Il bilancio 2014 Principali effetti a seguito delle modifiche degli OIC Tortona 7 marzo 2015 Seconda giornata 2. Le questioni applicative dei nuovi OIC: • OIC 25 – Imposte sui redditi • • • • • OIC 28 • • La rilevazione delle imposte anticipate e differite La rivalutazione delle attività e la fiscalità differita Riallineamento fiscale nelle operazioni straordinarie Trasformazione imposte anticipate in crediti d’imposta Rinuncia crediti da parte dei soci OIC 29– Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili , correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intevenuti dopo la chiusura dell’esercizio • • • Effetti contabili dei cambiamenti di principio Effetti delle correzioni di errori Eventi ed operazioni straordinarie. Seconda giornata 1. Le questioni applicative dei nuovi OIC: • OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR • • • • Classificazione e misurazione dei fondi Fondi di ristrutturazione aziendale Beni gratuitamente devolvibili e relativo fondo Caso dei contenziosi legali 2. Sommario delle modifiche rilevanti degli altri nuovi OIC: • • • • • • OIC 20 – Titolo di debito OIC 21 – Partecipazioni e azioni proprie OIC 14 – Disponibilità liquide OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del Patrimonio Netto OIC 18 – Ratei e risconti OIC 22 – Conti d’ordine Seconda giornata 3. Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC • • Principali Novità Check-list Assirevi per il bilancio 2014 4. Revisione Legale • • Applicazione dei principi di revisione alle società minori Novità applicative degli “ISA ITALIA” 5. Domande ed approfondimenti LE QUESTIONI APPLICATIVE DEI NUOVI OIC OIC 25 – Imposte sui redditi OIC 25 – Imposte sul reddito PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO AL VECCHIO OIC 25 Affrancamento VECCHIO PRINCIPIO NUOVO PRINCIPIO Trattazione con riferimento ad attività/passività acquisite con una operazione straordinaria ed avviamento Non disciplinato Coordinamento norme fiscali VECCHIO PRINCIPIO 6 NUOVO PRINCIPIO Disinquinamento fiscale; Eliminato il riferimrento disinquinamento fiscale al Perdite fiscali: riferimento alla norma IRES (quinto anno d’imposta) Aggiorna la disciplina delle perdite fiscali (concetti di ragionevole tempo e pianificazione fiscale) OIC 25 – Imposte sul reddito PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 25 Affrancamento dei maggiori valori delle attività Nel nuovo OIC 25 è stata inserita la disciplina dell’affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e dell’avviamento che derivano da un’operazione straordinaria, quando la decisione di avvalersi dell’affrancamento è presa nell’esercizio in cui avviene l’operazione straordinaria ed entro la data di redazione del bilancio. In particolare, l’imposta sostitutiva sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività è calcolata nei limiti dei valori correnti delle stesse attività . L’imposta sostitutiva è iscritta come debito tributario alla voce D12 “debiti tributari”, in quanto l’aliquota sostitutiva è conosciuta fin dal momento dell’operazione straordinaria. 7 OIC 25 – Imposte sul reddito PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 25 Affrancamento dei maggiori valori dell’avviamento L’affrancamento dell’avviamento conseguente al pagamento dell’imposta sostitutiva determina il riallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale dell’avviamento. Il costo pagato per l’imposta sostitutiva è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento. L’imposta sostitutiva rappresenta, infatti, un’anticipazione di futuri oneri fiscali che altrimenti la società sarebbe tenuta a corrispondere ad aliquota piena negli esercizi successivi, qualora non avesse aderito al regime fiscale agevolativo. 8 segue OIC 25 – Imposte sul reddito PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 25 Affrancamento dei maggiori valori dell’avviamento L’ammontare del costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell’attivo circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc CII 4-quater “Attività per imposta sostitutiva da riallineamento”. La quota del costo dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio è iscritta nella voce 22 del conto economico “Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”. Il debito riconducibile all’imposta da pagare è rilevata nella voce D12 “debiti tributari” del passivo patrimoniale. 9 OIC 25 – Imposte sul reddito PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 25 Altre tematiche Nel nuovo OIC 25 è stata disciplinata in modo organico la rilevazione della fiscalità differita derivante da: i. Operazioni che hanno effetto sul conto economico; ii. Operazioni che non hanno effetto sul conto economico: a) operazioni straordinarie (operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda e operazioni di fusione e scissione); b) rivalutazioni di attività iscritte nell’attivo patrimoniale c) riserve in sospensione di imposta 10 OIC 25 – Imposte sul reddito PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 25 Altre tematiche E’ stata inoltre inserita una parte dedicata alla fiscalità differita che emerge nei casi in cui il valore contabile di una partecipazione in società controllate, collegate o in joint venture differisca dal valore fiscale. Ad esempio, queste differenze possono manifestarsi per: i. l’esistenza di utili non distribuiti di controllate, collegate e joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto; ii. la svalutazione del valore contabile della partecipazione in una società controllata, collegata e joint venture al suo ammontare recuperabile non deducibile fiscalmente. 11 OIC 25 – Imposte sul reddito PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 25 Fiscalità Differita Si procede a rilevare la fiscalità differita: • derivante da operazioni che hanno effetto sul conto economico; • derivante da operazioni che non hanno effetto sul conto economico; • nei casi in cui il valore contabile di una partecipazione in società controllate, collegate o in joint venture differisca dal valore fiscale; • con riferimento al riporto a nuovo delle perdite fiscali, a seguito delle recenti modifiche legislative . Non si procede a rilevare la fiscalità differita: • nei casi di rilevazione iniziale dell’avviamento o di un’attività o di una passività in un’operazione che non influenza direttamente nè il risultato civilistico nè il reddito imponibile e non è un’operazione straordinaria. 12 OIC 25 – Imposte sul reddito PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 25 Affrancamento Inglobato: il documento OIC interpretativo di legge n. 3 in tema di affrancamento dell’avviamento; il documento interpretativo n. 2 del precedente principio contabile 25 (in tema di contabilizzazione del consolidato e trasparenza fiscale). 13 OIC 25 – Imposte sul reddito PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 25 Imposta sostitutiva Precisato il trattamento contabile dell’imposta sostitutiva da pagare per il rialllineamento dei valori civilistici e fiscali Altre Eliminazione dei riferimenti al disinquinamento fiscale; Riformulata la disciplina delle perdite fiscali; 14 LE QUESTIONI APPLICATIVE DEI NUOVI OIC OIC 28 – Rinuncia crediti da parte dei soci OIC 28 – Rinuncia crediti da parte dei soci PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 28 Classificazione riserve Il nuovo principio razionalizza l’esemplificazione fatta in tema di riserve di patrimonio netto iscrivibili nella voce A.VII “Altre riserve”: si è precisato che i “Versamenti in conto futuro aumento di capitale” sono iscritti nella voce A.VII “Altre riserve” solo a condizione che essi non siano restituibili. La rinuncia del credito da parte del socio, che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, è trattata alla stregua di un apporto di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale. Distribuibilità delle riserve In tema di distribuibilità, il principio precisa che non sono distribuibili la riserva legale e la parte della riserva da sovraprezzo azioni corrispondente all’ammontare mancante alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale (art. 2431 del C.C.). 