ALL. B
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL VOUCHER
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI
ALLA PERSONA
Le presenti disposizioni hanno lo scopo di definire le modalità e le
procedure per la gestione del voucher alla persona.
1. PREMESSA
Il voucher si configura nell’ambito delle azioni a favore di persone, così
come è indicato dal successivo art. 2, quale sostegno alla partecipazione
ad azioni di politica del lavoro e di inserimento lavorativo in particolari
momenti della loro vita, al fine di rendere compatibili i fabbisogni
formativi e/o le esigenze lavorative con i vincoli di carattere familiare
(anche in coerenza con le finalità della L. 53/2000).
Il voucher è un bonus spendibile per l’accesso ai servizi pubblici e privati
mediante il quale viene autorizzato il rimborso delle spese sostenute e
regolarmente documentate.
Sono rimborsabili spese per un importo massimo mensile di € 516,46,
oneri fiscali compresi, e per un periodo non superiore a 12 mesi
precedenti all’inserimento lavorativo, prorogabile per ulteriori 6 mesi
successivi all’inserimento stesso.
2. DESTINATARI/E
I destinatari/e sono persone disoccupate, prioritariamente donne,
residenti nella provincia, coinvolte nelle attività previste nel programma
provinciale 2001/2003 relativo alle Misure A2 linea 3, A3 linee 3 e 4, B1
linee 2 e 5, predisposto sulla base della DGR 20-3754 del 23/07/01 che
debbano fronteggiare situazioni di cura nei confronti di:
-
figli minori;
anziani non autosufficienti;
portatori di handicap;
malati cronici e/o terminali.
1
I suddetti destinatari devono:
- essere coinvolti nel programma provinciale triennale relativo alle Misure
A2 linea 3, A3 linee 3 e 4, B1 linee 2 e 5;
- partecipare:
- a brevi azioni di rinforzo di specifiche competenze professionali;
- ad attività di tirocinio;
- a percorsi di formazione professionale
- ad azioni volte a rinforzare la consapevolezza del sé e il livello di
autonomia della persona
− essere avviati al lavoro dopo il colloquio preliminare o dopo le altre
azioni sopra citate.
3. OFFERTA CONVENZIONATA DI SERVIZI
La provincia potrà predisporre un catalogo per l’offerta dei servizi
pubblici e privati.
Per quanto riguarda i servizi educativi (asili nido, scuole materne, ecc)
potranno far parte del catalogo i servizi pubblici e quelli privati
autorizzati dagli enti preposti.
Per quanto riguarda i servizi assistenziali (servizi domiciliari e servizi
semiresidenziali) potranno entrare a far parte del catalogo i fornitori
indicati dagli Enti gestori socio assistenziali di cui alla L.r. 62/95 o dalle
ASL
Il catalogo provinciale dell’offerta di servizi implica una serie di vantaggi,
tra i quali:
• agevolare i soggetti che hanno necessità di individuare la struttura
a cui rivolgersi
• effettuare il rimborso per il servizio acquisito direttamente alla
struttura prescelta, evitando ai richiedenti di anticipare il costo del
servizio.
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4. ASSEGNAZIONE
1) Il richiedente dovrà dimostrare, tramite autocertificazione, che la
persona accudita sia parente fino al 3° grado o affine fino al 3°
grado (come da prospetto in nota, ai sensi degli artt. dal 74 al 78 del
Codice civile)1
2) nel caso in cui la persona accudita sia un anziano non
autosufficiente, o un portatore di handicap, o un malato cronico o
terminale, si dovrà produrre adeguata documentazione attestante
l’impegno di cura a carico del richiedente (prodotta dalle strutture
competenti: medico curante, servizi assistenziali del Comune, altri)
3) Il voucher potrà essere assegnato:
a) per un importo determinato su base mensile, non superiore a
quanto previsto al paragrafo 1.
b) per un periodo non superiore a 12 mesi a favore dei destinatari
inseriti nelle attività di cui al paragrafo 2, e per un massimo di
sei mesi per coloro che sono vengono avviati al lavoro, come
indicato al paragrafo 2.
c) per l’acquisizione dei seguenti servizi:
- per i figli minori:
frequenza a servizi pubblici e privati, quali ad esempio: asili nido,
scuole materne, baby-parking, baby sitting, servizi proposti
nell’ambito di attività estive, pre e post scuola offerto da scuole
1
Prospetto parenti e affini fino al 3° grado
Gradi Parenti in linea retta Parenti in linea collaterale
Affini*
1°
Padre, madre e figli
------
Suoceri con generi e nuore
2°
Nonni e nipoti
Fratelli e sorelle
Cognati e cognate **
3°
Bisnonni e pronipoti
Zii, zie, nipoti da fratelli e sorelle Moglie dello zio, marito della zia,
moglie del nipote marito del nipote
* Non c’è affinità tra con suoceri.
** Il coniuge del cognato non è affine né sono affini tra di loro i mariti di due sorelle.
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materne ed elementari, centri diurni aggregativi ed educativi,
altro;
- per gli anziani non autosufficienti:
assistenza domiciliare socio-sanitaria (ADEST, OTA, OSS,
infermieri, collaboratrici familiari con mansioni di assistenza e
persone in possesso almeno dell’attestato relativo al primo
modulo di formazione “Elementi di collaborazione familiare” o che
stiano frequentando il modulo suddetto), frequenza a Centri di
accoglienza diurni per anziani e a strutture per la riabilitazione,
altro
- per i portatori di handicap, malati cronici e/o terminali:
assistenza domiciliare socio-sanitaria (ADEST, OTA, OSS,
infermieri professionali, educatori e persone in possesso almeno
dell’attestato relativo al primo modulo di formazione “Elementi di
collaborazione familiare” o che stiano frequentando il modulo
suddetto), frequenza a Centri di accoglienza diurna, attività
associative, altro.
3) La persona richiedente potrà usufruire dei servizi anche per un
periodo superiore al suo effettivo impegno nelle attività previste o
all’orario di lavoro, dato che i tempi di fruizione dovranno
necessariamente tenere conto delle esigenze del richiedente e di quelle
della persona accudita
4) L’assegnazione avviene attraverso le seguenti fasi:
a) richiesta di assegnazione tramite la compilazione di una domanda
(tramite il modulo di domanda di assegnazione All. C) nella quale si
indicheranno:
- il tipo e il costo del servizio che si intende acquisire
- la durata del periodo di fruizione;
a) verifica del possesso dei requisiti finalizzata al riconoscimento del
diritto all’assegnazione, sulla base delle autocertificazioni e della
documentazione prodotte dal richiedente ed allegate alla domanda;
b) comunicazione dell’assegnazione attraverso una lettera voucher in
cui vengono indicati la data di inizio delle attività, il periodo di
4
fruizione, l’ammontare mensile e le modalità di rimborso del servizio
acquisito;
5) Nel caso in cui per l’assegnazione del voucher si preveda
l’elaborazione di una graduatoria, i punteggi saranno attribuiti in base
ai seguenti criteri da adottarsi su base regionale:
a) reddito determinato sulla base del modello ISEE
b) priorità di assegnazione, a parità di ISEE, (donne in
reinserimento lavorativo e in particolari difficoltà economiche ai
sensi del Dlgs 237/98);
c) altri elementi da adottarsi a discrezione della Provincia (in
relazione a specifiche priorità provinciali)
6) La decadenza dell’assegnazione potrà avvenire qualora:
a) si interrompa la partecipazione alle attività di cui al paragrafo 2 o il
rapporto di lavoro per gli occupati;
b) si rilevi una partecipazione discontinua e ingiustificata alle attività
previste;
c) entro due mesi dalla data di inizio dell’attività indicata nella lettera
voucher, di cui al punto c) art. 4, il servizio non sia ancora stato
acquisito;
La Provincia potrà prevedere altri casi di decadenza e precisare i criteri
da adottare nelle diverse situazioni
5. RIMBORSO SPESE
1) Si provvederà periodicamente ai pagamenti, a cadenza massima
trimestrale, sulla base delle domande di rimborso, regolarmente
documentate.
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Se il fornitore dei servizi è:
a) un’impresa privata (sia essa cooperativa oppure no) : il soggetto
fruitore deve farsi rilasciare una fattura riportante i tempi e le
modalità del/i servizio/i erogato/i, nella quale sia indicato l’importo
corrisposto per la prestazione, oneri fiscali compresi ove previsti
dalla legge (rientrano in questo caso anche le prestazioni di servizi
domiciliari svolte da persona fisica, vale a dire baby-sitter,
assistente domiciliare, infermiera professionale, collaboratrice
familiare con mansioni di assistenza, che presta servizio come
lavoratrici/tori interinali,
oppure come soci/e di una società
regolarmente iscritta alla CCIAA2)
b) un servizio pubblico: è sufficiente la ricevuta del bollettino che
comprova l’avvenuto pagamento della mensilità
c) una persona fisica: collaboratrice familiare con “mansioni di
assistenza”; in questo caso potrà configurarsi un regolare contratto
di assunzione per la collaboratrice familiare con l’indicazione di
“mansioni di assistenza”: documenti fiscalmente validi saranno la
busta paga ed il bollettino dei versamenti contributivi
2) Il rimborso sarà effettuato a partire dal mese in cui i/le richiedenti
inizieranno a partecipare alle attività per migliorare la loro
occupabilità, o in cui verranno avviati/e al lavoro.
Il costo del servizio fruito verrà rimborsato fino alla data nella quale
termineranno le attività previste dal progetto personale o fino al sesto
mese per chi è avviato al lavoro.
3) Le persone interessate dovranno documentare mensilmente la
partecipazione/frequenza alle attività per migliorare la loro
occupabilità (tramite dichiarazione dei responsabili dell’attuazione
delle attività o la presenza al lavoro tramite dichiarazione del datore
di lavoro da unire all’All. D)
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E’ il caso delle società di servizi alla persona, anche cooperative, che oltre a svolgere attività in locali propri, offrono
servizi anche a domicilio.
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4) Coloro che:
b) fruiscono dei servizi a catalogo (di cui al punto 3): dovranno
presentare la lettera-voucher al fornitore del servizio; il
rimborso sarà effettuato direttamente al fornitore, a seguito
della
presentazione
della
documentazione
comprovante
l’erogazione del servizio unitamente ad una dichiarazione del
richiedente di aver usufruito del servizio nei tempi e nei modi
richiesti (tramite il modulo di domanda di rimborso All. E)
c) fruiscono dei servizi non a catalogo: dovranno fare richiesta del
rimborso attraverso una domanda, alla quale allegheranno la
documentazione di cui al punto 1 del presente paragrafo. (tramite
il modulo di domanda di rimborso All. D)
5) Non verranno effettuati rimborsi in mancanza di presentazione della
documentazione prevista per il rimborso di cui ai punti 1 e 3 del presente
paragrafo.
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