Alessandra Ranghetti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Paghe
Criteri per la scelta
Modalità di calcolo delle ferie: ore,
giorni o settimane?
Dimitri Cerioli
- Consulente del lavoro
Durata e fruizione
delle ferie
Chiarimenti
del Ministero
del lavoro
Assenza di normativa
specifica
Il lavoratore subordinato ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, la cui durata, non
inferiore alle 4 settimane, è stabilita dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
Il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane consecutive, in caso di richiesta del
lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione, e, per le restanti 2 settimane, anche in modo
frazionato, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Il predetto periodo
minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non
godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il Ministero del lavoro ha precisato (circ. n. 8/2005) che la fruizione di un periodo feriale
consecutivo di 4 settimane, equivale a 28 giorni di calendario e che sono monetizzabili gli
ulteriori giorni di ferie spettanti eccedenti le 4 settimane obbligatorie previste per legge.
Successivamente il Ministero (interp. n. 25/2006), ha chiarito che il potere di monetizzare le
ferie non può essere rimesso ad una decisione unilaterale del datore di lavoro e che un
criterio di prudenza, al fine di evitare eventuali sanzioni per la violazione degli obblighi di
legge, impone di imputare prioritariamente le ferie maturate nei periodi rispetto ai quali è
più vicina la data di scadenza del termine per il godimento.
Delineato per sommi capi il quadro normativo di riferimento occorre rilevare che nulla
dispone in merito a quale unità di misura utilizzare per la contabilizzazione delle ferie nel
Libro unico del lavoro. Si cercherà di analizzare quale siano le unità di misura previste dai
Ccnl, evidenziando le conseguenze di tale scelta, dal punto di vista del rispetto della normativa in materia di riposo annuale, dal punto di vista economico ai fini della corretta
valorizzazione della retribuzione e del rateo di ferie.
È opportuno precisare che non sempre verrà fornita una risposta univoca e definitiva alle
questioni sollevate, in quanto l’obiettivo che ci si pone è quello di evidenziare le criticità
degli aspetti collegati alla contabilizzazione delle ferie dei lavoratori, per poter operare nei
singoli casi concreti una scelta consapevole.
Unità di misura delle ferie
Disposizioni dei Ccnl
Innanzitutto occorre attenersi alle disposizioni previste dal Contratto collettivo nazionale (o
di livello inferiore) applicato al rapporto di lavoro, pertanto se indicata, utilizzare l’unità di
misura prevista dal Ccnl. Le unità di misura che sono utilizzate nei Ccnl sono 3: la settimana,
la giornata e l’ora.
Vi sono Ccnl che oltre a specificare le settimane o le giornate annue spettanti indicano
anche la quantità di giornate o di ore di ferie da attribuire a ciascun lavoratore. Altri ricalcando le norme di legge, stabiliscono le ferie esclusivamente in settimane. Ne consegue
che il datore di lavoro si trova, in relazione a questi Ccnl, a dover stabilire quale unità di
misura adottare.
La prassi amministrativa normalmente fa riferimento alle settimane e alle giornate di ferie.
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Criteri per la scelta
Preferenza
per il conteggio
a giorni
Nell’operatività quotidiana, l’utilizzo di programmi di elaborazione paghe porta ad utilizzare
quasi esclusivamente le giornate o le ore.
Ad avviso di chi scrive la contabilizzazione delle ferie a giorni è più rispondente alla ratio
dell’art. 2109 c.c. in materia di riposo annuale per ferie, infatti non si ritiene condivisibile una
sospensione del rapporto di lavoro per ferie che non sia prolungata, in quanto impedirebbe
al lavoratore di recuperare le proprie energie psico-fisiche. L’utilizzo delle ferie per giustificare sospensioni del rapporto di lavoro che non siano almeno pari o superiori ad una
giornata intera rappresenta una parziale forzatura. Inoltre per le assenze di breve durata,
pari a poche ore o a gruppi di mezze giornate, la gran parte dei Ccnl ha previsto altri istituti
contrattuali, quali quello dei permessi per riduzione d’orario di lavoro, dei permessi per le exfestività o la flessibilità dell’orario di lavoro.
Ccnl che prevedono il computo delle ferie ad ore
Differenze all’interno
dei Ccnl
Numericamente i Ccnl che indicano la durata delle ferie in ore sono pochi e lo fanno in
maniera molto diversificata tra di loro. Alcuni di questi indicano semplicemente il numero
delle ore spettanti per ogni singolo anno. È il caso del Ccnl per le aziende artigiane del
settore Alimentari e Panificazione: per ogni anno di servizio ai lavoratori spetta un periodo di
ferie pari a 173 ore. In altri Ccnl il dato relativo alle ore è precisato prima o dopo l’aver
stabilito il numero di settimane di ferie spettanti in un anno. È il caso del Ccnl per le aziende
dei settori Metalmeccanica, Oreficeria, Odontotecnici Artigianato per cui il periodo di ferie è
di 160 ore pari a 4 settimane; del Ccnl per il settore dell’Edilizia, sia Artigianato che Industria, di quello del Legno e dei Lapidei Artigianato, dove si stabilisce che la durata delle ferie
annuali è di 4 settimane di calendario, computata come pari a 160 ore per gli operai di
produzione per ogni anno di servizio.
Nel Ccnl per le aziende Alimentari Industriali il dato relativo al numero delle ore è indicato
solo dopo aver specificato la durata in termini di giornate:
– per orario distribuito su 5 giorni, 22 giorni lavorativi (173 ore);
– per orario distribuito su 6 giorni, 26 giorni lavorativi (173 ore).
Dalla casistica esaminata si rileva come in alcuni casi è chiara l’intenzione di concedere un
periodo di ferie annuali della durata pari ad un mese intero, facendo equivalere il numero delle
ore di ferie a quello del divisore contrattuale, mentre in altri casi l’intenzione è di limitare il
numero delle ferie ad una durata pari a quella minima prevista per legge pari a 4 settimane.
Inoltre sembrerebbe che i Ccnl stabiliscano una correlazione tra la modalità di calcolo dello
stipendio e la modalità di computo delle ferie: infatti nel settore Edile e nel settore dell’Artigianato Metalmeccanico gli operai sono retribuiti con il metodo di pagamento ad ore.
Computo ad ore
Come gestire i contratti che non prevedono un numero di ore specifiche
Ccnl Terziario
Distribuzione e Servizi
Nel caso in cui si volesse gestire un Ccnl che prevede un numero di settimane di ferie ma
non dia indicazione del numero di ore ferie oppure dia indicazione del numero di giornate di
ferie previste e il datore di lavoro decida di non ottemperare a quanto previsto dal Ccnl e
computare le ferie ad ore, ci si deve porre il problema di determinare quante ore annue
spettino a ciascun lavoratore.
Vediamo di esaminare alcune casistiche, partendo da un riferimento generale, quale quello
del Ccnl Terziario Distribuzione e Servizi. Il Ccnl prevede un numero di ferie pari a 26
giornate, un orario settimanale di 40 ore distribuito su 6 giorni lavorativi e un divisore
contrattuale orario pari a 168 ore. Pertanto si potrebbe essere indotti a considerare come
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Criteri per la scelta
equivalente ad un mese di ferie una quantità pari a 168 ore. Ad avviso di chi scrive questo
calcolo non è corretto. Infatti le ore medie di un mese sono pari a:
orario settimanale 3 52 settimane annue / 12 mesi = ore medie mensili
40 ore 3 52 settimane / 12 mesi = 2.080 / 12 = 173,33 ore
Ccnl Studi
professionali
Ccnl della Chimica
Ccnl Autotrasporto
Merci e Logistica
Riconoscere al lavoratore 168 ore sarebbe riduttivo di circa una giornata di ferie all’anno,
sia nel caso di orario di lavoro giornaliero pari a 8 ore per 5 giorni, che in caso di orario di
lavoro distribuito su 6 giornate. Si rischierebbe di riconoscere 4 settimane di ferie più un
giorno e non 4 settimane di ferie più 2 giorni come previsto in caso di computo a giornate
delle ferie.
Lo stesso dicasi per altri Ccnl quali quello degli Studi professionali che prevede un divisore
pari a 170 e quello del Turismo che prevede 172 ore, sebbene in questi casi il divario delle
giornate effettivamente riconosciute sembra ridursi a causa del maggiore divisore orario
mensile previsto contrattualmente.
Alcuni Ccnl prevedono però un orario di lavoro settimanale inferiore alle 40 ore. Nel Ccnl
della Chimica, essendo previste 4 settimane di ferie, non risulta essere problematico lo
stabilire, sulla base di un orario di lavoro settimanale pari a 37,5 ore un totale annuo di ore di
ferie spettanti pari a 150 ore, risultato ottenuto moltiplicando 37,5 ore per 4 settimane.
Viceversa nel Ccnl Autotrasporto Merci e Logistica le difficoltà aumentano, essendo previsto un numero di giornate pari a 22 giorni lavorativi, elevato a 26 giorni per i lavoratori che
non fruiscono della settimana corta, e un orario di lavoro settimanale la cui durata è di
norma pari a 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedı̀ e il
venerdı̀. Come stabilire il numero di ore di ferie annuali spettanti? Forse il calcolo matematico che più si avvicina è ancora quello proposto in precedenza:
orario settimanale 3 52 settimane annue / 12 mesi = ore medie mensili
39 ore 3 52 settimane / 12 mesi = 2.028 / 12 = 169
molto simile al divisore mensile previsto dal Ccnl stesso (168 ore, che comunque potrebbe
essere considerato come un riferimento valido in questo caso). Resta il problema che oltre
alle 4 settimane di ferie pari a 156 resterebbero da fruire 13 ore di ferie che non equivalgono
in modo preciso a 2 giornate di lavoro.
Gestione dei lavoratori con orario di lavoro giornaliero variabile
L’unità di misura in ore viene spesso utilizzata per ottenere una gestione più precisa dal
punto di vista economico/retributivo in caso di lavoratori con orario di lavoro giornaliero
variabile e non sempre uguale all’interno delle singole giornate della settimana. Caso molto
frequente in relazione a contratti a tempo parziale di tipo verticale o misto o in alcuni settori
quali il Commercio e il Turismo.
Per lavoratori che hanno un orario di lavoro di questo tipo:
Tempo Pieno
Tempo Parziale
Lunedı̀
Settimana
8 ore
4 ore
Martedı̀
4 ore
Riposo
Mercoledı̀
4 ore
Riposo
Giovedı̀
8 ore
8 ore
Venerdı̀
8 ore
4 ore
8 ore
8 ore
Riposo
8 ore
Sabato
Domenica
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Criticità
l’utilizzo delle giornate come unità di misura potrebbe comportare difficoltà operative in
caso di fruizione delle ferie per periodi di durata non coincidente con settimane intere e
sicuramente l’unità di misura in ore comporta minori contrasti fra azienda e lavoratore nella
scelta della determinazione di eventuali periodi di ferie frazionati nel corso dell’anno.
Il lavoratore a tempo pieno che fruisce di 24 ore di ferie dal lunedı̀ al giovedı̀ gode di 4
giornate di ferie. Il medesimo lavoratore che fruisce di 24 ore di ferie da giovedı̀ a sabato
gode di 3 giornate di ferie. Rimane quindi da monitorare il dato a livello quantitativo dal
punto di vista normativo in quanto a parità di ore di ferie godute sono stati goduti diversi
giorni di ferie e in linea di massima occorre a livello normativo rispettare il periodo annuale di
ferie da fruire in settimane complete.
Come gestire le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Un aspetto positivo della gestione del rateo delle ferie a ore è la completa neutralità dal
punto di vista della determinazione dell’importo economico del rateo spettante in caso di
trasformazione del rapporto di lavoro con conseguente variazione dell’orario di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Limitandoci all’esempio più ricorrente, relativo
ad un orario di lavoro a tempo parziale orizzontale con un orario di lavoro settimanale
distribuito sul medesimo numero dei giorni di lavoro di quello a tempo pieno, il dubbio
che sorge è se debba o meno essere riproporzionato il rateo maturato o come debba
essere retribuito il lavoratore durante il periodo di ferie.
Esempio
Un lavoratore trasforma il contratto da tempo pieno a tempo parziale orizzontale. La retribuzione del periodo di ferie successivo alla trasformazione deve essere proporzionata al
momento della maturazione o a quello della fruizione? Come deve essere ‘‘scaricato’’ il
rateo orario relativo alle ferie godute?
Le norme di legge sul lavoro a tempo parziale prevedono un principio di non discriminazione, questo comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno
comparabile in particolare per quanto riguarda la durata del periodo delle ferie annuali;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta
entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione feriale.
Il computo ad ore potrebbe comportare il mancato rispetto della normativa sui riposi annuali per
ferie. Infatti il lavoratore che durante il periodo di lavoro a tempo parziale orizzontale a 20 ore
settimanali, abbia maturato 4 settimane di ferie valorizzate come pari a 80 ore di ferie residue
non godute, si troverebbe in caso di trasformazione a tempo pieno con orario di lavoro settimanale a 40 ore, apparentemente con 2 settimane e non più 4 settimane di ferie residue.
Viceversa un altro lavoratore a tempo pieno con 160 ore di ferie residue, che effettuasse la
trasformazione da tempo pieno a tempo parziale orizzontale a 20 ore settimanali, si troverebbe con 8 settimane di ferie da 20 ore.
Per entrambi però il valore economico del rateo sarebbe il medesimo, la valorizzazione del
rateo al giorno antecedente alla trasformazione è uguale a quella al giorno successivo alla
trasformazione.
A riprova di quanto sopra si suggerisce di effettuare il seguente calcolo, relativo ad un
lavoratore il cui contratto viene trasformato a tempo pieno il 1º giugno del 2014. Alla data
del 31 maggio 2014 in vigenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali
con retribuzione mensile tabellare lorda pari a E 2.000,00 da riproporzionarsi all’orario svolto
(retribuzione effettiva E 2.000,00 3 50% = E 1.000,00), il valore economico del rateo
accantonato è pari a:
retribuzione oraria lorda = E 1.000,00 / 86,5 = E 11,56069 3 80 ore ferie residue = E 924,86.
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Criteri per la scelta
Alla data del 1º giugno 2014 in conseguenza della modifica dell’orario di lavoro da 20 ore a
40 ore settimanali, la retribuzione mensile lorda da corrispondersi viene pertanto riproporzionata ed è pari a E 2.000,00. Il numero di ore di ferie maturate ma non godute non viene a
modificarsi, cosı̀ come non varia il valore unitario della singola ora. Pertanto il valore economico del rateo per ferie non godute è pari a:
retribuzione oraria lorda = E 2.000,00 / 173 = E 11,56069 3 80 ore ferie residue = E 924,86.
Variazione percentuale
orario di lavoro
Ccnl Terziario,
Distribuzione e Servizi
Trasformazione
da tempo parziale
a tempo pieno
L’utilizzo dell’unità di misura in ore consente pertanto di ottenere un valore economico del
rateo molto preciso e corretto dal punto di vista del calcolo degli importi del rateo di ferie
non godute spettanti al lavoratore, dato particolarmente importante per la contabilità, fiscale, ma anche per la programmazione aziendale e il controllo di gestione in relazione al
calcolo del costo orario dei lavoratori.
Nei casi di trasformazione dei contratti con variazione della percentuale di orario di lavoro
settimanale sarebbe opportuno che il datore di lavoro nell’elaborazione del Lul, al momento
della compilazione apportasse dei correttivi, rispettosi delle norme relative alla tenuta del
Lul e della contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta, relativamente a:
rilevazione delle ore nelle singole giornate di ferie godute;
indicazione della retribuzione e della contribuzione dovuta.
Dal punto di vista retributivo si ritiene corretta la previsione fornita in merito dal Ccnl del
Terziario, Distribuzione e Servizi all’art. 82, Capo IV Sez. quarta dove si dispone che «Conformemente a quanto previsto all’art. 147, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un
periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana
lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è comunque
considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedı̀ al sabato agli effetti del computo delle ferie. La
retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di
maturazione delle ferie».
Nel caso del dipendente che trasforma il contratto da tempo parziale a tempo pieno al
momento della fruizione delle ferie avrà in essere un contratto a tempo pieno.
Per un verso si è risolto il problema della retribuzione dovuta al lavoratore, più complesso è
il tema relativo alla contribuzione dovuta: ad avviso di chi scrive occorre infatti rispettare il
minimale previsto dal Ccnl e dal contratto di lavoro individuale al momento della fruizione,
pertanto sebbene al lavoratore sia erogata una retribuzione inferiore il minimale da rispettare sarà quello relativo alla retribuzione a tempo pieno.
In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale il problema di rispetto del
minimale ai fini contributivi non sussiste.
Computo delle ferie a giornate
Ccnl Gomma Plastica
Industria
Ccnl Agricoltura
Impiegati
Le ferie possono essere espresse in giornate di calendario, giornate di lavoro, giornate
contrattuali o giornate retribuite. La gran parte dei contratti collettivi fortunatamente specifica bene la cosa lasciando pochi dubbi all’operatore.
Nel Ccnl Gomma Plastica Industria si prevede che per gli operai spetti, per ogni anno di
servizio, il seguente periodo di ferie:
fino al 18º anno di servizio: 4 settimane pari a 20 giorni lavorativi;
oltre il 18º anno: 5 settimane pari a 25 giorni lavorativi.
Anche nel Ccnl Agricoltura Impiegati si prevede che la durata annuale delle ferie sia pari a
30 giorni lavorativi, frazionabili per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all’anno.
Pertanto essendo in tale contratto previsto un orario settimanale distribuito su 6 giorni, è
evidente che le ferie annuali ammontino ad un totale di 5 settimane intere.
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Criteri per la scelta
Ccnl dell’Acconciatura
e Estetica
Il Ccnl dell’Acconciatura e Estetica, da sempre prevede, invece, una durata delle ferie pari a
28 giorni di calendario cosı̀ distribuiti:
20 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giorni;
24 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giorni.
Come gestire la fruizione in caso di settimana ‘‘corta’’
Ccnl Elettricità
Ccnl dell’Industria
Metalmeccanica
Ccnl Grafici Editoriali
Ccnl
Telecomunicazioni
Ccnl Terziario,
Distribuzione e Servizi
La suddivisione introdotta ci porta a valutare un ulteriore aspetto: come operare nei casi in
cui il datore di lavoro abbia previsto per i propri dipendenti una distribuzione dell’orario
settimanale su 5 giorni di lavoro al posto di 6. Due sono le soluzioni previste e a volte
suggerite anche dai Contratti collettivi nazionali per la corretta gestione di questa casistica:
riproporzionare preventivamente le giornate annue di ferie da maturare;
riproporzionare le giornate di ferie all’atto del godimento.
La prima soluzione è indicata, ad esempio, nel Ccnl Elettricità, in cui ogni lavoratore ha
diritto a un periodo annuale di ferie, proporzionale ai mesi interi di servizio prestato nell’anno
solare, pari a:
20 giorni lavorativi (24 in caso di ripartizione dell’orario di lavoro su 6 giorni) nel caso di
anzianità fino a 8 anni compiuti;
1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo
di 24 giorni lavorativi (26 giorni in caso di ripartizione dell’orario di lavoro su 6 giorni).
Anche il Ccnl dell’Industria Metalmeccanica dopo aver disposto un numero di ferie stabilito
in settimane, pari, per ogni anno di servizio a:
Anni di servizio
Periodo
fino al 10º
4 settimane
dall’11º al 18º
4 settimane e 1 giorno
oltre il 18º
5 settimane
lascia libero l’operatore di ragguagliare il numero delle giornate di ferie settimanali a 5
ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro
settimanale sia, rispettivamente, su 5 o 6 giorni.
La seconda soluzione viene, invece, prevista nel Ccnl Grafici Editoriali: in caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni, le giornate di ferie sono computate utilizzando il
coefficiente 1,2.
La stessa soluzione è prevista nel Ccnl delle Telecomunicazioni, che disciplina la problematica della proporzione fra il numero delle giornate di ferie maturate e il computo di quelle
godute/da godersi in relazione ai numero dei giorni lavorativi presenti in una settimana
specificando che i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con
corresponsione della retribuzione, pari a 4 settimane corrispondenti a 24 giorni lavorativi.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. I lavoratori che
maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni avranno diritto ad 1 giorno in più rispetto alla
misura di cui al periodo precedente. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i
giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa.
Quindi un lavoratore che presta la propria opera dal lunedı̀ al venerdı̀, si vedrà computate
come godute 3,6 giornate di ferie in caso di fruizione di 3 giorni di ferie da lunedı̀ al
mercoledı̀.
Le due soluzioni indicate sopra sono applicabili anche in relazione a Ccnl quali quello del
Terziario, Distribuzione e Servizi, ove si prevede che il personale abbia diritto a un periodo di
ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa,
quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6
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Criteri per la scelta
giorni lavorativi dal lunedı̀ al sabato agli effetti del computo delle ferie. Molte aziende che
applicano questo Ccnl adottano un orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni. Le
soluzioni operative suggeribili sono quelle già previste dai Ccnl esposti in precedenza e
quindi:
riproporzionare al momento della maturazione le ferie spettanti, facendo maturare 22
giornate al posto di 26 giornate;
riproporzionare al momento della fruizione le ferie godute, computando ogni giornata
come pari a 1,2 giorni e non semplicemente ad 1 giorno solo.
Altrimenti il lavoratore si vedrebbe assegnate non più 4 settimane e 2 giornate di ferie, ma
l’equivalente concreto di 5 settimane da 5 giorni più 1 giornata l’anno.
Determinazione del valore unitario ai fini dell’indennità sostitutiva
In alcuni casi nel computo delle ferie a giornate risulta essere problematica la determinazione del valore unitario della quota giornaliera di retribuzione da utilizzarsi per la determinazione del valore del rateo ad una certa data e del valore dell’indennità sostitutiva per le
ferie non godute.
Esempio
Nel caso in cui il Ccnl preveda un divisore settimanale pari a 26 giornate e due calcoli distinti
del numero di ferie maturabili in un anno: 26 giornate in caso di orario settimanale su 6 giorni
e 22 giornate in caso di orario su 5 giorni, avremo che il valore della giornata di ferie non
goduta è da calcolarsi in modo diverso, in un caso si avrà un valore Alfa e nell’altro un valore
pari a 1,2 volte il valore Alfa. Tale coefficiente è il risultato del rapporto fra 6 e 5 (6 / 5 = 1,2).
Retribuzione lorda mensile pari a E 2.500,00
valore della singola giornata di ferie in 26esimi = E 2.500,00 / 26 = E 96,15
valore della singola giornata di ferie in 22esimi = E 2.500,00 / 22 = E 113,64
Ccnl Gomma Plastica
Industria
Una problematica simile rispetto a quella precedente sorge in relazione ai Ccnl che prevedono un divisore contrattuale mensile pari a 25 e un periodo di ferie pari a 20 giornate
lavorative dal lunedı̀ al venerdı̀, è il caso del Ccnl Gomma Plastica Industria.
Esempio
Qualora un lavoratore avesse in essere una retribuzione mensile lorda di E 2.000,00 la
retribuzione giornaliera determinata utilizzando il divisore contrattuale, pari a 25, sarebbe
di E 80,00 ma in caso di liquidazione dell’indennità per ferie non godute l’importo da erogare
sarebbe da riproporzionare utilizzando la seguente formula:
giornate settimanali 3 52 settimane annue / 12 mesi = giornate medie mensili
5 giornate 3 52 settimane / 12 mesi = 260 / 12 = 21,66667 giornate medie mensili
valore delle ferie non godute: E 2.000,00 / 21,66667 = E 92,31.
