TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi contabili nazionali Il metodo del patrimonio netto nella valutazione di partecipazioni con il nuovo OIC 17 di Alberto Quagli (*) Bilancio&Reddito L’articolo espone il metodo del patrimonio netto da applicare alle partecipazioni immobilizzate in controllate e collegate in alternativa al metodo del costo, cosı̀ come rivisto dal nuovo Documento OIC 17 approvato ai primi di agosto 2014. Premessa Tra giugno e agosto 2014 sono state pubblicate le versioni riviste dei principi contabili contenuti nei Documenti OIC. Tali Principi si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014 e quindi interessano già l’esercizio 2014. In questo contributo si commenta la sezione del Documento 17 «Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto» interessata da vari cambiamenti rispetto alla precedente versione. Si ricorda che nella precedente versione il metodo del patrimonio netto era oggetto di uno specifico Documento, l’OIC 21, che adesso deve ritenersi abrogato. Sintesi delle principali novità Opportunamente tutti i nuovi Documenti dell’OIC espongono inizialmente le principali differenze rispetto alla precedente versione. Con riferimento al metodo del patrimonio netto, Il Documento 17 richiama le seguenti principali novità, esposte sistematicamente nei paragrafi successivi: data di calcolo della differenze iniziali: in linea con la soluzione adottata nel consolidato, si indica, a livello di best practice, che il patrimonio netto contabile della partecipata da porre a confronto con il costo di acquisto della partecipazione ai fini del calcolo della differenza iniziale tra i due valori, ove siano disponibili le informazioni, sia quello calcolato alla «data di acquisizione». Si ammette tuttavia l’utilizzo della «data dell’ultimo bilancio della partecipata» stante l’esplicito ri- 18 chiamo a tale momento fatto dal primo comma dall’art. 2426 n.4. È ragionevole ritenere che le informazioni per far riferimento alla data di acquisizione possano non essere disponibili nel caso di collegate; eliminazione del metodo patrimoniale: è stata eliminata l’opzione del metodo patrimoniale per l’imputazione dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto. Di conseguenza, ora il documento disciplina solo gli aspetti dell’applicazione del metodo reddituale. In sostanza quello che nel vecchio Documento OIC 21 era considerato il benchmark method, adesso è divenuto l’unico metodo applicabile, semplificando decisamente le opzioni contabili; eliminazione utili e perdite tra partecipante e partecipata: in linea con quanto già fatto nel bilancio consolidato, si è esplicitato il trattamento degli utili e delle perdite derivanti da operazioni tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una partecipata. Coerentemente con la logica propria del metodo del patrimonio netto, si è precisato che lo storno degli utili e delle perdite realizzati con la partecipata avviene (anche nel caso di vendita da partecipante a partecipata) solo in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto dalla partecipante. Gli altri soci della partecipata, a differenza del consolidato, non sono inclusi nel patrimonio della parteciNota: (*) Università di Genova 10/2014 TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. pante, e quindi le operazioni compiute con loro costituiscono a tutti gli effetti utili/perdite realizzati con terzi; svalutazione della partecipazione in sede di iscrizione iniziale: Per coerenza con la scelta in proposito fatta nella sezione consolidato, si è precisato che, nel caso del prezzo della partecipazione pagato in eccesso rispetto al valore degli asset acquisiti, e quindi in presenza di un cattivo affare, tale importo è «imputato a conto economico nella voce E21) Oneri straordinari» (anziché nella voce D19a Svalutazioni da partecipazioni); operazioni sul capitale della partecipata: il principio si occupa del caso di operazioni sul capitale della partecipata, che non hanno concorso alla formazione del risultato economico della medesima, che determinano una variazione della quota partecipativa del partecipante, quale ad esempio l’aumento del capitale a favore di un nuovo socio con diluizione della quota del partecipante); acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella partecipata: in coerenza con quanto previsto dal bilancio consolidato, anche nella sezione sul metodo del patrimonio netto è stato richiamato il caso dell’acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella partecipata prevedendo che la relativa differenza vada trattata analogamente alla differenza iniziale; cambiamento di criterio di valutazione (dal costo al metodo del patrimonio netto) in presenza di un consolidato: si è esplicitata la contabilizzazione nel bilancio di esercizio di un cambiamento di criterio di valutazione nel caso in cui la partecipante già consolidi la partecipata fin dalla sua acquisizione; semplificazioni di struttura: sono stati eliminati i paragrafi contenenti i riferimenti generali in tema di: classificazione, impairment e nota integrativa, per i quali si fa rinvio all’OIC 21 - Partecipazioni. L’opzione civilistica del metodo del patrimonio netto Secondo l’art. 2426 co. 1 n. 4 c.c., le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate possono essere valutate, anziché secondo il criterio del costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio 10/2014 delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi di redazione del bilancio. L’uso del metodo del patrimonio netto in riferimento a queste tipologie di partecipazioni risponde maggiormente alla logica del possesso di tali partecipazioni non solo allo scopo di trarre i frutti diretti dell’investimento (i dividendi), ma soprattutto, sul piano quantitativo, per la cointeressenza al risultato d’esercizio e alla consistenza patrimoniale della partecipata. Il Documento OIC 17, § 180, stabilisce che iI metodo del patrimonio netto può applicarsi alle partecipazioni possedute sia direttamente, sia indirettamente tramite altre società. Nel caso in cui la partecipante possegga una partecipazione in una società controllata che a sua volta possiede partecipazioni di controllo o collegamento, il metodo del patrimonio netto si applica dopo che nel bilancio di quest’ultima società le partecipazioni siano state valutate impiegando i medesimi principi contabili utilizzati dalla capogruppo. Nell’ipotesi che la partecipante possegga una partecipazione in una società collegata che, quale capogruppo (di altre società), rediga il bilancio consolidato, si assume il valore risultante da tale bilancio. Il metodo del patrimonio netto come consolidamento sintetico Il documento 17, in termini generali, afferma che (§ 151-152). Il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre variazioni del patrimonio netto della partecipata. Con tale metodo si prescinde dal fatto che gli utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata. In altri termini il costo originario, sostenuto per l’acquisizione di una partecipazione in un’altra società, viene periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilan- 19 Bilancio&Reddito Principi contabili nazionali TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi contabili nazionali Bilancio&Reddito cio della società partecipante, sia la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite, sia le altre variazioni del patrimonio netto della partecipata, nei periodi successivi alla data di acquisto. Il metodo del patrimonio netto tende a produrre gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell’esercizio del metodo del consolidamento integrale. La differenza tra il consolidamento integrale ed il metodo del patrimonio netto risiede in sostanza nel fatto che solo con il consolidamento integrale gli effetti sono analiticamente rilevati in tutte le voci del bilancio, con evidenza del risultato e del patrimonio netto di terzi. Con il consolidamento integrale, infatti, si incorporano nel bilancio della partecipante tutti i conti della partecipata; con il metodo del patrimonio netto, invece, si riflette nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata, mentre nel conto economico si riflettono i risultati d’esercizio di questa (in proporzione alla quota posseduta della partecipazione), rettificati per riflettere il costo dell’investimento sostenuto dalla società titolare della partecipazione. Il metodo del patrimonio netto non è pertanto sostitutivo del consolidamento integrale, né alternativo a quest’ultimo. Rispetto alla valutazione al costo, il metodo del patrimonio netto consente di rilevare per competenza, e quindi contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata. Prima applicazione del metodo del patrimonio netto: il confronto iniziale tra costo e patrimonio netto Il Documento OIC 17 tratta la contabilizzazione iniziale con il metodo del patrimonio netto nei paragrafi 148-162, Esso stabilisce che in caso di scelta del metodo del patrimonio netto, le partecipazioni sono in prima battuta iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Tuttavia, sin dalla acquisizione della partecipazione si deve effettuare un confronto tra il suddetto costo ed il valore del patrimonio netto della partecipata. In sede di calcolo della differenza iniziale si raccomanda, ove siano disponibili le informazioni, di porre a confronto il costo di acquisto con il patrimonio netto della parteci- 20 pata calcolato alla data di acquisizione della partecipazione di controllo o collegamento in quanto tecnicamente più corretto (conseguentemente, nella presente sezione si farà generalmente riferimento a tale data). È tuttavia accettabile utilizzare per tale confronto il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata stante il tenore letterale dell’art. 2426 n.4. Uso di una situazione extracontabile per il confronto tra costo e valore della corrispondente frazione del patrimonio netto Quando il costo d’acquisto della partecipazione differisce rispetto alla quota di pertinenza del valore netto contabile alla data dell’acquisizione, si determina una differenza iniziale, positiva o negativa, che va identificata nella sua composizione e trattata contabilmente in modo analogo alle differenze iniziali da annullamento emergenti in sede di preparazione nel bilancio consolidato. In particolare, all’acquisto di una quota di partecipazione in una società tale da conferire il controllo o l’influenza notevole, l’acquirente compie una valutazione della quota oggetto di acquisizione, principalmente sulla base di una situazione patrimoniale a valori contabili ricevuta dall’alienante o dagli organi della stessa società oggetto di negoziazione. La situazione suaccennata è soggetta ai procedimenti di rettifica (extracontabili) in linea con quanto previsto nella sezione bilancio consolidato ai paragrafi 68-77 (Documento OIC 17, § 158). Terminate le rettifiche, la partecipante disporrà di una situazione patrimoniale extracontabile che evidenzia un patrimonio netto sul quale calcolare la frazione di capitale acquistata. In tal modo la partecipante è in grado di conoscere la composizione dei valori attivi e passivi della partecipata, opportunamente rettificati, tenuto ovviamente conto della frazione di capitale posseduta. In sostanza, al termine del procedimento di rettifica sopra descritto, la partecipante è in condizione di compilare un prospetto delle differenze fra prezzo di costo e patrimonio netto contabile della partecipata (più esattamente, degli scostamenti rispetto ai valori contabili dei singoli componenti patrimoniali attivi e passivi) e di determinarne la natura 10/2014 TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ai fini del loro trattamento contabile. Questo prospetto verrà utilizzato per rettificare i risultati d’esercizio della partecipata a partire dal primo bilancio