CGIL 015 3599211 CGIL [email protected] BIELLA www.cgilbi.org BIELLA 015 3599100 [email protected] www.cisl.it 015 8491425 [email protected] CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITA’ www.uil.it PRESSO LE SEDI SINDACALI POTRETE AVERE ULTERIORI E PIU’ APPROFONDITE INFORMAZIONI Manuale pratico per conoscere i diritti e orientarsi nei servizi Cassa integrazione e mobilità Progetto equal finanziato da: Unione Europea Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I n i z i a t i v a Comunitaria Equal Regione Piemonte partner: CGIL PROGETTO EQUAL L3C IT-G2-PIE-004 Cassa integrazione guadagni, Ordinaria e Straordinaria Liste di mobilità Cgil - Biella Uil - Biella Cisl - Biella Unione Industriale Biellese Informazioni sulle norme e sui servizi BIELLA Provincia di Biella Corep - Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente Associazione “Verso l’A.Gio” Città Studi Biella STS - Struttura Tecnica di Supporto Società Ricerca e Formazione e con la partecipazione di: Comune di Biella Il progetto L3Club, realizzato in provincia di Biella nell’ambito del programma europeo EQUAL, ha l’obiettivo di migliorare le possibilità di rioccupazione per i lavoratori e le lavoratrici che perdono il lavoro in seguito alle crisi di settore, tessile in particolare. Questa nota riassume le informazioni utili alle lavoratrici e ai lavoratori, che si trovino in CIGO, in CIGS o in mobilità, e fornisce indicazioni sui servizi disponibili, sia per avere maggiori informazioni e assistenza, sia per la ricerca del lavoro. CGIL-CISL-UIL Biella CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIG/O) FINALITA’ La sua finalità è di fornire un’indennità sostitutiva della retribuzione (con la piena copertura ai fini pensionistici) ai lavoratori sospesi dal lavoro o sottoposti a una riduzione di orario da parte di aziende in difficoltà, sollevare le aziende destinatarie del trattamento, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro e della manodopera temporaneamente non utilizzata, senza disperdere la professionalità dei lavoratori, i quali riprenderanno la loro collaborazione una volta superate le difficoltà temporanee. *La cassa integrazione guadagni ordinaria (di seguito CIGO) è stata istituita con decreto legislativo n° 788 del 9 novembre 1945, e attualmente disciplinata dalla legge n° 164 del 20.05.1975 e n°223 del 1991. AZIENDE DESTINATARIE DEL TRATTAMENTO DI CIGO L’intervento ordinario è destinato alle: Aziende industriali Cooperative di produzione e lavoro, agricole, zootecniche Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici LAVORATORI CHE NE BENEFICIANO L’integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori subordinati delle aziende destinatarie del trattamento con qualifica di: operai - intermedi ed equiparati – impiegati – quadri - soci di cooperative di produzione e lavoro che versano i contributi C.I.G. - lavoratori assunti con contratto part-time - formazione lavoro – inserimento – ex art. 22 della legge n. 56/1987. TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE Dal trattamento lordo erogato occorrerà detrarre la trattenuta previdenziale del 5,54% e successivamente le ritenute fiscali. Vedi tabella allegato (A) DURATA DEL TRATTAMENTO L’integrazione salariale è corrisposta fino ad un massimo di 13 settimane consecutive (3 mesi); può essere prorogata per ulteriori periodi trimestrali fino ad un massimo di 52 settimane, da calcolarsi nell’arco del biennio precedente. Per usufruire di un ulteriore periodo dopo le 13 settimane consecutive, di norma occorrerebbe una congrua ripresa lavorativa. CONTRIBUTI FIGURATIVI Dal 6 settembre 1972 i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo lavoro, anche per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della misura della stessa. L’accredito contributivo è effettuato d’ufficio dall’INPS sulla base dei dati forniti dalle aziende. Per i lavoratori che non hanno periodi di contribuzione antecedenti al 31/12/1992, l’accredito contributivo figurativo, operato a qualsiasi titolo e quindi anche a copertura di CIGO, è riconosciuto nel limite massimo di cinque anni complessivi. ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE Durante il periodo di CIGO l’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera. MATURAZIONE FERIE Durante il periodo di fruizione di CIGO, il diritto alle ferie matura solamente in base a quanto previsto dai singoli contratti nazionali di riferimento. L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale, che ai lavoratori sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore 0 e non oltre le 40 ore settimanali. CONGEDO MATRIMONIALE Il trattamento erogato sarà commisurato ad un massimale mensile, rivalutato annualmente. Il massimale varia in base alla retribuzione di riferimento del lavoratore, ossia che questa sia inferiore o superiore ad Euro 1797,31 per il 2006. INFORTUNIO SUL LAVORO Durante il periodo di CIGO si ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali. pag. Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento di cassa integrazione viene sospeso e sostituito dall’indennità INAIL nella misura intera. MATERNITA’ Durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino) la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto che abbia autonomia funzionale. L’indennità giornaliera per maternità obbligatoria sostituisce la CIGO. ORE DI ALLATTAMENTO I riposi giornalieri di cui la lavoratrice fruisce durante il primo anno di vita del bambino, non hanno alcuna incidenza sul trattamento di integrazione salariale. Le ore corrispondenti vengono considerate come ore lavorative, e pertanto risultano integrabili. Se la lavoratrice è sospesa a zero ore, ha diritto al trattamento di integrazione salariale e non competono i riposi per allattamento mentre nel caso di riduzione di orario compete l’indennità per i riposi giornalieri (allattamento) qualora gli stessi coincidano con giornate a prestazione lavorativa. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIG/S) AMBITO DI APPLICAZIONE La norma che istituisce la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria “di seguito denominata CIGS” è contenuta nell’art. 2 della legge 1115/68, e si applica alle aziende per i casi di crisi aziendale, riorganizzazione aziendale, ristrutturazione aziendale, riconversione e procedure concorsuali. AZIENDE DESTINATARIE DEL TRATTAMENTO DI CIGS L’intervento straordinario è destinato a categorie di imprese, tra le quali quelle industriali, purchè abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di CIGS. Sono utili ai fini del calcolo della media i dipendenti: L’azienda deve a garantire al lavoratore il trattamento economico che avrebbe percepito se non fosse stato ammalato (e quindi un trattamento complessivamente pari a quello dell’integrazione salariale). Apprendisti C.F.L. “prorogati” Operai Impiegati Tempi determinati Part-time “in pro quota oraria” Dirigenti Lavoratori a domicilio Quasi tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro hanno ulteriormente disciplinato la materia. Per le imprese di natura commerciale vengono esclusi dal calcolo i C.F.L. e gli Apprendisti. CASSA INTEGRAZIONE E POSSIBILITA’ DI ALTRO LAVORO Settori e dimensione d’impresa interessati - Vedi tabella allegato (C) MALATTIA DURANTE CIGO L’indennità di malattia prevale sempre sull’indennità di CIGO, qualunque sia il momento d’insorgenza dell’evento, comunque nei limiti del massimale INPS. LAVORATORI CHE NE BENEFICIANO L’integrazione salariale straordinaria spetta ai lavoratori subordinati delle aziende destinatarie del trattamento con qualifica di: operai, intermedi ed equiparati, impiegati, quadri, soci di cooperative, lavoratori assunti con contratto part-time, con contratto di formazione e lavoro (inclusi nel provvedimento di concessione). pag. In base alla legge n° 160 del 1988 art.8 comma 5°, il lavoratore posto in cassa integrazione guadagni, può richiedere al proprio datore di lavoro l’autorizzazione ad andare a lavorare per brevi periodi presso altra azienda, sospendendo temporaneamente la CIGO. Sarà cura del lavoratore dopo essere stato autorizzato darne comunicazione all’INPS, la comunicazione deve sempre essere preventiva e mai successiva all’inizio della nuova attività, pena la decadenza al diritto alla prestazione della CIGO per tutto il periodo della concessione. Ad oggi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di inserimento, gli apprendisti, i dirigenti e i lavoranti a domicilio. ANZIANITA’ AZIENDALE DEL LAVORATORE All’atto della richiesta di CIGS il lavoratore deve aver maturato presso l’impresa una anzianità di lavoro minima pari a 90 giorni. TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale, che ai lavoratori sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore 0 e non oltre le 40 ore settimanali. Il trattamento erogato sarà commisurato ad un massimale mensile, rivalutato annualmente. Il massimale varia in base alla retribuzione di riferimento del lavoratore, ossia che questa sia inferiore o superiore ad Euro 1826,07 per il 2007. Dal trattamento lordo erogato occorrerà detrarre la trattenuta previdenziale del 5,84% e successivamente le ritenute fiscali. Vedi tabella allegato (A) MODALITA’ DI PAGAMENTO Pagamento da parte dell’impresa dopo la concessione del decreto ministeriale gli accordi sindacali possono prevedere l’anticipo da parte dell’impresa alle normali scadenze di paga. Per i lavoratori che non hanno periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 1992 l’accredito contributivo figurativo operato a qualsiasi titolo e quindi anche a copertura di CIG viene riconosciuto nel limite massimo di cinque anni complessivi. CIGS E MALATTIA L’indennità di malattia prevale sempre sull’indennità di CIGO, qualunque sia il momento d’insorgenza dell’evento, comunque nei limiti del massimale INPS. L’azienda deve a garantire al lavoratore il trattamento economico che avrebbe percepito se non fosse stato ammalato (e quindi un trattamento complessivamente pari a quello dell’integrazione salariale). Quasi tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro hanno ulteriormente disciplinato la materia. CIGS E INFORTUNIO Durante il periodo di inabilita temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento di cassa integrazione viene sospeso e sostituito dall’indennità INAIL nella misura intera. CIGS E MATERNITA’ Le lavoratrici madri non possono essere sospese (art. 54, c. 4 d.lgs n. 151/2001) salvo che la CIGS riguardi l’intera azienda o il reparto cui è adibita la lavoratrice stessa. Alla lavoratrice madre spetta l’indennità di maternità al posto della CIGS. L’impresa può chiedere il pagamento diretto del trattamento di CIGS in caso di comprovate difficoltà finanziarie. Il pagamento diretto interviene nel caso di ricorso alla CIGS per procedura concorsuale “es: concordato preventivo – fallimento”. CONGEDO MATRIMONIALE CONTRIBUTI FIGURATIVI Durante il periodo di fruizione di CIGS, il diritto alle ferie matura solamente in base a quanto previsto dai singoli contratti nazionali di riferimento. Dal 6 settembre 1972 i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo lavoro, anche per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della misura della stessa. MATURAZIONE FERIE ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE Durante il periodo di CIGO l’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera. pag. L’accredito contributivo è effettuato d’ufficio dall’INPS sulla base dei dati forniti dalle aziende. Durante il periodo di CIGO si ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali. LA DOMANDA DI CIGS VIENE RESPINTA Non essendo riconosciuto lo status di “lavoratore in cassaintegrazione”, il lavoratore a diritto a percepire per il periodo di sospensione l’intera retribuzione a carico dell’azienda. FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE La normativa vigente in materia di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti di CIGS prevede l’obbligo per gli interessati, a partecipare a programmi di formazione professionale appositamente predisposti, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. CIGS E POSSIBILITA’ DI ALTRO LAVORO In base alla legge n° 160 del 1988 art.8 comma 5°, il lavoratore posto in cassa integrazione guadagni, può richiedere al proprio datore di lavoro l’autorizzazione ad andare a lavorare per brevi periodi presso altra azienda, sospendendo temporaneamente la CIGO. Sarà cura del lavoratore dopo essere stato autorizzato darne comunicazione all’INPS, la comunicazione deve sempre essere preventiva e mai successiva all’inizio della nuova attività, pena la decadenza al diritto alla prestazione della CIGO per tutto il periodo della concessione. Il lavoratore autorizzato dovrà comunicare, preventivamente, alla competente sede INPS lo svolgimento dell’attività lavorativa; la mancata comunicazione fa perdere al lavoratore il diritto all’intero trattamento di CIGS per l’intero periodo. Il lavoratore, ottenuta l’autorizzazione dal datore di lavoro e effettuata la preventiva comunicazione all’INPS, può costituire un nuovo rapporto di lavoro. L’assunzione può avvenire: L’azienda di origine dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione, che attesti la Alla scadenza del termine fissato per la cessazione del rapporto (ricordiamo che stiamo parlando di contratto a termine), il lavoratore deve farsi rilasciare dall’azienda che lo aveva assunto un attestato che certifica la cessazione del rapporto. Tale attestato dovrà essere inviato all’INPS e all’azienda di origine. Si consiglia di inviare la comunicazione con raccomandata r/r. Il lavoratore rientrerà in CIG presso l’azienda di provenienza, e ricomincerà a percepire l’integrazione salariale. Anche nella assunzione a termine può essere previsto un periodo di prova. Se lo stesso si concludesse negativamente, occorre, per rientrare in CIG, darne comunicazione. LICENZIAMENTI COLLETTIVI E MOBILITA’ Il licenziamento collettivo si verifica quando il datore di lavoro intenda effettuare, nell’arco di 120 giorni, almeno 5 licenziamenti, nell’unità produttiva oppure in più unità produttive nel territorio della stessa provincia, per: riduzione o trasformazione dell’attività di lavoro o cessazione di attività. Le imprese ammesse al trattamento di CIGS che, nel corso o al termine del relativo programma, ritengano di non poter reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, possono procedere al licenziamento dei lavoratori in esubero. La Mobilità è uno strumento di sostegno per lavoratori e lavoratrici che abbiano perso il posto di lavoro a seguito di un licenziamento per cessazione di attività, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. Non sono da considerare licenziamenti collettivi quelli determinati da fine lavoro nelle costruzioni edili; dalla fine della stagione nelle attività stagionali o saltuari; dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine. Obiettivo della mobilità Accompagnare l’uscita del lavoratore o della lavoratrice verso una nuova occupazione o verso la pensione, nel caso in cui abbia i requisiti. pag. con contratto a tempo determinato sia a tempo pieno che part-time (la durata sarà determinata in funzione delle esigenze dell’azienda che procede all’assunzione, in ogni caso per un periodo non superiore al periodo di sospensione comunicato al lavoratore (non esiste una normativa esplicita ma si ritiene che il contratto non deve superare la durata di 12 mesi), tramite il Centro per l’Impiego “ex ufficio di collocamento”. In questo caso il lavoratore comunica all’Azienda di provenienza ed all’INPS (con raccomandata R.R.) la rinuncia al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni, per le giornate di lavoro da effettuare; la comunicazione deve essere spedita preventivamente (quindi prima di iniziare il rapporto di lavoro); è inoltre indispensabile conservare copia della comunicazione e la ricevuta di ritorno. vigenza del rapporto di lavoro e rilascerà inoltre una dichiarazione che attesti che il lavoratore è in Cassa Integrazione. Tali dichiarazioni dovranno essere consegnate al nuovo datore di lavoro (consigliamo di tenerne fotocopia). I lavoratori interessati Operai, impiegati, quadri, soci lavoratori di cooperativa produzione e lavoro, lavoratori a domicilio che abbiano un’anzianità di servizio nell’azienda che ha avviato la procedura, di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (comprese assenze per ferie, festività, infortunio e maternità). I lavoratori esclusi Dirigenti, lavoratori a tempo determinato, lavoratori che cessano per fine lavoro nell’edilizia, lavoratori stagionali e saltuari, lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro, apprendisti. Vantaggi per i lavoratori e le