GUIDA al LAVORO
APPROFONDIMENTI
L
e innovazioni apportate al
mod. 770/2006 nella parte
«Comunicazione dati lavoro dipendente e assimilati» appaiono circoscritte e riflettono le
innovazioni efficaci dal 1° gennaio 2005. Queste sono limitate
all’introduzione della deduzione
per i carichi di famiglia (no tax
family area) e alla conseguente
soppressione delle detrazioni per
carichi di famiglia e replicano,
secondo normativa, le indicazioni contenute nel Cud 2006.
Le novità 2006
L’innovazione citata si radica nel
modello al nuovo punto 18 «Deduzione per coniuge e familiari a carico (art. 12, commi
1 e 2, Tuir)».
A tal proposito si rammenta che
l’articolo 12, Tuir dispone due deduzioni per oneri di famiglia: 1) la
deduzione generale per familiari a
carico (commi 1 e 2), il cui importo teorico varia in funzione della
natura soggettiva del familiare a
carico (coniuge, figlio, altri familiari di cui all’articolo 433 c.c.); 2)
la deduzione maggiorata per i figli
in presenza di particolari condizioni personali (età inferiore a tre
anni, assenza dell’altro genitore,
condizione di disabilità).
La deduzione è condizionata ma
nel contesto che si rappresenta
(riconoscimento da parte del sostituto d’imposta) l’art. 23, comma 2, lett. a), del Dpr n. 600/
1973 dispone che il sostituto
d’imposta sia obbligato a riconoscere la deduzione per familiari
a carico ove il percipiente dichiari di avervi diritto, indichi le condizioni di spettanza e si impegni
a comunicare tempestivamente
le eventuali variazioni.
n. 2 ­ Giugno 2006
Si evidenzia come al fianco di
tali deduzioni sia rinvenibile una
speciale deduzione di scopo, finalizzata a sostenere le famiglie
(rectius, i contribuenti) che hanno
esigenze di essere supportate in
presenza di persone non autosufficienti nel compimento degli atti
della vita quotidiana (comma 4bis). Tale deduzione non può, però, essere riconosciuta dal datore
di lavoro (ai sensi dell’articolo
23, comma 2, lettera a), Dpr n.
600/1973) dovrà essere fatta valere dall’interessato in sede di dichiarazione dei redditi. È questa
la ragione della mancata menzione nella rubrica della casella.
Il modello propone ulteriori e più
circoscritte innovazioni che si seguito sintetizziamo.
Le variazioni apportate
al modello
Rispetto al 770/2005, relativo al
periodo d’imposta 2004, nella
nuova certificazione risultano
soppressi i seguenti campi:
1. «Redditi derivanti dall’emersione del sommerso» (punto 5 770/2005): il regime agevolato
(imposizione sostitutiva agevolata sui redditi di lavoro emersi) è
scaduto con l’anno d’imposta
2004 (ex articolo 1, comma 2,
legge n. 383/2001 e circolare 56/
2002, paragrafo 4.2.1);
2. «Detrazioni per lavoro dipendente o pensione» (punto
33 - 770/2005): l’abrogazione
della casella è conseguenza delle
innovazioni apportate dall’articolo 1, comma 349, lettera d), della
legge n. 311/2004 (attuazione del
secondo modulo di riforma dell’Irpef) che ha abrogato, come
Il Sole 24­Ore
Pirola
I Supplementi
La comunicazione dei redditi
di lavoro dipendente ed assimilati
sopra accennato, l’articolo 14,
Tuir «Altre detrazioni»;
3. «Detrazione per coniuge e
familiari a carico» (punto 34 770/2005): per le medesime ragioni indicate al punto 3) l’introduzione del nuovo sistema di deduzioni dal reddito complessivo
in luogo delle detrazioni d’imposta ha comportato la soppressione delle detrazioni per coniuge e
familiari a carico e la loro sostituzione con deduzioni dal reddito
complessivo;
4. «Totale detrazioni» (punto 35
- 770/2005): Il venir meno delle
detrazioni per lavoro dipendente
e di quelle per familiari a carico
ha reso superflua l’esposizione
nella certificazione del dato complessivo, coincidendo quest’ultimo con l’unica detrazione superstite ovvero la detrazione per oneri di cui all’articolo 15, Tuir.
In coerenza con quanto sopra indicato nel modello le caselle 1 e
2 non recano più il riferimento
alle detrazioni ex articolo 14, Tuir (lavoro dipendente).
Ulteriori variazioni
Punti 6 - 7 «Addizionali regionale e comunale all’Irpef»: ragioni analitiche hanno indotto a
modificare l’intestazione delle
caselle 6 e 7 che, in precedenza,
recavano il riferimento alla determinazione dell’imposta dovuta
sulla somma dei redditi esposti
nei punti 1 e 2. In sostanza si
faceva derivare da tale affermazione la coincidenza dell’imponibile delle addizionali con la predetta somma. Come accertato
dalla circolare n. 31/E/2005,
mentre la deduzione per la progressività dell’imposizione non è
7
GUIDA al LAVORO
I Supplementi
APPROFONDIMENTI
rilevante ai fini dell’imponibile
delle addizionali (ex articolo 2,
comma 4, legge n. 289/2002), la
deduzione per oneri familiari riduce l’imponibile dei contribuenti residenti.
La circ. 31/E/2005 chiarisce che
la «no tax family area» non abbatte, tuttavia, il reddito certificato per i soggetti non residenti
con la seguente argomentazione. Ai sensi dell’art. 24 Tuir le
detrazioni per oneri di famiglia
disciplinate dal previgente art.
13, Tuir non erano riconosciute
in riduzione dell’imposta lorda
dovuta dai soggetti non residenti; analogamente, dunque, le
nuove deduzioni non devono
operare in riduzione del reddito
da assoggettare a tassazione
nel territorio dello Stato.
L’imponibile delle addizionali è
pertanto,
casella 1 + casella 2 – casella 18
= imponibile
Le regole di compilazione
La semplificazione operata con il
Dpr n. 435/2001 ha comportato
lo sdoppiamento del modello 770
in due parti riferite alla presenza
di una certificazione delle ritenute operate. La certificazione che
interessa i redditi analizzati in
questa parte del commento alle
istruzioni è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente (Cud), equiparati e assimilati
consegnata al contribuente entro
il 15 marzo 2006.
La struttura della sezione
La sezione principale del 770/S/
2006 è suddivisa in quattro parti
così denominate e organizzate:
q Parte A - Dati generali Dati
relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
q Parte B - Dati fiscali ripartiti
tra somme ordinarie, somme assoggettate a tassazione separata e
un importante sezione dedicata
alle indennità di fine rapporto di
lavoro dipendente ed equipollenti, altre indennità e prestazioni in
forma capitale;
q Parte C - Dati previdenziali e
assistenziali - Inps, Inpdap, Ipost
e Inail;
q Parte D - Assistenza 2005.
Ciascuna comunicazione deve
essere contraddistinta:
q da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell’apposito riquadro;
q dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra.
Tale modalità di indicazione dei
dati dovrà essere seguita anche
in presenza di più certificazioni
correttamente rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo
d’imposta allo stesso percipiente
(ad esempio nel caso di due rapporti a tempo determinato nell’anno).
L’intestazione reca due volte il
riferimento al codice fiscale consentendo di distinguere tra:
q codice fiscale del dichiarante;
q codice fiscale del sostituto
d’imposta.
1) Il codice fiscale
del dichiarante
q è lo spazio posto nell’intestazione a fianco del numero progressivo della comunicazione;
q rappresenta la regola ordinaria
di compilazione;
q deve essere compilato dal soggetto intestatario della dichiarazione i cui dati sono evidenziati
nel frontespizio (dati relativi al
sostituto).
2) Il codice fiscale
del sostituto d’imposta
q è lo spazio posto nel primo
rigo successivo all’intestazione a
fianco del numero progressivo
della comunicazione;
q deve essere evidenziato nel
caso di operazioni straordinarie e
successioni;
q è evidenziato in associazione
con il codice fiscale del dichiarante;
q deve essere compilato evidenziando i dati del soggetto estinto
ovvero a cui il dichiarante succede.
Esposizione dati:
q i dati fiscali vanno esposti in
unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali: vanno, cioè, tolte le cifre decimali
dell’importo stesso senza dover
procedere preventivamente al relativo arrotondamento;
q i dati contributivi Inps, Inpdap
e Ipost vanno in unità di euro
mediante arrotondamento:
- all’unità inferiore fino a 49 centesimi di euro;
- all’unità superiore da 50 centesimi di euro in poi.
Parte A - Dati relativi al dipendente,
pensionato o altro percettore delle somme
Nella parte A sono esposti
q il codice fiscale (casella 1);
q i dati anagrafici (caselle da 2 a 7)
del percipiente-contribuente.
La casella 8 è funzionale ad evidenziare particolari
situazioni interessanti il lavoratore dipendente in
relazione a particolari condizioni correlate. Per quan-
8
to, infatti, la comunicazione possa recare dati anche
diversi da quelli di lavoro dipendente, solo per tale
categoria si applicano le ipotesi previste per la compilazione della casella. Si rammenta che il Dlgs n.
47/2000 ha riformato la fiscalità collegata alla previdenza complementare e, in particolare, le regole di
deducibilità dei contributi versati ai fondi previdenzia-
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Pirola
n. 2 ­ Giugno 2006
GUIDA al LAVORO
APPROFONDIMENTI
Regola generale di deducibilità dei contributi
di previdenza complementare
Contributo massimo deducibile 12% del reddito
A
Limite massimo in valore assoluto € 5.164,57 (pari a
10 milioni di vecchie lire)
B
Vincolo generale: è deducibile il minore importo tra
AeB
C
Vincolo ulteriore per i lavoratori subordinati: deduzione massima pari al doppio del Tfr destinato al
fondo (che implica l’obbligo di versare al fondo almeno una parte del Tfr ove lo stesso sia ancora disponibile per il lavoratore). Regola generale: C < D
D
Casella 8, codice 1: ai fini della deducibilità dei
contributi versati al fondo pensione da parte dei
«vecchi iscritti ai vecchi fondi» non opera la condizione D esposta in tabella (limite costituito dalla quota del Tfr versato al fondo pensione) ed è prevista
l’elevazione del limite assoluto di deducibilità per un
importo determinato in base alla differenza tra:
q i contributi effettivamente e complessivamente
versati dal datore di lavoro e dal lavoratore nel periodo di imposta 1999 e
q il limite di 5.164,57 € (sempre nei limiti del 12%
del reddito complessivo).
Casella 8, codice 2: per i soggetti iscritti alle forme
pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio è
ammessa, per un periodo transitorio, la integrale deducibilità dei contributi versati ai predetti fondi.
Casella 8, codice 3: nell’ipotesi di rapporti di lavoro
per i quali non è previsto l’istituto del Tfr, non opera il
limite di deducibilità (condizione D esposta in tabella)
correlato al Tfr trasferito alle forme pensionistiche
collettive. Essendo, infatti, assente il parametro (Tfr),
il requisito diventerebbe irrealizzabile.
