TUTELA DELLA SALUTE PSICOFISICA SUL LAVORO E AZIONI
POSITIVE: OPPORTUNITA’ PER
GLI ENTI DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA- ADEMPIMENTI
NORMATIVI
Dott.ssa Filomena Schettino
ASL DI BRESCIA – U.O.I. PSAL –DGD3
LA SALUTE NELLA
COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Omissis……..
LA CARTA DI OTTAWA PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE ( 1° Conferenza Internazionale
sulla promozione della salute - 17-21 novembre
1986)
La promozione della salute è il processo che mette in grado le
persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di
migliorarla. Per raggiungere uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo
deve essere capace di identificare e realizzare le proprie
aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare
l’ambiente circostante o di farvi fronte. La salute è quindi
vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è
l’obiettivo del vivere. La salute è un concetto positivo che
valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità
fisiche. Quindi la promozione della salute non è una
responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là
degli stili di vita e punta al benessere.
Roma, 18 dicembre 2007 - Conferenza
Europea “Salute in tutte le politiche:
risultati e sfide”
…Lo stato della salute della popolazione è determinato in larga misura
da fattori esterni al settore sanitario – quali i fattori socio–economici,
sociali ed ambientali che influenzano gli stili di vita e i
comportamenti. La politica sanitaria dovrebbe, pertanto, mirare a
migliorare i servizi sanitari pubblici e i sistemi sanitari e allo stesso
tempo ad interagire con le politiche e i processi decisionali in settori
diversi da quello della salute per migliorare la salute………
…….Un difetto di protezione e di promozione della salute dei cittadini
produrrà anche gravi conseguenze economiche in considerazione del
fatto che il capitale umano, inteso come popolazione in salute e ben
istruito al lavoro è un prerequisito essenziale per raggiungere gli
 obiettivi di crescita economica e di competitività posti dall’Agenda di
Lisbona……………
LA BUONA SALUTE
L'UE si è posta l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli europei
promuovendone la buona salute. Il programma europeo per la salute
2008-2013 mira a:
Migliorare


la sicurezza sanitaria dei cittadini;
Promuovere la salute e ridurre le disuguaglianze in questo settore;
Produrre e diffondere informazioni e conoscenze relative alla salute.
L'UE garantisce l'interazione di questo programma con quelli condotti in
materia di protezione e integrazione sociale, ambiente, ricerca e
sviluppo e innovazione tecnologica, in modo da massimizzarne
l'efficacia.
BENESSERE ORGANIZZATIVO
l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche
organizzative che animano la dinamica della convivenza nei contesti
di lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando la qualità della
vita e il grado di benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità
lavorative.
(F. AVALLONE, M. BONARETTI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA UFFICIO PER L’INNOVAZIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2003)
Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 29
giugno 1989, n. 183
Entrata in vigore il 19 giugno 1989
Termine di recepimento: 31 dicembre 1992
Direttiva recepita con Decreto Legislativo 19 settembre 1994,
n. 626
COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE – BRUXELLES
11.03. 2002
Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e dalla società: una
nuova strategia Comunitaria per la salute e la sicurezza 20022006
La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro rappresentano oggi uno dei settori più
ricchi di
implicazioni e più importanti della politica sociale dell'Unione.
Tale strategia, che copre il periodo 2002-2006, possiede un triplice carattere
innovativo:
– sposa un'impostazione globale del benessere sul luogo di lavoro, prendendo in
considerazione le trasformazioni del mondo del lavoro e l'insorgenza di nuovi
rischi, in particolare psicosociali, e mira così a migliorare la qualità del lavoro,
della quale un ambiente di lavoro sano e sicuro è uno dei componenti
fondamentali;
– si basa sul consolidamento di una cultura di prevenzione dei rischi, sulla
combinazione di strumenti strategici differenziati (legislazione, dialogo sociale,
spinta al progresso e individuazione delle pratiche migliori, responsabilità sociale
delle imprese, incentivi economici) e sulla realizzazione di partenariati tra tutti i
soggetti nel campo della salute e della sicurezza;
– essa dimostra inoltre che una politica sociale ambiziosa è un fattore di
competitività e che, per contro, la mancanza di strategia comporta costi che
pesano in modo significativo sulle economie e sulle società.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica
DIRETTIVA 24 marzo 2004
Il Dipartimento della funzione pubblica intende sostenere la capacità delle
amministrazioni pubbliche di attivarsi, oltre che per raggiungere obiettivi di
efficacia e di produttività, anche per realizzare e mantenere il benessere
fisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di ambienti e
relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita
dei lavoratori e delle prestazioni.
Il Dipartimento ritiene, infatti, che, per lo sviluppo e l'efficienza delle
amministrazioni, le condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora, la
sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività e
l'apprendimento, l'ergonomia - oltre che la sicurezza - degli ambienti di
lavoro, costituiscano elementi di fondamentale importanza ai fini dello
sviluppo e dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche.
Per migliorare le prestazioni e gli effetti delle politiche pubbliche, è
importante offrire agli operatori la possibilità di lavorare in contesti
organizzativi che favoriscono gli scambi, la trasparenza e la visibilità dei
risultati del lavoro, in ambienti dove esiste un'adeguata attenzione agli spazi
architettonici, ai rapporti tra le persone e allo sviluppo professionale.
IL CONCETTO DI SALUTE
D.LGS. 81/2008 - art. 2, comma 1, lettera o
– definizione di salute mutuata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, come «stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale, non consistente
solo in un’assenza di malattia o d’infermità»
d.lgs. 81/2008 e s.m.i.:
Art. 15. (Misure generali di tutela)
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro sono:
………..OMISSIS
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e
di quello ripetitivo;……………………………..
Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri
Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
- 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel
rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo
obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in
difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010…………………
ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO
CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON
L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008
ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS
LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 –
RECEPITO CON L’ACCORDO
INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008
ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO
CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON
L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008
Finalità:
- accrescere la consapevolezza e la
comprensione dello stress lavoro correlato da
parte dei datori di lavoro, lavoratori e loro
rappresentanti e attirare l’attenzione sui
segnali che potrebbero denotare problemi di
stress lavoro correlato;
- offrire ai ddl e ai lavoratori un quadro di
riferimento per individuare, prevenire e gestire
problemi da stress lavoro-correlato.
ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO
CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON
L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008
ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO
CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON
L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008
Art. 4 individuazione problemi stress lavoro-correlato
potenziali indicatori di stress (elenco non esaustivo):
Alto tasso di assenteismo, Elevata rotazione del personale, Frequenti conflitti
interpersonali, Lamentele
analisi di diversi fattori, quali
:
Inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina orario
lavoro, grado autonomia, corrispondenza tra competenze lavoratori e requisiti prof.li
richiesti, carichi lavoro ecc.)
Condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore,
sost. pericolose, ecc.)
Comunicazione (incertezza su prestazioni richieste, su prospettive di impiego, su possibili
cambiamenti, ecc.)
Fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla
situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, ecc.)
In presenza di stress, adozione di misure di prevenzione: Misure di prevenzione per
eliminare o ridurre lo stress stabilite da DL ed adottate con partecipazione e collaborazione
di lavoratori e/o RLS
ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO
CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON
L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008
Art. 5 - Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori
gestione problemi stress lavoro- correlato: La gestione dei problemi può
essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi
ovvero attraverso l’adozione di una separata politica sullo stress e/o con
specifiche misure volte a identificare i fattori di stress.
Art. 6 - prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress lavoro-correlato:
Adozione di misure collettive, individuali o entrambe. Possono essere
sottoforma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati o quale
parte di una politica integrata sullo stress che includa misure sia preventive
che di risposta.
Se non presenti nel luogo di lavoro professionalità adeguate, possono essere
chiamati esperti esterni;
Le misure adottate dovrebbero essere regolarmente riviste per valutare se
sono efficaci, se consentono un uso ottimale delle risorse, se sono ancora
idonee o necessarie
ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO
CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON
L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008
Art. 6 - prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress lavoro-correlato
Le misure antistress potrebbero includere, ad esempio:
-Misure di gestione e comunicazione ( fare chiarezza su obiettivi aziendali e
ruolo di ogni lavoratore, assicurare un adeguato sostegno da parte della
dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliare responsabilità e potere
di controllo sul lavoro o migliorare la gestione dell’organizzazione e dei
processi di lavoro, le condizioni lavorative e l’ambiente di lavoro;
-formazione
dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro
consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come
affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento;
- Informazione e consultazione dei lavoratori e/o RLS
INDICAZIONI METODOLOGICHE
DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA
PERMANENTE
ex art. 6 D.Lgs. 81/08
(18 novembre 2010)
INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08
(18 novembre 2010)
Il documento indica un percorso metodologico
che rappresenta il livello minimo di attenzione
dell’obbligo di valutazione del rischio stresslavoro correlato per tutti i datori di lavoro
pubblici e privati
INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08
(18 novembre 2010)
Stress lavoro correlato, come descritto nell’art. 3
dell’Accordo Europeo 2004 –recepito con l’Accordo
interconfederale del 9 giugno 2008.
INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08
(18 novembre 2010)
La valutazione del rischio da stress lavoro
correlato deve integrarsi nella valutazione dei
rischi generale , effettuata dal ddl, avvalendosi
del RSPP, con il coinvolgimento del MC e
consultazione del RLS/RLST
INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08
(18 novembre 2010)
FINALITA’:
Identificazione del percorso metodologico che permetta
una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress
lavoro correlato, da cui discendano la pianificazione e la
realizzazione di misure di eliminazione o riduzione del
rischio.
La valutazione riguarda tutti i lavoratori compresi i
dirigenti e i preposti.
Prende in esame gruppi omogenei di lavoratori
individuati dal datore di lavoro sulla base
dell’organizzazione aziendale.
INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08
(18 novembre 2010)
Valutazione preliminare
Rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, se possibile
numericamente apprezzabili, appartenenti almeno a tre distinte
famiglie:
1) eventi sentinella: eventi infortunistici, assenze per malattia,
turnover, procedimenti e sanzioni , segnalazioni del MC, lamentele;
2) fattori di contenuto del lavoro: ambiente ed attrezzature ; carichi e
ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra competenze
dei lavoratori e requisiti professionali richiesti;
3) fattori di contesto: ruolo nell’ambito della organizzazione,
autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali, evoluzione e
sviluppo di carriera,comunicazione.
STRUMENTI:
LISTE DI CONTROLLO APPLICABILI ANCHE DAI SOGGETTI AZIENDALI
DELLA PREVENZIONE;
PER I PUNTI 2 E 3 “OCCORRE” SENTIRE I LAVORATORI E/O RLS/RLST
INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08
(18 novembre 2010)
Valutazione preliminare
A) Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da
stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il
datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di
Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
B) Diversamente, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli
opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi,
tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc).
Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che
la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase
di valutazione successiva (c.d. Valutazione approfondita).
INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08
(18 novembre 2010)
Valutazione approfondita
Valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori
attraverso:
• questionari standardizzati
• focus group
• interviste semi-strutturate
RIFERITA AI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI DA CUI SONO EMERSE LE
PROBLEMATICHE.
Valutazione del rischio nelle aziende con < 5 lavoratori
Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti
strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere
di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il
coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e
nella verifica della loro efficacia.
INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E
GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA
LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004
(ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).
DECRETO N. 13559 DEL 10/12/2009 – REGIONE
LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE SANITA’
INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE
DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE
DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28
COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).
IDENTIFICAZIONE SISTEMATICA DELLE VARIE FONTI DI
STRESS NEI GRUPPI OMOGENEI:
IL PRIMO MODELLO PROPOSTO E’ QUELLO ELABORATO
DALL’AGENZIA EUROPEA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
SUL LAVORO, CHE DELINEA DELLE AREE CHIAVE
RELATIVE AL CONTENUTO E AL CONTESTO DEL LAVORO
CON L’INDICAZIONI DI CONDIZIONI DI RISCHIO
ESEMPLIFICATIVE PER CIASCUNA AREA CHIAVE.
A CUI DEVONO AGGIUNGERSI LE CRITICITA’ CONNESSE
AL CAMBIAMENTO (INSICUREZZA, INCERTEZZA CIRCA LE
ASPETTATIVE E LE PROSPETTIVE DI OCCUPAZIONE, ETC)
Fattori di rischio stressogeni
(European Agency for Safety and Health at Work – 2000)
CONTENUTI LAVORATIVI
AMBIENTE DI LAVORO E
ATTREZZATURE
Condizioni fisiche di lavoro, problemi inerenti
l’affidabilità, la disponibilità, l’idoneità, la
manutenzione o la riparazione di strutture ed
attrezzature di lavoro
PIANIFICAZIONE DEI
COMPITI
Monotonia, cicli di lavoro brevi, lavoro
frammentato o inutile, sottoutilizzazione,
incertezza elevata
CARICO/RITMI DI LAVORO
Sovraccarico o sottocarico di lavoro, mancanza di
controllo sul ritmo, alti livelli di pressione
temporale
ORARIO DI LAVORO
Lavoro a turni, orari di lavoro rigidi, imprevedibili,
eccessivamente lunghi o che alterano i ritmi
sociali
Fattori di rischio stressogeni
(European Agency for Safety and Health at Work – 2000)
CONTESTO LAVORATIVO
CULTURA ORGANIZZATIVA
Scarsa comunicazione, bassi livelli di sostegno per la
risoluzione di problemi e lo sviluppo personale,
mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi.
RUOLO
NELL’ORGANIZZAZIONE
Ambiguità e conflitto di ruolo, responsabilità di altre
persone
SVILUPPO DI CARRIERA
Incertezza / blocco della carriera insufficienza /
eccesso di promozioni, bassa retribuzione, insicurezza
dell’impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro
AUTONOMIA
DECISIONALE/CONTROLLO
Partecipazione ridotta al processo decisionale, carenza
di controllo sul lavoro (il controllo, specie nella forma di
partecipazione rappresenta anche una questione
organizzativa e contestuale di più ampio respiro)
RELAZIONI
INTERPERSONALI SUL
LAVORO
Isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i
superiori, conflitto interpersonale, mancanza di
supporto sociale
INTERFACCIA
FAMIGLIA/LAVORO
Richieste contrastanti tra casa e lavoro, scarso
appoggio in ambito domestico, problemi di doppia
carriera
INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004
( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.
SECONDO MODELLO PROPOSTO:
INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004
( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI..
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEVONO ESSERE
PERCORSI TRE STADI:
-DEFINIZIONE
DI CRITERI DI QUALITA’
-INDIVIDUAZIONE
-AGGREGAZIONE
STRUMENTI.
DI METODI APPROPRIATI
E ARMONIZZAZIONE DI UN MIX DI
INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004
( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.
-DEFINIZIONE
DI CRITERI DI QUALITA’:
- LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE PROMOSSA E GESTITA
DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO E DAL TOP MANAGEMENT;
- DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA ADEGUATE AZIONI
INFORMATIVE E FORMATIVE PER LAVORATORI E LORO
RAPPRESENTANTI,
- ESSERE ORIENTATA ALLE SOLUZIONI, SOPRATTUTTO DI TIPO
COLLETTIVO;
- PREVEDERE IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI LORO
RAPPRESENTANTI;
- GARANTIRE LA CENTRALITA’ DEGLI ATTORI INTERNI DELLA
PREVENZIONE;
- INTEGRARSI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
GENERALE;
- UTILIZZO DI UN MIX DI STRUMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI
INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004
( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.
INDIVIDUAZIONE DI METODI DI APPROCCIO APPROPRIATI:
AZIONI COMUNICATIVE E INFORMATIVE
-ANALISI DOCUMENTALE
-AZIONI FORMATIVE
-OSSERVAZIONE DIRETTA
-ANALISI DELLE SOGGETTIVITA’
-SOLUZIONI DI PREVENZIONE COLLETTIVA
-SOLUZIONI DI CASI INDIVIDUALI
-SORVEGLIANZA SANITARIA
-PIANO DI MONITORAGGIO
-
INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004
( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.