lavoratrici in Mobilità: · Avere diritto ad un sostegno al reddito (Indennità di Mobilità o Indennità di Disoccupazione) se ci sono le condizioni previste dalla legge · Essere inseriti in apposite liste di mobilità presso i Centri per l’Impiego · Reinserirsi più facilmente nel mercato del lavoro grazie ai consistenti sgravi contributivi per l’impresa che li assume · Avere precedenza in caso di assunzioni da parte dell’azienda di provenienza, entro i primi sei (6) mesi dal licenziamento. PRINCIPI CUI ATTENERSI NELL’INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITA’ Il datore di lavoro, deve individuare i lavoratori da collocare in mobilità. Tale individuazione avviene attraverso l’utilizzo ed il rispetto di criteri legali in concorso tra di loro, i criteri di scelta previsti dalla legge 223/91 sono: - - - Carichi di famiglia Anzianità di servizio Esigenze tecnico produttive ed organizzative o da altri criteri individuati in fase di contrattazione sindacale, quali ad esempio “volontarietà – pensionamento”. scoperta la quota di riserva. Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri entro l’anno di vita del bambino (salvo si sia in presenza di cessazione totale di attività), Se viene accertata la violazione dei criteri di scelta, il Giudice, su impugnazione dell’interessato, dispone la reintegrazione del lavoratore. ESISTONO DUE TIPOLOGIE DI MOBILITÀ: 1. 2. MOBILITA’ INDENNIZZATA L. 223/91 MOBILITA’ non INDENNIZZATA (mobilità giuridica) L. 236/93 MOBILITA’ INDENNIZZATA L. 223/91 L’impresa, una volta attivata la procedura di mobilità, comunica la condizione di mobilità al lavoratore o alla lavoratrice tramite la lettera di licenziamento. Non sempre la lettera contiene indicazioni sulla forma di Mobilità attivata. Si applica a lavoratori e lavoratrici · licenziati da imprese industriali (escluse quelle edili), con più di 15 dipendenti calcolati nella media del semestre precedente che rientrano nel campo di applicazione della CIGS; · licenziati da imprese operanti nel settore commercio ed in altri settori, se il numero di dipendenti è quello espressamente indicato dalla legge “vedi tabella allegato (C)”. MOBILITA’ NON INDENNIZZATA (mobilità giuridica) L. 236/93 Il lavoratore/trice riceve una lettera di licenziamento per riduzione, trasformazione, cessazione di attività o di lavoro. Si applica a lavoratori e lavoratrici licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano meno di 15 dipendenti o appartenenti ad altre particolari categorie. Vanno garantiti principi di non discriminazione diretta e indiretta. pag. E’ vietato il licenziamento di una percentuale di donne superiore alla percentuale di donne occupate nell’unità produttiva, con riguardo alla mansione presa in considerazione. Il licenziamento per riduzione di personale esercitato nei confronti del lavoratore disabile è annullabile, qualora, al momento della cessazione del rapporto, risulti ISCRIZIONE ALLE LISTE DI MOBILITA’ POSSONO ISCRIVERSI i lavoratori e le lavoratrici in mobilità indennizzata (L. n. 223/91) e non indennizzata ( L. n. 236/93). ENTRO 60 gg dal ricevimento della lettera di licenziamento, tempistica questa da non confondere con i termini previsti per l’iscrizione legata all’indennizzo. CANCELLAZIONE DALLE LISTE La cancellazione dalle liste di mobilità comporta anche la perdita della indennità. Si viene cancellati nei casi seguenti: - assunzione a tempo pieno e indeterminato - percezione indennità di mobilità in unica soluzione per inizio attività autonoma o come socio lavoratore di cooperativa - sia scaduto il periodo di godimento delle indennità - siano trascorsi i termini per la permanenza in lista - rifiuto formazione professionale autorizzato dalla Regione, oppure non lo frequentino regolarmente - rifiuto di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza (riferimento CCNL) - mancata comunicazione di lavoro part-time o a termine - mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del Centro per l’Impiego o Agenzia per l’impiego per informazioni - opzione trattamento pensionistico di invalidità - attività di collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto) DOVE Compilata presso le sedi sindacali e consegnata al Centro per l’Impiego “ex ufficio di collocamento”. DOCUMENTI UTILI PER L’ISCRIZIONE · la lettera di licenziamento · il codice fiscale e un documento di identità · coordinate bancarie · il permesso di soggiorno se lavoratore o lavoratrice extracomunitario/a · il Libretto di lavoro (se il lavoratore lo possiede ancora) · eventuali titoli di studio e/o attestati di qualifica (sostituibili dall’autocertificazione) DURATA DELL’ISCRIZIONE (E DELL’INDENNITA’) pag. La durata dell’iscrizione nelle liste è legata all’età valutata al momento del licenziamento - 12 mesi per età fino a 40 anni - 24 mesi per età fra 40 e 50 anni - 36 mesi per età oltre i 50 anni COME OTTENERE L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ O IL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE Se sei un lavoratore o una lavoratrice iscritto/a alle liste di mobilità puoi usufruire di un particolare sostegno economico per fronteggiare la situazione di disagio dovuta al licenziamento. Il sostegno economico è previsto nelle seguenti forme: A) INDENNITA’ di MOBILITÀ - l. 223/91 (mobilità indennizzata) Hanno diritto alla indennità i lavoratori posti in mobilità, compresi i lavoratori a domicilio assunti a tempo indeterminato e che abbiano il requisito di una anzianità aziendale minima di 12 mesi di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato. la domanda si può compilare