SEZIONE
N°
50
REG.GENERALE
REPUBBLICA ITALIANA
N°
4190/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UDIENZA DEL
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
SEZIONE 50
DI MILANO
riunita con rintervento dei Signori:
ore 15:00
09/05/2014
SENTENZA
N"
Presidente e Relatore
-·----------------------
O
INTROINI
ANNA
D
PELLINI
LUIGI
Giudice
O
POLITI
MASSIMO
Giudice
D
PRONUNCIATA IL:
D
D
D
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
2 3 MAG. 2014
ha emesso la seguente
n~i.rio
SENTENZA
(A. &arano)
:
- sull'appello n. 4190/13
depositato il 01/08/2013
____________ ____--: ____
~------
- avverso la sentenza n. 5/4/13
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VARESE
proposto dall'ufficio: AGENTE DI RISCOSSIONE VARESE EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:
FLORIO ROBERTA
VIALE MONTE NERO 43 20100 MILANO
controparte:
EUROP AIR SRL
VIA CASCINA VISCONTA 2 21040 CISLAGO VA
difeso da:
SPAMPINATO GIUSEPPE
VIA LIVORNO 1 95100 CATANIA CT
Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11720110033256941 TARSU/TIA 2010
pag. 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso la s.r.l. Europ Air ha impugnato la cartella di
pagamento n. 11720110033256941000 avanti la Commissione Tributaria
provinciale di Varese eccependo:
- l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento;
- l'omessa sottoscrizione del ruolo;
- lomessa sottoscrizione del responsabile del procedimento di Equitalia
e dell'Ente;
- il difetto di motivazione della cartella di pagamento;
- l'inesistenza della pretesa tributaria avendo la società utilizzato una
ditta esterna privata per lo smaltimento dei rifiuti e scarti prodotti,
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di
lite.
Equitalia Nord si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare e
pregiudiziale l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso non essendo
stato convenuto in giudizio l'ente impositore; sosteneva la regolarità e
correttezza della notifica dell'atto impugnato avendo seguito il dettato
dell'art. 26 comma II d.p.r. 602/73; nel merito sosteneva la sua estraneità alle
censure sollevate e quanto alla mancata sottoscrizione replicava sostenendo
l'infondatezza della critica; concludeva chiedendo in via preliminare
declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine disporre la chiamata
dell'Ente impositore e nel merito il rigetto del ricorso con vittoria di spese di
lite.
La Commissione Tributaria Provinciale di Varese con sentenza del 7.12.2012,
depositata il 14.1.2013 accoglieva il ricorso con annullamento della cartella
impugnata e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali
liquidate in euro 800,00.
Avverso detta sentenza Equitalia Nord s.p.a. presentava atto di appello
chiedendo in via preliminare declaratoria di inammissibilità del ricorso ex
art. 101 c.p.c. per omesso instaurazione del contradditorio non essendo stato
convenuto in giudizio l'Ente impositore, unico soggetto legittimato a
contraddire le doglianze del ricorrente, in subordine chiedeva che fosse
disposto a cure e spese di controparte la chiamata in causa dell'ente
impositore ovvero in ulteriore subordine lautorizzazione a chiamare in causa
l'Ente impositore ai sensi dell'art. 39 dlgs. 542/92; nel merito lappellante
chiedeva previa declaratoria di mancanza di legittimazione passiva il rigetto
del ricorso; concludeva per la riforma della sentenza con condanna
ricorrente al pagamento delle spese di lite.
del
Con tempestive controdeduzioni si costituiva in giudizio la s.r.l. Europ Air
contestando tutto quanto esposto nell'atto di appello sviluppando tutte le
argomentazioni già svolte in primo grado, concludeva, quindi, chiedendo il
rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle
spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
All'esito dell'odierno giudizio, svoltosi in pubblica udienza, il Collegio
perviene alla conclusione dell'infondatezza dell'appello a fronte di una
sentenza motivata e immune da censure.
L'eccezione preliminare di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per
violazione del principio del contradditorio causato dalla mancata chiamata in
causa dell'Ente impositore è destituita di fondamento: invero, dalla semplice
lettura dell'art. 39 D.Lgs 112/99 emerge che "il cessionario, nelle liti
promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la
validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore
interessato, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". La norma è
chiara: l'individuazione nel concessionario ovvero nell'ente impositore il
legittimato passivo non determina alcuna inammissibilità del ricorso, ma può
comportare la chiamata dell'ente impositore nell'ipotesi di azione svolta
contro il concessionario, onere che tuttavia grava su quest'ultimo senza che il
giudice adito debba ordinare l'integrazione del contradditorio in quanto non
è configurabile un litisconsorzio necessario (giurisprudenza pacifica per tutte
Cass SSUU 16412/2007).
Passando ora ad esaminare il motivo relativo alla regolarità della notifica si
osserva che la doglianza mossa alla sentenza è da respingere.
La questione è la seguente: notifica da parte dell'agente della riscossione
tramite il servizio postale fatta direttamente e non a mezzo di soggetti a tanto
abilitati ( ai sensi dell'art 26 comma I DPR 602/73). La soluzione è quella
adottata dalla sentenza impugnata dal momento che la cancellazione nella
norma dell'inciso " da parte dell'esattore" dimostra come il legislatore abbia
voluto escludere il concessionario dal novero dei soggetti abilitati alla notifica
della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricezione.
Equitalia quindi ben può avvalersi del servizio postale per la notifica delgi
atti con invio di raccomandata con avviso di ricevimento ma la notificazione
deve sempre e solo avvenire attraverso un soggetto all'uopo abilitato e non
attraverso .postini che non rientrano trai soggetti autorizzati.
La notifica eseguita da un soggetto non abilitato costituisce un vizio così
radicale che comporta l'inesistenza della notifica stessa non sanabile, tanto
più che nel caso di specie il ricorrente ha tempestivamente dedotto il vizio.
Il rigetto del motivo relativo alla corretta instaurazione del contradditorio
assorbe ogni altra questione esimendo la Commissione dal trattare gli altri
motivi di appello.
All'infondatezza
impugnata.
dell'appello
consegue
la
conferma
della
sentenza
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e pertanto l'appellante
deve essere condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla appellata che
si liquidano in euro 500,00 a titolo di onorari oltre oneri fiscali e previdenziali.
P. Q. M.
La Commissione Tributaria Regionale, sezione 50, ogni diversa istanza,
deduzione o eccezione disattesa respinge l'appello proposto dq Equitalia
Nord s.p.a. con conferma della sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in
euro 500,00 a titolo di onorari oltre oneri fiscali e previdenziali.
Così deciso in Camera di Consiglio, il 9 maggio 2014
Il Presidente rei.
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sentenza 2771-50-2014