I SUPPLEMENTI
Articoli
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
La comunicazione dei redditi
di lavoro dipendente e assimilati
Matteo Ferraris Responsabile dei servizi fiscali di Unindustria Alessandria
Lo scopo della comunicazione in analisi è quello di
trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi
ai redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati
nel periodo di imposta 2007 al fine di consentire
che gli stessi dati siano, ove dovuti, dichiarati dal
percipiente.
La semplificazione introdotta nel 2001 ha fatto sì
che ci sia una pressoché totale sovrapposizione tra i
dati dichiarati nel 770/2008 e quelli comunicati al
percipiente con il CUD 2008.
Analogamente, dunque, a quanto previsto per il
CUD 2008, nel 770/2008 comunicazione dati «la­
voro dipendente» devono essere dichiarati tutti i per­
cipienti di redditi soggetti ad imposizione, prescin­
dendo dal fatto che gli stessi siano residenti o meno.
Il 770/2008 propone la consueta versione della
comunicazione dati «lavoro dipendente» aggiornata
in ragione
1. delle innovazioni normative che hanno interessa­
to la fiscalità del lavoro per il periodo di imposta
2007, oggetto di dichiarazione, e
2. di una diversa rappresentazione delle ritenute
operate dal sostituto di imposta a titolo di addizionali
e di incapienza in sede di conguaglio.
Le novità derivanti
da innovazioni normative
Le innovazioni dovute a innovazioni normative
sono dovute alle seguenti norme:
q Finanziaria 2007
l detrazioni (articolo 1, comma 6, della legge n.
296/2006): dal 2007 sono stati rimodulati gli
scaglioni (box n. 1) ed è stato ripristinato il sistema
delle detrazioni per carichi di famiglia e per spese
di produzione del reddito in luogo della no tax
area e della no tax family area (box n. 2).
Box n. 2 - Il ritorno delle detrazioni
q Ripristino del sistema delle detrazioni:
l per categorie reddituali (art. 13);
l per carichi di famiglia (nuovo articolo 12, Tuir).
q Le detrazioni non sono attribuite in misura fissa
ma derivano da calcoli effettuati sul reddito complessivo del contribuente. Su tale reddito non influisce il reddito dell’abitazione principale.
Si precisa che non sono state emanate disposizioni
speciali in tema di imposizione degli emolumenti
arretrati.
­ Effetti sul modello 770/2008: caselle 30 e 31;
l redditi esenti: la stessa norma (articolo 1, com­
ma 6, della legge n. 296/2006) ha introdotto un
sistema di esenzioni (box n. 3).
Box n. 3 - Esenzione - Pensioni
Dal 2007 l’imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
q redditi di pensione non superiori a 7.500 euro,
goduti per l’intero anno,
q redditi di terreni per un importo non superiore a
185,92 euro e
q il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
l Tfr e clausola di salvaguardia (articolo 1,
Box n. 1 - Scaglioni e aliquote
A far data dal 1° gennaio 2007 le aliquote e gli scaglioni sono così determinati
a) fino a 15.000 euro
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro
e) oltre 75.000 euro
Aliquota
23%
27%
38%
41%
43%
Calcolo rapido Irpef per il controllo
di casella 29 del 770/2008
R x 23%
3.450 + (R – 15.000) x 27%
6.960 + (R – 28.000) x 38%
17.220 + (R – 55.000) x 38%
25.420 + (R – 75.000) x 43%
N. 3 - Aprile 2008
Scaglioni
13
I SUPPLEMENTI
Articoli
comma 9, della legge n. 296/2006): dal 2007 i
trattamenti di fine rapporto, le indennità equipol­
lenti e le altre indennità e somme connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro sono assoggetta­
te a tassazione applicando, se più favorevoli, le
aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31
dicembre 2006;
­ Effetti sul modello 770/2008: caselle 188 e
189, valore «A» (vedi parte Tfr).
l addizionale comunale: la stessa legge aveva
introdotto anche l’acconto dell’addizionale comu­
nale, novità già assorbita nel CUD 2007 e nel
770/2007;
l previdenza complementare: decorrenza
anticipata alla riforma della previdenza comple­
mentare (aricolo 1, commi 313­316): rimodula
il sistema fiscale connesso alla contribuzione
alle forme di previdenza complementare (intro­
duzione del limite unico in valore assoluto: so­
no deducibili nella misura massima di E
5.164,57 ­ lettera e­bis) del comma 1, articolo
10, del Tuir), sostenendo i lavoratori di prima
occupazione (successivi al 1° gennaio 2007)
con una speciale deduzione dei contributi ver­
sati dal lavoratore e dal datore di lavoro limita­
tamente ai primi 5 anni di partecipazione. A tali
soggetti è, infatti, consentito dedurre, nei 20
anni successivi al quinto di partecipazione con­
tributi aggiuntivi oltre il limite di E 5.164,57.
Ricorrendo i requisiti, l’importo deducibile dal
sesto anno ed oltre il limite generale è pari ad
un massimo di E 2.582,19 annuali.
­ Effetti sul modello 770/2008: nuova casella 40
utile a monitorare i requisiti soggettivi dell’avente
diritto.
q Dl n. 159/2007 (collegato alla Finanziaria
Contributi previdenza complementare
lavoratori di prima occupazione
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
q Il bonus spetta ai residenti in Italia con imposta netta 2006 pari a zero;
q il bonus è stato gestito dal sostituto;
q il beneficio è stato assegnato automaticamente nel mese di dicembre 2007, salvo rinuncia del beneficiario se il sostituto d’imposta era
lo stesso che ha rilasciato la certificazione CUD
per l’anno di imposta 2006;
q se il sostituto è stato differente, il beneficio è
stato erogato dietro dichiarazione da cui derivi:
che l’imposta netta è pari a zero; che la dichiarazione dei redditi è stata regolarmente presentata; i dati anagrafici ed il CF dei familiari a
carico; la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico.
Box n. 5 - Famiglie numerose - Le indicazioni
della circolare n. 1/E/2008
q L’ulteriore detrazione non è individuale né
assegnata per ciascun figlio: è un bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa; la detrazione non aumenta in presenza
di un numero di figli superiore a quattro;
q in caso di separazione, la detrazione spetta in
proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice:
i criteri indicati dalla norma non possono essere
modificati sulla base di accordi tra i genitori,
come capita per le detrazioni ordinarie per figli a
carico; ciò rappresenta un’evidente complicazione per il sostituto d’imposta;
q l’ulteriore detrazione per figli a carico vale
1.200 euro anche se il requisito si ha solo per
una parte dell’anno: non deve essere effettuato
il ragguaglio al periodo dell’anno in cui si verifica
l’evento;
q l’ulteriore detrazione di euro 1.200 è fruibile
soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico;
q la detrazione di 1.200 euro spetta in misura
piena e non è influenzata dal livello di reddito
del beneficiario.
