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Schema di convenzione per il servizio di aggregazione misure ai sensi della deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 107/09 - TIS
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A con sede legale in Roma viale Egidio Galbani, 70 Partita IVA e Codice
Fiscale
05779661007,
rappresentata
da
…………………………….…..………….,in
qualità
di……………………………………., (di seguito denominata “TERNA”)
e
Società
……………………………….………..con
sede
legale
in
…………..…………………..
via…………………….…….., Partita IVA e Codice Fiscale ………………….…………. , rappresentata da
………………………………, in qualità di …………………………….(di seguito denominata “impresa distributrice”)
nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la parte o le Parti.
*****
PREMESSO CHE
con delibera dell‟Autorità per l‟energia elettrica e il gas (nel seguito: Autorità) n. 348/07, e successive
modifiche e integrazioni, è stato adottato il “Testo integrato delle disposizioni dell‟Autorità per l‟energia
elettrica e il gas per l‟erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell‟energia
elettrica” (nel seguito: Testo Integrato Tariffe - TIT);
ai sensi dell‟art 21, comma 2, del TIT, l‟impresa distributrice è responsabile della raccolta e della
validazione e registrazione delle misure dei punti di immissione collocati sulla propria rete; dei punti di
interconnessione con la rete di trasmissione nazionale (RTN) e con altre reti di distribuzione, nonché dei
punti di prelievo di clienti finali situati nella propria area di competenza territoriale;
con delibera dell‟Autorità n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito delibera
111/06), sono state definite le condizioni per l‟erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
dell‟energia elettrica sul territorio nazionale e per l‟approvvigionamento delle relative risorse su base di
merito economico;
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con delibera dell‟Autorità ARG/elt n. 107/09, come successivamente modificata ed integrata, è stato
approvato il “Testo integrato delle disposizioni dell‟Autorità per l‟energia elettrica e il gas in ordine alla
regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento” (nel seguito: TIS)
ai sensi dell' art. 8, commi 1 e 2 del TIS, TERNA, ai fini della determinazione delle partite fisiche ed
economiche inerenti il servizio di dispacciamento, è responsabile del servizio di aggregazione delle
misure dell‟energia elettrica e svolge tale servizio avvalendosi dell‟opera delle imprese distributrici;
ai sensi degli artt. 9, e 12 del TIS, TERNA aggrega le misure delle immissioni e dei prelievi di energia
elettrica ad essa comunicate dalle imprese distributrici nonché le misure delle immissioni di energia
elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla RTN ed appartenenti ad un medesimo punto di
dispacciamento rispettivamente in immissione o in prelievo come definiti all‟articolo 10 della delibera
111/06;
all‟articolo 15, commi 3 e 4, il TIS definisce le modalità di determinazione dei corrispettivi per il servizio
di aggregazione delle misure a remunerazione delle imprese distributrici;
agli articoli 45, 46 e 48 il TIS definisce rispettivamente i parametri prestazionali globali, i relativi
premi/penalità per l‟aggregazione misure e le modalità con cui gli stessi vengono regolati tra Terna e le
imprese distributrici;
l‟impresa distributrice dà atto che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono disciplinate
altresì dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (nel seguito: Codice
di rete) adottato ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 nonché da ogni altra disposizione normativa e
regolamentare in materia, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva
con la sottoscrizione della presente convenzione;
il Codice di rete prevede al capitolo 6 che TERNA stipuli “con le imprese distributrici una convenzione
per regolare il servizio di aggregazione delle misure in conformità ad una convenzione tipo allegata,
quale parte integrante, al presente Codice”;
il presente schema di convezione è stata approvato dall‟Autorità per l‟energia elettrica e il gas con
delibera ARG/elt 80/2011
l‟Impresa distributrice è (barrare la casella di interesse):
o impresa distributrice di riferimento
o impresa distributrice sottesa
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TUTTO CIÒ PREMESSO
TERNA e l‟Impresa distributrice convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1.
Definizioni
Ai fini e per gli effetti della presente convenzione si applicano le definizioni contenute nel TIS.
Articolo 2.
Oggetto
Oggetto della presente Convenzione è la disciplina dei diritti ed obblighi di TERNA e dell‟impresa distributrice
con riferimento al servizio di aggregazione delle misure. In particolare, la presente Convenzione definisce:
obblighi informativi delle parti in relazione a tale servizio;
tempistiche e modalità attuative per la regolazione dei corrispettivi per il servizio di aggregazione misure
e per la determinazione ed erogazione di premi o penalità legati al livello prestazionale dell„impresa
distributrice.
Articolo 3.
Obblighi informativi
3.1.
Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento e sottese ai fini dell’aggregazione delle
misure delle immissioni di energia elettrica
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Ai fini della determinazione delle misure relative ai punti di immissione l‟impresa distributrice, di riferimento o
sottesa:
-
qualora i dati di misura siano relativi a punti di immissione non trattati su base oraria, provvede a
comunicare a Terna i valori delle immissioni ripartiti sulle ore del mese con i criteri fissati nell‟art. 10 del
TIS;
-
qualora i dati di misura relativi a punti di immissione non siano disponibili ai fini del settlement mensile,
provvede a stimare i valori dell‟energia immessa sulla base dei criteri di cui all‟art.11 del TIS. Eventuali
rettifiche a tali dati sono possibili solamente in presenza di dati effettivi di misura.
Per le imprese distributrici sottese
Ai fini dell‟aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica, l‟impresa distributrice sottesa
determina e comunica a Terna:
a) Entro il giorno 15 di ciascun mese, i dati di misura dell‟energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante
del mese precedente nei punti di immissione non corrispondenti ad un‟unità di produzione 74/08 con potenza
disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete. A tale data i valori comunicati
diventano definitivi e non possono più essere modificati ai fini del settlement mensile.
b) Entro il 5 novembre di ciascun anno, i dati di cui al punto a) relativi al primo semestre dell‟anno in corso
qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;
c) Entro il 5 maggio di ciascun anno, i dati di cui al punto a) relativi:
1. all‟anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;
2. al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del sesto anno
precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.
d) Entro il giorno 15 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche tardive
rispetto al precedente punto 2) della lettera c).
Qualora l‟impresa distributrice sottesa comunichi rettifiche ai dati di cui alla precedente lettera a)
successivamente alla data ivi indicata, tali rettifiche saranno trattate, a seconda del momento in cui vengono
comunicate, come rettifiche di settlement o rettifiche tardive ai sensi degli articoli 51 e 75 del TIS.
Qualora l‟impresa distributrice non invii i dati di cui:
Alla lettera a), si applica quanto previsto dall‟articolo 42.1 lettera a) del TIS;
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Alle lettere b), c) e d), Terna considera definitivi, a seconda del momento in cui sono stati comunicati, i dati
trasmessi ai fini del settlement mensile o ai fini delle rettifiche nelle apposite sessioni previste dal TIS.
Per le imprese distributrici di riferimento
Ai fini dell‟aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica, l‟impresa distributrice di riferimento
determina e comunica a Terna:
a) Entro il giorno 15 di ciascun mese, i dati di misura dell‟energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante
del mese precedente in punti di immissione non corrispondenti ad un‟unità di produzione 74/08 con potenza
disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete. A tale data i valori comunicati
diventano definitivi e non possono più essere modificati ai fini del settlement mensile.
b) Entro il giorno 20 di ciascun mese, i dati di misura dell‟energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante
del mese precedente in punti di immissione, non trattati su base oraria, corrispondenti ad unità di produzione
74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW. L‟impresa distributrice comunica tali dati con
riferimento alle immissioni nella propria area di riferimento. A tale data i valori comunicati diventano definitivi
e non possono più essere modificati ai fini del settlement mensile.
c) Entro il 20 novembre di ciascun anno, i dati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo relativi al primo
semestre dell‟anno in corso qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement.
d) Entro il 20 maggio di ciascun anno, i dati di cui alle lettere a) e b) relativi a:
1. anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;
2. al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche
tardive.
e) Entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche tardive
rispetto al precedente punto 2 della lettera d).
Nel caso in cui l‟impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui:
alle lettere a) e b), si applica quanto previsto dall‟articolo 42.4 lettera a) del TIS.
alle lettere c), d), ed e) Terna considera definitivi, a seconda del momento in cui sono stati comunicati, i dati
trasmessi ai fini del settlement mensile o ai fini delle rettifiche nelle apposite sessioni previste dal TIS, ai
sensi dell‟art. 74.3 del TIS.
Qualora l‟impresa distributrice di riferimento comunichi rettifiche ai dati di cui alle precedenti lettere a) e b)
successivamente alle date ivi indicate, tali rettifiche saranno trattate, a seconda del momento in cui vengono
comunicate, come rettifiche di settlement o rettifiche tardive ai sensi degli articoli 51 e 75 del TIS.
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3.2.
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Comunicazione anagrafica unità di consumo da parte delle imprese distributrici di riferimento
Entro il sest‟ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di competenza, l‟impresa distributrice di
riferimento, tramite apposita procedura informatica, aggiorna nel Registro delle Unità di Consumo (RUC) gestito
da Terna le Unità di Consumo (UC) relative a utenti del dispacciamento che hanno stipulato un contratto per il
servizio di trasporto per punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale di competenza ovvero in quello
delle imprese distributrici ad essa sottese.
