Codifica Allegato A58 Rev. 00 Luglio 2011 Schema di convenzione per il servizio di aggregazione misure ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 107/09 - TIS Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A con sede legale in Roma viale Egidio Galbani, 70 Partita IVA e Codice Fiscale 05779661007, rappresentata da …………………………….…..………….,in qualità di……………………………………., (di seguito denominata “TERNA”) e Società ……………………………….………..con sede legale in …………..………………….. via…………………….…….., Partita IVA e Codice Fiscale ………………….…………. , rappresentata da ………………………………, in qualità di …………………………….(di seguito denominata “impresa distributrice”) nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la parte o le Parti. ***** PREMESSO CHE con delibera dell‟Autorità per l‟energia elettrica e il gas (nel seguito: Autorità) n. 348/07, e successive modifiche e integrazioni, è stato adottato il “Testo integrato delle disposizioni dell‟Autorità per l‟energia elettrica e il gas per l‟erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell‟energia elettrica” (nel seguito: Testo Integrato Tariffe - TIT); ai sensi dell‟art 21, comma 2, del TIT, l‟impresa distributrice è responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dei punti di immissione collocati sulla propria rete; dei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale (RTN) e con altre reti di distribuzione, nonché dei punti di prelievo di clienti finali situati nella propria area di competenza territoriale; con delibera dell‟Autorità n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito delibera 111/06), sono state definite le condizioni per l‟erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell‟energia elettrica sul territorio nazionale e per l‟approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico; Codifica Allegato A26 Rev. 04 Luglio 2011 Pagina: 2 con delibera dell‟Autorità ARG/elt n. 107/09, come successivamente modificata ed integrata, è stato approvato il “Testo integrato delle disposizioni dell‟Autorità per l‟energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento” (nel seguito: TIS) ai sensi dell' art. 8, commi 1 e 2 del TIS, TERNA, ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche inerenti il servizio di dispacciamento, è responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell‟energia elettrica e svolge tale servizio avvalendosi dell‟opera delle imprese distributrici; ai sensi degli artt. 9, e 12 del TIS, TERNA aggrega le misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicate dalle imprese distributrici nonché le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla RTN ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento rispettivamente in immissione o in prelievo come definiti all‟articolo 10 della delibera 111/06; all‟articolo 15, commi 3 e 4, il TIS definisce le modalità di determinazione dei corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure a remunerazione delle imprese distributrici; agli articoli 45, 46 e 48 il TIS definisce rispettivamente i parametri prestazionali globali, i relativi premi/penalità per l‟aggregazione misure e le modalità con cui gli stessi vengono regolati tra Terna e le imprese distributrici; l‟impresa distributrice dà atto che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono disciplinate altresì dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (nel seguito: Codice di rete) adottato ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva con la sottoscrizione della presente convenzione; il Codice di rete prevede al capitolo 6 che TERNA stipuli “con le imprese distributrici una convenzione per regolare il servizio di aggregazione delle misure in conformità ad una convenzione tipo allegata, quale parte integrante, al presente Codice”; il presente schema di convezione è stata approvato dall‟Autorità per l‟energia elettrica e il gas con delibera ARG/elt 80/2011 l‟Impresa distributrice è (barrare la casella di interesse): o impresa distributrice di riferimento o impresa distributrice sottesa Codifica Allegato A26 Rev. 04 Luglio 2011 Pagina: 3 TUTTO CIÒ PREMESSO TERNA e l‟Impresa distributrice convengono e stipulano quanto segue Articolo 1. Definizioni Ai fini e per gli effetti della presente convenzione si applicano le definizioni contenute nel TIS. Articolo 2. Oggetto Oggetto della presente Convenzione è la disciplina dei diritti ed obblighi di TERNA e dell‟impresa distributrice con riferimento al servizio di aggregazione delle misure. In particolare, la presente Convenzione definisce: obblighi informativi delle parti in relazione a tale servizio; tempistiche e modalità attuative per la regolazione dei corrispettivi per il servizio di aggregazione misure e per la determinazione ed erogazione di premi o penalità legati al livello prestazionale dell„impresa distributrice. Articolo 3. Obblighi informativi 3.1. Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento e sottese ai fini dell’aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica Codifica Allegato A26 Rev. 04 Pagina: Luglio 2011 4 Ai fini della determinazione delle misure relative ai punti di immissione l‟impresa distributrice, di riferimento o sottesa: - qualora i dati di misura siano relativi a punti di immissione non trattati su base oraria, provvede a comunicare a Terna i valori delle immissioni ripartiti sulle ore del mese con i criteri fissati nell‟art. 10 del TIS; - qualora i dati di misura relativi a punti di immissione non siano disponibili ai fini del settlement mensile, provvede a stimare i valori dell‟energia immessa sulla base dei criteri di cui all‟art.11 del TIS. Eventuali rettifiche a tali dati sono possibili solamente in presenza di dati effettivi di misura. Per le imprese distributrici sottese Ai fini dell‟aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica, l‟impresa distributrice sottesa determina e comunica a Terna: a) Entro il giorno 15 di ciascun mese, i dati di misura dell‟energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente nei punti di immissione non corrispondenti ad un‟unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete. A tale data i valori comunicati diventano definitivi e non possono più essere modificati ai fini del settlement mensile. b) Entro il 5 novembre di ciascun anno, i dati di cui al punto a) relativi al primo semestre dell‟anno in corso qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement; c) Entro il 5 maggio di ciascun anno, i dati di cui al punto a) relativi: 1. all‟anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement; 2. al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive. d) Entro il giorno 15 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche tardive rispetto al precedente punto 2) della lettera c). Qualora l‟impresa distributrice sottesa comunichi rettifiche ai dati di cui alla precedente lettera a) successivamente alla data ivi indicata, tali rettifiche saranno trattate, a seconda del momento in cui vengono comunicate, come rettifiche di settlement o rettifiche tardive ai sensi degli articoli 51 e 75 del TIS. Qualora l‟impresa distributrice non invii i dati di cui: Alla lettera a), si applica quanto previsto dall‟articolo 42.1 lettera a) del TIS; Codifica Allegato A26 Rev. 04 Pagina: Luglio 2011 5 Alle lettere b), c) e d), Terna considera definitivi, a seconda del momento in cui sono stati comunicati, i dati trasmessi ai fini del settlement mensile o ai fini delle rettifiche nelle apposite sessioni previste dal TIS. Per le imprese distributrici di riferimento Ai fini dell‟aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica, l‟impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna: a) Entro il giorno 15 di ciascun mese, i dati di misura dell‟energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente in punti di immissione non corrispondenti ad un‟unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete. A tale data i valori comunicati diventano definitivi e non possono più essere modificati ai fini del settlement mensile. b) Entro il giorno 20 di ciascun mese, i dati di misura dell‟energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente in punti di immissione, non trattati su base oraria, corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW. L‟impresa distributrice comunica tali dati con riferimento alle immissioni nella propria area di riferimento. A tale data i valori comunicati diventano definitivi e non possono più essere modificati ai fini del settlement mensile. c) Entro il 20 novembre di ciascun anno, i dati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo relativi al primo semestre dell‟anno in corso qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement. d) Entro il 20 maggio di ciascun anno, i dati di cui alle lettere a) e b) relativi a: 1. anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement; 2. al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive. e) Entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche tardive rispetto al precedente punto 2 della lettera d). Nel caso in cui l‟impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui: alle lettere a) e b), si applica quanto previsto dall‟articolo 42.4 lettera a) del TIS. alle lettere c), d), ed e) Terna considera definitivi, a seconda del momento in cui sono stati comunicati, i dati trasmessi ai fini del settlement mensile o ai fini delle rettifiche nelle apposite sessioni previste dal TIS, ai sensi dell‟art. 74.3 del TIS. Qualora l‟impresa distributrice di riferimento comunichi rettifiche ai dati di cui alle precedenti lettere a) e b) successivamente alle date ivi indicate, tali rettifiche saranno trattate, a seconda del momento in cui vengono comunicate, come rettifiche di settlement o rettifiche tardive ai sensi degli articoli 51 e 75 del TIS. Codifica Allegato A26 Rev. 04 Pagina: Luglio 2011 3.2. 