Alessandra Ranghetti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Criteri per la scelta Modalità di calcolo delle ferie: ore, giorni o settimane? Dimitri Cerioli - Consulente del lavoro Durata e fruizione delle ferie Chiarimenti del Ministero del lavoro Assenza di normativa specifica Il lavoratore subordinato ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, la cui durata, non inferiore alle 4 settimane, è stabilita dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione, e, per le restanti 2 settimane, anche in modo frazionato, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Il Ministero del lavoro ha precisato (circ. n. 8/2005) che la fruizione di un periodo feriale consecutivo di 4 settimane, equivale a 28 giorni di calendario e che sono monetizzabili gli ulteriori giorni di ferie spettanti eccedenti le 4 settimane obbligatorie previste per legge. Successivamente il Ministero (interp. n. 25/2006), ha chiarito che il potere di monetizzare le ferie non può essere rimesso ad una decisione unilaterale del datore di lavoro e che un criterio di prudenza, al fine di evitare eventuali sanzioni per la violazione degli obblighi di legge, impone di imputare prioritariamente le ferie maturate nei periodi rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza del termine per il godimento. Delineato per sommi capi il quadro normativo di riferimento occorre rilevare che nulla dispone in merito a quale unità di misura utilizzare per la contabilizzazione delle ferie nel Libro unico del lavoro. Si cercherà di analizzare quale siano le unità di misura previste dai Ccnl, evidenziando le conseguenze di tale scelta, dal punto di vista del rispetto della normativa in materia di riposo annuale, dal punto di vista economico ai fini della corretta valorizzazione della retribuzione e del rateo di ferie. È opportuno precisare che non sempre verrà fornita una risposta univoca e definitiva alle questioni sollevate, in quanto l’obiettivo che ci si pone è quello di evidenziare le criticità degli aspetti collegati alla contabilizzazione delle ferie dei lavoratori, per poter operare nei singoli casi concreti una scelta consapevole. Unità di misura delle ferie Disposizioni dei Ccnl Innanzitutto occorre attenersi alle disposizioni previste dal Contratto collettivo nazionale (o di livello inferiore) applicato al rapporto di lavoro, pertanto se indicata, utilizzare l’unità di misura prevista dal Ccnl. Le unità di misura che sono utilizzate nei Ccnl sono 3: la settimana, la giornata e l’ora. Vi sono Ccnl che oltre a specificare le settimane o le giornate annue spettanti indicano anche la quantità di giornate o di ore di ferie da attribuire a ciascun lavoratore. Altri ricalcando le norme di legge, stabiliscono le ferie esclusivamente in settimane. Ne consegue che il datore di lavoro si trova, in relazione a questi Ccnl, a dover stabilire quale unità di misura adottare. La prassi amministrativa normalmente fa riferimento alle settimane e alle giornate di ferie. Guida alle Paghe 8/2014 453 Alessandra Ranghetti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Criteri per la scelta Preferenza per il conteggio a giorni Nell’operatività quotidiana, l’utilizzo di programmi di elaborazione paghe porta ad utilizzare quasi esclusivamente le giornate o le ore. Ad avviso di chi scrive la contabilizzazione delle ferie a giorni è più rispondente alla ratio dell’art. 2109 c.c. in materia di riposo annuale per ferie, infatti non si ritiene condivisibile una sospensione del rapporto di lavoro per ferie che non sia prolungata, in quanto impedirebbe al lavoratore di recuperare le proprie energie psico-fisiche. L’utilizzo delle ferie per giustificare sospensioni del rapporto di lavoro che non siano almeno pari o superiori ad una giornata intera rappresenta una parziale forzatura. Inoltre per le assenze di breve durata, pari a poche ore o a gruppi di mezze giornate, la gran parte dei Ccnl ha previsto altri istituti contrattuali, quali quello dei permessi per riduzione d’orario di lavoro, dei permessi per le exfestività o la flessibilità dell’orario di lavoro. Ccnl che prevedono il computo delle ferie ad ore Differenze all’interno dei Ccnl Numericamente i Ccnl che indicano la durata delle ferie in ore sono pochi e lo fanno in maniera molto diversificata tra di loro. Alcuni di questi indicano semplicemente il numero delle ore spettanti per ogni singolo anno. È il caso del Ccnl per le aziende artigiane del settore Alimentari e Panificazione: per ogni anno di servizio ai lavoratori spetta un periodo di ferie pari a 173 ore. In altri Ccnl il dato relativo alle ore è precisato prima o dopo l’aver stabilito il numero di settimane di ferie spettanti in un anno. È il caso del Ccnl per le aziende dei settori Metalmeccanica, Oreficeria, Odontotecnici Artigianato per cui il periodo di ferie è di 160 ore pari a 4 settimane; del Ccnl per il settore dell’Edilizia, sia Artigianato che Industria, di quello del Legno e dei Lapidei Artigianato, dove si stabilisce che la durata delle ferie annuali è di 4 settimane di calendario, computata come pari a 160 ore per gli operai di produzione per ogni anno di servizio. Nel Ccnl per le aziende Alimentari Industriali il dato relativo al numero delle ore è indicato solo dopo aver specificato la durata in termini di giornate: – per orario distribuito su 5 giorni, 22 giorni lavorativi (173 ore); – per orario distribuito su 6 giorni, 26 giorni lavorativi (173 ore). Dalla casistica esaminata si rileva come in alcuni casi è chiara l’intenzione di concedere un periodo di ferie annuali della durata pari ad un mese intero, facendo equivalere il numero delle ore di ferie a quello del divisore contrattuale, mentre in altri casi l’intenzione è di limitare il numero delle ferie ad una durata pari a quella minima prevista per legge pari a 4 settimane. Inoltre sembrerebbe che i Ccnl stabiliscano una correlazione tra la modalità di calcolo dello stipendio e la modalità di computo delle ferie: infatti nel settore Edile e nel settore dell’Artigianato Metalmeccanico gli operai sono retribuiti con il metodo di pagamento ad ore. Computo ad ore Come gestire i contratti che non prevedono un numero di ore specifiche Ccnl Terziario Distribuzione e Servizi Nel caso in cui si volesse gestire un Ccnl che prevede un numero di settimane di ferie ma non dia indicazione del numero di ore ferie oppure dia indicazione del numero di giornate di ferie previste e il datore di lavoro decida di non ottemperare a quanto previsto dal Ccnl e computare le ferie ad ore, ci si deve porre il problema di determinare quante ore annue spettino a ciascun lavoratore. Vediamo di esaminare alcune casistiche, partendo da un riferimento generale, quale quello del Ccnl Terziario Distribuzione e Servizi. Il Ccnl prevede un numero di ferie pari a 26 giornate, un orario settimanale di 40 ore distribuito su 6 giorni lavorativi e un divisore contrattuale orario pari a 168 ore. Pertanto si potrebbe essere indotti a considerare come Guida alle Paghe 454 8/2014 Alessandra Ranghetti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Criteri per la scelta equivalente ad un mese di ferie una quantità pari a 168 ore. Ad avviso di chi scrive questo calcolo non è corretto. Infatti le ore medie di un mese sono pari a: orario settimanale 3 52 settimane annue / 12 mesi = ore medie mensili 40 ore 3 52 settimane / 12 mesi = 2.080 / 12 = 173,33 ore Ccnl Studi professionali Ccnl della Chimica Ccnl Autotrasporto Merci e Logistica Riconoscere al lavoratore 168 ore sarebbe riduttivo di circa una giornata di ferie all’anno, sia nel caso di orario di lavoro giornaliero pari a 8 ore per 5 giorni, che in caso di orario di lavoro distribuito su 6 giornate. Si rischierebbe di riconoscere 4 settimane di ferie più un giorno e non 4 settimane di ferie più 2 giorni come previsto in caso di computo a giornate delle ferie. Lo stesso dicasi per altri Ccnl quali quello degli Studi professionali che prevede un divisore pari a 170 e quello del Turismo che prevede 172 ore, sebbene in questi casi il divario delle giornate effettivamente riconosciute sembra ridursi a causa del maggiore divisore orario mensile previsto contrattualmente. Alcuni Ccnl prevedono però un orario di lavoro settimanale inferiore alle 40 ore. Nel Ccnl della Chimica, essendo previste 4 settimane di ferie, non risulta essere problematico lo stabilire, sulla base di un orario di lavoro settimanale pari a 37,5 ore un totale annuo di ore di ferie spettanti pari a 150 ore, risultato ottenuto moltiplicando 37,5 ore per 4 settimane. Viceversa nel Ccnl Autotrasporto Merci e Logistica le difficoltà aumentano, essendo previsto un numero di giornate pari a 22 giorni lavorativi, elevato a 26 giorni per i lavoratori che non fruiscono della settimana corta, e un orario di lavoro settimanale la cui durata è di norma pari a 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedı̀ e il venerdı̀. Come stabilire il numero di ore di ferie annuali spettanti? Forse il calcolo matematico che più si avvicina è ancora quello proposto in precedenza: orario settimanale 3 52 settimane annue / 12 mesi = ore medie mensili 39 ore 3 52 settimane / 12 mesi = 2.028 / 12 = 169 molto simile al divisore mensile previsto dal Ccnl stesso (168 ore, che comunque potrebbe essere considerato come un riferimento valido in questo caso). Resta il problema che oltre alle 4 settimane di ferie pari a 156 resterebbero da fruire 13 ore di ferie che non equivalgono in modo preciso a 2 giornate di lavoro. Gestione dei lavoratori con orario di lavoro giornaliero variabile L’unità di misura in ore viene spesso utilizzata per ottenere una gestione più precisa dal punto di vista economico/retributivo in caso di lavoratori con orario di lavoro giornaliero variabile e non sempre uguale all’interno delle singole giornate della settimana. Caso molto frequente in relazione a contratti a tempo parziale di tipo verticale o misto o in alcuni settori quali il Commercio e il Turismo. Per lavoratori che hanno un orario di lavoro di questo tipo: Tempo Pieno Tempo Parziale Lunedı̀ Settimana 8 ore 4 ore Martedı̀ 4 ore Riposo Mercoledı̀ 4 ore Riposo Giovedı̀ 8 ore 8 ore Venerdı̀ 8 ore 4 ore 8 ore 8 ore Riposo 8 ore Sabato Domenica Guida alle Paghe 8/2014 455 Alessandra Ranghetti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Criteri per la scelta Criticità l’utilizzo delle giornate come unità di misura potrebbe comportare difficoltà operative in caso di fruizione delle ferie per periodi di durata non coincidente con settimane intere e sicuramente l’unità di misura in ore comporta minori contrasti fra azienda e lavoratore nella scelta della determinazione di eventuali periodi di ferie frazionati nel corso dell’anno. Il lavoratore a tempo pieno che fruisce di 24 ore di ferie dal lunedı̀ al giovedı̀ gode di 4 giornate di ferie. Il medesimo lavoratore che fruisce di 24 ore di ferie da giovedı̀ a sabato gode di 3 giornate di ferie. Rimane quindi da monitorare il dato a livello quantitativo dal punto di vista normativo in quanto a parità di ore di ferie godute sono stati goduti diversi giorni di ferie e in linea di massima occorre a livello normativo rispettare il periodo annuale di ferie da fruire in settimane complete. Come gestire le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale Un aspetto positivo della gestione del rateo delle ferie a ore è la completa neutralità dal punto di vista della determinazione dell’importo economico del rateo spettante in caso di trasformazione del rapporto di lavoro con conseguente variazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Limitandoci all’esempio più ricorrente, relativo ad un orario di lavoro a tempo parziale orizzontale con un orario di lavoro settimanale distribuito sul medesimo numero dei giorni di lavoro di quello a tempo pieno, il dubbio che sorge è se debba o meno essere riproporzionato il rateo maturato o come debba essere retribuito il lavoratore durante il periodo di ferie. Esempio Un lavoratore trasforma il contratto da tempo pieno a tempo parziale orizzontale. La retribuzione del periodo di ferie successivo alla trasformazione deve essere proporzionata al momento della maturazione o a quello della fruizione? Come deve essere ‘‘scaricato’’ il rateo orario relativo alle ferie godute? Le norme di legge sul lavoro a tempo parziale prevedono un principio di non discriminazione, questo comporta che: a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda la durata del periodo delle ferie annuali; b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione feriale. Il computo ad ore potrebbe comportare il mancato rispetto della normativa sui riposi annuali per ferie. Infatti il lavoratore che durante il periodo di lavoro a tempo parziale orizzontale a 20 ore settimanali, abbia maturato 4 settimane di ferie valorizzate come pari a 80 ore di ferie residue non godute, si troverebbe in caso di trasformazione a tempo pieno con orario di lavoro settimanale a 40 ore, apparentemente con 2 settimane e non più 4 settimane di ferie residue. Viceversa un altro lavoratore a tempo pieno con 160 ore di ferie residue, che effettuasse la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale orizzontale a 20 ore settimanali, si troverebbe con 8 settimane di ferie da 20 ore. Per entrambi però il valore economico del rateo sarebbe il medesimo, la valorizzazione del rateo al giorno antecedente alla trasformazione è uguale a quella al giorno successivo alla trasformazione. A riprova di quanto sopra si suggerisce di effettuare il seguente calcolo, relativo ad un lavoratore il cui contratto viene trasformato a tempo pieno il 1º giugno del 2014. Alla data del 31 maggio 2014 in vigenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali con retribuzione mensile tabellare lorda pari a E 2.000,00 da riproporzionarsi all’orario svolto (retribuzione effettiva E 2.000,00 3 50% = E 1.000,00), il valore economico del rateo accantonato è pari a: retribuzione oraria lorda = E 1.000,00 / 86,5 = E 11,56069 3 80 ore ferie residue = E 924,86. Guida alle Paghe 456 8/2014 Alessandra Ranghetti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Criteri per la scelta Alla data del 1º giugno 2014 in conseguenza della modifica dell’orario di lavoro da 20 ore a 40 ore settimanali, la retribuzione mensile lorda da corrispondersi viene pertanto riproporzionata ed è pari a E 2.000,00. Il numero di ore di ferie maturate ma non godute non viene a modificarsi, cosı̀ come non varia il valore unitario della singola ora. Pertanto il valore economico del rateo per ferie non godute è pari a: retribuzione oraria lorda = E 2.000,00 / 173 = E 11,56069 3 80 ore ferie residue = E 924,86. Variazione percentuale orario di lavoro Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno L’utilizzo dell’unità di misura in ore consente pertanto di ottenere un valore economico del rateo molto preciso e corretto dal punto di vista del calcolo degli importi del rateo di ferie non godute spettanti al lavoratore, dato particolarmente importante per la contabilità, fiscale, ma anche per la programmazione aziendale e il controllo di gestione in relazione al calcolo del costo orario dei lavoratori. Nei casi di trasformazione dei contratti con variazione della percentuale di orario di lavoro settimanale sarebbe opportuno che il datore di lavoro nell’elaborazione del Lul, al momento della compilazione apportasse dei correttivi, rispettosi delle norme relative alla tenuta del Lul e della contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta, relativamente a: rilevazione delle ore nelle singole giornate di ferie godute; indicazione della retribuzione e della contribuzione dovuta. Dal punto di vista retributivo si ritiene corretta la previsione fornita in merito dal Ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi all’art. 82, Capo IV Sez. quarta dove si dispone che «Conformemente a quanto previsto all’art. 147, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedı̀ al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie». Nel caso del dipendente che trasforma il contratto da tempo parziale a tempo pieno al momento della fruizione delle ferie avrà in essere un contratto a tempo pieno. Per un verso si è risolto il problema della retribuzione dovuta al lavoratore, più complesso è il tema relativo alla contribuzione dovuta: ad avviso di chi scrive occorre infatti rispettare il minimale previsto dal Ccnl e dal contratto di lavoro individuale al momento della fruizione, pertanto sebbene al lavoratore sia erogata una retribuzione inferiore il minimale da rispettare sarà quello relativo alla retribuzione a tempo pieno. In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale il problema di rispetto del minimale ai fini contributivi non sussiste. Computo delle ferie a giornate Ccnl Gomma Plastica Industria Ccnl Agricoltura Impiegati Le ferie possono essere espresse in giornate di calendario, giornate di lavoro, giornate contrattuali o giornate retribuite. La gran parte dei contratti collettivi fortunatamente specifica bene la cosa lasciando pochi dubbi all’operatore. Nel Ccnl Gomma Plastica Industria si prevede che per gli operai spetti, per ogni anno di servizio, il seguente periodo di ferie: fino al 18º anno di servizio: 4 settimane pari a 20 giorni lavorativi; oltre il 18º anno: 5 settimane pari a 25 giorni lavorativi. Anche nel Ccnl Agricoltura Impiegati si prevede che la durata annuale delle ferie sia pari a 30 giorni lavorativi, frazionabili per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all’anno. Pertanto essendo in tale contratto previsto un orario settimanale distribuito su 6 giorni, è evidente che le ferie annuali ammontino ad un totale di 5 settimane intere. Guida alle Paghe 8/2014 457 Alessandra Ranghetti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Criteri per la scelta Ccnl dell’Acconciatura e Estetica Il Ccnl dell’Acconciatura e Estetica, da sempre prevede, invece, una durata delle ferie pari a 28 giorni di calendario cosı̀ distribuiti: 20 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giorni; 24 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giorni. Come gestire la fruizione in caso di settimana ‘‘corta’’ Ccnl Elettricità Ccnl dell’Industria Metalmeccanica Ccnl Grafici Editoriali Ccnl Telecomunicazioni Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi La suddivisione introdotta ci porta a valutare un ulteriore aspetto: come operare nei casi in cui il datore di lavoro abbia previsto per i propri dipendenti una distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni di lavoro al posto di 6. Due sono le soluzioni previste e a volte suggerite anche dai Contratti collettivi nazionali per la corretta gestione di questa casistica: riproporzionare preventivamente le giornate annue di ferie da maturare; riproporzionare le giornate di ferie all’atto del godimento. La prima soluzione è indicata, ad esempio, nel Ccnl Elettricità, in cui ogni lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie, proporzionale ai mesi interi di servizio prestato nell’anno solare, pari a: 20 giorni lavorativi (24 in caso di ripartizione dell’orario di lavoro su 6 giorni) nel caso di anzianità fino a 8 anni compiuti; 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi (26 giorni in caso di ripartizione dell’orario di lavoro su 6 giorni). Anche il Ccnl dell’Industria Metalmeccanica dopo aver disposto un numero di ferie stabilito in settimane, pari, per ogni anno di servizio a: Anni di servizio Periodo fino al 10º 4 settimane dall’11º al 18º 4 settimane e 1 giorno oltre il 18º 5 settimane lascia libero l’operatore di ragguagliare il numero delle giornate di ferie settimanali a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia, rispettivamente, su 5 o 6 giorni. La seconda soluzione viene, invece, prevista nel Ccnl Grafici Editoriali: in caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni, le giornate di ferie sono computate utilizzando il coefficiente 1,2. La stessa soluzione è prevista nel Ccnl delle Telecomunicazioni, che disciplina la problematica della proporzione fra il numero delle giornate di ferie maturate e il computo di quelle godute/da godersi in relazione ai numero dei giorni lavorativi presenti in una settimana specificando che i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con corresponsione della retribuzione, pari a 4 settimane corrispondenti a 24 giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni avranno diritto ad 1 giorno in più rispetto alla misura di cui al periodo precedente. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa. Quindi un lavoratore che presta la propria opera dal lunedı̀ al venerdı̀, si vedrà computate come godute 3,6 giornate di ferie in caso di fruizione di 3 giorni di ferie da lunedı̀ al mercoledı̀. Le due soluzioni indicate sopra sono applicabili anche in relazione a Ccnl quali quello del Terziario, Distribuzione e Servizi, ove si prevede che il personale abbia diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 Guida alle Paghe 458 8/2014 Alessandra Ranghetti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Criteri per la scelta giorni lavorativi dal lunedı̀ al sabato agli effetti del computo delle ferie. Molte aziende che applicano questo Ccnl adottano un orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni. Le soluzioni operative suggeribili sono quelle già previste dai Ccnl esposti in precedenza e quindi: riproporzionare al momento della maturazione le ferie spettanti, facendo maturare 22 giornate al posto di 26 giornate; riproporzionare al momento della fruizione le ferie godute, computando ogni giornata come pari a 1,2 giorni e non semplicemente ad 1 giorno solo. Altrimenti il lavoratore si vedrebbe assegnate non più 4 settimane e 2 giornate di ferie, ma l’equivalente concreto di 5 settimane da 5 giorni più 1 giornata l’anno. Determinazione del valore unitario ai fini dell’indennità sostitutiva In alcuni casi nel computo delle ferie a giornate risulta essere problematica la determinazione del valore unitario della quota giornaliera di retribuzione da utilizzarsi per la determinazione del valore del rateo ad una certa data e del valore dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute. Esempio Nel caso in cui il Ccnl preveda un divisore settimanale pari a 26 giornate e due calcoli distinti del numero di ferie maturabili in un anno: 26 giornate in caso di orario settimanale su 6 giorni e 22 giornate in caso di orario su 5 giorni, avremo che il valore della giornata di ferie non goduta è da calcolarsi in modo diverso, in un caso si avrà un valore Alfa e nell’altro un valore pari a 1,2 volte il valore Alfa. Tale coefficiente è il risultato del rapporto fra 6 e 5 (6 / 5 = 1,2). Retribuzione lorda mensile pari a E 2.500,00 valore della singola giornata di ferie in 26esimi = E 2.500,00 / 26 = E 96,15 valore della singola giornata di ferie in 22esimi = E 2.500,00 / 22 = E 113,64 Ccnl Gomma Plastica Industria Una problematica simile rispetto a quella precedente sorge in relazione ai Ccnl che prevedono un divisore contrattuale mensile pari a 25 e un periodo di ferie pari a 20 giornate lavorative dal lunedı̀ al venerdı̀, è il caso del Ccnl Gomma Plastica Industria. Esempio Qualora un lavoratore avesse in essere una retribuzione mensile lorda di E 2.000,00 la retribuzione giornaliera determinata utilizzando il divisore contrattuale, pari a 25, sarebbe di E 80,00 ma in caso di liquidazione dell’indennità per ferie non godute l’importo da erogare sarebbe da riproporzionare utilizzando la seguente formula: giornate settimanali 3 52 settimane annue / 12 mesi = giornate medie mensili 5 giornate 3 52 settimane / 12 mesi = 260 / 12 = 21,66667 giornate medie mensili valore delle ferie non godute: E 2.000,00 / 21,66667 = E 92,31. Un ulteriore metodo potrebbe essere quello di calcolare il rapporto tra le giornate retribuibili da divisore contrattuale e le giornate lavorabili in modo da trovare il coefficiente di trasformazione del valore economico di ogni singola giornata: giornate retribuite mensili 3 12 mesi / giornate settimanali 3 52 settimane annue = coefficiente di trasformazione (25 3 12 mesi) / (5 giornate 3 52 settimane) = 300 / 260 = 1,15385 moltiplicando il valore giornaliero stabilito dal Ccnl E 80,00 per 1,15385 troveremo E 92,31. A riprova di quanto sopra potremmo effettuare il seguente calcolo: retribuzione oraria lorda = E 2.000,00 / 173 = E 11,56069 3 8 ore di lavoro = E 92,49. Guida alle Paghe 8/2014 459 Alessandra Ranghetti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Criteri per la scelta Come gestire le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale Pur rilevando come il computo a giornate sia il più diffuso nella contrattazione collettiva nazionale è opportuno rilevare come la gestione del rateo delle ferie a giornate presenti problemi in caso di trasformazione del rapporto di lavoro con conseguente variazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Limitandosi agli esempi fatti in precedenza, relativi ad un lavoratore con orario di lavoro a tempo parziale orizzontale a 20 ore settimanali con il medesimo numero di giornate di lavoro rispetto al tempo pieno a 40 ore settimanali, il dubbio che sorge è il medesimo, come debba essere riproporzionato il rateo maturato o come debba essere retribuito il lavoratore durante il periodo di ferie. Esempio 1 Si consideri un lavoratore che trasforma il contratto da tempo pieno a tempo parziale orizzontale con medesimo numero di giornate settimanali di lavoro. Al momento della fruizione avrà in essere un contratto a tempo pieno: è dovuta una retribuzione ridotta o intera per le ferie maturate in precedenza alla trasformazione? In assenza di precise indicazioni da parte del Ccnl una concezione delle ferie come diritto reale e non obbligatorio potrebbe comportare una gestione ‘‘variabile’’ del rateo dal punto di vista economico. Si avrebbe che la valorizzazione della retribuzione per il periodo feriale in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere pari a quella dovuta al momento della fruizione delle ferie e la valorizzazione della indennità sostitutiva per ferie non godute all’atto dell’eventuale cessazione potrebbe essere, invece, proporzionale in modo da tener conto del valore delle giornate in relazione alla percentuale dell’orario di lavoro in essere per ogni singolo periodo di maturazione. Si ritiene comunque più equa l’interpretazione suggerita dal Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi pertanto in presenza di gestione delle ferie a giornate e di un passaggio di contratto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa è opportuno erogare la retribuzione relativa a periodi di ferie come commisurata al periodo di maturazione delle ferie. Esempio 2 Ipotizziamo il caso di un Lul di aprile 2014 relativo ad un lavoratore che ha trasformato in data 1º aprile 2014 il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a 20 ore (50%). Alla data del 31 marzo 2014 aveva un residuo di ferie non godute di 8 giornate. Nel mese di aprile fruisce di 8 giorni di ferie. Il lavoratore ha chiesto la non applicazione delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente. Calendario presenze Guida alle Paghe 460 8/2014 Alessandra Ranghetti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Criteri per la scelta Busta paga In aggiunta a quanto sopra occorre valutare attentamente come il Software paghe effettua la valorizzazione del rateo nel corso dei mesi perché potremmo avere che il valore cambi in modo radicale il giorno precedente e il giorno successivo alla trasformazione del rapporto di lavoro. In caso di retribuzione mensile lorda a tempo pieno pari a E 1.544,03 un lavoratore cui si applica il Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, con divisore mensile pari a 26 giornate, potrebbe avere alla data del 31 marzo 2014 (in forza con contratto a tempo pieno) una valorizzazione del rateo pari a 8 giorni di ferie residue non godute del valore di E 475,09 (dato da E 59,38577 per 8 giornate) e alla data del 1º aprile 2014 (in forza con contratto a tempo parziale) un valore di E 237,54 (dato da E 29,69288 per 8 giornate). Guida alle Paghe 8/2014 461