40
N. 3 - Aprile 2008
2008)
l Bonus incapienti (art. 44, Dl 159/07; Dm
8.11.07): è stato concesso un rimborso forfeta­
rio pari ad E 150,00 ai soggetti la cui dichiara­
zione dei redditi per l’anno 2006 abbia eviden­
ziato un’imposta netta pari a zero ed un ulterio­
re importo di E 150,00 per ogni familiare even­
tualmente a carico. Le modalità di erogazione e
i soggetti beneficiari, con precedenza da accor­
darsi ai titolari di reddito da lavoro e di pensio­
ne, sono stati individuati con il dm 8.11.2007.
Box n. 4 - Le regole
14
­ Effetti sul modello 770/2008: nuova sezione:
caselle da 255 a 258 ­ Le regole di compilazio­
ne sono intuitive. Segnaliamo solo come partico­
larità il caso in cui (punto 258) il contribuente
rifiuti l’assegnazione del bonus. In tale ipotesi è
comunque necessario barrare la casella 258.
Tale casella non deve essere, invece, compilata
nell’ipotesi di «non corresponsione» per carenza
del monte ritenute. In tale fattispecie occorre
indicare nelle annotazioni (cod. BC) tale situa­
zione.
q Finanziaria 2008
l Detrazioni per famiglie numerose (articolo
1, c. 15, l. 244/07): con decorrenza dal 2007, il
Guida al Lavoro
I SUPPLEMENTI
Articoli
IL SOLE 24 ORE
SOSTEGNO A FAVORE
DEI CONTRIBUENTI
A BASSO REDDITO
Rimborso per il contribuente
Rimborso per coniuge a carico
Rimborso per familiari a carico
255
256
257
nuovo comma 1­bis dell’art. 12, Tuir ha previsto
una speciale detrazione in presenza di almeno 4
figli a carico, di importo forfettario pari a 1.200
euro e ripartita tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati nella misura del 50%; la
detrazione è assegnata come ulteriore detrazione
di importo forfettario. La speciale detrazione si
trasforma in credito nei casi in cui la stessa realizzi
l’ipotesi dell’«imposta negativa», vale a dire quan­
do l’ulteriore detrazione sia di ammontare supe­
riore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni.
­ Effetti sul modello 770/2008: nuove caselle 30­
bis e 30­ter e casella 254­bis nella nuova sezione
«dati familiari».
l Dichiarazione detrazioni: viene introdotto
l’obbligo di subordinare il diritto alla detrazione
per carichi di famiglia alla produzione dei codici
Detrazioni per famiglie numerose
30-bis
Detrazioni non fruite
30-ter
DATI RELATIVI
AL CONIUGE
E AI FAMILIARI A CARICO
BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO DISABILE
C
F1
F
236
Coniuge
240
Primo figlio
247
A
248
caselle 236 ­ 254­bis.
l Reddito complessivo per il computo delle
detrazioni ­ Esclusione della rendita del­
l’abitazione principale (articolo 1, comma 15,
legge n. 244/2007): con una rimodulazione
dell’articolo 12 (nuovo comma 4­bis) e 13 (nuo­
vo comma 6­bis) la Finanziaria 2008 ha dispo­
sto che il reddito complessivo da adottare per
calcolare l’importo della detrazione deve essere
assunto «al netto del reddito dell’unità immobilia­
re adibita ad abitazione principale e di quello delle
relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma
3­bis». La circolare n. 1/E/2008 ha precisato
che le modifiche non riguardano le modalità di
calcolo del reddito complessivo utile all’indivi­
duazione dei «carichi di famiglia». Il limite di
reddito di euro 2.840,51 indicato nel comma 2
dell’articolo 12, Tuir deve, dunque, essere riferi­
to al reddito complessivo del familiare, conside­
rato al lordo del reddito imputabile all’abitazio­
ne principale. La nuova formulazione degli arti­
coli 12 e 13, Tuir produce effetti a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 31 dicem­
bre 2007.
Le novità del modello 770/2008
derivanti dall’organizzazione dei dati
Le innovazioni dovute a adattamenti del model­
lo interessano le seguenti aree:
q Addizionale regionale
l il modello 770/2008 propone la scomposi­
zione delle trattenute dell’addizionale comunale
operata nel 2007 in relazione ai distinti periodi
di imposta (2007 ovvero 2006) a cui le stesse
possono riferirsi;
­ Effetti sul modello 770/2008: caselle 6, 7 e 8.
q Addizionale comunale
l alle esigenze sopra descritte con riferimento
all’addizionale regionale si aggiunge la necessità
di rappresentare anche i dati relativi all’acconto
dell’addizionale
Codice fiscale
Relazione di parentela
D
D
258
N. mesi
a carico
Minore di
tre anni
Percentuale di
detrazione
spettante
Anno
237
238
241
242
243
244
245
246
249
250
251
252
253
254
Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose
239
254-bis
N. 3 - Aprile 2008
fiscali dei soggetti per cui i quali la detrazione è
richiesta. A tal proposito viene inserita già dal
corrente anno una sezione che dovrebbe aco­
gliere i dati relativi alle predette detrazioni, codi­
ci fiscali inclusi. La circolare n. 15/E/2008 ha
chiarito che l’obbligo di compilazione non sussi­
ste laddove, per il solo anno 2007, il lavoratore
non abbia comunicato i codici fiscali. La stessa
circolare ha, altresì, ribadito come dal 2008, in
assenza di comunicazione dei codici fiscali non
possa essere riconosciuta la detrazione da parte
del sostituto. Nell’ipotesi di lavoratori di cittadi­
nanza extracomunitaria ma residenti in Italia,
per la fruizione delle detrazioni fiscali per i figli
a carico non conviventi, deve essere comunicato
il relativo codice fiscale. Gli uffici locali del­
l’Agenzia dovranno, pertanto, rilasciare il codice
fiscale per i figli non conviventi dopo aver esa­
minato la documentazione, prevista dalla Finan­
ziaria 2007 (articolo 1, comma 1324), che certi­
fica i dati dei familiari e la relazione di parentela
degli stessi.
­ Effetti sul modello 770/2008: nuova sezione ­
Richiesta di
non corresponsione
%
15
I SUPPLEMENTI
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Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
Addizionale regionale all’Irpef
7
6
Addizionale regionale 2006
trattenuta nel 2007
Addizionale regionale all’Irpef sospesa
Addizionale regionale sospesa per trattenute 2007
16
15
­ Effetti sul modello 770/2008: caselle da 9 a 13 e
da 17 a 20.
q Codice fiscale
Enti o Casse
l viene richiesto il codice fiscale degli Enti o
Casse aventi esclusivamente finalità assistenziale a
cui sono affluiti i contributi deducibili ai sensi
Saldo 2006
9
Acconto 2007
17
10
Acconto 2007
11
N. 3 - Aprile 2008
16
dell’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir;
­ Effetti sul modello 770/2008: caselle 44 e 45.
