DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI NOTE SUL D.P.R. 462/01 In questi pochi schematici cenni sul DPR 462/01 ci siamo prefissati di dare un’idea concreta all’amministratore e al datore di lavoro delle sostanziali novità introdotte nel settore degli impianti elettrici. Data la vastità della materia, abbiamo realizzato questo opuscolo con l’intento di raggruppare le informazioni essenziali per la corretta comprensione del DPR e per il corretto svolgimento delle verifiche. Il messaggio di fondo che deve però essere ben chiaro riguarda il nuovo ruolo di datore di lavoro e/o amministratore. Le figure di cui sopra sono ormai parte attiva e direttamente responsabili della sicurezza dell’impianto elettrico di messa a terra e devono quindi provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa. Trattandosi di una materia complessa e pericolosa occorrerà avere sempre presente l’importanza di circondarsi di collaboratori validi e competenti. Ing. Luigi Mariani INDICE IL DPR 462/01 E LE DIRETTIVE EUROPEE NUOVO APPROCCIO .................................................................................4 D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 N° 462..........................................................................................................................................5 QUALI SONO I SOGGETTI INTERESSATI? .......................................................................................................................6 UN CASO PARTICOLARE DI DATORE DI LAVORO: IL CONDOMINIO......................................................................7 LE VERIFICHE STRAORDINARIE: QUANDO LE DEVO EFFETTUARE?.....................................................................8 NORMATIVE APPLICABILI .................................................................................................................................................9 OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI ................................................................................................................................10 ALTRI OBBLIGHI ................................................................................................................................................................10 VERIFICHE ISPETTIVE (D.P.R. 462/01) E MANUTENTIVE ...........................................................................................11 SANZIONI .............................................................................................................................................................................12 DECORSO DI UNA DENUNCIA A SEGUITO DI UN VERBALE NEGATIVO ..............................................................16 CHI CONTROLLA L’OPERATO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI?............................................................................17 OBBLIGHI E DOVERI DEI VERIFICATORI DEGLI ORGANISMI ABILITATI PER LE VERIFICHE SECONDO IL D.P.R. 462/01 .........................................................................................................................................................................18 PROCEDURE DI VERIFICA ................................................................................................................................................19 TESTO DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 N° 462..................................................................................................................30 DM N° 37 DEL 22 GENNAIO 2008......................................................................................................................................34 NORMA CEI 64/8 SEZ. 710: CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI AD USO MEDICO......................................................41 Note sul DPR 462/01 3 IL DPR 462/01 E LE DIRETTIVE EUROPEE NUOVO APPROCCIO Pur essendo una legge italiana, il DPR 462/01 si inserisce sulla traccia delle cosiddette Direttive Europee Nuovo Approccio. Tali Direttive stanno portando ad una rivoluzione nel mondo della sicurezza, spostando in modo significativo la responsabilità dagli Enti Statali ai legali rappresentanti di condomini ed imprese. Le materie trattate dalle Direttive sono molteplici: dagli ascensori alle macchine, dai recipienti in pressione alle caldaie, dai materiali da costruzione ai giocattoli. In ogni caso, l’amministratore di condominio ed il datore di lavoro diventano protagonisti: non si devono più preoccupare solamente di espletare le pratiche burocratiche di denuncia dell’esistenza dell’impianto e di pagamento delle tasse, ma sono i diretti responsabili della sicurezza dello stesso e dell’effettuazione delle necessarie verifiche. Le direttive comunitarie, però, hanno anche introdotto la figura degli Organismi Notificati come, ad esempio, CSDM. Tali Organismi, operanti su tutto il territorio della Comunità Europea, sono soggetti ad un costante controllo da parte del Ministero delle Attività Produttive e devono espletare la funzione di controllo, prima affidata esclusivamente allo Stato. Il compito del nostro Ente non si limita ad un mero controllo di conformità alla normativa degli impianti visitati, ma consta nella totale assistenza al proprietario per la gestione degli obblighi relativi agli stessi. È nostra preoccupazione offrire ai clienti la certezza di aver assolto pienamente ai propri compiti in rispetto della legge, anche grazie ad una completa informatizzazione del nostro sistema di gestione che, consentendo di abbreviare i tempi, assicura contemporaneamente il rispetto delle scadenze. 4 D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 N° 462 Il DPR 462/01 ha rivoluzionato il mondo delle verifiche su: • impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (fulmini); • impianti elettrici di messa a terra per la protezione delle persone contro contatti indiretti; • impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione. Scopo del DPR 462/01 è di: • semplificare le procedure di omologazione e verifica; • snellire le procedure per agevolare l’attività delle imprese e degli operatori del settore. Le novità principali introdotte con il DPR 462/01 sono: • la decadenza dell’obbligo di presentare all’ISPESL il modello “A” e/o “B” e all’ASL il modello “C”; • la necessità di fare eseguire dall’installatore una verifica strumentale dell’impianto affinché venga emessa una dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08 (o alla Legge 46/90 per impianti installati prima del 27/03/08) prima della messa in esercizio dell’impianto stesso; tale dichiarazione di conformità redatta dall’installatore equivale a tutti gli effetti all’ omologazione dell’impianto (salvo per impianti installati in luoghi a rischio di esplosione); • resta la responsabilità del datore di lavoro di inviare entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto la dichiarazione di conformità allo Sportello Unico per le attività economiche e produttive (o ad ASL, ISPESL o ARPA); • la responsabilità del datore di lavoro di fare effettuare le verifiche periodiche sull’impianto ad un Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive (o da ASL e/o ARPA) secondo la corretta scadenza (biennale o quinquennale); i verbali relativi alle suddette verifiche devono essere conservati a cura del datore di lavoro. Note sul DPR 462/01 5 QUALI SONO I SOGGETTI INTERESSATI? Il decreto si riferisce solo ed esclusivamente agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questi i luoghi in cui si è in presenza di un lavoratore dove (art.2 Dlgs 81/08) per lavoratore si intende “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”… . Quindi sono inclusi anche i luoghi in cui sono presenti solo stagisti o praticanti. Fra le attività comprese dal decreto entrano anche quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti pubblici. La figura del datore di lavoro è così definita (art.2 Dlgs 81/08): “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”… Rientrano pertanto a pieno titolo anche gli amministratori di condominio che non hanno personale alle dirette dipendenze ma che però, avendo la responsabilità dell’unità produttiva (parti comuni dei condomini e locali tecnologici finalizzati alla fruizione di servizi ai condomini), devono garantire la sicurezza anche dei lavoratori di imprese terze quali imprese di pulizia o imprese di installazione e manutenzione di impianti. È necessario fare eseguire la verifica periodica ogni due anni sugli impianti installati in: • cantieri; • luoghi adibiti ad uso medico (*); • luoghi a maggior rischio in caso di incendio (le 80 attività elencate nel D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 soggette al controllo dei vigili del fuoco, come ad esempio cinema, alberghi, autorimesse ed edifici aventi struttura portante in legno); • luoghi con pericolo di esplosione (centrali termiche a gas, mulini, luoghi di lavoro dove vengono trattati materiali pericolosi o depositi di materiale esplodente). Negli altri casi la cadenza delle visite periodiche deve essere quinquennale. (*) Locale ad uso medico: locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici). CEI 64/8 sez. 710 6 UN CASO PARTICOLARE DI DATORE DI LAVORO: IL CONDOMINIO Nel prospetto sottostante sono stati esemplificati alcuni casi di classificazione delle aree. Data la complessità della materia si deve, comunque, trattare ed approfondire ogni singolo caso. Amministratore D.P.R. 462/01: verifica periodica del condominio biennale • • • • se l’altezza antincendio è maggiore di 24m; se sono presenti parcheggi aventi superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; se è presente una caldaia centralizzata con potenza superiore a 116 kW; altre situazioni per le quali è richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). quinquennale in caso contrario Se all’interno del condominio sono presenti attività, la verifica dei relativi impianti è responsabilità di ogni singolo titolare anche se gli impianti coincidono in parte o per tutto. In particolare la scadenza è biennale per: • studi medici; • studi dentistici; • studi estetici; • studi veterinari; • panetterie. la scadenza è invece quinquennale per: o studi tecnici; o studi amministrativi; o attività commerciali (negozi). Sempre qualora tali attività non abbiano impianti o luoghi o non risiedano all’interno di luoghi a maggior rischio in caso d’incendio. Note sul DPR 462/01 7 LE VERIFICHE STRAORDINARIE: QUANDO LE DEVO EFFETTUARE? È necessario fare effettuare una verifica straordinaria sull’impianto di messa a terra se: 1) si ha una variazione della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione; 2) si ha un aumento della potenza che imponga una modifica importante del quadro generale o della cabina di trasformazione; 3) si ha un cambiamento del sistema di protezione dai contatti indiretti; 4) si ha una modifica importante delle cabine di trasformazione o aumento del loro numero; 5) si ha un cambio della destinazione d’uso dell’impianto, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico); 6) la verifica periodica ha avuto esito negativo; 7) viene richiesta dal datore di lavoro. È necessario fare effettuare una verifica straordinaria sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, in corrispondenza di uno dei seguenti casi: 1) una nuova classificazione della struttura; 2) una modifica del numero di eventi limite; 3) una variazione della categoria dell’impianto; 4) verifica periodica con esito negativo; 5) richiesta da parte del datore di lavoro. 8 NORMATIVE APPLICABILI 27/04/1955 DPR 547/55 12/03/1990 DLgs 46/90 23/01/2002 DPR 462/01 27/03/2008 DM 37/08 09/04/2008 DLgs 81/08 Dichiarazione con modelli “A”, “B” e “C” secondo la tipologia di impianto Dichiarazione di conformità alla Legge 46/90 Dichiarazione di conformità al DM 37/08 Dichiarazione di Rispondenza secondo DM 37/08 DPR 462/01 elimina i modelli “A”, “B” e “C” ed inserisce le verifiche periodiche che possono essere effettuate da Ente Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive Note sul DPR 462/01 9 OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI L’omologazione dell’impianto è l’accertamento dell’idoneità dello stesso a svolgere le funzioni per le quali è stato progettato e realizzato in condizioni di sicurezza e conformemente alla normativa tecnica vigente. Per gli impianti installati in luoghi ordinari o a maggior rischio in caso d’incendio e per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, l’omologazione viene fatta dall’installatore mediante la dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08 (oppure alla Legge 46/90 per impianti installati e/o modificati prima del 27/03/08). Dato il maggiore rischio potenziale, per quanto riguarda gli impianti in luoghi a rischio di esplosione, la dichiarazione di conformità, redatta dall’installatore, non costituisce titolo sufficiente per la messa in esercizio dell’impianto ma deve essere accompagnata da una omologazione da parte dell’ASL o ARPA. ALTRI OBBLIGHI È fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare il prima possibile agli Enti statali competenti per territorio (ISPESL, ASL e ARPA): 1) la cessazione dell’esercizio; 2) le modifiche sostanziali dell’impianto; 3) trasferimento in altra sede. 10 VERIFICHE ISPETTIVE (D.P.R. 462/01) E MANUTENTIVE Si descrivono le due tipologie di verifiche - Verifiche manutentive Sono verifiche che il datore di lavoro, nell’ambito di un corretto esercizio dell’impianto, è tenuto ad effettuare per garantire l’efficienza dei dispositivi di sicurezza . Il datore di lavoro deve valutare le attività di manutenzione da svolgere in base alla legislazione, alle norme tecniche ed alle istruzioni dei costruttori. Una manutenzione “regolare” o “programmata” non può prescindere dalla pianificazione (calendario) degli interventi e dalla registrazione formale delle attività compiute. - Verifiche ispettive (D.P.R. 462/01) Verifiche finalizzate a controllare che l’esercizio e la manutenzione dell’impianto da parte del datore di lavoro sia tale da garantire l’efficienza delle misure di sicurezza ai fini della protezione dai contatti indiretti (impianti di terra). Si segnala che un’attività di verifica non sostituisce l’altra. Note sul DPR 462/01 11 SANZIONI Vengono descritte alcune sanzioni inerenti l’impianto elettrico dopo il D.lgs n° 106 del 3 agosto 2009 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” Secondo l'art. 71, comma 1, del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori impianti idonei ai fini della sicurezza. L'art. 80, comma 1, lettere a) e b), prescrive la protezione contro i contatti diretti ed indiretti, perciò un impianto non correttamente protetto contro i contatti diretti o indiretti non è idoneo ai fini della sicurezza. Di conseguenza, il datore di lavoro viola l'art. 71, comma 1 e in base all'art. 87, comma 2, lettera c) è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2500 Euro a 6400 Euro. Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto alle disposizioni del DPR 462/01 e quindi non sia nelle condizioni di esibire alle autorità competenti un verbale di verifica viola l'art. 86, comma 3 e in base all'art. 87, comma 4 lettera d) è punito con l'ammenda da 500 Euro a 1800 Euro. Nel caso in cui il datore di lavoro a seguito di una valutazione del rischio elettrico non abbia programmato e svolto le verifiche manutentive al fine di garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza dei propri impianti viola l’art. 80, comma 3 e 3bis ed in base all’art. 87, comma 3, lettera d) è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1000 Euro a 4800 Euro. 12 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L) (1) (1) Il testo tiene conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L), nonché dall’art. 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Gazzetta Ufficiale n. 161, 14 luglio 2009, Suppl. Ord. n. 110/L). Omissis….. Art. 71. (obblighi del datore di lavoro) 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. Omissis….. Art. 80. (obblighi del datore di lavoro) 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. Note sul DPR 462/01 13 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. Omissis….. Art. 86. (Verifiche e controlli) 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. 