La corretta gestione degli pneumatici fuori uso: Adempimenti, illeciti e sanzioni di Gaetano Alborino* 1. La distinzione tra pneumatici usati e pneumatici fuori uso Diversamente da quanto indicato nell’originaria indicazione del D. Lgs. n. 22/27 (cd. Decreto Ronchi), che faceva riferimento agli pneumatici usati tout court, la qualifica di rifiuto è stata successivamente ristretta ai soli pneumatici fuori uso, dacché l’articolo 23, comma 1, lett. l) della Legge n. 179/2002 dispose che all’allegato A del Decreto n. 22/97 le parole: “16 01 03 pneumatici usati”, fossero sostituite dalle seguenti: “16 01 03 pneumatici fuori uso”. Il secondo comma della richiamata disposizione, il quale dava così riscontro alla Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, che aveva a sua volta riformulato nello stesso senso il codice 16 01 03, stabiliva, inoltre, che il Ministero dell’Ambiente apportasse le conseguenti modifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, come poi in effetti avvenuto, mediante il D.M. 9 febbraio 2003, recante “Esclusione degli pneumatici ricostruibili dall’elenco dei rifiuti non pericolosi”. In particolare, considerata la necessità di escludere gli pneumatici ricostruibili dall’elenco dei rifiuti non pericolosi, individuato dall’allegato 1 al citato Decreto 5 febbraio 1998, si stabilì di sopprimere la voce 10, punto 3, del sub allegato 1 all’allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 (che tale tipologia di pneumatici contemplava), lasciando invece, inalterata la voce 10, punto 2, concernente gli pneumatici non ricostruibili, le camere d’aria non riparabili e gli altri scarti di gomma. Sostanzialmente, si operò una duplice classificazione degli pneumatici, distinguendo quelli usati ricostruibili, da quelli fuori uso.(1) Come si dirà meglio successivamente -‐ abrogato il D. Lgs. n. 22/97 -‐ gli pneumatici fuori uso vengono classificati con il Codice CER 16 01 03 dall'Elenco Europeo dei Rifiuti, contenuto nell’Allegato D alla Parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente), che riporta fedelmente la Decisione 2000/532/CE. Pur mancando una chiara ed esplicita definizione delle due categorie come sopra individuate, è comunque evidente come nella categoria degli pneumatici fuori uso, debbano senz’altro collocarsi quelli che, per le condizioni di decadimento o altre ragioni, abbiano perso la loro funzione originaria e non siano ricostruibili; mentre in quella degli pneumatici usati, in quanto esclusi dal novero dei rifiuti, quelli ancora utilizzabili, se rispondenti ai requisiti di efficienza tecnica previsti dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, nonché quelli ricostruibili. Tale fondamentale distinzione – dirimente ai fini della corretta applicazione della normativa sui rifiuti -‐ è stata recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione, Sez. III, 27 giugno 2012, nr. 25358: << … può dunque affermarsi il principio secondo il quale non rientrano nel novero dei rifiuti, gli pneumatici usati, intendendosi come tali quelli ricostruibili o direttamente utilizzabili e rispetto ai quali non risulti l’obiettiva volontà di disfarsene da parte del detentore, a differenza degli pneumatici fuori uso, che invece, il legislatore espressamente individua come tali e che, per degrado od altre condizioni, abbiano perso la loro funzione originaria. Ciò posto, pare peraltro superfluo rilevare che la natura di rifiuto degli pneumatici usati non può certamente essere esclusa, qualora risulti la obiettiva volontà di disfarsene da parte del detentore >>. Si rammenti, infine, che nel caso degli pneumatici usati, versandosi in ipotesi di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, come ancora più volte affermato dalla Corte di Cassazione, l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne invoca l’applicazione. 2. Gli pneumatici fuori uso: rifiuti urbani o speciali? Gli pneumatici fuori uso (Pfu), benché non espressamente previsti dall’art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, contenente l’elenco dei rifiuti speciali,(2) sono da classificarsi tali, se ed in quanto prodotti da titolari di attività artigianali, quali gli autoriparatori ed, in particolare, i gommisti.(3) Questi ultimi poi, non vi è dubbio -‐ e non i cittadini, che a loro si sono rivolti per cambiare gli pneumatici usati (non ancora rifiuti) con quelli nuovi -‐ sono tecnicamente i produttori degli pneumatici fuori uso (rifiuti), beninteso che non siano riutilizzati, tal quali o ricostruiti attraverso una ricopertura, che restituisca loro le prestazioni richieste. Se non ci sono possibilità di riutilizzo, il gommista si disfa dello pneumatico usato, trasformandolo ipso jure in rifiuto (Pfu), per conferirlo, ai fini del recupero, al sistema di raccolta autorizzato. Lo status giuridico del gommista quale produttore del Pfu è agevolmente desumibile dall’art. 183, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006,(4) come recentemente novellato dal D. Lgs. n. 205/2012, che definisce così la figura del produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. E quelli che egli produrrà, in quanto derivanti da lavorazioni artigianali, sono da ritenersi rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. d), del D. Lgs. n. 152/2006. Gli pneumatici fuori uso possono, in teoria, essere prodotti anche da utenze domestiche. Ed in tal caso, sono da classificarsi come rifiuti urbani.(5) Quando, infatti, le predette utenze, laddove riescano a smontare lo pneumatico dal cerchione della ruota – operazione tuttavia molto complessa – lo conferiscono ai centri comunali di raccolta, lo stesso assume la qualifica di rifiuto urbano. E’ però un’ipotesi a dir poco remota. Questa eventualità è, di fatto, molto difficile da realizzarsi per la complessità tecnica della sostituzione degli pneumatici usati, che -‐ diventati fuori uso per la volontà del cittadino di disfarsene -‐ sono destinati inevitabilmente ad essere conferiti proprio alle officine dei gommisti, dalle quali vengono poi avviati a recupero come rifiuti speciali. E gli pneumatici fuori uso abbandonati sulle strade, dai titolari d’impresa (verosimilmente gli stessi gommisti non autorizzati) o dai comuni cittadini? Come vanno classificati? Sono sempre rifiuti speciali? E, soprattutto, di chi la competenza alla loro rimozione? Per espressa previsione normativa – art. 184, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 152/2006 – i rifiuti, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sono sempre da classificarsi come rifiuti urbani. E, pertanto, anche gli pneumatici fuori uso abbandonati sui cigli delle strade sono da ritenersi rifiuti urbani. In tal caso, gli enti proprietari delle strade – ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 285/92, recante il Nuovo Codice della Strada -‐ dovranno accollarsi l’onere economico relativo al ripristino ambientale. La competenza degli enti proprietari delle strada a disporre tutte le necessarie e doverose operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, oggetto della presente trattazione, è stata recentemente affermata dalla giurisprudenza amministrativa, che, sulla base degli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative, ha escluso l’applicabilità dell’articolo 198 del D. Lgs. n. 152/2006, che attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in favore di quella specialis del già citato articolo 14 del Codice della Strada.,(6) che attribuisce, di contro, l’onere della rimozione dei rifiuti proprio agli enti proprietari delle strade. Ex multis: 1. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2012, n. 2212: <<Secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, ai sensi dell’articolo 14 del Codice della Strada, spetta agli enti proprietari (e ai concessionari delle autostrade), provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2677; 13 gennaio 2010, n. 84). Nel caso di specie, non essendo stato contestata l’appartenenza all’Amministrazione Provinciale di Benevento della strada denominata “Circumlacuale”, sulla cui piazzola di sosta il Comune di Morcone ha accertato ha accertato l’abbandono di materiale, precisamente eternit mischiato a terriccio, non può negarsi che la predetta Amministrazione provinciale avrebbe dovuto adottare tutte le misure e cautele opportune e necessarie quanto meno per eliminare tali rifiuti, di cui peraltro non può neppure negarsi la pericolosità oltre che per l’ambiente, anche per la stessa circolazione stradale, tale obbligo derivando direttamente dall’obbligo di custodia connesso alla proprietà/appartenenza della strada, oltre che dalla previsione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 285/92, secondo cui gli enti proprietari delle strade devono provvedere, tra l’altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi>>. 2. Consiglio di Stato, Sez. IV n. 2677 del 4 maggio 2011: << Orbene, nella specie, interessando l’illecito abbandono di rifiuti i margini del raccordo autostradale Salerno-‐Avellino, è evidente la risolutività del rilievo testé effettuato, che, da un lato, comporta che l’obbligo di pulizia incomba doverosamente in capo all’ente proprietario, ovvero al concessionario (nella specie l’ANAS), del predetto raccordo autostradale non soltanto “per il nastro stradale”, ma anche per le piazzole e tutte le altre pertinenze; dall’altro, dimostra l’assoluta inconferenza del parametro territoriale utilizzato nella specie per attribuire, invece, al Comune di Salerno tale obbligo, sol perché il raccordo autostradale attraversa il territorio di detto ente locale. Inoltre, a ben vedere, anche sotto un profilo di sicurezza stradale e di efficiente operatività del servizio di raccolta rifiuti l’interpretazione delle appellanti non trova apprezzabili riscontri, perché sarebbe, con tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze, di proprietà di soggetto terzo, poiché la relativa attività comporterebbe, come già osservato in giurisprudenza, l’occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché il transito di operatori ecologici per le altre attività proprie della raccolta