IL SISTEMA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO IN ITALIA
Due giorni Amministratori degli I.D.S.C.
LUIGI TRIVERO
Un saluto cordiale a tutti. A chi, come me, ha vissuto gli anni difficili della prima fase
attuativa delle riforme del 1985 e accompagnato, poi, il loro felice sviluppo e a chi si affaccia per la
prima volta al nostro mondo. Vedo davanti a me con piacere non pochi giovani e un certo numero
di laici.
L’ecclesiologia emergente è un’ecclesiologia di partecipazione e di corresponsabilità.1
Siamo parte, sacerdoti e laici, di un unico popolo, abbiamo una matrice spirituale comune, finalità e
interessi, strutture e strumenti comuni.
E’ sempre bello riannodare amicizie antiche e incontrare nuovi amici, disposti a camminare
“insieme” con noi, a servizio del clero italiano.
Proprio questo è il primo significato dell’incontro di questi giorni: un incontro tra amici e
uno scambio di reciproca collaborazione per riflettere e tentare di risolvere, con trasparenza e
correttezza amministrativa, i problemi che ci attendono.
L’indubbia complessità dell’universo ecclesiastico, le perplessità e incertezze qua e là
affioranti circa le linee interpretative consolidatesi nel tempo in merito al vigente corpo normativo,
il rischio che ombre ed equivoci non tempestivamente chiariti possano allungare a piacimento le
maglie della disciplina ci hanno convinti a promuovere questa due giorni di studio.
Sono ormai trascorsi circa 23 anni dal 3 giugno 1985, quando negli Acta Apostolicae Sedis e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana veniva contestualmente pubblicata la legge 20
maggio 1985, n. 222 dettante disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico al servizio delle diocesi.
1
“Sacerdoti e fedeli siano coscienti di appartenersi gli uni agli altri e di essere tutti, ciascuno in conformità al proprio
stato,e secondo le proprie capacità, responsabili della vita e dell’azione della Chiesa” (GIOVANNI PAOLO II,
Lettera al Card. Poletti del 5 agosto 1985, in C.E.I., Lettera informativa in L’AMICO DEL CLERO, 1987, pp. 126 ss.).
1
E’ perciò naturale che si senta il bisogno di rinverdire i motivi di fondo e gli essenziali
principi ispiratori della riforma, richiamare alcuni presupposti generali, affrontare i problemi che
presentano più evidenti segni di criticità. Capire la filosofia del nuovo sistema significa garantirne
lo sviluppo nella verità e l’efficacia nell’attuazione.
In questa prima relazione ci limiteremo a trattare soltanto aspetti generali, lasciando alle
relazioni che seguiranno il compito di approfondire le questioni gestionali, tenuto calcolo delle
proposte pervenute dagli Istituti.
Per molti saranno cose note. Ma purtroppo abbiamo dovuto prendere atto che per tutti non è
così. Per questo motivo mi è stato chiesto di ribadirle in una panoramica complessiva di tutto il
nuovo sistema di sostentamento del clero.
1 – LE RADICI STORICHE ED ECCLESIOLOGICHE DELLA RIFORMA
La remunerazione di coloro che si dedicano al servizio del Vangelo è problema antico
quanto la storia bimillenaria della Chiesa. La Chiesa vive nello spazio e nel tempo, ha bisogno
necessariamente di risorse adeguate per finanziare le proprie attività e il proprio personale. Per
questi fini la Chiesa ha sempre fatto ricorso fin dai primi secoli alla generosità dei fedeli. In tutti i
primi tre secoli la Chiesa non ricevette nulla da uno Stato che finanziava i culti pagani e il culto
imperiale, ma comprimeva e talora perseguitava la nuova religione cristiana.
L’apporto dello Stato, inseritosi più tardi, ha certo permesso un accrescimento dei mezzi
necessari, ma ha talvolta introdotto ambiguità, che hanno condizionato la piena libertà del ministero
pastorale o generato forme paradossali di tutela, sfociate in misure di pesante interferenza
amministrativa, quando non addirittura nell’eversione del patrimonio ecclesiastico.
