Cosa dice la legge Legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001 Art. 1. 1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio‐polmonare. 2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La legge
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Proposta di legge Camera dei Deputati N. 753 D’iniziativa dei deputati Di Virgilio, Abrignani, Angelucci, Barani, Barbieri, Bernardo, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Carlucci, Cassinelli, Catone, Ciccioli, Colucci, De Corato, Della Vedova, Di Cagno Abbrescia, Divella, Fallica, Holzmann, Jannone, Lisi, Lorenzin, Mancuso, Mannucci, Giulio Marini, Mazzocchi, Migliori, Mistrello Destro, Osvaldo Napoli, Palmieri, Pelino, Polledri, Pugliese, Raisi, Luciano, Rossi, Simeoni, Speciale, Stradella, Valentini, Ventucci Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero Presentata il 6 maggio 2008 ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia ogni anno muoiono circa 60.000 persone per arresto cardiaco improvviso: 1 su 1.000 abitanti; 1 ogni 19 minuti. Un numero enorme che corrisponde al 10 per cento dei decessi che si verificano annualmente nel nostro Paese. In Europa si calcola che le vittime di tale evento siano oltre 300.000, e spesso si tratta di giovani. La percentuale di sopravvivenza all’arresto cardiaco è inferiore al 2 per cento, poiché i sistemi tradizionali di soccorso molto spesso non arrivano in tempo per eseguire con successo l’unica terapia in grado di ristabilire la normale attività cardiaca, ovvero la defibrillazione elettrica applicata in tempi brevi. Molto spesso i sistemi di soccorso hanno purtroppo tempi d’intervento troppo lunghi a causa delle distanze e del traffico cittadino, mentre, nel caso di arresto cardiaco, siamo in presenza di una seria e decisiva lotta contro il tempo. La morte improvvisa è un evento drammatico con ripercussioni sociali ed economiche, e purtroppo costituisce una modalità frequente di decesso nei Paesi industrializzati. Infatti, a dispetto degli enormi sforzi profusi negli ultimi decenni per migliorare il tasso di sopravvivenza, l’arresto cardiaco extraospedaliero continua a essere una delle principali cause di morte in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi industrializzati. Le cronache dei quotidiani non raramente La legge
riferiscono di giovani che, improvvisamente, si accasciano a terra nei campi di calcio e nei campi di tennis, durante corse per dilettanti e così via. Dopo un arresto cardiaco (perché questa è la vera causa di tali morti) il tempo è cruciale: ogni minuto di ritardo nel somministrare la scarica elettrica riduce del 5‐10 per cento le possibilità di riavviare il cuore. Un miglioramento nel tasso di sopravvivenza si ottiene quando i testimoni del malore sono in grado di riconoscerne la gravità, dare subito l’allarme e indicare correttamente i dati sulle condizioni del paziente che sono richiesti dalla centrale operativa chiamata per il soccorso. Il passo successivo è l’esecuzione, da parte dei testimoni, di manovre di rianimazione cardiopolmonare utili a guadagnare tempo in attesa dell’arrivo dei soccorsi; il terzo anello della catena della sopravvivenza in questi casi, e quello più critico, è la defibrillazione precoce, poiché l’arresto del cuore determina, molto spesso, una condizione di aritmia grave denominata « fibrillazione ventricolare ». L’ultimo anello è il veloce trasporto in un centro specialistico di rianimazione. È allora indispensabile diffondere a larghe fasce della popolazione la cultura dell’emergenza, formando i comuni cittadini, così come previsto dalla presente proposta di legge, ad essere soccorritori in caso di necessità. In queste specifiche emergenze l’unico intervento terapeutico risolutore è rappresentato dalla defibrillazione elettrica la quale, peraltro, 7
La defibrillazione è un procedimento semplice allo stato dell’attuale tecnologia ed è attuato in occasione di emergenze cardiocircolatorie che determinano un arresto cardiaco; può essere considerata un intervento «salvavita» in quanto la possibilità di sopravvivenza dell’individuo è strettamente correlata al minor tempo che intercorre dal momento del collasso all’applica‐
zione dello shock elettrico. La ripresa dell’attività della pompa cardiaca e il ripristino di un normale ritmo del cuore evitano la morte cardiaca. Il tempo d’intervento è quindi un fattore determinante per il successo o meno della defibrillazione. La tempestività e la correttezza dell’applicazione della scarica permettono d’interrompere i fenomeni aritmici potenzial‐
mente fatali per l’individuo colpito da fibrillazione ventricolare o da tachicardia ventricolare. Va altresì detto che l’utilizzo di questi apparecchi è diventato oggi più semplice grazie alle tecnologie d’avanguardia delle aziende produttrici. I defibrillatori semiautomatici per la defibrillazione precoce sono stati studiati appositamente per essere utilizzati anche da soccorritori «laici»; si tratta di apparecchi portatili, di piccole dimensioni e di facile utilizzo. Essi analizzano automaticamen‐
te il ritmo cardiaco del paziente e sono in grado, guidando l’operatore, di erogare uno shock salva‐
vita così da ripristinare il normale battito cardiaco. Le istruzioni vocali e visive emesse dal dispositivo assistono l’operatore durante le fasi del soccorso rendendo il defibrillatore estremamente intuitivo nel suo utilizzo. Non è quindi necessaria alcuna esperienza medica per saper utilizzare appropria‐
tamente i defibrillatori: bastano poche ore di addestramento per imparare a salvare una vita umana. L’arresto cardiaco è un evento molto pericoloso: nel 95 per cento dei casi il decesso avviene poiché l’intervento di defibrillazione, in grado di ripristi‐
nare il corretto ritmo cardiaco del paziente, non viene effettuato entro 5‐6 minuti dalla perdita di coscienza. La morte cardiaca improvvisa è definita come una morte naturale che avviene istantanea‐
