitanti come ancora quelli li quali staranno d’habitatione fuora d’essa terra, e suo distretto, e simil.te li fora stieri habitanti e commoranti in essa, li quali tengono impiegato danari in compra d’annui censi dentro d’essa terra, e sip.a suoi cittadini, o forastieri etiam persone franche e privi legiate o Univ.tà, che dopo la notificazione delli presenri capitolo fra spatio di giorni tre inclusive siano tenuti dar nota vera e distinta del capitale di quelli alla ragione di quanto stanno impiegato o sopra di che, e quanto matura il pagam.to per la quale ragione di censo vuole che siano tenuti li compratori di quelli pagare alla d.a Univ.tà suo deputato o ga belloto la ragione di grana cinque per ogni ducato di censo, non intendendosi inclusi a tal pagam.to li creditori di censo falliti, o che stiano dedotti posto sotto l’amministrazione controllata in giudizio, quale pagam.to havrà da farsi per quelli al deputato, o gabelloto nel tempo che verrà a maturare d.o censo, né inclusi quelli, li quali realmente pagano per buona tenenza, per non esser aggravati da duplicato pagam.to, quali grana cinque per ducato si debbiano pagare alla detta Univ.tà, suo deputato o gabelloto fra giorni otto dopo maturato d.censo, altrimente non data distinta nota fra il termine come di sopra, sia lecito all’Univ.tà, suo deputato o gabelloto denunciarlo alla corte criminale di essa terra, et in correrà il denunciato alla pena d’onze due d’oro per quante volte sarà denunciato, quale pena s’intenda da dividersi la metà alla detta corte, et il restante al d.o denunciante verum che durante d.o termine di giorni tre prefisso come di sopra, la preditta Univ.tà, suo deputato o gabelloto dopo la notificaz.ne seu bannim.to delli presenti capitoli, acciò che ciascuno habbia notitia di quello sia tenuto tenere una banca per spazio di giorni tre nella publica piazza, et in quella assistere et oltre del bandim.to delli detti capitoli per ogni sera a tempo vi sarà concorso di popolo in d.a piazza per tre sere continue far bandire dal giu rato ad alta voce che ciascuno venga a dar la nota delli censi predetti, altrim.te s’intenda incorrere in detta pena. 6. Vuole et ordina essa Univ.tà simil.te che tutti quelli cittadini habitanti e commoranti, come quelli, li quali stanno d’habitazione fuora di essa terra, e suo distretto per loro commodità, li quali in tempo di fiera, o in giorno di franchezze venissero a comprare di quals.a sorte di mercanzie, o di grassa, e quelle li venissero a vendere caduti li giorni di detta franchezza, o di fiera, che elassi detti giorni siano tenuti darne nota di detta compra alla detta univ.tà, suo deputato o gabelloto, e pagare la rag.e di grana otto per onza, come di s.a, etiam che le dette robbe comprate, o mercanzie, o grassa le venissero a rivendere a cittadini, o forastieri etiam per il med.mo prezzo, che li havevano comprate e darne nota come di sopra, altrim.te s’intendano incorrere, et incorrano alla med.ma pena d’onze due da dividersi come di sopra, non intendendosi inclusi al pagam.to sud.o quelli, li quali faranno le d.e compre e vendite nelli detti tempi di franchezze e fiere durante d.o tempo. 7. E perché molti cittadini e forastieri habitanti e commoranti in essa terra stando fanno compre di diverse vettovaglie, come ancora d’ogli, cascio, ricotte, et altro e quelli se li trasportano nelli loro magazeni o case, senza dar nota di quanto per loro s’ha speso, in d.e compre sotto pretesto di voler dar nota di quello alli tempi delle vendite il tutto per de fraudare la d.a gabella. Per tanto vuole essa Univ.tà e così ordina, che tutte le sud.te persone quali venissero ad impiegare denari in simili compre tanto manuali, quanto in credenza siano tenuti non solam.te dare la d.a nota vera e distinta, ma ancora la quantità di d.e vettovaglie, oglio, cascio, ricotta, et altro che avessero comprato e riposto in detti ma gazeni, o casciolai, nonostante che in questo tempo andaranno disminuendo altrimente sia lecito al detto deputato di essa Univ.tà, suo gabelloto d’andare in detti magazeni, o casciolai e misurare le d.e compre con autorità ancora di darli il giuram.to con licenza però del mag.co Gover.te di questa terra, domandandola una sola volta per sempre durante l’anno nitiero di d.a gabella, altrimente essendoci repugnanza, sia lecito ad esso deputato o gabelloto sfasciare li detti magazeni o casciolai, e prendere d.a nota, e li repugnanti s’intendano essere incorsi per d.a repugnanza et incorrano nella pena pred.a d’onze due d’oro da dividersi ut s.a. 8. Et essendono molti cittadini e forastieri habitanti e commoranti in essa terra, li quali tacitam.te e segretam.te fanno mercanzie d’ogli, grani, casci, o altro con accredenzare quelli senza darne niuna nota alla detta Univ.tà o suo deputato o gabelloto. Per tanto vuole et ordina la detta Univ.tà, suo deputato o gabelloto che tutti li sopradetti cittadini come forastieri habitanto o commoranti, li quali venissero a vendere o accredenzare grani, fave, orgi, ogli, casci, ricotte, o altro, tanto a cittadini e forastieri, tanto con scritture publiche o private o senza quelle, o in memoria statim secuto detto trattato e consig.te d.e robe accredenzate, o non consignate siano tenuti darne notizia alla d.a Univ.tà, suo deputato o gabelloto, e pagare le grana otto per onza delle d.e robe vendute, o accredenzate, altrimente non data detta nota, e non pagate le grana otto per onza per spazio d’ore ventiquattro, s’intendano incorsi et incorrere nella med.ma pena d’onze due d’oro da dividersi ut supra. Vuole et odina essa Univ.tà di più che sia lecito tanto ad essa, quanto al suo gabelloto che ha vuta prima licenza inscriptis, vel ore tenus dal mag.co Gov.re d’essa terra pro una vice tantum