La partecipazione delle comunità cristiane e dei fedeli a sostegno della Chiesa ha una radice
teologica, è questione di coerenza con l’appartenenza ecclesiale, è animata e sostenuta dalla fede e
dalla carità.
2
A sua volta l’impegno finanziario dello Stato è giustificato da due grandi motivazioni:
•
il doveroso apprezzamento della rilevanza etica, culturale e sociale della presenza
e dell’azione educativa e caritativa della Chiesa;
•
in Italia l’impegno costituzionale dello Stato a rimuovere gli ostacoli e a
promuovere le condizioni per il pieno esercizio delle libertà fondamentali dei
cittadini, tra le quali è indubbiamente la libertà religiosa.2
Il nuovo sistema di sostentamento del clero nasce sulle ceneri del cosiddetto sistema
beneficiale-congruale. Un sistema con inconfondibili caratteri feudali di cui troviamo le prime
avvisaglie nel sec. VIII e giunto fino a noi con tutte le sue imperfezioni originarie, aggravate, a
partire dalla seconda metà del 1700, da interventi eversivi degli Stati sul patrimonio ecclesiastico.
Il sistema beneficiale si fondava sul frazionamento del patrimonio ecclesiastico in tante
masse di varia consistenza attribuite ai singoli enti ecclesiastici (benefici) e godute dai titolari in
cambio del loro servizio pastorale o liturgico (Vescovi, Parroci, Capitolari, Cappellani, ecc.), ma
con la totale esclusione di chi non aveva cura d’anime e senza alcuna preoccupazione perequativa
tra un beneficio e l’altro.
In Italia fu introdotto nella seconda metà del 1800 un elemento correttivo, la congrua, un
assegno pagato dallo Stato ai Parroci, che non avessero dal Beneficio redditi sufficienti a
raggiungere una determinata misura, “per garantire – si disse – sicurezza economica al basso clero
in cura d’anime”.
La congrua ebbe la sua origine dal Regno Sardo-Piemontese 3, dal quale si diffuse in tutto il
territorio italiano man mano che gli altri Stati venivano annessi al Regno sabaudo, ma si rivelò
subito come un ignobile palliativo - ” - nel 1984 il limite di congrua era di 735.000 lire annue
(sic!) - per mascherare le gravissime ferite inferte alla comunità ecclesiale, in particolare al clero
regolare, al quale si negava ogni utilità sociale.
2
3
Cf. COST., artt. 3, 7, 8, 19, 20.
Legge 7 luglio 1866, n. 3096.
3
E’ bene riesumare insieme queste pagine non “illuminate” della storia risorgimentale così
esposte oggi a equivoci e polemiche nel travagliato contesto socio-culturale italiano.
La leggi eversive si succedettero a ondate: la Compagnia di Gesù era stata soppressa senza
tanti riguardi, soppressi furono gli ordini, le congregazioni religiose, le corporazioni e aggregazioni
varie e i loro beni incamerati. La stessa sorte subirono le chiese ricettizie del Sud d’Italia,
configurate come corporazioni religiose, anche se in gran parte erano chiese parrocchiali affidate al
clero secolare.
I beni immobili degli enti ecclesiastici non soppressi furono incamerati e convertiti
forzosamente in titoli del Debito Pubblico di capitale nominale pari al valore fiscale dei beni,
dedotta la tassa di manomorta del 30%. Valori talvolta cospicui, polverizzati in breve spazio di
tempo.4
Si è calcolato che circa il 90% degli edifici pubblici siano beni incamerati (caserme,
municipi, palazzi del Governo, sedi universitarie, scuole, ospedali).
Agli enti morali fu vietato assurdamente di acquistare beni immobili o accettare donazioni o
eredità senza previa autorizzazione governativa5. L’iter amministrativo di una pratica di
autorizzazione durava spesso più di tre anni, che in una congiuntura di inflazione significava perdita
di valore economico e a volte persino risoluzione del contratto per l’abbattimento dell’interesse.
La concessione degli assegni supplementari di congrua aggiunse ulteriori motivazioni al
penetrante controllo statale in materia di gestione dei benefici congruati o congruabili.
4
Cento anni dopo, fondi rustici ed urbani incamerati e smobilizzati al valore nominale di 100 lire producevano lo
stesso reddito di cento anni prima, pari a lire 3,50.
5
Legge 5 giugno 1850, n. 1037, abrogata con legge 15 maggio 1997, n. 127. La limitazione della legge 1037/1850
trovava fondamento in ragioni di ordine pubblico (sic!) e di controllo sul patrimonio degli enti allo scopo di impedire la
formazione di una grande “manomorta”, cioè di una proprietà praticamente sempre ferma nelle mani di uno stesso
soggetto. Nella discussione parlamentare il Ministro dell’Interno Pinelli non esitava a dichiarare: “Non si deve dare
troppa forza ai corpi morali che dipendono da un’autorità che non deriva dallo Stato.” A nulla valse che l’opposizione
e l’Arcivescovo di Vercelli, Mons. D’Angennes, Senatore del Regno, si battessero vivacemente sostenendo che
l’autorizzazione agli acquisti costituiva uno dei più classici istituti dell’assolutismo tanto avversato dai liberali
subalpini; un attentato al principio dell’intangibilità della proprietà privata tanto cara alla nuova borghesia; un
prevedibile ostacolo al flusso della carità. Più tardi la stampa laica aggiunse altre motivazioni più eleganti – si fa per
dire - quali la funzione tutoria dello Stato nei confronti degli stessi enti e la tutela dei successibili ex lege.
4
Il sistema rimase sostanzialmente immutato anche dopo la firma del Concordato lateranense.
Vani furono i tentativi di riordinamento della proprietà ecclesiastica esperiti nella fase successiva
fra difficoltà ideologiche e politiche insuperabili.
Le esigenze di un cambiamento del sistema beneficiale ebbero la più autorevole difesa nel
Concilio Ecumenico Vaticano II e nel Codice di Diritto Canonico, entrato in vigore nel 1983.
Il Concilio si è ispirato ai grandi valori della comunione presbiterale fondata
sacramentalmente, della solidarietà, della perequazione, della libertà di amministrazione dei beni
come condizione per la credibilità della missione evangelizzatrice della Chiesa in una società
pluralistica e secolarizzata come la nostra.
E’ opportuno forse ricordarci che il nuovo sistema di sostentamento del clero fu voluto
liberamente dalla Chiesa, non imposto dallo Stato, ma non avrebbe potuto attuarsi senza il
coinvolgimento dello Stato.
Il Concilio affermò senza mezzi termini che il sistema beneficiale doveva essere
abbandonato o almeno riformato a fondo, che tutti i presbiteri a servizio del popolo di Dio, non
soltanto quelli in cura d’anime propriamente detti, avrebbero dovuto essere equamente retribuiti,
con una remunerazione essenzialmente uguale per tutti a parità di condizioni.
Perciò la nozione di ufficio ecclesiastico dotato del diritto al reddito venne estesa a qualsiasi
incarico conferito in modo stabile per un fine spirituale e ai Vescovi venne proposta, come opzione
fra tutte preferibile, quella di riunirsi in gruppi interessati a uno stesso territorio e di emanare le
norme necessarie per garantire a tutti i presbiteri che svolgono un servizio a favore del Vangelo una
vita onesta e dignitosa, non escluse adeguate forme di previdenza e assistenza per il clero anziano,
malato e inabile.
Al di sopra di tutto, l’auspicio che le diocesi più dotate contribuiscano, per quanto possibile,
a bilanciare con la propria abbondanza il bisogno delle diocesi più povere6.
6
Decreto PRESBYTERORUM ORDINIS, 20-21. ”Se non si provvede in un altro modo a retribuire equamente i
presbiteri, sono i fedeli stessi che vi devono pensare, dato che è per il loro bene che essi lavorano; i fedeli, cioè, sono
da vero obbligo tenuti a procurare che non manchino ai presbiteri i mezzi per condurre una vita onesta e dignitosa.
5
Il nuovo Codice di Diritto Canonico diede precisa attuazione a queste rivoluzionarie
innovazioni con i cc. 281, § 17, 12728 e 1274,§ 19. Esso ribadì, in particolare, il diritto di tutti i
presbiteri, in quanto si dedicano al ministero ecclesiastico, ad una remunerazione adeguata alla loro
condizione, e la necessità della riforma del sistema beneficiale mediante la creazione di speciali
istituti regolati dalla Conferenza Episcopale nei quali conferire e concentrare a poco a poco tutti i
patrimoni beneficiali.
2. – IL PROCESSO NORMATIVO. LE FONTI GIURIDICHE E FINANZIARIE,
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL NUOVO SISTEMA
I fermenti e le istanze presenti nella comunità ecclesiale e nella società civile in merito ai
rapporti Stato-Chiesa, i principi costituzionali e l’evoluzione stessa della legge italiana e della
giurisprudenza hanno senza dubbio agevolato l’incontro consensuale delle due Alte Parti per la
revisione del Concordato Lateranense. E il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa
Spetta ai vescovi provvedere - ognuno per la propria diocesi, o meglio ancora riunendosi in gruppi interessati a uno
stesso territorio – all’istituzione di norme che garantiscano un mantenimento dignitoso per quanti svolgono o hanno
svolto una funzione al servizio del popolo di Dio. Tale retribuzione sia essenzialmente la stessa per tutti coloro che si
trovano nelle stesse condizioni, e che soddisfi veramente i loro bisogni ed esigenze: il che significa che deve anche
consentire ai presbiteri di retribuire debitamente il personale che presta servizio presso di loro e di soccorrere
personalmente in qualche modo i bisognosi.
Nello stabilire la quantità della retribuzione per i presbiteri, occorre pensare che essa deve consentire anche un tempo
sufficiente di ferie ogni anno.
Comunque, il rilievo maggiore va dato all’ufficio che svolgono i sacri ministri, Per questo, il sistema noto sotto il nome
di sistema beneficiale deve essere abbandonato, o almeno riformato a fondo, in modo che la parte beneficiale – ossia, il
diritto al reddito di cui è dotato l’ufficio ecclesiastico – sia trattata come cosa secondaria, e venga messo in primo
piano, invece, l’ufficio ecclesiastico stesso. D’ora in avanti, inoltre, per ufficio ecclesiastico si deve intendere qualsiasi
incarico conferito in modo stabile per un fine spirituale. Le diocesi più dotate potranno venire incontro a quelle più
povere, in modo da bilanciare con la propria abbondanza la loro scarsezza.”
7
“Ai chierici, in quanto si dedicano al ministero ecclesiastico, spetta una remunerazione adeguata alla loro condizione,
tenendo presente sia la natura dell’ufficio, sia le circostanze di luogo e di tempo, perché con essa possano provvedere
alle necessità della propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro servizio”. (can. 281, § 1)
8
“Nelle regioni dove ancora esistono benefici propriamente detti, spetta alla Conferenza Episcopale regolarne il
governo con norme opportune concordate con la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i redditi e anzi
per quanto è possibile la stessa dote dei benefici siano poco a poco trasferiti all’Istituto di cui al canone 1274, § 1”.
(can. 1271)
9
“Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i bene o le offerte, al preciso scopo che si provveda al
sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del canone 281, a meno che non si sia
provveduto ai medesimi diversamente”.(1274, § 1)
6
Sede veniva sottoscritto il nuovo Accordo concordatario da cui deriva la definitiva soppressione del
sistema beneficiale-congruale e l’attuale sistema di sostentamento del clero.
La traduzione in norma legislativa dei principi concordatari fu rapidissima.
Con l’Accordo di revisione del Concordato lateranense, venne istituita, ai sensi dell’art. 7, n.
6, una Commissione paritetica italo-vaticana con il compito di predisporre le norme “per la
disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari
dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti
ecclesiastici”.
Le norme predisposte dalla Commissione paritetica, approvate dalla Repubblica Italiana e
dalla Santa Sede con protocollo firmato il 15 novembre 1984, ratificato nell’ordinamento italiano
con la legge 20 maggio 1985, n. 206, sono confluite nella legge 20 maggio 1985, n. 222 promulgata
contemporaneamente il 3 giugno 1985 nell’ordinamento civile italiano e nell’ordinamento
canonico.
