PARLAMENTO EUROPEO
2014 - 2019
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
2014/0012(COD)
31.3.2015
***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 per quanto
riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali
(COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD))
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Albert Deß
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IT
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Unita nella diversità
IT
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati
*
***
***I
***II
***III
Procedura di consultazione
Procedura di approvazione
Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di
atto.)
Emendamenti a un progetto di atto
Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di
destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione
interessata di quest'ultimo.
Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato
Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5
MOTIVAZIONE ..................................................................................................................11
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i
regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda la riduzione delle
emissioni inquinanti dei veicoli stradali
(COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
–
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2014)0028),
–
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla
Commissione (C7-0027/2014),
–
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 aprile 20141,
–
visto l'articolo 59 del suo regolamento,
–
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei
consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0000/2015),
1.
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2.
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3.
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2) Benché non sia stato dimostrato che le
emissioni di metano abbiano un effetto
nocivo diretto sulla salute umana, il
1
soppresso
GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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metano è un potente gas a effetto serra.
Pertanto, in linea con la comunicazione
della Commissione relativa
all'applicazione e ai futuri sviluppi della
legislazione comunitaria riguardante le
emissioni dei veicoli commerciali leggeri e
l'accesso a informazioni per la
riparazione e la manutenzione (Euro 5 e
6) e con l'articolo 14, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 715/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio3,
occorre che la Commissione esamini la
possibilità di includere le emissioni di
metano nel calcolo delle emissioni di CO2.
____________________
2
GU C 182 del 19.7.2008, pag. 17.
3
Regolamento (CE) n. 715/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, relativo all'omologazione
dei veicoli a motore riguardo alle
emissioni dei veicoli passeggeri e
commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e
all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo
(GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
Or. en
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) Per agevolare l'introduzione dei veicoli
a gas naturale è opportuno innalzare
l'attuale limite di emissione degli
idrocarburi totali (THC) e tenere conto
dell'effetto delle emissioni di metano che
vanno espresse in CO2 equivalente a fini
normativi e di informazione dei
consumatori.
(3) Per agevolare l'introduzione dei veicoli
a gas naturale è opportuno innalzare
l'attuale limite di emissione degli
idrocarburi totali (THC).
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Or. en
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) Al fine di conseguire gli obiettivi di
qualità dell'aria dell'UE e di garantire uno
sforzo costante per ridurre le emissioni dei
veicoli, dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti
conformemente all'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) riguardo alle modalità di
applicazione del regolamento (CE)
n. 715/2007 ai veicoli delle categorie M1,
M2, N1 e N2 con una massa di riferimento
superiore a 2 610 kg, ma con una massa
massima del veicolo non superiore a
5 000 kg, alle procedure, alle prove e ai
requisiti specifici per l'omologazione, ai
requisiti per l'applicazione del divieto di
utilizzo di impianti di manipolazione che
riducono l'efficacia dei sistemi di controllo
delle emissioni, alle misure necessarie per
l'applicazione dell'obbligo da parte dei
costruttori di consentire un accesso
illimitato e normalizzato alle informazioni
sulla riparazione e sulla manutenzione dei
veicoli, alla sostituzione delle informazioni
sulla massa delle emissioni di CO2 nel
certificato di conformità con informazioni
sulla massa totale delle emissioni di CO2
equivalente, all'innalzamento o
all'abolizione del valore limite delle
emissioni di idrocarburi totali per i veicoli
con motore ad accensione comandata, alla
modifica del regolamento (CE)
n. 715/2007 per ricalibrare i valori limite
basati sulla massa del particolato e
introdurre valori limite basati sul numero
di particelle in modo da stabilire un'ampia
(7) Al fine di conseguire gli obiettivi di
qualità dell'aria dell'UE e di garantire uno
sforzo costante per ridurre le emissioni dei
veicoli, dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti
conformemente all'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) riguardo alle modalità di
applicazione del regolamento (CE)
n. 715/2007 ai veicoli delle categorie M1,
M2, N1 e N2 con una massa di riferimento
superiore a 2 610 kg, ma con una massa
massima del veicolo non superiore a
7 500 kg, alle procedure, alle prove e ai
requisiti specifici per l'omologazione, ai
requisiti per l'applicazione del divieto di
utilizzo di impianti di manipolazione che
riducono l'efficacia dei sistemi di controllo
delle emissioni, alle misure necessarie per
l'applicazione dell'obbligo da parte dei
costruttori di consentire un accesso
illimitato e normalizzato alle informazioni
sulla riparazione e sulla manutenzione dei
veicoli, alla sostituzione delle informazioni
sulla massa delle emissioni di CO2 nel
certificato di conformità con informazioni
sulla massa totale delle emissioni di CO2
equivalente, all'innalzamento o
all'abolizione del valore limite delle
emissioni di idrocarburi totali per i veicoli
con motore ad accensione comandata, alla
modifica del regolamento (CE)
n. 715/2007 per ricalibrare i valori limite
basati sulla massa del particolato e
introdurre valori limite basati sul numero
di particelle in modo da stabilire un'ampia
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correlazione con i valori limite di massa
della benzina e del gasolio, all'adozione di
un metodo rivisto di misura del particolato
e di un valore limite per il numero di
particelle, di un valore limite per le
emissioni di NO2 e di limiti per le
emissioni allo scarico a bassa temperatura
per i veicoli omologati come conformi ai
limiti di emissione Euro 6. Nella
preparazione e nell'elaborazione degli atti
delegati la Commissione dovrebbe
provvedere alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio.
correlazione con i valori limite di massa
della benzina e del gasolio, all'adozione di
un metodo rivisto di misura del particolato
e di un valore limite per il numero di
particelle, di un valore limite per le
emissioni di NO2 e di limiti per le
emissioni allo scarico a bassa temperatura
per i veicoli omologati come conformi ai
limiti di emissione Euro 6. Nella
preparazione e nell'elaborazione degli atti
delegati la Commissione dovrebbe
provvedere alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio.
Or. en
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 2 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
"2. Dopo la pubblicazione degli atti
delegati adottati conformemente al secondo
comma e su richiesta del costruttore, il
presente regolamento si applica ai veicoli
delle categorie M1, M2, N1 e N2, quali
definiti nell'allegato II della direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio*, con una massa di riferimento
superiore a 2 610 kg, ma con una massa
massima del veicolo non superiore a
5 000 kg.
"2. Dopo la pubblicazione degli atti
delegati adottati conformemente al secondo
comma e su richiesta del costruttore, il
presente regolamento si applica ai veicoli
delle categorie M1, M2, N1 e N2, quali
definiti nell'allegato II della direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio*, con una massa di riferimento
superiore a 2 610 kg, ma con una massa
massima del veicolo non superiore a
7 500 kg.
Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente
all'articolo 14 bis riguardo alle modalità di
applicazione del presente regolamento ai
veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2,
quali definiti nell'allegato II della direttiva
2007/46/CE, con una massa di riferimento
superiore a 2 610 kg, ma con una massa
Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente
all'articolo 14 bis riguardo alle modalità di
applicazione del presente regolamento ai
veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2,
quali definiti nell'allegato II della direttiva
2007/46/CE, con una massa di riferimento
superiore a 2 610 kg, ma con una massa
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massima del veicolo non superiore a 5 000
kg. Tali atti delegati garantiscono in
particolare che, nelle prove sul banco
dinamometrico, si tenga adeguatamente
conto della massa operativa effettiva del
veicolo per determinare l'inerzia
equivalente, come pure di altri parametri
predefiniti di potenza e carico.
massima del veicolo non superiore a 7 500
kg. Tali atti delegati garantiscono in
particolare che, nelle prove sul banco
dinamometrico, si tenga adeguatamente
conto della massa operativa effettiva del
veicolo per determinare l'inerzia
equivalente, come pure di altri parametri
predefiniti di potenza e carico.
____________________
____________________
* GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.".
* GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.".
Or. en
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) alla sostituzione delle informazioni
sulla massa delle emissioni di CO2 nel
certificato di conformità di cui all'articolo
18 della direttiva 2007/46/CE con
informazioni sulla massa totale delle
emissioni di CO2 equivalente, data dalla
somma della massa delle emissioni di CO2
e delle emissioni di metano, espressa come
massa equivalente delle emissioni di CO2
in relazione al loro effetto serra;
soppresso
Or. en
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 715/2007
Articolo 14 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione
Emendamento
2. Il potere di adottare atti delegati di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,
all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 e
all'articolo 14, paragrafi da 1 a 5, è
conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere da
[…][Publications Office, please insert the
exact date of entry into force].
2. Il potere di adottare atti delegati di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,
all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 e
all'articolo 14, paragrafi da 1 a 5, è
conferito alla Commissione fino al 30
giugno 2019 a decorrere da
[…][Publications Office, please insert the
exact date of entry into force]. La
Commissione elabora una relazione sulla
delega di potere al più tardi nove mesi
prima del 30 giugno 2019. La delega di
potere è tacitamente prorogata per periodi
di identica durata, a meno che il
Parlamento europeo o il Consiglio non si
oppongano a tale proroga al più tardi tre
mesi prima della scadenza di ciascun
periodo.
Or. en
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MOTIVAZIONE
La proposta in esame è costituita da varie misure relativamente eterogenee, finalizzate in gran
parte a ridurre le emissioni nocive dei veicoli ai fini della salute umana. Le misure riguardano,
in particolare, la fissazione di specifici limiti di emissione per l'NO2 nell'ambito del più ampio
range di emissioni di NOx, la cancellazione dei limiti di ammoniaca per i motori a
combustione di veicoli pesanti, la modifica dei limiti di emissioni per l'avviamento a freddo
ereditati dalle precedenti fasi "Euro", una disposizione per adattare le emissioni degli
idrocarburi totali (THC) al fine di agevolare l'introduzione dei veicoli a gas naturale, una
disposizione finalizzata ad aggiungere il metano come equivalente di gas a effetto serra alle
emissioni totali di CO2 che ogni produttore di automobili deve rispettare e la possibilità di
estendere da 2 840 kg a 5 000 kg la gamma di veicoli che possono rientrare nelle norme di
emissione relative ai veicoli commerciali leggeri. Inoltre la proposta contiene una serie di
provvedimenti di carattere puramente tecnico-normativo, ovvero il proposito di armonizzare
le competenze di esecuzione negli attuali testi legislativi con il trattato di Lisbona, nonché
alcune nuove competenze di esecuzione quale strumento per attuare alcune delle nuove
misure proposte.
In linea di principio sono da accogliere con favore le misure intese a migliorare la qualità
dell'aria, soprattutto se provvedono a conseguire un buon equilibrio tra i costi implicati e i
risultati in termini di città più vivibili e sostenibili, sempre più popolate dai nostri cittadini, e
diminuzione dei costi connessi all'assistenza sanitaria. Tuttavia, i produttori di automobili non
devono essere sollecitati ad adottare misure costituenti per loro un onere sproporzionato.
Dobbiamo tenere conto del fatto che le imprese stanno ancora lottando per superare la recente
crisi economica e che è necessario limitare al minimo i costi supplementari e la burocrazia.
Il relatore desidera sottolineare alcuni aspetti specifici della proposta della Commissione e
degli emendamenti proposti.
•
Il metano non è di per sé un gas inquinante e non costituisce una minaccia per la salute
umana. I veicoli a gas naturale emettono il 25% in meno di CO2 rispetto alle automobili
alimentate a benzina e stabilire la futura quota di mercato dei veicoli alimentati a gas è
estremamente aleatorio. Al momento i veicoli alimentati a gas rappresentano soltanto una
quota marginale del parco automobilistico in uso. Inoltre, l'esito dei test sulle emissioni
generate dalla guida reale crea incertezza su come calcolare esattamente le emissioni, non
soltanto per quanto concerne il metano. Il relatore preferirebbe non penalizzare fin dall'inizio
questa piccola categoria di veicoli che contribuisce all'abbassamento delle emissioni di gas a
effetto serra. Il riesame previsto all'articolo 14, paragrafo 3, o in alternativa una revisione
della normativa in materia di CO2 per le automobili, dovrebbero essere una garanzia del fatto
che la Commissione è autorizzata a proporre nuove norme tutte le volte che le emissioni di
metano diventano un problema.
•
L'ampliamento della gamma di veicoli che su richiesta del produttore possono
rientrare nella normativa sulle emissioni dei veicoli leggeri è una proposta positiva della
Commissione che il relatore vorrebbe persino estendere a 7 500 kg. Tale aspetto evita ulteriori
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duplici procedure di omologazione e altre misure amministrative superflue.
•
L'ammoniaca è emessa dai veicoli pesanti alimentati a diesel che la utilizzano in un
cosiddetto reagente a base di urea, una tecnologia di trattamento utilizzata per la riduzione
degli NOx. Nel caso dei veicoli pesanti alimentati a gas naturale, l'ammoniaca è emessa come
risultato diretto della combustione di gas naturale stesso, e non è utilizzata per neutralizzare i
NOx poiché questi ultimi praticamente non vengono prodotti. Il mantenimento dei limiti di
ammoniaca per i motori ad accensione comandata richiederebbe sistemi costosi per
l'abbattimento delle emissioni, il che sarebbe discriminatorio nei confronti di questa categoria,
in quanto impedirebbe alle tecnologie di alimentazione alternative, quali il GPL e il gas
naturale, di diventare economicamente sostenibili. L'applicazione del valore limite relativo
all'NH3 per i motori ad accensione comandata dovrebbe pertanto essere rimosso, come
proposto dalla Commissione, mentre verrebbe mantenuto il limite esistente di 10 ppm per i
veicoli ad accensione spontanea (ovvero i diesel), che riguardano la maggior parte del parco
automobilistico.
•
In merito all'armonizzazione con il trattato di Lisbona, la proposta mira ad adeguare le
vecchie procedure di comitatologia agli atti delegati e di esecuzione, conformemente agli
articoli 290 e 291 del TFUE. Tale aspetto autorizzerebbe la Commissione ad adottare tali atti
nei confronti di un ampia gamma di norme, procedure e valori limite connessi all'applicazione
delle norme Euro 5 ed Euro 6. Poiché ciò riguarda gran parte degli atti, il potere di adottare
atti delegati dovrebbe essere conferito alla Commissione a partire dall'entrata in vigore fino al
30 giugno 2019, che corrisponde alla fine dell'attuale legislatura, in contrapposizione al
periodo di tempo indeterminato suggerito; inoltre in merito alla relazione della Commissione
rispetto alla delega di potere e in merito alla proroga tacita andrebbero applicate le
disposizioni standard.
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