Redditi di lavoro dipendente Capitolo 5 5.1 PREMESSA 5.2 IL LAVORO DIPENDENTE 5.3 FORME DI LAVORO DIPENDENTE FLESSIBILE 5.4 INDENNITÀ SOSTITUTIVE DI LAVORO DIPENDENTE 5.5 PENSIONI 5.6 REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE 5.7 LA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 5.8 ALCUNI REDDITI ESENTI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 5.1 Premessa L'evoluzione del mercato del lavoro e le principali tipologie di rapporti di lavoro dipendente Il lavoro subordinato a tempo indeterminato, svolto "alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro", ha rappresentato in passato la condizione "normale" del rapporto di lavoro. Negli anni, anche a seguito dei molti interventi del legislatore, sono aumentate in maniera considerevole le forme di lavoro dipendente “flessibile”, caratterizzate da esigue tutele e ridotti costi contributivi. È l'universo del "nuovo" lavoro dipendente, che prevede occupazioni “mordi e fuggi” ma regolari. Si tratta in pratica di forme di lavoro estremamente flessibili, povere di garanzie per chi lavora ma ricche di agevolazioni per i datori di lavoro. Il processo è stato portato a compimento con la Legge n. 30/2003 ed ha subito ulteriori importanti modifiche con la Legge n. 92/2012 “Riforma del mercato del lavoro”. L'accesso al lavoro è del tutto privatizzato, e dal mercato del lavoro il datore di lavoro (privato o pubblico) sceglie la forza lavoro che gli serve, per il tempo che gli serve, con la forma contrattuale che la legge propone. 5.2 Il lavoro dipendente Il rapporto di lavoro subordinato è regolato dagli artt. 2094 ss. del codice civile e da un elevato numero di leggi speciali. La forma tipica di rapporto di lavoro dipendente è: A tempo indeterminato con retribuzione fissata dai contratti collettivi stipulati tra i sindacati dei lavoratori e i datori di lavoro.
DIRITTI strutturati in materia di stabilità del posto di lavoro, copertura previdenziale e antinfortunistica e diritto a prestazioni in denaro garantite in situazioni di: ƒ vecchiaia, ƒ invalidità, ƒ malattia, maternità, infortunio, ƒ disoccupazione DOVERI che consistono essenzialmente nell'esecuzione diligente delle mansioni inerenti la propria qualifica, nel rispetto dell'orario di lavoro e degli altri obblighi stabiliti dai regolamenti aziendali e/o dai contratti collettivi. I redditi di lavoro dipendente sono quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Parimenti sono considerati redditi di lavoro dipendente gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro. Lavoro domestico Lavoro prestato esclusivamente per la necessità familiare del datore di lavoro (ad esempio colf, bambinaie e badanti). Il datore di lavoro non è mai sostituto d’imposta e non può trattenere l’IRPEF sullo stipendio erogato al dipendente, provvede solo a versare i contributi previdenziali ed assistenziali. Frontalieri Lavoratori che risiedono in Italia e che, quotidianamente, si recano all’estero in zone di frontiera od in paesi limitrofi per svolgere la loro prestazione di lavoro dipendente. Lavoro dipendente prestato all’estero Si tratta di lavoro prestato da: ƒ lavoratori con residenza in Italia e che prestano la loro attività nel paese estero per meno 183 giorni; ƒ lavoratori con residenza in Italia e che prestano la loro attività nel paese estero per un periodo superiore a 183 giorni; ƒ lavorati con nazionalità italiana che risiedono e prestano la loro attività nel paese estero. 5.3 Forme di lavoro dipendente flessibile APPRENDISTATO CONTRATTO DI INSERIMENTO Si tratta di Tipo una disciplina regolata da ultimo D.Lgs n. 167/2011 “Testo di contratto esistente da dal lungo tempo, ma sempre Unico dell’Apprendistato” che lo definisce “un contratto di lavoro a tempo abbondantemente utilizzato dalle imprese per i vantaggi in tema indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani” e ne di minor costo del lavoro (retribuzione minore e sgravi individua tre tipologie: contributivi); destinato ai lavoratori più giovani, privi di qualifica, 1. per la qualifica e per il diploma professionale (stipulato con soggetti tra i che viene conseguita al termine del contratto. 15 e i 25 anni); Con la Legge 30/03 si allontana ulteriormente dalle sue finalità 2. professionalizzante contratto di l’obbligo mestiere della (stipulato con soggetti tra i “storiche”, o eliminando formazione esterna 18 e i 29 anni); all’azienda; è destinato a giovani dai 16 ai 29 anni, e la durata 3. di alta formazione e ricerca (stipulato con soggetti tra i 18 e i 29 anni). massima è di 6 anni.
