GUIDA al LAVORO APPROFONDIMENTI L e innovazioni apportate al mod. 770/2006 nella parte «Comunicazione dati lavoro dipendente e assimilati» appaiono circoscritte e riflettono le innovazioni efficaci dal 1° gennaio 2005. Queste sono limitate all’introduzione della deduzione per i carichi di famiglia (no tax family area) e alla conseguente soppressione delle detrazioni per carichi di famiglia e replicano, secondo normativa, le indicazioni contenute nel Cud 2006. Le novità 2006 L’innovazione citata si radica nel modello al nuovo punto 18 «Deduzione per coniuge e familiari a carico (art. 12, commi 1 e 2, Tuir)». A tal proposito si rammenta che l’articolo 12, Tuir dispone due deduzioni per oneri di famiglia: 1) la deduzione generale per familiari a carico (commi 1 e 2), il cui importo teorico varia in funzione della natura soggettiva del familiare a carico (coniuge, figlio, altri familiari di cui all’articolo 433 c.c.); 2) la deduzione maggiorata per i figli in presenza di particolari condizioni personali (età inferiore a tre anni, assenza dell’altro genitore, condizione di disabilità). La deduzione è condizionata ma nel contesto che si rappresenta (riconoscimento da parte del sostituto d’imposta) l’art. 23, comma 2, lett. a), del Dpr n. 600/ 1973 dispone che il sostituto d’imposta sia obbligato a riconoscere la deduzione per familiari a carico ove il percipiente dichiari di avervi diritto, indichi le condizioni di spettanza e si impegni a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. n. 2 Giugno 2006 Si evidenzia come al fianco di tali deduzioni sia rinvenibile una speciale deduzione di scopo, finalizzata a sostenere le famiglie (rectius, i contribuenti) che hanno esigenze di essere supportate in presenza di persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana (comma 4bis). Tale deduzione non può, però, essere riconosciuta dal datore di lavoro (ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), Dpr n. 600/1973) dovrà essere fatta valere dall’interessato in sede di dichiarazione dei redditi. È questa la ragione della mancata menzione nella rubrica della casella. Il modello propone ulteriori e più circoscritte innovazioni che si seguito sintetizziamo. Le variazioni apportate al modello Rispetto al 770/2005, relativo al periodo d’imposta 2004, nella nuova certificazione risultano soppressi i seguenti campi: 1. «Redditi derivanti dall’emersione del sommerso» (punto 5 770/2005): il regime agevolato (imposizione sostitutiva agevolata sui redditi di lavoro emersi) è scaduto con l’anno d’imposta 2004 (ex articolo 1, comma 2, legge n. 383/2001 e circolare 56/ 2002, paragrafo 4.2.1); 2. «Detrazioni per lavoro dipendente o pensione» (punto 33 - 770/2005): l’abrogazione della casella è conseguenza delle innovazioni apportate dall’articolo 1, comma 349, lettera d), della legge n. 311/2004 (attuazione del secondo modulo di riforma dell’Irpef) che ha abrogato, come Il Sole 24Ore Pirola I Supplementi La comunicazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati sopra accennato, l’articolo 14, Tuir «Altre detrazioni»; 3. «Detrazione per coniuge e familiari a carico» (punto 34 770/2005): per le medesime ragioni indicate al punto 3) l’introduzione del nuovo sistema di deduzioni dal reddito complessivo in luogo delle detrazioni d’imposta ha comportato la soppressione delle detrazioni per coniuge e familiari a carico e la loro sostituzione con deduzioni dal reddito complessivo; 4. «Totale detrazioni» (punto 35 - 770/2005): Il venir meno delle detrazioni per lavoro dipendente e di quelle per familiari a carico ha reso superflua l’esposizione nella certificazione del dato complessivo, coincidendo quest’ultimo con l’unica detrazione superstite ovvero la detrazione per oneri di cui all’articolo 15, Tuir. In coerenza con quanto sopra indicato nel modello le caselle 1 e 2 non recano più il riferimento alle detrazioni ex articolo 14, Tuir (lavoro dipendente). Ulteriori variazioni Punti 6 - 7 «Addizionali regionale e comunale all’Irpef»: ragioni analitiche hanno indotto a modificare l’intestazione delle caselle 6 e 7 che, in precedenza, recavano il riferimento alla determinazione dell’imposta dovuta sulla somma dei redditi esposti nei punti 1 e 2. In sostanza si faceva derivare da tale affermazione la coincidenza dell’imponibile delle addizionali con la predetta somma. Come accertato dalla circolare n. 31/E/2005, mentre la deduzione per la progressività dell’imposizione non è 7 GUIDA al LAVORO I Supplementi APPROFONDIMENTI rilevante ai fini dell’imponibile delle addizionali (ex articolo 2, comma 4, legge n. 289/2002), la deduzione per oneri familiari riduce l’imponibile dei contribuenti residenti. La circ. 31/E/2005 chiarisce che la «no tax family area» non abbatte, tuttavia, il reddito certificato per i soggetti non residenti con la seguente argomentazione. Ai sensi dell’art. 24 Tuir le detrazioni per oneri di famiglia disciplinate dal previgente art. 13, Tuir non erano riconosciute in riduzione dell’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti; analogamente, dunque, le nuove deduzioni non devono operare in riduzione del reddito da assoggettare a tassazione nel territorio dello Stato. L’imponibile delle addizionali è pertanto, casella 1 + casella 2 – casella 18 = imponibile Le regole di compilazione La semplificazione operata con il Dpr n. 435/2001 ha comportato lo sdoppiamento del modello 770 in due parti riferite