BANDO DI GARA N° 30/12 – CIG N. 4775441294 PROCEDURA APERTA per Appalto integrato complesso, a corpo, per la realizzazione del “SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO NEL CENTRO STORICO – PARCO DEL CAMMINO NUOVO”. CUP G21I12000480002. In riferimento all'appalto in oggetto, il Servizio scrivente esprime il proprio parere in relazione al quesito proposto, salvo errori od omissioni, e fermo restando che l'ammissione alla gara è di competenza esclusiva della Commissione giudicatrice. Quesito n. 1 Posto che il soggetto partecipante è in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori e di parte dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio di progettazione, è ammissibile che il suddetto operatore indica (E NON ASSOCIA) quale progettista qualificato un costituendo RTP a cui partecipa l'operatore stesso e altri progettisti? Risposta: Si rinvia ad un'attenta lettura del disciplinare ed in particolare al terzultimo capoverso del punto 5) che recita espressamente: “Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti, é possibile sommare i requisiti relativi all’attività di servizi svolta dalla struttura tecnica del concorrente e i requisiti relativi all’attività di servizi svolta dai progettisti indicati, purché associati all’impresa”. Per quanto riguarda i soggetti che possono far parte di un RTP, si rimanda invece alla lettura dell'art. 90 del Dlgs 163/2006. Quesito n. 2 Nel caso di costituendo RTP di tipo MISTO, si chiede di chiarire se sono previste delle quote minime, sia per il soggetto capogruppo sia per i mandanti, per quanto concerne il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione. Risposta: Il Disciplinare di Gara, al punto 5, ultimo capoverso prevede: “Nell'ipotesi di cui all'art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06, coloro che fanno parte del raggruppamento dovranno: - dichiarare di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; - (nel caso di raggruppamento non ancora costituito) indicare a chi sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo; - (nel caso di raggruppamento già costituito) allegare mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario con scrittura privata autenticata.”. In ogni caso, per quant'altro non espressamente previsto nel Disciplinare, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa ed in particolare all'art. 261, comma 7 , del DPR 207/10 “In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1, lettera g del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'art. 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento... La mandataria in ogni caso possiede i requisti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.”. Quesito n. 3 Il gruppo di progettazione di cui al punto 4) del Disciplinare di gara COINCIDE con il soggetto (singolo o raggruppato) che DEVE POSSEDERE i requisiti per la progettazione, OPPURE è IL GRUPPO OPERATIVO che deve essere indicato dal soggetto (singolo o raggruppato) che possiede i requisiti per la progettazione? Risposta: Posto che il gruppo di progettazione dichiarato in sede di domanda di partecipazione sarà quello deputato alla realizzazione del progetto, si evidenzia, così come recita il disciplinare di gara al punto 4), che: “il gruppo di progettazione, a partire dal livello definitivo, dovrà essere in possesso, ai sensi dell'art. 263 del DPR n. 207/10, dei requisiti (ndr per la progettazione) di cui al successivo punto 5 .” Quesito n. 4 Sempre in riferimento al GRUPPO DI PROGETTAZIONE di cui sopra, trattandosi di progettisti, si chiede di chiarire il motivo per cui venga richiesto il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai LAVORI (punto 5 Disciplinare di gara). Risposta: Si rimanda ad una attenta lettura del disciplinare di gara, evidenziando che sussiste una distinguo tra requisiti di qualificazione richiesti alle imprese che intendano realizzare l'appalto integrato, che devono per l'appunto possedere l'attestazione SOA, e requisiti di cui devono essere in possesso i professionisti associati o incaricati per la progettazione. Quesito n. 5 Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), un soggetto facente parte del RTP può ricorrere all'istituto dell’avvalimento interno per il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la progettazione? Tale ipotesi parrebbe realizzabile ai sensi di quanto disposto degli artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE, per cui un concorrente, singolo o raggruppato, può fare affidamento sui requisiti di altri soggetti “a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi” (cfr.: Cons. Stato sez.V 12/11/2009 n. 7054 , Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2007, n. 3814 e TAR Lazio, Roma, Sez. II, 22 maggio 2008, n. 4820, AVCP Parere n. 34 del 11.03.2009) Risposta: Nel merito si richiama quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP n. 2 del 01/08/2012 che relativamente agli appalti di progettazione ed esecuzione recita quanto segue: • <<dell’avvalimento può servirsi il soggetto che assume la veste di “concorrente” nella gara, mentre il progettista semplicemente “indicato” non riveste tale qualifica; pertanto, l’avvalimento è utilizzabile tra i progettisti raggruppati ma non dal progettista “indicato”>> Inoltre, in ordine ai servizi di ingegneria e architettura la medesima Determinazione recita quanto segue: • <<l’avvalimento può trovare applicazione anche ai servizi di ingegneria ed architettura, ed in particolare ai requisiti previsti dall’articolo 263, comma 1, del Regolamento. Si rammenta, tuttavia, che i cd “ servizi di punta” (art. 263, comma 1, lett. c) del Regolamento) ai sensi del comma 8 dell’art. 261 del Regolamento non sono frazionabili; di conseguenza, si può concludere nel senso che ognuno dei due “servizi di punta” richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. Si rammenta, inoltre, che l’avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell’offerta: quindi, ad esempio, sempre nel settore dei servizi di architettura ed ingegneria, l’avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi previsti all’articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1) del Regolamento che possono essere considerati quale elemento di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con relativa attribuzione di punteggio, ai sensi del comma 4, lett. a) del medesimo articolo 266>> Quesito n. 6 La classe I categoria b richiesta dal Bando di gara quale requisito per la progettazione esecutiva può essere sostituita dalla classe I categoria d in quanto gli interventi sono della stessa natura (categoria I), ma tecnicamente più complessi (cfr. parere n.150 del 03/12/2009 dell’AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI)? Risposta: la categoria è perfettamente appropriata Quesito n. 7 Si chiede di chiarire cosa si intende con quanto prescritto al punto c) pag. 21 del Disciplinare con la frase “tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell’affidamento”. Risposta: Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per quanto concerne l’esecuzione dei “lavori analoghi” la similarità può ritenersi riferita all'ambito delle categorie di lavoro, tuttavia può ritenersi che l'estensione a lavori di altre categorie, diverse da quelle indicate a tali fini dai documenti di gara, può assimilarsi, qualora trovi riscontri oggettivi nella analogia tra detti lavori e quelli appaltati” (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 gennaio 2002, n 352); in ogni caso deve essere assicurato il possesso da parte del concorrente di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti e quelli oggetto dell'appalto inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri"