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Principi contabili nazionali
Il metodo del patrimonio netto
nella valutazione di partecipazioni
con il nuovo OIC 17
di Alberto Quagli (*)
Bilancio&Reddito
L’articolo espone il metodo del patrimonio netto da applicare alle partecipazioni immobilizzate
in controllate e collegate in alternativa al metodo del costo, cosı̀ come rivisto dal nuovo
Documento OIC 17 approvato ai primi di agosto 2014.
Premessa
Tra giugno e agosto 2014 sono state pubblicate le versioni riviste dei principi contabili
contenuti nei Documenti OIC. Tali Principi
si applicano ai bilanci chiusi a partire dal
31 dicembre 2014 e quindi interessano già
l’esercizio 2014. In questo contributo si commenta la sezione del Documento 17 «Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto» interessata da vari cambiamenti rispetto
alla precedente versione. Si ricorda che nella
precedente versione il metodo del patrimonio netto era oggetto di uno specifico Documento, l’OIC 21, che adesso deve ritenersi
abrogato.
Sintesi delle principali novità
Opportunamente tutti i nuovi Documenti
dell’OIC espongono inizialmente le principali differenze rispetto alla precedente versione. Con riferimento al metodo del patrimonio netto, Il Documento 17 richiama le seguenti principali novità, esposte sistematicamente nei paragrafi successivi:
data di calcolo della differenze iniziali: in
linea con la soluzione adottata nel consolidato, si indica, a livello di best practice, che il
patrimonio netto contabile della partecipata
da porre a confronto con il costo di acquisto
della partecipazione ai fini del calcolo della
differenza iniziale tra i due valori, ove siano
disponibili le informazioni, sia quello calcolato alla «data di acquisizione». Si ammette
tuttavia l’utilizzo della «data dell’ultimo bilancio della partecipata» stante l’esplicito ri-
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chiamo a tale momento fatto dal primo comma dall’art. 2426 n.4. È ragionevole ritenere
che le informazioni per far riferimento alla
data di acquisizione possano non essere disponibili nel caso di collegate;
eliminazione del metodo patrimoniale: è
stata eliminata l’opzione del metodo patrimoniale per l’imputazione dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto. Di conseguenza, ora il documento disciplina solo gli aspetti dell’applicazione del metodo reddituale. In sostanza
quello che nel vecchio Documento OIC 21
era considerato il benchmark method, adesso
è divenuto l’unico metodo applicabile, semplificando decisamente le opzioni contabili;
eliminazione utili e perdite tra partecipante
e partecipata: in linea con quanto già fatto nel
bilancio consolidato, si è esplicitato il trattamento degli utili e delle perdite derivanti da
operazioni tra la partecipante (incluse le sue
controllate consolidate) e una partecipata.
Coerentemente con la logica propria del metodo del patrimonio netto, si è precisato che lo
storno degli utili e delle perdite realizzati con
la partecipata avviene (anche nel caso di vendita da partecipante a partecipata) solo in misura corrispondente alla frazione di capitale
posseduto dalla partecipante. Gli altri soci della partecipata, a differenza del consolidato,
non sono inclusi nel patrimonio della parteciNota:
(*) Università di Genova
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pante, e quindi le operazioni compiute con
loro costituiscono a tutti gli effetti utili/perdite
realizzati con terzi;
svalutazione della partecipazione in sede di
iscrizione iniziale: Per coerenza con la scelta
in proposito fatta nella sezione consolidato,
si è precisato che, nel caso del prezzo della
partecipazione pagato in eccesso rispetto al
valore degli asset acquisiti, e quindi in presenza di un cattivo affare, tale importo è «imputato a conto economico nella voce E21)
Oneri straordinari» (anziché nella voce D19a
Svalutazioni da partecipazioni);
operazioni sul capitale della partecipata: il
principio si occupa del caso di operazioni sul
capitale della partecipata, che non hanno
concorso alla formazione del risultato economico della medesima, che determinano una
variazione della quota partecipativa del partecipante, quale ad esempio l’aumento del
capitale a favore di un nuovo socio con diluizione della quota del partecipante);
acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella partecipata: in coerenza con
quanto previsto dal bilancio consolidato, anche nella sezione sul metodo del patrimonio
netto è stato richiamato il caso dell’acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella partecipata prevedendo che la relativa differenza vada trattata analogamente alla differenza iniziale;
cambiamento di criterio di valutazione (dal
costo al metodo del patrimonio netto) in presenza di un consolidato: si è esplicitata la
contabilizzazione nel bilancio di esercizio
di un cambiamento di criterio di valutazione
nel caso in cui la partecipante già consolidi
la partecipata fin dalla sua acquisizione;
semplificazioni di struttura: sono stati eliminati i paragrafi contenenti i riferimenti generali in tema di: classificazione, impairment e nota integrativa, per i quali si fa rinvio all’OIC 21 - Partecipazioni.
L’opzione civilistica del metodo
del patrimonio netto
Secondo l’art. 2426 co. 1 n. 4 c.c., le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
o collegate possono essere valutate, anziché
secondo il criterio del costo, per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
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delle imprese medesime, detratti i dividendi
ed operate le rettifiche richieste dai principi
di redazione del bilancio consolidato nonché
quelle necessarie per il rispetto dei principi
di redazione del bilancio.
L’uso del metodo del patrimonio netto in riferimento a queste tipologie di partecipazioni risponde maggiormente alla logica del
possesso di tali partecipazioni non solo allo
scopo di trarre i frutti diretti dell’investimento (i dividendi), ma soprattutto, sul piano
quantitativo, per la cointeressenza al risultato d’esercizio e alla consistenza patrimoniale
della partecipata.
