CLC Studio Legale
Corso Italia, 43 – 20122 - MILANO
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Avv. Cristina Carati
LA MODIFICA DELLE MANSIONI DOPO IL
JOBS ACT
PREMESSA
La disciplina del riordino delle mansioni trova origine nella
Legge Delega 183/2014 (articolo 1, comma 7, lettere a)
Legge 183/2014):
• la ricognizione, il riordino e la razionalizzazione della
disciplina delle diverse tipologie contrattuali;
• la revisione della disciplina delle mansioni, consentendo
modifiche dell’inquadramento del lavoratore per garantirne
il proficuo impiego nel caso di oggettivo mutamento delle
esigenze aziendali;
• l’estensione dell’ambito di utilizzabilità delle prestazioni
di lavoro accessorio.
PREMESSA
Per realizzare questi obiettivi il decreto (in corso di
approvazione):
1. raccoglie in un testo organico le diverse norme di
legge che regolamentano le varie tipologie
contrattuali.
L’obiettivo è di creare un testo semplificato
contenente tutta la normativa stratificata nel corso
degli anni in materia di contratti.
PREMESSA
2. Riscrive l’articolo 2103 del codice civile in materia di
mansioni.
Si tratta di una normativa declinata negli anni settanta
non più attuale rispetto al contesto produttivo.
La modifica apportata (demansionamento con
mantenimento del livello retributivo) va incontro
all’esigenza di maggiore flessibilità da parte delle
imprese nell’impiego dei propri dipendenti.
L’ ATTUALE DISCIPLINA DELLE
MANSIONI
1) Possibilità di variare le mansioni assegnate al
lavoratore, ma solo assegnandogli mansioni
EQUIVALENTI (sotto il profilo oggettivo: parità di
contenuto professionale; sotto il profilo soggettivo:
coerenza con il bagaglio professionale acquisito);
L’ ATTUALE DISCIPLINA DELLE
MANSIONI
2) Divieto (pressoché) assoluto di modifica
peggiorativa delle mansioni assegnate al lavoratore
eccetto che nei casi di legge e ammessi dalla
giurisprudenza);
L’ ATTUALE DISCIPLINA DELLE
MANSIONI
3) In caso di assegnazione del lavoratore a mansioni
superiori, l'assegnazione diviene definitiva (se non è
stata disposta per sostituire un lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto), dopo il periodo
fissato dai contratti collettivi e comunque non
superiore a 3 mesi.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE
MANSIONI
Art. 2103 c.c. (nuovo testo)
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all’inquadramento
superiore
che
abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni
riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle
ultime effettivamente svolte.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE
MANSIONI
Resta in generale un divieto di modifica peggiorativa
delle mansioni assegnate al lavoratore, salvo:
• nei casi previsti dalla legge, ivi compreso il nuovo art.
2103 c.c.;
• nei casi di accordi ex art. 4 c.11 L. 223/1991;
• nei casi di inidoneità allo svolgimento delle mansioni
assegnate;
• nei casi in cui la modifica costituisce l’unica
alternativa al licenziamento.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE
MANSIONI
L’art. 2103 c.c. (nuovo testo) introduce la possibilità di
modificare in maniera peggiorativa le mansioni:
1. in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali
(fino ad 1 livello di inquadramento inferiore) –
unilateralmente2. se previsto dal CCNL o dai contratti aziendali (fino ad 1
livello di inquadramento inferiore) – unilateralmente 3. 3. (con accordo) nelle «sedi protette» al fine di
conservare il posto di lavoro, di acquisire una diversa
professionalità o per migliorare le condizioni di vita
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE
MANSIONI
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali
(fino ad 1 livello di inquadramento inferiore)
il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di
inquadramento e del trattamento retributivo in
godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi
collegati a particolari modalità di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE
MANSIONI
Assegnazione di mansioni appartenenti al livello di
inquadramento inferiore previste da contratti collettivi,
il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di
inquadramento e del trattamento retributivo in
godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi
collegati a particolari modalità di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE
MANSIONI
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove
necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo
il mancato adempimento dell’obbligo formativo non
determina la nullità dell’atto di assegnazione delle
nuove mansioni.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE
MANSIONI
Mutamento di mansioni inferiori per effetto di accordo ex
art. 2113 c.c.
il lavoratore può modificare, inquadramento, mansioni e
retribuzione sempre ché sia giustificato da:
• conservazione del posto di lavoro;
• di acquisire una diversa professionalità o
• per migliorare le condizioni di vita.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE
MANSIONI
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente
all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva,
salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima
non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro
lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai
contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da
associazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza,
dopo sei mesi continuativi.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE
MANSIONI
Art. 2013 c.c.
Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità
produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e
quarto comma e fermo quanto disposto al sesto
comma, ogni patto contrario è nullo.
GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE
Avv. Cristina Carati
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