COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLA PARTE AERONAUTICA
DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
Proposta di modifica dei Titoli I, II, III, V, VII e IX
del Libro I della Parte II del codice
LIBRO I
DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE
TITOLO I
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE
DELLA NAVIGAZIONE
CAPO I
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE
687. Amministrazione della navigazione aerea.
1. L'amministrazione della navigazione aerea è costituita dal competente Dipartimento del
Ministero dei trasporti e delle infrastrutture di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300, e dall'Ente Nazionale per l’aviazione civile.
2. L'organizzazione e le attribuzioni dell’Ente Nazionale per l’aviazione civile, dell'Ente
Nazionale per l'assistenza al volo, dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo,
dell'Aero Club d'Italia e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme
istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.
688. Struttura organizzativa.
1. L'organizzazione centrale e periferica degli enti aeronautici è stabilita dagli stessi con
proprie norme statutarie e regolamentari.
689. Autorità aeroportuale.
1. L'Ente nazionale per l’aviazione civile individua gli aeroporti o il diverso ambito
territoriale cui è preposta una autorità aeroportuale.
2. L’autorità aeroportuale, quale organo periferico dell'Ente nazionale per l’aviazione civile,
esercita le funzioni di coordinamento, di vigilanza e di polizia previste dal presente codice e
dalle leggi speciali, con i contenuti e secondo le modalità stabilite dall' Ente nazionale per
l’aviazione civile.
3. L'Ente nazionale per l’aviazione civile individua gli organi che esercitano le funzioni
suddette negli aeroporti e negli ambiti territoriali cui non è preposta una autorità
aeroportuale.
4.L' Ente nazionale per l’aviazione civile esercita la vigilanza sulle aviosuperfici.
690. Vigilanza sugli aeromobili nazionali all'estero.
1. I compiti di vigilanza e di tutela sugli aeromobili nazionali e sui relativi equipaggi,
stabiliti dal presente codice, sono esercitati all'estero dall'autorità consolare.
CAPO II
DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE DELLA NAVIGAZIONE
691. Annessi ICAO.
1. Al recepimento degli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6
marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via
amministrativa, sulla base dei principi generali stabiliti dal decreto del presidente della
Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, emanato in attuazione della legge 13 maggio 1983, n.
213, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici da parte degli enti aeronautici
secondo le rispettive competenze.
2. Analogamente si provvede alla predisposizione delle norme di adeguamento alle
eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica
applicativa degli stessi.
3. Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei
principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica indicato al comma 1, le
disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.
TITOLO II
DEGLI AEROPORTI
CAPO I
DELLA PROPRIETÀ DEGLI AEROPORTI
692. Beni del demanio aeronautico.
1. Fanno parte del demanio aeronautico:
a) gli aeroporti militari;
b) gli aeroporti civili di proprietà dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
c) ogni costruzione o impianto di proprietà dello Stato e degli enti pubblici territoriali
destinati al servizio della navigazione aerea.
693. Aeroporti privati.
1. L’istituzione e l’ampliamento da parte di privati, su suolo di proprietà privata, di
aeroporti e di altri impianti aeronautici, devono essere preventivamente autorizzati
dall’Amministrazione della navigazione aerea.
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694. Mutamenti relativi ai diritti su aeroporti e su altri impianti privati.
1. L’alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo
di aeroporti o di altri impianti aeronautici privati, sono immediatamente comunicati
all’Amministrazione della navigazione aerea, anche ai fini dell’esercizio dei poteri di
vigilanza.
695. Opere di pubblico interesse.
1. L’Amministrazione della navigazione aerea dichiara di pubblico interesse le opere
necessarie all’istituzione e all’ampliamento, da parte dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, di aeroporti e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della
navigazione aerea.
2. Analogamente l’Amministrazione della navigazione aerea provvede con riferimento agli
aeroporti e agli altri impianti aeronautici privati.
696. Aviosuperfici.
1. Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza e all’approdo di
aeromobili, non appartenenti al demanio aeronautico.
2. La trasformazione di un’aviosuperfice in aeroporto è soggetta all’autorizzazione prevista
dall’articolo 693.
CAPO II
DELL’USO DEGLI AEROPORTI
697. Aeroporti e aviosuperfici aperti al traffico civile.
1. Sono aperti al traffico aereo civile:
a) gli aeroporti civili di proprietà dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati al Ministro dei trasporti e delle infrastrutture,
d’intesa con il Ministro della difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell’articolo 693 ed adibiti permanentemente dal
gestore all’esercizio del traffico aereo.
2. Ai fini dell’apertura al traffico aereo civile gli aeroporti devono ottenere una
certificazione di idoneità rilasciata dall’Ente nazionale dell’aviazione civile in conformità ai
regolamenti tecnici dell’ente.
3. Sono altresì aperte al traffico civile le aviosuperfici, in conformità ai regolamenti ed alle
norme tecniche che le riguardano.
698. Uso degli aeroporti aperti al traffico civile.
1. Tutti gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico
civile, nei limiti stabiliti dai regolamenti e dalle norme tecniche.
2. I diritti per l’uso degli aeroporti sono stabiliti nel contratto di programma previsto
dall’articolo 712.
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3. I diritti per l’uso degli aeroporti indicati dall’articolo 718 sono approvati
dall’Amministrazione della navigazione aerea.
699. Uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile.
1. Salvo il caso di necessità, per l’uso di aeroporti non aperti al traffico civile è richiesto il
consenso del gestore dell’aeroporto.
CAPO III
VINCOLI ALLA PROPRIETÀ
700. Caratteristiche degli aeroporti.
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile, con provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, fatte salve le attribuzioni del Ministro della difesa per
gli aeroporti militari, determina, per ciascuno degli aeroporti aperti al traffico aereo civile,
le coordinate del punto geografico di riferimento, il codice di riferimento, l’altitudine media
sul livello del mare, l’orientamento delle piste di volo e la loro classificazione ai fini delle
operazioni di avvicinamento e di atterraggio.
2. Negli stessi provvedimenti sono individuate, sulla base di quanto previsto dall’annesso
14 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7
dicembre 1944, le superfici di riferimento per la determinazione degli ostacoli alla
navigazione.
3. Negli stessi provvedimenti è altresì individuata, per ciascun aeroporto, un’area di rispetto
esterna al perimetro aeroportuale larga cinque chilometri.
701. Ostacoli alla navigazione.
1. Nelle superfici indicate nell’articolo 700, comma 2, sono soggetti alle limitazioni previste
dall’annesso 14 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944 le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli
impianti di linee elettriche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, i
ripetitori televisivi e telefonici, gli impianti di elevazione, le strade e in genere qualsiasi
opera che possa ugualmente determinare la presenza di ostacoli fissi o mobili alla
navigazione aerea.
2. Nelle suddette superfici, la costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è
subordinata all’autorizzazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.
702. Pericoli per la navigazione.
1. Nell’area di rispetto indicata nell’articolo 700, comma 3, sono soggetti a limitazione le
discariche di rifiuti, gli stabilimenti per la produzione e la conservazione degli alimenti, le
piantagioni diverse da quelle indicate nell’articolo 701, comma 1, e in genere qualsiasi
altra opera o attività costituente un potenziale richiamo per i volatili.
2. La realizzazione delle opere e l’esercizio delle attività menzionate nel comma 1, fatte
salve le competenze delle autorità preposte, sono comunque subordinati all’autorizzazione
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dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della
navigazione aerea.
703. Determinazione delle zone soggette a limitazione.
1. Le zone previste nell’articolo 700, commi 2 e 3, sono indicate dall’Ente nazionale per
l’aviazione civile su apposita mappa, con riferimento a linee naturali del terreno ed a
segnali indicatori collocati a cura del medesimo Ente.
2. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di apporre i segnali può accedere liberamente
nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l’assistenza della
forza pubblica.
3. La mappa è pubblicata mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell’ufficio del
comune in cui sono situate le zone indicate nel comma 1.
4. Dell’avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel
Bollettino Ufficiale della regione e nel Foglio degli Annunzi Legali della provincia. Il
sindaco del comune interessato provvede inoltre a darne diffusione nei modi ritenuti idonei.
704. Ricorso.
1. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione,
chiunque vi abbia interesse può, con ricorso notificato al Ministro dei trasporti e delle
infrastrutture, impugnare la determinazione della zona soggetta a limitazioni e il
provvedimento previsto nell’articolo 700.
2. Il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, assunte le necessarie informazioni, decide
con provvedimento motivato il ricorso entro sessanta giorni dalla notifica.
3. Trascorso il termine indicato nel comma 2, il ricorso si intende respinto.
4. Avverso il provvedimento del Ministro, o comunque decorso inutilmente il termine
indicato dal comma 2, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al
tribunale amministrativo regionale competente.
705. Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli.
1. Il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture può ordinare, con decreto motivato, che
siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa esistenti
alla data del provvedimento di cui all’articolo 700, qualora siano in contrasto con le
limitazioni stabilite negli articoli 701 e 702. E’ dovuta, in questo caso, un’indennità per il
danno eventualmente arrecato al bene sacrificato.
2. Il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture può ordinare, con decreto motivato, che
siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa venuti
in essere dopo la data del provvedimento previsto dall’articolo 700.
3. In caso di inadempimento, l’Amministrazione della navigazione aerea provvede d’ufficio
a spese dell’interessato.
706. Aviosuperfici o altri impianti.
1. Le aree in prossimità di aviosuperfici o di altri impianti aeronautici possono essere
assoggettate alle stesse limitazioni previste dagli articoli 701 e 702 nei casi di preminente
interesse pubblico.
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707. Collocamento di segnali.
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile ordina il collocamento di segnali su opere,
costruzioni e piantagioni che, fuori dalle zone previste dall’articolo 700, commi 2 e 3,
richiedono maggiore visibilità per la sicurezza della navigazione aerea.
2. L’Ente nazionale per l’aviazione civile può altresì ordinare che per le opere, costruzioni e
piantagioni indicate nel comma 1 siano adottate le altre misure ritenute necessarie per la
sicurezza della navigazione aerea.
708. Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi.
1. Quando l’abbattimento di ostacoli, l’apposizione di segnali o l’adozione di altre misure
riguardano impianti o attrezzature di pertinenza di amministrazioni dello Stato o destinati
ad un pubblico servizio, i provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono emanati
previa comunicazione alle Amministrazioni interessate.
709. Compatibilità delle costruzioni con le immissioni acustiche.
1. Le costruzioni nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all’osservanza delle
disposizioni in materia di immissioni di rumori, tenuto conto anche della normativa
comunitaria e dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica annessa alla convenzione relativa
all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa
esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile
1956, n. 561.
TITOLO III
DELLE ATTIVITÀ NEGLI AEROPORTI
CAPO I
DELLA GESTIONE DEGLI AEROPORTI
710. Aeroporti di rilevante interesse pubblico.
1. Il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture individua, con proprio decreto, gli aeroporti
di rilevante interesse pubblico, sulla base di considerazioni di carattere strategico
economico.
711. Concessione della gestione aeroportuale.
1. Negli aeroporti indicati nell’articolo 710, l’Ente nazionale per l’aviazione civile affida in
concessione a società di capitali i beni del demanio aeronautico, la realizzazione delle
infrastrutture aeroportuali e la gestione dei servizi aeroportuali.
2. La concessione ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione,
l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture
aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali costituenti il sistema aeroportuale.
3. La concessione della gestione dell’aeroporto ha durata non superiore ai quaranta anni.
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4. Le concessioni sono affidate al gestore aeroportuale sulla base di procedure
concorrenziali e con l’adozione di idonee forme di pubblicità. Il bando di gara indica le
linee generali cui si atterrà l’Ente nazionale per l’aviazione civile nella stipulazione dei
contratti previsti dall’articolo 719 bis.
5. La gestione aeroportuale, per l’intera durata della concessione, deve essere svolta con
continuità, regolarità ed efficienza, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le
regole di non discriminazione dell’utenza.
712..Si veda ora art. 719 bis
713. Canone di concessione, diritti e tariffe aeroportuali.
1. Il contratto di programma determina la misura del canone di concessione della gestione
aeroportuale, tenendo conto del volume di
traffico di passeggeri e merci relativo al periodo cui il canone si riferisce.
2. Lo stesso contratto determina la misura dei diritti aeroportuali e delle tariffe dei servizi
resi nell’ambito aeroportuale, tenendo conto degli investimenti previsti nell’articolo 719,
comma 1.
3. Esso stabilisce infine i criteri per la determinazioni dei canoni di subconcessione di
edifici ed aree ad altri operatori che svolgono attività nell’ambito aeroportuale.
714. Progettazione e realizzazione delle infrastrutture aeroportuali.
1. I progetti di costruzione e di ampliamento di infrastrutture aero--portuali sono sottoposti
all’approvazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, d’intesa con il Ministro dei
trasporti e delle infrastrutture.
2. L’approvazione produce gli effetti previsti dall’articolo 1, comma 1, della legge 3
gennaio 1978, n.1.
715. Decadenza e revoca.
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile dichiara la decadenza del concessionario:
a) nel caso di grave inadempimento degli obblighi assunti con l’atto di concessione e con i
contratti di programma e di servizio, nonché degli altri obblighi derivanti dalla legge;
b) nel caso di gravi o reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza ed efficienza
della gestione;
c) nel caso di grave violazione dei principi relativi alla imparziale, continua e regolare
erogazione dei servizi.
2. Le concessioni previste dall’articolo 711 possono essere revocate per specifici motivi di
interesse pubblico o di interesse generale della navigazione.
3. La revoca non dà diritto ad indennizzo. Tuttavia, nelle concessioni che hanno dato luogo
a costruzione di opere stabili l’amministrazione, salvo che sia diversamente stabilito, è
tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle
opere quanti sono gli anni mancanti alla scadenza della concessione.
4. In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della
revoca, oppure al costo di costruzione dell’opera detratto l’ammontare degli ammortamenti
effettuati.
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716. Subconcessione.
1. Conformemente alle previsioni del contratto di programma e di servizio, il
concessionario può dare in subconcessione a terzi l’esercizio di aree e locali e la gestione di
servizi avuti in concessione.
2. La subconcessione è regolata dal contratto stipulato dal concessionario con il
subconcessionario.
3. Nel caso di risoluzione o di cessazione della subconcessione, l’Ente nazionale per
l’aviazione civile, su richiesta del concessionario, ordina al subconcessionario il rilascio
delle aree o dei locali oggetto della subconcessione e l’eventuale rimozione delle opere
realizzate.
717. Vigilanza sull’attività del gestore.
1. L’Amministrazione della navigazione aerea vigila sull’attività del gestore aeroportuale,
verificando che la stessa si svolga nel rispetto della disciplina stabilita dalle norme di legge
e regolamentari, dall’atto di concessione e dai contratti di programma e di servizio.
718. Autorizzazione alla gestione degli aeroporti e degli altri impianti aeronautici.
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile autorizza la gestione degli aeroporti non di
rilevante interesse pubblico, stabilendo condizioni e limiti al fine di garantirne la regolarità
e la sicurezza.
2. L’Ente nazionale per l’aviazione civile autorizza altresì l’esercizio di altri impianti
aeronautici destinati ad erogare servizi di rilevanza generale.
3. L’Ente nazionale per l’aviazione civile può gestire direttamente gli aeroporti di interesse
sociale.
719. Concessione delle aree e delle infrastrutture demaniali.
1. Negli aeroporti indicati nell’articolo 718, compatibilmente con le esigenze del pubblico
uso, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, previa determinazione dei canoni, affida in
concessione ai privati autorizzati alla gestione aeroportuale, per un periodo non superiore a
vent’anni, le aree e le infrastrutture demaniali necessarie alla costruzione di aviorimesse o
di altri edifici o impianti da adibire a servizi attinenti al traffico aereo.
719 bis Contratto di programma e qualità dei servizi.
1. Il gestore aeroportuale stipula con l’Ente nazionale per l’aviazione civile un contratto di
programma, nel quale sono definiti gli investimenti, le strategie e le politiche di sviluppo
dell’aeroporto, avuto riguardo al piano generale dei trasporti, alle previsioni di traffico ed
alle esigenze dell’intermodalità.
2. Il contratto di programma ha durata non superiore a cinque anni e può essere soggetto a
revisione biennale.
3. Il gestore aeroportuale adotta, secondo la normativa vigente, la carta dei servizi,
approvata dall’ENAC, nella quale sono indicati i livelli qualitativi dei servizi gestiti.
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720. Mutamenti relativi all’esercizio di aeroporti o di altri impianti.
1. La cessione a qualsiasi titolo della gestione di aeroporti o di altri impianti aeronautici da
parte del titolare dell’autorizzazione non ha effetto se non è autorizzata dall’Ente nazionale
per l’aviazione civile.
2. La cessazione dell’esercizio di aeroporti e di altri impianti è comunicata immediatamente
all’Ente nazionale per l’aviazione civile.
721. Revoca dell’autorizzazione.
1. L’autorizzazione alla gestione degli aeroporti e degli altri impianti aeronautici può essere
revocata per specifici motivi di interesse pubblico.
722. Devoluzione.
1. Alla scadenza della concessione, le opere realizzate dal concessionario su aree demaniali
sono acquisite al demanio aeronautico.
