Federazione Lavoratori della Conoscenza
I diritti sindacali
della RSU
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
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Federazione Lavoratori della Conoscenza
Premessa………………………………………………
3
Lo statuto dei lavoratori……………………………..
4
L’assemblea sindacale……………………………….
8
Usare un locale……………………………………….
12
La bacheca……………………………………………
13
L’attività della RSU…………………………………
15
Lo sciopero……………………………………………
19
La condotta antisindacale……………………………
26
Diritto di accesso……………………………………..
31
Contratto integrativo di ateneo……………………..
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I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
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Premessa
Nel libriccino sono esaminati i diritti sindacali che la Rsu, come organismo, può esercitare
in proprio.
Per comunicare con i colleghi può:
- convocare l’assemblea
- affiggere comunicati in una propria bacheca
Per la sua attività può usare:
- un monte ore annuale di permessi
- un locale dell’ateneo per le proprie riunioni.
Può indire uno sciopero. Può svolgere un referendum.
Questi diritti, istituiti dallo Statuto dei lavoratori, sono regolati da un Contratto quadro (7
agosto 98) comune a tutto il pubblico impiego. Il diritto di assemblea è regolato dal
Contratto nazionale del comparto università. La Rsu può negoziare nel contratto di ateneo
i modi di esercitare criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali.
L’esercizio dei diritti sindacali è particolarmente tutelato dalla legge. Se il Rettore o il
Direttore amministrativo limitano o impediscono l’esercizio, possono essere sanzionati dal
giudice per condotta antisindacale.
La Rsu può anche esercitare il diritto di accesso ai documenti dell’ateneo, previsto dalla
legge sulla trasparenza. Un diritto diverso da quelli sindacali, ma utile per la sua attività.
I testi delle norme citate nei vari capitoli sono sul sito www.flcgil.it.
Gli articoli sono indicati nella forma 8.9, che vuol dire art.8 comma 9.
Giugno 2007
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
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Capitolo 1
Lo statuto dei lavoratori
La legge 300 del 1970 è una legge storica, frutto delle lotte operaie della fine degli anni
’60, con cui sono stati riconosciuti i diritti dei lavoratori e dei sindacati nelle aziende
private. Lo Statuto infatti non fu allora applicato nel settore pubblico, dove valevano norme
ad hoc entrate in vigore poco prima (L 246/68). All’estensione dello Statuto nel settore
pubblico si è arrivati nel 93 a conclusione di un lungo processo di lotte sindacali ed
iniziative legali che ha portato alla riforma del lavoro pubblico. (vedi decreto legislativo n.
29/1993, sostituito dal Decreto legislativo n. 265/2001 e successive modificazioni).
I diritti sindacali dello Statuto sono stati applicati, ed estesi, nel settore pubblico, con
contratti e accordi:
– Accordo quadro (Aq) del 7 agosto ’98 sulla Rsu;
– Contratto collettivo nazionale quadro (Ccnq) del 7 agosto ’98 sui diritti sindacali;
– Contratto collettivo nazionale quadro (Ccnq) del 9 agosto 2000 sui diritti sindacali;
– Ccnl università 2002-05 per il diritto di assemblea (art. 25).
I diritti sindacali sono esercitati:
– dal lavoratore, iscritto o no ad un sindacato;
– dal sindacato, in maniera differente a seconda che si tratti di qualunque sindacato, o di
sindacato rappresentativo;
– dalla Rsu.
I diritti del lavoratore
La prima parte dello Statuto (articoli da 1 a 15) è dedicata ai diritti di ogni lavoratore,
qualunque sia il suo contratto. Ne richiamiamo alcuni.
–
Ogni lavoratore può manifestare liberamente il proprio pensiero nel luogo di lavoro (art.
1).
–
Il datore di lavoro non può indagare sulle opinioni politiche, religiose, sindacali del
lavoratore o
su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della attitudine
professionale (art. 8).
–
Ogni lavoratore può costituire sindacati, aderirvi, fare attività sindacale, come, ad
esempio, distribuire volantini, raccogliere firme, ecc. (art. 14).
–
È nullo ogni atto diretto a licenziare o trasferire o sottoporre a procedimento
disciplinare un lavoratore per la sua attività sindacale o la sua partecipazione ad uno
sciopero (art. 15).
I diritti del sindacato
La seconda parte dello Statuto è dedicata ai diritti del sindacato sul luogo di lavoro. Alcuni
diritti sono garantiti a tutti i sindacati. Ad esempio raccogliere contributi e fare attività di
proselitismo, di propaganda per il sindacato, purché non sia pregiudicata la normale
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attività (art. 26.1). Un dipendente può distribuire materiali del sindacato senza chiedere
l’autorizzazione al rettore o al direttore amministrativo, ma non può, per far questo,
abbandonare il posto di lavoro o interrompere l’attività di un collega.
I diritti del sindacato rappresentativo
Alcuni diritti possono essere esercitati sul luogo di lavoro solo dai sindacati definiti
rappresentativi:
– convocare l’assemblea,
– usare la bacheca sindacale,
– usare un locale,
– usare permessi.
Le condizioni perché un sindacato sia rappresentativo sono diverse tra settore pubblico e
privato.
Nel settore privato le trattative si svolgono liberamente tra datori di lavoro e sindacati in
base al reciproco riconoscimento di rappresentatività. Non c’è una legge che stabilisce i
criteri di rappresentatività. I diritti sindacali previsti dallo Statuto sono esercitati dai
sindacati che hanno firmato il contratto che si applica in quel posto di lavoro.
Nel settore pubblico invece, l’amministrazione non può decidere discrezionalmente con chi
trattare. Pertanto la riforma del lavoro pubblico ha definito i requisiti che deve avere un
sindacato per essere abilitato a trattare il contratto di lavoro ed essere quindi
rappresentativo. (art. 43 Dlgs 165/01)
La rappresentatività è misurata da due fattori:
1. la dimensione organizzativa (la percentuale di iscritti con delega rispetto al totale degli
iscritti a tutti i sindacati); la delega è il pagamento della quota di iscrizione con
trattenuta sullo stipendio fatto dall’Ufficio competente (Ufficio stipendi, ecc.)
2. il consenso (la percentuale di voti alle elezioni delle Rsu rispetto al totale dei voti
validi).
Il sindacato è rappresentativo se raggiunge almeno il 5%, facendo la media della
percentuale delle deleghe e dei voti.
La rilevazione è fatta dall’Aran ogni due anni.
I sindacati rappresentativi dell’Università nel 2005 sono Cgil Cisl Uil Confsal Cisal.
L’Aran non ha ancora ufficializzato i dati sulla rappresentatività delle organizzazioni
sindacali da prendere in considerazione per il rinnovo del Ccnl 2006-2009. Sono noti i
risultati dell’ultima elezione delle RSU (15-19 novembre 2004), ma non i dati delle deleghe
al 31/12/2004. Nella tabella che segue, sono riportati i dati ufficiali disponibili ed il valore
percentuale medio relativo alla rappresentatività della precedente rilevazione. Appena
disponibile i dati completi la tabella sarà sostituita.
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I sindacati rappresentativi
(deleghe 2000 – voti RSU 2004)
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
RdB
Totale sindacati
rappresentativi
Totale
Deleghe
Voti RSU
al 31 dic. 2000
15-19 nov. 2004
6.626
7.130
3.349
3.127
1.978
27,50
29,59
13,90
12,98
8,21
92,18
11.400
10.695
5.577
4.389
2.360
2.866
37.287
28,95
27,16
14,16
11,14
5,99
7,28
94,68
22.210
24.097
100,0
39.384
100,0
Rappresentatività
su valori
precedenti
%
28,93
28,71
13,88
12,11
6,58
100,00
(Fonte: Aran)
Con la nascita della Rsu, sul luogo di lavoro un sindacato rappresentativo può costituire al
posto della Rsa (rappresentanza sindacale aziendale) un terminale associativo, cioè una
struttura, cui può delegare l’esercizio dei propri diritti sindacali (art. 10 Aq 7.8.’98 sulle
Rsu). Ogni sindacato la denomina in modo diverso, sezione sindacale, ecc. La Cgil lo
chiama comitato degli iscritti (art. 9 dello statuto).