possano quelli tutte volte e quanto sarà necessario non solam.te dar il giuramento in ogni tempo et in ogni luogo a quelle persone, le quali volessero defraudare la d.a gabella, ma ancora sequestrare quelle robe, quali ad essa Univ.tà, o suo gabelloto li parerà esserno in fraude, e fatto d.o sequestro darne parte seu notizia ad essa corte, accio che la detta fraude siano gasti gati li controvenienti e l’Univ.tà non sia defraudata, et incorrendono alla pena, quella s’intenda, e si debba dividere la metà alla detta Univ.tà o gabelloto, et il rimanente alla corte crimi nale d’essa terra. Copia dei capitoli del Daziolo a minuto 1. In primo vuole et ordina essa univ.tà che quals.ta cittadino o forastiero etiam persona franca o privilegiata che fosse quale venisse a tagliare o a far tagliare a minuto per interpositam personam dentro la terra delle Grottaglie e suo distretto cascio, ricotta, marzatica, ricotta di Spica, ricotta squante, casci cavalli, provole, schiamorce, sia tenuto a pagare ad essa Univ.tà, suo deputato o daziario carlini due per ogni pesa etiam in tempo di fiera o giorni di franchezza, e quelli, li quali verranno similm.te a tagliare o far tagliare come 2. 3. 4. 5. dis,a cascio fresco, ricotta fresca, piscalo, ricotte salate, debbano solam.te pagare grana diece per ogni pesa, e qualvolta vendessero caso a pezze intiere, debbano pagare come a minuto, e prima di incominciare a tagliare debbano darne a nota al deputato d’essa Univ.tà o daziario senza portarli al magazeno o altro luogo, ma al luogo deputato per essa Univ.tà o suo daziario, e l’altra metà alla corte criminale di essa terra. Vuole et ordina di più essa Univ.tà che tutte quelle persone si cittadini come forastieri etiam persone franche e privilegiate quali volessero vendere o far vendere ogli a minuto in essa terra e suo territorio, siano tenuti pagare grana diece per ogni cannata all’Univ.tà predetta, suo deputato o gabelloto, oltre di quello verrà ad importare per il dazio della mercanzia e prima di dar principio alla detta vendita, e di portare l’oglio nella bottega, o luogo dove quello s’havrà da vendere, debbiano dar nota verdatiera del numero delle cannate, e pagarle le grana diece per ogni cannata al d.o deputato, o daciario, e caso che il d.o deputato o daciario per levare le fraudi quali potreabbono succedere volesse eliggere le persone per far d.a vendita li sia lecito farlo dun modo che non siano meno di quattro e fandosi il contrario, quello che controvvenerà s’intenda incorrere et incorra alla pena d’onze due d’oro da dividersi come di s.a. Vuole et ordina similm.te l’Univ.tà predetta che occorrendo a far partito della vendita dell’oglio a minuto o di cascio con quals.a persona tanto cittadino, come forastiero, il gabelloto, seu daciario si intenda sempre esser preferito a quelli con dare però idonea ple giaria alla detta Univ.tà per l’osservanza delli patti apposti in d.o partito, etiam dopo stipulate le debite cautele con il partitario, o liberatione fatta all’estinto della cautela e questo fra lo spazio di giorni quattro, affinche il d.o partitario non possa star legato a detto partito quali giorni quattro elassi, detto daciario non possa né debba havere nissuna pretenzione in detto partito, ma solamente possa esigersi le persone, quali haverando da vendere detti ogli o cascio a suo gusto per non esser defraudato con assicurarli al partitario, e che non siano meno di quattro, e farsi pagare da quelli le grana dieci per ogni cannata d’oglio. Vuole et ordina ancora essa Univ.tà occorrendo che alcuno cittadino, o forastiero etiam persona franca o privilegiata volesse venire a vendere o a far vendere in essa terra e suo distretto cascio a pezze intiere, casci cavalli, provole, ricotte squante, ricotta marzatica di spica, osalata, e pretendesse essere esente dal d,o pagamento, allegando non vendere a minuto né con tagliatura di cortello, che in tal caso siano tenuti al pagamento predetto delli carlini due per ogni pesa da pagarnosi al d.o deputato o daciario con dare prima la nota verdatiera a quelli, altrim.te ciascuno, che controvenerà s’intenda incorrere et incorra alla pena d’onze due per quals.a fiata da dividersi come di s.a. Vuole di più, et ordina essa Univ.tà, che quals.a persona si citt.no come forastiero, etiam persona franca o privilegiata, quale venisse a portare per vendere in essa terra e suo terri torio tinelle di salami sia tenuto pagare al suo deputato o daciario carlini diece per ogni tinella, tanto se la venisse a vendere a minuto con peso senza peso, o a numero o veramen te in grosso senza aprirle, e prima di portarle in bottega, o magazeno dar la nota verdatiera del numero delle tinelle al daziario, o deputato, altrim.te entrandole in detti luoghi senza dar la detta nota s’intenda incorrere nella pena d’oncie due da dividersi come di s.a ol- tre al pagamento delli carlini dieci per ogni tinella da farsi al d.o deputato o daziario nella forma detta di sopra. 6. Vuole finalm.te et ordina essa Univ.tà accioche nessuno possa allegar causa d’ignoranza che li predetti Capitoli con licenza del mag.co Gov.re d’essa Terra si pubblichino dal giurato ad alta voce nella piazza publica d’essa terra una sol volta l’anno nel mese di settem bre a tempo si principiarà il pagam.to di d.a gabella, e tratando non si venisse a far detto danno, vuole che nissuno s’intenda essere ricorso a pena veruna apposta nelli predetti capitoli dando potestà al deputato o daziario di posser dare il giuram.to alle persone suggette al d.o dazio tante volte quante sarà necessario con licenza però del mag.co Gov.re con domandarla una volta l’anno per sempre. Copia de Capitoli del Dazio dell’Animali. 1. In primis che ciascheduno cittadino si habitante e commorante come non habitante né commorante non ostante che si trovasse d’habitatione fuor della terra e territorio delle Grottaglie, come anche li forastieri quali staranno d’habitat,ne in territorio d’essa terra, habbiano da dar vera reale e distinta nota all’Univ.tà, suo deputato o arrendatore di detta gabella di tutto lo bestiame si grosso come minuto et ancora di tutte l’altre robe quali sono tenute al pagam.to della detta gabella predette dallo primo di settembre insino alli quindici del d.o mese quale termine elass, e non data detta nota al d.o deputato o Arrendatore seu daziario, a quelli sia lecito posser esigere dalli controvenienti un’onza di pena di più di quello li competerà giustam.te del dazio che li verrebbe a spettare, o meno ad elettione di d.a Univ.tà suo deputato o daziario qual pena s’habbia da dividere tra tempo si darà detta nota siano tenuti pagare al detto deputato o daziario la terza parte delli denari quali li spetteranno pagare per detta nota, altrimente al d.o deputato o daziario li sia lecito quella non ricevere senza la detta terza parte di quella summa di denari che li spetta, et elassi li quindici di settembre e non fatto il pagam.to predetto, si intendano esser incorsi alla pena predetta da dividersi ut s.a, e sia lecito similm.te al d.o daciario o daziario esigere da quelli tutta la Summa che li compete per tutto l’anno. 2. Item che tutti quelli cittadini si habitanti e commoranti, come ancora quelli li quali per loro commodità si ritrovassero d’habitazione fuori di essa terra, e suo distretto, e similm.te quelli forastieri, i quali staranno d’habitazione in essa terra e territorio, e possedessero bestiami sì grossi, come minuti, o altri beni descitti, ut infra soggetti al pagamento del detto dazio fra il termine detto di sopra siano tenuti dare la nota al detto deputato o daziario e pagare quello li spetta non ostante che quelli l’alienassero a quals.a persona etiam franca o privilegiata, constandoli ad essa Università, suo deputato o daziario detti animali haverli posseduti un’hora del giorno solamente dell’anno principiato dal primo di settembre quando incomincia a correre detto dazio altrimente s’intenda incorrere alla pena predetta da dividersi ut supra. Dichiarando che quello bestiame, carro, o altra cosa soggetta al pagamento del detto dazio, quale una volta si trova in detto anno a nota del detto deputato, o daziario, etiam, che si venisse a vendere più e più volte, e passasse in diverse mani, non s’intenda fare più pagamento, ma un sol pagamento dal primo padrone di quelli, dal quale è stato posseduto primieramente in detto anno ma occorrendo comprare li detti bestiame, carro, o altro soggetto al detto pagamento da persone forastiere, o franche, 3. 4. 5. 6. il compratore sia tenuto dar subito la nota immediate fatta la detta compra e pagare lo che spetta al detto deputato o daziario, etiam che la compra si facesse in ultimo giorno del mese d’agosto fine dell’anno di detto dazio, altrimente s’intenda incorrere alla pena predetta. Item che sia lecito alla detta Univ.tà o suo deputato o daziario, che elassi li quindeci di settembre termine ut supra prefisso misurare tutti li bestiami soggetti al pagamento di detto dazio a suo arbitrio ritrovando persona la quale non havrà dato verdatiera nota di quelli che li sia lecito denunciarli alla corte di essa Terra, quale denuncia s’intende di due oncie di pena da dividersi come di sopra al qual deputato seu daziario vuole essa Univ.tà che se li dia fede con portare seco però un testimonio, in presenza del quale habbia da misurare detti bestiami, dandoli potestà bastante ancora di posser dare il giuramento: a quelli ogni volta che l’occorrerà con licenza del mag.co gov.re d’essa terra, domandandola solamente una volta per tutto l’anno. Item, che tutti quelli cittadini si habitanti e commoranti, e similmente quelli li quali per loro commodità faranno l’incolato fuori d’essa terra, che possedessero animali si grossi come minuti e quelli si venissero a dare in affitto, o a moneta, o come si suol dire a capo risarta, o di quals.a altro modo o sorte per lo quale ne ricevono il loro lucro a quals.a persona franca o forastiera, che siano tenuti li Padroni delli detti animali pagare tutto quello e quanto li spetta, e potrebbe spettare per detto dazio, et e converso, caporisarva, o d’altra sorte di persone franche o forastiere, siano tenuti solamente pagare la metà del detto dazio alla detta Univ,tà o suo daziario, e dar la nota come di sopra, altrimente s’intendano incorrere alla pena predetta dividenda come di sopra. Item vuole et ordina essa Università acciò che li cittadini e forastieri habitanti e commoranti in essa terra delle Grottaglie non habbiano luogo di lamentazione che il deputato di essa o daziario siano tenuti con ordine del mag.co Gov.re della medesima terra far bandire li predetti capitoli nella piazza publica di essa ad alta voce una sol volta tantum quali banniti e publicati debbia assistere per spazio di giorni quideci nella medesima piazza con la banca per ricevere le cartelle con la nota delli detti animali et altri beni soggetti al pagamento del detto dazio quali elassi li sia lecito e possa incusare li controvenienti, altrimenti non s’intendano essere incorsi né incorrere alle pene predette dichiarando però, acciò che il daziario non possa avvalersi di scusa veruna a tempo havrà da fare il pagamento del detto dazio all’Università predetta che tutte quelle persone, che di ragione sono franche del detto dazio vuole che s’intendano franche e le villane soggette al pagamento siano tenuti pagare. Vuole et ordina essa Università di più che ritrovandosi in bisogno possa esigere dal detto daziario tutto quello e quanto importa l’affitto di quello in