723. Rinvio.
1. Per quanto non è disposto nel presente capo, si applicano le norme degli articoli 41, 44,
45, 46 e 54.
2. I poteri attribuiti al capo di compartimento spettano all’autorità aeroportuale, oppure,
negli ambiti territoriali cui non è preposta una autorità aeroportuale, ad altri organi
dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.
CAPO II
DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE
724. Gestione e coordinamento delle attività.
1. Il gestore aeroportuale svolge i servizi aeroportuali oggetto di concessione o di
autorizzazione.
725. Altri compiti del gestore.
1. Il gestore aeroportuale predispone i piani di sviluppo dell’aeroporto e la disciplina
dell’accesso e della circolazione di persone e di autoveicoli nell’ambito aeroportuale.
2. Il gestore aeroportuale fornisce adeguate informazioni all’utenza sull’utilizzazione dei
servizi aeroportuali.
3. Nel rispetto della normativa vigente, il gestore aeroportuale può assumere, direttamente o
attraverso una società controllata o collegata, l’esercizio dei servizi aeroportuali di
assistenza a terra ed i servizi di controllo di sicurezza concernenti i passeggeri, i bagagli e le
merci in partenza ed in transito.
726. Servizi di assistenza a terra.
1. I servizi di assistenza a terra negli aeroporti, ivi compreso il deposito e la custodia delle
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merci prima dell’imbarco e dopo lo sbarco, espletati sia dal gestore aeroportuale, che dagli
operatori terzi o dagli utenti in autoproduzione, sono regolati dalle leggi speciali.
2. L’Ente nazionale per l’aviazione civile, anche attraverso l’organo periferico competente,
vigila e controlla sulla continuità e regolarità dei servizi di assistenza a terra, nonché
coordina l’erogazione dei servizi aeroportuali quando sono forniti da operatori diversi,
verificando la qualità ed il livello di efficienza anche a tutele del godimento dei diritti degli
utenti costituzionalmente protetti.
727. Movimento di aeromobili, imbarco di passeggeri e merci.
1. Il gestore aeroportuale assicura che le operazioni relative al movimento e la sosta degli
aeromobili, il rifornimento ed il parcheggio degli stessi, l’imbarco e lo sbarco dei
passeggeri e merci, si svolgano in condizioni di sicurezza. Il gestore provvede inoltre alla
registrazione dei movimenti degli aeromobili in arrivo ed in partenza, nell’aeroporto di cui
si assicura la gestione.
2. Quando i servizi essenziali per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, forniti da terzi, non
vengono da questi erogati, il gestore provvede per conto e a spese del titolare del servizio.
728. Uso e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, erogazione dei servizi.
1. Gli impianti e le infrastrutture aeroportuali, realizzati dal gestore aeroportuale o dallo
stesso gestiti in ragione della concessione prevista dall’articolo 711 o dell’autorizzazione
prevista dall’articolo 718, sono dallo stesso custoditi.
2. Il gestore aeroportuale provvede al mantenimento dello stato di efficienza dei beni, delle
piste, delle infrastrutture, degli impianti, dei sistemi tecnici e tecnologici oggetto di
concessione o comunque strumentali per la gestione, nonché all’erogazione dei servizi
necessari e strumentali al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali.
3. Il gestore aeroportuale assicura il corretto mantenimento dello stato di efficienza degli
aiuti visivi alla navigazione aerea.
729. omissis
730. Custodia e controllo di efficienza dell’aeromobile.
1. Durante la sosta dell’aeromobile nelle aree aeroportuali, l’esercente provvede alla
sorveglianza ed alla custodia dello stesso.
2. L’esercente provvede in via esclusiva agli opportuni controlli tecnici idonei a garantire la
piena efficienza e sicurezza dell’aeromobile nelle manovre e nel volo.
730.bis. Misure di sicurezza e di prevenzione.
1. Il gestore aeroportuale pianifica le attività e gli interventi per garantire la sicurezza delle
attività nell’aeroporto e prevenire i rischi collegati alle stesse, nel rispetto delle norme
vigenti e dei programmi nazionali di sicurezza.
2. Il gestore inoltre adotta le misure per l’eliminazione o la riduzione dei rischi per la
navigazione derivanti dalla presenza di volatili in prossimità delle piste.
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730 ter. Rimozione di relitti.
1. Nel caso di caduta di un aeromobile e in ogni altro caso in cui un aeromobile o altro
oggetto, costituisca ingombro entro il perimetro dell’aeroporto, il gestore aeroportuale
ordina al proprietario o all’esercente di provvedere a proprie spese alla rimozione del
relitto, fissando il termine per l’esecuzione.
2. Se il proprietario o l’esercente non eseguono l’ordine nel termine fissato, il gestore
aeroportuale provvede alla rimozione per conto e a spese dei medesimi.
3. Il gestore aeroportuale può vendere il relitto e soddisfarsi sul ricavato in relazione al
proprio credito per il rimborso delle spese di rimozione, di deposito e di vendita.
4. Nei casi di urgenza il gestore aeroportuale provvede direttamente per conto e a spese del
proprietario o dell’esercente.
730 quater. Rifiuto di prestazione.
1. Il gestore aeroportuale e il prestatore dei servizi di assistenza a terra hanno il diritto di
rifiutare l’erogazione dei servizi di loro competenza all’utente che non provvede al
pagamento degli importi dovuti.
TITOLO QUINTO
DEL REGIME AMMINISTRATIVO DEGLI AEROMOBILI
CAPO I
DELLE DISTINZIONI DEGLI AEROMOBILI
743. Nozione di aeromobili.
1. Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un
luogo ad un altro.
2. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche, sono stabilite
dall’Ente nazionale per l’aviazione civile con proprio regolamento.
744. Aeromobili di Stato e aeromobili privati.
1. Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati
alla polizia, alla dogana, al servizio dei vigili del fuoco, alla protezione civile o ad altro
servizio di Stato.
2. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
3. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della
navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad
eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia, del servizio dei vigili del fuoco e della
protezione civile.
745. Aeromobili militari.
1. Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali.
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746. Aeromobili equiparati a quelli dello Stato.
1. Il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture può, con suo provvedimento, equiparare
agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che pur appartenendo a privati ed essendo da
questi esercitati, sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale.
2. Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell’equiparazione ed indica la categoria di
aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
3. L’equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si
riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.
747. Distinzione degli aeromobili privati.
1. Gli aeromobili privati, in relazione al loro impiego, si distinguono in:
a) aeromobili da trasporto pubblico, destinati al trasporto di persone o di cose
mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche senza compenso, se il
trasporto è effettuato da una impresa di trasporti aerei;
b) aeromobili da lavoro aereo destinati a scopi industriali e commerciali o ad altra
utilizzazione con compenso, che non siano il trasporto di persone o di cose.
2. Il regolamento determina le altre categorie di aeromobili in relazione al loro impiego.
748. Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia, del servizio dei
vigili del fuoco e della protezione civile.
1. Salva diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia, del servizio dei
vigili del fuoco e della protezione civile, non si applicano le norme del presente codice e
delle leggi relative alla navigazione aerea.
CAPO II
DELL’AMMISSIONE DELL’AEROMOBILE ALLA NAVIGAZIONE
749. Ammissione dell’aeromobile alla navigazione.
1. Sono ammessi alla navigazione aerea gli aeromobili immatricolati nel registro
aeronautico nazionale e quelli di Stato.
2. Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati cui sono state
assegnate marche temporanee ai sensi dell’articolo 752.
3. Gli aeromobili sono abilitati alla navigazione dal certificato di navigabilità.
4. Le condizioni per l’effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono
disciplinate dai regolamenti dell’Ente nazionale dell’aviazione civile.
750. Immatricolazione degli aeromobili.
1. Gli aeromobili sono immatricolati nel registro aeronautico nazionale, tenuto dall’Ente
nazionale per l’aviazione civile se la nazionalità del proprietario corrisponde alle
previsioni dell’articolo 756.
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2. L’iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall’articolo
756.
3. L’aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione.
751. Aeromobili iscritti in registri di altri Stati.
1. Non possono ottenere l’immatricolazione gli aeromobili che risultino già l’immatricolati
in registri aeronautici di altri Stati.
752. Assegnazione di marche temporanee.
1. Possono essere assegnate marche temporanee agli aeromobili non immatricolati dei
costruttori, già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l’attività di
volo per prove, esperimenti, dimostrazioni nonché consegna ad acquirenti.
2. Possono altresì essere assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora
immatricolati, di proprietà delle società, rispondenti ai requisiti previsti dall’articolo
756, che ne dispongono a scopo di vendita. La società che intende ottenere marche
temporanee per propri aeromobili allo scopo di promuoverne la vendita, deve farne
denuncia all’Ente nazionale per l’aviazione civile e dimostrarne la proprietà.