q Casi particolari
l il nuovo sistema di detrazioni e esenzioni è moni­
torato tramite la casella 48 che contiene il valore
«A» in corrispondenza di redditi da pensione esenti
e il valore «B» in presenza di detrazione maggiorata
Saldo 2007
12
Rapporti cessati 2007
13
Addizionale comunale all’Irpef sospesa
18
Saldo 2007
Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali
44
8
Addizionale regionale 2007
rapporti cessati
19
45
nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determina­
to;
­ Effetti sul modello 770/2008: casella 48 ­ La
casella sostituisce l’equivalente casella 37 del
770/2007. In tale modello era già
Casi
stata soppressa la causale «C» che particolari
48
serviva sino al 2006 a evidenziare
l’esistenza di maggiori ritenute operate nel caso di
riscatto volontario previsto dall’articolo 52, com­
ma 1, lettera d­ter), Tuir, allora vigente, e in pre­
senza di anticipazioni erogate in anni precedenti e
comprese nel maturato dall’1.1.2001. In questa
ipotesi, l’anticipazione doveva essere assoggettata
a riliquidazione con tassazione progressiva unita­
mente alle somme riscattate ed erogate nell’anno.
q Redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta
l viene prevista una speciale sezione in cui di­
chiarare i redditi di lavoro dipendente o assimilato
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta.
su trattenute 2007 a saldo
20
Acconto 2008
su trattenute 2007 in acconto
Codice fiscale degli enti o casse
­ Effetti sul modello 770/2008: casella da 69 a 81.
­ Le caselle interessate vanno da 69 a 73 e con­
tengono i totali relativi a
w i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in regime agevolato (codice
annotazioni «AX»; codice causale casella 74 «1»)
w i compensi percepiti da soggetti non residenti in
relazione a rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa (codice annotazioni non previsto;
codice causale casella 74 «2»);
w le prestazioni di previdenza complementare ero­
gate sotto forma di rendita comprese nel maturato
dall’1.1.2007 (codice annotazioni «AX»; codice
causale casella 74 «3»).
­ Nei successivi punti da 74 a 81 vanno detta­
gliati i vari redditi totalizzati nelle precedenti ri­
ghe, distinti in relazione alla causale codificata a
casella 74;
q Conguaglio: scomposizione dati
l incapienza: ulteriore esigenza di monitoraggio
Guida al Lavoro
I SUPPLEMENTI
Articoli
IL SOLE 24 ORE
ha indotto a distinguere l’Irpef residua da trattene­
re in due caselle (53 e 54) in cui indicare l’Irpef a
REDDITI ASSOGGETTATI
A RITENUTA A TITOLO
DI IMPOSTA
debito relativa al periodo di imposta 2007 e l’ana­
loga imposta emersa in occasione del conguaglio
REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA
Totale redditi
69
Totale ritenute Irpef
70
Totale add. regionale all’Irpef
71
Causale
Redditi
74
Ritenute Irpef sospese
76
Addizionale reg. all’Irpef sospesa
79
di imposta 2006 e recuperato dopo il 28 febbraio
2007. Detti importi avrebbero dovuto essere re­
cuperati dopo il termine per l’effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative al periodo di
imposta 2006 (28 febbraio 2007) e quella effetti­
vamente trattenuta al lavoratore;
­ Effetti sul modello 770/2008: caselle da 53 a 55
e caselle 66 e 67 ­ Le istruzioni precisano che
w la sezione accoglie l’importo dell’Irpef che il
sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di
paga successivi a quello entro il quale devono
terminare gli effetti economici delle operazioni di
conguaglio (28 febbraio);
w l’importo da indicare non deve tener conto degli
interessi sulle somme ancora dovute;
Totale add. reg. all’Irpef sospesa
73
Ritenute Irpef
75
78
Totale ritenute Irpef sospese
72
Addizionale regionale all’Irpef
77
Periodo di partecipazione dall’1/1/2007
80 anni
mesi
Codice fiscale del sostituto
81
w nelle annotazioni del CUD 2008 (cod. AW) era
specificata l’informativa al contribuente circa l’ap­
plicazione degli interessi ­ nella misura dello
0,50% mensile ­ sulle somme in commento.
w Il punto 55 deve essere compilato soltanto dai
sostituti d’imposta che effettuano le ritenute ai
sensi dell’art. 29 del Dpr n. 600/1973 e indicato
l’importo dell’Irpef che il sostituito si è impegnato
a versare autonomamente;
l addizionali: analogamente a quanto operato
nella sezione ordinaria, relativamente all’addizio­
nale comunale il dato è scomposto in due valori
riferiti all’acconto e al saldo;
La compilazione dei vari punti
INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO
Irpef da trattenere dal sostituto
Irpef da versare all’erario
Irpef trattenuta dal sostituto
successivamente al 28 febbraio successivamente al 28 febbraio 2007
da parte del dipendente
53
54
La sola parte previdenziale della certificazione è
compilata seguendo il diverso criterio dell’arroton­
damento per eccesso se la terza cifra decimale è
uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore
a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51;
65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.
Parte A - Dati relativi al dipendente,
pensionato o altro percettore delle somme
Nella parte A sono esposti
q il codice fiscale (casella 1)
q i dati anagrafici (caselle da 2 a 7) del percipien­
te­contribuente.
La casella 8 è funzionale ad evidenziare partico­
lari situazioni interessanti il lavoratore dipen­
dente in relazione a particolari condizioni corre­
late.
La casella deve essere compilata sempre ove il
lavoratore aderisca a forme di previdenza comple­
mentare. In tal caso i codici da utilizzare sono i
N. 3 - Aprile 2008
Il 770/S/2008 è ripartibile in 3 sezioni:
q Parte prima ­ Dati generali relativi al dipenden­
te, pensionato o altro percettore delle somme
q Parte seconda ­ Dati fiscali ripartiti tra somme
ordinarie, somme assoggettate a ritenuta a titolo di
i
Addizionale comunale
Addizionale comunale
m
acconto 2007
saldo 2007
p 66
67
o
s
ta, somme assoggettate a tassazione separata e
un’importante sezione dedicata alle indennità di fi­
ne rapporto di lavoro dipendente ed equipollenti,
altre indennità e prestazioni in forma capitale
q Parte terza ­ Dati previdenziali e assistenziali ­
Inps, Inpdap, Ipost e Inail
La dichiarazione è compilata in euro esponendo i
dati in euro e troncando i centesimi. Ad esempio:
55,505 diventa 55; 65,626 diventa 65.
55
17
I SUPPLEMENTI
Articoli
seguenti:
q codice 1 ­ per i soggetti per i quali, in base a
quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del Dlgs n.
252/2005, è prevista la deducibilità dei contribu­
ti versati per un importo non superiore a euro
5164,57;
q codice 2 ­ per i soggetti iscritti alle forme
pensionistiche per le quali è stato accertato lo
squilibrio finanziario ed approvato il piano di rie­
quilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; per tali soggetti è ammessa, per
un periodo transitorio, la integrale deducibilità dei
contributi versati ai predetti Fondi;
q codice 3 ­ per i lavoratori di prima occupazio­
ne successiva alla data di entrata in vigore del
Dlgs n. 252 del 5.12.2005;
q codice 4 ­ per i dipendenti pubblici iscritti a
forme pensionistiche loro destinate.