Il Documento OIC 17, § 180, stabilisce che iI
metodo del patrimonio netto può applicarsi
alle partecipazioni possedute sia direttamente, sia indirettamente tramite altre società.
Nel caso in cui la partecipante possegga
una partecipazione in una società controllata
che a sua volta possiede partecipazioni di
controllo o collegamento, il metodo del patrimonio netto si applica dopo che nel bilancio di quest’ultima società le partecipazioni
siano state valutate impiegando i medesimi
principi contabili utilizzati dalla capogruppo. Nell’ipotesi che la partecipante possegga
una partecipazione in una società collegata
che, quale capogruppo (di altre società), rediga il bilancio consolidato, si assume il valore risultante da tale bilancio.
Il metodo del patrimonio netto
come consolidamento sintetico
Il documento 17, in termini generali, afferma
che (§ 151-152). Il metodo del patrimonio
netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento
con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione per tener
conto delle quote di pertinenza degli utili e
delle perdite e altre variazioni del patrimonio
netto della partecipata.
Con tale metodo si prescinde dal fatto che gli
utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del
capitale della partecipata. In altri termini il
costo originario, sostenuto per l’acquisizione
di una partecipazione in un’altra società, viene periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilan-
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cio della società partecipante, sia la quota ad
essa spettante degli utili o delle perdite, sia le
altre variazioni del patrimonio netto della
partecipata, nei periodi successivi alla data
di acquisto.
Il metodo del patrimonio netto tende a produrre gli stessi effetti sul patrimonio netto e
sul risultato dell’esercizio del metodo del
consolidamento integrale. La differenza tra
il consolidamento integrale ed il metodo del
patrimonio netto risiede in sostanza nel fatto
che solo con il consolidamento integrale gli
effetti sono analiticamente rilevati in tutte le
voci del bilancio, con evidenza del risultato e
del patrimonio netto di terzi. Con il consolidamento integrale, infatti, si incorporano nel
bilancio della partecipante tutti i conti della
partecipata; con il metodo del patrimonio
netto, invece, si riflette nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata, mentre nel conto economico si riflettono i risultati d’esercizio di questa (in proporzione alla quota posseduta della partecipazione), rettificati per riflettere il costo dell’investimento sostenuto dalla società titolare
della partecipazione. Il metodo del patrimonio netto non è pertanto sostitutivo del consolidamento integrale, né alternativo a quest’ultimo. Rispetto alla valutazione al costo,
il metodo del patrimonio netto consente di
rilevare per competenza, e quindi contestualmente alla loro formazione, i risultati della
partecipata.
Prima applicazione del metodo
del patrimonio netto: il confronto
iniziale tra costo e patrimonio netto
Il Documento OIC 17 tratta la contabilizzazione iniziale con il metodo del patrimonio
netto nei paragrafi 148-162, Esso stabilisce
che in caso di scelta del metodo del patrimonio netto, le partecipazioni sono in prima
battuta iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.
Tuttavia, sin dalla acquisizione della partecipazione si deve effettuare un confronto tra il
suddetto costo ed il valore del patrimonio
netto della partecipata.
In sede di calcolo della differenza iniziale si
raccomanda, ove siano disponibili le informazioni, di porre a confronto il costo di acquisto con il patrimonio netto della parteci-
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pata calcolato alla data di acquisizione della
partecipazione di controllo o collegamento
in quanto tecnicamente più corretto (conseguentemente, nella presente sezione si farà
generalmente riferimento a tale data). È tuttavia accettabile utilizzare per tale confronto
il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata stante il tenore letterale dell’art. 2426 n.4.
Uso di una situazione extracontabile
per il confronto tra costo e valore
della corrispondente frazione
del patrimonio netto
Quando il costo d’acquisto della partecipazione differisce rispetto alla quota di pertinenza del valore netto contabile alla data dell’acquisizione, si determina una differenza
iniziale, positiva o negativa, che va identificata nella sua composizione e trattata contabilmente in modo analogo alle differenze iniziali da annullamento emergenti in sede di
preparazione nel bilancio consolidato.
In particolare, all’acquisto di una quota di
partecipazione in una società tale da conferire il controllo o l’influenza notevole, l’acquirente compie una valutazione della quota
oggetto di acquisizione, principalmente sulla
base di una situazione patrimoniale a valori
contabili ricevuta dall’alienante o dagli organi della stessa società oggetto di negoziazione. La situazione suaccennata è soggetta ai
procedimenti di rettifica (extracontabili) in
linea con quanto previsto nella sezione bilancio consolidato ai paragrafi 68-77 (Documento OIC 17, § 158).
Terminate le rettifiche, la partecipante disporrà di una situazione patrimoniale extracontabile che evidenzia un patrimonio netto
sul quale calcolare la frazione di capitale acquistata. In tal modo la partecipante è in grado di conoscere la composizione dei valori
attivi e passivi della partecipata, opportunamente rettificati, tenuto ovviamente conto
della frazione di capitale posseduta.
In sostanza, al termine del procedimento di
rettifica sopra descritto, la partecipante è in
condizione di compilare un prospetto delle
differenze fra prezzo di costo e patrimonio
netto contabile della partecipata (più esattamente, degli scostamenti rispetto ai valori
contabili dei singoli componenti patrimoniali attivi e passivi) e di determinarne la natura
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ai fini del loro trattamento contabile. Questo
prospetto verrà utilizzato per rettificare i risultati d’esercizio della partecipata a partire
dal primo bilancio successivo all’acquisto.
Le differenze iniziali tra costo e valore
della corrispondente frazione
del patrimonio netto: la differenza positiva
Ai fini dell’iscrizione della partecipata nello
stato patrimoniale della partecipante occorre
distinguere se si è in presenza di una differenza positiva o negativa.