presso le organizzazioni sindacali, i patronati e va presentata all’INPS attraverso i Centri per l’Impiego. (Vd. Indirizzi utili) QUANDO entro 68 gg. dal licenziamento DA QUANDO DECORRE L’indennità decorre dopo il preavviso: • dall’8° giorno, se la domanda è presentata entro sette (7) giorni dal licenziamento • dal 5° giorno successivo alla presentazione, se la domanda è stata presentata oltre il settimo A QUANTO AMMONTA L’INDENNITA’ La misura dell’indennità di mobilità deve essere determinata, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo di paga settimanale immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. “Vedi tabella (B)”. DA CHI E’ PAGATA L’indennità è pagata direttamente dall’INPS ogni mese dopo l’approvazione. ASPETTI PREVIDENZIALI • L’indennità non può comunque essere pagata per un periodo superiore all’anzianità aziendale del lavoratore. ad es. una persona che lavorava in azienda da 20 mesi, ha diritto al massimo a 20 mesi di indennità, anche se ha più di 40 anni. • L’indennità mensile non può superare un importo massimo determinato per legge ogni anno. L’indennità di mobilità sostituisce ogni altro sussidio di disoccupazione. • Se la domanda non è accolta, puoi presentare ricorso all’INPS, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione negativa. B) SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE DEVI presentare la domanda all’INPS attraverso i Centri per l’Impiego. (Vedi Indirizzi utili) QUANDO entro 68 gg. DA QUANDO DECORRE L’indennità decorre dopo il preavviso: • dall’8° giorno, se la domanda è presentata entro sette (7) giorni dal licenziamento • dal 5° giorno successivo alla presentazione, se la domanda è stata presentata oltre il settimo DURATA L’indennità è corrisposta per sette (7) mesi ai soggetti di età inferiore ai 50 anni, per 10 mesi a soggetti di età pari o superiore a 50 anni. Ne hanno diritto i lavoratori inquadrati come operai o impiegati per un periodo di almeno due (2) anni nell’arco di cinque (5) anni anche presso più aziende. Avere almeno 52 settimane riconosciute nell’ultimo biennio. A QUANTO AMMONTA Se hai meno di 50 anni riceverai una cifra pari al: • 50% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi sei mesi • 40% nel settimo mese Se hai più di 50 anni, riceverai • 50% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi sei mesi • 40% nei tre mesi successivi • 30% nel decimo mese pag. I periodi di indennità sono utili ai fini pensionistici. La mobilità è incompatibile con i trattamenti pensionistici. DA SAPERE INDENNITA’ DI MOBILITA’ E ALTRI ISTITUTI MOBILITÀ E POSSIBILITA’ DI UN ALTRO LAVORO TRATTENUTE FISCALI Verificare sempre tramite i servizi fiscali sindacali “CAAF” l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 o modello Unico. ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE Diritto per intero durante la percezione della indennità di mobilità. MATERNITA’ Diritto alla indennità di maternità si sovrappone, sostituendolo, al trattamento di mobilità l’INPS riconoscerà il trattamento di miglior favore. Il periodo retribuito a titolo di maternità obbligatoria garantirà solo lo slittamento del diritto all’iscrizione in lista di mobilità ma non al recupero economico dell’indennità di mobilità E’ data la possibilità di sospendere l’iscrizione nelle liste e di rioccuparsi - a tempo parziale - con contratto a termine In entrambe i casi occorre comunicare all’INPS l’inizio del rapporto di lavoro. Consigliamo di fare la comunicazione preventivamente, con l’indicazione del periodo di prova. La comunicazione è obbligatoria a pena di decadenza dall’indennità. Con tutte le pensioni dirette. Se il lavoratore è titolare di assegno di invalidità può scegliere se percepire mobilità o pensione (diritto di opzione) I periodi di lavoro effettuati all’interno del periodo spettante di mobilità vengono considerati neutri, ai fini della permanenza in lista e della percezione della indennità di mobilità. Nel corso del contratto a termine o a tempo parziale è possibile per il lavoratore dimettersi senza che ciò comporti la cancellazione dalle liste o la perdita dell’indennità. PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE – ANTICIPAZIONE RIOCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO MOBILITA’ E PENSIONE - INCOMPATIBILITA’ I lavoratori in mobilità che intraprendono un’attività autonomo (anche come coadiuvanti) o che intendano associarsi in cooperativa possono richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità loro spettante, detratte le eventuali mensilità già godute. Dovranno presentare la domanda di anticipazione, corredata di tutta la documentazione necessaria per attestare che l’interessato ha assunto iniziative per poter svolgere attività lavorativa autonoma o per associarsi in cooperativa (ad esempio: copie delle domande rivolte agli Enti od Organismi deputati al rilascio delle eventuali autorizzazioni quali abilitazioni all’esercizio del settore del commercio, l’iscrizione al Albi, ecc.), vi è l’obbligo di mantenere aperta l’attività per 24 mesi. Si è riammessi in lista (al massimo per due volte), se il rapporto di lavoro iniziato a tempo indeterminato cessa durante il periodo di prova per iniziativa del datore di lavoro (le dimissioni del lavoratore durante la prova che non siano supportate da giusta causa o giustificato motivo comporteranno la cancellazione dalle liste e la perdita della indennità, se spettante). In ambedue i casi di rioccupazione il lavoratore ha diritto a essere reiscritto nelle liste di mobilità nei casi di: - Inidoneità fisica alla mansione specifica, che non consenta la prosecuzione del nuovo lavoro - Nuovo licenziamento che venga intimato senza che il lavoratore abbia maturato i requisiti per la mobilità (un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui sei mesi di lavoro effettivamente prestato o assimilato a tale). 