SEZIONE N° 50 REG.GENERALE REPUBBLICA ITALIANA N° 4190/13 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UDIENZA DEL LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE 50 DI MILANO riunita con rintervento dei Signori: ore 15:00 09/05/2014 SENTENZA N" Presidente e Relatore -·---------------------- O INTROINI ANNA D PELLINI LUIGI Giudice O POLITI MASSIMO Giudice D PRONUNCIATA IL: D D D DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 2 3 MAG. 2014 ha emesso la seguente n~i.rio SENTENZA (A. &arano) : - sull'appello n. 4190/13 depositato il 01/08/2013 ____________ ____--: ____ ~------ - avverso la sentenza n. 5/4/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VARESE proposto dall'ufficio: AGENTE DI RISCOSSIONE VARESE EQUITALIA NORD S.P.A. difeso da: FLORIO ROBERTA VIALE MONTE NERO 43 20100 MILANO controparte: EUROP AIR SRL VIA CASCINA VISCONTA 2 21040 CISLAGO VA difeso da: SPAMPINATO GIUSEPPE VIA LIVORNO 1 95100 CATANIA CT Atti impugnati: CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11720110033256941 TARSU/TIA 2010 pag. 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con tempestivo ricorso la s.r.l. Europ Air ha impugnato la cartella di pagamento n. 11720110033256941000 avanti la Commissione Tributaria provinciale di Varese eccependo: - l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento; - l'omessa sottoscrizione del ruolo; - lomessa sottoscrizione del responsabile del procedimento di Equitalia e dell'Ente; - il difetto di motivazione della cartella di pagamento; - l'inesistenza della pretesa tributaria avendo la società utilizzato una ditta esterna privata per lo smaltimento dei rifiuti e scarti prodotti, concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite. Equitalia Nord si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso non essendo stato convenuto in giudizio l'ente impositore; sosteneva la regolarità e correttezza della notifica dell'atto impugnato avendo seguito il dettato dell'art. 26 comma II d.p.r. 602/73; nel merito sosteneva la sua estraneità alle censure sollevate e quanto alla mancata sottoscrizione replicava sostenendo l'infondatezza della critica; concludeva chiedendo in via preliminare declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine disporre la chiamata dell'Ente impositore e nel merito il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite. La Commissione Tributaria Provinciale di Varese con sentenza del 7.12.2012, depositata il 14.1.2013 accoglieva il ricorso con annullamento della cartella impugnata e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 800,00. Avverso detta sentenza Equitalia Nord s.p.a. presentava atto di appello chiedendo in via preliminare declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 101 c.p.c. per omesso instaurazione del contradditorio non essendo stato convenuto in giudizio l'Ente impositore, unico soggetto legittimato a contraddire le doglianze del ricorrente, in subordine chiedeva che fosse disposto a cure e spese di controparte la chiamata in causa dell'ente impositore ovvero in ulteriore subordine lautorizzazione a chiamare in causa l'Ente impositore ai sensi dell'art. 39 dlgs. 542/92; nel merito lappellante chiedeva previa declaratoria di mancanza di legittimazione passiva il rigetto del ricorso; concludeva per la riforma della sentenza con condanna ricorrente al pagamento delle spese di lite. del Con tempestive controdeduzioni si costituiva in giudizio la s.r.l. Europ Air contestando tutto quanto esposto nell'atto di appello sviluppando tutte le argomentazioni già svolte in primo grado, concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. All'esito dell'odierno giudizio, svoltosi in pubblica udienza, il Collegio perviene alla conclusione dell'infondatezza dell'appello a fronte di una sentenza motivata e immune da censure. L'eccezione preliminare di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per violazione del principio del contradditorio causato dalla mancata chiamata in causa dell'Ente impositore è destituita di fondamento: invero, dalla semplice lettura dell'art. 39 D.Lgs 112/99 emerge che "il cessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". La norma è chiara: l'individuazione nel concessionario ovvero nell'ente impositore il legittimato passivo non determina alcuna inammissibilità del ricorso, ma può comportare la chiamata dell'ente impositore nell'ipotesi di azione svolta contro il concessionario, onere che tuttavia grava su quest'ultimo senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contradditorio in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (giurisprudenza pacifica per tutte Cass SSUU 16412/2007). Passando ora ad esaminare il motivo relativo alla regolarità della notifica si osserva che la doglianza mossa alla sentenza è da respingere. La questione è la seguente: notifica da parte dell'agente della riscossione tramite il servizio postale fatta direttamente e non a mezzo di soggetti a tanto abilitati ( ai sensi dell'art 26 comma I DPR 602/73). La soluzione è quella adottata dalla sentenza impugnata dal momento che la cancellazione nella norma dell'inciso " da parte dell'esattore" dimostra come il legislatore abbia voluto escludere il concessionario dal novero dei soggetti abilitati alla notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricezione. Equitalia quindi ben può avvalersi del servizio postale per la notifica delgi atti con invio di raccomandata con avviso di ricevimento ma la notificazione deve sempre e solo avvenire attraverso un soggetto all'uopo abilitato e non attraverso .postini che non rientrano trai soggetti autorizzati. La notifica eseguita da un soggetto non abilitato costituisce un vizio così radicale che comporta l'inesistenza della notifica stessa non sanabile, tanto più che nel caso di specie il ricorrente ha tempestivamente dedotto il vizio. Il rigetto del motivo relativo alla corretta instaurazione del contradditorio assorbe ogni altra questione esimendo la Commissione dal trattare gli altri motivi di appello. All'infondatezza impugnata. dell'appello consegue la conferma della sentenza Le spese del presente grado seguono la soccombenza e pertanto l'appellante deve essere condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla appellata che si liquidano in euro 500,00 a titolo di onorari oltre oneri fiscali e previdenziali. P. Q. M. La Commissione Tributaria Regionale, sezione 50, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa respinge l'appello proposto dq Equitalia Nord s.p.a. con conferma della sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 a titolo di onorari oltre oneri fiscali e previdenziali. Così deciso in Camera di Consiglio, il 9 maggio 2014 Il Presidente rei.