Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
SOCIETA’ PRIVE
DI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
approva il bilancio
nomina e revoca gli amministratori; nomina i
sindaci e il presidente del collegio sindacale
e, quando previsto, il soggetto cui è
demandato il controllo contabile
determina il compenso degli amministratori e
dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto
delibera sulla responsabilità degli
amministratori e dei sindaci
delibera sulle autorizzazioni eventualmente
richieste dallo statuto per il compimento di
atti degli amministratori, ferma in ogni caso
la responsabilità di questi per gli atti compiuti
approva l’eventuale regolamento dei lavori
assembleari
art. 2364 codice civile
Il Mulino, 2003
SOCIETA’ DOTATE
DI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
1.
2.
3.
4.
5.
nomina e revoca i consiglieri di
sorveglianza
determina il compenso ad essi
spettante, se non è stabilito nello
statuto
delibera sulla responsabilità dei
consiglieri di sorveglianza
delibera sulla distribuzione degli utili
nomina il revisore
art. 2364-bis codice civile
1
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
COMPETENZE ASSEMBLEARI – TENDENZA LEGISLATIVA
PROGRESSIVA
EROSIONE
delle competenze
assembleari
e
TRASFERIMENTO
di molte di queste
in capo all’organo
AMMINISTRATIVO
• lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo
amministrativo, del c.d.s. o del c.d.g. le deliberazioni di:
a) fusione nei casi previsti da artt. 2505 e 2505-bis c.c.
b) istituzione o soppressione di sedi secondarie
c) indicazione degli amministratori con rappresentanza
d) riduzione del capitale in caso di recesso del socio
e) trasferimento della sede sociale nel territorio italiano
f) adeguamento dello statuto a disposizioni normative
• è esclusa la possibilità di riservare statutariamente
all’assemblea date decisioni gestorie, così come la
possibilità degli amministratori di sottoporre all’esame
dell’assemblea certune operazioni di loro competenza
• nel sistema dualistico, è sottratta all’assemblea la
competenza in tema di approvazione del bilancio
Il Mulino, 2003
2
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
CONVOCAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ASSEMBLEA
1
2
una volta l’anno, entro il termine statutario, non oltre 120 gg. da chiusura esercizio
artt. 2364 e
2364-bis c.c.
quando sia fatta domanda da soci che rappresentino il decimo del capitale sociale
art. 2367,
comma 1, c.c.
3
4
5
6
7
8
9
quando risulti che il capitale sociale sia diminuito di oltre un terzo per perdite
art. 2446,
comma 1, c.c.
quando il capitale, per perdite superiori a un terzo, sia sceso sotto il minimo legale
art. 2447 c.c.
quando sia accertata l’esistenza di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.
art. 2487,
comma 1, c.c.
quando venga a mancare la maggioranza degli amministratori
art. 2386,
comma 2, c.c.
quando, venuti a cessare taluni sindaci, con i supplenti non si completi il collegio
art. 2401,
comma 3, c.c.
quando vengano a mancare tutti gli amministratori
art. 2386,
comma 5, c.c.
quando il collegio sindacale ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza
art. 2406,
comma 2, c.c.
Il Mulino, 2003
3
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
CHI LA CONVOCA
art. 2366 c.c.
• amministratori; consiglio di gestione
AVVISO DI
CONVOCAZIONE
art. 2366,
cc. 1 e 3, c.c.
• indica giorno, ora, luogo di riunione + ordine del giorno
• per le società che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, eliminato l’obbligo di pubblicazione
ORDINE
DEL GIORNO
ASSEMBLEA
TOTALITARIA
RINVIO
Il Mulino, 2003
• funzione di informazione dei soci sugli argomenti discussi in assemblea
• funzione di tutela della buona fede degli assenti
• non necessariamente analitico, particolareggiato; ma specifico e chiaro
art. 2366,
cc. 4 e 5, c.c.
• anche in mancanza di convocazione, l’assemblea è
regolarmente costituita se sia rappresentato l’intero
capitale sociale, e se sia presente la maggioranza dei
membri degli organi di amministrazione e di controllo
art. 2374 c.c.
• i soci che riuniscono almeno un terzo del capitale
riunito in assemblea, se non sufficientemente informati,
possono chiedere un rinvio a non oltre cinque giorni
4
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Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
QUORUM ASSEMBLEARI
ASSEMBLEA
ORDINARIA
ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
SECONDA
CONVOCAZIONE
Il Mulino, 2003
quorum
costitutivo
• almeno metà del capitale sociale
• escluse le azioni prive di diritto di voto nell’assemblea
• accertato dal presidente – deve permanere per la seduta?
quorum
deliberativo
• maggioranza assoluta
• salvo che lo statuto preveda maggioranza più elevata
• ammessi quorum diversi per nomina a cariche sociali
quorum
costitutivo
• non previsto ma
desumibile (delibera con
quote di intero capitale)
quorum
deliberativo
• più di metà del capitale
quorum
costitutivo
• qualsivoglia percentuale
quorum
deliberativo
• maggioranza di capitale
sociale, o, da statuto,
maggioranza più alta
del capitale presente
rappresentato in assem.
soc. che ricorrono a cap. di rischio:
• metà del capitale sociale
• maggiore percentuale da statuto
• voto favorevole di almeno i due
terzi del capitale rappresentato in
assemblea
assemblea straordinaria:
• oltre un terzo del capitale sociale
• almeno i due terzi del capitale
rappresentato in assemblea
5
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
 ratio riforma
agevolare la partecipazione all’assemblea, con cautele verso: a) la consapevolezza nutrita
dal delegante – b) il rischio di abusi del delegato che abbia interessi autonomi conflittuali
FONDAMENTO
se lo statuto non dispone altrimenti, i soci possono farsi rappresentare in assemblea
CONDIZIONI
E MODALITA’
DI DELEGA
società chiuse:
soc. che ricorrono a cap. di rischio:
• no limiti a procura a tempo indeterminato
• ogni determinazione rimessa allo statuto
• solo per singole assemblee, con
effetto per convocazioni successive
• membri di organi amministrativi, di controllo e a
dipendenti della società
• società da essa controllate, o a membri di organi
amministrativi, di controllo e a dipendenti di queste
LIMITI
QUANTITATIVI
Il Mulino, 2003
art. 2372,
c. 2, c.c.
• salvo che sia procura generale (...)
la rappresentanza NON può essere conferita a:
LIMITI
SOGGETTIVI
art. 2372,
c. 1, c.c.
società chiuse:
la stessa persona
non
può rappresentare
in assemblea
più di 20 soci
 ratio:
evitare che chi gestisce o
controlla influisca sulla
formazione della volontà dei
soci in assemblea
art. 2372,
c. 5, c.c.
soc. che ricorrono a cap. di rischio:
la stessa persona non può rappresentare
• più di 50 soci, se società ha capitale non > € 5 mln.
• più di 100, se la società ha capitale > € 5 mln. e < € 25 mln.
• più di 200, se la società ha capitale > € 25 mln.
art. 2372,
c. 6, c.c.
6
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL VOTO
IN GENERALE
spetta all’assemblea decidere la modalità concreta con cui procedere alla votazione
FATTISPECIE PARTICOLARI
VOTO
A SCRUTINIO SEGRETO
VOTO
PER CORRISPONDENZA
VOTO
DIVERGENTE
dubbi di ammissibilità:
senz’altro ammesso:
dubbi di ammissibilità:
• per la necessità di individuare
i conflitti di interesse
• per l’impugnativa delle
delibere assembleari
• lo statuto può consentirlo
• chi se ne serve è ritenuto
intervenuto a tutti gli effetti
• manca norma espressa
 il socio dissenziente
dovrà fare risultare
il proprio dissenso
nel verbale delle riunioni
assembleari
 si tratta di modalità
prevista anche per coop,
s.i.c.a.v., società
privatizzate, società
con azioni quotate
 ammesso per la raccolta
di deleghe da parte di
associazioni di azionisti;
pare ammissibile anche
per le società fiduciarie
Il Mulino, 2003
7
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
INVALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
• per la partecipazione all’assemblea di
 ratio riforma
• disciplina più lineare
• tutela della stabilità e
della certezza degli atti
NULLITA’ – nei soli casi di
1. mancata convocazione
dell’assemblea
2. mancanza del verbale
3. impossibilità o illiceità
dell’oggetto
ANNULLABILITA’ –
per ogni altro tipo di vizio
Il Mulino, 2003
persone non legittimate, salvo che ciò sia
determinante per la regolare costituzione
• per l’invalidità di singoli voti o per errato
conteggio salvo il caso in cui voti e conteggio
siano stati determinanti per la maggioranza
in alcuni casi,
la violazione
di legge NON
si ripercuote
sulla validità
della delibera,
se lo scopo è
comunque
conseguito
• per incompletezza o inesattezza del verbale,
salvo che ne risulti impedito l’accertamento
del contenuto, degli effetti e della validità
della deliberazione
• se convocazione vi sia stata ma mediante
avviso irregolare, purché proveniente da
organo amministrativo o di controllo, e se
chi intendesse intervenire sia stato avvertito
• se il verbale rechi la data della delibera e il
suo oggetto e sia stato sottoscritto dal
presidente dell’assemblea o dal presidente
del c.d.a. / c.d.s. e da segretario o notaio
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Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
ANNULLABILITA’ DELLA DELIBERAZIONE
 ratio riforma
assicurare la stabilità degli atti organizzativi, anche a tutela dei terzi,
pure divergendo rispetto alla disciplina dell’annullabilità del contratto
art. 2377,
c. 1, c.c.
violazione di norme legali e statutarie
LEGITTIMATI
art. 2377,
c. 1, c.c.
• soci assenti, dissenzienti o astenuti
• amministratori, collegio di sorveglianza, collegio sindacale
• in talune ipotesi, per determinati vizi, le autorità di vigilanza
 legittimati solo gli aventi diritto di voto nella delibera
POSSESSO
AZIONARIO MINIMO
art. 2377,
c. 2, c.c.
se statuto non riduce o esclude il requisito, possesso di:
• uno per mille del capitale sociale (nelle società aperte)
• 5% del capitale sociale (nelle altre società)
TERMINI
art. 2377,
c. 5, c.c.
SANATORIA
art. 2377,
c. 7, c.c.
CAUSE
Il Mulino, 2003
• entro novanta giorni dalla data della deliberazione
• se è soggetta a iscrizione, entro tre mesi dall’iscrizione
• se è soggetta solo a deposito, entro tre mesi da questo
se la deliberazione è sostituita con altra, conforme a legge
o statuto, il giudice provvede sulle spese del giudizio
ponendole di norma a carico della società, e sul
risarcimento dell’eventuale danno
9
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
NULLITA’ DELLA DELIBERAZIONE
 ratio riforma
differente dalla disciplina del contratto nullo (denotata da esperibilità da
ogni interessato, imprescrittibilità, rilevabilità d’ufficio e insanabilità)
CAUSE
art. 2379, c. 1, c.c.
• mancata convocazione dell’assemblea
• mancanza del verbale; impossibilità o illiceità dell’oggetto
LEGITTIMATI
art. 2379, c. 1, c.c.
• chiunque vi abbia interesse
 rilevabilità d’ufficio
ESERCIZIO DELLA
AZIONE – LIMITI
TERMINI
SANATORIA
Il Mulino, 2003
art. 2379-ter c.c.
• deliberazioni aventi ad oggetto l’aumento o la riduzione del
capitale ex art. 2445 c.c.
• ...ovvero l’emissione di obbligazioni
art. 2379, c. 1, c.c.
• entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle adunanze
• se è soggetta a iscrizione o a deposito, entro anni da ciò
• senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano
l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite
artt. 2379 e
2379-bis c.c.
• prevista limitatamente a ipotesi di mancata convocazione
e di omessa verbalizzazione
• si applica la disciplina della sostituzione di deliberazione
annullabile, in quanto compatibile
10
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
CONFLITTO DI INTERESSI DEL SOCIO
PRIMA DELLA RIFORMA SOCIETARIA
DOPO LA RIFORMA SOCIETARIA
• il diritto di voto NON PUO’ essere esercitato dal
socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto
proprio o di terzi, un interesse in conflitto con
quello della società
• in caso d’inosservanza, impugnabilità ex art.
2377 c.c. se, senza il voto dei soci che avrebbero
dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la
necessaria maggioranza
art. 2373 • la deliberazione approvata con il voto
determinante di soci che abbiano, per conto
codice
proprio o di terzi, un interesse in conflitto con
civile
quello della società è impugnabile a norma
(estratti) dell’art. 2377 c.c. se possa recarle danno
 ratio riforma
1
2
il conflitto di interessi
rilevante ex art. 2373
sussiste quando vi
sia incompatibilità tra
interesse del singolo
e interesse comune
il fondamento della
norma risiede nella
natura della delibera
assembleare e nella
sua annullabilità
ex art. 2377 c.c.
Il Mulino, 2003
3
4
l’esercizio del voto
del socio non
comporta, di per sé,
annullabilità: rileva
se il voto del socio è
stato determinante
si nega rilevanza al
voto del socio se la
delibera sarebbe
stata approvata
da maggioranza
non in conflitto
11
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
I DIVERSI SISTEMI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
SISTEMA ORDINARIO
ARTICOLAZIONE
SISTEMA DUALISTICO
ARTICOLAZIONE
SISTEMA MONISTICO
ARTICOLAZIONE
organo amministrativo
(amm. unico/consiglio)
consiglio
di gestione
consiglio
di amministrazione
collegio
sindacale
consiglio di
sorveglianza
comitato per il
controllo sulla gestione
assemblea
assemblea
assemblea
NEI TRE SISTEMI, IL CONTROLLO CONTABILE E’ ASSEGNATO A UN REVISORE ESTERNO
Il Mulino, 2003
12
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
SISTEMI ORGANIZZATIVI – CARATTERI GENERALI
condizioni di applicabilità
i tre sistemi possono applicarsi
 ratio
D
U
A
L
sia alle società chiuse, sia alle società aperte
riforma (modelli dualistico e monistico)
istituzione di un organo professionale e
indipendente che vigili sull’operato dei
gestori di società a capitale diffuso, ove
questi godono di autonomia rispetto
alla proprietà azionaria
M
O
N
O
esigenza di ampliare la trasparenza e
la circolazione delle informazioni tra
organi di gestione e controllo, usando
un modello semplice e flessibile
condizioni di passaggio da un sistema all’altro
necessaria una modificazione statutaria ad opera dell’
Il Mulino, 2003
assemblea straordinaria
13
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
SISTEMA ORDINARIO – NOMINA/CESSAZIONE AMMINISTRATORI
con quattro
eccezioni
1. i primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo
2. lo statuto può riservare la nomina di un componente
indipendente del c.d.a. agli strumenti finanziari
3. la legge o lo statuto possono riservare a Stato o enti
pubblici anche non azionisti la nomina di uno o più amm.
4. gli stessi amministratori nominano i membri venuti meno
la CESSAZIONE
degli amministratori
dall’ufficio, avviene
prima della
scadenza
1. per revoca in qualunque tempo e per qualunque ragione
2. per rinuncia (dimissioni)
3. per decadenza
4. per morte
5. per l’iscrizione nel registro della nomina dei liquidatori
6. per la fusione della società
la SOSTITUZIONE
degli amministratori
mancanti, operata da
stessi amministratori
c.d.
cooptazione
la NOMINA
degli amministratori
è deliberata
dall’assemblea
ORDINARIA
Il Mulino, 2003
1. richiede maggioranza di amm. nominati dall’assemblea...
2. ...a meno che viga la clausola simul stabunt simul cadent
3. e preveda che gli amministratori restino in carica solo fino
all’assemblea successiva, che può confermarli o sostituirli
14
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
SISTEMA ORDINARIO – ORGANI DELEGATI
 ratio riforma
favorire, pure in presenza di deleghe, l’effettiva partecipazione
di tutti i consiglieri alla gestione della società
DIRETTRICI
della riforma:
1. AMPLIATO il numero
di attribuzioni non
delegabili
2. ARRICCHITE le
regole sul rapporto
consiglio / delegati
3. CURATA la
circolazione delle
informazioni sulla
gestione
Il Mulino, 2003
art. 2381,
comma 4, c.c.
art. 2381,
cc. 2-3, c.c.
art. 2381,
cc. 3-5-6, c.c.
• la facoltà di emettere obbligazioni convertibili e di
aumentare il capitale sociale su delega assembleare
• la redazione del progetto di bilancio d’esercizio
• la riduzione del capitale sociale per perdite, anche quando
si riduce al disotto del minimo legale
• la redazione dei progetti di fusione e scissione
• ogni altra attribuzione del c.d.a. in origine assembleare
• statuto o assemblea devono consentire alla delega
• il c.d.a. determina contenuti, limiti, modalità di delega
• il c.d.a. modifica la delega, dà direttive, avoca a sé
• gli organi delegati riferiscono periodicamente a c.d.a. e c.s.