6 Comunicazione anagrafica unità di consumo da parte delle imprese distributrici di riferimento Entro il sest‟ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di competenza, l‟impresa distributrice di riferimento, tramite apposita procedura informatica, aggiorna nel Registro delle Unità di Consumo (RUC) gestito da Terna le Unità di Consumo (UC) relative a utenti del dispacciamento che hanno stipulato un contratto per il servizio di trasporto per punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale di competenza ovvero in quello delle imprese distributrici ad essa sottese. La registrazione in RUC dell‟aggiornamento delle UC è finalizzata all‟abilitazione delle stesse UC ai sistemi del mercato elettrico ed al successivo settlement delle partite economiche. 3.3. Aggregazione e comunicazione delle misure dei prelievi di energia elettrica da parte delle imprese distributrici di riferimento 3.3.1. Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini dell’aggregazione dell’energia elettrica prelevata dai punti di prelievo trattati su base oraria L‟impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna: a) entro il giorno 20 di ciascun mese, l‟energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale e nella propria area di riferimento e i dati ricevuti dai sottesi ai sensi dell‟art.37.1 lettera b). A tale data i valori comunicati diventano definitivi e non possono più essere modificati ai fini del settlement mensile. b) entro il 20 novembre di ciascun anno, i dati di cui alla lettera a) relativi al primo semestre dell‟anno in corso qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement; c) entro il 20 maggio di ciascun anno, i dati di cui alla lettera a) relativi: all‟anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement 1. nonché 2. al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive d) Entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche tardive rispetto al precedente punto 2 della lettera c). Codifica Allegato A26 Rev. 04 Pagina: Luglio 2011 7 Nel caso in cui l‟impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui: Alla lettera a), relativamente all‟energia elettrica prelevata nella propria area di riferimento, si applica quanto previsto i. dall‟articolo 42.4 lettera a) del TIS. relativamente all‟energia elettrica prelevata nel proprio ambito territoriale e ricevuta dai sottesi, Terna ii. considera l‟energia prelevata pari a zero alle lettere b) e c), si applica quanto previsto dall‟articolo 74.3 del TIS. Qualora l‟impresa distributrice comunichi rettifiche ai dati di cui alla precedente lettera a) successivamente alle date ivi indicate, tali rettifiche saranno trattate, a seconda del momento in cui vengono comunicate, come rettifiche di settlement o rettifiche tardive ai sensi degli articoli 51 e 75 del TIS. 3.3.2. Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini dell’aggregazione dell’energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica 3.3.2.1 Ai fini della determinazione convenzionale dell‟energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, l‟impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna: a) entro il giorno 20 di ciascun mese, il prelievo residuo di area (PRA) in ciascuna ora del mese precedente relativo alla propria area di riferimento. A tale data i valori comunicati diventano definitivi e non possono più essere modificati ai fini del settlement mensile; b) entro il sest‟ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, i coefficienti di ripartizione di ciascun utente del dispacciamento relativi al mese successivo. A tale data i valori di CRPU comunicati acquisiscono carattere definitivo e non possono ulteriormente essere modificati fatto salvo quanto previsto dall‟articolo 43.4 del TIS. 3.3.2.2 Ai fini della determinazione delle rettifiche del prelievo residuo di area e delle partite fisiche di conguaglio load profiling, l‟impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna: a) entro il 20 novembre di ciascun anno, i dati di cui al paragrafo 3.3.2.1 lettera a) relativi al primo semestre dell‟anno in corso, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement; b) entro il 20 maggio di ciascun anno, i dati di cui al paragrafo 3.3.2.1 lettera a) relativi: 1. all‟anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement; Codifica Allegato A26 Rev. 04 Pagina: Luglio 2011 8 2. al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive; c) entro il 20 maggio di ciascun anno, l‟energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria da ciascun utente del dispacciamento diverso dall‟Acquirente Unico relativi: 1. all‟anno precedente; 2. al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive. d) entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche tardive rispetto al precedente punto 2 della lettera b) e punto 2 della lettera c). Nel caso in cui