ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI
PADOVA
IL NUOVO SCHEMA RIGIDO DELLA
RELAZIONE DELL’INCARICATO DEL
CONTROLLO CONTABILE
Padova, 30 marzo 2009
Relatori Dott. Stefano Marchesin
Dott. Gian Luca Tognon
Relatori
Stefano Marchesin
Gian Luca Tognon
Socio di Reconta Ernst & Young S.p.A.
(Ufficio di Padova), esercita la professione di
revisore contabile da oltre 10 anni. Laureato
in economia aziendale, è iscritto al Registro
dei Revisori Contabili. Ha maturato
specifiche esperienze nella revisione di
aziende quotate in Borsa in Italia (Banca
Antonveneta e Banca Generali), di aziende
di servizi (Ascopiave) e di altre aziende
ubicate prevalentemente nelle province di
Treviso, Padova e Vicenza (Gruppo
Marzotto, BFT, ecc.).
Senior Manager di Reconta Ernst & Young
S.p.A. (Ufficio di Padova), 38 anni. Laureato
in Economia Aziendale a Ca’ Foscari.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di
Padova e al Registro dei Revisori Contabili.
Segue la revisione di importanti Gruppi della
provincia di Padova. Ha preso parte a
progetti di conversione IAS in Carraro
(società quotata alla Borsa di Milano), Sit La
Precisa-Findest, T-Systems Italia, Porsche
Italia, Aspiag-Despar, Fercam, Favini.
Tel. 049-7707411
Cell. 335-6797141
Email: [email protected]
Tel. 049-7707411
Cell. 335-1231636
Email: [email protected]
30 marzo 2009
2
La relazione di revisione
Il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n.° 32 (in vigore dal 12 aprile 2007) in
attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349,
86/635 e 91/674/CEE ha disciplinato le tipologie dei giudizi e la forma della
relazione.
►
La norma si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data
successiva all’entrata in vigore del Decreto.
►
Di conseguenza, per le imprese il cui esercizio coincide con l’anno solare,
ha effetto con i giudizi relativi ai bilanci dell’esercizio 2008.
30 marzo 2009
3
Art. 2409 ter Relazione di Revisione
►
All’art. 2409 ter del Codice Civile, dopo il primo comma, sono inseriti i
seguenti:
“ La relazione comprende:
a)
un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a
revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla
Società;
b)
una descrizione della portata della revisione svolta con
l’indicazione dei principi di revisione osservati;
(continua)
30 marzo 2009
4
Art. 2409 ter Relazione di Revisione
(continua)
c)
Un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e’
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;
d)
Eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone
all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi
costituiscano rilievi;
(continua)
30 marzo 2009
5
Art. 2409 ter Relazione di Revisione
(continua)
e)
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con
il bilancio.
Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con
rilievi (c.d. qualified opinion), un giudizio negativo (c.d. adverse
opinion) o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere
un giudizio (c.d. disclaimer of opinion), la relazione illustra
analiticamente i motivi della decisione.
La relazione e’ datata e sottoscritta dal revisore”.
30 marzo 2009
6
Art. 2409 ter Relazione del Collegio Sindacale e di
Revisione
►
All’art. 2429 (Relazioni dei Sindaci e deposito del bilancio), secondo
comma, del Codice Civile il secondo periodo e’ stato modificato (dall’art. 2
comma 2 del D. Lgs 32/2007) e ora prevede che:
“Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche
la relazione prevista dall’art. 2409-ter”.
E quindi:
Relazione del Collegio Sindacale incaricato del controllo contabile divisa in
due sezioni, di cui una contenente l’espressione del giudizio sul bilancio di
esercizio.
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Art. 41 del D. Lgs 127/91 Relazione di Revisione
►
L’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (Controllo del
Bilancio Consolidato), e’ modificato come segue:
a)
Il comma 2 e’ abrogato;
b)
Dopo il comma 4 sono inseriti paragrafi analoghi a quelli illustrati in
precedenza (art. 2409-ter).
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8
Contenuto della relazione di revisione
►
Titolo
►
Destinatari della relazione
►
Paragrafo introduttivo (identificazione del bilancio oggetto della revisione,
identificazione delle diverse responsabilità facenti capo alla direzione ed
al revisore)
►
Paragrafo sulla natura della revisione (descrizione della natura e della
portata del lavoro svolto - riferimento ai principi di revisione e descrizione
del lavoro eseguito)
(continua)
30 marzo 2009
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Contenuto della relazione di revisione
(continua)
►
Paragrafo contenente l’espressione del giudizio professionale sul bilancio
►
Paragrafo sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
►
Data e luogo di emissione
►
Firma del revisore responsabile o del Collegio Sindacale
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10
Contenuto della relazione di revisione
Titolo – Destinatari – Paragrafo introduttivo
Relazione della società di revisione (DEL REVISORE CONTABILE/DEL
COLLEGIO SINDACALE) ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile.
Agli azionisti della
ABC S.p.A.
►
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio [(o
consolidato)] della (società) ABC S.p.A. chiuso al [giorno mese
anno]. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli
amministratori della (società) ABC S.p.A.. È nostra la responsabilità
del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla
revisione contabile.
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Contenuto della relazione di revisione
Paragrafo sulla natura della revisione
►
30 marzo 2009
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.
In conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
d'esercizio [(o consolidato)] sia viziato da errori significativi e se risulti,
nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende
l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l'espressione del nostro giudizio professionale.
12
Contenuto della relazione di revisione
Giudizio
►
30 marzo 2009
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio [(o consolidato)] della
(società) ABC S.p.A. al ... è conforme alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico [(consolidati)] della società.
13
Contenuto della relazione di revisione
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio
►
30 marzo 2009
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in
conformità a quanto previsto dalle norme di legge [e dai regolamenti]
compete agli amministratori della (società) ABC S.p.A.. E’ di nostra
competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 2409-ter, comma 2, lettera
e), del Codice Civile. A tal fine abbiamo svolto le procedure indicate dal
principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla
Consob. [Descrizione delle significative incoerenze riscontrate.] A
nostro giudizio [, ad eccezione di quanto precedentemente descritto,]
la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio [(o
consolidato)] della ABC S.p.A. al [giorno mese anno].
14
Contenuto della relazione di revisione
Data – Luogo e firma
Luogo di emissione, data di emissione
Firma del revisore responsabile/Collegio Sindacale
Angelo Bianchi
(Socio)
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Collegio Sindacale
Contenuto della relazione di revisione
Il Giudizio – Le Tipologie
Giudizio senza rilievi
Giudizio positivo con rilievi
► Dissensi significativi sui criteri contabili e sull’informativa resa in bilancio
(comprese incertezze)
► Limitazioni significative al procedimento di revisione
Giudizio negativo
► Dissensi particolarmente rilevanti e pervasivi sui criteri contabili e
sull’informativa resa in bilancio
Impossibilità di esprimere un giudizio
► Limitazioni particolarmente rilevanti al procedimento di revisione
(impedimenti tecnici, restrizioni imposte dagli amm.ri) o gravi incertezze.
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Il Giudizio – Giudizio senza rilievi
►
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio [(o consolidato)] della (società) ABC
S.p.A. al ... è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
[(consolidati)] della società.
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Il Giudizio – Giudizio positivo con rilievi
►
Viene emesso qualora il revisore giudichi che gli effetti degli errori emersi sia
in termini di dissensi a) sui criteri contabili e sulle informazioni al bilancio, b)
sia in termini di limitazioni al procedimento di revisione, siano significativi ma
non così rilevanti da compromettere l’attendibilità e la capacità informativa del
bilancio considerato nel suo insieme.
►
Il paragrafo che illustra l’eccezione viene inserito prima del paragrafo sul
giudizio e comporta la modifica del paragrafo sul giudizio. Un giudizio con
rilievi deve riportare l’espressione “ad eccezione del…” indicando l’oggetto
della questione al quale il rilievo si riferisce.
Nel caso di limitazione alle procedure di revisione si richiede anche la
modifica del paragrafo 2.
►
Ogni qual volta il revisore esprime un giudizio con rilievi (o negativo, oppure
dichiara l’impossibilità ad esprimere un giudizio) deve inserire nella
relazione una chiara descrizione di tutte le ragioni sostanziali e,
possibilmente, una quantificazione dell’effetto sul bilancio.
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Giudizio positivo con rilievi – Esempio di relazione
Esempio: Rilievo per fondo eccedente
(da inserire prima dell’espressione del giudizio)
(par 1 e 2 come nel caso di giudizio positivo)
►
Per effetto di accantonamenti contabilizzati in precedenti esercizi, la voce “B2
- Fondi per rischi ed oneri - Per imposte” al 31 dicembre 200X risulta
superiore di Euro 1 milione rispetto a quanto ritenuto necessario per far fronte
alla passività per imposte a tale data. Conseguentemente il patrimonio netto
risulta sottovalutato di Euro 1 milione.
►
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della società ABC S.p.A. al 31
dicembre 200X, ad eccezione del rilievo evidenziato nel precedente paragrafo
3, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso
pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
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Giudizio positivo con rilievi - Esempio di relazione
Esempio: Rilievo per omissione di informativa – garanzia reale
(da inserire prima dell’espressione del giudizio)
(par 1 e 2 come nel caso di giudizio positivo)
►
La Società ha omesso di menzionare nel bilancio dell’esercizio 200X di
aver rilasciato una garanzia reale di Euro xxx migliaia a favore dell’Istituto
... per il mutuo di Euro xxx migliaia erogato il ... L’esistenza di tale
garanzia non è stata menzionata nella Nota Integrativa poiché, a giudizio
della Società, le trattative in corso con l’Istituto per una ristrutturazione
del debito prevedono la sostituzione delle garanzie da prestare. È nostra
opinione che l’informativa di cui sopra sia necessaria per una chiara
rappresentazione dei fatti di gestione nel bilancio.
►
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della (società) ABC S.p.A. al ..., ad
eccezione del rilievo evidenziato nel precedente paragrafo 3 (*), è
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso
pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
della società.
(*) nell’esempio si assume che l’omissione non sia tale da minare l’ attendibilità
del bilancio nel suo insieme (da valutare caso per caso)
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Giudizio positivo con rilievi – Esempio di relazione
Esempio: Rilievo per omissione di informativa – bilancio consolidato
(da inserire prima dell’espressione del giudizio)
(par 1 e 2 come nel caso di giudizio positivo)
►
La Società non ha predisposto il bilancio consolidato per l’esercizio
200X, ritenendo di esserne esonerata così interpretando l’art. ... del
D.Lgs. 127/91. Tale interpretazione non è da noi condivisa e il bilancio
consolidato è ritenuto importante per una corretta presentazione della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società; pertanto a
nostro giudizio la Società non ha osservato il disposto dell’art. 29 del
D.Lgs. 127/91 che prescrive la redazione del bilancio consolidato.
►
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della (società) ABC S.p.A. al ..., ad
eccezione del rilievo evidenziato nel precedente paragrafo 3 (*), è
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso
pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
della società.
(*) nell’esempio si assume che l’omissione non sia tale da minare l’ attendibilità
del bilancio nel suo insieme (da valutare caso per caso)
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Il Giudizio - Giudizio negativo
►
In tale giudizio si afferma che il bilancio non è stato redatto con chiarezza e
non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico della Società.
Gli effetti derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri contabili e
l’inadeguatezza dell’informazione resa sono così rilevanti da rendere
inattendibile il bilancio nel suo complesso.
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Giudizio negativo – Esempio di relazione
Esempio: gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell’informativa sono
ritenuti così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio.
►
“I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla società scadono il 19
marzo 200X e i relativi debiti diventeranno esigibili a tale data. La società
non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti. Questa
situazione indica l’esistenza di un’incertezza significativa che può far
sorgere dei dubbi significativi sulla sua continuità aziendale e, di
conseguenza, la società può non essere in grado di realizzare le proprie
attività o far fronte alle proprie passività nel normale corso della sua
attività. L’informativa contenuta nelle note di bilancio non evidenzia tale
circostanza.
►
A nostro giudizio, a causa dei rilievi esposti nel precedente paragrafo 3, il
bilancio d'esercizio della (società) ABC S.p.A. al .... non è conforme alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è
redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
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Giudizio negativo – Esempio di relazione
Esempio: gli effetti derivanti dalla carenza del fondo rischi sono ritenuti
così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio.
►
Alla data di chiusura del bilancio, la Società aveva in essere dei contratti
di Interest Rate Swap (I.R.S.) che, stante la loro natura contabile non di
copertura, in base ai principi contabili di riferimento ed alla normativa
bancaria in materia, dovevano essere valutati al valore di mercato, il
quale evidenziava una minusvalenza latente a fine anno di circa 4,1
milioni di Euro; a fronte di tale importo, la Società ha stanziato un fondo
rischi ed oneri di circa 0,6 milioni di Euro. Conseguentemente tale fondo
risulta sottostimato di circa 3,5 milioni di Euro ed il patrimonio netto,
esposto per un importo pari a circa 2,0 milioni di Euro, avrebbe
evidenziato un deficit patrimoniale di circa 1,5 milioni di Euro, mentre il
risultato economico dell’esercizio avrebbe evidenziato una maggiore
perdita per circa 1 milione di Euro .
►
A nostro giudizio, a causa del rilievo esposto nel precedente paragrafo 3,
il bilancio d'esercizio della Società ABC al 31 dicembre 200X non è
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso
pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
della Società.
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Il Giudizio - Impossibilità ad esprimere il giudizio
►
Il revisore in alcuni casi non può esprimere un giudizio e si limita ad emettere
una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
►
Generalmente le cause che portano a ciò sono:
a) Gravi limitazioni al procedimento di revisione (ad esempio carenza di
documentazione relativa a partecipazioni, rimanenze di magazzino o
crediti commerciali)
b) Incertezze particolarmente rilevanti da fornire dubbi sull’attendibilità
complessiva del bilancio (ad esempio interrelate incertezze che facciano
sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale)
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Impossibilità ad esprimere il giudizio – Esempio di
relazione
Esempio: Eccezione per limitazioni nel processo di revisione con
impossibilità ad esprimere un giudizio
►
►
►
30 marzo 2009
Ad eccezione di quanto discusso nel paragrafo successivo, il nostro
esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di
verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che
il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro
giudizio professionale.
Descrizione delle limitazioni al procedimento di revisione.
A causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche descritte nel
precedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul
bilancio d'esercizio della (società) ABC S.p.A. al 31 dicembre 200X.
26
Impossibilità ad esprimere il giudizio – Esempio di relazione
Esempio: impossibilità ad esprimere un giudizio per incertezze sulla
continuità aziendale
►
Il bilancio al 31 dicembre 200X presenta significative perdite e, come indicato
dagli Amministratori nella relazione sulla gestione, ulteriori perdite sono
previste per gli esercizi successivi sino al 200X+3. Conseguentemente, gli
Amministratori propongono agli Azionisti l’immediata ricapitalizzazione e, in
ogni caso, l’immissione di mezzi finanziari necessari per fronteggiare la
situazione di grave crisi finanziaria in cui versa la Società. In assenza di
un’adeguata ed immediata immissione di mezzi finanziari, la Società non
disporrà della liquidità necessaria per soddisfare l’indebitamento nei confronti
dei fornitori e proseguire nell’attuazione del piano industriale. Gli
Amministratori della Società hanno approvato, in data X giugno 200X+1, il
piano industriale che definisce le azioni future ed il fabbisogno di risorse
finanziarie. Essi ritengono che i mezzi finanziari che la Società potrà acquisire
siano sufficienti a ristrutturare il debito e a soddisfare il fabbisogno finanziario
ipotizzato nel piano industriale e, conseguentemente, sufficienti a garantire la
continuità aziendale e la recuperabilità economica del valore delle attività
iscritte nel bilancio al 31 dicembre 200X.