Sulla base delle disposizioni della legge di derivazione concordataria spetta alla Conferenza
Episcopale Italiana integrare e regolamentare tutta la materia.
In estrema sintesi, possiamo dire che le fonti giuridiche di riferimento del nuovo sistema si
riducono a due soltanto:
•
la legge n. 222/1985;
•
le disposizioni attuative e integrative della Conferenza Episcopale Italiana, ferme
restando le norme del Codice di Diritto Canonico e del diritto particolare:
La struttura organizzativa del nuovo sistema è così articolata:
•
Istituti per il Sostentamento del Clero a livello diocesano e interdiocesano;
•
Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero a livello nazionale;
•
Conferenza Episcopale Italiana, che ha il potere di emanare, nell’ordinamento
canonico, le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme, compresi gli
statuti degli IDSC e dell’I.C.S.C.
7
Sotto il profilo finanziario, la remunerazione del clero è alimentata da tre fonti:
•
i redditi prodotti dai patrimoni degli Istituti diocesani;
•
le liberalità dei fedeli agevolate a fini fiscali dallo Stato;
•
la quota dell’8 per mille dell’IRPEF destinata dalla C.E.I. al clero, da prelevarsi
dalla somma destinata alla Chiesa cattolica dai contribuenti.
Le due prime fonti di finanziamento (redditi prodotti dai patrimoni degli Istituti ed
erogazioni liberali) sono interamente destinate al Clero; la quota dell’8 per mille dell’IRPEF è
ripartita in misura determinata dalla C.E.I. fra le “esigenze di culto della popolazione, il
sostentamento del clero e gli interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del
terzo mondo”10.
In esecuzione di quanto disposto dalla legge n. 222, attraverso una serie di provvedimenti
dei Vescovi diocesani, riconosciuti civilmente, furono eretti, presso ciascuna diocesi, i nuovi
Istituti per il Sostentamento del Clero e, contestualmente, estinti tutti gli enti beneficiali esistenti
(mensa vescovile, beneficio parrocchiale, beneficio capitolare, prebenda parrocchiale, ecc.).
I patrimoni di questi ultimi costituitisi nel tempo, furono trasferiti, di diritto ai nuovi Istituti
qualificati enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
3. – LE FINALITA’ DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Illustrate così le linee essenziali del quadro normativo, ritengo di dedicare qualche
considerazione su alcuni punti-chiave della vita degli Istituti che in passato hanno assunto risvolti di
criticità non sempre sereni. Considerazioni che dovrebbero già essere note, perché furono trattate in
un paio di mie relazioni all’Assemblea generale della C.E.I. diffuse a tutti gli Istituti periferici per il
sostentamento del clero.
Il primo punto riguarda le finalità dell’Istituto diocesano.
10
Cfr. Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 48.
8
Si è più volte ripetuto che l’Istituto ha lo scopo esclusivo di produrre un reddito per il
sostentamento del clero.
In modo talmente impegnativo che lo stesso Consiglio di Stato non esitò ad affermare
l’invalidità canonica, e conseguentemente la nullità agli effetti civili, degli atti di trasferimento di
proprietà a titolo gratuito di beni confluiti ex art. 29 legge 222/1985 nel patrimonio degli Istituti per
il sostentamento del clero.11 Nella prossima relazione il Dr. Testa illustrerà la portata di questa
pronuncia del Consiglio di Stato.
Nei patrimoni beneficiali erano notoriamente confluiti nel tempo beni destinati ad una
vastissima pluralità di fini, che abbracciavano tutto l’arco dei fini della Chiesa (manutenzione
dell’edificio chiesa, opere pastorali e caritative, ecc.), non soltanto il sostentamento del sacerdote
titolare dell’ufficio ecclesiastico.
Il legislatore concordatario volle fare chiarezza e creò due soli centri di imputazione dei beni
ecclesiastici: da una parte quelli destinati al sostentamento del clero concentrati negli Istituti a tale
scopo eretti, dall’altra i beni destinati a tutte le altre finalità ecclesiali.
Ai Vescovi fu attribuita la potestà – fatte accurate ricerche, se necessario, per individuare le
volontà originarie - di stralciare dai patrimoni trasferiti agli Istituti e di assegnare agli aventi diritto,
con un semplice provvedimento amministrativo, le rispettive quote patrimoniali destinate a fini
diversi dal sostentamento del clero12, con riferimento alla situazione risultante alla data del 3 giugno
1985, sulla base di criteri tassativamente determinati dalla C.E.I.13 .
La selezione così effettuata, purtroppo, non si fermò dopo la prima fase di applicazione della
norma: mutando le situazioni locali, non pochi Vescovi si ritennero legittimati a nuovi
provvedimenti di stralcio, variamente motivati, anche non sussistendo cause legittime giustificative.
Per fermare lo stillicidio continuo di questo ingiusto depauperamento dei patrimoni ex
beneficiali, fu necessario ricorrere ad un’Intesa tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, raggiunta
11
Cons. St., 17 ottobre 1990, n. 1274/90.
Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 29, quarto comma.
13
Cf. allegato alla delibera C.E.I. n. 50.
12
9
con uno scambio di Note diplomatiche in data 13 novembre – 14 dicembre 2000: a seguito e per gli
effetti di tale Intesa, dal 14 dicembre 2000 i Vescovi non hanno più titolo per esercitare la potestà di
cui al citato art. 29, quarto comma.
Ancor più rigida fu l’Agenzia del Territorio, che si affrettò a comunicare alle Agenzie locali
che, a decorrere dal 14 dicembre 2000, non potevano più essere accolte eventuali domande di
trascrizione dei decreti vescovili di ritrasferimento, anche se adottati in data anteriore al 14
dicembre 2000.
I beni residuali rimasti agli Istituti devono, pertanto, considerarsi definitivamente congelati
nel patrimonio degli Istituti e dovranno essere utilizzati esclusivamente per la produzione di reddito
da destinare al dignitoso sostentamento del clero, nelle forme e con le modalità stabilite dalla C.E.I..
“I patrimoni degli IDSC......in linea di principio - afferma il Comitato per gli enti e i beni
ecclesiastici14 - non possono essere alienati a titolo gratuito o agevolato, o comunque rimessi nella
disponibilità di altri enti ecclesiastici per conseguire un asserito “vantaggio pastorale”, che di
fatto ne riduce o di fatto ne annulla la redditività......E’ altresì da escludersi l’acquisizione, anche
mediante l’accettazione di donazioni disposte da altri enti ecclesiastici, di fabbricati non redditizi o
gravati da oneri modali che li rendono di fatto improduttivi.”
Il motivo di questa rigida scelta pattizia va ricercato nell’interesse, prevalente sugli altri fini
dei beni ecclesiastici, che lo Stato attribuisce al sostentamento del clero, di cui lo Stato si faceva
carico nel previgente regime congruale da cui deriva, pur avendolo innovato e sviluppato; interesse
che non è per nulla diminuito nell’attuale sistema.
Già sottoposti alla tutela dello Stato, i beni ex beneficiali ne sono stati affrancati e affidati
alla libera gestione della Chiesa nel presupposto che essa avrebbe rispettato i fini perseguiti dallo
Stato, in particolare il fine del sostentamento del Clero. Con la loro redditività annuale i beni ex
14
Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici, Circolare n. 35 del 27 giugno 2007.
10
beneficiali concorrono ad alimentare i flussi di un sistema bilanciato tra fonti ecclesiali e interventi
agevolativi dello Stato, in qualche modo sottoposto a periodica verifica paritetica.15
L’amministrazione dei patrimoni affidati agli Istituti deve, dunque, rispondere a criteri di
grande chiarezza e sicurezza: essi non sono paragonabili a quelli degli altri enti ecclesiastici, ma
rappresentano un patrimonio complessivo “sui generis”, che va trattato con grande cautela e con la
dovuta attenzione alle esigenze della lealtà concordataria.
4. AUTONOMIA DEGLI ISTITUTI DIOCESANI E POTERI DELL’ISTITUTO
CENTRALE
Un secondo punto riguarda l’autonomia degli IDSC e i poteri dell’ICSC.
