PROTOCOLLO ESPROPRIAZIONI MOBILIARI
Premessa
L’Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Pescara,
gruppo esecuzioni mobiliari, costituito da Giudici del Tribunale
di Pescara, Avvocati, Dirigenti della cancelleria, rappresentanti
dell’U.N.E.P. presso il Tribunale predetto, ha elaborato prassi
organizzative virtuose da adottare nel procedimento esecutivo
mobiliare al fine di assicurare la soddisfazione dei creditori
procedenti
e
la
riduzione
delle
spese
da
sostenersi
per
l’esecuzione medesima, in particolare, le spese dell’I.V.G., con il
concreto raggiungimento della vendita dei beni oggetto di
esecuzione e, comunque, per garantire il pieno rispetto della
normativa di riferimento.
Ad oggi, si deve constatare che la quasi totalità delle procedure
di espropriazione mobiliare (eccezion fatta di quelle presso terzi)
risultano infruttuose e dispendiose frustrando i fini stessi di
giustizia.
In particolare, risultano abnormi rispetto ai tariffari di altri
ausiliari del giudice, i compensi vantati dall’IVG sulla base del
DM 109/97 e DM 80/2009 che calcolano le competenze sul
valore del compendio pignorato come individuato dagli U.G.. Tali
decreti consentono di richiedere compensi sulla base di tale
valore anche laddove alcuna attività viene svolta, come nel caso
dell’ estinzione della procedura, per la quale è prevista la
percentuale dell’8% in funzione sempre del valore del pignorato.
In tal modo, gravando il creditore di costi, a titolo di spese di
giustizia, del tutto sproporzionati ed in eccesso rispetto al giusto
processo.
L’Osservatorio ha elaborato la presente proposta di protocollo,
riguardante la fase del pignoramento di beni mobili, volta ad
ottenere la loro corretta stima al fine di raggiungere un valore di
pignorato quanto più possibile vicino ai valori di realizzo, onde
evitare che si disperdano le risorse, e consentire la vendita dei
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compendi pignorati ad un prezzo consono alle possibilità di
realizzo, con modalità di vendita tali da favorire l'accesso del
pubblico alla stessa.
Una delle modalità per incoraggiare tali vendite deve essere
individuato, preliminarmente, nella esatta descrizione dei beni,
tramite
la
loro
precisa
individuazione
e
rappresentazione
fotografica che riproduca i beni pignorati sia ai fini della
pubblicità in funzione della vendita che per il riscontro della
identità dei beni al momento dell’asporto.
Il Protocollo costituisce il contributo di un gruppo promotore
aperto a tutti i suggerimenti degli interessati, pertanto, la
proposta verrà inserita nel sito del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Pescara e sarà aperta a modifiche ed integrazioni:
segnatamente le procedure attuate, sulla base del Protocollo,
saranno sottoposte ad un periodo sperimentale di osservazione
della durata di 6 mesi, a partire dal 01 dicembre 2011, a seguito
del quale se ne dovranno valutare gli esiti.
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Lo stimatore
L’Osservatorio
ha
ritenuto
di
valorizzare
STIMATORE, ossia di un professionista
industriale,
architetto,
ingegnere)
la
figura
dello
iscritto all’albo (perito
che
sia
presente
al
pignoramento su richiesta del creditore procedente e che fornisca
una valutazione reale, commercialmente attendibile del valore
dei beni ed una loro esauriente descrizione, in modo da
permettere al creditore di valutare l’opportunità di autorizzare,
persino, l’Ufficiale Giudiziario a non eseguire il pignoramento, a
seguito di espressa liberatoria, ove il valore del compendio
pignorato risulti uguale o inferiore al credito vantato ed alle
spese da sostenersi per la procedura.
A tal fine, l’Osservatorio ha, preventivamente, incontrato i
rappresentanti
degli
Ordini
professionali
interessati
onde
valutare le migliori modalità e condizioni di collaborazione ed
ottenere
la
loro
disponibilità.
All’esito
di
tali
incontri,
l’Osservatorio, acquisita la disponibilità di professionisti iscritti
all’albo degli ingegneri, architetti e periti industriali a svolgere la
funzione di stimatore, formati i relativi elenchi, che saranno
oggetto di successiva comunicazione e, comunque, formano
parte integrante del protocollo, elenchi tenuti dai Giudici
dell’Esecuzione e comunicati al dirigente UNEP del Tribunale di
Pescara e delle Sezioni distaccate, ha previsto la seguente prassi:
1) il creditore procedente che intenda avvalersi del supporto dello
stimatore dovrà, unitamente alla consegna del titolo e del precetto,
rivolgere istanza all’Ufficiale Giudiziario - vedasi All.1 - il quale
attingendo dai suddetti elenchi, indicherà il nominativo di un
professionista, nel rispetto del principio di competenza e rotazione
secca
per
lettera
alfabetica,
lettera
che
sarà
estratta
dall’osservatorio, onde garantire lo svolgimento degli incarichi da
parte di tutti gli iscritti;
2) l’Ufficiale Giudiziario, competente per il pignoramento, dovrà
sempre preventivamente informare il creditore, almeno cinque
giorni prima dell’accesso, della data in cui sarà eseguito il
pignoramento e del nominativo dello stimatore;
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3)l’avvocato
del
creditore
pignorante,
ricevute
le
suddette
informazioni, provvederà tempestivamente a notiziare lo stimatore
indicato, il quale dovrà dichiararsi disposto ad accettare l’incarico
e/o astenersi ove in conflitto di interesse con una delle parti. La
mancata accettazione dell’incarico senza giustificato
motivo
produrrà automaticamente l’esclusione dall’elenco di riferimento.