(continua)
30 marzo 2009
27
Impossibilità ad esprimere il giudizio – Esempio di relazione
(continua)
►
Il consiglio di amministrazione ha dato mandato al presidente di
convocare l’assemblea straordinaria degli Azionisti per il giorno X luglio
200X+1 per gli opportuni provvedimenti attuativi degli accordi sottoscritti.
Tuttavia, in presenza delle condizioni sospensive, il cui avveramento
dipende dalle decisioni di soggetti che non hanno direttamente
partecipato alla sottoscrizione degli accordi, gli Amministratori hanno
convocato l’assemblea straordinaria anche per l’eventuale assunzione dei
provvedimenti di liquidazione della Società. In questo contesto, riteniamo
che sussistano significative incertezze sulla capacità della Società di
continuare la sua attività come azienda in funzionamento.
►
A causa della rilevanza delle incertezze descritte nel precedente
paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio
d'esercizio della (società) ABC S.p.A. al 31 dicembre 200X.
30 marzo 2009
28
Il Giudizio - Giudizio positivo con richiami di
informativa
►
I richiami di informativa sono informazioni di particolare rilevanza che, per
quanto già esposte dagli amministratori, meritano di essere richiamate
all’attenzione del lettore del bilancio, rinviando se del caso a quanto detto
dagli amministratori.
►
I richiami di informativa sono sempre esposti dopo il giudizio.
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29
Il giudizio positivo con richiami di informativa
►
Esempi di richiamo di informativa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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cambiamenti nei criteri di valutazione o contabilizzazione
modifica di vita utile dei beni immobilizzati
operazioni con rilevanti effetti
iscrizione di imposte anticipate su perdite fiscali
informazioni relative ai criteri di valutazione delle attività di bilancio
obbligo di redazione del bilancio consolidato
Eventi successivi: ottenimento della rinuncia da parte dell’ente
finanziatore ad avvalersi della facoltà di richiedere il rimborso
anticipato del finanziamento per mancato rispetto dei “covenants”
30
Richiamo di informativa
Il paragrafo di enfasi viene inserito dopo il paragrafo 3 sul giudizio e non
comporta modifica del giudizio
Esempio: cambiamento di criteri di valutazione
►
30 marzo 2009
A titolo di richiamo di informativa si segnala, come più diffusamente
riportato nella Nota Integrativa, che, dal corrente esercizio, la Società ha
cambiato il criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino da LIFO a
FIFO. Il cambiamento effettuato ha comportato un maggior valore delle
rimanenze per circa Euro XX milioni ed un maggior utile di esercizio per
circa Euro XX milioni al netto del relativo effetto fiscale.
31
Richiamo di informativa
Esempio: Richiamo di informativa – fatti rilevanti di gestione
– rivalutazioni di legge
►
30 marzo 2009
La società ha effettuato nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008 la
rivalutazione dei beni immobili ai sensi del Decreto Legge n. 185/2008.
Gli effetti di tale rivalutazione sul valore delle immobilizzazioni, sul
patrimonio netto e sui debiti tributari per l’imposta sostitutiva (o sul fondo
imposte differite) sono descritti in nota integrativa.
32
Richiamo di informativa
Esempio: Richiamo di informativa – fatti rilevanti di gestione
– fusione di una controllata
►
30 marzo 2009
Nel corso dell’esercizio la Società ha proceduto alla fusione per
incorporazione della controllata... (posseduta interamente); pertanto il
bilancio dell’esercizio precedente non risulta direttamente comparabile.
Gli effetti dell’operazione sono illustrati nella Nota Integrativa.