successivo all’acquisto. Le differenze iniziali tra costo e valore della corrispondente frazione del patrimonio netto: la differenza positiva Ai fini dell’iscrizione della partecipata nello stato patrimoniale della partecipante occorre distinguere se si è in presenza di una differenza positiva o negativa. In presenza di una differenza iniziale positiva (costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare due ipotesi: a) la differenza iniziale positiva è riconducibile a maggiori valori dell’attivo dello stato patrimoniale della partecipata o alla presenza di avviamento, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al costo di acquisto. Quindi, se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata, la differenza può essere iscritta nell’attivo della partecipante purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa; tale differenza deve essere ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili, compreso l’avviamento (ai sensi di quanto disposto dall’art. 2426, n. 4, 2º capoverso). In merito il paragrafo 162 del Documento OIC 17 ricorda che l’investimento nella partecipazione è esposto nello stato patrimoniale della partecipante attraverso un ammontare unico, e la quota di utili o di perdite della partecipata si rileva nell’apposita voce del conto economico. L’eventuale avviamento che può giustificare la differenza positiva, pertanto, costituisce parte integrante del valore di carico della partecipazione, pertanto, non è scorporato dal prezzo pagato per l’acquisizione della partecipazione per iscriverlo separatamente nel bilancio della partecipante; b) la differenza iniziale positiva non corrisponde ad un maggior valore dell’attivo e/o avviamento della partecipata, per cui la partecipazione è oggetto di svalutazione e la differenza è imputata a conto economico nella voce E21) Oneri straordinari. 10/2014 Le differenze iniziali tra costo e valore della corrispondente frazione del patrimonio netto: la differenza negativa In presenza di una differenza iniziale negativa (costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare due ipotesi: c) la differenza iniziale negativa non è riconducibile alla previsione di perdite ma al compimento di un buon affare, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita, tra le Altre riserve, una «Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite», indistribuibile; d) la differenza iniziale negativa è dovuta alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza rappresenta un «Fondo per rischi e oneri futuri» di cui si mantiene memoria extracontabilmente In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto. Il fondo memorizzato extracontabilmente è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati della partecipata secondo la stessa logica prevista per il fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri (v. Documento OIC 17, § 72). La società Alfa spa acquista in data 1/7/201x l’80% della società Beta spa ad un prezzo di 2.800. Il patrimonio netto contabile di Beta spa ammonta a 1.000. Il 20/9 si provvede al confronto del costo di acquisto con il valore della corrispondete frazione di patrimonio netto della partecipata Beta spa espresso a valori correnti e determinato alla data di acquisizione, come richiesto dal Documento OIC 17, quale risulta dal prospetto riportato in Tavola 1. Si riscontra una differenza positiva tra costo di acquisto e quota di patrimonio netto acquistata pari a (2.800 - 1.000 0,8) = 2.000. Osservando i valori correnti delle attività e delle passività, è possibile individuare le seguenti plusvalenze e minusvalenze latenti (ipotizzate già al netto dell’effetto fiscale) attribuibili per l’80%: maggior valore del fabbricato per 800 0,8 = 640; minor valore delle rimanenze per 100 0,8 = 80. 21 Bilancio&Reddito Principi contabili nazionali TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi contabili nazionali Il residuo positivo pari a 1.440 (dato da 2.000 - 640 + 80) è considerato avviamento per 1.200, come giustificati da eccellenti prospettive reddituali della partecipata. L’eccedenza di 240 (1.440 - 1.200) non trova giustificazione nell’attivo ed è quindi stornata inviando il costo a conto economico come onere straordinario. Le scritture contabili saranno le seguenti: Bilancio&Reddito 1 luglio 201x Acquisto partecipazione in Beta spa B.III.1 Partecipazione in controllate C.IV.2 Banca c/c 2.800 2.800 20 settembre 201x Svalutazione della partecipazione per la parte di prezzo non giiustificata dal patrimonio di Beta E.21 Oneri straordinari B.III.1 Partecipazione in controllate 240 240 Il metodo del patrimonio netto nelle valutazioni di fine esercizio A fine esercizio le partecipazioni in controllate e collegate per le quali si è deciso di applicare il metodo del patrimonio netto dovranno essere valutate per considerare l’effetto delle variazioni del patrimonio netto della partecipata indotte dal risultato economico di esercizio e da eventuali altre variazioni patrimoniali dirette. Ma come questione preliminare si deve stabilire quale bilancio della società partecipata utilizzare per desumere i dati di partenza. Il bilancio della partecipata da prendere a base delle valutazioni di fine esercizio In linea generale, il metodo del patrimonio netto è applicato utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata riferito alla stessa data del bilancio della partecipante (Documento OIC 17, § 163). Tuttavia possono intervenire vari problemi. Anzitutto non è detto che la partecipata chiuda l’esercizio alla stessa data della partecipante oppure potrebbe succedere che l’assemblea della partecipata non abbia approvato il bilancio in tempo utile per permetterne il suo utilizzo da parte della partecipante. In questi casi soccorre il Documento 17 dell’OIC che stabilisce anzitutto (§ 163) che è accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall’organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’assemblea. Nel