3. Le condizioni per il rilascio, le formalità, la durata ed il riutilizzo delle marche
temporanee sono determinate dai regolamenti dell’Ente nazionale per l’aviazione
civile.
753. Marca di nazionalità.
1. Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità
costituita dalla lettera maiuscola I.
754. Marca di immatricolazione.
1. La marca di immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata
dall’Ente nazionale per l’aviazione civile ed è diversa per ogni aeromobile.
755. Certificato di immatricolazione.
1. Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e
riporta le marche di individuazione dell’aeromobile, il tipo e le caratteristiche
principali, le generalità del proprietario, nonché le altre indicazioni richieste dai
regolamenti dell’Ente.
2. Sono annotate sul certificato le variazioni che comportano modificazioni dei dati
indicati nel comma 1.
756. Nazionalità dei proprietari degli aeromobili.
1. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l’iscrizione nel registro aeronautico
nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:
a) allo Stato, alle province, ai comuni ed a ogni altro ente pubblico e privato italiano o
di altro Stato membro dell’Unione Europea:
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea:
13
c) a società costituite o aventi sede in Italia o in altro Stato membro dell’Unione
Europea e il cui presidente,la maggioranza degli ammi-nistratori e l’amministratore
delegato, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea:
2. L’Ente nazionale per l’aviazione civile, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
può, con provvedimento motivato, consentire l’iscrizione nel registro aeronautico
nazionale di aeromobili dei quali le società conces-sionarie dei servizi di cui
all’articolo 776, nonché le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai
sensi del regolamento (CEE) n.2407/92 del Consiglio abbiano l’effettiva
disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico
nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in
aggiunta alle indicazioni di cui all’articolo 755, il titolo, diverso dalla proprietà, in
base al quale l’iscrizione è effettuata. Gli oneri che il presente codice pone a carico
del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l’effettiva disponibilità
dell’aeromobile.
3. La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono
disciplinati dalla legge italiana.
757. Perdita dei requisiti di nazionalità.
1. La perdita dei requisiti di nazionalità, se non ricorrono le condizioni previste
nell’articolo 756, comma 2, comporta la cancellazione dell’aero-mobile dal registro
aeronautico nazionale.
2. L’Ente nazionale per l’aviazione civile esegue la cancellazione dell’aero-mobile dal
registro d’iscrizione secondo le previsioni dell’articolo 760.
758. Demolizione dell’aeromobile.
1. Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell’aeromobile, deve
richiederne l’autorizzazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile.
2. Qualora siano costituiti diritti reali sull’aeromobile, è richiesto, ai fini
dell’autorizzazione, che la parte avente diritto esprima il proprio consenso o, in
difetto, sia fornita idonea garanzia da parte del proprietario.
3. L’autorizzazione non è concessa se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento
di attività di analisi ed indagini per la sicurezza aerea.
4. L’Ente accerta la demolizione e provvede ai sensi dell’articolo 760.
759. Perdita presunta.
1. Quando dal giorno dell’ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l’aeromobile si
presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l’ultima notizia.
760. Cancellazione dell’aeromobile dal registro.
1. L’aeromobile è cancellato dal registro di iscrizione quando:
a) è perito o si presume perito;
b) è stato demolito;
c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell’articolo 756,
d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;
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e) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l’aeromobile nel registro di altro
Stato membro dell’Unione Europea;
f) è stato riconsegnato al proprietario, nei casi previsti all’articolo 756 comma 2.
2. La cancellazione deve essere richiesta dal proprietario, o dalle Società che ne hanno
l’effettiva disponibilità ai sensi dell’art.756 comma 2°, che provvede inoltre a
riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.
3. Qualora siano costituiti diritti reali sull’aeromobile è richiesto, ai fini della cancellazione,
che la parte avente diritto esprima il proprio consenso o, in difetto, sia fornita idonea
garanzia da parte del proprietario.
4. La cancellazione dell’aeromobile può essere disposta anche di Ufficio.
CAPO III
DELLA NAVIGABILITA’ DELL’AEROMOBILE
761. Condizioni di navigabilità.
1. L’aeromobile che intraprende la navigazione deve essere in stato di navi-gabilità,
convenientemente attrezzato e atto all’impiego al quale è destinato.
762. Certificati di navigabilità.
1. Il certificato di navigabilità attesta l’idoneità alla navigazione aerea e l’idoneità tecnica
dell’aeromobile ad un determinato impiego.
2. I certificati di navigabilità sono classificati in certificati di navigabilità standard e
certificati di navigabilità speciali.
3. I certificati di navigabilità standard sono utilizzati per gli aeromobili conformi al tipo
omologato.
4. I certificati speciali sono utilizzati per i casi diversi da quelli indicati nel comma 3. Per
essi devono essere soddisfatti i requisiti minimi di sicurezza, applicabili agli specifici casi,
determinati dai regolamenti dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.
763. Omologazione degli aeromobili.
1. L’omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza ai regolamenti di sicurezza,
sviluppati in applicazione dell’Annesso 8 alla convenzione relativa all’aviazione civile
internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.
2. Chiunque sviluppa il progetto di un aeromobile può ottenere dall’Ente nazionale per
l’aviazione civile, un certificato di omologazione di tipo se dimostra che il progetto
soddisfa i requisiti dei regolamenti di sicurezza di cui al comma 1.
3. Le condizioni per il rilascio, le formalità e la durata sono determinate dai regolamenti
dell’Ente.
764. Rilascio dei certificati di navigabilità.
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1. I certificati di navigabilità vengono rilasciati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile
agli aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale ed agli aeromobili di cui
all’articolo 749, comma 2.
2. Le condizioni per il rilascio, le formalità, la durata e la rinnovazione sono determinate dai
regolamenti dell’Ente.
765. Visite e ispezioni.
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile provvede, nei casi e con le modalità stabilite dal
regolamento, a ispezioni e visite periodiche degli aeromobili per l’accertamento delle
condizioni di navigabilità e di impiego.
2. L’aeromobile può essere sottoposto a ispezioni o visite straordinarie, sempre che l’Ente
lo ritenga opportuno ovvero si siano verificate avarie che possano menomare le condizioni
di navigabilità dell’aeromobile. L’Ente dispone visite straordinarie ogni qualvolta ne viene
richiesto dal Ministro dei trasporti e delle infrastrutture o dall’autorità consolare.
766. Visite ed ispezioni all’estero.
1. All’estero le visite e le ispezioni di cui all’articolo precedente per gli aeromobili
nazionali sono eseguite dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, ovvero dagli istituti
stranieri con i quali siano stipulati accordi a tal fine.
767. Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall’Ente.
1. I certificati ed ogni altra attestazione rilasciata dall’Ente nazionale per l’aviazione
civile fanno fede fino a prova contraria.
CAPO IV
DEI DOCUMENTI DELL’AEROMOBILE
768. Documenti di bordo.
1. Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilità;
c) il certificato acustico e gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.
2. Gli aeromobili destinati ad attività di trasporto pubblico devono inoltre avere a bordo:
a) il giornale di bordo;
b) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti prescritti da leggi e
regolamenti.
769. Giornale di bordo.
1. Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell’articolo 834, i
testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.
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770. Libri dell’aeromobile.
1. Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell’aeromobile, del motore e
dell’elica su cui eseguire le annotazioni relative all’esercizio dell’aeromobile.
2. Le norme che l’esercente deve applicare per le annotazioni e per la tenuta dei libri
dell’aeromobile sono stabilite dai regolamenti dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.
771. Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti dell’aeromobile.
1. Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti dell’aeromobile e disposizioni degli
articoli 2700 e 2702 del codice civile, le annotazioni relative all’esercizio
dell’aeromobile sui libri di cui agli articoli 769 e 770 fanno prova anche a favore
dell’esercente quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro
l’esercente, ma chi vuole trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.
TITOLO VII
DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
792. Polizia della navigazione negli aeroporti.
1. Ferme restando le attribuzioni del gestore, le funzioni di polizia della navigazione negli
aeroporti sono esercitate dall’autorità aeroportuale, oppure dagli altri organi dell’Ente
nazionale per l’aviazione civile.
793. Vigilanza sulla navigazione aerea.
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile e per quanto di competenza gli altri Enti
aeronautici vigilano sull’osservanza delle disposizioni relative alla navigazione aerea.
2. Al personale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, autorizzato dall’Ente stesso a
svolgere attività ispettiva è garantito l’accesso ai mezzi, alle infra-strutture ed alle
documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.
794. Controllo degli aeromobili.
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile programma il controllo a campione sugli
aeromobili e sui documenti di bordo previsti come obbligatori dalla legislazione
vigente.