12 mesi fino ai 40 anni 24 mesi fino ai 50 anni prorogabile fino ad un massimo prorogabile fino ad un massimo di 24 mesi di 48 mesi pag. 10 La permanenza in lista di Mobilità non può essere prorogata oltre, il limite massimo che è pari al doppio del termine originariamente stabilito; 36 mesi oltre i 50 anni prorogabile fino ad un massimo di 72 mesi - I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a tempo determinato la cui durata non deve essere superiore ai 12 mesi, (art.8 comma 2 L. 223/91) - L’indennità è prorogata per il periodo equivalente alla durata del rapporto di lavoro, sempre all’interno dei periodi massimi di proroga. Alleghiamo a titolo di esempio, una simulazione che ha come riferimento esclusivamente dei valori di base, per dare semplicemente una indicazione di massima dei contenuti economici derivanti dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali. MOBILITA’ CON VALORI DI RIFERIMENTO ANNO 2006 Ipotesi per massimali uguali o inferiori ad € 1.797,31 Primo anno indennità lorda contr. prev. mensile lordo Tot. annuo lordo € 844,06 5,84% = € 49,29 € 794,77x12 m. € 9.537,20 Secondo anno: riduzione del 20% indennità lorda riduzione mensile lordo Tot. annuo lordo € 844,06 20% = € 168,81 € 675,25x12 m. € 8.102,98 Terzo anno invariato rispetto al secondo CASSA INTEGRAZIONE ANNO 2006 indennità lorda contr. prev. mensile lordo Tot. annuo lordo € 844,06 5,84% = € 49,29 € 794,77x12 m. € 9.537,20 il divisore fisso con cui dividere l’indennità lorda per trovare la quota oraria è 173 Alle cifre lorde riportate bisogna detrarre le trattenute derivanti dal’applicazione delle aliquote Irpef di appartenenza MOBILITA’ CON VALORI DI RIFERIMENTO ANNO 2006 Ipotesi per massimale superiore a € 1.797,31 Primo anno indennità lorda contr. prev. mensile lordo Tot. annuo lordo € 1014,48 5,84% = € 59,25 € 955,23x12 m. € 11.462,81 Secondo anno: riduzione del 20% indennità lorda riduzione mensile lordo Tot. annuo lordo € 1014,48 20% = € 202,90 € 811,58x12 m. € 9.739,01 Terzo anno invariato rispetto al secondo CASSA INTEGRAZIONE ANNO 2006 indennità lorda contr. prev. mensile lordo Tot. annuo lordo € 1014,48 5,84% = € 59,25 € 955,23x12 m. € 11.462,81 il divisore fisso con cui dividere l’indennità lorda per trovare la quota oraria è 173 Alle cifre lorde riportate bisogna detrarre le trattenute derivanti dal’applicazione delle aliquote Irpef di appartenenza Tabella allegato (A) A seconda che la retribuzione mensile lorda di riferimento sia inferiore o superiore a Euro 1826,07 per il 2007. Occorre detrarre dal massimale lordo la trattenuta previdenziale del 5,84% e successivamente le ritenute fiscali. Indennità di Cigo e Cigs anno 2007: a) Euro 844,06 (al netto di 5,84% = euro 794,77) b) Euro 1.014,98 (al netto di 5,84% = euro 955,23) pag. 11 Tabella allegato (B) - - primi 12 mesi massimale CIGS; dal 13° mese in poi 80% del massimale CIGS Il massimale varia a seconda della retribuzione di riferimento del lavoratore. Indennità di mobilità anno 2006: a) Euro 844,06 (al netto di 5,84% = euro 794,77) per i primi 12 mesi di fruizione indennità di mobilità; b) Euro 1.014,48 (al netto di 5,84% = euro 955,23) per i primi 12 mesi di fruizione indennità di mobilità. A seconda che la retribuzione mensile lorda di riferimento sia inferiore o superiore a Euro 1826,07. Per i primi 12 mesi di fruizione occorre detrarre dal massimale lordo la trattenuta previdenziale del 5,84% e successivamente le ritenute fiscali. L’indennità di mobilità spettante dal 13° mese in poi (per i lavoratori che abbiano più di 40 o 50 anni), è pari all’ 80% dei massimali lordi indicati ai punti a) e b), senza l’ulteriore riduzione del 5,84%. Vanno comunque detratte le ritenute fiscali IRPEF. Tabella allegato (C) Settore N° dipendenti Industria in genere ed attività assimilate + 15 Aziende artigiane (comprese edilizia e lapidei) con + 15 influsso gesionale prevalente da commesse provenienti da committente industriale (art. 12, comma 1/2 L. 223/91) Aziende commerciali - ingrosso e dettaglio - logistica + 200 Aziende editoria, stampatrici di quotidiani, periodici ed non è richiesto agenzie di stampa a diffusione nazionale, lavoratori e numero minimo poligrafici, giornalisti e pubblicisti Aziende di appalto mense industriali presso aziende + 15 soggette a CIGS Imprese edili e lapidei (art. 1, comma 1 L. 223/91) + 15 Aziende appalto servizi ausiliari settore F.S. (pulizie) + 15 Aziende elettriche - telefoniche private + 15 Aziende gas private (distribuzione) + 15 Aziende commerciali - ingrosso e dettaglio - logistica + 50 fino a 200 Agenzie di viaggio ed operatori turistici + 50 fino a 200 Imprese di vigilanza + 15 fino a 200 Aziende destinatarie di provvedimenti in deroga pag. 12 INDIRIZZI ED ORARI DELLE SEDI SINDACALI A CUI FARE RIFERIMENTO PER AVERE ULTERIORI E PIU’ APPROFONDITE INFORMAZIONI CGIL 015 3599211 [email protected] BIELLA BIELLA Andorno Micca Candelo Cavaglià Cossato Valle Mosso Vigliano B.se Pray Via Lamarmora, 4 13900 Biella Tel. 015 3599211 Fax.015 22433 e-mail [email protected] da Lunedì a Venerdì ore 08,30 /12,30 e ore 14,30/ 18,30 P.zza Cantono, 1 13811 Andorno Micca Tel. 015 474008 Lunedì dalle ore 08,30 alle 11,30 Via Matteotti, 20 13878 Candelo Tel. 015 2536692 Venerdì dalle ore 08,30 alle 11,30 P.zza Olivieri, 4 13881 Cavaglià Tel. 