3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. Art. 87. (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso) 1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2. 2. Il datore di [lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: a) dell’articolo 70, comma 1; b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II; c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8; d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5; e) degli articoli [80, comma 2,] 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1. 14 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione: a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II; b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI; c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h); d) dell’articolo 80, commi 3. 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione: a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2; b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11; c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g); d) dell’articolo 86, commi 1 e 3. 5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. 6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. 7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell’articolo 72. Omissis….. Note sul DPR 462/01 15 DECORSO DI UNA DENUNCIA A SEGUITO DI UN VERBALE NEGATIVO Il verificatore, incaricato di pubblico servizio emette un verbale negativo che spedisce all’Organo Di Vigilanza ODV (ASL) ODV: impartisce prescrizione da realizzarsi entro il tempo tecnicamente necessario (di solito da 30 a 60 gg) e comunica notizia di reato al Pubblico Ministero PM Ufficio del PM: iscrive i responsabili nel registro degli indagati. L’AZIONE PENALE E’ SOSPESA SI CONTRAVVENTORE: richiesta di proroga max 6 mesi CONTRAVVENTORE: ulteriore richiesta di proroga solo per circostanze non imputabili al contravventore stesso (max 6 mesi) NO ODV: entro 60 giorni dalla scadenza delle proroghe, verifica l’eliminazione delle violazioni. NO Prescrizioni adempiute? ODV: comunicazione al PM ed al contravventore entro 90 gg IL PROCEDIMENTO PENALE RIPRENDE IL SUO CORSO SI Nei tempi e con le modalità NO ODV: comunicazione al PM PM: valuta l’eventuale richiesta di ammissione all’oblazione (pagamento di ¼ del max dell’ammenda) SI ODV: ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa ¼ del max dell’ammenda entro 30 gg ODV: comunica al PM l’adempimento e l’eventuale pagamento entro 120 giorni NO Pagato? SI LA CONTRAVVENZIONE SI ESTINGUE PM: RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AL GIP. 16 PM: valuta l’eventuale richiesta di ammissione all’oblazione. CHI CONTROLLA L’OPERATO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI? L’operato degli Organismi Abilitati è controllato dal Ministero delle Attività Produttive attraverso varie metodologie: • istituzione dell’elenco dei verificatori abilitati, i quali devono firmare una dichiarazione di terzietà con la quale si impegnano a non effettuare nessuna opera di consulenza o progettazione riguardo agli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche; • censimento e controllo da parte del Ministero degli elenchi dei verbali emessi; • ispezioni periodiche degli organismi notificati da parte di ispettori ministeriali; • segnalazioni delle ASL che operano sul territorio; • imposizione sul contratto, da parte del Ministero, dei tempi previsti per l’effettuazione delle verifiche e imposizione sul verbale di verifica del tempo impiegato per effettuare la verifica (tempi di accesso esclusi). Note sul DPR 462/01 17 OBBLIGHI E DOVERI DEI VERIFICATORI DEGLI ORGANISMI ABILITATI PER LE VERIFICHE SECONDO IL D.P.R. 462/01 Gli Organismi di ispezione forniscono servizi di "terza parte" e devono rispettare i criteri di indipendenza di cui all'appendice (normativa) "A" alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 (ex UNI CEI EN 45004 – rif. Direttiva 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive) Vengono illustrati i concetti basilari dell’Appendice A “Gli Organismi d’ispezione devono essere indipendenti dalle parti interessate. Gli Organismi di ispezione ed il loro personale responsabile dell’effettuazione dell’ispezione non deve essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione, né essere il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti. Gli organismi di ispezione ed il loro personale non devono essere impegnati in attività che possano entrare in conflitto con l’indipendenza di giudizio e con l’integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione. In particolare, essi non devono essere direttamente coinvolti nel progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione degli oggetti sottoposti ad ispezione, ovvero di oggetti similari in concorrenza.” I tecnici degli Enti verificatori possono avere la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (ARPA, ASL) oppure la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In presenza di violazioni di Norme di legge penalmente sanzionate, limitatamente all’oggetto della verifica per cui è incaricato, il tecnico