In presenza di una differenza iniziale positiva (costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente
frazione di patrimonio netto contabile della
partecipata), si possono prospettare due ipotesi:
a) la differenza iniziale positiva è riconducibile a maggiori valori dell’attivo dello stato patrimoniale della partecipata o alla presenza di
avviamento, per cui la partecipante iscrive la
partecipazione al costo di acquisto. Quindi, se
il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota
del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata, la differenza può essere iscritta nell’attivo della partecipante purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa; tale differenza deve essere ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai
beni ammortizzabili, compreso l’avviamento
(ai sensi di quanto disposto dall’art. 2426, n.
4, 2º capoverso). In merito il paragrafo 162 del
Documento OIC 17 ricorda che l’investimento
nella partecipazione è esposto nello stato patrimoniale della partecipante attraverso un
ammontare unico, e la quota di utili o di perdite della partecipata si rileva nell’apposita voce del conto economico. L’eventuale avviamento che può giustificare la differenza positiva, pertanto, costituisce parte integrante del
valore di carico della partecipazione, pertanto,
non è scorporato dal prezzo pagato per l’acquisizione della partecipazione per iscriverlo
separatamente nel bilancio della partecipante;
b) la differenza iniziale positiva non corrisponde ad un maggior valore dell’attivo e/o
avviamento della partecipata, per cui la partecipazione è oggetto di svalutazione e la differenza è imputata a conto economico nella
voce E21) Oneri straordinari.
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Le differenze iniziali tra costo e valore
della corrispondente frazione
del patrimonio netto: la differenza negativa
In presenza di una differenza iniziale negativa
(costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione
di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare due ipotesi:
c) la differenza iniziale negativa non è riconducibile alla previsione di perdite ma al compimento di un buon affare, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al maggior
valore del patrimonio netto rettificato della
partecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita, tra le Altre riserve, una «Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite», indistribuibile;
d) la differenza iniziale negativa è dovuta alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza rappresenta un
«Fondo per rischi e oneri futuri» di cui si
mantiene memoria extracontabilmente In
tal caso, la partecipazione è inizialmente
iscritta per un valore pari al costo sostenuto.
Il fondo memorizzato extracontabilmente è
utilizzato negli esercizi successivi a rettifica
dei risultati della partecipata secondo la stessa logica prevista per il fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri (v. Documento OIC 17, § 72).
La società Alfa spa acquista in data 1/7/201x
l’80% della società Beta spa ad un prezzo di
2.800. Il patrimonio netto contabile di Beta
spa ammonta a 1.000. Il 20/9 si provvede al
confronto del costo di acquisto con il valore
della corrispondete frazione di patrimonio
netto della partecipata Beta spa espresso a
valori correnti e determinato alla data di acquisizione, come richiesto dal Documento
OIC 17, quale risulta dal prospetto riportato
in Tavola 1.
Si riscontra una differenza positiva tra costo
di acquisto e quota di patrimonio netto acquistata pari a (2.800 - 1.000 0,8) = 2.000.
Osservando i valori correnti delle attività e
delle passività, è possibile individuare le seguenti plusvalenze e minusvalenze latenti
(ipotizzate già al netto dell’effetto fiscale) attribuibili per l’80%:
maggior valore del fabbricato per 800 0,8
= 640;
minor valore delle rimanenze per 100 0,8
= 80.
21
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Il residuo positivo pari a 1.440 (dato da 2.000
- 640 + 80) è considerato avviamento per
1.200, come giustificati da eccellenti prospettive reddituali della partecipata. L’eccedenza
di 240 (1.440 - 1.200) non trova giustificazione nell’attivo ed è quindi stornata inviando il
costo a conto economico come onere straordinario. Le scritture contabili saranno le seguenti:
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1 luglio 201x Acquisto partecipazione in Beta spa
B.III.1 Partecipazione in controllate
C.IV.2 Banca c/c
2.800
2.800
20 settembre 201x Svalutazione della partecipazione per
la parte di prezzo non giiustificata dal patrimonio di Beta
E.21 Oneri straordinari
B.III.1 Partecipazione in controllate
240
240
Il metodo del patrimonio netto
nelle valutazioni di fine esercizio
A fine esercizio le partecipazioni in controllate e collegate per le quali si è deciso di
applicare il metodo del patrimonio netto dovranno essere valutate per considerare l’effetto delle variazioni del patrimonio netto
della partecipata indotte dal risultato economico di esercizio e da eventuali altre variazioni patrimoniali dirette. Ma come questione preliminare si deve stabilire quale bilancio della società partecipata utilizzare per
desumere i dati di partenza.
Il bilancio della partecipata da prendere
a base delle valutazioni di fine esercizio
In linea generale, il metodo del patrimonio
netto è applicato utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata riferito alla stessa
data del bilancio della partecipante (Documento OIC 17, § 163).
Tuttavia possono intervenire vari problemi.
Anzitutto non è detto che la partecipata chiuda l’esercizio alla stessa data della partecipante oppure potrebbe succedere che l’assemblea della partecipata non abbia approvato il bilancio in tempo utile per permetterne il suo utilizzo da parte della partecipante.
In questi casi soccorre il Documento 17 dell’OIC che stabilisce anzitutto (§ 163) che è
accettabile assumere un progetto di bilancio
formalmente redatto dall’organo amministrativo della partecipata, qualora non sia
ancora intervenuta l’approvazione da parte
dell’assemblea.
Nel caso in cui le date di riferimento dei bilanci della partecipante e delle partecipate
valutate con il metodo del patrimonio netto
divergano, gli amministratori della partecipante richiederanno alla partecipata di redigere un bilancio straordinario la cui data di
chiusura coincida con quella del bilancio
della partecipante; il metodo del patrimonio
netto dovrà essere applicato utilizzando il
suddetto bilancio intermedio (Documento
OIC 17, § 164).