mente e inaspettatamente, dovuta a una pato‐
logia cardiaca non nota, oppure nota ma stabile al momento della comparsa dei sintomi. L’arresto cardiaco rappresenta oltre il 50 per cento di tutti i decessi per malattie cardio‐
deve essere attuata con grande tempestività dopo il momento della perdita di conoscenza, pena la morte, il coma irreversibile o il permanere di gravissimi danni neurologici. In tal senso i defibrillatori semiautomatici sono uno strumento tecnologicamente avanzato in caso di primo intervento, per salvare vite umane che rischiano di essere stroncate in presenza di arresto cardiocircolatorio, e una condizione di successo degli stessi è la velocità con la quale sono utilizzati. Il termine generico di defibrillatore automatico esterno (DAE) si riferisce a un sistema di analisi del ritmo, in grado di indicare al soccorritore se la scossa salvavita sia necessaria o meno, e a un sistema di caricamento automatico. L’operatore che utilizza un defibrillatore completamente automatico deve semplicemente collegare gli elettrodi al paziente e accendere l’apparecchio: dopo pochi secondi si determina automaticamente l’analisi del ritmo cardiaco: se si è in presenza di fibrillazione ventricolare (o di tachicardia ventricolare con caratteristiche prestabilite), il dispositivo carica i propri condensatori ed eroga lo shock; nel caso degli apparecchi semiautomatici, l’erogazione dello shock elettrico avviene dopo la conferma dell’operatore, informato dalla macchina della presenza di un ritmo defibrillabile. I defibrillatori oggi disponibili sono apparecchiatu‐
re complesse nella loro struttura ma di facile impiego attraverso semplici manovre eseguite da un qualsiasi cittadino che abbia frequentato un corso di formazione, come previsto dall’articolo 1, comma 2, e dall’articolo 2 della presente proposta di legge. Essi sono forniti di una segnaletica che di volta in volta guida l’operatore. I defibrillatori semiautomatici sono stati ideati per interventi urgenti e per personale adeguatamente addestrato a cui però non è richiesto l’onere della diagnosi elettrocardiografica, che è svolta automaticamente dall’apparecchio che invia un messaggio visivo e anche sonoro all’operatore deputato all’erogazione della scarica elettrica. I defibrillatori automatici sono simili a quelli semiautomatici con la differenza tecnica che sono dotati solo del tasto di accensione e che erogano in automatico lo shock, ove necessario. La legge
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l’utilizzo dei defibrillatori semi‐automatici, le modalità e i termini per l’autorizzazione al loro impiego e la formazione degli operatori autorizzati all’utilizzo di tali apparecchiature; si specifica ‐ inoltre ‐ che l’accreditamento e la certificazione dei formatori sono di competenza delle regioni, sentiti i comitati regionali per l’emergenza. Si noti che il riconoscimento automatico dell’aritmia ha rappresentato l’elemento decisivo al fine di sollevare gli operatori non medici dalla responsabilità medico‐legale e permettere quindi l’utilizzo di tali strumenti da parte loro. Leggi analoghe sono patrimonio di numerosi Stati europei e nordamericani nei quali, a seguito della loro introduzione, si è assistito a un notevole incremento della sopravvivenza dopo un arresto cardiaco, che può raggiungere anche il 35‐40 per cento dei casi. Lo scopo della presente proposta di legge è proprio quello di promuovere la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni indicando i criteri per la individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto ove ne è prevista la detenzione (articoli 1 e 5). Altro punto cardine del provvedimento (articolo 1, comma 2, e articolo 2) è quello di porre particola‐
re attenzione alla formazione e all’addestramento del personale di soccorso non medico per l’utilizzo dei defibrillatori con certificazione di idoneità e con istituzione di un apposito registro per l’iscri‐
zione dei soggetti abilitati (articolo 4). Naturalmente, anche i privati possono possedere e utilizzare i defibrillatori per uso personale. Se ne deduce che la finalità fondamentale della presente proposta di legge è quella di diffondere una cultura dell’emergenza cardiologica e di formare la popolazione a un corretto uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni in conformità alle linee guida citate e alle linee guida internazionali vigenti in materia. Infatti, l’introduzione e la diffusione dei defibril‐
latori in ambiente extraospedaliero si integra con una filosofia di sviluppo e di valorizzazione della cultura dell’emergenza anche da parte del personale non medico. Il provvedimento introduce inoltre detrazioni fiscali per i privati che intendano acquistare un defibrillatore semiautomatico o automatico vascolari; in Italia le percentuali di sopravvivenza si allineano con quelle più basse di altri Paesi europei e di alcune aree dell’America settentrio‐
nale. Dai corsi di defibrillazione precoce, tenuti ormai da tempo nel nostro Paese, è emerso che opera‐
tori « laici » sono in grado di apprendere il corret‐
to utilizzo degli strumenti più facilmente e rapidamente di quanto non avvenga con le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base, comunque necessarie. Esperienze cliniche hanno dimostrato che i DAE hanno alta specificità (93 per cento) e sensibilità diagnostica (98 per cento) e non vengono ingan‐
nati da variabili contingenti come potrebbero essere i movimenti del paziente (convulsioni e respirazione agonica), né da movimenti che altri causano nel paziente. La materia è disciplinata dalla legge 3 aprile 2001, n. 120, la quale, nella XIV legislatura, è stata og‐
getto di due interventi di modifica da parte dell’allora maggioranza di centrodestra: essa è stata infatti novellata una prima volta dall’articolo 1 della legge 15 marzo 2004, n. 69 – con la quale si è estesa la possibilità di utilizzare i defibrillatori in sede intra ed extraospedaliera a tutto il personale debitamente addestrato, anche non medico e non sanitario – e successivamente all’articolo 39‐vicies quater del decreto‐legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, il quale ha disposto che la formazione del personale sanitario non medico e del personale non sanitario possa essere svolta anche dalle organizzazioni medico scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell’emergenza sanitaria. La stessa legge n. 120 del 2001 ha, inoltre, dispo‐
sto l’adozione, con decreto del Ministro della salute, di apposite linee guida per il rilascio della prevista autorizzazione da parte delle regioni all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del predetto personale. A seguito delle modifiche intervenute nel 2001 al titolo V della parte seconda della Costituzione, le linee guida sono state adottate nella forma di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 febbraio 2003: con tale provvedimento sono stati disciplinati i criteri per La legge
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esterno (articolo 7) e individua le risorse necessarie al fine di promuovere la presenza dei defibrillatori nelle strutture, pubbliche e private, di cui all’articolo 5. Sebbene l’Unione europea già nel 1991 avesse approvato una decisione (decisione n. 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, successivamente abrogata a seguito della nuova disciplina generale recante l’istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002) che invitava i Paesi membri ad attiva‐
re il numero telefonico d’emergenza medica 112, alcuni Paesi, oltre a non avere una legge che regolamenta l’utilizzo dei defibrillatori semiauto‐
matici e automatici esterni, sono ancora lontani dal recepimento di tale atto. In Europa vi sono differenze sostanziali nell’or‐
ganizzazione del servizio di emergenza medica tra i Paesi del centro e dell’est europeo e quelli dell’Europa occidentale. Nella maggior parte dei Paesi del centro e dell’est europeo e in pochissimi Paesi occidentali il medico ha un ruolo attivo nella squadra di primo soccorso e molto spesso è il responsabile per l’utilizzo del defibrillatore a bordo dell’autoambulanza. Nel resto dell’Europa occidentale la squadra di primo soccorso è composta dal personale dell’au‐
toambulanza addestrato per il Basic Life Support Defibrillation (BLSD). Inoltre, nella maggior parte dei Paesi europei le Forze di polizia non sono integrate nel servizio di emergenza medica che comprende invece, in molti Paesi, i vigili del fuoco. Come si rileva, in Europa non vi è, in definitiva, una legislazione chiara e omogenea che rego‐
lamenti la defibrillazione precoce, forse a causa di una limitata percezione dell’importanza di attivare programmi in tal senso, mentre si potrebbe avere una forte promozione di tale metodica attraverso un impegno europeo di carattere politico, supportato dalle maggiori società scientifiche. Per recepire informazioni utili a un provvedimento di legge come il presente, che è rivolto ad esclu‐
sivo vantaggio dei cittadini, nella scorsa legislatura la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha svolto audizioni di esperti e di rap‐
presentanti di particolari categorie di cittadini, come la Società italiana di cardiologia, la Società La legge
italiana di aritmologia e cardiostimolazione, la Commissione nazionale per la rianimazione cardiopolmo‐nare, il direttore del centro d’emer‐
enza 118 della regione Lazio, il presidente del Coordinamento nazionale delle associazioni del cuore (CONACUORE), i rappresentanti della Confcommercio e dell’Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD). Sono inoltre intercorsi contatti con i rappresentati della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Purtroppo questo provvedimento non ha ultimato l’iter parlamentare, poiché, benché approvato dalla Camera dei deputati il 19 aprile 2007 (atto Senato n. 1517, XV legislatura), era stato poi modificato dalla Commissione Igiene e sanità del Senato della Repubblica e sarebbe dovuto torna‐
re, in terza lettura alla Camera dei deputati, ma ciò non è avvenuto. Si sottolinea, infine, che si tratta di un provvedi‐
mento di grande rilevanza socio sanitaria e si spera quindi che sarà presto approvato con proce‐
dura d’urgenza. Proposta di legge
__ ART. 1. (Oggetto e finalità). 1. La presente legge promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, di seguito denominati « DAE », indicando i criteri per l’individuazione dei luoghi, delle strut‐
ture e dei mezzi di trasporto nei quali ne è previ‐
sta la detenzione. 2. La presente legge disciplina altresì i corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support Defibrillation (BLSD) per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida stabilite in materia con accordo del 27 febbraio 2003, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in materia. ART. 2. (Corsi di formazione e di addestramento). 1. I corsi di cui all’articolo 1, comma 2, hanno 10
l’obiettivo di permettere l’utilizzo e il funzio‐
namento in piena sicurezza dei DAE sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio. 2. Le università, le organizzazioni medico‐scienti‐
fiche senza scopo di lucro nonché gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell’emergenza e del soccorso che dispon‐gono di una rete di formazione possono provvedere, previo accredi‐
tamento ai sensi del comma 3 e in collaborazione con le regioni, con le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere e con le centrali operative del sistema di emergenza 118, alla realizzazione dei corsi di cui all’articolo 1, comma 2. 3. I programmi di formazione e di addestramento, compresi quelli finalizzati all’aggiornamento delle competenze dei soccorritori non medici, e i criteri e le modalità per la verifica e la certificazione delle competenze acquisite, nonché per l’accreditamen‐