16 OIC 28 – Rinuncia crediti da parte dei soci PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 28 Riduzione del capitale In tema di riduzione del capitale obbligatoria per perdite il nuovo principio precisa che la perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando l’intero patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale. Nota Integrativa: utilizzo voci P.N. La versione finale del principio contabile precisa che, con riguardo al numero degli esercizi precedenti per i quali occorre fornire l’informazione dell’avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto, in genere è sufficiente fornire un’informazione riferita agli ultimi tre esercizi. In presenza di particolari situazioni, riguardanti l’importo e le modalità di utilizzo delle riserve, è opportuno includere un’informazione riferita a un numero di esercizi superiore ai tre indicati. 17 LE QUESTIONI APPLICATIVE DEI NUOVI OIC OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, correzione di errori eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio OIC 29 – Cambiamenti principi contabili,stime, correzioni errori PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 Errori determinanti e non determinanti Il nuovo principio elimina la distinzione tra “errori determinanti”ed “errori non determinanti” prevista nel vecchio principio, al fine di trattare, in base al postulato della rappresentazione veritiera e corretta esclusivamente gli errori che arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio con tale postulato. Inoltre, è stata eliminata la trattazione relativa agli aspetti giuridici riguardanti il rifacimento: • dei bilanci di esercizi precedenti, in quanto materia (giuridica) non pertinente con il contenuto contabile del principio. 19 OIC 29 – Cambiamenti principi contabili,stime, correzioni errori PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 Correzione di errori Non sono più previste le modalità di correzione degli errori attraverso rettifica delle riserve esistenti o per correzione dei bilanci di esercizi precedenti. La correzione degli errori, qualora considerati significativi e rilevanti, devono essere rappresentati ad “oneri e proventi straordinari” (E.20 ed E.21). L’eccezione a tale regola è rappresentata unicamente dalle correzioni che attengono ad errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico, per esempio: • • Rivalutazioni iniziali di una immobilizzazione a seguito di specifiche norme; Correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento, fusione, ecc, In questi casi la correzione di errori è portata in contropartita delle relative voci di patrimonio netto: per esempio, nel caso di rivalutazioni di immobilizzazioni, in contropartita della voce Riserva da rivalutazione. 20 OIC 29 – Cambiamenti principi contabili,stime, correzioni errori PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 Correzione di errori – (effetti fiscali) RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI CIRCOLARE 31/E/2013 – AGENZIA DELLE ENTRATE La componente di reddito non può assumere immediato rilievo fiscale Inderogabilità del principio di competenza temporale dei componenti di reddito Deroga al rispetto formale del principio di “....le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto Economico relativo all’esercizio di competenza.....” (art. 109, co 4 TUIR). 21 OIC 29 – Cambiamenti principi contabili,stime, correzioni errori RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI CASO OPERATIVO ALFA CORREGGE NEL 2014 DUE ERRORI RIFERITI ALL’ANNUALITA’ 2013 (1) 1.ERRORE DI ISCRIZIONE DI UN FONDO PER RISCHI ED ONERI DI € 200 Fondo rischi ed oneri a Componenti di reddito riferiti ad esercizi prec. 200 2. FATTURA DI VENDITA PER € 150 RILEVATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE Componenti di reddito di esercizi prec. a Crediti verso clienti 22 150 OIC 29 – Cambiamenti principi contabili,stime, correzioni errori RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI CASO OPERATIVO Dal conto economico alla rideterminazione delle basi imponibili Anni di imposta Risultato ante area straordinaria 2013 2014 400 Correzione fondi rischi ed oneri (non modifica imponibile 2013) 300 200 Correzione fattura di vendita (modifica imponibile 2013) -150 Sopravvenienza attiva per recupero CNR (non imponibile) 41,25 Risultato ante imposte 400 391,25 400 391,25 -150 -41,25 DICHIARAZIONE DEI REDDITI Risultato ante imposte Variazioni in diminuzione Variazione in aumento (fattura di vendita) 150 Variazione in diminuzione (fondo rischi) -200 Reddito imponibile 23 250 300 OIC 29 – Cambiamenti principi contabili,stime, correzioni errori RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI CASO OPERATIVO 3. Iscrizione del credito tributario a fronte del riconoscimento della deducibilità nell’esercizio di competenza del costo Crediti tributari (SP Attivo C.II 4bis) a Sopravvenienza attiva (C.E. E.20) 4. Rilevazione contabile delle imposte su reddito Debiti tributari 24 a Crediti tributari 41,25 41,25 OIC 29 – Cambiamenti principi contabili,stime, correzioni errori PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 Eventi ed operazioni straordinarie Il principio contabile sintetizza le definizioni, sostanzialmente già contenute nella precedente versione del documento. L’attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società; sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da: eventi accidentali e infrequenti; operazioni infrequenti che sono all’attività ordinaria della società. 25 estranee OIC 29 – Cambiamenti principi contabili,stime, correzioni errori PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 Eventi ed operazioni straordinarie Non sono considerati eventi o operazioni straordinari: scioperi, anche se di rilevante entità, perché rientranti nel rischio d’impresa; utili o perdite derivanti da variazioni dei cambi; perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore); definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti all’ordinaria gestione dell’impresa. L’esemplificazione di costi e ricavi classificabili tra i proventi e oneri straordinari è contenuta nell’Oic 12. 26 LE QUESTIONI APPLICATIVE DEI NUOVI OIC OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 PRECISAZIONI Il principio chiarisce che gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi; Viene ampliata la disciplina dei requisiti per poter procedere all’iscrizione di un fondo con l’obiettivo di renderne più agevole la comprensione Riformulazione disposizioni in merito di utilizzo dei fondi e fondi eccedenti I Fondi per rischi ed oneri sono divisi per natura in: Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili Fondi per imposte anche differite Altri 28 OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 CLASSIFICAZIONE FONDI (1/2) Il nuovo principio ha esplicitamente dettagliato le voci da iscrivere al passivo nella voce B) “Fondi per rischi ed oneri”: Per trattamento di quiescenza: Fondi previdenziali integrativi Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc. Fondi di indennità suppletiva di clientela Fondi premi anzianità 29 OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 CLASSIFICAZIONE DI FONDI (2/2) Il nuovo principio ha esplicitamente dettagliato le voci da iscrivere al passivo nella voce B) “Fondi per rischi ed oneri”: Altri Fondi: 30 Fondi per cause in corso Fondi per garanzie prestate Fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi Fondi per manutenzione ciclica Fondi per ripristino beni gratuitamente devolvibili Fondi per operazioni e concorsi a premio Fondi per resi di prodotti Fondi per recupero ambientale Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 ATTUALIZZAZIONE Con riferimento ai fondi per rischi ed oneri l’attualizzazione non è più ammessa (eliminata la possibilità prevista dal vecchio OIC 31 in cui era ammessa l’attualizzazione al fine di tener conto del fenomeno inflattivo). In presenza di rischi assicurati, l’eventuale diritto al rimborso (ad es. da parte di una compagnia di assicurazione) delle passività a fronte delle quali sono stati effettuati accantonamenti ai fondi è rilevato in bilancio tra i crediti verso altri. La contropartita di conto economico è rilevata nella stessa area in cui era stato rilevato l’originario accantonamento. 31 OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 TIPOLOGIA DI FONDI Il nuovo principio disciplina in maniera esplicita le seguenti tipologie di fondi: i. Fondo di indennità per cessazione di rapporti di agenzia e patto di non concorrenza ii. Fondo di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iii. Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi iv. Fondi rischi per garanzie prestate v. Fondo resi su prodotti vi. Fondo recuperi ambientali 32 OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 Fondo di indennita’ per cessazione di rapporti d’agenzia e patto di non concorrenza Il fondo di indennità per cessazione di rapporti di agenzia accoglie l’indennità dovuta all’agente all’atto della cessazione del rapporto secondo quanto stabilito dall’art. 1751 c.c. Il contratto di agenzia potrebbe prevedere, anche, un patto che limita la concorrenza da parte dell’agente. Tale clausola comporta la corresponsione all’agente di una indennità di natura non provigionale, in occasione della cessazione del rapporto di agenzia. L’indennità va commisurata alla durata del vincolo di non concorrenza, non superiore a due anni, dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. 33 OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 Fondo di indennita’ per cessazione di rapporti d’agenzia e patto di non concorrenza Gli accantonamenti al fondo sono iscritti nella voce B.7 “Costi per servizi”, in misura coerente al periodo di maturazione sulla base delle norme previste dagli accordi economici collettivi relativi al settore di appartenenza dell’agente, dell’esperienza acquisita e di elaborazioni statistiche della percentuale delle prestazioni riconosciute rispetto al numero complessivo degli agenti che hanno cessato il rapporto. 34 OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 Fondo di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Si tratta di indennità percepite in caso di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra cui sono compresi gli incarichi di amministratore di società. A volte tale indennità può essere subordinata al raggiungimento di certi obiettivi . In questi casi la stima dell’accantonamento sarà determinata in misura idonea a consentire la costituzione, nel corso del periodo di maturazione, di un fondo congruo rispetto alla indennità da corrispondere alla cessazione del rapporto. Nella stima di detto fondo si terrà anche conto delle condizioni e degli obbiettivi fissati nel piano d’incentivazione, ove presenti, e che l’amministratore deve rispettare per poter usufruire del relativo trattamento. Gli accantonamenti sono iscritti nella voce B.7 “Costi per servizi”. 35 OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi Nella vita operativa di una società può accadere che si sia messo in vendita un determinato prodotto e successivamente emerga che detto prodotto possa aver causato danni ai suoi utilizzatori, anche se non ancora manifestati dagli stessi. Conseguentemente è da ritenersi probabile che i relativi danneggiati attiveranno un contenzioso con richieste di risarcimento. In tali situazioni, occorrerà stimare i potenziali costi e si effettuerà il relativo accantonamento. Nel caso in cui l’eventualità che vengano promosse contestazioni ed i correlati rischi di perdita siano ritenuti solo possibili, di dette situazioni viene data unicamente informativa in nota integrativa. Potrebbe anche accadere, ad esempio, che la società non abbia rispettato una clausola contrattuale, ma che l’eventualità di una futura contestazione per inadempienza sia ritenuta remota (si stima, ad esempio, che la controparte non abbia sofferto un danno significativo). In questa ipotesi, non è richiesta l’informativa in nota integrativa. 36 OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 Fondi rischi per garanzie prestate Una società può assumere rischi per garanzie prestate direttamente o indirettamente. Al riguardo, l’art. 2424, comma 3 c.c. richiede che in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, oltre ad altre indicazioni. Qualora la perdita sia probabile occorre valutare il rischio ed i potenziali oneri di escussione della garanzia al fine di iscrivere, ove ne ricorrano i presupposti, un apposito fondo rischi. Esempi di garanzie comunemente rilasciate, riguardano fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali ed altre obbligazioni similari. 37 OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 Fondo resi su prodotti In alcuni settori merceologici (e.g.: settore farmaceutico, dell’editoria, ecc...) le società hanno un obbligo contrattuale o in base agli usi del settore, di provvedere al ritiro dei prodotti rimasti invenduti ed a sostenerne il relativo costo. In dette situazioni si iscriverà un fondo oneri per resi tenuto conto che l’adempimento dell’obbligazione assunta sia sostanzialmente certa e che di conseguenza si manifesteranno dei resi di prodotti, già venduti alla data di chiusura dell’esercizio. 38 OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 Fondo recupero ambientali (1/2) Nel caso in cui la società sia tenuta a ripristinare danni all’ambiente o al territorio, essa effettua un accantonamento in un apposito fondo del passivo a fronte dei relativi costi. Il fondo recupero ambientale è iscritto, ad esempio, a seguito di contenziosi per violazione di norme o regolamenti in materia ambientale, ivi incluse norme sulla sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro. La stima dell’ammontare del fondo è effettuata considerando i costi che si presume di sostenere in relazione alla situazione esistente, tenendo anche conto degli eventuali sviluppi tecnici e legislativi futuri, di cui si ha conoscenza alla data di bilancio. 39 OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 29 Fondo recupero ambientali (2/2) Il sostenimento dei costi indicati si presume ragionevolmente certo quando la violazione delle norme abbia già dato luogo a provvedimenti amministrativi o procedimenti giudiziari, salvi i casi in cui le contestazioni si ritengano infondate o il relativo esito negativo è ritenuto improbabile. Un esempio di fattispecie che richiede una iscrizione “graduale” ad un fondo recupero ambientale è quello relativo all’utilizzo delle discariche. 40 SOMMARIO DELLE MODIFICHE RILEVANTI DEGLI ALTRI NUOVI OIC OIC 20 – Titoli di debito OIC 20 – Titoli di debito PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 21 Suddivisione del superato OIC 20 Il precedente OIC 20 “Titoli e partecipazioni” è stato suddiviso in due differenti principi: OIC 20 Titoli di debito: Tratta solo i titoli di debito (lato investitore) mentre le partecipazioni e le azioni proprie sono disciplinate dall’OIC 21: OIC 21 Partecipazioni Il nuovo principio chiarisce che ai fini della classificazione dei titoli/partecipazioni ciò che rileva sono le decisioni della direzione, e cioè l’effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio. Pertanto, si è modificata la previgente disciplina classificatoria che si basava, tra l’altro, anche sulla mera facoltà che l’impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato. 42 OIC 20 – Titoli di debito PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 20 Cambiamenti di destinazione Relativamente ai cambiamenti di destinazione, nel nuovo principio, il trasferimento è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione, al momento del trasferimento stesso, dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Alla fine dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell’intervenuto cambiamento di destinazione del titolo sono indicati nella nota integrativa. 43 OIC 20 – Titoli di debito PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 20 Valutazione dei titoli In tema di valutazione dei titoli del circolante si prevede che, nel caso il titolo sia venduto successivamente alla data di chiusura, ma entro la data di preparazione del bilancio, il prezzo di vendita è assunto quale valore desumibile dall’andamento di mercato. 