LA FORMAZIONE AI RLS SECONDO L’ACCORDO STATO-REGIONI Dipartimento di Prevenzione Direttore:Dr. Domenico Sallese Azienda USL 8 – Arezzo Regione Toscana Azienda USL 8 Arezzo Sede legale e Centro Direzionale Via Curtatone, 54 Rete Regionale Toscana RLS 52100 Arezzo Telefono 0575 2551 Arezzo,7 maggio 2013 Auditorium Pieraccini Ospedale San Donato Dr. ssa Claudia Palumbo U.F. PISLL- Zona Casentino U.O. Igiene e Salute Luoghi Lavoro DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE ACCORDI STATO-REGIONI Provvedimento n° 2407 del 26 gennaio 2006 - Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del D.LGS 23 giugno 2003, n. 195, che integra il D.LGS 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo Pubblicato su G.U. del 14 febbraio 2006 n°37 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE ACCORDI STATO-REGIONI Accordo 21 dicembre 2011 n°221 - tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (D. LGS) Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE ACCORDI STATO-REGIONI Accordo 21 dicembre 2011 n°223 - tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e3, del D. LGS 9 aprile 2008, n. 81. Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE ACCORDI STATO-REGIONI Accordo 21 febbraio 2012 n°53/CSR- tra il Governo,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori,nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione,i soggetti formatori,la durata,gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell’art.73 comma 5,del D. LGS 81/08 e smi. Accordo Pubblicato su G.U. del 12 marzo 2012 n°60 S.O. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, art.6 comma 8 lettera m-bis D. LGS 81/08 e smi Decreto Pubblicato su G.U. del 18 marzo 2013 n°8 In vigore dal 18 marzo 2014 ACCORDO STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE ENTI BILATERALIORGANISMI PARITETICI I corsi di formazione dei lavoratori devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici,ove esistenti, sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza di risposta,trascorsi 15 giorni dal suo invio,il Datore di Lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. In caso di riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico,si deve tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione,delle eventuali osservazioni ACCORDO STATO-REGIONI ENTRATA IN VIGORE E CAMPO DI APPLICAZIONE DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Dal 26 gennaio 2012 sono in vigore le nuove norme L’Accordo definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione da svolgere. SI APPLICA tutte le aziende ed enti di tutti i settori,pubblici e privati lavoratori e lavoratrici; preposti; dirigenti ; soggetti di cui all'articolo 21,comma 1,del D. LGS. n. 81/08 (imprese familiari, lavoratori autonomi,coltivatori diretti, soci di società semplici del settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti) formazione facoltativa. ACCORDO STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE NON SI APPLICA fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D. LGS. 81/08, nei confronti dei lavoratori stagionali(agricoli che lavorano per meno di cinquanta giornate). LA DEROGA VALE PER UN MASSIMO 18 MESI(26 LUGLIO 2013) NON RIGUARDA la formazione specifica degli addetti alla prevenzione incendi,primo soccorso ed emergenza,che restano definiti dai DM 10 marzo 1998 e 388/03 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE ACCORDO STATO-REGIONI Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario. La normativa dispone la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste ai fini dei crediti formativi. Ai fini di determinare la durata della formazione, le aziende sono state suddivise, in base ai rischi connessi all’attività aziendale, in aziende a rischio basso, medio e alto . Le macrocategorie di rischio sono state individuate attraverso le corrispondenze dei Codici ATECO. ACCORDO STATO-REGIONI (ALLEGATO 1) DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Tipologie lavorative e corrispondenti fasce di rischio Rischio Basso (es. Uffici e Servizi, Commercio, Attività artigianali, Turismo); Rischio Medio (es. Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio); Rischio Alto (es. Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità). DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE ACCORDO STATO-REGIONI La formazione di cui al presente accordo “è distinta” da quella prevista dai titoli successivi al I del D. LGS n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D. LGS. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.LGS n. 81/08. ACCORDO STATO-REGIONI LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI “A REGIME” DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Rischio Basso: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica = 8 ore Rischio Medio: 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica = 12 ore Rischio Alto: 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica = 16 ore Aggiornamento: 6 ore con periodicità quinquennale distribuito anche nell’arco del quinquennio La formazione generale e l’aggiornamento possono essere svolti in modalità elearning. I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che svolgano mansioni che non prevedono la presenza neanche saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso(4+4 ore) ACCORDO STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI art.2 comma e ,art.299 La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori (8, 12 o 16 ore in base agli specifici rischi caratteristici del settore o del comparto di appartenenza dell’azienda), deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro(RUOLO). Per tutti i settori la formazione aggiuntiva è di 8 ore. Aggiornamento : 6 ore con periodicità quinquennale distribuito nell’arco de del quinquennio. La formazione generale e l’aggiornamento possono essere svolti in modalità e- learning. ACCORDI STATO-REGIONI LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI art.2 comma d,art.299 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. L’applicazione dei contenuti perla formazione dei dirigenti e dei preposti,per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D. LGS n.81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito una formazione "adeguata e specifica". Per tutti i settori ATECO la Formazione è di 16 ore in 4 moduli di 4 ore. 1. 