Categorie plurime
Nell’ipotesi di una pluralità di rapporti (successivi
o contemporanei) riconducibili a diversi codici nel
punto 8 è indicato il codice alfabetico convenzio­
nale «A».
Nella nuova casella 9 va indicata la data di prima
occupazione successiva alla data di entrata in vi­
gore del Dlgs n. 252/2005, atta a individuare i
soggetti che possono beneficiare della tassazione
ridotta in ragione del premio di partecipazione al
fondo.
Al punto 10 deve essere riportato il codice della
categoria particolare di cui alla tabella SD posta
nell’Appendice delle istruzioni, mentre nella casel­
la 11 sono riassunti gli eventi eccezionali.
N. 3 - Aprile 2008
18
Addizionali: il parametro
per l’individuazione dell’Ente destinatario
L’indicazione del domicilio fiscale risultante alla
data di riferimento del conguaglio da evidenziare
a caselle 15 e 17, è funzionale all’individuazione
dell’addizionale comunale e regionale all’Irpef.
Le predette caselle individuano il luogo di domici­
lio fiscale poiché le regole generali dispongono
che l’addizionale sia dovuta al Comune o alla
Regione nei quali il contribuente ha il domicilio
fiscale alle differenti date dell’anno cui si riferisco­
no le distinte addizionali.
Le regole per l’individuazione
del domicilio fiscale
Ai sensi dell’articolo 58 del Dpr n. 600/1973 il
domicilio fiscale coincide con la residenza anagra­
fica. Il domicilio può essere modificato
q su richiesta motivata del contribuente
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
q su iniziativa dell’ufficio.
La stessa disposizione chiarisce che le variazioni
di domicilio fiscale hanno effetto decorsi sessanta
giorni dalla richiesta. Ciò significa che il riferimen­
to al «31 dicembre» contenuto all’interno del mo­
dello e delle istruzioni deve essere retrodatato al
2 novembre 2007 poiché le variazioni nei sessan­
ta giorni successivi, fino ad arrivare alla predetta
data, sono inefficaci.
Per i residenti all’estero l’art. 58, comma 2, del
Dpr n. 600/1973 fissa i criteri per la determina­
zione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale
norma i contribuenti esteri hanno il domicilio fi­
scale
q nel Comune nel quale il reddito italiano si è
prodotto, ovvero
q in presenza di più Comuni, nel Comune in cui
si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza
di un rapporto di servizio con la Pubblica ammini­
strazione, nonché quelli considerati residenti
avendo trasferito formalmente la residenza in Pae­
si aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal
Dm 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel
Comune di ultima residenza in Italia.
I lavoratori italiani inviati all’estero
q per un periodo superiore a 183 giorni su 365,
anche a cavallo di due anni solari
q quale oggetto esclusivo del rapporto di lavoro
q a cui si applicano le retribuzioni convenzionali
ex articolo 51, comma 8­bis del Tuir
mantengono la residenza fiscale in Italia e conse­
guentemente il domicilio fiscale.
Caso particolare
Posto che il dato è necessario ai fini del riscontro
del corretto operato da parte del sostituto, la data
indicata nel modello e nelle istruzioni eventual­
mente successiva alla cessazione del rapporto (31
dicembre) deve intendersi come data a cui sono
riferite le operazioni di conguaglio dell’impo­
sta da parte del sostituto.
Come richiamato sopra, infatti, le addizionali sono
dovute all’atto del conguaglio
q di fine periodo ovvero
q di fine rapporto.
Per i lavoratori in forza ovvero cessati alla data del
31 dicembre 2007, a casella 15 deve essere indi­
cato il Comune di domicilio fiscale a quella data.
Per i lavoratori cessati prima del 31 dicembre
2007; a casella 15 deve essere indicato il Comu­
ne di domicilio fiscale alla data di risoluzione del
rapporto a cui sono riferite le operazioni di con­
guaglio.
Per i lavoratori con cui il rapporto di lavoro si
Guida al Lavoro
I SUPPLEMENTI
Articoli
IL SOLE 24 ORE
tuati entro il 16 febbraio 2008.
La parte B «Dati fiscali» include i redditi di lavo­
ro dipendente ed assimilati
q assoggettati a tassazione ordinaria;
q assoggettati a tassazione separata (arretrati di
anni precedenti, indennità di fine rapporto di
lavoro erogate nell’anno a seguito di cessazioni
avvenute a partire dal 1974 o non ancora avve­
nute, compresi suoi acconti e anticipazioni, e
prestazioni pensionistiche di cui al Dlgs n.
124/1993 erogate in forma di capitale);
q assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.
Nel punto 1 va indicato il totale dei redditi di
lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i
quali è possibile fruire della detrazioni di imposta
per spese di produzione del reddito di cui all’arti­
colo 12, Tuir al netto degli oneri deducibili di cui
è risolto nel corso del periodo di imposta non
è, pertanto, fatto obbligo al sostituto acquisi­
re l’informazione relativa al luogo di domici­
lio fiscale alla data del 31 dicembre 2007.
Non vi è obbligo di verifica del domicilio fi­
scale anche nell’ipotesi in cui il lavoratore
cessato non richieda la consegna anticipata
del CUD e, pertanto, lo stesso sia consegnato
nei termini ordinari (15 marzo).
Parte B - Dati fiscali
Nella parte B «Dati fiscali» vanno dichiarati i
redditi riferiti al periodo di imposta 2007 ed ero­
gati entro il 12 gennaio 2008 in attuazione del
«principio di cassa allargato». Le ritenute afferenti
i redditi corrisposti entro il 12 gennaio 2008 e
relativi all’anno 2007, sono regolarmente effet­
PARTE B
DATI FISCALI
DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI
REDDITI
Redditi per i quali è possibile fruire della
detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir
Redditi per i quali è possibile fruire della
detrazione di cui all’art. 13, comma 5 del TUIR
1
Saldo 2006
10
Saldo 2007
12
8
Rapporti cessati 2007
Addizionale regionale all’Irpef sospesa
Ritenute Irpef sospese
Acconto 2007
11
4
Addizionale regionale 2006
trattenuta nel 2007
Addizionale comunale all’Irpef
Acconto 2007
15
14
17
7
6
5
9
3
2
Addizionale regionale all’Irpef
Ritenute Irpef
Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni
di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir
Lavoro dipendente
Pensione
13
Saldo 2007
all’art. 10 (evidenziati in forma riassuntiva ai punti
37 e 38) e dei contributi previdenziali e assisten­
ziali che non hanno concorso a formare il reddito
casella 44).
Lavoratori all’estero
Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti
all’estero e determinati a norma del comma 8­bis,
dell’art. 51, Tuir, a casella 1 si deve indicare la
retribuzione convenzionale definita per l’anno
2007 dal decreto interministeriale del 19 gennaio
2007. L’ammontare del reddito prodotto in cia­
scuno Stato estero deve essere distintamente indi­
cato nelle annotazioni (cod. AD).