Per garantire al sistema uno sviluppo in perfetta coerenza con i principi che lo hanno ispirato
e nel pieno rispetto della disciplina, canonica e civile, che lo regola, la citata legge n. 222/1985 fa
obbligo “a ogni Istituto…, prima dell’inizio di ciascun esercizio, di comunicare all’Istituto Centrale
il proprio stato di previsione 16 …e alla chiusura di ciascun esercizio di inviare all’Istituto Centrale
una relazione consuntiva nella quale devono essere indicati i criteri e le modalità di
corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute”17
In linea con il dettato legislativo, l’art 12 della delibera C.E.I. n. 5818 attribuisce alla
Presidenza della C.E.I. la competenza a decidere gli interventi necessari, qualora risultasse che in
una diocesi le disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero non fossero state applicate
correttamente. Alla Presidenza della C.E.I. parve naturale affidare all’Istituto Centrale il compito di
“verificare la correttezza delle linee gestionali degli Istituti diocesani”.19
15
Cf. legge 22 maggio 1985, n. 222, art. 49.
l. c., artt 42; Cf. Statuto dell’Istituto Centrale, art. 3, lett. c); Statuto degli Istituti diocesani, art. 16.
17
l. c., art 43.
18
T.U. delle disposizioni di attuazione delle Norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore
delle diocesi.
19
Cf. Decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 1 dicembre 1994, prot. N. 825/94.
16
11
Si potrà obiettare che il dispositivo di cui al citato art. 12 della delibera n. 58 della C.E.I. è
estensivo in rapporto agli artt. 14 e 15 della legge n. 222/1985. Ma ciò non fa problema. La C.E.I.
ne ha tutta la competenza come garante della volontà del legislatore concordatario.
La necessità del controllo di un organo superiore in materia patrimoniale deriva dalla natura
pubblica dei beni ecclesiastici, appartenendo il patrimonio ecclesiastico, in ultima analisi, alla
comunità ecclesiale.
Ma soprattutto non possiamo ignorare i profili teologici della questione. La potestà dei
Vescovi, pur avendo natura giuridica come potestas omnia moderandi, non deriva dal popolo, ma
da Cristo, si fonda sulla sacramentalità dell’episcopato, ha natura pastorale, in quanto servizio per il
bene del popolo di Dio. La vigilanza esercitata dall’autorità ecclesiastica è intervento su beni di cui
essa è responsabile, non può essere concepita come violazione dell’autonomia degli enti, favorisce
la solidarietà, la razionalizzazione, la documentazione, la trasparenza nell’amministrazione.
La ratio del provvedimento della Presidenza è espressa in termini non equivoci in una delle
premesse della Delibera C.E.I. n. 55, che afferma esplicitamente la “necessità, in un sistema
unitario come quello (del sostentamento del clero)…, di un controllo… sull’operato degli istituti
periferici per evitare l’applicazione di criteri amministrativi che si sottraggano alla logica di
solidarietà perequativa tra Istituti e alle esigenze di un corretto ed equo funzionamento”.
Alla luce di queste disposizioni il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici – e di riflesso
l’Istituto Centrale – non ha mai ritenuto giuridicamente sostenibile un’interpretazione che
attribuisca al medesimo Istituto Centrale – come affermato da taluni Istituti – soltanto il compito di
verificare il corretto funzionamento del sistema mediante un monitoraggio puramente formale,
diretto semplicemente ad accertare che le voci attive e passive dei bilanci siano corrispondenti agli
schemi predisposti dalla C.E.I. e contabilmente esatte.
A ulteriore conferma di questa chiara volontà del legislatore, la Presidenza della C.E.I., nella
seduta del 19 giugno 2007, preso atto con rammarico del ripetersi, da parte di taluni Istituti, di atti
non coerenti con le loro finalità istituzionali, ritenne necessarie ulteriori indicazioni in merito
12
all’autonomia degli Istituti periferici. Scegliendo una posizione piuttosto soffice, la Presidenza della
C.E.I. si limitò a prendere in considerazione soltanto l’area che presentava aspetti più critici e diede
mandato al Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici di impartire all’Istituto Centrale e agli Istituti
diocesani idonee direttive per regolare i rapporti contrattuali tra gli IDSC e gli altri enti ecclesiastici,
l’area, appunto, dove si manifestava la maggiore fragilità dell’attività gestionale degli Istituti.
