La consulenza tecnica d’ufficio medico-legale
nel giudizio civile e la perizia nel procedimento penale
L’interesse per i temi della consulenza tecnica d’ufficio nel giudizio civile e della perizia
nel procedimento penale investe significativamente la professione medica. Se pensiamo alle
dinamiche della responsabilità dei sanitari in campo civile e penale, possiamo osservare
percorsi giudiziali nella pratica collegati agli ausili che il giudice richiede ad altri professionisti
per comprendere e valutare adeguatamente vicende che altrimenti non potrebbe affrontare in
quanto sprovvisto delle necessarie conoscenze mediche e scientifiche. Nei procedimenti diretti
ad accertare la responsabilità medica interverrà in maniera pressoché sistematica un
consulente d’ufficio o anche di parte, il perito; questi professionisti – anch’essi medici – si
troveranno ad assumere una posizione ausiliaria del giudice, disciplinata da norme specifiche.
È agevole intuire come l’apporto dei medici all’attività giudiziaria sia molto più ampio, basti
pensare a tutti quei procedimenti in cui si verte sull’accertamento del danno biologico,
sull’entità delle lesioni fisiche e così via.
Terminologia
La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) è riferita al giudizio civile.
Nel procedimento penale, o più in generale in campo penalistico, si discute in termini di
perizia tecnica.
La Consulenza Tecnica d’Ufficio
Nel nostro Codice di Procedura Civile ritroviamo un riferimento specifico al Consulente tecnico
più che alla Consulenza tecnica in generale; il consulente è un ausiliario del giudice.
Quando occorre, il giudice, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, può farsi
assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
Attraverso l’ausilio del consulente tecnico d’ufficio, il giudice acquisisce adeguata cognizione
delle circostanze fattuali che le parti del giudizio hanno rappresentato e per valutare in termini
tecnici le prove che esse hanno fornito.
Il giudice si avvale del consulente tecnico quando la questione oggetto della causa richieda
competenze in un campo estraneo al diritto; il professionista consentirà al giudice di osservare
fatti e circostanze che, in quanto non provvisto delle specifiche necessarie conoscenze, non
sarebbe in grado di notare e valutare.
Avendo la specifica finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella
soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, può dirsi che la CTU:
•
non è un mezzo di prova;
•
è uno strumento istruttorio;
•
è un mezzo di indagine che non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal
fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la
parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di
1 prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o
circostanze non provati [Cassazione Civile 3130/2011];
•
non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, è sottratta alla
disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice.
Relativamente alla consulenza medico-legale la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17720
del 29.08.2011 ha osservato che:
La consulenza tecnica d’ufficio, in via generale strumento di valutazione dei
fatti già probatoriamente acquisiti, può rappresentare fonte oggettiva di prova,
allorché si risolva nell’accertamento di situazioni rilevabili solo mediante l’ausilio di
specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come accade in merito alla
consulenza medico-legale. In siffatta ipotesi, l’organo giudicante, cui è rimesso
il potere di servirsi di tale mezzo istruttorio, può aderire alle conclusioni del perito
senza dover fornire un’esplicita motivazione in tal senso, salvo che dette
conclusioni siano state oggetto di specifiche censure.
Nomina del consulente
Quando il giudice lo ritiene necessario, con un provvedimento denominato ordinanza:
•
nomina il consulente;
•
formula i quesiti;
•
fissa l’udienza nella quale il consulente nominato deve comparire.
Normalmente la scelta dei consulenti tecnici deve essere compiuta tra le persone iscritte in albi
speciali esistenti presso i tribunali, formati sulla base delle disposizioni di attuazione del codice
di rito.
Nell’albo dei consulenti tecnici, diviso per categorie, per espressa previsione deve essere
sempre compresa, tra le altre, quella dei medici-chirurghi.
Accettazione dell’incarico
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo di consulenti:
•
ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un
giusto motivo di astensione.
Il consulente non iscritto nell’albo dei consulenti:
•
ha la facoltà di non accettare anche in assenza di particolari giustificazioni.
Ricusazione del consulente
Il consulente può essere ricusato, cioè ne può essere richiesta la sostituzione, dietro iniziativa
delle parti per i motivi espressamente indicati nell’articolo 51 del Codice di Procedura Civile,
cioè in tutte quelle circostanze in cui è previsto l’obbligo di astenersi per il giudice:
•
se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2 •
se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di
affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori;
•
se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
•
se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come
testimone o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico di una delle parti;
•
se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di
lavoro di una delle parti;
•
se è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di
un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa;
•
in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a prestare il suo
ufficio, intende astenersi sussistendone i presupposti di legge, deve farne denuncia o istanza al
giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nello stesso
termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione depositando nella cancelleria
ricorso al giudice.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che la ricusazione del
consulente, come quella del giudice, è ammissibile solo nei casi in cui sarebbe
obbligatoria l’astensione (Cass. Civ. S.U. 7770/2009)
Giuramento del consulente
All’udienza di comparizione, il giudice ricorda al consulente l’importanza delle attività che è
chiamato ad adempiere e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni
affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.
Il consulente è chiamato a prestare giuramento di rito attraverso una formula che sottolinea
il dovere di prestare la propria attività e improntare il proprio contegno in termini di
•
imparzialità;
•
obiettività;
•
diligenza.
Attività del consulente
La giurisprudenza ha avuto occasione di confermare che la funzione della consulenza tecnica
è quella di offrire un ausilio al giudice nella risoluzione di questioni di fatto che
presuppongono nozioni di ordine esclusivamente tecnico e non anche giuridico, si osservava
acutamente in dottrina che il consulente è l’occhio aggiuntivo del giudice che gli consente di
notare fatti e circostanze che egli, con i suoi occhi, non sarebbe in grado di percepire [Verde,
Profili del processo civile, Vol. II, 2000].
Il consulente:
•
compie le indagini che gli sono commesse dal giudice;
3 •
fornisce i chiarimenti che il giudice gli richiede;
•
assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice;
•
compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini che gli sono affidate, da
sé solo o insieme col giudice secondo quanto disposto;
•
può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da
•
anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti
terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi
possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e
dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e
istanze.
La Corte di Cassazione nel 2004, proprio in ordine alla attività del Medico-CTU, ha
osservato che il consulente tecnico, nell’espletamento del mandato ricevuto, può
chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l’accertamento dei fatti collegati con
l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e
queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il
controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla
formazione del convincimento del giudice; il c.t.u., nella verbalizzazione di siffatte
informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e,
pertanto, l’atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate
informazioni fa fede fino a querela di falso.
In generale l’attività del consulente si svolge in una o più sedute di cui deve essere redatto
verbale.
Se in occasione dell’udienza di conferimento dell’incarico non sia stata stabilita la data di inizio
delle operazioni peritali, la prima seduta dovrà essere comunicata agli avvocati delle parti e ai
consulenti tecnici di parte (CTP) nominati.
La comunicazione deve contenere sempre l’indicazione del giorno, ora e luogo di inizio
delle operazioni e va fatta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di
avere prova certa e documentata dell’adempimento posto in essere.
Verbali e relazione
Con intervento modificativo del 2009 sono state apportate alcune innovazioni procedurali
che investono l’attività del consulente e delle parti del giudizio.
> Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con
l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga
relazione scritta.
> Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne
relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
4 •
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel
termine stabilito dal giudice.
•
Il giudice fissa anche il termine entro il quale le parti in causa devono
trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine,
anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in
cancelleria:
– la relazione;
– le osservazioni delle parti;
– una sintetica valutazione sulle stesse.
Ai sensi dell’art. 90 delle Disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile, il consulente
tecnico d’ufficio autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice deve dare
comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni.
Il CTU non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le
istanze di parte consentite dall’articolo 194 del Codice.
Dalle disposizioni ora riferite, si desume che il consulente:
•
non può incontrare una parte del giudizio in maniera riservata dovendo sempre
comunicare a tutte le parti l’espletamento di operazioni peritali
•
non può ricevere scritti di natura diversa da quelli contenenti osservazioni e istanze di
parte.
Il CTU deve operare in modo tale da non assumere comportamenti suscettibili di
porre in discussione la sua imparzialità e obiettività.
Redazione della Relazione di Consulenza medico-legale nei giudizi di responsabilità
medica
Non sussiste una regola specifica per la redazione della relazione di consulenza; in linea
generale, allo scopo di strutturare in maniera organica e logica il lavoro e renderne al giudice
più chiara e semplice la lettura, l’elaborato potrebbe essere sviluppato in paragrafi separati.
Premessa
•
Nella prima parte è opportuno indicare i dati relativi alla sede giudiziaria, al
giudizio, alle parti in causa, al magistrato che ha conferito l’incarico e riportare
l’elenco dei quesiti.