Casella 8, codice 4: molti settori economici firmatari
di contratti collettivi di lavoro si sono dotati di fondi di
categoria (denominati Cometa, Fon.Te., Fondogommaplastica, Arco, Byblos, Previmoda, Alifond, Concreto ed altri). Qualora il lavoratore dipendente non
abbia aderito ad un fondo negoziale regolarmente
costituito ed abbia, invece, aderito ad un diverso
fondo aperto per determinare l’importo dei contributi
deducibili occorre
q calcolare il limite del 12% del reddito complessivo
considerando il reddito di lavoro dipendente e
q limitare la deduzione del contributo solo sulla parte di reddito complessivo diverso dal reddito di lavoro dipendente.
Tale ipotesi si verifica, come accennato, quando il
lavoratore procede autonomamente al versamento
ad un fondo pensione cd. «aperto». L’informazione
fornita in sede di 770 è pertanto utile:
q a comunicare il mancato riconoscimento di oneri
deducibili in sede di conguaglio;
q a trasferire l’informazione per il possibile controllo
incrociato in capo al dipendente.
n. 2 ­ Giugno 2006
Dalle indicazioni fornite si ha come ulteriore conseguenza che non deve essere compilata la casella 8
nella situazione «ordinaria» rappresentata dagli iscritti:
q dopo il 28 aprile 1993;
q per la prima volta;
q ai cd. «nuovi fondi».
Caso Particolare - Categorie plurime
Nell’ipotesi di una pluralità di rapporti (successivi
o contemporanei) riconducibili:
q a diversi codici ovvero;
q ad una situazione codificata e ad altre non codificate anche con riferimento a diversi redditi di
lavoro conguagliati (il caso più frequente è quello
del dipendente-amministratore della stessa società ma si verifica anche il caso di erogazione a uno
stesso percettore di una borsa di studio e di reddito di lavoro subordinato); le istruzioni in tale caso
chiariscono che nella casella 8 deve essere riportato il codice alfabetico convenzionale «A».
I Supplementi
li. La riforma ha previsto una normativa generale e
una serie di eccezioni. La casella si rende, dunque,
necessaria per la verifica del corretto trattamento
fiscale riservato al contributo. I codici da inserire
nella casella 8 corrispondono alle seguenti ipotesi.
Al punto 9 deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella SD posta nell’Appendice delle presenti istruzioni.
La base di commisurazione
dell’addizionale comunale
L’indicazione del domicilio fiscale risultante alla data
di riferimento del conguaglio da evidenziare a casella 10 è funzionale all’individuazione dell’addizionale
comunale e regionale all’Irpef che con riferimento ai
redditi di lavoro dipendente e assimilati è mutato
rispetto al perido di imposta precedente. Fino al
2004, il prelievo era operato sull’imponibile Irpef al
lordo della nuova deduzione teorica prevista dall’articolo 11, Tuir. Ora, come detto in premessa, sopra
l’imponibile è influenzato dall’importo evidenziato a
casella 18.
La casella 10 individua il luogo di domicilio fiscale
poiché le regole generali dispongono che l’addizionale sia dovuta al Comune o alla Regione nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre
dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
Le regole per l’individuazione
del domicilio fiscale
Ai sensi dell’articolo 58 del Dpr n. 600/1973 il domicilio fiscale concide con la residenza anagrafica. Il
domicilio può essere modificato:
q su richiesta motivata del contribuente;
q su iniziativa dell’ufficio.
La stessa disposizione chiarisce che le variazioni di
domicilio fiscale hanno effetto decorsi sessanta giorni dalla richiesta. Ciò significa che il riferimento al
«31 dicembre» contenuto all’interno del modello e
delle istruzioni deve essere retrodatato al 2 novembre 2005 poiché le variazioni nei sessanta giorni
successivi, fino ad arrivare alla predetta data, sono
inefficaci.
Per i residenti all’estero l’art. 58, comma 2 del Dpr n.
600/1973 fissa i criteri per la determinazione del
domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale:
Il Sole 24­Ore
Pirola
9
GUIDA al LAVORO
I Supplementi
APPROFONDIMENTI
q nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, ovvero
q in presenza di più Comuni, nel Comune in cui si è
prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di
un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un
regime fiscale privilegiato indicati dal Dm 4 maggio
1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima
residenza in Italia.
I lavoratori italiani inviati all’estero:
q per un periodo superiore a 183 giorni su 365,
anche a cavallo di due anni solari;
q quale oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;
q a cui si applicano le retribuzioni convenzionali ex
articolo 51, comma 8-bis, Tuir
mantengono la residenza fiscale in Italia e conseguentemente il domicilio fiscale.
Caso particolare
Posto che il dato è necessario ai fini del riscontro
del corretto operato da parte del sostituto, la data
indicata nel modello e nelle istruzioni (31 dicembre) deve intendersi come data a cui sono riferite le operazioni di conguaglio dell’imposta da
parte del sostituto.
Come richiamato sopra, infatti, le addizionali sono
dovute all’atto del conguaglio:
q di fine periodo ovvero;
q di fine rapporto.
Per i lavoratori in forza ovvero cessati alla data del
31 dicembre 2005, a casella 10 deve essere indicato
il Comune di domicilio fiscale a quella data. Per i
lavoratori cessati prima del 31 dicembre 2005, a
casella 10 deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale alla data di risoluzione del rapporto a cui
sono riferite le operazioni di conguaglio.
Per i lavoratori con cui il rapporto di lavoro si è
risolto nel corso del periodo di imposta non è,
pertanto, fatto obbligo al sostituto acquisire l’informazione relativa al luogo di domicilio fiscale
alla data del 31 dicembre 2005.
Come noto il termine per la consegna dei Cud 2006
è posta:
q al 15 marzo 2006 in via ordinaria;
q entro dodici giorni dalla richiesta, nell’ipotesi di
risoluzione del rapporto di lavoro.
Non vi è obbligo di verifica del domicilio fiscale
anche nell’ipotesi in cui il lavoratore cessato non
richieda la consegna anticipata del Cud e, pertanto, lo stesso sia consegnato nei termini ordinari (15 marzo).
Parte B - Dati fiscali
Nella parte B «Dati fiscali» vanno dichiarati i redditi
riferiti al periodo di imposta 2005 ed erogati entro il
12 gennaio 2006 in attuazione del «principio di cassa allargato».
Le regole di compilazione del 770 si uniformano al
criterio generale di versamento delle ritenute; il versamento delle ritenute afferenti i redditi corrisposti
entro il 12 gennaio 2006 e relativi all’anno 2005, è
stato regolarmente effettuato entro il 16 febbraio
2006. Per rendere «regolare» il versamento al controllo automatico, il versamento è evidenziato nel
prospetto/quadro dei versamenti della dichiarazione
dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2005 con particolari modalità:
q evidenza del periodo di riferimento 12.2005 (770/
S/2006, quadro ST, punto 1: 12.2005);
q evidenza della causale B (770/S/2006, quadro ST,
punto 7: B).
La parte B «Dati fiscali» include i redditi di lavoro
dipendente ed assimilati:
q assoggettati a tassazione ordinaria;
q assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni
precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro erogate
nell’anno a seguito di cessazioni avvenute a partire
dal 1974 o non ancora avvenute, compresi suoi acconti e anticipazioni, e prestazioni pensionistiche di
cui al Dlgs n. 124/1993 erogate in forma di capitale).
Nel punto 1 va indicato il totale dei redditi di lavoro
dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è teoricamente possibile fruire della deduzione di cui all’art.
11, commi 1, 2 e 3, Tuir e/o delle detrazioni per lavoro
dipendente e pensione al netto degli oneri deducibili
di cui all’art. 10 (evidenziati in forma riassuntiva ai
10
punti 25 e 26) e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.
L’importo da evidenziare a casella 1 deve essere indicato al lordo dell’importo relativo alla deduzione teorica effettivamente attribuito dal sostituto d’imposta al
percipiente ed evidenziata nel successivo punto 17.
Casi particolari
Lavoratori all’estero - Quanto ai redditi di lavoro
dipendente prodotti all’estero e determinati a norma
del comma 8-bis, dell’art. 48 del Tuir, a casella 1 si
deve indicare la retribuzione convenzionale definita
per l’anno 2005 dal decreto interministeriale 31
gennaio 2006 (G.U. n. 34 del 10 febbraio 2006).
Le istruzioni ricalcano quelle adottate per il CUD
che richiamano la regola prevista per tale certificazione ricordando che «qualora il reddito di cui
al punto 1 comprenda redditi prodotti all’estero,
l’ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle
annotazioni». Tale indicazione è importante per
quanto si dirà a commento di casella 22 - «Credito per imposte per assolte all’estero». Tale indicazione, già presente nelle precedenti istruzioni stata resa operativa dall’introduzione dello spazio
«Annotazioni» nelle caselle comprese tra i punti
160 e 177.
Lavoratori all’estero - Frontalieri - Per i redditi
derivanti da lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi
limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello
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Pirola
n. 2 ­ Giugno 2006
GUIDA al LAVORO
APPROFONDIMENTI
Nel punto 2 devono, invece, essere evidenziati i redditi che fino al 2002 non potevano fruire delle detrazioni per la produzione del reddito quali indennità,
gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per
l’esercizio di pubbliche funzioni, indennità percepite
per l’esercizio di cariche pubbliche elettive ed i compensi per l’attività libero professionale intramuraria
svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.
Analogamente a quanto previsto al punto 1, anche
l’importo da evidenziare nel presente punto, deve
essere al lordo della deduzione (in tali ipotesi, limitata alla deduzione-base) eventualmente riconosciuta
ed esposta nel punto 17.
Nella casella 3 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i
quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui
all’art. 11, comma 2, Tuir (euro 4.500,00). A casella
4 va, invece, indicato il numero dei giorni compresi
nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha
diritto alla deduzione di cui all’art. 11, comma 3, Tuir
(euro 4.000,00).
I punti 3 e 4 vanno compilati anche qualora non
competa la predetta deduzione o il sostituito ne
abbia richiesto la non applicazione.
Nella casella 5 va indicato il totale delle ritenute
d’acconto che il sostituito espone nella propria dichiarazione dei redditi. Le ritenute indicate in questo
punto devono essere esposte al netto
q del credito d’imposta eventualmente riconosciuto
per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo,
indicato nel punto 22;
q al netto dell’eccedenza di imposta, utilizzata a
scomputo, risultante dal conguaglio con anticipazioni
di prestazioni in forma di capitale erogate in anni
precedenti e assoggettate a tassazione separata.
Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 8.
L’importo delle ritenute da indicare nella casella 5 è
quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d’imposta.
Casi particolari
Conguaglio incapiente - Nell’ipotesi in cui, entro
il 28 febbraio 2006, le retribuzioni siano risultate
insufficienti a subire il prelievo corrispondente al
«debito» derivante dal conguaglio di fine anno,
l’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973 permette due soluzioni (comunicate dal dipendente
per iscritto):
q il dipendente può versare al sostituto l’importo
delle ritenute ancora dovute (in quanto eccedenti
le retribuzioni interessate dalle operazioni di conguaglio), ovvero
q il dipendente può autorizzare il sostituto al prelievo dell’eccedenza di imposta dovuta dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 feb-
n. 2 ­ Giugno 2006
braio 2006; su tali importi, dal mese di marzo, si
applica l’interesse dello 0,5% mensile, da trattenere e versare (con il codice 1013) nei termini
ordinari. L’eventuale importo che, al termine del
periodo di imposta, rimane comunque non trattenuto per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto di lavoro, deve essere comunicato al sostituito che dovrà provvedere autonomamente al versamento dello stesso entro il 15
gennaio dell’anno 2006.
I Supplementi
Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro
8.000,00) di cui invece doveva essere fornita distinta indicazione nelle annotazioni del Cud.
In caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo
delle ritenute conseguenti al conguaglio, i dati vanno
esposti nel 770/2006 nel seguente modo:
q nel punto 5 va indicato il totale delle ritenute anche se non tutte risultano ancora operate;
q vanno compilati i punti 43 o 44.
A casella 6 va indicato l’ammontare dell’addizionale
regionale all’Irpef dovuta dal sostituito sul totale dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 9.
A casella 7 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef dovuta dal sostituito sul totale dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati,
con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato
nel punto 10.
Il punto non deve essere compilato per i lavoratori aventi il domicilio fiscale in Comuni che non
hanno introdotto l’addizionale.
Nelle caselle 8, 9 e 10 va indicato l’importo delle
ritenute non operate per effetto delle disposizioni
emanate a seguito di eventi eccezionali.
Tali importi sono già compresi tra gli importi indicati nei punti 5, 6 e 7.
L’informazione si rende necessaria per impedire che
in sede di controllo formale della dichiarazione l’importo, correttamente non trattenuto, possa essere
interpretato come l’omissione dell’effettuazione e del
versamento della ritenuta.
Il dato da evidenziare nelle certificazioni e nella dichiarazione è preparato in sede di elaborazione del
«foglio paga», nel quale sono ordinariamente calcolate le ritenute. L’importo effettivamente liquidato al
sostituito deve, però, prevedere in aggiunta all’importo netto conteggiato nel cedolino un ulteriore valore pari alle ritenute conteggiate e sospese.
Tale impostazione permette di mantenere la sospensione anche in sede di calcolo dell’imposta da conguaglio, pari alla somma:
q delle ritenute effettivamente operate e
q delle ritenute sospese.
L’imposta di conguaglio non è la sola a subire una
«sterilizzazione»: lo stesso processo è applicato al
calcolo ed alle ritenute delle addizionali in occasione
del conguaglio di fine anno o di fine rapporto. I relativi conteggi devono, infatti, essere normalmente operati mentre i prelievi devono essere sospesi.
La sospensione si applica:
q all’intero importo delle addizionali calcolate in occasione del conguaglio di fine rapporto scadente entro il periodo di sospensione ovvero
q in costanza del rapporto di lavoro, alle sole rate
scadenti all’interno del periodo agevolato.
Il Sole 24­Ore
Pirola
11
GUIDA al LAVORO
I Supplementi
APPROFONDIMENTI
12
La procedura genera una sorta di «segregazione»
delle ritenute rispetto al processo di liquidazione dell’imposta che si realizza attraverso:
q la sospensione e
q la memorizzazione con separata evidenza delle
stesse nelle certificazioni e nelle dichiarazioni.
Nelle caselle da 11 a 16, vanno indicati gli importi
del primo e secondo o unico acconto relativi all’Irpef
trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso
dell’assistenza fiscale nel periodo d’imposta per il
quale è consegnata la certificazione. Tali importi sono meglio dettagliati nella sezione assistenza fiscale
e sono inseriti in questa sezione in quanto già presenti nel Cud con funzione di «memorandum» per
l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del destinatario della certificazione.
I dati di casella 11 devono essere indicati al netto
delle eventuali maggiorazioni per rateazione o
ritardato pagamento e sono comprensivi dell’importo eventualmente indicato nella successiva
casella 13, recante gli importi non trattenuti per
effetto delle disposizioni emanate a seguito di
eventi eccezionali.
Nei punti 14, 15 e 16 vanno indicati gli eventuali
crediti di Irpef, di addizionale regionale all’Irpef e di
addizionale comunale all’Irpef relativi all’anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.
Nella casella 17 va indicato l’importo della deduzione riconosciuta ai sensi dell’art. 11, Tuir e determinata secondo le regole ricordate in precedenza, mentre
nella successiva casella 18 va indicata la deduzione
per familiari a carico descritta in precedenza.
Si rammenta che nel caso di rapporti di lavoro a
tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno (inizio o cessazione del rapporto
di lavoro nel corso dell’anno), limitatamente ai redditi
di cui al punto 1, il sostituto doveva ragguagliare
anche la deduzione di euro 3.000,00 al periodo di
lavoro, potendo riconoscere l’eventuale differenza in
sede di conguaglio su richiesta del percipiente.
Il punto 17 non va compilato quando:
q il percipiente ha chiesto al sostituto la non applicazione della deduzione di cui all’art. 11, Tuir. In questo
caso deve essere compilata la casella 36;
q il risultato delle operazioni di calcolo della percentuale di spettanza sia pari o inferiore a zero.
Nella casella 19 va indicato il totale imponibile Irpef
(punto 1 + punto 2 - punto 17 - punto 18), relativo ai
redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati
sul quale sono state applicate le aliquote per scaglioni di reddito del Tuir. Al punto 20 è indicata l’imposta
lorda calcolata sul totale imponibile evidenziato al
punto 19.
Nel punto 21 va indicato l’importo da portare ad
abbattimento dell’imposta computato sulla base del
dato inserito a casella 27.
Nel punto 22 deve essere indicato il credito d’imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle
operazioni di conguaglio per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Relativamente all’importo
evidenziato in questo punto, nelle annotazioni del
Cud il dato doveva essere esposto con grande analiticità indicando:
q l’anno d’imposta in cui è stato percepito il reddito
all’estero (ad esempio se il reddito è stato percepito
nel 2002 indicare «2002»);
q il reddito prodotto all’estero;
q l’imposta pagata all’estero resasi definitiva;
q il reddito complessivo tassato in Italia;
q l’imposta lorda italiana.
Nel 770/2006 sono trasfuse le predette indicazioni
analitiche. Con riferimento, infatti, al credito d’imposta evidenziato nel precedente punto 22, nei punti
23, 24 e 25 devono essere, rispettivamente, indicati
per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato
prodotto:
q l’anno di percezione del reddito estero;
q il reddito prodotto all’estero;
q l’imposta pagata all’estero resasi definitiva.
Credito d’imposta e sostituto
Con le modifiche apportate all’art. 23 del Dpr n.
600/1973 ad opera del Dlgs n. 314/1997 commentate dalla circolare n. 326/E/97 è stata prevista la possibilità per il sostituto di imposta di riconoscere il credito di imposta in sede di conguaglio
di fine anno. Ed è solo in tale fattispecie che si
rende obbligatoria la compilazione della casella 22 del modello 770/2006.
Nelle caselle 26 e 27 sono evidenziati gli oneri per
cui è riconosciuta la deduzione e detrazione da parte
del sostituto d’imposta in sede di conguaglio. L’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973 stabilisce,
infatti, che i sostituti d’imposta devono attribuire anche le detrazioni d’imposta eventualmente spettanti
ai sensi dell’articolo 15 del vecchio Tuir per oneri a
fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sulla busta paga. L’attribuzione delle detrazioni
può, quindi, essere effettuata solo in occasione del
conguaglio di fine anno o di fine rapporto senza
alcuna richiesta da parte del dipendente.
Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per
assicurazioni sulla vita e sugli infortuni (oneri di cui
alle lettere c) e f) dell’articolo 15, Tuir) l’attribuzione
della detrazione d’imposta spetta per le erogazioni
effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi o
regolamenti aziendali.
Anche in tale caso, l’attribuzione della detrazione da
parte del datore di lavoro prescinde dalla richiesta
del dipendente.
Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili sostenuti direttamente dal lavoratore dipendente, la circolare n. 326/E/97 (par. 3.5.) ha ammesso che il sostituto possa comunque acconsentire di tenere conto
di detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del sostituito.
Nella casella 26 vanno indicati:
q il totale degli oneri di cui all’articolo 10, Tuir, alle
condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e
premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall’importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel successivo punto 28;
q le erogazioni effettuate in conformità a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10,
comma 1, lettera b), che, a norma dell’art. 51, comma 2, lettera h), Tuir, non hanno concorso a formare
il reddito di cui ai punti 1 e 2.
Il Sole 24­Ore
Pirola
n. 2 ­ Giugno 2006
GUIDA al LAVORO
APPROFONDIMENTI
Fondi squilibrati
La casella 30 non deve essere compilata per gli
iscritti, anche successivamente alla predetta data,
ai fondi di previdenza preesistenti che evidenziano un rilevante squilibrio finanziario ed abbiano
presentato istanza al Ministero del lavoro per l’applicazione del periodo transitorio di cui al comma
8-bis) dell’articolo 18 del Dlgs n. 124/1993 (ad
esempio fondo Negri che ha ottenuto la deroga
all’applicazione delle disposizioni contenute nel
Dlgs n. 124/1993 e Dlgs n. 47/2000 con decreto
del Ministro del lavoro 22 dicembre 1995). In tale
situazione a casella 8, parte «A» deve essere
indicata la causale 2.
Vecchi iscritti
Con riferimento ai cosiddetti «vecchi iscritti», intendendosi per tali coloro che, alla data del 28
aprile 1993, erano destinatari di prestazioni di tipo
previdenziale a carico di forme pensionistiche già
istituite alla data del 15 novembre 1992, la casella
30 non deve essere compilata neppure nell’ipotesi in cui il vecchio iscritto sia tenuto, anche per
accordo, a destinare una parte del Tfr maturato
nell’anno al fondo di previdenza complementare
(si veda, ad esempio, l’accordo tra Confindustria
e Previndai del 23 maggio 2000 che, a decorrere
dal 1° gennaio 2002, prevede che anche i vecchi
iscritti debbano versare una quota di Tfr al fondo
Previndai stesso). Nella risposta 7 della circolare
n. 34/E/2002 relativa alle modalità di compilazione del 770/2002, l’Agenzia precisò che la casella
relativa alla percentuale media di Tfr destinata al
fondo pensione e la successiva casella relativa
all’abbattimento di € 309,87 non dovevano essere compilati dai «vecchi iscritti» ai «vecchi
fondi» indipendentemente dall’eventuale destinazione di Tfr alle forme pensionistiche
complementari.
Nella casella 31 relativa alla previdenza complementare per i familiari a carico deve essere indicato
n. 2 ­ Giugno 2006
l’importo dei premi e contributi versati ai fondi pensione a favore di tali soggetti. Il lavoratore, in tale
caso, può dedurre dal proprio reddito complessivo
esclusivamente la parte eccedente i contributi per
familiari a carico che non ha trovato capienza nel
reddito eventualmente prodotto dal familiare.
Nella successiva casella 32 deve essere riportato il
codice fiscale di ciascun familiare a carico per il
quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi. Le istruzioni non chiariscono le regole di compilazione nel caso in cui i familiari siano in numero
superiore ad uno. Dall’interpretazione letterale delle
istruzioni, in tale caso si dovrebbe procedere con
una compilazione di un numero di certificazioni pari
al numero di familiari per cui si è proceduto al versamento di contributi.
