NOTA INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DEL DPR.462/01
LE NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Il quadro legislativo in materia di prevenzione degli infortuni prevede che nei luoghi di lavoro si
proceda periodicamente ad operazioni di verifica degli impianti elettrici per controllare il
mantenimento del livello di sicurezza attraverso il rispetto della normativa tecnica in materia.
Oltre a queste operazioni di verifica, che possiamo definire di manutenzione, gli impianti elettrici
installati negli ambienti di lavoro devono essere sottoposti dapprima ad una omologazione e,
successivamente, a delle verifiche periodiche da parte di soggetti autorizzati.
In determinati casi gli impianti elettrici devono anche essere sottoposti a delle verifiche
straordinarie.
Questo regime particolare di omologazione e di controlli, periodici e straordinari, si applica agli
impianti di terra e - in una ben determinata casistica - agli impianti di protezione contro i fulmini ed
alle installazione elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI
I titolari di attività con presenza di dipendenti alle quali si applica la normativa di prevenzione
infortuni, quali il D.Lgs. 81/08 ed i provvedimenti legislativi collegati, definiti nel seguito come
Datori di lavoro, sono gli attori chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nella promozione di
entrambi i tipi di verifica dei propri impianti elettrici.
LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPR 462/01
Il DPR 462/01 ha modificato il sistema di verifiche degli impianti di terra, degli impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione, introducendo alcune novità rispetto alla normativa precedente.
Abrogazione modelli A - B e C
Sono stati aboliti i modelli di omologazione ministeriali A, B e C, sostituiti dalla Dichiarazione di
conformità rilasciata dall'installatore.
Abolizione della prima verifica di omologazione dell'ISPESL per gli impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche.
Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche si intendono omologati con la
consegna della Dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice di impianti elettrici.
Entro trenta giorni dalla messa in servizio dell’impianto, il Datore di Lavoro invia copia della
Dichiarazione di Conformità all’ISPESL ed alla ASL o ARPA territorialmente competenti o allo
sportello unico del comune dove è stato attivato, (art. 2 DPR 462/01).
Il Datore di Lavoro è responsabile dell'esecuzione delle verifiche periodiche.
Rispetto a prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01, il Datore di lavoro non può più limitarsi a
richiedere la verifica periodica a un soggetto abilitato entro i termini di legge, ma deve adoperarsi
affinché la verifica venga effettuata entro detti termini (art. 4 DPR 462/01).
La mancata ottemperanza di quest'obbligo rende il Datore di lavoro passibile delle sanzioni
disciplinate dal D.Lgs 758/94, oltre alle maggiori conseguenze che possono derivare in caso di
infortunio (responsabilità civili e penali dei soggetti responsabili).
Affidamento delle verifiche periodiche di legge anche a soggetti diversi dagli enti di
controllo pubblici
Il Datore di lavoro può avvalersi per l'esecuzione delle verifiche periodiche di legge degli impianti di
terra, degli impianti di protezione contro i fulmini e delle installazioni elettriche in luoghi con
pericolo di esplosione, anche di Organismi privati abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico
(art. 4 DPR 462/01).
LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Effettuazione di regolari manutenzioni
Il Datore di lavoro è in ogni caso tenuto a mantenere in buono stato di conservazione i propri
impianti elettrici attraverso una regolare manutenzione degli stessi, facendo eseguire da personale
di sua fiducia le verifiche prescritte dalle Norme CEI e tenendo la documentazione relativa a
disposizione degli organi di vigilanza.
Utilizzo di personale qualificato per l'effettuazione di interventi sugli impianti elettrici
A norma del Decreto 22/01/08 n. 37 , Il Datore di lavoro deve avvalersi - per la realizzazione, la
trasformazione l’ampliamento e la manutenzione straordinaria di impianti elettrici - di imprese
installatrici abilitate.
L'impresa installatrice di impianti elettrici rilascia al termine dei lavori una Dichiarazione di
conformità, attestante la rispondenza dell'intervento eseguito alla normativa vigente.
Con la Dichiarazione di Conformità, obbligatoria ai sensi del Decreto 22/01/08 n.37, l'impresa
installatrice dichiara di aver verificato l'impianto, avendo effettuato tutti i controlli (esame a vista,
misure e prove strumentali) previsti dalla normativa in materia.
ASPETTI SALIENTI DELLA NUOVA NORMATIVA
Impianto di terra ed impianto di protezione contro i fulmini: messa in esercizio ed
omologazione
Il Datore di Lavoro attua l'omologazione di un nuovo impianto di terra e di un nuovo impianto di
protezione contro i fulmini inviando, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, una comunicazione
all'ISPESL, all'ARPA (ASL/USL a seconda delle disposizioni regionali) competenti per territorio, con
allegata la Dichiarazione di Conformità.
La Comunicazione va fatta utilizzando gli appositi modelli reperibili presso le sedi degli enti
interessati.
Nei Comuni singoli o associati, dove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive, la
comunicazione sopra descritta deve essere trasmessa al succitato sportello unico.
Impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione: messa in esercizio ed
omologazione
Il Datore di Lavoro non può mettere in esercizio un impianto elettrico installato in luoghi con
pericolo di esplosione prima della verifica a carico dell’impresa installatrice di impianti elettrici.
Il Datore di lavoro trasmette alla ASL ovvero all'ARPA competente - entro trenta giorni dalla data di
messa in esercizio dell'impianto - la Dichiarazione di Conformità.
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L'omologazione viene effettuata dalla ASL o dall'ARPA competenti che eseguono la prima verifica
sulla conformità alla normativa vigente dell'impianto denunciato.
Carattere oneroso delle verifiche
Tutte le verifiche previste dal DPR 462/01 hanno carattere oneroso e le spese sono a carico del
Datore di lavoro.
Verifiche straordinarie
Il DPR 462/01 prevede la possibilità di verifiche straordinarie nei seguenti casi:
- a seguito di verbale negativo di verifica periodica redatto dal soggetto incaricato (ASL o
ARPA ovvero Organismo abilitato);
- a seguito di modifiche sostanziali dell'impianto;
- su richiesta del Datore di lavoro.
Verifiche a campione
Per i nuovi impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, una volta ricevuta la
comunicazione con allegata la dichiarazione di conformità a firma dell'installatore, l'ISPESL
effettua delle verifiche a campione, e trasmette le relative risultanze alla ASL ovvero all'ARPA
competente per territorio.
I criteri in base ai quali individuare gli impianti da sottoporre a verifica vengono stabiliti dall'ISPESL
di concerto con la Regione competente.
VERIFICHE PERIODICHE
Periodicità delle verifiche
Il DPR 462/01 ha fissato la seguente periodicità della verifica con riferimento alle classificazioni
fornite dalle norme CEI:
- due anni per gli impianti installati nei cantieri edili, nei locali ad uso medico, nei luoghi a
maggior rischio in caso d’incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione;
- cinque anni in tutti gli altri casi.
Impianti già soggetti al regime di verifiche preesistente
Per gli impianti già denunciati prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01 (modelli A - B - C) la
verifica deve essere eseguita dopo due/cinque anni dalla denuncia o dall’ultima verifica.
Tabella di riepilogo
Viene qui di seguito riportata una tabella di riepilogo dove è sintetizzata la casistica disciplinata dal
DPR 462/01.
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TIPO DI IMPIANTO
OMOLOGAZIONE
VERIFICHE A
CAMPIONE
VERIFICHE
PERIODICHE
FREQUENZA
Impianti di terra ed impianti di
protezione contro i fulmini in ambienti
ordinari
Dichiarazione di
conformità della Ditta
installatrice
ISPESL
ASL/ARPA
Organismo
Abilitato
CINQUE ANNI
Impianti di terra ed impianti di
protezione contro i fulmini in cantieri
edili, locali adibiti ad uso medico,
luoghi a maggior rischio in caso di
incendio
Dichiarazione di
conformità della Ditta
installatrice
ISPESL
ASL/ARPA
Organismo
Abilitato
DUE ANNI
Impianti elettrici in luoghi con pericolo
di esplosione
ASL / ARPA
NO
ASL/ARPA
Organismo
Abilitato
DUE ANNI
CLASSIFICAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI IMPIANTI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE E
VERIFICA PERIODICA
Impianti elettrici nei cantieri edili
Per definire quali sono gli impianti elettrici nei cantieri edili si fa riferimento alle definizioni di
cantiere contenute nel D.Lgs. 81/08 e nella norma CEI 64-8/7, art. 704.1.
Trattasi quindi di quegli impianti elettrici temporanei installati in cantieri destinati a lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione di opere fisse, permanenti o
temporanee - in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali - e di quelle
attività ad esse assimilabili o collegate.
Impianti elettrici nei locali ad uso medico
Si definiscono locali ad uso medico quei locali dove si utilizzano apparecchiature elettromedicali con
parti applicate alla persona (Norma CEI 64-8/7 Sez. 710).
Ne sono un esempio i locali destinati a scopi terapeutici, diagnostici, chirurgici, di sorveglianza e di
riabilitazione del paziente.
Sono equiparati ad essi i locali dove si utilizzano apparecchiature per uso estetico con parti
applicate alla persona e gli ambulatori veterinari.
Impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio
La definizione del luogo a maggior rischio in caso di incendio è fornita dalla Norma CEI 64-8/7,
sezione 751.