Tuttavia, come eccezione e limitatamente alle società collegate,se la data di riferimento
del bilancio della società collegata non coincide con quella della partecipante, è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché si verifichino le seguenti condizioni:
la differenza non ecceda i tre mesi;
la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante;
la diversità di data venga indicata nella Nota integrativa della partecipante;
Tavola 1 - Prospetto di confronto tra valori contabili e valori correnti
Descrizione
Valori contabili
Valori correnti
Differenza
Fabbricato
2.000
2.800
800
Rimanenze
500
400
(100)
Crediti
800
800
0
Cassa
50
50
0
Totale Attivo
3.350
4.050
700
Debiti
2.350
2.350
0
Patrimonio netto
1.000
1.700
700
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vengano riflessi gli effetti di operazioni ed
eventi significativi verificatisi tra la data del
bilancio della collegata e quella della partecipante, ed essi siano posti in evidenza nella
Nota integrativa della partecipante.
Le rettifiche da compiere sul risultato
di esercizio della partecipata
Poiché il metodo del patrimonio netto deve
produrre gli stessi effetti del consolidamento,
l’applicazione di tale metodo richiede analoghe rettifiche. Pertanto il risultato (utile o
perdita) d’esercizio risultante dal bilancio
della partecipata, è soggetto alle seguenti rettifiche, ove applicabili:
1. rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi a quelli
applicati dalla partecipante;
2. rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura
dell’esercizio della collegata e quello della
partecipante nell’ipotesi in cui tali date non
coincidano, da effettuarsi, comunque, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo 160;
3. rettifiche derivanti dall’eliminazione degli
utili e perdite interni relativi ad operazioni
intersocietarie; Il Documento OIC 17, § 168,
stabilisce che nel caso di utili e perdite derivanti da operazioni tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una
partecipata, la partecipante rileva nel proprio bilancio tali utili o perdita solo per la
sua quota d’interessenza nella partecipata.
4. rettifiche per riflettere gli effetti, aggiornati annualmente, derivanti dall’iniziale imputazione delle differenze fra i valori contabili
e i valori che tengono conto del diverso prezzo di acquisizione;
5. rettifiche derivanti dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto dalla partecipante.
Con particolare riferimento alle operazioni
intersocietarie, in sede di eliminazione di
componenti positivi o negativi dal Conto
economico della partecipata si deve tenere
conto di quelli già riflessi nel Conto economico della partecipante; non si procede, infatti, all’eliminazione nella misura in cui i
componenti relativi alla partecipata si elidono con quelli che sono presenti nel Conto
economico della partecipante. I suddetti
componenti negativi o positivi di reddito
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non devono subire alcuna rettifica nella redazione del suo bilancio d’esercizio.
Devono essere, invece, eliminati nella misura
in cui esprimono utili o perdite interni non
riflessi già nel Conto economico della partecipante:
gli utili lordi su vendite di beni-merce, rilevati dalla partecipante, dovranno essere eliminati solo se e nella misura in cui i corrispondenti costi risultino sospesi dalla partecipata tra le rimanenze finali. Allo stesso modo si eliminano le plusvalenze derivanti dalla
vendita di beni strumentali alla partecipante,
contabilizzate dalla partecipata, per la parte
eccedente gli ammortamenti calcolati dalla
partecipante stessa sulla componente di costo che rappresenta l’utile interno (quindi
sulla plusvalenza stessa);
l’ammortamento sostenuto dalla partecipata sulla quota di costo del bene strumentale
acquistato dalla partecipante, dovrà essere
eliminato solo per la parte calcolata sulla
plusvalenza da quest’ultima realizzata, in
quanto utile interno. Ad esempio si supponga
che la società Alfa spa acquisti per 1.000 beni
strumentali da Beta spa, partecipata al 40%,
la quale realizza dalla vendita una plusvalenza di 300. La società Alfa spa, in seguito,
imputa al Conto economico un ammortamento del 10% pari a 100. La quota di ammortamento relativa alla plusvalenza interna
realizzata dalla partecipante è pari a 10% 300 = 30. La plusvalenza da eliminare dal
Conto economico della partecipata, ai fini
dell’assunzione del risultato nel bilancio della partecipante, sarà il 40% di (300 - 30 =)
270, ossia 108.
L’eliminazione dei risultati economici interni è solitamente effettuata sulla base dell’utile o della perdita lorda, senza considerare,
cioè, le spese generali, amministrative e di
vendita, che l’impresa deve comunque sostenere (spese di periodo).
Riprendendo il solito esempio, si supponga
che Beta spa consegua un utile di 890. Il prospetto di Tavola 2 illustra la variazione indotta nel valore della partecipazione, inizialmente iscritta per 2.560.
A questo punto il risultato rettificato di 500
sarà considerato per l’80% e quindi 400 rappresenterà la variazione incrementativa della
partecipazione per effetto dell’applicazione
del metodo del patrimonio netto. Afferma in-
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Bilancio&Reddito
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fatti il Documento OIC 17, § 167 che il risultato di bilancio della partecipata, al termine
delle rettifiche di cui al paragrafo precedente, si assume nel bilancio della partecipante
in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto. In particolare, tale risultato
va moltiplicato per la percentuale di partecipazione della partecipante nella ripartizione
degli utili, sia detto risultato un utile o una
perdita d’esercizio.