una sol volta, et il medesimo possa esigere il detto daziario dalli debitori del detto dazio non ostante che nel capitolo di sopra stia dichiarato di pagare in tre volte, seu terze, paghe, o tande e detto pagamento s’intenda farsi tante volte quante l’Università predetta si ritrovarà in tal necessità, dichiarando che in un anno si debbia fare un pagamento intiero e non più. Tavola dell’animali e beni soggetti al pagamento del detto dazio. In primis per ogni centenaio di bestie pecorine o caprine la ragione di carlini diciotto per centenaro: 1.4 Item per ogni centenaro di porci o scrofe preter li mannarini: 1.4 Item per lo scannaggio di quals.a vacca o bove: 2.20 Item la giomenta sementizza:2.5 Item la polledra, polledro o mulo, quali andassero dietro le giomente sementizze: ----15 Item il cvallo, giomenta, o mulo con basto, eccetto li cavalli di conciatori habito respectu al molto profitto, che detti conciatori fanno alla gabella della mercanzia:2.5 Item lo somarino, o somarina con basto:1.5 Item lo carro seu carretta tirata da bovi:2.20 Item lo furno da cuocere pane etiam che cuocesse per un giorno solamente: 1 Item per ciascuno trappeto da macinare olive: 1 Item per ogni palmento da stompare uva: ----1 Item per quals.a fornace seu camino:----1 Item ogni fornace da cuocere imbrici:----1 Item per ogni tumulo di zafarana:---- ----10 Item per alloghiero seu affitto di quals.a Padrone, come di massarie, territori, vigne, olive, giardeni, herbaggi, case, et altro tanto dentro di essa terra, e suo territorio, quanto fuora per ogni onza: 3. E dandoli sotto qualche colore per defraudare il detto dazio, seu gabella, come l’herbaggi per il lotame, seu romato, o altro debbia pagare la rata per quanto costo il lotame o altro lucro quale non può percipere l’affittatore della cosa data per tale fraude. Copia dei Capitoli del Dazio delle vittovaglie. Capitoli con li quali la mag.ca Univ.tà delle Grottaglie impone e vende il dazio, seu gabella del presente anno 1555. Da esigersi et esercitarsi per li compratori di essa in lo modo infra scritto e sotto l'infrascritta pena da esigersi dalli controvenienti dell’infrascitti capitoli e Banni. 1. In primis essa Univ.tà vende detta gabella, nella quale ogni persona si cittadino, come habitante e commorante in essa terra, e suo distretto di quals.a stato, grado e condizione si sia, sia tenuto e debbia con effetto contribuire e pagare in detta gabella et alli compratori di quella la ragione d’ogni sorte di vettovaglie come sono grani, orgi, e fave d’ogni diece tomola uno, quale decima s’ha da percipere in beneficio d’essa Univ.tà e compratori, e che non sia nessuno che paghi decima o altro affitto di terre senza licenze delli comprato ri sotto la pena d’onze due e di perder le vittovaglie da dividersi con la corte criminale. 2. Item che ogniuno delli soprascritti di quals.a stato, e grado si sia sia tenuto e debbia fare, e dare verdatiera nota di tutte le vittovaglie farà et havrà fatto in detto anno alli soprascritti deputati, seu compratori senza fraude alcuna tanto entrandole e fandole entrare in detta terra, come nelli Fossari di quella e chi farà il contrario cascarà alla pena d’onze due e di perdere tutte le vittovaglie, qual pena e vittovaglie trovate in fraude s’habbiano da dividere tra la corte criminale et essi compratori pro equali prtione. 3. Item che nisciuno delli sopradetti cittadini habitanti e commoranti in essa terra e suo di stretto possa ni debba trasportare né far trasportare loro gregne poche o assai si di grani, 4. 5. 6. 7. 8. 9. orgi e fave in quals.a altro luogo tra lo territorio e distretto d’essa terra né tampoco alcuno delli sopradetti possa né presuma mescolare né fare mescolare quals.a parte di sue gregne, o vero tutte con persone franche et estere di detta terra sotto la pena predetta da divi dersi ut supra. Item che nissuno delli sopradetti sotto la predetta pena possa riponere né far riponere in tutto o in parte le loro vettovaglie in le fosse, e riposte di loro massarie, o in quals.a altro luogo, salvo che rimetterle dentro di detta terra, o nelli fossari pubblici di quella siandono però prima misurati e daziati per li compratori di quella pagandono a quelli la ragione della decima come sopra s’è detto e chi farà lo contrario cascarà alla pena predetta da di vidersi ut supra. Item che nisciuno delli sopradetti possa né debbia intrare né fare intrare in essa terra né nelli fossari di quella quantità alcuna delle sopradette vettovaglie poche come assai di giorno, o vero di notte publice, o vero occulte, se prima non l’havrà notificato alli compratori di essa gabella, fando ad essi vedere e misurare giustamente senza fraude alcuna, e chi farà il contrario cascarà alla pena sopra detta da dividersi ut supra. Item che ciascuno delli sopradetti sia tenuto e debbia farsi misurare tutta la quantità delli grani o altre vettovaglie entraranno, o faranno entrare in essa terra o nelli fossari di quella e che tanto le some quanto carri e carrette et altra sorte di strumenti portaranno dette vet tovaglie non si possano giudicare né estimarsi e concordarse tra li padroni di esse, e li compratori ma che puntualmente s’habbiano a misurarne, e chi denegarà farsi misurare dette vettovaglie per ogni viaggio cascarà alla sopradetta pena da dividersi ut supra. Item che essi compratori possano dare il giuramento a quals.a persona tanto padrone come cominanziero che condurranno e faranno condurre dette vettovaglie et intender da essi la verdatiera nota di quante vettovaglie havranno caricate, e conducessero, e chi ricusarà giurare cascarà alla sopradetta pena da dividersi ut supra, et etiam, che li possano far mandato penale, che non possano scaricare dette vettovaglie senza la loro presenza, e