caso in cui le date di riferimento dei bilanci della partecipante e delle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto divergano, gli amministratori della partecipante richiederanno alla partecipata di redigere un bilancio straordinario la cui data di chiusura coincida con quella del bilancio della partecipante; il metodo del patrimonio netto dovrà essere applicato utilizzando il suddetto bilancio intermedio (Documento OIC 17, § 164). Tuttavia, come eccezione e limitatamente alle società collegate,se la data di riferimento del bilancio della società collegata non coincide con quella della partecipante, è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché si verifichino le seguenti condizioni: la differenza non ecceda i tre mesi; la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante; la diversità di data venga indicata nella Nota integrativa della partecipante; Tavola 1 - Prospetto di confronto tra valori contabili e valori correnti Descrizione Valori contabili Valori correnti Differenza Fabbricato 2.000 2.800 800 Rimanenze 500 400 (100) Crediti 800 800 0 Cassa 50 50 0 Totale Attivo 3.350 4.050 700 Debiti 2.350 2.350 0 Patrimonio netto 1.000 1.700 700 22 10/2014 TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della collegata e quella della partecipante, ed essi siano posti in evidenza nella Nota integrativa della partecipante. Le rettifiche da compiere sul risultato di esercizio della partecipata Poiché il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti del consolidamento, l’applicazione di tale metodo richiede analoghe rettifiche. Pertanto il risultato (utile o perdita) d’esercizio risultante dal bilancio della partecipata, è soggetto alle seguenti rettifiche, ove applicabili: 1. rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi a quelli applicati dalla partecipante; 2. rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell’esercizio della collegata e quello della partecipante nell’ipotesi in cui tali date non coincidano, da effettuarsi, comunque, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo 160; 3. rettifiche derivanti dall’eliminazione degli utili e perdite interni relativi ad operazioni intersocietarie; Il Documento OIC 17, § 168, stabilisce che nel caso di utili e perdite derivanti da operazioni tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una partecipata, la partecipante rileva nel proprio bilancio tali utili o perdita solo per la sua quota d’interessenza nella partecipata. 4. rettifiche per riflettere gli effetti, aggiornati annualmente, derivanti dall’iniziale imputazione delle differenze fra i valori contabili e i valori che tengono conto del diverso prezzo di acquisizione; 5. rettifiche derivanti dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto dalla partecipante. Con particolare riferimento alle operazioni intersocietarie, in sede di eliminazione di componenti positivi o negativi dal Conto economico della partecipata si deve tenere conto di quelli già riflessi nel Conto economico della partecipante; non si procede, infatti, all’eliminazione nella misura in cui i componenti relativi alla partecipata si elidono con quelli che sono presenti nel Conto economico della partecipante. I suddetti componenti negativi o positivi di reddito 10/2014 non devono subire alcuna rettifica nella redazione del suo bilancio d’esercizio. Devono essere, invece, eliminati nella misura in cui esprimono utili o perdite interni non riflessi già nel Conto economico della partecipante: gli utili lordi su vendite di beni-merce, rilevati dalla partecipante, dovranno essere eliminati solo se e nella misura in cui i corrispondenti costi risultino sospesi dalla partecipata tra le rimanenze finali. Allo stesso modo si eliminano le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali alla partecipante, contabilizzate dalla partecipata, per la parte eccedente gli ammortamenti calcolati dalla partecipante stessa sulla componente di costo che rappresenta l’utile interno (quindi sulla plusvalenza stessa); l’ammortamento sostenuto dalla partecipata sulla quota di costo del bene strumentale acquistato dalla partecipante, dovrà essere eliminato solo per la parte calcolata sulla plusvalenza da quest’ultima realizzata, in quanto utile interno. Ad esempio si supponga che la società Alfa spa acquisti per 1.000 beni strumentali da Beta spa, partecipata al 40%, la quale realizza dalla vendita una plusvalenza di 300. La società Alfa spa, in seguito, imputa al Conto economico un ammortamento del 10% pari a 100. La quota di ammortamento relativa alla plusvalenza interna realizzata dalla partecipante è pari a 10% 300 = 30. La plusvalenza da eliminare dal Conto economico della partecipata, ai fini dell’assunzione del risultato nel bilancio della partecipante, sarà il 40% di (300 - 30 =) 270, ossia 108. L’eliminazione dei risultati economici interni è solitamente effettuata sulla base dell’utile o della perdita lorda, senza considerare, cioè, le spese generali, amministrative e di vendita, che l’impresa deve comunque sostenere (spese di periodo). Riprendendo il solito esempio, si supponga che Beta spa consegua un utile di 890. Il prospetto di Tavola 2 illustra la variazione indotta nel valore della partecipazione, inizialmente iscritta per 2.560. A questo punto il risultato rettificato di 500 sarà considerato per l’80% e quindi 400 rappresenterà la variazione incrementativa della partecipazione per effetto dell’applicazione del metodo del patrimonio netto. Afferma in- 23 Bilancio&Reddito Principi contabili nazionali TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi contabili nazionali Bilancio&Reddito fatti il Documento OIC 17, § 167 che il risultato di bilancio della partecipata, al termine delle rettifiche di cui al paragrafo precedente, si assume nel bilancio della partecipante in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto. In particolare, tale risultato va