33
Richiamo di informativa
Esempio: Richiamo di informativa – presupposto di continuità aziendale
appropriato ma rilevanti incertezze adeguatamente illustrate dagli
amministratori
►
30 marzo 2009
A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo quanto descritto al
paragrafo X della nota integrativa, ed in particolare il fatto che la Società
ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 20X1 con una perdita netta di ZZZ e,
a tale data, le passività correnti della Società superavano le attività totali
di ZZZ. Tali circostanze, oltre agli altri profili riportati al paragrafo X della
nota integrativa, indicano l’esistenza di un’incertezza rilevante che può far
sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società.
34
Richiamo di informativa
Esempio: Richiamo di informativa – ottenimento della rinuncia da parte
dell’ente finanziatore ad avvalersi della facoltà di richiedere il rimborso
anticipato del finanziamento per mancato rispetto dei “covenants”
►
30 marzo 2009
A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo quanto descritto al
paragrafo X della nota integrativa, ed in particolare il fatto che la Società
ha in essere un contratto di finanziamento a medio lungo termine con una
banca, il cui saldo residuo al 31 dicembre xxxx ammonta ad Euro xxxx
milioni, che include clausole che richiedono il rispetto di "covenants" a
livello di bilancio consolidato della stessa e che non sono stati rispettati
al 31 dicembre xxxx. Successivamente alla data di approvazione del
progetto di bilancio da parte degli amministratori, l’istituto di credito
erogante ha formalmente comunicato la propria rinuncia ad avvalersi della
facoltà di richiedere il rimborso anticipato del finanziamento a mediolungo termine con riferimento ai parametri relativi all’esercizio chiuso al 31
dicembre xxxx, confermando così le ipotesi utilizzate dagli amministratori
in sede di approvazione del progetto di bilancio;
35
Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione
►
Il Legislatore ha imposto al revisore di esprimersi in merito alla coerenza della
relazione della gestione con il bilancio d’esercizio. Il revisore deve quindi
entrare nel merito dei contenuti della relazione attestando che siano coerenti
rispetto all’andamento della gestione sotto il profilo economico, patrimoniale e
finanziario che si evince dall’analisi del bilancio.
►
Il DLgs. 32/07 ha apportato rilevanti novità in ordine al contenuto della
Relazione sulla gestione (con modifica dell’art.2428 c.c. e dell’art. 40 del
DLgs. 127/1991).
►
In particolare è ora richiesta un’analisi fedele, esauriente ed equilibrata
della situazione della Società (o dell’insieme di Società incluse nel
consolidamento) e dell’andamento del risultato della gestione - un’analisi dei
principali rischi e incertezze cui la Società o le Società incluse nel
consolidamento sono esposte …
(continua)
30 marzo 2009
36
Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione
►
(continua)
… gli indicatori di risultato finanziari e non finanziari, appropriati in
relazione alle attività esercitate e utili per la comprensione della situazione
societaria e dell’andamento e del risultato della gestione.
►
Le informazioni concernenti l’ambiente ed il personale.
►
I riferimenti, ove necessari, agli importi iscritti in bilancio e gli ulteriori
chiarimenti sugli stessi.
E’ possibile presentare la relazione sulla gestione della Società e la relazione
consolidata in un unico documento.
30 marzo 2009
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Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione
Approfondimento sulle maggiori novità della “nuova” relazione sulla gestione:
l’analisi fedele, equilibrata ed esauriente



30 marzo 2009
è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della
società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori …
appropriati in relazione alle attività esercitate e utili per la comprensione
della situazione societaria e dell’andamento e del risultato della gestione
contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e
chiarimenti aggiuntivi su di essi
38
Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione
Approfondimento sulle maggiori novità della “nuova” relazione sulla gestione:
i principali rischi ed incertezze


►
ad integrazione dell’esigenza di cui al punto 6-bis), comma 3, dell’art. 2428
del Codice Civile in relazione all’uso di strumenti finanziari, obiettivi e
politiche di gestione del rischio finanziario ed esposizione ai rischi di
prezzo, credito, liquidità e variazione dei flussi (finanziari) si dovrà
prevedere la descrizione di altri eventuali rischi (ad esempio.: rischio di
compliance/regolamentare, rischio operativo, ecc.).
Poiché i suddetti rischi non sono, generalmente, misurabili in maniera
oggettiva potrebbe essere opportuno dare maggior risalto ai sistemi di
controllo in uso presso la società e il gruppo rendendo, quindi,
maggiormente esplicito il livello di rischio percepito dagli
amministratori.
Le situazioni di incertezza possono accogliere una vasta casistica, ad esempio:
dubbi rimossi e non sulla continuità aziendale, passività potenziali e
contenziosi significativi, incertezze insite nei processi di stima rilevanti per il
bilancio. La descrizione dovrà essere corredata dalla sintetica illustrazione
dell’apprezzamento svolto dagli amministratori ai fini della rappresentazione in
bilancio delle incertezze.
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Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione
Approfondimento sulle maggiori novità della “nuova” relazione sulla gestione:
gli indicatori di risultato finanziari e non finanziari:


30 marzo 2009
gli indicatori di risultato e le grandezze finanziarie usate devono essere
corredate da note di commento e ricondotte alle analoghe grandezze di
bilancio.
L’informativa relativa agli eventuali indicatori “non finanziari” non è
agevolmente definibile a priori. Essa, infatti, è funzione dell’apprezzamento
degli amministratori in merito all’utilità della stessa ai fini della
comprensione della situazione societaria e del risultato della gestione. Si
ritiene opportuno che, in ogni caso, gli amministratori forniscano indicazioni
sulle modalità di determinazione degli indicatori e sulle fonti utilizzate
nonché ogni ulteriore evidenza utile per comprendere la qualità e
l’affidabilità dell’informazione fornita.
40
Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione
►
Di recente è stato approvato il Principio di Revisione 001
(CNDCEC PR 001) relativo a "Il giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione con il bilancio“.
►
Il Principio stabilisce: i) le regole di comportamento e fornisce al
revisore/collegio sindacale una guida sulle procedure di verifica da
svolgere al fine di esprimere il giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione con il bilancio nei casi disciplinati dalle
norme di legge sopra indicate; ii) le regole e fornisce una guida
sulle modalità di espressione del giudizio di coerenza nella
relazione di revisione.
►
Il giudizio non rappresenta un giudizio di conformità né di
rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione
rispetto alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano il
contenuto.
30 marzo 2009
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La verifica della coerenza da parte del revisore/Collegio
Sindacale - Definizioni
►
►
►
Informazioni: dati, importi e commenti i quali, a seconda che siano o meno
estratti dal bilancio oggetto di revisione contabile o riconducibili – attraverso i
dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio, il sistema di contabilità
generale e le scritture contabili sottostanti – al bilancio stesso, sono
classificabili in:
(i) Informazioni Finanziarie: tra questi a titolo di esempio possiamo
considerare schemi riclassificati, indicatori alternativi di performance,
indicatori di risultati finanziari, risultati per settore di attività, ecc.);
(ii) Altre Informazioni: le quali possono basarsi o meno su dati storici o su
rielaborazioni complesse di dati storici. A titolo di esempio, tra le prime
possiamo considerare portafoglio ordini, quote di mercato, capacità
produttiva, ecc.; tra le seconde informazioni previsionali, estratte da contratti,
da sistemi di reportistica interni, ecc.
Incoerenza: situazione di contraddizione fra le informazioni contenute nella
relazione sulla gestione e quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione
contabile.
Incoerenza Significativa: è significativa una incoerenza che potrebbe
influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono
sulla base del bilancio stesso.
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La verifica della coerenza da parte del revisore/Collegio
Sindacale
►
►
Al fine della verifica sulla coerenza delle Informazioni Finanziarie contenute nella
relazione sulla gestione con il bilancio, il revisore deve svolgere, sulla base delle
conoscenze acquisite nel corso dell’attività di revisione contabile del bilancio, le
seguenti procedure di verifica: i) lettura della relazione sulla gestione; ii) riscontro
delle Informazioni Finanziarie con il bilancio, i dettagli utilizzati per la
predisposizione dello stesso, il sistema di contabilità generale e le scritture
contabili sottostanti.
Con riferimento alle Altre Informazioni … il revisore non è tenuto a svolgere
specifiche procedure se non la lettura d’insieme di tali Altre Informazioni,
esercitando in tale lettura il suo spirito critico sulla base della sua conoscenza
della società (o del Gruppo) e di quanto acquisito nello svolgimento della revisione
contabile del bilancio. Detta lettura può portare il revisore ad identificare Altre
Informazioni che appaiono palesemente incoerenti con il bilancio e che dovranno
essere ricondotte e valutate nell’ambito del concetto di Incoerenza Significativa ….
Tuttavia, data la natura di alcune Altre Informazioni …, anche la lettura critica
potrebbe non consentire di identificare eventuali Incoerenze Significative in
assenza dello svolgimento di ulteriori attività, le quali … non sono richieste al fine
dell’espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio.
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Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (Art.
2409 ter c. 2 lett. e del Codice Civile)
(PRINCIPIO DI REVISIONE 001 – febbraio 2009)
Il giudizio di coerenza viene espresso in un paragrafo di enfasi, dopo il
giudizio sul bilancio.
►
30 marzo 2009
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in
conformità a quanto previsto dalle norme di legge [e dai regolamenti]
compete agli amministratori della (società) ABC S.p.A.. E’ di nostra
competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 2409-ter, comma 2, lettera
e), del Codice Civile. A tal fine abbiamo svolto le procedure indicate dal
principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla
Consob. [Descrizione delle significative incoerenze riscontrate.] A
nostro giudizio [, ad eccezione di quanto precedentemente descritto,]
la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio [(o
consolidato)] della ABC S.p.A. al [giorno mese anno].
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Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con
il bilancio (Art. 2409 ter c. 2 lett. e del Codice Civile)
Qualora, a seguito dello svolgimento delle procedure di verifica previste, il
revisore identifichi Incoerenze Significative molteplici o pervasive, il revisore
deve valutare l’opportunità di esprimere un giudizio avverso sulla coerenza
della relazione sulla gestione con il bilancio.
Nel caso di presenza di tipologie di giudizio sul bilancio diverse dal giudizio
senza rilievi, il revisore deve valutarne i conseguenti riflessi ai fini
dell’espressione del giudizio di coerenza.
Tipologia di giudizio sul bilancio
Rilievi per divergenza rispetto ai principi
contabili di riferimento
Rilievi per limitazioni del processo revisionale
rispetto ai principi di revisione di riferimento
Impossibilità di espressione del giudizio per
limitazioni al procedimento di revisione o per
significative incertezze
Giudizio avverso
Effetti sul giudizio sulla coerenza
Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare
nelle specifiche circostanze
Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare
nelle specifiche circostanze
Impossibilità di espressione del giudizio sulla
coerenza
Impossibilità di espressione del giudizio sulla
coerenza
Nei casi in cui la relazione sulla gestione non sia messa a disposizione in
tempo utile per consentire lo svolgimento delle procedure di verifica, deve
essere valutata l’opportunità di esprimere un giudizio con rilevi o, in casi gravi,
l’impossibilità ad esprimere il giudizio.
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La nuova sanzione introdotta dalla finanziaria 2008
►
La finanziaria 2008 (art 1 commi dal 92 a 94 legge 24 dic. 2007 n.244)
introduce una sanzione a carico del revisore/Collegio Sindacale qualora
l’amministrazione finanziaria accerti presso l’impresa maggiori imponibili che
derivino dal bilancio scorretto. La sanzione scatta nel caso in cui,
ricorrendone i presupposti, il revisore/Collegio Sindacale non abbia inserito
uno o più rilievi nella propria relazione al bilancio.
►
L’importo della sanzione può raggiungere il 30% del compenso del
revisore/Collegio Sindacale (e comunque non può essere superiore
all’importo accertato presso l’impresa).
►
La nuova sanzione si applica a partire dal bilancio relativo all’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (pertanto, se coincidente
con l’anno solare, dal bilancio 2008).
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