Servizi Bureau Veritas VULNERABILITA' SISMICA VERIFICA DELLA DI EDIFICI ED OPERE ESISTENTI Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3685/2003 SCENARIO Il tema della vulnerabilità sismica degli edifici è particolarmente sentito in Italia. I numerosi danni riscontrati in occasione degli ultimi eventi sismici hanno posto l'attenzione sugli insufficienti standard di sicurezza degli immobili esistenti rispetto a quelli attualmente prescritti dalle Norme Tecniche sulla progettazione e la realizzazione di Opere. In questo contesto, la normativa è stata aggiornata in termini più stringenti e un'Ordinanza del Governo (OPCM 3274/2003) ha introdotto l'obbligo di una valutazione dello stato di sicurezza sismica che coinvolge, di fatto, la gran parte delle Opere esistenti. LA SOLUZIONE RISCHIO SISMICO: IL CONTESTO NORMATIVO L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003 prevede l’avvio di una valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell’azione sismica, da effettuarsi nei 5 anni successivi all’emanazione dell’ordinanza, termine prorogato al 31/03/2013 dalla Legge di Stabilità L. 228/2012 comma 421 Articolo Unico. La valutazione dello stato di sicurezza interessa: ■ Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile; ■ Edifici e Opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le singole Regioni individuano con Delibera le tipologie di Opere di propria competenza che presentano le caratteristiche indicate. Poiché il bacino di edifici che rientrano nel campo di applicazione dell'OPCM 3274/2003 è vasto e diversificato, le Verifiche di Vulnerabilità Sismica devono necessariamente rispondere a determinate caratteristiche: ■ Significatività dei risultati e Omogeneità sul territorio, per poter disporre di graduatorie di rischio basate su dati rilevanti e comparabili; ■ Obiettività nella valutazione del livello di rischio, legata alla duplice necessità di non dover gestire situazioni infondate di elevato rischio sismico e di non doversi trovare, come spesso successo in passato, in condizioni di ignoranza nei confronti di situazioni nelle quali un elevato rischio sismico è presente; ■ Efficienza ed Economicità delle verifiche, le quali devono essere tempestive, di semplice attuazione, di contenuto impatto finanziario, ovvero efficienti da un punto di vista di tempi e costi. Bureau Veritas Italia, Organismo di Ispezione accreditato nel settore delle Costruzioni, propone servizi di Verifica di Vulnerabilità Sismica che garantiscono oggettività ed efficienza. PERCHE' BUREAU VERITAS ■ Accreditamento: Bureau Veritas Italia è accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da Accredia con certificato 006E, come Organismo di Ispezione di tipo A; in qualità di Organismo di Controllo indipendente garantisce lo svolgimento della prestazione nel rispetto di requisiti di integrità, indipendenza e riservatezza. ■ Un Servizio a 360°: In ambito Edilizia e Infrastutture, Bureau Veritas offre un ventaglio di servizi che abbraccia l'intero ciclo di vita dell'Opera: dalla fase di programmazione e progettazione, alla fase di realizzazione (ivi compresi l'appalto e il collaudo) e fino alla fase di gestione e dismissione. ■ Network: Presente sul territorio con 16 sedi territoriali, un personale di 450 dipendenti e una fitta rete di tecnici, Bureau Veritas garantisce un servizio efficace in diretto contatto con il Cliente. L'OPCM 3274/2003 ha rivoluzionato l'assetto normativo preesistente che classificava il territorio in 4 categorie di pericolosità sismica crescente, una delle quali (NC) senza rischio sismico. La normativa vigente, invece, ha classificato tutto il territorio nazionale come sismico, suddividendolo in 4 zone caratterizzate da pericolosità sismica decrescente: ■ Zona 1 - Possono verificarsi terremoti fortissimi ■ Zona 2 - Possono verificarsi forti terremoti ■ Zona 3 - Possono verificarsi forti terremoti ma rari ■ Zona 4 - Possono verificarsi terremoti rari Di fatto, l’OPCM 3274/2003 cancella la classificazione NC. Nella Zona 4 è data facoltà alle Regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica. In questo contesto, il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3685/2003, specifica le caratteristiche delle Verifiche di Vulnerabilità definendo tre livelli (0, 1, 2) in funzione di priorità e caratteristiche dell’Opera. LA NOSTRA METODOLOGIA Livello 0 Livello 1 Livello 2 Bureau Veritas propone un servizio