Segreteria Nazionale Via Farini, 62 - 00186 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734 335 7262435 - 335 7262863 Fax: +39 06 62276535 [email protected] – www.coisp.it Trasferimento Legge 104/92 per assistenza disabile T.A.R. PER LA REGIONE LOMBARDIA SEZIONE QUARTA Sentenza del 02 marzo 2012 Un Agente Scelto della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, presentava Istanza di Trasferimento ai sensi della Legge 104/92, al fine di prestare assistenza al Suocero, residente in Sicilia e persona diversamente abile in situazione di gravità accertata. Tale Istanza, veniva respinta dall’Amministrazione competente sulla base che il richiedente non assiste in atto e con continuità il predetto Suocero, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale. Pertanto, l’Istante presentava Ricorso al Tribunale Amministrativo competente per territorio (Lombardia) che con Sentenza depositata il 02 marzo 2012 veniva accolto, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma quantificata in Euro 1.000,00 (Mille/00). N. 00698/2012 REG.PROV.COLL. N. 00249/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 249 del 2012, proposto da: _______________________, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Immacolata Amoroso, Fabrizio Casella e Manuel Galdo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, Via Teodosio, 9; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, domiciliato per legge in Milano, Via Freguglia 1 o Regionale del Lazio Trasferimento Legge 104/92 per assistenza disabile per l'annullamento del provvedimento GDAP- 0397833-2011 adottato dal Dipartimento Amministrazione penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione, notificato in data 29.11.2011, con il quale è stata rigettata l'istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente ex art. 33 comma 5 l. 104/92; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il ricorrente, agente scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, in data 13.7.2011 ha presentato istanza di trasferimento ex art. 33 c. 5 L. 5.2.1992 n. 104, deducendo di dover assistere il suocero disabile, residente in Sicilia, il quale necessita di essere accompagnato con l’auto alle visite mediche cui frequentemente deve sottoporsi. Con il provvedimento impugnato, datato 19.10.2011, il Ministero resistente ha rilevato che il verbale della competente Commissione A.S.L. che ha certificato la condizione di handicap grave, ex art. 33 c. 3 risultata datato 5.4.2011, mentre l’istante risulta in servizio presso una sede inidonea all’assistenza al soggetto diversamente abile, mentre il requisito della continuità dell’assistenza prestata dal dipendente, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve necessariamente essere in atto al momento della richiesta del beneficio, per cui il trasferimento ai sensi del c. 5 dell’art. 33 va accordato solo al lavoratore che già assista con continuità una familiare portatore di grave handicap”. In data 21.10.2011 il Direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio ha autorizzato il ricorrente a fruire dei permessi di cui al comma 3 del citato art. 33. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, l’istante ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della L. n. 104/92, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso, e chiedendone il rigetto. 2 o Regionale del Lazio Trasferimento Legge 104/92 per assistenza disabile Alla pubblica udienza del 14.2.2012 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio. DIRITTO Il ricorso è fondato. Osserva il Collegio come sia il comma 3 che il comma 5 dell’art. 33 L. n. 104/92 sono stati recentemente modificati dalla L. 4.11.2010 n. 183, ciò che l’Amministrazione ha erroneamente omesso di considerare nel provvedimento impugnato. In particolare, per quanto riguarda la concessione dei permessi (comma 3), non è più richiesto il requisito della continuità nell’assistenza del familiare portatore di handicap. Per il successivo comma 5 “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra”. Il Collegio deve tuttavia interrogarsi sull’applicabilità delle detta disciplina al personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia, nelle quali rientra la Polizia Penitenziaria. Il Consiglio di Stato in un’occasione ha infatti ritenuto che la stessa potrà trovare applicazione solo quando verranno emanati gli appositi provvedimenti legislativi previsti dall’art. 19 della citata legge n. 183/2010, dovendosi tener conto, con riguardo agli appartenenti ai detti organismi, “della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti” (C.S. Sez. IV 5.5.2011 n. 2707). La giurisprudenza successiva, alla quale il Collegio aderisce, è stata invece di contrario avviso, ritenendo che il detto art. 19 sia una disposizione meramente programmatica e che l’interpretazione costituzionalmente orientata del visto art. 33 L. n. 104/92, come novellato dalla L. n. 183/2010, ne impone l’immediata applicazione anche al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia (T.A.R. Lazio, Sez. I Quater 16.6.2011 n. 7525, T.A.R. Piemonte Sez. I 20.10.2011 n. 1103, C.S. Sez. III 26.10.2011 n. 5725). Il ricorso deve pertanto essere accolto, per essere il provvedimento impugnato fondato unicamente sull’interpretazione che la giurisprudenza aveva dato alla normativa previgente, non applicabile alla fattispecie per cui è causa, dato che la detta L. n. 183/2010 si segnala proprio per aver scelto una direzione nuova ed antitetica alle dette acquisizioni giurisprudenziali (C.S. Sez. IV 5.5.2011 n. 2707). Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che nel valutare nuovamente l’istanza di trasferimento dovrà tener conto delle attuali necessità assistenziali dell’interessato, ma anche delle esigenze di servizio che, onde essere ritenute eventualmente prevalenti, dovranno essere rilevanti e non enunciate in modo generico o apodittico, pena l’illegittimità del provvedimento stesso, dovendo invece essere puntualmente indicate in concreto (C.S. Sez. III 26.10.2011 n. 5725). La pretesa del lavoratore che effettivamente assiste con continuità un parente portatore di handicap alla scelta della sede di lavoro può infatti trovare accoglimento solo se risulta compatibile con le specifiche esigenze funzionali dell'Amministrazione di appartenenza, alle quali, nel bilanciamento, deve riconoscersi priorità in quanto preordinate alla cura di interessi pubblici (C.S., sez. IV, 11 febbraio 2011 n. 923). 3 o Regionale del Lazio Trasferimento Legge 104/92 per assistenza disabile Il ricorso va pertanto accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Quarta definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, all’I.V.A. e alla C.P.A. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati: Adriano Leo, Presidente Elena Quadri, Consigliere Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 02/03/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 4