Parte analitica
•
Sarà opportuno trascrivere
– i dati relativi alle circostanze fattuali
– i dati della documentazione medica ed eventualmente medico-legale acquisita
– i dati degli accertamenti direttamente posti in essere dal consulente o da lui
disposti, quali, a titolo esemplificativo, visite medico-legali con eventuali esami
strumentali, specialistici e di laboratorio, l’eventuale esame necroscopico con i
5 successivi
esami
complementari
istopatologici,
tossicologici,
microbiologici,
chimico-clinici, immunologici
Considerazioni medico-legali
Queste possono essere idealmente suddivise in due parti:
•
– una prima parte medica, con ricostruzione della vicenda clinica della patologia
che ha richiesto la prestazione sanitaria ed identificazione delle eventuali
complicanze e descrizione dell’esito finale del processo morboso;
– una seconda parte medico-legale, nella quale viene accertato con criteri
medico-legali il rapporto di causalità materiale tra le singole prestazioni medico
chirurgiche e gli eventi medici sfavorevoli iniziali, intermedi e finali, esaminando
la condotta professionale dei sanitari secondo i criteri dettati dalle regole
professionali e tenendo conto della natura delle singole prestazioni, dei ruoli e
del livello di competenza professionale degli operatori sanitari, nonché della
difficoltà tecnica delle prestazioni richieste ed eseguite.
Conclusioni
È il contesto ideale per procedere in una sintesi della risposta ai quesiti già esaminati ed
ampiamente illustrati nello svolgimento delle “Considerazioni medico-legali”.
•
Nella relazione andranno accluse le osservazioni proposte dai consulenti tecnici delle
parti e fornite le necessarie risposte alle note eventualmente presentate dalle parti.
Bisogna indicare la metodologia seguita, cioè illustrare l’iter logico-scientifico che ha condotto
alle conclusioni.
Il giudice è perito dei periti
Il giudice non è strettamente vincolato nella sua decisione alle valutazioni del consulente
tecnico d’ufficio, ha il potere di valutarle liberamente; ma allorquando intenda discostarsi
delle conclusioni del consulente avrà il dovere di fornire adeguata motivazione del dissenso.
Responsabilità del consulente tecnico d’ufficio
Il medico-CTU, a seconda della norma violata, può incorrere in responsabilità di natura:
•
penale
– per taluni reati
•
civile
– con conseguente obbligo di risarcire il danno cagionato alle parti del giudizio
•
disciplinare
– se iscritto all’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale, il potere disciplinare
appartiene al Presidente del Tribunale; il consulente tecnico d’ufficio può essere
destinatario delle seguenti sanzioni disciplinari:
§
avvertimento
§
sospensione temporanea
§
cancellazione dall’albo
– in ogni caso il medico è sottoposto al potere disciplinare dell’Ordine professionale di
appartenenza in relazione a tutti quei comportamenti che abbiano un rilievo sul piano
deontologico.
6 •
inoltre, il giudice può comminare sanzioni per il ritardo ingiustificato nel deposito della
consulenza. Non potranno essere applicate sanzioni nell’ipotesi di ritardo non imputabile
a responsabilità del consulente tecnico d’ufficio o nel caso in cui venga formalmente
richiesta una proroga dei termini.
Art. 64 Codice di Procedura Civile – Responsabilità del consulente.
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti
[c.p. 314, 366, 373, 376, 377, 384].
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti
che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda fino a
euro 10.329. Si applica l’articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il
risarcimento dei danni causati alle parti [disp. att. c.p.c. 19]
La perizia nel processo penale
Abbiamo già osservato che nel procedimento penale, o più in generale in campo penalistico, si
discute in termini di perizia tecnica più che di consulenza tecnica.
Il perito entra nel processo quando si renda necessario l’apporto:
•
di competenze specifiche;
•
di una certa professionalità;
•
di taluni tecnicismi.
L’articolo 220 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.) stabilisce che La perizia è
ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che
richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
Pensiamo al tema della responsabilità in campo sanitario: per l’accertamento delle ipotesi
di reato tipicamente ad essa riconducibili, quali l’omicidio colposo e le lesioni colpose, il giudice
ricorrerà generalmente alla collaborazione di un altro medico.
La perizia potrà essere disposta:
•
nelle indagini preliminari con l’incidente probatorio;
•
nell’udienza preliminare con l’incidente probatorio;
•
nel dibattimento;
•
nel giudizio abbreviato.
Vi è prevalente orientamento della giurisprudenza in ordine alla natura discrezionale della
perizia, nel senso che il giudice non avrebbe un obbligo di procedere a disporre la perizia
anche sussistendo richieste in tal senso e anche in presenza di pareri tecnici e documenti
medici prodotti dalla difesa.
7 Nomina del perito
Il giudice nomina il perito scegliendolo
•
tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella
specifica disciplina.
Il Codice di Procedura Penale ha configurato anche l’ipotesi della perizia collegiale:
•
Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le
valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in
differenti discipline.
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
Nell’albo, tra le altre, sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale e
psichiatria
•
quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se
possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente
pubblico; in tal caso indicherà specificamente nell’ordinanza di nomina le ragioni della
scelta.
