Comune
di Pesaro
ORIGINALE
N. di Documento 44
N. della deliberazione 86
Data della deliberazione 23/09/2015
Allegati n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 33
Convocazione
OGGETTO:
1^
Seduta pubblica
RICHIESTA ALLA GIUNTA REGIONALE DI ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI
LEGGE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI PESARO DEL
COMUNE DI MOMBAROCCIO, CON MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI
COMUNALI E DI ISTITUZIONE DEL MUNICIPIO, AI SENSI DEL COMBINATO
DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 130, DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N.
56, E ALL'ART. 8, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N.
10.
L’anno duemilaquindici, addì ventitre del mese di settembre alle ore 17:30, in Pesaro e nella sala delle
adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 17/09/2015
notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:
Componente
ALESSANDRINI FEDERICO
AMADORI CRISTINA
ANDREOLLI DARIO
BARBANTI ILARO
BARTOLUCCI LUCA
BASSI EDDA
BETTINI ALESSANDRO
CECCAROLI CINZIA
CECCHINI ALESSANDRA
CORADUCCI GERARDO
CRESCENTINI ROBERTA
DALLASTA GIOVANNI
D'EMIDIO SILVIA
FALCIONI STEFANO
FRATERNALI FRANCESCA
GIACCHI REMO
MANENTI DAVIDE
Presenti n. 20
P
SI
A
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Componente
MINNUCCI MARCO
MONTESI LORENZO
NOBILI ANDREA
PAGNINI ALESSANDRO
PANICALI CHIARA
PAZZAGLIA FABRIZIO
PERUGINI MARCO
POZZI RICCARDO
REMEDI FRANCESCA
RENZONI BEZZICCHERI ANNAMARIA
RICCI MATTEO
ROSSI CARLO
SANTINI MASSIMILIANO
SIGNOROTTI MILENA
TERENZI SILVIA
VITALI GIULIA
Assenti n. 13
Presiede il Presidente Luca Bartolucci
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Deborah Giraldi
Scrutatori: Pagnini – Montesi – Renzoni Bezziccheri
Sono presenti gli Assessori: Belloni – Ceccarelli – Delle Noci – De Regis – Vimini
P
SI
SI
A
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Comune
di Pesaro
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
In apertura di seduta
Dopo l'appello entrano i consiglieri Barbanti, Signorotti, Fraternali, Ceccaroli, Crescentini, Andreolli ed il
Sindaco Ricci; i presenti sono ora n. 27.
Il Presidente, dopo alcune brevi comunicazioni, pone in esame l'argomento iscritto al n. 1 dell'O.d.G. ed
indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive:
“”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
In data odierna il consiglio comunale di Mombaroccio, comune contermine, ha espresso la volontà di
realizzare una fusione per incorporazione con il comune di Pesaro, (comune incorporante).
Il legislatore statale, attraverso la previsione dell’istituto della fusione per incorporazione di cui all’art. 1,
comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha introdotto nell’ordinamento una nuova modalità di fusione tra
comuni. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 267/2000, la fusione per
incorporazione da parte di un comune incorporante, di un comune contiguo “incorporato”, prevede che il
comune incorporante mantiene la propria personalità giuridica ed i propri organi, mentre decadono gli organi
del comune incorporato. A tutela di quest’ultimo si prevede che lo statuto del comune incorporante sia
integrato da adeguate misure di partecipazione e decentramento; con legge regionale sono definite le ulteriori
modalità della procedura di fusione per incorporazione.
Al fine di promuovere la fusione tra comuni, il legislatore statale ha altresì previsto misure finanziarie ed
istituti premiali particolarmente incentivanti; con Decreto del Ministero dell’Interno 21 gennaio 2015, recante
“Nuove modalità e termini per il riparto e l’attribuzione a decorrere dall’anno 2014, dei contributi spettanti ai
comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione, pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 23 del 29/01/2015, in esecuzione delle modifiche apportate all’art. 20, comma 1, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito
dall’art. 1, comma 118-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, introdotto dall’art. 23, comma 1, lett. f-ter), del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è stata
estesa anche alle fusioni per incorporazione la concessione del contributo straordinario dovuto ai sensi
dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, contributo commisurato al 20% dei trasferimenti erariali
attribuiti a ciascuno dei due comuni nell’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti ed in
misura non superiore per ciascuna fusione a 1,5 milioni di euro.
Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a
incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla
medesima regione (cfr. art.1, comma 131, legge 56/2014).
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 498, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità
2015), ai comuni istituiti a seguito di fusione, si applicano le regole del patto di stabilità interno a decorrere dal
quinto anno successivo alla loro istituzione.
Le misure legislative statali si pongono all’interno di un contesto nazionale economico e finanziario
fortemente critico e si pongono come obiettivo una consistente riduzione delle spese di funzionamento degli
enti e dei costi della politica, in uno con la creazione di ambiti territoriali ottimali omogenei al fine di
conseguire consistenti economie di scala nei costi di erogazione dei servizi, ed il mantenimento dei livelli di
qualità e di efficienza nell’erogazione dei servizi.
Proprio tale ultimo aspetto rappresenta una caratteristica particolarmente qualificante il mandato dell’attuale
amministrazione, che vede nella sensibile riduzione dei costi di funzionamento degli enti e nella creazione di
ambiti territoriali ottimali nell’erogazione dei servizi, attraverso forme di gestione associata, uno strumento per
Pag. 2
Comune
di Pesaro
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
raggiungere livelli di ottimizzazione nei servizi erogati ai cittadini e conseguire significative economie di spesa,
con conseguente liberazione di consistenti risorse finanziarie, da potersi investire sul territorio in servizi ed
investimenti;
Considerato che
ai sensi della vigente normativa regionale in materia, di cui alla legge 5 aprile 1980, n. 18, recante “Norme sui
referendum previsti dallo Statuto” e 16 gennaio 1995, n. 10, recante “Norme sul riordinamento territoriale dei
comuni e delle province nella Regione Marche” ai procedimenti di fusione per incorporazione di un comune
in un altro comune contermine devono applicarsi le stesse disposizioni poste in materia di fusione di due o
più comuni contermini.
Che il procedimento di fusione per incorporazione di un comune contermine risulta pertanto essere il
seguente:
1) Delibere dei consigli comunali di richiesta alla Giunta regionale di adottare una proposta di legge per
l’istituzione di un nuovo Comune, mediante fusione, con modifica delle circoscrizioni comunali ai
sensi dell’art.8, co.3, L.R. 10/95, con indicazione della denominazione proposta per il nuovo Comune.
All'incorporazione di un Comune in altro Comune contermine devono applicarsi le stesse disposizioni
poste in materia di fusione di Comuni (art.3, comma 2, L.R. 10/95; art.1, comma 130, legge
56/2014);
2) La Giunta regionale adotta una proposta di legge entro 60 giorni dalla data di ricezione delle delibere
(art.8, comma 5, L.R. 10/95);
3) La proposta di legge è trasmessa all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, il
quale la trasmette, entro 15 giorni dalla data di adozione, alla Provincia ed ai Consigli comunali
interessati, per la formulazione di un parere di merito alla proposta di legge, che deve essere emesso
entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta (art.9, comma 1, L.R. 10/95);
4) La proposta di legge è successivamente trasmessa, con i pareri degli enti locali, alla competente
Commissione dell’Assemblea legislativa, che la inoltra, con propria relazione, all’Assemblea
legislativa (art.9 comma 2, L.R. 10/95), acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e del
CREL;
5) L’Assemblea legislativa delibera di indire del referendum consultivo sulla proposta di legge (art.10,
comma 1, L.R. 10/95).
6) Il Presidente della Giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum,
entro sei mesi dalla data di trasmissione della deliberazione consiliare di indizione del referendum. Il
referendum è effettuato non oltre centoventi giorni dalla data del decreto di indizione. (art.10, comma
2, L.R. 10/95; art.20, comma 4, L.R. 18/80);
7) Dopo l’esito favorevole del referendum, l’Assemblea legislativa approva la legge regionale. Il
referendum consultivo sulla proposta di legge per l’istituzione di nuovi Comuni, mutamenti delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali è valido indipendentemente dal numero degli aventi
diritto al voto che vi hanno partecipato (art.10, comma 4, L.R. 10/95). Il quesito sottoposto a
referendum è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi
(art.15, comma 3, L.R. 18/80);
8) Il nuovo comune approva lo statuto, i regolamenti, la dotazione organica, il bilancio di previsione, le
disposizioni per il decentramento dei servizi, per garantire adeguate forme di partecipazione e di
decentramento dei servizi e la costituzione dei Municipi (art.15 D. Lgs 267/2000; art.12, L.R. 10/95);
Che ai sensi dell’art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, quarto capoverso, “Le popolazioni interessate
sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto
secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta
alla regione di incorporazione”;
Vista la relazione preliminare di fattibilità predisposta dal Segretario Generale, dirigente Affari Istituzionali,
allegato sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno e necessario avviare l’iter previsto dalla legge regionale in materia;
Pag. 3
Comune
di Pesaro
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
- Responsabile del Servizio Affari Istituzionali: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”;
- Responsabile del Servizio Finanziario: “Atto non comportante impegno di spesa”;
DELIBERA
1.
Di inoltrare alla Giunta Regionale delle Marche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui
all’art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 e dell’art. 8, comma 3, della legge regionale 16 gennaio
1995, n. 10, richiesta di adozione di una proposta di legge regionale per la fusione per incorporazione
del comune di Mombaroccio nel comune di Pesaro, con modifica delle circoscrizioni comunali;
2.
Di stabilire che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 130, sesto capoverso, della legge
56/2014, ai sensi del quale “Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà
di modificare anche la denominazione del comune”, non vi sarà nuova denominazione del nuovo
comune, che continuerà a chiamarsi comune di Pesaro.
3.
Di demandare al gruppo di lavoro tecnico, formato dai Dirigenti del Comune di Pesaro, con la
collaborazione dei Responsabili dei servizi del Comune di Mombaroccio, competenti per materia, la
realizzazione delle conseguenti attività: elaborazione dello studio di fattibilità definitivo da sottoporre
all’approvazione dei consigli comunali, gestione dei processi partecipativi e della comunicazione
istituzionale nei media e nella rete; raccordo con la Regione, con le Associazioni e con le Organizzazioni
sindacali, nel rispetto delle direttive dell’Amministrazione; adeguamento del piano delle performance, per
inserire come primario e strategico l’obiettivo della corretta e puntuale realizzazione della fusione per
incorporazione.
Si chiede di rendere l’atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato
con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
ALLEGATO 1)
FUSIONE PER INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI PESARO DEL
COMUNE DI MOMBAROCCIO
Art. 1 comma 130 Legge 7 aprile 2014 n. 56
RELAZIONE PRELIMINARE DI FATTIBILITA’
Premessa
L’attuale contesto socio economico caratterizzato da un insieme di elementi di elevata variabilità, spinge
inevitabilmente le amministrazioni locali a ricercare livelli di governance del territorio adeguate ai mutamenti e
alle conseguenti necessità delle popolazioni. La ricerca di quella che nel tempo ha preso il nome di efficacia
ed efficienza gestionale dell’amministrazione pubblica, si materializza in una ridefinizione dei contesti ottimali
di gestione dei servizi per dare piena attuazione ai principi di sussidiarietà.
Di fronte ai grandi cambiamenti registrati negli ultimi decenni, si appalesa necessario “ripensare i territori” al
fine sia di escogitare soluzioni che, conferendo una maggiore valenza alle piccole comunità, possano
consentire all'ente comunale di svolgere adeguatamente le funzioni conferitegli e, attrarre
conseguentemente, risorse umane, economiche, infrastrutturali, contribuendo fattivamente allo sviluppo del
territorio in senso ampio.
Dal punto di visto normativo l’istituto della fusione è stato introdotto quale misura volta alla razionalizzazione e
Pag. 4
Comune
di Pesaro
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
al riordino territoriale. Fin dalla L. n. 142/1990 la legislazione statale ha incentivato la fusione dei piccoli
comuni prevedendo l'erogazione, da parte dello Stato, per i dieci anni successivi alla fusione, di “appositi
contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono”.
Tale motivazione era avvalorata dalla percezione diffusa e concreta che la eccessiva frammentazione dei
comuni determinava inefficienze del sistema amministrativo locale in ragione della inidoneità delle strutture
preposte all'esercizio dei compiti conferiti ad ogni singolo ente comunale.
La conseguente evoluzione normativa, seguita ad una incapacità degli enti di trovare soluzioni organizzative,
ha incentivato ulteriormente le forme associative e i processi di fusione, individuando in tale opportunità
istituzionale una soluzione per rispondere alle crescenti necessità dei territori. In tale contesto, il legislatore
ha colto l’opportunità di rafforzare le esperienze di collaborazione intercomunale, quali strumenti di
razionalizzazione e valorizzazione dell’attività amministrativa con il preciso obiettivo, da un lato, di ridurre i
costi connessi all’erogazione dei servizi, mediante economie di scala, e, dall’altro, di rendere più efficiente la
risposta della pubblica amministrazione alla domanda individuale dei cittadini e delle imprese.
Allo stato attuale, tenuto conto delle opportunità della legislazione, il processo di fusione costituisce nei fatti
una necessità per i comuni, i quali sono costantemente chiamati a svolgere le proprie funzioni in un contesto
di crescente criticità, incompatibile con una inerzia progettuale e con l’assenza di una visione di
cambiamento.
Inquadramento normativo
Il contesto normativo nel quale inquadrare il processo di fusione è radicato nei principi di autonomia e
decentramento istituzionale, oggetto negli ultimi anni, di una consistente produzione legislativa volta ad
incentivare i percorsi di accorpamento istituzionale. Di seguito vengono ricordati i principali riferimenti
legislativi statali e regionali.
-
Il primo riferimento normativo è l’art. 133 della Costituzione che rimanda alla Regione, sentite le
popolazioni interessate, la capacità di istituire e modificare nel proprio territorio nuovi comuni.
-
Art. 15 D.Lgs 267/00: rimanda alle Regioni la facoltà di creare e/o modificare nuovi comuni, con il
vincolo della continguità e della dimensione che non può essere inferiore a 10.000 abitanti. Inoltre si
rimanda alla legge regionale l’obbligo di prevedere adeguate forme di partecipazione e
decentramento dei servizi. Alla fusione sono abbinati oltre agli incentivi regionali, contributi statali
straordinari per i successivi 10 anni.
-
L’art. 44 dello Statuto della Regione Marche prevede che le proposte di legge concernenti l’istituzione
di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, sono sottoposte a
referendum consultivo delle popolazioni interessate.
-
Legge regionale 18/1980 definisce le modalità operative e di svolgimento dei referendum.
-
Legge regionale 10/1995 detta i criteri per il riordinamento dei comuni attraverso l'istituzione di nuovi
comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'incentivazione delle fusioni
e delle unioni di comuni, nonché ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni
comunali, ai sensi degli articoli 117, primo comma, e 133, secondo comma, della Costituzione e degli
articoli 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
-
Art. 1 comma 130 L. 56/2014 prevede la procedura di fusione per incorporazione mediante la quale il
comune incorporante succede in tutti rapporti giuridici del comune incorporato fermo restando la
previsione di tutele in ordine alle adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Inquadramento istituzionale
Il nuovo assetto istituzionale derivante dal nuovo Comune presuppone una tutela della partecipazione del
territorio a favore della collettività del Comune di Mombaroccio, al fine di mantenere un equilibrio della
rappresentatività della popolazione. In tal senso le azioni previste a livello istituzionale riguardano:
1. l’istituzione nel territorio del comune di Mombaroccio di un Municipio, con propri organi elettivi;
2. il Municipio esprimerà parere preventivo e vincolante su ogni proposta di iniziativa sul territorio;
Pag. 5
Comune
di Pesaro
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
3. al comune di Mombaroccio dovrà altresì essere garantita un’adeguata rappresentatività all’interno
degli organismi partecipati dal comune di Pesaro ed all’interno dell’organo esecutivo;
4. al fine di garantire un adeguato decentramento dei servizi, tutti gli uffici attualmente presenti,
continueranno ad erogare i propri servizi;
5. i dipendenti del comune conserveranno le proprie funzioni ed il proprio ruolo.
Vantaggi economici
La fusione dei due Comuni porta sostanziali economie riconducibili prima di tutto ad economie di scala
seguenti alla razionalizzazione dei servizi attualmente gestiti dai due enti. In particolare i servizi a carattere
“interno”, con la fusione degli enti, troveranno un’unica allocazione organizzativa permettendo,
contestualmente alla riduzione della spesa, anche una maggiore e migliore funzionalità. In maniera
esemplificativa fanno capo all’ambito dei “servizi interni” tutte le attività riconducibili agli organi istituzionali,
alla gestione del personale, dei servizi finanziari, patrimonio, tributi, nonché la gestione dei rapporti con le
società partecipate e/o erogatrici dei servizi pubblici locali.
Va inoltre ricordato che la gestione unificata derivata dalla fusione dei Comuni favorisce:
-
una specializzazione e valorizzazione del personale che deve essere in grado di trovare soluzioni
organiche per problematiche simili afferenti ad un territorio più vasto di quello comunale;
-
la garanzia di uniformità di servizi tra enti vicini, evitando così inutili disparità di trattamento;
-
la possibilità di progettare interventi di sviluppo su più ampia scala, anche attraverso l’ottenimento di
risorse pubbliche statali od europee.
A tutela dell’Ente incorporato e al fine di creare effettivi vantaggi rispetto alla situazione esistente, verranno
previste specifiche azioni di vantaggio economico a favore del Municipio:
-
investimenti nei primi tre anni pari a 5.000.000,00 di euro, secondo le priorità e le necessità indicate
dal Municipio;
-
1/5 del contributo straordinario (non rapportato all’importo della quota del 20% dei trasferimenti
erariali spettanti a ciascun Comune in riferimento all’anno 2010 ma esclusivamente all’importo totale
del contributo straordinario attribuito), per 10 anni, sarà destinata a beneficio dei servizi, del sociale e
per nuovi investimenti, del Municipio di Mombaroccio al pari della quota parte (1/5) dei trasferimenti
regionali;
-
Possibilità di mantenere tributi e tariffe differenziate per il Municipio di Mombaroccio, se inferiori
rispetto a quelle del Comune di Pesaro, per 3 anni dalla data di fusione.
Il principale vantaggio economico derivato dalla fusione rimane quello contemplato dalla normativa statale. Al
fine di promuovere la fusione tra comuni il legislatore statale ha infatti previsto misure finanziarie ed istituti
premiali particolarmente incentivanti, espressione di quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs
267/2000, quantificati in:
-
20% del contributo dei trasferimenti erariali attribuiti a ciascuno dei due comuni nell’anno 2010 nel
limite degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore a 1,5 milioni di euro.
Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma 498, della L. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) ai comuni istituiti
a seguito di fusione, si applicano le regole del patto di stabilità interno a decorrere dal quinto anno successivo
alla loro istituzione. Tale condizione consente una consistente capacità di spesa diversamente inibita dai
vincoli del patto di stabilità
Va inoltre aggiunto che l’art.1, comma 131, della L. 56/2014 consente alle Regioni, nella definizione del patto
di stabilità verticale, di individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo
restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.
“”
Pag. 6
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
Comune
di Pesaro
Il Presidente comunica che sulla proposta di deliberazione in argomento sono stati presentati degli
emendamenti, rispettivamente a firma della consigliera Fraternali, del consigliere Giacchi ed un
emendamento, poi trasformato in ordine del giorno con carattere d'urgenza, a firma del consigliere Andreolli
che verranno esaminati al termine del dibattito generale sulla proposta.
Quindi il Presidente dà la parola all'assessore Delle Noci per la relazione.
Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperto il dibattito.
Intervengono i consiglieri Andreolli, Bassi, Alessandrini, Dallasta, Perugini, Rossi, D'Emidio (la quale
chiede un chiarimento tecnico a cui risponde il Segretario Generale), Signorotti, Fraternali, Coraducci,
Barbanti, Pazzaglia ed il Sindaco Ricci a conclusione del dibattito.
Durante la discussione risultano entrati, nell'ordine, i consiglieri Coraducci, Nobili, Santini e Vitali; i
presenti sono ora n. 31.
Chiede la parola il consigliere Andreolli per alcuni chiarimenti a cui risponde il Segretario Generale,
dott.ssa Giraldi.
Il Presidente, dichiarata chiusa la discussione generale, passa all'esame degli emendamenti di cui dà
lettura e dichiara aperto il dibattito.
Intervengono i consiglieri Fraternali (illustra i quattro emendamenti, presentati in un unico documento
prot. n. 83713 del 22.9.2015, di cui è firmataria), Giacchi (illustra il suo emendamento composto di due punti),
Dallasta, Andreolli, il Sindaco Ricci e, di nuovo, il consigliere Giacchi.
Quindi il Presidente, terminati gli interventi, pone in votazione separatamente i quattro emendamenti
della consigliera Fraternali che di seguito si trascrivono e sui quali è stato espresso il parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Segretario Generale e dal dirigente del Servizio Finanziario
e risultanti agli atti:
1^ EMENDAMENTO SOPPRESSIVO
eliminare il primo capoverso della premessa: “In data odierna il consiglio comunale di Mombaroccio, comune
contermine, ha espresso la volontà di realizzare una fusione per incorporazione con il comune di Pesaro”;
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:
- Presenti
- Astenuti
- Votanti
- Voti favorevoli
n. 31
n. 6
n. 25
n. 25
(Alessandrini, Bassi, D'Emidio, Pazzaglia, Remedi, Renzoni Bezziccheri)
Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che il primo emendamento è approvato.