La registrazione in RUC dell‟aggiornamento delle UC è finalizzata all‟abilitazione delle stesse UC ai sistemi del
mercato elettrico ed al successivo settlement delle partite economiche.
3.3.
Aggregazione e comunicazione delle misure dei prelievi di energia elettrica da parte delle imprese
distributrici di riferimento
3.3.1.
Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini dell’aggregazione dell’energia
elettrica prelevata dai punti di prelievo trattati su base oraria
L‟impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna:
a)
entro il giorno 20 di ciascun mese, l‟energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese
precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria
localizzati nel proprio ambito territoriale e nella propria area di riferimento e i dati ricevuti dai sottesi ai sensi
dell‟art.37.1 lettera b). A tale data i valori comunicati diventano definitivi e non possono più essere modificati
ai fini del settlement mensile.
b)
entro il 20 novembre di ciascun anno, i dati di cui alla lettera a) relativi al primo semestre dell‟anno in corso
qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;
c)
entro il 20 maggio di ciascun anno, i dati di cui alla lettera a) relativi:
all‟anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement
1.
nonché
2. al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche
tardive
d)
Entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche tardive
rispetto al precedente punto 2 della lettera c).
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Nel caso in cui l‟impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui:
Alla lettera a),
relativamente all‟energia elettrica prelevata nella propria area di riferimento, si applica quanto previsto
i.
dall‟articolo 42.4 lettera a) del TIS.
relativamente all‟energia elettrica prelevata nel proprio ambito territoriale e ricevuta dai sottesi, Terna
ii.
considera l‟energia prelevata pari a zero
alle lettere b) e c), si applica quanto previsto dall‟articolo 74.3 del TIS.
Qualora l‟impresa distributrice comunichi rettifiche ai dati di cui alla precedente lettera a) successivamente alle
date ivi indicate, tali rettifiche saranno trattate, a seconda del momento in cui vengono comunicate, come
rettifiche di settlement o rettifiche tardive ai sensi degli articoli 51 e 75 del TIS.
3.3.2.
Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini dell’aggregazione dell’energia
elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo
corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica
3.3.2.1
Ai fini della determinazione convenzionale dell‟energia elettrica prelevata dai punti di prelievo
non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di
illuminazione pubblica, l‟impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna:
a) entro il giorno 20 di ciascun mese, il prelievo residuo di area (PRA) in ciascuna ora del mese
precedente relativo alla propria area di riferimento. A tale data i valori comunicati diventano definitivi
e non possono più essere modificati ai fini del settlement mensile;
b) entro il sest‟ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, i coefficienti di ripartizione di ciascun utente
del dispacciamento relativi al mese successivo. A tale data i valori di CRPU comunicati
acquisiscono carattere definitivo e non possono ulteriormente essere modificati fatto salvo quanto
previsto dall‟articolo 43.4 del TIS.
3.3.2.2
Ai fini della determinazione delle rettifiche del prelievo residuo di area e delle partite fisiche di
conguaglio load profiling, l‟impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna:
a) entro il 20 novembre di ciascun anno, i dati di cui al paragrafo 3.3.2.1 lettera a) relativi al primo
semestre dell‟anno in corso, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;
b) entro il 20 maggio di ciascun anno, i dati di cui al paragrafo 3.3.2.1 lettera a) relativi:
1. all‟anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;
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2. al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di
rettifiche tardive;
c) entro il 20 maggio di ciascun anno, l‟energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria
da ciascun utente del dispacciamento diverso dall‟Acquirente Unico relativi:
1. all‟anno precedente;
2. al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche
tardive.
d) entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche
tardive rispetto al precedente punto 2 della lettera b) e punto 2 della lettera c).
Nel caso in cui l‟impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui:
al paragrafo 3.3.2.1 lettera a), si applica quanto previsto dall‟articolo 42.4 lettera b) del TIS;
al paragrafo 3.3.2.1 lettera b), si applica quanto previsto dall‟articolo 42.4 lettera c) del TIS;
al paragrafo 3.3.2.2 lettera a), lettera b) e punto 2 lettera c), si applica quanto previsto dall‟articolo 74.3
del TIS
al paragrafo 3.3.2.2 punto 1 della lettera c), Terna ne dà tempestiva segnalazione all‟Autorità per i
seguiti di competenza
Qualora l‟impresa distributrice comunichi rettifiche ai dati di cui al precedente paragrafo 3.3.2.1, lettera a), e
punto 1 lettera c) del paragrafo 3.3.2.2, successivamente alle date ivi indicate, tali rettifiche saranno trattate, a
seconda del momento in cui vengono comunicate, come rettifiche di settlement o rettifiche tardive ai sensi degli
articoli 51 e 75 del TIS.
