In collaborazione con:
INCONTRO TECNICO GRATUITO
I nuovi Accordi Stato-Regioni:
Cosa cambia nella formazione sicurezza?
PADOVA giovedì 15 marzo 2012
Dott. Giancarlo NEGRELLO Referente UNPISI Veneto
In collaborazione con:
PRIMA PARTE
Ruoli e responsabilità legati all’obbligo
della formazione
I nuovi Accordi Stato-Regioni:
Cosa cambia nella formazione sicurezza?
TESTO UNICO: DEFINIZIONI
INFORMAZIONE
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze
utili alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi in ambiente di lavoro
FORMAZIONE
processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori e agli altri soggetti del sistema
di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili all’acquisizione di competenze utili
allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
in azienda e alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi
ADDESTRAMENTO
complesso delle attività dirette a far apprendere
ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale, e le procedure di lavoro
I nuovi Accordi Stato-Regioni: cosa cambia nella formazione sicurezza?
FORMULA del RISCHIO
R:
P:
D:
Ki:
I nuovi Accordi Stato-Regioni: cosa cambia nella formazione sicurezza?
Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2011, n. 12705 - Guida di una
betoniera e obbligo di formazione
Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio mortale di un
lavoratore: quest'ultimo, assunto con la qualifica di manovale edile
dalla impresa edile di cui è titolare il ricorrente, mentre era alla
guida di una betoniera, semovente auto-caricante, all'interno di un
cantiere per la costruzione di un edificio, per cause imprecisate
rovinava nella scarpata riportando lesioni gravissime alle quali
seguiva il decesso.
Il LA., tratto a giudizio innanzi al Tribunale, veniva ritenuto
responsabile del reato ascritto evidenziandosi, quale elemento
determinante della colpa, la omessa formazione all'operaio circa
l'attivita' di guida del mezzo.
Condannato anche in secondo grado, ricorre in Cassazione –
Inammissibile.
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Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2011, n. 12705 - Guida di una
betoniera e obbligo di formazione
La Suprema Corte, nel confermare la responsabilità
datoriale, afferma che "la motivazione dell'impugnata sentenza è
immune da vizi logici ed aderente al risultato probatorio: il
comportamento colposo è ben stato evidenziato dai giudici del
merito, esso è consistito nell'aver negligentemente ed
imprudentemente affidato la guida di un mezzo meccanico
semovente quale è una betoniera, che richiede una particolare
abilità nel manovrarlo, ad un operaio assunto poco tempo prima e
privo di qualsiasi esperienza in merito. Il comportamento è altresì
violatore di una specifica norma (Decreto Legislativo n. 626 del
1994, articolo 38) che impone a carico del datore di lavoro una
particolare attività finalizzata proprio alla prevenzione di infortuni
sul lavoro, cioè quella di fornire al dipendente adeguate
informazioni e formazione circa la mansione da svolgere; per altro la
Corte territoriale rileva che il Ma. fu assunto per svolgere mansioni
del tutto diverse."
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IN-FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
• Art.13, comma 9.
• Fermo restando quanto previsto
dalla legge 18 dicembre 1973, n.
877, ai lavoratori a domicilio ed ai
lavoratori che rientrano nel campo
di applicazione del contratto
collettivo dei proprietari di
fabbricati trovano applicazione gli
obblighi di informazione e
formazione di cui agli articoli 36 e
37. Ad essi devono inoltre essere
forniti i necessari dispositivi di
protezione individuali …..
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IN-FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
• Art.13, comma 13.
• 13. In considerazione della specificità
dell’attività esercitata dalle imprese
medie e piccole operanti nel settore
agricolo […] e limitatamente alle
imprese che impiegano lavoratori
stagionali ciascuno dei quali non superi
le cinquanta giornate lavorative e per
un numero complessivo di lavoratori
compatibile con gli ordinamenti
colturali aziendali, provvede ad emanare
disposizioni per semplificare gli
adempimenti relativi all’informazione,
formazione e ……
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MISURE GENERALI DI TUTELA
Articolo 15 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
[…]
n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i
preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
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FORMAZIONE dei
DIRIGENTI
Definizione
 Il D. Lgs. 81/08, meglio conosciuto come Testo Unico
(T.U.) in materia di sicurezza sul lavoro, propone per la
prima volta la definizione di dirigente e preposto:
– «dirigente
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FORMAZIONE dei
PREPOSTI
Definizione
 Il D. Lgs. 81/08, meglio conosciuto come Testo
Unico (T.U.) in materia di sicurezza sul lavoro,
propone per la prima volta la definizione di
dirigente e preposto:
– «preposto»:
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Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3,
e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
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Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti,
secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall’articolo 37.
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IN-FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
h) partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
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Articolo 25 - Obblighi del medico
competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro
e con il servizio di prevenzione e
protezione […] all’attività di
formazione e informazione nei
confronti dei lavoratori, […]
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Articolo 28 - Oggetto della
valutazione dei rischi
2. Il documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione può […]
contenere:
f) l’individuazione delle mansioni
che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta
capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
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Articolo 30 - Modelli di
organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e
di gestione […] deve essere
adottato ed efficacemente
attuato, assicurando un
sistema aziendale per
l’adempimento di tutti gli
obblighi giuridici relativi:
e) alle attività di informazione
e formazione dei lavoratori;
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Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e
protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede:
d) a proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all’articolo 36.
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Articolo 35 - Riunione periodica
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all’esame dei partecipanti:
d) i programmi di informazione e formazione dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
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IN-FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attività della impresa in
generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo
soccorso, la lotta
antincendio,
l’evacuazione dei
luoghi di lavoro;
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IN-FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede
affinché ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione:
c) sui nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure
di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile
e degli addetti del servizio di
prevenzione e protezione, e del
medico competente.
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IN-FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché
ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione
all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e
dei preparati pericolosi sulla base delle schede
dei dati di sicurezza previste dalla normativa
vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate.
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IN-FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Articolo 36 - Informazione ai
lavoratori
3. Il datore di lavoro fornisce
le informazioni di cui al
comma 1, lettere a,) e al
comma 2, lettere a), b) e c),
anche ai lavoratori di cui
all’articolo 3, comma 9
[lavoratori a domicilio e con
contratto collettivo dei
proprietari di fabbricati]
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IN-FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Articolo 36 - Informazione ai
lavoratori
4. Il contenuto della
informazione deve essere
facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le relative
conoscenze.
Ove la informazione riguardi
lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della
comprensione della lingua
utilizzata nel percorso
informativo.
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FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche
rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri
dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
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FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Articolo 37 Formazione dei
lavoratori e dei loro
rappresentanti
2. La durata, i
contenuti minimi e
le modalità della
formazione di cui al
comma 1 sono
definiti mediante
accordo (ora
Accordo
21/12/2011).
…
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FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi.
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FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Articolo 37 - Formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti
5. L’addestramento viene
effettuato da persona esperta e
sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti deve
essere periodicamente ripetuta
in relazione all’evoluzione dei
rischi o all’insorgenza di nuovi
rischi.
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Formazione
preposti
Al punto 7 dell’art.37 vengono
fornite anche alcune indicazioni sui
contenuti delle formazione dei
quadri:
 “7. I dirigenti e i preposti
ricevono a cura del datore di
lavoro e in azienda,
un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
I nuovi Accordi Stato-Regioni: cosa cambia nella formazione sicurezza?
Formazione
preposti
I contenuti della formazione di cui al presente comma
comprendono:
a) principali soggetti
coinvolti e i relativi
obblighi;
b) definizione e
individuazione dei
fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d)
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IN-FORMAZIONE DEI
LAVORATORI AUTONOMI
Articolo 37 Formazione dei
lavoratori e dei loro
rappresentanti
8. I soggetti di cui
all’articolo 21,
comma 1,
possono
avvalersi … [Ora
accordo Stato
Regioni del
21/12/2011).
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FORMAZIONE degli
ADDETTI ANTINCENDIO
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle
disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46,
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998,
pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998,
attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
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FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione
con gli organismi paritetici, ove presenti nel
settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del
datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e
non può comportare
oneri economici a
carico dei lavoratori.
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FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
13. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e
competenze necessarie in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Ove la formazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa
verifica della comprensione e
conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
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FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti
14. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attività di formazione
[…] sono registrate nel libretto formativo
del cittadino […] se concretamente
disponibile in quanto attivato nel rispetto
delle vigenti disposizioni.
Il contenuto del libretto formativo è considerato dal
datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono
conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al
presente decreto.
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro
impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il
datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia
riservato ai lavoratori allo scopo incaricati
che abbiano ricevuto una informazione,
formazione ed addestramento adeguata;
b) in caso di riparazione, di trasformazione
o manutenzione, i lavoratori interessati
siano qualificati in maniera specifica per
svolgere detti compiti.
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Articolo 73 - Informazione, formazione e
addestramento
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36
e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per
ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione,
i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni
necessaria informazione e istruzione e ricevano
una formazione e un addestramento adeguati, in
rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle
attrezzature;
b) alle situazioni anormali
prevedibili.
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Articolo 73 - Informazione, formazione e
addestramento
2. Il datore di lavoro provvede altresì a
informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti
durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi
non usate direttamente, nonché sui cambiamenti
di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono
risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
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Articolo 73 - Informazione, formazione e
addestramento
4. Il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori incaricati dell’uso
delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità
particolari di cui all’articolo 71,
comma 7, ricevano una formazione,
informazione ed addestramento
adeguati e specifici, tali da consentire
l’utilizzo delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione ai
rischi che possano essere causati ad
altre persone.
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Articolo 73 - Informazione, formazione e
addestramento
5. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono
individuate le attrezzature di lavoro per le quali
è richiesta una specifica abilitazione degli
operatori nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validità della formazione.
Y Z
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SOGGETTI DESTINATARI
DELL’IN-FORMAZIONE
DATORE DI LAVORO-RSPP
DIRIGENTI
PREPOSTI
RESPONSABILE E ADDETTI SPP
LAVORATORI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
ADDETTI ANTINCENDIO
ADDETTI PS
LAVORATORI AUTONOMI
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IN-FORMAZIONE DEI
LAVORATORI AUTONOMI
• Art.21
• 1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis
del codice civile, i lavoratori autonomi […], i coltivatori diretti
del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono […]
• 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri
delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà
di:
•…
• b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri
delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo
37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
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