44 SOMMARIO DELLE MODIFICHE RILEVANTI DEGLI ALTRI NUOVI OIC OIC 21 – Partecipazioni e azioni proprie OIC 21– Partecipazioni ed azioni proprie Aspetti principali del nuovo OIC Il nuovo OIC 21 tratta solo le partecipazioni ed azioni proprie. Le principali modifiche introdotte dal principio sono le seguenti: E’ stata riformulata la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione; ciò che rileva è la decisione della società cioè l’effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio; E’ stato riformulato il trattamento contabile dei diritti di opzione: in particolare non sussiste più l’obbligo di svalutare la partecipazione nel caso in cui tali diritti non siano esercitati. La società dovrà però valutare se l’effetto di diluizione che deriva dal mancato esercizio del diritto di opzione possa generare la necessità di rilevare una perdita durevole di valore; 46 OIC 21– Partecipazioni ed azioni proprie Aspetti principali del nuovo OIC Altre modifiche introdotte dal principio sono le seguenti: La contabilizzazione di dividendi sotto forma di azioni proprie non comporta la rilevazione di un provento finanziario; E’ chiarito che la distribuzione di dividendi da parte della partecipata genera sempre proventi finanziari; a cui può seguire, ove del caso, la rilevazione di una svalutazione della partecipazione. Inoltre, nel nuovo principio, le spese di cessione si rilevano autonomamente nel conto economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell’eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo, a differenza del vecchio principio in cui le spese di cessione vengono considerate nel computo dell’eventuale plus/minusvalenza dal realizzo. 47 SOMMARIO DELLE MODIFICHE RILEVANTI DEGLI ALTRI NUOVI OIC OIC 14 – Disponibilità liquide OIC 14– Disponibilità liquide Aspetti principali del nuovo OIC L’OIC 14 contiene nuovi paragrafi riguardanti il cash pooling afferente la gestione della tesoreria centralizzata da parte di alcuni gruppi: Per le società partecipanti all’accordo di cash pooling, la liquidità versata nel conto corrente di gruppo (pool account) è un credito verso la società che amministra il conto (pooler), e la liquidità prelevata è un debito. Credito (o debito) si classifica a seconda del soggetto che ne è controparte: controllante, controllata, collegata, ecc. Il credito non deve mai essere iscritto nella liquidità. La registrazione è simmetrica per le società che gestscono la tesoreria centralizzata. I sospesi di cassa vengono eliminati alla data di bilancio effettuando le registrazioni in contropartita in attesa della documentazione definitiva. 49 SOMMARIO DELLE MODIFICHE RILEVANTI DEGLI ALTRI NUOVI OIC OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto OIC 17– Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Metodo del patrimonio netto Per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto il nuovo principio: Elimina l’opzione che consentiva di utilizzare il c.d. metodo patrimoniale per l’imputazione delle variazioni di valore della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto legate ai suoi risultati reddituali. Con riferimento alla rilevazione della differenza iniziale tra patrimonio netto contabile e costo di acquisto della partecipazione, identifica come “best practice” la determinazione dei valori “alla data di acquisizione” pur ammettendo l’utilizzo della “data dell’ultimo bilancio della partecipata”. 51 OIC 17– Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Bilancio consolidato Eliminato il divieto di consolidamento per le controllate con attività dissimile. Riguardo alla disciplina delle differenze iniziali e successive di annullamento, il principio chiarisce che detta differenza si determina attraverso il confronto tra il valore contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto (art. 31 e 33 D.lgs.127/1991) L’eliminazione della partecipazione oggetto di consolidamento è effettuata alla data di acquisizione. E’ consentito l’utilizzo della data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento. 52 OIC 17– Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Bilancio consolidato In mancanza dei requisiti per l’imputazione della differenza positiva da annullamento nello stato patrimoniale (ipotesi di “cattivo affare”) questa differenza è iscritta in detrazione della “riserva di consolidamento” sino a concorrenza del relativo importo e solo l’eventuale eccedenza è imputata a conto economico nella gestione straordinaria alla voce E21 “Oneri straordinari”. Il “fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” deriva dall’allocazione, parziale o totale della differenza negativa da annullamento in caso di attesa di risultati sfavorevoli della partecipata; il conto va inserito nel passivo patrimoniale nella voce “Fondi per rischi e oneri” di una voce separata: B12-bis “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”. Il fondo viene successivamente utilizzato per riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto dell’acquisto. 53 OIC 17– Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Bilancio consolidato Per le società che redigono il bilancio consolidato la prima volta, in quanto ne erano esonerate, il consolidamento è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento. Per le subholding il principio raccomanda di fare riferimento alla data originaria di acquisto delle partecipazioni, in quanto tecnicamente più corretto. In caso di cessione parziale di partecipazione, senza perdita di controllo, la plusvalenza o minusvalenza derivante dall’operazione è sempre imputata al conto economico consolidato. In caso di perdita di controllo la partecipazione è deconsolidata con riferimento alla data di cessione, salvo eccessiva onerosità o impossibilità di reperire le informazioni a tale data. 54 Il bilancio consolidato ESEMPIO 1 ACQUISTO E CESSIONE PARTECIPAZIONE SENZA MODIFICA DEL CONTROLLO Esempio di acquisto e cessione partecipazione senza modifica del controllo A) SITUAZIONE INIZIALE Alfa acquista nell'esercizio X una partecipazione nella società Beta pari al 80% iscritta nel bilancio a 120 (costo di acquisto) Beta ha un patrimonio netto contabile di 100 euro, con identici valori correnti. Il patrimonio di Beta non si modifica nell’ esercizio. Si trascura effetto fiscalità differita. Situazione patrimoniale bilancio Alfa Attivo Passivo Partecipazione 120 Cassa 30 Capitale Sociale 100 Riserve 10 Debiti 40 Situazione patrimoniale bilancio Beta Attivo Passivo Attivo 100 Bilancio consolidato del Gruppo (l'excess cost di 40 è attribuito ad avviamento) Situazione patrimoniale consolidato Attivo Passivo Attività 100 Capitale Sociale 100 Cassa 30 Minority 20 Avviamento 40 Riserve 10 Debiti 40 55 Capitale Sociale 100 Il bilancio consolidato ESEMPIO 1 ACQUISTO E CESSIONE PARTECIPAZIONE SENZA MODIFICA DEL CONTROLLO Esempio di acquisto e cessione partecipazione senza modifica del controllo B) ACQUISTO ULTERIORE QUOTA DI PART. SENZA MODIFICA CONTROLLO Alfa acquista nell'esercizio X+1 un altro 20% di Beta pagando 30. La sua partecipazione passa al 100%. Per semplicità non si ammortizza avviamento né cambia il patrimonio di Beta Situazione patrimoniale consolidato anno X+1 Attivo Passivo Attività 100 Capitale soc. 100 Avviamento 50 Riserve 10 Debiti 40 Diversi Minority avviamento a cassa 30 20 10 C) CESSIONE PARZIALE PARTECIPAZIONE SENZA MODIFICA CONTROLLO Alfa vende il 20% di Alfa incassando 32 nel corso esercizio X+2. Non vi sono altre modifiche Situazione patrimoniale consolidato anno X+2 Attivo Passivo Attività 100 Capitale sociale 100 Cassa 32 Minority 20 Avviamento 40 Riserve 10 Utile 2 Debiti 40 56 Cassa a diversi Minority avviamento plusvalenza 32 20 10 10 Il bilancio consolidato ESEMPIO 2 ACQUISTO E CESSIONE PARTECIPAZIONE SENZA MODIFICA DEL CONTROLLO A) SITUAZIONE INIZIALE Alfa acquista nell'esercizio X una partecipazione nella società Beta pari al 80% iscritta nel bilancio a 120. Beta ha un patrimonio netto contabile (terreno) di 100. Il terreno riespresso a valori correnti vale 110. Il valore economico della partecipata è 150. Si assume che il patrimonio di Beta non si modifichi. Si trascura effetto fiscalità differita. Situazione patrimoniale bilancio Alfa Attivo Passivo Partecipazione Cassa 120 30 Capitale Sociale 100 Riserve 10 Debiti 40 Situazione patrimoniale bilancio Beta Attivo Passivo terreno 100 Capitale Sociale Bilancio consolidato del Gruppo (l'excess cost di 40 è attribuito 8 a terreno e 32 ad avviamento Situazione patrimoniale consolidato Attivo Passivo Terreno 108 Capitale Sociale 100 Cassa 30 Minority 20 Avviamento 32 Riserve 10 Debiti 40 57 100 Il bilancio consolidato ESEMPIO 2 ACQUISTO E CESSIONE PARTECIPAZIONE SENZA MODIFICA DEL CONTROLLO B) ACQUISTO ULTERIORE QUOTA DI PART. SENZA MODIFICA CONTROLLO Beta acquista un altro 20% da Alfa pagando 30. La sua partecipazione passa al 100%. Per semplicità non si considera l'ammortamento dell'avviamento. Si assume anche che il net asset value e la composizione del patrimonio della partecipata non si modifichino. Situazione patrimoniale consolidato anno X+1 Attivo Passivo Terreno 110 Capitale soc. 100 Avviamento 40 Riserve 10 Debiti 40 Diversi Minority Terreno avviamento a cassa 30 20 2 8 diversi Minority Terreno avviamento plusvalenza 32 20 2 8 2 C) CESSIONE PARZIALE PARTECIPAZIONE SENZA MODIFICA CONTROLLO Alfa vende il 20% di Alfa incassando 32 nel corso esercizio X+2. Non vi sono altre modifiche Situazione patrimoniale consolidato anno X+2 Attivo Passivo Terreno 108 Capitale sociale Cassa 32 Minority Avviamento 40 Riserve Utile Debiti 58 Cassa 100 20 10 2 10 a SOMMARIO DELLE MODIFICHE RILEVANTI DEGLI ALTRI NUOVI OIC OIC 18 – Ratei e Risconti OIC 18 – Ratei e risconti Ratei e Risconti Il nuovo principio elimina la richiesta di distinguere i ratei e risconti nello stato patrimoniale quando il loro ammontare è apprezzabile, in quanto tale distinzione deve essere già fornita in nota integrativa. Ampliata la casistica delle operazioni che non originano ratei e risconti in quanto la competenza dei relativi proventi e oneri matura per intero nell’esercizio al quale si riferisce il bilancio: (crediti e debiti per fatture da emettere, interessi attivi e passivi non ancora accreditati/addebitati a fine esercizio, debiti verso agenti per provvigioni, debiti per utenze relative a periodi già scaduti le cui bollette sono emesse nell’esercizio successivo, crediti per premi da ricevere da fornitori 60 OIC 18 – Ratei e risconti Ratei e Risconti I ratei attivi pluriennali sono iscritti in base al presumibile valore di realizzo. Eventuali perdite di valore sono iscritte alla voce B.10.d. “Svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”. Per i risconti attivi pluriennali la società deve valutare il futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. Se tale beneficio è inferiore rispetto alla quota riscontata tale differenza è contabilizzata alla voce B.10.d “Svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”. 61 SOMMARIO DELLE MODIFICHE RILEVANTI DEGLI ALTRI NUOVI OIC OIC 22 – Conti d’ordine OIC 22 – Conti d’ordine Conti d’ordine Distinzione tra “Garanzie prestate” e “Altri conti d’ordine” . Negli altri conti d’ordine si includono: impegni, beni di terzi presso la società, beni della società presso terzi, per i quali si da solo notizia in nota integrativa. Non devono essere esposte nei conti d’ordine le “Garanzie ricevute” che sono oggetto di specifica informazione in nota integrativa. Non si devono inserire nei conti d’ordine i fatti già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa al fine di evitare duplicazioni d’informazione. Il nuovo OIC 22 ha riformulato la disciplina degli impegni: Iscrizione nei conti d’ordine degli impegni che per loro natura o ammontare (singolarmente o cumulativamente possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria. 63 OIC 22 – Conti d’ordine Conti d’ordine Valutazione della congruità degli ammontari relativi alle garanzie prestate o ricevute, impegni e beni di terzi presso la società, valutando se si sono verificate le condizioni per l’iscrizione di un fondo rischi nella voce B3 “Altri fondi rischi” del passivo dello stato patrimoniale. Iscrizione dei beni di terzi nel momento in cui la società ne assume la custodia e quindi su di essa gravano non solo gli oneri relativi alla custodia e rischi connessi al perimento del bene ma anche alla responsabilità della custodia. Se in sede di rilevazione iniziale, il rischio di risarcimento danni è da considerarsi già probabile, la società iscrive fin da subito un fondo rischi ed oneri. 64 NOTA INTEGRATIVA DOPO LA REVISIONE DEGLI OIC Principali novità Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC Nota alle modifiche Nelle slides seguenti sono evidenziate in sintesi le principali novità, riferite alla nota integrativa, contenute nei principi contabili nazionali revisionati rispetto alla versione precedente. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, più che di vere e proprie novità, si tratta di precisazioni, relative anche al bilancio in forma abbreviata. Da considerare che ogni OIC revisionato presenta alla fine del documento un paragrafo dedicato all’informativa minima della Nota Integrativa da fornire in caso di esistenza della fattispecie normata dal principio. 66 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio Ordine delle voci Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. Si tratta di una novità, che anticipa quanto prevede la direttiva n. 34/13 di prossimo recepimento, prevista anche nella tassonomia XBRL. Tuttavia, le imprese, generalmente, già seguono tale impostazione anche se a volte non integralmente. 67 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 12 – Composizione e schemi Criteri di valutazione (1/2) L’articolo 2427, al numero 1, richiede l’indicazione dei “criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore”. L’illustrazione dei criteri di valutazione adottati avviene in modo chiaro seppur sintetico e riguarda le principali voci del bilancio, ossia quelle che hanno un rilievo nella rappresentazione della situazione patrimoniale - finanziaria ed economica della società. L’illustrazione non si limita ad un riferimento ai criteri indicati nell’articolo 2426 codice civile, ma evidenzia anche la scelta fatta dalla società tra più criteri di valutazione ammessi dalla norma. 68 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 12 – Composizione e schemi Criteri di valutazione (2/2) Per esempio, con riferimento alle partecipazioni di controllo o collegamento iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, la nota integrativa illustra se tali partecipazioni sono state valutate al costo o con il metodo del patrimonio netto. L’illustrazione dei criteri di valutazione adottati si estende anche a quei criteri che, sebbene non previsti dall’articolo 2426 codice civile, sono richiamati nei principi contabili nazionali. Commento. Si tratta di precisazioni sostanzialmente già presenti nel precedente documento. 69 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 12 Composizioni e schemi Variazioni delle voci dell’attivo e del passivo L’articolo 2427, al numero 4 richiede un commento in nota integrativa “delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo, e, in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi, e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”. Poiché gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico indicano, per ogni voce, gli importi dell’esercizio precedente (e quindi raffrontano i saldi dei due esercizi), l’informazione in nota integrativa non può limitarsi ad evidenziare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci, ma identifica, almeno per le voci che presentano variazioni rilevanti, i principali motivi che le hanno determinate. Commento. Si tratta di precisazioni sostanzialmente già presenti nel precedente documento. 70 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli L’articolo 2427 codice civile, al numero 3-bis) impone di indicare nella nota integrativa: “la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio”. Inoltre, devono essere fornite informazioni sulle modalità di determinazione del valore recuperabile, con particolare riguardo alla durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri; al tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori; ed al tasso di attualizzazione applicato. Se del caso, si forniscono informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del valore equo (fair value). 71 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli Le società che adottano il metodo semplificato ne danno menzione nella nota integrativa e indicano la durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri. Inoltre, sono fornite informazioni circa le decisioni assunte in merito al calcolo effettuato se riferito all’intera società oppure a singoli rami della stessa. Commento. Si tratta di novità rilevanti, anche se l’informativa, seppur diversa, era in precedenza prevista dall’Oic 16 Immobilizzazioni materiali e dall’Oic 24 Immobilizzazioni immateriali. 72 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 13 Rimanenze Criteri di valutazione (1/2) L’articolo 2426, numero 10, codice civile prevede che “il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie di beni, nella nota integrativa”. 