La riforma della
rappresentatività e
degli assetti contrattuali
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L’Accordo del 28 giugno 2011

L’efficacia dei contratti aziendali
In tema di efficacia dei contratti aziendali l’Accordo
distingue due diverse ipotesi:
1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.;
2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A..
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L’Accordo del 28 giugno 2011

Efficacia dei contratti aziendali
1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.
punto 4: “i contratti collettivi aziendali per le parti
economiche e normative sono efficaci per tutto
il personale in forza e vincolano tutte le
associazioni sindacali firmatarie del presente
accordo interconfederale operanti all’interno
dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei
componenti delle rappresentanze sindacali
unitarie elette secondo le regole interconfederali
vigenti”.
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L’Accordo del 28 giugno 2011

Efficacia dei contratti aziendali
1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.
Efficacia rispetto ai lavoratori  “sono efficaci per tutto
il personale in forza”
Quindi si applica a…?:
Lavoratori iscritti a C.G.I.L., C.I.S.L. U.I.L.;
Lavoratori iscritti ad altra Organizz. Sindac.;
Lavoratori non iscritti ad alcun sindacato
A tutti ?
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L’Accordo del 28 giugno 2011

Efficacia dei contratti aziendali
1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.
La giurisprudenza afferma ormai costantemente che i
“contratti collettivi, in quanto atti aventi natura
privatistica, hanno efficacia vincolante limitatamente
agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e ai
dipendenti che vi abbiano esplicitamente o
implicitamente prestato adesione”.
 conseguentemente gli accordi sottoscritti dalle R.S.U.
devono ritenersi applicabili ai soli lavoratori iscritti a
UIL, CGIL, CISL, nonché ai dipendenti che vi
abbiano esplicitamente o implicitamente prestato
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adesione
L’Accordo del 28 giugno 2011

Efficacia dei contratti aziendali
1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.
Efficacia rispetto alle OO.SS.  “vincolano tutte
le associazioni sindacali firmatarie del
presente accordo… se approvati dalla
maggioranza dei componenti delle r.s.u.”
E’ questo il “bavaglio” che, nel 2009, la CGIL aveva
denunziato nell’Accordo del 22.01.2009.
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L’Accordo del 28 giugno 2011

Efficacia dei contratti aziendali
1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.
Secondo le argomentazioni che si diedero (e che si
son ribadite sino alla stipula dell’Accordo del
28.06.2011), questa norma sarebbe un “bavaglio”
perché comporterebbe l’efficacia del contratto
aziendale anche nei confronti delle OO.SS. che,
pur essendo componenti della R.S.U., non lo
abbiano votato.
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L’Accordo del 28 giugno 2011

Efficacia dei contratti aziendali
1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.
Esempio: in sede di contrattazione aziendale,
approvano il contratto solo 2 componenti
R.S.U.
U.I.L.
SI’
C.I.S.L.
SI’
C.G.I.L.
NO
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L’Accordo del 28 giugno 2011

Efficacia dei contratti aziendali
1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.
In virtù dell’Accordo 28.06.2011, il contratto
aziendale approvato (come nell’es.) da 2 OO.SS.
su 3 vincola anche i componenti dell’O.S. che
abbia espresso parere sfavorevole.
In tema di R.S.U. vige – da sempre – il principio
dell’unitarietà dell’Organismo sindacale, che, in
quanto organismo collegiale, decide secondo il
principio della maggioranza.
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L’Accordo del 28 giugno 2011
 Efficacia dei contratti aziendali
1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.
Sul punto la Cassazione, già da anni ha evidenziato che
la R.S.U. opera in modo unitario: i diritti di
informazione, di assemblea, di contrattazione non
possono che essere esercitati in modo unitario dalla
RSU, in quanto, ancora una volta, diritti spettanti
non ai suoi componenti ma all’organismo
sindacale unitario, privo, una volta costituito, di
qualsiasi legame con le organizzazioni sindacali
di provenienza (Cass. Civ., sent. n. 1892 del
01.02.2005)
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L’Accordo del 28 giugno 2011

Efficacia dei contratti aziendali
2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A.
punto 5: in caso di presenza delle rappresentanze sindacali
aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i
suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia
se approvati dalle r.s.a. costituite nell’ambito delle
associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad
altre, risultino destinatarie della maggioranza delle
deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai
lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello
in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati
direttamente dall’azienda
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L’Accordo del 28 giugno 2011

Efficacia dei contratti aziendali
2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A.
punto 5: “i contratti collettivi aziendali approvati dalle r.s.a.
con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti
al voto dei lavoratori promosso dalle r.s.a. a seguito di
una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione
del contratto, da almeno una organizzazione firmataria
del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori
dell’impresa”
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L’Accordo del 28 giugno 2011

