PENSIONE
e
BUONUSCITA
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
a cura di Michele Napoli
marzo 2007
(ultimo aggiornamento agosto 2010)
2
INDICE
Tipologie di pensione
Elementi fondamentali per il calcolo della pensione
La quota “A” della pensione
Come calcolare la media retributiva per la quota B
L’anzianità pensionistica
Come contare i periodi
Servizio effettivo e servizio utile
Variazioni data inizio anno scolastico
Il certificato di servizio
Servizi utili
Il computo
Presentazione/Revoca domanda di computo
Servizi computabili
Il riscatto dei servizi
Servizi e periodi riscattabili
Servizi e periodi non riscattabili
Variazioni della retribuzione utile ai fini del calcolo dell’onere di riscatto
Principali interventi legislativi dal 1992 in poi
Ricongiunzione Legge 29/79
Totalizzazione
pag.
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6
8
9
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17
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21
24
26
27
30
32
36
38
40
47
51
3
Maggiorazione dei servizi
Maggiorazioni per invalidità
Part-time/Pensione e part-time
Calcolo della pensione
Calcolo col sistema retributivo
Calcolo col sistema misto
Calcolo col sistema contributivo
Opzione per il sistema contributivo
La pensione per motivi di salute
- La dispensa
- L’inabilità permanente e assoluta legge 335/95
- La pensione di privilegio
Le novità dal 1/1/2008
Le quote legge 247/07
Il cumulo
Decorrenza della pensione
Trattenimento in servizio
Cessazioni per limiti di servizio
Pubblico impiego – Anche le donne in pensione a 65 anni
Effetti della legge 122 del 30/7/2010
BUONUSCITA
Cos' é la buonuscita
Indennità integrativa speciale e buonuscita
TFS o TFR
pag.
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53
57
59
60
61
68
72
73
75
76
77
79
81
84
86
87
89
90
91
93
“
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“
95
97
98
4
Dal 1/1/2011 TFR per tutti
I riscatti
Servizi utili o riscattabili
Diritto al trattamento
Arrotondamento
RIFERIMENTI NORMATIVI
Elenco sequenziale delle principali norme riguardanti pensione e buonuscita
pag.
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99
100
101
104
106
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107
5
Nota
Fonte molto utile per chi si interessa di pensioni del pubblico impiego sono i siti:
http://www.sportellopensioni.it/
http://www.pensioninfo.it/
La parte specifica del personale della scuola è curata da me e può essere raggiunta anche direttamente:
http://www.michelenapoli.it
Per accedere al materiale più interessante di sportellopensioni bisogna munirsi di una password annuale che viene fornita versando un’offerta di almeno 15 euro (in beneficenza).
Nel sito sono indicate delle associazioni allo scopo.
Ovviamente non bisogna trascurare i siti istituzionali quali www.inps.it e www.inpdap.it
Segnalo inoltre:
http://www.normattiva.it/
http://www.infoleges.it/
http://www.gazzettaufficiale.ipzs.it/
http://rstampa.pubblica.istruzione.it/rassegna/rassegna.asp
http://www.pensionilex.kataweb.it/
http://www.italia.gov.it/
6
TIPOLOGIE DI PENSIONE
Per quanto concerne la misura, attualmente si possono maturare tre tipologie di
pensione:
1) La pensione col calcolo retributivo ovvero basato sulla retribuzione in
godimento alla cessazione e sulla media retributiva degli ultimi dieci
anni .
Riguarda coloro che avevano maturato (compresi i riscattati e le ricongiunzioni, i periodi figurativi e le maggiorazioni, almeno 18 anni di anzianità al 31/12/95.
2) La pensione col calcolo misto, ovvero retributivo per l’anzianità matu-
rata al 31/12/95 e contributivo per quella maturata dal 1/1/96 alla
cessazione.
Riguarda quanti al 31/12/95 avevano meno di 18 anni di anzianità.
3) la pensione col calcolo contributivo, basato sui contributi versati e
pertanto sulle retribuzioni ricevute nel corso della vita lavorativa.
Richiede requisiti differenti dalle altre due e riguarda quanti hanno cominciato a lavorare dopo il 31/12/95;
7
possono optare per questo tipo di pensione:
• coloro che rientrano al punto 2 (calcolo misto)
• dopo il 1° gennaio 2008 (riforma Maroni) le donne che maturano
57 anni di età e 35 di contributi pensionistici
Attualmente la stragrande maggioranza dei pensionati matura la pensione del
tipo retributivo (che è la più vantaggiosa), pochi i casi di tipo misto (sono pensioni di vecchiaia di quanti hanno cominciato a lavorare tardi) rarissimi i casi di
pensioni di tipo contributivo, dovute essenzialmente alle opzioni oppure ottenute
come seconda pensione maturata con contributi versati alle casse speciali o comunque alla gestione separata.
A partire dal 2013 sarà costante l'aumento di quelle di tipo misto che nell'arco di
pochi anni diventeranno la norma; ma bisognerà attendere circa 20 anni, dopo il
2030, perché le pensioni di tipo contributivo siano le più numerose.
E’ opportuno chiarire che non rientrano in questo discorso le tipologie legate a
situazioni particolari quali l’invalidità, la dispensa per salute, la pensione privilegiata, la pensione indiretta e quella di reversibilità …
8
ELEMENTI FONDAMENTALI
Gli elementi per calcolare la pensione retributiva nel pubblico impiego sono essenzialmente tre:
a) l’anzianità contributiva
b) la situazione retributiva alla cessazione
c) la media retributiva degli ultimi dieci anni
L’anzianità contributiva determina la percentuale (ma forse è più esatto dire le
percentuali) per il calcolo.
Gli anni di riferimento per il calcolo della media sono dieci a partire dal 1/11/08,
da quando è andata a regime la legge 335/95; nella fase transitoria, a partire dal
1/1/96 e fino al 1/11/08, il periodo di riferimento veniva incrementato prima di 6
mesi all'anno e poi di 8 mesi all'anno.
La retribuzione accessoria, sia quella corrisposta mensilmente, sia quella corrisposta occasionalmente, può influire nel calcolo della media stipendiale, ma non
ha alcun effetto nel determinare la retribuzione alla cessazione.
9
LA QUOTA “A” DELLA PENSIONE
Riguarda il calcolo riferito all'anzianità pensionistica maturata fino al
31/12/1992. La retribuzione utile è quella in godimento alla cessazione, con
esclusione di ogni forma di retribuzione accessoria, sia fissa mensile come la retribuzione professionale docente o il compenso individuale accessorio e similari,
sia in forma occasionale come il fondo di istituto.
Lo stipendio base, la parte di stipendio corrisposta come assegno ad personam o
in modo aggiuntivo come previsto dai CCNL per gli ATA, sono maggiorati del
18%; l'indennità integrativa ne è esclusa nonostante il suo conglobamento nello
stipendio a partire dal 1/1/2003.
Un discorso a parte deve essere fatto per la retribuzione ricevuta per le ore eccedenti o aggiuntive, previste in diverse situazioni: normalmente questa retribuzione è da considerare accessoria, quindi utile oltre il 18% solo per la quota B.
Nel caso in cui una cattedra della secondaria sia istituzionalmente superiore alle
18 ore per cui le ore eccedenti costituiscono obbligo di servizio, la relativa retribuzione è considerata ai fini della pensione e della buonuscita come facente parte dello stipendio base. Esempio: disciplina scolastica per la quale sono previste
7 ore di insegnamento in ogni classe; al docente vengono assegnati 3 corsi e pertanto la cattedra è obbligatoriamente di di 21 ore (vedi Informative INPDAP n. 8
del 29/4/03 e n. 32 del 2/7/03).
10
COME CALCOLARE LA MEDIA
RETRIBUTIVA PER LA QUOTA B
Pur pervenendo allo stesso risultato, l’INPS e l’INPDAP adoperano indici e criteri differenti per il calcolo della media retributiva utile per la quota B di pensione (periodi posteriori al 31/12/92)
Anno
retrib.
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1998
1999
1,2037
1,1470
1,0781
1,0275
1,0000
1,0000
1,2371
1,1789
1,0830
1,0563
1,0282
1,0000
1,0000
INDICI INPS
Anno di presentazione della domanda
2000 2001 2002 2003 2004 2005
1,2686
1,2091
1,1367
1,0836
1,0548
1,0260
1,0000
1,0000
1,3134
1,2519
1,1771
1,1221
1,0923
1,0626
1,0359
1,0000
1,0000
1,3612
1,2975
1,2201
1,1632
1,1325
1,1018
1,0742
1,0371
1,0000
1,0000
1,4072
1,3415
1,2615
1,2028
1,1712
1,1395
1,1111
1,0727
1,0345
1,0000
1,0000
1,4551
1,3872
1,3046
1,2441
1,2115
1,1788
1,1494
1,1099
1,0705
1,0348
1,0000
1,0000
1,4975
1,4278
1,3429
1,2807
1,2472
1,2137
1,1836
1,1430
1,1025
1,0659
1,0301
1,0000
1,0000
2006
2007
1,5366
1,4653
1,3783
1,3145
1,2802
1,2460
1,2152
1,1737
1,1321
1,0947
1,0580
1,0272
1,0000
1,0000
1,5813
1,5080
1,4186
1,3530
1,3179
1,2827
1,2512
1,2085
1,1658
1,1274
1,0896
1,0580
1,0302
1,0000
1,0000
11
INDICI INPDAP
Anno retribuzione
Indice
Anno retribuzione
Indice
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
100,0000
104,2000
108,3000
114,1000
118,5499
120,6037
122,7716
124,7113
127,9061
131,3291
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
134,5239
137,8328
140,5712
142,9673
145,8198
148,3300
153,1222
154,1491
Dal 1/11/2009 il periodo di riferimento per la media è di 10 anni.
L'INPDAP lo indica in giorni e fino alla data indicata veniva calcolato come nell'esempio che ha come riferimento il 1/9/2007:
Periodo del 50% dal 1/1/93 al 31/12/95 e al 66,67% dal 1/1/95 alla cessazione:
Periodo = (360x3x0,5) + (360x11+30x8)x0,6667 = 3340 giorni
12
Prima occorre calcolare le retribuzioni utili annue, poi rivalutarle con gli indici
relativi all’inflazione, infine dividere la somma per il periodo di riferimento.
La retribuzione annua comprende lo stipendio, l’I.I.S., la maggiorazione del
18%, il salario accessorio eccedente la maggiorazione.
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
a
retrib. utile
25.123,63
24.227,25
22.193,39
21.301,88
20.799,20
20.285,96
19.786,28
19.301,77
18.043,75
17.898,70
INDICI INPDAP
b
c
d
e=axbxc:d
% inc coeff. a. p.
coeff.
retr. riv.
1,00 145,8198
145,8198
26.018,14
1,00 145,8198
145,8198
25.119,50
1,01 145,8198
142,9673
24.606,57
1,02 145,8198
140,5712
23.842,47
1,03 145,8198
137,8328
23.866,33
1,04 145,8198
134,5239
23.264,11
1,05 145,8198
131,3291
23.417,61
1,06 145,8198
127,9061
23.762,38
1,07 145,8198
124,7113
24.240,15
1,08 145,8198
122,7716
24.853,25
Media = 77.489.641,87 : 3.340 = 23.200,49
f
giorni
240
360
360
360
360
360
360
360
360
220
3.340
g=exf
6.029.671,20
8.721.810,00
8.230.520,53
8.114.107,41
8.159.250,67
8.232.816,84
8.304.461,59
8.397.127,42
8.126.878,59
5.051.106,29
77.489.641,87
13
Per gli anni 2007 e 1998 considerati parzialmente prendere in considerazione
solo le retribuzioni annue dei mesi compresi nel periodo.
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
a
retrib. utile
25.123,63
24.227,25
22.193,39
21.301,88
20.799,20
20.285,96
19.786,28
19.301,77
18.043,75
17.898,70
b
coeff.
1,0000
1,0000
1,0302
1,0580
1,0896
1,1274
1,1658
1,2085
1,2512
1,2827
INDICI INPS
c=axb
retr. riv.
25.123,63
24.227,25
22.863,63
22.875,95
22.662,81
22.870,39
23.066,85
23.326,19
22.576,34
22.958,66
Media = 77.489.562,14 : 3.340 = 23.200,47
d
giorni
240
360
360
360
360
360
360
360
360
220
3.340
e=cxd
6.029.671,20
8.721.810,00
8.230.906,94
8.235.341,65
8.158.611,00
8.233.340,87
8.304.064,28
8.397.428,06
8.127.482,40
5.050.905,75
77.489.562,14
14
L’ANZIANITA’ PENSIONISTICA
E’ costituita dalla somma dei periodi effettivi o figurativi utili al calcolo:
a) Servizio di ruolo
b) Servizi preruolo prestati nelle scuole statali
c) Servizi preruolo prestati in enti pubblici o enti locali
d) Servizi prestati alle dipendenze di privati
e) Servizio militare
f) Periodo di studi universitari
g) Maggiorazioni
h) Servizi figurativi quali la disoccupazione e la maternità fuori dal rapporto
di lavoro
La percentuale viene determinata in base agli anni e ai mesi, la frazione di mese
si arrotonda a mese intero se é superiore a 15 giorni.
L’arrotondamento può essere fatto una sola volta sulla somma complessiva dei
servizi utili.
15
COME CONTARE I PERIODI
I periodi devono essere contati in anni mesi e giorni seguendo il seguente
criterio:
Esempio 1: Dal 15/10/84 al 4/6/88 sono anni 3, mesi 7 e gg. 21
a) dal 15/10/84 al 14/10/87 sono anni 3
b) dal 15/10/87 al 14/5/88 sono mesi 7
c) dal 15/5/88 al 4/6/88 sono giorni 21
Esempio 2: Dal 1/3/01 al 31/5/01 sono mesi 3
Esempio 3: Dal 1/1/01 al 28/2/01 sono mesi 2 (l’anno non è bisestile)
Esempio 4: Dal 1/1/04 al 28/2/04 sono mesi 1 e gg. 28 (l’anno è bisestile)
Esempio 5: Dal 30/4/03 al 31/5/03 sono mesi 1 e gg. 2
a) dal 30/4 al 29/5 sono mesi 1
b) dal 30/5 al 31/5 sono gg. 2
16
Quando si sommano più periodi, un anno è formato da 12 mesi e un mese sempre da 30 giorni.
I periodi consecutivi si contano come un periodo unico, altrimenti si può verificare un’assurdità:
Esempio 6: Dal 1/4 al 20/4 e dal 21/4 al 31/5. Unendo i due periodi si ottengono 2 mesi, separatamente invece darebbero il primo gg. 20, il secondo mesi 1 e
gg. 11 che poi sommati darebbero mesi 2 e gg. 1.
Estremizzando il paradosso con un caso possibile (anche se difficilmente verificabile realmente), un supplente che lavora un intero anno scolastico con una serie di nomine consecutive, se non unissimo i periodi si otterrebbe un risultato
straordinario: in un solo anno scolastico potrebbe realizzare un servizio pari a
mesi 12 e gg. 5.
17
SERVIZIO EFFETTIVO E SERVIZIO UTILE
Fino al 1995 era molto importante distinguere il servizio effettivo dal servizio
utile, ora questa distinzione è da ritenere superata.
La distinzione era un residuo dei tempi in cui si andava in pensione con un’anzianità di 14 anni, 6 mesi e un giorno (sembra ormai preistoria pensionistica, ma
stiamo parlando di un’era conclusasi circa 15 anni fa!).
Il servizio effettivo non comprendeva alcune maggiorazioni ed era quello che
determinava il diritto alla pensione, il servizio utile comprendeva tutto e determinava il calcolo della pensione.
(Insegnante con servizio effettivo di anni 14 e mesi 3 e una maggiorazione di 4
mesi per un servizio nella scuola speciale non poteva andare in pensione)
Dal 1/1/96 il servizio utile per determinare il diritto viene indicato come “anzianità contributiva”.
18
Una curiosità: Per i pensionati INPS esiste una distinzione di questo tipo e riguarda i contributi figurativi della disoccupazione che non sono utili per raggiungere i 35 anni, ma solo per determinare l’ammontare della pensione.
Quando però viene trasferita una posizione dall’INPS allo Stato con la ricongiunzione legge 29 sono valutati come quelli coperti da contribuzione.
19
VARIAZIONI DATA INIZIO ANNO SCOLASTICO
Fino all’anno scol. 1976/77:
1° ottobre
1977/78:
20 settembre
Dal 1978/79 al 1985/86:
10 settembre
Dal 1986/87:
1° settembre
Per chi è stato immesso in ruolo in data diversa dal 1° settembre, viene ritenuto
utile il periodo figurativo che manca alla cessazione per completare l’anno di
servizio; il riconoscimento non è esteso alla buonuscita.
20
IL CERTIFICATO DI SERVIZIO
Il documento principale da cui deve partire l’analisi della situazione relativa all’anzianità pensionistica è il certificato di servizio.
A questo proposito va notato che il personale docente della scuola primaria ha
un solo certificato di servizio che durante il preruolo l’ha seguito nei vari spostamenti da una istituzione scolastica all’altra.
In esso sono presenti anche i servizi preruolo prestati non alle dipendenze dello
Stato, purché autorizzati dal Provveditorato agli Studi e quindi riconosciuti ai
fini dell’acquisizione del punteggio per la graduatoria incarichi e supplenze (servizi con i Comuni, col Patronato Scolastico ...).
Gli insegnanti della scuola secondaria hanno un certificato per ogni istituzione
scolastica in cui hanno prestato qualche servizio; questo pone un problema perché richiede molta attenzione per ricostruire con esattezza una situazione a volte
molto sfaccettata.
21
SERVIZI UTILI
(basta documentarli col certificato di servizio)
1) I servizi di ruolo prestati in ogni amministrazione statale, dalla data di decorrenza economica, compresi i periodi di congedo straordinario e ordinario nonché le aspettative per infermità, anche se retribuite al 50%.
2) I servizi prestati con incarico triennale – dall’1/10/61 al 30/9/70 ai sensi
della Legge 831/61.
3) I servizi prestati con incarico a tempo indeterminato:
a) per il personale della scuola secondaria (docente e a.t.a.) dall’1/10/68
al 9/9/78, ai sensi della Legge 282/69;
b) per il personale docente di scuola materna ed elementare:
- dall’1/10/70 al 9/9/78, ai sensi della Legge 820/71.
4) I servizi prestati con incarico a tempo determinato, conferito ai sensi della
Legge 463/78, dal 10/09/78 al 09/09/82.
22
5) I servizi prestati come supplente annuale, a condizione che il servizio
sia coinciso con l’inizio dell’anno scolastico, con ritenuta in conto Tesoro
e con retribuzione estiva:
a) dal 10 settembre fino all’a.s. 85/86;
b) dal 1° settembre, dall’a.s. 86/87.
6) I servizi prestati dai supplenti annuali e temporanei nelle scuole statali a
partire dal 1° gennaio 1988, in quanto da tale data lo stipendio è assoggettato alla ritenuta in conto Tesoro, con diritto all’acquisizione della
pensione a carico dello stato ( Legge 67/88; C.M. 8/1/88, n. 6; C.M.
22/1/88, N. 21 ).
7) Il servizio militare.
8) Sono inoltre utili – senza onere – ai sensi della legge 523/54,i servizi di
ruolo e non di ruolo prestati:
a) dagli insegnanti nelle scuole parificate
b) dagli insegnanti di asilo o di scuola materna eretta in ente morale
con iscrizione alla “Cassa pensioni insegnanti di asilo e di scuola elementare
parificata”, amministrata dall’INPDAP.
23
9) RICONGIUNZIONE DI SERVIZI per i quali é stato liquidato il trattamento di quiescenza: art. 151 – d.p.r. 1092/73.
a) E’ necessaria la domanda dell’interessato.
b) La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di 6 mesi
dalla data di inizio del nuovo rapporto.
10) RIUNIONE E RICONGIUNZIONE DI SERVIZI per i quali non e’ stato
liquidato il trattamento di quiescenza: art.151 – d.p.r. 1092/73
a) Si provvede d’Ufficio
11) PERSONALE NOMINATO COMMISARIO DI U.S.L. e collocato in
aspettativa ai sensi del d.l. 6/2/91 – n. 35 – convertito con modificazione nella
legge 4/4/91 – n. 111.
Il periodo è valido ai fini pensionistici, in quanto l’Amministrazione che
emette il provvedimento di aspettativa ha l’obbligo di effettuare il versamento
dei contributi relativi al trattamento di quiescenza e di richiedere successivamente il rimborso del corrispettivo onere all’U.S.L. ( N.M. 5/6/92, n. 17895 e
N.M.T. 6/4/92, n. 195060).
24
IL COMPUTO
I servizi sono computabili, a domanda, in carta semplice, se sono coperti da
contribuzione ai fini pensionistici.
I servizi non coperti da contribuzione, sono computabili se l’ente pubblico
presso cui è stato prestato il servizio oppure l’interessato provvederanno “ora
per allora” al versamento dei contributi relativi presso:
a)
l’apposita cassa di previdenza;
b)
L’ I.N.P.S., ai sensi dell’art. 13, Legge 1338/62. I moduli per il versamento dei contributi si ritirano presso le sede I.N.P.S.
Per il personale statale non di ruolo, l’iscrizione all’I.N.P.S. decorre dal
1° settembre 1950, ai sensi della Legge 633/50.
Per il computo dei servizi scolastici, si tiene conto del periodo retribuito e non
di quello prestato. Infatti, se il docente è stato retribuito anche durante il
25
periodo estivo, il servizio si deve computare fino al 30 settembre dello stesso
anno scolastico e non fino al 30 giugno, data in cui termina l’attività didattica.
La domanda di computo va fatta, ai sensi dell’art. 147 – D.P.R. 1092/73:
a) almeno due anni prima del raggiungimento del limite massimo di
età ( 65 anni), pena la decadenza;
b) entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione, quando il dipendente cessi, prima dei due anni antecedenti il compimento del 65° anno di età, per dimissioni, decadenza, destituzione,
ecc. ( C.M. 20/12/77, N. 333).
Nel caso di decesso in servizio del dipendente, gli aventi causa possono produrre domanda entro 90 giorni dal ricevimento dell’invito del provveditorato.
26
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPUTO
La domanda va presentata all’INPDAP tramite la scuola. Fino al 31/8/2000 erano di competenza del Provveditorato agli Studi.
REVOCA DELLA DOMANDA DI COMPUTO
La domanda di computo può essere ritirata solo prima che venga emesso il
relativo procedimento. Considerato che il dipendente non è in grado di stabilire, nella maggior parte dei casi, quali servizi siano computabili e quali riscattabili, al fine di evitare errori, è opportuno fare la domanda di computo contestualmente a quella di riscatto. In tal modo, l’INPDAP distingue i servizi
computabili da quelli riscattabili, fermo restando il diritto dell’interessato a ricorrere, qualora dovesse riscontrare errori.
CONSERVAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPUTO
E’ consigliabile conservare la fotocopia della domanda, con gli estremi di protocollo della Scuola nella quale è stata presentata gerarchicamente, al fine di
dimostrare in qualsiasi momento di averla prodotta, in caso di smarrimento
della domanda medesima da parte dell’amministrazione
27
SERVIZI COMPUTABILI
(Art. 11 – D.P.R. 1092/73)
1) I servizi scolastici non di ruolo, prestati in ogni ordine e grado di scuola,
gestite o finanziate dallo Stato, anche se prestati senza il prescritto titolo di
studio, indipendentemente dal numero di ore settimanali ( C.M. 36/77).
2) I servizi prestati nei corsi di scuola popolare, anche se gestiti da privati,
purché coperti da contribuzione ( C.M. 18/7/90, n. 193).
3) I servizi prestati nelle scuole festive, estive, reggimentali e carcerarie,
con iscrizione all’I.N.P.S..
4) I servizi non di ruolo prestati in altre amministrazioni statali, con iscrizioni all’I.N.P.S..
5) I servizi non di ruolo prestati alle dipendenze di Comuni, Province e Regioni, oppure presso scuole “Legalmente Riconosciute”, con retribuzione a
carico dell’Ente locale, ai sensi dell’art. 12, T.U. 1092/73.
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6) I servizi prestati alle dipendenze di enti o istituti di diritto pubblico,
sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato: Patronati Scolastici, ANEA,
UNSEA, INPS, ENPAS, INADEL, ecc., con iscrizione all’INPS.
7) I servizi prestati in Istituti Pareggiati, con fondi speciali di pensione ( art.
121 DPR 1092/73).
8) I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l’inquadramento di ruolo e/o non di ruolo, con iscrizione INPS (art. 15 DPR 1092/73).
9) Il tempo intercorso tra la risoluzione e la riaccensione del rapporto, nel
caso di risoluzione del rapporto di impiego (destituzione per motivi disciplinari), al quale faccia seguito la riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti (riammissione disposta a seguito di revisione del procedimento disciplinare).
10) I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, per maternità, di cui agli
artt. 4, 5 e 7 della Legge 1204/71 ( DPR 1026/76).
11) I periodi di aspettativa non retribuita, per tutta la durata del mandato, dei
dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive ( C.M.T. 3/7/81, n. 112642).
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12) Servizio prestato dai docenti inca- ricati esterni nelle Università o negli
Istituti di Istruzione universitaria, in discipline per le quali è previsto un corso
accademico semestrale o comunque non annuale, a condizione che sia incarico esterno retribuito, con ritenuta in conto Tesoro e che non vi sia stata opzione per l’I.N.P.S. ( C.M. 36/70 ).
13) Periodi di aspettativa non retribuiti, concessa ai sensi dell’art. 31 Legge
20/5/70, n. 300, con la richiesta della valutazione, da parte dell’interessato, ai
fini pensionistici. Qualora il periodo di cui sopra venga valutato ai fini pensionistici, l’impiegato è soggetto alla regolarizzazione contributiva dei periodi
per i quali non sono state operate le ritenute in conto Tesoro (DPR 1092/73,
art. 24 e C.M. 235/81).
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IL RISCATTO DEI SERVIZI
La domanda va presentata all’INPDAP tramite la scuola in cui si è in servizio.
Può essere presentata anche dal personale non di ruolo con almeno un anno di
servizio.
Conviene presentare la domanda appena possibile in quanto:
a) la presentazione non comporta l’obbligo di accettare il riscatto;
b) l’onere viene calcolato in funzione dello stipendio e dell’età del richiedente all’atto della presentazione
Per il personale della scuola esisteva l’istituto dell’accettazione del riscatto che
pertanto doveva essere accettato o respinto dall’interessato.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 2 del DPR 351/98, il riscatto non può essere rifiutato dopo l’emissione del relativo decreto.