moltiplicato per la percentuale di partecipazione della partecipante nella ripartizione degli utili, sia detto risultato un utile o una perdita d’esercizio. Imputazione del risultato economico di esercizio della partecipata nel bilancio della partecipante Nella logica di valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, il risultato di esercizio della società partecipata, rettificato come sopra descritto, determina una variazione nel valore della partecipazione iscritta nel bilancio della partecipante, proprio per assicurare che il valore di quest’ultima sia pari, ad ogni momento, alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata. Per cui se il risultato di esercizio della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto è positivo (negativo) si avrà un incremento (decremento) del valore della partecipazione. In merito l’art. 2426 co. 1 n. 4 c.c. stabilisce che «negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile», previsione volta ad evitare che vengano distribuiti agli azionisti utili che non sono ancora realizzati in capo alla partecipante. La nuova versione del Documento OIC 17 per i bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, rende possibile utilizzare solo il metodo prima definito benchmark (preferito), che prevede che la variazione suddetta del valore della partecipazione sia imputata in ogni caso a Conto Economico e che la costituzione della riserva di cui all’art. 2426 co. 1, n. 4, sia costituita solo in un secondo momento come più avanti specificato. Per cui l’utile si rileva: nella voce D.18.a) rivalutazioni di partecipazioni ed ha quale contropartita l’incremento nello stato patrimoniale della posta la voce B.III.1) partecipazioni in imprese controllate oppure la voce B.III.1.b) partecipazioni in imprese collegate. La perdita si rileva nella voce D.19.a svalutazioni di partecipazioni e comporta una riduzione delle «Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni» sopra indicate. A norma del § 170 dell’OIC 17, in presenza di più partecipazioni, alle quali debba applicarsi il metodo del patrimonio netto, questo si applica ad ogni singola partecipazione e di conseguenza non può essere effettuata una valutazione su base aggregata delle partecipazioni. Pertanto la svalutazione da apportare ad una partecipazione non può essere compensata dal mancato riconoscimento del maggior valore, attribuibile ad altre, derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto. Riprendendo l’esempio precedente, ove l’utile rettificato della controllata Beta è 400, contabilmente si avrà: 31 dicembre 201x Imputazione del risultato di esercizio di Beta spa B.III.1 Partecipazione in controllate D.18.a Rivalutazione di partecipazioni 400 400 Tavola 2 - Determinazione del risultato di esercizio rettificato della partecipata Descrizione Valori Risultato esercizio Beta come da suo bilancio 890 - ammortamento del plusvalore latente del fabbricato (pari a 640) con aliquota 5% (32) - effetti di operazioni intersocietarie 2 - effetti di diversi criteri contabili (70) - quota di ammortamento dell’avviamento pari a 1.200 (vita utile 5 anni) (290) = Risultato esercizio Beta rettificato 24 500 10/2014 TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Creazione della riserva indistribuibile Il Documento OIC 17, § 171-172, stabilisce che l’obbligo di accantonamento ad una «riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni» da applicazione del metodo del patrimonio netto deve intendersi imposto dall’art. 2426, n. 4 solo con riferimento alla rivalutazione non assorbita dalla «perdita propria» della partecipante. Pertanto: a) se l’utile d’esercizio della partecipante (es. 500) è superiore alla rivalutazione (es. 400), quest’ultima è soggetta al citato divieto di distribuzione in quanto non assorbita; quindi, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione dell’utile d’esercizio, la rivalutazione di 400 deve essere interamente iscritta in una riserva non distribuibile, distintamente indicata nell’ambito della voce A.VII «Altre riserve»; b) se l’utile d’esercizio della partecipante è inferiore alla rivalutazione (es. 280), l’importo da iscrivere in una riserva non distribuibile è pari all’’utile d’esercizio della partecipante (ossia 280); c) se il conto economico della partecipante evidenzia una perdita di esercizio, non si procede all’accantonamento a riserva in quanto la rivalutazione è stata in tutto compensata con la «perdita propria» della partecipante. Con tale regola si evita in ogni caso che possa essere distribuita sotto forma di utile la rivalutazione derivante dal metodo del patrimonio netto. Tale riserva può essere utilizzata, fin dall’esercizio della sua iscrizione e senza necessità di rispettare ordini di priorità rispetto ad eventuali altre riserve distribuibili, a copertura della perdita di esercizi precedenti o successivi (Documento OIC 17, § 172). Riprendendo l’esempio, e supponendo che Alfa chiuda con un utile di 600, superiore alla rivalutazione della partecipazione in Beta, si dovrà stanziare contabilmente l’intero importo della rivalutazione a riserva non distribuibile: 31 dicembre 201x Imputazione del risultato di esercizio di Beta spa A.IX Risultato dell’esercizio A.VII Riserva ex art. 2426, n. 4 400 400 Trattamento dei dividendi percepiti Nel momento in cui il risultato positivo viene 10/2014 distribuito dalla partecipata sotto forma di dividendi, non sarebbe corretto far transitare tali elementi dal Conto economico della società partecipante: si iscriverebbero, infatti, nel Conto economico componenti di reddito che sono già transitati dallo stesso. Di conseguenza, la distribuzione di dividendi dà origine direttamente ad una riduzione del valore della partecipazione nella società partecipata. Pertanto, la distribuzione di dividendi comporta la riduzione del valore della partecipazione, rendendo nel contempo disponibile, per l’importo dei dividendi