per essi misurate diligentemente e contravenendosi per ogni volta incorrerà alla sopradetta pena da dividersi ut supra. Item, che sia lecito alli detti daziari e percettori di detta gabella propria auctoritate pagarnosi e farnosi pagare da ciascheduno delli sopradetti la della rata d’ogni diece tumola, uno, viaggio per viaggio di quello li competerà alla detta ragione o vero all’ultimo viaggio et elettione del percettore di detta gabella, e chi recuserà pagare al detto modo cascarà alla pena sopra detta da dividersi per ogni volta che controvenerà tra essi compratori et essa corte ut supra. Item perché alcuni secolari di detta terra per fraudar detta gabella dimostrano stare alli servizi di persone ecclesiastiche e franche e frati e perenti loro, per questo s’ordina alli sopradetti compratori che di tutte quelle vittovaglie s’entraranno per quals,a persona nelle quali appare apertamente che detti secolari hanno la porzione, e parte possano per la metà di quello spetta a detti secolari esiggere la ragaione di detta decima, dove havranno di persona affaticatosi detti secolari si possa esiggere detta ragione, e che sia lecito ad essi daciari pigliarsela alle porte auctoritate propria, talchè sotto l’ombra d’huomini franchi non si habbiano da affrancarsi persone che sono tenute al detto pagamento, e se detti cre- denzieri patissero alcuna cosa per ritener detta ragione, sia tenuti darne notizia al mag.co Capitano, e tolli quattro eletti acciò possano provvedere al bisogno. 10. Item che tutti quelli cittadini habitanti e commoranti in essa terra quali staranno al servizio di persone extere e franche di detta gabella, attento ognuno di loro per provisione a grano seminato, benchè sia extra destrictum d’essa terra, siano tenuti condurli in detta terra, e pagar la detta ragione della decima, dichiarando ancora che tutti i cittadini habitanti e commoranti che seminassero, e facessero loro massarie extra il destritto e tenimento della terra delle Grottaglie e di quelle pagar la ragione d’ogni diece tumula, uno, e chi controvenerà cascarà alla pena predetta e perderà tutte sue vettovaglie, le quali non haveranno dato alcuna nota alli compratori di detta gabella da dividersi ut supra. 11. Item che tutti quelli che di ragione et antiqua consuetudine devono esser franchi di detto dazio, debbiano esser franchi et immuni di detto dazio. 12. Item tutti quelli quali entraranno vettovaglie, o vero l’infosseranno nelli fossari d’essa terra siano tenuti portar la decima delle vettovaglie nello magazzeno, o luogo deputato, e se non pagarannoi detta decima debbiano pagar il viaggio, et il giurato, quali andaranno ad eseguire faranno il mandato. 13. Item dichiara essa Università che tutti quelli cittadini habitanti e commoranti in essa terra, li quali pagaranno affitti, o decime delle vettovaglie, che raccogliono tanto s’havessero seminato dentro lo territorio, seu destritto, quanto extra il territorio, e destritto sia tenuti pagar e contribuir alla detta gabella delle decime; però fatta primo la deduzione di quella quantità di vettovaglie che haveranno pagato per l’affitti, o decime ad altre persone, quale quantità dedutta del resto rimanente siano tenuti contribuirne la decima al predetto gabelloto. 14. Item dichiara che tutte quelle persone che riceveranno affitti, o decime di terra da coloro quali haveranno coltivato e seminato loro terre se saranno cittadini habitanti e commoranti in essa terra siano tenuti pagar la ragione della decima a detta gabella, e se saranno exteri siano tenuti pagare quello che di ragione ne saranno tenuti. 15. Item che li daciari predetti siano tenuti di consignar al sindico roba buona, non bagnata né di scaglie, ma atta a ricevere et ancora consignarla ad ogni richiesta d’esso sindico. 16. Item che sia lecito alli gabelloti seu daciari misurar e rimisurar tutta quella quantità di vettovaglie sono intrate in detta terra, e questo quando si sentono gravati e caso che non dessero la vera nota, e si trovassero nascosti e ricusando di non farseli misurare che siano tenuti alla pena predetta e che detti gabelloti li possano dare il giuramento, e s’intenda misurar quelle vettovaglie, quali erano entrate innanzi avessero comprata detta gabella. 17. Item, che sia tenuto il sindico dare li menzulli a detti gabelloti e dove ricevono la decima essi gabelloti ivi s’habbia da ricever per lo sindico. Copia de Capitoli del dazio del Vino musto. Capitoli con li quali la mag.ca Università delle Grottaglie vende lo dazio del vino musto acquata et uva nata da ogni anno da entrarsi in essa terra per li cittadini habitanti e commoranti in essa terra sono: 1. In primis essa Università impone e vende detto dacio che s’habbia da pagare per li padroni di detti vini musti, acquate et uve s’entraranno in detta terra alli daciari e gabelloti car - 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lini due per ciascheduna salma del vino musto, et acquata, e per ciascuna salma d’uva grana dieci, e che la salma del vino musto et acquata sia mezze dodeci alla misura giusta, cioè alla misura napolitana giusta della zecca, intendendosi dal daciario alli patroni uno sidicino di sfriddo per ciascuna menza, tirandosi però dal pilozzo del palmento, ma empiendosi altrimente talchè non venisse a sfriddare, non vi s’intenda detto sidicino di sfriddo, dichiarando ancora, che la salma dell’uva sia panari sette di vendegnare, e chi farà lo contrario cascarà alla pena d’un’onza da dividersi tra la corte criminale e li gabelloti. Item non sia lecito a persona alcuna delli sopradetti portar, né riportar vino musto, acquata, né meno uva in altro luogo fuora d’essa terra senza darne prima notizia ad essi gabelloti sotto la predetta pena d’un’onza da dividersi