LA FORMAZIONE AI RLS SECONDO
L’ACCORDO STATO-REGIONI
Dipartimento di Prevenzione
Direttore:Dr. Domenico Sallese
Azienda USL 8 – Arezzo
Regione Toscana
Azienda USL 8 Arezzo
Sede legale e
Centro Direzionale
Via Curtatone, 54
Rete Regionale Toscana RLS
52100 Arezzo
Telefono 0575 2551
Arezzo,7 maggio 2013
Auditorium Pieraccini
Ospedale San Donato
Dr. ssa Claudia Palumbo
U.F. PISLL- Zona Casentino
U.O. Igiene e Salute Luoghi Lavoro
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
ACCORDI STATO-REGIONI
Provvedimento n° 2407 del 26 gennaio 2006 - Accordo tra il
Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2,
commi 2, 3, 4 e 5, del D.LGS 23 giugno 2003, n. 195, che integra il
D.LGS 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Accordo Pubblicato su G.U. del 14 febbraio 2006 n°37
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
ACCORDI STATO-REGIONI
Accordo 21 dicembre 2011 n°221 - tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai
sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. (D. LGS)
Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
ACCORDI STATO-REGIONI
Accordo 21 dicembre 2011 n°223 - tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo
svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi
2 e3, del D. LGS 9 aprile 2008, n. 81.
Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
ACCORDI STATO-REGIONI
Accordo 21 febbraio 2012 n°53/CSR- tra il Governo,le Regioni e le
Province
autonome di Trento e Bolzano concernente
l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è prevista
una specifica abilitazione degli operatori,nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione,i soggetti formatori,la durata,gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in
attuazione dell’art.73 comma 5,del D. LGS 81/08 e smi.
Accordo Pubblicato su G.U. del 12 marzo 2012 n°60 S.O.
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
DECRETO INTERMINISTERIALE
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la
salute e sicurezza sul lavoro, art.6 comma 8 lettera m-bis
D. LGS 81/08 e smi
Decreto Pubblicato su G.U. del 18 marzo 2013 n°8
In vigore dal 18 marzo 2014
ACCORDO STATO-REGIONI
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
ENTI BILATERALIORGANISMI PARITETICI
 I corsi di formazione dei lavoratori devono essere realizzati previa
richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi
paritetici,ove esistenti, sia nel territorio che nel settore nel quale
opera l’azienda.
 In mancanza di risposta,trascorsi 15 giorni dal suo invio,il Datore
di Lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione.
 In caso di riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo
paritetico,si deve tener conto nella pianificazione e realizzazione
delle attività di formazione,delle eventuali osservazioni
ACCORDO STATO-REGIONI
ENTRATA IN VIGORE E CAMPO DI APPLICAZIONE
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
Dal 26 gennaio 2012 sono in vigore le nuove norme
L’Accordo definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della
formazione da svolgere.
SI APPLICA
tutte le aziende ed enti di tutti i settori,pubblici e privati
 lavoratori e lavoratrici;
 preposti;
 dirigenti ;
 soggetti di cui all'articolo 21,comma 1,del D. LGS. n. 81/08
(imprese familiari, lavoratori autonomi,coltivatori diretti, soci di
società semplici del settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti) formazione facoltativa.
ACCORDO STATO-REGIONI
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
NON SI APPLICA
fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del
D. LGS. 81/08, nei confronti dei lavoratori stagionali(agricoli che
lavorano per meno di cinquanta giornate).
LA DEROGA VALE PER UN MASSIMO 18 MESI(26 LUGLIO 2013)
NON RIGUARDA
la formazione specifica degli addetti alla prevenzione incendi,primo
soccorso ed emergenza,che restano definiti dai DM 10 marzo 1998
e 388/03
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
ACCORDO STATO-REGIONI
 Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere
ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente
presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di
formazione necessario.
 La normativa dispone la frequenza di almeno il 90% delle ore di
formazione previste ai fini dei crediti formativi.
 Ai fini di determinare la durata della formazione, le aziende sono
state suddivise, in base ai rischi connessi all’attività aziendale, in
aziende a rischio basso, medio e alto .