distribuiti, la riserva ex art. 2426 co. 1 n. 4 c.c. dal momento che solo in tale momento il plusvalore della partecipazione si può ritenere realizzato (Documento OIC 17, § 178). Riprendendo l’esempio precedente, con la controllata Beta che ha chiuso l’esercizio con un utile di 890 e determinato a seguito delle rettifiche una rivalutazione della partecipazione di 400, si supponga che l’assemblea di Beta in data 10 giugno 201z decida di distribuire il 50% dell’utile. Alfa che possiede l’80% di Beta, percepirà dividendi di 356 (890 x 80% x 50%). Contabilmente si avrà: 10 giugno 201z Imputazione dividendi di Beta spa C.II.2 Crediti verso controllate B.III.1 Partecipazione in controllate 356 356 10 giugno 201z Liberazione di parte della riserva ex art. 2426, n. 4 A.VII Riserva ex. art. 2426, n. 4 A.VII Riserva straordinaria 356 356 Il Documento OIC 17, § 179, stabilisce che se la partecipata possiede una partecipazione nella partecipante, legittimamente assunta nei limiti indicati all’art. 2359-bis, 1º comma, cod. civ., e quest’ultima ha assegnato parte dei propri utili alla partecipata, riducendo cosı̀ il proprio patrimonio netto, il risultato d’esercizio della partecipata - che comprende tali dividendi e che la partecipante assume nel proprio conto economico con il metodo del patrimonio netto - non è depurato dei suddetti dividendi. Essi vanno a reintegrare il patrimonio netto della partecipante. Perdite che eccedono il valore della partecipazione A norma del § 168 dell’OIC 17, nel caso in cui 25 Bilancio&Reddito Principi contabili nazionali TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi contabili nazionali il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Bilancio&Reddito Perdite durevoli di valore Si ricorda infine che la partecipazione anche se valutata con il metodo del patrimonio netto si svaluta comunque in presenza di perdite durevoli di valore, determinate ai sensi di quanto disposto dall’OIC 21, anche nei casi in cui ciò comporti la necessità di iscrivere la partecipazione ad un importo inferiore a quello determinato applicando il metodo del patrimonio netto. Questo si verifica quando la perdita di valore sia causata da fattori che non trovano riflesso immediato nei risultati negativi della partecipata. Variazioni del patrimonio netto della partecipata che non hanno concorso al risultato economico Come specificato dal Documento OIC 17, § 171, se il patrimonio netto della partecipata aumenta, in conseguenza di rivalutazione monetaria disposta in forza di leggi speciali, o diminuisce, per riduzione del capitale sociale o distribuzione di riserve, in misura corrispondente sarà rispettivamente aumentato o ridotto nello stato patrimoniale della partecipante il valore della partecipazione e quello della riserva indistribuibile. Tali variazioni non sono imputate nel conto economico della partecipante. Si supponga che Gamma spa valuti la partecipazione del 35% in Delta spa, collegata, con il metodo del patrimonio netto. Delta durante l’esercizio ha effettuato una rivalutazione monetaria permessa da legge speciale con stanziamento di una riserva di rivalutazione di 1.000. Consegue che Gamma dovrà adeguare il valore della propria partecipazione al nuovo capitale netto di Delta incrementando di 350 (35% di 1.000) la partecipazione. In contropartita incrementerà il saldo della riserva indistribuibile ex art. 2426, n. 4. 26 31 dicembre 201x Imputazione della rivalutazione monetaria di Delta spa B.III.1 Partecipazione in controllate A.VII Riserva ex. art. 2426, n. 4 350 350 Nel nuovo OIC 17, § 172, si fornisce una disciplina anche per i casi in cui la partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto compie operazioni sul proprio patrimonio netto che modificano la percentuale di proprietà della partecipante, come ad esempio nel caso in cui la partecipata faccia un aumento di capitale riservato a favore di un altro socio oppure acquisti le proprie azioni da un terzo socio per poi annullarle. In questi casi la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla stregua di un’operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione. Se l’ammontare di patrimonio netto riferibile alla partecipante aumenta, si incrementa il valore della partecipazione iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita della voce D.18.a) rivalutazioni di partecipazioni, mentre se diminuisce si riduce il valore della partecipazione in contropartita alla voce D.19.a svalutazioni di partecipazioni. Si supponga che Alfa spa valuti la partecipazione del 40% nella collegata Delta spa, della quale possiede azioni per un valore nominale di 800, con il metodo del patrimonio netto. Delta presenta un capitale sociale di 2.000 e riserve di 1.000, per un totale del capitale netto pari a 3.000. Alfa ha iscritto la partecipazione in bilancio a 1.200 (40% di 3.000). Delta durante l’esercizio ha aumentato il proprio capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per far entrare un nuovo socio. L’aumento di capitale è pari a 500 + sovrapprezzo di 300. Per cui il capitale netto di Delta passa da 3.000 a 3.800. Alfa vede ridurre la propria percentuale di partecipazione in Gamma dal 40% al 32% (800/2.500). Il nuovo valore della partecipazione sarà pari al 32% di 3.800, ossia 1.216. La variazione aumentativa di 16 (1.216 1.200) è considerata realizzativa e non interesserà quindi la riserva ex art. 2426 ma si trasmetterà direttamente a conto economico. 