l‟impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui: al paragrafo 3.3.2.1 lettera a), si applica quanto previsto dall‟articolo 42.4 lettera b) del TIS; al paragrafo 3.3.2.1 lettera b), si applica quanto previsto dall‟articolo 42.4 lettera c) del TIS; al paragrafo 3.3.2.2 lettera a), lettera b) e punto 2 lettera c), si applica quanto previsto dall‟articolo 74.3 del TIS al paragrafo 3.3.2.2 punto 1 della lettera c), Terna ne dà tempestiva segnalazione all‟Autorità per i seguiti di competenza Qualora l‟impresa distributrice comunichi rettifiche ai dati di cui al precedente paragrafo 3.3.2.1, lettera a), e punto 1 lettera c) del paragrafo 3.3.2.2, successivamente alle date ivi indicate, tali rettifiche saranno trattate, a seconda del momento in cui vengono comunicate, come rettifiche di settlement o rettifiche tardive ai sensi degli articoli 51 e 75 del TIS. 3.3.3. Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini dell’aggregazione dell’energia elettrica prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria 3.3.3.1 Ai fini della determinazione convenzionale dell‟energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, l‟impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna: a. entro il sest‟ultimo giorno lavorativo del mese, la somma, distinta per utente del dispacciamento e per fascia geografica, delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad Codifica Allegato A26 Rev. 04 Pagina: Luglio 2011 9 impianti di illuminazione pubblica localizzati nella propria area di riferimento che non saranno trattati su base oraria nel mese successivo. A tale data i valori comunicati diventano definitivi e non possono essere ulteriormente modificati fatto salvo quanto previsto dall‟articolo 43.5 del TIS. L‟impresa distributrice determina la profilazione oraria convenzionale di prelievo per l‟illuminazione pubblica ai sensi di quanto disposto dall‟articolo 13 del TIS. b. entro il giorno 20 di ciascun mese, l‟energia elettrica convenzionale prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale e i dati ricevuti dai sottesi ai sensi dell‟art.37.1 lettera b) Ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio dell‟energia elettrica prelevata dai 3.3.3.2 punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, l‟impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna: a) entro il 20 maggio di ogni anno: 1. l‟energia prelevata in ciascuna fascia geografica nell‟anno precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria; 2. dati di cui al precedente punto 1 lettera a) relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive. b) entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, le ulteriori rettifiche tardive rispetto al precedente punto 2 della lettera a) Nel caso in cui l‟impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui: al paragrafo 3.3.3.1 alla lettera a e lettera b), si applica quanto previsto dall‟articolo 42.4, lettera d), del TIS al paragrafo 3.3.3.2 punto 1 della lettera a), Terna ne dà tempestiva segnalazione all‟Autorità per i seguiti di competenza. al paragrafo 3.3.3.2 punto 2 della lettera a) e lettera b), si applica quanto previsto dall‟articolo 74.3 del TIS. Codifica Allegato A26 Rev. 04 Pagina: Luglio 2011 10 Qualora l‟impresa distributrice comunichi rettifiche ai dati di cui al precedente paragrafo 3.3.3.2 punto 1 della lettera a) successivamente alla data ivi indicata, tali rettifiche saranno trattate come rettifiche tardive ai sensi dell‟Articolo 51 del TIS. 3.3.4. Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini della determinazione del conguaglio compensativo a) Ai fini della verifica delle condizioni di applicabilità del conguaglio compensativo, di cui all‟articolo 34 del TIS, l‟impresa distributrice di riferimento comunica a Terna entro il 1° agosto di ciascun anno i dati inerenti: 1. la percentuale dell‟energia complessivamente prelevata l‟anno precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire dal 1° gennaio dell‟anno successivo; 2. la percentuale dell‟energia complessivamente prelevata l‟anno precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall‟Acquirente Unico localizzati nella propria area di riferimento che risulti prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire all‟1 gennaio dell‟anno successivo. A tale data i valori comunicati con riferimento ad un dato anno di competenza diventano definitivi e non possono più essere modificati con riferimento al medesimo anno. Il conguaglio compensativo sarà liquidato nei confronti degli Utenti del Dispacciamento, secondo le tempistiche previste dal TIS, entro il 31 luglio dell'anno n+1, con riferimento alla configurazione delle aree di riferimento al 1 agosto dell'anno n - 1. Pertanto l‟impresa distributrice di riferimento, entro il 20 maggio dell‟anno n+1, nel fornire a Terna le informazioni utili alla determinazione delle partite economiche di conguaglio compensativo dovrà