European Commission Taxation and Customs Union L’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – COREA DEL SUD Gli aspetti operativi Roma 22 giugno 2011 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – COREA DEL SUD Gli aspetti operativi dell’entrata in vigore dell’Accordo Roma, 22 giugno 2011 oggi: accordo di cooperazione doganale e MAA (GUCE L121 13/05/1997) dal 1° Luglio: accordo di libero scambio (ALS) come da regole OMC (art.XXIV del GATT e art.V del GATS) target= giu‘ 98.7% dei dazi (val.commerciale) nel prossimo quinquennio il primo ALS nella zona Asia – opportunità vs USKFTA Altri ALS in regione ASEAN: India, Singapore, Malesia poi Indonesia I vantaggi doganali: nuove regole doganali che consentono 1. scambi commerciali piu‘ vantaggiosi 2. Rapidità delle operazioni doganali European Commission Taxation and Customs Union 2 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – COREA DEL SUD Gli aspetti operativi dell’entrata in vigore dell’Accordo Roma, 22 giugno 2011 NOVITA’ Un impegno sulla protezione della Proprietà Intellettuale alle frontiere (TRIPS+) Un protocollo che definisce i prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa Un protocollo per l’assistenza reciproca in materia doganale (indagini antifrode con l’ausilio dell’OLAF e le dogane degli Stati membri) European Commission Taxation and Customs Union 3 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – COREA DEL SUD Gli aspetti operativi dell’entrata in vigore dell’Accordo Roma, 22 giugno 2011 CAPO 6 REGIME DOGANALE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI Alcune peculiarità: Operazioni doganali con minimo di documentazione (e-procedures e semplificate) & cooperazione doganale Applicazione di principi legislativi dell‘OMC e OMD (valore, transito, trasparenza) Le decisioni anticipate (IVO e ITC) Nuovo Comitato doganale (monitoraggio e risoluzione di potenziali divergenze) European Commission Taxation and Customs Union 4 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – COREA DEL SUD Gli aspetti operativi dell’entrata in vigore dell’Accordo Roma, 22 giugno 2011 CAPO 10 sulla PROPRIETÀ INTELLETTUALE Art. 10.67 „Misure alle frontiere“ Possibilità di sospendere l‘immissione in libera pratica Sequestrare la merce Domanda del titolare di diritto che abbia valide ragioni di violazione della PI ex officio dalla dogana se ci sono ragioni sufficienti Per tutte le procedure (imp exp transito ZF o altri regimi) European Commission Taxation and Customs Union 5 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – COREA DEL SUD Gli aspetti operativi dell’entrata in vigore dell’Accordo Roma, 22 giugno 2011 Protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa Regole di Origine restano sostanzialmente standard (cfr pan europeo) la novità della prova con “autocertificazione“ dichiarazione sulla fattura: ≥ 6.000 EURO - Per essere considerate originarie le merci devono soddisfare i requisiti dell‘accordo ed essere accompagnate dalla dichiarazione di origine emessa dall‘esportatore autorizzato Misure transitorie = le merci attualmente in transito o in un altro regime dog sospensivo (es deposito) beneficiano del trattamento preferenziale se in LP dopo il 01/07/2011 European Commission Taxation and Customs Union 6 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – COREA DEL SUD Gli aspetti operativi dell’entrata in vigore dell’Accordo Roma, 22 giugno 2011 Status di esportatore autorizzato (EA) 1. Le Dogane di exp possono autorizzare qualsiasi esportatore cd «esportatore autorizzato» a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione offrendo garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e il r i s p e t t o d e g l i a l t r i r e q u i s i t i d e l p r o t o c o l l o . 2. conferimento dello status alle condizioni che le dogane considerano appropriate. 3. un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine. Il codice ha una barra (/) nella descrizione che si differenzia da Paese e Paese. Per l’Italia: due lettere alfanumeriche ISO (IT)/3 numeri consequenziali / due lettere per la provincia/l’anno di autorizzazione. Esempio: IT/001/RM/11. European Commission Taxation and Customs Union 7 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – COREA DEL SUD Gli aspetti operativi dell’entrata in vigore dell’Accordo Roma, 22 giugno 2011 dichiarazione di origine rilasciata dall‘E.A. su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione Nell’UE la richiesta di verifica e’ inviata nel Paese dove l’autorizzazione per l’E. .A e’ stata rilasciata (validità nell’intero territorio UE). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No... ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin. indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti (luogo + data e firma leggibile dell'esportatore) European Commission Taxation and Customs Union 8 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – COREA DEL SUD Gli aspetti operativi dell’entrata in vigore dell’Accordo Roma, 22 giugno 2011 Controllo della dichiarazione di origine dalla dogana di importazione: la questione EU / EC / MS Made in EU e origine EU Metodi di cooperazione amministrativa Verifica documentale in azienda su iniziativa della dogana o richiesta della dogana di esportazione Ruolo e partecipazione di rappresentanti coreani se concordati con funzionari CE e degli SM interessati European Commission Taxation and Customs Union 9 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – COREA DEL SUD Gli aspetti operativi dell’entrata in vigore dell’Accordo Roma, 22 giugno 2011 La soglia di 6000 euro, l‘esportazione occasionale - le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari - altri = richiedono lo status di E.A. European Commission Taxation and Customs Union 10 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – COREA DEL SUD Gli aspetti operativi dell’entrata in vigore dell’Accordo Roma, 22 giugno 2011 Monitoraggio dell‘entrata in vigore Dichiarazione sulle regole di origine come carattere eccezionale delle deroghe relative a taluni prodotti tessili contenute nel protocollo relativo alle regole di origine. La Commissione conferma inoltre l’adesione alle regole d’origine preferenziali standard dell’UE quale base per i negoziati di altri ALS Market Access database European Commission Taxation and Customs Union 11 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – COREA DEL SUD Gli aspetti operativi dell’entrata in vigore dell’Accordo Roma, 22 giugno 2011 costituzione di punti di contatto in DG Taxud DG Commercio e presso le autorità doganali della Corea (Korean Customs Service e Ministery of Finance and Strategy) con mailbox dedicate 1° Comitato Dogana in Autunno 2011 European Commission Taxation and Customs Union 12 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – COREA DEL SUD Gli aspetti operativi dell’entrata in vigore dell’Accordo Roma, 22 giugno 2011 FINE Antonino De Lorenzo Capo Settore Asia Unita Coordinamento Internazionale DG Taxud Fiscalità ed Unione Doganale Commissione Europea +32/2/29.85276 European Commission Taxation and Customs Union 13