ONERI DEDUCIBILI
INTRODUZIONE
Cosa sono gli
oneri deducibili
Gli oneri deducibili sono le spese che possono essere portate in diminuzione dal
reddito complessivo.
Si distinguono perciò dagli oneri detraibili, la cui detrazione va portata in diminuzione dall’imposta lorda dovuta.
Riferimento legislativo: art. 10, comma 1, DPR 22.12.1986 n. 917, Tuir
Tipologie di
oneri deducibili
Gli oneri deducibili, previsti dalla norma, sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
contributi previdenziali e assistenziali
assegni periodici per il coniuge
contributi per addetti al servizio domestico
contributi ad istituzioni religiose
spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap
contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali
altri oneri deducibili
Chi ha diritto
alla deduzione
Gli oneri deducibili in base alla loro tipologia, possono essere portati in deduzione:
• dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa nell’interesse proprio
• dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico
• ed in taluni casi, dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa
nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico.
I familiari da considerare sono quelli elencati nell’articolo 433 del Codice Civile.
Quando sorge
il diritto alla
deduzione
Sono deducibili tutte le spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per il
quale viene presentata la dichiarazione dei redditi.
Anche gli oneri deducibili come quelli detraibili seguono quindi il principio di cassa.
La compilazione del 730
Gli oneri deducibili vanno indicati nel quadro E del modello 730, nella sezione denominata “oneri deducibili”.
Il CAF verifica gli importi indicati nei vari righi e, se necessario, procede alla correzione o alla applicazione di riduzioni o abbattimenti, quando la spesa sostenuta
non è integralmente deducibile.
Le variazioni apportate vengono comunicate al contribuente con un messaggio inserito nella sezione “messaggi” del modello 730-3.
Il calcolo
dell’importo da
dedurre
Gli importi relativi agli oneri deducibili sono sommati tra loro, e viene calcolata la
deduzione spettante. L’importo della deduzione è riportato nel rigo “oneri deducibili” del modello 730-3.
Attenzione!
Gli oneri indicati nel CUD, alla casella “totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2” e riportati con maggior dettaglio nel riquadro delle annotazioni,
non vanno riportati nel modello 730 perché sono stati già dedotti dal sostituto di
imposta.
Riferimenti
Vedi anche l’approfondimento: “la certificazione CUD”
Db 1
La documentazione
La documentazione necessaria ai fini della deducibilità varia a seconda del tipo di
onere sostenuto.
Tutti gli oneri sostenuti devono essere documentati e sono sottoposti
all’apposizione del visto di conformità da parte del Caf.
I CAF devono effettuare sia una verifica documentale sia una verifica del diritto al
riconoscimento degli oneri deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
Riguardo ai controlli documentali è necessario verificare:
• la data in cui è stato effettuato il pagamento. Tutti i pagamenti devono essere
stati effettuati nel periodo d’imposta considerato;
• l’intestatario della fattura/ricevuta, che salvo alcuni casi previsti dalla normativa
deve essere intestata al contribuente che espone in dichiarazione tale spesa.
La documentazione deve essere conservata per 4 anni dalla presentazione della
dichiarazione.
Db 2
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
I contributi
previdenziali e
assistenziali
deducibili.
Sono deducibili sia i contributi previdenziali e assistenziali versati in osservanza
a disposizioni di legge, sia i contributi volontari versati alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria.
Rientrano in questa voce anche:
• i contributi sanitari obbligatori versati per l’assistenza erogata nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale, compresi quelli versati con il premio di
assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli;
• il contributo previdenziale versato alla gestione separata dell’INPS nella
misura effettivamente rimasta a carico del contribuente, come ad esempio il
lavoro occasionale superiore a euro 5.000 percepiti nell’anno;
• i contributi agricoli unificati versati all’INPS;
• i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in
questa categoria ad esempio i contributi versati per il riscatto di anni di
laurea, per la prosecuzione volontaria;
• i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL , per la tutela
contro gli infortuni domestici (la cosiddetta assicurazione casalinghe).
Riferimento legislativo: art. 10, comma 1, lettera e, DPR 22.12.1986 N. 917, Tuir
Differenza tra
contributi obbligatori e volontari.
Il versamento dei contributi obbligatori è imposto dalla legge: sono contributi
obbligatori quelli versati dai lavoratori di alcune categorie professionali (medici,
veterinari, farmacisti, giornalisti, ecc.) che pur avendo un rapporto di lavoro dipendente sono obbligati a versare i contributi anche alla cassa previdenziale del loro Ordine professionale.
Il versamento dei contributi volontari è una scelta che fa il lavoratore, per garantirsi
un miglior trattamento pensionistico, come, per esempio, il cosiddetto “riscatto”
degli anni di Università.
Chi può dedurre.
I contributi previdenziali e assistenziali sono deducibili dal contribuente che li ha sostenuti per sé o per i familiari fiscalmente a carico.
Riferimenti
Circolare A.E. n. 50E/2000, risp.3.5
La compilazione del 730
I contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria vanno indicati nel quadro E del modello 730, sezione II, al rigo corrispondente.
Non esiste alcun limite di deducibilità, per cui la spesa sostenuta può essere interamente dedotta.
Il totale delle spese sostenute va riportato nel prospetto di liquidazione, sommato agli
altri oneri deducibili.
Oneri senza
carattere previdenziale
I versamenti agli Enti pensionistici sono deducibili solo quando rivestono carattere
previdenziale cioè generano una prestazione futura da parte dell’istituto previdenziale al quale sono versati.
Db 3
Per questo, altre somme versate all’INPS, come ad esempio quelle per ottenere
l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro
e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi non possono essere
considerati deducibili.
L’errore più
frequente
L’importo versato per l’iscrizione all’Ordine delle categorie professionali, quali
medici, farmacisti, biologi, psicologi, ecc. non può essere portato in deduzione in
quanto non ha natura previdenziale.
La documentazione
La documentazione da sottoporre a controllo può essere:
• quietanza relativa al premio pagato in caso di contributo al SSN;
• certificazione del sostituto in caso di contributi previdenziali versati alla
gestione separata dell’INPS per i redditi occasionali;
• ricevuta del versamento in caso di contributi agricoli unificati versati
all’INPS;
• ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nell’anno
indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono, per esempio riscatto anni
di laurea o servizio militare, ricongiunzione di periodi assicurativi, iscrizione volontaria alla gestione separata dell’INPS, contributo INAIL pagato
dalle casalinghe;
• cartelle esattoriali per i contributi versati alle Casse Previdenziali degli Ordini professionali.
Riferimenti legislativo e normativo:
art. 10, comma 1, lettera e), DPR 22.12.1986, n.917, Tuir
Circolare Ministeriale 15.5.1997, n.137, risposta 4.2.1
Circolare Agenzia delle Entrate 12.06.2002, n. 50E, risposta 3.5
Db 4
ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE.
