ROMA - MILANO - BOLOGNA - VERONA - PARIGI Milano, 20 dicembre 2010 SCHEDA ILLUSTRATIVA DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA RICHIESTA DALLA DELIBERAZIONE ARG/ELT N. 125/2010 In data 6 Agosto 2010 l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha pubblicato la Deliberazione 4 Agosto 20101 ARG/elt 125/10 recante “Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)” . La Deliberazione 4 Agosto 2010 ARG/elt 125/10 ha sostituito il testo dell'Allegato A del Deliberazione AEEG del 23 Luglio 2008, ARG/elt 99/083 ("TICA"), in quanto vi ha introdotto alcune modifiche, ed ha aggiunto all'Allegato B ulteriori disposizioni in materia di connessioni, prevedendo, fra l'altro, alcune misure finalizzate ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto di energia elettrica sulla rete, nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. In breve è stato previsto l’obbligo per il richiedente di prestare un’apposita garanzia nel caso in cui la connessione dell’impianto sia in aree critiche o a linee critiche. In adempimento di quanto previsto all’art. 1.1 dell’Allegato B della Deliberazione 4 Agosto 20101 ARG/elt 125/10, Enel Distribuzione S.p.A. che Terna S.p.A. hanno pubblicato l'elenco delle aree critiche e delle linee critiche mediante la classificazione delle aree territoriali per livelli di criticità attraverso la colorazione delle aree e delle linee stesse in ordine di criticità crescente; ovvero, con i seguenti colori: (i) bianco, (ii) giallo, (iii) arancione, e (iv) rosso, che evidenzia le aree critiche e le linee critiche. Le aree critiche e le linee critiche sono solo quelle contrassegnate in rosso1 per le quali, ai fini della connessione, il richiedente è tenuto a prestare al gestore della rete una garanzia fideiussoria o un deposito cauzionale (di seguito, la “Garanzia”). 1 Le aree critiche di competenza di Enel sono quelle situate: in Basilicata nelle province di Matera e Potenza; in Calabria, nella provincia di Crotone; in Molise, nella provincia di Campobasso; in Puglia, nelle province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto ed in Sicilia, nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Le aree critiche di competenza di Terna per le connessioni in altissima tensione sono quelle situate in: Abruzzo (Villanova Teramo, Villanova Villavalle, Villanova Gissi, Montorio Rosara); Basilicata (Matera S.Sofia e Matera Taranto N2); Calabria ( Laino M/Corvino, Laino M/Corvino, Laino Rossano Te, Rizziconi Bolano, Magisano Rizziconi, Laino Matera, Rossano TE Scandale, Altom ST Laino, Magisano Scandale, Bolano Paradiso, Feroleto Mucone Terranova Rotonda); Campania ( M/Corvino S.Sofia, Benevento 2 Foggia, Benevento 2 S.Sofia Garigl. ST Latina, Nola S. Valentino, Nocera Salerno N, S. Sebastiano. Ercolano Torre N, Gragnano Torre N, Mucone Terranova, Rotonda Tusciano, M/Corvino Salerno N, M/Corvino Tusciano Gragnano M7Corvino, Brusciano Nola, Nocera S. Valentino, Castell. S. Sebastiano); Friuli Venezia Giulia (Monfalcone Redipuglia); Molise (Larino S.Sever380), Puglia (Foggia S.Sever380, Foggia Palo D.C., Bari O Brindisi, Brindisi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Via Serbelloni, 4 - 20122 Milano - Tel. +39.02 763281 - Fax +39.02 76001618 - [email protected] - www.macchi-gangemi.com Il 29 novembre 2010 l’AEEG ha pubblicato la “Relazione Tecnica relativa alla deliberazione ARG/elt 99/08, come modificata dalla Deliberazione ARG/elt 125/10” con cui si è provveduto ad analizzare le procedure di connessione definite dal TICA e le disposizioni introdotte dalla Deliberazione 125/2010 e relative alle richieste di connessione già in corso (Allegato B). Nella tabella qui di seguito vengono riportati alcuni quesiti e le relative risposte in merito ai termini e alle condizioni di prestazione della garanzia onde evitare la decadenza dal preventivo di connessione. QUESITI IN CHE COSA CONSISTE LA GARANZIA? RISPOSTE La Garanzia consiste in un deposito cauzionale o in una fideiussione bancaria di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione ed i seguenti valori unitari: (i) 20.250 €/MW nei casi di connessioni alle reti di alta e altissima tensione; (ii) 60.000 €/MW nei casi di connessioni alle reti in media tensione; 110 €/kW nei caso di connessioni alle reti in bassa tensione. La Garanzia si applica a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica che: CHI DEVE PRESTARE LA GARANZIA? a) hanno fatto richiesta di connessione entro il 31.12.2010 ad una linea critica o in un'area critica (le linee critiche e/o le aree critiche sono state definite da Enel S.p.A. per le connessioni in bassa e media tensione e da Terna S.p.A. per le connessioni in alta o altissima tensione); e b) devono ancora connettersi ad una linea critica o in un'area critica e che, alla data prevista per la presentazione delle Garanzia, non hanno già ultimato i lavori di realizzazione dell'impianto e a tal fine hanno inviato al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’ultimazione dei lavori (art. 5.4 Allegato B). QUANDO OCCORRE PRESTARE LA GARANZIA? Occorre individuare: 1) Richieste di connessione inviate al gestore di rete PRIMA del 7 agosto 2010 La Garanzia va prestata alla data di invio della prima delle seguenti comunicazioni ai sensi dell'articolo 31 commi 31.1 e 31.2 del TICA se da effettuarsi nel periodo compreso tra il 15.11.2010 e il 7.08.2011 ovvero alle seguenti date: (i) alla data di invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori 2; ovvero Taranto N2, Brindisi Brindisi N, Brindisi S ST Galatina, Brindisi ST Matera, Galatina Taranto N2, Brindisi Brindisi S ST, Andria Brindisi S St, Andria Foggia Bari O Palo D.C., Brindisi Taranto N Pisticci Rotonda) Sardegna (Codro F. Santo CR, F. Santo Cr Selarguius, Rumianca Selargius, Rumianca Cagliari Sud, Cagliari Sud Sarlux, Portoscuso Sulcis); Sicilia (Paradiso Sorgente, Chiaramonte Priolo S.ne, Paternò S Sorgente, Chiaramonte Paternò S, Ragusa Melilli Misterbianco Sorgente, Ragusa Chiaromonte G Favara Partanna, Partinico Bellolampo Caracoli, Partinico Ciminna Caracoli Corriolo Sorgente); Toscana (S. Barbara ArezzC Pietrafitta), Umbria (Pietrafitta Villavalle); Veneto (Stazione 1 Malcontenta). Le linee critiche in alta tensione in aree non critiche sono quelle situate in: Lazio (dorsale Roma N.Collarmele(AQ)- S.Angelo(AQ));nelle Marche (Corbordolo (PU)- Sassocorvaro (PU)- S.Angelo in Vado- Città di Castello (PG); in Umbria ( Colbordolo (PS)- Sassocorvaro(PS)- Città di Castello (PG)); in Veneto (Este (PD)- Ferrara (FE)). 2 Ai sensi dell’art. 3.1. del TICA come modificato dalla Deliberazione n. 125/2010, il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell’Impianto Ai sensi dell'art. 31.1 del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10, il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell’Impianto entro: (i) 6 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa tensione; (ii) 12 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione; 2 QUESITI RISPOSTE (ii) alla data di invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori ²; ovvero (iii) alla data di invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’aggiornamento dello stato di avanzamento dell’iter autorizzativo dell’Impianto nel caso in cui i termini di inizio e fine lavori non possano essere rispettati per cause di forza maggiore 3. Qualora una delle predette comunicazioni fosse inviata dopo il 7.8.2011 o in assenza di una delle comunicazioni, la Garanzia dovrà in ogni caso essere presentata entro il 7.8.2011. 2) Richieste di connessione inviate al gestore ENTRO il 7 agosto 2010 ma preventivo accettato dopo il 7 agosto 2011 La Garanzia deve essere presentata alla data di accettazione del preventivo. 3) Richieste di connessione inviate al gestore di rete DOPO il 7 agosto 2010 ma PRIMA del 15 ottobre 2010 La Garanzia deve essere presentata: (i) alla data di accettazione del preventivo se la comunicazione inviata dal gestore di rete che l'impianto deve essere connesso in aree critiche o su linee critiche è contenuta nel preventivo di connessione; o (ii) entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore di rete dell’avvenuta pubblicazione delle aree critiche e delle linee critiche. 