Nelle caselle 33 e 34 sono indicati i contributi e i
premi versati a Casse e assicurazioni sanitarie.
I Supplementi
Nelle caselle 28 e 29 «Contributi e premi per previdenza complementare» vanno indicati i contributi (diversi dal Tfr) versati alle forme pensionistiche complementari. In particolare, va indicato:
q nel punto 28 l’importo dei citati contributi e premi
esclusi dalla formazione del reddito indicato nelle
caselle 1 e 2;
q nel punto 29 l’importo dei contributi e premi che,
eccedendo i limiti consentiti ovvero non avendo i
requisiti, non sono stati esclusi dalla formazione del
reddito del percipiente.
Nelle caselle da 30 a 32 sono indicati il Tfr e gli altri
contributi destinati alla previdenza complementare.
Si precisa che il punto 30, relativo al Tfr versato al
fondo, deve essere compilato solo con riferimento ai
soggetti iscritti alle forme di previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 indicando l’importo del
Tfr destinato al fondo pensione complementare.
Contributi versati a fondi sanitari
Il Dlgs n. 41/2000 ha disciplinato il trattamento fiscale dei fondi sanitari intervenendo
q sul regime fiscale dei contributi sanitari versati dal
lavoratore dipendente e disciplinati dall’art. 51, comma 2, lettera a), Tuir, e
q sugli oneri deducibili ai fini Irpef disciplinati dall’art.
10, Tuir.
Le norme attualmente in vigore attribuiscono un beneficio fiscale progressivamente crescente ai contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario
Nazionale costituiti in base alle nuove disposizioni
(cd. «fondi doc»), mentre come contropartita viene
ridotto, nel tempo, il vantaggio fiscale fino ad ora
riconosciuto unicamente ai «contributi sanitari» versati nell’ambito del reddito di lavoro dipendente (cd.
«fondi non doc»).
L’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir relativo alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente prevede tuttora la convivenza delle agevolazioni fiscali
sia per i contributi versati ai «fondi non doc», come
ad esempio il Fasi, che ai «fondi doc».
Anche per l’anno 2005, l’importo di esclusione è
determinato nella misura pari a 3.615,20 euro (equivalente a 7 milioni di lire).
L’importo escluso da concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente deve essere evidenziato alla casella 33.
Polizze sanitarie
L’articolo 51, Tuir non prevede disposizioni agevolative specifiche a favore dei premi relativi a polizze
sanitarie pagate dal datore di lavoro a favore dei
dipendenti e pertanto l’eventuale presenza di assicurazioni sanitarie sottoscritte dal datore di lavoro a
favore dei propri dipendenti configura per gli stessi
retribuzione in natura sulla base del valore normale
e cioè, si ritiene, sulla base della parte del premio
rimasto a carico del datore di lavoro.
La presenza di polizze sanitarie implica che sia compilata la casella 34.
La casella deve essere barrata indipendentemente dal fatto che il premio sia stato parzialmente
sostenuto dal lavoratore. La compilazione della
casella, infatti, è posta in connessione con la
mera esistenza della copertura assicurativa senza fornire ulteriori indicazioni.
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Pirola
13
GUIDA al LAVORO
I Supplementi
APPROFONDIMENTI
Il punto 35 deve essere barrato qualora il sostituto
d’imposta, a seguito di apposita richiesta del contribuente, abbia applicato una maggiore aliquota rispetto a quella prevista relativamente al reddito corrisposto in conformità ai principi contenuti negli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973.
L’evidenziazione di tale richiesta sul modello Cud, prima, e nel 770/2006, poi, deriva dalle indicazioni contenute nella Risoluzione n. 199/E/2001 che permette
la possibilità per il sostituto d’imposta di effettuare una
ritenuta con un’aliquota superiore rispetto a quella
dovuta in base alle ordinarie regole al fine di evitare,
al momento della presentazione della dichiarazione
dei redditi, il pagamento di imposte troppo elevate.
Tale modalità di effettuazione della ritenuta è consentita:
- solo su richiesta del sostituito;
- solo per fattispecie fisiologiche (operazioni di conguaglio senza errori).
q Caso 1 - Maggiore ritenuta - fattispecie fisiologica
In tale caso, in occasione del conguaglio di fine anno, il datore di lavoro non ha provveduto a restituire
le maggiori ritenute effettuate in corso d’anno, ma si
è limitato a verificare le detrazioni e le deduzioni
spettanti e a determinare l’imponibile per le addizionali regionali e comunali eventualmente dovute dal
contribuente.
q Caso 2 - Maggiore ritenuta - fattispecie patologica
entro il 28 febbraio
In tale caso, il sostituto sbaglia i calcoli dell’imposta
in sede di conguaglio e ne ha evidenza entro i tempi
consentititi per un conguaglio integrativo. Il sostituto
è obbligato alla ripetizione delle operazioni e non
può barrare la casella 35.
q Caso 3 - Maggiore ritenuta - fattispecie patologica
dopo il 28 febbraio
In tale caso, il sostituto ha evidenza dell’errore dopo i
tempi consentititi per un conguaglio integrativo, egli
non può utilizzare la casella 35 per evidenziare l’errore, tanto nel Cud quanto nel 770/2006.
Relativamente al riconoscimento della deduzione teorica, secondo quanto indicato dalla circolare n. 2/E/
2003, il lavoratore (sostituito) in presenza di altri
redditi ha due possibilità per evitare che allo stesso
sua riconosciuta una maggiore deduzione con conseguente aggravio dell’imposta calcolata in sede di
dichiarazione dei redditi:
- comunicare ulteriori redditi da considerare ai fini del
rapporto;
- richiedere la non applicazione della deduzione da
parte del sostituto.
La prima soluzione incide sul rapporto di determinazione della percentuale di spettanza della deduzione
teorica ed opera, pertanto, indirettamente; la seconda soluzione è, invece, più radicale.
La casella 36 si compila nella seconda ipotesi e solo
qualora dopo esplicita richiesta da parte del percipiente, il sostituto non abbia attribuito la deduzione
spettante ai sensi dell’art. 11, Tuir. In tal caso, nel
punto 17 non dovrà risultare alcun importo.
La casella 36 non deve invece essere compilata
quando la deduzione non è assegnata poichè dal
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rapporto esce una percentuale minore o pari a «zero». Anche in tale caso, infatti, nel successivo punto
17 non dovrà risultare alcun importo. Tale seconda
fattispecie, però, risulta dall’applicazione delle regole
generali e non dalla richiesta del sostituito.
Casi particolari
La casella 37, Casi particolari, descrive le due ipotesi di No-tax area disposte dalla legge (annullamento dell’importo relativo alle ritenute) nelle fattispecie
codificate con le seguenti lettere-causali:
q «A» qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 1-bis, Tuir, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:
1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro
7.500,00;
2) redditi di terreni per un importo non superiore ad
euro 185,92;
3) reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze;
q «B» qualora, ferme restando le condizioni 2) e 3)
di cui al precedente codice A, i redditi di pensione
risultino d’importo superiore ad euro 7.500,00, ma
non ad euro 7.800,00.
L’ulteriore fattispecie da descrivere è quella già menzionata per il riscatto della posizione individuale in
commento al punto 1. In tale ipotesi, deve essere
evidenziata nella casella 37 la causale:
q «C» qualora le ritenute al punto 12 siano esposte
al netto dell’eccedenza d’imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di
capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a
tassazione separata.
***
Nella casella 38 per il personale di bordo imbarcato,
va indicato il numero complessivo di giorni per i quali
spetta il credito d’imposta.
Nella casella 39 vanno indicati i compensi per lavori
socialmente utili corrisposti ai soggetti che:
q hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e
q possiedono un reddito complessivo di importo non
superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione
prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze.
Nel punto 40 va indicato l’importo degli ulteriori
redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1 e 2,
che il percipiente abbia comunicato al sostituto
d’imposta ai fini del corretto calcolo degli importi
di cui ai punti 17 e 18.
Nel punto 41 va indicato l’importo del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze che
il percipiente abbia comunicato al sostituto d’imposta
ai fini del corretto calcolo della deduzione.
Nel punto 42 va indicato il numero complessivo dei
giorni di pensione. Il dato assume rilievo solo ai fini
statistici, è diretto a conoscere il periodo di effettivo
pensionamento e potrebbe quindi non coincidere
con il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, indicati nel punto 7, per i quali il percipiente ha
diritto alla deduzione di cui all’art. 11 comma 3, Tuir
(euro 4.000,00).
Nei punti 45 - 46 «Redditi erogati da altri soggetti»
relativi ai redditi (già compresi nei punti 1 e 2) erogati
da soggetti diversi da quelli che rilasciano la certifi-
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n. 2 ­ Giugno 2006
ipotesi di successione mortis causa oltre all’ipotesi
già descritta in premessa.
Nei successivi punti da 57 a 66, devono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei compensi
soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute.
La casella 67 deve essere compilata esclusivamente
nel caso di erogazione di emolumenti arretrati da
parte di altri soggetti indicando il corrispondente codice fiscale.
I Supplementi
cazione. Essi devono essere compilati anche nell’ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all’estinzione del sostituto d’imposta e successiva riassunzione da parte del datore di lavoro
che rilascia la certificazione.
Nelle caselle da 47 a 56 sono indicati i dati relativi al
conguaglio progressivo. Qualora il sostituito si sia
avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di
tenere conto di altri redditi di lavoro dipendente o
assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati:
q l’ammontare complessivo dei redditi percepiti, nelle caselle 1 e 2;
q la deduzione di cui agli artt. 11 e 12, Tuir complessivamente riconosciuta, nelle caselle 17 e 18;
q le ritenute operate (nella casella 5).
I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti
45 e 46 che costituiscono un dato parziale rispetto al dato complessivo contenuto nei punti 1 e 2.
Le istruzioni precisano che le caselle relative ai redditi erogati da altri soggetti debbono essere compilati
anche se:
q i redditi sono stati conguagliati in conseguenza
del passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro
ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’estinzione del precedente sostituto (e quindi tanto in caso di cessione di
azienda o di ramo di azienda quanto in caso di
fusione);
q l’erede prosegua l’attività del sostituto deceduto in
Annotazioni
Nei punti da 160 a 177, devono essere indicati i
codici numerici corrispondenti alle informazioni
contenute nelle annotazioni della certificazione
(Cud 2006) del soggetto percipiente. La casella si
commenta in calce alla parte dei dati fiscali soggetti a tassazione ordinaria in quanto le annotazioni si riferiscono in massima parte a fattispecie
che interessano la parte dei dati a tassazione
ordinaria e non al Tfr, nonostante graficamente le
caselle siano state poste in calce alla parte B.
La compilazione potrebbe non risultare agevole in
quanto le regole di compilazione presenti nelle
istruzioni al Cud e riportate in quelle del 770/
2006, non sono coerenti con le indicazioni rubricate nella codifica tabellare (Tabella B) a cui molto spesso è fatto rimando.
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