Sono luoghi a maggior rischio in caso di incendio quei locali che - in relazione ad una serie di
fattori quali ad esempio la densità di affollamento, il carico di incendio, la capacità di evacuazione
delle persone, la resistenza al fuoco delle strutture, ecc. - presentano rischi maggiori rispetto ai
locali ordinari.
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
Non tutti gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche installati in seguito
all'applicazione delle Norme CEI sono sottoposti - come già avveniva per il DPR 547/55 - alle
verifiche di legge del DPR 462/01.
La necessità o meno di proteggere un edificio, od una struttura, realizzando un impianto di
protezione contro i fulmini, si accerta sulla scorta delle considerazioni e dei calcoli riportati nelle
Norme CEI EN 62305-1/4 e dipende sostanzialmente dalle dimensioni dell'edificio, dalla sua
ubicazione, dalla presenza o meno di altre strutture nelle vicinanze e dalla tipologia di attività
svolte al suo interno.
Dipende, in sintesi, dalla valutazione del rischio e dal rischio accettabile per quell'edificio o per
quella struttura.
Nel caso in cui la struttura che contiene un’attività lavorativa con presenza di lavoratore
subordinato non sia auto protetta ma richieda l’installazione di un impianto di protezione LPS, lo
stesso dovrà essere sottoposto a:
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comunicazione di messa in esercizio ad ISPESL e ASL/ARPA ovvero allo sportello unico del
Comune;
verifica periodica/straordinaria da parte di ASL/ARPA ovvero da Organismo abilitato dal
Ministero dello Sviluppo Economico (MSE).
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
Con l’avvento della Direttiva 99/92/CE, recepita dal DLgs 233/03 il Datore di lavoro deve effettuare
la valutazione del rischio esplosione per presenza di gas o polveri utilizzando le Norme tecniche
vigenti (Norme CEI 31-30 e CEI 31-52), secondo le quali vengono definite delle zone con differente
grado di pericolosità (zone 0, 1, 2 per i gas, zone 20, 21, 22 per le polveri).
Dalla lettura combinata del DPR 462/01 e del D.Lgs. 233/03, il Datore di lavoro deve procedere a
far omologare l’impianto elettrico all’ASL/ARPA competente per territorio e, successivamente, a far
effettuare le verifiche periodiche solo nei casi in cui dalla sua valutazione del rischio risultino
presenti zone 0 e 1 ovvero 20 e 21 con apparecchiature elettriche installate al loro interno.
Tale procedura è confermata dal D.Lgs. 81/08 agli articoli 85 e 296. In questi casi la verifica da
parte del soggetto terzo individuato dal Datore di lavoro deve essere estesa anche alle zone 2 e 22
eventualmente presenti.
Nel caso in cui dalla valutazione del rischio risultino presenti solo zone 2 e 22, il Datore di lavoro è
dispensato dall’omologazione e dalle verifiche periodiche di legge, ma è comunque tenuto alle
verifiche periodiche di manutenzione, di cui deve tenere documentazione a disposizione degli
Organi di vigilanza.
ORGANISMI ABILITATI
Gli Organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico a svolgere l'attività di verifica degli
impianti di terra, degli impianti di protezione contro i fulmini, degli impianti elettrici in luoghi con
pericolo di esplosione devono avere una serie di requisiti di serietà ed indipendenza oltre che una
precisa qualificazione tecnica.
Indipendenza di giudizio
Gli Organismi abilitati non devono avvalersi di progettisti, installatori, manutentori e consulenti di
impianti elettrici.
Copertura assicurativa
Gli Organismi abilitati hanno stipulato una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi
per i rischi derivanti dall’esercizio di attività di ispezione.
Qualità e formazione del personale
Gli Organismi sono tenuti ad operare secondo le procedure di qualità della norma ISO/IEC 17020.
Ciascun Organismo opera conformemente al proprio Manuale della Qualità mediante la rigorosa
applicazione di procedure che garantiscano l’uniformità delle azioni, la coerenza con le impostazioni
dell’Azienda ed il mantenimento degli standard di qualità.
L’Organismo abilitato è tenuto a curare la formazione del proprio personale attraverso procedure
mirate a garantirne l’addestramento e la periodica partecipazione a corsi formativi di
aggiornamento.
Strumentazione
La strumentazione impiegata per l’effettuazione delle verifiche deve essere di proprietà
dell’Organismo o dei propri tecnici verificatori; deve essere inoltre certificata, identificata da
apposita matricola e periodicamente soggetta a taratura da laboratorio abilitato.
Verificatori
I tecnici verificatori dell’Organismo sono incaricati di pubblico servizio e devono possedere
adeguate conoscenze tecniche ed esperienza in materia. Il loro curriculum deve essere stato
notificato al Ministero dello Sviluppo Economico e devono essere identificabili attraverso un
apposito tesserino di riconoscimento.
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