Circolare ABI - Serie Tecnica n. 10 - 12 marzo 2014
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolari
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Aggiornamenti in merito all’alimentazione della “Tabella dei PSP aderenti al servizio SEDA”, ad aspetti tecnicooperativi e in materia di remunerazione e rendicontazione del servizio SEDA
Con la presente circolare si richiama l’attenzione di tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) sui
seguenti aspetti che riguardano il servizio SEDA:
I. Alimentazione della “Tabella dei PSP aderenti al servizio SEDA”
II. Adeguamento delle specifiche tecnico-funzionali del servizio
III.Remunerazione e rendicontazione del servizio
I. Alimentazione della “Tabella dei PSP aderenti al servizio SEDA”
Si fa riferimento alla Circolare ABI di Serie Tecnica n. 6 del 6 febbraio 2014 riguardante lo schema di
contratto per l’erogazione del servizio SEDA con la quale è stato comunicato che:
- lo Schema di contratto è integrato dell’elenco delle clausole di detto Schema che dovranno essere
specificamente approvate dall’azienda creditrice ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342
cod. civ.;
- in virtù di quanto previsto dagli artt. 5 comma 7 e 13 comma 2 del suddetto Schema di contratto la
“Tabella dei PSP aderenti al servizio SEDA” reca dal 31 gennaio 2014 le seguenti ulteriori
informazioni: i) i dati dell’Ufficio preposto alla gestione dei reclami del PSP; ii) IBAN del PSP del
Pagatore.
Riguardo quest’ultimo aspetto, si evidenzia che i suddetti dati sono ancora assenti per molti dei PSP
aderenti al servizio SEDA. Si invita pertanto chi ancora non avesse fornito i dati richiesti, a
provvedere con tempestività secondo le modalità consuete (accesso all’applicativo
http://seda.sepaitalia.eu con le proprie credenziali tenendo in considerazione le finestre temporali di
pubblicazione della Tabella indicate sul sito www.sepaitalia.eu nella sezione Area AOS/AOS SEDA).
In riferimento alle informazioni richieste si ricorda che:
 l’IBAN del PSP del Pagatore è il dato utile alle aziende creditrici per regolare tardivamente il
pagamento dei corrispettivi SEDA mediante SEPA Credit Transfer qualora la richiesta di addebito
SEPA Direct Debit (SDD) Core inviata da ciascun PSP del Pagatore non fosse andata a buon fine;
 i dati dell’ufficio preposto alla gestione dei reclami (indirizzo di posta ordinaria e, laddove
disponibile, indirizzo di posta elettronica certificata), sono i dati che l’azienda creditrice può
utilizzare per indirizzare qualsiasi doglianza relativa al servizio SEDA.
Si ricorda inoltre di fornire, qualora ancora non indicato, anche l’indirizzo del PSP del Pagatore,
necessario in quanto rientra tra i dati obbligatori per rendere valida l’autorizzazione all’addebito del
corrispettivo SEDA conferita dall’azienda creditrice a ciascun PSP del Pagatore (ai sensi dell’art. 20,
comma 2 del citato schema contrattuale).
Si coglie da ultimo l’occasione per segnalare che nella sezione “Area AOS/AOS SEDA” del sito
www.sepaitalia.eu è disponibile versione aggiornata del documento “FAQ” che fornisce chiarimenti
circa il processo di adesione, variazione e cancellazione dal servizio SEDA.
II. Adeguamenti delle specifiche tecnico-funzionali del servizio
Le specifiche tecnico funzionali attualmente in vigore per il servizio SEDA (precisamente l’“Accordo
interbancario”, i fac-simile di mandato ad esso allegati e le “Implementation Guidelines e Accordo di
Interoperabilità fra CM per lo scambio dei messaggi SEDA – IG SEDA”) prevedono l’indicazione del
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codice fiscale/partita IVA del debitore e del codice fiscale del sottoscrittore qualora quest’ultimo sia
diverso dal debitore.
Al riguardo si rileva che tali informazioni non possono essere valorizzate nel caso in cui il
sottoscrittore e il debitore non siano italiani e pertanto essi non dispongano del codice fiscale ovvero
della partita IVA.
Sebbene sotto un profilo strettamente tecnico i tracciati SEDA accolgano sia nell’attributo AT-S1
(Codice fiscale del sottoscrittore) sia nell’attributo AT-27 (Codice identificativo del Pagatore) un
codice di 35 caratteri sul quale non viene svolto alcun controllo formale utile a verificare che si tratti di
un codice fiscale/partita IVA italiani, è stata correttamente segnalata l’opportunità di far maggiore
chiarezza su tale aspetto.
Allo scopo, si è provveduto a modificare la documentazione SEDA sostituendo il riferimento al
codice fiscale/partita IVA con il concetto più generale di codice identificativo (del debitore/del
sottoscrittore).
La versione 3.0 dell’“Accordo Interbancario” e la versione 1.0C del documento “IG SEDA” nelle
quali sono state recepite dette modifiche sono disponibili nella sezione “Area AOS/AOS SEDA” del
sito www.sepaitalia.eu.
Tenuto conto di quanto precede si richiama l’attenzione di tutti i PSP sulla necessità di gestire la
messaggistica del servizio SEDA anche qualora il sottoscrittore e il debitore non siano
soggetti italiani e di provvedere all’adeguamento della modulistica del servizio SEDA in
coerenza con i fac-simile allegati all’“Accordo Interbancario” aggiornato.
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III. Remunerazione e rendicontazione del servizio
Si fa riferimento alla Circolare ABI di Serie Tecnica n. 14 del 10 giugno 2013, alla Lettera Circolare
prot. USP/001755 del 26 luglio 2013 e al messaggio di rete del 2 agosto 2013 con i quali sono state
fornite precise indicazioni in merito al modello di remunerazione relativo al servizio SEDA.
In particolare si ricorda che il modello di remunerazione definito prevede che:
- le aziende creditrici remunerano direttamente i PSP per le attività da questi svolte nei ruoli,
rispettivamente, di PSP d’Allineamento e di PSP del Pagatore;
- il corrispettivo dovuto dall’azienda creditrice al PSP d’Allineamento è liberamente contrattualizzato
tra le parti;
- i PSP dei Pagatori definiscono i prezzi massimi (o di listino) applicati per la propria offerta del
servizio SEDA, eventualmente diversificati in ragione del fatto che il mandato venga rilasciato e
conservato presso l’azienda creditrice o presso lo stesso PSP del Pagatore. Tali prezzi massimi
sono resi pubblici all’interno della cosiddetta “Tabella dei PSP aderenti” al servizio SEDA
disponibile sul sito www.sepaitalia.eu (sezione “Area AOS/AOS SEDA”) e hanno validità
semestrale. Rimane inteso che detti prezzi massimi sono liberamente derogabili in senso più
favorevole all’azienda creditrice tramite contrattazione bilaterale;
- il corrispettivo dovuto dall’azienda creditrice a ciascun PSP del Pagatore su base trimestrale è pari
al prodotto tra il numero di mandati risultati attivi per almeno un giorno nel trimestre di
riferimento ed il rispettivo prezzo indicato nella richiamata tabella ovvero, se del caso, derogato;
- i corrispettivi sono regolati con richiesta di addebito SDD Core inviata – sul conto che l’azienda
creditrice intrattiene presso il PSP d’Allineamento – da ciascun PSP del Pagatore con scadenza 25
del mese successivo al trimestre solare di riferimento;
- in via anticipata rispetto alla scadenza dell’addebito (entro il 5° giorno lavorativo del mese
successivo al trimestre solare di riferimento) ciascun PSP del Pagatore invia all'azienda un
messaggio di «rendiconto previsionale» (indicazione del numero mandati attivi e importo dovuto);
- su richiesta dell’azienda creditrice, trasmessa tramite specifico messaggio SEDA, ciascun PSP del
Pagatore invia un messaggio di «rendiconto di dettaglio» (riferimenti ai mandati che risultano attivi
e conteggiati ai fini dell’addebito).
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Come noto, al fine di facilitare il processo di migrazione e il rispetto dei tempi fissati dal Regolamento
UE 260/2012 come di recente modificato1, è stato assunto che la decorrenza del modello di
remunerazione sopra descritto trovi attuazione nel primo anno solare di operatività del servizio (anno
2014) a partire, quindi, dal 1° gennaio 2014 con validità semestrale.
Quanto allo sviluppo del servizio SEDA, si evidenzia che – dalla data del suo avvio – si registra una
costante crescita del numero di aziende creditrici aderenti cui si accompagna un incremento del
numero di messaggi SEDA scambiati. Tuttavia, anche al fine di incoraggiare la progressiva crescita
delle adesioni da parte delle aziende creditrici accompagnata dal perfezionamento degli aspetti tecnicioperativi del servizio secondo i livelli attesi dalle aziende, anche considerata la citata modifica
intervenuta nel Regolamento UE 260/2012, si ritiene che il servizio possa considerarsi ancora in fase
di affinamento e rodaggio e pertanto possa essere volontariamente reso a titolo gratuito alle
aziende creditrici anche nel primo trimestre del 2014.
Tale impostazione appare, infatti, in linea sia con gli auspici recentemente espressi dalle autorità
comunitarie in occasione dell’approvazione delle modifiche al Regolamento 260/2012 nel senso di
assicurare una piena ed efficiente migrazione, sia con quelli delle autorità nazionali per un’efficace
conclusione del processo di migrazione e nell’interesse comune di tutti gli operatori coinvolti, anche al
fine di prevenire eventuali fenomeni di insoddisfazione derivanti dalla complessità inevitabile della fase
iniziale del processo di migrazione.
Pertanto, si rivolge a tutti i PSP associati un invito ad estendere il periodo di gratuità dell’offerta del
servizio SEDA (previsto ad oggi solo per il periodo intercorrente dalla data di avvio del servizio al 1°
gennaio 2014) anche a tutto il primo trimestre del 2014, in deroga alle indicazioni fornite sui prezzi
massimi già rese pubbliche all’interno della cosiddetta “Tabella dei PSP aderenti”.
Si fa riserva di trasmettere quanto prima puntuali indicazioni in merito alle modalità e alla tempistica di
gestione delle richieste di addebito dei corrispettivi SEDA e dei relativi messaggi di rendicontazione da
parte dei PSP dei Pagatori, anche con riferimento ad eventuali corrispettivi applicati nel primo
trimestre del 2014.
Infine, si ricorda che, per il secondo semestre del 2014, è stato previsto che i prezzi, eventualmente
variati dai PSP, sarebbero stati pubblicati nella “Tabella dei PSP aderenti” almeno due mesi prima
della loro validità per consentire alle imprese di tenerne conto nelle procedure di fatturazione. Al
riguardo, si coglie l’occasione per evidenziare che i prezzi massimi riportati nella “Tabella dei PSP
aderenti” potranno essere variati – secondo le modalità comunicate con Circolare ABI di Serie
Tecnica n. 23 del 9 ottobre 2013 – nella finestra temporale compresa tra il 28 marzo 2014 e il 2
maggio 2014. Gli aggiornamenti dei prezzi così comunicati saranno pubblicati sulla “Tabella dei
PSP aderenti” in data 9 maggio 2014 e avranno validità a partire dal 1° luglio 2014.
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Tenuto conto di tutto quanto precede e per maggiore chiarezza, si fornisce a seguire l’elenco dei
documenti aggiornati pubblicati nella sezione “Area AOS/AOS SEDA” del sito www.sepaitalia.eu:
 documento “FAQ”, che fornisce chiarimenti circa il processo di adesione, variazione e
cancellazione dal servizio SEDA da parte dei PSP;
 “Accordo Interbancario per l’offerta del servizio opzionale aggiuntivo (AOS) degli Schema SEPA Direct Debit
denominato SEPA compliant Electronic Database Alignment (SEDA)” versione 3.0, il quale oltre a
recepire le modifiche indicate al par. II in ordine al codice fiscale/partita IVA è stato allineato per
tener conto dell’introduzione dei nuovi messaggi di rendicontazione dei corrispettivi SEDA di cui
al par. III;
1
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il Regolamento (UE) n. 260/2012, approvato dal Parlamento
europeo il 4 febbraio e dal Consiglio il 18 febbraio 2014 e in attesa di pubblicazione sulla GUCE.
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
“Implementation Guidelines e accordo di interoperabilità fra CM per lo scambio dei messaggi dell’AOS SEDA”
versione 1.0C, che recepisce quanto indicato al par. II in ordine al codice fiscale/partita IVA. Si
ricorda che tale versione del documento tiene altresì conto delle modifiche apportate agli Schema
.XSD allegati al documento per includere tra i codici di esito ammessi per il pain 012 il valore
“NARR” (così come comunicate con messaggio di Rete del 25 febbraio 2014).
Si coglie infine l’occasione per informare che in data 10 febbraio 2014 è stata pubblicata nella sezione
“EPC documents” del sito www.europeanpaymentscouncil.eu una nuova versione del documento
“Creditor Identifier Overview”, che risulta aggiornata nella parte che interessa le specifiche relative
all’Italia. Più in particolare la nuova release tiene conto della tipicità del Creditor Identifier dei PSP
dei Pagatori aderenti al servizio SEDA che, come definito nell’“Accordo Interbancario”, è
caratterizzato dalla valorizzazione del codice BIC del PSP nelle posizioni dalla 8 alla 23 (codice
identificativo nazionale).
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