PROTOCOLLO ESPROPRIAZIONI MOBILIARI Premessa L’Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Pescara, gruppo esecuzioni mobiliari, costituito da Giudici del Tribunale di Pescara, Avvocati, Dirigenti della cancelleria, rappresentanti dell’U.N.E.P. presso il Tribunale predetto, ha elaborato prassi organizzative virtuose da adottare nel procedimento esecutivo mobiliare al fine di assicurare la soddisfazione dei creditori procedenti e la riduzione delle spese da sostenersi per l’esecuzione medesima, in particolare, le spese dell’I.V.G., con il concreto raggiungimento della vendita dei beni oggetto di esecuzione e, comunque, per garantire il pieno rispetto della normativa di riferimento. Ad oggi, si deve constatare che la quasi totalità delle procedure di espropriazione mobiliare (eccezion fatta di quelle presso terzi) risultano infruttuose e dispendiose frustrando i fini stessi di giustizia. In particolare, risultano abnormi rispetto ai tariffari di altri ausiliari del giudice, i compensi vantati dall’IVG sulla base del DM 109/97 e DM 80/2009 che calcolano le competenze sul valore del compendio pignorato come individuato dagli U.G.. Tali decreti consentono di richiedere compensi sulla base di tale valore anche laddove alcuna attività viene svolta, come nel caso dell’ estinzione della procedura, per la quale è prevista la percentuale dell’8% in funzione sempre del valore del pignorato. In tal modo, gravando il creditore di costi, a titolo di spese di giustizia, del tutto sproporzionati ed in eccesso rispetto al giusto processo. L’Osservatorio ha elaborato la presente proposta di protocollo, riguardante la fase del pignoramento di beni mobili, volta ad ottenere la loro corretta stima al fine di raggiungere un valore di pignorato quanto più possibile vicino ai valori di realizzo, onde evitare che si disperdano le risorse, e consentire la vendita dei 1 compendi pignorati ad un prezzo consono alle possibilità di realizzo, con modalità di vendita tali da favorire l'accesso del pubblico alla stessa. Una delle modalità per incoraggiare tali vendite deve essere individuato, preliminarmente, nella esatta descrizione dei beni, tramite la loro precisa individuazione e rappresentazione fotografica che riproduca i beni pignorati sia ai fini della pubblicità in funzione della vendita che per il riscontro della identità dei beni al momento dell’asporto. Il Protocollo costituisce il contributo di un gruppo promotore aperto a tutti i suggerimenti degli interessati, pertanto, la proposta verrà inserita nel sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara e sarà aperta a modifiche ed integrazioni: segnatamente le procedure attuate, sulla base del Protocollo, saranno sottoposte ad un periodo sperimentale di osservazione della durata di 6 mesi, a partire dal 01 dicembre 2011, a seguito del quale se ne dovranno valutare gli esiti. 2 Lo stimatore L’Osservatorio ha ritenuto di valorizzare STIMATORE, ossia di un professionista industriale, architetto, ingegnere) la figura dello iscritto all’albo (perito che sia presente al pignoramento su richiesta del creditore procedente e che fornisca una valutazione reale, commercialmente attendibile del valore dei beni ed una loro esauriente descrizione, in modo da permettere al creditore di valutare l’opportunità di autorizzare, persino, l’Ufficiale Giudiziario a non eseguire il pignoramento, a seguito di espressa liberatoria, ove il valore del compendio pignorato risulti uguale o inferiore al credito vantato ed alle spese da sostenersi per la procedura. A tal fine, l’Osservatorio ha, preventivamente, incontrato i rappresentanti degli Ordini professionali interessati onde valutare le migliori modalità e condizioni di collaborazione ed ottenere la loro disponibilità. All’esito di tali incontri, l’Osservatorio, acquisita la disponibilità di professionisti iscritti all’albo degli ingegneri, architetti e periti industriali a svolgere la funzione di stimatore, formati i relativi elenchi, che saranno oggetto di successiva comunicazione e, comunque, formano parte integrante del protocollo, elenchi tenuti dai Giudici dell’Esecuzione e comunicati al dirigente UNEP del Tribunale di Pescara e delle Sezioni distaccate, ha previsto la seguente prassi: 1) il creditore procedente che intenda avvalersi del supporto dello stimatore dovrà, unitamente alla consegna del titolo e del precetto, rivolgere istanza all’Ufficiale Giudiziario - vedasi All.1 - il quale attingendo dai suddetti elenchi, indicherà il nominativo di un professionista, nel rispetto del principio di competenza e rotazione secca per lettera alfabetica, lettera che sarà estratta dall’osservatorio, onde garantire lo svolgimento degli incarichi da parte di tutti gli iscritti; 2) l’Ufficiale Giudiziario, competente per il pignoramento, dovrà sempre preventivamente informare il creditore, almeno cinque giorni prima dell’accesso, della data in cui sarà eseguito il pignoramento e del nominativo dello stimatore; 3 3)l’avvocato del creditore pignorante, ricevute le suddette informazioni, provvederà tempestivamente a notiziare lo stimatore indicato, il quale dovrà dichiararsi disposto ad accettare l’incarico e/o astenersi ove in conflitto di interesse con una delle parti. La mancata accettazione dell’incarico senza giustificato motivo produrrà automaticamente l’esclusione dall’elenco di riferimento. 