Efficacia dei contratti aziendali
2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A.
punto 5: “Per la validità della consultazione è necessaria la
partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al
voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla
maggioranza semplice dei votanti”.
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L’Accordo del 28 giugno 2011

L’esigibilità dei contratti collettivi aziendali
Le parti hanno convenuto altresì di limitare la
efficacia delle eventuali clausole di tregua sindacale
stabilite a livello aziendale alle rappresentanze
sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali
operanti all’interno dell’azienda che siano
firmatarie
dell’accordo
interconfederale,
escludendo quindi la vincolatività delle stesse per i
singoli lavoratori.
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L’Accordo del 28 giugno 2011

L’esigibilità dei contratti collettivi aziendali
La previsione (contenuta nel punto 6) si spiega in
relazione ad alcuni accordi intervenuti a
Pomigliano, che avevano introdotto il principio
secondo cui l’inosservanza delle clausole di tragua
sindacale avrebbero consentito all’azienda di
sanzionare i singoli lavoratori e disapplicare
l’intero accordo aziendale.
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L’Accordo del 28 giugno 2011

Le intese modificative (cd. “clausole di uscita”)
Nel punto 7 dell’Accordo è contenuta una delle
disposizioni più importanti.
Uno degli aspetti di maggiore attualità e modernità
dell’Accordo risiede nel comune riconoscimento che
la contrattazione aziendale deve costituire uno
strumento che si adatti alle diverse necessità produttive
(vd. Premesse dell’Accordo), sì da “aderire alle
esigenze degli specifici contesti produttivi”.
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L’Accordo del 28 giugno 2011
 Le intese modificative (cd. “clausole di uscita”)
Il punto 7 così, riprendendo i contenuti del punto 16
dell’Accordo del 22 gennaio 2009, prevede la possibilità che
gli accordi aziendali possano definire intese modificative di
istituti contrattuali del Contratto Collettivo Nazionale.
 se il C.C.N.L. prevede già le modalità attraverso cui la
contratt. aziendale può modificare quella nazionale: si
applicano tali regole;
 se il C.C.N.L. non prevede tali modalità:
OO.SS. a livello Aziendale, d’intesa con le OO.SS.
territoriali, possono comunque concludere accordi
modificativi su orari di lavoro, organizzazione del lavoro,
prestazione lavorativa.
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L’Accordo del 28 giugno 2011
 Le intese modificative (cd. “clausole di uscita”)
La norma si differenzia parzialmente dalla
previsione contenuta nel punto 16 dell’Accordo
del 22.01.2009 (e nel punto 5 dell’Accordo del
15.04.2009) perché qui non occorre che l’intesa
modificativa sia “approvata dalle parti firmatarie
del Contratto Collettivo Nazionale di categoria”.
E’ però accettato il principio della derogabilità
del Contratto nazionale da parte della
contrattazione aziendale.
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L’Accordo del 28 giugno 2011
 Le intese modificative (cd. “clausole di uscita”)
La partecipazione della struttura territoriale
E’ fondamentale la previsione della previa “intesa con le
organizzazioni sindacali territoriali” poiché ciò assicura
anzitutto la verifica sull’effettiva sussistenza delle
“specifiche esigenze derivanti dal contesto produttivo”.
In secondo luogo, questa forma di “controllo” serve ad
evitare forme di concorrenza sleale fra datori di lavoro.
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L’Accordo del 28 giugno 2011
 Le intese modificative (cd. “clausole di uscita”)
La deroga
La possibilità di modificare il C.C.N.L. non significa
necessariamente modifica in peius, peggiorativa. Le
parti potranno infatti prevedere anche condizioni
migliorative.
Nel 1997, peraltro, già la Commissione presieduta da
Giugni aveva formulato una proposta di modifica del
Protocollo del 1993 che prevedesse queste “clausole di
uscita”.
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L’Accordo del 28 giugno 2011
 In conclusione
L’Accordo muove dalla corretta premessa che
occorrono modelli organizzativi che si adattino alle
specificità del territorio.
Peraltro, il tentativo di valorizzare la produttività, se sarà
affiancato da una contrattazione che effettivamente
esalti il bagaglio culturale, professionale e formativo
del lavoratore, può costituire realmente lo strumento
attraverso cui incrementare il reddito e quindi anche
l’occupazione (Reddito  Consumi  Occupazione)
La prospettiva è quella di un nuovo modello in cui il
lavoratore è direttamente coinvolto nell’interesse
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dell’impresa.
L’Accordo del 28 giugno 2011
 In conclusione
La sfida è ora rilanciare anche un modello di cogestione
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