fare riferimento alla configurazione dell‟area di riferimento al 1 agosto dell'anno n – 1, a prescindere da eventuali variazioni degli assetti societari che siano eventualmente intervenute con riferimento alle reti di distribuzione. b) ai fini della determinazione del conguaglio compensativo entro il 20 maggio di ciascun anno, l‟impresa distributrice di riferimento comunica a Terna 1. i dati inerenti: Codifica Allegato A26 Rev. 04 Luglio 2011 - Pagina: 11 l‟energia complessivamente prelevata l‟anno precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso dall‟Acquirente Unico; - l‟energia complessivamente prelevata l‟anno precedente dai punti di prelievo domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso dall‟Acquirente Unico. 2. i dati di cui al precedente punto 1 relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive. c) Entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza le ulteriori rettifiche tardive rispetto al precedente punto 2 della lettera b). Nel caso in cui l‟impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui: Alla lettera a), Terna considera, limitatamente ai punti di prelievo trattati monorari localizzati nell‟ambito territoriale del distributore di riferimento inadempiente, i dati comunicati dal medesimo distributore di riferimento l‟anno precedente. Qualora il distributore di riferimento fosse risultato inadempiente anche nell‟anno precedente, Terna considera i dati comunicati dal medesimo distributore di riferimento il secondo anno precedente. Terna dà tempestiva segnalazione dell‟inadempienza all‟Autorità per i seguiti di competenza Al punto 1 della lettera b), qualora nell‟area di riferimento debba essere applicato il conguaglio compensativo, Terna dà tempestiva segnalazione dell‟inadempienza all‟Autorità per i seguiti di competenza. Al punto 2 lettera b), si applica quanto previsto dall‟articolo 74.3 del TIS Qualora l‟impresa distributrice di riferimento comunichi rettifiche ai dati di cui al precedente punto 1 della lettera b) successivamente alla data ivi indicata, tali rettifiche saranno trattate come rettifiche tardive ai sensi degli articoli 51 e 75 del TIS. 3.3.5. Comunicazione ai fini della verifica di congruità fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto da parte dell’impresa distributrice di riferimento L‟impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna, entro il 20 maggio di ciascun anno: a. ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui all‟articolo 55.2 del TIS, per i punti di prelievo trattati su base oraria, l‟energia Codifica Allegato A26 Rev. 04 Luglio 2011 Pagina: 12 assoggettata al trasporto in ciascun mese dell‟anno precedente, per ciascun utente del trasporto diverso dall‟Acquirente Unico, con riferimento al proprio ambito territoriale e alla propria area di riferimento e i dati ricevuti dai sottesi ai sensi dell‟art.69.3. b. ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui all‟articolo 27.3 del TIS, per i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, l‟energia assoggettata al trasporto in ciascun mese dell‟anno, precedente, per ciascun utente del trasporto diverso dall‟Acquirente Unico, con riferimento al proprio ambito territoriale e alla propria area di riferimento e i dati ricevuti dai sottesi ai sensi dell‟art.69.3. Nel caso in cui l‟impresa distributrice di riferimento non invii le comunicazioni di cui ai precedenti punti a e b: - relativamente all‟energia elettrica assoggettata al corrispettivo di trasporto aggregata per area di riferimento, ai fini della verifica di congruità propedeutica alla liquidazione delle partite economiche verso gli utenti del dispacciamento Terna applica quanto previsto dall‟articolo 74.4 del TIS; - relativamente all‟energia elettrica assoggettata al corrispettivo di trasporto nel proprio ambito territoriale e ricevuta dai sottesi, ai fini della determinazione dei parametri prestazionali Terna considera tale energia pari a zero. 3.3.6. Comunicazione numero punti di prelievo da parte delle imprese distributrici di riferimento e sottese Ai sensi dell‟articolo 36.1 lettera b) del TIS, ai fini della determinazione del corrispettivo di aggregazione delle misure di cui all‟Articolo 5 lettere a) e b) della presente Convenzione, l‟impresa distributrice comunica a Terna: entro il giorno 20 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente: a) il numero dei punti di prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza per ciascuna area e per ciascun utente del dispacciamento in prelievo che ha concluso un contratto di trasporto con l‟impresa distributrice stessa; b) il numero dei punti di prelievo non trattati su base oraria, diversi dai punti corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza per ciascuna area e per ciascun utente del dispacciamento in prelievo che ha concluso un contratto di trasporto con l‟impresa distributrice stessa; c) il