Il Comitato ha quindi formulato disposizioni che attribuiscono agli IDSC l’obbligo di
sottoporre al parere previo dell’Istituto Centrale taluni atti patrimoniali di straordinaria
amministrazione, tassativamente elencati nella circolare n. 35 del 27 giugno 2007.
Faccio notare che nel concetto di “parere previo” è presente più il senso di serena
collaborazione, di accompagnamento, di offerta della propria professionalità per il bene comune che
non quello di controllo.
Ciò non significa che gli atti non tenuti a tale procedura possano essere legittimamente
compiuti per fini diversi dal sostentamento del clero. La libertà degli atti di minore rilevanza è un
atto di fiducia della Presidenza della C.E.I. verso i Consigli di Amministrazione degli Istituti;
fiducia che si spera sia meritata.
La decisione della Presidenza della C.E.I., che ha condotto all’emanazione della predetta
circolare, nacque dal verificarsi di alcuni dolorosi episodi che avevano oscurato l’immagine della
comunità ecclesiale, coinvolgendo la responsabilità dell’autorità ecclesiastica, oltre a provocare un
ingiustificato depauperamento patrimoniale e/o reddituale degli Istituti.
E fu ulteriormente avvalorata dalla corrispondenza seguita con Vescovi e con Istituti e da
alcuni articoli della stampa laicista e dei media di matrice cattolica particolarmente graffianti.
Parlando all’Abbazia di Praglia agli Amministratori degli Istituti del Triveneto, lessi ciò che
scriveva su SETTIMANA, quindici giorni prima, Mons. Nervo, riferendosi a materia diversa, in un
trafiletto perfettamente applicabile per analogia al caso di cui stiamo trattando: “Questi episodi –
per fortuna non frequenti – obbligano a porci una domanda: la Chiesa vigila sufficientemente? Chi,
come Chiesa, aveva il compito di vigilare?In senso generale – rispondeva l’articolista – il compito
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di vigilare e controllare su quello che avviene nella Chiesa locale e a nome della Chiesa è
certamente il Vescovo. Ma quali strumenti ha per farlo?”
Si convincano i miei Confratelli: lo dico con molta umiltà. Il compito dell’Istituto Centrale
si colloca nel quadro istituzionale, senza interferenze né sopraordinazioni gerarchiche nei confronti
degli Istituti diocesani e si coniuga in piena conformità con i grandi principi dell’ecclesiologia della
Lumen gentium, che costituiscono il vero fondamento teologico di tutto il diritto amministrativo
canonico. Questo indubbiamente il quadro di fondo che domina sopra tutte le nostre riflessioni.
Dire questo non è rivendicare un potere, caso mai è rivendicare spazio perché sia possibile
un servizio coerente con il disegno del legislatore, con i fini e con lo stile della Chiesa.
Ma subito dopo va posta la considerazione che le finalità e i compiti degli Istituti diocesani, i
limiti della loro autonomia e i poteri dell’Istituto Centrale sono stabiliti consensualmente dalla
Chiesa e dallo Stato. Anche da questa consensualità deriva l’alto vigore obbligante della legge.
Interpretazioni non corrispondenti al dettato della legislazione di riferimento rischiano di
apparire scorrette o devianti, anche quando i fini sono apprezzabili dal punto di vista ecclesiale.
Il controllo dell’autorità esige talvolta spirito di fede e di subordinazione e, in questo clima,
è sempre spiritualmente fecondo e genera equilibrio e serenità interiore anche davanti agli ostacoli
più ardui; è un dono, non un giogo; è collaborazione fraterna; è ricerca collettiva di un bene
maggiore e comune, nella consapevolezza che la varietà degli apporti è sempre ricchezza.
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1 IL SISTEMA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO IN ITALIA Due