IL PRESENTE MATERIALE E’ STAMPATO DALLA
CASA EDITRICE “DOTT. A. GIUFFRE’”
COMMISSIONE NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
COMMISSIONE PARITETICA PER I PRINCIPI DI REVISIONE
GLI ELEMENTI PROBATIVI DELLA REVISIONE
Documento n° 500
Ottobre 2002
Gli elementi probativi della revisione
Documento n° 500
INDICE
Introduzione
Elementi probativi sufficienti ed appropriati
Procedure per ottenere gli elementi probativi
L’ispezione
L’osservazione
L’indagine e la conferma
I conteggi
L’analisi comparativa
1
Gli elementi probativi della revisione
Documento n° 500
Introduzione
1) Lo scopo del presente documento è di stabilire regole di comportamento e di fornire una guida sulla
quantità e la qualità degli elementi probativi da acquisire nello svolgimento della revisione dei bilanci e
sulle procedure da seguire al fine di ottenere tali elementi probativi.
2) Il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi che gli consentano di trarre
ragionevoli conclusioni, sulle quali fondare il proprio giudizio in merito al bilancio.
3) Gli elementi probativi si ottengono da un’appropriata combinazione di procedure di conformità e
procedure di validità. In alcune circostanze gli elementi probativi possono essere ottenuti interamente
attraverso l’applicazione di procedure di validità.
4) Per “elementi probativi” si intendono le informazioni che il revisore ottiene per giungere a conclusioni
che gli permettano di formulare il proprio giudizio professionale. Gli elementi probativi comprendono le
fonti documentali e le registrazioni contabili alla base del bilancio, nonché le informazioni di supporto
aventi altra origine.
5) Per “procedure di conformità” si intendono esami svolti al fine di acquisire gli elementi probativi
sull’adeguatezza della progettazione e sull’efficace funzionamento dei sistemi contabile e di controllo
interno.
6) Per "procedure di validità" si intendono esami svolti al fine di acquisire gli elementi probativi per
individuare significativi errori nel bilancio, esami che sono di due tipi:
(a) verifiche di dettaglio sulle operazioni e sui saldi di bilancio;
(b) procedure di analisi comparativa.
Elementi probativi sufficienti ed appropriati
7) Sufficienza ed adeguatezza sono concetti correlati fra loro e si applicano agli elementi probativi ottenuti
sia dalle procedure di conformità che dalle procedure di validità. La sufficienza è la misura della quantità
degli elementi probativi; l’adeguatezza è la misura della loro qualità e della loro rilevanza con
riferimento ad una determinata asserzione di bilancio nonché della loro affidabilità nella fattispecie.
Solitamente il revisore ritiene necessario acquisire elementi probativi persuasivi (ad esempio, diversi
elementi convincenti e concomitanti) piuttosto che conclusivi, ricercando a supporto della medesima
asserzione elementi probativi provenienti da fonti diverse o di diversa natura.
8) Al fine di esprimere il proprio giudizio professionale, il revisore normalmente non esamina tutte le
informazioni disponibili, poiché è in grado di pervenire alle conclusioni sul saldo di un conto, su una
categoria di operazioni o di controlli tramite l’utilizzo di metodi di campionamento statistico e non
statistico.
9) Quali siano gli elementi probativi appropriati e sufficienti è una valutazione rimessa al giudizio del
revisore. Tale giudizio tiene conto di fattori quali:
- la valutazione della natura e del grado di rischio intrinseco di errore, sia a livello di bilancio nel suo
insieme sia a livello di saldo di un conto o di una classe di operazioni;
- la natura dei sistemi contabile e di controllo interno e la valutazione del rischio di controllo;
- la significatività della voce di bilancio o della transazione esaminata;
- l'esperienza acquisita durante precedenti revisioni;
- i risultati delle procedure di revisione, ivi compresa l’eventuale rilevazione di operazioni fraudolente
o di errori;
- le fonti e l'affidabilità delle informazioni disponibili.
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Gli elementi probativi della revisione
Documento n° 500
10) Nell’acquisizione di elementi probativi tramite lo svolgimento di procedure di conformità, il revisore
deve considerare se gli elementi probativi a sostegno della valutazione del livello di rischio di controllo
siano sufficienti e appropriati.
11) Gli aspetti dei sistemi contabile e di controllo interno sui quali il revisore deve ottenere adeguati elementi
probativi sono:
(a) la configurazione: se i sistemi contabile e di controllo interno sono adeguatamente configurati per
prevenire e/o rilevare e correggere errori significativi;
(b) l'operatività: se tali sistemi abbiano effettivamente funzionato in maniera efficace durante l'intero
periodo di riferimento.
12) Nell’acquisizione di elementi probativi tramite lo svolgimento delle procedure di validità, il revisore
deve valutare se tali elementi probativi, congiuntamente ad ogni altro elemento ottenuto attraverso le
procedure di conformità, siano sufficienti e appropriati, al fine di giustificare le asserzioni di bilancio.
13) Le informazioni e i dati predisposti dalla direzione e contenuti nel bilancio devono essere verificati con
riguardo alle seguenti categorie di asserzioni:
[a] Esistenza: un'attività o una passività esistono ad una certa data.
[b] Diritti ed obblighi: un'attività o una passività sono di pertinenza dell’azienda, ad una certa data.
[c] Manifestazione: un'operazione o un evento di pertinenza dell'azienda ha avuto luogo nel periodo di
riferimento.
[d] Completezza: non vi sono attività, passività, operazioni o eventi non contabilizzati, o sui quali
manchi un’adeguata informazione.
[e] Valutazione: le attività o le passività sono contabilizzate a valori appropriati.
[f] Misurazione: un'operazione od evento è contabilizzato per l’importo appropriato ed i costi ed i ricavi
sono imputati per competenza.
[g] Presentazione e Informativa: una voce o un’operazione sono evidenziate, classificate e corredate da
adeguata informativa, in accordo con il quadro di riferimento relativo ai criteri di redazione del
bilancio.
14) Normalmente il revisore raccoglie elementi probativi con riferimento ad ognuna delle asserzioni di
bilancio indicate al paragrafo precedente. Gli elementi probativi relativi ad un’asserzione, per esempio
all'esistenza delle giacenze di magazzino, non possono compensare la mancata acquisizione di elementi
probativi relativi ad un’altra asserzione, per esempio alla loro corretta valutazione. La natura, i tempi
d’intervento e l'ampiezza delle procedure di validità variano in funzione delle asserzioni. Lo
svolgimento di una procedura può fornire elementi probativi relativamente a più di una asserzione: ad
esempio, la verifica degli incassi dei crediti verso clienti fornisce elementi probativi in merito sia alla
loro esistenza che alla loro valutazione.
15) L'attendibilità degli elementi probativi è influenzata dalla loro origine, che può essere interna od esterna
alla società revisionata, e dalla loro natura, che può essere visiva, documentale o verbale. Sebbene
l'attendibilità degli elementi probativi dipenda dalle circostanze specifiche, i seguenti criteri generali
possono essere d'aiuto nella valutazione:
- gli elementi probativi ottenuti da fonti esterne (ad esempio le conferme scritte ricevute da terzi) sono
maggiormente attendibili di quelli provenienti da fonti interne alla società revisionata;
- gli elementi probativi ottenuti da fonti interne sono più attendibili quando i sistemi contabile e di
controllo interno sono efficienti;
- gli elementi probativi ottenuti direttamente dal revisore sono più attendibili di quelli ottenuti dalla
società;
- gli elementi probativi ottenuti sotto forma di documenti e di attestazioni scritte sono più attendibili di
quelli ottenuti sotto forma di attestazioni verbali.
16) Gli elementi probativi sono più convincenti quando varie evidenze provenienti da diverse fonti o di
diversa natura sono tra loro concordanti. In tali circostanze il revisore può contare su un grado
complessivo di affidabilità maggiore di quello ottenibile dai diversi elementi probativi singolarmente
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Gli elementi probativi della revisione
Documento n° 500
considerati. Al contrario, allorchè un elemento probativo ottenuto da una fonte risulta incoerente con un
altro ricavato da una fonte diversa, si rende necessario lo svolgimento di ulteriori procedure per accertare
i motivi di tale incoerenza.
17) Il revisore deve sempre mettere in relazione il costo di una procedura con la relativa utilità. Tuttavia
problemi di difficoltà o di costo non possono giustificare l’omissione di una procedura considerata
necessaria.
18) Allorché sussistano fondati dubbi in merito ad una significativa asserzione di bilancio, il revisore deve
ricercare elementi probativi sufficienti e adeguati al fine di superare tali dubbi. Tuttavia, se il revisore
non è in grado di reperire tali elementi probativi, egli deve esprimere un giudizio con rilievi o dichiararsi
impossibilitato ad esprimere un giudizio.
Procedure per ottenere gli elementi probativi.
19) Il revisore ottiene gli elementi probativi avvalendosi di una o più delle seguenti procedure: ispezione,
osservazione, indagine e conferma, conteggi ed analisi comparativa. I tempi d’intervento per lo
svolgimento di tali procedure dipenderà anche dai momenti in cui gli elementi probativi da ottenere
saranno disponibili.
L'ispezione.
20) L'ispezione consiste nell'esame di registrazioni contabili, di documenti e di beni materiali.
La verifica delle registrazioni contabili e dei documenti fornisce elementi probativi con un differente
grado di attendibilità a seconda della loro natura e provenienza, nonché dell'efficacia delle relative
procedure di controllo interno. Le tre principali categorie di elementi probativi documentali che
forniscono al revisore differenti gradi di affidabilità sono:
(a) elementi probativi documentali prodotti e detenuti da terzi;
(b) elementi probativi documentali prodotti da terzi e detenuti dalla società;
(c) elementi probativi documentali prodotti e detenuti dalla società.
L'ispezione dei beni materiali fornisce elementi probativi attendibili per quanto riguarda la loro esistenza
ma non necessariamente per ciò che concerne la loro disponibilità o proprietà e la loro valutazione.
L'osservazione.
21) L'osservazione consiste nella verifica diretta da parte del revisore di un'operazione o di una procedura
durante il suo svolgimento. Ad esempio, il revisore presenzia alla rilevazione fisica delle giacenze
effettuata dal personale della società oppure osserva lo svolgimento di procedure interne di controllo che
non lasciano riscontri dei controlli effettuati.
L'indagine e la conferma.
22) L'indagine consiste nella richiesta di informazioni alle persone che hanno o potrebbero avere conoscenza
degli elementi di interesse per il revisore, all'interno o all'esterno della società. Le indagini possono
variare dalle formali richieste scritte indirizzate a terzi alle richieste rivolte verbalmente alle persone
all'interno della società. Le risposte alle richieste possono fornire al revisore informazioni che
precedentemente non possedeva o permettere l’acquisizione di elementi probativi che rafforzano
l’attendibilità di elementi già acquisti.
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Gli elementi probativi della revisione
Documento n° 500
23) La conferma consiste nella risposta ad una richiesta al fine di verificare le informazioni contenute nelle
registrazioni contabili. Ad esempio il revisore normalmente cerca di acquisire le conferme dirette dei
saldi dei crediti tramite richieste ai debitori della società.
I conteggi.
24) La verifica dei conteggi consiste nel controllo dell'esattezza aritmetica dei documenti di supporto e delle
registrazioni contabili. Nell'ambito di questa procedura rientrano i conteggi svolti in modo autonomo dal
revisore.
L'analisi comparativa.
25) L'analisi comparativa consiste nell'esame di indici e andamenti significativi comprendendo in tale
analisi l’indagine sugli scostamenti e le fluttuazioni anomale rispetto ad altre informazioni rilevanti o ai
risultati attesi.
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Gli elementi probativi della revisione
Documento n° 500
COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUIZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE CHE HA
FORMULATO IL DOCUMENTO
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Rondelli Michelangelo - Presidente
Loli Giorgio - Vice Presidente
Portaluppi Pietro - Vice Presidente
Adami Gianna
Badalotti Claudio
Baudo Sebastiano
Bauer Riccardo
Caratozzolo Matteo
Cassandrelli Sergio
Ciarcià Ulderico
Colombo Dario
Cossu Giovanni
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Ferrarese Giuseppe
Gallassi Fabio
Insaudo Gaspare
Officio Gianluca
Palma Emilio
Pulcini Massimo
Serafini Maurizio
Tedde Vittorino
Zanzi Ambrogina
Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:
De Vecchi Lino
Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:
Bond Giuliano
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Iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti
Iscritti agli Albi dei Ragionieri
Questo documento è stato approvato all’unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei
Principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei
Ragionieri.
Il Documento è stato ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale
dei Ragionieri rispettivamente il 18 ottobre 2002 e 23 ottobre 2002.
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IL PRESENTE MATERIALE E’ STAMPATO DALLA
CASA EDITRICE “DOTT. A. GIUFFRE’”
CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
COMMISSIONE PARITETICA PER I PRINCIPI DI REVISIONE
LE CONFERME ESTERNE
Documento n° 505
Ottobre 2002
Documento n° 505
Le conferme esterne
INDICE
Introduzione
Il rapporto tra le procedure di conferma esterna e la valutazione da parte del revisore dei rischi intrinseco e di
controllo.
Asserzioni oggetto di conferma esterna
La progettazione della richiesta di conferma esterna
Uso di conferme positive e negative
Richieste della Direzione Aziendale
Caratteristiche dei destinatari
Il processo di conferma esterna
Mancata risposta a una richiesta di conferma positiva
Attendibilità delle risposte ricevute
Cause e frequenza delle eccezioni
Valutare i risultati del processo di conferma
Conferme esterne precedenti alla chiusura dell’esercizio
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Documento n° 505
Le conferme esterne
Introduzione
1. Lo scopo del presente documento è di stabilire regole di comportamento e di fornire una guida sull’uso da parte
del revisore delle conferme esterne quale mezzo per ottenere elementi probativi.
2. Il revisore deve determinare se l’uso delle conferme esterne si renda necessario per acquisire elementi probativi
appropriati e sufficienti a sostegno di determinate asserzioni di bilancio. Nel procedere a tale determinazione, il
revisore deve tener conto della significatività della asserzione, del livello accertato dei rischi intrinseco e di
controllo e di come gli elementi probativi ottenuti dalle altre procedure di revisione pianificate potranno ridurre
il rischio di revisione ad un livello basso e quindi accettabile per le asserzioni di bilancio interessate.
3. Il principio ‘Gli Elementi Probativi della Revisione” stabilisce che l’attendibilità degli elementi probativi è
influenzata dalla loro origine e dalla loro natura. Esso indica che, in genere, gli elementi probativi provenienti
da fonti esterne sono maggiormente attendibili degli elementi probativi provenienti da fonti interne alla
società, e che gli elementi probativi acquisiti in forma scritta sono più attendibili di quelli acquisiti in forma
verbale. Pertanto, gli elementi probativi sotto forma di risposta scritta alle richieste di conferma che il revisore
riceve direttamente da terze parti non correlate con l’entità sottoposta a revisione, se valutati singolarmente o
complessivamente insieme agli altri elementi probativi derivanti da altre procedure, possono contribuire a
ridurre ad un livello basso e quindi accettabile il rischio di revisione relativo alle asserzioni in esame.
4. Si definisce “conferma esterna” il processo di acquisizione e di valutazione degli elementi probativi tramite
una comunicazione diretta di una terza parte in risposta ad una richiesta di informazioni su aspetti di una
determinata voce, operazione o informazione che incidono su asserzioni formulate dalla direzione nel bilancio.
Nel decidere in quale misura ricorrere alle conferme esterne, il revisore valuta le caratteristiche dell’ambiente
in cui opera l’entità sottoposta a revisione e il comportamento dei potenziali destinatari nel rispondere alle
richieste di conferma diretta.
5. Le conferme esterne vengono spesso utilizzate con riferimento ai saldi contabili e alle loro componenti, ma non
sono necessariamente limitate a questi. Ad esempio, il revisore può richiedere la conferma esterna delle
condizioni e dei termini di un contratto o di una transazione stipulata tra l’entità e una terza parte. La richiesta
di conferma è progettata per chiedere se sono state apportate modifiche al contratto, e in caso affermativo quali
sono i dettagli sostanziali. Di seguito si illustrano alcuni esempi di situazioni in cui si può ricorrere alla
conferma esterna:
•
Saldi e altre informazioni da banche e intermediari finanziari.
•
Saldi dei crediti verso clienti.
•
Saldi dei debiti verso fornitori.
•
Materiale in possesso di terze parti presso magazzini fiduciari in conto lavorazione o deposito.
•
Titoli conservati presso terzi a titolo di deposito, custodia o di garanzia.
Nel presente documento e nel documento “Gli elementi probativi – Considerazioni addizionali per casi
specifici” vengono rappresentate le circostanze in cui il revisore deve far ricorso alle conferme esterne.
6. L’attendibilità degli elementi probativi ottenuti tramite conferma esterna dipende, tra l’altro, dall’applicazione
di procedure idonee, da parte del revisore, nella progettazione delle richieste di conferma esterna, nello
svolgimento delle procedure di conferma esterna e nella valutazione dei risultati delle procedure di conferma
esterna. I fattori che incidono sulla attendibilità delle conferme comprendono il controllo esercitato dal revisore
sulle richieste di conferma e sulle relative risposte, le caratteristiche dei destinatari e le eventuali limitazioni
contenute nelle risposte oppure imposte dalla direzione aziendale.
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Documento n° 505
Le conferme esterne
Il rapporto tra le procedure di conferma esterna e la valutazione da parte del revisore dei rischi intrinseco e
di controllo
7. Il principio di revisione “La valutazione del rischio e il sistema di controllo interno” tratta del rischio di
revisione e dei rapporti tra le sue componenti: rischio intrinseco, rischio di controllo e rischio di
individuazione. In tale principio si delinea il processo di valutazione dei rischi intrinseco e di controllo allo
scopo di determinare la natura, la tempistica e l’ampiezza delle procedure di validità per ridurre ad un livello
accettabile il rischio di individuazione, e, conseguentemente, il rischio di revisione.
8. Il suddetto principio prevede inoltre che la natura e l’ampiezza degli elementi probativi da ottenere tramite
l’applicazione di procedure di validità varia a seconda della valutazione dei rischi intrinseco e di controllo, e
che i livelli accertati di rischio intrinseco e di controllo non possono essere mai ridotti a tal punto da eliminare
la necessità di applicare una qualsiasi procedura di validità. Dette procedure di validità possono comprendere il
ricorso alle conferme esterne per specifiche asserzioni di bilancio.
9. Il paragrafo 47 del principio sulla valutazione del rischio prevede che quanto più alta è la valutazione del
rischio intrinseco e di controllo tanto più alta deve essere la quantità e/o la qualità degli elementi probativi che
il revisore dovrà ottenere dall’applicazione delle procedure di validità. Pertanto, all’aumentare del livello
accertato di rischio intrinseco e di controllo, il revisore deve progettare procedure di validità mirate ad ottenere
un numero maggiore di elementi probativi, oppure elementi probativi più persuasivi con riferimento ad
un’asserzione di bilancio. In questi casi, il ricorso a procedure di conferma può risultare efficace nel fornire
elementi probativi di revisione sufficienti ed appropriati.
10. Minore è il livello accertato di rischio intrinseco e di controllo e minore sarà la necessità di ricorrere alle
procedure di validità per formulare le conclusioni su un’asserzione di bilancio. Ad esempio, un’entità può aver
acceso un prestito che sta rimborsando secondo un piano concordato, sulle cui condizioni il revisore aveva
ottenuto conferme negli anni precedenti. Se altri lavori svolti dal revisore (compreso lo svolgimento di
procedure di conformità) indicano che le condizioni del prestito non sono variate e portano a valutare che il
livello di rischio intrinseco e di controllo relativo al saldo del prestito è basso, il revisore potrebbe limitare le
procedure di validità ad una verifica dei dettagli dei pagamenti effettuati, piuttosto che chiedere nuovamente
conferma del saldo direttamente al creditore.
11. Le transazioni insolite o complesse possono essere associate a livelli più elevati di rischio intrinseco o di
controllo rispetto alle transazioni semplici. Se la società ha stipulato una transazione insolita o complessa e i
livelli di rischio intrinseco e di controllo sono stati valutati elevati, il revisore richiede la conferma delle
condizioni e dei termini della transazione alle parti oltre ad esaminare la documentazione posseduta dall’entità.
Il revisore acquisisce informazioni scritte dalle banche con le quali la società intrattiene rapporti per avere
conferma di tutti i rapporti in essere alla chiusura dell’esercizio, con particolare attenzione alle informazioni
relative alle persone autorizzate a compiere operazioni e all’esistenza di eventuali garanzie e/o impegni dati e
ricevuti. La richiesta è normalmente inviata anche a tutte le banche con le quali la società ha chiuso i rapporti
nel corso dell’esercizio.
In presenza di un livello dei rischi di controllo e intrinseco giudicato basso, la richiesta di conferma può essere
effettuata per i rapporti più significativi alla chiusura dell’esercizio e per i restanti rapporti in data diversa, che
in genere coincide con quella della fase preliminare del lavoro.
Il revisore effettua la richiesta di conferma alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti verso clienti e dei
debiti verso fornitori qualora tali saldi complessivi siano significativi rispetto al bilancio della società
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Documento n° 505
Le conferme esterne
revisionata e il livello accertato del rischio intrinseco e del rischio di controllo sia alto. Per quanto riguarda
l’ampiezza del campione si rinvia al documento “Campionamento nella revisione ed altre procedure di verifica
selettive”.
Asserzioni oggetto di conferma esterno
12. Nel principio “Gli elementi probativi della revisione” si individuano le seguenti categorie di asserzioni di
bilancio: esistenza, diritti ed obblighi, manifestazione, completezza, valutazione, misurazione, presentazione e
informativa. Sebbene le conferme esterne possano, in ipotesi, fornire elementi probativi con riferimento a
tutte le asserzioni menzionate, la capacità di una conferma esterna di fornire elementi probativi rilevanti con
riferimento ad una determinata asserzione di bilancio è variabile.
13. La conferma esterna di un credito fornisce un forte elemento probativo a conferma dell’esistenza del credito ad
una certa data. La conferma fornisce inoltre un elemento probativo sul funzionamento delle procedure di
corretta determinazione della competenza (cut-off). Tuttavia, normalmente tale conferma non fornisce tutti gli
elementi probativi necessari circa la valutazione del credito, dal momento che la richiesta al debitore di
conferma di informazioni dettagliate sulla sua capacità di pagare il debito sarebbe ovviamente poco utile.
14. Analogamente, nel caso di merci presso terzi, la conferma esterna può fornire un forte elemento probativo a
sostegno della loro esistenza e dei diritti ed obblighi in essere tra società revisionata e terzi depositari, ma
potrebbe non fornire un elemento probativo a sostegno della loro valutazione.
15. Sulla capacità di una conferma esterna di fornire elementi probativi con riferimento alla revisione di una
determinata asserzione di bilancio incide anche l’obiettivo che il revisore si pone nello scegliere le
informazioni da confermare. Ad esempio, nel sottoporre a revisione l’asserzione di completezza per il conto
acceso ai creditori (fornitori o altri) il revisore contabile deve raccogliere elementi probativi che confermino
l’assenza di debiti significativi non registrati. Pertanto, l’invio di una richiesta di conferma ai principali
fornitori di un’entità in cui si richieda l’invio diretto al revisore di copia dei loro estratti conto, anche nei casi in
cui le registrazioni contabili non indichino un debito nei confronti di detti fornitori, risulta solitamente più
efficace nell’individuare passività non registrate rispetto alle richieste di conferma inviate unicamente sulla
base degli importi rilevanti risultanti dalla contabilità.
16. Nel raccogliere gli elementi probativi per le asserzioni non adeguatamente comprovate dalle conferme esterne,
il revisore deve valutare la necessità di svolgere altre procedure di revisione ad integrazione delle procedure di
conferma oppure sostitutive di queste ultime.
La progettazione della richiesta di conferma esterna
17. Il revisore deve adattare le richieste di conferma esterna all’obiettivo di revisione specifico. Nel progettare la
richiesta, il revisore valuta le asserzioni da sottoporre a verifica e i fattori che presumibilmente incidono
sull’attendibilità delle conferme. Fattori quali la forma della richiesta di conferma esterna, le precedenti
esperienze in quello stesso incarico o in altri incarichi di natura analoga, la natura delle informazioni oggetto di
conferma e le caratteristiche dei destinatari delle richieste di conferma incidono sulla progettazione delle
richieste in quanto questi fattori hanno un effetto diretto sull’attendibilità degli elementi probativi ottenuti
tramite le procedure di conferma esterna.
18. Inoltre nel progettare la richiesta, il revisore tiene conto del tipo di informazione che i destinatari potranno
confermare prontamente in quanto ciò può incidere sul tasso di risposta e sulla natura degli elementi probativi
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Documento n° 505
Le conferme esterne
ottenuti. Ad esempio, i sistemi contabili di alcuni destinatari potrebbero facilitare la conferma esterna di singole
transazioni piuttosto che dell’intero saldo contabile.
19. Di solito le richieste di conferma contengono una specifica attestazione della direzione aziendale che
autorizza il destinatario a comunicare le informazioni richieste al revisore. Infatti i destinatari possono essere
più disposti a rispondere a una richiesta di conferma che contenga tale autorizzazione e, in alcuni casi, in
mancanza della stessa, potrebbero non essere in grado di rispondere.
Uso di conferme positive e negative
20. Il revisore può avvalersi di richieste di conferma positive o negative, ovvero di una combinazione di entrambe.
21. In una richiesta di conferma esterna positiva si chiede al destinatario di rispondere al revisore in ogni caso. La
richiesta può consistere nella conferma delle informazioni comunicate, o nella indicazione di determinate
informazioni. La risposta ad una richiesta di conferma esterna positiva di solito fornisce un valido elemento
probativo. Vi è tuttavia il rischio che il destinatario possa rispondere alla richiesta di conferma senza verificare
che le informazioni siano corrette. Normalmente il revisore non è in grado di accertare se ciò sia accaduto. Il
revisore può comunque ridurre questo rischio ricorrendo a richieste di conferma positiva che non indichino
l’importo (o altre informazioni), ma richiedano al destinatario di indicare egli stesso l’importo o di fornire le
altre informazioni. D’altra parte l’uso di questo tipo di conferma ‘in bianco’ può causare la riduzione del tasso
di risposta per via del maggiore impegno richiesto ai destinatari.
22. In una richiesta di conferma esterna negativa si chiede al destinatario di rispondere solo in caso di discordanza
con le informazioni indicate nella richiesta. Ad ogni modo, in caso di mancata risposta ad una richiesta di
conferma negativa, il revisore deve essere consapevole che non vi sarà alcun elemento probativo esplicito che
le terze parti destinatarie abbiano ricevuto le richieste di conferma e conseguentemente verificato che le
informazioni ivi contenute fossero esatte. Pertanto, l’uso di richieste di conferma negativa di solito fornisce un
elemento probativo meno valido rispetto alle richieste di conferma positiva, e il revisore valuta la possibilità di
applicare altre procedure di validità ad integrazione delle conferme negative.
23. Le richieste di conferma negativa possono essere utilizzate per ridurre ad un livello accettabile il rischio di
revisione quando le seguenti circostanze sono contemporaneamente presenti:
(a) il livello accertato di rischio intrinseco e di controllo è basso;
(b) le conferme hanno ad oggetto un numero elevato di piccoli saldi;
(c) il revisore, sulla base della propria esperienza presso la società revisionata o realtà analoghe, non prevede
un numero sostanziale di errori;
(d) il revisore non ha alcun motivo per ritenere che i destinatari non prenderanno in considerazione le
richieste.
24. E’ possibile ricorrere ad una combinazione di richieste di conferma esterna positive e negative. Ad esempio, in
presenza di un saldo complessivo del conto clienti composto di un ridotto numero di grandi saldi e di un
elevato numero di piccoli saldi, il revisore può decidere che sia giusto confermare tutti i grandi saldi (o un loro
campione) tramite richieste di conferma positiva e confermare un campione di piccoli saldi tramite richieste di
conferma negativa.
Richieste della Direzione Aziendale
25. Quando il revisore cerca di confermare determinati saldi o altre informazioni, e la direzione aziendale gli
chiede di astenervisi, il revisore deve valutare se vi siano motivi fondati per una simile richiesta ed ottenere
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Documento n° 505
Le conferme esterne
elementi probativi a sostegno delle argomentazioni fornite dalla direzione. Laddove il revisore assecondi la
direzione aziendale nell’evitare richieste di conferme esterne con riferimento a una determinata area egli deve
applicare procedure alternative per ottenere elementi probativi sufficienti ed adeguati riguardanti detta area.
26. Se il revisore non ritiene fondata la richiesta della direzione aziendale e si vede impedita la possibilità di
ottenere conferme esterne, ciò rappresenta una limitazione allo svolgimento delle procedure e il revisore deve
valutarne il possibile impatto sulla sua relazione.
27. Nel valutare le motivazioni fornite dalla direzione aziendale, il revisore deve mantenere un atteggiamento di
scetticismo professionale e valutare se la richiesta abbia implicazioni in materia di integrità della direzione
aziendale. Il revisore deve valutare se la richiesta della direzione aziendale possa indicare l’esistenza di
eventuali frodi o errori. Laddove il revisore ritenga che vi sia una frode o un errore, egli dovrà applicare quanto
previsto nel principio ‘Le Frodi e gli Errori’. Il revisore deve inoltre valutare se le procedure alternative
consentono di ottenere elementi probativi sufficienti ed adeguati sulla materia.
Caratteristiche dei destinatari
28. L’attendibilità degli elementi probativi ottenuti da una conferma varia a seconda della competenza,
dell’indipendenza, del potere di rispondere, della conoscenza della materia oggetto di conferma e
dell’obiettività del destinatario. Per questo motivo il revisore deve assicurarsi, nei limiti del possibile, che la
richiesta di conferma sia indirizzata alla persona idonea. Ad esempio, nel confermare la rinuncia ad un diritto
relativo al rimborso di un debito a lungo termine, il revisore indirizza la richiesta ad un alto funzionario
dell’ente erogatore che sia a conoscenza della rinuncia e abbia l’autorità per fornire l’informazione.
29. Il revisore deve inoltre valutare se alcuni destinatari siano effettivamente in grado di fornire una risposta
obiettiva o comunque imparziale ad una richiesta di conferma. Inoltre al revisore possono pervenire
informazioni sulla competenza, le conoscenze, la motivazione, la capacità e la disponibilità a rispondere del
destinatario e, in tal caso, egli tiene conto degli effetti di tali informazioni nel progettare la richiesta di
conferma e nel valutarne i risultati, come anche nello stabilire la necessità di eventuali procedure
supplementari. Il revisore valuta infine se vi siano fondamenti sufficienti per ritenere che la richiesta di
conferma sia inviata ad un destinatario dal quale è ragionevole attendersi una risposta che fornirà elementi
probativi sufficienti ed adeguati. Ad esempio, il revisore potrebbe imbattersi in insolite e significative
transazioni di fine anno che hanno un impatto sostanziale sul bilancio, transazioni effettuate con parti terze che
dipendono economicamente dalla società. In questo caso, il revisore deve valutare se la risposta fornita dalla
parte terza in questione possa essere effettivamente attendibile.
Il processo di conferma esterna
30. Nello svolgimento delle procedure di conferma, il revisore deve mantenere il controllo sul processo di
selezione delle entità alle quali inviare la richiesta, sulla preparazione e l’invio delle richieste di conferma e
sulle risposte alle richieste. Tale controllo sulle comunicazioni tra i destinatari e il revisore ha lo scopo di
ridurre al minimo la possibilità che i risultati del processo di conferma siano alterati per via dell’intercettazione
e successiva modifica delle richieste di conferma o delle relative risposte. Il revisore si assicura di essere lui
stesso ad inviare le richieste di conferma, che l’indirizzo delle richieste sia esatto e che venga espressamente
richiesto che tutte le risposte siano inviate direttamente al revisore. Il revisore deve valutare se le risposte siano
pervenute effettivamente dai mittenti.
Mancata risposta a una richiesta di conferma positiva
31. Nel caso in cui non si riceva risposta ad una richiesta di conferma esterna positiva, il revisore deve svolgere
procedure alternative. Le procedure di revisione alternative devono essere tali da fornire elementi probativi
6
Documento n° 505
Le conferme esterne
riguardanti le asserzioni di bilancio ugualmente validi rispetto a quelli che si intendeva acquisire con le
richieste di conferma.
32. Nel caso in cui non si riceva risposta, il revisore deve normalmente effettuare una seconda richiesta e, dove lo
ritenga necessario, una terza richiesta. Se anche dopo tali richieste successive il revisore non riceve risposta,
egli ricorre allo svolgimento di procedure di revisione alternative, la cui natura varia a seconda del conto e
dell’asserzione oggetto di analisi. Nell’esaminare i conti clienti, le procedure alternative possono comprendere
l’esame degli incassi successivi, l’esame della documentazione di spedizione o di altra documentazione
proveniente o sottoscritta dal cliente che possa fornire elementi probativi dell’esistenza dei crediti. La verifica
delle operazioni di cut-off delle vendite potrà invece fornire elementi probativi circa la completezza dei crediti
verso clienti. Nell’esame del conto fornitori, le procedure alternative possono comprendere l’esame dei
pagamenti successivi oppure della corrispondenza proveniente da terze parti allo scopo di acquisire elementi
probativi circa l’esistenza dei debiti. L’esame di altra documentazione, quale le bolle di entrata delle merci
ricevute (cut-off degli acquisti), può invece fornire elementi probativi per accertare la completezza dei debiti.
Attendibilità delle risposte ricevute
33. Il revisore valuta se vi siano indicazioni che le conferme esterne ricevute possano non essere attendibili. Il
revisore valuta l’autenticità della risposta e svolge le procedure ritenute necessarie per fugare eventuali dubbi.
Il revisore può ritenere opportuno verificare la fonte e i contenuti di una risposta ottenuta, tramite una
telefonata al destinatario. Inoltre, se sussistono dubbi al riguardo, il revisore può chiedere al presunto mittente
di inviare la conferma originale direttamente al revisore. Alla luce del crescente uso della tecnologia, il revisore
valuta la possibilità di convalidare la fonte delle risposte ricevute in formato elettronico (ad esempio tramite fax
o posta elettronica). Le conferme espresse verbalmente vengono documentate nei fogli di lavoro. Se tali
conferme riguardano informazioni significative, il revisore chiede alle parti interessate di inoltrare una
conferma scritta direttamente al revisore stesso.
Cause e frequenza delle eccezioni
34. Quando il revisore ritiene che il processo di conferma e le procedure alternative non abbiano fornito elementi
probativi appropriati e sufficienti in riferimento ad un’asserzione, egli deve svolgere procedure supplementari.
Nel valutare tali situazioni il revisore tiene conto:
(a) dell’attendibilità delle conferme e delle procedure alternative;
(b) della natura di eventuali eccezioni (cioè delle informazioni non in accordo con le evidenze contabili della
società), comprese le implicazioni quantitative e qualitative di dette eccezioni;
(c) degli elementi probativi forniti da altre procedure.
Sulla base di questa valutazione il revisore stabilisce quali procedure di revisione supplementari siano
necessarie per ottenere elementi probativi appropriati e sufficienti.
35. Il revisore valuta altresì le cause e la frequenza delle eccezioni indicate dai destinatari nelle risposte.
Un’eccezione può indicare una rappresentazione inesatta nei conti dell’entità revisionata, nel qual caso il
revisore determina le motivazioni di detta rappresentazione inesatta e valuta se essa possa avere un effetto
rilevante sul bilancio. Se un’eccezione indica una rappresentazione inesatta, il revisore procede ad una nuova
valutazione della natura, della tempistica e dell’ampiezza delle procedure di revisione necessarie a fornire gli
elementi probativi richiesti.
Valutare i risultati del processo di conferma
36. Il revisore deve valutare se i risultati del processo di conferma esterna, unitamente ai risultati di qualsivoglia
altra procedura applicata, forniscono elementi probativi appropriati e sufficienti con riferimento all’asserzione
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Documento n° 505
Le conferme esterne
di bilancio oggetto di revisione. Nell’effettuare questa valutazione il revisore tiene conto di quanto stabilito nel
principio “Il Campionamento nella Revisione e altre Procedure Selettive”.
Conferme esterne precedenti alla chiusura dell’esercizio
37. Quando il revisore utilizza una conferma a una data precedente alla chiusura dell’esercizio per ottenere
elementi probativi a sostegno di un’asserzione di bilancio, egli deve ottenere elementi probativi appropriati e
sufficienti circa la correttezza delle transazioni intervenute nel periodo intercorrente tra la procedura di
revisione e la chiusura dell’esercizio. Per ragioni pratiche, quando il livello di rischio intrinseco e di controllo
viene valutato non elevato, il revisore può decidere di richiedere la conferma dei saldi ad una data diversa dalla
chiusura dell’esercizio, ad esempio quando la revisione deve essere completata a breve termine dalla chiusura
del bilancio. Come per ogni tipo di lavoro precedente alla chiusura dell’esercizio, il revisore valuta la necessità
di ottenere ulteriori elementi probativi relativi al periodo restante.
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Documento n° 505
Le conferme esterne
COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUIZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE CHE HA
FORMULATO IL DOCUMENTO
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Rondelli Michelangelo - Presidente
Loli Giorgio - Vice Presidente
Portaluppi Pietro - Vice Presidente
Adami Gianna
Badalotti Claudio
Baudo Sebastiano
Bauer Riccardo
Caratozzolo Matteo
Cassandrelli Sergio
Ciarcià Ulderico
Colombo Dario
Cossu Giovanni
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Ferrarese Giuseppe
Gallassi Fabio
Insaudo Gaspare
Officio Gianluca
Palma Emilio
Pulcini Massimo
Serafini Maurizio
Tedde Vittorino
Zanzi Ambrogina
Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:
De Vecchi Lino
Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:
Bond Giuliano
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Iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti
Iscritti agli Albi dei Ragionieri
Questo documento è stato approvato all’unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi
di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.
Il Documento è stato ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei
Ragionieri rispettivamente il 18 ottobre 2002 e 23 ottobre 2002.
9
IL PRESENTE MATERIALE E’ STAMPATO DALLA
CASA EDITRICE “DOTT. A. GIUFFRE’”
CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
COMMISSIONE PARITETICA PER I PRINCIPI DI REVISIONE
LA REVISIONE DELLE STIME CONTABILI
Documento n° 540
Ottobre 2002
La revisione delle stime contabili
Documento n° 540
1
La revisione delle stime contabili
Documento n° 540
INDICE
Introduzione
La tipologia delle stime contabili
Le procedure di revisione
Analisi e verifica della metodologia utilizzata dalla società
Esame dei dati e valutazione delle ipotesi
Controllo dei calcoli aritmetici
Confronto fra le stime effettuate nei periodi precedenti e i corrispondenti dati consuntivi
Valutazione delle procedure di approvazione da parte della Direzione
Utilizzo di stime indipendenti
Eventi successivi
Conclusioni finali
2
La revisione delle stime contabili
Documento n° 540
Introduzione
1. Lo scopo del presente documento è di stabilire regole di comportamento e fornire una guida per la
revisione delle stime contabili contenute nel bilancio di esercizio. Il presente documento non è rivolto
alla revisione di bilanci e dati previsionali, anche se alcune procedure contenute nel documento possono essere idonee a questo ultimo scopo.
2. Il revisore deve acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza
delle stime contabili presenti in bilancio.
3. Per “stima contabile” si intende la determinazione approssimata di un valore o di una voce di bilancio per la quale non esiste un metodo di rilevazione oggettivo. A titolo esemplificativo, costituiscono
stime contabili:
-
le rettifiche apportate al valore delle attività correnti (rimanenze di magazzino o crediti) per la
determinazione del loro valore di realizzo;
-
l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni nell'arco della loro vita utile;
-
i ricavi maturati aventi manifestazione numeraria futura;
-
le imposte differite;
-
l'accantonamento per una probabile perdita derivante da un procedimento legale in corso;
-
le perdite sui lavori pluriennali in corso di esecuzione;
-
gli accantonamenti al fondo garanzia prodotti.
4. La Direzione della società ha la responsabilità delle stime contabili contenute nel bilancio d'esercizio. Tali stime vengono spesso effettuate in condizioni di incertezza circa gli esiti di eventi già avvenuti o probabili, che richiedono una valutazione. In presenza di tali condizioni le stime comportano
un maggior rischio di errori significativi.
La tipologia delle stime contabili
5. Le stime contabili possono essere semplici o complesse a seconda della natura della voce di bilancio.
Ad esempio, la rilevazione dei costi di affitto può consistere in un semplice calcolo, mentre la stima
di una svalutazione delle rimanenze di magazzino a lenta movimentazione o eccedenti il normale
fabbisogno, può richiedere un'approfondita analisi dei dati di periodo e una previsione delle vendite
future. Nei casi più complessi, possono essere necessari un elevato grado di professionalità e conoscenze specifiche.
6. Le stime contabili possono essere effettuate nell’ambito di normali procedure che operano su base
continuativa, oppure essere eseguite solo in sede di predisposizione del bilancio. In molti casi le stime contabili sono effettuate mediante formule che si basano su dati storici come, ad esempio, l'uso
di aliquote di ammortamento prefissate per ciascuna categoria di investimenti fissi o il calcolo del
fondo garanzia prodotti in base ad una percentuale prefissata dei ricavi di vendita. In simili casi le
formule devono essere riviste periodicamente dalla Direzione la quale deve, ad esempio, ridefinire la
vita utile dei beni o confrontare i dati effettivi con la stima effettuata, modificando se necessario le
formule utilizzate.
7. Qualora il revisore non sia in grado di valutare la ragionevolezza delle stime effettuate dalla Direzione a causa di un’incertezza relativa ad una voce di bilancio o per l’assenza di dati oggettivi egli
deve valutarne gli effetti nell’espressione del proprio giudizio sul bilancio.
1
La revisione delle stime contabili
Documento n° 540
Le procedure di revisione
8. Il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi per poter accertare se le stime
contabili siano ragionevoli nelle specifiche circostanze e, se necessario, che di esse sia fornita un'adeguata informazione in bilancio. In genere, gli elementi probativi di supporto disponibili per le stime contabili sono più difficili da ottenere e meno conclusivi rispetto agli elementi probativi di supporto disponibili per le altre voci di bilancio.
9. Il revisore deve conoscere le procedure ed i metodi (inclusi quelli relativi ai sistemi contabile e di
controllo interno) utilizzati dalla Direzione per effettuare le stime contabili ed accertarsi della loro
corretta applicazione. Tali conoscenze consentono al revisore di determinare la natura, la tempistica
e l'ampiezza delle procedure di revisione necessarie per la valutazione delle stime.
10. Nella verifica della stima contabile, il revisore deve seguire uno dei seguenti approcci o una loro
combinazione:
a) analisi e verifica del processo logico seguito dalla Direzione per lo sviluppo della stima contabile;
b) utilizzo di una stima effettuata da un esperto indipendente, da confrontare con quella predisposta
dalla Direzione;
c) riscontro con gli eventi successivi per confermare le stime effettuate.
Analisi e verifica della metodologia utilizzata dalla società
11. L’analisi e la verifica del processo seguito dalla Direzione nella determinazione di una stima contabile, normalmente si compone delle seguenti fasi:
a) esame dei dati e valutazione delle ipotesi sulle quali si basa la stima;
b) verifica dei calcoli aritmetici;
c) confronto, se possibile, tra le stime effettuate nei periodi precedenti e i corrispondenti dati consuntivi;
d) valutazione delle procedure di approvazione da parte della Direzione;
Esame dei dati e valutazione delle ipotesi
12. Il revisore deve conseguire la ragionevole certezza che i dati sui quali si basa la stima siano corretti,
completi e pertinenti. Ove si faccia uso di dati contabili, essi devono essere coerenti con i dati generati dal sistema contabile. Ad esempio, quando si valuta la congruità di un fondo garanzia prodotti,
il revisore deve acquisire elementi probativi che attestino che i dati inerenti i prodotti venduti ancora
in garanzia alla data di bilancio, corrispondano con le vendite registrate in contabilità.
13. In alcune circostanze il revisore può avere bisogno di acquisire elementi probativi da fonti esterne
alla società. Ad esempio, quando si esamina un fondo per l'obsolescenza del magazzino, calcolato
con riferimento al fatturato previsto negli esercizi successivi, è possibile che il revisore non si limiti
ad esaminare le informazioni ottenute all'interno della società quali i dati storici delle vendite, gli ordini in portafoglio e le politiche commerciali in atto, e pertanto chieda proiezioni sulle vendite del
settore e analisi di mercato effettuate da enti esterni o associazioni di categoria. Similmente,
nell’esaminare la stima relativa all’evoluzione di una controversia, il revisore deve ottenere informazioni direttamente dal legale della società.
2
La revisione delle stime contabili
Documento n° 540
14. Il revisore deve accertare che i dati raccolti siano appropriatamente analizzati e proiettati in modo
tale da costituire una base ragionevole per la formulazione della stima. Un esempio è rappresentato
dall’analisi, per anzianità, dello scadenzario dei crediti e, un altro, dalla proiezione del numero dei
mesi di utilizzo delle scorte presenti in magazzino in base ai dati storici e ai consumi prevedibili nel
futuro.
15. Il revisore deve valutare se le principali ipotesi su cui si basa la stima della società siano sufficientemente valide. In taluni casi le ipotesi sono costituite sulla base di previsioni formulate da entità esterne, pubbliche o private, e riguardano il tasso d'inflazione, i tassi d'interesse, il tasso di disoccupazione e la crescita della domanda. In altri casi le ipotesi riguardano esclusivamente la società e
consistono in informazioni prodotte al suo interno.
16. Nel valutare le ipotesi su cui si basa la stima, il revisore deve valutare in particolare se esse siano:
-
ragionevoli, alla luce dei risultati effettivamente conseguiti negli esercizi precedenti;
-
coerenti con quelle formulate per le altre stime contabili;
-
coerenti con un piano strategico-gestionale che appaia ragionevole.
Il revisore deve prestare particolare attenzione a quelle ipotesi che abbiano maggiori caratteristiche
di aleatorietà, che siano soggettive o che siano esposte al rischio di un errore significativo.
17. Nel caso di procedimenti di stima complessi che richiedano l'ausilio di tecniche specialistiche, è possibile che il revisore debba ricorrere all’intervento di un esperto. La presenza di un ingegnere può
essere necessaria nella determinazione delle quantità da inventariare in casi particolari (ad esempio
nelle riserve minerarie).
18. Il revisore deve verificare se le formule utilizzate dalla Direzione per le stime contabili siano appropriate nel tempo. Tale verifica deve tenere conto delle conoscenze acquisite nel passato sulla società,
della prassi adottata da altre imprese del settore e dei piani strategici che la Direzione ha comunicato
al revisore.
Controllo dei calcoli aritmetici
19. Il revisore deve controllare le procedure di calcolo utilizzate dalla società revisionata. La natura, la
tempistica e l’ampiezza delle verifiche del revisore dipendono dalla complessità dei calcoli, dalla sua
valutazione delle procedure e dei metodi utilizzati dalla società per l'esecuzione dei calcoli e dalla rilevanza della stima nel contesto del bilancio.
Confronto fra le stime effettuate nei periodi precedenti e i corrispondenti dati consuntivi
20. Quando possibile, il revisore deve confrontare le stime effettuate nei periodi precedenti con i corrispondenti dati consuntivi al fine di:
a) acquisire elementi a supporto della generale affidabilità delle procedure di stima della società;
b) valutare l’eventuale necessità di apportare modifiche alle formule utilizzate per le stime;
c) valutare se le differenze tra i risultati a consuntivo e le stime siano state quantificate e, ove necessario, siano state effettuate le appropriate rettifiche o sia stata fornita un’adeguata informativa.
Valutazione delle procedure di approvazione da parte della Direzione
21. Le stime contabili di maggior rilievo sono normalmente riviste ed approvate dalla Direzione. Il revisore deve accertarsi che tale controllo sia svolto a livelli di responsabilità adeguati e che ne rimanga
evidenza nella documentazione a supporto delle stime stesse.
3
La revisione delle stime contabili
Documento n° 540
Utilizzo di stime indipendenti
22. Il revisore può acquisire una stima indipendente e confrontarla con quella della società. In tale circostanza, il revisore deve valutare i dati, le ipotesi e verificare la correttezza dei metodi di calcolo
utilizzati. Può essere opportuno confrontare le stime contabili di anni precedenti con i risultati effettivi.
Eventi successivi
23. Operazioni aziendali o fatti successivi alla data di bilancio, ma precedenti alla data di emissione della relazione del revisore, possono costituire elementi probativi per le stime contenute nel bilancio.
L’esame da parte del revisore di tali operazioni o fatti può facilitare la valutazione delle stime e può
ridurre o addirittura eliminare la necessità di analizzare e verificare la metodologia utilizzata dalla
società nelle stime contabili o di ottenere stime indipendenti.
Conclusioni finali
24. Il revisore deve giungere ad una valutazione finale sulla ragionevolezza di una stima contabile in
base alle sue conoscenze della società, del settore in cui questa opera, e verificando altresì se la stima sia coerente con gli altri elementi probativi acquisiti nel corso del lavoro di revisione.
25. Il revisore deve accertare se, successivamente alla data di bilancio, siano state effettuate operazioni
o si siano verificati eventi che possano aver modificato i dati e/o le ipotesi in base ai quali è stata effettuata la stima.
26. A causa delle incertezze insite nelle stime contabili, la valutazione degli esiti del lavoro svolto può
essere più difficile che in altre aree della revisione. Quando esiste una differenza fra l'importo che
appare al revisore maggiormente plausibile in base agli elementi disponibili e l’ammontare stimato
iscritto in bilancio, il revisore deve determinare se una simile differenza richieda una rettifica al bilancio. Se la differenza è ragionevole, perché ad esempio l’importo in bilancio rientra in una fascia
di valori accettabili, può non essere necessario effettuare rettifiche. Se il revisore ritiene invece che
la differenza non sia ragionevole, deve richiedere alla Direzione di modificare la stima. In caso di rifiuto, la differenza accertata deve essere considerata un errore e, come tale, sommata ad eventuali
altri errori per la valutazione del loro impatto sul bilancio.
27. Il revisore deve anche valutare se le singole differenze riscontrate e considerate accettabili, possano,
nel loro insieme, avere un impatto significativo sul bilancio. In tali circostanze, il revisore deve riconsiderare le stime contabili nella loro globalità.
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La revisione delle stime contabili
Documento n° 540
COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUIZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE CHE HA
FORMULATO IL DOCUMENTO
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Rondelli Michelangelo - Presidente
Loli Giorgio - Vice Presidente
Portaluppi Pietro - Vice Presidente
Adami Gianna
Badalotti Claudio
Baudo Sebastiano
Bauer Riccardo
Caratozzolo Matteo
Cassandrelli Sergio
Ciarcià Ulderico
Colombo Dario
Cossu Giovanni
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Ferrarese Giuseppe
Gallassi Fabio
Insaudo Gaspare
Officio Gianluca
Palma Emilio
Pulcini Massimo
Serafini Maurizio
Tedde Vittorino
Zanzi Ambrogina
Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:
De Vecchi Lino
Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:
Bond Giuliano
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Iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti
Iscritti agli Albi dei Ragionieri
Questo documento è stato approvato all’unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione
dei Principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale
dei Ragionieri.
Il Documento è stato ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri rispettivamente il 18 ottobre 2002 e 23 ottobre 2002.
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IL CONTROLLO DEI CREDITI
26/03/2014
Relatore: Dott. Aldo Cecilia Loiacono
OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Servizio: Nome servizio
Pag. 1
OPEN Dot Com
Società di servizi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
PREMESSA INDISPENSABILE: COME ORGANIZZARE E FARE
LA REVISONE CONTABILE
1. STABILISCO COME ORGANIZZARE I FOGLI DI LAVORO E LA DOCUMENTAZIONE DELL’
ATTIVITA’ SVOLTA
 la documentazione del lavoro è trattata nel P.R. 230 che fornisce indicazioni del «
contenuto della documentazione» e della « Organizzazione della documentazione»
 Tali indicazioni sono qui riportate come allegati ALL 1 ed ALL 2
 Inoltre, nell’ ALL 3 è riportata una struttura organizzativa generale dei fogli di Lavoro .
Inoltre è indicata in modo specifico la possibile struttura per la voce Crediti
2. RILEVO LE PROCEDURE AZIENDALI RIGUARDANTI LE VOCI VENDITE E CREDITI
3. REDIGO IL PROGRAMMA DI LAVORO
4. ESEGUO LE PROCEDURE DI REVISIONE IN ESSO INDICATE:
 Teoria ed aspetti pratici
E’ quello che faremo oggi
Servizio Procedure Sindaci Revisori
venerdì 21 marzo 2014
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OPEN Dot Com
Società di servizi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
DOCUMENTI TECNICI APPLICABILI SPECIFICATAMENTE
ANCHE AI CREDITI
 Sappiamo che oggi non ci sono più principi di revisione riferiti alla
singola voce
 Sappiamo che i principi tendono a dare indicazioni su ciò che
costituisce documento «Probatorio» a supporto delle «ASSERZIONI « di
cui il revisore deve dimostrare l’esistenza.
 MA :
 alcuni di questi principi di revisione sono più facilmente applicabili
ad una voce piuttosto che ad un’altra
 VEDIAMO quali principi d revisione possono considerarsi più specifici
per i crediti ed i debiti
Servizio Procedure Sindaci Revisori
venerdì 21 marzo 2014
3
OPEN Dot Com
Società di servizi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
QUALI I PRINCIPI DI REVISIONE APPLICABILI?
I Documenti (**) CNDCEC n. 500 – 505 – 540
N° 500
Gli elementi probativi
(Vedi ALL. 6 )
Definisce le ASSERZIONI (= sono gli obiettivi che si prefiggono
le procedure di revisione). Il PR 500 stabilisce le regole di
comportamento e rappresenta una guida al fine di acquisire
elementi probativi nello svolgimento della revisione dei bilanci.
N° 505
Le conferme Esterne
(Vedi ALL. 7 )
Stabilisce le regole di comportamento e rappresenta una guida per
l’uso da parte del revisore delle conferme esterne quale mezzo
per ottenere elementi probativi.
N° 540
La revisione delle stime
contabili (Vedi ALL. 8 )
Stabilisce le regole per l’analisi e la verifica da parte del
revisore della metodologia utilizzata dalla società
nei processi di stima.
(**) Tali documenti sono riportati in Allegato
Servizio Procedure Sindaci Revisori
venerdì 21 marzo 2014
4
OPEN Dot Com
Società di servizi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
LE ASSERZIONI NELLA REVISIONE DEI CREDITI
Asserzione = P.R. 500
ESISTENZA = la transazione è
avvenuta ?
MANIFESTAZIONE – MISURAZIONE COMPLETEZZA= sono di competenza
e di pertinenza della società?
Qual è la PRINCIPALE procedura?
CIRCOLARIZZAZIONE
PROCEDURE DI CUT –OFF
VALUTAZIONE= sono contabilizzate
correttamente e con valori appropriati?
ANALISI DEL FONDO
SVALUTAZIONE E CIRCOLARIZ.
LEGALI
CLASSIFICAZIONE= I valori sono stati
opportunamente classificati nelle voci?
PRESENTAZIONE ED
INFORMATIVA
Servizio Procedure Sindaci Revisori
venerdì 21 marzo 2014
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OPEN Dot Com
Società di servizi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
CIRCOLARIZZAZIONE
L’ ESISTENZA
 Ha come obiettivo l’ottenimento di conferma diretta dai terzi debitori del saldo di
bilancio o di alcune singole transazioni.
 Documento CNDC e CNR n. 500, par.3:
..gli elementi probativi acquisiti da fonti esterne sono maggiormente
attendibili degli elementi probativi provenienti da fonti interne alla
società, e…….gli elementi probativi acquisiti in forma scritta
sono più attendibili di quelli acquisiti in forma verbale.”
 Permette di soddisfare contemporaneamente le asserzioni del saldo clienti,
quali:
 Esistenza del saldo;
 Correttezza del calcolo e della valutazione;
 Correttezza della registrazione
Servizio Procedure Sindaci Revisori
venerdì 21 marzo 2014
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OPEN Dot Com
Società di servizi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
L’ ESISTENZA : LE COSE DA FARE PER CIRCOLARIZZAREZARE
1.
Ottenere la lista saldi dei clienti alla data del bilancio e verificare la coincidenza del
totale con il saldo di bilancio;
 Att.ne :
le RICEVUTE BANCARIE presentate all’incasso e S.b.F.
devono essere incluse nel saldo.
2.
Dalla lista saldi selezionare i clienti da circolarizzare;
3.
La selezione è bene che sia fatta seguendo un criterio Statistico;
4.
E’ bene selezionare alcuni saldi con valore ZERO;
5.
Si faranno predisporre dalla società le lettere di circolarizzazione per i clienti selezionati in
precedenza (3 per lettere per cliente su carta intestata della società – 1 da spedire -1 per
secondo invio e 1 da tenere come propria documentazione ) tutte firmate dal legale
rappresentante

Esempio di una lettera Standard è riportato in Allegato 4
Servizio Procedure Sindaci Revisori
venerdì 21 marzo 2014
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OPEN Dot Com
Società di servizi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
L’ ESISTENZA: LE COSE DA FARE PER CIRCOLARIZZARE
6. Alla lettera di circolarizzazione CLIENTI deve essere allegata
l’estratto conto delle partite ANCORA APERTE i che compongono il saldo a
debito del cliente;
7. La spedizione DEVE essere fatta dal revisore e non dal personale
della Società;
8. Formalizzare la spedizione (documentare ) preparando la
lista dei circolarizzati con indicazione del:
 cliente;
 data 1°invio;
 sigla di chi ha spedito.
Servizio Procedure Sindaci Revisori
venerdì 21 marzo 2014
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OPEN Dot Com
Società di servizi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
ESEMPIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE CARTE DI
LAVORO:
Indice
Perché dobbiamo formalizzare ?
Servizio Procedure Sindaci Revisori
venerdì 21 marzo 2014
B-10
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OPEN Dot Com
Società di servizi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
L’ ESISTENZA: I RISULTATI DELLA CIRCOLARIZZAZIONE

Le risposte dei clienti alla circolarizzazione possono essere:
 A) IN ACCORDO
ASSERZIONI CONFERMATE = Il credito
esiste
(Si conservano in un solo foglio di lavoro =B-10/1)
 B) IN DISACCORDO
RICONCILIAZIONE con verifica poste
(Vedi slide n 11 –Indice B-11/1)
 C) IL CLIENTE NON
RISPONDE
Servizio Procedure Sindaci Revisori
PROCEDURA ALTERNATIVA
venerdì 21 marzo 2014
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OPEN Dot Com
B-11-/1
Società di servizi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Foglio di Lavoro: RICONCILIAZIONE CLIENTE
Servizio Procedure Sindaci Revisori
venerdì 21 marzo 2014
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OPEN Dot Com
Società di servizi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
RISULTATI DELLA CIRCOLARIZZAZIONE : MANCATA RISPOSTA
Procedure alternative
Per i clienti che non hanno risposto alla circolarizzazione :
 Ottenere l’estratto conto del cliente con il dettaglio delle partite aperte;
 Verificare la presenza di pagamenti da parte del cliente di fatture incluse nel
saldo ed ottenere contabile bancaria;
 Se non ci sono pagamenti o per le partite aperte non ancora saldate alla data
delle verifiche, richiedere documentazione a supporto (contratti o/ordini, bolle di
consegne / fatture);
 Informarsi sullo stato del credito (se di difficile incasso) e sulle previsioni del suo
incasso;
 Formalizzare le procedure alternative
Servizio Procedure Sindaci Revisori
venerdì 21 marzo 2014
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OPEN Dot Com
B-10 TOP
Società di servizi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
SOMMARIO RISULTATI DELLA CIRCOLARIZZAZIONE
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venerdì 21 marzo 2014
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Società di servizi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
MANIFESTAZIONE E MISURAZIONE: il CUT-OFF
Test di Cut off
Il test di cut off sulle vendite consente di verificare che tutti i ricavi iscritti in bilancio
siano correttamente iscritti secondo il principio della competenza, in particolate che:
 le vendite effettuate prima della data di chiusura di bilancio, e le correlate
attività (crediti verso clienti), siano incluse nel bilancio;
 le vendite effettuate dopo la data di chiusura del bilancio, e le correlate
attività (crediti verso clienti), non siano incluse nel bilancio.
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MANIFESTAZIONE E MISURAZIONE: il CUT-OFF
Fasi del test
 Determinare l’ampiezza di tempo (periodo dal …al) da esaminare per verifica
della competenza;
 Ottenere i seguenti documenti:
 Condizioni contrattuali di vendita,
 Libro IVA delle vendite dei mesi da esaminare,
 Elenco NC da emettere a fine esercizio e NC emesse a Gennaio
 Analisi mensile delle vendite e dei resi su vendite;
 Esecuzione del test procedendo come segue :
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MANIFESTAZIONE E MISURAZIONE: il CUT-OFF
ESAMINANDO IL LIBRO IVA
1. Solitamente si richiede il libro IVA vendite dei mesi a cavallo della data di fine
esercizio (ad esempio: dic. e gen. per chiusura al 31/12).
2. Successivamente:
a. Selezionare le fatture sulla base delle strategie di revisione pianificate e delle
logiche di campionamento;
b. Ottenere la fattura a supporto del saldo e l’ulteriore documentazione necessaria
alla verifica della competenza (bolla di uscita, contratto, etc.);
c. Verificare la correttezza della competenza della vendita in accordo con le
condizioni contrattuali,(ATTENZIONE :la data di spedizione o ricezione della
merce delle bolle di uscita, che devono essere sempre firmate dal corriere o dal
ricevente);
d. Riassumere il lavoro svolto, collegando tale test con i risultati delle
riconciliazioni delle risposte clienti (vedi in precedenza).
e. L’analisi mensile delle vendite è utile per capire e verificare trend
anomali
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MANIFESTAZIONE E MISURAZIONE: il CUT-OFF
ESAMINANDO LE NOTE CREDITO DA EMETTERE A FINE ESERCIZIO
Per le NC da emettere alla data di chiusura dell’esercizio:
a. Ottenere la scheda contabile “Note credito da emettere”;
b. Selezionare le NC da analizzare;
c. Ottenere i documenti giustificativi a supporto dello stanziamento (esempio: bolla
di entrata della merce con data antecedente a quella di fine esercizio);
d. Verificare l’effettiva emissione delle NC dal dettaglio delle NC emesse nel
periodo successivo.
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MANIFESTAZIONE E MISURAZIONE: il CUT-OFF
ESAMINANDO LE NOTE CREDITO EMESSE A GENNAIO
Dall’elenco delle NC EMESSE IN GENNAIO/NEL PERIODO SUCCESSIVO alla
chiusura d’esercizio:
a. Selezionare le NC da analizzare;
b. Visionare le NC e il documento a supporto dell’emissione assicurandosi
dell’effettivo rientro della merce mediante bolla di entrata/carico a Magazzino;
c. Valutare la competenza (se dell’es precedente, devono essere stanziate fra le
NC da emettere).
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MANIFESTAZIONE E MISURAZIONE: il CUT-OFF
RESI SU VENDITE
 E' frequente che successivamente alla data di bilancio vi siano resi di merci o
prodotti da parte dei clienti o comunque si debba procedere a rettifiche di
fatturazione.
 Se di ammontare rilevante, il bilancio deve contenere un congruo
stanziamento, da determinarsi in base all'analisi di ciascuna situazione
esistente ed in base a stime che trovino fondamento sulla esperienza e
su ogni altro elemento utile.
DA CONSIDERARE ANCHE PER L’ASSERZIONE: VALUTAZIONE (che segue)
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I CREDITI: VALUTAZIONE
Fondo svalutazione crediti

1) Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo
di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilita' che
possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ed intrinseche ai
saldi dei crediti esposti in bilancio.

2) Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire
sia le perdite per situazioni di inesigibilita' gia' manifestatesi, sia quelle per altre
inesigibilita' non ancora manifestatesi.

3) Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a
terzi per i quali sussista ancora una obbligazione di regresso.
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VALUTAZIONE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI – RISERVA
SPECIFICA
1) Al fine di determinare la congruità del FSC “PARTE SPECIFICA”:
a. Ottenere la scheda di movimentazione del FSC dell’esercizio e verificarne la
correttezza aritmetica (F.do iniz., inc., decr., F.do a fine es.) e la quadratura con il
bilancio d’esercizio;
b. Ottenere la ripartizione del saldo clienti fra clienti in contenzioso e non, con
indicazione per quelli in contenzioso della stima di svalutazione applicata dalla
società;
c. Per i clienti non in contenzioso :
a. ottenere la ripartizione del saldo in : ”Da scadere” e ”Scaduto” e
quest’ultimo suddiviso per fasce di scaduto: da 30/60/90/.. giorni
b. far analizzare dalla Società le posizioni di scaduto e stimare la perdita;
c. discutere con la società le modalità di stima tenendo presente le
informazioni ottenute dalla circolarizzazione dei legali;
d. Sommarizzare i risultati della RISERVA SPECIFICA così determinata ;
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Crediti
VALUTAZIONE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI – RISERVA
GENERICA
2) Al fine di valutare la riserva GENERICA ottenere informazioni sulle modalità
utilizzate dalla società per determinare la riserva generica;
a. Determinare, sulla base di dati storici, la percentuale media di perdite sulle
vendite che la società ha avuto negli ultimi 3/5 anni, da validare o modificare
considerando indicatori quali:
 modifiche nella gamma dei clienti,
 eventi economici rilevanti (es: crisi in un Paese in cui l’impresa vende molto),
 avvio di vendite su nuovi mercati, etc.;
b. Determinare la riserva generica applicando la percentuale determinata
al punto precedente al saldo clienti NON INCLUSO NELL’ANALISI DELLA
RISERVA SPECIFICA (vedi precedente);
c. Sommare il fondo specifico e quello generico determinati e confrontare
il valore complessivo con quello stanziato dalla società;
d. Valutare l’impatto della eventuale differenza(Rettifica da proporre SI /NO)
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VALUTAZIONE: LA VERIFICA DEL FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI
•ESEMPIO DI VERIFICA DI CONGRUITA’ DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:
A fine esercizio la Società presenta la seguente situazione:
·
·
Crediti
Fondo Svalutazione Crediti
12.729
95
€/000
€/000
 La Società calcola il Fondo Svalutazione Crediti seguendo la normativa fiscale
(0,5% del monte crediti a fine anno fino a concorrenza del 5% dello stesso).
Dal punto di vista civilistico tale impostazione non è corretta ovvero può non
risultare corretta. Si illustra di seguito un esempio di ricalcolo.
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FOGLIO DI LAVORO PER LA VERIFICA DEL FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
Si presenta di seguito il dettaglio dello scaduto al 31 dicembre 200X, ed il relativo
ammontare residuo da incassare in essere al 26 aprile 200X+1 (data dell’audit).
Dettaglio scaduto
al 31.12.0X (€uro)
Tot credito al
31.12.200X
di cui scad.
31.12.200X
0 - 30
gg
30 - 60
gg
60 – 90
gg
90 - 120
gg
oltre 120
gg
Tot incassato al
26.04.200X+1
Nominativo
A
B
-
236.363
10.183 -
91.718
10.183
6.763
-
C
913
423
423
D
484.580
412.410
209.405
E
F
37.936
700.473
3.000
545
G
1.523.118
17.726
H
2.279.759
63.586
I
128.314
60
L
M
1.987.176
1.502.209
8.750
601
8.750
N
3.857.942
455.426
382.206
68.214
12.728.600
1.044.062
622.632
271.219
Totale al 31.12.200X
84.955
10.183 -
91.718
10.183
423
203.005
209.405
3.000
85
48.605
48.605
15.000
-
3.000
545
3.000
545
17.641
17.726
19
-
60
60
601
2.500
-
5.006
455.426
98.606
770.620
CREDITI A RISCHIO
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FOGLIO DI LAVORO PER LA VERIFICA DEL FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
Dall’analisi condotta con la Società (indicare il referente della società) è emerso
quanto segue:
credito D: Si tratta di cliente che abitualmente paga in ritardo, ma che negli anni non
ha mai portato a perdite. Dall’esame dell’andamento dei pagamenti dell’anno viene
confermato quanto dichiarato dalla Società. E’ ragionevole non accantonare
credito H: Il cliente ha incontrato serie difficoltà con la propria attività e la Società ha
passato la pratica al legale dalla cui risposta alla circolarizzazione è emerso che è stata
avanzata istanza di fallimento da altro fornitore. Su tale base il legale ritiene il credito
recuperabile al 20%. E’ ragionevole svalutare il credito per 80% pari a 50.869 €;
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FOGLIO DI LAVORO PER LA VERIFICA DEL FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
credito L: Il cliente è in difficoltà ed ha cominciato a pagare una parte del debito, ma
non si conosce quando ed in quale misura avverranno gli altri pagamenti. In passato la
Società non ha mai concesso al cliente un fido elevato proprio perché non ritenuto
totalmente solvibile. Il commerciale ha confermato che il settore in cui opera è in crisi
e che si sono già verificati fallimenti. Il legale concorda per una svalutazione al 50%
pari a 3.125 €;
credito M: Il cliente si è reso irreperibile e, a detta del legale, non vi sono possibilità di
recupero. Il legale concorda, quindi, di accantonare a Fondo Svalutazione Crediti il
100% del credito, pari a 601 €.
NOTA IMPORTANTE
Tutti i commenti che sono sopra indicati andranno riportati
1. Direttamente sul foglio di analisi dello scaduto (vedi slide prima)
2. Ovvero su un MEMO complessivo del lavoro svolto in area Crediti
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FOGLIO DI LAVORO PER LA VERIFICA DEL FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
Sintesi dell’analisi della “generica” che è riferita al monte crediti non analizzati in
“specifica”
Per i crediti non analizzati in “specifica” si effettua il conteggio della “generica” in ragione
del trend storico degli ultimi 5 anni delle perdite su crediti che si attesta all’1% del
fatturato annuo; dall’analisi emerge quanto segue (importi in lire migliaia):
Totale crediti:
di cui analizzati in specifica vedi prima
Totale crediti non analizzati in modo specifico
€ 12.728.600
€ -1.044.062
€ 11.684.538
 Percentuale storica di perdite su crediti - (Att.ne è da testare )
 Accantonamento a Fondo Svalutazione come analisi generica
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1%
€
116.845
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FOGLIO DI LAVORO PER LA VERIFICA DEL FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
SINTESI ANALISI “SPECIFICA” (RIFERITA A SPECIFICHE POSIZIONI CREDITORIE)
Sulla base dell’analisi specifica condotta emerge un Fondo Svalutazione Crediti per il
revisore così composto:
Cliente D
€
0
Cliente H
€ 50.869
Cliente L
€ 3.125
Cliente M
€
601
Totale accantonamento
da analisi specifica
€ 54.595
Sulla base della discussione condotta, dalle risposte dei legali e dalle circolarizzazioni
clienti non sono emerse situazioni a rischio relativamente ai clienti non analizzati in modo
specifico.
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FOGLIO DI LAVORO PER LA VERIFICA DEL FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
RIEPILOGO GENERALE DELL’ANALISI SUL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:
Accantonamento da analisi specifica
€
Accantonamento da analisi generica
Totale Fondo da analisi
- Fondo per la Società stimato
su base criterio fiscale
€ 116.845
€ 171.440
Carenza stimata del FSC
54.595
€ (95.000)
€
76.440
TALE CARENZA :
1. Se supera la materialità va riportata sul foglio di sommario
delle rettifiche emerse
2. Deve essere discussa con la Società e se non viene registrata
si riporterà nella relazione come «ECCEZIONE»
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PRESENTAZIONE E INFORMATIVA
Verifiche della classificazione

Esaminare l’elenco clienti ed identificare eventuali “Saldi avere “da riclassificare
al passivo se di significativo ammontare;

Verificare la corretta esposizione del Fondo Svalutazione Crediti a rettifica dei
crediti;

Verificare che fra i crediti verso clienti non siano inclusi crediti significativi verso
consociate, o crediti che derivano da attività non caratteristica della società;

Verificare la corretta esposizione in bilancio dei crediti con scadenza superiore ad
1 anno e valutare la necessità di procedere alla loro attualizzazione;

Verificare la corrispondenza degli effetti allo sconto e all’incasso classificati fra i
crediti con le risposte alle circolarizzazioni bancarie;
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CIRCOLARIZZARE A DATA DIVERSA
DEL 31 DICEMBRE
• E’ POSSIBILE?
• COME FARE ?
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CREDITI: PROCEDURE DI ROLL BACK E ROLL FORWARD
 Il revisore talvolta esegue la circolarizzazione in DATA DIVERSA da quella di
chiusura del bilancio
 Possibili motivi sono:
 incarico conferito successivamente
 di tempi ristretti per la esecuzione e conclusione del lavoro di revisione)
PER QUESTO
Procedure di ROLL BACK e ROLL FORWARD
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L’ESISTENZA: il significato delle procedure di Roll Back e
Roll Forward
•Roll Back:
•Il revisore fa “scorrere indietro” fino alla
data di chiusura del bilancio il saldo
confermato dal cliente ma riferito a data
successiva quella della chiusura.
•Roll Forward:
•Il revisore fa “scorrere in avanti” fino
alla data di chiusura del bilancio il saldo
confermato con risposta del cliente a data
antecedente la chiusura
•Quando?
•Utilizzato principalmente nei casi in cui
alla data della verifica successiva alla
chiusura di bilancio il sistema informativo
della società non è in grado di estrapolare
e/c del cliente al 31.12.200X.
•Quando?
•Utilizzato qualora vi siano tempi ristretti
per la certificazione del bilancio, che non
consentono di porre in essere la
procedura dopo la data di chiusura
dell’esercizio (es: lunghi tempi per
predisposizione ed invio lettere, e per
ricevimento delle risposte).
•NB: procedura spesso utilizzata ANCHE
per inventari di magazzino effettuati in
data successiva alla chiusura di
bilancio.
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Crediti e debiti
CIRCOLARIZZAZIONE A DATA DIVERSA DALLA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
COME SVILUPPARE le procedure di Roll Back e Roll Forward





Si invia richiesta di conferma del saldo del cliente a data successiva/
antecedente la chiusura dell’esercizio .
Poi per tutti i clienti la Società dovrà preparare lista clienti con
indicazione dei totali dei movimenti intercorsi dalla data della
circolarizzazione alla data del bilancio (movimenti intermedi) e
verificarne la quadratura con il saldo di bilancio
Poi sarà necessario ottenere gli Estratti Conto per i maggiori clienti
dalla data di circolarizzazione alla data di chiusura;
Selezionare i maggiori movimenti presenti;
Effettuare verifica documentale per tali movimenti attraverso
ottenimento di fatture, ordini, contabili bancarie, etc
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Crediti e debiti
FOGLIO DI LAVORO PER: Roll-Forward
Novembre
Dicembre
Totale incassi e NC
di cui chiedere dettaglio e si verificano
Saldo 30
Ott.2012 Dare
Soc XYZ
250 55
Avere
Dare
45
10
Saldo 31
dic 2012
Avere
0
270
Soc xxx
Saldo circolarizzato
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Totale Fatture emesse
di cui chiedere dettaglio e si verificano esaminando
Documenti di supporto
venerdì 21 marzo 2014
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Per informazioni di carattere generale: [email protected]
Per quesiti relativi al servizio PSR: [email protected]
Sito: www.opendotcom.it
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Pag. 36
IL CONTROLLO DELLE
RIMANENZE DI MAGAZZINO
26/03/2014
Relatore: Dott. Aldo Cecilia Loiacono
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Servizio: Nome servizio
Pag. 1
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PREMESSA INDISPENSABILE: COME ORGANIZZARE E FARE
LA REVISONE CONTABILE
1.
STABILISCO COME ORGANIZZARE I FOGLI DI LAVORO E LA DOCUMENTAZIONE
DELL’ ATTIVITA’ SVOLTA
 la documentazione del lavoro è trattata nel P.R. 230 che fornisce indicazioni del
«contenuto della documentazione» e della «Organizzazione della documentazione»
 Tali indicazioni sono state riportate come allegati ALL 1 ed ALL 2
nella documentazione fornita per i Crediti
 Inoltre, nell’ ALL 3 è riportata una struttura organizzativa a carattere generale dei fogli
di Lavoro mentre nella slide °4 che segue è indicata quella specifica per le
rimanenze di magazzino utile per l’esecuzione delle attività di verifica
2.
RILEVO LE PROCEDURE AZIENDALI RIGUARDANTI LE VOCI ACQUISIT E
RIMANENZE DI MAGAZZINO
3.
REDIGO IL PROGRAMMA DI LAVORO
4.
ESEGUO LE PROCEDURE DI REVISIONE IN ESSO INDICATE :
 Teoria ed aspetti pratici
E’ quello che faremo oggi
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2
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LE ASSERZIONI NELLA REVISIONE DELLE RIMANENZE DI
MAGAZZINO
Asserzione = P.R. 500
ESISTENZA = la merce che valorizzo esiste?
TITOLO DI PROPRIETA’= merci presso la
società, presso terzi o in viaggio?
MANIFESTAZIONE – MISURAZIONE COMPLETEZZA = la merce che valorizzo è
stata acquistata nell’anno?
Quale procedura di revisione ?
•
•
•
Inventario fisico-fine esercizio
A Rotazione
Circolarizzazione (vedi dopo )
CIRCOLARIZZAZIONE TERZISTI
PROCEDURE DI CUT –OFF
VALUTAZIONE= e’ fatta solo per le quantità
fisiche? sono contabilizzate con valori
appropriati?
• analisi della determinazione del
costo
• della configurazione di costo
adotatta – FIFO - LIFO etc..
• analisi fondo svalutazione
CLASSIFICAZIONE = I valori sono stati
opportunamente classificati nelle voci?
PRESENTAZIONE ED
INFORMATIVA
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ORGANIZZAZIONE DEI FOGLI DI LAVORO

SEZIONE FISICO:
 C-100 :TEST sulle conte fisiche di fine esercizio/ o sulle conte a
Rotazione e Test sula corrispondenza delle quantità
contate/fisicamente esistenti con le quantità valorizzate (TRACING)
 C-101 : Test sul Roll Back –Roll Forward in presenza di inventario fisico
a data diversa da quella di chiusura
Il test segue la stessa logica e modalità di quella presentata per
i Crediti nelle slides dalla n 31 alla 35
 C-110 : Circolarizazione dei Terzisti
 C-200 : Test CUT -OFF
 SEZIONE SVALORIZZAZIONE:
 C-10 : Analisi del costo di acquisto delle Materie Prime
 C-11: test sulla configurazione di costo adottata (FIFO etc)
 C-12 : Test su costo orario
 C-20 : test su valorizzazione e mercato
 C-30 : test obsoleto e lento movimento
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4
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GLI ASPETTI PIÙ CRITICI DELLA VOCE SONO
1.
l’esistenza delle quantità
2.
la valutazione della competenza dei carichi e scarichi di magazzino (Cut OFF )
Si possono usare quantità contabili ?
Quale rischio?
3.
Il principale?:
Pre-fatturato
la corretta determinazione e configurazione del costo usato per la valorizzazione a
bilancio
E’ possibile usar il costo STANDARD?
4.
la valutazione del lento rigiro e dell’obsoleto :Recupero il costo?
Strumenti ed organizzazione?
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ESISTENZA: COSA DEVE FARE LA SOCIETA’ PRIMA
DELL’INVENTARIO?
1.
2.
3.
4.
5.
Predisposizione delle istruzioni inventariali
Conferma merci presso terzi
Controllo dei documenti inventariali
a) fogli inventariali
b) cartellini pre numerati
Analisi e contabilizzazione delle differenze inventariali
E, se l’inventario è a data diversa di quella di fine esercizio allora la società dovrà
organizzarsi per:

controllo dei movimenti fino a fine anno
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ESISTENZA: COSA DEVE FARE LA SOCIETÀ PRIMA
DELL’INVENTARIO?
LA PREDISPOSIZIONE DELLE ISTRUZIONI CHE DEVONO PREVEDERE:
1. Dislocazione corretta delle merci;
2. Unità di misura, descrizione, codifica, ecc. (cisterne, silos, cumuli,
ecc.);
3. Documenti di conta pre-numerati;
4. Merci di terzi, merci obsolete, merci non ancora prese in carico, ben
identificate;
5. Produzione ferma e assenza di movimenti;
6. Nomina responsabile dell’inventario;
7. Individuazione delle Squadre di conta;
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ESISTENZA: COSA DEVE FARE LA SOCIETÀ PRIMA
DELL’INVENTARIO (Segue)
8. Doppia conta, effettuata da personale indipendente
dal responsabile del magazzino;
9. Divieto di utilizzare i tabulati dei dati contabili, che già
riportano indicazione delle quantità
( si dovrà utilizzare i c.d. «Tabulati ciechi »);
10. Controllo dei documenti inventariali rientrati;
11. Supervisione finale da parte del responsabile;
12. Adeguate procedure di cut-off;
13. Adeguate istruzioni per la misurazione fisica dei semilavorati.
 INOLTRE:
 PREPARA LA LETTERA PER LA RICHIESTA DI CONFERMA
DELLE MERCI PRESSO TERZI (vedi Lettera Standard: ALL 5
della sezione Allegati)
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ESISTENZA: COSA DEVE FARE LA SOCIETÀ DOPO
L’INVENTARIO?
1. Controllo dei documenti inventariali
a) cartellini inventariali;
b) fogli di riepilogo dei cartellini prenumenerati con indicazioni di:
distribuiti, utilizzati, non utilizzati, annullati;
c) alternativa: tabulati ciechi con quantità sottoscritti dal
responsabile di magazzino.
2. Analisi e contabilizzazione delle differenze inventariali
a) Riconta delle differenze rilevanti;
b) Comprensione dell’origine delle differenze per quelle più
significative;
c) Conseguentemente si possono modificare procedure e
ottimizzare la gestione quantitativa.
3. Organizzazione per controllo dei movimenti fino a fine anno
(se l’inventario è a data diversa)
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ESISTENZA: QUALI SONO LE VERIFICHE DEL REVISORE
PRIMA DELL’INVENTARIO?
 ORGANIZZAZIONE PRELIMINARE
 Ottenere dalla Società ( Pianificazione adeguata ) data, locazioni,
valori approssimativi, merci presso terzi, per decidere dove essere
presente ecc.
 predisposizione istruzione inventariali per il proprio personale.
 ESAME DELLE ISTRUZIONI INVENTARIALI DELLA SOCIETÀ
 per comprendere la dinamica dello svolgimento delle operazioni
 per valutarne l’efficacia
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venerdì 21 marzo 2014
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e degli Esperti Contabili
ESISTENZA: INVENTARIO FISICO – LE
REVISORE
IL REVISORE DEVE SOSTANZIALMENTE FARE
VERIFICHE DEL
3
COSE :
1. Intervenire in sede di inventario e test di conta fisica.
2. richiedere conferma delle merci c/o terzi (mediante
circolarizzazione dei terzisti
 3. Verificare la corrispondenza delle quantità contate a
quelle valorizzate (= c.d. Tracing)
COME SI PROCEDE?
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venerdì 21 marzo 2014
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ESISTENZA: INTERVENTO DEL REVISORE
ALL’INVENTARIO
 Visitare tutti i reparti e assistere ai conteggi.
 Verificare il rispetto delle procedure stabilite nelle istruzioni inventariali.
 Assicurarsi del fermo di produzione e dell’inesistenza di movimenti.
COME SI EFFETTUA E SI DOCUMENTA LA PARTECIPAZIONE ALL’INVENTARIO?
Effettuando colloqui con il personale addetto alle conte,
2. Guardando come contano,
3. Preparando un memorandum con indicazione dei luoghi
visitati, delle persone intervistate.
1.
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ESISTENZA: LA PARTECIPAZIONE DEL REVISORE
ALL’INVENTARIO
COSA DEVE FARE ?:
1. Effettuare un certo numero di conte e ,
1. annotare le quantità contate, con confronto alle quantità risultanti dalla
conta della società, In tal modo sarà poi possibile riscontrare se le
quantità riportate negli elenchi delle rimanenze valorizzati (vedi foglio di
lavoro slide successiva) corrispondono quelle contate
2. Prendere nota dei dati (n. codice, n. cartellino, quantità) DI MERCE NON
CONTATA per successivi test di correttezza dei dati quantitativi riportati nelle liste
valorizzate. (Test della NON MANOMISSIONE delle risultanze fisiche)
3. Annotare gli estremi delle merci obsolete, danneggiate, avariate, ecc.
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ESISTENZA: INTERVENTO DEL REVISORE ALL’INVENTARIO (SEGUE)
Esempio di formalizzazione delle conte
Qual è l’errore d’impostazione della scheda?
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ESISTENZA: INTERVENTO DEL REVISORE ALL’INVENTARIO (SEGUE)
Cosa avrebbe dovuto fare.
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ESISTENZA: INTERVENTO DEL REVISORE ALL’INVENTARIO
4. Accertare (come la società si comporta contabilmente) il trattamento
di merci:

fatturate ma non ancora spedite

entrate ma non ancora coperte da fattura

già fatturate ma non ancora arrivate a destinazione
5. Annotare gli estremi per il cut-off e ottenere le bolle di spedizione
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ESISTENZA: INTERVENTO DEL REVISORE ALL’INVENTARIO
8 . Effettuare una ricognizione finale di tutti i reparti per verificare
la completezza delle conte
9. Controllo dei documenti inventariali
 ottenere copia dei documenti riepilogativi (cartellini inventariali)
 oppure l’evidenza del n° dei documenti utilizzati, in bianco, annullati, ecc.
10. Controllare il trattamento delle differenze inventariali
11. Analizzare le spiegazioni fornite dal cliente sulle differenze inventariali. E’
RILEVANTE ED ESSENZIALE IN SEDE DI CONTE A
ROTAZIONE
12. Redigere un memorandum del lavoro svolto
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ESISTENZA: TRACING = CONFRONTO FRA Q.TÀ FISICA E
Q.TÀ VALORIZZATA
 Ottenere l’elenco valorizzato:

Per i codici contati in sede di inventario fisico ,Confrontare le Q.tà
rilevate con le Q.tà valorizzate;

“indagare” eventuali differenze riscontrate;
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ESISTENZA:TRACING – CONFRONTO FRA Q.TÀ FISICA E Q.TÀ
VALORIZZATA (SEGUE)
Un esempio:
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ESISTENZA :TRACING – CONFRONTO FRA Q.TÀ FISICA E Q.TÀ VALORIZZATA
(SEGUE)

Controllare i riferimenti con i cartellini risultanti come utilizzati.
Perché?
Al termine della partecipazione all’inventario della ABC S.p.A. richiede la compilazione della
seguente scheda riepilogativa:
Riepilogo dei cartellini inventariali
Blocchetti
Cartellini inventariali
I
II
III
IV
Da 1
Da 51
Da 101
Da 151
A 50
A 100
A 150
A 200
V
Da 201
A 250
VI
Da 251
A 300
VII
VIII
IX
Da 301
Da 351
Da 401
A 350
A 400
A 450
1° squadra conte – resp. Rossi
1° squadra conte – resp. Rossi
1° squadra conte – resp. Rossi
2° squadra conte – resp.
Parchi
2° squadra conte – resp.
Parchi
2° squadra conte – resp.
Parchi
3° squadra conte – resp. Curti
3° squadra conte – resp. Curti
3° squadra conte – resp. Curti
Annullati
Non utilizzati
5-8
75
-
Da 135 a 150
-
-
-
251-252
Da 260 a 300
310
382-392
-
-
Qual è l’utilità di tale riepilogo?
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ESISTENZA:TRACING – CONFRONTO FRA Q.TÀ FISICA E
Q.TÀ VALORIZZATA
PERCHE’: Il rischio residuo è che in sede di valorizzazione delle rimanenze
vengano sostituiti i cartellini validi al termine dell’inventario con cartellini con
quantità modificate.
Come il revisore può gestire tale rischio?

Con regole procedurali che stabiliscono l’utilizzo di cartellini inventariali prenumerati e vietano la correzione dei cartellini già compilati.

In sede di inventario fisco si potrà annotare casualmente ed in modo
riservato i dati di alcuni cartellini ed ottenendo copia di altri al termine
dell’inventario. Poi se ne verifica la corrispondenza delle quantità con
quelle valorizzate .

Confrontare le merci c/o terzi con le risposte
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RIMANENZE: ASSERZIONE …… DIRITTI ED OBBLIGHI
Titolo di proprietà
o di possesso
 Espressa conferma scritta da parte del legale
rappresentante della società = lettera di
attestazione
 Conoscenza delle condizioni di acquisto e di
vendita
 Conferme di Terzi per merci presso Terzi
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LE RIMANENZE: ASSERZIONE:………: VALUTAZIONE
Corretta
valutazione
1.
Definizione della
tipologia di rimanenze
M.P.
SEMILAVORATI
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P.F.
2.
Definizione della
configurazione di
costo adottata
FIFO
LIFO
C.M.P.
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LE RIMANENZE: ASSERZIONE: VALUTAZIONE
PERCHE’ ?
Materie prime
F.I.F.O
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 Ottenere la quadratura del conto acquisti fra
Co.Ge. e Co.An.,
 Selezionare dalla lista valorizzata,alcuni codici
richiedendo la fattura di acquisto partendo
dall’ultima merce entrata,
 Ricostruire la qtà in inventario, partendo dalla
fatture a ritroso fino a copertura delle qtà in
giacenza,
 Ricalcolare aritmeticamente il valore FIFO e
verificare la corrispondenza con quello inventariato.
 Verificare che nel costo di acquisto siano inclusi
anche i costi accessori (trasporti, assicurazione,
et.).
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LE RIMANENZE: ASSERZIONE: VALUTAZIONE
Materie prime
C.M.P.
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 Ottenere dettaglio di quadratura fra Co.Ge. e
Co.An.,
 Selezionare dalla lista inventariale valorizzata,
alcuni codici di M.P.,
 Ottenere dalla Co.A. elenco dei carichi con
indicazione delle fatture relative,
 Selezionare alcune fatture
dall’elenco e
verificare la corretta inclusione (codice , data
etc) e la correttezza del valore di carico unitario,
 Verificare che nel costo di acquisto siano inclusi
anche i costi accessori (trasporti, assicurazione,
et.).
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LE RIMANENZE ASSERZIONE: VALUTAZIONE
Att.ne :Nella fase preliminare
accertarsi se questo elaborato è
ottenibile (Talvolta non ci sono
fasce)
Materie prime
L.I.F.O (a scatti)
Servizio Procedure Sindaci Revisori
 Ottenere un tabulato M.P. per codice con
indicazione delle fasce LIFO,
 Per codici senza nuove fasce LIFO,
confrontare q.tà tot. es. prec. con q.tà da lista
inventariale es. corr.:
- se <, verificare applicazione del decremento
sull’ultimo strato,
- Ed il mantenimento della valorizzazione per
le altre fasce
- Questi tests servono a vedere se il FIFO
è correttamente determinato
 Per codici con nuove fasce LIFO, verificare
che le q.tà totali di fine esercizio siano > di
quelle dell’es. prec. e che la differenza fra le due
q.tà sia = alla q.tà riportata per lo strato LIFO
corrente, valorizzata al costo medio dell’esercizio
che dovrà essere testato come detto per il
C.M.P.
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LE RIMANENZE: ASSERZIONE: VALUTAZIONE
Semilavorati e
Prodotti finiti
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 Discutere con l’azienda il processo di
valorizzazione dei SL e dei PF, e comprendere
quali costi diretti ed indiretti sono considerati
nella valutazione,
 Discutere con l’azienda la determinazione del
costo del lavoro,
 Ottenere info su eventuali variazioni intervenute
nelle componenti del costo
rispetto al
precedente esercizio,
 Ottenere una stima del numero delle ore di
manodopera presenti nelle giacenze sulla base
della distinta base o empiricamente secondo i
tempi medi di attraversamento della linea
produttiva,
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LE RIMANENZE: ASSERZIONE: VALUTAZIONE
Semilavorati e
Prodotti finiti
(segue)
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 Ottenere distinta base dei prodotti,
 Per la componente “materie prime” inclusa
nella distinta, verificare che il costo unitario
utilizzato corrisponda al costo indicato nel
tabulato M.P. che è stato già testato come
detto in precedenza
 Per la componente “ore lavoro” verificare
criticamente che il costo orario sia quello
calcolato dall’azienda, (ovvero: considera la
capacità
produttiva normale, tutti
gli
elementi della retribuzione, sia in linea con
quello dell’esercizio precedente etc..)
 Selezionare alcuni codici ed ottenere la
distinta base per l’esercizio precedente,
compararla con quella dell’es. corrente per
capirne le differenze e la loro ragionevolezza.
venerdì 21 marzo 2014
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LE RIMANENZE: ASSERZIONE: VALUTAZIONE
--- ANALISI DEL
MAGAZZINO
Corretta
valutazione

Verificare il corretto
stanziamento del “fondo
obsolescenza magazzino” e
considerazione del fenomeno
del “Lento movimento”
Servizio Procedure Sindaci Revisori
FONDO SVALUTAZIONE
 Discutere con l’azienda quali strumenti utilizza
per la rilevazione dei due fenomeni,
 Ottenere tabulato per M.P. e P.F. con
indicazione del relativo indice di smaltimento
sulla base rispettivamente dei consumi e delle
vendite,
 Per codici con indice di smaltimento > 1 anno,
definire con l’azienda la % le di svalutazione,
 Per aziende strutturate, le % di cui sopra
saranno applicabili alle quantità che residuano
dopo /aver considerato i prelievi /vendite
previste nel budget
 Confrontare il valore ottenuto con quanto
stanziato in bilancio.
venerdì 21 marzo 2014
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LE RIMANENZE: ASSERZIONE : VALUTAZIONE
--- MINORE FRA : COSTO e VALORE DI REALIZZO (MERCATO)
Corretta
valutazione
 Verificare la valutazione
delle rimanenze:
 M.P.
 Semilavorati
 PF
al minore fra il costo di
produzione ed Il mercato.
Servizio Procedure Sindaci Revisori
 Discutere con l’azienda se e quali strumenti
utilizza per la rilevazione della problematica ,
 Per codici di MP per i quali si è testato il costo
di produzione nelle fasi precedenti determina
il «Costo di sostituzione « facendo riferimento
agli acquisti dei primi mesi dell’anno successivi
a quello di riferimento
 Per i semilavorati ed i prodotti
Finiti
determina il valore di Realizzo (Mercato) dopo
 aver ottenuto il Prezzo di vendita del PF e,
 verificato quali sono i « costi medi per
Vendere «
 Confrontare il valore ottenuto con utilizzato nella
lista inventariale valorizzata.
 ATT.NE: Cercare
di isolare
l’eventuale
svalutazione
già fatta
nel test
sullo
stanziamento del fondo svalutazione.
venerdì 21 marzo 2014
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LE RIMANENZE: ASSERZIONI: MANIFESTAZIONE E
MISURAZIONE
CUT - OFF
(COMPETENZA RICAVI - COSTI)
 CUT - OFF IN
 CUT - OFF OUT
PERCHE’?
MA COSA C’ENTRA CON IL MAGAZZINO?
1. Costi di acquisto: influenza la determinazione del costo per valorizzare
2. l’inclusione in rimanenza di merce per la quale manca il costo
3. Vendite registrate a fine anno con merce ancora in magazzino (Pre - fatturato)
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venerdì 21 marzo 2014
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LE RIMANENZE ASSERZIONI: MANIFESTAZIONE E
MISURAZIONE
Cut-Off - In
Acquisti
 Ottenere gli ultimi DDT di entrata (CUT OFF- IN «PRIMA») ed i primi del nuovo
esercizio (CUT OFF- IN « AFTER»),
attenzione: capire come avviene la numerazione; capire se esiste numerazione
diversa per stabilimenti diversi;
 Confrontare gli ultimi documenti di entrata con le relative fatture per accertare
che:
 Tutti i DDT datati PRIMA della data di chiusura siano stati caricati a
magazzino prima dell’inventario e contabilizzata la relativa fattura/ fattura da
ricevere,
 Tutti di DDT datati DOPO la data di chiusura non siano stati caricati a
magazzino e non sia stata contabilizzata la relativa fattura;
 Indagare sul trattamento delle merci in transito.
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venerdì 21 marzo 2014
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OPEN Dot Com
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e degli Esperti Contabili
LE RIMANENZE: ASSERZIONI: MANIFESTAZIONE E
MISURAZIONE
Cut-Off - Out
Vendite
 Ottenere gli ultimi DDT di uscita (CUT OFF- OUT PRIMA ) e i primi del
nuovo esercizio (CUT OFF- OUT DOPO ),
attenzione: capire come avviene la numerazione; capire se esiste numerazione
diversa per stabilimenti diversi;
 verificare la sequenza numerica;
 selezionare i documenti che riportano una data di consegna e firma
successiva alla chiusura dell’esercizio;
 ottenere le fatture di vendita controllando le condizioni di resa (CIF, FOB, porto
franco, ecc.);
 Effettuare lo stesso controllo sui documenti di uscita del primo mese dopo la
chiusura (verifica scarico da magazzino).
Servizio Procedure Sindaci Revisori
venerdì 21 marzo 2014
33
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Per informazioni di carattere generale: [email protected]
Per quesiti relativi al servizio PSR: [email protected]
Sito: www.opendotcom.it
OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Servizio: Nome servizio
Pag. 34
LA PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI
CONTROLLO e LA RELAZIONE AL BILANCIO
26 /03 /2014
Relatore: Dott.ssa Laura LOVERA
OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Servizio: Nome servizio
Pag. 1
OPEN Dot Com
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e degli Esperti Contabili
OPEN Dot Com Spa e CAF nazionale Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili Spa sono strutture operative spontanee, di
proprietà di migliaia di iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, nate all’interno della Categoria, per
fornire direttamente (senza mediazione di alcuno) servizi ai
Colleghi.
Sono Soci anche molti Ordini locali, il CNDCEC, le due Casse
Nazionali di Previdenza e l’Istituto di Ricerca (IRDCEC).
OPEN e CAF contano complessivamente oltre 34.000 Colleghi
utenti, dei quali 4.000 sono anche Soci.
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venerdì 21 marzo 2014
2
OPEN Dot Com
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e degli Esperti Contabili
PSR è una soluzione on-line rivolta ai sindaci e ai
revisori che consente di svolgere l’attività di vigilanza e
la revisione in modo semplice, rigoroso e completo
Una guida fondamentale per:
 valutare l’indipendenza del sindaco/revisore
 pianificare il lavoro da svolgere
 stabilire la soglia di significatività
 identificare i rischi e la risposta agli stessi
 effettuare il controllo delle voci di bilancio
 produrre le carte di lavoro necessarie per documentare l’attività
svolta, i verbali, la relazione al bilancio
Servizio Procedure Sindaci e Revisori
venerdì 21 marzo 2014
3
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e degli Esperti Contabili
 è possibile richiedere un’anagrafica di prova gratuita per 30 giorni,
inviando una e-mail all’indirizzo [email protected]
 chi acquista una o più anagrafiche entro i prossimi 14 giorni ha
diritto allo sconto del 50% sul prezzo di listino (cumulabile con lo
sconto soci del 25%); deve semplicemente indicare, all’atto
dell’acquisto sul negozio virtuale, l’apposito codice coupon
Servizio Procedure Sindaci e Revisori
venerdì 21 marzo 2014
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LA PIANIFICAZIONE
DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO
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LA REVISIONE LEGALE (art. 14 D. LGS. 39/2010)
Il revisore o la società di revisione incaricati di effettuare la
revisione legale dei conti:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio
di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
b) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili
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I PRINCIPI DI REVISIONE
L’attività di revisione deve essere svolta in conformità ai
principi di revisione adottati dalla Commissione europea
(art. 11 comma 1 d.lgs. 39/2010).
Attualmente sono in vigore i principi di revisione elaborati
dal CNDCEC.
Sul sito www.cndcec.it sono disponibili le bozze dei nuovi
ISA Clarified che sono stati sottoposti alla Commissione
per l’approvazione.
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venerdì 21 marzo 2014
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IMPRESE MINORI
I principi di revisione indicano principi e procedure validi per la revisione
del bilancio di qualsiasi impresa, ma è comprensibile che la revisione
dei bilanci delle imprese ed enti minori richieda considerazioni
particolari.
E’ impresa o ente minore un’entità in cui (aspetti qualitativi):
 la proprietà e la direzione sono concentrate in capo ad un
numero ristretto di persone
 si riscontra una o più di queste caratteristiche
• operazioni semplici e lineari
• semplicità delle registrazioni contabili
• numero limitato di linee di attività e di prodotti
• numero limitato di controlli interni
• numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia
gamma di controlli ovvero numero limitato di dipendenti molti
di quali rivestono una molteplicità di funzioni
(ISA 200)
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venerdì 21 marzo 2014
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OPEN Dot Com
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IMPRESE MINORI
E’ un’impresa di minori dimensioni (aspetti quantitativi):
 l’impresa che non supera due dei tre limiti dimensionali di cui
all’art. 27 d.lgs. 127/91:
• totale attività: 17.500.000 €
• totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: 35.000.000 €
• dipendenti medi occupati durante l’esercizio: 250
 l’impresa che pur superando questi limiti dimensionali possiede
le caratteristiche qualitative precedentemente illustrate
(CNDCEC, L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle
imprese di dimensioni minori, febbraio 2012)
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IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE
Il processo di revisione legale si compone di tre fasi:
 valutazione del rischio
• procedure preliminari all’accettazione dell’incarico
• pianificazione del lavoro di revisione
• procedure di identificazione e valutazione del rischio
 risposta al rischio
 configurazione delle procedure di revisione in risposta ai rischi
identificati
 esecuzione delle procedure di revisione in risposta ai rischi
identificati
 reporting
 valutazione degli elementi probativi ottenuti
 preparazione della relazione di revisione
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PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE
La pianificazione della revisione richiede:
 la definizione della strategia generale di revisione e
 lo sviluppo di un piano di revisione,
al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello
accettabilmente basso.
Un’adeguata pianificazione è indispensabile per:
 prestare la dovuta attenzione alle aree importanti della
revisione
 identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi
 organizzare e gestire adeguatamente l’incarico di revisione
per svolgerlo in modo efficace ed efficiente
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STRUTTURA E CONTENUTO DELLA STRATEGIA
GENERALE DI REVISIONE
La strategia può articolarsi nei seguenti punti:
 obiettivi dell’incarico
 caratteristiche della società ed eventuali cambiamenti significativi
 rischio
 significatività
 risultati di precedenti revisioni (o informazioni ottenute dal
precedente revisore)
 team di revisione
 pianificazione delle procedure di revisione
 pianificazione degli incontri
 problematiche particolari
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RISCHIO DI REVISIONE
Il rischio di revisione è il rischio che il revisore esprima un giudizio non
corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto.
Componenti del rischio di revisione
 rischio di errori significativi:
rischio intrinseco
rischio di controllo
 rischio di individuazione
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RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI
Rischio di errori significativi:
rischio intrinseco - è il rischio che un’informazione di natura
contabile sia inesatta e possa quindi produrre un errore
significativo nell’informativa di bilancio, indipendentemente
dalla presenza o meno di adeguati controlli interni
rischio di controllo - è il rischio che un’inesattezza
significativa non sia tempestivamente individuata e corretta
dal sistema di controllo interno
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ESEMPIO
Nel bilancio di ALFABETA le immobilizzazioni immateriali sono significative
(pari al 40% del totale attivo e peso rispetto al patrimonio netto pari al 90%).
La voce è costituita prevalentemente da oneri pluriennali.
La capitalizzazione è effettuata da un addetto contabile.
Il revisore dovrà verificare che la voce in esame sia correttamente esposta e
valutata.
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IPOTESI UNO
Rischio intrinseco:
molto elevato, dato dalla natura delle immobilizzazioni.
Rischio di controllo:
elevato, in quanto il lavoro del contabile non viene supervisionato da parte di
un amministratore o di uno studio professionale.
Rischio di errori significativi:
elevato
verifica a campione estesa
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IPOTESI DUE
Rischio intrinseco:
molto elevato, dato dalla natura delle immobilizzazioni.
Rischio di controllo:
Ridotto, in quanto il lavoro del contabile è oggetto di rigoroso controllo
da parte di un amministratore o di uno studio professionale
Rischio di errori significativi:
limitato
verifica a campione ridotta
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RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE
È il rischio che le procedure di validità eseguite dal
revisore non evidenzino un’inesattezza significativa.
Esso può essere ridotto estendendo le procedure di
validità.
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LA SIGNIFICATIVITÀ
Un’informazione è significativa se la sua omissione o non corretta
presentazione può influenzare le decisioni economiche prese sulla
base dei bilanci.
La significatività è quindi una grandezza al di sotto della quale gli
eventuali errori riscontrati dal revisore sono ritenuti tollerabili ai fini
dell’emissione del giudizio sul bilancio.
(ISA 320)
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SIGNIFICATIVITÀ PER IL BILANCIO NEL SUO
COMPLESSO
In termini concreti la significatività per il bilancio nel suo complesso determina il
limite numerico al di sopra del quale il revisore valuta gli impatti sul giudizio di
revisione degli errori individuati.
La determinazione della significatività implica l’esercizio del giudizio
professionale. Nella prassi professionale viene spesso applicata una percentuale
ad un valore di riferimento da individuare in relazione all’attività svolta dal cliente
ed alle caratteristiche specifiche del bilancio.
Valore di riferimento
Ricavi
Risultato ante imposte
Totale attivo
Patrimonio netto
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% minima
% massima
0,5
1
5
10
0,5
1
1
5
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SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA
Se si pianificasse la revisione soltanto con l’obiettivo di individuare
errori singolarmente significativi, si trascurerebbe il fatto che un
insieme di errori, singolarmente non significativi, può rendere il
bilancio significativamente errato.
La significatività operativa è determinata per ridurre ad un livello
appropriatamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non
corretti e non individuati nel bilancio superi la significatività per il
bilancio nel suo complesso.
Essa individua il limite numerico al di sotto del quale, salvo che vi
siano specifici rischi da fronteggiare, i saldi o le transazioni o le
asserzioni non vengono esaminati ai fini della revisione.
La prassi professionale la determina all’interno di un intervallo tra il
60% e l’85% della significatività per il bilancio nel suo complesso.
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PIANO DI REVISIONE
Una volta definita la strategia di revisione, è possibile sviluppare
il piano di revisione che include le indicazioni sulla natura,
tempistica ed estensione delle procedure di revisione che
devono essere svolte.
(ISA 300)
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DOCUMENTAZIONE
 Strategia generale: decisioni principali necessarie per un’adeguata
pianificazione, con particolare riferimento all’ampiezza del lavoro,
alla sua tempistica e al suo svolgimento
 Piano di revisione: natura, tempistica ed estensione delle procedure
di valutazione del rischio pianificate, nonché delle procedure di
revisione conseguenti pianificate a livello di asserzioni, per ogni
significativa classe di operazioni, saldo contabile e informativa in
risposta ai rischi identificati e valutati
 Cambiamenti: motivazione dei significativi cambiamenti della
strategia e del piano e dimostrazione che i cambiamenti significativi
accertati durante la revisione sono stati considerati in maniera
adeguata
(ISA 300)
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LA RELAZIONE AL BILANCIO
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LA RELAZIONE AL BILANCIO ex art. 2429, comma 2 c.c.
Art. 2429, comma 2 c.c.
Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati
dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri
doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla
sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della
deroga di cui all’art. 2423, quarto comma.
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LA RELAZIONE AL BILANCIO ex art. 14 D. LGS. 39/2010
Art. 14 comma 1 d.lgs. 39/2010
Il revisore o la società incaricata di effettuare la revisione legale dei
conti:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
…
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ORGANO DI CONTROLLO CON VIGILANZA E REVISIONE
LEGALE
Nel caso in cui la revisione legale venga svolta dal collegio
sindacale/sindaco unico, la relazione sarà unica e conterrà:
 una prima parte con l’espressione del giudizio sul bilancio, ex
art. 14 d.lgs. 39/2010;
 una seconda parte con tutte le altre attestazioni richieste
dall’art. 2429, comma 2 c.c. (risultati dell’esercizio sociale,
attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, osservazioni e
proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione).
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STRUTTURA DELLA RELAZIONE
ALFA BETA SPA
Bilancio chiuso al …
Relazione del collegio sindacale/sindaco unico
ex art. 14 d.lgs. 39/2010 e art. 2429, comma 2 c.c.
All’assemblea dei soci della società ALFABETA SPA
Parte prima: Relazione ex art. 14 d.lgs. 39/2010
…
Parte seconda: Relazione ex art. 2429 comma 2 c.c.
…
Data e luogo
Firma
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LA RELAZIONE DEI SINDACI REVISORI
ex art. 14 d.lgs. 39/2010
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LA RELAZIONE AL BILANCIO ex art. 14 D. LGS. 39/2010
Art. 14 d.lgs. 39/2010:
2. La relazione redatta in conformità ai principi di cui all’art. 11, comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati
sottoposti a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla
società;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei
principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle
norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
dell’esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei
destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un
giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un
giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
4. La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.
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LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE
1° paragrafo
Identificazione del bilancio sottoposto a revisione e delle
responsabilità
2° paragrafo
Natura e portata della revisione
3° paragrafo
Giudizio positivo
Rilievi
4° paragrafo
Richiami di informativa
Giudizio positivo con rilievi
Giudizio negativo
Impossibilità di esprimere un
giudizio
5° paragrafo
Giudizio di coerenza con la
relazione sulla gestione
Richiami di informativa
6° paragrafo
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Giudizio di coerenza con la
relazione sulla gestione
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PRIMO PARAGRAFO: FORMULA
1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio
(consolidato) della società ALFABETA SPA (del gruppo
ALFABETA) al ……
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio
(consolidato) in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione compete agli amministratori della società
ALFABETA.
E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso
sul bilancio e basato sulla revisione legale.
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SECONDO PARAGRAFO: FORMULA
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.
In conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
d’esercizio (consolidato) sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo
coerente con la dimensione della società e con il suo assetto
organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto di saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del nostro giudizio professionale.
La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci di alcune
società controllate e collegate, per quanto riguarda importi delle
partecipazioni che rappresentano … % e …% rispettivamente della
voce partecipazioni e del totale attivo, è di altri revisori.
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./.
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SECONDO PARAGRAFO: FORMULA
./.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa
riferimento alla relazione da noi da altro revisore emessa in data …..
Il bilancio presenta a fini comparativi i dati dell’esercizio precedente che
non sono stati assoggettati a revisione legale e, pertanto, il giudizio
espresso nella presente relazione non si estende a tali dati.
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TERZO PARAGRAFO: GIUDIZIO POSITIVO - FORMULA
3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio dalla ALFABETA al
….. è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della società (del gruppo
ALFABETA) per l’esercizio chiuso al …
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TERZO PARAGRAFO: RILIEVI E CONSEGUENTE GIUDIZIO
Caso
Rilievi
Giudizi
A
Per errata applicazione dei principi - Positivo con rilievi
contabili
- Negativo
B
Per limitazioni al procedimento di
revisione
- Positivo con rilievi
- Impossibilità di
esprimere un giudizio
C
Per situazioni di incertezza
- Positivo con rilievi
- Negativo
- Impossibilità di
esprimere un giudizio
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CASO A: RILIEVO PER ERRATA APPLICAZIONE DEI
PRINCIPI CONTABILI
Riguardano:
 disaccordi con gli amministratori riguardanti l’accettabilità
dei principi contabili utilizzati o la loro applicazione
 l’adeguatezza delle informazioni fornite nel bilancio
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RILIEVI PER ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
CONTABILI - CASISTICA
Esempi:







