Profili sostanziali del commercio elettronico
di Vincenzo Tedesco
Il commercio elettronico
consiste nella vendita e
nell'acquisto di beni e servizi
attraverso Internet. Possiamo
già distinguere due tipi di
commercio elettronico:
• Internet new e-commerce
• Business to business intendendo
con questo termine l'attività in
rete a supporto delle transazioni
commerciali tra aziende;
caratteristica fondamentale è
l'uso, da parte di alcune, del
lavoro di altre aziende per
trasformare i loro prodotti, beni
o servizi.
Struttura sito E-Commerce
Perché aprire un E-commerce
Vantaggi per il FORNITORE:
•
•
•
•
•
•
•
Presenza globale
Maggiore competitività
Personalizzazione di massa
Riduce o elimina la catena dei
fornitori
Notevoli risparmi sui costi
Nuove opportunità di Business
Coinvolge un numero di partner
illimitato
Vantaggi per il CLIENTE:
•
•
•
•
•
•
Scelta globale
Qualità del servizio
Prodotti e servizi personalizzati
Rapida risposta ai bisogni
Notevoli riduzioni sui prezzi
Nuovi prodotti e servizi
Vantaggi per l’azienda
Vantaggi fornitore - cliente
Vantaggi per il cliente
Modalità di pagamento
Il codice civile: le leggi
La normativa è fondamentale in
questo campo, di conseguenza è
importante conoscere le leggi sulle
varie forme di contratto, sulla
compravendita e la tutela della
Privacy e così via.
La prima regola fondamentale è:
IL CLIENTE HA SEMPRE RAGIONE
Prima di iniziare i nostri discorsi giuridici dobbiamo fare alcune
premesse storiche…
Per molti anni, dopo la sua apparizione sulla terra, l’uomo
comunicò con i suoi simili solo attraverso gesti e grugniti.
L’esigenza di scambiare emozioni, ma anche “oggetti e servizi” fece
evolvere la specie verso il linguaggio: la “parola” ha reso possibili ed
efficaci i primi “baratti”, le prime forme di commercio tra esseri
umani…
Ma, come è ben noto, è stata la scrittura a far evolvere gli
scambi commerciali, a rendere possibile l’accordo a
distanza e quindi inutile la simultanea presenza dei
contraenti nelle transazioni commerciali o nello “scambio di
sensazioni”...
Gulp!
La scrittura certamente deve essere considerata come una formidabile scoperta
“tecnologica” per l’uomo!
La possibilità di manifestare la propria volontà attraverso
l’utilizzazione di un supporto cartaceo (quindi per il tramite
di “carta e penna” e servizio postale) ha sviluppato un
intreccio globale di accordi e scambi commerciali e nel
tempo, con il passare dei secoli, la disciplina giuridica è
riuscita a garantire “certezza” a queste nuove manifestazioni
di volontà e soprattutto ad attribuire - attraverso la
sottoscrizione - il documento scritto ad una sola persona, ad
individuare senza nessuna incertezza la paternità della
manifestazione di volontà.
La diffusione degli scambi internazionali è stata
quindi garantita da convenzioni internazionali,
Principi Sopranazionali Comuni, Lex
mercatoria…in estrema sintesi dalla nascita e
sedimentazione del diritto commerciale
internazionale
Telegrafo, telefono e altri sistemi di telecomunicazione
hanno amplificato le possibilità di comunicazione (e
quindi le problematiche connesse con gli scambi
commerciali internazionali), ma senza materialmente
sostituire i “principi dello scritto”: qualsiasi accordo
internazionale rilevante veniva sempre “sigillato” con il
foglio di carta sottoscritto tra le parti… quindi, sono
arrivati l’Internet e l’Informatica a capovolgere le certezze
acquisite nel mondo del diritto:
Milioni di computer collegati tra
loro attraverso la condivisione di
un unico linguaggio di bit (Il
protocollo TCP/IP) hanno
realizzato il sogno di una
comunicazione “globale”
Con l’Informatica e l’Internet si è potuto per la prima volta
prescindere dal supporto cartaceo nello scambio di informazioni e
comunicazioni a distanza, passando dalla logica del documento
scritto conservato in polverosi archivi alle novità e comodità della
trasmissione e conservazione della documentazione elettronica!
La rete Internet ha annullato le distanze, ha reso possibile la
comunicazione e condivisione globale di immagini, parole, suoni
in un infinito intreccio di bit…tanto da far pensare a qualcuno che
essa rappresenti qualcosa di separato dal reale, un nuovo mondo...
Internet: una no man’s
land?
“Internet è un nuovo continente?”
A. Engel- Flechsig (Bank der Zukunft -Beilage der FAZ- 4.2.1997)
Definizione di Internet
• “Rete di reti” di calcolatori.
• Insieme di computer collegati ed in grado di comunicare tra
loro.
• …collegata logicamente da un unico insieme di indirizzi basati
sul protocollo IP e in grado di comunicare usando il protocollo
TCP/IP, usa o rende accessibile dati e servizi sia pubblici che
privati.
“Rete estesa quanto il mondo”
La storia di Internet può
essere suddivisa in tre fasi
distinte:
• Fase militare
• Fase di ricerca
• Fase commerciale
Fase militare
• Origine nel 1969
• Dipartimento della Difesa
Statunitense
• Creazione di una rete che collegasse i computer delle
installazioni militari disseminate in tutto il territorio e
che consentisse loro di continuare a comunicare
anche nel caso una parte venisse distrutta a causa di
attacchi nemici.
Fase di ricerca
• 1983
• Ente Scientifico Governativo
Americano (NSF)
• Installa centri di calcolo basati su
mainframe situati in postazioni remote
liberamente a disposizione di istituzioni di
ricerca non commerciali.
• Accesso facile ed affidabile da parte di altre
reti di computer (Università).
• Intoppi burocratici e problemi
di
sicurezza.
• Istituzione propria rete autonoma:
NSFNET
• Normali linee telefoniche
• Università ed enti pubblici e
scientifici
• Indipendenza delle connessioni
• 1987
IBM,
MCI, Merit Network Inc. Manutenzione
ed aggiornamento della rete.
• Passi avanti della tecnologia.
• Linee telefoniche e computer più veloci.
• Consapevolezza delle possibilità
commerciali.
• Altre reti locali (ad esempio UUNET)
• Uso della rete come strumento commerciale.
• Unione con
NSFNET
• Bisogna comunque aspettare fino ai primi
anni novanta per assistere al vero e proprio
boom della diffusione di Internet nel mondo
e al suo successivo utilizzo a scopi
commerciale.
Fase commerciale
• 1991
• CERN
• World Wide Web
• Definizione e adozione dell’ipertesto.
• Strumento con il quale la rete diviene molto più
intuitiva ed accessibile per il grande pubblico.
• Mosaic
• Netscape Navigator
• Internet Explorer
• Le basi per lo sfruttamento commerciale
della rete.
• Opportunità di business non solo per chi
utilizza Internet per affari ma anche per i
produttori di hardware e software e i gestori
di linee telefoniche.
• Internet come strumento di massa.
E-commerce
• “Svolgimento di attività
commerciali e di transazioni per
via elettronica”
• Commercializzazione di beni e servizi
• Distribuzione di contenuti digitali
• Effettuazione di operazioni finanziarie e di
borsa (banking
e trading on-line)
• Vetrine virtuali e cataloghi on-line
(shopping
on-line)
• Appalti pubblici ed altre procedure di tipo
transattivo della pubblica amministrazione.
• Acquisto materie prime
• Gestione magazzino
• Contatti con la clientela e con i partner
• Aggiornamento prezzi
• Ricerca ed individuazione
dell’interlocutore/partner
• Trattativa ed esecuzione
• Adempimenti e pagamenti
• Consegna fisica ed elettronica del bene/servizio
• Uno dei processi economici con le
maggiori prospettive di incremento e di
espansione.
• Modo più efficace per collaborare e
rivolgersi ad un mercato internazionale.
• Sistema economico non ancora
contemplato dalle legislazioni esistenti
con le conseguenti controversie.
• Negli Stati Uniti il commercio elettronico è
più sviluppato che in Europa.
• Amazon books
• Cd-Now
• Dell Computer
• Flashmall
• CHL
• QXL (aste on-line)
• iBazar (scambi on-line)
• Il 60% dei navigatori del web ha almeno una
volta effettuato un’acquisto on-line.
• In America vi sono sei milioni di famiglie
collegate a Internet e 200 milioni di
collegamenti individuali.
• Nel mondo americano l’e-commerce si è
innestato sulla tradizionale presenza di un
grande mercato di vendite per
corrispondenza.
ALCUNI DATI
Fatturato E-Commerce in Italia
Fatturato 2004
Fatturato 2005
Fatturato 2006
Turismo
785.641.000
982.051.000
1.571.026.000
Elettronica
287.000.000
384.000.000
518.400.000
Tempo Libero
245.837.000
357.948.000
437.500.000
Assicurazioni
60.000.000
84.000.000
380.000.000
Alimentare
144.000.000
149.000.000
165.840.000
Editoria
55.811.000
80.405.000
105.000.000
Moda
43.000.000
58.050.000
75.465.000
Arredamento
15.900.000
17.000.000
19.190.000
Salute e Bellezza
8.494.000
11.041.000
13.802.000
In verità, tutto quello che è illecito off- line è illecito
anche on line: la rete Internet è mondo reale, appartiene
al mondo reale ed è sottoposta alle stesse regole e
principi.
Internet è e rimane uno strumento di comunicazione,
pur se di eccezionale efficacia e rilevanza!
Anzi, si può dire senza paura di essere smentiti che i principi
legislativi in materia di tutela del consumatore, di tutela della
propria “privacy”, di contrattualistica nazionale e internazionale
sono tutti senz’altro generalmente applicabili alla Rete Internet e
alla sua utilizzazione come strumento di promozione commerciale e
come mezzo di commercializzazione di beni e servizi.
Addirittura possiamo riferire che ormai si sono sviluppate a livello
italiano, europeo, internazionale numerosissime leggi,
raccomandazioni, pareri, direttive, convenzioni che affrontano anche
gli specifici aspetti dell’Internet…
Dalla lettura delle varie normative italiane, comunitarie e
internazionali appare evidente come oggi anche il consumatore
goda astrattamente di un completo apparato di tutele dai rischi
insiti nel commercio elettronico nazionale e transnazionale. La
stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ha
conferito
sigillo
allagaranzie
essenzialità
dellastate
protezione
Purtroppounqueste
stesse
non sono
previste dal
dell’anello più debole del commercio moderno, il consumatore:
legislatore38per
imprenditori,
perafferma
gli operatori
nell’art.
la gli
Carta
solennemente
“Nelle economici
politiche e
dell’Unione
è garantito
un livello
elevato
di protezione
dei
professionali,
presupponendo
una loro
maggiore
consapevolezza
consumatori”.
nella gestione anche giuridica dei loro affari…
In ogni caso appare anche innegabile che la legge non
sempre può offrire le stesse certezze in un ambiente
“virtuale” …
Internet ha potenziato ulteriormente i processi di globalizzazione,
ha sviluppato enormemente le possibilità di comunicazione
transfrontaliera, ponendo comunque nuove problematiche in merito
alla sicurezza e imputabilità di tali comunicazioni, esasperando così
le problematiche del commercio internazionale; e le stesse sue
tecnologie vanno adattate alle certezze del cartaceo: è questo il caso
della validità del documento informatico, del valore probatorio
dello stesso (ad esempio in caso di sottoscrizione digitale), quindi
della rilevanza dell’incontro on line di volontà.