alla presenza di una certificazione delle ritenute operate. La certificazione che interessa i redditi analizzati in questa parte del commento alle istruzioni è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente (Cud), equiparati e assimilati consegnata al contribuente entro il 15 marzo 2006. La struttura della sezione La sezione principale del 770/S/ 2006 è suddivisa in quattro parti così denominate e organizzate: q Parte A - Dati generali Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme; q Parte B - Dati fiscali ripartiti tra somme ordinarie, somme assoggettate a tassazione separata e un importante sezione dedicata alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente ed equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale; q Parte C - Dati previdenziali e assistenziali - Inps, Inpdap, Ipost e Inail; q Parte D - Assistenza 2005. Ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta: q da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell’apposito riquadro; q dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra. Tale modalità di indicazione dei dati dovrà essere seguita anche in presenza di più certificazioni correttamente rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d’imposta allo stesso percipiente (ad esempio nel caso di due rapporti a tempo determinato nell’anno). L’intestazione reca due volte il riferimento al codice fiscale consentendo di distinguere tra: q codice fiscale del dichiarante; q codice fiscale del sostituto d’imposta. 1) Il codice fiscale del dichiarante q è lo spazio posto nell’intestazione a fianco del numero progressivo della comunicazione; q rappresenta la regola ordinaria di compilazione; q deve essere compilato dal soggetto intestatario della dichiarazione i cui dati sono evidenziati nel frontespizio (dati relativi al sostituto). 2) Il codice fiscale del sostituto d’imposta q è lo spazio posto nel primo rigo successivo all’intestazione a fianco del numero progressivo della comunicazione; q deve essere evidenziato nel caso di operazioni straordinarie e successioni; q è evidenziato in associazione con il codice fiscale del dichiarante; q deve essere compilato evidenziando i dati del soggetto estinto ovvero a cui il dichiarante succede. Esposizione dati: q i dati fiscali vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali: vanno, cioè, tolte le cifre decimali dell’importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento; q i dati contributivi Inps, Inpdap e Ipost vanno in unità di euro mediante arrotondamento: - all’unità inferiore fino a 49 centesimi di euro; - all’unità superiore da 50 centesimi di euro in poi. Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme Nella parte A sono esposti q il codice fiscale (casella 1); q i dati anagrafici (caselle da 2 a 7) del percipiente-contribuente. La casella 8 è funzionale ad evidenziare particolari situazioni interessanti il lavoratore dipendente in relazione a particolari condizioni correlate. Per quan- 8 to, infatti, la comunicazione possa recare dati anche diversi da quelli di lavoro dipendente, solo per tale categoria si applicano le ipotesi previste per la compilazione della casella. Si rammenta che il Dlgs n. 47/2000 ha riformato la fiscalità collegata alla previdenza complementare e, in particolare, le regole di deducibilità dei contributi versati ai fondi previdenzia- Il Sole 24Ore Pirola n. 2 Giugno 2006 GUIDA al LAVORO APPROFONDIMENTI Regola generale di deducibilità dei contributi di previdenza complementare Contributo massimo deducibile 12% del reddito A Limite massimo in valore assoluto € 5.164,57 (pari a 10 milioni di vecchie lire) B Vincolo generale: è deducibile il minore importo tra AeB C Vincolo ulteriore per i lavoratori subordinati: deduzione massima pari al doppio del Tfr destinato al fondo (che implica l’obbligo di versare al fondo almeno una parte del Tfr ove lo stesso sia ancora disponibile per il lavoratore). Regola generale: C < D D Casella 8, codice 1: ai fini della deducibilità dei contributi versati al fondo pensione da parte dei «vecchi iscritti ai vecchi fondi» non opera la condizione D esposta in tabella (limite costituito dalla quota del Tfr versato al fondo pensione) ed è prevista l’elevazione del limite assoluto di deducibilità per un importo determinato in base alla differenza tra: q i contributi effettivamente e complessivamente versati dal datore di lavoro e dal lavoratore nel periodo di imposta 1999 e q il limite di 5.164,57 € (sempre nei limiti del 12% del reddito complessivo). Casella 8, codice 2: per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio è ammessa, per un periodo transitorio, la integrale deducibilità dei contributi versati ai predetti fondi. Casella 8, codice 3: nell’ipotesi di rapporti di lavoro per i quali non è previsto l’istituto del Tfr, non opera il limite di deducibilità (condizione D esposta in tabella) correlato al Tfr trasferito alle forme pensionistiche collettive. Essendo, infatti, assente il parametro (Tfr), il requisito diventerebbe irrealizzabile. Casella 8, codice 4: molti settori economici firmatari di contratti collettivi di lavoro si sono dotati di fondi di categoria (denominati Cometa, Fon.Te., Fondogommaplastica, Arco, Byblos, Previmoda, Alifond, Concreto ed altri). Qualora il lavoratore dipendente non abbia aderito ad un fondo negoziale regolarmente costituito ed abbia, invece, aderito ad un diverso fondo aperto per determinare l’importo dei contributi deducibili occorre q calcolare il limite del 12% del reddito complessivo considerando il reddito di lavoro dipendente e q limitare la deduzione del contributo solo sulla parte di reddito complessivo diverso dal reddito di lavoro dipendente. Tale ipotesi si verifica, come accennato, quando il lavoratore procede autonomamente al versamento ad un fondo pensione cd. «aperto». L’informazione fornita in sede di 770 è pertanto utile: q a comunicare il mancato riconoscimento di oneri deducibili in sede di conguaglio; q a trasferire l’informazione per il possibile controllo incrociato in capo al dipendente. n. 2 Giugno 2006 Dalle indicazioni fornite si ha come ulteriore conseguenza che non deve essere compilata la casella 8 nella situazione «ordinaria» rappresentata dagli iscritti: q dopo il 28 aprile 1993; q per la prima volta; q ai cd. «nuovi fondi». Caso Particolare - Categorie plurime Nell’ipotesi di una pluralità di rapporti (successivi o contemporanei) riconducibili: q a diversi codici ovvero; q ad una situazione codificata e ad altre non codificate anche con riferimento a diversi redditi di lavoro conguagliati (il caso più frequente è quello del dipendente-amministratore della stessa società ma si verifica anche il caso di erogazione a uno stesso percettore di una borsa di studio e di reddito di lavoro subordinato); le istruzioni in tale caso chiariscono che nella casella 8 deve essere riportato il codice alfabetico convenzionale «A». I Supplementi li. La riforma ha previsto una normativa generale e una serie di eccezioni. La casella si rende, dunque, necessaria per la verifica del corretto trattamento fiscale riservato al contributo. I codici da inserire nella casella 8 corrispondono alle seguenti ipotesi. Al punto 9 deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella SD posta nell’Appendice delle presenti istruzioni. La base di commisurazione dell’addizionale comunale L’indicazione del domicilio fiscale risultante alla data di riferimento del conguaglio da evidenziare a casella 10 è funzionale all’individuazione dell’addizionale comunale e regionale all’Irpef che con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è mutato rispetto al perido di imposta precedente. Fino al 2004, il prelievo era operato sull’imponibile Irpef al lordo della nuova deduzione teorica prevista dall’articolo 11, Tuir. Ora, come detto in premessa, sopra l’imponibile è influenzato dall’importo evidenziato a casella 18. La casella 10 individua il luogo di domicilio fiscale poiché le regole generali dispongono che l’addizionale sia dovuta al Comune o alla Regione nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. Le regole per l’individuazione del domicilio fiscale Ai sensi dell’articolo 58 del Dpr n. 600/1973 il domicilio fiscale concide con la residenza anagrafica. Il domicilio può essere modificato: q su richiesta motivata del contribuente; q su iniziativa dell’ufficio. La stessa disposizione chiarisce che le variazioni di domicilio fiscale hanno effetto decorsi sessanta giorni dalla richiesta. Ciò significa che il riferimento al «31 dicembre» contenuto all’interno del modello e delle istruzioni deve essere retrodatato al 2 novembre 2005 poiché le variazioni nei sessanta giorni successivi, fino ad arrivare alla predetta data, sono inefficaci. Per i residenti all’estero l’art. 58, comma 2 del Dpr n. 600/1973 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale: Il Sole 24Ore Pirola 9 GUIDA al LAVORO I Supplementi APPROFONDIMENTI q nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, ovvero q in presenza di più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal Dm 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia. I lavoratori italiani inviati all’estero: q per un periodo superiore a 183 giorni su 365, anche a cavallo di due anni solari; q quale oggetto esclusivo del rapporto di lavoro; q a cui si applicano le retribuzioni convenzionali ex articolo 51, comma 8-bis, Tuir mantengono la residenza fiscale in Italia e conseguentemente il domicilio fiscale. Caso particolare Posto che il dato è necessario ai fini del riscontro del corretto operato da parte del sostituto, la data indicata nel modello e nelle istruzioni (31 dicembre) deve intendersi come data a cui sono riferite le operazioni di conguaglio dell’imposta da parte del sostituto. Come richiamato sopra, infatti, le addizionali sono dovute all’atto del conguaglio: q di fine periodo ovvero; q di fine rapporto. Per i lavoratori in forza ovvero cessati alla data del 31 dicembre 2005, a casella 10 deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale a quella data. Per i lavoratori cessati prima del 31 dicembre 2005, a casella 10 deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale alla data di risoluzione del rapporto a cui sono riferite le operazioni di conguaglio. Per i lavoratori con cui il rapporto di lavoro si è risolto nel corso del periodo di imposta non è, pertanto, fatto obbligo al sostituto acquisire l’informazione relativa al luogo di domicilio fiscale alla data del 31 dicembre 2005. Come noto il termine per la consegna dei Cud 2006 è posta: q al 15 marzo 2006 in via ordinaria; q entro dodici giorni dalla richiesta, nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro. Non vi è obbligo di verifica del domicilio fiscale anche nell’ipotesi in cui il lavoratore cessato non richieda la consegna anticipata del Cud e, pertanto, lo stesso sia consegnato nei termini ordinari (15 marzo). Parte B - Dati fiscali Nella parte B «Dati fiscali» vanno dichiarati i redditi riferiti al periodo di imposta 2005 ed erogati entro il 12 gennaio 2006 in attuazione del «principio di cassa allargato». Le regole di compilazione del 770 si uniformano al criterio generale di versamento delle ritenute; il versamento delle ritenute afferenti i redditi corrisposti entro il 12 gennaio 2006 e relativi all’anno 2005, è stato regolarmente effettuato entro il 16 febbraio 2006. Per rendere «regolare» il versamento al controllo automatico, il versamento è evidenziato nel prospetto/quadro dei versamenti della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2005 con particolari modalità: q evidenza del periodo di riferimento 12.2005 (770/ S/2006, quadro ST, punto 1: 12.2005); q evidenza della causale B (770/S/2006, quadro ST, punto 7: B). La parte B «Dati fiscali» include i redditi di lavoro dipendente ed assimilati: q assoggettati a tassazione ordinaria; q assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro erogate nell’anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, compresi suoi acconti e anticipazioni, e prestazioni pensionistiche di cui al Dlgs n. 124/1993 erogate in forma di capitale). Nel punto 1 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è teoricamente possibile fruire della deduzione di cui all’art. 11, commi 1, 2 e 3, Tuir e/o delle detrazioni per lavoro dipendente e pensione al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 (evidenziati in forma riassuntiva ai 10 punti 25 e 26) e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. L’importo da evidenziare a casella 1 deve essere indicato al lordo dell’importo relativo alla deduzione teorica effettivamente attribuito dal sostituto d’imposta al percipiente ed evidenziata nel successivo punto 17. Casi particolari Lavoratori all’estero - Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell’art. 48 del Tuir, a casella 1 si deve indicare la retribuzione convenzionale definita per l’anno 2005 dal decreto interministeriale 31 gennaio 2006 (G.U. n. 34 del 10 febbraio 2006). Le istruzioni ricalcano quelle adottate per il CUD che richiamano la regola prevista per tale certificazione ricordando che «qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all’estero, l’ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni». Tale indicazione è importante per quanto si dirà a commento di casella 22 - «Credito per imposte per assolte all’estero». Tale indicazione, già presente nelle precedenti istruzioni stata resa operativa dall’introduzione dello spazio «Annotazioni» nelle caselle comprese tra i punti 160 e 177. Lavoratori all’estero - Frontalieri - Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Il Sole 24Ore Pirola n. 2 Giugno 2006 GUIDA al LAVORO APPROFONDIMENTI Nel punto 2 devono, invece, essere evidenziati i redditi che fino al 2002 non potevano fruire delle detrazioni per la produzione del reddito quali indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, indennità percepite per l’esercizio di cariche pubbliche elettive ed i compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Analogamente a quanto previsto al punto 1, anche l’importo da evidenziare nel presente punto, deve essere al lordo della deduzione (in tali ipotesi, limitata alla deduzione-base) eventualmente riconosciuta ed esposta nel punto 17. Nella casella 3 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all’art. 11, comma 2, Tuir (euro 4.500,00). A casella 4 va, invece, indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all’art. 11, comma 3, Tuir (euro 4.000,00). I punti 3 e 4 vanno compilati anche qualora non competa la predetta deduzione o il sostituito ne abbia richiesto la non applicazione. Nella casella 5 va indicato il totale delle ritenute d’acconto che il sostituito espone nella propria dichiarazione dei redditi. Le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto q del credito d’imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, indicato nel punto 22; q al netto dell’eccedenza di imposta, utilizzata a scomputo, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 8. L’importo delle ritenute da indicare nella casella 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d’imposta. Casi particolari Conguaglio incapiente - Nell’ipotesi in cui, entro il 28 febbraio 2006, le retribuzioni siano risultate insufficienti a subire il prelievo corrispondente al «debito» derivante dal conguaglio di fine anno, l’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973 permette due soluzioni (comunicate dal dipendente per iscritto): q il dipendente può versare al sostituto l’importo delle ritenute ancora dovute (in quanto eccedenti le retribuzioni interessate dalle operazioni di conguaglio), ovvero q il dipendente può autorizzare il sostituto al prelievo dell’eccedenza di imposta dovuta dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 feb- n. 2 Giugno 2006 braio 2006; su tali importi, dal mese di marzo, si applica l’interesse dello 0,5% mensile, da trattenere e versare (con il codice 1013) nei termini ordinari. L’eventuale importo che, al termine del periodo di imposta, rimane comunque non trattenuto per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto di lavoro, deve essere comunicato al sostituito che dovrà provvedere autonomamente al versamento dello stesso entro il 15 gennaio dell’anno 2006. I Supplementi Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 8.000,00) di cui invece doveva essere fornita distinta indicazione nelle annotazioni del Cud. In caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti al conguaglio, i dati vanno esposti nel 770/2006 nel seguente modo: q nel punto 5 va indicato il totale delle ritenute anche se non tutte risultano ancora operate; q vanno compilati i punti 43 o 44. A casella 6 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 9. A casella 7 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 10. Il punto non deve essere compilato per i lavoratori aventi il domicilio fiscale in Comuni che non hanno introdotto l’addizionale. Nelle caselle 8, 9 e 10 va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tali importi sono già compresi tra gli importi indicati nei punti 5, 6 e 7. L’informazione si rende necessaria per impedire che in sede di controllo formale della dichiarazione l’importo, correttamente non trattenuto, possa essere interpretato come l’omissione dell’effettuazione e del versamento della ritenuta. Il dato da evidenziare nelle certificazioni e nella dichiarazione è preparato in sede di elaborazione del «foglio paga», nel quale sono ordinariamente calcolate le ritenute. L’importo effettivamente liquidato al sostituito deve, però, prevedere in aggiunta all’importo netto conteggiato nel cedolino un ulteriore valore pari alle ritenute conteggiate e sospese. Tale impostazione permette di mantenere la sospensione anche in sede di calcolo dell’imposta da conguaglio, pari alla somma: q delle ritenute effettivamente operate e q delle ritenute sospese. L’imposta di conguaglio non è la sola a subire una «sterilizzazione»: lo stesso processo è applicato al calcolo ed alle ritenute delle addizionali in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto. I relativi conteggi devono, infatti, essere normalmente operati mentre i prelievi devono essere sospesi. La sospensione si applica: q all’intero importo delle addizionali calcolate in occasione del conguaglio di fine rapporto scadente entro il periodo di sospensione ovvero q in costanza del rapporto di lavoro, alle sole rate scadenti all’interno del periodo agevolato. Il Sole 24Ore Pirola 11 GUIDA al LAVORO I Supplementi APPROFONDIMENTI 12 La procedura genera una sorta di «segregazione» delle ritenute rispetto al processo di liquidazione dell’imposta che si realizza attraverso: q la sospensione e q la memorizzazione con separata evidenza delle stesse nelle certificazioni e nelle dichiarazioni. Nelle caselle da 11 a 16, vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all’Irpef trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell’assistenza fiscale nel periodo d’imposta per il quale è consegnata la certificazione. Tali importi sono meglio dettagliati nella sezione assistenza fiscale e sono inseriti in questa sezione in quanto già presenti nel Cud con funzione di «memorandum» per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del destinatario della certificazione. I dati di casella 11 devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell’importo eventualmente indicato nella successiva casella 13, recante gli importi non trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Nei punti 14, 15 e 16 vanno indicati gli eventuali crediti di Irpef, di addizionale regionale all’Irpef e di addizionale comunale all’Irpef relativi all’anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto. Nella casella 17 va indicato l’importo della deduzione riconosciuta ai sensi dell’art. 11, Tuir e determinata secondo le regole ricordate in precedenza, mentre nella successiva casella 18 va indicata la deduzione per familiari a carico descritta in precedenza. Si rammenta che nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto doveva ragguagliare anche la deduzione di euro 3.000,00 al periodo di lavoro, potendo riconoscere l’eventuale differenza in sede di conguaglio su richiesta del percipiente. Il punto 17 non va compilato quando: q il percipiente ha chiesto al sostituto la non applicazione della deduzione di cui all’art. 11, Tuir. In questo caso deve essere compilata la casella 36; q il risultato delle operazioni di calcolo della percentuale di spettanza sia pari o inferiore a zero. Nella casella 19 va indicato il totale imponibile Irpef (punto 1 + punto 2 - punto 17 - punto 18), relativo ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati sul quale sono state applicate le aliquote per scaglioni di reddito del Tuir. Al punto 20 è indicata l’imposta lorda calcolata sul totale imponibile evidenziato al punto 19. Nel punto 21 va indicato l’importo da portare ad abbattimento dell’imposta computato sulla base del dato inserito a casella 27. Nel punto 22 deve essere indicato il credito d’imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Relativamente all’importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni del Cud il dato doveva essere esposto con grande analiticità indicando: q l’anno d’imposta in cui è stato percepito il reddito all’estero (ad esempio se il reddito è stato percepito nel 2002 indicare «2002»); q il reddito prodotto all’estero; q l’imposta pagata all’estero resasi definitiva; q il reddito complessivo tassato in Italia; q l’imposta lorda italiana. Nel 770/2006 sono trasfuse le predette indicazioni analitiche. Con riferimento, infatti, al credito d’imposta evidenziato nel precedente punto 22, nei punti 23, 24 e 25 devono essere, rispettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto: q l’anno di percezione del reddito estero; q il reddito prodotto all’estero; q l’imposta pagata all’estero resasi definitiva. Credito d’imposta e sostituto Con le modifiche apportate all’art. 23 del Dpr n. 600/1973 ad opera del Dlgs n. 314/1997 commentate dalla circolare n. 326/E/97 è stata prevista la possibilità per il sostituto di imposta di riconoscere il credito di imposta in sede di conguaglio di fine anno. Ed è solo in tale fattispecie che si rende obbligatoria la compilazione della casella 22 del modello 770/2006. Nelle caselle 26 e 27 sono evidenziati gli oneri per cui è riconosciuta la deduzione e detrazione da parte del sostituto d’imposta in sede di conguaglio. L’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973 stabilisce, infatti, che i sostituti d’imposta devono attribuire anche le detrazioni d’imposta eventualmente spettanti ai sensi dell’articolo 15 del vecchio Tuir per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sulla busta paga. L’attribuzione delle detrazioni può, quindi, essere effettuata solo in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto senza alcuna richiesta da parte del dipendente. Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per assicurazioni sulla vita e sugli infortuni (oneri di cui alle lettere c) e f) dell’articolo 15, Tuir) l’attribuzione della detrazione d’imposta spetta per le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Anche in tale caso, l’attribuzione della detrazione da parte del datore di lavoro prescinde dalla richiesta del dipendente. Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili sostenuti direttamente dal lavoratore dipendente, la circolare n. 326/E/97 (par. 3.5.) ha ammesso che il sostituto possa comunque acconsentire di tenere conto di detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del sostituito. Nella casella 26 vanno indicati: q il totale degli oneri di cui all’articolo 10, Tuir, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall’importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel successivo punto 28; q le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell’art. 51, comma 2, lettera h), Tuir, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2. Il Sole 24Ore Pirola n. 2 Giugno 2006 GUIDA al LAVORO APPROFONDIMENTI Fondi squilibrati La casella 30 non deve essere compilata per gli iscritti, anche successivamente alla predetta data, ai fondi di previdenza preesistenti che evidenziano un rilevante squilibrio finanziario ed abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro per l’applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis) dell’articolo 18 del Dlgs n. 124/1993 (ad esempio fondo Negri che ha ottenuto la deroga all’applicazione delle disposizioni contenute nel Dlgs n. 124/1993 e Dlgs n. 47/2000 con decreto del Ministro del lavoro 22 dicembre 1995). In tale situazione a casella 8, parte «A» deve essere indicata la causale 2. Vecchi iscritti Con riferimento ai cosiddetti «vecchi iscritti», intendendosi per tali coloro che, alla data del 28 aprile 1993, erano destinatari di prestazioni di tipo previdenziale a carico di forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992, la casella 30 non deve essere compilata neppure nell’ipotesi in cui il vecchio iscritto sia tenuto, anche per accordo, a destinare una parte del Tfr maturato nell’anno al fondo di previdenza complementare (si veda, ad esempio, l’accordo tra Confindustria e Previndai del 23 maggio 2000 che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, prevede che anche i vecchi iscritti debbano versare una quota di Tfr al fondo Previndai stesso). Nella risposta 7 della circolare n. 34/E/2002 relativa alle modalità di compilazione del 770/2002, l’Agenzia precisò che la casella relativa alla percentuale media di Tfr destinata al fondo pensione e la successiva casella relativa all’abbattimento di € 309,87 non dovevano essere compilati dai «vecchi iscritti» ai «vecchi fondi» indipendentemente dall’eventuale destinazione di Tfr alle forme pensionistiche complementari. Nella casella 31 relativa alla previdenza complementare per i familiari a carico deve essere indicato n. 2 Giugno 2006 l’importo dei premi e contributi versati ai fondi pensione a favore di tali soggetti. Il lavoratore, in tale caso, può dedurre dal proprio reddito complessivo esclusivamente la parte eccedente i contributi per familiari a carico che non ha trovato capienza nel reddito eventualmente prodotto dal familiare. Nella successiva casella 32 deve essere riportato il codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi. Le istruzioni non chiariscono le regole di compilazione nel caso in cui i familiari siano in numero superiore ad uno. Dall’interpretazione letterale delle istruzioni, in tale caso si dovrebbe procedere con una compilazione di un numero di certificazioni pari al numero di familiari per cui si è proceduto al versamento di contributi. Nelle caselle 33 e 34 sono indicati i contributi e i premi versati a Casse e assicurazioni sanitarie. I Supplementi Nelle caselle 28 e 29 «Contributi e premi per previdenza complementare» vanno indicati i contributi (diversi dal Tfr) versati alle forme pensionistiche complementari. In particolare, va indicato: q nel punto 28 l’importo dei citati contributi e premi esclusi dalla formazione del reddito indicato nelle caselle 1 e 2; q nel punto 29 l’importo dei contributi e premi che, eccedendo i limiti consentiti ovvero non avendo i requisiti, non sono stati esclusi dalla formazione del reddito del percipiente. Nelle caselle da 30 a 32 sono indicati il Tfr e gli altri contributi destinati alla previdenza complementare. Si precisa che il punto 30, relativo al Tfr versato al fondo, deve essere compilato solo con riferimento ai soggetti iscritti alle forme di previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 indicando l’importo del Tfr destinato al fondo pensione complementare. Contributi versati a fondi sanitari Il Dlgs n. 41/2000 ha disciplinato il trattamento fiscale dei fondi sanitari intervenendo q sul regime fiscale dei contributi sanitari versati dal lavoratore dipendente e disciplinati dall’art. 51, comma 2, lettera a), Tuir, e q sugli oneri deducibili ai fini Irpef disciplinati dall’art. 10, Tuir. Le norme attualmente in vigore attribuiscono un beneficio fiscale progressivamente crescente ai contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale costituiti in base alle nuove disposizioni (cd. «fondi doc»), mentre come contropartita viene ridotto, nel tempo, il vantaggio fiscale fino ad ora riconosciuto unicamente ai «contributi sanitari» versati nell’ambito del reddito di lavoro dipendente (cd. «fondi non doc»). L’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente prevede tuttora la convivenza delle agevolazioni fiscali sia per i contributi versati ai «fondi non doc», come ad esempio il Fasi, che ai «fondi doc». Anche per l’anno 2005, l’importo di esclusione è determinato nella misura pari a 3.615,20 euro (equivalente a 7 milioni di lire). L’importo escluso da concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente deve essere evidenziato alla casella 33. Polizze sanitarie L’articolo 51, Tuir non prevede disposizioni agevolative specifiche a favore dei premi relativi a polizze sanitarie pagate dal datore di lavoro a favore dei dipendenti e pertanto l’eventuale presenza di assicurazioni sanitarie sottoscritte dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti configura per gli stessi retribuzione in natura sulla base del valore normale e cioè, si ritiene, sulla base della parte del premio rimasto a carico del datore di lavoro. La presenza di polizze sanitarie implica che sia compilata la casella 34. La casella deve essere barrata indipendentemente dal fatto che il premio sia stato parzialmente sostenuto dal lavoratore. La compilazione della casella, infatti, è posta in connessione con la mera esistenza della copertura assicurativa senza fornire ulteriori indicazioni. Il Sole 24Ore Pirola 13 GUIDA al LAVORO I Supplementi APPROFONDIMENTI Il punto 35 deve essere barrato qualora il sostituto d’imposta, a seguito di apposita richiesta del contribuente, abbia applicato una maggiore aliquota rispetto a quella prevista relativamente al reddito corrisposto in conformità ai principi contenuti negli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973. L’evidenziazione di tale richiesta sul modello Cud, prima, e nel 770/2006, poi, deriva dalle indicazioni contenute nella Risoluzione n. 199/E/2001 che permette la possibilità per il sostituto d’imposta di effettuare una ritenuta con un’aliquota superiore rispetto a quella dovuta in base alle ordinarie regole al fine di evitare, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, il pagamento di imposte troppo elevate. Tale modalità di effettuazione della ritenuta è consentita: - solo su richiesta del sostituito; - solo per fattispecie fisiologiche (operazioni di conguaglio senza errori). q Caso 1 - Maggiore ritenuta - fattispecie fisiologica In tale caso, in occasione del conguaglio di fine anno, il datore di lavoro non ha provveduto a restituire le maggiori ritenute effettuate in corso d’anno, ma si è limitato a verificare le detrazioni e le deduzioni spettanti e a determinare l’imponibile per le addizionali regionali e comunali eventualmente dovute dal contribuente. q Caso 2 - Maggiore ritenuta - fattispecie patologica entro il 28 febbraio In tale caso, il sostituto sbaglia i calcoli dell’imposta in sede di conguaglio e ne ha evidenza entro i tempi consentititi per un conguaglio integrativo. Il sostituto è obbligato alla ripetizione delle operazioni e non può barrare la casella 35. q Caso 3 - Maggiore ritenuta - fattispecie patologica dopo il 28 febbraio In tale caso, il sostituto ha evidenza dell’errore dopo i tempi consentititi per un conguaglio integrativo, egli non può utilizzare la casella 35 per evidenziare l’errore, tanto nel Cud quanto nel 770/2006. Relativamente al riconoscimento della deduzione teorica, secondo quanto indicato dalla circolare n. 2/E/ 2003, il lavoratore (sostituito) in presenza di altri redditi ha due possibilità per evitare che allo stesso sua riconosciuta una maggiore deduzione con conseguente aggravio dell’imposta calcolata in sede di dichiarazione dei redditi: - comunicare ulteriori redditi da considerare ai fini del rapporto; - richiedere la non applicazione della deduzione da parte del sostituto. La prima soluzione incide sul rapporto di determinazione della percentuale di spettanza della deduzione teorica ed opera, pertanto, indirettamente; la seconda soluzione è, invece, più radicale. La casella 36 si compila nella seconda ipotesi e solo qualora dopo esplicita richiesta da parte del percipiente, il sostituto non abbia attribuito la deduzione spettante ai sensi dell’art. 11, Tuir. In tal caso, nel punto 17 non dovrà risultare alcun importo. La casella 36 non deve invece essere compilata quando la deduzione non è assegnata poichè dal 14 rapporto esce una percentuale minore o pari a «zero». Anche in tale caso, infatti, nel successivo punto 17 non dovrà risultare alcun importo. Tale seconda fattispecie, però, risulta dall’applicazione delle regole generali e non dalla richiesta del sostituito. Casi particolari La casella 37, Casi particolari, descrive le due ipotesi di No-tax area disposte dalla legge (annullamento dell’importo relativo alle ritenute) nelle fattispecie codificate con le seguenti lettere-causali: q «A» qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 1-bis, Tuir, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo: 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00; 2) redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92; 3) reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; q «B» qualora, ferme restando le condizioni 2) e 3) di cui al precedente codice A, i redditi di pensione risultino d’importo superiore ad euro 7.500,00, ma non ad euro 7.800,00. L’ulteriore fattispecie da descrivere è quella già menzionata per il riscatto della posizione individuale in commento al punto 1. In tale ipotesi, deve essere evidenziata nella casella 37 la causale: q «C» qualora le ritenute al punto 12 siano esposte al netto dell’eccedenza d’imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. *** Nella casella 38 per il personale di bordo imbarcato, va indicato il numero complessivo di giorni per i quali spetta il credito d’imposta. Nella casella 39 vanno indicati i compensi per lavori socialmente utili corrisposti ai soggetti che: q hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e q possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Nel punto 40 va indicato l’importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1 e 2, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d’imposta ai fini del corretto calcolo degli importi di cui ai punti 17 e 18. Nel punto 41 va indicato l’importo del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze che il percipiente abbia comunicato al sostituto d’imposta ai fini del corretto calcolo della deduzione. Nel punto 42 va indicato il numero complessivo dei giorni di pensione. Il dato assume rilievo solo ai fini statistici, è diretto a conoscere il periodo di effettivo pensionamento e potrebbe quindi non coincidere con il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, indicati nel punto 7, per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all’art. 11 comma 3, Tuir (euro 4.000,00). Nei punti 45 - 46 «Redditi erogati da altri soggetti» relativi ai redditi (già compresi nei punti 1 e 2) erogati da soggetti diversi da quelli che rilasciano la certifi- Il Sole 24Ore Pirola n. 2 Giugno 2006 GUIDA al LAVORO APPROFONDIMENTI n. 2 Giugno 2006 ipotesi di successione mortis causa oltre all’ipotesi già descritta in premessa. Nei successivi punti da 57 a 66, devono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute. La casella 67 deve essere compilata esclusivamente nel caso di erogazione di emolumenti arretrati da parte di altri soggetti indicando il corrispondente codice fiscale. I Supplementi cazione. Essi devono essere compilati anche nell’ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all’estinzione del sostituto d’imposta e successiva riassunzione da parte del datore di lavoro che rilascia la certificazione. Nelle caselle da 47 a 56 sono indicati i dati relativi al conguaglio progressivo. Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tenere conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: q l’ammontare complessivo dei redditi percepiti, nelle caselle 1 e 2; q la deduzione di cui agli artt. 11 e 12, Tuir complessivamente riconosciuta, nelle caselle 17 e 18; q le ritenute operate (nella casella 5). I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 45 e 46 che costituiscono un dato parziale rispetto al dato complessivo contenuto nei punti 1 e 2. Le istruzioni precisano che le caselle relative ai redditi erogati da altri soggetti debbono essere compilati anche se: q i redditi sono stati conguagliati in conseguenza del passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’estinzione del precedente sostituto (e quindi tanto in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda quanto in caso di fusione); q l’erede prosegua l’attività del sostituto deceduto in Annotazioni Nei punti da 160 a 177, devono essere indicati i codici numerici corrispondenti alle informazioni contenute nelle annotazioni della certificazione (Cud 2006) del soggetto percipiente. La casella si commenta in calce alla parte dei dati fiscali soggetti a tassazione ordinaria in quanto le annotazioni si riferiscono in massima parte a fattispecie che interessano la parte dei dati a tassazione ordinaria e non al Tfr, nonostante graficamente le caselle siano state poste in calce alla parte B. La compilazione potrebbe non risultare agevole in quanto le regole di compilazione presenti nelle istruzioni al Cud e riportate in quelle del 770/ 2006, non sono coerenti con le indicazioni rubricate nella codifica tabellare (Tabella B) a cui molto spesso è fatto rimando. Il Sole 24Ore Pirola 15