0161 966583 Lunedì dalle ore 14,30 alle 17,30 - Mercoledì dalle ore 08,30 alle 12,30 P.zza Angiono, 2 13836 Cossato Tel. 015 93363 – 015 980901 - Fax.015 980901 da Lunedì a Venerdì ore 08,30/12,30 e ore 14,30/18,30 Via B. Sella, 113 13825 Valle Mosso Tel. 015 703787 Martedì e Giovedì dalle ore 09,00 alle 12,00 Via Avilianum, 20 13856 Vigliano Biellese Tel. 015 511370 Martedì dalle ore 08,30 alle 11,30 Via B. Sella, 135 13867 Pray Tel. 015 767079 - Fax 015 767042 Lunedì Martedì Giovedì: 8,30 /12,30 e 14,30 /18,30 - Mercoledì ore 15,30/18,00 Venerdì ore 14,30 /18,30 Fraz. Ponzone, 269 13835 Trivero Tel. & Fax 015 7388877 Lunedì – Martedì – Giovedì ore 14,30/18,30 Mercoledì e Venerdì ore 08,30/12,30 e 14,30/18,30 Servizi offerti Assistenza contrattuale lavoratori dipendenti Patronato: controllo contributi, pensioni, assegni familiari, maternità, infortuni, disoccupazioni Ufficio Vertenze: assistenza e consulenza vertenziale e legale Sportello Orientamento lavoro: curricula, accompagnamento al lavoro, tutela ai lavoratori precari e parasubordinati Ufficio Disabili: tutela dei diritti delle persone disabili Ufficio Immigrati: assistenza e tutela dei lavoratori extra comunitari Servizio Fiscale: compilazione 730 ICI mod. ISEE RED pag. 13 Trivero www.cgilbi.org INDIRIZZI ED ORARI DELLE SEDI SINDACALI A CUI FARE RIFERIMENTO PER AVERE ULTERIORI E PIU’ APPROFONDITE INFORMAZIONI BIELLA Cossato Valle Mosso Ponzone 015 3599100 015 8491425 [email protected] [email protected] www.cisl.it www.uil.it Via Gramsci, 19 13900 Biella Tel. 015 3599121 Fax.015 3599125 da Lunedì a Venerdì ore 09,00 /12,00 e ore 15,00/ 18,30 Via Mazzini, 100 13836 Cossato Tel. 015 93465 Mercoledì ore 09,00/12,00 Piazza Libertà, 42 13825 Valle Mosso Tel. 015 706183 Su appuntamento Tel. 335 8478417 Via Provinciale, 222 13832 Ponzone Tel. 015 779361 Su appuntamento Tel. 335 8478417 Servizi offerti Tutela degli intereressi dei lavoratori Controllo busta paga Gestione Fallimenti e concordati Riscossione crediti Contratti aziendali e territoriali Pratiche pensioni-malattia Compilazione 730 ICI mod. ISEE RED Consulenze extra lavoro Tutela dei lavoratori extra comunitari BIELLA Cossato Valle Mosso Ponzone Via Rosselli, 47 13900 Biella Tel. 015 8491425 - 015 8407614 - 015 8409804 Fax 015 8408629 da Lunedì a Venerdì ore 08,30 /12,30 e ore 14,00/ 18,00 Via G. Marconi, 7 13836 Cossato Tel. 015 94003 da Lunedì a Venerdì tutti i pomeriggi ore 15,00/18,00 Lunedì - Mercoledì - Venerdì al mattino ore 08,30/11,30 Via B. Sella, 123 13825 Valle Mosso Tel. 015 706020 Fax 015 7047593 da Lunedì a Venerdì ore 08,30 /12,00 e ore 14,00/ 18,00 Via Provinciale, 238 13832 Ponzone Tel. 015 7388559 Martedì ore 8,30/11,30 - Venerdì ore 15,00/18,00 Servizi offerti Servizi di Patronato: Assistenza Previdenziale Servizio Vertenze: Recupero Competenze, ecc... Assistenza Sindacale: Gestione Trattative e Procedure pag. 14 Enti e Strutture Enti e Strutture Provincia di Biella Unione Industriale di Biella Assessorato Formazione. Lavoro, Attività Produttive e pari Opportunità Indirizzo 015 8480650 Centro per l’Impiego Via Maestri del Commercio, 6 13900 Biella www.provincia.biella.it www.biellalavoro.it [email protected] Orari Lun Mar Mer Ven9.00 - 16.00 Gio9.00 - 16.00 Sportelli Cossato - Via Marconi, 12 Ponzone (Trivero) - Via Provinciale, 74 • • • • • Servizi offerti Consulenza amministrativa iscrizioni Orientamento professionale Ricerca lavoro, incontro domanda offerta Sostegno all’inserimento lavorativo Corsi di formazione continua www.provincia.biella.it www.biellalavoro.it 015 8480650 Tel. 015 93595 Tel. 015 777473 • Sostegno economico per conciliare famiglia e lavoro • Sportello per la creazione d’impresa • Sportello per lavorare all’estero (Eures) • Attivazione tirocini e stages • Borse di lavoro e incentivi all’assunzione Indirizzo [email protected] Via Torino, 56 - 13900 Biella Orari Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 14.30 - 18.30 Servizi offerti • E’ disponibile una postazione attrezzata • In caso di necessità di assistenza per l’incon personal computer per inserire diserimento del proprio curriculum è prerettamente il proprio curriculum nella feribile telefonare al servizio “Ambiente banca dati “Biellalavoro” e consultare Sicurezza e Organizzazione” per fissare un le offerte di lavoro presenti nella stesappuntamento. sa. Associazione Verso l’Agio 015 8493479 [email protected] Indirizzo Palazzo Pella Via Tripoli, 48 - 13900 Biella Città Studi 015 8551011 Indirizzo Corso G. Pella, 10 - 13900 Biella Orari www.cittastudi.org Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 14.30 - 18.00 Servizi offerti Formazione professionale Formazione orientativa Sportello di informazione orientativa Consulenza orientativa Sostegno all’inserimento lavorativo Lun Mer Gio 13.30 - 16.00 Servizi offerti • Informazioni, studi, annotazioni in medel tessuto economico biellese, cultura del rito a possibili sbocchi occupazionali in lavoro biellese ambiti economici non tessili (artigiana- • Sviluppo del lavoro di rete to, servizi, commercio....), evoluzione pag. 15 • • • • • Orari Uffici Pubblici ed Enti Comune di Biella Uffici Pubblici ed Enti CSA Corso G. Pella, 10 - 13900 Biella 015 35071 Via C. Pella 4 - 13900 Biella 015 8484811 Orari Lun Merc Giov Ven 11.00 – 13.00 Mar 15.00 – 16.00 Informagiovani di Biella 015 3507380/381/385 015 3507358 CTP (Centro Territoriale Permanente [email protected] Via Italia 27/A ang. Via Battistero - 13900 Biella 015 401713 Via Addis Abeba 37 - 13900 Biella Orari Da Lun a Ven 8.30 – 11.30 Orari Lun 10.00 – 12.00 Merc 14.00 – 18.00 Giov 8.00 – 16.00 Ven 15.00 – 19.00 in altri giorni ed orari su appuntamento Informagiovani di Cossato Consigliera di Parità Provinciale 015 9844782 015 9842112 Formazione permanente adulti, Sportello iscrizione scuole serali per conseguimento licenza media (scadenza iscrizione ogni anno il 31 maggio) [email protected] Via Marconi 12 13836 Cossato Orari 015 84803673/838 015 8480682 pariopportunità@provincia.biella.it c/o Provincia di Biella Settore Formazione e Lavoro e Attività Produttive, Via Luisetti 5 - 13900 Biella Lun 14.00 – 19.00 Merc 10.00 – 14.00 Giov 10.00 – 12.00 Ven 14.00 – 19.00 Lun e Mar mattino su appuntamento Ministero del Lavoro Camera di Commercio Orari 015 3599368 Via Aldo Moro 15 - 13900 Biella Da Lun a Ven 8.30 – 12.30 Mar e Giov 14.00 – 15.00 015 401600 Direzione Provinciale di Biella, Corso Europa 5/7 - 13900 Biella Orari Da Lun a Ven 9.00 – 13.00 Lun e Mar 15.00 – 17.00 pag. 16 015 3599311 015 8497272 Associazioni Datoriali Uffici Pubblici ed Enti Ascom INPS 015 35041 015 3504414 Orari Da Lun a Giov 8.15 – 12.30 Via Tripoli 14, 13900 Biella 14.00 – 15.30 Ven 8.15 – 12.30 015 355041 015 351638 Via Tripoli 1, 13900 Biella Da Lun a Ven 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00 (il Ven 14.00 – 17.00) Confartigianato 015 8551711 015 8551722 Via Galimberti 22, 13900 Biella Da Lun a Ven 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00 (il Ven 14.00 – 17.00) INAIL Confesercenti 015 35041 015 3504414 Via Tripoli 14, 13900 Biella 015 26092 015 351121 015 351426 Via Bertodano 13/A, 13900 Biella Da Lun a Ven 8.30 – 16.30 Orari Da Lun a Ven 8.30-12.00 Lun e Giov 14.00 – 15.30 Questura di Biella 015 3590564 015 351768 Via Trento 19, 13836 Cossato Lun 14.30 – 18.00 Mer 9.00 – 16.30 CNA 015 3590514 Via Tripoli 2, 13900 Biella Via Repubblica 56, 13900 Biella Da Lun a Ven 8.30 – 12.30 14.00 – 18.00 (il Ven 14.00 – 17.00) Legacoop Ufficio delle Entrate 015 2522525 015 2431573 Via De Marchi 2, 13900 Biella 015 8407408 015 8408826 Corso Europa 7/A, 13900 Biella Da Lun a Ven 9.00 – 13.00 Orari Da Lun a Ven 9.00 – 13.00 Mar e Giov 14.30 – 17.00 Confcooperative Piemonte Est 0321 629380 0321 399910 Via Pietro Azario 3, 28100 Novara pag. 17 Agenzie Formative Agenzie Formative CSEA 015 8497956 Città Studi S.p.a. [email protected] 015 8551011 Strada Campagnè 7/A, 13900 Biella Corso Pella 10/A, 13900 Biella Consorzio Euroqualità 015 8407370 Confartigianato Formazione ceq.info@euroqualità.it 015 8551711 Via Lamarmora 21, 13900 Biella Inforcoop Lega Piemonte [email protected] 015 2522729 Strada Campagnè 7/A, 13900 Biella ECIPA Piemonte [email protected] 015 351121 Via Gramsci 19/21, 13900 Biella Apprendo Società Consortile a.r.l. [email protected] Via Libertà 13, 13856 Vigliano Biellese 015 800033748 [email protected] Area Formazione [email protected] 015 22430 Via De Marchi 5, 13900 Biella [email protected] Via Italia 16, 13900 Biella C.F.P.P. Casa di Carità Onlus 015 93251 015 52177769 Strada Campagnè 7/A, 13900 Biella Forcoop 015 2527234 [email protected] Via Repubblica 56, 13900 Biella Cons-Fap 015 510202 [email protected] Via De Marchi 2, 13900 Biella I.A.L. 800.444.200 015 2520478 [email protected] Via Galiberti 22, 13900 Biella En.A.I.P. 015 8497874 formazione@cittàstudi.org Università Popolare Biellese 015 9233861 015 8497380 [email protected] Via Fecia di Cossato 9/B, 13900 Biella pag. 18 Piazza della Pace 1, 13836 Cossato [email protected] Agenzie Formative Formater 015 2520463 Somministrazione Lavoro (lavoro interinale) Adecco S.p.a. - Via Torino 31/E, 13900 Biella [email protected] Via San Filippo 13, 13900 Biella 015 30440 www.adecco.it 015 2524467 [email protected] Da Lun a Ven 9.00 - 13.00 14,00 - 18,30 CE.S.CO.T. Piemonte Lavorint Risorse S.p.a. - Via Gramsci 12/C, 13900 Biella 015 351768 Via Bertodano 13/A, 13900 Biella Ente Scuola Industria ed Affini 015 8484520 [email protected] Via Addis Abeba 3, 13900 Biella Consorzio IRIS 015 8352411 www.lavorint.it 015 21510 [email protected] Da Lun a Ven 9.30 - 12.30 14,30 - 17,30 Generale Industrielle - Viale Roma 5, 13900 Biella 015 8497087 www.genind.it 015 8497086 [email protected] Da Lun a Ven 9.00 - 13.00 14,00 - 18,30 [email protected] Manpower S.p.a. - Viale Roma 16, 13900 Biella Via Losana 20, 13900 Biella Network Consorzio 015 8352726 015 2529194 [email protected] 015 405050 www.manpower.it 015 407050 [email protected] Da Lun a Ven 9.30 - 12.30 14,30 - 17,30 Via Tripoli ang. Via Torino, 13900 Biella Metis - Via Torino 77, 13900 Biella 015 8497546 www.eurometis.it 015 8490499 [email protected] Da Lun a Ven 9.30 - 13.00 14,30 - 18,00 Obiettivo Lavoro - Via Trento 40/b, 13900 Biella www.obiettivolavoro.it 015 8495079 [email protected] Da Lun a Ven 9.00 - 13.00 14,30 - 17,30 pag. 19 015 8497945 indirizzi vari - contatti aziende Somministrazione Lavoro Randstad Italia S.p.a. - Viale Roma 1, 13900 Biella 015 8497820 www.randstad.it 015 8497822 [email protected] Da Lun a Ven 9.00 - 18.00 Note: Da Lun a Ven 9.00 - 13.00 14,00 - 18,30 Note: Da Lun a Ven 9.00 - 13.00 14,00 - 18,00 Note: Da Lun a Ven 9.30 - 13.00 14,30 - 18,00 Note: Da Lun a Ven 9.00 - 18.00 Note: Adecco S.p.a. - Piazza Mercato 42/44, 13836 Cossato 015 9840798 www.adecco.it 015 9840819 [email protected] Manpower S.p.a. - Piazza Perotti 4/B, 13836 Cossato 015 9842277 www.manpower.it 015 9842278 [email protected] Metis - Via Trento 7, 13836 Cossato 015 9842490 www.eurometis.it 015 9842498 [email protected] Randstad Italia S.p.a. - Via Matteotti 21/b, 13836 Cossato 015 9842532 www.randstad.it 015 9842394 [email protected] Note: pag. 20