numero dei punti di prelievo non trattati orari corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza per ciascuna area e per ciascun utente del Codifica Allegato A26 Rev. 04 Luglio 2011 Pagina: 13 dispacciamento in prelievo che ha concluso un contratto di trasporto con l‟impresa distributrice stessa. entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento all‟anno precedente, le eventuali rettifiche dei dati di cui ai punti a), b) e c) dovute alla correzione di meri errori materiali nell‟indicazione del numero di punti di prelievo trasmesso a Terna. Sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici entro tali termini, Terna determina il corrispettivo di aggregazione delle misure da riconoscere all‟impresa distributrice. 3.4. Comunicazioni da parte delle imprese distributrici di riferimento ai fini della determinazione dei parametri prestazionali globali per l’attività di aggregazione misure a) Ai fini della determinazione dei parametri prestazionali globali per l‟attività di aggregazione misure per i punti di prelievo trattati su base oraria di cui all‟articolo 45.3 del TIS (QTOT), l‟impresa distributrice di riferimento comunica a Terna: i. entro il 20 di ogni mese, i dati di cui al precedente articolo 3.3.1 lettera a) relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria che insistono sulla propria rete e sulla rete delle imprese distributrici ad essa sottese. Tale flusso consiste nell‟invio di un valore di energia mensile per ogni impresa distributrice, area e contratto di dispacciamento. ii. entro il 20 maggio di ogni anno, relativamente a tutti i mesi dell‟anno precedente, i dati di cui al precedente punto i, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement effettuate dalle imprese distributrici ai sensi degli articoli 69.2 lettera a), punto ii) e 70.1 lettera d) del TIS. Tale flusso consiste nell‟invio di un valore di energia mensile per ogni impresa distributrice, area e contratto di dispacciamento. iii. entro il 20 maggio di ogni anno, i dati inerenti l‟energia assoggettata al trasporto in ciascun mese dell‟anno precedente per ciascun utente del trasporto diverso da Acquirente unico, relativi ai punti di prelievo trattati orari localizzati nel proprio ambito territoriale e ricevuti dalle imprese distributrici ad essa sottese ai sensi dell‟art. 69.3 del TIS. Tale flusso consiste nell‟invio di un valore di energia mensile per ogni impresa distributrice, area e contratto di dispacciamento. b) Ai fini della determinazione dei parametri prestazionali globali per l‟attività di aggregazione misure per i punti di prelievo non trattati su base oraria di cui all‟articolo 45.5 del TIS (NTOT) l‟impresa distributrice di riferimento comunica a Terna entro il 20 maggio di ogni anno: Codifica Allegato A26 Rev. 04 Pagina: Luglio 2011 i. 14 I dati di cui al precedente articolo 3.3.2.2 punto 1 della lettera c) relativi ai punti che insistono sulla propria rete e sulla rete delle imprese distributrici ad essa sottese. Tale flusso consiste nell‟invio di un valore di energia mensile per ogni impresa distributrice, area e contratto di dispacciamento. ii. i dati inerenti l‟energia assoggettata al trasporto in ciascun mese dell‟anno precedente per ciascun utente del trasporto diverso da Acquirente unico, relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale e ricevuti dalle imprese distributrici ad essa sottese ai sensi dell‟art. 69.3 del TIS. Tale flusso consiste nell‟invio di un valore di energia mensile per ogni impresa distributrice, area e contratto di dispacciamento. c) l‟impresa distributrice di riferimento comunica altresì a Terna, entro il 20 novembre di ogni anno, relativamente al primo semestre dell‟anno in corso, i dati di cui alla precedente lettera a) punto i, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement effettuate dalle imprese distributrici ai sensi degli articoli 69.2 lettera a), punto ii) e 70.1 lettera d) del TIS. Tale flusso consiste nell‟invio di un valore di energia mensile per ogni impresa distributrice, area e contratto di dispacciamento. Articolo 4. Modalità per le comunicazioni 4.1. I dati sia di tipo anagrafico che di misura devono essere comunicati esclusivamente secondo il formato standard e le modalità definite da TERNA utilizzando le procedure informatiche disponibili sul sito di TERNA (https://procedure.terna.it/). La comunicazione è validamente pervenuta e recepita al momento della ricezione e archiviazione della stessa nel sistema informatico di TERNA. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, non è consentita l‟adozione di modalità difformi da quelle indicate da Terna e, pertanto, eventuali comunicazioni trasmesse attraverso ulteriori modalità non saranno considerate validamente pervenute e recepite. 4.2. Eventuali aggiornamenti delle procedure informatiche di cui al presente articolo sono comunicati all‟impresa distributrice e resi disponibili sul sito di TERNA. 