3.3.3.
Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini dell’aggregazione dell’energia
elettrica prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su
base oraria
3.3.3.1
Ai fini della determinazione convenzionale dell‟energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non
trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, l‟impresa distributrice di
riferimento determina e comunica a Terna:
a. entro il sest‟ultimo giorno lavorativo del mese, la somma, distinta per utente del dispacciamento
e per fascia geografica, delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad
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impianti di illuminazione pubblica localizzati nella propria area di riferimento che non saranno
trattati su base oraria nel mese successivo. A tale data i valori comunicati diventano definitivi e
non possono essere ulteriormente modificati fatto salvo quanto previsto dall‟articolo 43.5 del
TIS. L‟impresa distributrice determina la
profilazione oraria convenzionale di prelievo per
l‟illuminazione pubblica ai sensi di quanto disposto dall‟articolo 13 del TIS.
b. entro il giorno 20 di ciascun mese, l‟energia elettrica convenzionale prelevata in ciascun periodo
rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di
prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati
nel proprio ambito territoriale e i dati ricevuti dai sottesi ai sensi dell‟art.37.1 lettera b)
Ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio dell‟energia elettrica prelevata dai
3.3.3.2
punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica,
l‟impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna:
a) entro il 20 maggio di ogni anno:
1. l‟energia prelevata in ciascuna fascia geografica nell‟anno precedente da ciascun utente del
dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione
pubblica non trattati su base oraria;
2. dati di cui al precedente punto 1 lettera a) relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno
precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.
b) entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche
tardive rispetto al precedente punto 2 della lettera a)
Nel caso in cui l‟impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui:
al paragrafo 3.3.3.1 alla lettera a e lettera b), si applica quanto previsto dall‟articolo 42.4, lettera d), del
TIS
al paragrafo 3.3.3.2 punto 1 della lettera a), Terna ne dà tempestiva segnalazione all‟Autorità per i
seguiti di competenza.
al paragrafo 3.3.3.2 punto 2 della lettera a) e lettera b), si applica quanto previsto dall‟articolo 74.3 del
TIS.
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Qualora l‟impresa distributrice comunichi rettifiche ai dati di cui al precedente paragrafo 3.3.3.2 punto 1 della
lettera a) successivamente alla data ivi indicata, tali rettifiche saranno trattate come rettifiche tardive ai sensi
dell‟Articolo 51 del TIS.
3.3.4.
Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini della determinazione del
conguaglio compensativo
a) Ai fini della verifica delle condizioni di applicabilità del conguaglio compensativo, di cui all‟articolo 34 del
TIS, l‟impresa distributrice di riferimento comunica a Terna entro il 1° agosto di ciascun anno i dati
inerenti:
1. la percentuale dell‟energia complessivamente prelevata l‟anno precedente dai punti di prelievo non
domestici non trattati su base oraria localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti prelevata da
punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire dal 1° gennaio dell‟anno successivo;
2. la percentuale dell‟energia complessivamente prelevata l‟anno precedente dai punti di prelievo non
trattati su base oraria nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall‟Acquirente
Unico localizzati nella propria area di riferimento che risulti prelevata da punti di prelievo che saranno
trattati per fasce a partire all‟1 gennaio dell‟anno successivo.
A tale data i valori comunicati con riferimento ad un dato anno di competenza diventano definitivi e non
possono più essere modificati con riferimento al medesimo anno.
Il conguaglio compensativo sarà liquidato nei confronti degli Utenti del Dispacciamento,
secondo le
tempistiche previste dal TIS, entro il 31 luglio dell'anno n+1, con riferimento alla configurazione delle aree di
riferimento al 1 agosto dell'anno n - 1.
Pertanto l‟impresa distributrice di riferimento, entro il 20 maggio dell‟anno n+1, nel fornire a Terna le
informazioni utili alla determinazione delle partite economiche di conguaglio compensativo dovrà fare
riferimento alla configurazione dell‟area di riferimento al 1 agosto dell'anno n – 1, a prescindere da eventuali
variazioni degli assetti societari che siano eventualmente intervenute con riferimento alle reti di distribuzione.
b) ai fini della determinazione del conguaglio compensativo entro il 20 maggio di ciascun anno, l‟impresa
distributrice di riferimento comunica a Terna
1. i dati inerenti:
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l‟energia complessivamente prelevata l‟anno precedente dai punti di prelievo non domestici trattati
monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso
dall‟Acquirente Unico;
-
l‟energia complessivamente prelevata l‟anno precedente dai punti di prelievo domestici trattati
monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso
dall‟Acquirente Unico.