Attraverso lo scambio di e.mail e la contrattazione “point and
click” la Rete consente nuove forme di contrattazione, di accordi
potenzialmente sopranazionali (dove il confine dello spazio e del
tempo divengono irrilevanti).
Tramite la rete Internet on line shops sono aperti 24 ore su 24:
attraverso pop up, formulari elettronici, carrelli virtuali dove
inserire la merce o i servizi acquistati, l’utente/consumatore
procede nei circuiti del commercio telematico.
Attraverso la digitazione del tasto negoziale “accetto”, previa
compilazione del form elettronico, qualsiasi manifestazione di
consenso o dissenso può essere espressa in modo nuovo (dalla
manifestazione di consenso al trattamento di dati personali,
all’accettazione ad iscriversi ad un forum, alla partecipazione ad
un “marketplace”, sino alla visione del sito pornografico)...
La formazione dei contratti nel mondo di Internet
e.mail, forum, chatline, newsgroups
(contratti a comunicazione diretta)
Sottoscrizione di form nei negozi
virtuali tramite il “point and click”
(contratti a comunicazione indiretta)
Transazioni commerciali nei marketplaces B2B o B2C
Nome*
Cognome*
Indirizzo*
Cap* Città*
Telefono*
E-mail
* dati obbligatori
CAUSALE DEL PAGAMENTO
XXXX
Trattamento dei dati personali
ACCETTO OSI
continua
ONO
annulla
COMMERCIO ELETTRONICO
rappresenta la principale espressione dell’attività economica telematica
<< Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività
commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende
attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per
via elettronica; la distribuzione on line di contenuti digitali;
l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di
borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di
tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni>>
Comunicazione della Commissione al Parlamento COM (97) 157
business to business (B2B) - si tratta della forma "classica" di
commercio elettronico, realizzata tra diversi operatori commerciali; viene
utilizzato da vari anni anche grazie alla nascita delle reti private;
business to administration - è la categoria che riguarda i rapporti tra
imprese e Pubblica Amministrazione. Attualmente è sperimentata con successo
negli Stati Uniti e nei Paesi anglosassoni;
business to consumer (B2C) - è la vendita elettronica al minuto
(definita dagli americani electronic retailing) e deve la sua diffusione al Web.
Fare e.commerce è complesso… e tutte queste intricate
contrattazioni e operazioni possono oggi effettuarsi on line!
Contratti con istituti
bancari (per le
problematiche
relative ai
pagamenti
ISP (contratti di
accesso ad internet,
contratti di locazione
spazio web)
Adeguamento alle
normative di tutela del
consumatore (termini di
consegna, clausole
abusive etc.)
Sito web di
commercio
elettronico
Adempimenti ex
D.Lgs. 31 marzo
1998 n. 114
(Riforma del
Commercio)
Contratti
pubblicitari
(bannering,
sponsorizzazioni)
Politiche di privacy in conformità
della normativa nazionale e
comunitaria (informativa,
cookies, log, trasferimento dati
all’estero)
Contratto di
sviluppo e
gestione sito web
Transazioni
commerciali on
line
realizzazione
e-marketplaces
I TRE LIVELLI DELL’E-COMMERCE
Il sito che un’azienda presenta su internet, può essere associato ad un livello di
importanza che cambia in base ai contenuti.
Ha esclusivamente scopo pubblicitario e informativo. È poco costoso, ma anche
meno redditizio. Le web page a basso livello di solito contengono soltanto il logo
dell’azienda, le varie sedi, i recapiti telefonici e l’elenco dei prodotti offerti. In
queste pagine non c’è interattività tra visitatore del sito e azienda.
Questo tipo di web page è simile a quelle del livello basso, le uniche differenze
sono la presenza dettagliata di un catalogo e un listino dei prodotti, e anche
eventuali offerte. Eventualmente c ’ è neanche la possibilità di scambiare
informazioni tramite e–mail o fax.
Prevede un elevato coinvolgimento dei visitatori mediante pagine web
interattive e di maggiore impatto visivo, prevede soprattutto la vendita on-line. Si
prefigge, inoltre, la fidelizzazione dei clienti, l ’ assistenza tecnica on-line,
assistenza pre e post vendita, acquisti e pagamenti elettronici tramite
transazioni sicure.
LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO:
le problematiche giuridiche di Internet
 Natura ed efficacia dei contratti “point and click”
 Validità del contratto informatico
 Imputabilità giuridica delle manifestazioni di volontà telematiche
 Problema delle clausole vessatorie
 Sicurezza e Riservatezza nella Rete
Momento e Luogo di conclusione del contratto
 Legge applicabile al contratto e Foro di competenza degli incontri virtuali di volontà
Alcune di queste problematiche possono essere risolte con gli strumenti tipici del
diritto commerciale internazionale (Convenzione di Vienna sui contratti di vendita
internazionale , della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, Regolamento comunitario n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale )
La natura di Internet pone comunque nuove questioni:
Prima di tutto, questo tipo di manifestazioni “elettroniche” di volontà sono
valide e rilevanti? Questa rappresentazione “informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti” (def. di documento informatico fornita dal nostro
legislatore) è ammissibile e, prima di tutto, può considerarsi una
manifestazione espressa di volontà?
Facciamo un esempio concreto della problematica da affrontare: dalla legge
sul trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato: una
volta ricevuta la completa informativa, l'utente del sito web deve, quindi,
fornire il suo necessario consenso al trattamento e tale consenso deve essere
documentato per iscritto. In primo luogo, pertanto, il consenso non può
essere "implicito", cioè non può essere desumibile da comportamenti
concludenti. In secondo luogo, deve essere documentato in forma scritta...
Adattare tale normativa al web non è cosa ovvia: la rilevanza e validità del
documento elettronico effettivamente si può far risalire al 1997 con la Legge
Bassanini (art. 15 secondo comma L. n. 59/87) sino ad arrivare alle piene
conferme del D.P.R. 445/2000 e norme successive, ma qui il problema
preliminare è un altro; e, cioè, se la manifestazione del consenso attraverso
la compilazione del formulario on line e, quindi, con il meccanismo del cd.
"point and click" (quindi con la pressione on line del tasto negoziale
"accetto") possa essere considerato comportamento espresso del soggetto
o, invece, vada ritenuto un semplice comportamento concludente,
incompatibile con una volontà contraria. Effettivamente, tenendo conto delle
nuove evoluzioni del linguaggio, pare condivisibile l'affermazione di chi
ormai considera anche la comunicazione attraverso i "bit" un segno di
linguaggio, adatto ad esternare con chiarezza una volontà contrattuale. La
dichiarazione espressa può ben manifestarsi anche con segni diversi dalla
parola e dalla scrittura, purchè tali segni siano ormai socialmente
riconosciuti come strumenti di linguaggio, tali da conferire a tali
dichiarazioni una "inequivocità" di ciò che rappresentano...
Tale impostazione sembra essere confermata nella
Raccomandazione del Gruppo europeo di lavoro del 17 maggio
2001, nella quale si è previsto che il consenso possa essere
manifestato cliccando su una casella di spunta (quindi con il
meccanismo del "point and click") e, infine, occorre segnalare
che anche la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 luglio 2002 (relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche), nel considerando n. 17) ha
precisato che il consenso può essere fornito secondo qualsiasi
modalità appropriata che consenta all'utente di esprimere
liberamente e con cognizione di causa i suoi desideri specifici,
compresa la selezione di un'apposita casella nel caso di sito
web… Dunque il documento elettronico è certamente una
valida manifestazione espressa della propria volontà...
