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BIELLA
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CASSA INTEGRAZIONE
E
MOBILITA’
www.uil.it
PRESSO LE SEDI SINDACALI POTRETE AVERE ULTERIORI E PIU’
APPROFONDITE INFORMAZIONI
Manuale pratico
per conoscere i diritti
e orientarsi nei servizi
Cassa integrazione e mobilità
Progetto equal finanziato da:
Unione Europea
Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali
I n i z i a t i v a
Comunitaria Equal
Regione Piemonte
partner:
CGIL
PROGETTO EQUAL L3C
IT-G2-PIE-004
Cassa integrazione guadagni, Ordinaria e Straordinaria
Liste di mobilità
Cgil - Biella
Uil - Biella
Cisl - Biella
Unione Industriale
Biellese
Informazioni sulle norme e sui servizi
BIELLA
Provincia di Biella
Corep - Consorzio per
la Ricerca e l’Educazione
Permanente
Associazione
“Verso l’A.Gio”
Città Studi Biella
STS - Struttura
Tecnica di Supporto
Società Ricerca e
Formazione
e con la partecipazione di:
Comune di Biella
Il progetto L3Club, realizzato in provincia di Biella nell’ambito del
programma europeo EQUAL, ha l’obiettivo di migliorare le possibilità di rioccupazione per i lavoratori e le lavoratrici che perdono
il lavoro in seguito alle crisi di settore, tessile in particolare.
Questa nota riassume le informazioni utili alle lavoratrici e ai lavoratori, che si trovino in CIGO, in CIGS o in mobilità, e fornisce
indicazioni sui servizi disponibili, sia per avere maggiori informazioni e assistenza, sia per la ricerca del lavoro.
CGIL-CISL-UIL Biella
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
ORDINARIA (CIG/O)
FINALITA’
La sua finalità è di fornire un’indennità sostitutiva della retribuzione (con la piena
copertura ai fini pensionistici) ai lavoratori sospesi dal lavoro o sottoposti a una riduzione di orario da parte di aziende in difficoltà, sollevare le aziende destinatarie
del trattamento, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro e della
manodopera temporaneamente non utilizzata, senza disperdere la professionalità
dei lavoratori, i quali riprenderanno la loro collaborazione una volta superate le
difficoltà temporanee.
*La cassa integrazione guadagni ordinaria (di seguito CIGO) è stata istituita con
decreto legislativo n° 788 del 9 novembre 1945, e attualmente disciplinata dalla
legge n° 164 del 20.05.1975 e n°223 del 1991.
AZIENDE DESTINATARIE DEL TRATTAMENTO DI CIGO
L’intervento ordinario è destinato alle:
Aziende industriali
Cooperative di produzione e lavoro, agricole, zootecniche
Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
LAVORATORI CHE NE BENEFICIANO
L’integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori subordinati delle aziende destinatarie del trattamento con qualifica di:
operai - intermedi ed equiparati – impiegati – quadri - soci di cooperative di produzione e lavoro che versano i contributi C.I.G. - lavoratori assunti con contratto
part-time - formazione lavoro – inserimento – ex art. 22 della legge n. 56/1987.
TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INTEGRAZIONE
SALARIALE
Dal trattamento lordo erogato occorrerà detrarre la trattenuta previdenziale del
5,54% e successivamente le ritenute fiscali.
Vedi tabella allegato (A)
DURATA DEL TRATTAMENTO
L’integrazione salariale è corrisposta fino ad un massimo di 13 settimane consecutive (3 mesi); può essere prorogata per ulteriori periodi trimestrali fino ad un
massimo di 52 settimane, da calcolarsi nell’arco del biennio precedente.
Per usufruire di un ulteriore periodo dopo le 13 settimane consecutive, di norma
occorrerebbe una congrua ripresa lavorativa.
CONTRIBUTI FIGURATIVI
Dal 6 settembre 1972 i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di
effettivo lavoro, anche per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della misura della stessa.
L’accredito contributivo è effettuato d’ufficio dall’INPS sulla base dei dati forniti
dalle aziende.
Per i lavoratori che non hanno periodi di contribuzione antecedenti al 31/12/1992,
l’accredito contributivo figurativo, operato a qualsiasi titolo e quindi anche a copertura di CIGO, è riconosciuto nel limite massimo di cinque anni complessivi.
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
Durante il periodo di CIGO l’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura
intera.
MATURAZIONE FERIE
Durante il periodo di fruizione di CIGO, il diritto alle ferie matura solamente in
base a quanto previsto dai singoli contratti nazionali di riferimento.
L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale,
che ai lavoratori sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le
ore 0 e non oltre le 40 ore settimanali.
CONGEDO MATRIMONIALE
Il trattamento erogato sarà commisurato ad un massimale mensile, rivalutato annualmente.
Il massimale varia in base alla retribuzione di riferimento del lavoratore, ossia che
questa sia inferiore o superiore ad Euro 1797,31 per il 2006.
INFORTUNIO SUL LAVORO
Durante il periodo di CIGO si ha diritto all’intero trattamento economico previsto
dai Contratti Collettivi Nazionali.
pag. Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, il
trattamento di cassa integrazione viene sospeso e sostituito dall’indennità INAIL
nella misura intera.
MATERNITA’
Durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo
di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino) la lavoratrice non
può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o
del reparto che abbia autonomia funzionale.
L’indennità giornaliera per maternità obbligatoria sostituisce la CIGO.
ORE DI ALLATTAMENTO
I riposi giornalieri di cui la lavoratrice fruisce durante il primo anno di vita del
bambino, non hanno alcuna incidenza sul trattamento di integrazione salariale.
Le ore corrispondenti vengono considerate come ore lavorative, e pertanto risultano integrabili.
Se la lavoratrice è sospesa a zero ore, ha diritto al trattamento di integrazione salariale e non competono i riposi per allattamento mentre nel caso di riduzione di
orario compete l’indennità per i riposi giornalieri (allattamento) qualora gli stessi
coincidano con giornate a prestazione lavorativa.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
STRAORDINARIA (CIG/S)
AMBITO DI APPLICAZIONE
La norma che istituisce la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria “di seguito
denominata CIGS” è contenuta nell’art. 2 della legge 1115/68, e si applica alle
aziende per i casi di crisi aziendale, riorganizzazione aziendale, ristrutturazione
aziendale, riconversione e procedure concorsuali.
AZIENDE DESTINATARIE DEL TRATTAMENTO DI CIGS
L’intervento straordinario è destinato a categorie di imprese, tra le quali quelle industriali, purchè abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre
precedente la richiesta di CIGS.
Sono utili ai fini del calcolo della media i dipendenti:
L’azienda deve a garantire al lavoratore il trattamento economico che avrebbe percepito se non fosse stato ammalato (e quindi un trattamento complessivamente pari
a quello dell’integrazione salariale).
Apprendisti
C.F.L. “prorogati”
Operai
Impiegati
Tempi determinati
Part-time “in pro quota oraria”
Dirigenti
Lavoratori a domicilio
Quasi tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro hanno ulteriormente disciplinato la materia.
Per le imprese di natura commerciale vengono esclusi dal calcolo i C.F.L. e gli
Apprendisti.
CASSA INTEGRAZIONE E POSSIBILITA’ DI ALTRO LAVORO
Settori e dimensione d’impresa interessati - Vedi tabella allegato (C)
MALATTIA DURANTE CIGO
L’indennità di malattia prevale sempre sull’indennità di CIGO, qualunque sia il
momento d’insorgenza dell’evento, comunque nei limiti del massimale INPS.
LAVORATORI CHE NE BENEFICIANO
L’integrazione salariale straordinaria spetta ai lavoratori subordinati delle aziende destinatarie del trattamento con qualifica di:
operai, intermedi ed equiparati, impiegati, quadri, soci di cooperative, lavoratori
assunti con contratto part-time, con contratto di formazione e lavoro (inclusi nel
provvedimento di concessione).
pag. In base alla legge n° 160 del 1988 art.8 comma 5°, il lavoratore posto in cassa
integrazione guadagni, può richiedere al proprio datore di lavoro l’autorizzazione
ad andare a lavorare per brevi periodi presso altra azienda, sospendendo temporaneamente la CIGO.
Sarà cura del lavoratore dopo essere stato autorizzato darne comunicazione all’INPS, la comunicazione deve sempre essere preventiva e mai successiva all’inizio della nuova attività, pena la decadenza al diritto alla prestazione della CIGO
per tutto il periodo della concessione.
Ad oggi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di inserimento, gli apprendisti, i dirigenti e i lavoranti a domicilio.
ANZIANITA’ AZIENDALE DEL LAVORATORE
All’atto della richiesta di CIGS il lavoratore deve aver maturato presso l’impresa
una anzianità di lavoro minima pari a 90 giorni.
TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INTEGRAZIONE
SALARIALE
L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale,
che ai lavoratori sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le
ore 0 e non oltre le 40 ore settimanali.
Il trattamento erogato sarà commisurato ad un massimale mensile, rivalutato annualmente.
Il massimale varia in base alla retribuzione di riferimento del lavoratore, ossia che
questa sia inferiore o superiore ad Euro 1826,07 per il 2007.
Dal trattamento lordo erogato occorrerà detrarre la trattenuta previdenziale del
5,84% e successivamente le ritenute fiscali.
Vedi tabella allegato (A)
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento da parte dell’impresa dopo la concessione del decreto ministeriale gli
accordi sindacali possono prevedere l’anticipo da parte dell’impresa alle normali
scadenze di paga.
Per i lavoratori che non hanno periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre
1992 l’accredito contributivo figurativo operato a qualsiasi titolo e quindi anche a
copertura di CIG viene riconosciuto nel limite massimo di cinque anni complessivi.
CIGS E MALATTIA
L’indennità di malattia prevale sempre sull’indennità di CIGO, qualunque sia il
momento d’insorgenza dell’evento, comunque nei limiti del massimale INPS.
L’azienda deve a garantire al lavoratore il trattamento economico che avrebbe
percepito se non fosse stato ammalato (e quindi un trattamento complessivamente
pari a quello dell’integrazione salariale).
Quasi tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro hanno ulteriormente disciplinato la materia.
CIGS E INFORTUNIO
Durante il periodo di inabilita temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, il
trattamento di cassa integrazione viene sospeso e sostituito dall’indennità INAIL
nella misura intera.
CIGS E MATERNITA’
Le lavoratrici madri non possono essere sospese (art. 54, c. 4 d.lgs n. 151/2001)
salvo che la CIGS riguardi l’intera azienda o il reparto cui è adibita la lavoratrice
stessa.
Alla lavoratrice madre spetta l’indennità di maternità al posto della CIGS.
L’impresa può chiedere il pagamento diretto del trattamento di CIGS in caso di
comprovate difficoltà finanziarie. Il pagamento diretto interviene nel caso di ricorso alla CIGS per procedura concorsuale “es: concordato preventivo – fallimento”.
CONGEDO MATRIMONIALE
CONTRIBUTI FIGURATIVI
Durante il periodo di fruizione di CIGS, il diritto alle ferie matura solamente in
base a quanto previsto dai singoli contratti nazionali di riferimento.
Dal 6 settembre 1972 i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di
effettivo lavoro, anche per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della misura della stessa.
MATURAZIONE FERIE
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
Durante il periodo di CIGO l’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura
intera.
pag. L’accredito contributivo è effettuato d’ufficio dall’INPS sulla base dei dati forniti
dalle aziende.
Durante il periodo di CIGO si ha diritto all’intero trattamento economico previsto
dai Contratti Collettivi Nazionali.
LA DOMANDA DI CIGS VIENE RESPINTA
Non essendo riconosciuto lo status di “lavoratore in cassaintegrazione”, il lavoratore a diritto a percepire per il periodo di sospensione l’intera retribuzione a carico
dell’azienda.
FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
La normativa vigente in materia di formazione e riqualificazione professionale
dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti di CIGS prevede l’obbligo per gli
interessati, a partecipare a programmi di formazione professionale appositamente
predisposti, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
CIGS E POSSIBILITA’ DI ALTRO LAVORO
In base alla legge n° 160 del 1988 art.8 comma 5°, il lavoratore posto in cassa
integrazione guadagni, può richiedere al proprio datore di lavoro l’autorizzazione
ad andare a lavorare per brevi periodi presso altra azienda, sospendendo temporaneamente la CIGO.
Sarà cura del lavoratore dopo essere stato autorizzato darne comunicazione all’INPS, la comunicazione deve sempre essere preventiva e mai successiva all’inizio della nuova attività, pena la decadenza al diritto alla prestazione della CIGO
per tutto il periodo della concessione.
Il lavoratore autorizzato dovrà comunicare, preventivamente, alla competente
sede INPS lo svolgimento dell’attività lavorativa; la mancata comunicazione fa
perdere al lavoratore il diritto all’intero trattamento di CIGS per l’intero periodo.
Il lavoratore, ottenuta l’autorizzazione dal datore di lavoro e effettuata la preventiva comunicazione all’INPS, può costituire un nuovo rapporto di lavoro.
L’assunzione può avvenire:
L’azienda di origine dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione, che attesti la
Alla scadenza del termine fissato per la cessazione del rapporto (ricordiamo che
stiamo parlando di contratto a termine), il lavoratore deve farsi rilasciare dall’azienda che lo aveva assunto un attestato che certifica la cessazione del rapporto.
Tale attestato dovrà essere inviato all’INPS e all’azienda di origine. Si consiglia di
inviare la comunicazione con raccomandata r/r.
Il lavoratore rientrerà in CIG presso l’azienda di provenienza, e ricomincerà a
percepire l’integrazione salariale.
Anche nella assunzione a termine può essere previsto un periodo di prova. Se lo
stesso si concludesse negativamente, occorre, per rientrare in CIG, darne comunicazione.
LICENZIAMENTI COLLETTIVI E MOBILITA’
Il licenziamento collettivo si verifica quando il datore di lavoro intenda effettuare,
nell’arco di 120 giorni, almeno 5 licenziamenti, nell’unità produttiva oppure in
più unità produttive nel territorio della stessa provincia, per: riduzione o trasformazione dell’attività di lavoro o cessazione di attività.
Le imprese ammesse al trattamento di CIGS che, nel corso o al termine del relativo programma, ritengano di non poter reimpiegare tutti o parte dei lavoratori
sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, possono procedere al licenziamento dei lavoratori in esubero.
La Mobilità è uno strumento di sostegno per lavoratori e lavoratrici che abbiano
perso il posto di lavoro a seguito di un licenziamento per cessazione di attività,
riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.
Non sono da considerare licenziamenti collettivi quelli determinati da fine lavoro
nelle costruzioni edili; dalla fine della stagione nelle attività stagionali o saltuari;
dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.
Obiettivo della mobilità
Accompagnare l’uscita del lavoratore o della lavoratrice verso una nuova occupazione o verso la pensione, nel caso in cui abbia i requisiti.
pag. con contratto a tempo determinato sia a tempo pieno che part-time (la durata sarà
determinata in funzione delle esigenze dell’azienda che procede all’assunzione,
in ogni caso per un periodo non superiore al periodo di sospensione comunicato
al lavoratore (non esiste una normativa esplicita ma si ritiene che il contratto non
deve superare la durata di 12 mesi), tramite il Centro per l’Impiego “ex ufficio di
collocamento”.
In questo caso il lavoratore comunica all’Azienda di provenienza ed all’INPS
(con raccomandata R.R.) la rinuncia al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni, per le giornate di lavoro da effettuare; la comunicazione deve essere spedita
preventivamente (quindi prima di iniziare il rapporto di lavoro); è inoltre indispensabile conservare copia della comunicazione e la ricevuta di ritorno.
vigenza del rapporto di lavoro e rilascerà inoltre una dichiarazione che attesti che
il lavoratore è in Cassa Integrazione. Tali dichiarazioni dovranno essere consegnate al nuovo datore di lavoro (consigliamo di tenerne fotocopia).
I lavoratori interessati
Operai, impiegati, quadri, soci lavoratori di cooperativa produzione e lavoro,
lavoratori a domicilio che abbiano un’anzianità di servizio nell’azienda che ha
avviato la procedura, di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente
prestato (comprese assenze per ferie, festività, infortunio e maternità).
I lavoratori esclusi
Dirigenti, lavoratori a tempo determinato, lavoratori che cessano per fine lavoro
nell’edilizia, lavoratori stagionali e saltuari, lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro, apprendisti.
Vantaggi per i lavoratori e le lavoratrici in Mobilità:
·
Avere diritto ad un sostegno al reddito (Indennità di Mobilità o Indennità
di Disoccupazione) se ci sono le condizioni previste dalla legge
·
Essere inseriti in apposite liste di mobilità presso i Centri per l’Impiego
·
Reinserirsi più facilmente nel mercato del lavoro grazie ai consistenti
sgravi contributivi per l’impresa che li assume
·
Avere precedenza in caso di assunzioni da parte dell’azienda di provenienza, entro i primi sei (6) mesi dal licenziamento.
PRINCIPI CUI ATTENERSI NELL’INDIVIDUAZIONE DEI
LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITA’
Il datore di lavoro, deve individuare i lavoratori da collocare in mobilità.
Tale individuazione avviene attraverso l’utilizzo ed il rispetto di criteri legali in
concorso tra di loro, i criteri di scelta previsti dalla legge 223/91 sono:
-
-
-
Carichi di famiglia
Anzianità di servizio
Esigenze tecnico produttive ed organizzative
o da altri criteri individuati in fase di contrattazione sindacale, quali ad esempio
“volontarietà – pensionamento”.
scoperta la quota di riserva.
Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri entro l’anno di vita del bambino
(salvo si sia in presenza di cessazione totale di attività),
Se viene accertata la violazione dei criteri di scelta, il Giudice, su impugnazione
dell’interessato, dispone la reintegrazione del lavoratore.
ESISTONO DUE TIPOLOGIE DI MOBILITÀ:
1.
2.
MOBILITA’ INDENNIZZATA L. 223/91
MOBILITA’ non INDENNIZZATA (mobilità giuridica) L. 236/93
MOBILITA’ INDENNIZZATA
L. 223/91
L’impresa, una volta attivata la procedura di mobilità, comunica la condizione di
mobilità al lavoratore o alla lavoratrice tramite la lettera di licenziamento.
Non sempre la lettera contiene indicazioni sulla forma di Mobilità attivata.
Si applica a lavoratori e lavoratrici
·
licenziati da imprese industriali (escluse quelle edili), con più di 15 dipendenti calcolati nella media del semestre precedente che rientrano nel campo di
applicazione della CIGS;
·
licenziati da imprese operanti nel settore commercio ed in altri settori, se
il numero di dipendenti è quello espressamente indicato dalla legge “vedi tabella
allegato (C)”.
MOBILITA’ NON INDENNIZZATA (mobilità giuridica)
L. 236/93
Il lavoratore/trice riceve una lettera di licenziamento per riduzione, trasformazione, cessazione di attività o di lavoro.
Si applica a lavoratori e lavoratrici licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano meno di 15 dipendenti o appartenenti
ad altre particolari categorie.
Vanno garantiti principi di non discriminazione diretta e indiretta.
pag. E’ vietato il licenziamento di una percentuale di donne superiore alla percentuale di donne occupate nell’unità produttiva, con riguardo alla mansione presa in
considerazione.
Il licenziamento per riduzione di personale esercitato nei confronti del lavoratore
disabile è annullabile, qualora, al momento della cessazione del rapporto, risulti
ISCRIZIONE ALLE LISTE DI MOBILITA’
POSSONO ISCRIVERSI
i lavoratori e le lavoratrici in mobilità indennizzata (L. n. 223/91) e non indennizzata ( L. n. 236/93).
ENTRO
60 gg dal ricevimento della lettera di licenziamento, tempistica questa da non
confondere con i termini previsti per l’iscrizione legata all’indennizzo.
CANCELLAZIONE DALLE LISTE
La cancellazione dalle liste di mobilità comporta anche la perdita della indennità.
Si viene cancellati nei casi seguenti:
-
assunzione a tempo pieno e indeterminato
-
percezione indennità di mobilità in unica soluzione per inizio attività autonoma o come socio lavoratore di cooperativa
-
sia scaduto il periodo di godimento delle indennità
-
siano trascorsi i termini per la permanenza in lista
-
rifiuto formazione professionale autorizzato dalla Regione, oppure non lo
frequentino regolarmente
-
rifiuto di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del
10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza (riferimento CCNL)
-
mancata comunicazione di lavoro part-time o a termine
-
mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del
Centro per l’Impiego o Agenzia per l’impiego per informazioni
-
opzione trattamento pensionistico di invalidità
-
attività di collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto)
DOVE
Compilata presso le sedi sindacali e consegnata al Centro per l’Impiego “ex ufficio di collocamento”.
DOCUMENTI UTILI PER L’ISCRIZIONE
·
la lettera di licenziamento
·
il codice fiscale e un documento di identità
·
coordinate bancarie
·
il permesso di soggiorno se lavoratore o lavoratrice extracomunitario/a
·
il Libretto di lavoro (se il lavoratore lo possiede ancora)
·
eventuali titoli di studio e/o attestati di qualifica (sostituibili dall’autocertificazione)
DURATA DELL’ISCRIZIONE (E DELL’INDENNITA’)
pag. La durata dell’iscrizione nelle liste è legata all’età valutata al momento del licenziamento
-
12 mesi per età fino a 40 anni
-
24 mesi per età fra 40 e 50 anni
-
36 mesi per età oltre i 50 anni
COME OTTENERE L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ
O IL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE
Se sei un lavoratore o una lavoratrice iscritto/a alle liste di mobilità puoi usufruire
di un particolare sostegno economico per fronteggiare la situazione di disagio dovuta al licenziamento. Il sostegno economico è previsto nelle seguenti forme:
A) INDENNITA’ di MOBILITÀ - l. 223/91 (mobilità indennizzata)
Hanno diritto alla indennità i lavoratori posti in mobilità, compresi i lavoratori a
domicilio assunti a tempo indeterminato e che abbiano il requisito di una anzianità aziendale minima di 12 mesi di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente
prestato.
la domanda si può compilare presso le organizzazioni sindacali, i patronati e va
presentata all’INPS attraverso i Centri per l’Impiego. (Vd. Indirizzi utili)
QUANDO
entro 68 gg. dal licenziamento
DA QUANDO DECORRE
L’indennità decorre dopo il preavviso:
• dall’8° giorno, se la domanda è presentata entro sette (7) giorni dal licenziamento
• dal 5° giorno successivo alla presentazione, se la domanda è stata presentata
oltre il settimo
A QUANTO AMMONTA L’INDENNITA’
La misura dell’indennità di mobilità deve essere determinata, con riferimento al
trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, ovvero
che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo di paga settimanale immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. “Vedi tabella (B)”.
DA CHI E’ PAGATA
L’indennità è pagata direttamente dall’INPS ogni mese dopo l’approvazione.
ASPETTI PREVIDENZIALI
• L’indennità non può comunque essere pagata per un periodo superiore all’anzianità aziendale del lavoratore.
ad es. una persona che lavorava in azienda da 20 mesi, ha diritto al massimo a 20
mesi di indennità, anche se ha più di 40 anni.
• L’indennità mensile non può superare un importo massimo determinato per legge ogni anno. L’indennità di mobilità sostituisce ogni altro sussidio di disoccupazione.
• Se la domanda non è accolta, puoi presentare ricorso all’INPS, entro 90 giorni
dal ricevimento della comunicazione negativa.
B) SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE
DEVI presentare la domanda all’INPS attraverso i Centri per l’Impiego. (Vedi
Indirizzi utili)
QUANDO entro 68 gg.
DA QUANDO DECORRE
L’indennità decorre dopo il preavviso:
• dall’8° giorno, se la domanda è presentata entro sette (7) giorni dal licenziamento
• dal 5° giorno successivo alla presentazione, se la domanda è stata presentata
oltre il settimo
DURATA
L’indennità è corrisposta per sette (7) mesi ai soggetti di età inferiore ai 50 anni,
per 10 mesi a soggetti di età pari o superiore a 50 anni.
Ne hanno diritto i lavoratori inquadrati come operai o impiegati per un periodo di
almeno due (2) anni nell’arco di cinque (5) anni anche presso più aziende.
Avere almeno 52 settimane riconosciute nell’ultimo biennio.
A QUANTO AMMONTA
Se hai meno di 50 anni riceverai una cifra pari al:
• 50% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i
primi sei mesi
• 40% nel settimo mese
Se hai più di 50 anni, riceverai
• 50% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i
primi sei mesi
• 40% nei tre mesi successivi
• 30% nel decimo mese
pag. I periodi di indennità sono utili ai fini pensionistici. La mobilità è incompatibile
con i trattamenti pensionistici.
DA SAPERE
INDENNITA’ DI MOBILITA’ E ALTRI ISTITUTI
MOBILITÀ E POSSIBILITA’ DI UN ALTRO
LAVORO
TRATTENUTE FISCALI
Verificare sempre tramite i servizi fiscali sindacali “CAAF” l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 o modello Unico.
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
Diritto per intero durante la percezione della indennità di mobilità.
MATERNITA’
Diritto alla indennità di maternità si sovrappone, sostituendolo, al trattamento di
mobilità l’INPS riconoscerà il trattamento di miglior favore.
Il periodo retribuito a titolo di maternità obbligatoria garantirà solo lo slittamento
del diritto all’iscrizione in lista di mobilità ma non al recupero economico dell’indennità di mobilità
E’ data la possibilità di sospendere l’iscrizione nelle liste e di rioccuparsi
-
a tempo parziale
-
con contratto a termine
In entrambe i casi occorre comunicare all’INPS l’inizio del rapporto di lavoro.
Consigliamo di fare la comunicazione preventivamente, con l’indicazione del periodo di prova.
La comunicazione è obbligatoria a pena di decadenza dall’indennità.
Con tutte le pensioni dirette. Se il lavoratore è titolare di assegno di invalidità può
scegliere se percepire mobilità o pensione (diritto di opzione)
I periodi di lavoro effettuati all’interno del periodo spettante di mobilità vengono
considerati neutri, ai fini della permanenza in lista e della percezione della indennità di mobilità.
Nel corso del contratto a termine o a tempo parziale è possibile per il lavoratore
dimettersi senza che ciò comporti la cancellazione dalle liste o la perdita dell’indennità.
PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE – ANTICIPAZIONE
RIOCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
MOBILITA’ E PENSIONE - INCOMPATIBILITA’
I lavoratori in mobilità che intraprendono un’attività autonomo (anche come coadiuvanti) o che intendano associarsi in cooperativa possono richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità loro spettante, detratte le eventuali
mensilità già godute. Dovranno presentare la domanda di anticipazione, corredata
di tutta la documentazione necessaria per attestare che l’interessato ha assunto
iniziative per poter svolgere attività lavorativa autonoma o per associarsi in cooperativa (ad esempio: copie delle domande rivolte agli Enti od Organismi deputati
al rilascio delle eventuali autorizzazioni quali abilitazioni all’esercizio del settore
del commercio, l’iscrizione al Albi, ecc.), vi è l’obbligo di mantenere aperta l’attività per 24 mesi.
Si è riammessi in lista (al massimo per due volte), se il rapporto di lavoro iniziato
a tempo indeterminato cessa durante il periodo di prova per iniziativa del datore
di lavoro (le dimissioni del lavoratore durante la prova che non siano supportate
da giusta causa o giustificato motivo comporteranno la cancellazione dalle liste e
la perdita della indennità, se spettante).
In ambedue i casi di rioccupazione il lavoratore ha diritto a essere reiscritto nelle
liste di mobilità nei casi di:
-
Inidoneità fisica alla mansione specifica, che non consenta la prosecuzione del nuovo lavoro
-
Nuovo licenziamento che venga intimato senza che il lavoratore abbia
maturato i requisiti per la mobilità (un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi,
di cui sei mesi di lavoro effettivamente prestato o assimilato a tale).
12 mesi fino ai 40 anni
24 mesi fino ai 50 anni
prorogabile fino ad un massimo
prorogabile fino ad un massimo
di 24 mesi
di 48 mesi
pag. 10
La permanenza in lista di Mobilità non può essere prorogata oltre, il limite massimo che è pari al doppio del termine originariamente stabilito;
36 mesi oltre i 50 anni prorogabile fino ad un massimo
di 72 mesi
-
I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a tempo determinato la cui durata non deve essere superiore ai 12 mesi, (art.8 comma 2 L.
223/91)
-
L’indennità è prorogata per il periodo equivalente alla durata del rapporto
di lavoro, sempre all’interno dei periodi massimi di proroga.
Alleghiamo a titolo di esempio, una simulazione che ha come riferimento esclusivamente dei valori di base, per dare semplicemente una indicazione di massima
dei contenuti economici derivanti dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali.
MOBILITA’ CON VALORI DI RIFERIMENTO ANNO 2006
Ipotesi per massimali uguali o inferiori ad € 1.797,31
Primo anno
indennità lorda
contr. prev.
mensile lordo
Tot. annuo lordo
€ 844,06
5,84% = € 49,29 € 794,77x12 m.
€ 9.537,20
Secondo anno: riduzione del 20%
indennità lorda
riduzione
mensile lordo
Tot. annuo lordo
€ 844,06
20% = € 168,81
€ 675,25x12 m.
€ 8.102,98
Terzo anno invariato rispetto al secondo
CASSA INTEGRAZIONE ANNO 2006
indennità lorda
contr. prev.
mensile lordo
Tot. annuo lordo
€ 844,06
5,84% = € 49,29 € 794,77x12 m.
€ 9.537,20
il divisore fisso con cui dividere l’indennità lorda per trovare la quota oraria è
173
Alle cifre lorde riportate bisogna detrarre le trattenute derivanti dal’applicazione delle aliquote Irpef di appartenenza
MOBILITA’ CON VALORI DI RIFERIMENTO ANNO 2006
Ipotesi per massimale superiore a € 1.797,31
Primo anno
indennità lorda
contr. prev.
mensile lordo
Tot. annuo lordo
€ 1014,48
5,84% = € 59,25 € 955,23x12 m.
€ 11.462,81
Secondo anno: riduzione del 20%
indennità lorda
riduzione
mensile lordo
Tot. annuo lordo
€ 1014,48
20% = € 202,90
€ 811,58x12 m.
€ 9.739,01
Terzo anno invariato rispetto al secondo
CASSA INTEGRAZIONE ANNO 2006
indennità lorda
contr. prev.
mensile lordo
Tot. annuo lordo
€ 1014,48
5,84% = € 59,25 € 955,23x12 m.
€ 11.462,81
il divisore fisso con cui dividere l’indennità lorda per trovare la quota oraria è
173
Alle cifre lorde riportate bisogna detrarre le trattenute derivanti dal’applicazione delle aliquote Irpef di appartenenza
Tabella allegato (A)
A seconda che la retribuzione mensile lorda di riferimento sia inferiore o superiore a Euro 1826,07 per il 2007. Occorre detrarre dal massimale lordo la
trattenuta previdenziale del 5,84% e successivamente le ritenute fiscali.
Indennità di Cigo e Cigs anno 2007:
a) Euro 844,06 (al netto di 5,84% = euro 794,77)
b) Euro 1.014,98 (al netto di 5,84% = euro 955,23)
pag. 11
Tabella allegato (B)
-
-
primi 12 mesi massimale CIGS;
dal 13° mese in poi 80% del massimale CIGS
Il massimale varia a seconda della retribuzione di riferimento del lavoratore.
Indennità di mobilità anno 2006:
a) Euro 844,06 (al netto di 5,84% = euro 794,77) per i primi 12 mesi di fruizione indennità di mobilità;
b) Euro 1.014,48 (al netto di 5,84% = euro 955,23) per i primi 12 mesi di fruizione indennità di mobilità.
A seconda che la retribuzione mensile lorda di riferimento sia inferiore o superiore a Euro 1826,07. Per i primi 12 mesi di fruizione occorre detrarre dal
massimale lordo la trattenuta previdenziale del 5,84% e successivamente le
ritenute fiscali.
L’indennità di mobilità spettante dal 13° mese in poi (per i lavoratori che abbiano più di 40 o 50 anni), è pari all’ 80% dei massimali lordi indicati ai punti a) e
b), senza l’ulteriore riduzione del 5,84%. Vanno comunque detratte le ritenute
fiscali IRPEF.
Tabella allegato (C)
Settore
N° dipendenti
Industria in genere ed attività assimilate
+ 15
Aziende artigiane (comprese edilizia e lapidei) con
+ 15
influsso gesionale prevalente da commesse provenienti da
committente industriale (art. 12, comma 1/2 L. 223/91)
Aziende commerciali - ingrosso e dettaglio - logistica
+ 200
Aziende editoria, stampatrici di quotidiani, periodici ed
non è richiesto
agenzie di stampa a diffusione nazionale, lavoratori e
numero minimo
poligrafici, giornalisti e pubblicisti
Aziende di appalto mense industriali presso aziende
+ 15
soggette a CIGS
Imprese edili e lapidei (art. 1, comma 1 L. 223/91)
+ 15
Aziende appalto servizi ausiliari settore F.S. (pulizie)
+ 15
Aziende elettriche - telefoniche private
+ 15
Aziende gas private (distribuzione)
+ 15
Aziende commerciali - ingrosso e dettaglio - logistica
+ 50 fino a 200
Agenzie di viaggio ed operatori turistici
+ 50 fino a 200
Imprese di vigilanza
+ 15 fino a 200
Aziende destinatarie di provvedimenti in deroga
pag. 12
INDIRIZZI ED ORARI DELLE SEDI SINDACALI A CUI FARE RIFERIMENTO PER AVERE ULTERIORI E PIU’ APPROFONDITE INFORMAZIONI
CGIL
015 3599211
[email protected]
BIELLA
BIELLA
Andorno
Micca
Candelo
Cavaglià
Cossato
Valle
Mosso
Vigliano
B.se
Pray
Via Lamarmora, 4 13900 Biella
Tel. 015 3599211 Fax.015 22433
e-mail [email protected]
da Lunedì a Venerdì ore 08,30 /12,30 e ore 14,30/ 18,30
P.zza Cantono, 1 13811 Andorno Micca
Tel. 015 474008
Lunedì dalle ore 08,30 alle 11,30
Via Matteotti, 20 13878 Candelo
Tel. 015 2536692
Venerdì dalle ore 08,30 alle 11,30
P.zza Olivieri, 4 13881 Cavaglià
Tel. 0161 966583
Lunedì dalle ore 14,30 alle 17,30 - Mercoledì dalle ore 08,30
alle 12,30
P.zza Angiono, 2 13836 Cossato
Tel. 015 93363 – 015 980901 - Fax.015 980901
da Lunedì a Venerdì ore 08,30/12,30 e ore 14,30/18,30
Via B. Sella, 113 13825 Valle Mosso
Tel. 015 703787
Martedì e Giovedì dalle ore 09,00 alle 12,00
Via Avilianum, 20 13856 Vigliano Biellese
Tel. 015 511370
Martedì dalle ore 08,30 alle 11,30
Via B. Sella, 135 13867 Pray
Tel. 015 767079 - Fax 015 767042
Lunedì Martedì Giovedì: 8,30 /12,30 e 14,30 /18,30 - Mercoledì
ore 15,30/18,00 Venerdì ore 14,30 /18,30
Fraz. Ponzone, 269 13835 Trivero
Tel. & Fax 015 7388877
Lunedì – Martedì – Giovedì ore 14,30/18,30
Mercoledì e Venerdì ore 08,30/12,30 e 14,30/18,30
Servizi offerti
Assistenza contrattuale lavoratori dipendenti
Patronato: controllo contributi, pensioni, assegni familiari, maternità, infortuni, disoccupazioni
Ufficio Vertenze: assistenza e consulenza vertenziale e legale
Sportello Orientamento lavoro: curricula, accompagnamento al
lavoro, tutela ai lavoratori precari e parasubordinati
Ufficio Disabili: tutela dei diritti delle persone disabili
Ufficio Immigrati: assistenza e tutela dei lavoratori extra comunitari
Servizio Fiscale: compilazione 730 ICI mod. ISEE RED
pag. 13
Trivero
www.cgilbi.org
INDIRIZZI ED ORARI DELLE SEDI SINDACALI A CUI FARE RIFERIMENTO PER AVERE ULTERIORI E PIU’ APPROFONDITE INFORMAZIONI
BIELLA
Cossato
Valle
Mosso
Ponzone
015 3599100
015 8491425
[email protected]
[email protected]
www.cisl.it
www.uil.it
Via Gramsci, 19 13900 Biella
Tel. 015 3599121 Fax.015 3599125
da Lunedì a Venerdì ore 09,00 /12,00 e ore 15,00/ 18,30
Via Mazzini, 100 13836 Cossato
Tel. 015 93465
Mercoledì ore 09,00/12,00
Piazza Libertà, 42 13825 Valle Mosso
Tel. 015 706183
Su appuntamento Tel. 335 8478417
Via Provinciale, 222 13832 Ponzone
Tel. 015 779361
Su appuntamento Tel. 335 8478417
Servizi offerti
Tutela degli intereressi dei lavoratori
Controllo busta paga
Gestione Fallimenti e concordati
Riscossione crediti
Contratti aziendali e territoriali
Pratiche pensioni-malattia
Compilazione 730 ICI mod. ISEE RED
Consulenze extra lavoro
Tutela dei lavoratori extra comunitari
BIELLA
Cossato
Valle
Mosso
Ponzone
Via Rosselli, 47 13900 Biella
Tel. 015 8491425 - 015 8407614 - 015 8409804
Fax 015 8408629
da Lunedì a Venerdì ore 08,30 /12,30 e ore 14,00/ 18,00
Via G. Marconi, 7 13836 Cossato
Tel. 015 94003
da Lunedì a Venerdì tutti i pomeriggi ore 15,00/18,00
Lunedì - Mercoledì - Venerdì al mattino ore 08,30/11,30
Via B. Sella, 123 13825 Valle Mosso
Tel. 015 706020 Fax 015 7047593
da Lunedì a Venerdì ore 08,30 /12,00 e ore 14,00/ 18,00
Via Provinciale, 238 13832 Ponzone
Tel. 015 7388559
Martedì ore 8,30/11,30 - Venerdì ore 15,00/18,00
Servizi offerti
Servizi di Patronato: Assistenza Previdenziale
Servizio Vertenze: Recupero Competenze, ecc...
Assistenza Sindacale: Gestione Trattative e Procedure
pag. 14
Enti e Strutture
Enti e Strutture
Provincia di Biella
Unione Industriale di Biella
Assessorato Formazione. Lavoro,
Attività Produttive e pari Opportunità
Indirizzo
015 8480650
Centro per l’Impiego
Via Maestri del Commercio, 6
13900 Biella
www.provincia.biella.it
www.biellalavoro.it
[email protected]
Orari
Lun Mar Mer Ven9.00 - 16.00 Gio9.00 - 16.00
Sportelli
Cossato - Via Marconi, 12
Ponzone (Trivero) - Via Provinciale, 74
•
•
•
•
•
Servizi offerti
Consulenza amministrativa iscrizioni
Orientamento professionale
Ricerca lavoro, incontro domanda offerta
Sostegno all’inserimento lavorativo
Corsi di formazione continua
www.provincia.biella.it
www.biellalavoro.it
015 8480650
Tel. 015 93595
Tel. 015 777473
• Sostegno economico per conciliare famiglia e lavoro
• Sportello per la creazione d’impresa
• Sportello per lavorare all’estero (Eures)
• Attivazione tirocini e stages
• Borse di lavoro e incentivi all’assunzione
Indirizzo
[email protected]
Via Torino, 56 - 13900 Biella
Orari
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 14.30 - 18.30
Servizi offerti
• E’ disponibile una postazione attrezzata • In caso di necessità di assistenza per l’incon personal computer per inserire diserimento del proprio curriculum è prerettamente il proprio curriculum nella
feribile telefonare al servizio “Ambiente
banca dati “Biellalavoro” e consultare
Sicurezza e Organizzazione” per fissare un
le offerte di lavoro presenti nella stesappuntamento.
sa.
Associazione Verso l’Agio
015 8493479
[email protected]
Indirizzo
Palazzo Pella Via Tripoli, 48 - 13900 Biella
Città Studi
015 8551011
Indirizzo
Corso G. Pella, 10 - 13900 Biella
Orari
www.cittastudi.org
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 14.30 - 18.00
Servizi offerti
Formazione professionale
Formazione orientativa
Sportello di informazione orientativa
Consulenza orientativa
Sostegno all’inserimento lavorativo
Lun Mer Gio
13.30 - 16.00
Servizi offerti
• Informazioni, studi, annotazioni in medel tessuto economico biellese, cultura del
rito a possibili sbocchi occupazionali in
lavoro biellese
ambiti economici non tessili (artigiana- • Sviluppo del lavoro di rete
to, servizi, commercio....), evoluzione
pag. 15
•
•
•
•
•
Orari
Uffici Pubblici ed Enti
Comune di Biella
Uffici Pubblici ed Enti
CSA
Corso G. Pella, 10 - 13900 Biella
015 35071
Via C. Pella 4 - 13900 Biella
015 8484811
Orari
Lun Merc Giov Ven 11.00 – 13.00 Mar 15.00 – 16.00
Informagiovani di Biella
015 3507380/381/385
015 3507358
CTP (Centro Territoriale Permanente
[email protected]
Via Italia 27/A ang. Via Battistero - 13900 Biella
015 401713
Via Addis Abeba 37 - 13900 Biella
Orari
Da Lun a Ven 8.30 – 11.30
Orari
Lun 10.00 – 12.00 Merc 14.00 – 18.00 Giov 8.00 – 16.00
Ven 15.00 – 19.00
in altri giorni ed orari su appuntamento
Informagiovani di Cossato
Consigliera di Parità Provinciale
015 9844782
015 9842112
Formazione permanente adulti, Sportello iscrizione scuole serali per conseguimento
licenza media (scadenza iscrizione ogni anno il 31 maggio)
[email protected]
Via Marconi 12 13836 Cossato
Orari
015 84803673/838
015 8480682
pariopportunità@provincia.biella.it
c/o Provincia di Biella Settore Formazione e Lavoro e Attività Produttive,
Via Luisetti 5 - 13900 Biella
Lun 14.00 – 19.00 Merc 10.00 – 14.00 Giov 10.00 – 12.00
Ven 14.00 – 19.00
Lun e Mar mattino su appuntamento
Ministero del Lavoro
Camera di Commercio
Orari
015 3599368 Via Aldo Moro 15 - 13900 Biella
Da Lun a Ven 8.30 – 12.30 Mar e Giov 14.00 – 15.00
015 401600
Direzione Provinciale di Biella, Corso Europa 5/7 - 13900 Biella
Orari
Da Lun a Ven 9.00 – 13.00 Lun e Mar 15.00 – 17.00
pag. 16
015 3599311
015 8497272
Associazioni Datoriali
Uffici Pubblici ed Enti
Ascom
INPS
015 35041
015 3504414
Orari
Da Lun a Giov 8.15 – 12.30
Via Tripoli 14, 13900 Biella
14.00 – 15.30 Ven 8.15 – 12.30
015 355041
015 351638
Via Tripoli 1, 13900 Biella
Da Lun a Ven 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00 (il Ven 14.00 – 17.00)
Confartigianato
015 8551711
015 8551722
Via Galimberti 22, 13900 Biella
Da Lun a Ven 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00 (il Ven 14.00 – 17.00)
INAIL
Confesercenti
015 35041
015 3504414
Via Tripoli 14, 13900 Biella
015 26092
015 351121
015 351426
Via Bertodano 13/A, 13900 Biella
Da Lun a Ven 8.30 – 16.30
Orari
Da Lun a Ven 8.30-12.00 Lun e Giov 14.00 – 15.30
Questura di Biella
015 3590564
015 351768
Via Trento 19, 13836 Cossato
Lun 14.30 – 18.00 Mer 9.00 – 16.30
CNA
015 3590514 Via Tripoli 2, 13900 Biella
Via Repubblica 56, 13900 Biella
Da Lun a Ven 8.30 – 12.30
14.00 – 18.00 (il Ven 14.00 – 17.00)
Legacoop
Ufficio delle Entrate
015 2522525
015 2431573
Via De Marchi 2, 13900 Biella
015 8407408
015 8408826 Corso Europa 7/A, 13900 Biella
Da Lun a Ven 9.00 – 13.00
Orari
Da Lun a Ven 9.00 – 13.00 Mar e Giov 14.30 – 17.00
Confcooperative Piemonte Est
0321 629380
0321 399910
Via Pietro Azario 3, 28100 Novara
pag. 17
Agenzie Formative
Agenzie Formative
CSEA
015 8497956
Città Studi S.p.a.
