Contratto Solidarietà
Telecom
Approfondimenti
interpretativi
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MODALITA' APPLICATIVE
•
•
•
•
•
•
Decorrenza dal 8 Novembre 2010 fino al 7
Novembre 2012,
Coinvolgimento di gran parte dei lavoratori (circa
29.204) in alternativa ai 1100 lavoratori previsti in
mobilità
particolarità di avere minimi impatti sui singoli
La riduzione dell’orario di lavoro può essere
giornaliera, settimanale o mensile. Nell’accordo
Telecom è prevista una riduzione verticale
dell’orario di lavoro, va comunque calcolata la
riduzione media tradotta in termini settimanali
La norma generale prevede che ai lavoratori spetta,
per le ore di riduzione di orario a seguito del
contratto di solidarietà, un’integrazione pari al 60%
della retribuzione persa.
Il D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del
2009, ha incrementato, l'ammontare
dell'integrazione . La misura dell'integrazione è
elevata all’80% della retribuzione persa (msg. n.
008097 del 22/03/2010)
Vengono previsti:
•
orari di lavoro con riduzione del
15%
•
orari di lavoro con riduzione del
8,08%
•
orari di lavoro con riduzione del
3,27%
•
la riduzione degli orari di lavoro si esprimerà in
giornate intere di sospensione dell’attività lavorativa,
con distribuzione settimanale o mensile
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Perimetro della Solidarietà
Inclusi
Tutti i dipendenti Telecom ad eccezione di quelli di
• Open Access
• Software Services & Solutions in ambito Tilab
• Directory Assistance – già interessato a contratti di solidarietà
• Dirigenti – non beneficiano di ammortizzatori sociali
Si evidenzia peraltro che è dentro il perimetro della solidarietà tutto Il personale
della:
• Direzione Generale
• Directory Assistance per la parte che era stata esclusa dai contratti di
solidarietà in base all’accordo del 21 luglio 2009
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Perimetro della Solidarietà
Sono interessate ad orari di lavoro con riduzione
per solidarietà del 15%
Sono interessate ad orari di lavoro con riduzione
per solidarietà del 3,27%
•
•
•
•
•
•
•
“Commercial Credit Consumer” in ambito Fixed
Customer Operations Consumer/ Customer Care
Management.
Telefonia Pubblica
Analisi Commerciali; Post Sale; Education; in
ambito Sales/Sales Management
Trade Marketing; Sales Support
Programmazione Commerciale in ambito
Sales/Aree Territoriali Sales
Engineeering; Maintenance in ambito
Infrastructures Operations Area
•
•
Personale operante nelle restanti strutture aziendali
interessate alla solidarietà.
Personale di cui alle precedenti strutture per il quale
è specificata la riduzione al 3,27%
Personale escluso dall’ambito di applicazione
dell’Accordo del 21 luglio 2009 (Directory
Assistance)
Sono interessate ad orari di lavoro con riduzione
per solidarietà del 8,08%
•
•
•
“IT Governance; “Sell to Cash Design”;
“Creation to Assurance Design” in ambito
Information Technology.
Planning & Control; Amministrazione,
Contabilità e Bilancio in ambito Administration,
Finance&Control.
Servizi per l’Autorità Giudiziaria in ambito
Security
)
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La riduzione deLL’orario di
lavoro
Percentuali di riduzione pari a:
•
3,27%
con effettiva riduzione economica in conseguenza
delle diversificati livelli di tassazione regionale dal
0,41% al 0,6% circa della retribuzione netta
•
8,08%
con effettiva riduzione economica in conseguenza
delle diversificati livelli di tassazione regionale dal
1% al 1,5%circa della retribuzione netta
•
15%
con effettiva riduzione economica in
conseguenza delle diversificati livelli di tassazione
regionale dal 1,86% al 2,6 circa della retribuzione
netta
•
La riduzione si applica in modo verticale con
prefissate giornate intere di sospensione dell’attività
lavorativa
•
Gli orari di lavoro saranno ridotti, a seconda dei
settori aziendali interessati, del
•
15%
(39 giornate di riduzione/anno),
•
8,08% (22 giornate di riduzione/anno)
•
3,27% 8,5 giornate di riduzione/anno).
