IL MEDIATORE
(cosa fa il mediatore?)
• Facilita la comunicazione
• Conduce il percorso
• Garantisce l’equilibrio delle parti: equi-distante ed equivicino
• Addestra alla cooperazione e sollecita la creatività
• Aiuta nella definizione degli accordi
• Non esprime giudizi né valutazioni
• Non consiglia né rappresenta gli interessi di una delle
parti
• È tenuto alla riservatezza
Funzione conciliativa del giudice e
“equivicinanza” del mediatore
• “ …il giudice è pensato nei sistemi moderni come nec utrum , né
l’uno né l’altro,…il mediatore … deve perdere la neutralità e
perderla fino in fondo” (E. Resta)
• Il mediatore abita il conflitto, sta nel mezzo... perché…la vita è in
mezzo e quel che c’è in mezzo potrebbe essere tutto… (la giusta
distanza del mediatore)
• attraverso la competenza dello sguardo, l’ascolto empatico e
un’efficace comunicazione che sa fare silenzio, il m. può scoprire
e valorizzare gli aspetti meno visibili della relazione e le risorse
delle persone, offuscate dal conflitto, per propiziare il
cambiamento.
Mediazione e mandato difensivo
• L’oggetto della mediazione è la relazione
(conflittuale)
• L’oggetto del mandato difensivo è la tutela dei
diritti e dei valori fondamentali della persona
umana cui l’o.g. attribuisce un signficato
metaindividuale
• “Equi-vcinanza” del mediatore versus “Parzialità”
del difensore
“Funzione conciliativa” dell’avvocato e “specificità”
della mediazione
Il ruolo dell’avvocato:
• Acquisire conoscenze specifiche sulla mediazione e
competenze nell’utilizzo delle tecniche mediative
• Riconoscere i bisogni e le emozioni delle persone
• Svincolare il/la proprio/a assistito/a dalle rigide maglie del
diritto e offrirgli/le uno spazio diverso in cui – i mediatori,
appunto – possano accompagnarlo/la in un percorso di
restituzione della propria dignità e della propria autonomia
decisionale.”(T. Calfietro-R. Cornelli)
Arbitrato conciliazione e mediazione
• L’arbitrato si basa sulla volontà dei contendenti di rivolgersi ad un terzo
decisore neutrale. Le parti si accordano soltanto sul chi, sull’oggetto della
discussione e ove possibile sui limiti di efficacia della decisione che è
comunque eteronoma.
• Nella conciliazione il terzo ha un ruolo attivo e direttivo. Utilizza tecniche di
comunicazione, scoraggia ed evita gli sfoghi emozionali, fissa i punti della
discussione e può proporre una bozza di accordo. La decisone finale è un
compromesso frutto di reciproche concessioni tra le parti.
• La mediazione è un processo affidato alla responsabilità delle persone
coinvolte le quali scelgono il mediatore, definiscono il contenuto della
discussione, sono invitate ad ascoltarsi, ad esprimere le proprie emozioni ed
a riconoscere i reciproci bisogni e interessi. L’accordo finale ha le
caratteristiche di un patto basato sulla progressiva ri-costruzione della
relazione, che consente di creare nuove regole per gestire il conflitto in atto
ed imparare ad affrontarne altri che si troveranno a vivere.
La mediazione familiare
• è un processo volontario, di breve durata, partecipato ed inclusivo, rivolto
al presente e al futuro, cognitivo e comportamentale, tendente
all’accordo non imposto, accettabile per entrambi le parti
• facilita la comunicazione
• addestra alla negoziazione
• riduce il conflitto
• recupera la coppia genitoriale
• può prendere in esame tutti gli aspetti connessi alla separazione, da
quelli legali a quelli finanziari, domiciliari e così via (mediazione globale),
o solo le modalità di relazione con i figli e la loro gestione (mediazione
parziale);
• si focalizza maggiormente sugli aspetti sottesi alle richieste esplicite e
lavora attorno alla relazione;
• opera una distinzione tra problema e persona, tra posizione e interesse;
Le fasi del percorso di mediazione
familiare
• 1 - Primo contatto: invio, contatto telefonico, coinvolgimento dell’altra parte,
accoglienza e raccolta dati
• 2 – Il primo colloquio (gratuito); introduzione, eventuale pre-mediazione, il
contratto
• 3 - Il confronto e la definizione degli argomenti
• 4 - Chiarimento del conflitto
• 5 - (segue) Approfondimento
• 6 - La ricerca delle opzioni creative
• 7 - La ridefinizione degli argomenti
• 8 - La contrattazione
• 9 - La stesura dell’accordo
• 10 – Il follow up (per valutare la tenuta nel tempo dell’accordo)
L’accordo finale: un programma di
genitorialità condivisa
• È un verbale che contiene una descrizione del percorso
svolto
• Viene sottoscritto da entrambi i coniugi e dal mediatore
quale “garante” del percorso
• Presupposti: fiducia e riconoscimento reciproco
• Contenuti espressi: continuità dei legami genitoriali;
responsabilità congiunta nelle decisioni (progetto
educativo condiviso);equilibrio dei diritti e dei doveri
(omologabilità)
• Contenuti espliciti: liberi secondo le esigenze precipue dei
genitori e dei figli in situazione
Specificità della mediazione
Relazione d’aiuto
mediazione
obiettivo
Curare disagio
Occuparsi della
Tutela legale
relazione conflittuale
in vista della sua
trasformazione
contesto
privato
privato
Pubblicogiurisdizione
ruolo
aiutare
educare
difendere
riferimenti
vissuti
Emozioni-punti di
vista-bisogniinteressi-progetto
posizioni-diritti
azioni
passato
futuro
giudizio
oggetto
Io-noi
Relazione conflittuale fatti
esito
Consapevolezza/Ri-
Accordi Win-win
diritto
sentenza
LA REGOLAZIONE GIUIDICA DEL
CONFLITTO CONIUGALE
• Famiglia fondata sul contratto
• Modello di separazione “rimedio”
• Principio dell’autoregolamentazione del
conflitto coniugale (consenso)
• Interesse superiore del minore
L’INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE
• Riduzione della conflittualità
• Diritto alla co-genitorialità
• Mediazione familiare
Travolti da un insolito destino…restare genitori
e…figli!
• La mediazione familiare consente alle persone di
transitare dalla condizione di coppia coniugale e
quella di coppia genitoriale
perché
• Rappresenta un’opportunità di trasformazione del
conflitto coniugale e di ri-costruzione della
relazione in senso generativo.
Il paradosso della mediazione familiare
• la ri-generazione del legame di coppia
• il dis-velamento del fine (genitoriale)
dell’alleanza originaria
I vantaggi dell’affido condiviso
• assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità
• ri-disegnare il “modello” di famiglia
separata
• accogliere i bisogni e personalizzare le
risposte
Art. 155 sexies co. 2°cod.civ.
Poteri del giudice e ascolto del minore
…
• Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite
le parti e ottenuto i loro consenso, può rinviare
l’adozione dei provvedimenti di ci all’art. 155 per
consentire che i coniugi,avvalendosi di esperti,
tentino una mediazione per raggiungere un
accordo, con particolare riferimento alla tutela
dell’interesse morale e materiale dei figli
Volontarietà della mediazione e
obbligo informativo
• passaggio preliminare presso un Centro di
Mediazione familiare pubblico o privato previsto
dal ddl 957 di nuovo in discussione dal 5 giugno
2012 presso la commissione giustizia del senato
(terminata la fase dell’indagine conoscitiva e delle
audizioni)
• "sganciare“ la mediazione familiare dal processo
e dalla "giuridicizzazione“ – regolamentazione
leggera – tregua legale
ESPERTO MEDIATORE SECONDO LE
LINEE GUIDA AIMEF
•
•
nuova figura tipica, extraprocessuale
accesso alle sue specifiche prestazioni in base alle seguenti
LINEE GUIDA OPERATIVE
•
1. in applicazione dell’art.155sexies c.c. il provvedimento del giudice potrebbe essere del seguente
tenore: “Il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, riservato ogni provvedimento, rinvia
l’udienza al………..…..… per permettere alle parti di raggiungere un accordo avvalendosi di esperti
mediatori familiari”;
…
• 4. è preferibile che il giudice non disponga un invio coatto indiretto in mediazione familiare (in
ambito di Consulenza Tecnica d’Ufficio) ma che, all’occorrenza, si limiti a sensibilizzare le parti e i
loro legali sulle opportunità che la risorsa offre, invitandoli al più ad un incontro informativo con un
mediatore familiare qualificato, senza obbligo di accesso al percorso di mediazione;
• 5. allo scopo è necessario rendere accessibile alle parti e agli organi tradizionali del processo un
elenco dei mediatori familiari esperti a favorire la comunicazione e la negoziazione finalizzata agli
accordi di separazione distinto da quello dei CTU e degli altri ausiliari del giudice. L’A.I.Me.F. chiede
di rendere disponibile e consultabile l’elenco dei propri associati presso la Cancelleria della Sez.
Famiglia del Tribunale o della Volontaria Giurisdizione;
Le prassi giudiziarie
L’ “invio” ai servizi socio-sanitari territoriali
(affinché tentino una mediazione)
Il mediatore come ausiliario del giudice (l’esperienza del
Tribunale di Lamezia)
L’informazione preventiva
(l’udienza presidenziale presso il Tribunale di Roma –
l’elenco dei soggetti impegnati nel settore della
mediazione familiare presso il Tribunale di Tivoli – l’elenco
presso l’Ordine degli Avvocati di Messina (2011)-il
Protocollo di Avezzano)
Esperienze (2007-2012)
• Tipo di invio: informale (richiesta di uno/a dei due) -invito/suggerimento del
magistrato (richiesta/contatto informativo anche da parte del legale)
• Tipologia di coppia: coppie, anche more uxorio, “in crisi” (informazione e/o
premediazione) - coppie in fase di divorzio –
• Presenza di figli: tra i 2 e gli 8 anni
• Tipologia di affidamento disposto dal tribunale: affido condiviso (senza un
percorso di mf) e convivenza presso la madre
• Rapporti economici: assegno di mantenimento e spese straordinarie al 50%
• Famiglie ricostituite: opportunità di colloqui con i “nuovi” partner
Scarica

Panarello parte II - Università degli Studi di Messina