2. i dati di cui al precedente punto 1 relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente
qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.
c) Entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza le ulteriori rettifiche
tardive rispetto al precedente punto 2 della lettera b).
Nel caso in cui l‟impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui:
Alla lettera a), Terna considera, limitatamente ai punti di prelievo trattati monorari localizzati nell‟ambito
territoriale del distributore di riferimento inadempiente, i dati comunicati dal medesimo distributore di
riferimento l‟anno precedente. Qualora il distributore di riferimento fosse risultato inadempiente anche
nell‟anno precedente, Terna considera i dati comunicati dal medesimo distributore di riferimento il secondo
anno precedente. Terna dà tempestiva segnalazione dell‟inadempienza all‟Autorità per i seguiti di
competenza
Al punto 1
della lettera b), qualora nell‟area di riferimento debba essere applicato il conguaglio
compensativo, Terna dà tempestiva segnalazione dell‟inadempienza all‟Autorità per i seguiti di competenza.
Al punto 2 lettera b), si applica quanto previsto dall‟articolo 74.3 del TIS
Qualora l‟impresa distributrice di riferimento comunichi rettifiche ai dati di cui al precedente punto 1 della lettera
b) successivamente alla data ivi indicata, tali rettifiche saranno trattate come rettifiche tardive ai sensi degli
articoli 51 e 75 del TIS.
3.3.5.
Comunicazione ai fini della verifica di congruità fra energia determinata per il servizio di dispacciamento
e energia assoggettata al trasporto da parte dell’impresa distributrice di riferimento
L‟impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna, entro il 20 maggio di ciascun anno:
a. ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al
trasporto di cui all‟articolo 55.2 del TIS, per i punti di prelievo trattati su base oraria, l‟energia
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assoggettata al trasporto in ciascun mese dell‟anno precedente, per ciascun utente del trasporto diverso
dall‟Acquirente Unico, con riferimento al proprio ambito territoriale e alla propria area di riferimento e i
dati ricevuti dai sottesi ai sensi dell‟art.69.3.
b. ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al
trasporto di cui all‟articolo 27.3 del TIS, per i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti
di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, l‟energia assoggettata al trasporto in
ciascun mese dell‟anno, precedente, per ciascun utente del trasporto diverso dall‟Acquirente Unico, con
riferimento al proprio ambito territoriale e alla propria area di riferimento e i dati ricevuti dai sottesi ai
sensi dell‟art.69.3.
Nel caso in cui l‟impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui ai precedenti punti a e b:
-
relativamente all‟energia elettrica assoggettata al corrispettivo di trasporto aggregata per area di
riferimento, ai fini della verifica di congruità propedeutica alla liquidazione delle partite economiche verso
gli utenti del dispacciamento Terna applica quanto previsto dall‟articolo 74.4 del TIS;
-
relativamente all‟energia elettrica assoggettata al corrispettivo di trasporto nel proprio ambito territoriale
e ricevuta dai sottesi, ai fini della determinazione dei parametri prestazionali Terna considera tale
energia pari a zero.
3.3.6.
Comunicazione numero punti di prelievo da parte delle imprese distributrici di riferimento e sottese
Ai sensi dell‟articolo 36.1 lettera b) del TIS, ai fini della determinazione del corrispettivo di aggregazione delle
misure di cui all‟Articolo 5 lettere a) e b) della presente Convenzione, l‟impresa distributrice comunica a Terna:
entro il giorno 20 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente:
a) il numero dei punti di prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito territoriale di
competenza per ciascuna area e per ciascun utente del dispacciamento in prelievo che ha concluso
un contratto di trasporto con l‟impresa distributrice stessa;
b) il numero dei punti di prelievo non trattati su base oraria, diversi dai punti corrispondenti ad impianti
di illuminazione pubblica, ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza per ciascuna area e
per ciascun utente del dispacciamento in prelievo che ha concluso un contratto di trasporto con
l‟impresa distributrice stessa;
c) il numero dei punti di prelievo non trattati orari corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica,
ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza per ciascuna area e per ciascun utente del
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dispacciamento in prelievo che ha concluso un contratto di trasporto con l‟impresa distributrice
stessa.
entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento all‟anno precedente, le eventuali rettifiche dei dati di cui
ai punti a), b) e c) dovute alla correzione di meri errori materiali nell‟indicazione del numero di punti di
prelievo trasmesso a Terna.
Sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici entro tali termini, Terna determina il corrispettivo di
aggregazione delle misure da riconoscere all‟impresa distributrice.
3.4. Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini della determinazione dei parametri
prestazionali globali per l’attività di aggregazione misure
a) Ai fini della determinazione dei parametri prestazionali globali per l‟attività di aggregazione misure per i
punti di prelievo trattati su base oraria di cui all‟articolo 45.3 del TIS (QTOT), l‟impresa distributrice di
riferimento comunica a Terna:
i. entro il 20 di ogni mese, i dati di cui al precedente articolo 3.3.1 lettera a) relativi ai punti di prelievo
trattati su base oraria che insistono sulla propria rete e sulla rete delle imprese distributrici ad essa
sottese. Tale flusso consiste nell‟invio di un valore di energia mensile per ogni impresa distributrice,
area e contratto di dispacciamento.
ii. entro il 20 maggio di ogni anno, relativamente a tutti i mesi dell‟anno precedente, i dati di cui al
precedente punto i, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement effettuate dalle imprese
distributrici ai sensi degli articoli 69.2 lettera a), punto ii) e 70.1 lettera d) del TIS. Tale flusso consiste
nell‟invio di un valore di energia mensile per ogni impresa distributrice,
area e contratto di
dispacciamento.
iii. entro il 20 maggio di ogni anno, i dati inerenti l‟energia assoggettata al trasporto in ciascun mese
dell‟anno precedente per ciascun utente del trasporto diverso da Acquirente unico, relativi ai punti di
prelievo trattati orari localizzati nel proprio ambito territoriale e ricevuti dalle imprese distributrici ad
essa sottese ai sensi dell‟art. 69.3 del TIS. Tale flusso consiste nell‟invio di un valore di energia
mensile per ogni impresa distributrice, area e contratto di dispacciamento.
b) Ai fini della determinazione dei parametri prestazionali globali per l‟attività di aggregazione misure per i
punti di prelievo non trattati su base oraria di cui all‟articolo 45.5 del TIS (NTOT) l‟impresa distributrice di
riferimento comunica a Terna entro il 20 maggio di ogni anno:
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i.
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I dati di cui al precedente articolo 3.3.2.2 punto 1 della lettera c) relativi ai punti che insistono sulla
propria rete e sulla rete delle imprese distributrici ad essa sottese. Tale flusso consiste nell‟invio di
un valore di energia mensile per ogni impresa distributrice, area e contratto di dispacciamento.
ii.
i dati inerenti l‟energia assoggettata al trasporto in ciascun mese dell‟anno precedente per ciascun
utente del trasporto diverso da Acquirente unico, relativi ai punti di prelievo non trattati su base
oraria localizzati nel proprio ambito territoriale e ricevuti dalle imprese distributrici ad essa sottese ai
sensi dell‟art. 69.3 del TIS. Tale flusso consiste nell‟invio di un valore di energia mensile per ogni
impresa distributrice, area e contratto di dispacciamento.
c) l‟impresa distributrice di riferimento comunica altresì a
Terna, entro il 20 novembre di ogni anno,
relativamente al primo semestre dell‟anno in corso, i dati di cui alla precedente lettera a) punto i, qualora
aggiornati a seguito di rettifiche di settlement effettuate dalle imprese distributrici ai sensi degli articoli
69.2 lettera a), punto ii) e 70.1 lettera d) del TIS. Tale flusso consiste nell‟invio di un valore di energia
mensile per ogni impresa distributrice, area e contratto di dispacciamento.
Articolo 4.
Modalità per le comunicazioni
4.1. I dati sia di tipo anagrafico che di misura devono essere comunicati esclusivamente secondo il formato
standard e le modalità definite da TERNA utilizzando le procedure informatiche disponibili sul sito di
TERNA (https://procedure.terna.it/). La comunicazione è validamente pervenuta e recepita al momento
della ricezione e archiviazione della stessa nel sistema informatico di TERNA. Fatto salvo quanto previsto
al successivo comma 3, non è consentita l‟adozione di modalità difformi da quelle indicate da Terna e,
pertanto, eventuali comunicazioni
trasmesse attraverso ulteriori modalità non saranno considerate
validamente pervenute e recepite.
4.2. Eventuali aggiornamenti delle procedure informatiche di cui al presente articolo sono
comunicati
all‟impresa distributrice e resi disponibili sul sito di TERNA.