L’assegno periodico corrisposto al coniuge
L’assegno periodico è costituito dalla somma di denaro che un coniuge deve
all’altro, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento e annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. L’assegno è disposto
dall’autorità giudiziaria ed è destinato al mantenimento del coniuge e dei figli, se presenti, e normalmente versato a cadenza periodica.
L’assegno periodico corrisposto al coniuge costituisce onere deducibile, esclusa
la quota per il mantenimento dei figli.
La deducibilità è ammessa anche quando il coniuge è residente all’estero.
La sentenza di
separazione
E’ sempre necessario verificare che nella sentenza sia stabilito che i versamenti sono
periodici e che effettivamente siano erogati periodicamente, in quanto non sono
considerate onere deducibile le somme corrisposte in un’unica soluzione.
Riferimenti legislativi e normativi:
art. 10, comma 1, lettera c), DPR. 22.12.1986, n.917, Tuir
-
Circolare ministeriale 12.05.2000, n. 95, risposta 1.5.2.
L’ammontare
della deduzione
La normativa non prevede un limite all’importo che può essere dedotto dal reddito,
ma specifica che tale importo deve corrispondere a ciò che è indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria, con esclusione della parte relativa ai figli.
Il CAF deve quindi verificare:
nella sentenza di separazione o divorzio la somma riportata sull’atto e destinata
al coniuge e, se previsto, la rivalutazione di tale importo;
che gli importi riportati sui bonifici o sulle ricevute rilasciate dal soggetto che ha
percepito la somma siano congruenti con quelli riportati sulla sentenza e che
siano riferibili a versamenti periodici.
Quota per il
coniuge e i figli
Se il provvedimento dell’autorità giudiziaria, non distingue la quota per l’assegno
periodico destinato al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, si considera
che il 50% dell’ammontare sia destinato al coniuge e l’altro 50% sia destinato ai figli.
La documentazione
La documentazione da verificare e sottoporre a controllo è la seguente:
• la sentenza di separazione o divorzio;
• i bonifici o le ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma.
La compilazione del 730.
Gli assegni corrisposti al coniuge vanno indicati nel quadro E del modello 730, rigo “assegno al coniuge”.
Nello stesso rigo oltre al totale degli assegni corrisposti, va indicato, anche il codice fiscale dell’ex coniuge destinatario degli assegni versati.
Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito con riferimento all’importo indicato nella colonna 2.
Il totale dell’assegno per il coniuge concorre a formare l’importo degli oneri deducibili che sarà indicato dal CAF nel modello 730-3 rigo “oneri deducibili”.
Db 5
CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI
Contributi per
gli addetti ai
servizi domestici
I contributi per gli addetti ai servizi domestici devono essere obbligatoriamente
versati da tutti i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze addetti
ai servizi domestici ed all’assistenza personale e familiare quali ad esempio baby-sitter, colf, ed assistenti delle persone anziane.
Tali versamenti sono effettuati, trimestralmente, all’INPS.
Riferimento legislativo: art. 10, comma 2 del Tuir.
La cassa sanitaria Colf
A partire dal 1° luglio 2010 è operativa la nuova CAS.SA COLF che aumenta i servizi previdenziali, assistenziali assicurativi offerti alle colf garantendo il
pagamento di una indennità in caso di eventi come la malattia, il parto, il ricovero ospedaliero.
Chi ha diritto
alla deduzione
I contributi per addetti ai servizi domestici e familiari possono essere portati in deduzione solo dal soggetto che li ha sostenuti.
Insorgenza del
diritto
Così, come per tutti gli altri oneri, devono essere fatti valere secondo il criterio di
cassa, senza considerare il periodo di competenza.
Ad esempio, contributi relativi al IV trimestre 2011 e pagati a gennaio 2012 potranno essere dedotti solo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
2012, (730/2013) mentre potranno essere dedotti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011 i contributi relativi al IV trimestre 2010 e pagati a
gennaio 2011.
Il limite di deducibilità
Non è deducibile l’intero importo versato ma solo la quota rimasta a carico del
datore di lavoro, cioè del contribuente.
L’importo massimo deducibile è pari a Euro 1.549,37.
Se nel modello 730 è indicata una somma superiore, l’importo di tale rigo deve essere
riportato al suddetto limite.
Tale operazione viene effettuata dal CAF.
Calcolo della
quota a carico
del datore di
lavoro
Sia la quota a carico del datore di lavoro che del lavoratore sono rapportate alle
diverse fasce retributive ed all’orario di lavoro e sono aggiornate annualmente
dall’INPS.
Si dovrà quindi moltiplicare la quota oraria a carico del lavoratore per il numero
di ore del trimestre (rilevabile dalla ricevuta di versamento) e sottrarre il risultato
dall’importo complessivamente versato.
Riferimenti
Vedi anche l’approfondimento: “Contributi assicurativi INPS per lavoratori domestici”
Come si pagano i contributi
A partire dal secondo trimestre 2011 per il pagamento dei contributi dei lavoratori domestici è possibile effettuare il pagamento dal sito Internet dell'Inps con il Pos Virtuale del gruppo bancario Intesa San Paolo oppure effettuare l'emissione online del
M.AV .
Relativamente al M.AV è necessario esaminare la causale di versamento, riportata
nella parte alta del bollettino.
Tale parte deve essere conservata dal datore di lavoro per l’attestazione dei dati che
hanno portato al calcolo del contributo versato.
Db 6
Nella parte “causale del versamento” è importante individuare, oltre ai codici fiscali
del datore di lavoro e del lavoratore:
• le ore lavorate
• la retribuzione oraria
• l’importo (solo contributo)
• il contr. org. (cassa colf)
• l’importo totale (contributi + cassa colf)
Come evidenziato nella tabella a pag.Db9 (approfondimenti), per il calcolo dei soli
contributi si va a fasce orarie, fino a 24 ore settimanali ci sono tre importi a seconda
della retribuzione oraria, dalle 25 ore settimanali il contributo è fisso.
La cassa colf è calcolata in misura dello 0,03 centesimi di euro per ogni ora lavorata,
0,02 a carico del datore di lavoro e 0,01 del lavoratore.
La compilazione del 730
I contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari vanno indicati nel quadro
“E”, del modello 730, nel rigo corrispondente.
La quota totale dei contributi effettivamente sostenuti concorre a formare l’importo
degli oneri deducibili che sarà indicato dal CAF nel modello 730-3.
La documentazione
La documentazione da verificare e sottoporre a controllo è data dai versamenti effettuati tramite bollettini di versamento in conto corrente postale (primo trimestre 2011) e modalità MAV, intestati all’INPS
Riferimenti
Riferimento legislativo e normativo:
art. 10, comma 2, DPR 22.12.1986, n. 917, Tuir
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate 16.11.2000, n. 207
Db 7
APPROFONDIMENTO
COPIA del BOLLETTINO di VERSAMENTO CONTRIBUTI di LAVORATORI DOMESTICI – MODELLO MAV.