[email protected]
015 8551011
Strada Campagnè 7/A, 13900 Biella
Corso Pella 10/A, 13900 Biella
Consorzio Euroqualità
015 8407370
Confartigianato Formazione
ceq.info@euroqualità.it
015 8551711
Via Lamarmora 21, 13900 Biella
Inforcoop Lega Piemonte
[email protected]
015 2522729
Strada Campagnè 7/A, 13900 Biella
ECIPA Piemonte
[email protected]
015 351121
Via Gramsci 19/21, 13900 Biella
Apprendo Società Consortile a.r.l.
[email protected]
Via Libertà 13, 13856 Vigliano Biellese
015 800033748
[email protected]
Area Formazione
[email protected]
015 22430
Via De Marchi 5, 13900 Biella
[email protected]
Via Italia 16, 13900 Biella
C.F.P.P. Casa di Carità Onlus
015 93251
015 52177769
Strada Campagnè 7/A, 13900 Biella
Forcoop
015 2527234
[email protected]
Via Repubblica 56, 13900 Biella
Cons-Fap
015 510202
[email protected]
Via De Marchi 2, 13900 Biella
I.A.L.
800.444.200
015 2520478
[email protected]
Via Galiberti 22, 13900 Biella
En.A.I.P.
015 8497874
formazione@cittàstudi.org
Università Popolare Biellese
015 9233861
015 8497380
[email protected]
Via Fecia di Cossato 9/B, 13900 Biella
pag. 18
Piazza della Pace 1, 13836 Cossato
[email protected]
Agenzie Formative
Formater
015 2520463
Somministrazione Lavoro (lavoro interinale)
Adecco S.p.a. - Via Torino 31/E, 13900 Biella
[email protected]
Via San Filippo 13, 13900 Biella
015 30440
www.adecco.it
015 2524467
[email protected]
Da Lun a Ven
9.00 - 13.00
14,00 - 18,30
CE.S.CO.T. Piemonte
Lavorint Risorse S.p.a. - Via Gramsci 12/C, 13900 Biella
015 351768
Via Bertodano 13/A, 13900 Biella
Ente Scuola Industria ed Affini
015 8484520
[email protected]
Via Addis Abeba 3, 13900 Biella
Consorzio IRIS
015 8352411
www.lavorint.it
015 21510
[email protected]
Da Lun a Ven
9.30 - 12.30
14,30 - 17,30
Generale Industrielle - Viale Roma 5, 13900 Biella
015 8497087
www.genind.it
015 8497086
[email protected]
Da Lun a Ven
9.00 - 13.00
14,00 - 18,30
[email protected]
Manpower S.p.a. - Viale Roma 16, 13900 Biella
Via Losana 20, 13900 Biella
Network Consorzio
015 8352726
015 2529194
[email protected]
015 405050
www.manpower.it
015 407050
[email protected]
Da Lun a Ven
9.30 - 12.30
14,30 - 17,30
Via Tripoli ang. Via Torino, 13900 Biella
Metis - Via Torino 77, 13900 Biella
015 8497546
www.eurometis.it
015 8490499
[email protected]
Da Lun a Ven
9.30 - 13.00
14,30 - 18,00
Obiettivo Lavoro - Via Trento 40/b, 13900 Biella
www.obiettivolavoro.it
015 8495079
[email protected]
Da Lun a Ven
9.00 - 13.00
14,30 - 17,30
pag. 19
015 8497945
indirizzi vari - contatti aziende
Somministrazione Lavoro
Randstad Italia S.p.a. - Viale Roma 1, 13900 Biella
015 8497820
www.randstad.it
015 8497822
[email protected]
Da Lun a Ven
9.00 - 18.00
Note:
Da Lun a Ven
9.00 - 13.00
14,00 - 18,30
Note:
Da Lun a Ven
9.00 - 13.00
14,00 - 18,00
Note:
Da Lun a Ven
9.30 - 13.00
14,30 - 18,00
Note:
Da Lun a Ven
9.00 - 18.00
Note:
Adecco S.p.a. - Piazza Mercato 42/44, 13836 Cossato
015 9840798
www.adecco.it
015 9840819
[email protected]
Manpower S.p.a. - Piazza Perotti 4/B, 13836 Cossato
015 9842277
www.manpower.it
015 9842278
[email protected]
Metis - Via Trento 7, 13836 Cossato
015 9842490
www.eurometis.it
015 9842498
[email protected]
Randstad Italia S.p.a. - Via Matteotti 21/b, 13836 Cossato
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