• l’amministratore ha potere/dovere di chiedere informazioni
• in generale, il cda deve monitorare l’attività dei delegati,
e può richiamare a sé le competenze quando necessario
15
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
IL POTERE DI RAPPRESENTANZA
PRIMA DELLA RIFORMA SOCIETARIA
• gli amministratori che hanno la rappresentanza
DOPO LA RIFORMA SOCIETARIA
• il potere di rappresentanza attribuito agli
della società possono compiere tutti gli atti che
rientrano nell’oggetto sociale, salvo le limitazioni
che risultano dalla legge o dall’atto costitutivo
amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di
• le limitazioni al potere di rappresentanza che
risultano dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche
se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo
che si provi che questi abbiano intenzionalmente
agito a danno della società
art. 2384 nomina è generale
codice • le limitazioni ai poteri degli amministratori che
risultano dallo statuto o da una decisione degli
civile
organi competenti non sono opponibili ai terzi,
anche se pubblicate, salvo che non si provi che
questi abbiano intenzionalmente agito a danno
della società
 ratio riforma
semplificazione della precedente
disciplina, resa meno ambigua
garanzia della certezza e della velocità degli affari,
attraverso la tutela dell’affidamento dei terzi
conseguenze della riforma:
senz’altro validi ed efficaci verso i terzi gli atti ultra vires, quelli compiuti in mancanza di
potere di gestione o comunque in violazione delle norme su decisione o rappresentanza
Il Mulino, 2003
16
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
GLI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI
PRIMA DELLA RIFORMA SOCIETARIA
• informazione del conflitto di interessi agli
amministratori e al collegio sindacale
• astensione dalla partecipazione alle
deliberazioni riguardanti l’operazione
DOPO LA RIFORMA SOCIETARIA
• informazione relativa a ogni interesse
art. 2391
privato in una data operazione societaria
codice • precisazione della natura, dei termini,
civile
dell’origine e della portata dell’interesse
 ratio riforma
ampliamento dell’ambito applicativo della norma con
il riferimento al presupposto della mera esistenza di
un interesse privato dell’amministratore
avvicinamento all’art. 2373 c.c., eliminazione
dell’obbligo d’astensione: non è detto che la
delibera votata in conflitto sia poi annullabile
requisiti di impugnabilità della deliberazione:
• che in occasione
• che la deliberazione
• che la deliberazione
• che la deliberazione
• che la deliberazione
della deliberazione
si faccia prevalere
l’interesse estraneo
in conflitto con
quello della società
sia idonea a recare
danno alla società
sia stata adottata col
voto
determinante
dell’amministratore in
conflitto di interessi
sia stata adottata dal
c.d.a. o dal comitato
esecutivo
non
informati del conflitto
di interessi
sia stata comunque
adottata da c.d.a. o da
comitato
esecutivo,
pur informati, senza
motivazioni adeguate
Il Mulino, 2003
17
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
RESPONSABILITA’ DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
dovere di corretta
amministrazione
negli atti di
organizzazione
della società
dovere di corretta
amministrazione
nella gestione
dell’impresa in
corso d’esercizio
dovere di corretta
amministrazione
nella conservazione
del patrimonio sociale
quando vi sia causa
di scioglimento
IN TUTTI I CASI SI TRATTA DI
responsabilità per colpa
• contrattuale
responsabilità che
consegue alla violazione
di diligenza professionale
ovvero
extracontrattuale
• non oggettiva
• parametro oggettivo:
• il danno risarcibile è il solo
la particolare natura
pregiudizio economico
dell’incarico
Il Mulino, 2003
responsabilità solidale
• rimane
responsabilità
per fatto proprio
• non si estende
all’amministratore
esente da colpa
18
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
RESPONSABILITA’ DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
per violazione dei doveri
imposti dalla legge
e dallo statuto, nei confronti
della società
artt. 2393,
2393-bis,
2394-bis,
2409-decies
codice civile
Il Mulino, 2003
per violazione
del dovere generale
di neminem laedere
dei creditori sociali
artt. 2394,
2394-bis,
2409-undecies
codice civile
artt. 2395,
2394-bis,
2043
codice civile
19
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
AZIONI DI RESPONSABILITA’
AZIONE SOCIALE
AZIONE DEI CREDITORI
AZIONE DI SOCI / TERZI
• la legittimazione attiva compete:
• la legittimazione attiva compete:
• la legittimazione attiva compete al
1. alla società
2. al consiglio di sorveglianza, nei
confronti del consiglio di gestione
3. ai soci che rappresentano almeno
1/5 del capitale (o quanto previsto
da statuto, non superiore al terzo) –
nelle società aperte, almeno 1/20 –
nelle società quotate, azionisti iscritti
da almeno 6 mesi nel libro dei soci
4. al curatore fallimentare, al
commissario liquidatore ed al
commissario straordinario
1. ai creditori sociali
2. al curatore fallimentare, al
commissario liquidatore o al
commissario straordinario
socio o al terzo e permane in capo
agli stessi anche nelle procedure
concorsuali
• presupposto dell’azione è che il
con quella del danno diretto
cagionato dalla condotta colpevole
degli amministratori
• revoca d’ufficio, se decisa con voto
patrimonio risulti insufficiente al
soddisfacimento dei creditori
• nozione di insufficienza patrimoniale
situazione di sbilancio in cui le
passività in senso stretto non trovano
copertura nelle attività patrimoniali
• la natura dell’azione è diretta e
favorevole di almeno 1/5 del capitale
autonoma, non surrogatoria rispetto
all’azione sociale di responsabilità
• prescrizione in cinque anni dalla
• prescrizione in cinque anni da
cessazione dell’amm. dalla carica
quando i creditori vengono a sapere
dell’insufficienza patrimoniale
• rinuncia e transazione possibili per
• l’area del danno risarcibile coincide
• esclusione della responsabilità
quando il pregiudizio economico del
socio sia indiretto e riflesso rispetto al
danno che gli amministratori abbiano
arrecato al patrimonio della società
• prescrizione in cinque anni dal
compimento dell’atto che ha
pregiudicato il socio o il terzo
assemblea o c.d.s. ma soci con date
quote (cfr. n. 3.) hanno diritto di veto
Il Mulino, 2003
20
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
COLLEGIO SINDACALE – DOVERI E POTERI
 ratio riforma
• precisazione delle funzioni tipiche del collegio e dei compiti inerenti
• espunzione del controllo contabile
• uniformazione alle norme prescritte per il collegio delle soc. quotate
• vigilanza su
DOVERI
art. 2403
cod. civ.
1. l’osservanza della legge e dello statuto
2. il rispetto dei principi di corretta amministrazione
3. l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società, e il suo concreto funzionamento
 controllo al contempo di legalità e di merito, non di opportunità
• procedere ad atti di ispezione e controllo
• chiedere notizie agli amministratori sull’andamento delle
POTERI
Il Mulino, 2003
artt. 2403-bis,
2405, c. 2,
cod. civ.
operazioni sociali e su determinati affari, anche con riferimento
alle società controllate
• procedere a scambi di informazioni con i corrispondenti organi
di controllo di società controllate in merito ai sistemi di
amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività
 poteri ispettivi senza limiti predeterminati, potere/dovere di
intervenire alle riunioni degli organi gestori
21
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Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
COLLEGIO SINDACALE – COMPITI STRAORDINARI
• in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli
art. 2406
cod. civ.
CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA
• se ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza
art. 2386,
ult. c.,
cod. civ.
IMPUGNAZIONE
DELIBERAZIONI
INVALIDE
artt. 2377,
2388-2391,
cod. civ.
DENUNZIA FATTI
CENSURABILI
art. 2408
cod. civ.
COMPETENZE
SPARSE
amministratori, convocazione dell’assemblea ed esecuzione delle
pubblicazioni prescritte dalla legge
• in caso di cessazione dell’amministratore unico ovvero di tutti gli amm.
 procede d’urgenza, e gestisce la società, fino alla nomina del nuovo
organo, rispettando il limite dell’ordinaria amministrazione
• in caso di deliberazioni assembleari annullabili
• in caso di deliberazioni del consiglio di amministrazione prese non in
conformità alla legge ovvero allo statuto
• in caso di inosservanza di quanto prescritto sugli interessi degli amm.
• se denunzia è presentata da soci che rappresentano 1/20 del capitale,
ovvero 1/50 nelle s. aperte, il collegio deve indagare “senza ritardo”
• in s. quotate, denunzia da presentarsi da soci con il 2% del capitale
• parere su remunerazione degli amministratori con cariche particolari
• approvazione delibera c.d.a. di sostituzione per cooptazione di amm.
 trattasi di competenze di vigilanza su rispetto legge e atto costitutivo,
più che di competenze di natura spiccatamente consultiva
Il Mulino, 2003
22
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Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
CONTROLLI DI NATURA CONTABILE
S.P.A. CHIUSE
revisore o società di
revisione iscritti nel
registro istituito presso il
ministero della giustizia
S.P.A. APERTE
società di revisione iscritta
nel registro dei revisori
contabili
SOCIETA’ QUOTATE
società di revisione iscritta
all’albo speciale di cui all’art.
161 t.u.f., tenuto dalla Consob
CONTENUTI DEL CONTROLLO CONTABILE
• verifica, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità
• verifica della corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione
• verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato,
ove redatto, alle risultanze delle scritture
• verifica della conformità dei conti alle norme che li disciplinano
• nelle società quotate, la società di revisione deve esprimere, oltre a pareri
contabili nel caso di operazioni straordinarie, un particolare giudizio sui bilanci
Il Mulino, 2003
23
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Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
CONTROLLO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
 ratio riforma
NOZIONE
• rendere i contorni della nozione più nitidi e sicuri – situazione o fatto
denunciati potenzialmente dannosi per la società o le controllate
• precludere denunzie strumentali o di mero disturbo delle minoranze
• nozione sfumata: condotta, commissiva o meramente omissiva, che
vìoli un dovere, generale o specifico, degli amministratori, tale da
pregiudicare il buon funzionamento della società, ovvero da incidere
sulla tutela del patrimonio sociale
• gravità rimessa all’apprezzamento dell’autorità giudiziaria
LEGITTIMAZIONE
ATTIVA
art.
2409 • da parte di soci che rappresentino almeno il decimo del capitale,
ovvero il ventesimo del capitale sociale se si tratta di società aperta
c.c.
• da parte dell’organo di controllo interno sulla gestione
• nelle società aperte, anche da parte del pubblico ministero
PROVVEDIMENTI
DEL TRIBUNALE
Il Mulino, 2003
• se sospetto insussistente, rigetto del ricorso
• ispezione per accertare elementi di fatto, o quant’altro rilevante
• se irregolarità sussistono, provvedimenti opportuni, convocazione di
assemblea, revoca degli amministratori, nomina di amm. giudiziario
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Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
SISTEMA DUALISTICO – CARATTERI GENERALI
 ratio riforma
• spostamento, a favore degli organi consiliari di nuovo conio, di funzioni
spettanti, nel modello tradizionale, all’assemblea ordinaria
AFFINITA’ E DIVERGENZE RISPETTO AI MODELLI EUROPEI
ANCHE
il sistema dualistico
adottato in Italia
è caratterizzato dalla
compresenza del
CONSIGLIO di
GESTIONE e del
CONSIGLIO di
SORVEGLIANZA,
tra i quali sono
ripartite le funzioni
di amministrazione
e di controllo
Il Mulino, 2003
DIVERSAMENTE dai modelli europei, il sistema italiano
• NON PREVEDE la partecipazione all’organo di sorveglianza di
esponenti delle minoranze azionarie...
...né di altri soggetti non soci, quali lavoratori o creditori,
se non in virtù di apposite clausole statutarie in tal senso
• stando al regime legale, il consiglio di sorveglianza è
PRIVO di competenze sulle scelte di gestione,
in particolare dell’indirizzo strategico e dell’alta amministrazione
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Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
SISTEMA DUALISTICO – CONSIGLIO DI GESTIONE
FUNZIONI
• LEGALI GENERALI
• STATUTARIE
competenza esclusiva sulla gestione dell’impresa
per snellire l’adozione di date deliberazioni
• LEGALI SPECIFICHE
 es., sulla fusione per incorporazione; su
 es., conv. assemblea; impugnazione deliberazioni
COMPO=
SIZIONE
NOMINA
DURATA
REVOCA
DELEGHE
• non meno di due
i primi, nominati
nell’atto costitutivo
gli altri, dal c.d.s.
potere di rappresentanza degli amm.
• un componente indipendente può essere nominato, se così dice lo statuto,
da particolari categorie di strumenti finanziari
• uno o più componenti, anche non soci, per previsione legale o statutaria
sono nominabili da parte dello Stato o di enti pubblici
• per il tempo stabilito nell’atto di nomina
• comunque non più di tre esercizi sociali
• consiglieri rieleggibili senza limiti
• revoca/sostituzione, in ogni tempo, competono al c.d.s.
• se revoca senza giusta causa, risarcimento dei danni
• il c.d.s. non revoca consiglieri nominati da Stato ed enti
sono ammesse deleghe interne, mentre non sembra possibile l’istituzione di un comitato esecutivo
PRESI=
DENTE
• scelto tra i componenti del collegio, il presidente ha poteri analoghi a quelli sanciti dall’art. 2381 c.c.
RESPON=
SABILITA’
• il c.d.s. ha competenza a deliberare ed esercitare l’azione sociale di responsabilità
• il voto di 2/3 del c.d.s. comporta la revoca d’ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta
Il Mulino, 2003
 es., convocazione + o.d.g.; direzione e coordinamento dei lavori collegiali; proclamazione risultati
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Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
SIST. DUALISTICO – CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
• erosione
FUNZIONI
delle competenze assembleari
• sostituzione di parte
di quelle del collegio sindacale
COMPO=
SIZIONE
NOMINA
• non meno di 3, anche non soci
i primi, nell’atto costitutivo
gli altri, nominati dall’assemblea
• un membro scelto tra gli iscritti
del registro dei revisori contabili
REQUISITI
• requisiti di indipendenza,
onorabilità, professionalità
REVOCA
• compete all’assemblea
• in qualunque tempo
• con voti pari a 1/5 del capitale
PRESI=
DENTE
posizione di rilievo:
autonomo, stabile,
non rimovibile
Il Mulino, 2003
1. nomina e revoca i componenti del c.d.g.
2. approva il bilancio di esercizio e, se redatto, il bil. consolidato
3. esercita le funzioni di vigilanza proprie del collegio sindacale
4. promuove l’azione di responsabilità verso i membri del c.d.g.
5. presenta la denunzia al tribunale
6. riferisce all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta
 lo statuto può attribuire all’assemblea nomina e revoca dei
componenti del c.d.g. e l’approvazione del bilancio
ALTRE COMPETENZE LEGALI
• convocazione assemblea su richiesta dei soci di minoranza
• impugnazione delle deliberazioni assembleari
• impugnazione delle deliberazioni del c.d.g.
COMPETENZE STATUTARIE AGGIUNTIVE
• adozione delle deliberazioni ex art. 2365, comma 2, c.c.
• nominato dall’assemblea, e non dai medesimi componenti del collegio
• poteri determinati da statuto, da equivalere a quelli del presidente del c.d.a.
• il c.d.a. non può revocarlo in caso di abusivo esercizio dei suoi poteri
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Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
SISTEMA MONISTICO – CARATTERI GENERALI
 ratio riforma
MODELLO
ANGLOSASSONE
• board of directors
con funzioni di
SORVEGLIANZA
sugli executives,
e non di gestione
• controllo svolto
da consiglieri
NON ESECUTIVI
• audit committee con
funzioni di
MONITORAGGIO
sul controllo interno
Il Mulino, 2003
• predisporre un modello semplificato e flessibile, che agevoli la
circolazione delle informazioni tra amministratori e controllori
DIVERGENZE RISPETTO AL SISTEMA ORDINARIO
1. eliminazione del collegio sindacale, sostituito dal
comitato per il controllo sulla gestione
2. necessario assoggettamento delle società che
adottano il modello monistico al controllo contabile di
un revisore iscritto nel registro istituito presso il
ministero della giustizia
3. carattere necessariamente collegiale dell’organo
amministrativo (non ammesso l’amministratore unico)
4. rigido riparto di competenze tra organo amministrativo
e comitato per il controllo sulla gestione
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Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
SISTEMA MONISTICO – AMMINISTRATORI
AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI
• non sono membri del comitato
esecutivo
• non sono loro attribuite deleghe o
particolari cariche
• non svolgono, anche di mero fatto,
funzioni attinenti alla gestione
della impresa sociale o di società
che la controllano o che ne sono
controllate
art. 2409-octiesdecies, comma 2, cod. civ.
Il Mulino, 2003
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
• non devono essere legati da rapporto di
coniugio, parentela o affinità entro il
quarto grado agli altri amministratori
• non devono essere legati alla società da
un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di
prestazione d’opera retribuita o da altri
rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l’indipendenza
• devono possedere, se richiesti, gli ulteriori
requisiti di cui ai codici di comportamento
art. 2409-septiesdecies, comma 2, cod. civ.
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Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
NOMINA E COMPOSIZIONE
• composto per intero da amm.
indipendenti e non esecutivi
• non fissato numero di membri,
se non per le quotate (min. tre)
• la decisione sul numero e la
nomina competono al c.d.a.,
MA possibile la preventiva
determinazione statutaria o la
rimessione all’assemblea
• in caso di morte, rinunzia,
revoca, decadenza, il c.d.a.
sostituisce con un proprio
membro con i requisiti richiesti,
o si procede per cooptazione
• la durata della carica del
comitato coincide con quella del
consiglio di amministrazione
Il Mulino, 2003
DOVERI E FUNZIONAMENTO
RESPONSABILITA’
• dovere di vigilanza
sull’adeguatezza della struttura
organizzativa, del sistema di
controllo interno e del sistema
amministrativo e contabile
• denuncia dei fatti censurabili: il
c.c.g. ha il potere-dovere di
attivarsi ed eventualmente di
convocare l’assemblea
• DIFFERISCE rispetto al
collegio sindacale (c.s.) per la
mancata estensione del dovere
di controllo sull’osservanza di
legge e statuto e sul rispetto
dei principi di corretta
amministrazione da parte
degli amministratori
• NON è richiamata la denuncia
di gravi irregolarità ex art. 2409,
MA l’ultimo comma dell’articolo
legittima l’applicabilità
del procedimento anche
nel modello monistico
• ANALOGHE a quelle del c.s.
le regole di funzionamento
• i membri del comitato devono
assistere alle assemblee e alle
riunioni del comitato esecutivo
• NON è richiamata la norma
sull’azione di responsabilità
sociale contro i sindaci,
MA la responsabilità per omessa
vigilanza dei componenti del
c.c.g. è comunque ampia
30
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
STRUTTURA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE
NOTA INTEGRATIVA
FUNZIONI DEI DOCUMENTI
natura contabile
natura contabile
contenuto narrativoillustrativo
traccia il risultato della
gestione nell’esercizio
di riferimento
fotografa la situazione del
patrimonio alla data
di chiusura dell’esercizio
espone chiarimenti
e precisazioni utili
per la corretta lettura
dei documenti contabili
 costi e ricavi,
per differenza algebrica,
evidenziano
l’utile o la perdita
 attività e passività,
per differenza contabile,
evidenziano
il netto patrimoniale
 i criteri usati nella
valutazione delle voci
spiegano come si ricavano
i numeri appostati nei conti
Il Mulino, 2003
31
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
PERIODICITA’ OBBLIGATORIA
• gli amministratori non sono liberi
di redigere o meno il bilancio
• la redazione del bilancio è
richiesta almeno una volta l’anno
OBBLIGO DI CHIAREZZA
• numerose disposizioni
specifiche ne danno applicazione
• il principio è base all’intera
disciplina sulla nota integrativa
OBBLIGO DI RAPPRESENTAZIONE
VERITIERA E CORRETTA
• presupposto ne è che i numeri
appostati in bilancio non si
riferiscono a grandezze certe,
bensì a grandezze stimate
Il Mulino, 2003
• sottoposto per approvazione all’organo competente
entro 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio sociale
• i gg. sono 180 se lo statuto lo consente e se sussistono
particolari esigenze di struttura e oggetto societari
• un anno è termine massimo di durata dell’esercizio
 esempi di disposizioni applicative specifiche:
a) obbligo di fornire le informazioni integrative
quando non siano sufficienti quelle richieste dalla legge
b) obbligo di motivare in nota int. le deroghe eccezionali
c) obbligo di redigere lo stato patrimoniale e il conto
economico secondo il modello inderogabile pre-fissato
• verità e correttezza esigono che il bilancio rappresenti
eventi gestionali riferibili all’esercizio ed effetti di tali
eventi sul patrimonio sociale
• la valutazione degli effetti è da compiersi secondo
principi e regole convenzionali fatti propri dal legislatore
32
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
I CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI
valutazione
secondo
PRUDENZA
 non si devono
sovrastimare gli
elementi attivi né si
devono sottostimare
quelli passivi
valutazione degli UTILI:
si indicano soltanto se
REALIZZATI alla data di
chiusura dell’esercizio
 non possono essere
appostati in conto economico
ricavi meramente sperati
a fine esercizio
valutazione nella
prospettiva della
CONTINUAZIONE
dell’attività
(c.d. principio di
going concern)
 gli elementi sono da
stimarsi tenendo conto
che continueranno
a essere destinati
all’esercizio
dell’attività sociale
i criteri di valutazione
NON possono essere
MODIFICATI da un
esercizio all’altro
 solo grazie a criteri identici
il lettore può formarsi un
convincimento corretto sulle
dinamiche gestionali e sulla
evoluzione del patrimonio
valutazione
secondo la
FUNZIONE
ECONOMICA
dei vari elementi
 possono essere
appostati solo gli
elementi che servano
effettivamente per
l’esercizio dell’attività
obbligo di appostazione
delle voci a bilancio
secondo il principio di
COMPETENZA
 si devono accogliere nel
bilancio dell’esercizio i soli
ricavi e i soli costi che siano
temporaneamente riferibili
a quest’ultimo
Il Mulino, 2003
33
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
ARTICOLAZIONE INTERNA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE
A
B
ATTIVO
VALORE
DELLA
PRODUZIONE
COSTI
DELLA
PRODUZIONE
A. crediti verso soci
per versamenti
ancora dovuti
C
PROVENTI
E ONERI
FINANZIARI
D
E
RETTIFICHE
DI VALORE
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE
PROVENTI
E ONERI
STRAORDINARI
RISULTATO DI ESERCIZIO – ONERE FISCALE =
UTILE O PERDITA
Il Mulino, 2003
PASSIVO
A. patrimonio netto
B. fondi rischi e oneri
B. immobilizzazioni
C. trattamento di fine
lavoro subordinato
C. attivo circolante
D. debiti
D. ratei e risconti
E. ratei e risconti
ATTIVITA’ – PASSVITA’ =
NETTO PATRIMONIALE
34
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Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
IL BILANCIO CONSOLIDATO
FUNZIONI DEL BILANCIO CONSOLIDATO
LE IMPRESE TENUTE AL BILANCIO CONSOLIDATO
• rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato
• società di capitali
• società cooperative
• enti pubblici economici che controllino (almeno) un’altra
economico del complesso delle società legate da rapporto
di controllo come se si trattasse di un’unica impresa
• fornisce informazioni su esistenza/estensione del gruppo
• costituisce la base per valutare solvibilità e performance
di un’impresa articolata in forma di gruppo
• definisce la base imponibile per la determinazione del
reddito d’impresa e delle imposte correlate
LA NOZIONE DI CONTROLLO RILEVANTE
• nozione
a) più ristretta, e
b) più ampia
di quella di cui
all’art. 2359 c.c.
a) esclude rilevanza al controllo che
derivi da particolari vincoli contrattuali
b) comprende il controllo tramite
contratto o clausola statutaria, e il
controllo tramite patto di sindacato
• cause di esenzione
1. il gruppo, complessivamente considerato, ha una
dimensione ridotta (ex art. 27, c. 1, d.lgs. n. 127/1991)
2. la controllante è a sua volta controllata da altra società
Il Mulino, 2003
impresa
• società di persone (società in nome collettivo e
società in accomandita semplice) qualora tutti i soci
illimitatamente responsabili siano costituiti da società
di capitali
L’AREA DI CONSOLIDAMENTO
• di regola, tutte le imprese controllate vanno consolidate
• casi di esclusione
a) facoltativa: a.1 irrilevanza economica della controllata
– a.2 soggezione dei diritti della controllante a gravi e
durature restrizioni – a.3 impossibilità di ottenere
tempestivamente le informazioni necessarie –
a.4 intenzione di vendere a breve la partecipazione
b) obbligatoria: quando l’attività della controllata è
talmente diversa da quella delle altre da minacciare il fine
ultimo del consolidamento
35
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO
NOZIONE
• le ragioni dell’organizzazione sociale prevalgono sulle ragioni del contratto:
la modificazione dell’atto costitutivo è riconosciuta alla maggioranza
(capitalisticamente) qualificata dei soci, e non all’unanimità dei soci
• la modificazione non è necessariamente integrata da ogni decisione che
diverge da ciò che risulta espresso documentalmente
• le modifiche “radicali” sembrano oggi ammesse, per effetto indiretto del
riconoscimento alla legittimità della trasformazione societaria eterogenea
• assemblea straordinaria
COMPETENZA
• possibili eccezioni elencate dall’art. 2365, comma secondo, c.c., ciò per cui la
competenza, se lo statuto lo prevede, spetta a organo amministrativo o a c.d.s.
• si ripete con varianti quanto previsto per l’iscrizione originaria
• diverso coinvolgimento del notaio – duplice veste:
PROCEDIMENTO
a) di verbalizzatore, e
b) di verificatore della conformità alla legge della decisione verbalizzata
 deve rifiutarsi di procedere all’iscrizione qualora sussista una contrarietà a
norme imperative, dandone tempestiva comunicazione agli amministratori
Il Mulino, 2003
36
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
IL RECESSO DELL’AZIONISTA
presupposti
eventi societari idonei a modificare la prospettiva di redditività del socio, ovvero le caratteristiche
della sua partecipazione
 modifiche dell’atto costitutivo – recesso del socio contrario, astenuto, assente, privo di voto
cause legali:
in ogni caso
1. modifica della clausola dell’oggetto sociale, da cui cambiamento significativo
2. trasformazione della società
3. trasferimento all’estero della sede sociale
4. revoca dello stato di liquidazione
5. eliminazione di una o più cause di recesso in aggiunta a quelle inderogabili
6. modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso
7. modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione
art. 2437, c. 1,
cod. civ.
8. deliberazione di proroga del termine
9. introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari
art. 2437, c. 2,
cod. civ.
salva diversa
disposizione
statutaria
altre cause
Il Mulino, 2003
10. atto costitutivo non indica termine di durata (salvo preavviso di 180 giorni)
11. altre cause di recesso tipiche di società chiuse (al limite, anche r. ad nutum)
12. cause ex art. 2497-quater con riferimento a s. soggette a direzione e coord.
13. deliberazioni da cui dequotazione di azioni
14. revisione della stima dei conferimenti in natura
37
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
L’AUMENTO REALE DEL CAPITALE SOCIALE
NOZIONE
all’aumento di importo monetario che statutariamente esprime il capitale sociale
corrisponde l’effettiva acquisizione da parte della società di nuova, reale
ricchezza pagata dai sottoscrittori delle azioni di nuova emissione
PRESUPPOSTI
le azioni precedentemente emesse devono essere state interamente liberate
 violazione del divieto non comporta inefficacia di aumento, bensì risarcimento
PROCEDIMENTO
VERSAMENTI
IN CONTO
CAPITALE
Il Mulino, 2003
• deliberazione di assemblea straordinaria
 ammesso aumento delegato agli amministratori, con predeterminazione di
a) ammontare massimo dell’aumento
b) termine, non superiore a 5 anni, entro cui la decisione può essere presa
c) eventuale facoltà degli amministratori di escludere il diritto d’opzione
• sottoscrizione e versamenti
• deposito degli amministratori di attestazione che l’aumento è stato eseguito
• versamenti in conto futuro aumento di capitale
• versamenti in conto capitale o a fondo perduto
• prestiti dei soci alla società
 la pretesa alla restituzione dell’apporto è subordinata a quelle dei creditori
sull’intero patrimonio, e non è presa una deliberazione di aumento del capitale
38
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
IL DIRITTO DI OPZIONE
oggetto
e titolarità
a favore dei soci, per sottoscrivere per primi le azioni di nuova emissione e le
obbligazioni convertibili in azioni, in proporzione al numero di azioni possedute
funzione
• tutela dell’interesse degli azionisti a mantenere inalterato il peso della propria partecipazione
• tutela dell’interesse degli azionisti mantenere la pre-esistente proporzione tra le diverse categorie
esercizio
• opzione pubblicamente offerta dagli amministratori
a) nelle società non quotate, deposito offerta presso registro + termine di 30 gg.
b) nelle società quotate, normativa sulla sollecitazione all’investimento
art. 2441, c. 1,
cod. civ.
art. 2441, c. 2
art. 94 t.u.f.
• se le azioni rimangono inoptate
a) gli azionisti di società non quotate possono prenotare parte o tutte le azioni
b) nelle società quotate, i diritti di opzione non esercitati sono offerti in borsa
esclusione
o limitazione
del diritto
Il Mulino, 2003
a) se azioni di nuova emissione sono da liberarsi con conferimenti in natura
b) se l’interesse della società lo esige
c) se le azioni di nuova emissione sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti
d) se statuto di quotate esclude diritto d’opz. entro 10% di capitale preesistente
 non è escluso o limitato se l’esercizio è consentito ai possessori di azioni e
obbligazioni convertibili attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati al
collocamento di strumenti finanziari (soprattutto banche o società finanziarie)
art. 2441, c. 4
art. 2441, c. 5
art. 2441, c. 8
art. 2441, c. 4
art. 2441, c. 7
cod. civ.
39
Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società
Cap. 3 – S.p.A. / Organizzazione
LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
RIDUZIONE
REALE
RIDUZIONE
PER PERDITE
FACOLTATIVA
RIDUZIONE
OBBLIGATORIA
RIDUZIONE AL
DI SOTTO DEL
MINIMO LEGALE
Il Mulino, 2003
• assemblea straordinaria modifica l’atto costitutivo stabilendo la restituzione
ovvero la liberazione dall’obbligo di eseguire i versamenti ancora dovuti
• avviso di convocazione indica modalità e ragioni della riduzione
• i creditori possono opporsi entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione
• le azioni in circolazione potranno essere:
a) sostituite con azioni recanti un valore nominale proporzionalmente ridotto
b) acquistate e successivamente annullate dalla società
c) direttamente annullate dalla società se esse siano già nella sua disponibilità
• tre finalità
a) si azzerano perdite; nuovi utili non devono coprire queste, ma sono distribuibili
b) più appetibile la sottoscrizione per i terzi di azioni di nuova emissione
c) nuovo importo del capitale sociale più realistico e affidabile per i creditori
• se le perdite eccedono un terzo del capitale sociale
• se la perdita è anche superiore a un terzo, la riduzione deve accompagnarsi a
a) deliberazione di aumento del capitale, così da raggiungere il minimo legale
b) alternativamente, deliberazione di trasformazione della società
 diversamente, la società dovrà sciogliersi
40
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