to dei soggetti che provvedono alla realizzazione dei corsi ai sensi del comma 2, sono definiti, se‐
condo criteri i qualità, efficienza, economicità e omoge‐neità, dalle regioni e dalle province autono‐me di Trento e di Bolzano. ART. 3. (Certificazione di idoneità all’utilizzo dei DAE). 1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata una certificazione di idoneità all’utilizzo dei DAE in ambiente extraospedaliero. La certi‐
ficazione è nominativa, ha la durata di diciotto mesi e ha validità su tutto il territorio nazionale. 2. Il rinnovo della certificazione di idoneità all’uti‐
lizzo dei DAE deve avvenire entro sei mesi dalla data della sua scadenza, previa verifica del perma‐
nere delle necessarie competenze teoriche e pratiche. I corsi di formazione e di addestramento per il rinnovo della certificazione possono essere svolti, esclusivamente per la parte teorica, anche con metodologie di apprendimento a distanza. 3. Il possesso della certificazione di idoneità all’uti‐
lizzo dei DAE è obbligatorio per qualunque sog‐
getto non medico che li utilizza. ART. 4. (Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD). 1. In ogni regione e provincia autonoma è istituito, presso l’assessorato competente per la salute, il La legge
registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso della certifi‐
cazione di cui all’articolo 3 e i soggetti abilitati, in base alla normativa regionale o della provincia autonoma vigente, all’insegnamento nei corsi di cui agli articoli 1 e 2. 2. Il registro contiene il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di conseguimento della certifica‐
zione di cui all’articolo 3. ART. 5. (Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali è prevista la deten‐
zione di DAE). 1. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di DAE, entro il limite complessivo, ivi comprese le eventuali minori entrate, di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, con particolare riferimento ai seguenti: a) mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia b) di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitane‐
rie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipar‐
timento della protezione civile c) della Presidenza del Consiglio dei ministri e della polizia municipale, mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi, nonché tutti i mezzi di soccorso del sistema di emergenza 118; b) poliambulatori del Servizio sanitario nazionale, ambulatori di medici di medicina generale conven‐
zionati e strutture socio‐sanitarie autorizzate; c) grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi; d) istituti penitenziari, istituti penali per i minori e centri di permanenza temporanea e assistenza; e) strutture sedi di grandi avvenimenti socio‐
culturali e grandi strutture commerciali e industriali; f) luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica o sportiva, agonistica e non agonistica, anche a 11
milioni di euro per l’anno 2009 e in 4,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provve‐
de mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanzia‐
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008‐
2010, nell’ambito del fondo speciale di parte cor‐
rente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzial‐mente utilizzando, per l’anno 2009, l’accanto‐namento relativo al Ministero della salute e, a decorrere dall’anno 2010, l’accantona‐
mento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze prov‐
vede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’at‐
tuazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11‐ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente tra‐
smessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto‐
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occor‐
renti variazioni di bilancio. ART. 8. (Abrogazione). 1. Il comma 2‐bis dell’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è abrogato. ART. 9. (Disposizione finanziaria). 1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per quelle degli articoli 5 e 7, si provvede nei limiti delle risorse umane, stru‐
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
livello dilettantistico; g) strutture scolastiche e universitarie; h) farmacie. 2. All’onere derivante dall’attuazione del pre‐
sente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008‐2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’econo‐
mia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e a decorrere dall’anno 2010, l’accan‐tonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero della salute. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto‐
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occor‐
renti variazioni di bilancio. ART. 6. (Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza 118). 1. I DAE, esclusi quelli in possesso di privati cittadi‐
ni per uso personale, devono essere registrati presso le centrali operative del sistema di emer‐
genza 118. A tale fine, al momento dell’acquisto, il fornitore o ven‐ditore comunica all’azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l’indirizzo dell’acquirente. L’azienda sanitaria locale comunica tali dati alla centrale operativa del sistema di emergenza 118. ART. 7. (Agevolazioni fiscali per l’acquisto di DAE). 1. Al comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presiden‐
te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera c‐ter) è inserita la seguente: «c‐quater) le spese sostenute per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni utilizzati in ambiente extraospedaliero, fino a un importo di 1.000 euro;». 2. All’onere derivante dall’attuazione della lettera c‐quater) del comma 1 dell’articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, valutato in 7,7 La legge
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SERIE GENERALE
abb.post.