10/2014 TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 31 dicembre 201x Imputazione della variazione del capitale di Delta spa B.III.1 Partecipazione in controllate A.VII Rivalutazione di partecipazioni 16 16 Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione Dopo l’acquisizione del controllo, o influenza notevole, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella partecipata, la relativa differenza è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l’ammontare pari all’incremento della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio della partecipata. Tale differenza è trattata analogamente alla differenza iniziale (Documento OIC, § 181). Cessione della partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto La plusvalenza o la minusvalenza (utile o perdita) derivante dalla cessione di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto si calcola come differenza tra prezzo di vendita e valore della partecipazione risultante dall’ultimo bilancio e si imputa al conto economico. Gli eventuali oneri di transazione non concorrono alla formazione del saldo della plus/minusvalenza ma sono costi inviati direttamente a conto economico (Documento OIC, § 182). Nel caso di cessione solo di una parte delle azioni o di una quota della partecipata, se c’è evidenza che la cessione parziale della partecipazione abbia diminuito durevolmente il valore della parte non ceduta (per esempio, quando la cessione parziale comporta la perdita del controllo da parte della capogruppo), il residuo valore della partecipazione dovrà essere adeguatamente svalutato per l’ammontare del valore di carico residuo eccedente il valore recuperabile (Documento OIC, § 183). Cambiamento del criterio di valutazione tra metodo del costo e metodo del patrimonio netto Vi possono essere due situazioni opposte: passaggio dal metodo del patrimonio netto a quello del costo e viceversa. 10/2014 Passaggio dal metodo del patrimonio netto al metodo del costo Il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato quando (documento OIC 17, § 186-188): la partecipante abbia perso l’influenza notevole sulla partecipata; la partecipazione non costituisca più un’immobilizzazione, essendo stata iscritta nell’attivo circolante in previsione di una cessione a breve termine. Il metodo di valutazione commentato può essere abbandonato anche nel caso in cui la partecipazione rappresenti un bene posseduto al solo scopo di trarre dall’investimento un utile di natura finanziaria in forma sistematica. Nel caso di giustificato abbandono del metodo del patrimonio netto, il valore risultante nel bilancio dell’esercizio precedente viene assunto: quale valore di costo ridotto delle eventuali perdite durevoli di valore, se la partecipazione permane tra le immobilizzazioni finanziarie; il minore tra il costo ed il valore corrente di mercato, se la partecipazione è iscritta nell’attivo circolante. Passaggio dal metodo del costo al metodo del patrimonio netto Il Documento OC 17, § 184-185 disciplina il caso del passaggio dal metodo del costo a quello del patrimonio netto. Caso in cui sia redatto il bilancio consolidato Nel caso in cui la società possegga una partecipazione di controllo o collegamento valutata al costo ed intenda modificare il criterio di valutazione per adottare il metodo del patrimonio netto, ove rediga il bilancio consolidato, la partecipazione è iscritta al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato. Negli esercizi successivi, si valuterà secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto. Caso in cui non sia redatto il bilancio consolidato In assenza del bilancio consolidato, in sede di passaggio dal metodo del costo al metodo del patrimonio netto si possono ipotizzare due fattispecie, a seconda che la partecipante 27 Bilancio&Reddito Principi contabili nazionali TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi contabili nazionali Bilancio&Reddito disponga o meno di una situazione patrimoniale (extracontabile) di cui al Documento OIC, § 153-154, che è stata redatta all’atto dell’acquisto della partecipata tenendo conto del costo sostenuto, distribuito tra attività e passività, mediante rettifica dei valori contabili sulla base dei loro valori correnti. a) Quando tale situazione patrimoniale (extracontabile) è disponibile, il metodo del patrimonio netto si applica retroattivamente a partire dalla data di acquisizione della partecipazione. In particolare, la differenza iniziale fra costo di acquisto e corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale iniziale della partecipata alla data di acquisizione, si tratta secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto. Negli esercizi successivi all’acquisizione, si effettuano le rettifiche per aggiornare annualmente gli effetti della iniziale differenza fra costo di acquisto e valore contabile della partecipata. A partire dall’esercizio dell’acquisizione della partecipazione, nell’applicazione del metodo del patrimonio netto si terrà conto della quota di pertinenza dei risultati economici degli esercizi successivi, nonché della quota di pertinenza delle altre variazioni del patrimonio netto della partecipata che non hanno concorso alla formazione del risultato economico di detti esercizi. Dal confronto, alla data del cambiamento del criterio di valutazione, tra il valore della partecipazione determinato con il metodo del patrimonio netto e quello contabile iscritto nel bilancio della partecipata può emergere un valore superiore — differenza positiva — o un valore inferiore — differenza negativa. In caso di differenza positiva si è in presenza di una plusvalenza, la quale dà luogo, nei conti della partecipante, ad un corrispondente aumento del valore di iscrizione della partecipazione e, quale contropartita, alla rilevazione di un provento straordinario con successivo corrispondente accreditamento ad una riserva indistribuibile. In caso di differenza negativa, si è in presenza di una minusvalenza, attribuibile a risultati d’esercizio negativi della partecipata, che non hanno dato luogo ad una rettifica del costo per perdita durevole di valore; in tal caso, ancorché la rettifica non abbia avuto luogo in considerazione della previsione di 28 temporaneità della perdita, il valore della partecipazione si riduce imputando a conto economico la conseguente svalutazione fra le componenti straordinarie di reddito. b) Quando la suddetta