I diritti della Rsu
I diritti sindacali che può esercitare la Rsu autonomamente sono:
– uso di locale
– uso di bacheca
– convocazione di assemblea
– uso di permessi retribuiti.
(Art. 3 Ccnq 9.8.00 sui diritti sindacali)
I diritti spettano alla Rsu come organismo, che decide quindi collettivamente come usarli.In
caso di contrasto la Rsu decide a maggioranza.
I diritti sul luogo di lavoro della Rsu e del sindacato rappresentativo sono gli stessi. In
alcuni casi i diritti della Rsu non interferiscono con quelli del sindacato:
- ognuno ha la propria bacheca
- la Rsu ha un proprio monte ore di permessi non ci sono interferenze:.
In altri casi possono interferire:
- se il locale disponibile in ateneo per l’attività sindacale è uno solo, Rsu e sindacati
devono mettersi d’accordo su come usarlo
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Un riepilogo
Sono indicati per ogni soggetto sindacale (Rsu, sindacato, rappresentativo e non) i diritti
sindacali che può esercitare. Il sindacato rappresentativo può esercitare i diritti di locale,
affissione, assemblea, delegandoli al proprio terminale di ateneo.
RSU
Sindacato rappresentativo Sindacato non
rappresentativo
Terminale di Provinciale
ateneo **
no
si
si
no
si
si
si
si
si
si
no
no
no
no
no
si **
si **
si **
si
si
si
si
DIRITTI
Aspettative distacchi
Permessi retribuiti *
Permessi non retribuiti *
Permessi per riunioni di organi sindacali *
Indire assemblee
Locali per riunioni
Bacheca sindacale
Indire sciopero (L. 146/90)
Nulla osta per trasferimento
Diritto di propaganda
Iscrizione con delega
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
no
no
no
no
no
no
si
no
si
si
* Si riferisce a chi decide l’uso non chi ne usufruisce.
** Su delega del sindacato provinciale
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Capitolo 2
L’assemblea sindacale
Attraverso l’assemblea sindacale la Rsu si confronta con i lavoratori e prende decisioni
con loro. Il diritto di assemblea è regolato dall’ art. 25 Ccnl 2002-05 e, per quello che non
vi è previsto, dal Ccnq 7.8.98 art. 2.
Diritto di convocare
Possono convocare l’assemblea:
– la Rsu, e non i singoli componenti;
– i sindacati rappresentativi, ognuno per suo conto o congiuntamente.
Non possono convocarla invece gruppi informali di lavoratori o sindacati non
rappresentativi.
La Rsu controlla se il direttore amministrativo segue con correttezza le procedure previste
dal Ccnl.
Ogni comportamento lesivo del diritto di assemblea è antisindacale. Vedi Condotta
antisindacale.
Diritto di partecipare
Il diritto a partecipare è di ogni lavoratore, anche se con contratto a tempo determinato,
anche se non è iscritto al sindacato che indice l’assemblea.
Ogni lavoratore ha diritto di partecipare fino a 12 ore di assemblee durante l’orario di
lavoro per anno solare, conservando la retribuzione.
Come si convoca
La Rsu può convocare solo l’assemblea di ateneo (art. 25), non quella territoriale, che è
convocata dai sindacati provinciali rappresentativi.
La Rsu presenta la convocazione scritta al direttore amministrativo:
– almeno 3 giorni prima (termine generale previsto dall’art. 2 Ccnq 7.8.98).
Alla convocazione va unito l’ordine del giorno. Deve riguardare materie di interesse
sindacale e del lavoro (art. 20, Statuto).
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Modello di convocazione
Al direttore amministrativo
A nome della Rsu comunico, ai sensi dell’art.25 del Ccnl, che è convocata l’assemblea
sindacale del personale (oppure del solo personale precario/ del personale del polo/ …)
per il giorno ... dalle ore ... alle ore ...
Propongo di svolgere l’assemblea nell’aula ... (o in altra aula da concordare).
(Se occorre) Parteciperà il dirigente del sindacato ……..
Distinti saluti
data ...
firma ....
Odg della assemblea:
1 ...;
2. ...;
3. ...
Il direttore amministrativo:
- non deve autorizzare lo svolgimento dell’assemblea, ma deve solo controllare che
sia stata indetta regolarmente
- non può entrare nel merito dell’ordine del giorno
- concorda con la RSU il locale
Se la Rsu presenta una convocazione con qualche irregolarità, il direttore non può sol per
questo rifiutarsi di attivare la procedura, ma deve segnalarla alla Rsu. Alcune irregolarità
infatti sono sanabili e non comportano una nuova convocazione. Ad esempio:
- manca l’ordine del giorno; la Rsu può aggiungerlo
- è stato indicato per l’assemblea un locale non disponibile; direttore e Rsu ne concordano
un altro
Altre irregolarità non sono sanabili e comportano un cambiamento di data:
- se la convocazione dell’assemblea è presentata con un preavviso inferiore ai 3 giorni
- se è convocata da un solo componente della Rsu.
Se il direttore amministrativo si rifiutasse di accogliere la convocazione, la Rsu la presenta
per fax, per fonogramma, cosicché risulti la data di presentazione. È rischioso inviarla con
raccomandata: non è certo, infatti, che arrivi 3 giorni prima della convocazione. Il suo
rifiuto è comunque un comportamento antisindacale. Vedi Condotta antisindacale.
Il direttore amministrativo, ricevuta la convocazione, deve avviare una particolare
procedura, descritta più avanti. Se non lo facesse il suo comportamento sarebbe
antisindacale. Vedi Condotta antisindacale.
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Solo in caso di “eventuali condizioni eccezionali” (art.2 Ccnq 7.8.98) il direttore
amministrativo potrebbe chiedere alla Rsu lo spostamento della data dell’assemblea. Lo
deve fare per scritto, motivando le circostanze e le ragioni entro 48 ore prima della
assemblea alla RSU. Si deve trattare di eventi eccezionali ed imprevisti, non ad esempio il
fatto che il locale dove si svolge l’assemblea è occupato. La Rsu valuta se le motivazioni
siano accettabili o se il comportamento del direttore sia antisindacale.
Le regole
Preliminarmente è bene tener presente che:
-
orario di servizio è il periodo complessivo in cui l’ateneo funziona, indipendentemente
dalla presenza degli studenti
orario di lavoro è la durata della prestazione del singolo lavoratore.
L’assemblea si può svolgere sia in orario di lavoro (durante l’orario di svolgimento delle
attività dell’amministrazione, dei centri e dei dipartimenti), sia fuori dell’orario di lavoro.
L’assemblea può interessare tutti, oppure solo una parte di lavoratori, (ad esempio solo il
personale tecnico, solo i lavoratori di un polo o di un reparto, solo i precari, ecc.). Lo
decide chi la convoca.
Il locale
Il luogo dell’assemblea deve essere concordato tra Rsu e direttore amministrativo, il quale
non può decidere unilateralmente.
Anche se vi fossero più assemblee in contemporanea non dovrebbe essere difficile
reperire i locali, perché i partecipanti si ripartiscono nelle aule lasciate libere dagli studenti.
Il direttore non può chiedere il pagamento per l’uso o la pulizia del locale.
Se non vi fosse un locale adeguato ad accogliere tutti quelli che hanno dichiarato di
partecipare, l’assemblea si potrebbe svolgere in un locale di altra struttura o anche in un
locale privato, senza alcun onere per la scuola . Il tempo impiegato per andare nel luogo
dell’assemblea e tornare in ateneo è conteggiato nel monte ore individuale. Il contratto di
ateneo potrebbe indicare questo tempo convenzionale, in analogia a quanto avviene per le
assemblee territoriali.