rifiuti, che sono oggettivamente incompatibili, o comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione stradale (specialmente) di un raccordo autostradale, come nel caso in esame. E’ soltanto l’ente proprietario o gestore della strada che, infatti, può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare “in sicurezza”, come vuole il Codice, la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie>>. Nulla si è detto delle eventuali caratteristiche di pericolosità degli pneumatici fuori uso ed, in particolare, della loro classificazione come rifiuti pericolosi, ai sensi dell’art. 184, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006. Gli pneumatici fuori uso, quale che sia la loro origine, urbana o speciale, sono rifiuti non pericolosi, catalogati con il codice CER 16 01 03 dall’Elenco Europeo dei rifiuti, contenuto nell’allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006. Salvo che gli stessi, oltre ad essere abbandonati su aree pubbliche o private, siano successivamente anche bruciati. In questi casi, non vi è dubbio, dovrà farsi ricorso all’analisi del rifiuto, con ulteriore aggravio per la pubblica amministrazione, per la corretta e precisa attribuzione del codice CER e per stabilire quindi, anche la pericolosità o no del rifiuto combusto. 3. Il Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso. Quali novità? La disciplina generale degli pneumatici fuori uso è dettata dall’art. 228 del D. Lgs. n. 152/2006, che stabilisce, rispettivamente al comma 1 e 2: 1 … al fine di garantire il perseguimento di finalità della tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurre la formazione anche attraverso la ricostruzione, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale … 2. Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare … da emanarsi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell’obbligo di cui al comma 1... Il sistema di gestione degli pneumatici fuori uso è improntato al principio della cd. responsabilità del produttore, poiché obbliga i soggetti che immettono sul mercato il prodotto da cui si originerà il rifiuto, a provvedere – in maniera singola od associata – alla corretta gestione di un quantitativo di pneumatici fuori uso pari a quello di pneumatici nuovi immessi sul mercato nell’anno precedente. Il sistema viene finanziato attraverso un contributo pagato dagli utenti finali al momento dell’acquisto di nuovi pneumatici (in analogia a quanto pure previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche), così come stabilisce l’articolo 228, comma 2: In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici, è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali, necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al comma 1. A determinare l’importo annuale del contributo per l’esercizio successivo, provvedono gli stessi produttori e gli importatori – o le loro eventuali società consortili – così come è stato recentemente statuito dal comma 3 bis dell’art. 228, introdotto dal Decreto Legge n. 5/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per il recupero, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al su citato comma 1, con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.(7) Dopo quasi 5 anni, in luogo dei 4 mesi previsti dall’art. 228, comma 2 (<<sic!>>), dal varo del D. Lgs. n. 152/2006, è stato emanato il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, recante il “Regolamento attuativo per la gestione dei pneumatici fuori uso”. L’articolo 1 del Regolamento esclude dal campo di applicazione e dai relativi obblighi ivi previsti: a) gli pneumatici per bicicletta; b) le camere, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma; c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere. L’articolo 2, che qui si riporta integralmente, contiene tutte le definizioni rilevanti per l’argomento in trattazione: a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione; b) pneumatici fuori uso (Pfu): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo; c) immissione sul mercato: il momento in cui gli pneumatici nuovi, sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale del ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e documentabile; d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio; e) gestione: le attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento degli Pfu, nonché l'attività di controllo sulle predette operazioni; f) gestore degli Pfu: la persona fisica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attività di gestione degli Pfu; g) detentore degli Pfu: il generatore di Pfu o la persona fisica o giuridica che li detiene; h) generatore degli Pfu: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, genera Pfu; i) ricambio: l'attività di sostituzione sul territorio nazionale degli pneumatici sul veicolo, con esclusione degli pneumatici che vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione; l) autorità competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) — Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche; m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli Pfu preesistente alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto; n) fattura: documento fiscale di vendita consistente in fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale; o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici ai fini del presente regolamento sono classificati secondo la tabella di cui all'allegato E, le cui modifiche e aggiornamenti sono adottati da parte dell'autorità competente contestualmente all'approvazione annuale del contributo di cui all'articolo 5. Quali sono le novità più importanti introdotte dal Regolamento? Innanzi tutto, a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore – dal 7 settembre 2011 -‐ l’obbligo per i produttori e gli importatori degli pneumatici di raccogliere e di gestire – sia direttamente, sia attraverso gestori autorizzati -‐ annualmente quantità di Pfu (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente (art. 3). I produttori e gli importatori degli pneumatici adempiono all'obbligo di cui sopra, anche attraverso la costituzione di una o più strutture societarie dotate di autonoma personalità giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede ad ogni attività di gestione degli Pfu (art. 4). La copertura dei costi di tutte le attività di gestione è assicurata interamente, come già detto sopra, dal contributo ambientale, che viene anticipato dall’operatore (gommisti, distributori, officine meccaniche, demolitori …) al fornitore, e che verrà poi recuperato al momento della vendita al cliente finale. Il recupero avverrà in modo chiaro e trasparente, in quanto i documenti fiscali di vendita dovranno recare, ben specificato, l’importo del contributo ambientale, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.M. 11 aprile 2011, n. 82. Tale specifica deve essere riportata anche nel caso di utilizzo di scontrino fiscale. Quali i rilievi pratici? Anche per gli pneumatici fuori uso, dopo le batterie usate e gli oli esausti, viene avviata la raccolta senza alcun onere economico per gli autoriparatori. Al di là del pagamento e dell’applicazione del contributo ambientale per i gommisti e le officine meccaniche, non sono previsti adempimenti di alcun tipo. L’unico aspetto da considerare, è quello di scegliere il soggetto, cui rivolgersi per far raccogliere i propri pneumatici fuori uso. 4. Gli adempimenti ambientali degli autoriparatori nella gestione degli pneumatici fuori uso I produttori degli pneumatici fuori uso, come detto in premessa, sono per lo più i gommisti. Questi, qualora non provvedano all’autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, possono consegnarli ad altri soggetti; ma in tal caso, hanno l’obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento. E’ indiscusso che gli stessi siano gravati dall’obbligo di smaltirli nei modi prescritti dalla legge, e che se li affidano ad un terzo, debbano accertarsi che il soggetto sia munito dei necessari provvedimenti autorizzatori. Ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, essi rispondono a titolo di concorso con il soggetto qualificato, nella commissione del reato di cui all’art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 ( Ex pluribus: Corte di Cassazione, Sez. III, 11.07.2008, n. 28836 – 07.02.2008, n. 6101). In quanto rifiuti speciali, gli pneumatici fuori uso sono sottoposti alla disciplina della tracciabilità e vanno, quindi, gestiti sempre secondo le regole dettate dal D. Lgs. n. 152/2006. Su tale importante tema, è intervenuto recentemente il legislatore con il Decreto -‐ cd. crescita – n. 83/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, che – per quel che qui rileva – ha sospeso il cd. Sistri fino al 30 giugno 2013. In particolare, l'articolo 52 del citato decreto ha stabilito: Allo scopo di procedere (...) alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (...) il termine di entrata in operatività del Sistema Sistri (...) è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo. La stessa disposizione ha previsto altresì la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012. La tracciabilità dei rifiuti -‐ è infine espressamente specificato -‐ continua ad essere quello previsto dalla disciplina recata dagli articoli 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) del D. Lgs. 152/2006 e relativo regime sanzionatorio, nella versione precedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D. Lgs 205/2010. A) Formulari di identificazione dei rifiuti Ai sensi dell’art. 193, comma 1 e 2 , del D. Lgs. n. 152/2006: “Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati … Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni”. Il gommista, quale produttore degli pneumatici fuori uso, è un soggetto giuridico tenuto alla compilazione dei formulari. La sua responsabilità, ai sensi dell’art. 188, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, per il corretto recupero o smaltimento degli pneumatici fuori uso è esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. B) Registri di carico e scarico I gommisti, se ed in quanto produttori di rifiuti speciali, derivanti da lavorazioni artigianali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lett. d), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Tale obbligo è formalmente sancito dall’art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006. C) M.U.D. Modello unico di dichiarazione L’articolo 189, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più' di dieci dipendenti. I gommisti, in quanto produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. d), sono tendenzialmente tenuti anche al MUD. Se, però, le loro imprese non hanno più di 10 dipendenti, essi sono esonerati da tale adempimento. 5. Illeciti e sanzioni A) Violazione degli obblighi di tenuta dei formulari Ai sensi dell’art. 258, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006: Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale (reclusione fino a 2 anni) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché … … nei casi di mancata conservazione del formulario. B) Violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico Ai sensi dell’art.. 258, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006: Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi -‐ e gli pneumatici fuori uso non lo sono -‐ si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Ai sensi dell’art. 258, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006: Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione dei registri. C) Violazione degli obblighi di comunicazione Ai sensi dell’art. 258, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006: I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. *Avvocato, Comandante della Polizia Locale di Caivano [email protected] Note 1 I codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti), in vigore dall'1.1.2002, sono riportati nella Direttiva del Ministero Ambiente in data 9.4.2002, pubblicata sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 -‐ Serie Generale. 2 L’articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, modificato dal D. Lgs. n. 205/2010, contiene il seguente elenco di rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-‐industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-‐bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 3 Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge n. 122/1992, l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a) meccanica e motoristica; b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista. 4 L’intero articolo 183 del D. Lgs. n. 152/2006 è stato riscritto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 205/2010. Recentemente è stato ancora modificato dal Decreto Legge n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012. 5 Sono rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). 6 1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. 2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre: a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo; b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni. 2-‐bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. 3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. 4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune. 7 I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati, ai sensi dell’articolo 228, comma 4, ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato. Il regime sanzionatorio, per i suddetti soggetti, è stato poi ulteriormente dettagliato dall’articolo 6 del D.M. n. 82/2011: 1. Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli Pfu, non raggiungono le quantità minime individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi di pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. 2. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli Pfu, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti negli articoli 3 e 5, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate. 3. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli Pfu, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti negli articoli 3 e 5 rispetto ai termini ivi indicati, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate. 4. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici che non provvedono alla gestione degli Pfu, neanche attraverso il trasferimento del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto ad una struttura associata, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti. 5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, tale determinazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, verrà effettuata, a seguito di richiesta dell'organo di controllo procedente, dall'autorità competente. 6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981,n. 689. 7. Per garantire la finalità della salvaguardia ambientale, gli enti pubblici forniscono all'autorità competente ed agli organi di controllo che ne fanno richiesta, tutti i dati e gli elementi ritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni dei produttori e degli importatori, anche al fine di attivare le eventuali azioni correttive.