verificatore, con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatoria previste ed in assenza di qualifica UPG, provvederà ad informare i soggetti competenti ai sensi dell’art. 331 del C.P.P. 18 PROCEDURE DI VERIFICA Analisi ed esame della documentazione La disponibilità della documentazione rientra nei mezzi che il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione, insieme con le attrezzature e il personale occorrente, ai sensi del D.M. 12 settembre 1959. La documentazione, oltre che rappresentare uno degli elementi che permettono al datore di lavoro la gestione corretta ed in condizioni di sicurezza dell’impianto elettrico, consente di individuare le caratteristiche al momento della verifica, della quale diventa un sicuro riferimento. L’esame della documentazione (come previsto dalla guida CEI O-14) consiste in un’attenta valutazione ai fini della identificazione di eventuali rischi; essa è composta da parti ben identificate: • denuncia dell’impianto di terra e verbali precedenti dell’ASL, ISPELS, ARPA, ORGANISMO ABILITATO (autorizzazione Ministeriale); • progetto costituito da relazione, calcoli ed elaborati grafici, schemi dei quadri e pianta della rete di terra; L’obbligatorietà della progettazione degli impianti elettrici è regolata dal DM 37/08 (o dal dal D.P.R. 6-12-1991 n. 447 regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti per impianti realizzati e/o modificati prima del 27/03/08). • eventuali varianti a progetto per modifiche o ampliamenti; • dichiarazione di conformità alla regola d’arte (DM 37/08 o legge 46/90) rilasciata dal costruttore dell’impianto; • eventuali altre dichiarazioni di conformità rilasciate per trasformazioni, ampliamenti o modifiche; • registro delle manutenzioni; • lettera di richiesta delle tarature delle protezione dell’Ente distributore (valore delle correnti di cortocircuito al punto di fornitura e tempo di eliminazione del guasto) detta anche più comunemente “lettera di guasto”; • dati relativi a: o destinazione d’uso dell’impianto; o eventuale diverso modo di protezione adottato contro i contatti indiretti; o caratteristiche dei dispositivi di protezione ai fini dei contatti indiretti. Note sul DPR 462/01 19 Esame a vista dell’impianto elettrico L’esame a vista dell’impianto elettrico viene esteso all’intera struttura oggetto della verifica sotto l’aspetto della protezione contro i contatti indiretti nei suoi ambienti interni ed esterni. Occorre controllare che l’impianto di terra e i dispositivi di protezione e di controllo corrispondano a quanto indicato dalla documentazione ed alle Norme di sicurezza come caratteristiche e disposizione. La verifica della corretta installazione dei componenti viene estesa anche alle parti dei componenti elettrici che hanno influenza con le caratteristiche di sicurezza dell’impianto e che sono di immediata ed evidente percezione; ad esempio: integrità degli involucri, caratteristiche delle protezioni (correnti nominali dei fusibili e degli interruttori automatici) e le loro capacità di proteggere i conduttori, modalità di installazione dei dispositivi di comando e sezionamento, ecc. Prove Le prove comprendono anche le misure e sono eseguite con le modalità indicate nelle relative Norme e Guide CEI. Le prove e le misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti a discrezione del verificatore, quando gli impianti sono installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i componenti utilizzati risultano uguali. Il campione scelto deve essere significativo e deve tenere conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato. L’esame a vista e le prove devono essere condotti con il supporto dell’assistenza tecnica messa a disposizione dal committente (preposto del committente alla verifica) 20 Prova di continuità dei conduttori di terra e di protezione ed equipotenziali Tali prove si eseguono per verificare che l’impianto di terra sia unico e per evidenziare eventuali interruzioni dovute a guasti (rottura del conduttore, morsetti allentati o ossidati) nella distribuzione dei conduttori di protezione ed equipotenziali. Tipico impianto di messa a terra Con strumento conforme a quanto richiesto nelle norme CEI 64-14 art. 2.3.1 (corrente erogata di almeno 0,2 A con una sorgente di tensione alternata o continua compresa tra 4 V e 24 V a vuoto), vengono effettuate le prove della continuità: - tra il dispersore (se accessibile) ed il collettore di terra; - tra i vari collettori di terra; - quando necessario, tra i conduttori di protezione ed i conduttori equipotenziali, in presenza di giunzioni e/o derivazioni, per individuare possibili discontinuità; - tra le masse e i collettori di terra; - tra le masse estranee fra loro e verso le masse. Note sul DPR 462/01 21 Tra le masse controllate (carcasse metalliche delle lampade, dei computer, dei distributori automatici, condizionatori, elettrodomestici, ecc) particolare attenzione è rivolta alla continuità delle carcasse e gruppi riflettenti delle lampade che, sebbene poste ad una altezza generalmente irraggiungibile senza scale, presentano maggiori rischi in caso di dispersione poiché alla folgorazione si somma l’effetto della caduta che può essere anche più pericolosa. Prove di continuità Durante queste prove il verificatore visiterà tutti gli uffici, i luoghi tecnici e le parti comuni cercando di arrecare meno disturbo possibile al personale (verrà steso un cavo con il quale viene verificata la continuità delle prese, lampade e masse in genere con l'impianto di terra) e senza togliere alimentazione agli impianti. 