AGGREGARE E ARMONIZZARE UN MIX DI STRUMENTI:
INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004
( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.
INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004
( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.
PROPOSTA OPERATIVA
AZIONI COMUNICATIVE E INFORMATIVE ( nelle piccole imprese: incontri e
materiale informativo; nelle aziende complesse: riunioni di gruppi di lavoratori
e informazione per preposti, dirigenti, materiale informativo adeguato)
-ANALISI
DOCUMENTALE E DEFINIZIONE DI INDICATORI OGGETTIVI PER
GRUPPI OMOGENEI (circa l’organizzazione del lavoro, la gestione della salute e
della sicurezza, indicatori interni)
-AZIONI
FORMATIVE (percorsi formativi diversificati per dirigenti-preposti,
lavoratori, medico competente e RSPP)
VALUTAZIONE DEI RISCHI mediante
- VALUTAZIONE OGGETTIVA (osservazione diretta, check-list, job analysis,
interviste a lavoratori ed identificazione dei gruppi omogenei),
-VALUTAZIONE SOGGETTIVA (COLLOQUI, INTERVISTE, QUESTIONARI)
-
-REPORT
SINTETICO DEI DATI E DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO.
INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004
( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.
PROPOSTA OPERATIVA
-GESTIONE
DEL RISCHIO:
-SOLUZIONI
DI PREVENZIONE COLLETTIVA PER GRUPPO/INDIVIDUO
ED ORGANIZZAZIONE.
SOLUZIONI DI CONTENIMENTO INDIVIDUALE DEI CASI INDIVIDUALI
DEL GRUPPO
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI GRUPPI A RISCHIO
INTERVENTI DI MONITORAGGIO NEL TEMPO
PASSAGGI CHE DEVONO ESSERE DOCUMENTATI NEL PERCORSO DI
VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO
-le azioni di sensibilizzazione ed informazione effettuate, i soggetti coinvolti e gli
strumenti adottati;
-l’analisi documentale in ordine alla descrizione dell’organizzazione del lavoro,
della gestione del sistema di sicurezza e tutela della salute e dei flussi
informativi inerenti gli indicatori aziendali di stress lavoro-correlato;
-le azioni formative intraprese per le varie figure interne (strumenti adottati e
durata delle iniziative);
-il processo valutativo effettuato con gli strumenti di indagine oggettiva /
soggettiva utilizzati ed il report di analisi dei dati con il livello di rischio per
aree/gruppi omogenei;
-il programma delle misure di prevenzione/protezione collettiva ed individuale
da attivare con la tempistica di intervento ed il ruolo dei soggetti aziendali che vi
devono provvedere;
-l’eventuale sorveglianza sanitaria mirata ai gruppi a rischio, implementata nel
piano sanitario esistente, compresi i programmi di promozione della salute su
base volontaria;
- il piano di monitoraggio / follow-up con relativa tempistica.
Aziende con meno di 10 lavoratori
VALUTAZIONE DEL RISCHIO SEMPLIFICATO
-
RACCOLTA INFORMAZIONI OGGETTIVE
-
INCONTRI DI FORMAZIONE SUL RISCHIO STRESS
-
FOCUS GROUP MIRATI ALLA ANALISI DELLA MANSIONE E DEI RISCHI AD
ESSA LEGATI, AI FATTORI ORGANIZZATIVI CONSIDERATI STRESSOGENI DAL
GRUPPO, FATTORI DEMOGRAFICI, RELAZIONI INTERPERSONALI
-
RIPROPOSIZIONE AL GRUPPO DEI LAVORATORI DELLE CRITICITA’ EMERSE ,
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;
-
INCONTRI PERIODICI DI TUTTO IL GRUPPO PER MONITORARE
L’ANDAMENTO DELLE MODIFICHE
INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE
DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE
DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28
COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI)
INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE
DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE
DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28
COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)
I QUESTIONARI
I QUESTIONARI
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ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO