Profili sostanziali del commercio elettronico di Vincenzo Tedesco Il commercio elettronico consiste nella vendita e nell'acquisto di beni e servizi attraverso Internet. Possiamo già distinguere due tipi di commercio elettronico: • Internet new e-commerce • Business to business intendendo con questo termine l'attività in rete a supporto delle transazioni commerciali tra aziende; caratteristica fondamentale è l'uso, da parte di alcune, del lavoro di altre aziende per trasformare i loro prodotti, beni o servizi. Struttura sito E-Commerce Perché aprire un E-commerce Vantaggi per il FORNITORE: • • • • • • • Presenza globale Maggiore competitività Personalizzazione di massa Riduce o elimina la catena dei fornitori Notevoli risparmi sui costi Nuove opportunità di Business Coinvolge un numero di partner illimitato Vantaggi per il CLIENTE: • • • • • • Scelta globale Qualità del servizio Prodotti e servizi personalizzati Rapida risposta ai bisogni Notevoli riduzioni sui prezzi Nuovi prodotti e servizi Vantaggi per l’azienda Vantaggi fornitore - cliente Vantaggi per il cliente Modalità di pagamento Il codice civile: le leggi La normativa è fondamentale in questo campo, di conseguenza è importante conoscere le leggi sulle varie forme di contratto, sulla compravendita e la tutela della Privacy e così via. La prima regola fondamentale è: IL CLIENTE HA SEMPRE RAGIONE Prima di iniziare i nostri discorsi giuridici dobbiamo fare alcune premesse storiche… Per molti anni, dopo la sua apparizione sulla terra, l’uomo comunicò con i suoi simili solo attraverso gesti e grugniti. L’esigenza di scambiare emozioni, ma anche “oggetti e servizi” fece evolvere la specie verso il linguaggio: la “parola” ha reso possibili ed efficaci i primi “baratti”, le prime forme di commercio tra esseri umani… Ma, come è ben noto, è stata la scrittura a far evolvere gli scambi commerciali, a rendere possibile l’accordo a distanza e quindi inutile la simultanea presenza dei contraenti nelle transazioni commerciali o nello “scambio di sensazioni”... Gulp! La scrittura certamente deve essere considerata come una formidabile scoperta “tecnologica” per l’uomo! La possibilità di manifestare la propria volontà attraverso l’utilizzazione di un supporto cartaceo (quindi per il tramite di “carta e penna” e servizio postale) ha sviluppato un intreccio globale di accordi e scambi commerciali e nel tempo, con il passare dei secoli, la disciplina giuridica è riuscita a garantire “certezza” a queste nuove manifestazioni di volontà e soprattutto ad attribuire - attraverso la sottoscrizione - il documento scritto ad una sola persona, ad individuare senza nessuna incertezza la paternità della manifestazione di volontà. La diffusione degli scambi internazionali è stata quindi garantita da convenzioni internazionali, Principi Sopranazionali Comuni, Lex mercatoria…in estrema sintesi dalla nascita e sedimentazione del diritto commerciale internazionale Telegrafo, telefono e altri sistemi di telecomunicazione hanno amplificato le possibilità di comunicazione (e quindi le problematiche connesse con gli scambi commerciali internazionali), ma senza materialmente sostituire i “principi dello scritto”: qualsiasi accordo internazionale rilevante veniva sempre “sigillato” con il foglio di carta sottoscritto tra le parti… quindi, sono arrivati l’Internet e l’Informatica a capovolgere le certezze acquisite nel mondo del diritto: Milioni di computer collegati tra loro attraverso la condivisione di un unico linguaggio di bit (Il protocollo TCP/IP) hanno realizzato il sogno di una comunicazione “globale” Con l’Informatica e l’Internet si è potuto per la prima volta prescindere dal supporto cartaceo nello scambio di informazioni e comunicazioni a distanza, passando dalla logica del documento scritto conservato in polverosi archivi alle novità e comodità della trasmissione e conservazione della documentazione elettronica! La rete Internet ha annullato le distanze, ha reso possibile la comunicazione e condivisione globale di immagini, parole, suoni in un infinito intreccio di bit…tanto da far pensare a qualcuno che essa rappresenti qualcosa di separato dal reale, un nuovo mondo... Internet: una no man’s land? “Internet è un nuovo continente?” A. Engel- Flechsig (Bank der Zukunft -Beilage der FAZ- 4.2.1997) Definizione di Internet • “Rete di reti” di calcolatori. • Insieme di computer collegati ed in grado di comunicare tra loro. • …collegata logicamente da un unico insieme di indirizzi basati sul protocollo IP e in grado di comunicare usando il protocollo TCP/IP, usa o rende accessibile dati e servizi sia pubblici che privati. “Rete estesa quanto il mondo” La storia di Internet può essere suddivisa in tre fasi distinte: • Fase militare • Fase di ricerca • Fase commerciale Fase militare • Origine nel 1969 • Dipartimento della Difesa Statunitense • Creazione di una rete che collegasse i computer delle installazioni militari disseminate in tutto il territorio e che consentisse loro di continuare a comunicare anche nel caso una parte venisse distrutta a causa di attacchi nemici. Fase di ricerca • 1983 • Ente Scientifico Governativo Americano (NSF) • Installa centri di calcolo basati su mainframe situati in postazioni remote liberamente a disposizione di istituzioni di ricerca non commerciali. • Accesso facile ed affidabile da parte di altre reti di computer (Università). • Intoppi burocratici e problemi di sicurezza. • Istituzione propria rete autonoma: NSFNET • Normali linee telefoniche • Università ed enti pubblici e scientifici • Indipendenza delle connessioni • 1987 IBM, MCI, Merit Network Inc. Manutenzione ed aggiornamento della rete. • Passi avanti della tecnologia. • Linee telefoniche e computer più veloci. • Consapevolezza delle possibilità commerciali. • Altre reti locali (ad esempio UUNET) • Uso della rete come strumento commerciale. • Unione con NSFNET • Bisogna comunque aspettare fino ai primi anni novanta per assistere al vero e proprio boom della diffusione di Internet nel mondo e al suo successivo utilizzo a scopi commerciale. Fase commerciale • 1991 • CERN • World Wide Web • Definizione e adozione dell’ipertesto. • Strumento con il quale la rete diviene molto più intuitiva ed accessibile per il grande pubblico. • Mosaic • Netscape Navigator • Internet Explorer • Le basi per lo sfruttamento commerciale della rete. • Opportunità di business non solo per chi utilizza Internet per affari ma anche per i produttori di hardware e software e i gestori di linee telefoniche. • Internet come strumento di massa. E-commerce • “Svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica” • Commercializzazione di beni e servizi • Distribuzione di contenuti digitali • Effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa (banking e trading on-line) • Vetrine virtuali e cataloghi on-line (shopping on-line) • Appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo della pubblica amministrazione. • Acquisto materie prime • Gestione magazzino • Contatti con la clientela e con i partner • Aggiornamento prezzi • Ricerca ed individuazione dell’interlocutore/partner • Trattativa ed esecuzione • Adempimenti e pagamenti • Consegna fisica ed elettronica del bene/servizio • Uno dei processi economici con le maggiori prospettive di incremento e di espansione. • Modo più efficace per collaborare e rivolgersi ad un mercato internazionale. • Sistema economico non ancora contemplato dalle legislazioni esistenti con le conseguenti controversie. • Negli Stati Uniti il commercio elettronico è più sviluppato che in Europa. • Amazon books • Cd-Now • Dell Computer • Flashmall • CHL • QXL (aste on-line) • iBazar (scambi on-line) • Il 60% dei navigatori del web ha almeno una volta effettuato un’acquisto on-line. • In America vi sono sei milioni di famiglie collegate a Internet e 200 milioni di collegamenti individuali. • Nel mondo americano l’e-commerce si è innestato sulla tradizionale presenza di un grande mercato di vendite per corrispondenza. ALCUNI DATI Fatturato E-Commerce in Italia Fatturato 2004 Fatturato 2005 Fatturato 2006 Turismo 785.641.000 982.051.000 1.571.026.000 Elettronica 287.000.000 384.000.000 518.400.000 Tempo Libero 245.837.000 357.948.000 437.500.000 Assicurazioni 60.000.000 84.000.000 380.000.000 Alimentare 144.000.000 149.000.000 165.840.000 Editoria 55.811.000 80.405.000 105.000.000 Moda 43.000.000 58.050.000 75.465.000 Arredamento 15.900.000 17.000.000 19.190.000 Salute e Bellezza 8.494.000 11.041.000 13.802.000 In verità, tutto quello che è illecito off- line è illecito anche on line: la rete Internet è mondo reale, appartiene al mondo reale ed è sottoposta alle stesse regole e principi. Internet è e rimane uno strumento di comunicazione, pur se di eccezionale efficacia e rilevanza! Anzi, si può dire senza paura di essere smentiti che i principi legislativi in materia di tutela del consumatore, di tutela della propria “privacy”, di contrattualistica nazionale e internazionale sono tutti senz’altro generalmente applicabili alla Rete Internet e alla sua utilizzazione come strumento di promozione commerciale e come mezzo di commercializzazione di beni e servizi. Addirittura possiamo riferire che ormai si sono sviluppate a livello italiano, europeo, internazionale numerosissime leggi, raccomandazioni, pareri, direttive, convenzioni che affrontano anche gli specifici aspetti dell’Internet… Dalla lettura delle varie normative italiane, comunitarie e internazionali appare evidente come oggi anche il consumatore goda astrattamente di un completo apparato di tutele dai rischi insiti nel commercio elettronico nazionale e transnazionale. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ha conferito sigillo allagaranzie essenzialità dellastate protezione Purtroppounqueste stesse non sono previste dal dell’anello più debole del commercio moderno, il consumatore: legislatore38per imprenditori, perafferma gli operatori nell’art. la gli Carta solennemente “Nelle economici politiche e dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei professionali, presupponendo una loro maggiore consapevolezza consumatori”. nella gestione anche giuridica dei loro affari… In ogni caso appare anche innegabile che la legge non sempre può offrire le stesse certezze in un ambiente “virtuale” … Internet ha potenziato ulteriormente i processi di globalizzazione, ha sviluppato enormemente le possibilità di comunicazione transfrontaliera, ponendo comunque nuove problematiche in merito alla sicurezza e imputabilità di tali comunicazioni, esasperando così le problematiche del commercio internazionale; e le stesse sue tecnologie vanno adattate alle certezze del cartaceo: è questo il caso della validità del documento informatico, del valore probatorio dello stesso (ad esempio in caso di sottoscrizione digitale), quindi della rilevanza dell’incontro on line di volontà. Attraverso lo scambio di e.mail e la contrattazione “point and click” la Rete consente nuove forme di contrattazione, di accordi potenzialmente sopranazionali (dove il confine dello spazio e del tempo divengono irrilevanti). Tramite la rete Internet on line shops sono aperti 24 ore su 24: attraverso pop up, formulari elettronici, carrelli virtuali dove inserire la merce o i servizi acquistati, l’utente/consumatore procede nei circuiti del commercio telematico. Attraverso la digitazione del tasto negoziale “accetto”, previa compilazione del form elettronico, qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso può essere espressa in modo nuovo (dalla manifestazione di consenso al trattamento di dati personali, all’accettazione ad iscriversi ad un forum, alla partecipazione ad un “marketplace”, sino alla visione del sito pornografico)... La formazione dei contratti nel mondo di Internet e.mail, forum, chatline, newsgroups (contratti a comunicazione diretta) Sottoscrizione di form nei negozi virtuali tramite il “point and click” (contratti a comunicazione indiretta) Transazioni commerciali nei marketplaces B2B o B2C Nome* Cognome* Indirizzo* Cap* Città* Telefono* E-mail * dati obbligatori CAUSALE DEL PAGAMENTO XXXX Trattamento dei dati personali ACCETTO OSI continua ONO annulla COMMERCIO ELETTRONICO rappresenta la principale espressione dell’attività economica telematica << Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni>> Comunicazione della Commissione al Parlamento COM (97) 157 business to business (B2B) - si tratta della forma "classica" di commercio elettronico, realizzata tra diversi operatori commerciali; viene utilizzato da vari anni anche grazie alla nascita delle reti private; business to administration - è la categoria che riguarda i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione. Attualmente è sperimentata con successo negli Stati Uniti e nei Paesi anglosassoni; business to consumer (B2C) - è la vendita elettronica al minuto (definita dagli americani electronic retailing) e deve la sua diffusione al Web. Fare e.commerce è complesso… e tutte queste intricate contrattazioni e operazioni possono oggi effettuarsi on line! Contratti con istituti bancari (per le problematiche relative ai pagamenti ISP (contratti di accesso ad internet, contratti di locazione spazio web) Adeguamento alle normative di tutela del consumatore (termini di consegna, clausole abusive etc.) Sito web di commercio elettronico Adempimenti ex D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma del Commercio) Contratti pubblicitari (bannering, sponsorizzazioni) Politiche di privacy in conformità della normativa nazionale e comunitaria (informativa, cookies, log, trasferimento dati all’estero) Contratto di sviluppo e gestione sito web Transazioni commerciali on line realizzazione e-marketplaces I TRE LIVELLI DELL’E-COMMERCE Il sito che un’azienda presenta su internet, può essere associato ad un livello di importanza che cambia in base ai contenuti. Ha esclusivamente scopo pubblicitario e informativo. È poco costoso, ma anche meno redditizio. Le web page a basso livello di solito contengono soltanto il logo dell’azienda, le varie sedi, i recapiti telefonici e l’elenco dei prodotti offerti. In queste pagine non c’è interattività tra visitatore del sito e azienda. Questo tipo di web page è simile a quelle del livello basso, le uniche differenze sono la presenza dettagliata di un catalogo e un listino dei prodotti, e anche eventuali offerte. Eventualmente c ’ è neanche la possibilità di scambiare informazioni tramite e–mail o fax. Prevede un elevato coinvolgimento dei visitatori mediante pagine web interattive e di maggiore impatto visivo, prevede soprattutto la vendita on-line. Si prefigge, inoltre, la fidelizzazione dei clienti, l ’ assistenza tecnica on-line, assistenza pre e post vendita, acquisti e pagamenti elettronici tramite transazioni sicure. LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO: le problematiche giuridiche di Internet Natura ed efficacia dei contratti “point and click” Validità del contratto informatico Imputabilità giuridica delle manifestazioni di volontà telematiche Problema delle clausole vessatorie Sicurezza e Riservatezza nella Rete Momento e Luogo di conclusione del contratto Legge applicabile al contratto e Foro di competenza degli incontri virtuali di volontà Alcune di queste problematiche possono essere risolte con gli strumenti tipici del diritto commerciale internazionale (Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale , della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Regolamento comunitario n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale ) La natura di Internet pone comunque nuove questioni: Prima di tutto, questo tipo di manifestazioni “elettroniche” di volontà sono valide e rilevanti? Questa rappresentazione “informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (def. di documento informatico fornita dal nostro legislatore) è ammissibile e, prima di tutto, può considerarsi una manifestazione espressa di volontà? Facciamo un esempio concreto della problematica da affrontare: dalla legge sul trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato: una volta ricevuta la completa informativa, l'utente del sito web deve, quindi, fornire il suo necessario consenso al trattamento e tale consenso deve essere documentato per iscritto. In primo luogo, pertanto, il consenso non può essere "implicito", cioè non può essere desumibile da comportamenti concludenti. In secondo luogo, deve essere documentato in forma scritta... Adattare tale normativa al web non è cosa ovvia: la rilevanza e validità del documento elettronico effettivamente si può far risalire al 1997 con la Legge Bassanini (art. 15 secondo comma L. n. 59/87) sino ad arrivare alle piene conferme del D.P.R. 445/2000 e norme successive, ma qui il problema preliminare è un altro; e, cioè, se la manifestazione del consenso attraverso la compilazione del formulario on line e, quindi, con il meccanismo del cd. "point and click" (quindi con la pressione on line del tasto negoziale "accetto") possa essere considerato comportamento espresso del soggetto o, invece, vada ritenuto un semplice comportamento concludente, incompatibile con una volontà contraria. Effettivamente, tenendo conto delle nuove evoluzioni del linguaggio, pare condivisibile l'affermazione di chi ormai considera anche la comunicazione attraverso i "bit" un segno di linguaggio, adatto ad esternare con chiarezza una volontà contrattuale. La dichiarazione espressa può ben manifestarsi anche con segni diversi dalla parola e dalla scrittura, purchè tali segni siano ormai socialmente riconosciuti come strumenti di linguaggio, tali da conferire a tali dichiarazioni una "inequivocità" di ciò che rappresentano... Tale impostazione sembra essere confermata nella Raccomandazione del Gruppo europeo di lavoro del 17 maggio 2001, nella quale si è previsto che il consenso possa essere manifestato cliccando su una casella di spunta (quindi con il meccanismo del "point and click") e, infine, occorre segnalare che anche la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), nel considerando n. 17) ha precisato che il consenso può essere fornito secondo qualsiasi modalità appropriata che consenta all'utente di esprimere liberamente e con cognizione di causa i suoi desideri specifici, compresa la selezione di un'apposita casella nel caso di sito web… Dunque il documento elettronico è certamente una valida manifestazione espressa della propria volontà... Occorre, infine, ricordare che l'art. 11 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico ha fornito alcune importanti indicazioni in merito alla formazione del consenso e alla valida conclusione del contratto telematico, prevedendo che in caso di inoltro di un ordine tramite strumenti telematici, si devono applicare i seguenti principi: "il prestatore deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica" "l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi". Il paragrafo secondo stabilisce, inoltre, che gli Stati membri devono provvedere affinché il prestatore (e, cioè, secondo la terminologia della direttiva, "la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione") metta a disposizione del destinatario (e, cioè, la persona che utilizza un servizio della società dell'informazione; che può anche non coincidere, quindi, con il consumatore) strumenti in grado di individuare e correggere errori di inserimento dei dati da trasmettere prima dell'inoltro dell'ordine. Questi principi possono essere derogati solo se le parti contrattuali sono diverse dai consumatori. Occore riferire che in merito alla e.mail non sottoscritta con firma elettronica ;un Giudice tedesco ha statuito che: "DE – EVIDENTIARY VALUE OF E-MAIL: Hardcopies of emails do not have evidentiary value in court, because it is publicly known that the content of emails can be manipulated (AG Bonn, Decision of October 25, 2002)." (fonte: Baker & McKenzie newsletter, 11.11.2002) …tale decisione evidenzia la difficoltà di attribuire un valore probatorio a documenti che si avvertono socialmente e giuridicamente come insicuri, ma è giusto anche che la loro validità possa essere garantita nel momento in cui “colui contro il quale sono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime” (art. 2712 c.c. richiamato dall’art. 10 1° comma). • le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti sono valide ed efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle (reale consapevolezza del contenuto contrattuale): >> agevole visibilità sul web nel sito oppure “percorso di lettura obbligato” tramite links • specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie: necessaria introduzione della firma elettronica o digitale (applicabilità della normativa sulla firma digitale alla luce delle ultime innovazioni contenute nel D. Lgs.23 gennaio 2002 n. 10 in attuazione della direttiva 1999/93/CE) Sentenza del Giudice di Pace di Partanna n. 15/2002: Principio della applicabilità della disciplina dell’art. 1341 c.c. ai contratti “point and click” tramite l’ottenimento di “un doppio assenso, premendo sull’apposito tasto: uno di adesione e l’altro di approvazione delle clausole cosiddette vessatorie” Posizione criticabile in quanto il “point and click” anche se reiterato non può, ai sensi della normativa vigente, essere parificato alla “specifica approvazione per iscritto” Imputabilità giuridica delle manifestazioni di volontà trasmesse tramite internet e sicurezza della rete telematica Internet pone problemi di: •sicurezza (intercettazione dei messaggi) •certezza di imputazione (non vi è assoluta certezza che il messaggio ricevuto provenga proprio dal mittente visualizzato) •certezza