immobilizzazioni materiali e immateriali
partecipazioni
rimanenze di magazzino
crediti commerciali
imposte anticipate su perdite fiscali
classificazione delle voci di bilancio
carenze di informativa
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RILIEVO PER ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
CONTABILI
3. Descrizione dei fatti che originano il dissenso del collegio
sindacale rispetto ai principi contabili utilizzati e agli errori
nella loro applicazione, con quantificazione degli effetti sul
bilancio, se del caso al netto dell’incidenza fiscale.
Descrizione dei fatti che originano il dissenso del collegio
sindacale in relazione all’adeguatezza delle informazioni
fornite nel bilancio.
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ESEMPIO DI RILIEVO SULLA VALUTAZIONE DEI CREDITI
COMMERCIALI
La Società non ha adeguato i crediti commerciali, iscritti nell’attivo
circolante, al presunto valore di realizzo, come richiesto dalle norme di
legge e dai principi contabili. Conseguentemente i crediti commerciali
sono sopravvalutati per euro …, mentre il patrimonio netto e il risultato
d’esercizio sono rispettivamente sopravvalutati per euro … ed euro… al
netto di effetti fiscali.
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ESEMPIO DI RILIEVO SULLA VALUTAZIONE DELLE
RIMANENZE DI MAGAZZINO
Le rimanenze di magazzino ammontano a euro …, al netto di un fondo svalutazione pari a euro
… Esse presentano per un rilevante ammontare di semilavorati e prodotti finiti, indici di
rotazione estremamente bassi, che evidenziano livelli di giacenza largamente eccedenti rispetto
al fabbisogno del normale ciclo operativo. La valutazione delle rimanenze dei semilavorati e dei
prodotti finiti al costo di produzione presuppone che vi sia una ragionevole prospettiva di utilizzo
e di vendita nel normale ciclo operativo. In mancanza di queste condizioni, si rende necessario,
secondo i principi di riferimento, stanziare un fondo svalutazione adeguato al fine di ridurre le
rimanenze al valore netto di realizzo.
Riteniamo, sulla base delle analisi effettuate in merito alla tipologia e alle caratteristiche
merceologiche delle giacenze nonché sulla base degli indici di rigiro desumibili dal rapporto fra
le vendite medie degli ultimi tre esercizi e la giacenza, che il fondo svalutazione stanziato in
bilancio sia carente di un ammontare stimabile in almeno euro …, ipotizzando per i prossimi
esercizi vendite per singolo articolo in linea con il triennio …
Conseguentemente, qualora il fondo svalutazione rimanenze fosse integrato coerentemente
con la carenza sopra indicata , il patrimonio netto e la perdita dell’esercizio sarebbero risultati
rispettivamente inferiore di circa euro … e superiore di circa euro …, al lordo dell’effetto fiscale
al momento di difficile quantificazione.
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… E RELATIVI GIUDIZI
Positivo con rilievi (quando gli effetti degli errori riscontrati sono significativi
ma non così rilevanti da compromettere l’attendibilità e la capacità informativa
del bilancio nel suo insieme)
4. A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato al
paragrafo 3, il bilancio d’esercizio (consolidato) è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico della società ALFABETA (del gruppo ALFABETA) per
l’esercizio chiuso al ….
Negativo (quando gli effetti degli errori riscontrati sono così rilevanti da rendere
inattendibile il bilancio nel suo complesso)
4. A nostro giudizio, a causa della significatività degli effetti di quanto
indicato al precedente paragrafo 3, il bilancio d’esercizio (consolidato) non è
stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della ALFABETA
(del gruppo ALFABETA) per l’esercizio chiuso al ….
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CASO B: RILIEVI PER LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO
DI REVISIONE
Riguardano:
 scelte della direzione
 indisponibilità di sufficienti elementi probativi
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RILIEVO PER LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI
REVISIONE
3. Descrizione delle limitazioni al procedimento di revisione.
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ESEMPIO DI RILIEVO RELATIVO A RESTRIZIONI
IMPOSTE DAGLI AMMINISTRATORI
Come indicato nella nota integrativa, la società controllata… ha
acquistato nel corso del 20.. un software destinato
principalmente allo sviluppo della commessa ….
La direzione della società, per motivi di riservatezza riferibili alla
commessa stessa, non ci ha fornito elementi sufficienti per
valutare la sostanziale congruità del prezzo pagato.
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ESEMPIO DI RILIEVO RELATIVO A RESTRIZIONI
IMPOSTE DAGLI AMMINISTRATORI
La società, per dichiarati motivi di riservatezza, non ci ha
consentito di effettuare la procedura di richiesta di conferma della
sussistenza e dell’ammontare dei debiti commerciali ad un
campione di fornitori. Conseguentemente non siamo in grado di
esprimere un giudizio sulla voce debiti commerciali, iscritta nelle
passività per euro….
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ESEMPIO DI RILIEVO RELATIVO A MANCANZA DI
SUFFICIENTI ELEMENTI PROBATIVI
Non abbiamo potuto esaminare il bilancio chiuso al … della
controllata Beta srl iscritta in bilancio al costo, per euro …, poiché
non è stato ancora predisposto, né ci sono stati forniti altri elementi
per accertare l’assenza di perdite permanenti di valore e,
conseguentemente, la corretta valutazione della partecipazione.
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… E RELATIVI GIUDIZI
Positivo con rilievi (quando gli effetti degli errori riscontrati sono significativi ma non così
rilevanti da compromettere l’attendibilità e la capacità informativa del bilancio nel suo
insieme)
4. A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto indicato al paragrafo
3, il bilancio d’esercizio (consolidato) è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società
ALFABETA (del gruppo ALFABETA) per l’esercizio chiuso al …
Impossibilità di esprimere un giudizio (quando i possibili effetti delle limitazioni alle
procedure di revisione sono così rilevanti da far mancare elementi indispensabili per
esprimere un giudizio sul bilancio)
4. A causa delle gravi limitazioni incontrate nel procedimento di revisione, descritte
nel paragrafo 3, non siamo in grado di giudicare se il bilancio d’esercizio (consolidato) sia
stato redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della ALFABETA (del gruppo
ALFABETA) per l’esercizio chiuso al ….
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CASO C: RILIEVO PER SITUAZIONI DI INCERTEZZA
Sulla base degli elementi probativi ottenuti, il revisore deve stabilire se, a
suo giudizio, esiste un’incertezza significativa legata ad aventi o
circostanze che, considerati singolarmente o nel loro insieme, possano far
sorgere dei dubbi significativi riguardo alla continuità aziendale
dell’impresa.
Un’incertezza significativa esiste quando la portata del suo effetto
potenziale è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria
un’informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza,
affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante.
(PR 570)
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RILIEVO PER SITUAZIONI DI INCERTEZZA
In particolare, il revisore deve verificare le valutazioni effettuate
dagli amministratori in merito alla sussistenza della continuità
aziendale al fine di giudicare se sia corretto redigere il bilancio in
going concern.
La continuità aziendale va valutata, alla luce del Principio di
revisione n. 570, in base ad indicatori:
Economico – finanziari – patrimoniali
Gestionali
– Altri
–
–
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RILIEVO PER SITUAZIONI DI INCERTEZZA
Indicatori economico – finanziari – patrimoniali
– situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo
– bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi
– principali indici economico-finanziari negativi
– consistenti perdite di esercizio
– mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi
– prestiti a scadenza fissa prossimi alla scadenza senza che vi siano
prospettive di rinnovo o di rimborso
– impossibilità di saldare i debiti e di incassare i crediti alla scadenza
– difficoltà nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti
– peggioramento delle condizioni di pagamento concesse dai fornitori
– incapacità di ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi
prodotti o per altri investimenti necessari
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RILIEVO PER SITUAZIONI DI INCERTEZZA
Indicatori gestionali
– dimissioni di consiglieri
– perdita di dirigenti che non vengono sostituiti
– perdita di mercati fondamentali, di franchising, di concessioni o di fornitori
importanti
– difficoltà nella gestione del personale
– scarsità di rifornimenti fondamentali
Altri indicatori
– riduzione di capitale per perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.)
– termine della durata statutaria senza previsione di prolungamento
– contenziosi legali e fiscali per i quali la società non sarebbe in grado di
sopportare le conseguenze in caso di soccombenza
– sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività sociale
– previsione di modifiche legislative o iniziative governative sfavorevoli
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RILIEVO PER SITUAZIONI DI INCERTEZZA
3.
Descrizione delle incertezze riscontrate (circostanze atte
ad influenzare il bilancio, connesse ad azioni o eventi
futuri ed incerti al di fuori del controllo degli amministratori
alla data di redazione del bilancio – comunicazione
CONSOB DAC/99088450).
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TERZO PARAGRAFO: RILIEVO PER SITUAZIONI DI
INCERTEZZA
Presupposto di
Continuità
Condizione
Giudizio
1) Appropriato ma con
un’incertezza
significativa
Informativa adeguata
-
Informativa NON adeguata
- Positivo con rilievi
- Negativo
Bilancio redatto sul
presupposto di continuità
- Negativo
Bilancio redatto senza il
presupposto della continuità
- Positivo (con richiami)
2) Non appropriato
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Positivo (con richiami)
- Impossibilità di
esprimere il giudizio
(in caso di molteplici e
significative incertezze)
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TERZO PARAGRAFO: RILIEVO PER SITUAZIONI DI
INCERTEZZA
Presupposto di Continuità
3) Rifiuto della direzione di
effettuare o estendere la propria
valutazione secondo le richieste
del revisore
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Condizione
Giudizio
Il revisore riesce
comunque a
verificare la
presenza della
continuità
- Positivo
Il revisore NON
riesce a verificare
la presenza della
continuità
- Positivo con rilievi
per limitazioni al
procedimento di
revisione
- Impossibilità di
esprimere il giudizio
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RILIEVO PER SITUAZIONI DI INCERTEZZA – 1° CASO
Presupposto di continuità ritenuto appropriato ma con incertezze
significative
Informativa ritenuta adeguata
Giudizio positivo con richiami
Impossibilità di esprimere il giudizio (in caso di molteplici e significative
incertezze)
4. A causa delle molteplici e significative incertezze esaminate al
precedente paragrafo 3, non siamo in grado di giudicare se il bilancio
d’esercizio (consolidato) sia stato redatto con chiarezza e rappresenti in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria e il
risultato economico della ALFABETA (del gruppo ALFABETA) per
l’esercizio chiuso al ….
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ESEMPIO DI RILIEVO PER SITUAZIONI DI INCERTEZZA
CON IMPOSSIBILITA’ DI ESPRIMERE IL GIUDIZIO
Alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte del CdA, risultano
pervenute adesioni non sufficienti a soddisfare le percentuali previste dal piano (di
ristrutturazione della posizione debitoria).
Gli amministratori danno evidenza del fatto che il mancato raggiungimento delle
percentuali previste dal piano comporterebbe per la società la necessità di adire
procedure alternative previste dalla legge fallimentare.
Le risorse finanziarie per far fronte al rimborso dei debiti secondo le modalità di
riscadenziamento sopra esposte, nonché al rimborso dei creditori non aderenti
all’accordo, si basano in larga misura sulle previsioni di dismissioni immobiliari. Gli
amministratori illustrano in dettaglio le principali dismissioni previste, specificandone
quale fattore di incertezza l’effettiva realizzazione degli ammontari e il rispetto dei
tempi ipotizzati. Particolare rilievo assume, quale fattore critico di realizzabilità del
piano, il rispetto della tempistica di esecuzione delle cessioni previste nel corso
dell’esercizio ….. perché da essere sono attese le risorse necessarie per soddisfare,
successivamente all’omologa del piano da parte del Tribunale, i creditori non
aderenti all’accordo.
./.
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ESEMPIO DI RILIEVO PER SITUAZIONI DI INCERTEZZA
CON IMPOSSIBILITA’ DI ESPRIMERE IL GIUDIZIO
./.
Nel più ampio contesto di incertezze descritte in precedenza si evidenza che il
piano prevede, tra l’altro, la concentrazione di buona parte delle attività del
gruppo nella controllata spagnola XXX che fa fronte alle proprie esigenze di
liquidità prevalentemente attingendo ad affidamenti bancari, in un contesto di
difficoltà del mercato bancario spagnolo.
Quanto sopra descritto evidenzia la sussistenza di molteplici significative
incertezze, con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio d’esercizio che fanno
sorgere dubbi significativi sulla sua continuità aziendale e, conseguentemente,
sulla capacità della società di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie
passività nel normale corso della gestione.
A causa degli effetti connessi alle incertezze sopra descritte non siamo in grado
di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio della società.
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RILIEVO PER SITUAZIONI DI INCERTEZZA – 1° CASO
Presupposto di continuità ritenuto appropriato ma con incertezze significative
Informativa ritenuta non adeguata
Giudizio positivo con rilievi
• 4. A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti della mancata informativa
indicata al paragrafo 3, il bilancio d’esercizio (consolidato) è conforme alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della società ALFABETA (del gruppo
ALFABETA) per l’esercizio chiuso al …
Giudizio negativo
• 4. A nostro giudizio, a causa della rilevanza degli effetti della mancata
informativa descritte al precedente paragrafo 3, il bilancio d’esercizio
(consolidato) non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
della ALFABETA (del gruppo ALFABETA) per l’esercizio chiuso al ….
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RILIEVO PER SITUAZIONI DI INCERTEZZA – 2° CASO
Presupposto di continuità ritenuto non appropriato
Giudizio negativo
4. A nostro giudizio, a causa delle significative incertezze
descritte al precedente paragrafo 3, il bilancio d’esercizio
(consolidato) non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e
il risultato economico della ALFABETA (del gruppo ALFABETA) per
l’esercizio chiuso al ….
Giudizio positivo con richiami
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RILIEVO PER SITUAZIONI DI INCERTEZZA – 3° CASO
Rifiuto della direzione di effettuare o estendere la propria
valutazione secondo le richieste del revisore
Il revisore riesce comunque a verificare la presenza della continuità
Giudizio positivo
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RILIEVO PER SITUAZIONI DI INCERTEZZA – 3° CASO
Rifiuto della direzione di effettuare o estendere la propria valutazione
secondo le richieste del revisore
Il revisore non riesce a verificare la presenza della continuità aziendale
Giudizio positivo con rilievi per limitazioni al procedimento di revisione
4. A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato al paragrafo
3, il bilancio d’esercizio (consolidato) è conforme alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
della società ALFABETA (del gruppo ALFABETA) per l’esercizio chiuso al ….
Impossibilità di esprimere il giudizio per limitazione alla revisione
4. A causa delle limitazioni descritte al precedente paragrafo 3, non siamo in
grado di giudicare se il bilancio d’esercizio sia stato redatto con chiarezza e
rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico della società ALFABETA (del gruppo ALFABETA) per
l’esercizio chiuso al ….
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QUINTO PARAGRAFO: RICHIAMI DI INFORMATIVA
5. Sono informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già
esposte diffusamente dagli amministratori, meritano di essere
richiamate all’attenzione del lettore del bilancio.
Non possono modificare il giudizio del revisore sul bilancio.
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QUINTO PARAGRAFO: RICHIAMI DI INFORMATIVA
Esempi:
 modifiche statutarie
 eventi straordinari avvenuti nel corso dell’esercizio
 situazioni di incertezza e passività potenziali
 criteri di valutazione utilizzati o cambiamento dei criteri di
valutazione o di contabliizzazione
 modifica dei piani di ammortamento dei beni ammortizzabili
 obbligo di redazione del bilancio consolidato
 prestiti obbligazionari
 iscrizione delle imposte anticipate su perdite fiscali
 attività di direzione e coordinamento
 informazioni sul fair value degli strumenti finanziari derivati
 adesione a condoni fiscali o a strumenti deflativi del contenzioso
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ESEMPIO DI RICHIAMO DI INFORMATIVA RELATIVO
AD UN CONFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA
Come illustrato nella Relazione sulla gestione, in data … è stato
stipulato l’atto di conferimento a favore della controllata …, con
effetto dal …, del seguente ramo d’azienda:

attività, passività e rapporti giuridici attinenti le attività svolte
direttamente dalla Società nel comparto autostradale in regime di
concessione, nonché la concessione relativa alla tratta autostradale
Torino – Milano risultante dalla convenzione stipulata con la … il … e
successivi atti aggiuntivi, scadente il …

partecipazioni detenute in società impegnate in iniziative per lo
sviluppo e la realizzazione di nuove infrastrutture.
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ESEMPIO DI RICHIAMO DI INFORMATIVA RELATIVO
AL CAMBIAMENTO DI UN CRITERIO DI VALUTAZIONE
Come indicato nella nota integrativa, la Società ha modificato il
criterio relativo alla contabilizzazione dei costi di sviluppo. Tali costi,
che precedentemente venivano imputati al conto economico
dell’esercizio in cui erano stati sostenuti, a decorrere dal 1° gennaio
20.. vengono capitalizzati fra le immobilizzazioni immateriali. Le
motivazioni di tale cambiamento e il relativo effetto sul bilancio sono
descritti nella nota integrativa.
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ESEMPIO DI RICHIAMO DI INFORMATIVA RELATIVO
A SITUAZIONI DI INCERTEZZA
Come esposto nella nota integrativa, il bilancio è stato redatto in ipotesi di continuità
aziendale sulla base dei presupposti indicati dagli amministratori nella Relazione sulla
gestione.
Nel corso del 2012, gli amministratori hanno intrapreso una serie di azioni volte al
sostegno della situazione patrimoniale e al riequilibrio della gestione finanziaria della
società e del Gruppo. In particolare, sono state portate a compimento con esito
positivo le seguenti iniziative:
…
Il bilancio al 31.12.2012 tuttavia evidenzia significative perdite di esercizio. Inoltre, a
tale data, il totale dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo è superiore al totale
attivo circolante e il bilancio consolidato evidenzia costi di ricerca e sviluppo e
differenze di consolidamento iscritti tra le immobilizzazioni immateriali per rispettivi …
euro e … euro.
La posizione finanziaria netta, al 31.12.2012, è negativa e pari a … euro, rispetto ad
una posizione finanziaria netta negativa al 31.12.2011 pari a euro ….
Gli amministratori hanno pertanto proseguito le iniziative volte a garantire le risorse
finanziarie necessarie per la continuazione dell’attività aziendale che, in sintesi, sono
le seguenti:
…
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ESEMPIO DI RICHIAMO DI INFORMATIVA RELATIVO
A SITUAZIONI DI INCERTEZZA
Come esposto dagli amministratori, queste iniziative si collocano in una
prospettiva in cui il Gruppo dovrebbe cominciare a generare cassa dalla
gestione caratteristica e vi sia una crescita dei ricavi consolidati delle
vendite e delle prestazioni nel 2012 di circa il …%. Eventuali condizioni
del mercato ulteriormente sfavorevoli potranno influire anche
sensibilmente sui risultati del Gruppo e della Società e sugli effetti delle
azioni intraprese che, ancorché parzialmente incerte nel loro esito finale,
costituiscono i presupposti per l’ottenimento nel breve periodo del
riequilibrio dei flussi economici entro l’esercizio 2013.
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ESEMPIO DI RICHIAMO DI INFORMATIVA RELATIVO
A PASSIVITA’ POTENZIALI
La Società ha in essere alcuni contenziosi, descritti nella Relazione sulla
gestione, a fronte dei quali gli amministratori, anche supportati dai pareri
dei propri legali, ritengono che non si manifesteranno passività significative
per la società.
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SESTO PARAGRAFO: GIUDIZIO DI COERENZA CON LA
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Incoerenza: situazione di contraddizione fra le informazioni
contenute nella relazione sulla gestione e quelle contenute nel
bilancio oggetto di revisione.
Incoerenza significativa: è significativa un’incoerenza che potrebbe
influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio
assumono sulla base del bilancio stesso.
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SESTO PARAGRAFO: GIUDIZIO DI COERENZA CON LA
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Un’incoerenza può consistere ad esempio in:
 differenze tra dati, importi o commenti forniti in bilancio o
riconducibili al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla
gestione
 contraddizioni tra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili
al bilancio stesso, e relativi commenti forniti nella relazione sulla
gestione
 informazioni fornite nella relazione sulla gestione secondo criteri di
presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio,
in assenza di appropriati commenti che ne permettano la
riconducibilità al bilancio
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SESTO PARAGRAFO: GIUDIZIO DI COERENZA CON LA
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Giudizio sul bilancio positivo e
a) assenza di incoerenze significative nella relazione sulla gestione rispetto al
bilancio
6. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a
quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della ALFABETA
SPA.
È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione
sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, lettera e) del
d.lgs. 39/2010. A tal fine abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di
revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili e raccomandato dalla CONSOB.
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio
della ALFABETA SPA al …….
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SESTO PARAGRAFO: GIUDIZIO DI COERENZA CON LA
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Giudizio sul bilancio positivo e
b) presenza di incoerenze significative e relazione sulla gestione non
modificata dagli amministratori
6. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a
quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della
ALFABETA SPA.
È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione
sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, lettera e) del
d.lgs. 39/2010. A tal fine abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di
revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla CONSOB.
Descrizione delle significative incoerenze riscontrate.
A nostro giudizio, ad eccezione di quanto precedentemente descritto, la
relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della ALFABETA
SPA al …….
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SESTO PARAGRAFO: GIUDIZIO DI COERENZA CON LA
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Giudizio sul bilancio positivo e
c) presenza di incoerenze significative molteplici o pervasive
6. Valutare l’opportunità di esprimere un giudizio avverso sulla
coerenza della relazione rispetto al bilancio
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SESTO PARAGRAFO: GIUDIZIO DI COERENZA CON LA
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Giudizio sul bilancio negativo o impossibilità di esprimere il giudizio
e) impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio
6. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a
quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della
ALFABETA SPA.
È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione
sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, lettera e) del
d.lgs. 39/2010. A causa della [rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche]
[rilevanza degli effetti connessi alle incertezze] [significatività delle deviazioni dai
principi contabili di riferimento] descritte [i ] nel precedente paragrafo 3, non
siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio d’esercizio della ALFABETA SPA al ….
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LA RELAZIONE DEI SINDACI AL BILANCIO
(ex art. 2429, comma 2 C.C.)
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IL CONTENUTO
Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea:
 sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri
 sui risultati dell’esercizio sociale
e fare:
 proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione
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SINTESI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
Attività del collegio
–
–
–
–
–
Riunioni (art. 2404 c.c.)
Partecipazione e intervento dei sindaci alle assemblee dei
soci, ai consigli di amministrazione e ai comitati esecutivi, alle
assemblee degli obbligazionisti (artt. 2405, 2415 c.c.)
Ispezioni, controlli e richieste di informazioni (art. 2403 bis
c.c.)
Rilascio di pareri, osservazioni, consensi
Denunce dei soci (art. 2408 c.c.)
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SINTESI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
Conformità alla legge e allo statuto degli atti e delle
deliberazioni degli organi sociali
–
Organi collegiali: convocazione, oggetto, quorum costitutivi e
deliberativi, esercizio del diritto di voto, rappresentanza,
presidenza, eventuale rinvio, verbalizzazione
Osservanza della legge
–
Rispetto delle norme generali e di quelle specifiche che
disciplinano il settore in cui opera la società
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SINTESI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
Verifica del rispetto del principio di corretta amministrazione
Verifica dell’adeguatezza e del funzionamento dell’assetto
organizzativo
Verifica dell’adeguatezza e del funzionamento dell’assetto
amministrativo e contabile
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CONTROLLI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO
Procedura di approvazione
 Comunicazione al collegio sindacale almeno 30 giorni prima della
data dell’assemblea (termine rinunciabile)
 Deposito del bilancio, della relazione del collegio sindacale (e
della relazione del revisore) presso la sede della società almeno
15 giorni prima della data dell’assemblea
 Convocazione dell’assemblea entro 120 giorni dalla data di
chiusura dell’esercizio (verifica delle condizioni per il differimento
del termine)
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CONTROLLI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO - CONTENUTI
Bilancio



Conformità agli schemi previsti dal codice civile e corretta classificazione
delle voci
Rispondenza ai fatti e alle informazioni di cui il collegio è a conoscenza
Completezza e chiarezza informativa
Nota integrativa
 Presenza del contenuto legale ex art. 2427 e 2427 bis c.c.
 In particolare:
• indicazione dei criteri di valutazione adottati, della conformità rispetto alla
legge e ai principi contabili
• presenza dell’informativa in caso di assoggettamento ad attività di
direzione e coordinamento
• completezza dell’informativa con riferimento a situazioni od operazioni
particolari
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CONTROLLI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO - CONTENUTO
Relazione sulla gestione
Presenza del contenuto minimo obbligatorio ex art. 2428 c.c.
In particolare:
• indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari
pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni
attinenti all’ambiente e al personale
• informazioni richieste in relazione all’uso di strumenti finanziari
derivati
• rapporti intercorsi con chi esercita attività di direzione e
coordinamento e gli effetti sull’esercizio dell’impresa e sui suoi
risultati (ex artt. 2497 bis comma 5 e art. 2497 ter c.c.)
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RIVALUTAZIONE ex L. 147/20013
 Verificare che gli amministratori nella nota integrativa e nella
relazione sulla gestione abbiano indicato le motivazioni e i
criteri seguiti nella rivalutazione
 Indicare e motivare nella relazione al bilancio i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni
 Attestare nella relazione al bilancio che la rivalutazione non
eccede il limite massimo consentito
(OIC - Documento interpretativo 3, marzo 2009)
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OSSERVAZIONI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO








Bilancio redatto ai sensi di legge e regolarmente comunicato al collegio
sindacale, unitamente alla relazione sulla gestione
Corrispondenza alle risultanze della contabilità
Rispetto della normativa – forma e contenuto
Indicazione dei criteri di valutazione nella nota integrativa
Contenuto della relazione sulla gestione conforme al minimo previsto
dall’art. 2428 c.c. (anche con riferimento a particolari categorie di società)
Esercizio della deroga ex art. 2423, comma 4 c.c. (motivazione nella nota
integrativa e indicazione dell’influenza sulla situazione patrimoniale,
finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio; correttezza e
legittimità dell’esercizio)
Consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di
impianto e ampliamento e di costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ex
art. 2426, n. 5 c.c.
Consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dell’avviamento
ex art. 2426, n. 6 c.c.
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OSSERVAZIONE E PROPOSTE SUL RISULTATO
DELL’ESERCIZIO
Rispetto dei vincoli alla distribuibilità dell’utile
Ragionevolezza della distribuzione rispetto alle esigenze
dell’impresa
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DISSENSO DI UN SINDACO
In caso di dissenso di un sindaco circa il contenuto della relazione e
con il consenso di quest’ultimo indicare le motivazioni del dissenso
del sindaco e gli effetti di tali motivazioni sul giudizio sul bilancio e,
se pertinente, sul giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio, ovvero sull’approvazione dello stesso.
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DISSENSO DI UN SINDACO - FORMULA
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, nonché il
dissenso del sindaco …, come sopra motivato, invitiamo
l’Assemblea ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre … dopo aver considerato tale dissenso e le sue
motivazioni ed aver preso gli eventuali provvedimenti conseguenti.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Per informazioni di carattere generale: [email protected]
Per quesiti relativi al servizio PSR: [email protected]
Sito: www.opendotcom.it
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Servizio: Nome servizio
Pag. 89
Il PRESENTE MATERIALE E’ STAMPATO DALLA
CASA EDITRICE DOTT. “A. GIUFFRE’”
CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
COMMISSIONE PARITETICA PER I PRINCIPI DI REVISIONE
LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE
Documento n. 230
Edizione settembre 2007
LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE
1
LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE
INDICE
Introduzione ...........................................................................................................................3
Definizioni..............................................................................................................................4
Natura della documentazione della revisione.........................................................................4
Forma, contenuto ed ampiezza della documentazione della revisione...................................4
Raccolta della documentazione della revisione nella versione definitiva..............................8
Modifiche della documentazione della revisione in circostanze eccezionali, successivamente alla data della relazione di revisione...................................................................................9
Appendice
Specifiche indicazioni relative alla documentazione della revisione e riferimenti contenuti
in altri principi di
revisione.....................................................................................................10
2
LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE
INTRODUZIONE
1. Lo scopo del presente documento è quello di stabilire regole di comportamento e di fornire
una guida per la predisposizione della documentazione relativa ad incarichi di revisione
contabile. L’Appendice elenca altri principi di revisione che contengono indicazioni e linee
guida su aspetti specifici in tema di documentazione del lavoro. Norme di legge e regolamenti
possono prevedere ulteriori adempimenti relativi alla documentazione.
2. Il revisore deve preparare con tempestività una documentazione della revisione che fornisca:
a) una sufficiente ed appropriata evidenza degli elementi a supporto della relazione di
revisione;
b) l’evidenza che il lavoro di revisione sia stato svolto in conformità ai principi di revisione
di riferimento ed alle norme e ai regolamenti applicabili.
3. La preparazione in modo tempestivo di documentazione della revisione sufficiente ed
appropriata favorisce una migliore qualità della revisione e rende più efficace il controllo e la
valutazione degli elementi probativi raccolti e delle conclusioni raggiunte prima
dell’emissione della relazione di revisione. La documentazione predisposta in modo
tempestivo durante lo svolgimento dell’incarico risulta verosimilmente più accurata della
documentazione predisposta successivamente.
4. La conformità della documentazione a quanto previsto dal presente principio di revisione e
agli specifici adempimenti contenuti in altri principi di revisione è normalmente sufficiente
per raggiungere gli obiettivi indicati nel paragrafo 2.
5. In aggiunta a questi obiettivi, la documentazione della revisione è utile per diverse finalità, tra
le quali:
a) assistere il team di revisione nel pianificare e svolgere la revisione;
b) assistere i componenti del team di revisione responsabili della supervisione, nel dirigere
e supervisionare il lavoro di revisione e nell’assolvere la propria funzione di riesame in
conformità al documento n. 220 “Il controllo della qualità del lavoro di revisione
contabile”;
c) permettere al team di revisione di dimostrare di aver svolto il lavoro;
d) mantenere un archivio documentale degli aspetti ricorrenti significativi per i futuri
incarichi di revisione;
e) permettere ad un revisore esperto di effettuare controlli di qualità e ispezioni;
f) permettere ad un revisore esperto di effettuare verifiche indipendenti in accordo con le
leggi, i regolamenti o altri adempimenti applicabili.
3
LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE
DEFINIZIONI
6. In questo principio di revisione:
a) per “Documentazione della revisione” (o “carte di lavoro”) si intende la formalizzazione
delle procedure di revisione svolte1, dei relativi elementi probativi ottenuti, e delle
conclusioni raggiunte dal revisore;
b) per “Revisore esperto” si intende una persona (sia interna che esterna alla società di
revisione) che abbia una ragionevole conoscenza (i) dei processi di revisione (ii) dei
principi di revisione e delle norme di legge e regolamentari applicabili, (iii) del contesto
economico nel quale l’impresa opera e (iv) degli aspetti relativi al settore in cui viene
svolta l’attività, in tema di revisione contabile, bilanci ed informativa economicofinanziaria.
NATURA DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE
7. La documentazione della revisione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o
di altro tipo. La documentazione include, ad esempio, programmi di revisione, analisi, note di
commento sulle questioni emerse, riepiloghi degli aspetti significativi, lettere di conferma e di
attestazione, check list e corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi. Se
ritenuto opportuno, estratti o copie di documenti aziendali - ad esempio, contratti o accordi
significativi - possono essere inclusi nella documentazione
della revisione. Tale
documentazione, tuttavia, non sostituisce le evidenze contabili dell’impresa. La
documentazione della revisione di uno specifico incarico viene archiviata in un file di
revisione (audit file).
8. Il revisore di norma esclude dalla documentazione della revisione le bozze superate di carte di
lavoro e di bilanci, annotazioni che riportano considerazioni incomplete o preliminari,
versioni superate di documenti corretti per errori di stampa o di altra natura e duplicati di
documenti.
FORMA, CONTENUTO ED AMPIEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA
REVISIONE
9. Il revisore deve predisporre una documentazione della revisione che consenta ad un revisore
esperto, che non abbia alcuna cognizione dello specifico incarico, di comprendere:
a) la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte per
ottemperare ai principi di revisione e alle norme di legge e regolamentari applicabili;
1
Le procedure di revisione svolte includono la pianificazione del lavoro, in accordo con il documento 300 “Pianificazione della revisione
contabile del bilancio”.
4
LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE
b) i risultati delle procedure di revisione e gli elementi probativi raccolti;
c) gli aspetti significativi emersi nel corso del lavoro di revisione e le conclusioni raggiunte
al riguardo. La documentazione deve, inoltre, comprendere il giudizio professionale
esercitato quando ciò abbia inciso significativamente sulle conclusioni raggiunte.
10. La forma, il contenuto e l’ampiezza della documentazione della revisione dipendono da vari
fattori quali:
•
•
•
•
•
•
•
la natura delle procedure di revisione da svolgere;
i rischi identificati di errori significativi;
il grado di giudizio professionale necessario per svolgere il lavoro e valutarne i risultati;
l’importanza degli elementi probativi acquisiti;
la natura e la portata delle eccezioni identificate;
la necessità di documentare una conclusione o gli argomenti a supporto di una
conclusione non facilmente desumibile sulla base della documentazione del lavoro svolto
o degli elementi probativi acquisiti;
la metodologia di revisione e gli strumenti utilizzati.
In ogni caso, non è né necessario né fattibile documentare ogni aspetto tenuto in
considerazione durante l’attività di revisione.
11. Le spiegazioni verbali da parte del revisore non rappresentano per se stesse un adeguato
supporto per comprovare il lavoro di revisione svolto né le conclusioni raggiunte; tuttavia
possono essere usate per spiegare o chiarire le informazioni contenute nella documentazione
della revisione.
Documentazione degli elementi identificativi di specifiche voci o aspetti oggetto di verifica
12. Nel documentare la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte, il
revisore deve rilevare gli elementi identificativi delle specifiche voci o degli aspetti oggetto di
verifica.
13. Rilevare gli elementi identificativi è utile per diverse finalità. Ad esempio, consente al team
di revisione di dare conto dell’attività svolta ed agevola l’analisi di eccezioni o incongruenze.
Gli elementi identificativi variano a seconda della natura della procedura di revisione e della
voce o dell’aspetto da verificare. Ad esempio:
•
•
per una verifica di dettaglio della procedura di emissione degli ordini di acquisto, il
revisore può identificare nelle carte di lavoro i documenti selezionati indicando la data e il
numero progressivo;
per una procedura che richiede la selezione o l’esame di tutte le voci di una data
popolazione al di sopra di un determinato importo, il revisore può descrivere nelle carte di
lavoro i criteri applicati nella procedura ed identificare la popolazione (ad esempio, tutte
le scritture contabili da libro giornale al di sopra di un dato importo);
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LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE
•
•
•
per una procedura che richiede un campionamento di una popolazione di documenti, il
revisore può identificare nelle carte di lavoro i documenti selezionati indicando la fonte di
provenienza, il dato di partenza e l’intervallo di campionamento (ad esempio, un
campionamento di documenti di spedizione selezionati dall’archivio del periodo dall’1
aprile al 30 settembre, iniziando dal documento con numero 12345 e selezionandone uno
ogni 125);
per una procedura che richiede indagini presso personale dell’impresa, il revisore può
indicare nelle carte di lavoro le date delle indagini ed i nomi e le qualifiche delle persone;
per una procedura di “osservazione”, il revisore può descrivere nelle carte di lavoro il
processo o il fatto da osservare, il personale di riferimento, le rispettive responsabilità, il
luogo e il momento dell’“osservazione”.
Aspetti significativi emersi nell’ambito della revisione
14. La valutazione della significatività di uno specifico aspetto emerso nell’ambito della revisione
richiede un’analisi obiettiva degli eventi e delle circostanze. Costituiscono aspetti
significativi, tra l’altro:
•
•
•
•
situazioni che determinano rischi significativi (come definiti nel documento n. 315 “La
comprensione dell’impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori
significativi”);
risultati di procedure di revisione che indicano (a) che le informazioni finanziarie
potrebbero essere significativamente errate, o (b) la necessità di rivedere la precedente
valutazione dei rischi di errori significativi e le procedure di revisione in risposta a tali
rischi;
circostanze che determinano significative difficoltà per il revisore nell’applicazione delle
necessarie procedure di revisione;
risultati che potrebbero avere effetti sulla relazione di revisione.
15. Il revisore può ritenere utile preparare e conservare nella documentazione della revisione, un
riepilogo (talvolta denominato “memorandum conclusivo”) con la descrizione degli aspetti
significativi identificati durante la revisione e del modo in cui sono stati trattati, o il rinvio ad
altra documentazione della revisione che fornisca tali informazioni. Detto riepilogo può
facilitare un’efficiente ed efficace riesame e analisi della documentazione della revisione, in
particolare nei casi di revisioni complesse. Inoltre, la preparazione di un riepilogo può aiutare
il revisore nella propria valutazione degli aspetti significativi.
16. Il revisore deve documentare con tempestività le discussioni avute con la direzione ed altri
soggetti su aspetti significativi.
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LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE
17. La documentazione della revisione deve includere evidenze degli aspetti significativi discussi,
delle date in cui le discussioni hanno avuto luogo e dei soggetti coinvolti. La
documentazione può non essere limitata alle evidenze predisposte dal revisore ma includere
altre evidenze ritenute appropriate come, ad esempio, verbali degli incontri avuti, predisposti
dal personale dell’impresa e concordati con il revisore. Altri soggetti con i quali il revisore
può discutere aspetti significativi sono rappresentati dai responsabili delle attività di
governance, da altro personale dell’ impresa e da terze parti quali i consulenti dell’impresa.
18. Se il revisore ha identificato informazioni che contraddicono o sono incoerenti con le
conclusioni finali relative ad un aspetto significativo, egli deve documentare il modo in cui
ha trattato tali contraddizioni o incoerenze nella formulazione delle conclusioni finali.
19. La documentazione di come il revisore ha trattato la contraddizione o l’incoerenza, tuttavia,
non implica che egli debba conservare documentazione non corretta o superata.
Documentazione delle deroghe da regole di comportamento e linee guida indicate nei
principi di revisione
20. Le regole di comportamento e le linee guida contenute nei principi di revisione sono
individuate per aiutare il revisore nel raggiungimento degli obiettivi generali della revisione.
Conseguentemente, ad eccezione di circostanze eccezionali, il revisore agisce in accordo con
le regole di comportamento e le linee guida contenute nei principi di revisione applicabili
nelle specifiche circostanze dell’incarico di revisione.
21. In circostanze eccezionali, il revisore può ritenere necessario derogare da regole di
comportamento e linee guida indicate in un principio di revisione, qualora la loro
applicazione non consenta, nella fattispecie, il raggiungimento dello specifico scopo per cui
tali regole di comportamento e linee guida sono previste nel principio di revisione medesimo.
In tali circostanze eccezionali il revisore, per dichiarare la conformità della revisione
contabile ai principi di revisione, deve svolgere procedure di revisione alternative e
documentare adeguatamente nelle carte di lavoro:
•
•
le ragioni della deroga;
le ragioni per le quali ritiene che le procedure di revisione alternative siano sufficienti ed
appropriate ai fini del raggiungimento dello specifico scopo previsto nel principio di
revisione.
22. Gli obblighi della documentazione di cui al precedente paragrafo non si applicano in
presenza di regole di comportamento e linee guida non applicabili in specifiche circostanze.
In particolare:
•
quando un certo principio di revisione si riferisce a situazioni non presenti nello specifico
incarico (ad esempio, in un incarico ricorrente, nulla di quanto previsto nel documento n.
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LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE
•
510 “Le verifiche dei saldi di apertura a seguito dell’assunzione di un nuovo incarico” e’
applicabile);
quando le regole di comportamento o linee guida presuppongono necessariamente delle
condizioni e tali condizioni non sussistono (ad esempio, la necessità di valutare gli effetti
sulla relazione di revisione in presenza di una limitazione nelle procedure di revisione).
Identificazione di chi ha predisposto e di chi ha riesaminato la documentazione
23. Nel documentare natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione, il revisore
deve indicare:
a) chi ha svolto le procedure di revisione ed in quali date il lavoro è stato completato;
b) chi ha riesaminato il lavoro di revisione, in quali date e l’estensione di questo riesame.
24. La necessità di documentare chi ha riesaminato il lavoro di revisione svolto, non comporta la
necessità di evidenziare chi ha effettuato il riesame su ogni singola carta di lavoro. La
documentazione della revisione tuttavia, evidenzia chi ha riesaminato specifiche parti del
lavoro di revisione e quando.
RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE NELLA VERSIONE
DEFINITIVA
25. Il revisore deve completare la raccolta della documentazione della revisione nella versione
definitiva in modo tempestivo dopo la data della relazione di revisione.
26. La società di revisione deve stabilire direttive e procedure per il tempestivo completamento
della documentazione di revisione nella versione definitiva. Di norma per il completamento
della raccolta della documentazione è adeguato un termine di 60 giorni dalla data della
relazione di revisione.
27. Il completamento della raccolta della documentazione della revisione nella versione
definitiva, dopo la data della relazione di revisione, risponde ad esigenze di sistemazione e
non implica lo svolgimento di nuove procedure di revisione né l’elaborazione di nuove
conclusioni. Modifiche alla documentazione della revisione possono essere effettuate durante
la sistemazione delle carte di lavoro purché siano di natura formale. Esempi di modifiche
possono essere:
•
•
•
•
cancellare o eliminare documentazione superata;
classificare le carte di lavoro, ordinarle ed evidenziare i rinvii tra le stesse;
firmare, al loro completamento, le check lists relative alla predisposizione finale delle
carte di lavoro;
documentare gli elementi probativi acquisiti dal revisore, discussi e concordati con i
relativi membri del team di revisione prima della data della relazione di revisione.
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LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE
28. Dopo che è stata completata la raccolta della documentazione della revisione nella versione
definitiva, il revisore non deve cancellare o eliminare la documentazione prima della
scadenza del termine previsto per la sua conservazione.
28 a. La società di revisione deve stabilire direttive e procedure per assicurare la riservatezza, la
sicurezza nella custodia, l’integrità e la rintracciabilità della documentazione della revisione,
nonché direttive e procedure per regolare l’accesso alla medesima.
29. La società di revisione deve stabilire direttive e procedure per la conservazione della
documentazione della revisione.
Le carte di lavoro devono essere conservate per un periodo di dieci anni. Tale termine è
stabilito facendo riferimento alle norme relative alla conservazione delle scritture contabili.
30. Qualora il revisore ravvisi la necessità di modificare la documentazione della revisione
esistente o di aggiungere nuova documentazione successivamente al completamento della
documentazione nella versione definitiva, egli, indipendentemente dalla natura delle
modifiche o delle aggiunte da apportare, deve documentare:
a) quando e da chi sono state effettuate e, se applicabile, da chi sono state riesaminate;
b) le specifiche ragioni che hanno reso necessario effettuare le modifiche;
c) gli effetti delle modifiche, qualora esistano, sulle conclusioni del revisore.
MODIFICHE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE IN CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI,
SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DELLA RELAZIONE DI
REVISIONE
31. Qualora si verifichino circostanze eccezionali, dopo la data della relazione di revisione, che
rendano necessario, da parte del revisore, effettuare nuove procedure od integrare quelle già
effettuate, o che inducano il revisore a modificare le proprie conclusioni, egli deve
documentare:
a) le circostanze emerse;
b) le procedure di revisione svolte, nuove o integrative, gli elementi probativi ottenuti, e
le conclusioni raggiunte;
c) quando e da chi sono state effettuate le modifiche alla documentazione della revisione
e, se applicabile, da chi sono state riesaminate.
32. In queste circostanze eccezionali rientra la scoperta di fatti riguardanti le informazioni
economico-finanziarie sottoposte a revisione contabile, esistenti alla data della relazione di
revisione, che avrebbero potuto avere effetti sulla relazione di revisione se il revisore ne fosse
stato a conoscenza.
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LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE
Appendice
Specifiche indicazioni relative alla documentazione della revisione e riferimenti contenuti in
altri principi di revisione
Di seguito viene fornito un elenco dei principali paragrafi che contengono indicazioni relative
alla documentazione della revisione, contenuti in altri documenti:
̇
documento n. 240 “ La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della
revisione contabile del bilancio” paragrafi 60, e 104-108;
̇
documento n. 250 “ Gli effetti connessi alla conformità a leggi e a regolamenti”, paragrafo
25;
̇
documento n. 260 “Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili
delle attività di governance”, paragrafo 16;
̇
documento n. 300 “ Pianificazione della revisione contabile del bilancio”, paragrafi 22-26;
̇
documento n. 315 “ La comprensione dell' impresa e del suo contesto e la valutazione dei
rischi di errori significativi”, paragrafi 122 e 123;
̇
documento n. 330 “Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati ”
paragrafo 73;
̇
documento n. 505 “ Le conferme esterne”, paragrafo 33;
̇
documento n. 580 “ Le attestazioni della direzione”, paragrafo 10;
̇
documento n. 600 “ L’utilizzo del lavoro di altri revisori”, paragrafo 13.
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LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUIZIONE DEI
PRINCIPI DI REVISIONE CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO
** Michelangelo Rondelli - Presidente
** Pietro Portaluppi - Vice Presidente
* Vittorino Tedde - Vice Presidente
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*
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**
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Gianna Adami
Claudio Badalotti
Ezio Bassi
Sebastiano Baudo
Riccardo Bauer
Giulio Capiaghi
Matteo Caratozzolo
Sergio Cassandrelli
Ulderico Ciarcià
Dario Colombo
**
*
*
**
*
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**
**
*
*
Giovanni Cossu
Fabio Gallassi
Gaspare Insaudo
Adolfo Mamoli
Gianluca Officio
Gianluca Ponzellini
Massimo Pulcini
Maurizio Serafini
Roberto Tizzano
Ambrogina Zanzi
Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:
Leonardo Losi
Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:
Luciano Aldo Ferrari
Segreteria tecnica della Commissione:
Laura Pedicini
Elisa Sartori
*
**
Componenti nominati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Componenti nominati dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri
Questo documento è stato approvato all’unanimità dai componenti la Commissione per la
Statuizione dei Principi di Revisione e ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri rispettivamente il 12 settembre ed il 5
settembre 2007.
Il presente documento è stato adottato dalla Consob con delibera n. 16137 del 2 ottobre 2007.
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