E’ possibile assumere in apprendistato lavoratori in “mobilità” per i quali non trovano applicazione i limiti di età. Questa tipologia di contratto trova applicazione fino al 31.12.2012 in quanto è stata abrogata dalla Legge 92/2012 “Riforma del mercato del lavoro”. Fu istituito con la Legge 30/03 in sostituzione dei contratti di “formazione lavoro” e consente (fino al 31.12.2012) di assumere di fatto “a termine”, lavoratori privi della qualifica richiesta e di “formarli” durante il lavoro, integrandolo con un piano di formazione. Fornisce all’impresa vantaggi in tema di minor costo del lavoro e permette di abbassare i livelli di inquadramento e le retribuzioni. Possibili destinatari: ƒ giovani tra i 18 e 29 anni, ƒ disoccupati di lunga durata (più di 12 mesi), da 29 a 32 anni d’età, ƒ lavoratori che non hanno lavorato per almeno 2 anni, ƒ donne, disabili e ultracinquantenni. In generale il contratto ha una durata compresa tra i 9 e i 18 mesi, elevabili a 36 nel caso di lavoratori diversamente abili.
SEGUE FORME DI LAVORO DIPENDENTE FLESSIBILE CONTRATTI A TERMINE PART ‐ TIME LAVORO SOMMINISTRATO LAVORO A CHIAMATA o INTERMITTENTE LAVORO RIPARTITO Un tempo previsti solo in attività stagionali o per sostituire lavoratori assenti temporaneamente, sono ora praticamente liberalizzati. Questo tipo di contratto ha la particolarità che la sua risoluzione è stabilita al momento della stipula. La durata massima di un rapporto di lavoro a tempo determinato con la stessa azienda è di 36 mesi.
Il lavoratore ha un orario ridotto rispetto a quello del settore, in base a esigenze personali o aziendali; può essere orizzontale (solo la mattina), verticale (solo alcuni giorni della settimana, solo in alcuni periodi dell’anno) o misto quando esistono contemporaneamente entrambe le forme. La Legge 30/03 prevede la stipula di clausole elastiche o flessibili relativamente alla distribuzione dell’orario di lavoro. Il part‐time è possibile sia per contratti a tempo determinato che per contratti a tempo indeterminato. Il lavoro somministrato, ex lavoro interinale, è un contratto in base al quale l’impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie o intermediari specializzati (somministratori), a tempo determinato o indeterminato. Fa eccezione la pubblica amministrazione che può stipulare contratti di somministrazione solo a tempo determinato. Con il contratto commerciale di somministrazione il somministratore (agenzia), mette a disposizione dell’utilizzatore (azienda) uno o più lavoratori assunti direttamente dall’agenzia, affinché svolgano la propria attività lavorativa sotto il potere direttivo e di controllo dell’impresa utilizzatrice. Le imprese potranno affittare temporaneamente lavoratori anche in assenza di straordinarie e temporanee esigenze, definite da legge o Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il lavoratore (dipendente del somministratore) ha diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore a parità di mansioni svolte. Il lavoratore ha un contratto, ma non sa quando lavorerà e quanto potrà guadagnare; resta a disposizione dell’azienda, che potrà chiamarlo con un preavviso di un giorno. Per i periodi di attesa dovrebbe ricevere un’indennità di disponibilità di importo ancora vago, ma non può accettare altri impieghi. Se rifiuta la chiamata senza giustificato motivo, perde il lavoro e deve pagare i danni all’impresa. E’ possibile stipulare più contratti di lavoro intermittente con più datori di lavoro. Due lavoratori potranno essere assunti per svolgere un’unica prestazione lavorativa, potranno sostituirsi tra loro, scambiarsi l’orario garantendo però sempre l’intera prestazione. Se uno dei due si dimetterà o sarà licenziato, anche l’altro perderà il lavoro. 5.4 Indennità sostitutive di lavoro dipendente cosidetti “ammortizzatori sociali “
TIPOLOGIA CHE COS’È
A CHI SPETTA
QUANDO SPETTA
Intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. A operai, impiegati e quadri di aziende industriali in genere, di imprese industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti e i dirigenti. In caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori. Intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. Operai, impiegati e quadri di aziende industriali (anche edili), aziende appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione, pulizia, delle imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza. Quando l'azienda si trova in una delle seguenti condizioni: ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale, procedure concorsuali. Indennità economica erogata ai lavoratori licenziati, per una durata minima di 12 mesi e fino ad un massimo di 36 mesi, sono previsti interventi superiori nelle aree del Mezzogiorno. Prestazione che spetta ai A seguito di: lavoratori dipendenti che ƒ esaurimento della sono stati collocati dalla loro cassa integrazione azienda in liste di mobilità straordinaria compilate dai Centri per ƒ licenziamento per l'impiego. riduzione del personale o trasformazione di attività ƒ licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda. Indennità per lavoratori dipendenti. Bisogna essere assicurati all’INPS da almeno due anni ed avere almeno 52 settimane di accredito contributivo nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. Spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati. Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, salvo nei casi di dimissioni per giusta causa (ad esempio: mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali) o che si dimettono entro un anno dalla nascita del figlio. ente erogante INPS CIG ‐ cassa integrazione guadagni ordinaria
ente erogante INPS CIG ‐ cassa integrazione guadagni straordinaria
ente erogante INPS Mobilità ente erogante INPS Disoccupazione ordinaria Dal 1.1.2008 la domanda va presentata subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro Viene corrisposta, dalla data di cessazione del lavoro, per: ƒ 240 giorni se il lavoratore ha meno di 50 anni di età, ƒ massimo 360 giornate se il lavoratore ha età superiore a 50 anni. TIPOLOGIA CHE COS’È
A CHI SPETTA
QUANDO SPETTA
Indennità per lavoratori dipendenti precari o stagionali erogata per i giorni di disoccupazione involontaria. Lavoratori licenziati che non possono far valere 52 settimane di accredito contributivo negli ultimi due anni, ma che ƒ nell’anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate, ƒ risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
A partire dal 1.1.2007 spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate. La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo la cessazione del rapporto di lavoro. Indennità economica per gli operai agricoli erogata per i giorni di disoccupazione involontaria, la legge n. 247/2007 ha modificato le regole per stabilire l’importo della prestazione. Spetta ai lavoratori iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli e l'importo del trattamento di disoccupazione varia in base al numero di giorni lavorati. Dal 1.1.2008 spetta di regola un trattamento economico per i lavoratori che lavorano con un minimo di 51 giornate per anno agrario, e raggiungono almeno 102 giornate nell’ultimo biennio. Indennità che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano. Spetta ai lavoratori dipendenti. Con l’istituzione della Cassa Colf, particolari condizioni sono previste per i lavoratori domestici che, fino ad oggi, erano esclusi da questa indennità. In caso di malattia, previo invio all’INPS e al datore di lavoro del certificato medico e il conseguente rispetto delle fasce orarie di controllo. Indennità sostitutiva della retribuzione spettante alla madre naturale o in caso di adozione o affido. ƒ
La madre ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo di 5 mesi (7°/8° mese di gravidanza fino a 3°/4° mese di vita del bambino ‐ astensione obbligatoria). I genitori, anche contemporaneamente possono fruire del congedo parentale (ex astensione facoltativa, per un massimo di 11 mesi), a retribuzione ridotta, dopo la nascita del figlio e fino a 8 anni di età. ente erogante INPS Disoccupazione a requisiti ridotti
ente erogante INPS Disoccupazione agricola ente erogante INPS Malattia ente erogante INPS Maternità ƒ
Alle lavoratrici dipendenti ed autonome; alle libere professioniste e alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS. Spetta, in casi particolari, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice . TIPOLOGIA CHE COS’È
A CHI SPETTA
QUANDO SPETTA
Ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi. L'INPS paga le indennità economiche, mentre l'assistenza sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. ente erogante INPS
Tbc e post tubercolare Indennità sostitutiva o ƒ
integrativa della retribuzione . ente erogante INAIL
Indennità temporanea per *
infortunio indennità che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si infortunano sul lavoro oppure durante il tragitto per recarsi al lavoro, o affetti da una malattia professionale.
Ai lavoratori dipendenti e ai In caso di infortunio, previa lavoratori “autonomi o segnalazione all’INAIL da parasubordinati” che per parte della ditta. obbligo normativo sono iscritti all’INAIL . Erogazioni da enti diversi
Cassa edile Prestazione di natura economica o indennità integrativa della retribuzione: si tratta, in particolare, del pagamento delle ferie e della gratifica natalizia. Altre prestazioni sono ad esempio: - il premio annuo per l'anzianità professionale edile “APE”: prestazione retributiva erogata al momento del pensionamento. Lavoratori edili Spetta se l’impresa presso cui il lavoratore presta lavoro aderisce ed effettua versamenti alla cassa erogante. Erogazioni da enti diversi
Cassa artigiani
*
Indennità erogata da fondi costituiti da enti bilaterali su base regionale a sostegno del reddito. Lavoratori dipendenti di imprese artigiane. Di norma si tratta di indennità erogate a dipendenti di aziende in crisi che non possono usufruire di altri ammortizzatori sociali come ad esempio la CIG, ecc. Risarcimento danno permanente per infortunio sul lavoro o malattia professionale: non è considerato reddito e dunque non è assoggettabile ad imposta . Esempi: - Rendita INAIL per inabilità permanente (totale o parziale), - Rendita per caso di morte spettante ai superstiti. 5.5 Pensioni La pensione è il trattamento economico periodico e continuativo corrisposto al lavoratore (dipendente, autonomo o libero professionista) nel momento in cui cessa l’attività lavorativa per il raggiungimento dell’età pensionabile fissata per legge (pensione di vecchiaia) o per anzianità contributiva maturata (pensione di anzianità), oppure negli altri casi, in rapporto alle condizioni di salute e alla conseguente impossibilità di svolgere un lavoro (pensione d’invalidità) o al grado di parentela con un assicurato o un pensionato defunti (pensione di reversibilità). E’ erogata da Enti pubblici di previdenza sociale e da altri organismi, anche privati, di previdenza ENSIONI
speciale, cui sono stati versati i contributi obbligatori durante gli anni di lavoro P
Dalla prestazione di lavoro subordinato / autonomo e dai versamenti contributivi obbligatori per legge, effettuati dai lavoratori e dai datori di lavoro presso casse e/o enti previdenziali (es. INPS ‐ ex INPDAP ‐
ex ENPALS) derivano : pensioni dirette : il soggetto che percepisce la pensione è lo stesso che ha maturato i requisiti per il diritto pensioni pubbliche : sono di varie tipologie e possono essere erogate direttamente al titolare o ai superstiti pensioni ai superstiti o di reversibilità : il soggetto che percepisce la pensione è il coniuge o il figlio minore (oppure maggiorenne in particolari condizioni). In presenza di coniuge e figli viene erogata pro quota a ciascuno di essi Il casellario delle pensioni (costituito presso l’INPS)
Tutte le pensioni pubbliche e private sono memorizzate presso il Casellario centrale delle pensioni, costituito presso l’INPS: si tratta di un contenitore di tutti i dati relativi alle pensioni. Gli enti erogatori di pensioni (es. INPS) sono tenuti a trasmettere al "casellario delle pensioni", entro il mese di febbraio, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dell'anno. Il casellario centrale, entro il mese di giugno, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici, calcola l’IRPEF sulla somma di tutti i trattamenti, determina le detrazioni eventualmente spettanti e comunica agli enti erogatori l'aliquota d'imposta e le detrazioni da operare. Pensioni estere Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepito da un soggetto residente in Italia. Le pensioni erogate da enti esteri si distinguono in pubbliche e private e in base alle eventuali convenzioni, in vigore con alcuni Paesi, contro le doppie imposizioni vanno tassate in maniera diversa a seconda che siano: ƒ pubbliche le pensioni erogate a seguito di lavoro svolto presso lo Stato estero, le pubbliche amministrazioni, gli enti locali. In generale queste pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono. ƒ private le pensioni erogate a seguito di lavoro svolto presso le ditte private. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario. 5.6 Redditi assimilati al lavoro dipendente La disciplina dei redditi di lavoro dipendente è stata estesa ad altri redditi che sono definiti “assimilati” in quanto percepiti in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato. Alcuni dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono assoggettati allo stesso regime fiscale del reddito di lavoro dipendente vero e proprio e vanno indicati nella stessa “sezione” del “quadro” del modello di dichiarazione (modelli 730 o Unico). Altri, dei redditi assimilati, vanno invece indicati nel medesimo “quadro” del modello di dichiarazione, ma in una diversa “sezione” e sono assoggettati ad un trattamento fiscale differente da quello dei redditi di lavoro dipendente (diverso importo delle detrazioni per lavoro ed in alcuni casi il reddito non viene certificato dal CUD). ƒ
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Redditi assimilati al lavoro dipendente Compensi derivanti da co.co.co. e lavoro a progetto Compensi derivanti da collaborazione coordinata occasionale Borse di studio (se da dichiarare) Indennità e compensi a carico di terzi Fondi pensione Indennità per “pubbliche funzioni” elettive e non elettive Rendite vitalizie e a tempo determinato Assegni periodici di mantenimento Attività intramuraria (o intramoenia) Compensi percepiti per lavori socialmente utili Compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro Collaborazione Coordinate e Continuative e Lavoro a Progetto
Co.Co.Co. Contratto di lavoro atipico, regolato dal solo punto di vista fiscale e previdenziale. La prestazione non deve essere occasionale, ma ripetuta nel tempo sulla base di un accordo tra collaboratore e impresa committente. Fiscalmente è un reddito assimilato al lavoro dipendente. Si tratta di: ƒ collaborazioni editoriali; ƒ funzioni di amministratore o sindaco di società ed enti; ƒ prestazione di consulenze; ƒ collaborazioni della più varia natura, traduzioni, esecuzione di disegni, progetti, etc. Il committente opera sui compensi, oltre alle ritenute IRPEF, anche una trattenuta previdenziale. Il lavoro a progetto Co.pro. Il contratto individuale deve avere come oggetto la realizzazione di un progetto e dovrebbe avere sempre una durata definita. La persona dovrà lavorare in autonomia anche se dovrà coordinarsi con l'organizzazione dell'impresa. La "retribuzione" sarà assimilata ai compensi dei lavoratori autonomi che lavorano nella stessa zona. Il contratto si risolve al termine del progetto, oppure per giusta causa. Non rientrano nelle disposizioni del “lavoro a progetto”: ƒ le professioni intellettuali che richiedono l'iscrizione in appositi albi professionali; ƒ i rapporti di co.co.co. in favore delle associazioni sportive dilettantistiche; ƒ amministratori, sindaci, revisori delle società e partecipanti a collegi e commissioni; ƒ coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Nel settore del pubblico impiego possono essere stipulati contratti di “lavoro a progetto” o “collaborazioni coordinate e continuative” solo per alcune attività definite dalle norme attualmente in vigore. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di co.co.co anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato se l’attività del collaboratore è svolta con le stesse modalità di quella svolta dai dipendenti dell’azienda committente.
Collaborazioni Coordinate e Continuative occasionali (mini co.co.co) Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative di "portata limitata" che, nello stesso anno solare e con lo stesso committente, hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni e prevedono un compenso complessivo non superiore a 5.000,00 €. Il lavoratore agisce in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d'impresa; gode inoltre di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell'adempimento. In quanto “coordinate”, questo tipo di collaborazioni sono caratterizzate da un costante coordinamento tra l'attività del lavoratore e il ciclo produttivo del committente. Nel caso in cui i limiti temporali e retributivi non vengono rispettati, il rapporto di co.co.co. occasionale diventa lavoro a progetto. Fiscalmente la co.co.co. occasionale è reddito assimilato al lavoro dipendente e si distingue dal lavoro autonomo occasionale che è trattato come “reddito diverso”. Indennità e compensi a carico di terzi
Borse di studio
Le somme percepite dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati alla Stato. Le somme percepite a titolo di borse di studio o sussidio, premio o assegno per fini di studio o di addestramento professionale costituiscono reddito di lavoro dipendente a meno che non sia prevista una esenzione specifica. Fondi pensione I trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione a fronte dei versamenti effettuati per previdenza complementare. Indennità per pubbliche funzioni elettive e non elettive
Le “pubbliche funzioni” elettive (consiglieri e assessori degli enti territoriali, parlamentari nazionali ed europei, etc.) e non elettive (componenti di commissioni degli enti locali la cui costituzione è prevista dalla legge, consiglieri e amministratori di enti pubblici e municipalizzate, etc) a condizione che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o una professione e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale (presenza di partita IVA). Le indennità, i gettoni, i compensi comunque denominati e i relativi vitalizi, sono considerati “redditi assimilati al lavoro dipendente”. Rendite vitalizie ed a tempo determinato Si tratta di erogazione, in denaro o in natura, a titolo di rendite vitalizie e a tempo determinato a condizione che siano costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Compensi percepiti per i lavori socialmente utili Per i compensi relativi ai lavori socialmente utili è prevista una particolare modalità di tassazione (il cosiddetto “regime agevolato”) se vengono rispettate contemporaneamente particolari condizioni di raggiungimento dell’età pensionabile e di un limite reddituale. Attività intramuraria Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale l'attività intramuraria (o intramoenia) si riferisce alle prestazioni erogate dai medici di un ospedale, al di fuori dell'orario di lavoro, che utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso. Le prestazioni erogate in regime di intramoenia garantiscono al cittadino la possibilità di scegliere il medico a cui rivolgersi per una prestazione, e sono perciò soggette al pagamento di un compenso liberamente stabilito dal professionista e approvato dalla Direzione Sanitaria. Il medico è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa è detraibile dalle imposte. I compensi per attività libero‐professionale intramuraria svolta da personale dipendente del S.S.N. sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Assegni periodici di mantenimento
Rientrano negli assegni periodici: ƒ assegni percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. Se l’assegno corrisposto al coniuge comprende le somme destinate al mantenimento dei figli, senza stabilire la quota, l’assegno stesso si considera destinato per metà al coniuge e per metà ai figli. ƒ assegni comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, quali gli assegni testamentari, etc.. Compensi percepiti da lavoratori soci di cooperative
Vengono considerati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca.
5.7 La certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati Il Sostituto d'imposta deve rilasciare a ciascun percipiente, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati percepiti, un'apposita certificazione unica con la quale attesta il reddito imponibile, le ritenute alla fonte operate e anche i contributi dovuti all'INPS e agli altri enti e casse previdenziali. Il modello CUD (certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente) viene approvato ogni anno attraverso un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate: l’esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD deve rispettare una determinata sequenza, una determinata denominazione e una determinata numerazione progressiva dei campi previsti. Se alcuni campi non vengono compilati, possono essere completamente omessi a condizione che venga comunque mantenuta, per gli altri, la numerazione prevista dalla legge. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa a condizione che venga comunque mantenuta la numerazione dei campi stabilita dal Ministero. È importante fare attenzione anche a quanto è riportato nelle annotazioni al modello CUD (contraddistinte da un codice identificativo) in quanto determinanti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi: ad esempio, vi sono indicati i dati relativi al periodo ed alla tipologia di lavoro, agli oneri sostenuti e transitati attraverso il sostituto d’imposta. I redditi di lavoro dipendente e i redditi ad esso assimilati sono certificati dal modello CUD. Non sono tenuti al rilascio del modello CUD in quanto non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta: ƒ
i privati (le persone fisiche per i collaboratori familiari, gli ex coniugi per gli alimenti), ƒ
gli enti pensionistici esteri, ƒ
i datori di lavoro esteri. In luogo del CUD può essere prodotta dal soggetto che ha erogato i redditi una documentazione in carta
libera, ovvero l’entità del reddito può essere autodichiarata dal contribuente. 5.8 Alcuni redditi esenti Lavoro occasionale ed accessorio comunemente detto “lavoro con i vouchers o buoni lavoro” Il lavoro accessorio, retribuito con il sistema dei voucher, si consolida e, dal 2010, la Finanziaria ne ha ampliato le possibilità di utilizzo estendendolo anche a lavoratori con contratto part‐time che possono usare il lavoro accessorio per completare l’orario di impiego presso un datore di lavoro diverso. La Legge n. 92/2012 “riforma del Mercato del Lavoro”, entrata in vigore il 18.07.2012, ha ridefinito i limiti di applicazione di tale istituto prevedendo anche una fase transitoria fino e comunque non oltre il 31.05.2013. In tale periodo, per i buoni acquistati entro il 17.07. 2012, continuerà a trovare applicazione la precedente disciplina. Voucher acquistati entro il 17 luglio 2012 L’uso dei voucher è rivolto a tutti i settori produttivi per particolari figure: ƒ pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; ƒ studenti : sono considerati “studenti" i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. Gli studenti “non universitari” possono accedere al lavoro occasionale accessorio solo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza (natalizie, pasquali e estive); nessun limite temporale è invece previsto per gli studenti universitari; ƒ altre tipologie di prestatori comprendono le casalinghe, i disoccupati (titolari di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura ed edilizia) e, sperimentalmente per gli anni 2009,2010 e 2011, i cassaintegrati e i lavoratori in mobilità. Secondo le fattispecie previste, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche tutti i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale. ƒ Lavoratori part‐time (anni 2010 e 2011): i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro con il quale hanno il contratto a tempo parziale. I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale: ƒ in generale fino ad un limite economico di € 5.000 netti (pari a € 6.660 per il committente) per singolo committente nell’anno solare; ƒ nel caso di cassaintegrati o lavoratori in mobilità fino ad un limite economico di € 3.000 netti (pari a € 4.000 per il committente) per anno solare.
I voucher, acquistabili singolarmente o in buoni ‘multipli’ da cinque (non divisibili) hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende sia la retribuzione sia la contribuzione previdenziale e assicurativa. Il valore nominale di ciascun buono (10 euro) comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’Inps per la gestione del servizio (5%). Il valore netto in favore del prestatore è pertanto di € 7,50. reddito esente che non deve essere dichiarato. Segue Lavoro occasionale ed accessorio comunemente detto “lavoro con i vouchers o buoni lavoro” Voucher acquistati dal 18 luglio 2012. La novità più rilevante riguarda il limite economico. I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 € nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato). La differenza è sostanziale poiché se prima il lavoratore doveva porre attenzione al non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece, nell’anno solare, non potrà più superarla con riferimento alla totalità dei committenti con i quali ha intrapreso un’attività lavorativa. Per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5.000 €, non possono comunque superare i 2.000 € per ciascun committente. Quanto ai settori di attività in cui possono essere utilizzati i buoni lavoro, la riforma abroga i vincoli precedentemente vigenti. Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full‐time o part‐time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il settore agricolo in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso per: ƒ aziende con volume d’affari superiore a € 7.000 esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale; ƒ aziende con volume d’affari inferiore a € 7.000 che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale. Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l’importante innovazione consiste nell’inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Infine la nuova disciplina, fa venir meno, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell’utilizzo del buono. reddito esente che non deve essere dichiarato. 
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Redditi di lavoro dipendente