2. L’Ente nazionale per l’aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando a
seguito del controllo previsto dal comma 1 emergono elementi che pregiudicano la
sicurezza della navigazione aerea .
17
795. Bollettini meteorologici e segnalazioni per la navigazione.
1. L’Ente nazionale per l’assistenza al volo cura la pubblicazione dei bollettini
meteorologici, nonché delle informazioni che comunque interessano la sicurezza della
navigazione aerea, fatte salve le competenze dell’autorità militare.
2. Per gli idroscali situati nell’interno o nelle immediate vicinanze di porti marittimi o
interni, le segnalazioni sono concordate altresì, rispettivamente, con l’autorità marittima
e con quella preposta alla navigazione interna.
796. Servizi per la navigazione aerea.
1. I servizi di assistenza e gli aiuti alla navigazione aerea sono forniti dall’Ente nazionale
per l’assistenza al volo, fatte salve le competenze dell’Autorità militare.
797. Divieti di volo.
1. Il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture può vietare il sorvolo su determinate zone
del territorio della Repubblica per motivi militari o di sicurezza pubblica.
2. Lo stesso Ministro può altresì vietare la navigazione aerea su tutto il territorio della
Repubblica, per eccezionali motivi di interesse pubblico,
798. Aeromobili di altri Stati.
1. Gli aeromobili diversi da quelli nazionali, ad eccezione di quelli militari, di dogana e
di polizia, possono sorvolare il territorio della Repubblica a condizione di
reciprocità o quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni
internazionali, salva la facoltà del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di
rilasciare autorizzazioni temporanee.
2. Fatte salve le previsioni delle convenzioni internazionali, gli aeromobili militari, di
dogana e di polizia diversi da quelli nazionali non possono sorvolare il territorio
della Repubblica senza una speciale autorizzazione del Ministro dei trasporti e delle
infrastrutture.
799. Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione.
1. L’aeromobile nazionale non può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità
e di immatricolazione, in conformità delle disposizioni regolamentari dell’Ente nazionale
per l’aviazione civile.
2. Gli aeromobili di altri Paesi devono portare i contrassegni prescritti dallo Stato di
registrazione o quelli previsti dalle convenzioni internazionali.
800. Obbligo di portare a bordo licenze e attestati.
1. Gli aeromobili non possono circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze,
degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo.
801. Obbligo di assicurazione.
1. L’aeromobile non può circolare se non sono state stipulate le assicurazioni obbligatorie
per legge.
18
CAPO II
DELLA PARTENZA E DELL’ARRIVO DEGLI AEROMOBILI
802. Partenza ed approdo degli aeromobili.
1. La partenza e l’approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano
in maniera esclusiva l’uso degli aeroporti, può avere luogo nelle aviosuperfici indicate
nell’articolo 696, fatte salve le disposizioni delle leggi speciali.
803. Assegnazione delle bande orarie.
1. Il coordinatore provvede all’assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti pienamente
coordinati, in conformità alle disposizioni comunitarie.
2. Il coordinatore esercita i poteri previsti dalla normativa comunitaria e dalle leggi speciali.
804. Utilizzazione degli aeroporti pienamente coordinati.
1. La partenza e l’approdo di aeromobili negli aeroporti pienamente coordinati, come
definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati alla assegnazione della
corrispondente banda oraria da parte del coordinatore.
2. E’ punito con la sanzione amministrativa da £ 2.000.000 a £ 10.000.000 per ciascuna
violazione l’esercente che:
a) pubblicizza orari di partenza o approdo diversi da quelli per i quali ha avuto
l’assegnazione della banda oraria;
b) opera la partenza o l’approdo di un aeromobile senza avere previamente ottenuto
l’assegnazione della banda oraria;
c) non utilizza regolarmente, senza giustificato motivo, una o più bande orarie o serie
di bande orarie, senza restituirle al coordinatore.
3. La sanzione amministrativa è applicata dall’Ente nazionale aviazione civile sentito il
coordinatore.
805. Approdo di aeromobili provenienti dall’estero.
1. Gli aeromobili provenienti da località situata al di fuori dell’Unione Europea possono
approdare soltanto negli aeroporti doganali o sanitari, salvo quanto previsto dagli accordi
internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministro dei trasporti e delle
infrastrutture.
806. Aeromobili diretti all’estero.
1. Gli aeromobili diretti in località situate al di fuori dell’Unione Europea possono partire
soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministro dei trasporti
e delle infrastrutture.
807. Limiti all’utilizzazione degli aeroporti.
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la
navigazione, di ordine sanitario o altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita
l’utilizzazione degli aeroporti.
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2. Il gestore dell’aeroporto segnala all’Ente nazionale per l’aviazione civile le variazioni di
agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare
l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1.
3. Analoga segnalazione è effettuata dall’Ente nazionale per l’assistenza al volo in caso di
limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo.
TITOLO IX
DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN CORSO DI NAVIGAZIONE
834. Nascite e morti a bordo.
1. Il comandante dell’aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle
morti avvenute a bordo e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, all’ufficiale
dello stato civile o all’autorità di pubblica sicurezza che ne cura la trasmissione
all’ufficiale dello stato civile.
2. All’estero la dichiarazione prevista dal comma 1 è presentata all’autorità consolare.
3. L’autorità di pubblica sicurezza raccoglie con processo verbale la dichiarazione del
comandante e quelle dei testimoni, indicando le enunciazioni prescritte per la
compilazione dei relativi atti di stato civile, e trasmette gli atti alle autorità competenti a
norma delle disposizioni sull’ordinamento dello stato civile.
835. Processi verbali di scomparizione di persone in caso di perdita dell’aeromobile.
1. L’autorità di pubblica sicurezza provvede, in caso di perdita o di perdita presunta
dell’aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone e
alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni
sull’ordinamento dello stato civile.
2. Se il sinistro si è verificato all’estero o, in caso di perdita presunta, se l’ultimo aeroporto
toccato dall’aeromobile è in territorio estero, gli atti medesimi sono compilati e
trasmessi dall’autorità consolare del luogo
836. Conseguenze della scomparizione.
1. Le conseguenze della scomparizione per perdita dell’aeromobile sono regolate dagli
articoli 211 e 212; le competenze dell’autorità marittima sono attribuite all’autorità di
pubblica sicurezza.
20
ANNESSO 1
LICENZE DEL PERSONALE (Personnel Licensing)
OGGETTO
Contiene gli standards e le pratiche raccomandate in materia di licenze ed abilitazioni per:
Pilota Privato di Velivolo - Pilota Commerciale di Velivolo - Pilota di Linea di Velivolo - Pilota
Privato di Elicottero - Pilota Commerciale di Elicottero - Pilota di Linea di Elicottero - Pilota di
Aliante - Pilota di Pallone Libero - Navigatore - Tecnico di Volo - Radiotelefonista di Bordo Tecnico di Manutenzione Aeromobili - Controllore del Traffico Aereo - Addetto Operazioni di
Volo - Operatore di Stazione Aeronautica
STATO DI RECEPIMENTO
Recepito, sia pure con alcune differenze, dal DPR 566/1988 (regolamento alla legge n. 213/1983
sul rilascio, rinnovo, reintegrazione, sospensione, revoca di licenze, attestati e abilitazioni).
Il DPR 13 aprile 2000 n. 222 ed il DPR 10 maggio 2000 n. 223 disciplinano rispettivamente le
licenze del personale addetto al servizio pubblico di informazioni al volo e di quello addetto al
controllo del traffico aereo.
Ulteriori atti che ne rendono pressochè completo il recepimento, oltre che uniforme rispetto agli
altri paesi europei, sono costituiti dalla adozione da parte dell'ENAC dei regolamenti JAR-FCL 1
e JAR-FCL 2 (piloti di velivoli ed elicotteri), JAR-FCL 3 (medicina aeronautica) e JAR-66
(tecnici di manutenzione).
L'Annesso è recepito a meno della licenza di addetto alle operazioni di volo (flight dispatcher), al
momento non presente nell'ordinamento regolamentare nazionale.
La situazione è altresì confermata dall'audit condotto dall'ICAO sull'Italia.
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
ENAC
ENAV (licenza di controllore del traffico aereo)
ATTIVITA’ IN CORSO
La normativa di cui al DPR 566/88 è stata coordinata con le JAR-FCL (Flight crew
licensing), nel provvedimento di adozione ENAC.
I regolamenti JAR sono stati adottati nella versione originale in lingua inglese, è stato reso
disponibile anche un testo non ufficiale in lingua italiana delle JAR - FCL.