4) Richieste di connessione inviate al gestore di rete DOPO il 15 ottobre 2010 La Garanzia deve essere presentata contestualmente all'accettazione del preventivo. CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA. La mancata prestazione della Garanzia nei termini sopra indicati comporta la decadenza del preventivo di connessione. Ad ogni modo, prima di rendere esecutiva la decadenza del preventivo, i gestori di rete sono tenuti a darne comunicazione al richiedente con modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, presenta la garanzia; in caso contrario il preventivo decade, i depositi cauzionali già versati non vengono restituiti e le fideiussioni già presentate vengono escusse (si veda di seguito). ALTRE CAUSE DECADENZA PREVENTIVO Qualora una delle comunicazioni di cui all'articolo 31.1 e 31.2 del TICA (vedi note a piè di pagina 1 e 2) non venga inviata al gestore entro le tempistiche ivi previste, il gestore di rete sollecita il richiedente. Quest'ultimo, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del gestore di rete, deve inviare al gestore di rete le comunicazioni di cui all'articolo 31.1 e 31.2 . In caso contrario il preventivo decade. DI DAL Inoltre, il preventivo di connessione decade: (i) se il richiedente non presenta la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro 60 giorni per le connessioni in bassa tensione, entro 90 giorni per le connessioni in media tensione, entro 120 giorni per le connessioni in alta tensione o entro 180 giorni per le connessioni in altissima tensione dalla data di accettazione del preventivo e qualora, sollecitato dal gestore, il richiedente non invii, entro 30 giorni, al gestore la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta richiesta di avvio del procedimento; (ii) se l'impianto non viene realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, incluse le proroghe concesse dall'ente autorizzante; (iii) in caso di esito negativo del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto. (iii) 18 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione. Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante: (i) l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’Impianto, ovvero (ii) il mancato rispetto dei termini per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’Impianto. 3 Ai sensi dell'art. 31.2 del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10, nei casi in cui i termini di cui all'art. 31.1 del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10, non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 120 giorni, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell’iter autorizzativo. 3 QUESITI QUANDO VENGONO ESCUSSE LE GARANZIE? QUANDO TERMINANO LA PROPRIA VALIDITA'? RISPOSTE La fideiussione bancaria viene escussa e il deposito cauzionale non viene restituito in tutti i casi di decadenza del preventivo come precedentemente elencati. Si noti che, sebbene parzialmente, la garanzia verrà trattenuta anche nel caso in cui il richiedente risulti insolvente, con riferimento al pagamento del corrispettivo, o nel caso in cui rinunci alla connessione. Difatti, in caso di rinuncia da parte del richiedente le garanzie presentate sotto forma di deposito cauzionale vengono restituite per il 30%, maggiorate degli interessi legali, entro 2 mesi dal completamento dei lavori; in caso di fideiussioni bancarie vengono escusse per il 70%. Nel caso in cui il richiedente risulti insolvente, con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione, il deposito cauzionale viene trattenuto e la fideiussione bancaria viene escussa limitatamente all’entità del medesimo corrispettivo. Le garanzie, comunque, terminano la propria validità alla data di completamento dell'impianto (art.33.1 Allegato A). Avv. Germana Cassar Dott.ssa Immacolata Battaglino Macchi di Cellere Gangemi Il presente documento non può essere utilizzato o interpretato come parere legale ed ha mero scopo informativo. La riproduzione del presente documento è consentita a condizione che venga citato il nome dello studio: Macchi di Cellere Gangemi. 4