2^ EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
aggiungere alla fine del primo punto del deliberato le parole “e di istituzione del municipio”;
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:
Pag. 7
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
Comune
di Pesaro
- Presenti
- Votanti
- Voti favorevoli
n. 31
n. 31
n. 31
Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che il secondo emendamento è approvato
all'unanimità.
3^ EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
aggiungere dopo il punto n. 3 del deliberato, il seguente punto n. 4: “Di istituire una commissione Statuto e
Regolamento del municipio composta dai consiglieri della commissione AA.II. del comune di Pesaro e da n. 4
consiglieri comunali di Mombaroccio, di cui due di maggioranza e due di minoranza, conformemente a
quanto previsto dall’art. 21 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di Pesaro;
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:
- Presenti
- Votanti
- Voti favorevoli
n. 31
n. 31
n. 31
Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che il terzo emendamento è approvato
all'unanimità.
4^ EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
aggiungere dopo il punto 4 del deliberato il seguente punto 5: “Gli oneri occorrenti per l’espletamento del
referendum consultivo saranno totalmente a carico del bilancio comunale e non sarà richiesto alcun rimborso
alla regione”.
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:
- Presenti
- Astenuti
- Votanti
- Voti favorevoli
n. 31
n. 5
n. 26
n. 26
(Alessandrini, Bassi, D'Emidio, Pazzaglia, Remedi)
Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che il quarto emendamento è approvato.
Quindi il Presidente passa alla votazione dell'emendamento presentato dal consigliere Giacchi
composto di due punti mettendoli in votazione separatamente e che di seguito si trascrivono:
1^ EMENDAMENTO CONS. GIACCHI
Nella relazione preliminare di fattibilità, all’inquadramento istituzionale (pag. 5) si propone di emendare il n. 2,
come segue:
n. 2 – sostituire il termine “vincolante” con il termine “consultivo”, così che il testo risulti: “il Municipio
esprimerà parere preventivo consultivo su ogni proposta di iniziativa sul territorio”.
Pag. 8
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
Comune
di Pesaro
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:
- Presenti
- Votanti
- Voti favorevoli
- Voti contrari
n.
n.
n.
n.
31
31
10
21
(Barbanti, Bartolucci, Ceccaroli, Cecchini, Coraducci, Falcioni, Fraternali,
Manenti, Minnucci, Montesi, Nobili, Pagnini, Panicali, Perugini, Pozzi,
Ricci, Rossi, Santini, Signorotti, Terenzi, Vitali)
Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che il primo emendamento del consigliere
Giacchi è respinto.
2^ EMENDAMENTO CONS. GIACCHI
Nella relazione preliminare di fattibilità, all’inquadramento istituzionale (pag. 5) si propone di emendare il n. 3,
come segue:
n. 3 – soppressione del n. 3.
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:
- Presenti
- Votanti
- Voti favorevoli
- Voti contrari
n.
n.
n.
n.
31
31
10
21
(Barbanti, Bartolucci, Ceccaroli, Cecchini, Coraducci, Falcioni, Fraternali,
Manenti, Minnucci, Montesi, Nobili, Pagnini, Panicali, Perugini, Pozzi,
Ricci, Rossi, Santini, Signorotti, Terenzi, Vitali)
Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che il secondo emendamento del consigliere
Giacchi è respinto.
Quindi il Presidente, terminato l’esame degli emendamenti, passa alle dichiarazioni di voto sulla
proposta di deliberazione così come modificata a seguito dell'approvazione dei quattro emendamenti della
consigliera Fraternali.
Esce la consigliera Cecchini; i presenti sono ora n. 30.
Intervengono i consiglieri Crescentini, Andreolli, Pazzaglia e Fraternali.
Il resoconto di tutti gli interventi e della relazione introduttiva sono registrati su nastro magnetico,
conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell’Ufficio Segreteria.
Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione così
come emendata e che di seguito si ritrascrive:
“”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
Il legislatore statale, attraverso la previsione dell’istituto della fusione per incorporazione di cui all’art. 1,
comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha introdotto nell’ordinamento una nuova modalità di fusione tra
Pag. 9
Comune
di Pesaro
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
comuni. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 267/2000, la fusione per
incorporazione da parte di un comune incorporante, di un comune contiguo “incorporato”, prevede che il
comune incorporante mantiene la propria personalità giuridica ed i propri organi, mentre decadono gli organi
del comune incorporato. A tutela di quest’ultimo si prevede che lo statuto del comune incorporante sia
integrato da adeguate misure di partecipazione e decentramento; con legge regionale sono definite le ulteriori
modalità della procedura di fusione per incorporazione.
Al fine di promuovere la fusione tra comuni, il legislatore statale ha altresì previsto misure finanziarie ed
istituti premiali particolarmente incentivanti; con Decreto del Ministero dell’Interno 21 gennaio 2015, recante
“Nuove modalità e termini per il riparto e l’attribuzione a decorrere dall’anno 2014, dei contributi spettanti ai
comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione, pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 23 del 29/01/2015, in esecuzione delle modifiche apportate all’art. 20, comma 1, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito
dall’art. 1, comma 118-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, introdotto dall’art. 23, comma 1, lett. f-ter), del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è stata
estesa anche alle fusioni per incorporazione la concessione del contributo straordinario dovuto ai sensi
dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, contributo commisurato al 20% dei trasferimenti erariali
attribuiti a ciascuno dei due comuni nell’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti ed in
misura non superiore per ciascuna fusione a 1,5 milioni di euro.
Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a
incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla
medesima regione (cfr. art.1, comma 131, legge 56/2014).
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 498, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità
2015), ai comuni istituiti a seguito di fusione, si applicano le regole del patto di stabilità interno a decorrere dal
quinto anno successivo alla loro istituzione.
Le misure legislative statali si pongono all’interno di un contesto nazionale economico e finanziario
fortemente critico e si pongono come obiettivo una consistente riduzione delle spese di funzionamento degli
enti e dei costi della politica, in uno con la creazione di ambiti territoriali ottimali omogenei al fine di
conseguire consistenti economie di scala nei costi di erogazione dei servizi, ed il mantenimento dei livelli di
qualità e di efficienza nell’erogazione dei servizi.
Proprio tale ultimo aspetto rappresenta una caratteristica particolarmente qualificante il mandato dell’attuale
amministrazione, che vede nella sensibile riduzione dei costi di funzionamento degli enti e nella creazione di
ambiti territoriali ottimali nell’erogazione dei servizi, attraverso forme di gestione associata, uno strumento per
raggiungere livelli di ottimizzazione nei servizi erogati ai cittadini e conseguire significative economie di spesa,
con conseguente liberazione di consistenti risorse finanziarie, da potersi investire sul territorio in servizi ed
investimenti;
Considerato che
ai sensi della vigente normativa regionale in materia, di cui alla legge 5 aprile 1980, n. 18, recante “Norme sui
referendum previsti dallo Statuto” e 16 gennaio 1995, n. 10, recante “Norme sul riordinamento territoriale dei
comuni e delle province nella Regione Marche” ai procedimenti di fusione per incorporazione di un comune
in un altro comune contermine devono applicarsi le stesse disposizioni poste in materia di fusione di due o
più comuni contermini.
Che il procedimento di fusione per incorporazione di un comune contermine risulta pertanto essere il
seguente:
1) Delibere dei consigli comunali di richiesta alla Giunta regionale di adottare una proposta di legge per
l’istituzione di un nuovo Comune, mediante fusione, con modifica delle circoscrizioni comunali ai
sensi dell’art.8, co.3, L.R. 10/95, con indicazione della denominazione proposta per il nuovo Comune.
All'incorporazione di un Comune in altro Comune contermine devono applicarsi le stesse disposizioni
poste in materia di fusione di Comuni (art.3, comma 2, L.R. 10/95; art.1, comma 130, legge
56/2014);
Pag. 10
Comune
di Pesaro
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
2) La Giunta regionale adotta una proposta di legge entro 60 giorni dalla data di ricezione delle delibere
(art.8, comma 5, L.R. 10/95);
3) La proposta di legge è trasmessa all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, il
quale la trasmette, entro 15 giorni dalla data di adozione, alla Provincia ed ai Consigli comunali
interessati, per la formulazione di un parere di merito alla proposta di legge, che deve essere emesso
entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta (art.9, comma 1, L.R. 10/95);
4) La proposta di legge è successivamente trasmessa, con i pareri degli enti locali, alla competente
Commissione dell’Assemblea legislativa, che la inoltra, con propria relazione, all’Assemblea
legislativa (art.9 comma 2, L.R. 10/95), acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e del
CREL;
5) L’Assemblea legislativa delibera di indire del referendum consultivo sulla proposta di legge (art.10,
comma 1, L.R. 10/95).
6) Il Presidente della Giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum,
entro sei mesi dalla data di trasmissione della deliberazione consiliare di indizione del referendum. Il
referendum è effettuato non oltre centoventi giorni dalla data del decreto di indizione. (art.10, comma
2, L.R. 10/95; art.20, comma 4, L.R. 18/80);
7) Dopo l’esito favorevole del referendum, l’Assemblea legislativa approva la legge regionale. Il
referendum consultivo sulla proposta di legge per l’istituzione di nuovi Comuni, mutamenti delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali è valido indipendentemente dal numero degli aventi
diritto al voto che vi hanno partecipato (art.10, comma 4, L.R. 10/95). Il quesito sottoposto a
referendum è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi
(art.15, comma 3, L.R. 18/80);
8) Il nuovo comune approva lo statuto, i regolamenti, la dotazione organica, il bilancio di previsione, le
disposizioni per il decentramento dei servizi, per garantire adeguate forme di partecipazione e di
decentramento dei servizi e la costituzione dei Municipi (art.15 D. Lgs 267/2000; art.12, L.R. 10/95);
Che ai sensi dell’art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, quarto capoverso, “Le popolazioni interessate
sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto
secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta
alla regione di incorporazione”;
Vista la relazione preliminare di fattibilità predisposta dal Segretario Generale, dirigente Affari Istituzionali,
allegato sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno e necessario avviare l’iter previsto dalla legge regionale in materia;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
- Responsabile del Servizio Affari Istituzionali: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”;
- Responsabile del Servizio Finanziario: “Atto non comportante impegno di spesa”;
DELIBERA
1)
Di inoltrare alla Giunta Regionale delle Marche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui
all’art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 e dell’art. 8, comma 3, della legge regionale 16 gennaio
1995, n. 10, richiesta di adozione di una proposta di legge regionale per la fusione per incorporazione
del comune di Mombaroccio nel comune di Pesaro, con modifica delle circoscrizioni comunali e di
istituzione del municipio;
2)
Di stabilire che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 130, sesto capoverso, della legge
56/2014, ai sensi del quale “Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà
di modificare anche la denominazione del comune”, non vi sarà nuova denominazione del nuovo
comune, che continuerà a chiamarsi comune di Pesaro;
Pag. 11
Comune
di Pesaro
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
3)
Di demandare al gruppo di lavoro tecnico, formato dai Dirigenti del Comune di Pesaro, con la
collaborazione dei Responsabili dei servizi del Comune di Mombaroccio, competenti per materia, la
realizzazione delle conseguenti attività: elaborazione dello studio di fattibilità definitivo da sottoporre
all’approvazione dei consigli comunali, gestione dei processi partecipativi e della comunicazione
istituzionale nei media e nella rete; raccordo con la Regione, con le Associazioni e con le Organizzazioni
sindacali, nel rispetto delle direttive dell’Amministrazione; adeguamento del piano delle performance, per
inserire come primario e strategico l’obiettivo della corretta e puntuale realizzazione della fusione per
incorporazione;
4)
Di istituire una commissione Statuto e Regolamento del municipio composta dai consiglieri della
commissione AA.II. del comune di Pesaro e da n. 4 consiglieri comunali di Mombaroccio, di cui due di
maggioranza e due di minoranza, conformemente a quanto previsto dall’art. 21 del regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale di Pesaro;
5)
Gli oneri occorrenti per l’espletamento del referendum consultivo saranno totalmente a carico del
bilancio comunale e non sarà richiesto alcun rimborso alla regione.
Si chiede di rendere l’atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato
con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
ALLEGATO 1)
FUSIONE PER INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI PESARO DEL
COMUNE DI MOMBAROCCIO
Art. 1 comma 130 Legge 7 aprile 2014 n. 56
RELAZIONE PRELIMINARE DI FATTIBILITA’
Premessa
L’attuale contesto socio economico caratterizzato da un insieme di elementi di elevata variabilità, spinge
inevitabilmente le amministrazioni locali a ricercare livelli di governance del territorio adeguate ai mutamenti e
alle conseguenti necessità delle popolazioni. La ricerca di quella che nel tempo ha preso il nome di efficacia
ed efficienza gestionale dell’amministrazione pubblica, si materializza in una ridefinizione dei contesti ottimali
di gestione dei servizi per dare piena attuazione ai principi di sussidiarietà.
Di fronte ai grandi cambiamenti registrati negli ultimi decenni, si appalesa necessario “ripensare i territori” al
fine sia di escogitare soluzioni che, conferendo una maggiore valenza alle piccole comunità, possano
consentire all'ente comunale di svolgere adeguatamente le funzioni conferitegli e, attrarre
conseguentemente, risorse umane, economiche, infrastrutturali, contribuendo fattivamente allo sviluppo del
territorio in senso ampio.
Dal punto di visto normativo l’istituto della fusione è stato introdotto quale misura volta alla razionalizzazione e
al riordino territoriale. Fin dalla L. n. 142/1990 la legislazione statale ha incentivato la fusione dei piccoli
comuni prevedendo l'erogazione, da parte dello Stato, per i dieci anni successivi alla fusione, di “appositi
contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono”.
Tale motivazione era avvalorata dalla percezione diffusa e concreta che la eccessiva frammentazione dei
comuni determinava inefficienze del sistema amministrativo locale in ragione della inidoneità delle strutture
preposte all'esercizio dei compiti conferiti ad ogni singolo ente comunale.
La conseguente evoluzione normativa, seguita ad una incapacità degli enti di trovare soluzioni organizzative,
ha incentivato ulteriormente le forme associative e i processi di fusione, individuando in tale opportunità
Pag. 12
Comune
di Pesaro
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
istituzionale una soluzione per rispondere alle crescenti necessità dei territori. In tale contesto, il legislatore
ha colto l’opportunità di rafforzare le esperienze di collaborazione intercomunale, quali strumenti di
razionalizzazione e valorizzazione dell’attività amministrativa con il preciso obiettivo, da un lato, di ridurre i
costi connessi all’erogazione dei servizi, mediante economie di scala, e, dall’altro, di rendere più efficiente la
risposta della pubblica amministrazione alla domanda individuale dei cittadini e delle imprese.
Allo stato attuale, tenuto conto delle opportunità della legislazione, il processo di fusione costituisce nei fatti
una necessità per i comuni, i quali sono costantemente chiamati a svolgere le proprie funzioni in un contesto
di crescente criticità, incompatibile con una inerzia progettuale e con l’assenza di una visione di
cambiamento.
Inquadramento normativo
Il contesto normativo nel quale inquadrare il processo di fusione è radicato nei principi di autonomia e
decentramento istituzionale, oggetto negli ultimi anni, di una consistente produzione legislativa volta ad
incentivare i percorsi di accorpamento istituzionale. Di seguito vengono ricordati i principali riferimenti
legislativi statali e regionali.
-
Il primo riferimento normativo è l’art. 133 della Costituzione che rimanda alla Regione, sentite le
popolazioni interessate, la capacità di istituire e modificare nel proprio territorio nuovi comuni.
-
Art. 15 D.Lgs 267/00: rimanda alle Regioni la facoltà di creare e/o modificare nuovi comuni, con il
vincolo della continguità e della dimensione che non può essere inferiore a 10.000 abitanti. Inoltre si
rimanda alla legge regionale l’obbligo di prevedere adeguate forme di partecipazione e
decentramento dei servizi. Alla fusione sono abbinati oltre agli incentivi regionali, contributi statali
straordinari per i successivi 10 anni.
-
L’art. 44 dello Statuto della Regione Marche prevede che le proposte di legge concernenti l’istituzione
di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, sono sottoposte a
referendum consultivo delle popolazioni interessate.
-
Legge regionale 18/1980 definisce le modalità operative e di svolgimento dei referendum.
-
Legge regionale 10/1995 detta i criteri per il riordinamento dei comuni attraverso l'istituzione di nuovi
comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'incentivazione delle fusioni
e delle unioni di comuni, nonché ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni
comunali, ai sensi degli articoli 117, primo comma, e 133, secondo comma, della Costituzione e degli
articoli 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
-
Art. 1 comma 130 L. 56/2014 prevede la procedura di fusione per incorporazione mediante la quale il
comune incorporante succede in tutti rapporti giuridici del comune incorporato fermo restando la
previsione di tutele in ordine alle adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Inquadramento istituzionale
Il nuovo assetto istituzionale derivante dal nuovo Comune presuppone una tutela della partecipazione del
territorio a favore della collettività del Comune di Mombaroccio, al fine di mantenere un equilibrio della
rappresentatività della popolazione. In tal senso le azioni previste a livello istituzionale riguardano:
1. l’istituzione nel territorio del comune di Mombaroccio di un Municipio, con propri organi elettivi;
2. il Municipio esprimerà parere preventivo e vincolante su ogni proposta di iniziativa sul territorio;
3. al comune di Mombaroccio dovrà altresì essere garantita un’adeguata rappresentatività all’interno
degli organismi partecipati dal comune di Pesaro ed all’interno dell’organo esecutivo;
4. al fine di garantire un adeguato decentramento dei servizi, tutti gli uffici attualmente presenti,
continueranno ad erogare i propri servizi;
5. i dipendenti del comune conserveranno le proprie funzioni ed il proprio ruolo.
Pag. 13
Comune
di Pesaro
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
Vantaggi economici
La fusione dei due Comuni porta sostanziali economie riconducibili prima di tutto ad economie di scala
seguenti alla razionalizzazione dei servizi attualmente gestiti dai due enti. In particolare i servizi a carattere
“interno”, con la fusione degli enti, troveranno un’unica allocazione organizzativa permettendo,
contestualmente alla riduzione della spesa, anche una maggiore e migliore funzionalità. In maniera
esemplificativa fanno capo all’ambito dei “servizi interni” tutte le attività riconducibili agli organi istituzionali,
alla gestione del personale, dei servizi finanziari, patrimonio, tributi, nonché la gestione dei rapporti con le
società partecipate e/o erogatrici dei servizi pubblici locali.
Va inoltre ricordato che la gestione unificata derivata dalla fusione dei Comuni favorisce:
-
una specializzazione e valorizzazione del personale che deve essere in grado di trovare soluzioni
organiche per problematiche simili afferenti ad un territorio più vasto di quello comunale;
-
la garanzia di uniformità di servizi tra enti vicini, evitando così inutili disparità di trattamento;
-
la possibilità di progettare interventi di sviluppo su più ampia scala, anche attraverso l’ottenimento di
risorse pubbliche statali od europee.
A tutela dell’Ente incorporato e al fine di creare effettivi vantaggi rispetto alla situazione esistente, verranno
previste specifiche azioni di vantaggio economico a favore del Municipio:
-
investimenti nei primi tre anni pari a 5.000.000,00 di euro, secondo le priorità e le necessità indicate
dal Municipio;
-
1/5 del contributo straordinario (non rapportato all’importo della quota del 20% dei trasferimenti
erariali spettanti a ciascun Comune in riferimento all’anno 2010 ma esclusivamente all’importo totale
del contributo straordinario attribuito), per 10 anni, sarà destinata a beneficio dei servizi, del sociale e
per nuovi investimenti, del Municipio di Mombaroccio al pari della quota parte (1/5) dei trasferimenti
regionali;
-
Possibilità di mantenere tributi e tariffe differenziate per il Municipio di Mombaroccio, se inferiori
rispetto a quelle del Comune di Pesaro, per 3 anni dalla data di fusione.
Il principale vantaggio economico derivato dalla fusione rimane quello contemplato dalla normativa statale. Al
fine di promuovere la fusione tra comuni il legislatore statale ha infatti previsto misure finanziarie ed istituti
premiali particolarmente incentivanti, espressione di quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs
267/2000, quantificati in:
-
20% del contributo dei trasferimenti erariali attribuiti a ciascuno dei due comuni nell’anno 2010 nel
limite degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore a 1,5 milioni di euro.
Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma 498, della L. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) ai comuni istituiti
a seguito di fusione, si applicano le regole del patto di stabilità interno a decorrere dal quinto anno successivo
alla loro istituzione. Tale condizione consente una consistente capacità di spesa diversamente inibita dai
vincoli del patto di stabilità
Va inoltre aggiunto che l’art.1, comma 131, della L. 56/2014 consente alle Regioni, nella definizione del patto
di stabilità verticale, di individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo
restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.
“”
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:
- Presenti
- Astenuti
n. 30
n. 7
- Votanti
- Voti favorevoli
n. 23
n. 23
(Alessandrini, Bassi, D'Emidio, Pazzaglia, Remedi, Dallasta,
Renzoni Bezziccheri)
Pag. 14
Comune
di Pesaro
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l’atto, così come modificato, è approvato.
Rientra la consigliera Cecchini; i presenti sono ora n. 31.
Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:
- Presenti
- Astenuti
n. 31
n. 7
- Votanti
- Voti favorevoli
n. 24
n. 24
(Alessandrini, Bassi, D'Emidio, Pazzaglia, Remedi, Dallasta,
Renzoni Bezziccheri)
Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l’atto è reso immediatamente eseguibile.
Escono i consiglieri Ceccaroli e Cecchini; i presenti sono ora n. 29.
GF/ld
Pag. 15
Comune
di Pesaro
Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/09/2015
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
____________________
Luca Bartolucci
Il Segretario Generale
________________________
Dott.ssa Deborah Giraldi
Pag. 16
Scarica

deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 23 settembre 2015