4.3. Nei casi di comprovata impossibilità per l‟impresa distributrice di utilizzare le procedure informatiche disponibili sul sito di TERNA, la stessa dovrà darne tempestiva notizia tramite lettera anticipata tramite email o fax. I dati e le misure dovranno essere in ogni caso forniti a TERNA nei termini di cui alla presente convenzione con le modalità che TERNA comunicherà all‟impresa distributrice a seguito della segnalazione ricevuta. Codifica Allegato A26 Rev. 04 Luglio 2011 Pagina: 15 4.4. È facoltà di TERNA, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui vi sia pericolo di lesione dell‟integrità o della sicurezza del sito di TERNA, di sospenderne l‟accesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione. 4.5. Fatte salve le comunicazioni effettuate mediante l‟utilizzo delle previste procedure informatiche, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - Direzione Operation Italia- Dispacciamento e Conduzione, Viale Egidio Galbani - 00156Roma; ………………………………………….., Via/Piazza ……………..…………….. n. ……- ..…., Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata ricevuta dal destinatario. Articolo 5. Corrispettivo a remunerazione dell’attività prestata dall’impresa distributrice di riferimento e sottesa e relativi premi e penalità Per le attività di cui alla presente convenzione, Terna: a. riconosce in acconto all‟impresa distributrice il corrispettivo di cui dell‟articolo 15.3 TIS relativamente a punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale di competenza b. riconosce in acconto all‟impresa distributrice il corrispettivo di cui dell‟articolo 15.4 TIS relativamente a punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale di competenza c. entro il 31 agosto dell‟anno successivo a quello di competenza determina per l‟impresa distributrice i parametri prestazionali globali di cui agli articoli 45.3 e 45.5 del TIS relativi rispettivamente alle prestazioni rese dall‟impresa distributrice per l‟attività di aggregazione delle misure di prelievo dei punti orari e dei punti non trattati su base oraria. Sulla base di tali parametri, Terna determina i premi e le penalità per l‟attività di aggregazione misure ai sensi dell‟articolo 46 del TIS e procede a regolare con l‟impresa distributrice il saldo dei corrispettivi di aggregazione misure ai sensi dell‟articolo 48 del TIS. Codifica Allegato A26 Rev. 04 Luglio 2011 Pagina: 16 Articolo 6. Fatturazione e pagamento del corrispettivo per il servizio di aggregazione misure in acconto e a saldo 6.1. La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 5, lettere a e b, avviene in acconto su base mensile. 6.2. L‟impresa distributrice emette fattura a TERNA per i suddetti corrispettivi entro il quindicesimo giorno antecedente il termine di scadenza. Fatture emesse o ricevute da Terna successivamente a tale data saranno regolate con il primo ciclo di fatturazione utile. 6.3. Il termine di scadenza della fattura (“Data di pagamento”) per i corrispettivi di cui all‟Articolo 5, lettere a e b, è fissato al termine del terzo mese successivo a quello di competenza. 6.4. Qualsiasi contestazione che dovesse insorgere tra le Parti in ordine ai dati resi disponibili da TERNA ai fini della fatturazione del corrispettivo di cui al precedente comma 6.1 non può comunque dar luogo ad una fatturazione difforme da quanto determinato da TERNA. 6.5. Eventuali rettifiche dei dati impiegati per il calcolo dei corrispettivi di cui all‟Articolo 5, lettere a e b saranno regolate con cadenza annuale entro il 31 agosto dell‟anno successivo a quello di competenza. 6.6. La fatturazione a saldo dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 5, lettera c avviene con cadenza annuale. 6.7. Qualora il corrispettivo di aggregazione misure determinato a saldo sia superiore all‟acconto già erogato da Terna, l‟impresa distributrice emette fattura a TERNA entro il quindicesimo giorno antecedente il termine di scadenza. Fatture emesse o ricevute da Terna successivamente a tale data saranno regolate con il primo ciclo di fatturazione utile. 6.8. Il termine di scadenza della fattura (“Data di pagamento”) per il corrispettivo di cui all‟articolo 5 è fissato al 31 agosto dell‟anno successivo a quello di competenza. 6.9. Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. TERNA provvede al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura. Codifica Allegato A26 Rev. 04 Pagina: Luglio 2011 6.10. Le fatture emesse sono validamente consegnate anche con l‟inoltro mediante 17 posta elettronica ([email protected]) o mezzo fax, a tal fine farà fede il documento di “esito invio” rilasciato dai sistemi di inoltro. 6.11. Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture, sono dovuti sugli importi fatturati non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso BCE ad un mese (base 365) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. 