73 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 13 Rimanenze Criteri di valutazione (2/2) A questo riguardo la nota integrativa fornisce evidenza dei casi in cui si utilizza il costo specifico per determinare il costo dei beni fungibili in magazzino. Commento. La novità è costituita dalla precisazione del possibile utilizzo del costo specifico anche per i beni fungibili. Bilancio in forma abbreviata L’articolo 2435-bis, comma 5, codice civile prevede che sono omesse nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata le informazioni di cui al numero 10 dell’articolo 2426 codice civile. 74 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 14 Disponibilità liquide Cash pooling Ai sensi del numero 22-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa indica, l’utilizzo di eventuali sistemi di cash pooling e, comunque, se rilevante, ogni tipo di rapporto ove sono coinvolte imprese controllate, collegate, controllanti e quelle sottoposte al controllo di queste ultime, nonché, se diverse, imprese che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento. Commento. Si tratta di una più chiara formulazione di un obbligo già previsto nel precedente documento. 75 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 18 ratei e Risconti Composizione della voce Ove rilevante, nel commento relativo alla composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi”, la nota integrativa indica la ripartizione dei ratei e risconti con durata entro e oltre l’esercizio successivo nonché dei ratei e risconti con durata oltre i cinque anni. Commento. L’obbligo d’informativa riguarda Ratei e Risconti con durata superiore all’esercizio successivo non più evidenziati nello schema di stato patrimoniale. Bilancio in forma abbreviata Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l’articolo 2435-bis codice civile, al comma 5 prevede l’omissione delle informazioni richieste dal numero 7 dell’articolo 2427 circa la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi”. 76 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 19 Debiti Informazioni di carattere generale (1/2) Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 6 e 12 dell’articolo 2427, la nota integrativa specifica: scadenza, modalità di rimborso e tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale; tasso d’interesse applicato ai prestiti obbligazionari (nonché le altre principali caratteristiche del prestito, ad esempio modalità di rimborso e scadenza); ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costo di un bene o servizio. 77 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 19 Debiti Informazioni di carattere generale (2/2) L’indicazione sulla ripartizione geografica riguarda tutti i crediti e i debiti della società e non solo i crediti e debiti di durata superiore a cinque anni o i soli debiti assistiti da garanzie reali. La suddivisione per ciascuna voce di debito per area geografica è dovuta quando la stessa è significativa. Ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre: 78 suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire e acconti corrisposti in corso d’opera a fronte di lavori eseguiti; suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine; natura dei creditori e la composizione della voce D14 “altri debiti” Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 20 Titoli di debito (1/2) Titoli immobilizzati E’ stata riformulata la disciplina degli obblighi d’informativa per garantire il coordinamento con l’articolo 2427-bis. Pertanto, con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, si deve fornire la seguente informativa: a) valore contabile e fair value dei singoli titoli, o di appropriata raggruppamenti di tali attività; b) motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato (articolo 2427-bis, primo comma, numero 2). Con riferimento ai titoli strutturati, l’informativa include l’analisi dei principali fattori di rischio riferibili alla componente “derivata” (rischio tasso d’interesse, rischio azionario ecc.). Si indicano, inoltre, le eventuali restrizioni alla disponibilità dei titoli. Commento. Si tratta del coordinamento dell’informativa prevista dagli 2427 e 2427-bis del codice civile. 79 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 20 Titoli di debito (2/2) Titoli non immobilizzati Ai sensi degli articoli 2426 e 2427, nella nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni in relazione ai titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie: il criterio adottato per la loro valutazione, nonché quello per le rettifiche di valore e per la conversione dei valori non espressi all'origine in euro (articolo 2427, numero 1). la differenza, se apprezzabile, fra valore di bilancio (determinato con il criterio del costo ed i metodi LIFO, FIFO o costo medio ponderato) e valore calcolato in base ai costi correnti (articolo 2426, numero 10). A questo riguardo, la nota integrativa evidenzia i casi nei quali si utilizza il costo specifico per la determinazione del costo di titoli fungibili (nuova informativa). Commento. La novità è costituita dalla precisazione del possibile utilizzo del costo specifico anche per i titoli fungibili. 80 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie (1/2) Partecipazioni immobilizzate E’ stata riformulata la disciplina degli obblighi di informativa per garantire il coordinamento con l’articolo 2427-bis. Pertanto, ai sensi dell’articolo 2427-bis, per le partecipazioni immobilizzate diverse da quelle detenute in controllate o collegate che sono iscritte a un valore superiore al loro fair value, devono essere fornite le seguenti informazioni: valore contabile e fair value delle singole partecipazioni; motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. Commento. Si tratta del coordinamento dell’’informativa prevista dagli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile. 81 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie (2/2) Partecipazioni non immobilizzate Differenza, se apprezzabile, fra valore di bilancio (determinato con il criterio del costo ed i metodi Lifo, Fifo o costo medio) e valore calcolato in base ai costi correnti (articolo 2426, numero 10). A questo riguardo, la nota integrativa evidenzia i casi nei quali si utilizza il costo specifico per la determinazione del costo di titoli fungibili. Commento. La novità è costituita dalla precisazione del possibile utilizzo del costo specifico anche per le partecipazioni fungibili. 82 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera L’articolo 2427 n. 7-bis) prevede “l’indicazione dell’apposita riserva da utili netti su cambi tra le voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”. Nel fornire le informazioni di cui al numero 7-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa indica l’ammontare degli utili e delle perdite non realizzato su cambi, nonché la relativa articolazione per valuta di riferimento quando la conoscenza di tale informazione sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Commento. La novità riguarda “all’articolazione per valuta”. 83 le informazioni relative Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC OIC 28 Patrimonio netto L’articolo 2427 n. 7bis) prevede “l’indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”. Con riguardo al numero degli esercizi precedenti per i quali occorre fornire l’informazione dell’avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto, in genere è sufficiente fornire un’informazione riferita agli ultimi tre esercizi. In presenza di particolari situazioni riguardanti l’importo e le modalità di utilizzo delle riserve, è opportuno includere un’informazione riferita a un numero di esercizi superiore ai tre indicati. Commento. La novità riguarda il numero di esercizi, superiore a tre, eventualmente oggetto di informativa. 84 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC Oic 10 Rendiconto finanziario Se rilevanti, in calce al rendiconto finanziario, la società o il gruppo presenta l’ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società o dal gruppo e spiega le circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili. Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio, da: Restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili da parte della controllante o di una controllata; Un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell’interesse di una società del gruppo. Commento. La novità riguarda, in particolare, la collocazione del rendiconto finanziario nella nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione. 85 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC Check-list Assirevi per il bilancio 2014 Nota Integrativa dopo la revisione degli OIC Check-list Assirevi per il bilancio 2014 Assirevi ha aggiornato la “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio” che include i riferimenti legislativi e interpretativi per la redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali che redigono i bilanci in base alle disposizioni del Codice Civile. Per quanto riguarda i documenti interpretativi, essi sono rappresentati dai principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), la maggior parte dei quali sono stati oggetto di revisione e aggiornamento nel corso del 2014 da parte dell’OIC, e quelli emessi direttamente dall’OIC con la nuova numerazione. I principi contabili sono stati oggetto di un’attività di revisione e aggiornamento avvenuta nel corso del 2014 che ha comportato in particolare un riordino generale delle tematiche, anche mediante l’introduzione di nuovi principi contabili, e un miglior coordinamento tra gli stessi. 87 Revisione Legale: Applicazione dei principi di revisione alle imprese di dimensioni minori Applicazione dei principi di revisione internazionali Il CNDCEC in data 7 gennaio 2015 ha comunicato che: La ragioneria generale dello Stato ha dato via libera ufficialmente (Determinazione 24 dicembre 2014) all’adozione obbligatoria di 33 principi di revisione internazionali (ISA Italia) e di 2 principi nazionali (contabilità sociale e relazione sulla gestione) già a partire dalle revisioni dei bilanci 2015. Questi nuovi principi costituiscono la piattaforma sulla quale verrà presto costruito l’atteso sistema dei controlli di qualità, sulla base del nuovo Principio Internazionale n. 1 sul controllo della qualità (ISQC Italia) 89 Applicazione dei principi di revisione internazionali Gli ISA Italia dovranno essere obbligatoriamente applicati per le revisioni dal 1 gennaio 2015. Per quanto riguarda il 2014: La relazione di revisione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 non cambia e nell’esempio di relazione contenuta nel documento delle Linee Guida il riferimento è quello degli “statuiti principi di revisione” (Principi di revisione dei Dottori Commercialisti). Importante però valutare il rischio, in caso di problemi, qualora si decida di non seguire anticipatamente le nuove indicazioni degli ISA Italia in quanto anche per il 2014 rappresentano “un punto di riferimento tecnico importante per l’operatività del collegio sindacale.” 90 Applicazione dei principi di revisione internazionali Quali sono i punti di riferimento più rilevanti degli ISA Italia di cui tener conto in questa fase? • Valutazione del rischio Nelle linee guida si sottolinea infatti che “l’attività di revisione deve concentrarsi su quelle aree di bilancio che il revisore ha identificato come maggiormente rischiose”. Attualmente la valutazione del rischio è quella più lontana dalle procedure di revisione delle PMI • Livello di significatività • Valutazione del sistema di controllo interno • Documentazione del lavoro svolto In sintesi: Attività di pianificazione importante anche in termini di ore da svolgersi prima della chiusura dell’esercizio ed in misura massiccia il primo anno di revisione. 91 Applicazione dei principi di revisione internazionali IMPORTANTE OSSERVARE CHE: Per supportare i professionisti nel processo di revisione il documento presenta una serie di check list in due allegati modificabili e scaricabili dal sito del CNDCEC che sono un utile spunto per supportare l’attività di revisione. Gli allegati riportano delle carte di lavoro per ciascuna fase del processo di revisione che possono essere utilizzati per formalizzare e rendere evidente il lavoro svolto. 92 Applicazione dei principi di revisione internazionali QUALI SONO LE IMPRESE DI DIMENSIONI MINORI? RISPONDE: La nota Interpretativa al riguardo pubblicata nel mese di febbraio 2012 dal CNDCEC. Sono quelle che possiedono le caratteristiche qualitative (Principio di revisione internazionale n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”): • • • • • • • 93 Concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti; Operazioni semplici e lineari; Semplicità delle registrazioni contabili; Un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee di attività; Un numero limitato di controlli interni; Un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di controlli Un numero limitato di dipendenti dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni Applicazione dei principi di revisione internazionali QUALI SONO LE IMPRESE DI DIMENSIONI MINORI? In conclusione, osservando le caratteristiche delle imprese italiane, il CNDCEC conclude che: I principi di revisione internazionali forniscono una definizione in termini esclusivamente qualitativi di impresa di dimensioni minori e l’obiettivo di indicare soglie quantitative può portare a risultati esclusivamente indicativi. Pertanto possono essere considerate imprese di dimensioni minori: • le imprese che non superano due dei tre limiti dimensionali di cui all’articolo 27 del DLgs n. 127/91; • Le imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui sopra qualora possiedano le caratteristiche qualitative evidenziate dal Principio di Revisione Internazionale 200. 94 Revisione Legale: Aspetti Operativi Aspetti operativi Obbiettivo della revisione (P.R. 200) Rischio di revisione Scopo della revisione 96 Acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il Bilancio sia redatto in conformità al quadro normativo di riferimento di tutti gli aspetti significativi Consiste nella presenza di un errore significativo ovvero in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori di bilancio Ridurre (non annullare) il rischio di revisione ad un livello accettabile Aspetti operativi PREMESSA COSA NON E’ IL GIUDIZIO SUL BILANCIO IL GIUDIZIO SUL BILANCIO NON E’ GARANZIA DI: Futuro funzionamento dell’impresa 97 Efficacia ed efficienza delle scelte di gestione Aspetti operativi FLUSSO DI LAVORO INCARICO verifica indipendenza e requisiti Febbraio 2013 Pianificazione Conoscenza Impresa Sistema controllo interno Rischi e materialità Ott./Dic. 2013 Controlli Bilancio procedure di validità (gen/marzo 2014) VERIFICHE PERIODICHE Procedure conformità 98 Relazione Revisione Aprile 2014 Aspetti operativi INCARICO: INDIPENDENZA (COMPENSO) Il corrispettivo della revisione deve compensare la qualità e l’affidabilità dei lavori Deve essere determinato sulla base delle ore da dedicare all’incarico e le risorse professionali. La congruità del compenso ai fini dell’indipendenza può essere quantificata: NORME DI COMPORTAMENTO Collegio Sindacale, Norma 1.4 -richiamo Cndc imprese di minori dimensioni , capitolo 6 Tariffe Commercialisti D.M. 169/2010 (anche se non più in vigore) Tariffe Decreto D.M. 140/2012 (parametro in mancanza di contratto scritto) 99 Aspetti operativi Pianificazione: obiettivo e componenti Individuare aree critiche al fine di concentrarvi il controllo Obiettivo Organizzare e gestire adeguatamente l’incarico per svolgerlo in maniera efficace ed efficiente (distribuire in maniera appropriata il lavoro) SI TRATTA DI UN PROCESSO CONTINUO E INTERATTIVO CHE PROSEGUE FINO ALLA FINE DELL’INCARICO Nelle PMI: non è un compito necessariamente complesso e dispendioso, può essere fatto in occasione di un incontro con il proprietario- amministratore 100 Aspetti operativi Pianificazione: obiettivo e componenti Le fasi della pianificazione comprendono nell’ordine: Conoscenza dell’impresa Valutazione Sistema di Controllo Interno Rischio Revisione e Materialità Analisi comparativa Buona parte delle ore sono spese per la pianificazione ma questo lavoro che rappresenta le FONDAMENTA della revisione si utilizza almeno in una certa parte anche negli anni successivi 101 Aspetti operativi Pianificazione: Conoscenza Identificare e valutare i rischi connessi all’incarico Obiettivo Pianificare ed effettuare la revisione in maniera “efficace ed efficiente” Identificare in maniera più consapevole gli elementi probativi Contenuto 102 Settore di appartenenza normativa di riferimento Presenza di autorità di controllo. Norme ambientali, norme fiscali e norme sul lavoro Contesto economico: Concorrenza, tipologia di clienti,attività ciclica o stagionale, contenuto tecnologico dell’attività (es: forte necessità rinnovamento impianti) Aspetti operativi Pianificazione: Conoscenza CONTENUTO PERFORMANCE 103 ATTIVITA’ IMPRESA E OBIETTIVI Tipo di attività: Fonti di ricavo (es. Produzione, commercio, servizi commerciali o finanziari) Distribuzione geografica e rapporti con l’estero (connesso rischio paese) Rapporti intragruppo INVESTIMENTI PROGRAMMATI/ EFFETTUATI OPERAZIONI STRAORDINARIE STRUTTURA DEL DEBITO (finanziamenti, obbligazioni, presenza covenants) OBIETTIVI PROGRAMMATI E RISCHIO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO Comprensione modalità con cui la direzione misura ed esamina periodicamente i risultati Aspetti operativi PIANIFICAZIONE: SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO (operations) efficacia ed efficienza attività operativa nel perseguimento obiettivi aziendali (es: controllo qualitativo, analisi vendite per settore o aree geografiche o agente, predisposizione budget e analisi scostamenti) Il sistema di controllo interno consiste nell’insieme dei processi per favorire obiettivo 104 (reporting) attendibilità informazioni contabili e non (es: verifica solidità cliente) (compliance) conformità in generale a leggi o altre norme (es: norme ambientali) Se il sistema interno è giudicato affidabile (procedure di conformità) il revisore può ridurre le verifiche dirette (procedure di validità) Aspetti operativi PIANIFICAZIONE: SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO Nelle PMI: le dimensioni contenute dell’impresa comportano sistemi di controllo interno essenziali FATTORI POSITIVI la “supervisione quotidiana” del proprietario/amministratore può compensare le deboli procedure interne l’adozione di programmi di contabilità standardizzati (che sono ampiamente testati e non manomissibili) 105 FATTORI NEGATIVI La possibilità di nascondere errori o frodi, i cui indizi possono essere: • tendenza a non distinguere affari personali da quelli societari • tenore di vita sproporzionato del proprietario • frequente sostituzione dei consulenti • ripetuto rinvio della data di inizio della revisione Aspetti operativi PIANIFICAZIONE: RISCHIO DI REVISIONE Le componenti del rischio di revisione sono TRE: Rischio intrinseco: l’attitudine di un bilancio, una voce, a presentare errori significativi (complessità, difficoltà tecnica) Rischio di controllo: il rischio che un errore significativo non sia intercettato dai sistemi di controllo interno Rischio di individuazione: il rischio che il revisore non intercetti con i suoi controlli gli errori o le frodi 106 Aspetti operativi PIANIFICAZIONE: SIGNIFICATIVITA’ La significatività quantitativa può essere: Complessiva: riferita al bilancio nel suo complesso e governa il giudizio Operativa: riferita a singole voci di stato patrimoniale o di conto economico; è più bassa di quella complessiva e governa i rilievi Particolari transazioni: definita a livello di saldi di bilancio o di classi di transazioni, governa l’estensione del campione La significatività qualitativa riguarda: Illeciti o frodi (anche se di importo non significativo) Mancato rispetto di obbligazioni contrattuali che richiamano indicatori di bilancio (covenants) Inversioni di trend o di segno 107 Aspetti operativi PIANIFICAZIONE: SIGNIFICATIVITA’ Parametri e livelli di significatività PARAMETRO Attivo patrimoniale VALORE % % MINIMA MASSIMA MINIMO MASSIMO 2.000.000 0,50% 1,00% 10.000 20.000 Patrimonio netto 200.000 1,00% 5,00% 2.000 10.000 Ricavi di vendita 5.000.000 0,50% 1,00% 25.000 50.000 100.000 5,00% 10,00% 5.000 10.000 25.000 50.000 Risultato ante imposte TOTALE Errore Preliminare MEDIO 37.500 Errore Tollerabile 60% 22.500 Errore/Saldo/Transazione 10% 2.250 108 Aspetti operativi PIANIFICAZIONE: ANALISI COMPARATIVA Supporto alla revisione nelle fasi di (p.r. 520): Pianificazione per la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera Finale SCOPO 109 Valutazione “continuità aziendale”: Art. 2423 bic c.c. – Principi di redazione del bilancio: “La valutazione delle voci deve essere fatta secondo la prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività” P.r. 570 – continuità aziendale – l’impresa è ragionevolmente in grado di svolgere la propria attività in un prevedibile futuro (almeno 12 mesi). Aspetti operativi STRATEGIA E PIANO OPERATIVO Strategia e piano operativo 1 Determinazione risorse umane necessarie 2 Tempi 3 110 Tipi ed ampiezze procedure La valutazione della qualità e quantità delle risorse impiegate è uno dei punti del “controllo di qualità” (art. 20, comma 5, D.LGS. n. 39/2010 Aspetti operativi STRATEGIA E PIANO OPERATIVO Immobilizzazioni immateriali 15.000 Immobilizzazioni materiali 250.000 Significativo B M B X X Rimanenze finali 500.000 Significativo M M B X X Crediti vs. Clienti 1.200.000 Significativo M M B X X X X X Procedure di revisione Ispezione documentale/fisica Esame registrazioni/documenti/beni Indagine (es. attestazioni direzione) Richiesta informazioni a persone interne o esterne Osservazione (di procedure interne) Verifica diretta di procedura durante lo svolgimento Ricalcolo Verifica matematica Ri-esecuzione Ripetizione procedura da parte del revisore Conferma (es: circolarizzazione) Conferma scritta da terzi Analisi comparativa (proc. Analitiche) Analisi indici e tendenze 111 Analisi comp. Osservazione Ricalcolo Riesecuzione Circolariz.ne Indagine significatività Procedura di revisione Ispezione Rischio Individuaz. Test Controllo Valori Intrinseco Conto di bilancio X X X Aspetti operativi PROGRAMMAZIONE LAVORO DEL REVISORE Ottobre/novembre 2014 Raccolta documenti permanenti (atti costitutivi, visure, .....) e bilanci Raccolta documenti particolari (operazioni straordinarie, obbligazioni) Prima di fine anno Inserimento dati contabili per determinazione materialità Determinazione procedure di revisione Gennaio 2015 Verifiche magazzino:osservazione inventario Spedizione lettere di circolarizzazione (clienti, fornitori, eventuali consulenti) Verifiche cespiti (verifica esistenza, confronto contabilità/cespiti) Riconciliazioni banche Febbraio/marzo 2015 Verifica risposte circolarizzazioni ricevute ed eventuale attivazione procedure alternative (verifica pagamenti/incassi successivi, documenti) Verifiche magazzino: valorizzazione Altri controlli di bilancio Aprile 2015 Stesura relazione 112 Aspetti operativi FINALITA’ DEI CONTROLLI E VERIFICA DELLE ASSERZIONI Giudicare che il bilancio è redatto in accordo con il quadro normativo di riferimento e quindi fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e del risultato economico significa Riconoscimento Formulare delle asserzioni con riguardo a: Misurazione Presentazione Informativa 113 dei vari elementi del bilancio e della relativa informativa Aspetti operativi CONTROLLI DI BILANCIO: ASSERZIONI Il principio di revisione 500 par. 17 elenca le asserzioni del bilancio che il revisore assoggetta a controllo mediante verifiche di sostanza e le qualifica tra verificate e non verificate maturando in tal modo il proprio giudizio sul bilancio: 114 Accuratezza (precisione) Completezza Competenza Esistenza Manifestazione Classificazione Comprensibilità Diritti ed obblighi Aspetti operativi CONTROLLI DI BILANCIO: ES. CLIENTI E RICAVI Asserzioni Procedura di verifica Carte di lavoro Accuratezza Verifica dei documenti contabili delle principali operazioni di vendita memo Completezza Verifica dei documenti contabili delle principali operazioni di vendita e W.P. analisi Manifestazione Verifica del sistema di controllo interno durante l'anno (ordini, fatture, incassi) memo e check-list Diritti/obblighi Verifica del sistema di controllo interno durante l'anno (ordini, fatture, incassi) memo e check-list Esistenza Circolarizzazione Competenza Test di cut-off Cut-off Classificazione Verifica disclosure delle voci e contenuto memo Valutazione Analisi comparativa di anzianità dei saldi, giorni medi di dilazione, quadro dettagliato 115 Circ. Clienti W.P. analisi CHIUSURA DELLA GIORNATA DOMANDE ED APPROFONDIMENTI