IL MEDIATORE (cosa fa il mediatore?) • Facilita la comunicazione • Conduce il percorso • Garantisce l’equilibrio delle parti: equi-distante ed equivicino • Addestra alla cooperazione e sollecita la creatività • Aiuta nella definizione degli accordi • Non esprime giudizi né valutazioni • Non consiglia né rappresenta gli interessi di una delle parti • È tenuto alla riservatezza Funzione conciliativa del giudice e “equivicinanza” del mediatore • “ …il giudice è pensato nei sistemi moderni come nec utrum , né l’uno né l’altro,…il mediatore … deve perdere la neutralità e perderla fino in fondo” (E. Resta) • Il mediatore abita il conflitto, sta nel mezzo... perché…la vita è in mezzo e quel che c’è in mezzo potrebbe essere tutto… (la giusta distanza del mediatore) • attraverso la competenza dello sguardo, l’ascolto empatico e un’efficace comunicazione che sa fare silenzio, il m. può scoprire e valorizzare gli aspetti meno visibili della relazione e le risorse delle persone, offuscate dal conflitto, per propiziare il cambiamento. Mediazione e mandato difensivo • L’oggetto della mediazione è la relazione (conflittuale) • L’oggetto del mandato difensivo è la tutela dei diritti e dei valori fondamentali della persona umana cui l’o.g. attribuisce un signficato metaindividuale • “Equi-vcinanza” del mediatore versus “Parzialità” del difensore “Funzione conciliativa” dell’avvocato e “specificità” della mediazione Il ruolo dell’avvocato: • Acquisire conoscenze specifiche sulla mediazione e competenze nell’utilizzo delle tecniche mediative • Riconoscere i bisogni e le emozioni delle persone • Svincolare il/la proprio/a assistito/a dalle rigide maglie del diritto e offrirgli/le uno spazio diverso in cui – i mediatori, appunto – possano accompagnarlo/la in un percorso di restituzione della propria dignità e della propria autonomia decisionale.”(T. Calfietro-R. Cornelli) Arbitrato conciliazione e mediazione • L’arbitrato si basa sulla volontà dei contendenti di rivolgersi ad un terzo decisore neutrale. Le parti si accordano soltanto sul chi, sull’oggetto della discussione e ove possibile sui limiti di efficacia della decisione che è comunque eteronoma. • Nella conciliazione il terzo ha un ruolo attivo e direttivo. Utilizza tecniche di comunicazione, scoraggia ed evita gli sfoghi emozionali, fissa i punti della discussione e può proporre una bozza di accordo. La decisone finale è un compromesso frutto di reciproche concessioni tra le parti. • La mediazione è un processo affidato alla responsabilità delle persone coinvolte le quali scelgono il mediatore, definiscono il contenuto della discussione, sono invitate ad ascoltarsi, ad esprimere le proprie emozioni ed a riconoscere i reciproci bisogni e interessi. L’accordo finale ha le caratteristiche di un patto basato sulla progressiva ri-costruzione della relazione, che consente di creare nuove regole per gestire il conflitto in atto ed imparare ad affrontarne altri che si troveranno a vivere. La mediazione familiare • è un processo volontario, di breve durata, partecipato ed inclusivo, rivolto al presente e al futuro, cognitivo e comportamentale, tendente all’accordo non imposto, accettabile per entrambi le parti • facilita la comunicazione • addestra alla negoziazione • riduce il conflitto • recupera la coppia genitoriale • può prendere in esame tutti gli aspetti connessi alla separazione, da quelli legali a quelli finanziari, domiciliari e così via (mediazione globale), o solo le modalità di relazione con i figli e la loro gestione (mediazione parziale); • si focalizza maggiormente sugli aspetti sottesi alle richieste esplicite e lavora attorno alla relazione; • opera una distinzione tra problema e persona, tra posizione e interesse; Le fasi del percorso di mediazione familiare • 1 - Primo contatto: invio, contatto telefonico, coinvolgimento dell’altra parte, accoglienza e raccolta dati • 2 – Il primo colloquio (gratuito); introduzione, eventuale pre-mediazione, il contratto • 3 - Il confronto e la definizione degli argomenti • 4 - Chiarimento del conflitto • 5 - (segue) Approfondimento • 6 - La ricerca delle opzioni creative • 7 - La ridefinizione degli argomenti • 8 - La contrattazione • 9 - La stesura dell’accordo • 10 – Il follow up (per valutare la tenuta nel tempo dell’accordo) L’accordo finale: un programma di genitorialità condivisa • È un verbale che contiene una descrizione del percorso svolto • Viene sottoscritto da entrambi i coniugi e dal mediatore quale “garante” del percorso • Presupposti: fiducia e riconoscimento reciproco • Contenuti espressi: continuità dei legami genitoriali; responsabilità congiunta nelle decisioni (progetto educativo condiviso);equilibrio dei diritti e dei doveri (omologabilità) • Contenuti