Occorre, infine, ricordare che l'art. 11 della direttiva 2000/31/CE sul
commercio elettronico ha fornito alcune importanti indicazioni in merito alla
formazione del consenso e alla valida conclusione del contratto telematico,
prevedendo che in caso di inoltro di un ordine tramite strumenti telematici, si
devono applicare i seguenti principi:
"il prestatore deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario del
servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica"
"l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui
sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi".
Il paragrafo secondo stabilisce, inoltre, che gli Stati membri devono
provvedere affinché il prestatore (e, cioè, secondo la terminologia della
direttiva, "la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società
dell'informazione") metta a disposizione del destinatario (e, cioè, la persona
che utilizza un servizio della società dell'informazione; che può anche non
coincidere, quindi, con il consumatore) strumenti in grado di individuare e
correggere errori di inserimento dei dati da trasmettere prima dell'inoltro
dell'ordine. Questi principi possono essere derogati solo se le parti
contrattuali sono diverse dai consumatori.
Occore riferire che in merito alla e.mail non sottoscritta con
firma elettronica ;un Giudice tedesco ha statuito che:
"DE – EVIDENTIARY VALUE OF E-MAIL: Hardcopies of
emails do not have evidentiary value in court, because it is
publicly known that the content of emails can be manipulated
(AG Bonn, Decision of October 25, 2002)."
(fonte: Baker & McKenzie newsletter, 11.11.2002)
…tale decisione evidenzia la difficoltà di attribuire un valore
probatorio a documenti che si avvertono socialmente e
giuridicamente come insicuri, ma è giusto anche che la loro
validità possa essere garantita nel momento in cui “colui contro
il quale sono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti e
alle cose medesime” (art. 2712 c.c. richiamato dall’art. 10 1°
comma).
• le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei
contraenti sono valide ed efficaci nei confronti dell’altro, se al
momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o
avrebbe dovuto conoscerle (reale consapevolezza del contenuto
contrattuale):
>> agevole visibilità sul web nel sito oppure “percorso di lettura
obbligato” tramite links
• specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie:
necessaria introduzione della firma elettronica o digitale
(applicabilità della normativa sulla firma digitale alla luce delle
ultime innovazioni contenute nel D. Lgs.23 gennaio 2002 n. 10
in attuazione della direttiva 1999/93/CE)
Sentenza del Giudice di Pace di Partanna n. 15/2002:
Principio della applicabilità della disciplina dell’art. 1341 c.c.
ai contratti “point and click” tramite l’ottenimento di “un
doppio assenso, premendo sull’apposito tasto: uno di adesione
e l’altro di approvazione delle clausole cosiddette vessatorie”
Posizione criticabile in quanto il “point and click”
anche se reiterato non può, ai sensi della normativa
vigente, essere parificato alla “specifica approvazione
per iscritto”
Imputabilità giuridica delle manifestazioni di volontà
trasmesse tramite internet e sicurezza della rete telematica
Internet pone problemi di:
•sicurezza (intercettazione dei messaggi)
•certezza di imputazione (non vi è assoluta certezza che il
messaggio ricevuto provenga proprio dal mittente visualizzato)
•certezza nell’integrità del documento trasmesso (il messaggio
può essere alterato oltre che da terzi anche dallo stesso ricevente…)
•problemi di prova (chi ha inviato il messaggio può negare di averlo
fatto e così chi l’ha ricevuto)
Internet è una rete “aperta”, una rete cioè dove i messaggi
transitano da un computer all’altro, attraverso una miriade di
hosts
ad esempio, un utente esperto può (almeno teoricamente)
intercettare il messaggio e anche modificarlo; così come tutti ormai
sono consapevoli che è facile operare all’interno del mercato virtuale
con identità diverse rispetto a quelle reali con la quasi certezza di non
essere scoperti.
Tutte queste problematiche possono essere risolte soltanto
attraverso l’utilizzo della firma digitale/elettronica oppure
attraverso la sottoscrizione di apposite “piattafome
contrattuali B2B o B2C” idonee a conferire rilevanza a tutte
le future contrattazioni effettuate telematicamente (magari
associate all’utilizzo di “strutture” informatiche VPN –
Virtual Private Network)
Tali convenzioni potrebbero risolvere anche tutte le
problematiche relative alla legge da applicare ai contratti
internazionali telematici e al giudice competente a risolvere
le controversie…
Tecniche e metodologie
• HTML, CGI, Servlet ed Applet Java
• Javascript ed altri linguaggi di scripting
(client-side)
• DHTML e fogli di stile
• Macromedia
Flash
• Visual Basic, SQL e ASP (server-side)
• Database e gestori di basi dati
• Sistemi di pagamento
• Tecnologie di sicurezza SSL
• Webcam, streaming audio e video
• Prodotti software customizzabili (ready to
work)
• Web TV
• Ulteriore e innovativo mezzo di accesso a
Internet
• Limiti attuali
Occorre riferire inoltre che le problematiche giuridico/economiche
dell’internet sono nuove e complesse e vanno analizzate, studiate,
conosciute “culturalmente” per essere risolte, al fine di assicurare
anche al mercato telematico quella sensazione di sicurezza che può
garantirne un solido sviluppo… e per questo si deve aspettare che si
formi una nuova cultura giuridica dell’informatica nel legislatore e
nella giurisprudenza …
Intanto è opportuno tutelarsi con contratti ad hoc e, quindi,
affidandosi ad una ponderata e attenta Autoregolamentazione dei
propri rapporti economici telematici.
Occorre ricordare che il commercio elettronico non è nato oggi:
oltre 20 anni fa esistevano già i noti accordi Edi (Electronic Data
Interchange) tra gli imprenditori che utilizzavano reti
proprietarie per lo scambio di dati tra loro….
Per rendere sicure le trattative e i futuri contratti telematici è
opportuno stipulare un contratto quadro idoneo ad offrire validità
giuridica alle future transazioni svolte in Internet
Naturalmente sarà indispensabile predisporre e condividere
un’infrastruttura informatica idonea a consentire il superamento dei
problemi in precedenza descritti
In questi accordi-quadro dovrà essere, quindi, necessariamente
inserita in allegato una sezione tecnica contenente la descrizione
dettagliata delle misure minime di sicurezza da adottare e i vari
riferimenti al sistema di comunicazione da utilizzare
tali accordi di natura precontrattuale dovranno mirare sia a
costituire una guida su come procedere durante le trattative e
le future transazioni telematiche, sia a creare una piattaforma
informatica idonea a consentire una trasmissione sicura dei
messaggi e dei documenti
Clausole indispensabili da inserire nell’accordo quadro
• vincoli reciproci in grado di assicurare l’integrità, la
conservazione e la riservatezza di tutti i documenti scambiati
• clausole che prevedano la legge applicabile e il foro competente in
caso di controversie
• precise indicazioni sul luogo e sul momento della conclusione dei
futuri contratti
• regole sulla suddivisione del rischio in caso di inesatte
trasmissioni di messaggi e sul loro valore probatorio
Su tale infrastruttura negoziale e informatica ben
potranno “poggiarsi” tutti i futuri contratti telematici
Art. 5 della dir. 2000/31/CE
Principio dell’assenza di autorizzazione preventiva
Gli Stati Membri garantiscono che l’accesso all’attività
di un prestatore di un servizio della società
dell’informazione ed il suo esercizio non siano soggetti
ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di
effetto equivalente
Principio generale: in Internet le attività commerciali
devono seguire le stesse regole delle attività svolte “off line”
Conclusioni
Conclusioni
Grazie per l’attenzione!!!!
Vincenzo Tedesco
[email protected]
Scarica

Profili sostanziali del commercio elettronico