4.3. Nei casi di comprovata impossibilità per l‟impresa distributrice di utilizzare le procedure informatiche
disponibili sul sito di TERNA, la stessa dovrà darne tempestiva notizia tramite lettera anticipata tramite email o fax. I dati e le misure dovranno essere in ogni caso forniti a TERNA nei termini di cui alla presente
convenzione con le modalità che TERNA comunicherà all‟impresa distributrice a seguito della segnalazione
ricevuta.
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4.4. È facoltà di TERNA, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui vi sia
pericolo di lesione dell‟integrità o della sicurezza del sito di TERNA, di sospenderne l‟accesso, senza
necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.
4.5. Fatte salve le comunicazioni effettuate mediante l‟utilizzo delle previste procedure
informatiche, ogni
comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e
consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ai seguenti indirizzi:
TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - Direzione Operation Italia- Dispacciamento e
Conduzione, Viale Egidio Galbani - 00156Roma;
………………………………………….., Via/Piazza ……………..…………….. n. ……- ..….,
Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se
effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della
raccomandata ricevuta dal destinatario.
Articolo 5.
Corrispettivo a remunerazione dell’attività prestata dall’impresa distributrice di riferimento e sottesa e
relativi premi e penalità
Per le attività di cui alla presente convenzione, Terna:
a. riconosce in acconto all‟impresa distributrice il corrispettivo di cui dell‟articolo 15.3 TIS relativamente a
punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale di competenza
b. riconosce in acconto all‟impresa distributrice il corrispettivo di cui dell‟articolo 15.4 TIS relativamente a
punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale di competenza
c. entro il 31 agosto dell‟anno successivo a quello di competenza determina per l‟impresa distributrice i
parametri prestazionali globali di cui agli articoli 45.3 e 45.5 del TIS relativi rispettivamente alle
prestazioni rese dall‟impresa distributrice per l‟attività di aggregazione delle misure di prelievo dei punti
orari e dei punti non trattati su base oraria.
Sulla base di tali parametri, Terna determina i premi e le penalità per l‟attività di aggregazione misure ai
sensi dell‟articolo 46 del TIS e procede a regolare con l‟impresa distributrice il saldo dei corrispettivi di
aggregazione misure ai sensi dell‟articolo 48 del TIS.
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Articolo 6.
Fatturazione e pagamento del corrispettivo per il servizio di aggregazione misure in acconto e a
saldo
6.1.
La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 5, lettere a e b, avviene in
acconto su base mensile.
6.2.
L‟impresa distributrice emette fattura a TERNA per i suddetti corrispettivi entro il quindicesimo giorno
antecedente il termine di scadenza. Fatture emesse o ricevute da Terna successivamente a tale data
saranno regolate con il primo ciclo di fatturazione utile.
6.3.
Il termine di scadenza della fattura (“Data di pagamento”) per i corrispettivi di cui all‟Articolo 5, lettere a e
b, è fissato al termine del terzo mese successivo a quello di competenza.
6.4.
Qualsiasi contestazione che dovesse insorgere tra le Parti in ordine ai dati resi disponibili da TERNA ai fini
della fatturazione del corrispettivo di cui al precedente comma 6.1 non può comunque dar luogo ad una
fatturazione difforme da quanto determinato da TERNA.
6.5.
Eventuali rettifiche dei dati impiegati per il calcolo dei corrispettivi di cui all‟Articolo 5, lettere a e b saranno
regolate con cadenza annuale entro il 31 agosto dell‟anno successivo a quello di competenza.
6.6.
La fatturazione a saldo dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 5, lettera c avviene con cadenza
annuale.
6.7.
Qualora il corrispettivo di aggregazione misure determinato a saldo sia superiore all‟acconto già erogato
da Terna, l‟impresa distributrice emette fattura a TERNA entro il quindicesimo giorno antecedente il
termine di scadenza. Fatture emesse o ricevute da Terna successivamente a tale data saranno regolate
con il primo ciclo di fatturazione utile.
6.8.
Il termine di scadenza della fattura (“Data di pagamento”) per il corrispettivo di cui all‟articolo 5 è fissato al
31 agosto dell‟anno successivo a quello di competenza.
6.9.
Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento dovrà essere anticipato al
giorno lavorativo immediatamente precedente. TERNA provvede al pagamento con valuta beneficiario la
Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in
fattura.
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6.10. Le fatture emesse sono validamente consegnate anche con l‟inoltro mediante
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posta elettronica
([email protected]) o mezzo fax, a tal fine farà fede il documento di “esito invio” rilasciato
dai sistemi di inoltro.
6.11. Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, in caso di mancato pagamento totale o
parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture, sono dovuti sugli importi fatturati non debitamente
pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso BCE ad un
mese (base 365) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.
