Schema di d.lgs.
Riforma 2° ciclo
Sistema educativo
di istruzione e formazione
Nuovo testo 11 aprile 2005
Art. 1
Unitarietà del segmento costituito dal sistema
dei licei e dal sistema dell’istruzione e
formazione professionale.
 Lo Stato garantisce il livelli essenziali delle
prestazioni del secondo ciclo.
 Tutte le istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione sono dotate di
autonomia.
 I percorsi liceali e di IFP sono di pari dignità.

Art. 1
I percorsi assicurano gli strumenti indispensabili
per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
 Si può cambiare scelta tra i due sistemi.
 Si acquisiscono crediti certificati attraverso la
frequenza, con esito positivo, di qualsiasi
segmento, compreso l’apprendistato.
 Le corrispondenze tra crediti scolastici e crediti
formativi di IFP sono definite in sede di
Conferenza Unificata.

Art. 1
Sono riconosciuti i crediti formativi
conseguiti nelle attività sportive.
 Al secondo ciclo si accede a seguito del
superamento dell’esame di Stato relativo
al 1° ciclo di istruzione.
 I percorsi liceali e IFP possono essere
realizzati in un’unica sede.

Art. 2 – Finalità e durata





I percorsi liceali si sviluppano in due periodi
biennali e in un quinto anno di completamento e
approfondimento.
Propedeuticità dei percorsi liceali.
I percorsi liceali realizzano i PECUP.
L’ammissione al quinto anno dà accesso all’IFTS.
I licei sono: artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico e delle scienze umane.
Art. 3 – Attività educative e didattiche

1.
2.
3.

L’orario è articolato in:
Attività e insegnamenti obbligatori.
Attività e insegnamenti obbligatori a
scelta dello studente.
Attività e insegnamenti facoltativi.
Le ore a scelta dello studente servono
prioritariamente a conseguire i livelli
attesi dalle indicazioni nazionali.
Art. 4 – Liceo artistico

a)
b)
c)

Il percorso si articola in:
Arti figurative;
Architettura, design, ambiente.
Audiovisivo, multimedia, scenografia.
Nel primo biennio l’orario annuale
obbligatorio è di 1023 ore.
Art. 4 – Liceo artistico
Lett. a): 627 ore nel secondo biennio e nel
quinto anno.
 Lett. b) e c): 693 ore.

L’OAO di indirizzo:
 Lett. a):396 ore;
 Lett. b) e c): 330 ore

Art. 4 – Liceo artistico

L’orario annuale facoltativo (OAF) è di
165 ore per l’intera durata del percorso e
per tutti gli indirizzi.
Art. 5 – Liceo classico
L’OAO è di 891 ore nel primo biennio, 924
nel secondo biennio e di 825 nel quinto
anno.
 L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore
nel 1° biennio, 66 ore nel 2° biennio e di
99 ore nel quinto anno.
 L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e di 66
ore nel quinto anno.

Art. 6 – Liceo economico

a)
a)
A partire dal 2° biennio si articola in:
economico aziendale
(nei settori: servizi, turismo, produzioni
agro-alimentari, moda)
economico istituzionale
(nelle dimensioni: locale, nazionale,
europea e internazionale).
Art. 6 – Liceo economico
L’OAO è di 891 ore nel 1° e nel 2° biennio
e di 825 ore nel quinto anno.
 L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore
nel 1° biennio.
 L’OAO di indirizzo è di 198 ore nel 2°
biennio e di 165 nel 5° anno.
 L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e nel 5°
anno.

Art. 7 – Liceo linguistico
L’OAO è di 891 ore nel 1° biennio, 924 nel
2° biennio e 825 nel quinto anno.
 L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore
nel 1° biennio, 66 nel 2° e 99 nel 5° anno.
 L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e di 66
ore nel 5° anno.

Art. 7 – Liceo linguistico

Dal primo anno del 2° biennio è previsto
l’insegnamento in lingua inglese di una
disciplina non linguistica.

Dal secondo anno del 2° biennio è
previsto l’insegnamento nella seconda
lingua comunitaria di una disciplina non
linguistica compresa o nell’OAO o nell’OAO
a scelta dello studente.
Art. 8 – Liceo musicale e coreutico
L’OAO è di 594 ore nel 1° biennio, 660 ore nel 2°
biennio e nel quinto anno.
 Ad esso si aggiungono 330 ore nel 1° biennio e
363 ore nel 2° biennio e nel quinto anno.
 L’OAO a scelta dello studente è di 165 ore nel 1°
biennio e di 66 ore nel 2° biennio e nel quinto
anno.

Art. 9 – Liceo scientifico
L’OAO è di 891 ore nel 1° biennio, 924 nel
2° biennio e di 825 nel quinto anno.
 L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore
nel 1° biennio, 66 nel 2° biennio e di 99
nel quinto anno.
 L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e di 66
ore nel quinto anno.

Art. 10 – Liceo tecnologico

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
A partire dal 2° biennio si articola in:
Meccanico e meccatronico;
Elettrico ed elettronico;
Informatico e comunicazione;
Chimico e materiali;
Produzioni biologiche e biotecnol. alimentari.
Costruzioni, ambiente e territorio;
Logistica e trasporti.
Tecnologie tessili e dell’abbigliamento.
Art. 10 – Liceo tecnologico
L’OAO è di 891 ore nel 1° biennio e di 759
nel 2° biennio e nel quinto anno.
 L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore
nel 1° biennio;
 L’OAO di indirizzo è di 330 ore nel 2°
biennio e nel 5° anno.
 L’OAF è di 99 ore per tutta la durata del
percorso e per tutti gli indirizzi.

Art. 11 – Liceo delle scienze umane
L’OAO è di 891 ore nel 1° biennio, 924 nel
2° biennio e di 825 nel 5° anno.
 L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore
nel 1° biennio, 66 nel 2° biennio e 99 nel
5° anno.
 L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e di 66
ore nel 5° anno.

Art. 12 – Organizzazione educativa e
didattica
Permanenza docenti nella sede di titolarità
almeno per un periodo didattico.
 L’insegnamento in lingua inglese di una
disciplina del piano di studio.
 Nell’ultimo anno del percorso di studio, nei
percorsi liceali si definiscono con le
Università le modalità per approfondire
competenze, conoscenze e abilità.

Art. 12 – Organizzazione educativa e
didattica
Personalizzazione dei piani di studio.
 Rapporto con le famiglie e le istituzioni
sociali.
 Funzione tutoriale.

Art. 13 – Valutazioni e scrutini
Frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato complessivo.
 Sostituzione degli esami di idoneità con la
valutazione delle competenze, conoscenze
e abilità comunque acquisite, da parte di
commissioni costituite presso le istituzioni
del sistema dei licei.

Art. 14 – Esame di Stato

Per i percorsi liceali, l’esame si svolge su
prove organizzate dalle commissioni
d’esame e su prove predisposte
dall’INVALSIF, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso e
delle discipline d’insegnamento dell’ultimo
anno.
Art. 15 – Livelli essenziali delle
prestazoni
Gli artt. da 15 a 18 disciplinano i Percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale.
 L’iscrizione e la frequenza dei PIFP
rappresentano assolvimento del dirittodovere all’istruzione e formazione.
 Nell’esercizio delle loro competenze
esclusive, le Regioni assicurano i livelli
essenziali delle prestazioni.

Art. 15 – Livelli essenziali delle
prestazioni
I livelli essenziali costituiscono requisiti per
l’accreditamento e l’attribuzione dell’autonomia
alle istituzioni educative e formative.
 I titoli e le qualifiche rilasciate alla conclusione
dei PIFP di durata almeno quadriennale
costituiscono titolo per l’accesso all’IFTS.
 Gli stessi titoli,più un corso annuale realizzato
d’intesa con i licei, consentono di sostenere
l’esame di Stato.

Art. 16 – Livelli essenziali dell’offerta
formativa
Le Regioni assicurano quali livelli
essenziali:
 Il soddisfacimento della domanda di
frequenza.
 Orientamento e tutorato.
 Permanenza in servizio dei docenti per
almeno un periodo didattico.
 Tirocini formativi ed esperienze di
alternanza.

Art. 17 – Livelli essenziali dell’orario
minimo e articolazione dei PF
990 ore annuali obbligatorie per i PF
 I PF di durata triennale si concludono con
un titolo di qualifica professionale.
 I PF di durata almeno quadriennale si
concludono con un titolo di diploma
professionale.

Art. 18 – Livelli essenziali degli
obiettivi generali dei PIFP
Personalizzazione dei percorsi.
 Nei primi due anni, la quota prevalente
dell’orario complessivo obbligatorio, è
destinata all’acquisizione di competenze
linguistiche, matematiche, scientifiche,
tecnologiche, storico sociali e economiche.
 Raggiungimento delle competenze
professionali.

Art. 18 – Livelli essenziali degli
obiettivi generali dei PIFP
Insegnamento della religione cattolica e
delle attività fisiche e motorie.
 Le figure professionali sono definite
mediante accordi in sede di Conferenza
Unificata Stato – Regioni.
 Le figure professionali possono essere
articolate in profili professionali.
 Gli standard minimi sono definiti in sede di
Conferenza Unificata.

Art. 19 – Livelli essenziali dei requisiti
dei docenti

Le Regioni assicurano che le attività
educative e formative siano affidate a
docenti in possesso di abilitazione e ad
esperti con esperienza almeno
quinquennale nel settore professionale di
riferimento.
Art. 20
Le Regioni assicurano i livelli essenziali
riferiti alla valutazione e certificazione
delle competenze.
 Ai fini della valutazione annuale e
dell’ammissione agli esami è necessaria la
frequenza di almeno tre quarti della durata
del percorso.
 Le competenze certificate sono registrate
sul “libretto formativo del cittadino”

Art. 21- Livelli essenziali delle
strutture e dei servizi
Le Regioni assicurano il rispetto dei
requisiti.
 Gli standard minimi sono definiti in sede di
Conferenza Unificata

Art. 22 - Valutazione

Ai fini della verifica del rispetto dei livelli
essenziali, i percorsi sono oggetto di
valutazione da parte dell’INVALSIF.
CAPO IV – Raccordo e continuità tra
il primo e il secondo ciclo
Art. 23- Insegnamento strumento
musicale.
 Art. 24 – Diffusione cultura musicale e
valorizzazione dei talenti.
 Art. 25 – Insegnamento dell’inglese e della
seconda lingua comunitaria.
 Art. 25 bis – Insegnamento delle scienze.
 Art. 25 ter – Insegnamento della
informatica nel primo ciclo.

CAPO IV – Norme transitorie e finali
Art. 26 – Passaggio al nuovo ordinamento
 Gli accordi tra Stato e Regioni sono sanciti
entro il 31 dicembre 2005.
 I percorsi liceali e i PF sono attivati
contestualmente a partire dal 2006-2007.

Art. 27 – Trasferimento di
competenze alle Regioni
(DA DEFINIRE IN SEDE DI GOVERNO )
Art. 28
Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione
Art. 29
(Disposizioni particolari per le
Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di
Trento e Bolzano)
Art. 30
(Norma di copertura)
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Isp. LANGELLA