nell’integrità del documento trasmesso (il messaggio può essere alterato oltre che da terzi anche dallo stesso ricevente…) •problemi di prova (chi ha inviato il messaggio può negare di averlo fatto e così chi l’ha ricevuto) Internet è una rete “aperta”, una rete cioè dove i messaggi transitano da un computer all’altro, attraverso una miriade di hosts ad esempio, un utente esperto può (almeno teoricamente) intercettare il messaggio e anche modificarlo; così come tutti ormai sono consapevoli che è facile operare all’interno del mercato virtuale con identità diverse rispetto a quelle reali con la quasi certezza di non essere scoperti. Tutte queste problematiche possono essere risolte soltanto attraverso l’utilizzo della firma digitale/elettronica oppure attraverso la sottoscrizione di apposite “piattafome contrattuali B2B o B2C” idonee a conferire rilevanza a tutte le future contrattazioni effettuate telematicamente (magari associate all’utilizzo di “strutture” informatiche VPN – Virtual Private Network) Tali convenzioni potrebbero risolvere anche tutte le problematiche relative alla legge da applicare ai contratti internazionali telematici e al giudice competente a risolvere le controversie… Tecniche e metodologie • HTML, CGI, Servlet ed Applet Java • Javascript ed altri linguaggi di scripting (client-side) • DHTML e fogli di stile • Macromedia Flash • Visual Basic, SQL e ASP (server-side) • Database e gestori di basi dati • Sistemi di pagamento • Tecnologie di sicurezza SSL • Webcam, streaming audio e video • Prodotti software customizzabili (ready to work) • Web TV • Ulteriore e innovativo mezzo di accesso a Internet • Limiti attuali Occorre riferire inoltre che le problematiche giuridico/economiche dell’internet sono nuove e complesse e vanno analizzate, studiate, conosciute “culturalmente” per essere risolte, al fine di assicurare anche al mercato telematico quella sensazione di sicurezza che può garantirne un solido sviluppo… e per questo si deve aspettare che si formi una nuova cultura giuridica dell’informatica nel legislatore e nella giurisprudenza … Intanto è opportuno tutelarsi con contratti ad hoc e, quindi, affidandosi ad una ponderata e attenta Autoregolamentazione dei propri rapporti economici telematici. Occorre ricordare che il commercio elettronico non è nato oggi: oltre 20 anni fa esistevano già i noti accordi Edi (Electronic Data Interchange) tra gli imprenditori che utilizzavano reti proprietarie per lo scambio di dati tra loro…. Per rendere sicure le trattative e i futuri contratti telematici è opportuno stipulare un contratto quadro idoneo ad offrire validità giuridica alle future transazioni svolte in Internet Naturalmente sarà indispensabile predisporre e condividere un’infrastruttura informatica idonea a consentire il superamento dei problemi in precedenza descritti In questi accordi-quadro dovrà essere, quindi, necessariamente inserita in allegato una sezione tecnica contenente la descrizione dettagliata delle misure minime di sicurezza da adottare e i vari riferimenti al sistema di comunicazione da utilizzare tali accordi di natura precontrattuale dovranno mirare sia a costituire una guida su come procedere durante le trattative e le future transazioni telematiche, sia a creare una piattaforma informatica idonea a consentire una trasmissione sicura dei messaggi e dei documenti Clausole indispensabili da inserire nell’accordo quadro • vincoli reciproci in grado di assicurare l’integrità, la conservazione e la riservatezza di tutti i documenti scambiati • clausole che prevedano la legge applicabile e il foro competente in caso di controversie • precise indicazioni sul luogo e sul momento della conclusione dei futuri contratti • regole sulla suddivisione del rischio in caso di inesatte trasmissioni di messaggi e sul loro valore probatorio Su tale infrastruttura negoziale e informatica ben potranno “poggiarsi” tutti i futuri contratti telematici Art. 5 della dir. 2000/31/CE Principio dell’assenza di autorizzazione preventiva Gli Stati Membri garantiscono che l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente Principio generale: in Internet le attività commerciali devono seguire le stesse regole delle attività svolte “off line” Conclusioni Conclusioni Grazie per l’attenzione!!!! Vincenzo Tedesco [email protected]