Un ulteriore metodo potrebbe essere quello di calcolare il rapporto tra le giornate retribuibili
da divisore contrattuale e le giornate lavorabili in modo da trovare il coefficiente di trasformazione del valore economico di ogni singola giornata:
giornate retribuite mensili 3 12 mesi / giornate settimanali 3 52 settimane annue = coefficiente di trasformazione
(25 3 12 mesi) / (5 giornate 3 52 settimane) = 300 / 260 = 1,15385
moltiplicando il valore giornaliero stabilito dal Ccnl E 80,00 per 1,15385 troveremo E 92,31.
A riprova di quanto sopra potremmo effettuare il seguente calcolo:
retribuzione oraria lorda = E 2.000,00 / 173 = E 11,56069 3 8 ore di lavoro = E 92,49.
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Criteri per la scelta
Come gestire le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Pur rilevando come il computo a giornate sia il più diffuso nella contrattazione collettiva
nazionale è opportuno rilevare come la gestione del rateo delle ferie a giornate presenti
problemi in caso di trasformazione del rapporto di lavoro con conseguente variazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa.
Limitandosi agli esempi fatti in precedenza, relativi ad un lavoratore con orario di lavoro a
tempo parziale orizzontale a 20 ore settimanali con il medesimo numero di giornate di
lavoro rispetto al tempo pieno a 40 ore settimanali, il dubbio che sorge è il medesimo,
come debba essere riproporzionato il rateo maturato o come debba essere retribuito il
lavoratore durante il periodo di ferie.
Esempio 1
Si consideri un lavoratore che trasforma il contratto da tempo pieno a tempo parziale
orizzontale con medesimo numero di giornate settimanali di lavoro. Al momento della
fruizione avrà in essere un contratto a tempo pieno: è dovuta una retribuzione ridotta o
intera per le ferie maturate in precedenza alla trasformazione?
In assenza di precise indicazioni da parte del Ccnl una concezione delle ferie come diritto
reale e non obbligatorio potrebbe comportare una gestione ‘‘variabile’’ del rateo dal punto di
vista economico.
Si avrebbe che la valorizzazione della retribuzione per il periodo feriale in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere pari a quella dovuta al momento della fruizione delle ferie e
la valorizzazione della indennità sostitutiva per ferie non godute all’atto dell’eventuale cessazione potrebbe essere, invece, proporzionale in modo da tener conto del valore delle
giornate in relazione alla percentuale dell’orario di lavoro in essere per ogni singolo periodo
di maturazione.
Si ritiene comunque più equa l’interpretazione suggerita dal Ccnl Terziario, Distribuzione e
Servizi pertanto in presenza di gestione delle ferie a giornate e di un passaggio di contratto
da tempo pieno a tempo parziale o viceversa è opportuno erogare la retribuzione relativa a
periodi di ferie come commisurata al periodo di maturazione delle ferie.
Esempio 2
Ipotizziamo il caso di un Lul di aprile 2014 relativo ad un lavoratore che ha trasformato in
data 1º aprile 2014 il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a 20 ore (50%). Alla
data del 31 marzo 2014 aveva un residuo di ferie non godute di 8 giornate. Nel mese di
aprile fruisce di 8 giorni di ferie.
Il lavoratore ha chiesto la non applicazione delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente.
Calendario presenze
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Criteri per la scelta
Busta paga
In aggiunta a quanto sopra occorre valutare attentamente come il Software paghe effettua
la valorizzazione del rateo nel corso dei mesi perché potremmo avere che il valore cambi in
modo radicale il giorno precedente e il giorno successivo alla trasformazione del rapporto di
lavoro. In caso di retribuzione mensile lorda a tempo pieno pari a E 1.544,03 un lavoratore
cui si applica il Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, con divisore mensile pari a 26 giornate,
potrebbe avere alla data del 31 marzo 2014 (in forza con contratto a tempo pieno) una
valorizzazione del rateo pari a 8 giorni di ferie residue non godute del valore di E 475,09
(dato da E 59,38577 per 8 giornate) e alla data del 1º aprile 2014 (in forza con contratto a
tempo parziale) un valore di E 237,54 (dato da E 29,69288 per 8 giornate).
Guida alle Paghe
8/2014
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Modalita` di calcolo delle ferie: ore, giorni o settimane? Paghe