22 Prove di funzionamento La prova consiste nel verificare che i dispositivi a corrente differenziale siano stati installati e regolati in modo appropriato e che conservino nel tempo le proprie caratteristiche. Tale prova viene effettuata sia tramite apposito strumento, con corrente di prova pari a quella nominale d’intervento del dispositivo, che mediante l’azionamento del tasto di prova. Prova delle protezioni differenziali Le prove di intervento delle protezioni differenziali nel quadro generale di bassa tensione posto nella cabina di trasformazione richiedono di togliere tensione per pochi minuti all’intera attività. Le prove di intervento delle protezioni differenziali poste nei quadri elettrici di zona e sottoquadri richiedono di togliere tensione per pochi minuti agli impianti interessati dai singoli quadri elettrici. Note sul DPR 462/01 23 Misura della resistenza di terra Questa misura va effettuata per la verifica del coordinamento della protezione per guasti: - in impianti in alta tensione alimentati tramite stazione o cabina elettrica; - in impianti alimentati in bassa tensione. La misura non è richiesta negli impianti di sistemi di II e III categoria facenti parte di un impianto di terra globale, dichiarato come tale dall’Ente distributore. - Sistemi di II categoria: sistemi a tensione nominale superiore a 1000 V se a corrente alternata o superiore a 1500 V se a corrente continua, fino a 30000 V compresi. Sistemi di III categoria: sistemi a tensione nominale maggiore di 30000 V. Per impianti AT-MT/BT e MT/BT la misura della resistenza di terra viene effettuata con il metodo volt-amperometrico. Tali misure sono effettuate al di fuori del perimetro del dispersore. Tecnica per dispersori di piccole dimensioni: si fa circolare una corrente alternata di valore costante tra il dispersore in esame ed un dispersore ausiliario posizionato ad una distanza dal contorno del dispersore in prova pari ad almeno quattro volte la dimensione massima dello stesso dispersore. Si misura la tensione tra il dispersore in esame ed una sonda di tensione situata, in genere, ad una distanza dal contorno del dispersore pari a circa 2 volte la dimensione massima dello stesso dispersore. Il valore della resistenza di terra è dato dal rapporto tra la tensione misurata e la corrente di prova ed è indicato dallo strumento appositamente utilizzato mediante lettura direttamente in Ohm. Misura della resistenza di terra 24 Tecnica per dispersori di grandi dimensioni: si posiziona il dispersore ausiliario di corrente ad una distanza ridotta, pari, ad esempio, alla massima dimensione del dispersore in esame. Per accertare che la sonda di tensione sia situata al di fuori delle zone di interferenza generate dal dispersore in prova e dal dispersore ausiliario di corrente, bisogna eseguire una misura spostando la sonda di tensione in diversi punti verso il dispersore in prova e verso il dispersore ausiliario di corrente partendo da un punto intermedio tra dispersore ausiliario di corrente e dispersore in prova: se si ottengono, in due o più punti, valori con differenza trascurabile (siamo nel punto di flesso) si ha la conferma dell’attendibilità della misura. Il valore della resistenza è dato dal rapporto della tensione misurata al punto di flesso e la corrente di prova ed è indicato dallo strumento appositamente utilizzato mediante lettura direttamente in Ohm. Anello di guasto: per gli impianti in BT (sistema TT) la misura consiste nell’individuazione del valore della resistenza dell’anello di guasto e fornisce sempre un valore maggiore di quello ottenuto con il metodo volt-amperometrico per cui, ai fini del coordinamento con i dispositivi di protezione, risulta sempre a vantaggio della sicurezza. Qualora il valore della misura non possa essere ritenuto accettabile, perché troppo elevato ai fini del coordinamento con i dispositivi di protezione o nettamente superiore a quello teoricamente desumibile dal dispersore dell’utente è necessario utilizzare il metodo volt-amperometrico. Misura della resistenza dell’anello di guasto per sistemi TT La misura della resistenza di terra, è una prova eseguibile senza arrecare disturbo al personale e senza togliere alimentazione agli impianti. Note sul DPR 462/01 25 Misura dell’impedenza dell’anello di guasto Per gli impianti realizzati con un sistema TN, l’impedenza dell’anello di guasto assume un valore molto basso (alcune decine di milliOhm); pertanto per la sua misura, quando necessaria, viene utilizzata una strumentazione avente una risoluzione adeguata, in grado di garantire l’effettiva rilevazione del valore dell’impedenza del circuito. Vengono escluse dall’indagine tutte le utenze provviste di protezione differenziale. Le misure possono essere limitate, nel caso di impianti di tipo ripetitivo, solo ai circuiti più lunghi. Analoga campionatura può essere assunta per circuiti identici, limitando le misure a quei punti con protezioni di valore più elevato di corrente nominale. Misura dell’impedenza dell’anello di guasto per sistemi TN Tali prove sono eseguibili senza arrecare disturbo al personale e senza togliere alimentazione agli impianti. 