INSEGNAMENTO DI
DIRITTO CIVILE
LEZIONE V
“L'ADEMPIMENTO PARZIALE, IL TEMPO E IL LUOGO”
PROF. PIETRO GHINASSI
Diritto Civile
Lezione V
Indice
1 2 Adempimento parziale ed altri obblighi del debitore --------------------------------------------- 3 1.1. Prestazione di cose determinate e obbligo di prestare cose non inferiori alla media -------- 3 1.2. Persona che esegue la prestazione (art.1180 cc). ------------------------------------------------ 3 Luogo dell’adempimento (art.1182 c.c.).------------------------------------------------------------- 5 2.1 Debiti pecuniari delle pubbliche amminstrazioni. -------------------------------------------------- 6 2.2 NORME SUL TEMPO DELL’ADEMPIMENTO (1183 c.c.) ----------------------------------- 6 2.3 Termine presuntivamente in favore del debitore art. 1184 (iuris tantum). ---------------------- 7 2.4 Termine sia fissato a favore del creditore. ----------------------------------------------------------- 8 2.5 Esecuzione della prestazione in pendenza di termine. ART. 1185 ------------------------------ 8 2.6 “Decadenza del beneficio del termine”. ART. 1186 c.c. ------------------------------------------ 8 2.7 Criteri per il computo del termine. ------------------------------------------------------------------- 9 3 Pagamento a creditore incapace ovvero da parte di incapace. -------------------------------- 10 4 Imputazione del pagamento -------------------------------------------------------------------------- 11 5 Quietanza ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 6 Prestazione in luogo dell’adempimento (1197) --------------------------------------------------- 13 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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1 Adempimento parziale ed altri obblighi del
debitore
In tema di adempimento della obbligazione qualora il debitore offra un adempimento
parziale il creditore può rifiutarlo, quindi il debitore deve adempiere per intero, salvo i casi previsti
dalla legge, come ad esempio la legge cambiaria (art.1181 c.c.).
Ciò premesso, però, si deve tener presente che in virtù del disposto di cui all'art. 1181 c.c.,
spetta tuttavia al creditore della prestazione non adempiuta - proprio nell'esercizio di detta facoltà valutare, secondo il proprio interesse, l'opportunità di accettare la prestazione parziale ovvero di
domandare, un pagamento parziale. Infatti, in assenza di espresse norme che vietino il
frazionamento della pretesa creditoria, la tutela del creditore contenuta nel disposto di cui all'art.
1181 c.c. si estende anche al punto di autorizzarlo a pretendere, ove ad esso convenga, un
adempimento parziale della obbligazione medesima e ciò in quanto la regola richiamata dall'art.
1181 c.c., intende escludere un obbligo del creditore e non regolare le sue facoltà rimanendo salva
la possibilità per il debitore, ove il creditore si limiti a chiedere un pagamento parziale di un debito
pecuniario, di offrire l'intero e porre in mora il creditore.
1.1.
Prestazione di cose determinate e obbligo di prestare cose
non inferiori alla media
1. quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel
genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (art.1178 c.c.);
2. obbligo di custodire la cosa da consegnare fino alla consegna (art.1177 c.c.);
3. chi è tenuto a prestare garanzia la può offrire e dare reale o personale (art.1179 c.c.).
1.2.
Persona che esegue la prestazione (art.1180 cc).
L’obbligazione assunta dal debitore può essere adempiuta direttamente dal debitore
oppure anche da un terzo, anche se detta ipotesi non rientrava nel rapporto obbligatorio. Il
creditore non può opporsi all’adempimento del terzo a meno che non abbia un interesse
particolare sull’adempimento del debitore. Ci può essere anche una opposizione del debitore
all’intervento del terzo.