Imputazione del risultato economico
di esercizio della partecipata nel bilancio
della partecipante
Nella logica di valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, il
risultato di esercizio della società partecipata, rettificato come sopra descritto, determina una variazione nel valore della partecipazione iscritta nel bilancio della partecipante,
proprio per assicurare che il valore di quest’ultima sia pari, ad ogni momento, alla corrispondente frazione del patrimonio netto
della partecipata.
Per cui se il risultato di esercizio della partecipata valutata con il metodo del patrimonio
netto è positivo (negativo) si avrà un incremento (decremento) del valore della partecipazione.
In merito l’art. 2426 co. 1 n. 4 c.c. stabilisce
che «negli esercizi successivi le plusvalenze,
derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel
bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte
in una riserva non distribuibile», previsione
volta ad evitare che vengano distribuiti agli
azionisti utili che non sono ancora realizzati
in capo alla partecipante.
La nuova versione del Documento OIC 17
per i bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre
2014, rende possibile utilizzare solo il metodo prima definito benchmark (preferito), che
prevede che la variazione suddetta del valore
della partecipazione sia imputata in ogni caso a Conto Economico e che la costituzione
della riserva di cui all’art. 2426 co. 1, n. 4, sia
costituita solo in un secondo momento come
più avanti specificato.
Per cui l’utile si rileva: nella voce D.18.a) rivalutazioni di partecipazioni ed ha quale
contropartita l’incremento nello stato patrimoniale della posta la voce B.III.1) partecipazioni in imprese controllate oppure la voce
B.III.1.b) partecipazioni in imprese collegate. La perdita si rileva nella voce D.19.a svalutazioni di partecipazioni e comporta una
riduzione delle «Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni» sopra indicate.
A norma del § 170 dell’OIC 17, in presenza di
più partecipazioni, alle quali debba applicarsi il metodo del patrimonio netto, questo si
applica ad ogni singola partecipazione e di
conseguenza non può essere effettuata una
valutazione su base aggregata delle partecipazioni. Pertanto la svalutazione da apportare ad una partecipazione non può essere
compensata dal mancato riconoscimento
del maggior valore, attribuibile ad altre, derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.
Riprendendo l’esempio precedente, ove l’utile rettificato della controllata Beta è 400,
contabilmente si avrà:
31 dicembre 201x Imputazione del risultato di esercizio di
Beta spa
B.III.1 Partecipazione in controllate
D.18.a Rivalutazione di partecipazioni
400
400
Tavola 2 - Determinazione del risultato di esercizio rettificato della partecipata
Descrizione
Valori
Risultato esercizio Beta come da suo bilancio
890
- ammortamento del plusvalore latente del fabbricato (pari a 640) con aliquota 5%
(32)
- effetti di operazioni intersocietarie
2
- effetti di diversi criteri contabili
(70)
- quota di ammortamento dell’avviamento pari a 1.200 (vita utile 5 anni)
(290)
= Risultato esercizio Beta rettificato
24
500
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Creazione della riserva indistribuibile
Il Documento OIC 17, § 171-172, stabilisce
che l’obbligo di accantonamento ad una «riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni» da applicazione del metodo
del patrimonio netto deve intendersi imposto
dall’art. 2426, n. 4 solo con riferimento alla
rivalutazione non assorbita dalla «perdita
propria» della partecipante. Pertanto:
a) se l’utile d’esercizio della partecipante (es.
500) è superiore alla rivalutazione (es. 400),
quest’ultima è soggetta al citato divieto di
distribuzione in quanto non assorbita; quindi, in sede di approvazione del bilancio e
conseguente destinazione dell’utile d’esercizio, la rivalutazione di 400 deve essere interamente iscritta in una riserva non distribuibile, distintamente indicata nell’ambito della
voce A.VII «Altre riserve»;
b) se l’utile d’esercizio della partecipante è
inferiore alla rivalutazione (es. 280), l’importo da iscrivere in una riserva non distribuibile è pari all’’utile d’esercizio della partecipante (ossia 280);
c) se il conto economico della partecipante evidenzia una perdita di esercizio, non si procede
all’accantonamento a riserva in quanto la rivalutazione è stata in tutto compensata con la
«perdita propria» della partecipante.
Con tale regola si evita in ogni caso che possa essere distribuita sotto forma di utile la
rivalutazione derivante dal metodo del patrimonio netto.
Tale riserva può essere utilizzata, fin dall’esercizio della sua iscrizione e senza necessità
di rispettare ordini di priorità rispetto ad
eventuali altre riserve distribuibili, a copertura della perdita di esercizi precedenti o
successivi (Documento OIC 17, § 172).
Riprendendo l’esempio, e supponendo che
Alfa chiuda con un utile di 600, superiore
alla rivalutazione della partecipazione in Beta, si dovrà stanziare contabilmente l’intero
importo della rivalutazione a riserva non distribuibile:
31 dicembre 201x Imputazione del risultato di esercizio di
Beta spa
A.IX Risultato dell’esercizio
A.VII Riserva ex art. 2426, n. 4
400
400
Trattamento dei dividendi percepiti
Nel momento in cui il risultato positivo viene
10/2014
distribuito dalla partecipata sotto forma di
dividendi, non sarebbe corretto far transitare
tali elementi dal Conto economico della società partecipante: si iscriverebbero, infatti,
nel Conto economico componenti di reddito
che sono già transitati dallo stesso. Di conseguenza, la distribuzione di dividendi dà origine direttamente ad una riduzione del valore della partecipazione nella società partecipata. Pertanto, la distribuzione di dividendi
comporta la riduzione del valore della partecipazione, rendendo nel contempo disponibile, per l’importo dei dividendi distribuiti,
la riserva ex art. 2426 co. 1 n. 4 c.c. dal momento che solo in tale momento il plusvalore
della partecipazione si può ritenere realizzato (Documento OIC 17, § 178).