post.- art.
45%1, -comma
art. 2,1 comma 20/b
Spediz. abb.
Legge 27-02-2004,
23-12-1996,n.n.46662
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di Roma
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Anno 154° - Numero 169
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La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato
PA R T E P R I M A
Roma - Sabato, 20 luglio 2013
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
[email protected]
SOMMARIO
DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 luglio 2013.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 luglio 2013.
Scioglimento del consiglio comunale di Pieve
Torina. (13A06190). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Scioglimento del consiglio comunale di
Trezzano sul Naviglio e nomina del commissario
straordinario. (13A06193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
2
1
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 luglio 2013.
Scioglimento del consiglio comunale di Lagosanto. (13A06191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Ministero della salute
1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 luglio 2013.
Scioglimento del consiglio comunale di Alzano
Lombardo. (13A06192) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
2
DECRETO 24 aprile 2013.
Disciplina della certificazione dell’attività
sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita. (13A06313) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
3
20-7-2013
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 4 luglio 2013
Serie generale - n. 169
l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141,
comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 maggio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina
del commissario per la provvisoria gestione del comune.
NAPOLITANO
ALFANO, Ministro dell’interno
ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica
Nel consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto
dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà
dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al
protocollo dell’ente in data 30 maggio 2013, hanno determinato
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale
di Trezzano sul Naviglio (Milano) ed alla nomina del commissario per
la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuseppa Scaduto.
Roma, 26 giugno 2013
Il Ministro dell’interno: ALFANO
13A06193
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 aprile 2013.
Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT
Visto l’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività
sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della
salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro
delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica,
nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari
sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle
società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche,
di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, “Norme
per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, “Norme
per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica”;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni” ed in particolare l’allegato A
che prevede, relativamente alle modalità di collocazione
dei defibrillatori semiautomatici esterni, che le Regioni
valutino progetti di acquisizione di tali defibrillatori con
fondi privati nonché attività per le quali il soggetto esercente è tenuto a dotarsi a proprie spese degli stessi;
Ritenuto pertanto, di dover stabilire i criteri e i parametri su cui basare l’idoneità della certificazione per l’esercizio dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale
come di seguito definita;
Ritenuto, inoltre, di dover adottare le linee guida allo
scopo di disciplinare i casi in cui si rende necessario la
dotazione e l’impiego da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici esterni;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministro della salute in data 14 febbraio 2013;
Sentito il gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio
Superiore di Sanità che ha fornito l’apporto tecnico scientifico necessario,
Decreta:
Art. 1.
Ambito della disciplina
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che
praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale,
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea
certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione
e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Art. 2.
Definizione dell’attività amatoriale. Certificazione
1. Ai fini del presente decreto è definita amatoriale
l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline
associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere
psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o
soggetti terzi.
2. Coloro che praticano attività ludico - motoria in
contesti organizzati e autorizzati all’esercizio nel rispetto
delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a
controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l’idoneità all’attività ludico-motoria secondo quanto previsto nell’allegato A.
3. La certificazione conseguente al controllo medico di
cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata
in relazione ai parametri suddetti, è rilasciata dal medico
certificatore su apposito modello predefinito (allegato B).
4. All’atto dell’iscrizione o avvio delle attività il certificato è esibito all’incaricato della struttura o luogo presso
cui si svolge l’attività ludico - motoria e conservato in tali
sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell’attività stessa.
5. Non sono tenuti all’obbligo della certificazione:
a) coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in
forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato
ed autorizzato;
b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo
prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non
ripetitivo;
c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con
ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse
bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani,
“gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo,
giochi da tavolo e attività assimilabili.
6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all’obbligo di certificazione, è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività
ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di
rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si
sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità.
Nell’ambito delle campagne di comunicazione di cui al
successivo art. 6 viene data ampia informazione di tali
raccomandazioni.
Serie generale - n. 169
Art. 3.
Definizione di attività sportiva non agonistica.
Certificazione
1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività
parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal
CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano
considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale
18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si
sottopongono a controllo medico annuale che determina
l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità fisica alla
pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di
libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello
predefinito (allegato C).