Le macrocategorie di rischio sono state individuate attraverso le
corrispondenze dei Codici ATECO.
ACCORDO STATO-REGIONI
(ALLEGATO 1)
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
Tipologie lavorative e corrispondenti fasce di rischio
Rischio Basso (es. Uffici e Servizi, Commercio, Attività artigianali,
Turismo);
Rischio Medio (es. Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione,
Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio);
Rischio Alto (es. Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno,
Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità).
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
ACCORDO STATO-REGIONI
La formazione di cui al presente accordo “è distinta” da quella
prevista dai titoli successivi al I del D. LGS n. 81/08 o da altre
norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui
il D. LGS. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e
mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del
presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5
dell'articolo 37 del D.LGS n. 81/08.
ACCORDO STATO-REGIONI
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
“A REGIME”
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
Rischio Basso: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione
Specifica = 8 ore
Rischio Medio: 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione
Specifica = 12 ore
Rischio Alto: 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione
Specifica = 16 ore
Aggiornamento: 6 ore con periodicità quinquennale distribuito
anche nell’arco del quinquennio
La formazione generale e l’aggiornamento possono essere svolti in modalità elearning.
I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che svolgano
mansioni che non prevedono la presenza neanche saltuaria nei reparti
produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso(4+4
ore)
ACCORDO STATO-REGIONI
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI
art.2 comma e ,art.299
La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori
(8, 12 o 16 ore in base agli specifici rischi caratteristici del settore o
del comparto di appartenenza dell’azienda), deve essere integrata da
una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro(RUOLO).
Per tutti i settori la formazione aggiuntiva è di 8 ore.
Aggiornamento : 6 ore con periodicità quinquennale distribuito
nell’arco de del quinquennio.
La formazione generale e l’aggiornamento possono essere svolti in
modalità e- learning.
ACCORDI STATO-REGIONI
LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
art.2 comma d,art.299
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
L’applicazione dei contenuti perla formazione dei dirigenti e dei preposti,per
quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma
7, del D. LGS n.81/08.
Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore
di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito una formazione "adeguata e
specifica".
Per tutti i settori ATECO la Formazione è di 16 ore in 4 moduli di 4 ore.
1.
2.
3.
4.
giuridico- normativo;
gestione e organizzazione della sicurezza;
individuazione e valutazione dei rischi;
comunicazione formazione e consultazione.
Aggiornamento: 6 ore con periodicità quinquennale può essere distribuito
nell’arco di un quinquennio.
La formazione generale e l’aggiornamento possono essere svolti in modalità e- learning.
ACCORDI STATO-REGIONI
LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO-RSPP
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
Rischio Basso 16 ore aggiornamento 6 ore
Rischio Medio 32 ore aggiornamento 10 ore
Rischio Alto
48 ore aggiornamento 14 ore
4 moduli
1.
2.
3.
4.
giuridico- normativo; e- learning
gestione e organizzazione della sicurezza; e- learning
individuazione e valutazione dei rischi;
comunicazione formazione e consultazione.
ACCORDO STATO-REGIONI
FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
 Sono considerati validi tutti i corsi specifici già conclusi e documentati
alla data di entrata in vigore dell’accordo (26 gennaio 2012).
 Per la scadenza dell’aggiornamento fa fede la data di conclusione del
corso di riferimento.
 Per lavoratori,preposti e dirigenti,sono considerati validi i corsi specifici
formalmente approvati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo(26 gennaio
2012) purché conclusi entro il 26 gennaio 2013.
 Qualora per dirigenti e preposti la formazione risalga a più di cinque
anni,l’aggiornamento deve essere stato concluso entro il 26 gennaio 2013

La formazione aggiuntiva dei preposti deve essere stata conclusa entro il
26 gennaio 2013
ACCORDI STATO-REGIONI
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
FORMAZIONE PREGRESSA
 Lavoratori dirigenti e preposti in servizio al 26 gennaio 2012 che
non abbiano effettuato in precedenza alcuna formazione
specifica, devono completare gli obblighi formativi entro il 26
luglio 2013(18 mesi dall’entrata in vigore del decreto).