situazione patrimoniale extracontabile della partecipata riferita alla data dell’acquisizione non è disponibile, la partecipante confronta il valore contabile partecipazione all’inizio dell’esercizio con l’importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata alla stessa data; tale patrimonio netto sarà stato previamente assoggettato alle rettifiche extracontabili previste per l’applicazione di detto metodo. Si possono presentare due ipotesi, a seconda che la differenza fra la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata e il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio della partecipante sia positiva o negativa. In caso di differenza positiva si è in presenza di una plusvalenza, la quale dà luogo ad un corrispondente incremento della voce «partecipazioni» iscritta nelle «immobilizzazioni finanziarie» della partecipante e, quale contropartita, alla rilevazione di un provento straordinario con successivo corrispondente accreditamento ad una riserva indistribuibile. In caso di differenza negativa, essa costituisce: – o una minusvalenza attribuibile ai risultati negativi d’esercizio della partecipata, che non hanno comportato la svalutazione nella supposizione di non essere in presenza di una perdita durevole, per cui occorre svalutare la partecipazione stessa imputando la riduzione di valore fra le componenti straordinarie di reddito, – o, allorché è comprovato che non può trattarsi di minusvalenza, in questo caso essa va considerata quale rettifica extracontabile al bilancio di apertura della partecipata, cioè del bilancio di apertura dell’esercizio al termine del quale la partecipante ha deciso di passare dal criterio del costo a quello del patrimonio netto. Ottenuta comunque la corrispondenza fra patrimonio netto eventualmente rettificato e valore di carico nella partecipante, questa assumerà il risultato d’esercizio della partecipata rettificato con le specifiche tecniche del metodo qui esaminato. 10/2014 TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Alcune questioni ancora aperte e una riflessione di sintesi Il nuovo Documento OIC 17 contribuisce a chiarire ulteriormente il metodo del patrimonio netto, disciplinando situazioni precedentemente non affrontate, come nel caso dell’effetto di operazioni sul capitale intrattenute con terzi diluitive della percentuale di possesso o passaggio dal metodo del costo a quello del patrimonio netto. Inoltre interpreta coraggiosamente il dettato civilistico sia proponendo un unico metodo per la contabilizzazione del risultato di esercizio della partecipata, sia chiarendo definitivamente la questione della data in cui determinare la differenza tra costo e valore patrimoniale. In questo senso il Documento permette un ulteriore passo in avanti verso una migliore applicazione dell’equity method. Restano invero aperte ancora alcune questioni contabili come ad esempio: 1) il Documento OIC 17 continua a non affrontare il caso in cui i dividendi dalla partecipata deliberati a favore della partecipante (sulla base dell’utile civilistico della partecipata) superino l’importo della riserva non distribuibile stanziata nel bilancio di quest’ultima (calcolata sulla base dell’utile rettificato). In tal caso chi scrive ritiene che la logica del metodo del patrimonio netto imponga di ridurre comunque il valore della partecipazione, in quanto comunque realizzatasi, per l’importo dei dividendi distribuiti. La riserva ex art. 2426, n. 4 sarà interamente liberata; 2) il Documento OIC 17 non cita il caso in cui in un esercizio è stata creata la riserva indistribuibile e nell’esercizio successivo la partecipata chiude il bilancio determinando una perdita rettificata che fa ridurre il valore della partecipazione. In tal caso quale è il destino della riserva indistribuibile creatasi nell’esercizio precedente? Molto probabilmente essa dovrà essere liberata in misura pari al minusvalore della partecipazione stanziata nel conto economico, in quanto il senso di tale riserva è di evitare che siano distribuiti plusvalori non realizzati; 3) nel caso di passaggio dal metodo del patrimonio netto a quello del costo, ancora una volta, quale è il destino della riserva indistribuibile se ancora esistente? Forse, nel silenzio del Documento OIC 17, l’eventuale resi10/2014 duo esistente della riserva indistribuibile ex art. 2426, n. 4 diviene disponibile trasportando il suo saldo ad altra riserva straordinaria? In realtà in tal caso non è detto che la partecipazione sia stata realizzata, circostanza che impone la liberazione della riserva perché i dividendi relativi potrebbero non esser stati distribuiti. Infine si segnala la mancanza di una esplicita previsione circa l’uso del metodo del patrimonio netto per le partecipazioni in joint ventures, per quanto esse siano implicitamente valutabili al costo laddove dette partecipazioni superino almeno le soglie percentuali previste per la presunzione di collegamento, come affermato nell’art. 37 del D.Lgs. n. 127/1991. Tuttavia l’osservazione che ci si sente di muovere alla nuova disciplina dell’OIC è la mancanza di una raccomandazione circa l’uso del metodo del patrimonio netto come alternativa al metodo del costo. Tale raccomandazione, sia pur implicitamente, esisteva nel vecchio testo dell’OIC 20 (par. 3.5) ed è stata invece eliminata nel testo dell’OIC 17 o dell’OIC 21, riferito alle partecipazioni in generale. È vero che è il codice civile a permettere l’uso indifferente di una delle due opzioni e che nel caso in cui sia redatto il consolidato, l’uso del patrimonio netto nel bilancio della capogruppo assume rilievo certamente minore. Ma tale metodo diviene essenziale laddove per una qualsiasi ragione il consolidato non sia redatto. In tale circostanza, rilevata la tendenza generale all’suo del metodo del costo nei bilanci separati, solo una buona nota integrativa può colmare tale lacuna. 29 Bilancio&Reddito Principi contabili nazionali