Percentuali di riduzione per i part/time
•
Part/time con orario di lavoro pari o inferiore al 50%
- riduzione dell’orario di lavoro al 3,27%
•
Part/time con orario di lavoro superiore al 50% avranno riduzione prevista per l’intero settore di
appartenenza.
Per i settori operativi saranno individuate specifiche
modalità di riduzione giornaliera nell’ambito del
mese
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Aspetti normativi - economici
Il trattamento di integrazione salariale è:
•
Anticipato dall’Azienda che provvede poi al
conguaglio INPS
•
Corrisposto unitamente allo stipendio
Buono pasto - esclusione per le giornate in solidarietà
tranne quelle in cui vi è partecipazione a formazione
finalizzata a riconversione e riqualificazione
professionale.
Effetti pensionistici per il periodo di solidarietà
•
Ai fini dell’acquisizione del diritto e della
determinazione della misura della pensione
riconoscimento della piena contribuzione, figurativa
calcolata sulla retribuzione fissa e continuativa
Assegno per il nucleo familiare
•
L'azienda che corrisponde il trattamento di
integrazione salariale è tenuta ad erogare l’assegno
per il nucleo familiare oltre che per le giornate di
lavoro, anche per quelle di integrazione
Possibilità di
•
Reperibilità e dei relativi interventi
•
Lavoro Straordinario a carattere individuale ed
eccezionale per sopravvenute esigenze collegate
all’attività produttiva
Ferie, permessi individuali retribuiti (EF) e ore collettive
(OC) rimarranno senza modifiche nella loro
spettanza, nessun riproporzionamento
Premio di Risultato riproporzionato in ragione delle
giornate di solidarietà eccetto quelle in cui vi è
partecipazione a formazione finalizzata a
riconversione e riqualificazione professionale.
Permessi Mamma Papà – non subiranno variazioni
I permessi mamma e papà sono pari a:
•
Per i full time a 150 ore annue per 14 ore mensili
•
Per i part time 75% a 112:30 ore annue per 10:30
ore mensili
•
Per i part time 50% a 75 ore annue per 7 ore
mensili
Malattia
•
Nel caso in cui la malattia si verifichi nei periodi di
sospensione totale dal lavoro, il trattamento
economico di solidarietà prevale sull’indennità
economica di malattia (circ. Inps 152/90). Poiché
siamo nel caso di riduzione verticale dell’orario di
lavoro se la malattia subentra durante una giornata
di sospensione, viene corrisposta l’integrazione
salariale, mentre se l’evento insorge durante lo
svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la
prestazione di malattia
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Aspetti normativi - economici
Maternità
•
La prestazione erogata per congedo di maternità
(astensione obbligatoria) non subirà variazione;
mentre il congedo parentale (astensione facoltativa)
va erogato solo per i periodi di prevista attività, per i
rimanenti periodi è erogabile il trattamento di
integrazione salariale.
Festività
•
Nei casi di riduzione verticale dell'orario di lavoro se
la festività cade in un giorno di sospensione
interviene l’integrazione salariale derivante dal
C.d.S.; se la festività cade in un giorno lavorato e
retribuito ad orario normale è a carico del datore di
lavoro, in quanto non sussistono i presupposti per
l’integrazione salariale (circ. n. 212 del 1994).
T.F.R.
•
Matura per intero sull’ammontare della retribuzione
che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di
riduzione di orario, ma le quote di T.F.R. relative alle
ore coperte dall’integrazione possono essere
rimborsate dall’Inps all’azienda soltanto al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, e non alla
scadenza del contratto di solidarietà.
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Contratto Solidarietà Telecom