26 Misura delle tensioni di contatto La Norma CEI 64-8 non richiede, ai fini della protezione contro i contatti indiretti, l’interruzione automatica dell’alimentazione in caso di guasto se la tensione di contatto non è superiore a 50 V c.a. e 120 V c.c (nei luoghi ordinari). Nei sistemi TN il valore dell’impedenza dell’anello di guasto può non soddisfare la relazione imposta dalle norme se il dispositivo di protezione non interviene entro i tempi stabiliti. In tal caso si può fare riferimento alla tensione di contatto e, se è uguale o minore a 50 V c.a., non è necessario alcun provvedimento ai fini della protezione contro i contatti indiretti. Misure di contatto Il metodo della misura diretta della tensione di contatto è in genere limitato all’interno delle cabine elettriche per i quadri generali di bassa tensione o altre masse eventualmente presenti. Tali prove sono seguibili senza arrecare disturbo al personale e senza togliere alimentazione agli impianti. Note sul DPR 462/01 27 Misure di passo e contatto Qualora la resistenza di terra trovata non sia in grado di garantire, in caso di guasto verso terra, una tensione totale di terra al di sotto della massima tensione di contatto ammissibile (in relazione al tempo di eliminazione del guasto da parte delle protezioni del fornitore di energia elettrica), occorre verificare che all’interno della struttura in esame non si generino tensioni pericolose; tale verifica avviene mediante prove di contatto e di passo,. Tali prove si effettuano simulando, in scala ridotta, un guasto in media tensione e: - simulando il percorso della corrente mano – piede (percorso che genera la tensione di contatto) in caso di contatto con masse e masse estranee all’interno e nei pressi della struttura; - simulando il percorso della corrente piede – piede (percorso che genera la tensione di passo) all’interno e nei pressi della struttura. Misure di passo e contatto Tali prove sono seguibili senza arrecare disturbo al personale e senza togliere alimentazione agli impianti. 28 Misura della resistenza dei conduttori nei locali medici di gruppo 2 La misura riguarda i locali ad uso medico di gruppo 2 (classificazione secondo la CEI 64/8). In questi luoghi la resistenza dei conduttori e delle connessioni, fra il nodo equipotenziale e i morsetti previsti per il conduttore di protezione delle prese a spina e degli apparecchi utilizzatori fissi o per qualsiasi massa estranea, non deve superare 0,2 Ω. Misure di resistenza dei conduttori Tali prove sono seguibili senza arrecare disturbo al personale e senza togliere alimentazione agli impianti. Note sul DPR 462/01 29 TESTO DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 N° 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (G. U. 8 gennaio 2002, n. 6.) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2 (1), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11 (2); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il D.M. 12 settembre 1959, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959; Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001; Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1° agosto 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute; Emana il seguente regolamento: 30 Capo I - Disposizioni generali 1. Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro. 2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione. Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto. 1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. 2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. 3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso. 3. Verifiche a campione. 1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA. 2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri: a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto; b) tipo di impianto soggetto a verifica; c) dimensione dell'impianto. 3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Note sul DPR 462/01 31 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati. 1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. 2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione 5. Messa in esercizio e omologazione. 1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2. 2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. 3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. 4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati. 5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello. 6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati. 1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. 2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 32 Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti 7. Verifiche straordinarie. 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore del lavoro. 8. Variazioni relative agli impianti. 1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti. Capo V - Disposizioni transitorie e finali 9. Abrogazioni. 1. Sono abrogati: a) gli articoli 40 (3) e 328 (4) del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; b) gli articoli 2 (5), 3 (6) e 4 (7) del D.M. 12 settembre 1959, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nonché i modelli A (8), B (9) e C (10) allegati al medesimo decreto. 2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento. 3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. 10. Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Note sul DPR 462/01 33 DM N° 37 DEL 22 GENNAIO 2008 Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto. Art. 2. Definizioni relative agli impianti 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente; b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati; c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4; d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici; f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e 34 degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente; g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio; i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;. l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Art. 3. Imprese abilitate 1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4. 2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. 3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare. 4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnicoprofessionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. 5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4. 6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnicoprofessionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Art. 4. Requisiti tecnico-professionali 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o Note sul DPR 462/01 35 legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni. Art. 5. Progettazione degli impianti 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²; d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³; e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; 36 g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. 6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11. Art. 6.Realizzazione ed installazione degli impianti 1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. 2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni. 3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. Art. 7. Dichiarazione di conformità 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5. 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al Note sul DPR 462/01 37 comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. 4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto. 5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario 1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3. 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas. 5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura. Art. 9. Certificato di agibilità 1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Art. 10. Manutenzione degli impianti 1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3. 38 2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. 3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche. Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo. 1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. 2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio. 3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Art. 12. Contenuto del cartello informativo 1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti. Art. 13. Documentazione (articolo abrogato dal D.L. 25.6.2008, n. 112) ABROGATO (DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112) - (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152) 1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile. Art. 14. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica 1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, Note sul DPR 462/01 39 comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597. 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti. Art. 15.Sanzioni 1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. 2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. 3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. 4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. 5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi. 6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 gennaio 2008 40 NORMA CEI 64/8 SEZ. 710: CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI AD USO MEDICO Note sul DPR 462/01 41 42 Note sul DPR 462/01 La C.S.D.M. S.r.l., Organismo Notificato CE n° 903, opera dal 1999 su tutto il territorio nazionale nel settore ascensoristico, macchine, elettrico ed acque potabili, con un parco gestito di oltre 40.000 utenze, ha oggi raggiunto una posizione leader nel Nord Italia. Ogni aspetto del lavoro, codificato da un Sistema di Qualità Aziendale e da precise procedure, viene seguito dai nostri ingegneri che assicurano un elevatissimo standard operativo e la completa soddisfazione del cliente. Il personale tecnico, costituito solo da ingegneri del Politecnico di Milano iscritti all’Albo, mantiene il suo elevato livello professionale grazie a frequenti corsi di aggiornamento ed alla partecipazione attiva ai comitati tecnici del CEI e dell’ UNI. Attualmente C.S.D.M. è abilitato e notificato per: • DPR 462/01: o Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche o Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V o Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V o Impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione • Direttiva Ascensori o Allegato VI Esame Finale o Allegato X Verifica di Unico Prodotto. o Verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 162/99 C.S.D.M. S.r.l. via Caviglia, 3 - 20139 - Milano 02/56.81.61.88 www.csdm.it [email protected]