6.12. Qualora il corrispettivo di aggregazione misure a saldo sia inferiore all‟acconto già erogato da Terna, l‟impresa distributrice emette nota di credito entro il 31 agosto di ciascun anno. 6.13. La regolazione finanziaria della nota di credito verrà effettuata a valere sui corrispettivi di aggregazione che saranno erogati nei mesi successivi a quello in cui è stata emessa. Articolo 7. Durata La presente Convenzione ha effetto a decorrere dal…………….. Articolo 8. Clausole generali 8.1. Ai sensi dell‟articolo 76.7 del TIS, le parti registrano ed archiviano per un periodo minimo di 5 anni i dati di cui alla presente convenzione 8.2. Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una parte ai sensi della presente Convenzione non può essere considerato come rinuncia a tali diritti. 8.3. La presente Convenzione, sottoscritta dalle Parti, viene redatta in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione della stessa dovrà aver luogo in forma scritta e previo accordo tra le Parti. 8.4. Per le finalità di cui al presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi: TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. – Direzione Operation Italia- Dispacciamento e Conduzione, Viale Egidio Galbani n° 70 - 00156 Roma - n. fax: 06 8165 5810, indirizzo e mail: [email protected]; …………………………………, Via/Piazza………………………. n. … – …….. . n.fax……..indirizzo email……….; Codifica Allegato A26 Rev. 04 Luglio 2011 Pagina: 18 8.5. L‟impresa distributrice non può cedere il contratto o i singoli diritti e obblighi dallo stesso derivanti senza il preventivo consenso scritto di TERNA senza che ciò comporti in alcun modo oneri a suo carico. 8.6. Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura, derivanti dal presente contratto sono a carico dell‟impresa distributrice. Articolo 9. Rinvio 9.1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le Parti fanno rinvio alle disposizioni dell‟Autorità e in particolare a quelle contenute nel TIS, nel TIT, nella deliberazione n. 111/06, al Codice di rete e alle disposizioni del codice civile. 9.2. Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell‟Autorità nonché le eventuali modifiche al Codice di rete. Articolo 10. Riservatezza Le Parti si obbligano a mantenere riservati e confidenziali i dati che non siano altrimenti resi noti ovvero pubblicati in base al Codice di rete o altra disposizione. Articolo 11. Responsabilità 11.1. L‟impresa distributrice è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni di cui alla presente convenzione, nonché della veridicità, dell‟accuratezza e completezza di tali dati e informazioni. Codifica Allegato A26 Rev. 04 Luglio 2011 Pagina: 19 L‟impresa distributrice, pertanto, esonera Terna da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi riveniente dall‟applicazione dei dati e delle informazioni elaborati e comunicati a Terna nell‟ambito della presente convenzione. 11.2. L‟impresa distributrice assume ogni responsabilità per l‟eventuale accesso abusivo da parte di terzi al proprio sistema informatico che possa compromettere la corretta elaborazione, aggregazione e trasmissione a TERNA delle informazioni e delle misure di cui alla presente convenzione. 11.3. Terna assume ogni responsabilità per l‟eventuale accesso abusivo da parte di terzi al proprio sistema informatico che possa compromettere la corretta esecuzione degli obblighi delle imprese distributrici ai sensi della presente convenzione. 11.4. Terna è responsabile della corretta pubblicazione dei dati trasmessi dalle imprese distributrici stesse nonché della corretta aggregazione dei medesimi dati ai sensi di quanto previsto dal capitolo 6 al Codice di Rete ed esonera pertanto l‟impresa distributrice da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi riveniente dalla non corretta o mancata esecuzione di tali attività. 11.5. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione, TERNA ne darà comunicazione all‟Autorità ai fini dell‟adozione dei provvedimenti di competenza. Articolo 12. Dichiarazione ai fini fiscali Ai sensi del DPR 131/86 art. 5 comma 2, la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d‟uso, poiché le prestazioni in essa contenute sono rese nell‟ambito dell‟esercizio d‟impresa e sono soggette ad IVA. L‟onere e le spese di registrazione sono poste a carico della parte che la intende utilizzare. Articolo 13. Foro competente Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine dall‟ interpretazione e dall'esecuzione della presente Convenzione è competente il foro di Roma. Letto, approvato e sottoscritto. Codifica Allegato A26 Rev. 04 Luglio 2011 Roma, li ………. Per l‟Impresa distributrice Per TERNA: [firma ] Approvazione specifica di clausole L‟impresa distributrice dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: Articolo 11 (Responsabilità) Articolo 13 (Foro competente) Per l‟Impresa distributrice……………………………. Pagina: 20