4)Il creditore in caso di accettazione dell’incarico, corrisponderà in favore dello stimatore, prima ancora dell’accesso, un fondo spese di € 50,00; 5) il giorno fissato per l’esecuzione, l’U.G. competente dovrà comunicare telefonicamente allo stimatore il tempo e il luogo del pignoramento, con congruo preavviso e, comunque, nel pomeriggio del giorno precedente quando il pignoramento sarà eseguito nelle ore mattutine e entro le ore 11 dello stesso giorno ogni volta che l’U.G. procederà a pignoramento nelle ore pomeridiane; 6)prima di dar corso alle operazioni di pignoramento, lo stimatore presterà giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli, da inserirsi nel processo verbale il quale conterrà altresì il quesito “Accerti il valore di realizzo”; 7)lo stimatore indirizzerà l’U.G., tra i beni utilmente rinvenuti, verso quelli che riterrà di pronta e facile liquidazione, sulla scorta di una valutazione che tenga conto il più possibile del potenziale valore di mercato e di realizzo e che avrà cura di fotografare; 8)l’U.G. dovrà redigere il verbale dando atto della stima operata dal professionista ed allegandovi le fotografie da questi scattate, non appena disponibili; 9)nel caso in cui non fossero rinvenuti beni utilmente pignorabili e/o di scarso valore commerciale, il cui potenziale realizzo potrebbe essere inferiore alle spese di procedura, sentito lo stimatore presente, l’U.G. autorizzato dal creditore pignorante dovrà astenersi dal sottoporli a pignoramento. 4 Compenso stimatore e criteri di liquidazione Allo stimatore nominato verrà costituito un compenso minimo a titolo di fondo spese di € 50,00, da versarsi al momento del conferimento dell’incarico che, in ipotesi di pignoramento negativo, esaurirà il compenso il quale, integrato dagli accessori di legge, sarà liquidato con successivo provvedimento del Giudice su istanza dello stimatore medesimo. Nell’ipotesi di pignoramento positivo superiore ad € 3.500,00 il compenso, con applicazione dei minimi tariffari, sarà liquidato con provvedimento del G.E. in due fasi: a) all’esito del deposito del verbale di pignoramento, prevedendo la corresponsione del solo 50% del compenso tariffario (tariffa giudiziaria dell’ausiliario DM n. 115 del 30.05.2002) commisurato al valore del pignorato, detratto il fondo spese di € 50,00; b) all’esito della vendita, prevedendo la corresponsione del 50% del compenso tariffario commisurato al valore di realizzo. Ove non si dia luogo alla vendita dei beni pignorati per estinzione della procedura, il compenso verrà interamente liquidato sulla scorta del pignorato, tenendo conto del minimo tariffario. Nell’ipotesi di pignoramento positivo con stima dei beni inferiore ad € 3.500,00, il G.E. liquiderà il compenso minimo della tariffa dell’ausiliario, commisurata al prezzo di vendita dei beni, pari ad € 145,12, che sarà corrisposto in un’unica soluzione all’esito della vendita, detratto il fondo spese iniziale di € 50,00. In ogni caso, il compenso sarà posto in via solidale a carico del creditore procedente e degli eventuali interventori. Ove non sia stata svolta alcuna attività da parte dello stimatore per rinuncia al pignoramento, il professionista è tenuto a restituire il fondo spese incamerato. 5 MODELLO ISTANZA ( Allegato 1) All’Ufficiale Giudiziario all’Ufficio UNEP del Tribunale di Pescara L’Avv. X, creditore in qualità di procuratore e difensore del sig. Y, procedente nei confronti del sig./società Z residente/sede in p.iva, c.f., in virtù di titolo esecutivo emesso in data …e del precetto notificato in data…..che consegna unitamente alla presente istanza di pignoramento, rivolge richiesta di pignoramento mobiliare da eseguirsi presso la residenza e/o sede della società in Pescara alla via….n… A tal fine, vista la necessità di addivenire ad una valutazione reale e commercialmente attendibile dei beni pignorati, per permettere al creditore procedente di valutare la convenienza a coltivare l’espropriazione, chiede -che l’U.G. designato al pignoramento, voglia nella valutazione dei beni utilmente rinvenuti,attenersi al valore di realizzo con riferimento alle vendite coattive mobiliari, e, se del caso, astenersi dal pignorare beni di scarso valore commerciale, con esonero da ogni responsabilità in merito; -che l’U.G. voglia, pertanto, avvalersi di uno stimatore da scegliersi, a rotazione, nell’apposito elenco depositato presso il Tribunale di Pescara, tra quelli aventi le competenze professionali più inerenti rispetto ai beni pignorati del cui nominativo vorrà notiziare il procedente; -che l’U.G. voglia, sempre, preventivamente informare il creditore procedente sulla data e l’ora fissata per l’esecuzione del richiesto pignoramento, al fine di permettere allo stesso di parteciparvi personalmente. Pescara, lì 6 AVV. X