Db 8
CONTRIBUTI ASSICURATIVI INPS
per LAVORATORI DOMESTICI
ANNO 2010
APPROFONDIMENTO
Retribuzione effettiva oraria
con quota assegni familiari
senza quota assegni familiari
totale contri- di cui a carico totale contri- di cui a carico
buto orario
del lavoratore
buto orario
del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
da 0 a 7,22
oltre 7,22 a 8,81
Oltre 8,81
1,34
1,51
1,85
0,32
0,36
0,44
1,34
1,51
1,84
0,32
0,36
0,44
---
Rapporto di lavoro di durata oltre 24 ore settimanali (*)
0,98
0,23
0,97
0,23
ANNO 2011
Retribuzione effettiva oraria
con quota assegni
senza quota assegni
familiari
familiari
totale
di cui a caritotale
di cui a caricontributo
co del lavocontributo
co del lavoorario
ratore
orario
ratore
Rapporto di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
da 0 a 7,34
oltre 7,34 a 8,95
Oltre 8,95
1,36
1,54
1,88
0,33
0,37
0,45
1,37
1,55
1,89
0,33 (**)
0,37 (**)
0,45 (**)
---
Rapporto di lavoro di durata oltre 24 ore settimanali (*)
0,99
0,24
1,00
0,24 (**)
(*) = L’orario settimanale di oltre 24 ore deve essere effettuato presso lo stesso datore di lavoro.
(**) = Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore
è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.
Db 9
CONTRIBUTI ED EROGAZIONI A FAVORE DI ISTITUZIONI
RELIGIOSE
Erogazioni a
favore di istituzioni religiose
Sono deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro versate a
favore:
•
dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
•
dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno destinate
al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di
culto e di evangelizzazione;
•
dell’Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri
di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
•
della Chiesa valdese, Unione delle chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e
degli enti facenti parte dell’Unione cristiana evangelica dell’ordinamento valdese;
•
dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia per fini di culto, istruzione e
beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini della Chiesa e degli enti facenti parte dell’Unione;
•
della Chiesa evangelica luterana in Italia e delle comunità ad essa collegate
per fini di culto e di evangelizzazione;
•
dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati
alle Comunità ebraiche.
Riferimenti
Riferimento legislativo: art. 10, comma 1, lettera i) e l), DPR 22.12.1986, n. 917, Tuir
Versamenti alla Chiesa Cattolica
I versamenti fatti a singole parrocchie della chiesa cattolica non sono deducibili.
Sono deducibili soltanto i versamenti intestati all’Istituto Centrale di sostentamento del Clero.
Chi può dedurre.
Le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose possono essere portate in deduzione solo dal contribuente che ha effettuato il versamento.
Limite massimo deducibile
Il limite massimo deducibile delle erogazioni in favore delle istituzioni religiose è di
euro 1.032,91. Tale limite è riferito a ciascuna istituzione.
La compilazione del 730
I contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose vanno indicate nel quadro “E”, sezione 2^, del modello 730, nel rigo corrispondente.
Nel caso in cui un contribuente abbia effettuato più erogazioni ad una o a diverse istituzioni religiose, in tale rigo va indicato il totale delle somme versate, che non sono
indicate analiticamente nella dichiarazione dei redditi.
L’importo da indicare nel quadro “E”, sezione 2^, rigo corrispondente, non può
superare il limite di euro 1032,91 per istituzione, e quindi al massimo euro
Db 10
7.230,37; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo
deve essere riportato al suddetto limite.
Tale operazione viene effettuata dal Caf.
Il totale dei contributi concorre a formare l’importo degli oneri deducibili che sarà
indicato dal CAF nel modello 730-3.
La documentazione
La documentazione necessaria è costituita da:
• ricevute di versamento in conto corrente postale intestato all’istituzione
religiosa;
• quietanze liberatorie;
• ricevute dei bonifici bancari intestate alla istituzione religiosa.
Db 11
SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP
Tipologie di
spese generiche e di assistenza specifica
Sono deducibili le spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie
nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute per le persone portatrici di handicap.
Le spese di assistenza specifica sono quelle relative:
• all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
• al personale in possesso di qualifica professionale di addetto al
l’assistenza di base, di operatore tecnico assistenziale dedicato unicamente all’assistenza diretta alla persona;
• al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• al personale con la qualifica di educatore professionale;
• al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia
occupazionale.
I portatori di
handicap
Per essere considerato portatore di handicap, è necessario il riconoscimento in
base all’art. 3 della legge 104/92 o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra purché
siano presenti una o più condizioni di minorazione.
Infatti, sono considerati portatori di handicap coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ai sensi dell’art. 3
della legge 104/92 indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno
dell’assegno di accompagnamento.
Riferimenti
Riferimenti legislativi e normativi:
art. 10, comma 1, lettera b), DPR 22.12.1986, n.917, Tuir
Spese non
deducibili
Non sono da considerare deducibili le spese:
• chirurgiche,
• per prestazioni specialistiche,
• per protesi dentarie e sanitarie
• per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione e di sollevamento
• per sussidi tecnici e informatici
in quanto rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione di imposta e devono
essere indicate nei righi:
* spese sanitarie;
* spese sanitarie per familiari non a carico;
* spese sanitarie per portatori di handicap;
* spese per veicoli per i portatori di handicap
Acquisto di
medicinali
Costituisce onere deducibile la spesa per l’acquisto di medicinali sostenuta da
un soggetto portatore di handicap.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia delle Entrate 14.06.2001, n. 55E, punto 1.2.1.
Quota per ricovero in casa
In caso di fattura relativa al ricovero di un portatore di handicap in una casa di
Db 12
di assistenza
assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata,
ma soltanto la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza
specifica.
Nella fattura deve essere chiaramente distinta la quota relativa all’assistenza medica e paramedica da quella relativa alla retta.
Chi ha diritto
alla deduzione
Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap possono
essere portate in deduzione dal contribuente che l’ha sostenuta per sé o per le
persone indicate nell’art.433 del codice civile anche se non risultano fiscalmente
a carico.
Riferimenti
Riferimento legislativo:
Art. 433 del Codice Civile,
Circolare Ministeriale 01.06.1999 n. 122, punto 1.1.9.
La documentazione
La documentazione da esaminare e sottoporre a controllo è la seguente:
• fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica;
• fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza specifica;
• certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap, ovvero autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge che attesti la sussistenza dell’handicap.
La compilazione del 730
Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap vanno indicate nel quadro E , sezione 2, del modello 730, nel rigo corrispondente.
L’importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a costituire il
totale degli oneri deducibili.
Il totale delle spese concorre a formare l’importo degli oneri deducibili che sarà indicato dal CAF nel modello 730-3.
Db 13
ALTRI ONERI DEDUCIBILI - Codici 1-2-3-4
APPROFONDIMENTO SU:
* CONTRIBUTI a FONDI INTEGRATIVI SSN
* O.N.G.
* O.N.L.U.S.
* EROGAZIONI a UNIVERSITA’, RICERCA, ENTI PARCO
Gli altri oneri
deducibili
Gli “altri oneri deducibili” per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo
sono una pluralità di oneri di diversa tipologia che, all’interno dello stesso rigo,
vengono contraddistinti da appositi codici.
Riferimenti
Riferimento normativo: art. 10, comma 1, lettera e-ter e g) del Tuir
Identificazione
degli altri oneri
deducibili.
Per tutte le tipologie di “altri oneri deducibili”, nella compilazione del rigo, deve essere indicato:
- il codice che identifica l’onere, da 1 a 5;
- l’importo versato.
Contributi ai
fondi integrativi del SSN
Con il codice 1 vengono indicati i contributi versati ai fondi integrativi del servizio
sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con
decreto del Ministero della Salute.
L'importo massimo dei contributi deve essere complessivamente non superiore
ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo di tale limite si deve tener conto anche dei versamenti eseguiti
agli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale dai lavoratori dipendenti
ed assimilati e dai loro datori di lavoro.
La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico per la sola parte da queste ultime non dedotta.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia delle Entrate 19.06.2002, n. 54E
Contributi alle
ONG
Con il codice 2 vengono indicati i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate
alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Il termine organizzazione non governativa (O.N.G) viene utilizzato per definire un insieme di organismi accomunati da alcuni valori di solidarietà e giustizia unitari e da
una metodologia di lavoro fondata su elementi comuni.
Nell’ordinamento italiano, le ONG appartengono alla categoria giuridica delle associazioni senza scopo di lucro. Tra le ONG, particolare rilevanza assumono le organizzazioni caratterizzate dal fatto di operare nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.
Tali organizzazioni infatti devono ottenere dal ministero degli Affari Esteri un riconoscimento di idoneità, fondamentale al fine di poter accedere ai contributi e ai progetti
ministeriali. Lo stesso ministero aggiorna periodicamente l’elenco delle organizzazioni
riconosciute idonee.
Db 14
A titolo esemplificativo sono organizzazioni idonee:
la Caritas italiana
l’Iscos ( Istituto sindacale per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo)
Il Cuamm ( Collegio universitario aspiranti medici e missionari)
Il Mlal ( Movimento laici America latina)
Tale onere può essere dedotto solo nell’interesse del soggetto che lo ha sostenuto.
L’importo massimo deducibile è pari al 2% del reddito complessivo.
Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo deve essere ricondotto
a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio nel prospetto di liquidazione alla sezione “messaggi”.
Tale operazione è effettuata dal CAF.
Erogazioni liberali alle ONLUS
Con il codice 3 vengono indicate le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di
promozione sociale ,alcune fondazioni e associazioni riconosciute ed altri enti
aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di
interesse artistico, storico e paesaggistico.
L’importo versato è deducibile nel limite del 10 per cento del reddito complessivo
e comunque nella misura massima di 70.000 euro.
Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo deve essere ricondotto
a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio nel prospetto di liquidazione alla sezione “messaggi”.
Tale operazione è effettuata dal Caf.
L’onere può essere dedotto solo nell’interesse del soggetto che lo ha sostenuto.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia delle Entrate 19.08.2005, n. 39E.
Utilizzo alternativo dei codici 2 e 3
Le ONG riconosciute idonee, assumono di diritto anche la qualifica di ONLUS, per cui
al momento della compilazione del quadro E, le erogazione effettuate alle ONG potranno essere indicate in alternativa, con il codice 3; in questo caso l’importo deducibile sarà quello previsto per le ONLUS.
Erogazioni e
enti universitari di ricerca e
enti parco regionali e nazionali
Con il codice 4 vengono indicate le erogazioni liberali in denaro a favore di enti
universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali.
La deduzione si applica alle erogazioni a favore di:
università, fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n.388);
• istituzioni universitarie pubbliche;
• enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
• l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;
• enti parco regionali e nazionali.
Db 15
Tale onere può essere dedotto solo nell’interesse del soggetto che lo ha sostenuto.
L’importo dichiarato concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili.
La documentazione
Le erogazioni identificate con codice 2,3,4 per poter essere dedotte devono essere
effettuate tramite versamento postale o bancario, ovvero mediante, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Riferimenti legislativi:
art. 10, comma 1, lettera e-ter) DPR 22.12.1986, n. 917, Tuir
art. 10, comma 1, lettera g) DPR 22.12.1986, n.917, Tuir
Circolari AE n. 54E/2002 e n. 39E/2005
Riferimenti
Vedi anche l’approfondimento “Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
Db 16
ALTRI ONERI DEDUCIBILI - Codice 5
Altre tipologie
di oneri deducibili
Con il codice 5, vengono invece identificate le altre tipologie di oneri deducibili
che rientrano tra la voce “altri” .
Essi sono:
• Rendite, vitalizi e assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di atto
di donazione modale; assegni alimentari nella misura risultante da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria , corrisposti a persone indicate nell’art. 433 del Codice Civile;
• Canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili;
• Indennità per la perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al
conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani ad usi diversi da quello di abitazione;
• Somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
• Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito di lavoro
dipendente e che invece sono state assoggettate a tassazione;
• Il 50% delle imposte arretrate sul reddito dovute per gli anni anteriori al
1974;
• Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
• Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito
patrocinio.
Approfondiamo gli oneri più frequenti.
Rendite, vitalizi, assegni alimentari.
Sono considerati oneri deducibili:
•
gli assegni corrisposti in forza di un testamento o di una donazione modale, quale obbligo imposto dal de cuius all’erede, oppure dal donante al
donatario.
In sostanza, tramite questi atti di disposizione, s’impone all’erede l’obbligo di
corrispondere a terzi un assegno periodico.
L’importo è deducibile nei limiti di quanto stabilito nel testamento o
nell’atto di donazione.
Affinché l’erede o il donatario possano beneficiare della deduzione è necessario che abbiano accettato l’eredità o la donazione con il conseguente accollo
dell’obbligo di corrispondere tali assegni,
•
gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell’art. 433 del c.c.
nella misura stabilita dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
ATTENZIONE:
Si ricorda che, in ogni caso, rimangono indeducibili gli assegni versati volontariamente, ovvero non risultanti da alcun atto giudiziario.
La documentazione.
La documentazione da sottoporre a controllo è data da:
* Bonifici, attestazioni di versamento o ricevute rilasciate dal soggetto che ha
avuto la somma.
Db 17
Canoni, livelli
e censi gravanti sugli immobili
Sono considerati oneri deducibili i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui
redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo , compresi i
contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della
pubblica amministrazione , esclusi i contributi agricoli unificati.
Si tratta, ad esempio, dei contributi pagati ai consorzi di bonifica territoriali.
Non sono compresi in questa tipologia di oneri le tasse sui rifiuti.
Notifica degli
oneri gravanti
sugli immobili
Gli oneri gravanti sugli immobili, quali canoni, livelli e censi, vengono di norma notificati al contribuente con cartella esattoriale. La cartella esattoriale oltre al nome
dell’intestatario contiene anche i nomi degli altri eventuali comproprietari
dell’immobile.
La deduzione va operata in capo ad ogni comproprietario percentualmente alla
quota di possesso.
La documentazione
La documentazione da sottoporre a controllo è data da:
• Ricevute, cartelle quietanzate;
• Bollettini di c/c postale
Somme restituite al soggetto erogatore.
Le somme che, in un periodo d’imposta, sono state assoggettate a tassazione
secondo il criterio di cassa e che, in anni successivi, sono state restituite al soggetto che le ha erogate sono deducibili dal reddito complessivo.
La norma si applica, oltre che ai redditi di lavoro dipendente, ai compensi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad esempio lavoro autonomo occasionale).
Il recupero delle somme già percepite e assoggettate a tassazione in anni precedenti
deve avvenire al lordo della relativa ritenuta.
La documentazione.
Si deve sottoporre a controllo la:
* documentazione che certifichi l’assoggettamento a tassazione e la restituzione della somma
Somme che
non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente
E’ riconosciuta al contribuente la deducibilità di importi che, per disposizione di legge, non avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece vi hanno concorso subendo, di conseguenza,
la relativa tassazione.
E’ il caso, ad esempio, dei contributi versati per l’assistenza sanitaria ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale da pensionati.
Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente
i contributi versati ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale per
un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20, dal datore di lavoro o dal lavoratore.
ATTENZIONE
La possibilità di applicare tale disposizione è ammessa anche a beneficio dei lavoratori in pensione, in quanto i redditi da pensione hanno il medesimo trattamento tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente.
Db 18
Contributi versati a fondi o
casse sanitarie da pensionati.
Relativamente ai contributi versati dai pensionati, è necessario distinguere le diverse modalità di funzionamento dei singoli fondi o casse
1. contributi versati a fondi che prevedono, in favore del pensionato, un versamento contributivo a carico del datore di lavoro per il quale non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato;
In questo caso i contributi non sono deducibili (es. FASI Fondo di assi-
stenza sanitaria integrativa dei dirigenti di aziende industriali in pensione).
2. contributi versati a fondi per i quali non è contrattualmente previsto alcun tipo di intervento da parte dell’ex datore di lavoro.
In questo caso i contributi sono deducibili considerato che sono integralmente a carico del pensionato.
In conclusione:
I contributi versati dal pensionato alla Cassa di assistenza sanitaria, quando
costituiscono onere deducibile, rientrano tra “le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono
state assoggettate a tassazione”.
I contributi e le
spese sanitarie
Nell’ipotesi in cui
1. i contributi non siano deducibili, le spese sanitarie sostenute sono interamente detraibili, anche se rimborsate.
(E' il caso, ad esempio, dei contributi versati dai pensionati iscritti al FASI)
2. i contributi siano deducibili, le spese sanitarie sostenute sono detraibili,
esclusivamente per la parte rimasta effettivamente a carico.
Le spese mediche oggetto
di rimborso.
Si ricorda che la detrazione spetta sull’intero ammontare delle spese sostenute
qualora non si sia beneficiato di detrazioni d’imposta o di deduzioni su contributi o
premi versati.
La documentazione
Si deve sottoporre a controllo la:
• documentazione attestante l’assoggettamento a tassazione, l’entità e il
motivo per cui tali somme non devono essere soggette a tassazione.
• Certificazione rilasciata dal Fondo, contenente per ciascun periodo
d’imposta, l’ammontare di contributi complessivamente percepiti dal pensionato iscritto.
Spese sostenute per
l’adozione di
minori stranieri
Le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione di minori stranieri sono considerate oneri deducibili.
La procedura di adozione deve essere effettuata da un ente autorizzato.
L’albo degli enti autorizzati è curato dalla Commissione per le adozioni internazionali della presidenza del Consiglio dei Ministri.
Db 19
Spese deducibili per adozione di minori
stranieri
Tra le spese deducibili sono comprese quelle riferibili
• all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto;
• alla legalizzazione o traduzione dei documenti;
• alla richiesta di visti, ai trasferimenti;
• ai soggiorni all’estero;
• all’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da
enti che la richiedono;
• altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore.
Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite in euro utilizzando il
cambio indicativo di riferimento del giorno, se il cambio non è stato fissato va utilizzato il cambio medio del mese.
L’importo massimo deducibile è pari al 50% del totale delle spese sostenute.
La documentazione
La documentazione necessaria è data dalla certificazione dell’ammontare complessivo delle spese rilasciata dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.
Procedura di
adozione non
a buon fine
Nel caso in cui la procedura di adozione non vada a buon fine le spese sostenute
possono essere portate in deduzione a prescindere dall'effettivo completamento della procedura di adozione e, quindi, indipendentemente, dal suo esito finale. Infatti, anche se le pratiche si interrompono, gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a
rimborsare all'ente autorizzato tutte le spese sostenute fino a quel momento per l'incarico ricevuto. La deduzione spetta in base al principio di cassa, quindi per il periodo d'imposta in cui sono state effettivamente sostenute, anche se l'iter procedurale
non è ancora concluso.
Db 20
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
INTRODUZIONE
Le forme pensionistiche
complementari
Le forme pensionistiche complementari, a partire dal 2007, sono state oggetto di
un intervento normativo, contenuto nel D.Lgs 252/2005, che ha completamente
riscritto il testo di riferimento, vale a dire il D.Lgs 124/93.
Inoltre la circolare dell’agenzia delle entrate n. 70/E del 18/12/2007 ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alla disciplina fiscale delle forme di previdenza complementare con riguardo ai soggetti che possono aderirvi, alla destinazione del TFR ai
fondi pensione, alla deducibilità delle somme ecc.
Riferimenti
Riferimenti normativi:
•
D.Lgs 252/2005
•
CAE 18/12/2007, n. 70
Obiettivi della
riforma 2007
L’intento della riforma è quello di sviluppare le forme pensionistiche complementari al fine di integrare la pensione ordinaria e consentire il mantenimento di un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento. Pertanto la ridefinizione della
disciplina fiscale deve tendere essenzialmente ad ampliare la deducibilità fiscale
della contribuzione e rendere più favorevole la tassazione dei rendimenti in ragione
della finalità pensionistica.
Tipologia delle
forme pensionistiche complementari
Le forme pensionistiche complementari sono costituite da soggetti giuridici dotati di
natura associativa o dotati di personalità giuridica. Possono definirsi tali sia i
fondi di diritto italiano che quelli istituiti negli stati membri dell’unione europea e
negli stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.
Le forme pensionistiche possono essere di vari tipi:
• fondi negoziali. Forme pensionistiche istituite mediante contratti e accordi collettivi, anche aziendali, promossi dai sindacati firmatari dei contratti collettivi
nazionali di lavoro. Si tratta dei cosiddetti fondi collettivi accessibili solo agli appartenenti ad un determinata categoria e per questo denominati anche “fondi
chiusi.”
• fondi aperti. I fondi aperti sono creati e gestiti da Banche, Assicurazioni, Società
di gestione del risparmio, e collocati presso il pubblico. Vi possono aderire lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori dipendenti.
• forme pensionistiche individuali, sono le forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, basate su veri e propri piani pensionistici ai quali si
accede su base individuale. Queste forme possono essere realizzate:
1. mediante l’adesione ai fondi pensione aperti;
2. mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di
assicurazione.
Alle forme di previdenza individuale possono accedere tutti, anche i soggetti che non sono titolari di redditi di lavoro o di impresa.
Finanziamento
dei fondi di
pensione
I fondi pensione sono finanziati principalmente dai contributi versati dai loro iscritti.
Contribuisce al finanziamento anche il datore di lavoro se tra gli aderenti vi sono
lavoratori dipendenti, titolari di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale o di collaborazione coordinata e continuativa.
Db 21
In caso di fondi negoziali i versamenti delle quote al fondo, anche quelle a carico del
lavoratore, sono effettuate dal datore di lavoro.
Determinazione del
l’ammontare
complessivo
del contributo.
L’ammontare complessivo del contributo da destinare al fondo pensione è diverso a seconda della categoria professionale di appartenenza:
• per i lavoratori autonomi e gli imprenditori, il contributo è calcolato, in
percentuale, sul reddito di lavoro autonomo o di impresa, relativo al periodo d’imposta precedente e dichiarato ai fini dell’IRPEF;
• per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, il contributo è
calcolato, in percentuale, sugli stessi importi presi a base per conteggiare
i contributi previdenziali obbligatori per legge;
• per i lavoratori dipendenti, il contributo è calcolato, in percentuale, sulla
retribuzione annua assunta a base ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto;
• per i dipendenti iscritti ad un fondo negoziale (chiuso) è prevista la possibilità di finanziare il fondo pensione anche destinando in tutto o in parte la
quota di accantonamento annuale al TFR.
Obbligo di partecipazione al
fondo
I lavoratori dipendenti assunti, per la prima volta dopo il 28 aprile 1993 e che aderiscono ad un fondo negoziale sono obbligati a destinare, ai fondi pensione, tutti gli
accantonamenti annuali del TFR, maturati successivamente alla loro iscrizione ai
fondi stessi.
Riferimenti
Vedi anche l’approfondimento: “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”
Db 22
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
DEDUCIBILITÀ DEI VERSAMENTI
Deducibilità
delle contribuzioni
Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 in vigore dal 1 gennaio 2007, ha ampliato la deducibilità fiscale delle contribuzioni eliminando alcuni limiti e condizionamenti
restrittivi previsti dalla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2006 la quale rimane inalterata solo per i dipendenti pubblici che hanno un fondo pensione ad
essi dedicato (esempio il Fondo Espero per i lavoratori della scuola).
Riferimenti normativi: D.Lgs n. 252/2005
I limiti di deducibilità.
I contributi che si versano ai fondi di previdenza complementare possono essere
fissati dai contratti di lavoro o da accordi collettivi anche aziendali o possono essere determinati liberamente dalle parti. Gli importi versati dal lavoratore, dal datore di lavoro o dal committente costituiscono onere deducibile dal reddito complessivo. Il limite massimo di deducibilità è fissato nell’importo di euro 5.164,57.
Un regime fiscale più favorevole (deducibilità fino ad € 7.746,86) è previsto per i
giovani lavoratori con prima occupazione successiva al primo gennaio 2007,
cioè quelli assunti per la prima volta dopo il 1.1.2007.
La norma consente, nel caso in cui nei primi cinque anni di adesione al fondo non
abbiano potuto fruire della deduzione massima annua di 5.164,57 euro (per incapienza di contributi versati), di utilizzare la quota non fruita nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione al fondo (nei limiti di euro 2.582,29 per anno). In
pratica hanno una deducibilità maggiore a partire dal sesto anno in poi.
Le eccezioni
per i dipendenti pubblici.
Come già accennato, per i dipendenti pubblici iscritti ad un fondo negoziale i limiti di deducibilità sono calcolati in modo diverso rispetto a quanto precedentemente
esposto perché si rifanno alla normativa vigente al 31/12/2006.
In questi casi l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del
reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente la deduzione non può superare il doppio della quota del trattamento di fine rapporto destinata al fondo e sempre nel rispetto dei predetti limiti.
Dipendenti
pubblici che si
iscrivono
anche a fondi
aperti.
Nel caso in cui un dipendente della pubblica amministrazione risulti iscritto contemporaneamente sia al fondo negoziale che ad un fondo aperto, relativamente
ai contributi versati al fondo aperto, si applicano le condizioni previste per la deducibilità ordinaria, sempre nel limite massimo complessivo di euro 5,164,57.
Esempio
Lavoratore dipendente che ha aderito al fondo espero
Il suo reddito complessivo è pari ad euro 28.405,13
La quota versata al fondo è pari ad euro
3.615,20
La quota di TFR destinata al fondo è di euro 1.549,37
1° limite 12% di 28.405,13 = euro 3.408,62
2° limite assoluto
= euro 5.164,57
3° limite (1.549,37x2)
= euro 3.098,74
Importo deducibile euro 3.098,74
Se contemporaneamente lo stesso dipendente pubblico avesse aderito anche ad un’altra forma di previdenza per
la quale non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio l’adesione ad un fondo aperto) per un importo di
euro 6.000, la somma degli importi di rigo E27 ed E31 sarà ricondotta entro il limite massimo di euro 5.164,57.
Db 23
Chi ha diritto
alla deduzione
I contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali
sono deducibili dal contribuente se versati nello interesse proprio o di familiari
fiscalmente a carico.
Riferimenti legislativi e normativi:
art. 10, comma 1, lettera e-bis), DPR 22.12.1986, n.917, Tuir
Circolare Agenzia delle Entrate 06.08.2001, n. 78E
- Circolare Agenzia delle Entrate 10.06.2004, n. 24
Riferimenti
Vedi anche l’approfondimento: “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”
Db 24
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COMPILAZIONE DEL QUADRO “E”
Determinazione dei limiti di
deducibilità.
Nel caso di adesione a fondi negoziali i versamenti sono effettuati tramite il datore di
lavoro.
Sui contributi versati ai fondi negoziali sarà il datore di lavoro stesso ad applicare la deduzione fiscale, applicando i limiti previsti dalla legge limitatamente al reddito
da lui erogato.
In sede di compilazione del modello CUD dovrà poi certificare l’importo versato al
fondo e già dedotto dal reddito, l’eventuale importo non dedotto e la quota di
TFR destinato al fondo.
Per i contributi versati direttamente dal contribuente, la deduzione sarà riconosciuta con la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Sempre con la dichiarazione dei redditi potrebbero essere dedotti importi in tutto o
in parte non dedotti dal datore di lavoro.
La compilazione del 730.
I contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi
versati alle forme pensionistiche individuali devono essere indicati tra gli oneri
deducibili, negli appositi righi relativi alla previdenza complementare.
I contributi a
deducibilità
ordinaria.
Il rigo indicato come “contributi a deducibilità ordinaria” è riservato all’indicazione
dei contributi e premi per i quali si chiede la deduzione ed il limite di deducibilità è
quello ordinario di euro 5.164,57. In particolare devono essere riportate le somme
versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali sia se relative a fondi individuali. I dati da inserire sono riportati nei punti 120 e
121 del CUD se è indicato il codice 1 nella casella “previdenza complementare”
presente nella sezione “dati generali” del CUD stesso.
Nella colonna relativa ai contributi “esclusi dal sostituto” vanno indicati i contributi a deducibilità ordinaria già esclusi dal sostituto rilevabili dal CUD 2012.
Nella colonna relativa all’importo di cui si chiede la deduzione” va indicato
l’importo per il quale si richiede la deduzione. Tale importo si rileva dal modello
CUD 2012, dall’attestazione del fondo aperto oppure dalla certificazione
dell’impresa assicuratrice.
Presenza contemporanea di
situazioni diverse
Se nel corso dell’anno si è verificata la presenza di situazioni diverse, individuate
da distinti codici, per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi dovranno
essere analizzate le informazioni riportate nel campo annotazioni del modello CUD.
Se il sostituto ha effettuato il conguaglio dell’imposta tenendo conto delle diverse situazioni connesse alla previdenza complementare, nel punto 8 della Sezione “Dati generali” del modello CUD sarà riportata la lettera “A” e nello spazio relativo alle annotazioni, tutte le informazioni relative alle singole situazioni con il relativo
codice.
Db 25
Contributi versati da lavoratori di prima
occupazione
Il rigo indicato come “contributi versati dai lavoratori di prima occupazione” è riservato ai lavoratori assunti successivamente al 1 gennaio 2007 ovvero a quei
soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta
presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria e per i quali è previsto un limite
di deducibilità superiore. I dati da inserire sono riportati nei punti 120 e 121 del
CUD se è indicato il codice 3 nella casella “previdenza complementare” presente nella sezione “dati generali” del CUD stesso.
Nella colonna relativa ai “contributi esclusi dal sostituto” vanno indicati i contributi versati da tale tipologia di lavoratori già esclusi dal sostituto, il cui limite
massimo è maggiorato a partire dal 6° anno.
Nella colonna relativa all’importo di cui si chiede la deduzione” va indicato
l’importo dei contributi che il sostituto non ha escluso dall’imponibile.
Contributi versati a fondi in
squilibrio finanziario
Il rigo indicato come “contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario” è riservato all’indicazione dei contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per i quali
non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da inserire sono riportati nei punti 120 e 121 del CUD se è indicato il codice 2 nella casella “previdenza complementare” presente nella sezione “dati generali” del CUD stesso.
Contributi versati per familiari a carico
Il rigo relativo ai “contributi versati per familiari a carico” è riservato
all’indicazione delle somme versate per familiari fiscalmente a carico per la parte
da questi non dedotta. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati
tramite il datore di lavoro e pertanto il punto 124 del modello CUD 2012 è compilato indicare gli importi esclusi e non esclusi dal sostituto desumibili dalle annotazioni del CUD.
Fondo pensione negoziale
dei dipendenti
pubblici
Il rigo relativo al “fondo pensione dei dipendenti pubblici” è riservato ai dipendenti pubblici (ad esempio lavoratori della scuola che hanno il fondo espero) per i
quali nella casella 8 (previdenza complementare) del modello CUD c’è il codice 4.
Per questi soggetti va utilizzata la normativa vigente alla data del 31/12/2006, vale
a dire che continua ad esserci il limite del 12% del reddito complessivo, deducibilità non superiore al doppio del TFR destinato al fondo, ecc. In virtù di ciò il rigo
comprende 3 colonne nelle quali vanno indicati rispettivamente:
a colonna “esclusi dal sostituto” gli importi rilevabili dal punto 120 del CUD,
nella colonna “quota TFR” l’importo relativo alla quota del TFR destinata al
fondo rilevabile dalle annotazioni del CUD,
nella colonna “importo di cui si chiede la deduzione” gli importi non esclusi
di cui si chiede la deduzione rilevabili dal punto 121 del CUD.
I dipendenti pubblici che aderiscono invece ad un fondo aperto vanno trattati
come tutti gli altri contribuenti non dipendenti pubblici, vale a dire che compileranno il rigo relativo ai “contributi a deducibilità ordinaria”.
La documentazione
La documentazione relativa ai contributi e premi versati dal contribuente è costituita:
dal modello CUD, se il versamento è avvenuto tramite il datore di lavoro.
dalla certificazione rilasciata dal fondo, se il versamento è effettuato direttamente dal contribuente.
Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione
del visto di conformità.
Db 26
Quando è necessario compilare il quadro
“E”
Il contribuente non è tenuto alla compilazione del quadro “E” quando non ha
contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione, e ciò si verifica quando sul modello CUD non sono evidenziati importi non dedotti dal reddito
ed il contribuente non ha effettuato ulteriori versamenti per contributi o premi di
previdenza complementare.
Eventuali
somme non
dedotte
Porre attenzione al campo annotazioni del modello 730 elaborato. In tale campo
viene riportato l’eventuale quota versata al fondo e non dedotta in sede di dichiarazione dei redditi.
Tale importo dovrà essere comunicato, da parte del contribuente, al proprio fondo entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Tale
comunicazione garantirà una corretta tassazione del trattamento pensionistico.
Infatti la pensione erogata successivamente avrà la seguente disciplina fiscale: la
quota di trattamento riconducibile ai contributi dedotti sarà tassata, mentre non sarà tassata la quota riconducibile ai premi non dedotti.
Db 27
DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
Decreto Legislativo del 05/12/2005 n. 252 (in vigore dal 1.1.2007)
APPROFONDIMENTO
Titolo del provvedimento: Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2005 - supplemento ordinario)
Aggiornato con modifiche introdotte dai D.Lgs. 6.2.2007 n.28, Legge 24.12.2007 n. 244
(….omissis)
art. 1
Ambito di applicazione e definizioni.
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura
previdenziale.
2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto e' libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) "forme pensionistiche complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della
COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali e' possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b) "forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all'articolo 13, che hanno
ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali e' possibile destinare
quote del trattamento di fine rapporto;
c) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di
seguito denominata: "COVIP";
d) "TFR": il trattamento di fine rapporto;
e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
art. 2
Destinatari
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva,
ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie
contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e
per territorio;
c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non
iscritti al fondo ivi previsto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari
in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
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APPROFONDIMENTO
art. 3
Istituzione delle forme pensionistiche complementari.
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai
soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi,
anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o
da associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti
o accordi collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari
individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto
legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti
stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.
art. 4
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
(…omissis)
art. 5
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità'
(…omissis)
art. 6
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
(…omissis)
art. 7
Banca depositaria
(…omissis)
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APPROFONDIMENTO
art. 7 – bis
Mezzi patrimoniali (…omissis)
art. 8
Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il
versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o
d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme e' attuato
dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli
accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi.
Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari e' stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del
TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta
per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo
al periodo d'imposta precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della
pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede
di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.
4.I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti
in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo
non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì
delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto
limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai
fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi
versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla
data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella
dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si
trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone
sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi
cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire
l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso
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APPROFONDIMENTO
prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica
complementare dallo stesso prescelta;
b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non
esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle
previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando e' trasferito,
salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione
definita, e' consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di
lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma
complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già
fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).
8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire
al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della
scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non
abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando e'
destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di
conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di
lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma
pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione.
Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta
in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad
accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta
dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente
oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza,
a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di
contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà del
soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autono-
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mamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con
cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli
abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di
pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni
deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato
con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in
base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali
può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.
APPROFONDIMENTO
art. 9
Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso
l'INPS.
1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica
complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi
prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica e' integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.
2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove e' assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un
criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4,
comma 3.
3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo
può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo 14,
comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.
art. 10
Misure compensative per le imprese
(…omissis)
art. 11
Prestazioni
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle
prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno
cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita
possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per
cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si
sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il
70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in
capitale.
4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività
lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di
cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
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APPROFONDIMENTO
5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere,
in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo
stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita
calcolata in base al montante residuale.
In tale caso e' autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o
di sopravvivenza oltre la vita Media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per
il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad
imposta.
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di Rendita sono imponibili per il
loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad
imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili.
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente e' applicata dalla
forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di
rendita tale ritenuta e' applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare
comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione
della posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a
seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Sull'importo erogato, al netto dei redditi già' assoggettati ad Imposta, e' applicata una ritenuta
a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione,
documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere
reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali
eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta
pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo
reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e
delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato
il riscatto totale della posizione individuale.
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APPROFONDIMENTO
10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità.
art. 12
Fondi pensione aperti
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare
anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del
TFR.
2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base
individuale, anche su base collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è
rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e
dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le
norme di cui al presente decreto.
art. 13
Forme pensionistiche individuali
1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o
quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento,
redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato
nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la
comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni
contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della
forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante
dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle
imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1 lettera
b), avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c).
4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere
successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.
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5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
APPROFONDIMENTO
art. 14
Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e probabilità.
1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità
di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla probabilità delle posizioni
individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali,
secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli
statuti e i regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda
in relazione alla nuova attività;
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei
casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo
non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita', cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che
comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48
mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le
previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11.
3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche
o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta
acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie
previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo
anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3,
si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare
l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.
Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla probabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che,
all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque
denominate, significativamente piu' elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che
possono quindi costituire ostacolo alla probabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di
trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di
lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente
decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale trasferimenti delle risorse o delle
riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro
fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
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8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di
sei mesi dalla data di esercizio stesso.
art. 15
Vicende del fondo pensione
(…omissis).
art. 15 - bis
Operatività' all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane
(…omissis)
art. 15 - ter
Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie
(…omissis)
APPROFONDIMENTO
art. 15 - quater
Cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti
(…omissis)
art. 15 - quinquies
Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti
(…omissis)
art. 16
Contributo di solidarietà
(…omissis)
art. 17
Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,
comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente
secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo
dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta,
dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se
percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15
per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di
fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si' assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo
d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risulta-
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APPROFONDIMENTO
to negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti
correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal
comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e'
stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato
netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al
termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per
l'intero importo che trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in
beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello
0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei
valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al
periodo precedente e' aumentata all'l,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico – finanziario della ripartizione,
se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla
data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e' versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti
nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla
dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di
forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione e'
presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.
art. 18
Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
(…omissis)
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art. 19
Compiti della COVIP
(…omissis)
art. 19 - bis
Abusiva attività di forma pensionistica
(…omissis)
art. 19 – ter
False informazioni
(…omissis)
APPROFONDIMENTO
art. 19 – quater
Sanzioni amministrative
(…omissis)
art. 20
Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata invigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421
(…omissis)
art. 21
Abrogazioni e modifiche
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR e' sostituita dalla seguente:
"d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23,
comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto.
Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239". (1)
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;
b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;
c) l'articolo 20;
d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.
4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR e' sostituito dal seguente: "3.
L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e' deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252".
5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli
articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e
la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
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7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, e' abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
---(1) Comma cosi' sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2007, dall'art. 1, comma 314 legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il
testo originario era: "2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, e' sostituita dalla seguente: "e-bis) i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto;".
art. 22
Disposizioni finanziarie
(…omissis)
APPROFONDIMENTO
art. 23
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle
disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.
2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono
tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo
caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche,
sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche
con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme
del presente decreto legislativo;
b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:
1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007 del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;
2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.
3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni
previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo
di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1 luglio 2007.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione
alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da
parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano
altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1 luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi
eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 30
giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma
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APPROFONDIMENTO
pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente e' consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6.
4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1 gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione
dell'articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007.
5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e
contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere
dal 1 gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente
alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo,
del predetto testo unico, non si da' luogo all’attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.
6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed
integralmente la previgente normativa.
7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino
iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge
23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5dell'articolo 8;
b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente
alla predetta data;
c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione
pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime
tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, e' concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per
l'applicazione del regime di cui all'articolo 11.
7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni,
l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori
di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si
applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2007.
8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si
applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1 gennaio 2007.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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ONERI DEDUCIBILI