Servizi Bureau Veritas
VULNERABILITA' SISMICA
VERIFICA DELLA
DI EDIFICI ED OPERE ESISTENTI
Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003
e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3685/2003
SCENARIO
Il tema della vulnerabilità sismica degli edifici è particolarmente
sentito in Italia. I numerosi danni riscontrati in occasione degli
ultimi eventi sismici hanno posto l'attenzione sugli insufficienti standard di sicurezza degli immobili esistenti rispetto a
quelli attualmente prescritti dalle Norme Tecniche sulla
progettazione e la realizzazione di Opere.
In questo contesto, la normativa è stata aggiornata in termini
più stringenti e un'Ordinanza del Governo (OPCM 3274/2003)
ha introdotto l'obbligo di una valutazione dello stato di
sicurezza sismica che coinvolge, di fatto, la gran parte delle
Opere esistenti.
LA SOLUZIONE
RISCHIO SISMICO:
IL CONTESTO NORMATIVO
L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3274/2003 prevede l’avvio di una valutazione
dello stato di sicurezza nei confronti dell’azione
sismica, da effettuarsi nei 5 anni successivi
all’emanazione dell’ordinanza, termine prorogato al
31/03/2013 dalla Legge di Stabilità L. 228/2012 comma 421 Articolo Unico.
La valutazione dello stato di sicurezza interessa:
■ Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale
per le finalità di protezione civile;
■ Edifici e Opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di
un eventuale collasso.
Le singole Regioni individuano con Delibera le
tipologie di Opere di propria competenza che presentano le caratteristiche indicate.
Poiché il bacino di edifici che rientrano nel campo di applicazione
dell'OPCM 3274/2003 è vasto e diversificato, le Verifiche di
Vulnerabilità Sismica devono necessariamente rispondere a
determinate caratteristiche:
■ Significatività dei risultati e Omogeneità sul territorio, per
poter disporre di graduatorie di rischio basate su dati rilevanti
e comparabili;
■ Obiettività nella valutazione del livello di rischio, legata
alla duplice necessità di non dover gestire situazioni infondate
di elevato rischio sismico e di non doversi trovare, come
spesso successo in passato, in condizioni di ignoranza nei
confronti di situazioni nelle quali un elevato rischio sismico è
presente;
■ Efficienza ed Economicità delle verifiche, le quali devono
essere tempestive, di semplice attuazione, di contenuto
impatto finanziario, ovvero efficienti da un punto di vista di
tempi e costi.
Bureau Veritas Italia, Organismo di Ispezione accreditato nel
settore delle Costruzioni, propone servizi di Verifica di Vulnerabilità Sismica che garantiscono oggettività ed efficienza.
PERCHE' BUREAU VERITAS
■ Accreditamento: Bureau Veritas Italia è accreditato UNI CEI
EN ISO/IEC 17020 da Accredia con certificato 006E, come Organismo di Ispezione di tipo A; in qualità di Organismo di Controllo
indipendente garantisce lo svolgimento della prestazione nel
rispetto di requisiti di integrità, indipendenza e riservatezza.
■ Un Servizio a 360°: In ambito Edilizia e Infrastutture, Bureau
Veritas offre un ventaglio di servizi che abbraccia l'intero ciclo di
vita dell'Opera: dalla fase di programmazione e progettazione,
alla fase di realizzazione (ivi compresi l'appalto e il collaudo) e
fino alla fase di gestione e dismissione.
■ Network: Presente sul territorio con 16 sedi territoriali, un
personale di 450 dipendenti e una fitta rete di tecnici, Bureau
Veritas garantisce un servizio efficace in diretto contatto con il
Cliente.
L'OPCM 3274/2003 ha rivoluzionato l'assetto
normativo preesistente che classificava il territorio
in 4 categorie di pericolosità sismica crescente, una
delle quali (NC) senza rischio sismico.
La normativa vigente, invece, ha classificato tutto il
territorio nazionale come sismico, suddividendolo in
4 zone caratterizzate da pericolosità sismica decrescente:
■ Zona 1 - Possono verificarsi terremoti fortissimi
■ Zona 2 - Possono verificarsi forti terremoti
■ Zona 3 - Possono verificarsi forti terremoti ma rari
■ Zona 4 - Possono verificarsi terremoti rari
Di fatto, l’OPCM 3274/2003 cancella la classificazione NC. Nella Zona 4 è data facoltà alle Regioni di
imporre l’obbligo della progettazione antisismica.
In questo contesto, il Decreto del Capo Dipartimento
della Protezione Civile 3685/2003, specifica le
caratteristiche delle Verifiche di Vulnerabilità
definendo tre livelli (0, 1, 2) in funzione di priorità e
caratteristiche dell’Opera.
LA NOSTRA METODOLOGIA
Livello 0
Livello 1
Livello 2
Bureau Veritas propone un servizio di Verifica della Vunerabilità Sismica conforme a quanto prescritto dalla
normativa vigente (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003 e Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3685/2003) declinato in forma modulare secondo la classificazione in Livelli 0, 1,
2 descritta dalla normativa.
La normativa, infatti, definisce tre livelli di acquisizione dei dati e di verifica, da utilizzare in funzione del livello
di priorità e delle caratteristiche dell'opera in esame. Il primo livello (Livello 0) prevede l'acquisizione di dati
generali sull'Opera, ha carattere di rilevazione statistica e si applica a tutte le tipologie di Opera. I livelli
successivi (Livello 1 e Livello 2) si applicano alle Opere strategiche o rilevanti e prevedono una verifica
sismica propriamente detta.
ITER DI VERIFICA
L'iter di Verifica ha inizio con un sopralluogo volto alla conoscenza ed al rilievo visivo della struttura; vengono
raccolte tutte le informazioni e la documentazione disponibili sull’immobile, sul sito, sull’epoca di costruzione
e sulle eventuali trasformazioni (sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche strutturali) avvenute successivamente.
Le attività possono essere così sintetizzate:
■ Acquisizione della documentazione: progetto strutture, relazione a strutture ultimate, collaudo statico e
relativi allegati ed eventuale documentazione fotografica
■ Verifiche documentali in funzione della complessità dell’edificio
■ Sopralluogo finalizzato alla verifica della congruenza tra progetto e stato di fatto
A questo punto si considerano concluse le Verifiche di Livello 0.
In funzione delle caratteristiche morfologiche della struttura ed al grado di pericolosità sismica del sito, può
essere necessario procedere all’effettuazione delle verifiche sismiche di Livello 1 e Livello 2.
■ Le Verifiche Sismiche di Livello 1 consistono in analisi lineari di Vulnerabilità Sismica e si effettuano su
Edifici ed Opere considerati ad alta priorità, ma che possano essere definiti regolari.
PS_CTC_VERIFICHE SISMICHE_160615 © Bureau Veritas
■ Le Verifiche Sismiche di Livello 2 consistono in analisi specifiche di Vulnerabilità Sismica e si effettuano,
dopo le Verifiche di Livello 1, su edifici ed Opere ad alta priorità, che siano stati attribuiti a categorie di suolo
S1 o S2 o siano realizzati in prossimità di dirupi, creste o corpi franosi.
■ Emissione del Rapporto di Verifica Sismica di Livello 0, 1, 2.
A conclusione di tali attività, Bureau Veritas emette un Rapporto di Verifica Sismica di Livello 0, 1 o 2, con
allegati grafici e fotografici, contenente l’esito delle verifiche effettuate e le indicazioni sulla vulnerabilità
sismica dell’Opera e sulla sua effettiva rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalle Norme vigenti.
Il Rapporto contiene in allegato il documento di sintesi da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri / Dipartimento di Protezione Civile, in conformità a quanto disposto dall’OPCM 3274/2003.
DOMANDE FREQUENTI
Prima di procedere a verifiche di Livello 2 è comunque necessario aver attraversato i due livelli precedenti
di verifica?
Sì, le attività di analisi documentale, sopralluogo e analisi lineare sono propedeutiche allo svolgimento delle
verifiche previste dal Livello 2.
Come si stabilisce la priorità delle Opere da sottoporre a verifica?
La priorità va data alle Opere collocate in zona sismica 1 e 2 e progettate in epoca antecedente rispetto alla
classificazione del territorio del Comune nella zona attuale.
Quando un Edificio è un luogo di lavoro, quali sono le responsabilità in capo al Datore di Lavoro?
Il Testo Unico sulla Sicurezza (DLgs 81/08, art. 63 - comma 1.1.1.) prevede che gli edifici che ospitano luoghi
di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente in un luogo di lavoro debbano essere stabili e possedere
una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali ivi compresa la pericolosità sismica del sito.
Si delinea, quindi, un quadro ben preciso delle responsabilità del Datore di Lavoro. Questi è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio sismico relativa agli edifici presso cui i dipendenti prestano la propria attività come
parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.
■ CONTATTI DIRETTI:
Bureau Veritas Italia SpA
Divisione Edilizia e Infrastrutture
tel. 02 27091.314 - fax 02 2552980
Via Miramare, 15 - 20126 Milano
[email protected]
www.bureauveritas.it/Edilizia-Infrastrutture
■ LE NOSTRE SEDI:
www.bureauveritas.it/sedi
■ www.bureauveritas.it
Scarica

VERIFICA DELLA VULNERABILITA` SISMICA