Obbligo del perito di assumere l’incarico
Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione
previsti dall’articolo 36 del c.p.p. che indica i casi in cui il giudice ha l’obbligo di astenersi. Se
sussiste un motivo di astensione, il perito deve dichiararlo al giudice.
Il perito dovrà astenersi:
•
se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è
debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
•
se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se
il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o
del coniuge;
•
se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori
dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;
•
se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
•
se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o
parte privata;
•
se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico
•
se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e
ministero;
dalle leggi di ordinamento giudiziario (la previsione normativa ora richiamata, contenuta
nell’elencazione dell’art. 36 non sarebbe astrattamente riferibile al perito in quanto
menziona specificamente la posizione del giudice);
•
se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
Ricusazione: il perito può essere ricusato dalle parti laddove ricorrano i motivi di astensione
ad eccezione dell’ultimo, relativo alla sussistenza delle gravi ragioni di convenienza (art. 36
comma 1 lett. h c.p.p.).
8 La dichiarazione di astensione o di ricusazione
•
Può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento
dell’incarico
e,
quando
si
tratti
di
motivi
sopravvenuti
ovvero
conosciuti
successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
•
In ordine alla dichiarazione di astensione o di ricusazione, il giudice che ha disposto la
•
Il rifiuto ingiustificato da parte del perito può configurare il reato di rifiuto di uffici
perizia decide con ordinanza.
legalmente dovuti di cui all’art. 366 del codice penale (c.p.).
•
Se il perito regolarmente citato o convocato omette senza un legittimo impedimento di
comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento
coattivo e può altresì condannarlo, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro
51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la
mancata comparizione ha dato causa. (art. 133 c.p.p.).
Incapacità e incompatibilità del perito
Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
•
il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
•
chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o
sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte;
•
chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
•
chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o
•
chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento
chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
connesso.
Affidamento dell’incarico
Il giudice dispone la perizia con ordinanza motivata, contenente
•
la nomina del perito
•
la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini
•
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
Il giudice, accertate le generalità del perito, in sede di comparizione
•
gli chiederà se si trova in una delle condizioni di incapacità ed incompatibilità o in quelle
•
lo avvertirà degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale
•
lo inviterà a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità
rilevanti ai fini della astensione/ricusazione
morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad
adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a
mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».
Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i
difensori presenti.
9 Espletamento dell’incarico
Concluse
le
formalità
dettate
per
il
conferimento
dell’incarico,
il
perito
procede
immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel
verbale.
Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può
chiedere un termine al giudice.
Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice
•
provvede alla sostituzione del perito;
•
altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà
rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai
consulenti tecnici.
Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere
prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori
a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può
superare i sei mesi.
Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice
di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito, relazione scritta.
Attività del perito
Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere
autorizzato dal giudice
•
a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la
legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento
•
ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonché
•
a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti
apprezzamenti e valutazioni. Questi collaboratori non assumono la posizione di periti
ma ne supportano l’opera.
Relativamente alla possibilità del perito di servirsi di ausiliari, la giurisprudenza ha
ritenuto che l’espletamento delle analisi presso laboratori privati in assenza del
perito possa ritenersi legittimo sempre che questi in ordine ai risultati si ponga in
maniera critica, dovendo il laboratorio circoscrivere il suo apporto ai soli aspetti
tecnici e materiali dell’operazione. (Cass. Pen. Sez. I, sent. 23.06.2005, Petriccione,
Cass. Pen., 2006,2913)
Comunicazioni relative alle operazioni peritali
Il perito provvederà a indicare il giorno, l’ora e il luogo in cui inizieranno le operazioni
peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
Per il caso di eventuale continuazione delle operazioni il perito dà comunicazione senza
formalità alle parti presenti.
10 Sostituzione del perito
Il perito può essere sostituito nel caso in cui:
•
non fornisca il parere nel termine fissato;
•
ove la richiesta di proroga non venga accolta;
•
se svolge negligentemente l’incarico che gli è stato affidato;
•
quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.
Il giudice, sentito il perito, salvo che il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da cause a lui non
imputabili, provvede alla sostituzione con ordinanza
•
l’ordinanza sarà trasmessa anche all’ordine cui il perito appartiene
•
il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere
condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una
somma da euro 154 a euro 1.549
•
il perito sostituito deve rendere immediatamente disponibile la documentazione e i
risultati delle operazioni peritali già compiute.
Testo a cura degli avvocati Ennio Grassini e Rodolfo Pacifico del Centro Studi di Diritto
Sanitario e Farmaceutico - www.dirittosanitario.net
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CTU medico-legale nel giudizio civile e la Perizia nel procedimento