Aspetti gestionali del VI° PQ di
RST dell’UE
e legislazione nazionale
Brunella Castelli
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR)
[email protected]
Regole di Partecipazione: Novità
VERIFICHE
• Durante e a posteriori + AUDIT dei costi
PARTECIPANTI
• Consortium Agreement
Obbligatorio (NoE, IP)
• Coordinatore
• Variazioni partnership (aggiunte o rinunce)
• Responsabilità Collettiva
• IPR semplificate e uguali per tutti
il progetto e le sue fasi
 bando
 presentazione
progetto
 selezione
 negoziazione
 sottoscrizione
contratto
 durata progettuale
 scadenza contratto
 audit ed IPR
 accordo di consorzio che
regoli aspetti ante
 mandato al coordinatore
 responsabilità
 risoluzione e recesso
 gestione
 legislazione nazionale per
audit ed IPR
chi sottoscrive il contratto?
novità ..
L’elencazione dei partner non
ha effetto costitutivo del
consorzio.
E’ il coordinatore ad
assicurarsi che gli altri
contraenti completino le
procedure di accesso al
contratto: entro 30/45/60
giorni invio FORM A
il nuovo modello di
contratto è firmato tra la
Commissione ed il
coordinatore
che agisce in qualità di coordinatore
del consorzio
NB. si potranno avere anche
contratti con consorzio a
contraente unico (contratti mono
partner)
…ancora sull’accesso..
• se un contraente non accede al
contratto nei tempi indicati, la CE
può notificare al coordinatore il
ritiro della propria offerta vs. quel
contraente
• il consorzio può proporre soluzioni
alternative, incluso l’accesso di nuovi
partner
• la CE può risolvere il contratto se
non si raggiunge il numero minimo
fissato nella call o non viene
accettata la sostituzione partner
•semplificazione procedura
firma
• semplificazione gestione
aspetti normativi
internazionali (accesso
successivo anziché delega
ante)
• flessibilità del consorzio
necessità di garantire il
coordinatore nella fase
iniziale (accordo di
consorzio)
firma del contratto
contratto per adesione
regolato dalle norme annesse (core contract,
AnnexI, II, III), dalle Regole di partecipazione e dal
Regolamento Finanziario
 legge di riferimento è quella della Direzione che
firma il contratto (Belgio o Lussemburgo)
firma del contratto
 il coordinatore agisce come un mandatario con
rappresentanza (art. 1704 del c.c.)
 negli aspetti gestionali – come richiamato dalle norme
comunitarie - vengono in rilievo le pratiche comuni del
singolo partecipante realizzate secondo la propria
legislazione nazionale
I RAPPORTI TRA I PARTNER NON ESPRESSAMENTE REGOLATI
DALLE NORME SUDDETTE E’ OPPORTUNO VENGANO DEFINITI
NELL’ACCORDO DI CONSORZIO
composizione del consorzio
 partecipanti aderiscono entro periodo definito
in contratto diventando titolari di diritti ed
obblighi
 le modifica del Consorzio avvengono attraverso
bandi emanati dal consorzio (NoE e PI, art. 15
RP) o dalla Commissione (art. 16 RP)
la tutela della CE
Responsabilità dei partecipanti
•
TECNICA
•I partecipanti sono responsabili collettivamente dell’attuazione tecnica
dell’azione diretta
• FINANZIARIA
•Ciascun partecipante è responsabile dell’uso del contributo finanziario
della Comunità nella misura corrispondente alla sua quota del progetto,
fino ad un massimo della propria quota di spese accettate
•Il coordinatore tiene una contabilità che consenta in qualsiasi momento
di accertare la quota del finanziamento comunitario assegnata ad ogni
partecipante e comunica annualmente dette informazioni alla Commissione
Responsabilità dei partecipanti
norme che disciplinano eventuali responsabilità e
controversie costituiscono oggetto di negoziazione
tra i partecipanti sia in ordine
• alla scelta del diritto applicabile
• al giudice nazionale competente
• ovvero all’eventuale utilizzo di soluzioni
stragiudiziali (procedure arbitrali)
modelli di rendicontazione
(scelta unica per 6PQ)
Modello Full Cost
FC
Full Cost
FCF
Full Cost
Flat Rate
Persone Fisiche
Org. Int.
Modello Additional Cost
AC
Additional
Cost
ACF
Additional Cost
Flat Rate
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SME
X
X
Altri contraenti
X
Organizzazioni non
commerciali o non profit
pubbliche o private
Base di costo
ATTENZIONE
1. scelta legata alla tipologia di istituzione e, se
del caso, al tipo di contabilità utilizzata
2. possibilità di passare dalla base AC alla base
FCF ovvero FC nel corso del VI° PQ (tenendo
in considerazione il punto 1)
Spese ammissibili
effettive, economiche e necessarie per
l’attuazione del progetto
 determinate secondo gli abituali principi contabili
del singolo partecipante
 registrate nella contabilità dei partecipanti
 al netto di imposte indirette, tributi e interessi;
non devono essere fonte di profitto

Spese ammissibili e non
NON ESISTONO CATEGORIE DI COSTO
COSTI NON ELEGGIBILI
-
tasse indirette (IVA ed altre imposte)
interessi passivi
accantonamenti per perdite o passività future
perdite su crediti
costi connessi ad altri progetti CE (dichiarati, sostenuti o rimborsati)
rendimenti sul capitale investito
debiti
costi eccessivi o inutili
costi che non rispondono ai principi di cui all’art. 19.1 Annesso II
stipula di un sub-contratto
(i sub-contraenti non sono dei partecipanti)
N
• approvazione preventiva della CE
E
sempre richiesta
W
• per prestazione di servizi o fornitura
o consegna di beni concluso tra un
contraente ed uno o più subcontraenti per le necessità del
progetto
• non elemento essenziale del contratto
• obbligato alle norme sui controlli e la
confidenzialità
• assegnati secondo una procedura che
garantisca trasparenza, parità di
trattamento e migliore offerta
Opportuno
prevederlo
dall’inizio, in modo
da ottenerne
l’approvazione in
sede di
approvazione
progetto
Stipula di un sub contratto
 PER ACQUISTO DI BENI O SERVIZI L. 289/2002 (Finanziaria
2003) art. 24.4bis (DL. 143/2003, convertito in legge, con modifiche dall'art.
1, L. 212/2003) (Testo in vigore dal 12.8.2003)
Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi,
nonche' tutte le amministrazioni pubbliche, escluse quelle statali per i soli
uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e
delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto
dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a.
Sono nulli i contratti stipulati in violazione e si configura la
responsabilità personale del dipendente che ha sottoscritto il
contratto
 PER COLLABORAZIONI DI LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALI
ex art. 81 DPR 917/86
normativa codicistica e pubblicistica oltre eventuale regolamentazione
propria dell’istituzione
Personale
• CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
INDETERMINATO: allocabile come spesa eleggibile esclusivamente da
un soggetto che partecipi con base di costo FC o FCF
• CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO:
allocabile come spesa eleggibile purché attivato sul progetto (o su +
progetti per quota parte)
• LAVORO AUTONOMO: collaborazioni coordinante e continuative (es.
incarichi di ricerca) ex art. 2222 del c.c; art. 47c bis del DPR 917/86
• ASSEGNI DI RICERCA ex art. 51.6 della L. 449/97
borse di studio normalmente non rimborsate come costo eleggibile dalla
CE salvo nei programmi di mobilità
Personale
Legge 30/2003 (legge Biagi) e D. Lgs. 278/2003 (deleghe
in materia occupazione e mercato del lavoro)
testo in vigore dal 24.10.2003
• contratto di apprendistato (fino 29 anni)
• contratto di inserimento
• tempo parziale
• intermittente
• a coppia
• a progetto (scompare la co.co.co.)
• occasionale (non + di 1 mese e 5.000 euro con stesso committente)
• voucher prepagati per lavoro occasionale
Queste norme non trovano applicazione per le
pubbliche amministrazioni e per il loro personale
la tutela della CE
..finito il contratto, ancora… audit
• Audit e controlli realizzati dalla
CE (incluso OLAF) o da incaricati
esterni
• Controllo scientifico, tecnico,
finanziario, tecnologico, etico, altro
(amministrativo e finanziario)
• sino alla data di scadenza del
contratto (e fino a 5 anni dopo la
fine del progetto)
• documenti custoditi in originale o in
copia autenticata
ATTENZIONE
i contraenti
hanno diritto di
rifiutare lo
svolgimento del
controllo da
parte di un
particolare
auditor per
ragioni di
confidenzialità
controllo contabile e certificazione
CENNI DI NORMATIVA NAZIONALE
• attinente alle società quotate in borsa (D. Lgs. 58/98; Delibera
Consob 11791/99; DM Giustizia 162/00; DPR 136/75; principi di
comportamento del CNDC)
•attinente alle società non quotate (codice civile artt. 2397-2409
sul collegio sindacale)
•attinente alla funzione di revisore contabile ed ai principi di
revisione (D. Lgs. 88/92 in attuazione dell’VIII° direttiva in materia
societaria sull’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti contabili; DPR 99/98; principi redatti dal CNDC)
controllo contabile e certificazione
PROSPETTIVE FUTURE
previsione di adozione di una nuova direttiva concernente nuove
regolamentazioni comunitarie per
• il rafforzamento della vigilanza pubblica sui revisori a livello
nazionale e UE
• l’imposizione di principi di revisione internazionali (ISA) a
partire dal 2005
• la creazione di un comitato di regolamentazione per la
revisione contabile per il completamento legislazione
• la creazione di una base giuridica equivalente ai sistemi
regolamentari sviluppati dal PCAOB (Public Company Accounting
Oversight Board) statunitense
Diritti di proprietà intellettuale
Proprietà Intellettuale
CENNI DI NORMATIVA NAZIONALE
• Codice civile artt. 2575-2583 del diritto d’autore per le
opere letterarie ed artistiche
• Codice civile artt. 2584–2591 del diritto di brevetto per
invenzioni industriali
Art. 2590 ‘il prestatore di lavoro ha diritto di essere
riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento
del rapporto di lavoro. I diritti ed obblighi delle parti
relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali’
Proprietà Intellettuale
CENNI DI NORMATIVA NAZIONALE e COMUNITARIA
• R.D. 1127/39 ‘Testo delle disposizioni legislative brevetti
per invenzioni industriali’
• L. 633/1941 sul Diritto di autore (D. Lgs 518/92 l’ha
modificato estendendolo alla tutela del software)
• RD 1411/40 sui modelli industriali
• Direttiva CE 98/44 sulla protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche
il consortium agreement
uno strumento di garanzia
• i partecipanti hanno
l’obbligo di stipulare un
accordo di consorzio,
salvo non diversamente
precisato nella call
• gli orientamenti della CE
sull’accordo di consorzio
non sono vincolanti per i
partecipanti
ATTENZIONE..in
particolare
•alla disciplina dei rapporti
partner/coordinatore
(impegno all’accesso)
•alle modalità di erogazione
dei pagamenti
• alla responsabilità
finanziaria collettiva
•agli IPR
schema indicativo di
Consortium agreement
• Preambolo
• Oggetto dell’accordo
• Disposizioni tecniche
– Contributo tecnico di ogni partecipante
– Risorse tecniche disponibili (conoscenze pregresse
disponibili)
– Schema dell’impegno di ogni partecipante
– Procedure per il monitoraggio, etc.
• Disposizioni Commerciali
– Confidenzialità
– Proprietà dei risultati
– Misure di protezione dei risultati
– Sfruttamento commerciale
– Licenze, obbligazioni commerciali,
–Pre-existing know-how escluso dal contratto, ecc.
• Disposizioni organizzative
• Disposizioni Finanziarie
–Modalità di gestione della responsabilità collettiva
– Piano finanziario, etc.
• Disposizioni Legali
• Legge, limiti di responsabilità, inadempimenti, ecc.
nel rispetto
• del contratto CE
• degli interessi
dei partecipanti al
progetto
• delle regole di
concorrenza
… riepilogando..
… Attenzione ..
• alle norme comunitarie
• alle norme nazionali
• a quanto disposto nell’accordo di consorzio
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Il nuovo modello di contratto: criticità e vantaggi