Addizionale regionale sospesa per trattenute 2007
su trattenute 2007 a saldo
20
su trattenute 2007 in acconto
Ricercatori ­ «Rimpatrio dei cervelli»
Una norma agevolativa (Dl n. 269/2003) dispo­
neva un trattamento tributario a favore dei ricer­
catori con particolari requisiti (soggetti non occa­
sionalmente residenti all’estero e con documenta­
ta attività di ricerca all’estero presso l’Università o
Centri di ricerca pubblici o privati per almeno due
anni consecutivi). La norma agevolava i rientri per
attività di ricerca effettuati dalla data di entrata in
vigore del provvedimento o in uno dei cinque
anni solari successivi (fino al 2008 incluso, dun­
que), divenendo fiscalmente residenti nel territo­
rio dello Stato. L’agevolazione consiste in un forte
(90%) abbattimento dell’imponibile.
In tale fattispecie nel punto 1, deve essere indicato
il solo residuo 10% costituente reddito e assogget­
tato a ritenute nel corso del rapporto di sostituzio­
ne di imposta.
Super bonus
La legge n. 243/2004 ha disposto che a fronte
q della prosecuzione dell’attività lavorativa oltre i
termini di maturazione dei requisiti per il diritto
alla pensione,
N. 3 - Aprile 2008
Lavoratori all’estero ­ Frontalieri
Per i redditi derivanti da lavoro dipendente pre­
stato, in via continuativa e come oggetto esclusi­
vo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed
in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel
territorio dello Stato, nel punto 1 deve essere
indicato il compenso corrisposto al netto della
quota esente (euro 8.000,00) di cui invece do­
veva essere fornita distinta indicazione nelle an­
notazioni (cod. AE).
19
Acconto 2008
16
Addizionale comunale all’Irpef sospesa
18
Addizionale regionale 2007
rapporti cessati
19
I SUPPLEMENTI
Articoli
N. 3 - Aprile 2008
20
q del non accredito dei relativi contributi al Fon­
do previdenza dell’Inps,
q i contributi (c/ditta e c/lavoratore) possano
essere corrisposti direttamente al lavoratore.
In tale caso i contributi non costituiscono reddito
imponibile.
In tale fattispecie nel punto 1 sono indicati i com­
pensi erogati al netto delle quote di retribuzione
derivanti dall’esercizio della suddetta facoltà, dan­
do indicazione delle quote di retribuzione nelle
annotazioni (cod. AF) distinguendo
q la parte di contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro
q da quella a carico del lavoratore.
Nel punto 2 va indicato il totale dei redditi assi­
milati a quelli di lavoro dipendente (indennità,
gettoni di presenza e altri compensi corrisposti
dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai
Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni sem­
preché le prestazioni non siano rese nell’esercizio
di arti e professioni o di un’impresa commerciale,
indennità percepite per l’esercizio di cariche pub­
bliche elettive, compensi per l’attività libero pro­
fessionale intramuraria svolta dal personale di­
pendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.)
per i quali non spetta la detrazione per spese di
produzione del reddito.
A casella 3 va indicato il numero dei giorni com­
presi nel periodo di durata del rapporto di lavoro
per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di
cui all’art. 13, Tuir. A casella 4 va, invece, indicato
il numero dei giorni compresi nel periodo di pensio­
ne per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione
riservata ai lavoratori percipienti una pensione.
Nella casella 5 va indicato il totale delle ritenute
d’acconto che il sostituito potrà esporre nella pro­
pria dichiarazione dei redditi. Le ritenute indicate
in questo punto devono essere esposte al netto del
credito d’imposta eventualmente riconosciuto per
le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, indi­
cato nel punto 33.
Le ritenute esposte nel presente punto sono com­
prensive di quelle eventualmente indicate nel
punto 14.
L’importo delle ritenute da indicare nella casella
5 è quello che risulta dalle operazioni di congua­
glio effettuate dal sostituto d’imposta.
Conguaglio incapiente
Nell’ipotesi in cui, entro il 28 febbraio 2008, le
retribuzioni siano risultate insufficienti a subire il
prelievo corrispondente al «debito» derivante dal
conguaglio di fine anno, l’articolo 23, comma 3,
del Dpr n. 600/1973 permette due soluzioni (co­
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
municate dal dipendente per iscritto):
q il dipendente può versare al sostituto l’importo
delle ritenute ancora dovute (in quanto eccedenti
le retribuzioni interessate dalle operazioni di con­
guaglio), ovvero
q il dipendente può autorizzare il sostituto al
prelievo dell’eccedenza di imposta dovuta dalle
retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28
febbraio 2008; su tali importi, dal mese di marzo,
si applica l’interesse dello 0,5% mensile, da tratte­
nere e versare (con il codice 1013) nei termini
ordinari. L’eventuale importo che, al termine del
periodo di imposta, rimane comunque non tratte­
nuto per incapienza delle retribuzioni o per cessa­
zione del rapporto di lavoro, deve essere comuni­
cato al sostituito che dovrà provvedere autonoma­
mente al versamento dello stesso entro il 15 gen­
naio dell’anno 2008.
In caso di incapienza dei redditi a subire il prelie­
vo delle ritenute conseguenti al conguaglio, i dati
vanno esposti nel 770/2008 (come già previsto
per il CUD 2008) nel seguente modo:
q nel punto 5 va indicato il totale delle ritenute,
anche se non tutte risultano ancora operate;
q vanno compilati i punti 53 o 55.
Nelle caselle 6, 7 e 8 va indicato l’ammontare
dell’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal so­
stituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati, con esclusione di quelli soggetti a
tassazione separata e comprensivo degli importi
indicati nei punti 15 (incluso nell’importo di ca­
sella 6) e 16 (incluso nell’importo delle caselle 7 e
8). La casella innovativamente scompone i valori
relativi alle trattenute, consentendo una riconcilia­
zione più agevole con le operazioni di «quadratu­
ra» con i versamenti indicati nel prospetto ST.
Nella sezione successiva (caselle da 9 a 13) viene
rappresentata, anch’essa secondo un nuovo sche­
ma, l’addizionale comunale all’Irpef dovuta per il
2007 o trattenuta nel 2007.
Nel punto 9 va indicato l’ammontare del saldo
dell’addizionale comunale all’Irpef 2006 tratte­
nuta nel 2007 dal sostituto.
Nel punto 10 va indicato l’importo dell’addiziona­
le comunale all’Irpef effettivamente trattenuta
dal sostituto a titolo d’acconto per il periodo d’im­
posta 2007.
Nel punto 11 va indicato l’importo dell’addiziona­
le comunale all’Irpef dovuto a saldo per il perio­
do d’imposta 2007 dal sostituito sul totale dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati,
con esclusione di quelli soggetti a tassazione sepa­
rata o a ritenuta a titolo d’imposta.
Nel punto 12 va indicato l’ammontare del saldo
2007 già trattenuto nel 2007 dal sostituto in
Guida al Lavoro
I SUPPLEMENTI
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IL SOLE 24 ORE
caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
del 2007. L’importo è indicato al netto di quanto
riportato al punto 10 a titolo di acconto per il
2007.