3. È obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali
esistenti.
4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico
specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio
clinico, dello specialista di branca.
Art. 4.
Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare
patrocinate da Federazioni sportive, Discipline
associate o da Enti di promozione sportiva
1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare,
patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni
podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di
ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della
pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno
step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato è rilasciato dai medici di cui all’art. 3, comma 2, su apposito
modello predefinito (allegato D).
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 5.
Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita
1. Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell’art. 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono società
sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e
integrazioni.
3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell’allegato E del presente
decreto. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali
bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da
tavolo e sport assimilabili.
4. Le società professionistiche attuano la disposizione
di cui al comma 3 entro 6 mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto.
5. Le società dilettantistiche attuano la diposizione di
cui al comma 3 entro 30 mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto.
6. L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società.
Le società che operano in uno stesso impianto sportivo,
ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini
dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono demandare
l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso
un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine
all’uso e alla gestione.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri
e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”, le Linee guida (Allegato E) stabiliscono le
modalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da
parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche.. Il CONI, nell’ambito della propria autonomia,
adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato
(PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel
rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale
18 marzo 2011.
Art. 6.
Serie generale - n. 169
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si attuano
con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7.
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 “Norme per
la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica” è
abrogato.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2013
Il Ministro della salute
BALDUZZI
Il Ministro per gli affari
regionali, il turismo
e lo sport
GNUDI
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro registro n. 10, foglio n. 309
Allegati
A. Controlli medici per l’attestazione dell’idoneità all’attività
ludico-motoria
B. Certificato di idoneità alla pratica di attività ludico-motoria
C. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non
agonistico
Educazione allo sport in sicurezza
1. Il Ministero della salute concorda annualmente con
il Ministro delegato allo sport e con il CONI i contenuti
di una campagna di comunicazione dedicata allo svolgimento dello “sport in sicurezza”. Alla campagna di informazione possono anche collaborare le Società scientifiche di settore.
D. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di
particolare ed elevato impegno cardiovascolare ai sensi dell’art. 4
E. Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
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PERIODICITÀ
MEDICO CERTIFICATORE
RACCOMANDATI, OLTRE
ALLA VISITA MEDICA
GENERALE DI TUTTI GLI
APPARATI CON
MISURAZIONE DELLA
PRESSIONE ARTERIOSA
ACCERTAMENTI
Classe B
Altri esami secondo giudizio clinico
Elettrocardiogramma a riposo
MEDICO CERTIFICATORE
x OBESITÀ ADDOMINALE;
x FAMILIARITÀ PER PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI;
x FATTORI DI RISCHIO RITENUTI RILEVANTI DAL
COMPENSATO
SOGGETTI CON ANAMNESI NOTA PER ALMENO DUE
DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
x IPERTENSIONE ARTERIOSA;
x ELEVATA PRESSIONE ARTERIOSA DIFFERENZIALE
NELL’ANZIANO;
x ETÀ >55 ANNI (UOMINI)> 65 ANNI (DONNE);
x FUMO;
x IPERCOLESTEROLEMIA,
IPERTRIGLICERIDEMIA;
x ALTERATA GLICEMIA A DIGIUNO O RIDOTTA
TOLLERANZA AI CARBOIDRATI; DIABETE DI TIPO II
Classe C
Esami e consulenze specifiche secondo giudizio
clinico
CON
PATOLOGIE
CRONICHE
CONCLAMATE
DIAGNOSTICATE
(ES.
CARDIOLOGICHE,
PNEUMOLOGICHE,
NEUROLOGICHE, ONCOLOGICHE IN ATTO, DIABETOLOGICHE DI TIPO I
O DI TIPO II SCOMPENSATE)
SOGGETTI
Medico abilitato Medico di Medicina generale o Pediatra di Medico di Medicina generale o Pediatra di libera
alla professione
libera scelta;
scelta;
Medico specialista in Medicina dello sport Medico specialista in Medicina dello sport;
Medico specialista di branca
Biennale
Annuale
Annuale o inferiore, secondo giudizio clinico
SENZA EVIDENTI
PATOLOGIE E FATTORI
DI RISCHIO
EMERGENTI ALLA
VISITA O RIFERITI IN
ANAMNESI.
SOGGETTI
< 55 ANNI (UOMINI)
<65 ANNI (DONNE)
Classe A
Controlli medici per l’attestazione dell’idoneità all’attività ludico motoria
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Serie generale - n. 169
ALLEGATO A
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Serie generale - n. 169
ALLEGATO B
Certificato di idoneità alla pratica di attività
ludico-motoria
D.M. ……..data
Sig.ra / Sig……...................................................................................................
Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,
residente a………………………………………………………………………………
Classe di ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA, di cui all’Allegato A
………………………………………………
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, non presenta
controindicazioni in atto alla pratica di attività ludico-motoria.
Il presente certificato ha validità ……………… …..[annuale/biennale/altro
(specificare)] dalla data del rilascio.
Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore
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Serie generale - n. 169
ALLEGATO C
Certificato di idoneità alla pratica di
attività sportiva di tipo non agonistico
D.M. ……..data
Sig.ra / Sig……...................................................................................................
Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,
residente a………………………………………………………………………………
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di
pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in
data …….……, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività
sportiva non agonistica.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore
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Serie generale - n. 169
ALLEGATO D
Certificato di idoneità alla pratica di
attività sportiva di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare, ex art. 4 D.M…..
Sig.ra / Sig……...................................................................................................
Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,
residente a………………………………………………………………………………
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di
pressione arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami strumentali
eseguiti………………………………………………………………………………….,
non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva di cui
all’articolo 4 del D.M…..
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore
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ALLEGATO E
LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE
E L’UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI
E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA
D.M………
Serie generale - n. 169
2. La Catena della Sopravvivenza
Il DAE deve essere integrato e coordinato con il sistema di allarme
sanitario 118; in questo modo è consentito il rispetto dei principi della
“Catena della Sopravvivenza”, secondo i quali può essere migliorata la
sopravvivenza dopo arresto cardiaco, purché siano rispettate le seguenti
azioni consecutive (anelli):
1. il riconoscimento e attivazione precoce del sistema di soccorso
Scopo: Le presenti linee guida hanno lo scopo di disciplinare la
dotazione e l’impiego da parte di società sportive, sia professionistiche
sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici esterni.
2. la rianimazione cardiopolmonare precoce, eseguita dai
presenti
3. la defibrillazione precoce, eseguita dai presenti
4. l’intervento dell’equipe di rianimazione avanzata
1. Introduzione
L’Arresto Cardiocircolatorio (ACC) è una situazione nella quale il cuore cessa le proprie funzioni, di solito in modo improvviso,
causando la morte del soggetto che ne è colpito. Ogni anno, in Italia,
circa 60.000 persone muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco,
spesso improvviso e senza essere preceduto da alcun sintomo o segno
premonitore. La letteratura scientifica internazionale ha ampiamente
dimostrato che in caso di arresto cardiaco improvviso un intervento
di primo soccorso, tempestivo e adeguato, contribuisce, in modo statisticamente significativo, a salvare fino al 30 per cento in più delle
persone colpite. In particolare, è dimostrato che la maggiore determinante per la sopravvivenza è rappresentata dalle compressioni toraciche esterne (massaggio cardiaco) applicate il prima possibile anche da
parte di personale non sanitario. Senza queste tempestive manovre,
che possono essere apprese in corsi di formazione di poche ore, il
soccorso successivo ha poche o nulle probabilità di successo. A questo primo e fondamentale trattamento deve seguire, in tempi stretti,
la disponibilità di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE)
che consente anche a personale non sanitario di erogare una scarica
elettrica dosata in grado, in determinate situazioni, di far riprendere
un’attività cardiaca spontanea.
L’intervento di soccorso avanzato del sistema di emergenza 118
completa la catena della sopravvivenza.
Nonostante la disponibilità di mezzi di soccorso territoriali del sistema di emergenza sanitaria, che intervengono nei tempi indicati dalle
norme vigenti, esistono situazioni e località per le quali l’intervento di
defibrillazione, efficace se erogato nei primi cinque (5’) minuti può essere ancora più precoce qualora sia presente sul posto personale non
sanitario addestrato (“first responder”),che interviene prima dell’ arrivo
dell’ equipaggio dell’ emergenza sanitaria.
Per queste ragioni occorre che le tecniche di primo soccorso diventino un bagaglio di conoscenza comune e diffusa, che sia tempestivamente disponibile un DAE e che sia presente personale non sanitario
certificato all’utilizzo.
I Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) attualmente disponibili sul mercato permettono a personale non sanitario specificamente
addestrato di effettuare con sicurezza le procedure di defibrillazione,
esonerandolo dal compito della diagnosi che viene effettuata dall’ apparecchiatura stessa.
In ambiente extraospedaliero i primi tre anelli della Catena della Sopravvivenza sono ampiamente dipendenti dai presenti all’evento,
dalla loro capacità di eseguire correttamente alcune semplici manovre e
dalla pronta disponibilità di un DAE.
3. Contesto sportivo: considerazioni generali
È un dato consolidato che l’attività fisica regolare è in grado di
ridurre l’incidenza di eventi correlati alla malattia cardiaca coronarica e
di molte altre patologie. Tuttavia l’attività fisica costituisce di per sé un
possibile rischio di Arresto Cardiocircolatorio (ACC) per cause cardiache e non cardiache.
Sembra ragionevole affermare, quindi, che i contesti dove si pratica attività fisica e sportiva, agonistica e non agonistica, possono essere
scenario di arresto cardiaco più frequentemente di altre sedi. La defibrillazione precoce rappresenta in tal caso il sistema più efficace per
garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza.
Se si considera che la pratica sportiva è espressione di promozione, recupero o esercizio di salute, sembra indispensabile prevedere una
particolare tutela per chi la pratica, attraverso raccomandazioni efficaci
e attuabili secondo le evidenze scientifiche disponibili.
Un primo livello di miglioramento è strettamente correlato alla
diffusione di una maggiore specifica cultura, che non sia solo patrimonio delle professioni sanitarie ma raggiunga la maggior parte della
popolazione.
Non meno importante è l’estensione della tutela sanitaria non soltanto dei professionisti dello sport agonistico ma anche e soprattutto di
quanti praticano attività sportiva amatoriale e ludico motoria.
Fermo restando l’obbligo della dotazione di DAE da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche, si evidenzia l’opportunità
di dotare, sulla base dell’afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un
defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi palestre ed ogni
situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare
l’attività cardiovascolare, secondo quanto stabilito dal D.M. 18 marzo
2011, punto B.1 dell’allegato. Alcune Regioni (es. Veneto, Emilia Romagna, Marche) hanno già previsto nel loro piano di diffusione delle
attività di defibrillazione di dotare di DAE anche alcune tipologie di
impianti sportivi pubblici come palestre scolastiche, piscine comunali.
Si contribuisce in tal modo allo svolgimento in sicurezza dell’attività
sportiva “creando anche una cultura cardiologica di base”.
È altresì prevedibile che nuovi dispositivi salvavita possano entrare
nell’uso, come evoluzione tecnologica degli attuali defibrillatori semiautomatici o di altri dispositivi salvavita.
4. Indicazioni per le Società sportive circa la dotazione e l’impiego
di DEA
La legge del 3 aprile 2001, n. 120 prevede l’utilizzo del DAE anche
da parte di personale non sanitario.
Le seguenti indicazioni specificano quanto già stabilito a carattere
generale e dal D.M. 18 marzo 2011.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4.1 Modalità Organizzative
In ambito sportivo per garantire il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza le società sportive si devono dotare di defibrillatori semiautomatici, nel rispetto delle modalità indicate dalle presenti
linee guida. È stato dimostrato che nei contesti dove il rischio di AC è
più alto per la particolare attività che vi si svolge o semplicemente per
l’alta frequentazione, la pianificazione di una risposta all’ACC aumenta
notevolmente la sopravvivenza.
L’onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione
è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto
sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente allegato.
Le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell’impianto
sportivo attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine
all’uso e alla gestione dei defibrillatori.
Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un
impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.
È possibile, in tal modo, assimilare l’impianto sportivo “cardioprotetto” ad un punto della rete PAD (Public Access Defibrillation) e
pianificare una serie di interventi atti a prevenire che l’ACC esiti in
morte, quali:
la presenza di personale formato, pronto ad intervenire
l’addestramento continuo
la presenza di un DAE e la facile accessibilità
la gestione e manutenzione del DAE
la condivisione dei percorsi con il sistema di emergenza territoriale locale
In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE – posizionato ad una distanza da ogni punto dell’impianto percorribile in un tempo utile per garantire l’efficacia
dell’intervento - con il relativo personale addestrato all’utilizzo.
I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi
della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D.lgs
n. 46/97).I DAE devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi
di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal
fabbricante.
Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente
competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo
di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso
del relativo attestato. Ciò al fine di rendere più efficace ed efficiente
il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante
mappe interattive.
Serie generale - n. 169
I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità alle
Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D.M. 18 marzo
2011.
Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining
ogni due anni.
4.3 Manutenzione e segnaletica
I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle
manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati
elettromedicali.
I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le
piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.
Deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l’operatività.
Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le
Aziende Sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano
alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a
carico del proprietario.
Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico è
raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.
Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve essere
facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE
con gli adesivi “Defibrillatore disponibile” e “AED available”, deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso.
4.4 Informazioni sulla presenza del defibrillatore
Le società sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono tenuti ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della presenza dei
DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengano utile (video, incontri, riunioni).
4.5 Responsabilità
L’attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un
obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario.
La società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.
4.2 Formazione
Ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i
soggetti che all’interno dell’impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine appaiono più
idonei a svolgere il compito di first responder.
La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore
deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti.
Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In
ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone.
I corsi di formazione metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l’addestramento teoricopratico alle manovre di BLSD(Basic Life Support and Defibrillation),
anche pediatrico quando necessario.
Definizioni:
Arresto Cardiocircolatorio (ACC): interruzione della funzione
di pompa cardiaca.
Morte Cardiaca Improvvisa (Sudden Cardiac Death, SCD):
morte inattesa di origine cardiaca (diagnosi post mortem). Si definisce
testimoniata, se avviene entro 1 ora dall’inizio dei sintomi, o non testimoniata, se entro 24 ore dall’ultima osservazione in vita senza sintomi.
Rianimazione cardiopolmonare: sequenza di manovre per il riconoscimento e il trattamento dell’ACC: comprende le compressioni
toraciche (massaggio cardiaco esterno), le ventilazioni di soccorso e la
defibrillazione esterna.
13A06313
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Cosa dice la legge - Defibrillazione precoce