Le procedure
Ricevuta una convocazione, il direttore amministrativo attiva una procedura finalizzata a:
1. informare dell’assemblea gli altri soggetti che possono convocarla
2. informare i responsabili delle strutture in cui l’ateneo è articolato del giorno, ora e
durata dell’assemblea
3. informare gli studenti e l’utenza, mediante appositi cartelli, dei disagi che
potrebbero derivare a causa dell’allontanamento dal posto di lavoro dei dipendenti
che vi partecipano
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La dichiarazione del lavoratore
Chi vuole partecipare all’assemblea che si svolge nelle sue ore di lavoro lo comunica al
responsabile della struttura nella quale presta servizio. L’allontanamento dal posto di
lavoro per partecipare all’assemblea deve essere segnalato utilizzando il sistema di
accertamento delle presenze esistente in ateneo.
In caso di sciopero la dichiarazione di partecipare è volontaria. Vedi Lo sciopero.
L’allontanamento dal posto di lavoro e il rientro al termine dell’assemblea devono essere
segnalati sul sistema di rilevazione delle presenze (telematico o cartaceo). Tale
segnalazione serve per il calcolo delle 12 ore (art. 25.1). Il direttore amministrativo non
deve quindi chiedere attestati di partecipazione. La Rsu non deve rilasciare alcuna
dichiarazione su chi è presente in assemblea.
Chi non lavora nelle ore di assemblea può ovviamente partecipare all’assemblea ma non
deve comunicarlo, perché non utilizza il suo monte ore, ma il suo tempo libero.
Il direttore amministrativo può rifiutare la partecipazione solo a chi ha superato le 12 ore.
Chi partecipa ad assemblee in orario di lavoro oltre le 12 ore o recupera le ore o subisce la
riduzione oraria di stipendio. Il contratto integrativo di ateneo potrebbe regolare questo
aspetto e prevedere anche il recupero delle eventuali ore in più sul monte ore dell’anno
successivo.
Se un lavoratore partecipasse all’assemblea, nonostante la comunicazione del direttore
amministrativo che ha superato il suo monte ore, sarebbe considerato assente
ingiustificato. Non sarebbe un comportamento antisindacale del dirigente.
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Capitolo 3
Usare un locale
Il diritto ad usare un locale è regolato dall’art. 4 Ccnq 7.8.98.
La Rsu può usare per la sua attività un locale dell’ateneo. Il direttore amministrativo deve
mettere a disposizione il locale in permanenza.
Per esercitare tale diritto occorre richiederlo per iscritto al direttore amministrativo. Se la
Rsu ha individuato il locale da utilizzare è opportuno indicarlo nella richiesta.
Modello di richiesta
Al direttore amministrativo
A nome della Rsu chiedo – ai sensi dell’art. 4 del Ccnq 7 agosto ’98 – che sia assegnato
per l’attività sindacale il locale indicato con il numero ... al piano ... per le riunioni dei
componenti finalizzate all’espletamento della propria attività ... (oppure in permanenza).
Distinti saluti
data ...
firma ...
Il direttore amministrativo non deve chiedere l’assenso del Consiglio di amministrazione,
né può chiedere un contributo a favore dell’ateneo. La Rsu ha diritto all’uso del locale.
Se il direttore amministrativo non accoglie la richiesta, deve comunicarlo per iscritto e con
adeguata motivazione. La Rsu valuta se il comportamento è antisindacale. Vedi Condotta
antisindacale.
Il direttore amministrativo può:
– proporre un locale diverso da quello indicato, purché idoneo;
– se vi sono richieste anche di strutture di sindacati rappresentativi, assegnare un solo
locale per tutti coloro che lo chiedono, i quali concordano tra loro le modalità d’uso.
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Capitolo 4
La bacheca
Il diritto alla bacheca o albo è regolato dall’art. 3 del Ccnq 7.8.98.
La Rsu ha diritto ad una propria bacheca per affiggere materiale di interesse sindacale e
del lavoro, distinto da quello dei sindacati (rappresentativi).
L’albo è previsto in ogni unità operativa, cioè in ogni plesso, dipartimento, centro,
biblioteca centrale, ecc.. Anche prima dell’applicazione dello statuto dei lavoratori al
settore pubblico, l’albo era previsto in ogni struttura (art. 49 L. 249/68 e art. 60 Dpr
417/74), intendendosi ogni plesso e non solo la sede centrale (Cassazione, sez. lavoro, n.
4014 del 9.10.89).
La bacheca è uno degli strumenti con cui la Rsu comunica con i lavoratori. E’ la Rsu nel
suo complesso che decide come usarla, non i singoli componenti. La bacheca non è divisa
in settori, uno per ogni componente. Anche la responsabilità di quello che viene affisso è
della Rsu.
La richiesta per l’uso dell’albo deve essere presentata per iscritto. È bene indicare il luogo
in cui si vuole affiggere e dove collocare l’albo sindacale.
Modello di richiesta
Al direttore amministrativo
A nome della Rsu chiedo – ai sensi dell’art. 3 Ccnq 7 agosto ’98 – che sia assegnato uno
spazio per l’affissione di materiale sindacale all’ingresso di ogni struttura (oppure in altro
luogo da precisare)
Distinti saluti
data ...
firma ...
Il direttore amministrativo deve entro breve tempo predisporre le bacheche. Se non lo fa o
se nega il diritto, il comportamento è antisindacale. Vedi Condotta antisindacale.
Il direttore amministrativo non può:
– imporre una bacheca unica per la Rsu e i sindacati rappresentativi. Non dovrebbero
esserci problemi di spazio
– assegnare una bacheca in un luogo non frequentato dai lavoratori
– chiedere di vedere prima il materiale da affiggere
– staccare unilateralmente materiali affissi (Cassazione, sez. lavoro n. 2808 del 23.3.94)
– chiedere le spese per la sua installazione
Sarebbero comportamenti antisindacali.
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La bacheca elettronica
Lo stesso articolo 3 del citato Ccnq prevede un’estensione del diritto di affissione alla
bacheca elettronica. Se l’ateneo utilizza una rete interna di comunicazione, la Rsu può
chiedere di utilizzarla per comunicare con i lavoratori. Questo diritto deve essere regolato
con il contratto di ateneo.
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Capitolo 5
L’attività della Rsu
Agibilità sindacale
La Rsu può negoziare nel contratto di ateneo le condizioni per esercitare la propria attività,
come ad esempio
- inviare o ricevere fax,
- utilizzare la connessione ad internet,
- usare la fotocopiatrice o il telefono.
Il direttore amministrativo può ovviamente negoziare i costi di questi servizi, ad esempio
prevedendo dei limiti a carico dell’ateneo. Non può negare l’accesso. Se vi fossero dei
costi, la Rsu potrebbe raccogliere dei contributi dai lavoratori.
Referendum
Il diritto della Rsu ad organizzare referendum è previsto dall’art. 21 dello Statuto dei
lavoratori (L. 300/70). Può essere utile regolamentarlo, anche se non si prevede di
utilizzarlo nell’immediato.
E’ opportuno infatti che venga usato per chiedere il consenso dei colleghi alla fine del
negoziato per il contratto di ateneo.
Permessi
Per svolgere l’attività sindacale, i componenti la Rsu possono usare permessi sindacali
orari retribuiti previsti dal Ccnq 9 agosto 2000 (artt.3).
Il monte ore della RSU
Alla Rsu spetta un monte ore per ogni anno (solare) pari a 30 minuti per dipendente in
servizio nell’ateneo a tempo indeterminato, compreso il personale in posizione di
comando. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato (art. 3.2 Ccnq sui diritti sindacali,
9 agosto 2000).
Se i dipendenti a tempo indeterminato, in un dato anno, fossero 100, alla Rsu
spetterebbero in quell’anno 50 ore.
Il direttore amministrativo deve comunicare alla Rsu il monte ore che le spetta. La Rsu può
far presente eventuali errori nel calcolo.
Il monte ore è una risorsa che la stessa Rsu decide come usare. Non viene quindi diviso in
parti uguali tra i componenti la Rsu, ed ognuno fa quello che crede.
Come si usano
I permessi possono essere utilizzati per:
– partecipare alle relazioni sindacali con il rettore e/o con il direttore amministrativo. Vedi
…… Gli incontri avvengono normalmente, ma non obbligatoriamente, al di fuori
dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le
relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del loro
mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.
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–
–
partecipare a convegni o congressi di qualunque sindacato, anche non
rappresentativo (art. 10 Ccnq diritti sindacali 7 agosto 98);
espletare il mandato sindacale (art. 23 L. 300/70), cioè per riunioni ed altre attività
connesse al ruolo di delegato Rsu, diverse da quelle previste nei punti precedenti.
Il delegato comunica (non chiede l’autorizzazione) per iscritto al direttore amministrativo la
volontà di usare un permesso sindacale almeno 24 ore prima (art. 23 L. 300/70).
Modello di comunicazione
Al direttore amministrativo
A nome della Rsu comunico, ai sensi del contratto collettivo quadro 9 agosto 2000, che ...
(nome del delegato) utilizza un permesso sindacale retribuito per il giorno ... per
complessive ore di servizio pari a n. ...:
– per svolgere attività sindacale
oppure
– per partecipare a ...
Distinti saluti
data ...
firma ...
Il direttore non ha il potere di autorizzare l’uso del permesso, ma si limita a controllare il
rispetto degli eventuali limiti descritti più avanti.
Il direttore non può chiedere alcuna certificazione, ma si limita a conteggiare le ore
utilizzate. Spetta alla stessa Rsu verificare come è utilizzato il permesso (art. 10.6 Ccnq
sui diritti sindacali, 7 agosto 98).
Se il direttore amministrativo impedisse in modo unilaterale a qualche lavoratore di fruire
del permesso commetterebbe attività antisindacale. Vedi Condotta antisindacale.
Altri permessi retribuiti
Un delegato Rsu, oltre ai permessi del monte ore Rsu, può usufruire anche di altri tipi di
permessi sindacali.
1. Se è dirigente di un sindacato rappresentativo ha diritto a permessi per l’attività
sindacale, che vengono richiesti dalla sua organizzazione (art. 10 Ccnq sui diritti
sindacali, 7 agosto ’98).
2. Se fa parte di organismi sindacali fruisce di permessi per le riunioni, anch’essi richiesti
dal suo sindacato (art. 11 Ccnq sui diritti sindacali, 7 agosto ’98 e art. 11 Ccnq sui diritti
sindacali, 9 agosto 2000).
3. Se è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) ha diritto a 40 ore di permesso
l’anno (art. 21.2.g Ccnl 27 gennaio 2005).
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Permessi non retribuiti
I componenti la RSU possono utilizzare anche permessi non retribuiti (art. 24 L. 300/79)
per un totale di 8 giorni l’anno, anche consecutivi. Si tratta di una eventualità remota:
l’onere sarebbe a carico del delegato, in quanto la RSU non ha fondi per rimborsargli la
retribuzione per i giorni di permesso.
Le tutele del delegato Rsu
Ogni componente della Rsu gode di una tutela particolare, perché svolge un ruolo che lo
espone. Può accadere infatti che il direttore amministrativo voglia impedire o scoraggiare
la sua attività: minacciando sanzioni, adottando misure di ritorsione (negandogli permessi,
ecc.), tentando di “fargliela pagare”. Questi comportamenti sono antisindacali. Vedi
Condotta antisindacale.
Due tutele sono previste dallo Statuto e dal contratto quadro.
1. I componenti della Rsu durante l’esercizio delle loro funzioni non sono soggetti alla
subordinazione gerarchica al direttore amministrativo (art. 18.6 Ccnq sui diritti sindacali
del 7 agosto ’98). Ad esempio durante un incontro sindacale, il direttore amministrativo
non può ordinare qualcosa al lavoratore presente in veste di delegato Rsu.
2. Non è possibile trasferire di unità produttiva il delegato Rsu in una sede diversa da
quella di assegnazione senza il consenso della stessa Rsu (art. 18.4 Ccnq 7 agosto 98
e art. 22 L. 300/70).
Nel caso dell’ateneo il trasferimento di unità produttiva si riferisce al trasferimento d’ufficio,
che viene deciso dalla amministrazione, in due casi:
- per incompatibilità ambientale, quando l’amministrazione ritiene che la presenza di
quella persona è incompatibile con il servizio, anche se per motivi che non dipendono
dalla sua volontà
- per esigenze di servizio in altra struttura, quando si verifica l’esigenza di una
professionalità posseduta dal dipendente.
In entrambi i casi interviene la discrezionalità del direttore che attiva la procedura.
Nel secondo caso, tuttavia, il delegato Rsu gode in realtà di una posizione di privilegio (e
non di tutela) rispetto agli altri lavoratori. Infatti nel passato quando questa tutela
riguardava solo il dirigente del sindacato non si applicava al trasferimento per esigenze di
servizio. Ora vige il principio generale: il citato art.22 dello Statuto non distingue tra i due
tipi di trasferimento. In questo senso si sono pronunciati anche i giudici in casi di ricorso di
delegati Rsu trasferiti senza il consenso della stessa Rsu.
Quindi anche se un delegato Rsu fosse necessario in altra struttura, la Rsu deve valutare
la situazione e decidere se dare o no il nulla osta. In linea di massima il nulla osta deve
essere dato per non trasformare una condizione di tutela in una di privilegio. A meno che
l’esigenza evidenziata dall’amministrazione non derivi da una evidente e discrezionale
decisione del direttore amministrativo che tende a trasferire un delegato scomodo.
Una terza tutela riguarda il delegato eletto nella lista della Flc Cgil, che ha stipulato per lui,
sia iscritto o meno al sindacato, un’assicurazione specifica che copre i rischi della sua
attività, in particolare la responsabilità civile per i danni che potrebbe provocare e le spese
legali in caso di giudizio.
Per gli approfondimenti vedi sul sito www.flcgil.it
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
17
Federazione Lavoratori della Conoscenza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) è la persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il
lavoro (art. 2 del Dlgs 626/94).
È una figura prevista per legge. Dev’essere in tutti i luoghi di lavoro.
Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono individuate fra tutto il personale di ruolo
(docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di
lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la
sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in
sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il
servizio espletato dalle università, così come individuate dal decreto citato.
Le modalità di elezione sono disciplinate dal Ccnq 7 maggio ’96. Il Rls dura in carica tre
anni.
Il Rls gode di quattro diritti fondamentali (artt. 18 e 19 del Dlgs 626/94 e art. 21 Ccnl):
- diritto di accesso ai luoghi di lavoro
- diritto all’informazione;
- diritto alla formazione, secondo un programma base di almeno 32 ore;
- diritto alla consultazione e alla partecipazione. La consultazione deve concludersi
con un verbale.
- diritto al controllo e alla verifica.
Per l’espletamento dei propri compiti, ogni Rls ha 40 ore annue di permessi retribuiti, in
aggiunta a quelli di cui gode la Rsu.
Il Rls ha le stesse tutele sindacali previste per i rappresentanti sindacali. Il direttore
amministrativo che non permette al Rls di verificare l’applicazione delle norme sulla
sicurezza e che non lo consulta nei casi previsti dalla legge si applicano le specifiche
sanzioni penali previste per il datore di lavoro (art. 89 Dlgs 626/94).
Il Rls ha solo due obblighi:
– avvertire il direttore amministrativo sui rischi individuati nelle strutture dell’ateneo durante
l’esercizio dei suoi compiti;
– mantenere il segreto d’ufficio.