Nel successivo punto 13 va indicato l’importo
dell’addizionale comunale all’Irpef dovuta a titolo
d’acconto per il periodo d’imposta 2008, determi­
nato in occasione del conguaglio i fine anno.
Il punto non deve essere compilato per i lavo­
ratori aventi il domicilio fiscale in Comuni
che non hanno introdotto l’addizionale.
Imposta e addizionali sospese
L’addizionale comunale sospesa è già inclusa nelle
seguenti caselle:
q l’importo di casella 17 è incluso nell’importo di
casella 10
q l’importo di casella 18 è incluso nell’importo di
casella 11
q l’importo di casella 19 è incluso negli importi di
casella 9 e 12
q l’importo di casella 20 è incluso nell’importo di
casella 10.
L’informazione si rende necessaria per impedire
che in sede di controllo formale della dichiarazio­
ne l’importo, correttamente non trattenuto, possa
essere interpretato come l’omissione dell’effettua­
zione e del versamento della ritenuta.
Il dato da evidenziare nelle certificazioni e nella
dichiarazione è preparato in sede di elaborazione
del «foglio paga», nel quale sono ordinariamente
calcolate le ritenute. L’importo effettivamente liqui­
Primo acconto Irpef trattenuto nell’anno
21
Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell’anno
22
Acconto addizionale comunale all’Irpef
24
Acconti Irpef sospesi
23
Acconto addizionale comunale all’Irpef sospeso
25
Credito Irpef non rimborsato
26
dato al sostituito deve, però, prevedere in aggiunta
all’importo netto conteggiato nel cedolino un ulte­
riore valore pari alle ritenute conteggiate e sospese.
Tale impostazione permette di mantenere la so­
spensione anche in sede di calcolo dell’imposta da
conguaglio; in tal caso detta imposta corrisponde
alla somma
q delle ritenute effettivamente operate e
q delle ritenute sospese.
L‘imposta di conguaglio non è la sola a subire una
«sterilizzazione»: lo stesso processo è applicato al
calcolo ed alle ritenute delle addizionali in occa­
sione del conguaglio di fine anno o di fine rappor­
to. I relativi conteggi devono, infatti, essere nor­
malmente operati mentre i prelievi devono essere
sospesi.
La sospensione si applica
q all’intero importo delle addizionali calcolate in
occasione del conguaglio di fine rapporto scaden­
te entro il periodo di sospensione ovvero
q in costanza del rapporto di lavoro, alle sole rate
scadenti all’interno del periodo agevolato.
La procedura genera una sorta di «segregazione»
delle ritenute rispetto al processo di liquidazione
dell’imposta che si realizza attraverso
q la sospensione e
q la memorizzazione con separata evidenza delle
stesse nelle certificazioni e nelle dichiarazioni.
Nelle caselle da 21 a 28, vanno indicati gli im­
porti del primo e secondo o unico acconto relativi
all’Irpef trattenuti dal sostituto al sostituito che si è
avvalso dell’assistenza fiscale nel periodo d’impo­
Credito di addizionale regionale all’Irpef non rimborsato
Credito di addizionale comunale all’Irpef non rimborsato
27
28
successiva casella 23, recante gli importi non
trattenuti per effetto delle disposizioni ema­
nate a seguito di eventi eccezionali.
Rispetto alle versioni precedenti non si rende più
necessaria l’indicazione dell’imponibile Irpef (ca­
sella 19 del 770/2007) poiché lo stesso coincide
con i dati indicati nei punti 1 e 2, ora non più
ridotti delle deduzioni per carichi di famigli e per
categorie reddituali.
La seconda sezione «altri dati» apre, dunque, con
la determinazione dell’imposta lorda (casella 29).
N. 3 - Aprile 2008
sta per il quale è consegnata la certificazione. Tali
importi, aggregati nella sezione assistenza fiscale
del 770/2008, sono dettagliati nella sezione in
commento in quanto inseriti nella certificazione
CUD 2008. In questa sezione, la compilazione
del dato ha funzione di «memorandum» per il lavo­
ratore in occasione dell’eventuale compilazione
della dichiarazione dei redditi.
I dati di casella 11 devono essere indicati al
netto delle eventuali maggiorazioni per ratea­
zione o ritardato pagamento e sono compren­
sivi dell’importo eventualmente indicato nella
21
I SUPPLEMENTI
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Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
Le istruzioni precisano che il punto 29 non deve
essere compilato per i redditi erogati agli eredi.
ALTRI DATI
Imposta lorda
Detrazioni per carichi di famiglia
29
31
35
30
Detrazioni per lavoro dipendente,
pensioni e redditi assimilati
Reddito prodotto all’estero
Contributi previdenza complementare
non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
39
43
Totale oneri per i quali è
prevista la detrazione d’imposta
Applicazione
maggiore ritenuta
47
N. 3 - Aprile 2008
22
Detrazioni
L’imposta lorda di casella 29 si riduce all’imposta
netta corrispondente alle ritenute operate e indi­
Casi
particolari
48
Detrazioni per famiglie numerose
30-bis
Detrazioni per oneri
32
36
40
33
Imposta estera definitiva
37
Contributi previdenza complementare
lavoratori di prima occupazione
Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali
44
Numero
giorni marittimi
49
cate in casella 5, in assenza di situazioni irregolari,
attraverso l’applicazione di detrazioni indicate:
q nel punto 30, quelle eventualmente spettanti
per coniuge e familiari a carico di cui all’art. 12
del Tuir;
q nel punto 30­bis, quelle per famiglie numero­
se indicate in premessa e spettanti a norma del
comma 1­bis dell’art. 12, Tuir. Nella casella è indi­
cato il solo importo che ha trovato capienza nel­
l’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di
cui all’art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15
e 16, nonché delle detrazioni previste da altre
disposizioni normative. La parte eventualmente
eccedente va indicata nel punto 30­ter;
q nel punto 31 va indicato l’importo della detra­
zione per lavoro dipendente o pensione eventual­
mente spettante ai sensi dell’art. 13, Tuir;
q il punto 32 è riservato all’indicazione dell’im­
porto complessivo delle altre detrazioni, spettanti
in relazione agli oneri detraibili riconosciuti dal
datore di lavoro in sede di conguaglio.
Nel punto 33 deve essere indicato il credito d’im­
posta eventualmente riconosciuto in occasione
delle operazioni di conguaglio per le imposte pa­
gate all’estero a titolo definitivo. I dati indicati
nelle annotazioni del CUD 2008 sono traslati nel
modello con particolare riferimento a
q punto 34, l’anno d’imposta in cui è stato perce­
pito il reddito all’estero (ad esempio se il reddito è
stato percepito nel 2006 indicare «2006»);
q punto 35, il reddito prodotto all’estero;
q punto 36, l’imposta pagata all’estero resasi
definitiva.
