Aspetti gestionali del VI° PQ di RST dell’UE e legislazione nazionale Brunella Castelli Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) [email protected] Regole di Partecipazione: Novità VERIFICHE • Durante e a posteriori + AUDIT dei costi PARTECIPANTI • Consortium Agreement Obbligatorio (NoE, IP) • Coordinatore • Variazioni partnership (aggiunte o rinunce) • Responsabilità Collettiva • IPR semplificate e uguali per tutti il progetto e le sue fasi bando presentazione progetto selezione negoziazione sottoscrizione contratto durata progettuale scadenza contratto audit ed IPR accordo di consorzio che regoli aspetti ante mandato al coordinatore responsabilità risoluzione e recesso gestione legislazione nazionale per audit ed IPR chi sottoscrive il contratto? novità .. L’elencazione dei partner non ha effetto costitutivo del consorzio. E’ il coordinatore ad assicurarsi che gli altri contraenti completino le procedure di accesso al contratto: entro 30/45/60 giorni invio FORM A il nuovo modello di contratto è firmato tra la Commissione ed il coordinatore che agisce in qualità di coordinatore del consorzio NB. si potranno avere anche contratti con consorzio a contraente unico (contratti mono partner) …ancora sull’accesso.. • se un contraente non accede al contratto nei tempi indicati, la CE può notificare al coordinatore il ritiro della propria offerta vs. quel contraente • il consorzio può proporre soluzioni alternative, incluso l’accesso di nuovi partner • la CE può risolvere il contratto se non si raggiunge il numero minimo fissato nella call o non viene accettata la sostituzione partner •semplificazione procedura firma • semplificazione gestione aspetti normativi internazionali (accesso successivo anziché delega ante) • flessibilità del consorzio necessità di garantire il coordinatore nella fase iniziale (accordo di consorzio) firma del contratto contratto per adesione regolato dalle norme annesse (core contract, AnnexI, II, III), dalle Regole di partecipazione e dal Regolamento Finanziario legge di riferimento è quella della Direzione che firma il contratto (Belgio o Lussemburgo) firma del contratto il coordinatore agisce come un mandatario con rappresentanza (art. 1704 del c.c.) negli aspetti gestionali – come richiamato dalle norme comunitarie - vengono in rilievo le pratiche comuni del singolo partecipante realizzate secondo la propria legislazione nazionale I RAPPORTI TRA I PARTNER NON ESPRESSAMENTE REGOLATI DALLE NORME SUDDETTE E’ OPPORTUNO VENGANO DEFINITI NELL’ACCORDO DI CONSORZIO composizione del consorzio partecipanti aderiscono entro periodo definito in contratto diventando titolari di diritti ed obblighi le modifica del Consorzio avvengono attraverso bandi emanati dal consorzio (NoE e PI, art. 15 RP) o dalla Commissione (art. 16 RP) la tutela della CE Responsabilità dei partecipanti • TECNICA •I partecipanti sono responsabili collettivamente dell’attuazione tecnica dell’azione diretta • FINANZIARIA •Ciascun partecipante è responsabile dell’uso del contributo finanziario della Comunità nella misura corrispondente alla sua quota del progetto, fino ad un massimo della propria quota di spese accettate •Il coordinatore tiene una contabilità che consenta in qualsiasi momento di accertare la quota del finanziamento comunitario assegnata ad ogni partecipante e comunica annualmente dette informazioni alla Commissione Responsabilità dei partecipanti norme che disciplinano eventuali responsabilità e controversie costituiscono oggetto di negoziazione tra i partecipanti sia in ordine • alla scelta del diritto applicabile • al giudice nazionale competente • ovvero all’eventuale utilizzo di soluzioni stragiudiziali (procedure arbitrali) modelli di rendicontazione (scelta unica per 6PQ) Modello Full Cost FC Full Cost FCF Full Cost Flat Rate Persone Fisiche Org. Int. Modello Additional Cost AC Additional Cost ACF Additional Cost Flat Rate X X X X X X X X X SME X X Altri contraenti X Organizzazioni non commerciali o non profit pubbliche o private Base di costo ATTENZIONE 1. scelta legata alla tipologia di istituzione e, se del caso, al tipo di contabilità utilizzata 2. possibilità di passare dalla base AC alla base FCF ovvero FC nel corso del VI° PQ (tenendo in considerazione il punto 1) Spese ammissibili effettive, economiche e necessarie per l’attuazione del progetto determinate secondo gli abituali principi contabili del singolo partecipante registrate nella contabilità dei partecipanti al netto di imposte indirette, tributi e interessi; non devono essere fonte di profitto Spese ammissibili e non NON ESISTONO CATEGORIE DI COSTO COSTI NON ELEGGIBILI - tasse indirette (IVA ed altre imposte) interessi passivi accantonamenti per perdite o passività future perdite su crediti costi connessi ad altri progetti CE (dichiarati, sostenuti o rimborsati) rendimenti sul capitale investito debiti costi eccessivi o inutili costi che non rispondono ai principi di cui all’art. 19.1 Annesso II stipula di un sub-contratto (i sub-contraenti non sono dei partecipanti) N • approvazione preventiva della CE E sempre richiesta W • per prestazione di servizi o fornitura o consegna di beni concluso tra un contraente ed uno o più subcontraenti per le necessità del progetto • non elemento essenziale del contratto • obbligato alle norme sui controlli e la confidenzialità • assegnati secondo una procedura che garantisca trasparenza, parità di trattamento e migliore offerta Opportuno prevederlo dall’inizio, in modo da ottenerne l’approvazione in sede di approvazione progetto Stipula di un sub contratto PER ACQUISTO DI BENI O SERVIZI L. 289/2002 (Finanziaria 2003) art. 24.4bis (DL. 143/2003, convertito in legge, con modifiche dall'art. 1, L. 212/2003) (Testo in vigore dal 12.8.2003) Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonche' tutte le amministrazioni pubbliche, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. Sono nulli i contratti stipulati in violazione e si configura la responsabilità personale del dipendente che ha sottoscritto il contratto PER COLLABORAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALI ex art. 81 DPR 917/86 normativa codicistica e pubblicistica oltre eventuale regolamentazione propria dell’istituzione Personale • CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO: allocabile come spesa eleggibile esclusivamente da un soggetto che partecipi con base di costo FC o FCF • CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO: allocabile come spesa eleggibile purché attivato sul progetto (o su + progetti per quota parte) • LAVORO AUTONOMO: collaborazioni coordinante e continuative (es. incarichi di ricerca) ex art. 2222 del c.c; art. 47c bis del DPR 917/86 • ASSEGNI DI RICERCA ex art. 51.6 della L. 449/97 borse di studio normalmente non rimborsate come costo eleggibile dalla CE salvo nei programmi di mobilità Personale Legge 30/2003 (legge Biagi) e D. Lgs. 278/2003 (deleghe in materia occupazione e mercato del lavoro) testo in vigore dal 24.10.2003 • contratto di apprendistato (fino 29 anni) • contratto di inserimento • tempo parziale • intermittente • a coppia • a progetto (scompare la co.co.co.) • occasionale (non + di 1 mese e 5.000 euro con stesso committente) • voucher prepagati per lavoro occasionale Queste norme non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale la tutela della CE ..finito il contratto, ancora… audit • Audit e controlli realizzati dalla CE (incluso OLAF) o da incaricati esterni • Controllo scientifico, tecnico, finanziario, tecnologico, etico, altro (amministrativo e finanziario) • sino alla data di scadenza del contratto (e fino a 5 anni dopo la fine del progetto) • documenti custoditi in originale o in copia autenticata ATTENZIONE i contraenti hanno diritto di rifiutare lo svolgimento del controllo da parte di un particolare auditor per ragioni di confidenzialità controllo contabile e certificazione CENNI DI NORMATIVA NAZIONALE • attinente alle società quotate in borsa (D. Lgs. 58/98; Delibera Consob 11791/99; DM Giustizia 162/00; DPR 136/75; principi di comportamento del CNDC) •attinente alle società non quotate (codice civile artt. 2397-2409 sul collegio sindacale) •attinente alla funzione di revisore contabile ed ai principi di revisione (D. Lgs. 88/92 in attuazione dell’VIII° direttiva in materia societaria sull’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; DPR 99/98; principi redatti dal CNDC) controllo contabile e certificazione PROSPETTIVE FUTURE previsione di adozione di una nuova direttiva concernente nuove regolamentazioni comunitarie per • il rafforzamento della vigilanza pubblica sui revisori a livello nazionale e UE • l’imposizione di principi di revisione internazionali (ISA) a partire dal 2005 • la creazione di un comitato di regolamentazione per la revisione contabile per il completamento legislazione • la creazione di una base giuridica equivalente ai sistemi regolamentari sviluppati dal PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) statunitense Diritti di proprietà intellettuale Proprietà Intellettuale CENNI DI NORMATIVA NAZIONALE • Codice civile artt. 2575-2583 del diritto d’autore per le opere letterarie ed artistiche • Codice civile artt. 2584–2591 del diritto di brevetto per invenzioni industriali Art. 2590 ‘il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti ed obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali’ Proprietà Intellettuale CENNI DI NORMATIVA NAZIONALE e COMUNITARIA • R.D. 1127/39 ‘Testo delle disposizioni legislative brevetti per invenzioni industriali’ • L. 633/1941 sul Diritto di autore (D. Lgs 518/92 l’ha modificato estendendolo alla tutela del software) • RD 1411/40 sui modelli industriali • Direttiva CE 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche il consortium agreement uno strumento di garanzia • i partecipanti hanno l’obbligo di stipulare un accordo di consorzio, salvo non diversamente precisato nella call • gli orientamenti della CE sull’accordo di consorzio non sono vincolanti per i partecipanti ATTENZIONE..in particolare •alla disciplina dei rapporti partner/coordinatore (impegno all’accesso) •alle modalità di erogazione dei pagamenti • alla responsabilità finanziaria collettiva •agli IPR schema indicativo di Consortium agreement • Preambolo • Oggetto dell’accordo • Disposizioni tecniche – Contributo tecnico di ogni partecipante – Risorse tecniche disponibili (conoscenze pregresse disponibili) – Schema dell’impegno di ogni partecipante – Procedure per il monitoraggio, etc. • Disposizioni Commerciali – Confidenzialità – Proprietà dei risultati – Misure di protezione dei risultati – Sfruttamento commerciale – Licenze, obbligazioni commerciali, –Pre-existing know-how escluso dal contratto, ecc. • Disposizioni organizzative • Disposizioni Finanziarie –Modalità di gestione della responsabilità collettiva – Piano finanziario, etc. • Disposizioni Legali • Legge, limiti di responsabilità, inadempimenti, ecc. nel rispetto • del contratto CE • degli interessi dei partecipanti al progetto • delle regole di concorrenza … riepilogando.. … Attenzione .. • alle norme comunitarie • alle norme nazionali • a quanto disposto nell’accordo di consorzio