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
18
Federazione Lavoratori della Conoscenza
Capitolo 7
Lo sciopero
La RSU, come qualunque sindacato, rappresentativo o no, può indire uno sciopero, per
fare pressione sulla controparte in vista di un obiettivo rivendicativo, a sostegno di una
vertenza di ateneo.
Se la RSU decidesse di proclamarlo, deve tener conto delle procedure previste dalla legge
146/90 che regola lo sciopero nei servizi pubblici. La legge è stata approvata dopo una
lunga serie di scioperi nei settori del trasporto e della sanità. E’ stata modificata dalla L.
83/2000. (il testo è disponibile sul sito www.flcgil.it/). Essa ha lo scopo non tanto di
ridurre il disagio degli utenti, che è inevitabile durante lo sciopero, ma di contemperare
diritti tutelati dalla costituzione: il diritto di sciopero di chi lavora e i diritti degli utenti dei
servizi che ne subiscono gli effetti (diritto alla salute, alla mobilità, all’istruzione, ....).
Due i concetti chiave: servizi essenziali e prestazioni indispensabili.
Servizi essenziali
La legge definisce quali servizi pubblici (indipendentemente da chi li gestisce: stato o
privati in regime di concessione) sono essenziali in quanto soddisfano diritti costituzionali.
Tra i servizi essenziali che eroga ogni ateneo vi è l’istruzione universitaria, l’assistenza
sanitaria, la sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante, l’erogazione
di assegni e indennità con funzioni di sostentamento.
In questi servizi chi indice lo sciopero deve rispettare alcuni vincoli, chi vi partecipa deve
comunque assicurare alcune prestazioni indispensabili stabilite da un accordo tra sindacati
e datore di lavoro (pubblico o privato).
Non vi è quindi alcun servizio pubblico in cui lo sciopero sia vietato.
Prestazioni indispensabili
Le prestazioni indispensabili (comunemente dette servizi minimi) che devono essere
assicurati in ogni ateneo durante lo sciopero non li decide il direttore amministrativo, ma
sono previsti nell’accordo sull’attuazione della L. 146/90, allegato al precedente Ccnl
1994-97.
Se il direttore amministrativo richiede prestazioni indispensabili diverse da quelle previste
dall’allegato di cui sopra, ha un comportamento antisindacale. Vedi Condotta
antisindacale.
Contingente di personale
Il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assicurano le prestazioni indispensabili
attraverso un contingente di persone che è esonerato dallo sciopero. Tuttavia, il
dipendente inserito nel contingente che volesse aderire allo sciopero, può chiedere al
direttore di essere sostituito. Come accade in tutti i servizi pubblici essenziali.
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
19
Federazione Lavoratori della Conoscenza
Il contingente è formato con i criteri definiti nel contratto di ateneo, sulla base dei criteri
generali contenuti nell’accordo integrativo nazionale sui servizi minimi sottoscritto con
l’Aran il 21/5/96. Il direttore amministrativo non può formare i contingenti in modo
unilaterale, senza accordo con la Rsu. Sarebbe un comportamento antisindacale. Vedi
Condotta antisindacale.
I contratti integrativi di ateneo devono individuare:
- le professionalità e le categorie che formano i contingenti;
- i contingenti di personale, suddivisi per professionalità e categorie, da esonerare dallo
sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie;
- i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti;
- i criteri di rotazione del personale incluso nei contingenti tenuti alle prestazioni
indispensabili ed esonerati dallo sciopero.
Come indire lo sciopero
Esaminiamo le procedure che la Rsu deve seguire per indire uno sciopero, non le altre
attività, più importanti, che la RSU deve fare per coinvolgere i lavoratori: assemblea,
distribuzione di volantini, ecc..
1. Il tentativo di conciliazione
Prima di proclamare lo sciopero la Rsu deve esperire un tentativo di conciliazione presso:
- la Prefettura
La RSU comunica l’intenzione di proclamare uno sciopero e le motivazioni
- al rettore e al direttore amministrativo
- alla Prefettura
E’ bene inviare la comunicazione per fax o per telegramma o consegnarla a mano,
chiedendone una ricevuta. Da quel momento decorre infatti il termine perentorio entro il
quale la conciliazione deve concludersi.
modello
Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione della comunicazione, l’organismo
che l’ha ricevuta deve convocare le parti (RSU e direttore amministrativo) e tentare una
composizione della vertenza. L’incontro si conclude con un verbale che registra i termini
dell’accordo o del disaccordo.
Il tentativo di conciliazione si deve concludere entro i suddetti 5 giorni, a meno che le parti
non decidano di continuare a discutere in quella sede, perché ritengono che sia possibile
arrivare ad un accordo in presenza di una terza parte che svolge il ruolo di mediazione.
Durante il tentativo di conciliazione il direttore amministrativo non deve prendere iniziative
nella materia oggetto del conflitto (art.5 allegato sull’attuazione della L 146/90 del CCNL
1994-97).
Se entro i 5 giorni l’incontro non è avvenuto o non ha prodotto un accordo, la procedura di
conciliazione si intende comunque conclusa. La RSU può allora proclamare lo sciopero.
(commissione di garanzia deliberazione 1.6.2000; il testo si trova nel sito della commissione:
http://www.commissionegaranziasciopero.it/archiviodelibere/Del385-174-176.DOC).
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
20
Federazione Lavoratori della Conoscenza
2. La proclamazione di sciopero
La Rsu può indire scioperi in tutto l’anno con queste limitazioni:
) non devono essere di durata superiore ad una giornata lavorativa all’inizio di ogni
vertenza;
) successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative consecutive (per la
stessa vertenza);
) in unico periodo di ore continuative, comunicato nella proclamazione, per scioperi di
durata inferiore alla giornata;
) con intervalli inferiori alle 24 ore tra un’azione di sciopero e l’altra, in caso di scioperi
distinti;
) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in
giornate successive consecutive;
) nel giorno del pagamento degli stipendi;
) sospesi immediatamente in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di
calamità naturali.
Solo nelle strutture sanitarie universitarie, in deroga a quanto previsto dalle lettere a), b),
c) e d), non possono essere indetti scioperi:
- di durata superiore ad una giornata lavorativa;
- con un intervallo non inferiori a 12 giorni tra un’azione di sciopero e l’altra, in caso di
scioperi distinti;
- nel mese di agosto;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- 5 giorni prima e 3 giorni dopo le festività pasquali.
E’ possibile indire lo sciopero breve di una o più ore durante l’orario di lavoro.
La Rsu deve proclamare lo sciopero con un preavviso di 10 giorni. Inoltre se è già previsto
uno sciopero che interessa l’ateneo, la data del nuovo sciopero deve essere distante
almeno 12 giorni dall’altro.
La RSU deve inviare la comunicazione di sciopero:
- al rettore e al direttore amministrativo che deve organizzare il servizio nel giorno dello
sciopero,
- alla prefettura che a sua volta comunica lo sciopero alla commissione di garanzia.
La comunicazione contiene il giorno e la durata dello sciopero (se di un’ora indica da che
ora a che ora, le motivazioni, l’esito del tentativo di conciliazione.
Se la RSU proclamasse uno sciopero in violazione dell’art.2 della L 146, la commissione di
garanzia potrebbe comminare sanzioni, in relazione alla gravità della violazione:
- sospendere i permessi sindacali retribuiti per il periodo dell’agitazione
- escluderla dalle trattative per i due mesi successivi (art.4).
La legge definisce forma sleale di azione sindacale, la revoca dello sciopero dopo che è
stata informata l’utenza. E’ il caso ad esempio dello sciopero annunciato, ma poi non
effettuato, nei trasporti, che comporta comunque effetti, perché gli utenti decidono di
spostare la data del viaggio. Non è azione sleale invece la revoca dello sciopero dovuto
alla ripresa delle trattative o per effetto di una iniziativa della controparte, che ad esempio
accetta le richieste sindacali.
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
21
Federazione Lavoratori della Conoscenza
Come organizzare lo sciopero
La RSU deve soprattutto curare l’organizzazione dello sciopero. Prima di indire lo sciopero
ne discute con i lavoratori in assemblea. In questa sede si può anche definire, di volta in
volta, quale atteggiamento prendere rispetto alla dichiarazione di adesione allo sciopero.
E’ molto importante che la RSU comunichi autonomamente agli studenti e agli utenti i
motivi dello sciopero, ad esempio con una lettera, distinta dalla comunicazione che deve
fare il direttore amministrativo sul servizio previsto nel giorno di sciopero.
La RSU controlla che il rettore e il direttore amministrativo svolgano correttamente la
procedura di loro competenza. Impedire il diritto di sciopero di qualcuno oppure utilizzare
le persone che non scioperano per un numero di ore superiore a quello previsto il giorno di
sciopero è attività antisindacale. Non lo è invece fare cambiamenti di orario per assicurare
il servizio comunicato all’utenza. Vedi Condotta antisindacale.
L’esame di eventuali gravi inadempienze nell’organizzazione del servizio da parte del
direttore amministrativo sono invece di competenza del rettore.
Le procedure
Arrivata la comunicazione di uno sciopero, il direttore amministrativo deve mettere in atto
una procedura che interessa i lavoratori e l’utenza. La RSU deve controllare la correttezza
del comportamento del direttore. Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero è
antisindacale. Vedi Condotta antisindacale.
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
22
Federazione Lavoratori della Conoscenza
Il direttore amministrativo
Il lavoratore
SERVIZI AMMINISTRATIVI TECNICI
- in attuazione del contratto integrativo
sulla
regolamentazione del diritto di
sciopero, individua, tenuto conto dei
servizi essenziali da garantire il giorno
di sciopero, il personale necessario per
le prestazioni indispensabili
- ne dà comunicazione agli interessati 5
giorni prima dello sciopero
-
sostituisce, se possibile, persone del
contingente che dichiarano di voler
scioperare
con
altre
che
non
scioperano
- trasmette agli organi di stampa e alle
reti
radiotelevisive
di
maggiore
diffusione nell’area interessata dallo
sciopero una comunicazione circa i
tempi e le modalità dell’azione di
sciopero
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
Se riceve la comunicazione di far parte
del contingente, può chiedere entro il
giorno successivo di essere sostituito,
perché intende scioperare, anche se non
ha fatto alcuna dichiarazione prima della
comunicazione.
23
Federazione Lavoratori della Conoscenza
IL GIORNO DI SCIOPERO
Il direttore amministrativo
o, se sciopera, chi lo sostituisce
Il lavoratore
1. Se sciopera
- organizza con il contingente del personale non deve far nulla. Non deve dichiarare di
i servizi indispensabili
essere in sciopero.
-
comunica agli organi competenti
adesioni allo sciopero secondo
indicazioni ricevute
le 2. Se non sciopera
le deve assicurare la prestazione per le ore di
lavoro previste quel giorno, ma non per un
numero di ore maggiore a quello previsto
(Le eventuali % vanno calcolate riferendo il per quel giorno.
numero delle adesioni al numero delle
persone in servizio il giorno dello sciopero e 3. Chi ha il giorno libero
non all’organico)
- non può essere obbligato a dichiarare se
sciopera o no
- non può subire trattenute sulla
retribuzione.
I punti critici
1. la formazione dei contingenti
Il direttore amministrativo non può decidere unilateralmente come formare il contingente.
Se non vi fosse il contratto di ateneo, direttore amministrativo e RSU potrebbero
concordare transitori criteri di formazione del contingente.
Una decisione unilaterale sui servizi da assicurare o sui contingenti da formare sarebbe
attività anti-sindacale. L’apertura dell’ateneo, o la generica vigilanza all’ingresso o
all’interno dell’ateneo o di tutti i poli, dipartimenti, centri, ecc. non sono prestazioni
indispensabili. Vedi Condotta antisindacale.
2. la raccolta delle dichiarazioni volontarie
Il direttore amministrativo non può chiedere più di quanto previsto. Non può, ad esempio,
chiedere preventivamente ad un dipendente se intende o meno scioperare.
3. la comunicazione agli organi di stampa
La comunicazione agli organi di stampa è un obbligo previsto dal codice di
autoregolamentazione del diritto di sciopero.
Il direttore amministrativo potrebbe non farla o formularla in termini generici (“non si
garantisce il servizio”), scaricando di fatto sui responsabili delle strutture l’onere della
comunicazione del servizio il giorno di sciopero. La Rsu deve ricordargli che la
comunicazione alla stampa e alle reti radiotelevisive è compito suo e non di altri.
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
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Federazione Lavoratori della Conoscenza
modello di diffida
Un primo intervento della RSU può consistere, quando è necessario, nel diffidare il
direttore amministrativo a non attuare iniziative antisindacali secondo il modello che segue
Al direttore amministrativo
ATTO DI DIFFIDA
La RSU,
premesso che
- per il … è stato proclamato uno sciopero ……..;
- i lavoratori che aderiscono allo sciopero sono tenuti all’osservanza delle norme
contenute nell’accordo nazionale sui servizi minimi essenziali firmato il 21.5.1996
tra l’ARAN e OO.SS. in applicazione della L. 146/90, e nel contratto di ateneo del
… che determina i contingenti,
- ogni altra eventuale limitazione imposta al diritto di sciopero si deve ritenere
lesiva del diritto di sciopero e come tale attività antisindacale
dichiara
che il personale tecnico-amministrativo nell’esercizio del diritto di sciopero si
atterrà esclusivamente all’osservanza delle norme dell’accordo di cui sopra e
diffida
ad imporre ulteriori limitazioni con avvertimento che in caso contrario si
procederà in sede giudiziaria per attività antisindacale.
Data,
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
firma
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Federazione Lavoratori della Conoscenza
Capitolo 7
La condotta antisindacale
La condotta antisindacale (art. 28 dello Statuto) è un comportamento del datore di lavoro
(in ateneo il rettore e il direttore amministrativo) diretto ad impedire o limitare l’esercizio
della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero. Lo statuto non elenca le
situazioni in cui si verifica tale condotta, ma lascia al giudice il compito di individuare se si
sia verificata o no.
Ciò che viene tutelato non è solo l’insieme dei diritti sindacali, stabiliti da norme di legge o
di contratto, nazionale o integrativo, ma anche le prerogative e l’immagine del sindacato.
La condotta antisindacale deve essere attuale, cioè deve essere in corso di svolgimento
quando si chiede l’intervento del giudice oppure deve essere un comportamento
“persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata
intimidatoria, sia per la situazione di incertezza .. tale da determinare una restrizione o un
ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale” (Cass. Civile sez. lavoro 2 giugno
1998 n. 5422).
Perché vi sia condotta antisindacale è sufficiente un comportamento che leda
oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatori i sindacati. Non è necessaria una
specifica intenzione da parte del datore di lavoro di ledere i diritti del sindacato, né quando
nega illegittimamente un diritto, né quando adotta comportamenti in astratto leciti, ma in
concreto oggettivamente idonei per il loro risultato a limitare la libertà sindacale (Cass.
Civile sez.un. n.5295 del 12 giugno 1997; sez. lavoro n.6193 del 22 giugno 1998).
Il ricorso al giudice
Il ricorso al giudice non può essere presentato direttamente dalla Rsu, ma dalla struttura
locale (in genere provinciale) di un sindacato (rappresentativo o no, appartenente o no a
confederazione) che abbia interesse a ricorrere.
La procedura in tribunale è abbreviata. Se il giudice accerta che vi è stata una lesione dei
diritti sindacali, può ordinare al datore di lavoro di cessare dal comportamento
antisindacale e di rimuoverne gli effetti. Se non ottempera all’ordinanza o alla sentenza è
punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
I lavoratori eventualmente colpiti dai provvedimenti ritenuti antisindacali possono ricorrere
al giudice indipendentemente dal sindacato per tutelare i propri diritti. (ad esempio un
trasferimento d’ufficio, una sanzione disciplinare, ecc.).
Il ricorso deve essere tempestivo. Appena si verifica un fatto ritenuto lesivo dei diritti
sindacali è bene discuterne con il sindacato, per esaminare il contesto e valutare il da
farsi. E’ bene anche farlo presente al direttore amministrativo, perché possa cessare una
condotta antisindacale senza l’intervento del giudice. In primo luogo occorre intervenire
per spiegare, comporre, negoziare soluzioni. La via legale è percorsa quando la strada
negoziale è bloccata, quando il comportamento del direttore amministrativo è
pervicacemente antisindacale.
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
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Federazione Lavoratori della Conoscenza
Il ricorso, ultima ratio
Quanto sono diffusi negli atenei i comportamenti antisindacali? Non vi sono dati, ma
sentenze. Sicuramente esistono e continueranno ad esistere, come accade del resto nel
settore privato, dove lo Statuto opera da più di 30 anni. Però è ragionevole attendersi che
in ateneo (o in generale nel settore pubblico) i comportamenti antisindacali siano ridotti dal
momento che il direttore amministrativo è tenuto a comportamenti di correttezza e
trasparenza e non dovrebbe avere alcun interesse personale a limitare l’attività sindacale.
Purtroppo non sempre è così.
Sono noti solo i comportamenti antisindacali sanzionati da una sentenza. Non tutti i
comportamenti ritenuti antisindacali lo sono.
Il ricorso all’art. 28 da parte del sindacato è sicuramente raro perché:
- la Rsu non sempre conosce gli strumenti di tutela, o talvolta sottovaluta l’importanza
della
lesione del diritto e del danno che ne deriva alla sua stessa funzione e spesso
lascia correre per quieto vivere o distrazione, soprattutto in caso di sciopero, dove si
verificano i casi più frequenti di condotta antisindacale;
- il sindacato valuta bene la situazione: un ricorso avventato e poi perduto ha effetti
negativi sulle relazioni sindacali.
Dalla rassegna di sentenze, favorevoli al sindacato, possiamo concludere che i
comportamenti antisindacali hanno ragioni diverse, tanto da poterne delineare alcune
tipologie.
-
Talvolta è il comportamento di un dirigente che, sentendosi minacciato, si difende con
ogni mezzo (anche non lecito). Ma talvolta è il comportamento di una personalità
autoritaria, di una persona non preparata o non adatta a gestire relazioni di lavoro. In
questi casi la sentenza tutela i diritti lesi, ma non risolve il problema che deve essere
affrontato con una adeguata formazione alla funzione di dirigente, oggi carente. In casi
eccezionali il rettore può anche revocare l’incarico di direzione.
-
Talvolta è il risultato di uno specifico conflitto. La sentenza favorevole alla Rsu
ristabilisce corrette relazioni sindacali, ma a caro prezzo, perché ci vuole del tempo
perché gli effetti di una sentenza possano riassorbirsi, in particolare per chi è stato
condannato.
-
Talvolta (in particolare in occasione di uno sciopero) è l’effetto di un errore (grave) del
dirigente che sottovaluta il rispetto di diritti fondamentali, magari in nome del servizio o
dei diritti dell’utenza, come se questi fossero gli unici diritti esistenti in ateneo. Invece
anche i diritti sindacali vanno tenuti in considerazione al pari di altri diritti.
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
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Federazione Lavoratori della Conoscenza
Un repertorio
La tabella riporta un repertorio di casi teorici e di sentenze di condotta antisindacale che si
è verificata nel comparto scuola, ma che riveste interesse anche per il comparto
università. Alcune sentenze si riferiscono a fatti precedenti la nascita della Rsu (dicembre
2000), ma le situazioni sono applicabili alla Rsu.
I testi delle sentenze sono sul sito www.flcgil.it. Della sentenza sono indicate la città del
tribunale e la data del deposito in cancelleria.
Un caso controverso riguarda la possibilità che l’assemblea sindacale sia convocata da un
solo delegato, in particolare eletto nella lista di un sindacato rappresentativo. In alcuni casi
il giudice ha condannato il dirigente che non ha accolto la comunicazione, sulla base di
una discutibile lettura del contratto quadro sui diritti sindacali o di accordi vigenti nel
settore privato. La giurisprudenza prevalente riconosce validità a quanto previsto nel Ccnl.
Vedi L’assemblea.
QUANDO IL COMPORTAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
è antisindacale
Assemblea
Non comunicare
convocazione
un’assemblea
non è antisindacale
ai lavoratori
corretta
la Non
comunicare
ai
di l’assemblea
convocata
scorretto
lavoratori
in
modo
Pretura Napoli, 20 aprile 1999
Subordinare la concessione del locale
al pagamento delle spese di pulizia
Cagliari, 17 luglio 2003
Non consentire l’assemblea indetta da
sindacato non rappresentativo
Roma 21 febbraio 99 *
Consentire l’assemblea convocata Consentire l’assemblea convocata
da un solo componente della RSU
da un solo componente della RSU
Firenze 23 aprile 04
Lucca 13 luglio 01
Lucca 23 gennaio 02
Civitavecchia 31 maggio 01
Civitavecchia 31 gennaio 02, confermata in
appello
19 settembre 2003
Livorno 5 novembre 03
Livorno 22 maggio 02
appello 18 agosto 03
Pinerolo 3 giugno 02
Pinerolo 29 nov 01 *
Bacheca sindacale
Far togliere materiale affisso dalla Segnalare all’autorità giudiziaria che
RSU perché ritenuto diffamatorio.
nella bacheca sindacale sono affisse
notizie diffamatorie.
Chiedere di vedere preventivamente il
materiale da affiggere.
Locale
Rifiutare alla RSU un locale per una Rifiutare, in una scuola con meno di
riunione convocata in orario non di 200 addetti, un locale da assegnare in
lavoro.
permanenza alla RSU per l’attività
sindacale, perché sono tutti impegnati
per l’attività didattica.
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
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Federazione Lavoratori della Conoscenza
Permesso sindacale
Non consentire ad un delegato RSU Non consentire l’uso del permesso ad
l’uso di un permesso perché non è un delegato RSU impegnato nelle
possibile sostituirlo.
stesse ore negli scrutini.
Non comunicare alla RSU il monte ore
di permessi che spetta nell’anno
scolastico
Castrovillari 8 maggio 03
Sciopero
Inserire
nel
contingente
un
collaboratore scolastico per aprire la
scuola il giorno di sciopero.
Piacenza, 28 aprile 01
Piacenza 12 giugno 00
Pordenone 27 dicembre 01
Trieste 18 dicembre 03
Formare contingenti di collaboratori
scolastici senza seguire la procedura
prevista dal contratto
Mantova 29 novembre 03
Trasferimento
delegato
del
Avviare
il
trasferimento
per Il trasferimento di un lavoratore
incompatibilità ambientale di un rappresentante sindacale ad altra sede
delegato senza il nulla osta della a seguito del superamento di un
concorso interno ad altro profilo.
RSU.
Taranto 21 gennaio 02
Cagliari 3.5.2002
Avviare il trasferimento di delegato Assegnare al delegato classi o attività
RSU perché in soprannumero senza il diverse da quelle richieste applicando
nulla osta della RSU.
le procedure previste.
Napoli 6 agosto 04 (manca testo sentenza)
vedi sito gilda
Napoli 10 agosto 05
(italia oggi no sentenza)
Strumenti
controllo
di
Installare
videocamere
consultare la RSU.
senza
Foggia 4 luglio 02
contrattazione
integrativa
Non
avviare
integrativa.
la
Pisa 28 aprile 01
Pisa, 21 marzo 02
Firenze 8 maggio 03
Agrigento 26 marzo 04
Palermo 18 maggio 05
Camerino 12 luglio 05
Pordenone 3 maggio 02
Bari 13 aprile 04
contrattazione Non trattare su materie in cui vi è anche
la competenza di collegio e consiglio di
istituto (orario delle lezioni, formazione
delle classi, assegnazione dei docenti
alle classi).
Como 5 novembre 2003
???
Non convocare i sindacati provinciali
ad alcuni incontri di trattativa (il
contratto è dichiarato inefficace).
Bari 7 agosto 03
Informazione
Non attuare l’informazione preventiva
o successiva nelle materie previste
dal CCNL, dopo essere stato
sollecitato a farlo dalla RSU.
Larino, 29 luglio ’99
Crotone, 26 agosto 2000; confermata in appello
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
29
Federazione Lavoratori della Conoscenza
Crotone 16 marzo 01
Napoli, 20.1.2000.)
Udine 5 settembre 03
Bari 13 aprile 04
Venezia 19 aprile 02
Non
dare
la
documentazione
preliminare all’informazione.
Pordenone 3 maggio 02
Non dare la documentazione relativa
a classi, organici, assegnazione dei
docenti alle classi
Ancona 28 dicembre 04
Limitare l’informazione sulle classi e
organici
alla
affissione
all’albo
dell’Istituto.
Sciacca 2 dicembre 03
Rendere
inutile
l’informazione
preventiva rinviandola a dopo aver
deciso in materia.
Frosinone 8 giugno 02
Informazione
fondo
sul
Non dare l’informazione successiva Dare in sede di informazione
sui compensi del fondo e i nomi.
successiva solo nomi delle persone
Cassino, 12 maggio03
che hanno svolto attività retribuite
Camerino 9 gennaio 2006
con il fondo.
Camerino 12 luglio 05
Vallo della Lucania 19 maggio 05
Catania 4 settembre 03
* data dell’udienza conclusiva.
I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil
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Federazione Lavoratori della Conoscenza
Capitolo 8
Diritto di accesso
Il diritto di accesso non è previsto dallo Statuto dei lavoratori, ma dalla legge sulla
trasparenza (art. 22 e seguenti L. 241/90 integrata dalla L 15/05) e dal regolamento
applicativo (art. 4 Dpr 184/06) che riconosce il diritto alle associazioni portatrice di interessi
diffusi. In tale definizione rientra la Rsu e qualunque sindacato.
L’accesso è a qualunque atto o documento dell’ateneo, che sia stato prodotto o
conservato a scuola. Sono esclusi dall’accesso da parte di soggetti diversi dagli interessati
solo alcuni atti, previsti dal DM 60/96, valido fino alla emanazione di un nuovo
regolamento previsto dal Dpr 184. Cioè:
– documenti con informazioni di carattere psico-attitudinale;
– documenti relativi alla salute delle persone;
– documenti dell’autorità giudiziaria o della Corte dei conti, relativi a accertamenti di
responsabilità penale civile o amministrativa.
Per esercitare l’accesso occorre dimostrare l’interesse a conoscere quell’atto. In genere
l’accesso della Rsu ad atti che riguardano il rapporto di lavoro è motivato dal suo interesse
di controllare l’applicazione del contratto.
Il diritto di accesso non è un diritto sindacale. Il rifiuto del direttore amministrativo non si
configura come comportamento antisindacale.
E’ bene distinguere il diritto all’accesso della L 241 e il diritto di informazione previsto dal
Ccnl tra le relazioni sindacali in ateneo.
Con il diritto di accesso la Rsu può chiedere un atto o documento.
Con l’informazione la Rsu ottiene la documentazione sulle materie previste dal Ccnl ed
esprime un parere in merito.
Ad esempio: con il diritto di accesso la Rsu può chiedere la lettera di incarico del direttore
amministrativo ad un dipendente per attività aggiuntive oppure il mandato di pagamento
ad una persona per attività retribuite con fondi diversi dal fondo per l’incentivazione.
Con il diritto di informazione la Rsu riceve tutte le informazioni necessarie (ad esempio un
prospetto riassuntivo che viene appositamente predisposto) per la verifica dell’utilizzo del
fondo e per un esame congiunto con il direttore amministrativo.
Se la domanda è accolta, il delegato Rsu può vedere i documenti, prendere appunti,
chiedere copia chiedere immediatamente l’accesso ai documenti citati in quello chiesto,
senza dover rifare l’iter.
Se la domanda è respinta in tutto o in parte l’interessato può solo ricorrere al Tar entro 30
giorni dalla comunicazione e non al Giudice del lavoro perché non si tratta di un diritto
sindacale.
Un delegato Rsu può utilizzare il diritto di accesso anche per chiedere un atto che riguarda
un lavoratore che chiede una prima tutela. In questo caso però sarebbe meglio, che egli
assista il lavoratore nella compilazione della domanda più che intervenire in prima
persona.
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Federazione Lavoratori della Conoscenza
Capitolo 9
Contratto integrativo di ateneo
La Rsu può negoziare nel contratto di ateneo i modi di esercitare l’attività sindacale. Tra le
materie del contratto di ateneo vi sono infatti gli obiettivi e gli strumenti che consentono
l’espletamento dell’attività sindacale (CCNL 9 agosto 2000, art.4.2 ).
La Rsu può esercitare comunque i propri diritti, anche se non è stato sottoscritto il
contratto di ateneo in materia, perché la loro fonte è nello Statuto del lavoratori e nel Ccnq
7 agosto 98.
Il contratto di ateneo non può estendere i diritti sindacali a soggetti che non ne hanno
diritto, perché non rappresentativi. Sarebbe in contrasto con vincoli di legge e del contratto
nazionale. Ad esempio non può portare a 15 il monte ore annuale di partecipazione ad
assemblee in orario di lavoro o riconoscere il diritto di convocare l’assemblea ad un
sindacato che non è rappresentativo.
Nella tabella che segue vi è, in relazione ai vari diritti sindacali, un breve elenco dei punti
che potrebbero essere inseriti nel contratto di ateneo o per un rinvio esplicito dello stesso
Ccnl o per regolare alcuni punti critici individuati nei capitoli precedenti.
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Federazione Lavoratori della Conoscenza
IL CONTRATTO DI ATENEO PUO’ STABILIRE:
Attività
Rsu
della – le condizioni per l’uso del telefono, della fotocopiatrice, del computer, del
collegamento ad internet
- come ricevere i materiali inviati per posta, o fax
Assemblea
servizi
essenziali
- il numero di persone con relative professionalità che assicurano i servizi essenziali
in caso di sciopero
luogo
- dove abitualmente si svolge l’assemblea.
- se è esterno all’ateneo, anche il tempo impiegato per andarci, che va considerato
nella durata di assemblea e quindi nel monte ore per chi partecipa
Locale
-gli aspetti organizzativi dell’uso del locale
Bacheca
- dove collocare quella della Rsu e quelle dei sindacati
Bacheca
elettronica
- se l’università dispone di una rete interna, il diritto della Rsu ad un apposito spazio
nella rete interna dell’ateneo per comunicare con i lavoratori
Permessi
- come garantire la funzionalità dell’attività lavorativa (art. 10.6 Ccnq sui diritti
sindacali, 7 agosto 98); ad esempio potrebbe escludere l’uso del permesso ad un
tecnico impegnato in esperimenti non differibili
Sciopero
- come formare i contingenti di personale per garantire:
-
esami conclusivi dei cicli di istruzione
certificazione per rinvio del servizio militare
procedure di immatricolazione
salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo
cura non rinviabile di animali, piante e culture biologiche
raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi
attività previste nei piani di protezione civile
interventi urgenti di manutenzione degli impianti
pagamento degli emolumenti retributivi e compilazione e controllo delle distinte
per il versamento dei contributi previdenziali
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