ANNESSO 2
REGOLE DELL’ARIA (Rules of the air)
OGGETTO
Contiene gli standards che, unitamente agli standards ed alle pratiche raccomandate dell’annesso
11 (Servizi di Traffico Aereo = ATS), regolano l’applicazione delle Procedure per la navigazione
aerea (Regole dell’Aria e Servizi di Traffico Aereo). I capitoli sono riferiti a: definizioni,
applicabilità, regole generali, regole del volo a vista (VFR) e regole del volo strumentale (IFR).
STATO DI RECEPIMENTO
Non recepito nelle forme previste dall'art. 687 C.d.N., non contiene pratiche raccomandate, ma
soltanto standard internazionali. Nella pratica viene comunemente applicato; nella Pubblicazione
Informazioni Aeronautiche ( AIP ) edito dall'ENAV sono riportate le differenze nazionali rispetto
al testo base, finora adottate dal Ministero Trasporti e dall'ENAC .
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
ENAC (in coordinamento con ENAV)
ATTIVITA’ IN CORSO
Predisposizione del testo regolamentare in lingua italiana da parte di un gruppo di lavoro costituito
dall'ENAC con la partecipazione dell'ENAV e dell'AMI; lo schema di Regolamento, che recepisce
l'Annesso e le ulteriori specificazione nazionali in materia di regole dello spazio aereo, è previsto
che venga emesso nel primo semestre 2001.
22
ANNESSO 3
SERVIZIO METEOROLOGICO PER LA NAVIGAZIONE AEREA
INTERNAZIONALE (Meteorological Service for International Air Navigation)
OGGETTO
Contiene gli standards e le raccomandazioni relativi ai servizi meteorologici per la navigazione
aerea internazionale al fine di garantirne la sicurezza, la regolarità e l’efficienza (sistema di
previsioni, osservazioni, rapporti, osservazioni dagli aeromobili, previsioni, informazioni
SIGMET e AIRMET, windshear, informazioni climatologiche aeronautiche, servizio per operatori
e membri di equipaggio, informazioni per i servizi di traffico aereo e per i servizi di ricerca e
soccorso, requisiti per le comunicazioni).
STATO DI RECEPIMENTO
Non recepito nelle forme previste dall'art. 687 Codice della Navigazione. E' conformemente
utilizzato, unitamente agli emendamenti che vengono adottati dall'ICAO, dagli Enti preposti alla
fornitura del servizio ( Aeronautica Militare Italiana ed ENAV ), per i settori ad essi assegnati.
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
Aeronautica Militare Italiana
ENAV ( meteorologia aeroportuale )
ATTIVITA’ IN CORSO
Non risultano specifiche attività in corso, aggiuntive rispetto alla analisi degli emendamenti ed
adeguamento degli standard interni utilizzati dai soggetti erogatori del servizio.
In relazione al tipo di soggetto cui le disposizioni si rivolgono, è ritenuto possibile utilizzare la
lingua inglese per questo annesso.
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ANNESSO 4
CARTE AERONAUTICHE (Aeronautical Charts)
OGGETTO
Contiene gli standards e le raccomandazioni per la produzione di carte rispondenti ai requisiti
della navigazione aerea (specifiche, carte ostacoli aeroportuali, carte per avvicinamenti di
precisione, carte di rotta, carte di area, carte SID e STAR, carte per avvicinamenti strumentali,
carte di avvicinamento a vista, carte di aerodromo, carte per il movimento al suolo, carte per il
parcheggio, carte aeronautiche mondiali, carte aeronautiche, carte aeronautiche di navigazione).
STATO DI RECEPIMENTO
Non recepito nelle forme previste dall'art. 687 Codice della Navigazione. Nella pratica viene
assunto come riferimento per la produzione dele carte aeronautiche.
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
ENAV ( in coordinamento con Aeronautica Militare Italiana)
ENAC per le carte relative all’aerodromo
ATTIVITA’ IN CORSO
Da definire da parte dei soggetti interessati.
In relazione al tipo di soggetto cui le disposizioni si rivolgono, è ritenuto possibile utilizzare la
lingua inglese per questo annesso.
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ANNESSO 5
UNITA’ DI MISURA DA UTILIZZARE IN VOLO E A TERRA
(Units of Measurements to be used in Air and Ground Operations)
OGGETTO
Contiene le specifiche per l’uso di un sistema standardizzato delle unità di misura relativo alle
operazioni dell’aviazione civile, in volo ed a terra.
Il sistema è basato sul sistema SI (International System of Units).
STATO DI RECEPIMENTO
Sistema internazionale recepito in Italia con DPR 12/8/82 n. 802 e successive modifiche. Le
modalità di applicabilità in campo aeronautico sono rinviate nel DPR a successiva
regolamentazione da parte degli organi competenti dell'Amministrazione dell'Aviazione Civile.
L'Annesso è stato recepito con provvedimento ENAC di adozione del "Regolamento per l'utilizzo
delle unità di misura nel settore dell'aviazione civile" edizione 1 del 24/11/99.
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
ENAC
ATTIVITA’ IN CORSO
Monitoraggio da parte dell'ENAC degli emendamenti dell'Annesso, che è stato recepito con un
testo in lingua italiana.
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ANNESSO 6
ESERCIZIO DEGLI AEROMOBILI (Operation of Aircraft)
OGGETTO
Questo annesso contiene gli standards e le pratiche raccomandate applicabili per l’esercizio dei
velivoli (PARTE I) nelle operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale e nelle
operazioni dell’aviazione generale internazionale (PARTE II) e per l’esercizio di elicotteri
(PARTE III) nelle operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale e di aviazione
generale internazionale.
STATO DI RECEPIMENTO
Il decreto ministeriale 38 T del 30 marzo 1998 introduce nell’ordinamento nazionale le JAR-OPS
1 e JAR-OPS 3 per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) di cui al regolamento
comunitario 2407/92. Le suddette JAR-OPS sono state sviluppate sulla base del contenuto
dell’Annesso 6, integrato da ulteriori requisiti di provenienza europea o statunitense (FAR).
L’Annesso 6, limitatamente alle parti I e III trasporto aereo commerciale, è completamente
recepito nell’ordinamento interno attraverso l’adozione delle JAR-OPS. Per quanto concerne
invece la parte II dello stesso Annesso, essa è parzialmente recepita a livello nazionale attraverso
il Regolamento Tecnico ENAC e varie disposizioni del Ministero dei Trasporti – DGAC.
Lo stato di recepimento è stato altresì confermato dall'audit condotto dall'ICAO sull'Italia.
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
ENAC
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ATTIVITA’ IN CORSO
E’ in via di predisposizione la JAR-OPS 2, elaborata secondo gli analoghi principi di cui alla
JAR-OPS 1 e JAR-OPS 3, che sostituirà i requisiti nazionali vigenti. Accettabile l’uso della lingua
inglese per le JAR-OPS 1 e JAR-OPS 3; i rimanenti requisiti è opportuno siano in lingua italiana.
Sono stati identificati dall'Enac gli standard della Parte II-aviazione generale, non ancora recepiti
per la successiva definizione di un programma di sviluppo regolamentare di adeguamento.
ANNESSO 7
MARCHE DI NAZIONALITA’ E DI REGISTRAZIONE DEGLI AEROMOBILI
(Aircraft Nationality and Registration Marks)
OGGETTO
Questo annesso contiene gli standards da applicare per la assegnazione e l’apposizione delle
marche indicanti la nazionalità e la registrazione degli aeromobili in base a quanto dettato dall’art.
20 della Convenzione di Chicago.
STATO DI RECEPIMENTO
Il contenuto di questo Annesso (che non contiene pratiche raccomandate) è già rintracciabile, in
maniera sostanzialmente conforme, nelle seguenti fonti normative: Codice della Navigazione
(parte II, libro I, titolo V, capo II), Regolamento per la navigazione aerea (artt. 1, 54 e ss.),
Regolamento tecnico ENAC (limitatamente alla sezione definizioni e classificazione). Ciò
premesso, non pare sussistano ulteriori esigenze per il recepimento di questo Annesso.
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
ENAC
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ATTIVITA’ IN CORSO
Da definire un programma di lavori dell'ENAC per l’emissione di un regolamento, in lingua
italiana, che tratti la materia in modo unitario e che comprenda anche le previsioni di cui al
Regolamento per la navigazione aerea, che hanno mantenuto nel tempo efficacia ed attualità.
ANNESSO 8
AERONAVIGABILITA’ DEGLI AEROMOBILI
(Airworthiness of Aircraft)
OGGETTO
Questo annesso contiene gli standards che definiscono il livello minimo di aeronavigabilità quale
base per il riconoscimento dei certificati di aeronavigabilità, ai sensi dell’art. 33 della Convenzione
di Chicago, rilasciati agli aeromobili per volare all’interno degli Stati.