Prima della sua emissione, l’Amministrazione deve informare del suo contenuto
l’interessato che entro 5 giorni può rifiutarlo.
In mancanza di una risposta nei termini previsti, l’Amministrazione provvede
alla definitiva emissione del decreto.
N.B.: L’utilizzo dei periodi riscattati va visto con ottica diversa se avviene in regime di pensione retributiva oppure in regime di pensione contributiva.
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Pensione retributiva: i periodi sono utilizzati sia al fine di aumentare la percentuale di pensione, sia a quello di maturare il diritto (31 anni di servizio e un riscatto laurea di 4 anni permettono di maturare il diritto per 35 anni di contributi
e fanno ottenere una percentuale per 35 anni e non per 31)
Pensione contributiva: il riscatto perde la sua valenza per maturare l’anzianità
retributiva richiesta in quanto il minimo è di soli 5 anni, ha solo l’effetto di far
aumentare il montante dei contributi sui quali viene calcolata la pensione, anche
se dà il vantaggio di poter detrarre dai redditi quanto versato secondo la normativa vigente al momento del pagamento.
Il riscatto può essere chiesto anche parzialmente. Questa scelta è consigliabile
solo quando la domanda si presenta poco prima del collocamento a riposo, in
quanto si è in grado di stabilire con esattezza quale periodo manca per maturare il diritto. E’ pure possibile interrompere un pagamento rateale, limitando
l’utilizzo alla parte pagata, con esclusione dei casi in cui il periodo sia stato
utilizzato per la pensione (Legge 1646/62, art. 25).
Se la domanda è presentata con anticipo non è possibile, nè conveniente fare
scelte oculate.
Il costo del riscatto può essere pagato in un numero di rate mensili pari a quello dei mesi riscattati; in caso di pensionamento prima di aver esaurito le rate,
queste vengono trasferite sulla pensione.
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SERVIZI E PERIODI RISCATTABILI
Il computo e il riscatto dei servizi è disciplinato dal DPR 1092/73.
Altre norme sono intervenute in seguito, cominciamo a vedere i principali servizi riscattabili:
1) I servizi statali non di ruolo senza iscrizione all’I.N.P.S. (art. 14 DPR
1092/73).
2) I servizi prestati come Assistente Universitario (art. 14 DPR 1092/73).
3) I servizi prestati come incaricato universitario.
4) I servizi prestati come docente presso università estere, prima della nomina
a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore (art. 14 DPR
1092/73) .
5) I servizi prestati come lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo nelle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica (art. 14
DPR 1092/73).
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6) I servizi non di ruolo prestati presso le scuole o istituti pareggiati, con o
senza iscrizione all’INPS ( R.D.L.vo 749/1920).
7) Il servizio prestato in scuola “ legalmente riconosciuta ”:
a) per il personale docente, ai sensi dell’art. 116 DPR 417/74, con o senza
iscrizione INPS, purché retribuito.
b) per il personale a.t.a., ai sensi dell’art. 23 DPR 420/74, con o senza
iscrizione INPS, purché retribuito.
c) per tutto il personale, ai sensi della Legge 29/79
N.B.: Se i servizi sono coperti da contribuzione INPS, è più economico il riscatto ai sensi della Legge 29/79.
Se, invece, i servizi non sono coperti da contribuzione INPS, l’unica possibilità è la richiesta di riscatto ai sensi del DPR 417/74 ovvero del DPR 420/74
(con esclusione del caso in cui il pagamento è avvenuto in “natura” (vitto, alloggio e vestiario ) e quindi senza iscrizione INPS come da Delibera della
C.d.C. n. 2104 del 16/3/89; C.M. 21/9/89 n. 319).
8) I periodi di ruolo e non di ruolo giuridico non coperti da contribuzione (art.
142 I comma DPR 1092/73; c.m. 3/7/84, n. 205; C.M. 11/9/85, n. 255).
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9) I servizi prestati nelle scuole e nei corsi popolari non statali, presso i doposcuola gestiti dai Patronati scolastici, quando l’Ente gestore non rientri tra
quelli indicati dall’art. 12 del D.P.R. 1092/73 e qualora abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni statali come dipendente di ruolo
o non di ruolo.
10) I servizi prestati alle dipendenze del Consorzio Provinciale per l’Istruzione Tecnica, con iscrizione I.N.P.S. (art. 28 Legge 177/76).
11) I periodi di Dottorato di ricerca ( C.M. 7/6/85, n. 183).
12) I servizi non di ruolo prestati dal personale docente presso corsi di scuola
popolare gestiti da Enti privati, senza iscrizione INPS (art. 28 Legge 177/76;
C.M. 18/7/90, n. 193; Parere del C. d. S. – Sez. II – n. 639 del 22/6/88).
13) I servizi prestati nelle scuole sussidiate ( C.M. 6/6/84, n. 175).
14) I periodi di aspettativa non retribuita, concessa ai sensi dell’art. 31 della
Legge 300/1970, con la richiesta della valutazione, da parte dell’interessato,
ai fini pensionistici. La valutazione di tali periodi comporta per l’interessato la
regolarizzazione contributiva (art. 24 DPR 1092/73; C.M. 235/81 ).
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15) I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l’inquadramento di ruolo e/o non di ruolo, senza iscrizione INPS (art. 15 DPR
1092/73 ).
16) Periodo legale degli studi universitari, comprendente anche:
a) periodo relativo alla frequenza di corsi di perfezionamento a livello universitario;
b) periodo legale degli studi universitari per il conseguimento del diploma
ISEF;
c) periodo legale degli studi universitari per il conseguimento del diploma
di vigilanza scolastica;
d) periodo legale degli studi teologici, valido per l’insegnamento della Religione;
e) periodo legale degli studi per il conseguimento del diploma di Accademia di Belle Arti;
f) la durata del corso di studi per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno degli alunni Handicappati.
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SERVIZI E PERIODI NON RISCATTABILI
1) I periodi senza assegni, ad eccezione dei periodi di ruolo giuridico.
2) I servizi coincidenti: se ne valuta uno solo, secondo la normativa più favorevole (art. 39 T.U. 1092/73 ).
3) I servizi statali per i quali si fruisce già la pensione INPS (Art. 41 T.U.
1092/73 ).
4) I servizi relativi ad incarichi conferiti ai sensi dell’art. 380 T.U. 3/57 (Art.
41 T.U. 1092/73 ).
5) Il servizio di Assistente di italiano presso scuole secondarie straniere
(Nota del M.P.I. n. 5868 del 12/10/74, indirizzata all’Ispettorato per le
pensioni – Divisione IV – Riscatti ).
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6) l servizio prestato in scuole “legalmente riconosciute”, quando il pagamento è avvenuto in “natura” (vitto, alloggio e vestiario) e quindi senza iscrizione
INPS (Delibera della C.d.C. n. 2104 del 16/3/89; C.M. 21/9/89 n. 319).
7) Il periodo di sospensione dall’Ufficio o dalla scuola o dalla qualifica, che
abbia comportato la privazione dello stipendio.
8) Il periodo di detenzione per condanna penale.
9) Il servizio militare e relative supervalutazioni già computati nella pensione
INPS.
38
VARIAZIONI DELLA RETRIBUZIONE UTILE
AI FINI DEL CALCOLO DELL’ONERE DI RISCATTO
La retribuzione utile ai fini del calcolo dell’onere di riscatto ha subito nel tempo
variazioni spesso determinanti:
1) L’art. 13 del T.U. 1092/73 la fissa nella misura dell’80% della retribuzione annua con esclusione della tredicesima e dell’indennità integrativa speciale
2) Dal 4/10/82 con l’entrata in vigore del D.L. 694/82, convertito nella legge
881/82, la tredicesima viene inclusa nella retribuzione utile
3) Dal 10/9/91, ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della legge 274/91, la retribuzione utile è pari alla retribuzione contributiva per cui viene compresa
anche l’indennità integrativa speciale
4) Dal 1/1/93 per effetto del DPR 503/92 la retribuzione utile è pari a:
a. retribuzione utile all’atto della presentazione della domanda per i
periodi da riscattare antecedenti il 31/12/92
b. retribuzione media dal 1/1/92 alla data della domanda per i periodi
da riscattare dal 1/1/93 in poi (vedi anche il punto 6)
39
5) dal 1/1/95, per l’applicazione del comma 1 dell’art. 15 della legge
finanziaria 724 del 23/12/94, alla retribuzione di cui al punto precedente si
aggiunge la maggiorazione del 18% dello stipendio di cui godono il
personale della scuola e gli statali; la maggiorazione del 18% è utile sia
per il calcolo della quota A (retribuzione all’atto della domanda), sia per il
calcolo della media per la quota B; la retribuzione accessoria per la parte
eccedente la maggiorazione del 18% è utile solo per il calcolo della media
per la quota B, non incide nel calcolo della quota A (lo stesso principio va
applicato per i riscatti)
6) La legge 335/95 istituisce la pensione contributiva, creando per il
personale in servizio con anzianità inferiore ai 18 anni il regime di calcolo
misto; il D.L 184/97 fissa i criteri per il riscatto dei periodi posteriori al
31/12/95 per coloro che sono nel regime misto oppure contributivo: la
retribuzione utile è pari alla media stipendiale degli ultimi 12 mesi (360
giorni) dalla data della domanda e comprende anche il salario accessorio
per la parte eccedente il 18% di maggiorazione.
Per quanti sono in regime di pensione interamente retributiva i periodi
posteriori al 31/12/95 sono da considerare alla stessa stregua di quelli dal
93 al 95.
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PRINCIPALI INTERVENTI LEGISLATIVI
DAL 1992 IN POI
D.L. 503/92
Il decreto legislativo n. 503/92 ha introdotto la possibilità di riscattare i periodi
corrispondenti a quelli di congedo per motivi di famiglia concernenti l'assistenza
e cura dei disabili con invalidità non inferiore all’80% a condizione che il periodo sia successivo al 1° gennaio 1994.
D.L. 564/96
Il decreto legislativo n.564/96 ha introdotto, a partire dal 1.1.97, alcune nuove tipologie di riscatto:
1. il riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che al momento
della domanda si possano far valere almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Viene anche richiesto, a parere
degli istituti previdenziali, che il periodo sia successivo al 1993 (tale collocazione temporale, non presente nel D.Lgs. 564/96, dovrebbe essere superata con il
Testo Unico sulla Maternità e Paternità di prossima pubblicazione).
41
2. il riscatto dei periodi, successivi al 31.12,96, di interruzione e sospensione del
rapporto di lavoro prevista da specifiche disposizioni normative o contrattuali,
nel limite massimo di 3 anni (aspettative non retribuite, aspettative per motivi di
studio, le interruzioni per motivi disciplinari e, per gli statali, i periodi di aspettativa per infermità non retribuita o prolungamento del periodo di comporto). In
alternativa, per gli stessi periodi, i lavoratori possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria.
4. il riscatto dei periodi, successivi al 31.12.96, di formazione e ricerca purché
finalizzati al conseguimento di titoli o competenze professionali richieste per
l'inserimento nel mondo del lavoro o per la progressione di carriera a condizione, ovviamente, che il relativo periodo sia privo di copertura assicurativa e che
sia stato conseguito il relativo titolo, ove previsto (con decreto del Ministero del
lavoro saranno individuati i periodi di formazione professionale).
4. il riscatto dei periodi, successivi al 31.12.96, corrispondenti a determinate tipologie di inserimento nel mondo del lavoro che per la loro natura non comportino già di per sé né l'insorgenza del rapporto di lavoro, né l'insorgenza dell'obbligo assicurativo (con decreto del Ministero del lavoro saranno individuate le
tipologie di ingresso nel mercato del lavoro ammesse alla possibilità di riscatto).
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5. Il riscatto dei periodi, successivi al 31.12.96, intercorrenti tra un rapporto di
lavoro ed un altro nel caso di lavoro stagionale, temporaneo o discontinuo. Durante detti periodi occorre essere iscritti nelle liste di collocamento. In alternativa, per gli stessi periodi, i lavoratori possono essere autorizzati alla prosecuzione
volontaria con requisito ridotto pari ad un solo anno di contribuzione nell'ultimo
quinquennio.
6. Il riscatto dei periodi, successivi al 31.12.96, svolti a part-time orizzontale
verticale o ciclico. In alternativa, per gli stessi periodi, i lavoratori possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria sulla base di un requisito ridotto pari
ad un solo anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.
D.L. 184/97
Il decreto legislativo n. 184/97 ha rivisto la normativa sul riscatto degli studi
universitari per le domande presentate a partire dal 12.7.97, con la possibilità di
riscattare i seguenti titoli:
1. diploma universitario, detto laurea breve, conseguito con un corso di durata
non inferiore a due anni e non superiore a tre.
2. diploma di laurea conseguito con un corso di durata non inferiore a quattro
anni e non superiore a sei;
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3. diploma di specializzazione post-laurea conseguito con un corso di durata non
inferiore a due anni;
4. dottorato di ricerca, per la durata prevista da specifiche disposizioni di legge
(dal 1.1.1999 è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata dei lavoratori autonomi presso l'INPS durante il periodo di percezione della borsa di studio del dottorato di ricerca). Se il dottorato di ricerca è svolto durante il rapporto di lavoro
pubblico il periodo è utile ai fini contributivi ed il datore di lavoro deve versare i
contributi.
Tutte le domande di riscatto dei titoli universitari presentate dal 12.7.97 in
poi, indipendentemente da quando è stato conseguito il titolo universitario, saranno esaminate ai sensi della normativa introdotta dal decreto legislativo
184/97 che non richiede più, quale condizione di ammissione al riscatto, che il
titolo conseguito sia richiesto per l'ammissione in servizio o la progressione di
carriera.
Possono essere riscattati anche due o più titoli universitari, ma lo stesso titolo
può essere riscattato una sola volta, in una sola gestione pensionistica ed il periodo non deve essere già coperto da contribuzione obbligatoria o figurativa in
nessuna gestione pensionistica.
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Lo stesso D.L. 184/97 ha pure disciplinato:
5. il riscatto dei periodi di lavoro all'estero in paesi per i quali non è attivabile il
meccanismo della totalizzazione. Si tratta dei periodi di lavoro all'estero per le
domande presentate dal 12.7.97 al 24.10.98. A partire dal 25.10.98 non sono più
riscattabili i periodi lavorati nei paesi della Comunità europea per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento 1606/98 che ormai consente la totalizzazione
dei periodi lavorati in tali paesi con i periodi di iscrizione ai fondi esclusivi.
6. il riscatto dei periodi di aspettativa dei dipendenti statali e degli iscritti alla
cassa degli ufficiali giudiziari che seguono il coniuge che lavora all'estero per
conto dello Stato o di aziende private.
D.L. n. 151/01
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 151 del 26/3/01 (vedi informativa INPDAP
n° 8 del 28/2/03), la maternità al di fuori del rapporto di lavoro è utile alle seguenti condizioni:
a) astensione obbligatoria: è riconosciuta a domanda la contribuzione figurativa senza oneri (art. 25, comma 2);
b) astensione facoltativa: è riscattabile a domanda per un periodo massimo di
5 anni (art. 35, comma 5)
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Il requisito richiesto per la presentazione della domanda è il possesso di almeno
5 anni di contribuzione.
La norma è retroattiva senza limiti temporali e supera il precedente art. 2 del D.
Lvo 564/96 che riconosceva solo le maternità posteriori al 1/1/96.
Si ricorda che fino al 31/12/71 (prima della legge 1204/71) l’astensione obbligatoria era di 3 mesi (1+2), dal 1/1/72 di 5 mesi (2+3).
Decreto ministeriale 31/8/2007
E’ il decreto attuativo dei commi 789 e 790 della legge 296/06 (legge finanziaria
per il 2007). Estende anche ai periodi antecedenti il 31/12/96 la possibilità del riscatto dei periodi di aspettativa senza assegni per gravi motivi di famiglia in tutti
i casi indicati all’art. 2, comma 1 del decreto legge 278/2000:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di portatori di handicap, parenti o
affini entro il terzo grado, anche se non conviventi;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della
propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone al punto a);
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle
quali incorra il dipendente medesimo;
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d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al punto a) a esclusione del richiedente, derivanti alle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente
riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di
natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del
familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui
ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
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RICONGIUNZIONE LEGGE 29/1979
Sono ricongiungibili ai sensi dell'art. 2, se non contemporanei ad altri servizi:
a) i servizi prestati presso privati con contribuzione INPS
b) i versamenti volontari giacenti all’INPS
c) i periodi di disoccupazione se c’è almeno una settimana di contributi
La ricongiunzione non può essere parziale, ma tutti i periodi giacenti all’INPS
devono essere trasferiti; solo se al momento della domanda, aggiungendo i periodi ricongiungibili si superano i 40 anni di servizio, l’onere viene calcolato
sul servizio minimo influente.
Esempio 1: nel 2001 viene presentata domanda di ricongiunzione da insegnante con 38 anni di servizio, sono ricongiungibili anni 3: paga l’onere per 2
anni anche se va in pensione nel 2002 con anni 41.
Esempio 2: nel 1980 ha presentato domanda di ricongiunzione un insegnante
che ha 5 anni ricongiungibili e riceve il decreto di pagamento nel 2004, dopo
aver presentato domanda di pensione con 37 anni di servizio oltre alla ricongiunzione; deve pagare l’onere per 5 anni, anche se arriva a 42 anni di servizio, perché il decreto viene emesso nel 2004, ma è come se venisse emesso
nel 1980, anche come determinazione dell’importo.
48
Conseguenze della domanda:
La presentazione della domanda di ricongiunzione non obbliga ad accettare il
pagamento dell’onere, ad eccezione del caso in cui i periodi siano indispensabili per accedere alla pensione.
Quando si riceve il decreto indicante i periodi ricongiungibili e l’onere relativo si decide se:
a) annullare la richiesta e non pagare l’onere (salvo il caso previsto nel
primo capoverso)
b) accettare il pagamento in forma rateale
c) accettare il pagamento in un’unica soluzione.
La non accettazione del pagamento preclude la possibilità di presentare una
nuova domanda per un periodo di 10 anni dalla data di presentazione di quella
respinta (oppure in caso di pensionamento prima dell’ultimo giorno di servizio)
Il pagamento rateale (conveniente data la modesta entità degli interessi), in
caso di pensionamento prima dell’estinzione del debito, si trasferisce sulla
pensione. Il numero delle rate mensili è generalmente pari al numero dei mesi
ricongiungibili, con un numero massimo di rate pari a 180 (15 anni).
49
Calcolo dell’onere:
La ricongiunzione legge 29 è in genere onerosa; il calcolo dell’onere viene effettuato in funzione:
- della retribuzione e dell’età all’atto della domanda per i periodi antecedenti il 31/12/92;
- della media retributiva dal 1/1/92 alla data della domanda e l’età per i
periodi posteriori al 31/12/92
- dell’aliquota contributiva e della retribuzione media degli ultimi 12
mesi dalla data della domanda per i periodi posteriori al 31/12/95 da
utilizzare per il calcolo contributivo della pensione.
Dall’importo ottenuto applicando alla retribuzione i parametri relativi all’età,
si detrae l’ammontare dei contributi che l’INPS trasferisce all’INPDAP, infine
si calcola il 50% per conoscere l’onere a carico dell’interessato.
Non è possibile fare un calcolo preventivo dell’onere se non si è in possesso
del tabulato dell’INPS contenente i periodi e l’ammontare dei contributi.
Qualora dopo la detrazione dei contributi giacenti all’INPS si ottenga un risultato negativo (i contributi superano l’importo calcolato), l’onere per il richiedente é pari a 0 (zero), ma i contributi in eccesso non vengono restituiti, perché sono comunque incamerati dall’INPDAP.
50
Ai sensi dell'art. 1 della legge 29/79 si possono invece ricongiungere le posizioni esistenti all'INPDAP con quelle presso l'INPS, in pratica il percorso inverso. Era conveniente a volte in quanto non oneroso, per cui si poteva evitare
la ricongiunzione dall'INPS all'INPDAP quando troppo onerosa.
Per effetto dell'art. 12 della legge 122/10, dal 1/7/2010 anche le ricongiunzioni ai sensi dell'art. 1 è diventata onerosa.
Nella maggior parte dei casi è così venuta meno la convenienza alla ricongiunzione.
Prima in alternativa si poteva ricorrere, con gli stessi risultati, alla legge
322/58 che però è stata abrogata dalla stessa legge 122/10.
Evidente l'intenzione del legislatore di impedire ai pubblici dipendenti il trasferimento all'INPS in tutti quei casi in cui questo si dimostrava per qualche
motivo conveniente e opportuno.
51
LA TOTALIZZAZIONE
La totalizzazione era stata introdotta dall’art. 71 della legge 388/2000 per permettere a quanti avevano posizioni contributive in più casse pensionistiche, ma
non maturavano in nessuna di esse i requisiti alla pensione, di riunire gratuitamente questi contributi e ottenere la pensione contributiva senza dover ricorrere
alla ricongiunzione legge 29/79 in molti casi piuttosto onerosa.
Il decreto legislativo n. 42/06 attuativo della legge delega 243/04, ha riveduto
questo istituto con modifiche radicali a partire dal 1/1/2006:
- si può chiedere la totalizzazione al compimento dei 65 anni di età se in
possesso di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, oppure con 40
anni di servizi utili a pensione;
- dal 1/1/06 è fissata in 6 anni la durata minima di ogni periodo da riunire;
dal 1/1/2008 é stata ridotta a 3 anni dall' 1, comma 76, lettera a) della legge 247/07.
- possono ricorrervi anche i superstiti per la pensione di reversibilità;
- la domanda deve essere presentata all’amministrazione presso la quale si
presta servizio al momento del pensionamento e può essere presentata anche da chi ha già in corso una domanda di ricongiunzione legge 29/79,
presentata prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo;
52
- la pensione viene corrisposta pro-rata, ovvero ognuna delle casse interessate corrisponde la sua quota; viene erogata dall’INPS, che poi si rivale
sia per gli importi sborsati per conto di altre casse che per gli oneri di gestione;
- il sistema di calcolo è quello contributivo, ma se il dipendente ha maturato
in una o più casse i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, queste
casse calcolano la loro quota di pensione col sistema vigente nelle stesse.
Alla totalizzazione sono particolarmente interessati i lavoratori autonomi o i liberi professionisti che hanno periodi di contribuzione come lavoratori dipendenti, oppure quanti sono iscritti alla gestione separata INPS, come i co.co.co o i
lavoratori a progetto, i cui contributi prima non potevano essere trasferiti.
53
MAGGIORAZIONE DEI SERVIZI
1) Ai sensi dell’art. 63 della Legge 11/7/80 - n. 312 è riconosciuta la
maggiorazione di un terzo al servizio prestato prima del 13/7/1980,
data di entrata in vigore della legge:
 dal personale direttivo (direttori degli Istituti statali per i sordomuti e
delle scuola statali per ciechi);
 dal personale docente e assistente educativo nelle istituzioni statali
aventi particolari finalità o nelle sezioni e classi speciali statali di cui al
D.P.R. 31/10/75, n. 970;
 dal personale docente nelle scuole carcerarie statali;
 dal personale docente nelle ex classi differenziali ed in quelle annesse
alle case di rieducazione e agli Istituti penali minorili statali;
 dal personale docente nelle scuole all’aperto e nelle scuole statali per i
nomadi.
54
2) Ai sensi dell’art. 24 del T.U. 1092/73 sono aumentati della metà per i
primi 2 anni e di un terzo per il tempo successivo, i servizi di ruolo e
non di ruolo prestati:
 nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero;
 dagli insegnanti della scuola primaria presso scuole funzionanti in
paesi in via di sviluppo fuori d’ Europa e dipendenti da tali paesi o da
organismi internazionali, ai sensi della Legge 2/4/68 n. 465;
 dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non
amministrata dall’Italia;
 dagli insegnanti nelle scuole delle cessate colonie italiane;
 dagli insegnanti nelle scuole della Somalia, durante l’amministrazione italiana o in attuazione dell’assistenza tecnica accordata dall’Italia
allo Stato somalo.
N.B.: Se il servizio di cui alla precedente lettere A) è stato reso in periodi diversi, la maggiorazione si calcola come se detto servizio fosse
stato prestato senza interruzione.
55
Esempio:
Un insegnante che ha prestato servizio per 2 anni all’estero e per 2
anni, in una scuola della zona di Trieste non amministrata dall’Italia, ha
diritto alla seguente maggiorazione:
- 50% dei primi 2 anni = anni 1
- 1/3 dei successivi 2 anni = mesi 8
Complessivamente, quindi anni 1 e mesi 8.
1) Ai sensi dell’art. 24 del T.U. 1092/73 sono aumentati di un terzo i servizi prestati:
 come insegnante elementare nelle scuole site nelle località delle province di Trento e Bolzano indicate nell’allegato a) al R.D. 27/8/32, n.
1127;
 come insegnante elementare nelle scuole di V categoria e rurali dipendenti dai provveditorati di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto
 dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o
circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle precedenti lettere A)
e B).
56
Le maggiorazioni di cui sopra:
a) Sono da concedere anche per i servizi non di ruolo (giusta decisione
della C.d.C. – Sezione III giurisdizionale (pensioni civili) n. 35014 del
24/10/74 - C.M. 9/02/77 n. 36);
b) Si attribuiscono d’ufficio. Tuttavia è consigliabile che gli interessati presentino apposita domanda, in carta semplice, con allegato il certificato di servizio relativo ai periodi di cui si chiede la supervalutazione (C.M. 8/7/82, n.
209).
c) Non possono superare i 5 anni.
57
MAGGIORAZIONI PER INVALIDITA’
Invalidi al 75%
La legge finanziaria per il 2001, la 388 del 23/12/2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2000, all’art. 80 riconosce:
“A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della
legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è
stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime
quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio
di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell'anzianità contributiva, il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di
cinque anni di contribuzione figurativa.”
58
Questa maggiorazione é utile sia ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, sia ai fini della determinazione della percentuale per il calcolo dell’importo della pensione. Per i sordomuti il riconoscimento vale dall’inizio dell’attività
lavorativa. Non è chiaro se la decorrenza dal 1/1/02 sia riferita al diritto al riconoscimento o al periodo di invalidità utile.
Ciechi o ipovedenti
La legge 113 del 29/3/85, avente per oggetto “Aggiornamento della disciplina
del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”
all’art. 9 – comma 2, riconosce ai centralinisti non vedenti una maggiorazione
ai fini pensionistici di 4 mesi per ogni anno di lavoro effettivamente prestato.
Non ci sono limiti al riconoscimento.
La legge n. 120 del 28/3/91, avente come oggetto “Norme in favore dei privi
della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola.”, con
l’art. 2 estende ai privi della vista quanto previsto dalla legge 113/85 ovvero il
riconoscimento ai fini pensionistici di una maggiorazione di 4 mesi per ogni
anno di lavoro effettivamente prestato.
La condizione di cieco è estesa all’ipovedente grave (art. 6 della legge 482/68).
59
PART-TIME
Il servizio prestato a part-time viene così valutato:
a) come se fosse a tempo normale ai fini dell’anzianità pensionistica;
b) in proporzione (di norma il 50%) ai fini del calcolo della pensione (un anno a
part-time al 50% vale sei mesi e fa aumentare la percentuale della pensione dello
0,90 anziché dell’1,80%).
I servizi preruolo a part-time o comunque con orario ridotto si valutano per intero sia ai fini del diritto sia ai fini del calcolo.
PENSIONE E PART-TIME
E’ possibile chiedere la pensione e il part.time, riscuotendo in proporzione (di
norma al 50%) sia la pensione che il part-time.
In questo caso il pagamento della buonuscita viene rinviato.
Va chiesto per almeno due anni e dopo il primo anno si può chiedere la sospensione solo con fondate motivazioni.
Alla cessazione del part-time la pensione viene riliquidata con la nuova percentuale maturata e la nuova anzianità.
60
CALCOLO DELLA PENSIONE
Ai sensi della legge 335/95, la pensione viene calcolata:
a) col sistema retributivo per coloro che avevano almeno 18 anni di contributi al
31/12/95
b) col sistema misto - retributivo per l’anzianità maturata al 31/12/95, contributivo per l’anzianità maturata dal 1/1/96 in poi (1) - per coloro che avevano meno
di 18 anni di contributi al 31/12/95
c) col sistema contributivo per quanti hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il
31/12/95 e per quanti optano per il contributivo (2)
(1) – per quanto riguarda i riscatti si deve guardare il periodo in cui sono stati fatti i servizi
indipendentemente dal fatto che la domanda che la domanda sia stata presentata dopo il
31/12/96
(2) – ai sensi della legge delega Maroni dal 1/1/08 le donne con 57 anni di età e 35 di contributi
61
CALCOLO COL SISTEMA RETRIBUTIVO
La retribuzione base da considerare è quella in godimento alla cessazione per
l’anzianità maturata al 31/12/92 e la media della retribuzione degli ultimi 10
anni per l’anzianità maturata dal 1/1/93 alla cessazione.
Ma il parametro degli ultimi 10 anni (120 mesi) sarà valido solo a regime da novembre 2008, nella fase transitoria il periodo per il calcolo in mesi della media
si ottiene con le formule:
fino 31/12/95:
((AnnoP – 1993) x 12 + Mese) x 0,5
dal 1/1/96:
((AnnoP – 1996) x 12 + Mese) x 0,66666 + 18
Esempio:
Pensionamento al 1 settembre 2002
((2002 – 1996) x 12 + 9) x 0,66666 + 18 = 71,3328 arrotondato a 71
Diciamo più semplicemente che fino al 95 si considera la metà (6 mesi all’anno)
e dal 1/1/96 si considerano 2/3 (8 mesi all’anno).
62
Nella tabella che segue si può ricavare in mesi il periodo da considerare.
Esempio: pensionamento dal 1° marzo 2000 sono mesi 51
pensionamento dal 1° settembre 2005 sono mesi 95
MESI DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO DELLA MEDIA RETRIBUTIVA
Per il personale della scuola le cessazioni non dipendenti da malattia decorrono dal 1° settembre
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
gen
0
6
12
18
25
33
41
49
57
65
73
81
feb
0
6
12
18
26
34
42
50
58
66
74
82
mar
1
7
13
19
27
35
43
51
59
67
75
83
apr
1
7
13
19
27
35
43
51
59
67
75
83
mag
2
8
14
20
28
36
44
52
60
68
76
84
giu
2
8
14
21
29
37
45
53
61
69
77
85
lul
3
9
15
21
29
37
45
53
61
69
77
85
ago
3
9
15
22
30
38
46
54
62
70
78
86
set
4
10
16
23
31
39
47
55
63
71
79
87
ott
4
10
16
23
31
39
47
55
63
71
79
87
nov
5
11
17
24
32
40
48
56
64
72
80
88
dic
5
11
17
25
33
41
49
57
65
73
81
89
N.B. L'anno è quello della cessazione, il mese quello dal quale ha inizio la cessazione.
89
90
91
91
92
93
93
94
95
95
96
97
97
98
99
99
100
101
101
102
103
103
104
105
105
106
107
107
108
109
109
110
111
111
112
113
113
114
115
115
116
117
117
118
119
119
120
63
Le due quote della parte B:
A norma di legge dal 1993 le medie per il calcolo della parte B della pensione
sono due:
a) media intera per il periodo 1/1/93-31/12/96
a) media ridotta secondo i tetti calcolati ai sensi della legge 67/88 e aggiornati
ogni anno in base al dato ISTAT sull’inflazione.
A titolo semplificativo viene indicata la procedura di applicazione dei tetti sulle
pensioni per l’anno 2007:
Media intera periodo 1/1/92-31/12/97 = 56.180,25
Oltre
Fino a
40.083,00
53.310,39
66.537,78
76.157,70
%
100%
80%
67,50%
55%
45%
Fascia A
Fascia B (+33%)
40.083,00
Fascia C (+66%)
53.310,39
Fascia D (+90%)
66.537,78
Fascia E
76.157,70
Media ridotta periodo 1/1/98 – cessazione = 52.602,07
Importo
40.083,00
10.581,91
1.937,16
-
64
Se la media non supera l’importo di € 40.083,00 non subisce alcuna decurtazione per il calcolo del periodo dal 1/1/97 alla cessazione; attualmente per quanto
riguarda il personale della scuola, solo i dirigenti scolastici superano il tetto indicato pertanto la stessa media è valida per entrambi i periodi.
Per i dipendenti del settore privato (INPS) i tetti retributivi oltre i quali le aliquote di rendimento per il calcolo della pensione sono ridotte furono introdotti dalla
Legge 67/88.
Per i pubblici dipendenti vengono applicati a partire dal 1/1/98.
65
ALIQUOTE PENSIONE RETRIBUTIVA SCUOLA E STATO
anni mesi 0 mesi 1 mesi 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 10 mesi 11
1
2,33
2,53
2,72
2,92
3,11
3,31
3,50
3,70
3,89
4,09
4,28
4,48
2
4,67
4,86
5,06
5,25
5,45
5,64
5,84
6,03
6,22
6,42
6,61
6,81
3
7,00
7,19
7,39
7,58
7,78
7,97
8,17
8,36
8,55
8,75
8,94
9,14
4
9,33
9,53
9,72
9,92
10,11
10,31
10,50
10,70
10,89
11,09
11,28
11,48
5
11,67
11,86
12,06
12,25
12,45
12,64
12,84
13,03
13,22
13,42
13,61
13,81
6
14,00
14,19
14,39
14,58
14,78
14,97
15,17
15,36
15,55
15,75
15,94
16,14
7
16,33
16,53
16,72
16,92
17,11
17,31
17,50
17,70
17,89
18,09
18,28
18,48
8
18,67
18,86
19,06
19,25
19,45
19,64
19,84
20,03
20,22
20,42
20,61
20,81
9
21,00
21,20
21,39
21,58
21,78
21,97
22,17
22,36
22,56
22,75
22,95
23,14
10
23,33
23,53
23,72
23,92
24,11
24,31
24,50
24,70
24,89
25,08
25,28
25,47
11
25,67
25,86
26,06
26,25
26,45
26,64
26,84
27,03
27,22
27,42
27,61
27,81
12
28,00
28,20
28,39
28,58
28,78
28,97
29,17
29,36
29,55
29,75
29,94
30,14
13
30,33
30,52
30,72
30,91
31,11
31,30
31,50
31,69
31,89
32,08
32,28
32,47
14
32,67
32,86
33,06
33,25
33,45
33,64
33,84
34,03
34,22
34,42
34,61
34,81
15
35,00
35,15
35,30
35,45
35,60
35,75
35,90
36,05
36,20
36,35
36,50
36,65
16
36,80
36,95
37,10
37,25
37,40
37,55
37,70
37,85
38,00
38,15
38,30
38,45
17
38,60
38,75
38,90
39,05
39,20
39,35
39,50
39,65
39,80
39,95
40,10
40,25
18
40,40
40,55
40,70
40,85
41,00
41,15
41,30
41,45
41,60
41,75
41,90
42,05
19
42,20
42,35
42,50
42,65
42,80
42,95
43,10
43,25
43,40
43,55
43,70
43,85
20
44,00
44,15
44,30
44,45
44,60
44,75
44,90
45,05
45,20
45,35
45,50
45,65
66
anni mesi 0 mesi 1 mesi 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 10 mesi 11
21
45,80
45,95
46,10
46,25
46,40
46,55
46,70
46,85
47,00
47,15
47,30
47,45
22
47,60
47,75
47,90
48,05
48,20
48,35
48,50
48,65
48,80
48,95
49,10
49,25
23
49,40
49,55
49,70
49,85
50,00
50,15
50,30
50,45
50,60
50,75
50,90
51,05
24
51,20
51,35
51,50
51,65
51,80
51,95
52,10
52,25
52,40
52,55
52,70
52,85
25
53,00
53,15
53,30
53,45
53,60
53,75
53,90
54,05
54,20
54,35
54,50
54,65
26
54,80
54,95
55,10
55,25
55,40
55,55
55,70
55,85
56,00
56,15
56,30
56,45
27
56,60
56,75
56,90
57,05
57,20
57,35
57,50
57,65
57,80
57,95
58,10
58,25
28
58,40
58,55
58,70
58,85
59,00
59,15
59,30
59,45
59,60
59,75
59,90
60,05
29
60,20
60,35
60,50
60,65
60,80
60,95
61,10
61,25
61,40
61,55
61,70
61,85
30
62,00
62,15
62,30
62,45
62,60
62,75
62,90
63,05
63,20
63,35
63,50
63,65
31
63,80
63,95
64,10
64,25
64,40
64,55
64,70
64,85
65,00
65,15
65,30
65,45
32
65,60
65,75
65,90
66,05
66,20
66,35
66,50
66,65
66,80
66,95
67,10
67,25
33
67,40
67,55
67,70
67,85
68,00
68,15
68,30
68,45
68,60
68,75
68,90
69,05
34
69,20
69,35
69,50
69,65
69,80
69,95
70,10
70,25
70,40
70,55
70,70
70,85
35
71,00
71,15
71,30
71,45
71,60
71,75
71,90
72,05
72,20
72,35
72,50
72,65
36
72,80
72,95
73,10
73,25
73,40
73,55
73,70
73,85
74,00
74,15
74,30
74,45
37
74,60
74,75
74,90
75,05
75,20
75,35
75,50
75,65
75,80
75,95
76,10
76,25
38
76,40
76,55
76,70
76,85
77,00
77,15
77,30
77,45
77,60
77,75
77,90
78,05
39
78,20
78,35
78,50
78,65
78,80
78,95
79,10
79,25
79,40
79,55
79,70
79,85
40
80,00
67
Come calcolare le aliquote:
Esempio 1:
Docente che lascia il servizio al 31/8/2005 con anni 37 e mesi 4
Al 31/12/92 aveva un’anzianità di anni 24 e mesi 7
Al 31/12/97 aveva un’anzianità di anni 29 e mesi 7
Percentuale al 31/12/92:
Percentuale al 31/12/97:
Percentuale al 31/8/2005:
52,25
61,25
75,20
Esempio 2:
Lo stesso caso con una variante: part-time al 50% negli anni scolastici 95/96 e
96/97:
Percentuale al 31/12/92:
Percentuale al 31/12/97:
Percentuale al 31/8/2005:
52,25
59,45
73,40
I due anni a part-time al 50% comportano un incremento di 1,8 anziché 3,6.
68
CALCOLO COL SISTEMA MISTO
Riguarda coloro che al 31/12/95 avevano meno di 18 anni di contributi per i
quali la pensione è calcolata col sistema retributivo per l’anzianità maturata al
31/12/95 e col sistema contributivo per il periodo dal 1/1/96 alla cessazione.
Per il calcolo contributivo è necessario conoscere la retribuzione pensionabile
annua dal 1° gennaio 1996 alla cessazione oppure; tale retribuzione comprende
tutti gli importi sottoposti alla trattenuta dell’8,75% per il fondo previdenziale:
1) stipendio base
2) assegno ad personam
3) maggiorazione del 18% dello stipendio base/salario accessorio (1)
4) indennità integrativa speciale
5) tredicesima
(1) Ogni anno scegliere tra i due importi quello maggiore.
69
Sequenza delle operazioni per il calcolo:
1) Individuare il montante individuale: si aggiunge il montante dell’anno
precedente al 33% della retribuzione utile e la somma si moltiplica per il
coefficiente di capitalizzazione.
anno
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1
montante
anno
precedente
2
coeffic.
di
capitaliz.
3
montante
anno prec.
rivalutato
4
retribuzione
annua
utile
5.581,40
11.809,29
18.467,94
25.684,02
33.266,46
41.280,21
49.680,18
59.478,75
1,055871
1,053597
1,056503
1,051781
1,047781
1,043698
1,041614
1
5.893,24
12.442,23
19.511,43
27.013,97
34.855,96
43.084,08
51.747,57
59.478,75
16.913,35
17.927,43
18.259,74
18.704,83
18.946,94
19.467,42
19.988,18
23.427,81
15.618,54
(1x2)
5
33% della
retribuz.
utile.
6
montante
(4 x 33%)
(3+5)
5.581,40
5.916,05
6.025,71
6.172,59
6.252,49
6.424,25
6.596,10
7.731,18
5.154,12
5.581,40
11.809,29
18.467,94
25.684,02
33.266,46
41.280,21
49.680,18
59.478,75
64.632,87
Il montante individuale alla cessazione è di € 64.632,87
I coefficienti di capitalizzazione cambiano ogni anno e rappresentano l’adeguamento delle retribuzioni al valore reale al momento della cessazione e sono riferiti alla variazione quinquennale del PIL (prodotto interno lordo).
70
2) Calcolare la pensione annua applicando al montante la percentuale indicata dal coefficiente di trasformazione il quale è determinato dall’età dell’interessato in anni e mesi come da tabelle:
età
57
58
59
60
61
62
63
64
65
0
4,720
4,860
5,006
5,163
5,334
5,514
5,706
5,911
6,136
età
57
58
59
60
61
62
63
64
65
0
4,419
4,538
4,664
4,798
4,940
5,093
5,257
5,432
5,620
Tabella coefficienti calcolo contributivo in vigore sino al 31/12/09
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4,732 4,743 4,755 4,767 4,778 4,790 4,802 4,813 4,825
4,872 4,884 4,897 4,909 4,921 4,933 4,945 4,957 4,970
5,019 5,032 5,045 5,058 5,071 5,085 5,098 5,111 5,124
5,177 5,192 5,206 5,220 5,234 5,249 5,263 5,277 5,291
5,349 5,364 5,379 5,394 5,409 5,424 5,439 5,454 5,469
5,530 5,546 5,562 5,578 5,594 5,610 5,626 5,642 5,658
5,723 5,740 5,757 5,774 5,791 5,809 5,826 5,843 5,860
5,930 5,949 5,967 5,986 6,005 6,024 6,042 6,061 6,080
10
4,837
4,982
5,137
5,306
5,484
5,674
5,877
6,099
11
4,848
4,994
5,150
5,320
5,499
5,690
5,894
6,117
Tabella coefficienti calcolo contributivo in vigore sino dal 1/1/2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4,429 4,439 4,449 4,459 4,469 4,479 4,488 4,498 4,508
4,549 4,559 4,570 4,580 4,591 4,601 4,612 4,622 4,633
4,675 4,686 4,698 4,709 4,720 4,731 4,742 4,753 4,765
4,810 4,822 4,834 4,845 4,857 4,869 4,881 4,893 4,905
4,953 4,966 4,978 4,991 5,004 5,017 5,029 5,042 5,055
5,107 5,120 5,134 5,148 5,161 5,175 5,189 5,202 5,216
5,272 5,286 5,301 5,315 5,330 5,345 5,359 5,374 5,388
5,448 5,463 5,479 5,495 5,510 5,526 5,542 5,557 5,573
10
4,518
4,643
4,776
4,916
5,068
5,230
5,403
5,589
11
4,528
4,654
4,787
4,928
5,080
5,243
5,417
5,604
71
Montante maturato € 154.360,15
Età alla cessazione anni 60 e mesi 8
Cessazione dal servizio nel 2009
Coefficiente = 5,277
Quota B della pensione comprensiva della tredicesima = € 8.145,59
Pensione annua quota B = € 7.519,00 (8.145,59:13x12)
Pensione mensile lorda quota B = € 626,58
Cessazione dal servizio nel 2010
Coefficiente = 4,893
Quota B della pensione comprensiva della tredicesima = € 7.552,84
Pensione annua quota B = € 6.971,85 (7.552,84:13x12)
Pensione mensile lorda quota B = € 580,99
Se il pensionato ha meno di 57 anni (dispensa per motivi di salute), si applica il
coefficiente valido per i 57 anni, se ne ha più di 65 il coefficiente valido per i 65
anni.
72
CALCOLO COL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Questo tipo di calcolo riguarda:
1) quanti non hanno alcuna posizione contributiva precedente il 31/12/95,
neppure in seguito a riscatto o ricongiunzione di periodi utili;
2) quanti essendo in regime di sistema misto optano per il sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell’art. 1 della legge 335/95 e della legge
503/01;
3) quanti optano per il sistema contributivo ai sensi del comma 9 dell’art. 1
della legge 243/04
73
OPZIONE PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
L’art. 1, comma 23, della legge 335/95 permette l’opzione per il sistema contributivo, limitato poi a quanti sono in regime di calcolo misto dalla legge 503/01.
Dopo l’intervento della legge 243/04 che ha innalzato l’età minima per la pensione contributiva a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, si è notevolmente
ristretta la possibilità di utilizzare questa opzione; a mio avviso solo nel caso di
chi ha cominciato a lavorare tardi e raggiunge il limite di età senza maturare il
minimo di 20 anni per la pensione di anzianità (col contributivo ne bastano 15).
L’art. 1, comma 9, della legge 243/04 permette l’opzione al personale femminile
per accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 57 di età.
Queste opportunità non possono essere prese a cuor leggero, in quanto il calcolo
è fortemente penalizzante.
Le norme applicative specifiche sono state emanate col D. L.vo 180/97 e col
D.L. 158/01, convertito nella legge 248/01.
74
Nei casi di opzione, la procedura prevede il calcolo della pensione distinguendo
l’anzianità in due periodi:
1) periodo fino al 31/12/95
2) periodo dal 1/1/96 alla cessazione
Si procede al calcolo dei montanti seguendo criteri differenti e infine si sommano i risultati per ottenere il montante complessivo al quale applicare i coefficienti della tabella allegata alla legge 335/95 fino al 31/12/09 e quella aggiornata
dalla legge 247/07 dal 1/1/2010 in poi.
La procedura di calcolo del primo montante è piuttosto complessa, per un approfondimento si rimanda alla circolare INPDAP n. 62 del 27/11/97; quella del secondo periodo segue la procedura prevista dalla legge 335/95 ed è identica a
quella seguita per il calcolo col sistema misto.
75
LA PENSIONE PER MOTIVI DI SALUTE
Vi rientrano tre tipologie:
1) la dispensa dal servizio per motivi di salute
2) l’inabilità permanente e assoluta legge 335/95
3) la pensione di privilegio
In tutti questi casi bisogna sottoporsi alla visita collegiale presso la A.S.L. di
competenza, esibendo la documentazione medica rilasciata dagli ospedali e dai
medici che hanno seguito la patologia nel corso degli anni.
La visita può essere richiesta dall’interessato, ma anche dall’Amministrazione,
qualora le condizioni di salute pregiudichino il servizio.
La domanda può essere presentata all’Amministrazione in qualsiasi momento e
il pensionamento decorre dal completamento dell’iter procedurale.
Se il parere del collegio medico è favorevole, si è collocati d’ufficio in aspettativa in attesa del decreto di pensione; durante l’aspettativa si applicano le norme
previste dal CCNL in materia di riduzione dello stipendio.
76
La dispensa per motivi di salute
Le condizioni di salute per ottenere la dispensa dal servizio non sono di invalidità totale, ma è sufficiente “un’inidoneità fisica assoluta e permanente a qualsiasi
proficuo lavoro”, oppure, caso più frequente, “un’inidoneità fisica assoluta e
permanente alle proprie attività istituzionali”.
Nel secondo caso viene riconosciuta l’inidoneità alle proprie funzioni, ma l’idoneità ad altre mansioni, con la possibilità, a scelta dell’interessato, di essere destinato ad altra attività compatibile con le sue condizioni di salute invece di essere dimesso dal servizio.
Inoltre la valutazione della patologia viene fatta in funzione dell’attività professionale: un’irreversibile compromissione delle corde vocali è motivo valido per
il docente, non per il personale ATA.
La dispensa per motivi di salute fa accedere alla pensione calcolata sulla base
dello stipendio e dell’anzianità pensionistica maturati, purchè sia acquisito il requisito minimo di anzianità che é di 15 anni.
77
L’inabilità permanente e assoluta legge 335/95
Fino al 1995 questa possibilità era riconosciuta ai lavoratori del settore privato,
non a quelli del pubblico impiego, per i quali è stata introdotta a partire dal
1/1/96 dal comma 12 dell’art. 2 della legge 335/95.
Presuppone il riconoscimento di “un’inabilità assoluta e permanente a svolgere
qualsiasi attività lavorativa”
Importante: chi ha ottenuto la dispensa per motivi di salute (punto precedente),
entro due anni può chiedere di essere sottoposto a visita medica per il riconoscimento dell’inabilità legge 335, usufruendo delle più favorevoli condizioni per il
calcolo della pensione.
Infatti il calcolo della pensione in questo caso segue una procedura molto più
complessa, ma più favorevole:
1) si calcola la pensione con l’anzianità che avrebbe maturato lavorando fino
a 65 anni (se ha diritto ad un calcolo di tipo retributivo) oppure fino a 60
anni (se ha diritto ad una pensione col sistema misto), col limite massimo
di 40 anni
78
2) si calcola la pensione di privilegio cui avrebbe diritto se la patologia causa del pensionamento fosse dovuta a causa di servizio
3) si calcola l’80% della base pensionabile (ovvero della retribuzione pensionabile relativa alla quota A e alla quota B della pensione)
La pensione cui ha diritto corrisponde all’importo minore dei tre.
E questo in applicazione della norma che mentre da una parte riconosce l’aumento dell’anzianità pensionistica, dall’altro prescrive che l’importo della pensione non può superare la pensione di privilegio, né l’80% della base retributiva.
N.B.: Per il personale della scuola e per i dipendenti statali il calcolo della pensione di privilegio (2) coincide con quello della base pensionabile (3).
79
La pensione di privilegio
Si ha diritto quando la patologia che ha causato il pensionamento, quindi di cat.
A, è dovuta a causa di servizio, anche se l’invalidità è sopraggiunta in un secondo momento in seguito ad aggravamento.
Il suo calcolo è differenziato a secondo della cassa pensionistica alla quale si appartiene e le differenze nel risultato finale possono essere anche notevoli.
Per il personale della scuola e per i dipendenti statali, appartenenti alla stessa
cassa pensionistica gestita dall’INPDAP (la CPS), è pari all’80% della base pensionabile.
Come calcolare la base pensionabile:
(Retribuzione utile alla cessazione x aliquota pensione al 31/12/92) +
(Retribuzione media quota B x aliquota pensione quota B)
ed infine
(Somma ottenuta : aliquota pensione intera)
80
Esempio di calcolo:
Insegnante di scuola secondaria di 2° grado
Anzianità al 31/12/92 anni 7 e mesi 8 – aliquota 17,889 – Retribuzione utile alla
cessazione € 27.189,42 (per calcolo quota A)
Anzianità alla cessazione anni 22 e mesi 4 – aliquota 48,20% – Retribuzione
media quota B = € 25.121,66
Base contributiva =
= (27.189,42 x 0,17889) + (25.121,66 x (0,482 – 0,17889)) / 0,4820 = 25.889,09
Pensione di privilegio = 25.889,09 x 0,8 = 20.711,27
N.B.: Per coloro che superano i tetti retributivi si deve suddividere la parte B in
due quote: 1/1/93-31/12/97 e 1/1/98-cessazione.
Per quanto riguarda il personale della scuola solo i dirigenti scolastici superano i
tetti retributivi.
81
LE NOVITA' DAL 1/1/2008
La legge 243/04 (Riforma Maroni) è stata integrata dalla legge 247/07 (Riforma
Prodi) che ne ha modificato essenzialmente la parte sui requisiti necessari per
accedere alla pensione, attutendo il cosiddetto “scalone”.
REQUISITI LEGGE 247/07 IN VIGORE DAL 1/1/08
Decorrenza pensione
Età
Anzianità contrib.
1/9/2008
1/9/2009
58
35
Qualsiasi
40
59
36
60
35
Qualsiasi
40
60
36
61
35
Qualsiasi
40
61
36
62
35
Qualsiasi
40
1/9/2010
1/9/2011
1/9/2012
1/9/2013
Quote
95
96
97
82
Vediamo cosa cambia per il personale della scuola, sintetizzando le novità in vigore dal 1/1/2008:
1 - Osserviamo innanzitutto che mentre per gli altri lavoratori dipendenti la quota 95 è il requisito richiesto a partire dal 1/7/09, per il personale della scuola, che
verrebbe penalizzato in quanto dispone di una sola finestra di uscita, decorre invece dal 1/1/2010.
2 - Per il solo personale della scuola all’art. 1, comma 2 della legge 247/07 viene
ribadita la norma che per l’uscita al 1° settembre, i requisiti possono essere maturati entro il 31 dicembre dello stesso anno.
3 – Va in vigore quanto previsto dal comma 3 dell’art 1 della legge 243 per
quanto riguarda la norma di salvaguardia: coloro che al 31/12/07 avevano maturato i requisiti allora vigenti, mantengono il diritto acquisito, indipendentemente
dall’aver presentato o meno la richiesta di certificazione.
4 – Va in vigore quanto previsto dall’art. 1, comma 6, lettera b della legge 243
in materia di pensione contributiva: pur restando fermo il requisito di almeno 5
anni di contribuzione, l’età minima viene elevata a 60 anni per le donne e 65 per
gli uomini; anche per le donne, però, si chiede il requisito dei 65 anni qualora
non maturino un importo della pensione pari all’assegno sociale maggiorato del
20%. Con 35 anni di contribuzione si potrà accedere alla pensione contributiva
83
con il requisito dell’età vigente per le altre pensioni e non necessariamente di 65
anni.
5 – Va in vigore in via sperimentale fino al 2015 quanto previsto dall’art. 1,
comma 9 della legge 243 che permette solo al personale femminile di optare per
la pensione contributiva con il requisito di 35 anni di contribuzione e 57 di età;
ovviamente il calcolo contributivo è fortemente penalizzante.
6 – In materia di riscatti viene introdotta la norma che permette, a quanti presentano la domanda dal 1/1/08 in poi, di pagare l’onere a rate mensili senza interessi in 10 anni. Coloro che non hanno cominciato a lavorare possono riscattare il
periodo di studi universitari ratealmente; la domanda va presentata all’INPS che
si farà carico, successivamente, di trasferire la posizione in altro istituto previdenziale quando l’interessato inizierà l’attività lavorativa.
7 – Contrariamente a quanto previsto dalla legge 335/95, il periodo di studi universitari posteriore al 31/12/95, utile per il calcolo contributivo, è utile anche
come anzianità contributiva per maturare i 35 oppure i 40 anni.
84
LE QUOTE
Dal 2010, in applicazione della legge 247/07, anche per il personale della scuola
si applica il criterio delle quote. Oltre a raggiungere la quota, bisogna aver maturato un minimo di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva:
Quota
Età minima
Anzianità minima
2010
95
59
35
2011
96
60
35
2012
96
60
35
2013
97
61
35
Oltre il 2013
97
61
35
Come verificare se si é maturata la quota
Per il personale della scuola la data di riferimento per maturare i requisiti è quella del 31 dicembre.
Per verificare se si matura il diritto alla pensione di anzianità si deve:
1) innanzitutto verificare se si maturano l'età minima e i 35 anni di anzianità senza arrotondamenti (34 anni, 11 mesi e 29 giorni al 31 dicembre non fanno matu-
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rare il requisito!);
3) sommare l'età e l'anzianità in anni, mesi e giorni per verificare se si raggiunge
la quota
Esempi del calcolo della quota 95 nel 2010:
Primo esempio:
Età al 31 dicembre anni 59, mesi 8 e giorni 12
Anzianità al 31 dicembre anni 35, mesi 3 e giorni 18
Totale 94, mesi 11 e giorni 30 ovvero 95
Si raggiunge la quota 95 e si matura il diritto.
Secondo esempio:
Età al 31 dicembre anni 59, mesi 5 e giorni 20
Anzianità al 31 dicembre anni 35, mesi 6 e giorni 9
Totale 94, mesi 11 e giorni 29
Non si raggiunge la quota 95 e non si matura il diritto.
Terzo esempio:
Età al 31 dicembre anni 60, mesi 3 e giorni 8
Anzianità al 31 dicembre anni 34, mesi 10 e giorni 19
Totale 95, mesi 1 e giorni 19
Si raggiunge la quota 95, ma non i 35 di anzianità, non si matura il diritto
86
IL CUMULO
L'art.19 del decreto legge n. 112/08 convertito nella legge 133 del 6/8/2008 ha
rivoluzionato la normativa riconoscendo la possibilità di cumulo, senza limiti,
sia per il lavoro dipendente che autonomo.
La norma è applicabile limitatamente alle pensioni dirette, escluse , però, quelle
col sistema contributivo per le quali il cumulo totale è limitato ai casi di limite di
anzianità (40 anni di servizio) o di età (pensione di vecchiaia).
Attualmente nel 2010 la pensione di vecchiaia si matura: uomini a 65 anni –
donne del settore privato a 60 anni – donne del settore pubblico a 61 e gradatamente dal 2018 a regime a 65 anni.
La normativa si applica anche a quanti sono andati in pensione prima dell'entrata
in vigore del decreto legge.
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DECORRENZA DELLA PENSIONE
Per il personale a tempo indeterminato le dimissioni decorrono dal 1° settembre
e la pensione decorre dalla stessa data se si maturano i requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno. Infatti per il personale della scuola non si osservano le
norme sulle finestre di uscita vigenti per tutti gli altri lavoratori dipendenti pubblici e privati.
E questo ai sensi del comma 9 dell'art. 59 della legge 449 del 27/2/97, la cui applicazione è stata ribadita dal comma 1 dell'art. 12 della legge 122/ del 30/7/10.
Le dimissioni vanno presentate con notevole anticipo per favorire la gestione degli organici, di norma in gennaio, entro la data indicata dall'apposita circolare
ministeriale.
88
Tutto ciò non è applicabile al personale a tempo determinato il quale non deve
presentare le dimissioni dal servizio, ma decade per cessazione della nomina.
Per ottenere la pensione pertanto deve rispettare le norme vigenti per i lavoratori
dipendenti e non quelle valide per il personale della scuola.
Quindi la pensione decorre dalla data prevista dalle norme sulle uscite (dette finestre), se alla cessazione (quindi al 31 agosto) ha maturato i requisiti per la
pensione.
Ciò riguarda essenzialmente gli insegnanti di religione non immessi in ruolo.
89
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 72 del decreto legge 112/08 convertito nella legge 133 del
6/8/2008, il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età non è più un diritto,
ma è facoltà dell’amministrazione accogliere la richiesta che deve essere avanzata da 24 a 12 mesi prima del compimento dei 65 anni.
Con la direttiva n. 13 del 2/2/09 del MIUR viene precisato che l’istanza di trattenimento in servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni
entro il suddetto limite di età dei 65 anni. Infatti restano validi i commi 2 e 3 dell’art. 509 del DPR 297/94 che danno diritto, non soggetto a valutazione discrezionale dell’Amministrazione, nel caso in cui non si sia maturata l’anzianità minima o massima per il pensionamento, di chiedere di restare in servizio fino al
raggiungimento di tale anzianità o comunque non oltre il settantesimo anno.
Il diritto decade se l’anzianità necessaria non può essere raggiunta entro il 70°
anno.
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CESSAZIONI PER LIMITI DI SERVIZIO
Lo stesso art. 72 della legge 133/08 riconosceva all’amministrazione la facoltà
di interrompere il rapporto di lavoro (recesso) in presenza di anzianità contributiva di 40 anni, con un preavviso di sei mesi. Con la direttiva n. 13 del 2/2/09 del
MIUR veniva precisato che si doveva applicare il recesso nei casi di personale
appartenente a categorie in esubero, personale il cui servizio è non era ottimale
per motivi di salute, personale con demeriti nel servizio per incapacità.
L’art. 6, comma 3 della legge 15/09 ne aveva di fatto annullato gli effetti limitando l’anzianità pensionistica agli anni di effettivo lavoro.
Il decreto legge 78/09, convertito nella legge 102/09, ripristina le primitive indicazioni dal 3/8/09: si valuta tutta l’anzianità pensionabile.
La circolare n. 4 della Funzione Pubblica, emanata in agosto 2009, indica gli
orientamenti applicativi.
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PUBBLICO IMPIEGO
ANCHE LE DONNE IN PENSIONE A 65 ANNI
Il decreto legge n. 78 del 1/7/09 con i provvedimenti anticrisi è stato convertito
nella legge 102/09. L'art. 22-ter, in applicazione delle disposizioni diramate dalla Comunità Europea, modifica l'età minima per la pensione di vecchiaia delle
donne del pubblico impiego.
dal 1 gennaio 2010 anni 61
dal 1 gennaio 2012 anni 62
dal 1 gennaio 2014 anni 63
dal 1 gennaio 2016 anni 64
dal 1 gennaio 2018 anni 65
Limitatamente al pubblico impiego, la stessa variazione si applica all'età minima per la pensione col sistema interamente contributivo che la legge 243/2004
aveva fissato in 60 anni per le donne e 65 per gli uomini (art. 1, c. 6, lettera b).
Per le donne del settore privato resta invariata a 60 anni in entrambi i casi.
92
Ma la Comunità Europea non ha considerato sufficiente questo provvedimento
ed ha chiesto una maggiore rapidità nell'attuazione della parità; l'art. 12 della
legge 122/10 ha modificato l'art. 22-ter della legge 102/09 per cui l'età di 65 anni
va a regime a partire dal 1/1/2012.
Resta il diritto acquisito per coloro che al 31/12/2011 maturano i requisiti richiesti di 61 anni di età e almeno 20 di anzianità (15 per chi era in servizio al
31/12/92).
La stessa variazione si applica per maturare la pensione contributiva.
Pertanto a partire dal 30/7/2010 le scadenze sono così modificate:
dal 1 gennaio 2010 anni 61
dal 1 gennaio 2012 anni 65
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EFFETTI DELLA LEGGE 122 DEL 30/7/2010
Fino al decreto legge 78/10 convertito nella legge 122 del 30/7/10 era possibile
attutire gli effetti di questa norma discriminatoria tra dipendenti pubbliche e private trasferendo la posizione assicurativa all'INPS.
Ma il legislatore ha volutamente eliminato questa possibilità perché l'art. 12 la
rende di fatto non praticabile o non remunerativa:
a) viene abrogata la legge 322/58 che permetteva il trasferimento non oneroso
della posizione all'INPS
b) viene resa onerosa la ricongiunzione dall'INPDAP all'INPS fino al 30/6/2010
a costo zero
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La pensione differita
In mancanza di altri provvedimenti, l'abrogazione della legge 322/58 è iniqua e
punitiva per il pubblico impiego anche per quanto concerne la pensione differita.
Contrariamente a quanto succede nel settore privato, i pubblici dipendenti non
possono lasciare il servizio prima di aver maturato i requisiti per la pensione se
non continuando a versare i contributi volontari.
L'INPDAP non permette, come l'INPS, di lasciare il lavoro e aspettare la pensione di vecchiaia e non si può più ovviare a questa carenza trasferendo all'INPS la
posizione assicurativa.
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COS'E' LA BUONUSCITA
TFS = Trattamento di fine servizio
TFR = Trattamento di fine rapporto
Con un linguaggio comprensibile a tutti diremo: la liquidazione
Fino al 31/12/2000 i due istituti distinguevano il personale del pubblico impiego
(TFS) da quello del settore privato (TFR).
La differenza vale tuttora per il personale del pubblico impiego in servizio alla
suddetta data che non aderisce al fondo integrativo di settore (Espero per il personale della scuola).
Il personale della scuola assunto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 è in
regime di TFR eccetto il caso in cui:
- il nuovo rapporto di lavoro segua senza soluzione di continuità un
precedente rapporto di lavoro con iscrizione al regime TFS;
- il nuovo rapporto di lavoro abbia una retrodatazione giuridica antecedente il 31/12/2000
Per il personale assunto a tempo determinato la data di passaggio al TFR è stata
fissata al 30/5/2000.
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Nel TFS, a sua volta, possiamo distinguere due differenti sottospecie:
- la buonuscita dei dipendenti statali e del personale della scuola
- l’indennità premio di fine servizio dei dipendenti degli Enti Locali e della Sanità
La differenza non è solo formale:
- la buonuscita lorda è calcolata moltiplicando per gli anni utili
l’80% di 1/12 dell’ultimo stipendio annuo, comprensivo dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima:
- l’indennità premio di fine servizio lorda è calcolata moltiplicando
per gli anni utili l’80% di 1/15 della media stipendiale degli ultimi 12 mesi,
comprensiva di indennità integrativa speciale e tredicesima.
La retribuzione da considerare ai fini del calcolo è quella soggetta alla trattenuta
del 2,50% sull’80% (in pratica il 2% sul 100%).
La contribuzione versata è:
per la buonuscita del 7,10% di cui il 2,50% a carico del dipendente
per l’indennità di fine servizio del 3,605 di cui il 2,50% a carico del dipendente
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INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE E BUONUSCITA
Fino al 1994 si erano succeduti una serie interminabile di ricorsi e di sentenze
favorevoli al riconoscimento, in quanto era inserita nel calcolo dell’indennità di
fine servizio, ma non in quello della buonuscita.
Finalmente con la legge n° 87 del 29/1/94 fu riconosciuto l’inserimento di una
parte dell’indennità integrativa speciale, il 60%, nella buonuscita, retrodatando il
diritto di 10 anni, quindi a partire dal 1/12/1984.
Perché solo il 60% e non il 100%?
Si osservava che il calcolo della buonuscita era più favorevole di quello del-l’indennità di fine servizio, per cui bastava il 60% per omogeneizzare i due istituti
che, seppur differenziandosi per il calcolo, portavano a risultati molto simili.
Con il primo CCNL dei dirigenti scolastici e successivamente con quello del
2001-05 per il personale della scuola, si procedeva a conglobare l’indennità integrativa speciale nello stipendio base, di fatto includendola per intero nel calcolo
della buonuscita del personale cui erano diretti i contratti.
Riassumendo:
Fino al 30/11/84 l’I.I.S. non era compresa nel calcolo della buonuscita
Dal 1/12/84 al 31/12/92 veniva incluso il 60% dell’importo
Dal 1/1/93 per il personale della scuola (dal 1/1/92 per i dirigenti) viene incluso
l’intero importo.
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TFS O TFR
Anche tra il TFS e il TFR esistono differenze fondamentali.
Vediamole:
1) I dipendenti privati non hanno mai subito alcuna trattenuta per il fondo
TFR totalmente a carico del datore di lavoro; i dipendenti pubblici hanno
sempre pagato il contributo del 2,50 sull’80% della retribuzione. Ma la
nota stonata è che ai dipendenti pubblici in regime di TFR (assunti dopo
31/12/2000) lo stipendio viene diminuito dell’importo corrispondente a
tale trattenuta che viene incamerato dallo Stato. I dipendenti privati possono chiedere in taluni casi un anticipo pari al 70% del TFR maturato, i dipendenti pubblici non possono farlo: Altra nota stonata: non possono farlo
neppure i dipendenti pubblici in regime di TFR.
2) Il calcolo del TFS è sicuramente più vantaggioso di quello del TFR, specialmente per chi nella carriera subisce forti variazioni di stipendio: l’insegnante che diventa dirigente, chi dopo anni di precariato viene immesso in
ruolo… Infatti il TFS è calcolato sull’ultimo stipendio, il TFR viene calcolato anno per anno in base alla retribuzione ottenuta nell’anno solare.
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DAL 1/1/2011 TFR PER TUTTI
La legge 122 del 30/7/2010 che converte il decreto legge 78 del 31/5/2010 sostituisce per quanti erano in regime di TFS la buonuscita col TFR a partire dal
1/1/2011. Pertanto questi dipendenti riceveranno una liquidazione composta da
due tranches:
1) buonuscita per l'anzianità utile maturata al 31/128/2010
2) TFR dal 1/1/2011 alla cessazione
In questo modo si attua la parità assoluta tra pubblici e privati, ma con un piccolo neo (piccolo si fa per dire!).
Diversamente dai dipendenti privati:
a) i dipendenti pubblici continueranno a pagare una parte dei contributi, un onere che con la formula del TFR non procura alcun vantaggio;
b) i dipendenti pubblici non potranno chiedere alcun anticipo sul TFR maturato
Inoltre le buonuscite superiori a 90 mila euro saranno corrisposte in due o tre
rate.
100
I RISCATTI
Si possono riscattare servizi non coperti dalla contribuzione per la buonuscita
per i quali non sia stata liquidata alcuna indennità.
Se fatti per tempo i riscatti della buonuscita sono sempre convenienti.
Infatti mentre l’onere viene calcolato in riferimento alla retribuzione e all’età al
momento della domanda, il beneficio lo si riceve sull’ultimo stipendio.
I riscatti fatti all’ultimo momento non sono quasi mai convenienti, spesso possono diventare autolesionisti.
E’ bene, infatti ricordare che contrariamente a quanto avviene per le pensioni, ai
fini della buonuscita vige l’arrotondamento annuale: uno spezzone di 6 mesi e
un giorno vale un anno, uno di 6 mesi vale zero.
Esempio di riscatto fatto all’ultimo momento, ma conveniente:
Insegnante che ha maturato 36 anni e 3 mesi di anzianità utile, non ha riscattato
circa 9 mesi di servizio preruolo; riscattando solo 4 mesi di quei 9 disponibili
raggiunge un’anzianità di anni 36 e mesi 7 che si arrotonda a 37.
Esempio di caso da evitare.
Dipendente che ha 33 anni e 8 mesi di servizio utile che arrotonda a 34 ed ha
omesso di riscattare del servizio preruolo per circa 20 mesi; se presenta la domanda per riscattare tutto, si ritrova con un’anzianità di anni 35 e mesi 4 che si
arrotonda a 35.
101
SERVIZI UTILI O RISCATTABILI
Sono utili ex-se:
- Servizio di ruolo nello Stato
- Servizio con iscrizione al Fondo Previdenziale INADEL
- Servizio con iscrizione al Fondo Previdenziale Ferrovieri
- Servizio con iscrizione al Fondo Previdenziale Postelegrafonici
- Servizio militare prestato in costanza di servizio di ruolo
- Servizio militare terminato dopo il 30/1/87
- Incarico triennale docente scuola secondaria dal 61/62 al 67/68
- Incarico a tempo indeterminato docente nella scuola secondaria dal 68/69 al
77/78
- Incarico a tempo indeterminato al personale ATA dal 68/69 al 77/79
- Incarico a tempo indeterminato docenti elementare e materna dal 71/72
- Incarico a tempo determinato docenti e ATA dal 78/79 al 80/81
- Servizio come supplente annuale dal 81/82 in poi con decorrenza dall'inizio
dell'anno scolastico
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Sono riscattabili a domanda, se sprovvisti di contribuzione per la buonuscita e
non hanno dato luogo al ricevimento di analoga indennità:
- Servizio di ruolo con retribuzione ridotta
- Servizio statale non di ruolo con contributi all'INPS
- Periodi di ruolo giuridico se coperti da contribuzione per la pensione
- Servizio con Enti di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza dello Stato
- Doposcuola con i Patronati Scolastici con contributi INPS
- Servizio negli Educandati dello Stato e nei Convitti Nazionali
- Doposcuola con le Amministrazioni Comunali se non è stata corrisposta l’indennità di fine rapporto
- Servizio di assistente straordinario o incaricato nell'Università e nella scuola
secondaria
- Servizio di insegnante nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
- Servizio nelle scuole elementari parificate, sussidiate e sussidiarie
- Servizio presso Enti parastatali
- Servizio quale insegnante di religione senza titolo e senza contribuzione TFS
- Periodo di dottorato di ricerca
- Periodo da borsista, assegnista, contrattista e assistente universitario
- Periodo legale di studi universitari
- Periodo legale per il conseguimento del diploma ISEF
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- Periodo legale dei corsi di perfezionamento post-universitari
- Periodo legale di studi per il conseguimento del diploma di Accademia di Belle
Arti
- Le maggiorazioni di servizio ai fini pensionistici previsti dalla legge
- Servizio militare prestato prima del 31/1/87, se il congedo è avvenuto prima di
tale data
P.S. Gli elenchi non sono esaustivi ma riguardano i casi più frequenti.
Riscatti in regime di TFR:
Non sono previsti riscatti di servizi preruolo per chi viene assunto in regime di
TFR; in fase transitoria è prevista una sola deroga, ai sensi dell’art. 1, comma 9
del DPCM 20/12/99, e riguarda coloro che erano in servizio alla data del
30/5/2000 con assunzione a tempo determinato.
Eventuali servizi preruolo con contribuzione per la buonuscita vengono liquidati
se complessivamente ammontano almeno ad un anno in quanto si è verificata
l’interruzione del rapporto di lavoro, presentando domanda all’INPDAP.
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DIRITTO AL TRATTAMENTO
Si acquisisce il diritto al trattamento al momento dell’interruzione del rapporto
di lavoro, in regime di TFR se è stato prestato un servizio di almeno 15 giorni
nell’arco del mese, in regime di TFS occorreva almeno un anno di contribuzione al Fondo, ma ormai la condizione non è più riscontrabile.
I tempi di attesa sono disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 79/97 convertito con
modifiche nella legge n. 140/97.
Tipo di cessazione
1 – pensionamenti con 40 anni di servizio
2 – cessazioni per limiti di età (65 anni)
3 – cessazioni per inabilità fisica
4 – decesso del dipendente
1 – cessazione con per dimissioni
2 – licenziamento del dipendente
Tempi di attesa
3 mesi e mezzo (105 giorni)
Provveditorato: 15 giorni
INPDAP: 3 mesi
9 mesi (270 giorni)
Provveditorato: 6 mesi
INPDAP: 3 mesi
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I tempi indicati sono quelli massimi, ma è normale che l’iter si completi in tempi
più brevi: se il provveditorato invia all’INPDAP la documentazione al 10 di gennaio, dopo 170 giorni, l’INPDAP la deve liquidare al massimo entro il 10 aprile,
altrimenti deve corrispondere gli interessi per ritardato pagamento.
Infatti in caso di ritardo si ha diritto agli interessi legali; purtroppo l’INPDAP
corrisponde automaticamente gli interessi legali per i ritardi imputabili all’Ente,
non in caso di responsabilità del Provveditorato.
In caso di decesso in servizio del dipendente, la buonuscita tocca in ordine prioritario al coniuge e ai figli, oppure ai genitori oppure infine ai fratelli.
Se c’è un solo figlio: 60% al coniuge, 40% al figlio.
Se ci sono più figli: 40% al coniuge e 60% ai figli
Nel caso invece di decesso dopo il pensionamento si applica la normativa sulle
successioni.
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ARROTONDAMENTO
Contrariamente a quanto avviene per le pensioni:
1) l’arrotondamento viene fatto sui mesi residui, una sola volta, sul TOTALE
dell’anzianità maturata:
- 30 anni e 6 mesi si arrotonda a 30 anni
- 30 anni, 6 mesi e 1 giorno si arrotonda a 31 anni
2) la buonuscita viene calcolata sull’effettiva anzianità anche nel caso in cui si
superino i 40 anni utili.
In caso di part-time l’anzianità viene rapportata all’orario di lavoro settimanale:
- dipendente con 4 anni part-time al 50%, il periodo vale 2 anni
– docente elementare con un anno a part-time di ore 14; si applica, come per la
pensione, il calcolo: 360:24 = x : 14 n cui x è il numero dei giorni utili e
cioè x = 360 x 14 / 24 = 210 (pari a mesi 7)
–
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
1) Testo Unico n° 1092 del 29 dicembre 1973
E’ “la bibbia” cui si deve far riferimento per la normativa riguardante i riscatti e
la regolarizzazione dei servizi.
2) Legge n° 29 del 7 febbraio 1979
La normativa per trasferire i contributi pensionistici da una cassa all’altra, per
esempio dall’INPS all’INPDAP.
3) Decreto legge n° 17 del 29/1/83, convertito nella legge 79 del 25/3/83
E’ meglio conosciuto come “Decreto Goria” dal nome del ministro che lo emanò
a sorpresa e fece molto scalpore perché costituiva il primo colpo di piccone alle
pensioni baby.
4) Legge n. 274 del 8 agosto 1991
Determina la retribuzione utile per calcolare l’onere dei riscatti corrispondente
alla retribuzione contributiva, quindi comprensiva dell’I.I.S. prima esclusa dal
calcolo, a partire dal 10/9/91.
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5) Decreto Legislativo n° 503 del 30 dicembre 92
E’ la prima vera riforma delle pensioni, nota come riforma Amato; introduce la
media retributiva nel calcolo della pensione e riforma radicalmente, anche se
con gradualità, le pensioni baby.
6) Legge n° 335 dell’8 agosto 1995
E’ la seconda riforma pensionistica; istituisce la pensione contributiva e la previdenza complementare, dà un diverso assetto alle pensioni di anzianità ed estende al pubblico impiego la pensione di invalidità.
7) Decreto Legge n. 564 del 16 settembre 1996
Riconosce ulteriori possibilità di riscatto a partire dal 1/1/97 come la maternità
senza rapporto di lavoro posteriore al 1/1/93 (successivamente sarà annullato
questo limite dal D.L. 151/01)
8) Decreto Legge n. 184 del 30 aprile 1997
Definisce a partire dal 12/7/97 le norme per riscatti di periodi di studio, per prosecuzione volontaria e ricongiunzione di lavoro all’estero.
9) Legge finanziaria n° 449 del 27 dicembre 1997
Rende più restrittive alcune norma riguardanti le pensioni di anzianità.
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10) Legge finanziaria n° 388 del 23/12/2000
Interviene sul cumulo tra pensione e reddito da lavoro ed introduce la totalizzazione dei periodi assicurativi che sarà poi riveduta e modificata dalla legge
243/04 e dal Decreto Legislativo n° 42/2006
11) Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001
Estende il riscatto della maternità senza rapporto di lavoro ai periodi antecedenti
il 1993.
12) Legge n° 243 del 23 agosto 2004
E' nota come riforma Maroni ed è imperniata sul famoso “scalone”
Rivede ancora il sistema delle pensioni di anzianità.
13) Decreto Legislativo n° 42 del 2 febbraio 2006
Riforma l’istituto della totalizzazione.
14) Decreto ministeriale del 31/8/2007
E’ il decreto attuativo dei commi 789 e 790 della legge 296/06 (legge finanziaria
per il 2007). Estende anche ai periodi antecedenti il 31/12/96 la possibilità del
110
riscatto dei periodi di aspettativa senza assegni per gravi motivi di famiglia in
tutti i casi indicati all’art. 2, comma 1 del decreto legge 278/2000.
Legge 247 del 23/12/07
Modifica la riforma Maroni attenuando “lo scalone” ed introducendo il criterio
delle quote; contiene novità in materia di riscatti e di lavoro giovanile
Legge 133 del 6/8/2008
Viene convertito il decreto legge 112/08 col quale si modifica la normativa sul
cumulo (art, 19) e quella sulle cessazioni per limiti di età o di anzianità contributiva.
Legge 102 del 3/8/2009
Viene convertito il decreto legge 78/09 noto come “legge anticrisi” che all'art.
22ter dispone l'innalzamento graduale dell'età a 65 anni per le donne del pubblico impiego.
Legge 122 del 30/7/2010
Viene convertito il decreto legge 78/10 noto come “manovra Tremonti” che con
l'art. 12 introduce significative variazioni in materia di pensione e buonuscita.
In particolare modifica il concetto di finestre di uscita (con esclusione del perso-
111
nale scolastico), modifica l'art. 22-ter della legge 102/09, aggancia l'età pensionabile alle aspettative di vita, abroga la legge 322/58 e rende onerosa la ricongiunzione dall'INPDAP all'INPS, sostituisce la buonuscita col TFR a partire dal
1/1/2011.
M. Napoli 2010
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PENSIONE BUONUSCITA