Alcune informazioni «annotate» CUD 2008 non
trovano accoglimento nel modello; sono:
q il reddito complessivo tassato in Italia;
q l’imposta lorda italiana;
q l’imposta netta dell’anno d’imposta in cui è
41
45
Credito d’imposta
per le imposte pagate all’estero
Detrazioni non fruite
Anno di percezione reddito estero
34
Totale oneri sostenuti esclusi dai
redditi indicati nei punti 1 e 2
Contributi previdenza complementare
esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
38
Previdenza complementare
per familiari a carico
42
Codice fiscale del familiare a carico
Codice fiscale degli enti o casse
Assicurazioni sanitarie
stipulate dal datore di lavoro
Abitazione principale
Altri redditi
50
30-ter
51
46
Periodo
di pensione
52
stato percepito il reddito all’estero.
Credito d’imposta e sostituto
Con le modifiche apportate all’articolo 23 del Dpr
n. 600/1973 ad opera del Dlgs n. 314/1997
commentate dalla circolare 326/E/1997 è stata
prevista la possibilità per il sostituto di imposta di
riconoscere il credito di imposta in sede di con­
guaglio di fine anno. Ed è solo in tale fattispecie
che si rende obbligatoria la compilazione del­
la casella 33 del CUD 2008.
Nella casella 37 sono evidenziati gli oneri per cui
è riconosciuta la deduzione da parte del sostituto
d’imposta in sede di conguaglio. L’articolo 23,
comma 3, del Dpr n. 600/1973 stabilisce, infatti,
che i sostituti d’imposta devono attribuire anche
le detrazioni d’imposta (indicate a casella 32)
eventualmente spettanti ai sensi dell’articolo 15,
Tuir per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro
ha effettuato trattenute sulla busta paga. L’attribu­
zione delle detrazioni può, quindi, essere effettua­
ta solo in occasione del conguaglio di fine anno o
di fine rapporto senza alcuna richiesta da parte
del dipendente.
Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per
assicurazioni sulla vita e sugli infortuni (oneri di
cui alle lettere c) e f) dell’articolo 15, Tuir) l’attri­
buzione della detrazione d’imposta spetta per le
erogazioni effettuate in conformità a contratti col­
lettivi, accordi o regolamenti aziendali.
Anche in tale caso, l’attribuzione della detrazione
da parte del datore di lavoro prescinde dalla ri­
chiesta del dipendente.
Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili
sostenuti direttamente dal lavoratore dipendente,
la circolare n. 326/E/1997 (par. 3.5.) ha ammes­
so che il sostituto possa comunque acconsentire di
tenere conto di detrazioni per oneri non sostenuti
con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
Contributi versati a Fondi sanitari
Il Dlgs n. 41/2000 ha disciplinato il trattamento
fiscale dei Fondi sanitari intervenendo
q sul regime fiscale dei contributi sanitari versati
dal lavoratore dipendente e disciplinati dall’art.
51, comma 2, lettera a) del Tuir, e
q sugli oneri deducibili ai fini Irpef disciplinati
dall’art. 10 del Tuir.
Le norme attualmente in vigore attribuiscono un
beneficio fiscale progressivamente crescente ai
contributi versati ai Fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale costituiti in base alle nuove
disposizioni (cd. «Fondi doc»), mentre come con­
tropartita viene ridotto, nel tempo, il vantaggio
fiscale fino ad ora riconosciuto unicamente ai
«contributi sanitari» versati nell’ambito del reddi­
to di lavoro dipendente (cd. «Fondi non doc»).
L’articolo 51, comma 2, lett. a) del Tuir relativo
alla determinazione del reddito di lavoro dipen­
dente prevede tuttora la convivenza delle agevola­
zioni fiscali sia per i contributi versati ai «Fondi
non doc», come ad esempio il Fasi, che ai «Fondi
doc».
Relativamente all’anno 2007, è stato confermato
l’importo di esclusione pari a 3.615,20 euro (equi­
valente a 7 milioni di lire).
L’importo escluso da concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente deve essere evi­
denziato alla casella 44.
Polizze sanitarie
L’articolo 51 del Tuir non prevede disposizioni
agevolative specifiche a favore dei premi relativi a
polizze sanitarie pagate dal datore di lavoro a
favore dei dipendenti e pertanto l’eventuale pre­
senza di assicurazioni sanitarie sottoscritte dal da­
tore di lavoro a favore dei propri dipendenti confi­
gura per gli stessi retribuzione in natura sulla base
del valore normale e, cioè, si ritiene sulla base
della parte del premio rimasto a carico del datore
di lavoro.
La presenza di polizze sanitarie implica che sia
compilata la casella 46.
La casella deve essere barrata indipendentemente
dal fatto che il premio sia stato parzialmente so­
stenuto dal lavoratore. La compilazione della ca­
sella, infatti, è posta in connessione con la mera
esistenza della copertura assicurativa senza forni­
re ulteriori indicazioni.
La nuova casella 45 (non presente nel CUD
2008) riporta il codice fiscale dell’Ente o Cassa
avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il
sostituito ha versato contributi per assistenza sani­
taria. L’indicazione è fornita per esigenze di con­
trollo della deduzione e, probabilmente, anche
delle detrazioni connesse a spese eventualmente
oggetto di rimborso.
N. 3 - Aprile 2008
del sostituito.
Nella casella 37 vanno indicati:
q il totale degli oneri di cui all’articolo 10 del
Tuir, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei
contributi e premi versati alle forme pensionisti­
che complementari esclusi dall’importo di cui ai
punti 1 e 2, evidenziati nel successivo punto 38;
q le erogazioni effettuate in conformità a contrat­
ti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso artico­
lo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell’art.
51, comma 2, lettera h), del Tuir, non hanno con­
corso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.
Nelle caselle 38 e 39 «Contributi e premi per
previdenza complementare» vanno indicati i con­
tributi (diversi dal Tfr) versati alle forme pensioni­
stiche complementari. In particolare, va indicato:
q nel punto 38 l’importo dei citati contributi e
premi esclusi dalla formazione del reddito indica­
to nelle caselle 1 e 2;
q nel punto 39 l’importo dei contributi e premi
che, eccedendo i limiti consentiti ovvero non
avendo i requisiti, non sono stati esclusi dalla
formazione del reddito del percipiente.
Nella casella 41, relativa alla previdenza comple­
mentare per i familiari a carico, deve essere indi­
cato l’importo dei premi e contributi versati ai
Fondi pensione a favore di tali soggetti. Il lavorato­
re, in tale caso, può dedurre dal proprio reddito
complessivo esclusivamente la parte eccedente i
contributi per familiari a carico che non ha trova­
to capienza nel reddito eventualmente prodotto
dal familiare. Nel solo modello 770/2008, la suc­
cessiva casella 42 (non presente nel CUD
2008) viene riportato il codice fiscale di ciascun
familiare a carico per il quale sono stati effettuati
versamenti di premi e contributi. Le istruzioni non
chiariscono le regole di compilazione nel caso in
cui i familiari siano in numero superiore ad uno.
Dall’interpretazione letterale delle istruzioni, in ta­
le caso si dovrebbe procedere con una compila­
zione di un numero di certificazioni pari al nume­
ro di familiari per cui si è proceduto al versamen­
to di contributi.