L’Airworthiness Technical Manual (Doc. 9051) fornisce agli Stati la guida per sviluppare i codici
nazionali di aeronavigabilità. L’annesso contiene quattro parti per: definizioni, amministrazione,
velivoli, elicotteri.
STATO DI RECEPIMENTO
I principi di cui all’Annesso 8, parte III (aeroplani) e parte IV (elicotteri) sono stati integralmente
sviluppati nelle JAR-25 (Large Aeroplanes), JAR-27 (Small Rotorcraft) e JAR-29 (Large
Rotorcraft).
La normativa in questione è già stata accolta nell’ordinamento nazionale attraverso il
Regolamento tecnico ENAC, che copre anche la parte I e II del suddetto Annesso.
C’è peraltro da precisare che, in materia di aeronavigabilità, il quadro normativo di riferimento è
completato dalle JAR-22 (alianti), JAR-23 (velivoli piccoli), JAR-E (motori), JAR-P (eliche),
JAR-VLA (velivoli molto leggeri), JAR-APU (turbine di servizio), JAR-TSO (requisiti per
equipaggiamenti), nonché dai regolamenti nazionali RAI-VLR (elicotteri molto leggeri) e Parte
231 (palloni liberi pilotati), espressamente richiamati dal citato Regolamento ENAC per
l’omologazione delle specifiche categorie di prodotto.
L’Annesso 8 è integralmente recepito nell’ordinamento regolamentare nazionale.
Lo stato di recepimento è altresì confermato dall'audit condotto dall'ICAO sull'Italia.
28
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
ENAC
ATTIVITA’ IN CORSO
Revisioni Regolamento Tecnico per aggiornamento contenuti ed adozione JAR, nuove e
successivi emendamenti. E’ accettabile l’uso della lingua inglese per i regolamenti JAR di
contenuto specificatamente tecnico; i rimanenti requisiti richiedono l’uso della lingua italiana.
ANNESSO 9
FACILITAZIONI (Facilitations)
OGGETTO
Questo annesso contiene gli standards e le pratiche raccomandate, con riferimento alle previsioni
dell’art. 22 della Convenzione di Chicago, destinati agli Stati contraenti affinché siano adottati
regolamenti nazionali atti a facilitare ed accelerare la navigazione aerea fra i territori degli Stati,
evitando ad aeromobili, equipaggi, passeggeri e merci ritardi ingiustificati derivanti, specialmente,
dalle leggi relative all’immigrazione, alla sanità ed alla dogana.
STATO DI RECEPIMENTO
Non recepito nelle forme previste dal'art. 687 Codice della Navigazione. L'Annesso si rivolge
prevalentemente alle attività degli Stati e contiene pochi standard a cui è stato dato in buona parte
attuazione attraverso strumenti di tipo prevalentemente amministrativo. Buona parte delle
raccomandazioni, di adozione facoltativa, non è adottata.
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
MINISTERO DEI TRASPORTI ( in cooperazione con vari ministeri: SANITA’, INTERNI,
AGRICOLTURA, ecc.) ed ENAC.
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ATTIVITA’ IN CORSO
Stato di applicazione e programma di completamento di recepimento da sviluppare a cura del
Ministero Trasporti ed ENAC, tramite il Comitato Nazionale per le Facilitazioni al Trasporto
Aereo. Gli atti di recepimento sono sviluppati in lingua italiana.
ANNESSO 10
TELECOMUNICAZIONI AERONAUTICHE
(Aeronautical Telecommunications)
OGGETTO
Questo annesso contiene standards e raccomandazioni relativi ai radioaiuti per la navigazione aerea
(Vol. I), alle procedure (Vol. II), ai sistemi digitali di comunicazione dati e sistemi comunicazione
voce (Vol. III), sorveglianza radar e sistemi anticollisione (Vol. IV), utilizzazione dello spettro
delle frequenze radioaeronautiche (Vol. V).
L’annesso richiama i regolamenti radio dell’International Telecommunication Union (ITU).
STATO DI RECEPIMENTO
Recepito in parte. Atti di recepimento individuabili prevalentemente nella regolamentazione
tecnica degli apparati e nelle disposizioni aventi impatto sulle procedure di volo e sulla
occupazione dello spazio aereo in generale.
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SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
ENAC (standard tecnici di sicurezza degli apparati, spazio aereo, monitoraggio stato di
adempimento e mantenimento nel tempo )
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, ENAV.
ATTIVITA’ IN CORSO
Programma da sviluppare da parte di ciascuno degli Enti interessati. Atti di recepimento in lingua
italiana, accettabile la lingua inglese per gli standard tecnici degli equipaggiamenti.
ANNESSO 11
SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO
(Air Traffic Services ATC-FIS-ALS)
OGGETTO
Questo annesso contiene gli standards e le raccomandazioni che insieme agli standards
dell’annesso 2 regolano l’applicazione delle procedure per i servizi di navigazione aerea (Regole
dell’Aria e Servizi di Traffico Aereo).
STATO DI RECEPIMENTO
Non recepito nelle forme previste dall'art. 687 Codice della Navigazione.
Viene formalmente adottato dall'ENAV con disposizioni interne per la fornitura dei servizi di
navigazione aerea secondo i più recenti emendamenti.
Analogo approccio è seguito dall'Aeronautica Militare per i servizi da essa erogati.
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SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
ENAV
ATTIVITA’ IN CORSO
Monitoraggio e conseguente adeguamento delle disposizioni interne in relazione alla evoluzione
dell'Annesso.
I contenuti dell'annesso sono adottati dall'ENAV in lingua inglese dopo verifiche di congruità del
testo con le modalità operative dell'Ente.
ANNESSO 12
RICERCA E SOCCORSO (SAR)
(Search and Rescue)
OGGETTO
L’annesso contiene gli standards e le raccomandazioni per l’organizzazione, la cooperazione, le
misure preparatorie e le procedure operative del servizio di ricerca e soccorso, per gli aeromobili
in pericolo e le persone sopravvissute di un aeromobile incidentato, all’interno del territorio degli
Stati contraenti e nelle acque extraterritoriali.
STATO DI RECEPIMENTO
Non recepito nelle forme previste dall'art. 687 Codice della Navigazione.
L’Aeronautica Militare Italiana ha elaborato alcune normative interne che riprendono il contenuto
di tale Annesso.
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SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
AERONAUTICA MILITARE ITALIANA, DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE.
ATTIVITA’ IN CORSO
Non risultano specifiche attività in corso.da parte degli enti interessati.
Gli atti di recepimento dovrebbero essere sviluppati in lingua italiana.
ANNESSO 13
INVESTIGAZIONE SUGLI INCIDENTI AEREI ED INCONVENIENTI DEGLI
AEROMOBILI
(Aircraft Accident and Incident Investigation)
OGGETTO
Questo annesso contiene gli standards e le raccomandazioni per le indagini tecniche da svolgere
per incidenti ed eventi di pericolo (accidents - incidents), ovunque verificatisi, a fini di
prevenzione.
STATO DI RECEPIMENTO
Il decreto legislativo 25 febbraio 1999 n. 66 istitutivo della Agenzia Nazionale per la Sicurezza
del Volo, recepisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel
settore dell’aviazione civile previsti dall’Annesso stesso, in particolare per quanto concerne
l’organizzazione investigativa e le sue competenze. L’articolato del decreto legislativo non
riprende invece le disposizioni di carattere operativo contenute nell’Annesso.
Recepimento da completare.
33
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.
ATTIVITA’ IN CORSO
Recepimento da completare a cura dei vertici dell’Agenzia con le disposizioni operative mancanti.
La lingua da utilizzare per il recepimento è quella italiana.
ANNESSO 14
AERODROMI (Aerodromes)
OGGETTO
L’annesso contiene gli standards e le raccomandazioni relativi alle caratteristiche fisiche, alle
superfici ostacoli, alle installazioni ed ai servizi tecnici, previste per gli aeroporti (VOL. I) e gli
eliporti (VOL. II). Le previsioni dell'Annesso sono relative alla progettazione ed alle operazioni
STATO DI RECEPIMENTO
Non recepito. E' di norma utilizzato quale riferimento per la progettazione e le operazioni
aeroportuali.
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SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
ENAC
ATTIVITA’ IN CORSO
Sono in corso le attività di definizione dei requisiti nell'ambito di un programma ENAC per
l’emissione della regolamentazione tecnica. E’ preferibile l'uso della lingua italiana pur ritenendo
accettabile l’uso della lingua inglese per i requisiti tecnici di natura specialistica.
ANNESSO 15
SERVIZI DI INFORMAZIONE AERONAUTICA
(Aeronautical Information Service)
OGGETTO
L’annesso contiene gli standards e le raccomandazioni per i servizi delle informazioni
aeronautiche al fine di garantire il flusso delle informazioni necessarie alla sicurezza, alla
regolarità ed alla efficienza della navigazione aerea internazionale.
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STATO DI RECEPIMENTO
Non recepito nelle forme previste dall'art. 687 Codice della Navigazione.
L’ENAV, con il suo Manuale AIS – Normativa tecnica e procedure operative del 1987, ha
adeguato la sua normativa interna a quanto previsto dall’Annesso in questione. La stessa cosa ha
fatto l’ITAV, oggi Brigata Spazio Aereo, dell’Aeronautica Militare Italiana attraverso il suo
Manuale AIS-RS1/2 .
La Pubblicazione Informazioni Aeronautiche ( AIP ) è rispondente agli standard ICAO.
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
ENAV ( in coordinamento con Aeronautica Militare Italiana )
ATTIVITA’ IN CORSO
Monitoraggio ed adeguamento delle disposizioni interne, da parte dell'ENAV, in relazione agli
emendamenti emessi dall'ICAO.
Accettabile l'utilizzo del testo in lingua inglese. In AIP i testi sono pubblicati in italiano ed
inglese.
ANNESSO 16
PROTEZIONE AMBIENTALE
(Environmental Protection)
OGGETTO
L’annesso contiene gli standards e le raccomandazioni per la certificazione acustica degli
aeromobili classificati e impiegati nella navigazione aerea internazionale, e per la misurazione del
rumore a fini di monitoraggio (VOL. I).
L’annesso contiene anche gli standards relativi alle emissioni gassose dei motori, per gli
aeromobili classificati e impiegati dall’aviazione civile internazionale (VOL. II).
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STATO DI RECEPIMENTO
Per quanto concerne il volume I, le disposizioni in esso contenute (ad esclusione di quelle di cui
alle parti III, IV e V relative al rumore aeroportuale) sono contenute nella JAR-36, adottata
dall'ENAC nel novembre 2000 tra i propri regolamenti tecnici.
Per quanto concerne invece la parti III, IV e V sempre del vol. I, le disposizioni in esse contenute
sono state sostanzialmente accolte in più decreti dei Ministri dei Trasporti e dell'Ambiente.
Alla luce del quadro normativo testé delineato, l’Annesso 16 vol. I è recepito.
Il volume II, invece, non è stato ancora recepito.
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
ENAC.
ATTIVITA’ IN CORSO
Monitoraggio ed adeguamento della JAR-36 (Aircraft Noise), in funzione degli emendamenti
dell'Annesso16.
E’ stata sviluppata in ambito europeo la norma JAR 34 che recepisce gli standard dell’Annesso 16
volume II relativi alle emissioni gassose. L'ENAC ha in corso la valutazione della norma per la
sua adozione.
E’ accettabile l’uso della lingua inglese.
ANNESSO 17
SICUREZZA (Security)
(Security Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful
Interference)
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OGGETTO
L’annesso contiene gli standards e le raccomandazioni per prevenire e contrastare le azioni
illegali rivolte contro l’aviazione civile internazionale con l’obiettivo primario di garantire la
sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi, del personale di terra e del pubblico in generale.
STATO DI RECEPIMENTO
Non recepito nelle forme previste dall'art. 687 Codice della Navigazione. L'Annessso si rivolge
prevalentemente alle attività degli Stati e contiene pochi standard a cui è stato dato in buona parte
attuazione attraverso strumenti di tipo prevalentemente amministrativo.
Istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza, definite le misure in tema di controlli di
sicurezza sui bagagli trasportati.
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
MINISTERO DEI TRASPORTI ( in cooperazione con il MINISTERO DEGLI INTERNI ) ed
ENAC
ATTIVITA’ IN CORSO
Stato di applicazione e programma di completamento di recepimento da sviluppare a cura del
Ministero Trasporti ed ENAC, tramite il Comitato Interministeriale per la Sicurezza. Gli atti di
recepimento sono sviluppati in lingua italiana.
ANNESSO 18
TRASPORTO AEREO DI MERCI PERICOLOSE
(The Safe Transport of Dangerous Goods by Air)
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OGGETTO
L’annesso contiene gli standards e le raccomandazioni per la sicurezza nel trasporto aereo delle
merci pericolose. Esso tiene conto delle raccomandazioni del Comitato di esperti delle Nazioni
Unite e dei regolamenti dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica relativamente al
trasporto del materiale radioattivo.
STATO DI RECEPIMENTO
Recepito con la JAR-OPS 1, per gli operatori aerei di trasporto commerciale.
Da completare il recepimento nel quadro regolamentare nazionale per gli aspetti e per i soggetti
non trattati dalla JAR-OPS 1.
Recepiti i requisiti relativi ai programmi di addestramento per gli operatori aerei e per gli altri
soggetti.
SOGGETTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO
ENAC.
ATTIVITA’ IN CORSO
Definito un programma ENAC per l’emissione della regolamentazione tecnica del settore; le
attività di sviluppo sono in corso. E’ accettabile l’uso della lingua inglese.
Linee guida per la riforma dell’ordinamento dei servizi di trasporto aereo
1
Licenza per l’esercizio dei servizi di trasporto aereo
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Tutti i servizi di trasporto aereo possono essere esercitati solo previo conseguimento della
relativa licenza. Tale licenza è condizionata al possesso dei requisiti finanziari nonché di
quelli tecnici, documentati dal certificato di operatore aereo (COA).
L’esercizio del trasporto stesso, in mancanza di tali requisiti, è soggetto alla sanzione
amministrativa da lire 100.000.000 ad un miliardo fatte salve le eventuali conseguenze di
ordine penale.
2
Accesso al mercato voli intracomunitari
Nei collegamenti intracomunitari, l’accesso al mercato e le tariffe sono regolati dalla
pertinente disciplina dell’Unione Europea.
3
Accesso al mercato dei voli extracomunitari
Nei collegamenti extracomunitari le condizioni di accesso al mercato dei voli di linea sono
disciplinate dagli accordi internazionali conclusi per l’esercizio dei collegamenti stessi.
Nei collegamenti extracomunitari, l’impresa designata dall’Italia deve possedere il
requisito della nazionalità italiana.
La scelta dell’impresa o delle imprese designate è effettuata in base a criteri
preventivamente stabiliti che tengono conto anche della tutela degli utenti. I rapporti tra
l’Amministrazione e l’impresa stessa sono regolati da un contratto di programma in cui si
stabiliscono gli obblighi dell’impresa.
4
Poteri nei confronti dell’impresa designata straniera
Le imprese designate dalle altre parti contraenti per l’esercizio di tali servizi in Italia
devono richiedere allo Stato italiano l’autorizzazione per l’esercizio stesso. Essa è
condizionata alla dimostrazione che l’impresa si conforma alle disposizioni di carattere
tecnico amministrativo che disciplinano i servizi stessi (polizia della navigazione-doganalisanitarie) comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza
dell’aviazione civile.
L’Amministrazione italiana si riserva la facoltà di imporre prescrizioni o di sospendere o
revocare l’autorizzazione in difetto del possesso o in caso del venir meno delle condizioni
prescritte.
5
40
Code Sharing
L’esercizio congiunto del trasporto aereo sullo stesso aeromobile da parte di più vettori
dei quali uno soltanto ne assume l’effettivo esercizio (Code Sharing) è consentito a
condizione del rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
applicabile o ad essi ritenuti equivalenti dall’Amministrazione italiana, quando si tratti di
esercente dell’aeromobile extracomunitario.
L’esercizio congiunto è altresì subordinato ad adeguate forme di pubblicità nei confronti
di tutti gli utenti che utilizzano l’aeromobile. Analoghi principi si applicano ad ogni
forma di accordo commerciale tra vettori.
6
Tutela dei consumatori
Le condizioni di tutela dei consumatori da parte delle imprese diverse da quelle nazionali
sono soggette all’obbligo di pubblicità nei confronti degli utenti.
7
Oneri di servizio pubblico
Nell’ipotesi in cui l’offerta dei servizi aerei non sia autonomamente in grado di garantire il
diritto alla mobilità previsto dall’art. 16 della Costituzione della Repubblica Italiana,
l’Amministrazione si riserva di imporre oneri di pubblico servizio o di provvedere
all’erogazione di aiuti di Stato per consentire l’esercizio dei servizi stessi nei limiti della
disciplina comunitaria.
8
Voli non di linea extracomunitari
Per i voli non di linea extracomunitari l’impresa nazionale in possesso di licenza potrà
svolgere l’attività di trasporto non di linea nei limiti che saranno stabiliti con le norme di
carattere regolamentare. L’impresa straniera sarà autorizzata a singoli voli ed a serie di voli
non di linea.
41
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COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLA PARTE