di Verifica della Vunerabilità Sismica conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003 e Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3685/2003) declinato in forma modulare secondo la classificazione in Livelli 0, 1, 2 descritta dalla normativa. La normativa, infatti, definisce tre livelli di acquisizione dei dati e di verifica, da utilizzare in funzione del livello di priorità e delle caratteristiche dell'opera in esame. Il primo livello (Livello 0) prevede l'acquisizione di dati generali sull'Opera, ha carattere di rilevazione statistica e si applica a tutte le tipologie di Opera. I livelli successivi (Livello 1 e Livello 2) si applicano alle Opere strategiche o rilevanti e prevedono una verifica sismica propriamente detta. ITER DI VERIFICA L'iter di Verifica ha inizio con un sopralluogo volto alla conoscenza ed al rilievo visivo della struttura; vengono raccolte tutte le informazioni e la documentazione disponibili sull’immobile, sul sito, sull’epoca di costruzione e sulle eventuali trasformazioni (sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche strutturali) avvenute successivamente. Le attività possono essere così sintetizzate: ■ Acquisizione della documentazione: progetto strutture, relazione a strutture ultimate, collaudo statico e relativi allegati ed eventuale documentazione fotografica ■ Verifiche documentali in funzione della complessità dell’edificio ■ Sopralluogo finalizzato alla verifica della congruenza tra progetto e stato di fatto A questo punto si considerano concluse le Verifiche di Livello 0. In funzione delle caratteristiche morfologiche della struttura ed al grado di pericolosità sismica del sito, può essere necessario procedere all’effettuazione delle verifiche sismiche di Livello 1 e Livello 2. ■ Le Verifiche Sismiche di Livello 1 consistono in analisi lineari di Vulnerabilità Sismica e si effettuano su Edifici ed Opere considerati ad alta priorità, ma che possano essere definiti regolari. PS_CTC_VERIFICHE SISMICHE_160615 © Bureau Veritas ■ Le Verifiche Sismiche di Livello 2 consistono in analisi specifiche di Vulnerabilità Sismica e si effettuano, dopo le Verifiche di Livello 1, su edifici ed Opere ad alta priorità, che siano stati attribuiti a categorie di suolo S1 o S2 o siano realizzati in prossimità di dirupi, creste o corpi franosi. ■ Emissione del Rapporto di Verifica Sismica di Livello 0, 1, 2. A conclusione di tali attività, Bureau Veritas emette un Rapporto di Verifica Sismica di Livello 0, 1 o 2, con allegati grafici e fotografici, contenente l’esito delle verifiche effettuate e le indicazioni sulla vulnerabilità sismica dell’Opera e sulla sua effettiva rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalle Norme vigenti. Il Rapporto contiene in allegato il documento di sintesi da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento di Protezione Civile, in conformità a quanto disposto dall’OPCM 3274/2003. DOMANDE FREQUENTI Prima di procedere a verifiche di Livello 2 è comunque necessario aver attraversato i due livelli precedenti di verifica? Sì, le attività di analisi documentale, sopralluogo e analisi lineare sono propedeutiche allo svolgimento delle verifiche previste dal Livello 2. Come si stabilisce la priorità delle Opere da sottoporre a verifica? La priorità va data alle Opere collocate in zona sismica 1 e 2 e progettate in epoca antecedente rispetto alla classificazione del territorio del Comune nella zona attuale. Quando un Edificio è un luogo di lavoro, quali sono le responsabilità in capo al Datore di Lavoro? Il Testo Unico sulla Sicurezza (DLgs 81/08, art. 63 - comma 1.1.1.) prevede che gli edifici che ospitano luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente in un luogo di lavoro debbano essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali ivi compresa la pericolosità sismica del sito. Si delinea, quindi, un quadro ben preciso delle responsabilità del Datore di Lavoro. Questi è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio sismico relativa agli edifici presso cui i dipendenti prestano la propria attività come parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. ■ CONTATTI DIRETTI: Bureau Veritas Italia SpA Divisione Edilizia e Infrastrutture tel. 02 27091.314 - fax 02 2552980 Via Miramare, 15 - 20126 Milano [email protected] www.bureauveritas.it/Edilizia-Infrastrutture ■ LE NOSTRE SEDI: www.bureauveritas.it/sedi ■ www.bureauveritas.it