Elezioni Rappresentanze Sindacali Unitarie e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Gruppo FS 24 - 25 - 26 - 27 novembre 2015 RSU-RLS Cosa sono? Chi viene eletto? Cosa fanno? Come funzionano? Dal 24 al 27 novembre 2015, le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo FS (FS, RFI, Trenitalia, Italferr, Ferservizi, Sistemi Urbani e Italcertifer) voteranno per il rinnovo delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) e dei RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza). RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE Cosa sonO. La RSU è l’organismo dei rappresentanti sindacali del luogo di lavoro eletti direttamente dai lavoratori. In tale veste, la RSU è titolare dei compiti, delle prerogative e dei diritti definiti dallo Statuto dei Lavoratori e, tra questi, nelle aziende del Gruppo FS esercita la contrattazione sulle materie di competenza, congiuntamente alle corrispondenti strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL delle Attività Ferroviarie. Le norme contrattuali riferite alle RSU e le relative materie oggetto di informazione e contrattazione sono disciplinate dai capitoli 1 del CCNL e del Contratto Aziendale di Gruppo FS, entrambi stipulati il 20 luglio 2012. CHI VIENE ELETTO. L’accordo nazionale dello scorso 31 luglio 2015 disciplina tutte le modalità di elezione delle RSU nel Gruppo FS (All. 1 - Regolamento Elettorale). Lo stesso accordo, in particolare, definisce la giurisdizione di competenza di ogni RSU ed il numero dei rappresentanti da eleggere, quantificati in base alle consistenze di personale operante nelle giurisdizione individuata. Data la complessità organizzativa, territoriale e professionale delle diverse aziende del Gruppo FS, gran parte delle 86 RSU previste (23 in RFI; 58 in Trenitalia; 1, rispettivamente, in Italferr, in Ferservizi, in FS, in Sistemi Urbani e in Italcertifer) sono, a loro volta, articolate al proprio interno in Collegi Elettorali (in totale 296, di cui 130 in RFI; 139 in Trenitalia; 11 in Italferr; 16 in Ferservizi). In tal modo, l’unitarietà della RSU si realizza attraverso la rappresentanza nell’organismo delle diverse realtà settoriali, professionali e territoriali del lavoro ricompreso nella giurisdizione individuata. Oltre alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL delle Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo FS, possono presentare proprie liste elettorali altre Organizzazioni Sindacali formalmente costituite, anche se prive di titolarità negoziale con FS. Per tutti i Sindacati, comunque, la presentazione delle liste elettorali è subordinata alla preventiva raccolta di un certo numero di firme a sostegno tra le lavoratrici e i lavoratori aventi diritto al voto nell’ambito della giurisdizione della RSU medesima. Il voto avrà luogo a scrutinio segreto dal 24 al 27 novembre 2015 nei numerosi seggi elettorali predisposti dalle Commissioni Elettorali Territoriali, composte da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali che partecipano alla competizione elettorale. Il numero dei componenti delle RSU da eleggere è definito dall’accordo nazionale dello scorso 31 luglio: si tratta in totale di 1.295 componenti, suddivisi in 503 per RFI; 692 per Trenitalia; 37 per Italferr; 51 per Ferservizi; 6 per FS; 3, rispettivamente, per Sistemi Urbani e per Italcertifer. Questo numero corrisponde ad una rapporto di eleggibilità (eletti/aventi diritto al voto) sul totale complessivo a livello nazionale pari a circa 1/46, sostanzialmente in linea con le precedenti analoghe elezioni in FS, dal 1994 ad oggi. L’attribuzione dei seggi ad ognuna delle liste elettorali partecipanti avviene con il sistema proporzionale puro, in base al numero dei voti validi ottenuto da ogni lista. Risulteranno eletti le candidate e i candidati che, per ogni lista elettorale e in base ai seggi a questa attribuiti, ottengono il maggior numero di preferenze. L’elettore, quindi, con il voto di lista concorre a determinare i seggi spettanti alla lista elettorale prescelta, mentre con il voto di preferenza alla candidata o al candidato di quella lista concorre all’individuazione degli eletti nella RSU. Se l’elettore esprime la sola preferenza al candidato, il voto viene anche attribuito alla lista elettorale in cui la candidatura è inserita. Se, invece, l’elettore indica un determinato voto di lista e il voto di preferenza per una candidatura ricompresa in un’altra lista elettorale, viene computato valido il voto di lista, ma annullato il voto di preferenza. Se, infine, l’elettore indica il solo voto di lista, tale indicazione è valida per il computo dei seggi da attribuire a quella lista elettorale. In attuazione degli Accordi Interconfederali del 2014 sulla rappresentanza sindacale e confermando peraltro una norma vigente fin dal 1994, in occasione della prima elezione delle RSU, nel Gruppo FS non sono previste “riserve” di seggi per alcun Sindacato, né accordi di “solidarietà” tra Sindacati, per cui i risultati elettorali ed i candidati eletti rappresenteranno direttamente l’espressione di voto delle lavoratrici e dei lavoratori FS. COME FUNZIONANO. All’atto della presentazione delle liste, le candidate e i candidati alle elezioni per le RSU accettano il Regolamento di Funzionamento, anch’esso definito nell’accordo del 31 luglio2015 (All. 2), che disciplina la vita interna della RSU, i rapporti tra coloro che la compongono e quelli tra la RSU e le strutture sindacali corrispondenti alla giurisdizione della RSU medesima. Chi viene eletto, quindi, è tenuto al rispetto di tale Regolamento, obbligo che, nel rapporto con la RSU, è esteso anche alle Organizzazioni Sindacali corrispondenti alla medesima giurisdizione della RSU. Si tratta di regole fondamentali di democrazia sindacale, quali, in particolare: • le modalità di convocazione delle RSU, sia per le proprie riunioni interne che da parte dell’azienda; • le modalità per l’assunzione delle decisioni da parte della RSU sulla base del principio della maggioranza dei suoi componenti, così come previsto dagli Accordi Interconfederali del 2014 sulla rappresentanza sindacale; • le garanzie per l’esercizio del “diritto di dissenso” da parte di singoli componenti la RSU, oppure tra la maggioranza dei componenti la RSU e le Organizzazioni Sindacali corrispondenti alla giurisdizione della RSU stessa, prevedendo, in tali casi, anche la possibilità di sospensione temporanea dell’eventuale trattativa in corso con l’azienda, allo scopo di svolgere il tentativo di composizione preventiva del dissenso espresso; • le condizioni di decadenza della RSU o di suoi singoli componenti, nonché le condizioni di incom- patibilità con l’incarico di rappresentanza di singoli componenti la RSU, le modalità di “revoca del mandato” all’intera RSU da parte dei lavoratori, le procedure per il rinnovo della RSU decaduta, revocata o scaduta. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA COSA SONO In base al D.Lgs 81/2008, il RLS rappresenta i lavoratori sulle materie relative alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza ed all’igiene dei luoghi di lavoro. La legge, gli accordi interconfederali e le norme contrattuali (che, per il Gruppo FS, sono definite nei medesimi capitoli 1 del CCNL e del Contratto Aziendale) conferiscono al RLS compiti istituzionali di controllo e verifica del rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi previsti dalla legislazione vigente. Inoltre, nell’ambito delle proprie prerogative, il RLS può richiedere l’intervento sul luogo di lavoro di organismi sanitari ed ispettivi istituzionali, quindi esterni all’azienda, e promuovere, attraverso la RSU, iniziative di carattere sindacale e negoziale per la risoluzione di problematiche relative alla sicurezza del lavoro e alla salute dei lavoratori. CHI VIENE ELETTO. Anche in questo caso, le modalità di elezione sono disciplinate dall’accordo nazionale del 31 luglio 2015 (All. 1 – Regolamento Elettorale). La giurisdizione elettorale dei RLS coincide con quella della corrispondente RSU e delle relative articolazioni in Collegi Elettorali, nei casi in cui essi siano previsti. Possono presentare liste elettorali alle elezioni dei RLS le Organizzazioni Sindacali in possesso degli stessi requisiti previsti per la presentazione di liste per l’elezione delle RSU. Come per l’elezione delle RSU, il voto avrà luogo, a scrutinio segreto, dal 24 al 27 novembre 2015 e l’attribuzione alle diverse liste elettorali dei 473 seggi previsti in totale a livello nazionale (189 in RFI; 248 in Trenitalia; 13 in Italferr; 18 in Ferservizi; 3 in FS; 1, rispettivamente, in Sistemi Urbani e in Italcertifer) dall’accordo del 31 luglio 2015 avviene in modo analogo a quello previsto per le RSU, in quanto relativamente a voto di lista e voto di preferenza valgono le stesse norme descritte per le RSU. Risulteranno pertanto eletti RLS le candidate ed i candidati che, per ogni lista elettorale ed in relazione ai seggi attribuiti ad ognuna di esse in proporzione ai voti validi dalla medesima conseguiti, raccolgono il maggior numero di preferenze. In riscontro alla necessità posta con decisione dal Sindacato all’azienda di rafforzare, rendere ancora più efficace e qualificare maggiormente il ruolo e l’attività dei RLS, l’accordo del 31 luglio 2015 applica per i RLS un rapporto complessivo di eleggibilità a livello nazionale (eletti/aventi diritto al voto) pari a circa 1/126, mai così basso nelle precedenti analoghe elezioni in FS, dal 1994 ad oggi, e sulla base del quale il loro numero totale è appunto, con l’articolazione appena descritta, di 473 rappresentanti. COSA FANNO. Non sono previste norme particolari per l’attività del RLS in quanto, a differenza della RSU, non è parte di un organismo collegiale di rappresentanza. Il RLS, infatti, opera individualmente in base alle prerogative conferitegli dal D.Lgs. 81/2008 e, in applicazione di questo, dal CCNL delle Attività Ferroviarie e dal Contratto Aziendale di Gruppo FS, nonché dall’accordo del 31 luglio 2015, che ne estendono e potenziano diversi aspetti (formazione, agibilità, informazione, ecc.) rispetto alle disposizioni obbligatorie di legge. Roma, 16 ottobre 2015