 Il personale(lavoratori,preposti dirigenti) assunto dopo il 26
gennaio 2012 deve completare gli obblighi formativi
anteriormente all’assunzione o,ove ciò non sia possibile,in ogni
caso entro 60 giorni dall’assunzione
ACCORDO STATO-REGIONI
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
CREDITI FORMATIVI LAVORATORI
CREDITO FORMATIVO NUOVO RAPPORTO DI LAVORO
Azienda stesso settore della precedente
Formazione generale e specifica
Azienda di settore produttivo diverso dalla precedente
Formazione generale
TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO MANSIONE;INTRODUZIONE NUOVE
ATTREZZATURE,TECNOLOGIE,SOSTANZE,PREPARATI PERICOLOSI
Formazione generale
DA RIPETERE
Formazione specifica limitatamente alle modifiche o ai contenuti di
nuova introduzione
ACCORDO STATO-REGIONI
CREDITI FORMATIVI LAVORATORI
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
FORMAZIONE PRECEDENTE ALL’ ASSUNZIONE
Se prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore
Formazione generale
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di assicurare una formazione
secondo le risultanze della VDR
I crediti per la formazione specifica hanno validità fino a quando
non intervengano cambiamenti
ACCORDI STATO-REGIONI
CREDITI FORMATIVI LAVORATORI
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
SOMMINISTRAZIONE LAVORO-NUOVO RAPPORTO DI LAVORO
DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO GENERALE
Modalità concordate tra il somministratore e l’utilizzatore
Somministratore: formazione generale
Utilizzatore: formazione specifica di settore
IN DIFETTO DI ACCORDI
Somministratore
 Formazione generale
 Formazione su attrezzature necessarie per l’attività lavorativa per la quale
vengono assunti
Utilizzatore
 Ogni altro obbligo formativo
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
ACCORDO STATO-REGIONI
CREDITI FORMATIVI DIRIGENTI
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i DIRIGENTI
per i quali i Datori di Lavoro dimostrino di aver svolto, alla data di
pubblicazione del presente accordo(11 gennaio 2012), una
formazione con contenuti conformi:
 all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003
(16 ore);
 al Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato
Regioni del 26 gennaio 2006 (28 ore).
ACCORDO STATO-REGIONI
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
CREDITI FORMATIVI LAVORATORI
 I lavoratori di nuova assunzione devono partecipare ai corsi di
formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile,
contestualmente all'assunzione.
 Ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima
di adibire il lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo
deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla
assunzione.
 I corsi di formazione per il PREPOSTO e per il DIRIGENTE (già
assunti) conformi alle disposizioni dell’accordo devono essere
conclusi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente
Accordo (11 luglio 2013).
FORMAZIONE
RUOLO DEL RLS
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
Articolo 50 comma 1 , lett. “d”
ATTRIBUZIONI DELRLS
È consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui
all’articolo 37
VERIFICARE LA FORMAZIONE
CONTROLLARE TUTTO IL PROCESSO FORMATIVO
METODO
RISULTATI
EFFICACIA
ACCORDI STATO-REGIONI
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
SANZIONI
Il mancato adempimento a quanto sopra esposto, può comportare a
carico del Datore di Lavoro, significative sanzioni penali (es. art. 55
comma 5 lett. c) del DL.gs. 81/08, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
da 1.200,00 a 5.200,00 euro).
FORMAZIONE :
PROCESSO CHIAVE NELLA GESTIONE DELLA
SICUREZZA
Regione Toscana
Azienda USL 8 Arezzo
Sede legale e
Centro Direzionale
PRIMARIO FATTORE DI
PREVENZIONE
Via Curtatone, 54
52100 Arezzo
Telefono 0575 2551
A. Bartoli
P. Buonriposi
ML. Gasperini
S. Luni
C. Palumbo
E. Rotondo
D. Sallese
P. Scatolini
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RELAZIONERLS 7 maggio 2013 PALUMBO