Riprendendo l’esempio precedente, con la
controllata Beta che ha chiuso l’esercizio con
un utile di 890 e determinato a seguito delle
rettifiche una rivalutazione della partecipazione di 400, si supponga che l’assemblea di Beta
in data 10 giugno 201z decida di distribuire il
50% dell’utile. Alfa che possiede l’80% di Beta,
percepirà dividendi di 356 (890 x 80% x 50%).
Contabilmente si avrà:
10 giugno 201z Imputazione dividendi di Beta spa
C.II.2 Crediti verso controllate
B.III.1 Partecipazione in controllate
356
356
10 giugno 201z Liberazione di parte della riserva ex art.
2426, n. 4
A.VII Riserva ex. art. 2426, n. 4
A.VII Riserva straordinaria
356
356
Il Documento OIC 17, § 179, stabilisce che se
la partecipata possiede una partecipazione
nella partecipante, legittimamente assunta
nei limiti indicati all’art. 2359-bis, 1º comma,
cod. civ., e quest’ultima ha assegnato parte
dei propri utili alla partecipata, riducendo
cosı̀ il proprio patrimonio netto, il risultato
d’esercizio della partecipata - che comprende
tali dividendi e che la partecipante assume
nel proprio conto economico con il metodo
del patrimonio netto - non è depurato dei
suddetti dividendi. Essi vanno a reintegrare
il patrimonio netto della partecipante.
Perdite che eccedono il valore
della partecipazione
A norma del § 168 dell’OIC 17, nel caso in cui
25
Bilancio&Reddito
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il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si
azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della
partecipata, le perdite ulteriori rispetto a
quelle che hanno comportato l’azzeramento
della partecipazione sono contabilizzate in
un fondo per rischi ed oneri.
Bilancio&Reddito
Perdite durevoli di valore
Si ricorda infine che la partecipazione anche
se valutata con il metodo del patrimonio netto si svaluta comunque in presenza di perdite
durevoli di valore, determinate ai sensi di
quanto disposto dall’OIC 21, anche nei casi
in cui ciò comporti la necessità di iscrivere la
partecipazione ad un importo inferiore a
quello determinato applicando il metodo
del patrimonio netto. Questo si verifica
quando la perdita di valore sia causata da
fattori che non trovano riflesso immediato
nei risultati negativi della partecipata.
Variazioni del patrimonio netto
della partecipata che non hanno
concorso al risultato economico
Come specificato dal Documento OIC 17, §
171, se il patrimonio netto della partecipata
aumenta, in conseguenza di rivalutazione
monetaria disposta in forza di leggi speciali,
o diminuisce, per riduzione del capitale sociale o distribuzione di riserve, in misura
corrispondente sarà rispettivamente aumentato o ridotto nello stato patrimoniale della
partecipante il valore della partecipazione e
quello della riserva indistribuibile. Tali variazioni non sono imputate nel conto economico della partecipante.
Si supponga che Gamma spa valuti la partecipazione del 35% in Delta spa, collegata,
con il metodo del patrimonio netto. Delta
durante l’esercizio ha effettuato una rivalutazione monetaria permessa da legge speciale con stanziamento di una riserva di rivalutazione di 1.000. Consegue che Gamma
dovrà adeguare il valore della propria partecipazione al nuovo capitale netto di Delta
incrementando di 350 (35% di 1.000) la partecipazione. In contropartita incrementerà
il saldo della riserva indistribuibile ex art.
2426, n. 4.
26
31 dicembre 201x Imputazione della rivalutazione monetaria di Delta spa
B.III.1 Partecipazione in controllate
A.VII Riserva ex. art. 2426, n. 4
350
350
Nel nuovo OIC 17, § 172, si fornisce una
disciplina anche per i casi in cui la partecipata valutata con il metodo del patrimonio
netto compie operazioni sul proprio patrimonio netto che modificano la percentuale
di proprietà della partecipante, come ad
esempio nel caso in cui la partecipata faccia un aumento di capitale riservato a favore di un altro socio oppure acquisti le proprie azioni da un terzo socio per poi annullarle.
In questi casi la variazione di valore della
partecipazione va iscritta alla stregua di
un’operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione. Se l’ammontare di patrimonio
netto riferibile alla partecipante aumenta, si
incrementa il valore della partecipazione
iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale
in contropartita della voce D.18.a) rivalutazioni di partecipazioni, mentre se diminuisce
si riduce il valore della partecipazione in
contropartita alla voce D.19.a svalutazioni
di partecipazioni.
Si supponga che Alfa spa valuti la partecipazione del 40% nella collegata Delta spa, della quale possiede azioni per un valore nominale di 800, con il metodo del patrimonio
netto. Delta presenta un capitale sociale di
2.000 e riserve di 1.000, per un totale del
capitale netto pari a 3.000. Alfa ha iscritto
la partecipazione in bilancio a 1.200 (40% di
3.000).
Delta durante l’esercizio ha aumentato il proprio capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per far entrare un nuovo socio.
L’aumento di capitale è pari a 500 + sovrapprezzo di 300. Per cui il capitale netto di
Delta passa da 3.000 a 3.800. Alfa vede ridurre la propria percentuale di partecipazione in
Gamma dal 40% al 32% (800/2.500).
Il nuovo valore della partecipazione sarà pari
al 32% di 3.800, ossia 1.216.
La variazione aumentativa di 16 (1.216 1.200) è considerata realizzativa e non interesserà quindi la riserva ex art. 2426 ma si
trasmetterà direttamente a conto economico.
