NT24.it - Decreto 37/08 - Domande e risposte
CAPITOLO I
Responsabile tecnico
DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica
Ufficio XI - Registro imprese
Via Sallustiana, 53 - 00183 Roma
Tel. 064.70.55.703 - Fax 064.83.691
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 01/10/2008 - 0029404
Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - DM n. 37 del 22/01/2008.
Si fa riferimento alla e-mail trasmessa da codesta Camera in data 24 settembre
2008 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di
impiantistica di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
In particolare è stato richiesto se è opportuno limitare l’incompatibilità prevista dall’art. 3, comma 2, al solo svolgimento di attività di tipo autonomo e/o subordinato
ovvero se è necessario estendere detta incompatibilità anche a coloro che, oltre a
rivestire la qualifica di socio in società di persone e/o di capitale, risultino investiti
anche di poteri di amministrazione e/o rappresentanza (ad eccezion fatta per i liquidatori, poiché a detta di codesta Camera “gli stessi si limitano all’amministrazione
del passivo e dell’attivo, per giungere alla fase di liquidazione”).
Al riguardo, si è del parere che l’articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso
essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a
tempa pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto delle
responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società
impiantistica.
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Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come
tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono anche solo
in minima parte, l’impegno giornaliero di un singolo/a lavoratore/trice.
Sono quindi da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile
tecnico in un’impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche
se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero
di socio membro del consiglio di amministrazione sempreché il medesimo soggetto
sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza.
Tale incompatibilità, secondo questa Amministrazione, va estesa, per gli stessi motivi summenzionati, anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di
una società.
Il dirigente dell’ufficio
Marco Maceroni
Commento:
È stata “esclusa” dal Ministero dello Sviluppo Economico ogni forma di “compatibilità” (ai sensi dell’art.3, comma 2) tra la qualifica di responsabile tecnico
in un’impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche
se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione
ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza
(poiché tali incarichi impedirebbero, di fatto, il pieno e totale coinvolgimento
del responsabile tecnico nell’attività di cui al d.m. 37/2008).
Tale incompatibilità va estesa, per i medesimi motivi, anche al caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una società.
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DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica
Ufficio XI - Registro imprese
Via Sallustiana, 53 - 00183 Roma
Tel. 064.70.55.703 - Fax 064.83.691
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 10/10/2008 - 0032694
alla Camera di Commercio di Savona
Oggetto: Installazione di impianti - responsabile tecnico
Con nota pervenuta in via elettronica in data 17 settembre, codesta Camera chiedeva se un socio di socie-tà artigiana possa rivestire la carica di responsabile tecnico
in due società, o se esso possa, in quanto responsabile tecnico, incorrere nel divieto sancito dal comma 2, dell’art. 3 del DM 37/08.
Senza entrare nel merito della vicenda dell’imprenditore artigiano, che esula dalle
competenze di questa Amministrazione, si osserva quanto segue.
La disciplina introdotta col regolamento suddetto, innova rispetto alla previgente
legge 46/90, introducendo un criterio di unicità ed incompatibilità riferito al responsabile tecnico dell’impresa abilitata.
Tuttavia la norma va letta a parere dello scrivente nella sua interezza. Il comma primo dell’articolo 3, afferma che le imprese... sono abilitate all’esercizio delle attività
di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico da esse preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti
professionali di cui all’articolo 4”.
Non diversamente il soppresso articolo 2, comma 2, della legge 46/90, affermava
che “l’esercizio delle atti-vità di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all’articolo 3, da parte dell’imprenditore il quale,
qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma I un responsabile tecnico che abbia tali requisiti”.
Entrambe le disposizioni pertanto fondano l’abilitazione dell’impresa sulla qualificazione tecnico-professionale, dell’imprenditore o del legale rappresentante, e solo
in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, l’impresa può
preporre un soggetto ad essa (fino ad allora) estraneo, che assume la qualifica di
responsabile tecnico.
Ne consegue che l’attuale definizione normativa, del comma 2 dell’articolo 3 del
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Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
DM 37, “il responsabile tecnico di cui al comma I svolge tale funzione per una sola
impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”, nell’ottica
di una interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favore nei confronti della libertà
di impresa e della concorrenza, deve essere letta nel senso letterale derivante dal
combinato disposto del primo e del secondo comma dell’articolo 3, nel senso cioè
che il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante ed all’imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma.
Per rispondere al quesito, pertanto, ove il socio sia legale rappresentante delle
due società, si ritiene non esservi incompatibilità nel fatto che esso possa abilitare
entrambe le imprese.
Il dirigente dell’ufficio
Marco Maceroni
Commento:
In relazione alla possibilità che il socio di una società artigiana voglia rivestire
la carica di responsabile tecnico per due distinte società, il Mi.S.E., pur evitando di entrare nello specifico, poiché trattasi di vicenda relativa a un imprenditore artigiano, che in quanto tale esula dalle competenze ministeriali (essendo
l’artigianato materia di competenza esclusiva della Regione), ha rappresentato
- astrattamente - quanto segue.
Il DM 37/2008 introduce normativamente il criterio di unicità e incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico, a differenza di quanto previsto dal
disposto della L.46/90. Tuttavia il punto di contatto tra DM 37/2008 e la legge
46/90 è che entrambe le disposizioni hanno previsto l’abilitazione dell’impresa
sulla base della qualificazione tecnico-professionale da parte dell’imprenditore
o del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non
possiedano i requisiti, di un soggetto - da essi stessi preposto - che assume la
qualifica di responsabile tecnico.
Ne consegue che l’attuale definizione normativa, del comma 2 dell’articolo 3 del
dm 37, “Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una
sola impresa e la qualifica e’ incompatibile con ogni altra attivita’ continuativa”,
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Decreto 37/08 - Domande e risposte
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nell’ottica di una interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favor nei confronti
della libertà di impresa e della concorrenza, deve essere letta nel senso letterale
derivante dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell’articolo 3,
nel senso cioè che il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al
legale rappresentante ed all’imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo
comma. Conseguentemente, nel caso in questione, ove il socio sia il legale rappresentante di entrambe le società, il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene di non
esservi incompatibilità e che pertanto lo stesso possa abilitare le due imprese.
DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica
Ufficio XI - Registro imprese
Via Sallustiana, 53 - 00183 Roma
Tel. 064.70.55.703 - Fax 064.83.691
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 05/08/2008 - 0014963
Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - DM n. 37 del 22/01/2008.
Si fa seguito alla nota n. 5217 del 17 giugno 2008 con la quale questo Ministero ha
fornito risposta alla e-mail trasmessa dalla S.V. in data 29 aprile 2008 concernente
la richiesta di apposito parere in materia di impianti-stica, di cui al D.M. 22 gennaio
2008, n. 37. Al riguardo, nel confermare che è allo studio una modifica del D.M.
37/2008, ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, si può tuttavia rappresentare che, allo stato attuale, la normativa in esame,
per l’aspetto che segue, non presenta elementi dubitativi in ordine alla sua corretta
applicazione. L’art. 3, comma 2, prescrive infatti che “il responsabile tecnico di cui
al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile
con ogni altra attività continuativa”. Pertanto al responsabile tecnico dell’impresa
in esame è escluso l’esercizio di attività autonoma ovvero di attività subordinata
presso terzi (in entrambi i casi “anche di altra natura”), dovendo essere esclusivo il
rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l’impresa in esame,
pena la mancanza del requisito richiesto dalla normativa vigente.
Il dirigente dell’ufficio
Marco Maceroni
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