4)Il creditore in caso di accettazione dell’incarico, corrisponderà in
favore dello stimatore, prima ancora dell’accesso, un fondo spese
di € 50,00;
5) il giorno fissato per l’esecuzione, l’U.G. competente dovrà
comunicare telefonicamente allo stimatore il tempo e il
luogo
del
pignoramento,
con
congruo
preavviso
e,
comunque, nel pomeriggio del giorno precedente quando il
pignoramento sarà eseguito nelle ore mattutine e entro le
ore 11 dello stesso giorno ogni volta che l’U.G. procederà a
pignoramento nelle ore pomeridiane;
6)prima di dar corso alle operazioni di pignoramento, lo stimatore
presterà
giuramento
di
bene
e
fedelmente
procedere
alle
operazioni affidategli, da inserirsi nel processo verbale il quale
conterrà altresì il quesito “Accerti il valore di realizzo”;
7)lo stimatore indirizzerà l’U.G., tra i beni utilmente rinvenuti,
verso quelli che riterrà di pronta e facile liquidazione, sulla scorta
di una valutazione che tenga conto il più possibile del potenziale
valore di mercato e di realizzo e che avrà cura di fotografare;
8)l’U.G. dovrà redigere il verbale dando atto della stima operata
dal professionista ed allegandovi le fotografie da questi scattate,
non appena disponibili;
9)nel caso in cui non fossero rinvenuti beni utilmente pignorabili
e/o di scarso valore commerciale, il cui potenziale realizzo
potrebbe essere inferiore alle spese di procedura, sentito lo
stimatore presente, l’U.G. autorizzato dal creditore pignorante
dovrà astenersi dal sottoporli a pignoramento.
4
Compenso stimatore e criteri di liquidazione
Allo stimatore nominato verrà costituito un compenso minimo a
titolo di fondo spese di € 50,00, da versarsi al momento del
conferimento dell’incarico che, in ipotesi di pignoramento
negativo, esaurirà il compenso il quale, integrato dagli accessori
di legge, sarà liquidato con successivo provvedimento del Giudice
su istanza dello stimatore medesimo.
Nell’ipotesi di pignoramento positivo superiore ad € 3.500,00 il
compenso, con applicazione dei minimi tariffari, sarà liquidato
con provvedimento del G.E. in due fasi:
a) all’esito del deposito del verbale di pignoramento, prevedendo
la corresponsione del solo 50% del compenso tariffario (tariffa
giudiziaria
dell’ausiliario
DM
n.
115
del
30.05.2002)
commisurato al valore del pignorato, detratto il fondo spese di €
50,00;
b) all’esito della vendita, prevedendo la corresponsione del 50%
del compenso tariffario commisurato al valore di realizzo.
Ove non si dia luogo alla vendita dei beni pignorati per estinzione
della procedura, il compenso verrà interamente liquidato sulla
scorta del pignorato, tenendo conto del minimo tariffario.
Nell’ipotesi di pignoramento positivo con stima dei beni inferiore
ad € 3.500,00, il G.E. liquiderà il compenso minimo della tariffa
dell’ausiliario, commisurata al prezzo di vendita dei beni, pari ad
€ 145,12, che sarà corrisposto in un’unica soluzione all’esito
della vendita, detratto il fondo spese iniziale di € 50,00.
In ogni caso, il compenso sarà posto in via solidale a carico del
creditore procedente e degli eventuali interventori.
Ove non sia stata svolta alcuna attività da parte dello stimatore
per rinuncia al pignoramento, il professionista è tenuto a
restituire il fondo spese incamerato.
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MODELLO ISTANZA ( Allegato 1)
All’Ufficiale Giudiziario all’Ufficio UNEP del Tribunale di Pescara
L’Avv. X,
creditore
in qualità di procuratore e difensore del sig. Y,
procedente
nei
confronti
del
sig./società
Z
residente/sede in p.iva, c.f., in virtù di titolo esecutivo emesso in
data
…e
del
precetto
notificato
in
data…..che
consegna
unitamente alla presente istanza di pignoramento,
rivolge richiesta di pignoramento mobiliare
da eseguirsi presso la residenza e/o sede della società in Pescara
alla via….n…
A tal fine, vista la necessità di addivenire ad una valutazione
reale e commercialmente attendibile dei beni pignorati, per
permettere al creditore procedente di valutare la convenienza a
coltivare l’espropriazione,
chiede
-che l’U.G. designato al pignoramento, voglia nella valutazione
dei beni utilmente rinvenuti,attenersi al valore di realizzo con
riferimento alle vendite coattive mobiliari, e, se del caso,
astenersi dal pignorare beni di scarso valore commerciale, con
esonero da ogni responsabilità in merito;
-che l’U.G. voglia, pertanto, avvalersi di uno stimatore da
scegliersi, a rotazione, nell’apposito elenco depositato presso il
Tribunale
di
Pescara,
tra
quelli
aventi
le
competenze
professionali più inerenti rispetto ai beni pignorati del cui
nominativo vorrà notiziare il procedente;
-che l’U.G. voglia, sempre, preventivamente informare il creditore
procedente sulla data e l’ora fissata per l’esecuzione del richiesto
pignoramento, al fine di permettere allo stesso di parteciparvi
personalmente.
Pescara, lì
6
AVV. X
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