10/2014
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31 dicembre 201x Imputazione della variazione del capitale di Delta spa
B.III.1 Partecipazione in controllate
A.VII Rivalutazione di partecipazioni
16
16
Acquisizione di ulteriori quote
di partecipazione
Dopo l’acquisizione del controllo, o influenza notevole, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella partecipata, la relativa differenza è determinata dalla
differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l’ammontare pari all’incremento della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio della partecipata. Tale differenza è trattata analogamente alla differenza
iniziale (Documento OIC, § 181).
Cessione della partecipazione
valutata con il metodo
del patrimonio netto
La plusvalenza o la minusvalenza (utile o
perdita) derivante dalla cessione di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo
del patrimonio netto si calcola come differenza tra prezzo di vendita e valore della partecipazione risultante dall’ultimo bilancio e
si imputa al conto economico. Gli eventuali
oneri di transazione non concorrono alla formazione del saldo della plus/minusvalenza
ma sono costi inviati direttamente a conto
economico (Documento OIC, § 182).
Nel caso di cessione solo di una parte delle
azioni o di una quota della partecipata, se
c’è evidenza che la cessione parziale della partecipazione abbia diminuito durevolmente il
valore della parte non ceduta (per esempio,
quando la cessione parziale comporta la perdita del controllo da parte della capogruppo),
il residuo valore della partecipazione dovrà
essere adeguatamente svalutato per l’ammontare del valore di carico residuo eccedente il
valore recuperabile (Documento OIC, § 183).
Cambiamento del criterio
di valutazione tra metodo del costo
e metodo del patrimonio netto
Vi possono essere due situazioni opposte:
passaggio dal metodo del patrimonio netto
a quello del costo e viceversa.
10/2014
Passaggio dal metodo del patrimonio netto
al metodo del costo
Il metodo del patrimonio netto deve essere
abbandonato quando (documento OIC 17, §
186-188):
la partecipante abbia perso l’influenza notevole sulla partecipata;
la partecipazione non costituisca più
un’immobilizzazione, essendo stata iscritta
nell’attivo circolante in previsione di una cessione a breve termine.
Il metodo di valutazione commentato può
essere abbandonato anche nel caso in cui la
partecipazione rappresenti un bene posseduto al solo scopo di trarre dall’investimento un
utile di natura finanziaria in forma sistematica.
Nel caso di giustificato abbandono del metodo del patrimonio netto, il valore risultante
nel bilancio dell’esercizio precedente viene
assunto:
quale valore di costo ridotto delle eventuali
perdite durevoli di valore, se la partecipazione permane tra le immobilizzazioni finanziarie;
il minore tra il costo ed il valore corrente di
mercato, se la partecipazione è iscritta nell’attivo circolante.
Passaggio dal metodo del costo al metodo
del patrimonio netto
Il Documento OC 17, § 184-185 disciplina il
caso del passaggio dal metodo del costo a
quello del patrimonio netto.
Caso in cui sia redatto il bilancio consolidato
Nel caso in cui la società possegga una partecipazione di controllo o collegamento valutata al costo ed intenda modificare il criterio
di valutazione per adottare il metodo del patrimonio netto, ove rediga il bilancio consolidato, la partecipazione è iscritta al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato. Negli esercizi successivi, si valuterà
secondo i principi generali del metodo del
patrimonio netto.
Caso in cui non sia redatto il bilancio
consolidato
In assenza del bilancio consolidato, in sede
di passaggio dal metodo del costo al metodo
del patrimonio netto si possono ipotizzare
due fattispecie, a seconda che la partecipante
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disponga o meno di una situazione patrimoniale (extracontabile) di cui al Documento
OIC, § 153-154, che è stata redatta all’atto
dell’acquisto della partecipata tenendo conto
del costo sostenuto, distribuito tra attività e
passività, mediante rettifica dei valori contabili sulla base dei loro valori correnti.
a) Quando tale situazione patrimoniale (extracontabile) è disponibile, il metodo del patrimonio netto si applica retroattivamente a
partire dalla data di acquisizione della partecipazione. In particolare, la differenza iniziale fra costo di acquisto e corrispondente alla
frazione del patrimonio netto risultante dalla
situazione patrimoniale iniziale della partecipata alla data di acquisizione, si tratta secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto. Negli esercizi successivi all’acquisizione, si effettuano le rettifiche per
aggiornare annualmente gli effetti della iniziale differenza fra costo di acquisto e valore
contabile della partecipata.
A partire dall’esercizio dell’acquisizione della
partecipazione, nell’applicazione del metodo
del patrimonio netto si terrà conto della quota di pertinenza dei risultati economici degli
esercizi successivi, nonché della quota di
pertinenza delle altre variazioni del patrimonio netto della partecipata che non hanno
concorso alla formazione del risultato economico di detti esercizi.
Dal confronto, alla data del cambiamento del
criterio di valutazione, tra il valore della partecipazione determinato con il metodo del
patrimonio netto e quello contabile iscritto
nel bilancio della partecipata può emergere
un valore superiore — differenza positiva —
o un valore inferiore — differenza negativa.
In caso di differenza positiva si è in presenza
di una plusvalenza, la quale dà luogo, nei
conti della partecipante, ad un corrispondente aumento del valore di iscrizione della partecipazione e, quale contropartita, alla rilevazione di un provento straordinario con
successivo corrispondente accreditamento
ad una riserva indistribuibile.
In caso di differenza negativa, si è in presenza di una minusvalenza, attribuibile a risultati d’esercizio negativi della partecipata, che
non hanno dato luogo ad una rettifica del
costo per perdita durevole di valore; in tal
caso, ancorché la rettifica non abbia avuto
luogo in considerazione della previsione di
28
temporaneità della perdita, il valore della
partecipazione si riduce imputando a conto
economico la conseguente svalutazione fra le
componenti straordinarie di reddito.
b) Quando la suddetta situazione patrimoniale extracontabile della partecipata riferita
alla data dell’acquisizione non è disponibile,
la partecipante confronta il valore contabile
partecipazione all’inizio dell’esercizio con
l’importo pari alla corrispondente frazione
del patrimonio netto della partecipata alla
stessa data; tale patrimonio netto sarà stato
previamente assoggettato alle rettifiche extracontabili previste per l’applicazione di
detto metodo.
Si possono presentare due ipotesi, a seconda
che la differenza fra la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata e il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio della
partecipante sia positiva o negativa.
In caso di differenza positiva si è in presenza
di una plusvalenza, la quale dà luogo ad un
corrispondente incremento della voce «partecipazioni» iscritta nelle «immobilizzazioni finanziarie» della partecipante e, quale contropartita, alla rilevazione di un provento straordinario con successivo corrispondente accreditamento ad una riserva indistribuibile.
In caso di differenza negativa, essa costituisce:
– o una minusvalenza attribuibile ai risultati
negativi d’esercizio della partecipata, che
non hanno comportato la svalutazione nella
supposizione di non essere in presenza di
una perdita durevole, per cui occorre svalutare la partecipazione stessa imputando la
riduzione di valore fra le componenti straordinarie di reddito,
– o, allorché è comprovato che non può trattarsi di minusvalenza, in questo caso essa va
considerata quale rettifica extracontabile al
bilancio di apertura della partecipata, cioè
del bilancio di apertura dell’esercizio al termine del quale la partecipante ha deciso di
passare dal criterio del costo a quello del patrimonio netto.
Ottenuta comunque la corrispondenza fra
patrimonio netto eventualmente rettificato
e valore di carico nella partecipante, questa
assumerà il risultato d’esercizio della partecipata rettificato con le specifiche tecniche
del metodo qui esaminato.
10/2014
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Alcune questioni ancora aperte
e una riflessione di sintesi
Il nuovo Documento OIC 17 contribuisce a
chiarire ulteriormente il metodo del patrimonio netto, disciplinando situazioni precedentemente non affrontate, come nel caso dell’effetto di operazioni sul capitale intrattenute con terzi diluitive della percentuale di possesso o passaggio dal metodo del costo a
quello del patrimonio netto. Inoltre interpreta coraggiosamente il dettato civilistico sia
proponendo un unico metodo per la contabilizzazione del risultato di esercizio della partecipata, sia chiarendo definitivamente la
questione della data in cui determinare la
differenza tra costo e valore patrimoniale.
In questo senso il Documento permette un
ulteriore passo in avanti verso una migliore
applicazione dell’equity method.
Restano invero aperte ancora alcune questioni contabili come ad esempio:
1) il Documento OIC 17 continua a non affrontare il caso in cui i dividendi dalla partecipata deliberati a favore della partecipante
(sulla base dell’utile civilistico della partecipata) superino l’importo della riserva non distribuibile stanziata nel bilancio di quest’ultima (calcolata sulla base dell’utile rettificato). In tal caso chi scrive ritiene che la logica
del metodo del patrimonio netto imponga di
ridurre comunque il valore della partecipazione, in quanto comunque realizzatasi, per
l’importo dei dividendi distribuiti. La riserva
ex art. 2426, n. 4 sarà interamente liberata;
2) il Documento OIC 17 non cita il caso in
cui in un esercizio è stata creata la riserva
indistribuibile e nell’esercizio successivo la
partecipata chiude il bilancio determinando
una perdita rettificata che fa ridurre il valore
della partecipazione. In tal caso quale è il
destino della riserva indistribuibile creatasi
nell’esercizio precedente? Molto probabilmente essa dovrà essere liberata in misura
pari al minusvalore della partecipazione
stanziata nel conto economico, in quanto il
senso di tale riserva è di evitare che siano
distribuiti plusvalori non realizzati;
3) nel caso di passaggio dal metodo del patrimonio netto a quello del costo, ancora una
volta, quale è il destino della riserva indistribuibile se ancora esistente? Forse, nel silenzio del Documento OIC 17, l’eventuale resi10/2014
duo esistente della riserva indistribuibile ex
art. 2426, n. 4 diviene disponibile trasportando il suo saldo ad altra riserva straordinaria?
In realtà in tal caso non è detto che la partecipazione sia stata realizzata, circostanza
che impone la liberazione della riserva perché i dividendi relativi potrebbero non esser
stati distribuiti.
Infine si segnala la mancanza di una esplicita
previsione circa l’uso del metodo del patrimonio netto per le partecipazioni in joint
ventures, per quanto esse siano implicitamente valutabili al costo laddove dette partecipazioni superino almeno le soglie percentuali previste per la presunzione di collegamento, come affermato nell’art. 37 del D.Lgs.
n. 127/1991.
Tuttavia l’osservazione che ci si sente di
muovere alla nuova disciplina dell’OIC è la
mancanza di una raccomandazione circa l’uso del metodo del patrimonio netto come alternativa al metodo del costo. Tale raccomandazione, sia pur implicitamente, esisteva
nel vecchio testo dell’OIC 20 (par. 3.5) ed è
stata invece eliminata nel testo dell’OIC 17 o
dell’OIC 21, riferito alle partecipazioni in generale. È vero che è il codice civile a permettere l’uso indifferente di una delle due opzioni e che nel caso in cui sia redatto il consolidato, l’uso del patrimonio netto nel bilancio
della capogruppo assume rilievo certamente
minore. Ma tale metodo diviene essenziale
laddove per una qualsiasi ragione il consolidato non sia redatto. In tale circostanza, rilevata la tendenza generale all’suo del metodo del costo nei bilanci separati, solo una
buona nota integrativa può colmare tale lacuna.
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Il metodo del patrimonio netto nella valutazione di