Da quanto sopra affermato consegue che ai sensi dell'art. 1180 c.c. l'obbligazione può, in
linea generale, essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore. Da questa
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affermazione seguono rilevanti conseguenze, infatti, in mancanza dell'espressa manifestazione di
volontà richiesta dall'art. 1201 c.c., il terzo che ha pagato non è surrogato nei diritti del creditore e
quindi potrà agire nei confronti dell'originario debitore o in forza del titolo in base al quale ha
provveduto ad adempiere o, in mancanza di un titolo, per ottenere la ripetizione dell'indebito.
ƒ
persona che riceve la prestazione (art.1188 c.c.). Il pagamento deve essere
fatto al creditore o al suo rappresentante. Se il pagamento non è fatto al creditore e
comunque lui lo ratifica il debitore viene liberato dall’obbligazione.
ƒ
luogo dell’adempimento (art.1182 c.c.). E’ il luogo stabilito dalle parti ovvero
in sua mancanza;
ƒ
obbligo di consegna di cosa certa e determinata: deve avvenire nel luogo dove
si trova quando è sorta l’obbligazione;
ƒ
somma di danaro: essa deve essere consegnata al domicilio del creditore alla
scadenza o se il domicilio è diverso dal momento in cui è sorta l’obbligazione al domicilio
del debitore.
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2 Luogo dell’adempimento (art.1182 c.c.).
L’art.1182 c.c. detta un’articolata disciplina relativa al luogo in cui deve essere effettuata la
prestazione, destinata a trovare applicazione in mancanza di una diversa determinazione delle parti.
Si tratta di una norma suppletiva che prevede una serie di criteri di individuazione cui ricorrere
quando il luogo non possa desumersi neanche in base agli usi, alla natura della prestazione o ad
altre circostanze.
In caso di mancanza di indicazione del luogo operato dalle parti sovvengono E’ il luogo
stabilito dalle parti per l’adempimento dell’obbligazione, ovvero in mancanza:
a) -Obbligo di consegna di cosa certa e determinata nel luogo dove si trova quando è sorta
l’obbligazione; come spetti al debitore recarsi dal creditore. Qualora il domicilio del creditore sia
cambiato e ciò renda più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, può
eseguire il pagamento al proprio domicilio (art. 1182, 3 comma). Tale normativa si applica solo nel
caso di obbligazioni che, sin dal loro sorgere, hanno ad oggetto una somma di denaro (debiti di
valuta); se invece, la somma deve essere liquidata, il pagamento dovrà avvenire al domicilio del
debitore. In ogni altro caso l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al
tempo della scadenza (art. 1182, 4° comma).
L'art. 1182, comma terzo, cod. civ., stabilisce infatti, che l'obbligazione avente per oggetto
una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore. Detta disposizione trova
applicazione non solo nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già
determinata nel suo ammontare, ma anche quando il credito in denaro sia determinabile solo in base
ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti,
essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti collettivi, o dagli usi, gli
elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta.
Ne consegue che in tali casi, alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito, si
verifica la mora del debitore senza bisogno di intimazione ("mora ex re"), a norma dell'art. 1219,
comma secondo, n. 3, cod. civ., e per effetto della mora sono applicabili le disposizioni in tema di
interessi e di obbligo di risarcimento del maggior danno dettate dall'art. 1224, commi primo e
secondo.
Proprio in conseguenza di questi principi la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente
statuito che l'invio di un assegno circolare al creditore, da parte del debitore obbligato al pagamento
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di una somma di denaro, si traduce in una "datio in solutum" (illegittima quando non vi sia il
consenso del creditore, ovvero in difetto di una espressa previsione di legge), e rappresenta altresì
una violazione del principio secondo cui un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro
deve essere adempiuta al domicilio del creditore, in quanto tale modalità implica la sostituzione del
luogo di pagamento con la sede dell'istituto bancario presso cui il titolo stesso è riscuotibile.
In tutti gli altri casi al domicilio del debitore alla scadenza.
Nel caso di vendita si deve tener presente la disposizione di cui all’art. 1498, comma 3, c.c.
in virtù del quale solo un'espressa ed inequivoca pattuizione contraria delle parti può derogare alla
regola disposta dalla norma in esame, in base alla quale, se il prezzo non deve essere pagato al
momento della consegna della merce, il pagamento deve avvenire presso il domicilio del venditore.
2.1 Debiti pecuniari delle pubbliche amminstrazioni.
Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per i quali le norme sulla
contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma 3 c.c., i
pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice. In detti casi,
inoltre, il ritardo del pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi
dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., occorrendo invece - affinché sorga la responsabilità da tardivo
adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento
dell'eventuale maggior danno - la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al comma
1 dello stesso art. 1219.
2.2 NORME SUL TEMPO DELL’ADEMPIMENTO (1183 c.c.)
L’articolo 1183 c.c. stabilisce che, se non espressamente stabilito il tempo in cui il debitore
deve eseguire la propria prestazione, il creditore può esigerla immediatamente. In assenza, quindi,
di un termine di adempimento, la prestazione è immediatamente esigibile da parte del creditore.
Se fra le parti non si è stabilito di rimandare l’esecuzione della prestazione, allora
l’obbligazione si ritiene scaduta all’istante e il creditore può quindi chiederne l’adempimento
subito.
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Naturalmente questa norma va temperata, concedendo pur sempre il minimo necessario al
debitore in attuazione del dovere di correttezza.
Può, però, succedere, inoltre,
che per la natura della prestazione, per il luogo
dell’esecuzione della prestazione e per il modo di esecuzione della prestazione, o per l’esistenza di
usi, sia necessario un termine. Cioè la prestazione non è immediatamente esigibile. Se ricorrono
queste fattispecie ed è necessario l’apposizione di un termine, il 1183 ci dice che in assenza di
accordo tra le parti, il termine viene fissato dal giudice secondo le circostanze. Il ruolo centrale è
riservato alle volontà delle parti. Solo la mancanza di un accordo si realizzerà in un intervento
sostitutivo da parte del giudice, il quale su richiesta di una o entrambe le parti, fissa il termine.
2.3 Termine presuntivamente in favore del debitore art. 1184
(iuris tantum).
La norma in esame Istituisce una presunzione legale “iuris tantum”. Solo per inciso si rende
necessario ricordare che in materia di presunzioni ne esistono 3 tipi:
a) semplice (indizi): da cui, tramite argomento presuntivo, si risale all’elemento certo da uno
incerto;
b) relativa (iuris tantum): che reputano provata una determinata circostanza, ma che è
possibile superare offrendo la prova contraria;
c) assoluta: per cui una certa situazione si ritiene provata e non è possibile offrire la prova
contraria.
L’articolo 1184 è una ipotesi di presunzione relativa perché, secondo la norma, se per
l’adempimento è stabilito un termine, si presume che questo termine sia stato stabilito a favore del
debitore. A meno che non si provi che il termine sia stato fissato a vantaggio del creditore. Finché il
termine non sarà scaduto, allora, il creditore non può esigere la prestazione. Una prestazione
sottoposta ad un termine stabilito in favore del debitore, è una prestazione inesigibile in quanto non
scaduta. Finché non si raggiunge il termine, il creditore NON può esigere l’adempimento.
Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente anche se ignorava
l’esistenza del termine, salvo ottenere la ripetizione di quanto il creditore si sia arricchito in
conseguenza del pagamento anticipato, nei limiti della perdita subita, ad esempio gli interessi nella
misura legale.
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2.4 Termine sia fissato a favore del creditore.
L’esecuzione della prestazione viene posticipato nel tempo nell’interesse del creditore. Si
verifica allora che il debitore deve essere sempre pronto ad adempiere, ma non può liberarsi prima
della scadenza del termine. Mentre, essendo il termine a favore del creditore, questi può in
qualunque momento esigere l’adempimento.
2.5 Esecuzione della prestazione in pendenza di termine.
ART. 1185
Vediamo ora il disposto di cui all’art. 1185 c.c. che disciplina il caso della esecuzione della
prestazione da parte del debitore in pendenza del termine. Vuol dire che, nonostante la pendenza del
termine, il debitore adempie alla sua prestazione anticipatamente. Se adempie prima della scadenza
del termine, il debitore NON può richiedere ciò che ha pagato. Anche perché è un’azione che il
debitore avrebbe prima o poi dovuto eseguire. Il debitore ha compiuto un atto cui era
giuridicamente obbligato.
Il debitore, però, può tuttavia chiedere in restituzione ciò di cui il creditore si è
ingiustificatamente arricchito per effetto dell’anticipato pagamento. Il 2° comma dell’articolo 1185,
assume una importanza nelle obbligazioni pecuniarie perché il pagamento anticipato in denaro
permette di far guadagnare gli interessi al creditore e quindi l’esecuzione di una prestazione avente
ad oggetto il pagamento, fatto dal debitore prima della scadenza, determina in capo al creditore un
arricchimento ingiustificato degli interessi. Il che porta al fatto che il creditore avrà diritto a
trattenere il capitale, ma dovrà restituire gli interessi prodotti dal capitale, in quanto si è arricchito
senza giustificazione.
2.6 “Decadenza del beneficio del termine”. ART. 1186 c.c.
Il debitore decade dal beneficio del termine qualora sia divenuto insolvente o abbia
diminuito le garanzie che aveva date o non abbia dato quelle promesse. Per insolvenza si intende la
situazione di dissesto economico, che rende altamente improbabile la possibilità di eseguire la
prestazione, e non il singolo inadempimento. La decadenza dal beneficio del termine, peraltro, non
si verifica automaticamente, ma è subordinata alla richiesta di adempimento immediato da parte del
creditore (Cass. 2 luglio 1984 nr. 3865).
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Tale richiesta non presuppone, invece, alcuna pronuncia giudiziale potendo il creditore agire
per ottenere la condanna del debitore senza bisogno di una domanda volta ad accertare la decadenza
dal beneficio.
L’art.1186 c.c. prevede, dunque, l’ipotesi della “Decadenza del beneficio del termine”,
stabilisce una regola a favore del creditore perché afferma che quantunque il termine sia previsto a
favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è diventato
insolvente o se non ha prestato le garanzie promesse. Anche se il termine è in favore del debitore (e
quindi il creditore non può richiederne l’adempimento prima), la norma ci dice che se il debitore
non ha la capacità patrimoniale di estinguere il debito e non dà le dovute garanzie, allora fa
decadere dal beneficio del termine il debitore stesso e il creditore può chiederne immediatamente
l’esecuzione della prestazione. Ogni qualvolta la posticipazione del pagamento può pregiudicare il
diritto del creditore, la legge lo autorizza ad esigere subito il pagamento.
Se il termine è stato stabilito in favore di entrambe le parti, allora nessuna delle due parti
potrà richiedere che la prestazione venga eseguita prima della scadenza.
2.7 Criteri per il computo del termine.
A differenza del termine a data fissa specificatamente indicato dalle parti il termine a certo
tempo (ad es. a 15 giorni, a un mese, a sei mesi, a un anno, ecc) si calcola secondo il calendario
comune, non si calcola il giorno iniziale ed il termine scade con lo spirare dell’ultimo istante del
giorno finale, inoltre se quest’ultimo è festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente
non festivo.
Se il termine è a mesi, la scadenza si verifica nel giorno del mese finale corrispondente a
quello iniziale e, qualora nel messe finale manchi il giorno corrispondente, nell’ultimo giorno del
mese finale.
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3 Pagamento a creditore incapace ovvero da parte
di incapace.
Il pagamento effettuato da parte del debitore a creditore incapace (art.1190 c.c.) non libera il
debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
Per tanto il pagamento è inefficace, salvo che non ne venga provata la convenienza per il
creditore.
La giurisprudenza ha statuito che in caso di pagamento ricevuto dal rappresentante legale
dell’incapace, il debitore non è tenuto a controllare che siano rispettate le modalità stabilite dal
giudice per il reimpiego.
La norma viene giustificata dalla necessità di salvaguardare il creditore incapace da un
cattivo uso della cosa ricevuta.
Si discute se la norma in esame trovi applicazione anche nel caso di incapacità naturale. Al
riguardo si è operata una distinzione: solo qualora l’esecuzione della prestazione richieda
necessariamente la cooperazione del creditore dovrà ricorrere la capacità: (Cfr. Gazzoni Manuale
di diritto privato Napoli 2000, p.5709.
Per quanto attiene invece al pagamento eseguito da debitore incapace (art.1191 CC). Il
debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della
propria incapacità se la fonte di nascita dell’obbligazione è legittima.
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4 Imputazione del pagamento
Il legislatore detta una serie di norme volte a regolare l’ipotesi in cui il debitore abbia più
debiti di uguale natura nei confronti della controparte.
In via generale spetta al debitore dichiarare quale debito intende soddisfare con il pagamento
(art. 1193, 1° comma). Se ciò non avviene potrà essere il creditore a deciderlo al momento del
rilascio della quietanza, sempre che il debitore accetti e non vi sia stato dolo o sorpresa . Si tratta in
questi casi di imputazione volontaria, che trova la sua fonte in un atto di parte. E’ comunque
prescritto che debitore non possa imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi
senza il consenso del creditore (art. 1194, 1° comma). La dottrina più autorevole configura l’atto
di imputazione come negozio giuridico unilaterale e recettizio, avente un proprio autonomo effetto
giuridico, consistente nel destinare la prestazione all’estinzione dell’uno o dell’altro rapporto
giuridico (c.d. negozio di destinazione), Cfr Bianca, dell’inadempimento delle obbligazioni , in
commentario del codice civile Scialooja Bianca , Bologna –Roma 1979 Contra- Magazzù,
L’imputazione del pagamento, Milano 1971, p.35.
Non essendovi, inoltre, una diversa disciplina giuridica l’atto di imputazione deve ritenersi a
forma libera.
In mancanza di qualunque dichiarazione di imputazione supplisce il legislatore (e si parla in
tal caso di imputazione legale, art. 1193, 2° comma cc) . Di fronte ad un pagamento, se non è stato
specificato il debito che si vuole soddisfare, le obbligazioni vengono soddisfatte nel seguente
ordine:
più debiti, di cui uno scaduto, il debito scaduto;
più debiti scaduti, quello meno garantito;
più debiti scaduti ugualmente garantiti, quello più oneroso per il debitore;
più debiti scaduti ugualmente garantiti e onerosi per il debitore, quello più antico;
in mancanza, proporzionalmente ai vari debiti.
L’art.1199 CC sancisce che le spese per il pagamento sono a carico del debitore e comunque
il debitore ha diritto di ricevere la quietanza del pagamento.
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5 Quietanza
Al momento del pagamento il debitore ha diritto di ricevere una quietanza da parte del
creditore, ossia una dichiarazione scritta con cui quest’ultimo attesta di aver ricevuto il pagamento.
La quietanza ha natura dichiarativa e costituisce una tipica dichiarazione di scienza.
Con riferimento al contenuto la quietanza deve indicare la prestazione eseguita e, secondo la
giurisprudenza prevalente l’obbligazione cui essa si riferisce. Si fa tuttavia rilevare come, nel caso
in cui tra le parti ricorra un unico rapporto obbligatorio, quest’ultima indicazione sia superflua
mentre acquista valore come atto di imputazione quando sussista una pluralità di rapporti .
Dal punto di vista formale, la quietanza può essere rilasciata con atto pubblico o attraverso
una dichiarazione, che, almeno secondo parte della dottrina, deve avere forma scritta, una volta
considerata la funzione certificativa che essa svolge.(Cfr. Bianca op.cit. pa. 320 segg.).
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6 Prestazione in luogo dell’adempimento (1197)
Ai sensi dell’art. 1197 c.c. il debitore può estinguere l’obbligazione eseguendo, con il
consenso del creditore, una prestazione diversa da quella dovuta; con la prestazione in luogo
dell’adempimento (detta più comunemente datio in solutum), ciò fa conseguire al creditore un
oggetto diverso da quello dedotto in obbligazione, qualora questi vi acconsenta.
La datio in solutum, in altre parole, realizza non tanto il soddisfacimento del credito, che
può avvenire solo con il conseguimento dell’oggetto previsto, quanto piuttosto il soddisfacimento
dell’interesse del creditore, che può rinunciare all’oggetto dovuto ritenendosi soddisfatto con una
prestazione diversa. Per questo motivo la datio in solutum rappresenta un contratto a carattere
solutorio.
La norma in esame, quindi, regola il caso in cui il debitore esegue una prestazione diversa da
quella dovuta. Se, invece di pagare 100€, consegno al mio creditore un bene del valore di 100€, in
qualità di debitore NON sono comunque liberato, in quanto eseguo una prestazione diversa da
quella dovuta, anche se in cambio consegno un bene dello stesso valore o maggiore. Ciò vale
sempre, a meno che il creditore non acconsenta.
In via generale, come abbiamo detto, il debitore, per essere adempiente, deve
necessariamente eseguire la prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio.
Questa norma trova una deroga nel principio di autonomia, libertà negoziale. Se vi è
l’accordo tra le parti, il debitore si può liberare eseguendo anche una prestazione diversa da quella
dovuta. In questo caso, il debitore è liberato solo quando esegue la prestazione in luogo
dell’adempimento, con la conseguenza che se la prestazione diversa diventa impossibile, il debitore
NON è liberato, ma deve adempiere l’obbligazione originaria.
La necessità del consenso del creditore (art. 1197, 1° comma) qualifica la dazione in
pagamento, innanzitutto come un accordo tra le parti (debitore e creditore); un contratto dunque,
volto alla estinzione di un rapporto giuridico obbligatorio ( Cfr. rodotà, voce Dazione in
pagamento, in enc. Dir. XI, Milano 1962, p.737).
La datio in solutum presuppone l’esistenza di una valida obbligazione che si vuole
estinguere. Essa dunque, in base all’effetto tipico che ne consegue, ossia l’estinzione di una
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precedente obbligazione, può qualificarsi come un contratto solutorio, ovvero, estintivo o
liberatorio.
Essendo un vero e proprio contratto anche per la datio in solutum è necessaria la sussistenza
dei requisiti previsti per ogni contratto, ovvero l’accordo tra le parti, la causa; l’oggetto: la forma.
In particolare la causa , ovvero la funzione economico-sociale della dazione i pagamento è
come per ogni negozio solutorio, quella di estinguere l’obbligazione, sia pure eseguendo, con il
consenso delle parti, una prestazione diversa.
Relativamente al negozio in esame si deve rilevare che i principi sulla trascrizione valgono
anche per la dazione in pagamento, nel senso che devono essere trascritti i contratti di datio in
solutum che rientrano nelle ipotesi previste dall’art. 2643 c.c.
Inoltre seguendo la teoria della con sensualità del contratto di dazione in pagamento,
bisogna ritenere che se la nuova prestazione consiste in un trasferimento immobiliare, la
trascrizione vada eseguita una volta intervenuto l’accordo, per il principio del consenso traslativo,
senza che sia necessario attendere la consegna della cosa.
La dottrina prevalente ritiene che il negozio non si perfeziona con la consegna della cosa,
ma piuttosto con l’esecuzione della diversa prestazione (Cfr.tondo, Obbligazioni in generale,
adempimento e mora del creditore, in Comm. Teorico-pratico al codice civile, dioretto da De
Martino, Novara 1970, p. 392- Nicolò, l’adempimento delle obbligazioni altrui, in racc. scritti,
1980 pag. 12249.
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