espliciti: liberi secondo le esigenze precipue dei genitori e dei figli in situazione Specificità della mediazione Relazione d’aiuto mediazione obiettivo Curare disagio Occuparsi della Tutela legale relazione conflittuale in vista della sua trasformazione contesto privato privato Pubblicogiurisdizione ruolo aiutare educare difendere riferimenti vissuti Emozioni-punti di vista-bisogniinteressi-progetto posizioni-diritti azioni passato futuro giudizio oggetto Io-noi Relazione conflittuale fatti esito Consapevolezza/Ri- Accordi Win-win diritto sentenza LA REGOLAZIONE GIUIDICA DEL CONFLITTO CONIUGALE • Famiglia fondata sul contratto • Modello di separazione “rimedio” • Principio dell’autoregolamentazione del conflitto coniugale (consenso) • Interesse superiore del minore L’INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE • Riduzione della conflittualità • Diritto alla co-genitorialità • Mediazione familiare Travolti da un insolito destino…restare genitori e…figli! • La mediazione familiare consente alle persone di transitare dalla condizione di coppia coniugale e quella di coppia genitoriale perché • Rappresenta un’opportunità di trasformazione del conflitto coniugale e di ri-costruzione della relazione in senso generativo. Il paradosso della mediazione familiare • la ri-generazione del legame di coppia • il dis-velamento del fine (genitoriale) dell’alleanza originaria I vantaggi dell’affido condiviso • assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità • ri-disegnare il “modello” di famiglia separata • accogliere i bisogni e personalizzare le risposte Art. 155 sexies co. 2°cod.civ. Poteri del giudice e ascolto del minore … • Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto i loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di ci all’art. 155 per consentire che i coniugi,avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli Volontarietà della mediazione e obbligo informativo • passaggio preliminare presso un Centro di Mediazione familiare pubblico o privato previsto dal ddl 957 di nuovo in discussione dal 5 giugno 2012 presso la commissione giustizia del senato (terminata la fase dell’indagine conoscitiva e delle audizioni) • "sganciare“ la mediazione familiare dal processo e dalla "giuridicizzazione“ – regolamentazione leggera – tregua legale ESPERTO MEDIATORE SECONDO LE LINEE GUIDA AIMEF • • nuova figura tipica, extraprocessuale accesso alle sue specifiche prestazioni in base alle seguenti LINEE GUIDA OPERATIVE • 1. in applicazione dell’art.155sexies c.c. il provvedimento del giudice potrebbe essere del seguente tenore: “Il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, riservato ogni provvedimento, rinvia l’udienza al………..…..… per permettere alle parti di raggiungere un accordo avvalendosi di esperti mediatori familiari”; … • 4. è preferibile che il giudice non disponga un invio coatto indiretto in mediazione familiare (in ambito di Consulenza Tecnica d’Ufficio) ma che, all’occorrenza, si limiti a sensibilizzare le parti e i loro legali sulle opportunità che la risorsa offre, invitandoli al più ad un incontro informativo con un mediatore familiare qualificato, senza obbligo di accesso al percorso di mediazione; • 5. allo scopo è necessario rendere accessibile alle parti e agli organi tradizionali del processo un elenco dei mediatori familiari esperti a favorire la comunicazione e la negoziazione finalizzata agli accordi di separazione distinto da quello dei CTU e degli altri ausiliari del giudice. L’A.I.Me.F. chiede di rendere disponibile e consultabile l’elenco dei propri associati presso la Cancelleria della Sez. Famiglia del Tribunale o della Volontaria Giurisdizione; Le prassi giudiziarie L’ “invio” ai servizi socio-sanitari territoriali (affinché tentino una mediazione) Il mediatore come ausiliario del giudice (l’esperienza del Tribunale di Lamezia) L’informazione preventiva (l’udienza presidenziale presso il Tribunale di Roma – l’elenco dei soggetti impegnati nel settore della mediazione familiare presso il Tribunale di Tivoli – l’elenco presso l’Ordine degli Avvocati di Messina (2011)-il Protocollo di Avezzano) Esperienze (2007-2012) • Tipo di invio: informale (richiesta di uno/a dei due) -invito/suggerimento del magistrato (richiesta/contatto informativo anche da parte del legale) • Tipologia di coppia: coppie, anche more uxorio, “in crisi” (informazione e/o premediazione) - coppie in fase di divorzio – • Presenza di figli: tra i 2 e gli 8 anni • Tipologia di affidamento disposto dal tribunale: affido condiviso (senza un percorso di mf) e convivenza presso la madre • Rapporti economici: assegno di mantenimento e spese straordinarie al 50% • Famiglie ricostituite: opportunità di colloqui con i “nuovi” partner