2. 3. 4. giuridico- normativo; gestione e organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione formazione e consultazione. Aggiornamento: 6 ore con periodicità quinquennale può essere distribuito nell’arco di un quinquennio. La formazione generale e l’aggiornamento possono essere svolti in modalità e- learning. ACCORDI STATO-REGIONI LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO-RSPP DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Rischio Basso 16 ore aggiornamento 6 ore Rischio Medio 32 ore aggiornamento 10 ore Rischio Alto 48 ore aggiornamento 14 ore 4 moduli 1. 2. 3. 4. giuridico- normativo; e- learning gestione e organizzazione della sicurezza; e- learning individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione formazione e consultazione. ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Sono considerati validi tutti i corsi specifici già conclusi e documentati alla data di entrata in vigore dell’accordo (26 gennaio 2012). Per la scadenza dell’aggiornamento fa fede la data di conclusione del corso di riferimento. Per lavoratori,preposti e dirigenti,sono considerati validi i corsi specifici formalmente approvati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo(26 gennaio 2012) purché conclusi entro il 26 gennaio 2013. Qualora per dirigenti e preposti la formazione risalga a più di cinque anni,l’aggiornamento deve essere stato concluso entro il 26 gennaio 2013 La formazione aggiuntiva dei preposti deve essere stata conclusa entro il 26 gennaio 2013 ACCORDI STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE FORMAZIONE PREGRESSA Lavoratori dirigenti e preposti in servizio al 26 gennaio 2012 che non abbiano effettuato in precedenza alcuna formazione specifica, devono completare gli obblighi formativi entro il 26 luglio 2013(18 mesi dall’entrata in vigore del decreto). Il personale(lavoratori,preposti dirigenti) assunto dopo il 26 gennaio 2012 deve completare gli obblighi formativi anteriormente all’assunzione o,ove ciò non sia possibile,in ogni caso entro 60 giorni dall’assunzione ACCORDO STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE CREDITI FORMATIVI LAVORATORI CREDITO FORMATIVO NUOVO RAPPORTO DI LAVORO Azienda stesso settore della precedente Formazione generale e specifica Azienda di settore produttivo diverso dalla precedente Formazione generale TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO MANSIONE;INTRODUZIONE NUOVE ATTREZZATURE,TECNOLOGIE,SOSTANZE,PREPARATI PERICOLOSI Formazione generale DA RIPETERE Formazione specifica limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione ACCORDO STATO-REGIONI CREDITI FORMATIVI LAVORATORI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE FORMAZIONE PRECEDENTE ALL’ ASSUNZIONE Se prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore Formazione generale Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di assicurare una formazione secondo le risultanze della VDR I crediti per la formazione specifica hanno validità fino a quando non intervengano cambiamenti ACCORDI STATO-REGIONI CREDITI FORMATIVI LAVORATORI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE SOMMINISTRAZIONE LAVORO-NUOVO RAPPORTO DI LAVORO DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO GENERALE Modalità concordate tra il somministratore e l’utilizzatore Somministratore: formazione generale Utilizzatore: formazione specifica di settore IN DIFETTO DI ACCORDI Somministratore Formazione generale Formazione su attrezzature necessarie per l’attività lavorativa per la quale vengono assunti Utilizzatore Ogni altro obbligo formativo DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE ACCORDO STATO-REGIONI CREDITI FORMATIVI DIRIGENTI Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i DIRIGENTI per i quali i Datori di Lavoro dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo(11 gennaio 2012), una formazione con contenuti conformi: all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 (16 ore); al Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (28 ore). ACCORDO STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE CREDITI FORMATIVI LAVORATORI I lavoratori di nuova assunzione devono partecipare ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. Ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima di adibire il lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. I corsi di formazione per il PREPOSTO e per il DIRIGENTE (già assunti) conformi alle disposizioni dell’accordo devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo (11 luglio 2013). FORMAZIONE RUOLO DEL RLS DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Articolo 50 comma 1 , lett. “d” ATTRIBUZIONI DELRLS È consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 VERIFICARE LA FORMAZIONE CONTROLLARE TUTTO IL PROCESSO FORMATIVO METODO RISULTATI EFFICACIA ACCORDI STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE SANZIONI Il mancato adempimento a quanto sopra esposto, può comportare a carico del Datore di Lavoro, significative sanzioni penali (es. art. 55 comma 5 lett. c) del DL.gs. 81/08, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 euro). FORMAZIONE : PROCESSO CHIAVE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA Regione Toscana Azienda USL 8 Arezzo Sede legale e Centro Direzionale PRIMARIO FATTORE DI PREVENZIONE Via Curtatone, 54 52100 Arezzo Telefono 0575 2551 A. Bartoli P. Buonriposi ML. Gasperini S. Luni C. Palumbo E. Rotondo D. Sallese P. Scatolini