ut supra. Item che non sia lecito a persona alcuna delli sopradetti caricar vini musti, né acquate, né entrarli in detta terra, né portarli in latro luogo come fuora nelle loro massarie, et in altre parti se prima non si haveranno giustate loro menze dalli sopradetti daciarii della menza giusta napolitana della zecca predetta e che non possano caricar con altra menza salvo che con la menza giustata da loro senza espressa licenza di essi gabelloti, e chi farà lo contrario caderà alla pena sopradetta d’un’onza per tante volte quante controvenerà, qual pena si haverà da dividersi ut supra. Item che non sia lecito a nissuno delli sopradetti cittadini habitanti e commoranti che presuma né debba mescolar uva, vini, musti, né acquate essendo esso soggetto al detto dacio con persone franche senza espressa licenza d’essi gabelloti sotto la pena predetta da dividersi ut supra. Item che sia lecito alli daciarii di poter dare il giuramento alli viaticali di quanto haveranno caricato, e che possano misurar li vini musti, et acquate alle porte quando li piacerà, e trovandosi li viaticali in fraude sia tenuto alla sopradetta pena tante volte per quante controvenisse da dividersi ut supra. Item che sia lecito alli detti gabelloti esigere detto dacio, e pagamento alle porte e non pagando farli renitenza, e non lasciarli entrar ed essendo entrati, li possano ordinar che non mettano il musto nelle botti se prima non l’haveranno pagato detto dacio, e chi farà lo contrario cascarà alla sopradetta pena da dividersi ut supra. Item che sia lecito a detti gabelloti, quando conosceranno esser stati fraudati dalli padroni che entraranno vini musti et acquate o vero prima li haveranno intrati e riposti nelle loro botti posser quello misurare e far misurare e di tutto quello troverà siano tenuti li padroni pagarne due carlini per salma non l’havendo pagato, e chi non permetterà farsi misurar detti vini musti, et acquate del modo sopradetto caderà alla pena predetta da dividersi ut supra. Item che li vini musti entraranno per farnosi vini cotti siano tenuti allo medesimo pagamento di carlini due la salma ut supra. Item che nissuno delli sopradetti possa vender vini musti, acquate, né uve a persone franche, e vendendone siano tenuti loro al pagamento a ragione del detto dacio, e chi farà lo contrario caderà alla sopradetta pena da dividersi ut supra. 10. Item che nissuno habbia da entrar uve per passole, eccetto panari tre per casata, e chi n’entrarà più pagarà la ragione d’un carlino la salma di panari sette, che viene un grano e mezzo lo panaro, e chi farà lo contrario caderà alla pena sopradetta da dividersi ut supra. 11. Item qualunque persona seculare cittadino habitante e commorante in essa terra che havesse dato vigne a mità a persone franche o vero di altra sorte, siano tenute dette persone seculari pagar tutto il dacio del vino musto sarà nato in dette vigne date a metà o vera mente d’altra sorte e non le persone franche. 12. Item che tutte quelle persone che sono aggregate per fuochi in essa terra e che habitassero in altro luogo estero siano tenuti pagar la ragione di detto dacio del vino musto pervenerà da loro vigne etiam se dette vigne l’havessero da fuora del destritto della terra delle Grottaglie. 13. Item che tutte quelle persone si habitanti come commoranti in essa terra, che havessero vigne extra lo territorio di detta terra siano tenute pagare la ragione predetta del detto da cio delli vini musti perveniranno da dette vigne, e chi farà lo contrario caderà alla sopradetta pena da dividersi ut supra. 14. Item che tutte quelle persone quali non vorranno vendegnar loro vigne al tempo debito e conveniente per alcuno loro disegno, sia lecito a detti gabelloti vendegnar loro dette vigne ,e delli vini musti perveniranno da dette vigne si possano pagar la ragione predetta delli due carlini per salma fandone vender tanto vino musto pervenirà da dette vigne al prezzo comune secondo valerà et ancora pagarnosi le spese havranno fatte in vendegnar dette vigne. Copia de Capitoli del dacio del vino vecchio. Capitoli con li quali la mag.ca Università delle Grottaglie vende o affitta la gabella delli vini vecchi che per li cittadini et habitanti di detta terra delle Grottaglie entraranno dentro essa terra da pagarsi per ciascuna salma che s’entrarà grana venticinque al compratore daciario di detta gabella, si come più ampiamente si contiene in essi capitoli quali si haveranno da osservare inviolabilmente e diminutamente tanto per esso compratore e daciario, come per li cittadini habitanti e commoranti in essa terra sotto le pene in essi statute sono: 1. In primis si dichiara per essa Università qualmente tenendo privilegii, delli quali tanto tempo che non c’è memoria di huomo contrario, è stata, et è nella quieta et antica possessione, che non possano entrar vini in essa terra da fuora, vendendo lo vino dentro la terra da sette tornesi a bascio la quartuzza, non eccedendo il vino già tal prezzo dentro detta terra non intenda essa Università per la vendizione di detta gabella pregiudicar in modo alcuno a detti privilegi ma vuole che quelli siano salvi, et illesi, ma volendo proveder alle sue necessità nelle quali si ritrova, e sovvenir suoi cittadini d’alcuna commodità citra lo pregiudizio di detti privilegi, e la possessione d’essi, vende detta gabella, e vuole che det ti cittadini, habitanti e commoranti in detta terra, si possano entrar vini con li capituli et ordinationi infradette: 2. Item atteso essa Università per sovvenimento suo, e di suoi poveri cittadini vende detta gabella, che si possa entrar vino da fuora dalli cittadini habitanti e commoranti in essa terra, si come nel precedente capitolo si contiene e vuole et ordina che forastieri non pos sano entrar vino per nessun modo in essa terra e che in questo integramente et inviolabil - 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. mente s’osservino li privilegii d’essa terra, e che dallo daciario non si possa né debbia in modo alcuno permettere né directe né indirecte a forastieri far entrar vino etiam che da essi forastieri si pagasse la ragione di detta ganella ben vero che se li forastieri da fuora vendessero li vini al alcuno cittadino d’essa terra, e quelli s’intromettessero per detti cittadini come roba loro pagandono la debita ragione di detta gabella, s’introducano liberamente detti vini e le cose sopra dette s’habbiano da osservar da detto daciario sotto perna d’un’onza pro qualibet vice dividenda per metà alla corte criminale, e la metà all’Università. Item che tutti li cittadini habitanti e commoranti in essa terra liberamente citra pregiudicium privilegiorum ut supra possa introducer vini in essa terra, e che ciascuno delli cittadini ut supra, ch’entrarà et intrometterà vini da fuora in essa terra sia tenuto e debba pagar al detto daciario e comprator di detta gabella grana venticinque per ciascuna salma sotto pena sotto pena d’un’onza da dividersi tra esso daciario e la corte criminale. Item acciò che il predetto daciario e comprator di detta gabella habbia notizie e cognitione della quantità del vino che per ciascuno s’introduce, e si inrtomette in essa terra, s’ordina che nessuno d’essi cittadini et altri ut supra possa entrar vino in detta terra per altra porta se non per la porta di S:Antonio, et innanzi chi entra debbia darne notizia al detto compratore, e daciario a ciò lo possa allistare e notare in suo libro et esigere la debita ra gione di detta gabella, e si possa misurar il vino in presenza d’esso daciario, e fatta detta misura da esso daciario si esiga la ragione predetta sotto pena d’un’onza da dividersi ut supra. Item si dichiara che la soma del vino s’intenda dodeci menze alla misura giusta e che ogni mezza sia quattro quarte, e secondo il solito, e costume d’essa Università e che s’osservano quando entrano li vini musti, intendendosi che sia alla menza napolitana seu della zecca. Item acciò che non si possano commetter frodi in danno e detrimento d’essa Università e daciarii si ordina che nessuno cittadino habitante e commorante d’essa terra possa comprar vini da fuora e di quelli servirsene nelle massarie et in altri luoghi, né venderli né per servitii suoi né tampoco rimetterli in dette massarie o in altri luoghi del destritto d’essa terra, ma volendo alcun cittadino haver vini da fuora e servirsene nel modo sopra detto, ne debbia dare notizia e cognizione al daciario e comprator, acciò si misuri, e se n’habbia la ragione di detta gabella sotto la pena d’onze due da dividersi nel modo sopradetto Item che il daciario e comprator di detta gabella possa liberamente andare per le massarie e luoghi del destritto d’essa terra donde pervengono e trovando che non siano daciati e non se n’habbia data notizia ad esso compratore e daciario, s’intendano esser incorsi nella pena sopradetta d’onze due da dividersi ut supra li controvenienti e quelli che havranno portati detti vini senza darne notizia ut supra. Item che tutti quelli cittadini habitanti e commoranti ut supra che haveranno massarie intra districtum seu in altri luoghi e ci portaranno vino siano obbligati alla medesima ragione si come nelli precedenti capitoli sotto la pena predetta da dividersi ut supra. Item che detto daciario sia tenuto pagar detto dacio per quanto l’havrà comprato mese per mese intendendosi che il daciario paga per quello sarà entrato mese per mese purchè si faccia il quinterno verdatiero dal quale essa Università possa veder quello sarà entrato mese per mese ,e di quello si faccia pagare non di meno, che all’ultimo del mese di set tembre prossimo venturo debba haver pagato esso daciario integramente ad essa Università il prezzo intiero di detta gabella per quanto l’havrà comprato. 10. Item che se alcuno Preite et altri di ragione franchi volesse entrar vini in essa terra esso daciario li faccia entrar liberamente però tanta quantità quanta servirà per esso Preite per suo vitto giustamente e competentemente, e che quello non lo venda né dona ad altro e se n’entrasse più del suo vitto, esso daciario ne li faccia pagar la ragione di getta gabella li compete. 11. Item che tutti quelli havranno entrato vino dall’ultimo di settembre in qua debbano fra termine di quattro giorni dopo la pubblicazione di detti capitoli dare verdatiera nota di detti vini entrati ut supra sotto la pena d’un’onza da dividersi ut. supra. Copia de Capitoli del dacio della decima dell’oglio. 1. In primis essa Università vende detta gabella, seu decima dell’oglio, nella quale ogni persona si cittadino come habitante e commorante in essa terra, e suo destritto di quals.a stato, grado e condizione si sia, sia tenuto, e debba con effetto contribuire e pagare detta de cima alli compratori di quella alla ragione d’ogni diece stara d’oglio, uno, quale decima si ha da percipere per beneficio d’essa Università, e compratori, e chi ricuserà pagare detta decima incorra alla pena di due onze, e di perder l’oglio qual pena et oglio si habbia da dividere tra la corte criminale di essa terra et essi compratori. 2. Item che ognuno delli sopradetti sia tenuto e debbia fare e dare verdatiera nota di tutte l’olive farà et havrà fatte in detto anno alli sopradetti deputati, seu compratori senza fraude alcuna tanto entrandole e fare entrare in detta terra delle Grottaglie nelli tarpeti di quella come portandole da fuora nelli trappeti extra le mura di detta terra, e chi farà lo contrario caderà nella pena sopradetta, e di perdere tutte l’olive. qual pena et olive trovate in fraude s’habbiano da dividere tra la corte criminale et essi compratori pro e quali portione. 3. Item che nessuno delli sopradetti cittadini habitanti e commoranti in essa terra e suo distretto possa né debbia portar né far portare loro olive, poche o assai si siano, e quelle macinarle e farle nacinare fuora di detta terra, o a trappeti extra lo territorio, eccetto nelli soliti trappeti situati dentro lo destritto d’essa terra, né presuma mescolar quals.a parte di sue olive,o vero tutte con persone franche et estere di detta terra sotto la pena predetta da dividersi ut supra. 4. Item che essi compratori possano dare il giuramento a quals.a persona tanto padrone come cominanziero, nagliero, marinari del trappeto, che macinaranno, condurrano e faranno condurre dette olive, et intender da essi la verdatiera nota di quante olive havranno condotto e conducessero, e chi ricusarà giurare caderà alla pena predetta da dividersi ut supra. 5. Item cge sia lecito alli predetti daciari di detta decima propria auctoritate pagarnosi e farsi pagare da ciascuno delli sopradetti la detta rata d’ogni diece stara d’oglio, uno, macinatura per macinatura, o vero macinatura ad eletione del percettore di detta decima, e chi re - cuserà pagar al detto modo, accaderà alla pena predetta da dividersi ut supra per ogni volta che controvenerà tra essi compratori et essa corte ut supra. 6. Item che tutti quelli, che di ragione, et antica consuetudine devono esser franchi di detto dacio debbano esser franchi et immuni di detta decima. 7. Item che tutte quelle persone che compraranno olive da persone franche e non soggette alla detta decima siano tenuti pagar la ragione della decima. Levatone l’oglio della compra e di quelle olive che macinaranno doppo, e toccaranno a loro per lo guadagno, che faranno per loro fatiche siano tenuti pagar a detta decima sotto la pena predetta da dividersi ut supra non ostante che fosse la compra extra lo territorio d’essa terra. 8. Item che tutte quelle persone venderanno loro olive a persone franche sia lecito a detti compratori di detta decima pigliarsi la ragione che li competerà ut supra di tutte l’olive che faranno, cioè d’ogni diece stara d’oglio uno sotto la pena detta da dividersi ut supra. 9. Item che li nagliri delli trappeti quali macinaranno le predette olive siano obbligati pigliar la decima di quell’oglio nascerà dall’olive che macinaranno per ciascuna macinatira, e quello tenerli per detti compratori, siandono tenuti ancora dar conto alli detti compratori ad ogni loro requisitione, e chi ricuserà e controvenerà occorra alla detta pena dividenda ut supra. 10. Item che nessuno nagliro presuma mescolar olive villane con franche e quelle macinarle senza esptessa licenza di detti compratori sotto la pena d’onze due da dividersi ut supra. 11. Item se alcuna persona franca e precise preite havesse comprate olive villane o franche, sia tenuto il nagliro darne nota al comprator di detta decima avanti che macinasse dette olive, o vero consignasse l’oglio, anzi, non consignar nulla senza intervento di esso compratore, a ciò che riconosca il tutto per non esser fraudato, e chi farà il contrario, accaderà alla sopradetta pena. 12. Item che li daciarii predetti siano tenuti pagar quelle quamtità di denari che haveranno comprata detta decima nel dì di S:Giovanni che è alle ventiquattro del mese di giugno prossimo che viene al sindico di detta terra o casciero a chi saranno obligati. Facciamo piena et indubitata fede noi sudetti pro sindico, eletti et ordinati al governo della mag.ca Università della terra delle Grottaglie in provincia d’Otranto, qualmente l’Università predetta tanto per sodisfare li regii pagamenti fiscali, instrumentarii et altri pesi ordinarii, et estraordinarii, ha vissuto colli predetti dazii e gabelle continuatis temporibus senza controditione veruna delli cittadini di detta terra, et in quella habitanti me commoranti, li quali similmente continuatis temporibus hanno soggiaciuto e soggiaciono alle pene stabilite nelli capituli di detta gabella, nelli quali li mesi passati dalli deputati d’essa Università ne sono stati alcuni moderati et altri elucidati, che per essere la verità habbiamo fatto la presente sottoscritta e croce signata respective di nostre proprie mani scritta e sottoscritta per mano del nostro ordinario cancelliero suggellata con il solito sugello d’essa Università et autenticata dal sudetto sottoscritto notario. Grottaglie, lì 22 luglio 1681. Io Domenico Massariis pro sindico fò fede ut supra. Io Antonio Greco eletto fò fede ut supra.. Segno di croce di Giovanni Leonardo di Geronimo eletto s.n. Io Mario Seraceno ordinato fò fede ut supra. Io Geronimo D’Elia ordinato fò fede ut supra. Segno di croce di mano di Francesco Giuri ordinato s.n. Segno di croce di mano di Giosuè Salinaro ordinato s.n. Segno di croce di mano di Vincenzo di Santo ordinato s.n. Segno di croce di mano di Francesco Miserà ordinato s.n. Segno di croce di mano di Franceso di Domenico Greco ordinato s.n. Segno di croce di mano di Giovanni Peres ordinato s.n. Segno di croce di mano di Francesco di Marà Antonio Quaranta ordinato s.n. Segno di croce di mano di Cataldo Monacello ordinato s.n. Segno di croce di mano di Cataldo Marinello ordinato s.n. Francesco Oronzo Battista Cancelliero. Adest Sigillum. Suscriptam fidem fuisse scriptam et subscriptam propria manus suscripti Francesco Oronzii Baptista ordinarii cancellarii mag.ca Universitatis terrae Cryptaliarum; nec non fuisse etiam sigillatam cum proprio sigillo dicte magnifice presentia. Fateor Ego Notarius Hieronymus ante de terra predicte Cryptaliarum presentem feci et signavi rogatum datum Cryptaliys die vigesimo secundo mensis July 1681. Adest signum notarii.