6.12. Qualora il corrispettivo di aggregazione misure a saldo sia inferiore all‟acconto già erogato da Terna,
l‟impresa distributrice emette nota di credito entro il 31 agosto di ciascun anno.
6.13. La regolazione finanziaria della nota di credito verrà effettuata a valere sui corrispettivi di aggregazione
che saranno erogati nei mesi successivi a quello in cui è stata emessa.
Articolo 7.
Durata
La presente Convenzione ha effetto a decorrere dal……………..
Articolo 8.
Clausole generali
8.1. Ai sensi dell‟articolo 76.7 del TIS, le parti registrano ed archiviano per un periodo minimo di 5 anni i dati di
cui alla presente convenzione
8.2. Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una parte ai sensi della presente Convenzione
non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
8.3. La presente Convenzione, sottoscritta dalle Parti, viene redatta in due originali in lingua italiana. Qualsiasi
modificazione della stessa dovrà aver luogo in forma scritta e previo accordo tra le Parti.
8.4. Per le finalità di cui al presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. – Direzione Operation Italia- Dispacciamento e Conduzione,
Viale Egidio Galbani n° 70 - 00156 Roma - n. fax: 06 8165 5810, indirizzo e mail: [email protected];
…………………………………, Via/Piazza………………………. n. … – …….. . n.fax……..indirizzo email……….;
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8.5. L‟impresa distributrice non può cedere il contratto o i singoli diritti e obblighi dallo stesso derivanti senza il
preventivo consenso scritto di TERNA senza che ciò comporti in alcun modo oneri a suo carico.
8.6. Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura, derivanti dal presente contratto sono a carico
dell‟impresa distributrice.
Articolo 9.
Rinvio
9.1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le Parti fanno rinvio alle disposizioni
dell‟Autorità e in particolare a quelle contenute nel TIS, nel TIT, nella deliberazione n. 111/06, al Codice di
rete e alle disposizioni del codice civile.
9.2. Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive
deliberazioni dell‟Autorità nonché le eventuali modifiche al Codice di rete.
Articolo 10.
Riservatezza
Le Parti si obbligano a mantenere riservati e confidenziali i dati che non siano altrimenti
resi noti ovvero pubblicati in base al Codice di rete o altra disposizione.
Articolo 11.
Responsabilità
11.1. L‟impresa distributrice è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei
dati e delle informazioni di cui alla presente convenzione, nonché della veridicità,
dell‟accuratezza e completezza di tali dati e informazioni.
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L‟impresa distributrice, pertanto, esonera Terna da ogni responsabilità o obbligo nei
confronti dei terzi riveniente dall‟applicazione dei dati e delle informazioni elaborati e
comunicati a Terna nell‟ambito della presente convenzione.
11.2. L‟impresa distributrice assume ogni responsabilità per l‟eventuale accesso abusivo da
parte di terzi al proprio sistema informatico che possa compromettere la corretta
elaborazione, aggregazione e trasmissione a TERNA delle informazioni e delle misure
di cui alla presente convenzione.
11.3. Terna assume ogni responsabilità per l‟eventuale accesso abusivo da parte di terzi al
proprio sistema informatico che possa compromettere la corretta esecuzione degli
obblighi delle imprese distributrici ai sensi della presente convenzione.
11.4. Terna è responsabile della corretta pubblicazione dei dati trasmessi dalle imprese
distributrici stesse nonché della corretta aggregazione dei medesimi dati ai sensi di
quanto previsto dal capitolo 6 al Codice di Rete ed esonera pertanto l‟impresa
distributrice da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi riveniente dalla non
corretta o mancata esecuzione di tali attività.
11.5. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione, TERNA ne
darà comunicazione all‟Autorità ai fini dell‟adozione dei provvedimenti di competenza.
Articolo 12.
Dichiarazione ai fini fiscali
Ai sensi del DPR 131/86 art. 5 comma 2, la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d‟uso,
poiché le prestazioni in essa contenute sono rese nell‟ambito dell‟esercizio d‟impresa e sono soggette ad IVA.
L‟onere e le spese di registrazione sono poste a carico della parte che la intende utilizzare.
Articolo 13.
Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine dall‟ interpretazione
e dall'esecuzione della presente Convenzione è competente il foro di Roma.
Letto, approvato e sottoscritto.
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Roma, li ……….
Per l‟Impresa distributrice
Per TERNA: [firma ]
Approvazione specifica di clausole
L‟impresa distributrice dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole
e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti
clausole:
Articolo 11 (Responsabilità)
Articolo 13 (Foro competente)
Per l‟Impresa distributrice…………………………….
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