Nelle caselle 44 e 46 sono indicati i contributi
versati a Casse e assicurazioni sanitarie.
I SUPPLEMENTI
Articoli
23
I SUPPLEMENTI
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IL SOLE 24 ORE
Si appunta che analoga richiesta non è stata for­
mulata con riferimento alle assicurazioni sanitarie.
Il punto 47 deve essere barrato qualora il sostitu­
to d’imposta, a seguito di apposita richiesta del
contribuente, abbia applicato una maggiore ali­
quota rispetto a quella prevista relativamente al
reddito corrisposto in conformità ai principi conte­
nuti negli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973.
L’evidenziazione di tale richiesta sul modello
770/2008 (e precedentemente nel CUD 2008)
deriva dalle indicazioni contenute nella risolu­
zione n. 199/E/2001 che permette la possibilità
per il sostituto d’imposta di effettuare una ritenu­
ta con un’aliquota superiore rispetto a quella
dovuta in base alle ordinarie regole al fine di
evitare, al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi, il pagamento di impo­
ste troppo elevate.
Tale modalità di effettuazione della ritenuta è con­
sentita
q solo su richiesta del sostituito
q solo per fattispecie fisiologiche (operazioni di
conguaglio senza errori).
zioni e non può barrare la casella 3.
Caso 3 ­ Maggiore ritenuta ­ fattispecie patologica
dopo il 28 febbraio
In tale caso, il sostituto sbaglia i calcoli dell’impo­
sta in sede di conguaglio e ha evidenza dell’errore
dopo i tempi consentititi per un conguaglio inte­
grativo; il sostituto non può, pertanto, utilizzare la
casella 3 per evidenziare l’errore, tanto nel CUD
quanto nel 770/2008.
Nelle caselle 53­68 sono indicati i dati relativi al
conguaglio progressivo. Qualora il sostituito si sia
avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavo­
ro di tenere conto di altri redditi di lavoro dipen­
dente o assimilati percepiti, nella certificazione
devono essere indicati:
q l’ammontare complessivo dei redditi percepiti,
nelle caselle 1 e 2
q le ritenute operate e le detrazioni spettanti.
I redditi complessivamente erogati da altri
soggetti sono altresì evidenziati ai successivi
punti 56 e 57 che costituiscono un dato par­
ziale rispetto al dato complessivo contenuto
nei punti 1 e 2.
Le istruzioni precisano che le caselle relative ai
redditi erogati da altri soggetti debbono essere
compilati anche se:
q i redditi sono stati conguagliati in conseguenza
del passaggio dei dipendenti da un datore di lavo­
ro ad un altro senza interruzione del rapporto di
lavoro, indipendentemente dall’estinzione del pre­
cedente sostituto (e quindi tanto in caso di cessio­
ne di azienda o di ramo di azienda quanto in caso
di fusione);
q l’erede prosegua l’attività del sostituto decedu­
to in ipotesi di successione mortis causa.
Nelle caselle da 82 a 93 sono indicati i com­
pensi relativi ad anni precedenti e corrisposti
nel 2007. Detti compensi sono soggetti a tassa­
Caso 1 ­ Maggiore ritenuta ­ fattispecie fisiologica
In tale caso, in occasione del conguaglio di fine
anno, il datore di lavoro non ha provveduto a
restituire le maggiori ritenute effettuate in corso
d’anno, ma si è limitato a verificare le detrazioni e
le deduzioni spettanti e a determinare l’imponibile
per le addizionali regionali e comunali eventual­
mente dovute dal contribuente.
Caso 2 ­ Maggiore ritenuta ­ fattispecie patologica
entro il 28 febbraio
In tale caso, il sostituto sbaglia i calcoli dell’impo­
sta in sede di conguaglio e ne ha evidenza entro i
tempi consentititi per un conguaglio integrativo. Il
sostituto è obbligato alla ripetizione delle opera­
DATI RELATIVI
AI CONGUAGLI
INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO
Irpef trattenuta dal sostituto
Irpef da trattenere dal sostituto
Irpef da versare all’erario
successivamente al 28 febbraio successivamente al 28 febbraio 2007
da parte del dipendente
54
53
58
N. 3 - Aprile 2008
24
Codice fiscale
Addizionale regionale
64
55
59
Causa
60
56
61
Addizionale regionale sospesa
65
zione separata e possono essere oggetto di so­
spensione in presenza di eventi che consenta­
no tale facoltà. In presenza di tale ipotesi, il
relativo importo deve essere riepilogato a ca­
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI
Totale redditi conguagliato
Totale redditi conguagliato
già compreso nel punto 1
già compreso nel punto 2
66
Reddito conguagliato
Addizionale comunale
acconto 2007
sella 60.
57
62
67
Ritenute
Addizionale comunale
saldo 2007
63
Ritenute sospese
Addizionale comunale sospesa
68
Guida al Lavoro
I SUPPLEMENTI
Articoli
IL SOLE 24 ORE
COMPENSI RELATIVI
AGLI ANNI PRECEDENTI
SOGGETTI A
TASSAZIONE SEPARATA
Totale compensi arretrati per i quali
è possibile fruire delle detrazioni
82
Totale compensi arretrati per i quali
non è possibile fruire delle detrazioni
83
Compensi arretrati per i quali
è possibile fruire delle detrazioni
87
Totale ritenute operate
84
Compensi arretrati per i quali non
89
Periodo
d’imposta
Detrazioni
(Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.)
Ritenute sospese
90
Codice fiscale del sostituto
92
91
86
Ritenute operate
è possibile fruire delle detrazioni
88
Anno apertura
successione
Totale ritenute sospese
85
93
CUD
2008
COMPENSI RELATIVI
AGLI ANNI PRECEDENTI
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)
Totale compensi arretrati
per i quali è possibile fruire
delle detrazioni
82
Totale compensi arretrati
per i quali non è possibile fruire
delle detrazioni
83
Totale ritenute operate
Totale ritenute sospese
84
La sezione è molto più ricca nel 770/2008 rispetto
al CUD 2008 (vedi sotto). Rispetto al CUD presen­
ta 8 maggior caselle che accolgono
q punto 86 l’indicazione dell’anno in cui si è aper­
ta la successione nell’ipotesi di corresponsione agli
eredi di emolumenti arretrati;
q punti da 87 a 92, ad integrazione dei dati com­
plessivi già evidenziati nei punti da 82 a 85, l’indi­
cazione per ciascun periodo di imposta dei dati dei
compensi soggetti a tassazione separata relativi agli
85
anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e rite­
nute; qualora i compensi si riferiscano a più anni
d’imposta devono essere utilizzati più righi compi­
lando i punti da 87 a 92, avendo cura di specificare
al punto 86 il diverso anno di riferimento.
Da ultimo il punto 93 deve essere compilato nelle
ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il
passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale
del precedente sostituto che ha erogato gli emolu­
menti arretrati.
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La cultura dei fatti.
25
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La comunicazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati