Definizione dell’attività didattica frontale (DFE) teorica a disposizione di ogni Facoltà
Il carico didattico (di seguito CD) di un professore a tempo pieno è non inferiore a 350 ore complessive
nell’arco di un anno, di cui almeno 120 di didattica frontale o di attività equivalente (DFE) e le rimanenti
dovute in termini di altre attività didattiche (AAD).
Il CD di un professore a tempo definito è di almeno 250 ore complessive nell’arco di un anno, di cui
almeno 80 di DFE.
Il CD di un ricercatore è pari a non più di 250 ore annue. Le Facoltà sono tenute a proporre a ciascun
ricercatore a tempo pieno almeno 60 ore di DFE e almeno 30 ore a ciascun ricercatore a tempo
definito.
I ricercatori non confermati ai fini della determinazione dell’impegno didattico vengono equiparati ai
ricercatori a tempo pieno.
In attuazione del comma 11 della Legge 230/2005 ai ricercatori possono essere affidati corsi e moduli
curriculari (attività didattiche/insegnamenti). In questi casi ad essi è attribuito il titolo di professore
aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli.
Il Carico didattico disponibile annualmente per ogni Facoltà per la rispettiva programmazione didattica è
determinato sommando il CD che docenti e ricercatori ad essa incardinati sono tenuti a prestare.
Nell’attività di DFE vengono conteggiate le ore di didattica o attività equivalente svolte nei corsi di:
 Laurea triennale e ciclo unico;
 Laurea specialistica/magistrale;
 Dottorato di ricerca;
 Scuola di Specializzazione.
Ogni docente è tenuto allo svolgimento delle ore di DFE a lui attribuite dalla struttura didattica,
ciononostante si possono verificare situazioni in cui le ore di DFE assegnate nei corsi di studio sopra
elencati non siano sufficienti per attribuire l’obbligo minimo di DFE (120 o 80 in funzione dell’impegno a
tempo pieno o a tempo definito).
Solo in questi casi ai fini della determinazione della DFE possono essere contate, fino a un massimo di
20 ore e senza dar luogo alla retribuzione di ore in eccedenza le seguenti attività, preventivamente
autorizzate dal responsabile della struttura didattica:
 le ore di didattica svolte nei Master universitari di I e II livello
 le ore svolte in corsi di insegnamento tenuti all’estero, se preventivamente autorizzate
 le ore svolte in altre iniziative formative di livello universitario e post-universitario promosse da una
struttura didattica dell’ateneo.
Annualmente inoltre il Senato Accademico riconosce ad ogni Facoltà un monte ore da sottrarre al totale
della DFE teorica della Facoltà. Spetta poi a ogni singola Facoltà / Struttura didattica ripartire questo monte
ore al fine di consentire la riduzione dell’obbligo minimo di DFE a favore di determinati docenti in essa
incardinati, applicando criteri che tengono conto:
 di incarichi istituzionali e di ricerca assunti dai singoli docenti e ricercatori.
 dell’organizzazione della didattica e della specificità e della diversità dei settori scientificodisciplinari.
Criteri e modalità di retribuzione delle ore “in eccedenza”
Possono essere retribuite ore in eccedenza rispetto all’obbligo minimo di DFE unicamente per attività classificate come DFE - previste nei corsi di laurea triennale e a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale,
dottorato di ricerca e scuola di specializzazione e svolte da docenti:
 con contratto a tempo pieno se superiori alle 120 ore;
 con contratto a tempo definito se superiori alle 100 ore.
Le eccedenze sono retribuite secondo quanto previsto dai regolamenti che verranno emanati in attuazione
dell’art. 1 comma 16 della L. 230/2005 e dai criteri definiti annualmente dal Senato Accademico in sede di
programmazione didattica, coerentemente con quanto previsto dai decreti attuativi.
Fatti salvi accordi diversi formalizzati al momento della chiamata, si considera che la DFE di un
professore/ricercatore venga svolta in maniera proporzionale presso le Facoltà che hanno destinato risorse
proprie al finanziamento della posizione. Qualora il professore/ricercatore svolga la propria attività di DFE in
strutture diverse da quelle che ne hanno finanziato la posizione, l’onere corrispondente alla remunerazione
delle eventuali ore eccedenti verrà addebitato in fase di consuntivazione alle Facoltà presso cui l’attività è
stata svolta.
Per determinare le ore in eccedenza vengono utilizzati i dati inseriti dal docente nel Registro delle lezioni
degli insegnamenti in cui ha svolto la sua DFE, applicando le regole seguenti:
 nel caso in cui nel registro siano state inserite meno ore di DFE rispetto a quelle assegnate in
programmazione didattica, al docente vengono riconosciute unicamente le ore di DFE del registro;
 nel caso in cui nel registro siano state inserite più ore di DFE rispetto a quelle assegnate in
programmazione didattica, al docente vengono riconosciute unicamente le ore di DFE attribuite in
programmazione didattica.
Linee Guida approvate dal Senato Accademico il 12 febbraio 2008
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Definizione dell`attività didattica frontale (DFE)