COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Tutela dell’Economia – IV Sezione
__________
Progetto
“Comunicazione sul fenomeno della contraffazione”
INDICE
1. PREMESSA………………………………………….
PAG.
3
2. LA CONTRAFFAZIONE: DEFINIZIONE………
PAG.
3
a. Le cifre………………………………………..
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5
b. La geografia………………………………..
PAG.
6
PAG.
8
4. EFFETTI DISTORSIVI DEL FENOMENO…...
PAG.
11
5. RECENTI INTERVENTI NORMATIVI…………
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15
a. Il ruolo………………………………………..
PAG.
17
b. Come opera………………………………….
PAG.
19
c.
PAG.
25
a. Sul piano normativo…………………………
PAG.
37
b. Sul piano organizzativo……….…………..
PAG.
38
c.
Sul piano operativo………………………….
PAG.
39
d. Sul piano comunicazionale……………….
PAG.
40
3. ANALISI DEL FENOMENO
c.
I canali di produzione, distribuzione e
commercializzazione……………………
6. ATTIVITA’ DELLA GUARDIA DI FINANZA
I risultati conseguiti…………………….
7. MISURE PER IL RAFFORZAMENTO
DELL’AZIONE DI CONTRASTO
2
1. PREMESSA.
Con il presente progetto la Guardia di Finanza intende dare avvio
ad una serie di iniziative dirette, da un lato, a sensibilizzare
l’opinione
pubblica
sui
rilevanti
effetti
negativi
della
contraffazione, sotto l’aspetto economico (calo del fatturato,
impoverimento dell’offerta di nuovi brevetti, ecc.), finanziario
(riduzione delle entrate fiscali) e sociale (sfruttamento di mano
d’opera, pericolo per la salute dei cittadini, ecc.), dall’altro, a far
conoscere il prioritario ruolo svolto dall’Istituzione nello specifico
comparto.
Il tutto anche attraverso il coinvolgimento dei principali soggetti
(pubblici e privati) interessati al fenomeno (Ministero delle Attività
Produttive, Agenzia delle Dogane, Ministero dell’Istruzione, della
Università e della Ricerca, Associazioni dei consumatori e delle
imprese, Unione delle camere di commercio, ecc.).
2. LA CONTRAFFAZIONE: DEFINIZIONE.
Con il termine contraffazione, intesa nella sua accezione più
ampia, ci si intende riferire a tutta una serie di fenomenologie
essenzialmente riconducibili alla:
a.
produzione e commercializzazione di merci che recano illecitamente - un marchio identico ad un marchio registrato;
b. produzioni di beni che costituiscono riproduzioni illecite di
prodotti coperti da copyright - fenomeno meglio conosciuto
con il nome di “pirateria” - modelli o disegni.
Dall’altro canto il significato proprio del termine “contraffare” è
riconducibile all’attività di chi riproduce qualcosa in modo tale
che possa essere scambiata per l’originale.
In questa sede, quindi, si tratterà della contraffazione con
riferimento a tutti quei comportamenti posti in essere in
violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale
(marchi d’impresa ed altri segni distintivi, brevetti per invenzione,
modelli di utilità, industrial design, indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, diritti d’autore, ecc.), anche se, come
noto, le modalità con cui il fenomeno illecito si manifesta sono
molto diverse ed altrettanto diverse sono le conseguenze non solo
sul piano giuridico, ma anche su quello economico e sociale.
3
Del resto, lo stesso articolo 2 sub 1 lettera a) del Regolamento
(CE) n.1383 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo all’intervento
dell’Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare
taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei
confronti di merci che violano tali diritti, fornisce una nozione
dettagliata di “merci contraffatte” e di “merci usurpative” che, in
linea di massima, appare riconducibile alla definizione di
contraffazione testé data.
Più in particolare, ai sensi del citato regolamento comunitario:
(1) per “merci contraffatte” si intendono:
(a) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato
apposto - senza autorizzazione - un marchio di fabbrica o
di commercio identico a quello validamente registrato per
gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei
suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di
commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del
marchio in questione;
(b) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta,
opuscolo etc.. ), anche presentato separatamente, che si
trovi nella stessa situazione innanzi descritta;
(c) gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta
presentati separatamente, che si trovino nella stessa
situazione di cui sopra;
(2) per “merci usurpative” le merci che costituiscono o che
contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del
diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti
relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del
diritto nazionale, ovvero di una persona da questi autorizzata
nel Paese di produzione.
Inoltre, vengono considerate “merci che violano un diritto di
proprietà intellettuale” quelle che nello Stato membro in cui è
presentata la domanda per l’intervento dell’Autorità doganale,
ledono i diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo
complementare, alla privativa nazionale o comunitaria per
ritrovati vegetali, alle denominazioni di origine o alle indicazioni
geografiche, alle denominazioni geografiche ai sensi del
regolamento (CE) n. 1576/89.
Accanto a queste due forme nette di violazione, esistono poi tutta
una serie di condotte che, seppur non penalmente sanzionabili
4
(almeno direttamente), producono gli stessi effetti negativi delle
prime.
Si intende far riferimento a:
¾
sovrapproduzioni illegittime approntate da licenziatari di
produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il
marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di
licenza;
¾
produzioni destinate contrattualmente a specifiche aree
geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli
fuori dalle zone di loro pertinenza;
¾
produzione di beni che, senza violare direttamente marchi o
modelli, ne imitano in maniera tendenziosa l’aspetto
determinando confusione nel mercato, ecc..
3. ANALISI DEL FENOMENO.
a. Le cifre.
Quantificare il fenomeno della contraffazione e della pirateria
è operazione assai ardua e difficile se non addirittura
impossibile.
La natura clandestina dell’attività, infatti, non consente la
realizzazione di statistiche esatte. Ma è possibile fare delle
stime, basate su indagini di natura induttiva.
Il Counterfeiting Intelligence Bureau, istituito dalla Camera di
Commercio Internazionale (CCI), in una indagine del 1997,
stima il valore delle merci contraffatte in una percentuale tra
5 ed 7% del commercio mondiale, ovvero un valore di 200-300
miliardi di euro all’anno1.
Da un’ analisi successiva alla pubblicazione del Libro Verde
della Commissione “La lotta alla contraffazione ed alla
pirateria nel mercato interno”, si stima che all’interno
dell’Unione Europea, le merci contraffatte e usurpative
rappresentano:
¾
1
dal 5% al 10% delle vendite di pezzi di ricambio di
autoveicoli;
“Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property
rights”, Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce,
1997.
5
¾
il 10% delle vendite dei CD e di audiocassette;
¾
il 16% delle vendite di film (videocassette e DVD);
¾
il 22% delle
d’abbigliamento;
¾
il 35% del vendite di software.
vendite
di
calzature
e
articoli
Per quanto concerne l’Italia, nel 2003, secondo indagini svolte
da alcune associazioni di categoria, il volume d’affari della
contraffazione viene quantificato da 3,5 a 7 mld di euro.
Stime più prudenziali, basate sul volume dei prodotti
sequestrati dalle Forze di polizia, indicano in 1,5 miliardi di
euro la cifra d’affari annua.
Di questi il 60% si riferisce a prodotti d'abbigliamento e di
moda (tessile, pelletteria, calzature), il resto a orologeria, beni
di consumo, componentistica, audiovisivo, software.
Si tratta, comunque, di valori elevati, tali da far assumere al
fenomeno criminale una portata estremamente rilevante ed
incidere in modo significativo non solo sull’immagine
internazionale del nostro Paese (fra i primi nella produzione e
commercializzazione di merci contraffatte), ma anche sulla
sua realtà economica e sociale.
b. La geografia.
Individuare la reale provenienza dei prodotti contraffatti è
sempre più difficile.
Si tratta di attività illecite prevalentemente gestite da
organizzazioni criminali che fanno di tutto per mascherare la
vera origine dei prodotti.
Le merci imitate prendono le rotte più diverse, passano per
molti Paesi attraverso itinerari secondari, prima di giungere
nei luoghi di distribuzione.
Ciononostante,
per
quanto
concerne
il
panorama
internazionale è possibile individuare alcune aree
geografiche dove l’attività dei contraffattori è particolarmente
rilevante.
L’Estremo Oriente è indicato come la fonte principale delle
contraffazioni.
6
Si stima che circa il 70% della produzione mondiale di
contraffazioni proviene dal Sud-Est asiatico. La destinazione è
per il 60% l'Unione Europea, per il 40% il resto del mondo.
La Cina è di gran lunga al primo posto, seguita da Corea,
Taiwan e altri Paesi dell'area.
Il restante 30% circa della produzione mondiale di
contraffazioni proviene dal bacino mediterraneo, con
destinazione l'Unione Europea, gli Stati Uniti, l'Africa, l'Est
Europeo.
In Europa i Paesi leader sono l'Italia, la Spagna, la Turchia, il
Marocco, i Paesi dell’ex blocco sovietico.
Le dinamiche della globalizzazione dei mercati hanno fatto sì
che tra questi due bacini, un tempo nettamente separati, vi
sia ormai una completa interpenetrabilità: sempre più spesso
componenti falsificati di origine cinese entrano nell'UE
scegliendo i varchi doganali più deboli. Qui vengono
assemblati e spesso dotati di marchi contraffatti.
Fra i Paesi europei che possiamo definire emergenti, un posto
di particolare importanza viene occupato da Belgio ed Olanda,
dove non solo prosperano attività contraffattorie di articoli di
lusso e di orologi, ma che hanno anche acquisito una
rilevante notorietà quale luogo di confezionamento e di
transito dei prodotti stessi.
Anche negli Stati Uniti, nonostante l’impegno delle autorità
competenti
e
delle
associazioni
imprenditoriali,
la
contraffazione è presente in misura massiccia, soprattutto nei
settori della profumeria, degli articoli di lusso e delle
componenti elettroniche.
La loro scarsa notorietà internazionale è però da attribuire al
fatto che solo una minima parte di tali prodotti viene
esportata, in quanto gli stessi sono quasi integralmente
assorbiti dalla domanda interna.
Per quanto concerne più in particolare il territorio nazionale,
le aree maggiormente interessate alla produzione di merci
contraffatte sono concentrate nel napoletano (con particolare
riferimento ai “quartieri spagnoli” ed alle zone di Ottaviano, S.
Giuseppe Vesuviano e Terzigno), l’hinterland milanese e la
provincia di Prato (ove è preponderante la presenza di cinesi).
7
c.
I
canali
di
produzione,
commercializzazione.
distribuzione
e
La contraffazione consiste, come detto, nella produzione
clandestina e nella collocazione sul mercato di beni il più
possibile simili a quelli realizzati da un'altra impresa, che li ha
ideati, lanciati, fatti affermare, e spacciati per questi.
E’ un fenomeno antichissimo: basti pensare che alcuni scritti
latini riferiscono di casi di falsificazione di sigilli che
attestavano l’autenticità di particolari tipi di vino.
In passato il fenomeno della contraffazione riguardava
soprattutto generi di lusso che garantivano ai produttori ed ai
venditori di falsi la realizzazione di grossi profitti
commercializzando quantitativi esigui di merci a prezzi elevati.
La riproduzione di tali prodotti richiedeva notevoli abilità
tecniche ed artigianali, che consentivano di trasformare
materiali scadenti in costosi manufatti capaci di ingannare
anche i meno sprovveduti.
Tali produzioni
caratteristiche:
contraffatte
presentavano
le
seguenti
(1) accuratezza delle realizzazioni;
(2) un numero ridotto di esemplari prodotti;
(3) prezzi di vendita dei singoli prodotti relativamente elevati,
tanto da garantire, un margine di profitto adeguato e
senza insospettire l'acquirente convinto di acquistare
merce autentica ad un prezzo di mercato inferiore a quello
praticato ufficialmente.
A partire dagli anni settanta ed ottanta, in conseguenza del
mutamento delle logiche e degli assetti finanziari e produttivi
di tutti i Paesi, anche l'area della produzione e del commercio
dei “falsi manifatturieri” ad alto valore aggiunto ha subito
profonde modificazioni, orientandosi sulla realizzazione e sulla
vendita in massa di beni di largo consumo che più facilmente
riescono ad eludere gli ordinari controlli a campione e
possono essere distribuiti utilizzando i normali flussi
commerciali rendendo difficilissima la loro intercettazione.
I principali fattori, che combinandosi tra loro, hanno dato
luogo alla nascita della cosiddetta industria del falso sono:
¾
la condizione di difficoltà di molte piccole imprese;
8
¾
la crescita di manodopera disponibile a fornire prestazioni
lavorative in modo clandestino, occasionale ed a basso
prezzo;
¾
le semplificazioni di molti processi produttivi posti in atto
dalla quasi totalità delle imprese di medie e grandi
dimensioni, al fine di ridurre costi, personale e tempi di
produzione;
¾
la delocalizzazione
produzione;
¾
la crescente disponibilità sul mercato di strumenti e di
attrezzature tecniche capaci di rendere agevole la
duplicazione di prodotti già esistenti ed affermati.
di
alcune
fasi
intermedie
di
Nel corso degli anni ottanta, dunque, sono apparsi sul
mercato un'enorme quantità di prodotti contraffatti, realizzati
per essere inseriti nei canali commerciali dei beni di
quotidiano consumo.
Accanto ad essi, si sono diffusi altri prodotti, appartenenti alle
più
svariate
classi
merceologiche,
simili
a
quelli
commercializzati dalle imprese più note, ma con aspetto e
caratteristiche tali da ingenerare confusione nei consumatori:
i cosiddetti prodotti recanti segni mendaci.
Attualmente viene rilevata la presenza di prodotti contraffatti
in quasi tutti i settori di mercato, con la percentuale più
elevata per il settore pelletteria/calzaturiero: la notorietà
raggiunta da alcune case di moda, italiane ed estere, nel
panorama mondiale e l’enorme mercato che si è sviluppato
attorno ai loro prodotti, attraggono l’interesse dei
contraffattori stimolati dalla possibilità di realizzare elevati
profitti.
La ragione di tali attenzioni deve essere ricercata nella
continua crescita della domanda di tali prodotti, che spesso
rappresentano un vero e proprio status simbol, nella
possibilità di riprodurre fedelmente i marchi che li
contraddistinguono con l’ausilio di software e macchinari
sempre meno costosi, nonché nella possibilità di reperire
manodopera e materie prime a bassi costi.
Se fino a pochi anni fa l’Italia è stata costantemente indicata
come il Paese leader in Europa per la produzione di merce
9
contraffatta, oggi le cose stanno in maniera leggermente
diversa.
Anche l’industria della contraffazione “nostrana” si è trovata
spiazzata dal fenomeno “Cina”, la quale riesce ad essere
altamente concorrenziale anche nell’illecito.
Ciò, ovviamente, non vuol dire che la contraffazione oggi è più
pericolosa di prima solo perché ha cambiato colore.
Ma se molti imprenditori “illeciti” nazionali sono stati messi
completamente fuori mercato dall’irrompere della Cina, altri
ne hanno sfruttato le potenzialità economiche, allargando il
loro ambito di azione.
Infatti, se fino a non molti anni fa le attività di produzione di
falsi erano prevalentemente concentrate in precisi ambiti
territoriali, spesso corrispondenti ai distretti produttivi
specializzati ovvero ad alta concentrazione di lavoro nero e
minorile, oggi evidenze investigative dimostrano come gran
parte dei prodotti contraffatti (finiti o semilavorati) provenga
dall’estero ed in particolare dall’Estremo Oriente.
Passando alla fase della distribuzione e commercializzazione
delle produzioni contraffatte e/o pirata è possibile affermare
che esistono due canali attraverso i quali avviene la
commercializzazione di menzionati prodotti:
(a) il primo, costituito da operatori commerciali che, attratti
dal basso costo della merce in questione, si prestano a
venderla nel proprio esercizio a latere di quella originale.
Sempre più spesso si registrano casi di merce contraffatta
venduta in attività commerciali “lecite”, il più delle volte
alla stessa insaputa del commerciante.
In proposito si segnala che in alcuni casi la titolarità degli
esercizi commerciali è riconducibile direttamente a
cittadini di origine extracomunitaria (prevalentemente
cinesi) che hanno “occupato” intere zone commerciali
come, ad esempio, il quartiere Esquilino a Roma, la zona
della stazione di Napoli e via Paolo Sarpi a Milano.
In questi casi, il consumatore è normalmente soggetto
passivo inconsapevole della contraffazione;
(b) il secondo, collegato invece all’impiego di cittadini
extracomunitari (nordafricani, in particolare), presenti in
10
maniera massiccia su tutto il territorio nazionale,
determinando la diffusione ed il successo di questo
commercio parallelo e sommerso.
Proprio questi ultimi, visti con simpatia e indulgenza
dall’opinione pubblica, sono uno strumento nelle mani di
pericolose organizzazioni che hanno trasferito nel settore
della contraffazione in genere, e di quella di alcuni
prodotti in particolare, (pelletteria, abbigliamento), metodi
e tecniche già collaudati con successo nel campo del
contrabbando di tabacchi lavorati esteri e dello spaccio di
stupefacenti.
La capillare rete di vendita costituita dai cittadini
extracomunitari, per lo più entrati clandestinamente in
Italia grazie anche all’aiuto di organizzazioni criminali,
rende difficile l’individuazione dei centri di produzione e di
distribuzione.
Essi costituiscono il nerbo di una capillare ed invidiabile
rete di vendita radicata su quasi tutto il territorio
nazionale, con suddivisione rigorosa, a volte, per zone e
generi di merci. Sprovvisti di documenti, fornendo
generalità false e cambiando spesso dimora, diventano per
le Autorità italiane dei veri e propri “fantasmi” che non è
possibile perseguire adeguatamente;
(c) infine, è indubbio che lo sviluppo del fenomeno criminale
sia stato, da ultimo, facilitato dalla diffusione di
INTERNET, la quale ha aperto nuovi canali di
distribuzione per i prodotti contraffatti, con particolare
riferimento per quei beni che possono essere facilmente
veicolati sulla rete.
Il commercio elettronico (E-commerce), infatti, offre ai
contraffattori ed ai distributori elevate garanzie di
anonimato nonché un’elevata capacità di transazione.
4. EFFETTI DISTORSIVI DEL FENOMENO.
Gli effetti negativi del fenomeno sono molteplici e incidono su
differenti interessi, pubblici e privati.
La “contraffazione” provoca, infatti:
11
a.
un danno economico per le imprese connesso alle mancate
vendite, alla riduzione del fatturato, alla perdita di immagine e
di credibilità, alle rilevanti spese sostenute per la tutela dei
diritti di privativa industriale a scapito degli investimenti e di
iniziative produttive (numerose imprese si avvalgono dell’aiuto
di agenzie investigative).
Un danno rilevante ne consegue per l’intera industria del
settore che, investendo considerevoli risorse economiche nella
ricerca e nelle invenzioni, si vede usurpare una notevole fetta
di mercato a causa del regime di concorrenza sleale generato
dai prezzi ridotti dei prodotti contraffatti e/o piratati.
L’immissione sul mercato e la commercializzazione, mediante
lo sfruttamento dell’immagine e della notorietà raggiunte da
alcune imprese grazie a cospicui investimenti pubblicitari, di
prodotti ad alto valore aggiunto ed a prezzi notevolmente
ridotti, ha determinato una situazione di concorrenza sleale
nei confronti delle imprese titolari dei diritti di privativa
industriale;
b. un danno e/o un pericolo per il consumatore finale,
connesso alla sicurezza intrinseca dei prodotti, specie in
alcuni settori come quello farmaceutico (preparati contraffatti
hanno cagionato la morte di pazienti), automobilistico
(ricambi non originali hanno provocato incidenti mortali) ed
alimentare (con intossicazioni di varia natura).
La contraffazione, infatti, determina un inganno ai danni dei
consumatori in quanto viene svilita la funzione tipica del
marchio che è quella di garantire l’origine commerciale dei
prodotti (cd. funzione distintiva).
Attraverso tale raggiro subisce detrimento anche una delle
funzioni economiche del marchio, quale quella diretta a
garantire la qualità dei prodotti a vantaggio dei consumatori, i
quali ricollegano ad un dato segno distintivo un giudizio di
apprezzamento qualitativo.
I consumatori sono in definitiva
consapevoli di tali fenomeni.
vittime
più
o
meno
Come è stato osservato dalla Commissione Europea nella
relazione alla proposta di direttiva sull’enforcement “in genere
la contraffazione e la pirateria sono accompagnate da una
truffa deliberata ai danni del consumatore sulla qualità che
12
questi ha diritto di aspettarsi da un prodotto caratterizzato, ad
esempio, da un marchio famoso”.
I prodotti contraffatti e pirata sono infatti fabbricati
solitamente nel più completo disprezzo delle norme sulla
sicurezza volte a salvaguardare i consumatori.
Tali merci inoltre non sono sottoposte ai controlli effettuati
dalle autorità competenti e non rispettano le norme minime di
qualità.
Se poi i prodotti contraffatti o pirata sono acquistati al di fuori
dei legittimi canali commerciali sarà di solito impossibile per il
consumatore accedere ai servizi post-vendita o beneficiare di
alcuna forma di garanzia, né tanto meno potrà usufruire di
rimedi efficaci in caso di danni causati dal prodotto
acquistato.
Le merci contraffatte, inoltre, possono mettere in serio e reale
pericolo la salute del consumatore o minacciarne la sua
sicurezza: si pensi per esempio agli effetti che possono
causare la contraffazione di alimenti, di medicinali, di
cosmetici o i rischi che possono derivare da giocattoli o pezzi
di ricambio di automobili contraffatti.
Ne consegue, che le disposizioni
contraffazione riguardano, sia pur
consumatori, ed integrano le
esplicitamente dettate a tutela della
degli interessi del consumatore.
volte a contrastare la
mediatamente, anche i
normative comunitarie
salute, della sicurezza e
Pertanto, una efficace lotta alla contraffazione ed alla pirateria
non potrà che portare vantaggi anche per i consumatori, i
quali, a loro volta, dovrebbero sviluppare un interesse
personale volto ad impedire l’espandersi di tali fenomeni per
loro stessi pregiudizievoli;
c.
un danno sociale connesso allo sfruttamento di soggetti
deboli
(disoccupati
o,
prevalentemente,
cittadini
extracomunitari) assoldati attraverso un vero e proprio racket
del lavoro nero, con evasioni contributive e senza coperture
assicurative ed alla conseguente perdita di posti di lavoro.
I danni che le imprese subiscono a causa della contraffazione,
infatti, si riflettono anche sul numero dei posti di lavoro da
esse offerti: 270 mila è la stima, secondo INDICAM, dei posti
13
di lavoro persi negli ultimi 10 anni a livello mondiale, di cui
125 mila circa nella sola Unione europea;
d. un danno all’Erario pubblico attraverso l’evasione dell’I.V.A.
e delle imposte sui redditi.
La commercializzazione di prodotti contraffatti, infatti, avviene
attraverso un circuito parallelo a quello convenzionale, in
totale evasione delle imposte dirette e indirette.
Uno studio realizzato nel giugno 20002 stima l’ammontare
delle perdite fiscali sopportate dall’Unione europea, in media
7.581 milioni di euro nel settore dell’abbigliamento e delle
calzature, 3.017 milioni di euro nel settore dei profumi e dei
cosmetici, 3.731 milioni di euro nel settore dei giocattoli e
degli articoli sportivi, 1.554 milioni di euro nel settore dei
prodotti farmaceutici;
e.
un danno al mercato consistente nell’alterazione del suo
funzionamento attraverso una concorrenza sleale basata sui
minori costi di produzione.
L’innovazione rappresenta uno dei principali vettori di crescita
duratura per le imprese e di prosperità economica per l’intera
collettività.
Le imprese devono costantemente migliorare o rinnovare i
propri prodotti se vogliono conservare o conquistare quote di
mercato.
La contraffazione causa agli operatori una perdita di fiducia
nel mercato come spazio per lo sviluppo delle loro attività e
per la tutela dei loro diritti.
Questa situazione ha come conseguenza di scoraggiare i
creatori e gli inventori, mettendo in pericolo l’innovazione e la
creazione oltre che la competitività delle imprese;
f.
il re - investimento degli ingenti profitti ricavati da questa
attività illecita in altrettanto proficue attività delittuose
(edilizia, droga, armi) da parte di organizzazioni malavitose.
Infatti, solo una piccola parte dei guadagni rimane nelle
tasche dei dell’ultimo anello della filiera, rappresentata
prevalentemente da cittadini extracomunitari. La maggior
2
Centre for Economics and Business Research (CEBR) per conto del Global AntiCounterfeiting Group (GACG).
14
parte degli introiti, invece, finisce nelle mani dei sodalizi
criminali organizzatori del grande traffico di beni contraffatti.
5. RECENTI INTERVENTI NORMATIVI.
Negli ultimi anni si è assistito - a livello internazionale,
comunitario e di conseguenza anche a livello nazionale – ad
un’intensa attività normativa in materia di proprietà intellettuale.
In primo luogo, ciò è da ricondurre alla progressiva e globale
apertura dei mercati nazionali volta a sviluppare ed incentivare il
commercio fra gli Stati nell’ambito di un regime di libera
concorrenza su scala mondiale.
In ambito europeo la lotta alla contraffazione ed alla pirateria ha
avuto di mira principalmente la protezione delle frontiere esterne.
Sono stati infatti emanati, a partire dal 1986, tre regolamenti
volti ad impedire l’immissione in libera pratica di merci
contraffatte. Da ultimo è il caso di segnalare il recente
regolamento n. 1386/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003,
relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci
sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle
misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti
A livello di mercato interno sono state invece assunte diverse
iniziative volte a creare un diritto unitario comunitario della
proprietà intellettuale oltre che ad armonizzare i regimi nazionali
vigenti.
I provvedimenti normativi appena menzionati hanno tuttavia
riguardato principalmente il diritto sostanziale della proprietà
intellettuale, occupandosi solo mediatamente della questione
dell’enforcement.
Per quanto riguarda invece le misure sanzionatorie volte a
garantire l’effettività di tali diritti bisogna dire che è stata
recentemente approvata dal Parlamento europeo una direttiva3
intesa a rafforzare gli strumenti di lotta alla contraffazione e a
definire un quadro generale per lo scambio di informazioni e la
cooperazione amministrativa.
3
Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
15
A livello nazionale, oltre alle disposizioni di recepimento della
normativa comunitaria di armonizzazione, si segnalano alcuni
recentissimi interventi normativi.
Si intende far riferimento alle misure a sostegno del settore:
a.
agricolo e del Made in Italy contenute nella legge Finanziaria
per il 2004, la quale ha:
(1) introdotto un marchio “Made in Italy” a tutela delle merci
integralmente prodotte sul territorio italiano.
L’uso illecito di tale marchio è penalmente sanzionato ai
sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice
penale. Per l’irrogazione delle pene accessorie si applica
l’art. 518 del codice penale;
(2) previsto altresì l’istituzione presso gli uffici dell’Istituto per
il Commercio con l’Estero o presso gli uffici delle
rappresentanze diplomatiche e consolari,
di uffici di
consulenza per la tutela del marchio «Made in Italy»;
b. del cinema contenute nel decreto legge n. 72/2004 c.d. “salva
cinema”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 marzo 2004
e convertito nella legge n. 128 del 21 maggio 2004.
Tale decreto, che all’art. 1 reca misure di contrasto alla
diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche ed
assimilate, costituisce allo stato attuale la normativa
antipirateria audiovisiva più severa d’Europa. Essa arriva
infatti a colpire con sanzioni amministrative anche i singoli
utenti, dunque i consumatori, che attraverso programmi di
file sharing diffondono per via telematica (solitamente via
Internet) opere cinematografiche o assimilate protette dal
diritto d’autore.
Infine - con il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - è stato varato il
“Codice della proprietà industriale”. Si tratta di un corpus
normativo che riunisce tutte le disposizioni legislative in
materia di proprietà industriale ed in particolare quelle
concernenti brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e
modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a
semiconduttori, marchi d’impresa ed altri segni distintivi,
indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni
aziendali riservate.
16
Altro motivo che sta a fondamento di questa intensa attività
normativa in materia di proprietà intellettuale è da ricondurre a
fenomeni collegati all’innovazione ed al progresso tecnologico.
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali oltre alle
conoscenze acquisite ed alle prospettive di ricerca nel settore delle
biotecnologie hanno determinato il sorgere di nuove esigenze
legate alla protezione dei risultati della attività creativa ed
inventiva in questi settori.
L’intervento del legislatore in questo campo si è tradotto, negli
ultimi anni, in una corsa al rialzo delle barriere a tutela dei diritti
di proprietà intellettuale, suscitando ed alimentando un intenso
dibattito negli ambienti interessati, se non altro perché il sistema
della proprietà intellettuale, che conferisce un’esclusiva di
carattere monopolistico ai titolari dei diritti, deve comunque
integrarsi con le disposizioni che regolano la concorrenza nei
mercati e la tutela dei consumatori.
Come si può facilmente immaginare, tali sistemi normativi si
reggono su un equilibrio che rischia di divenire instabile ogni qual
volta si determina una sproporzione a vantaggio dell’uno o
dell’altro sistema.
6. ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA.
a. Il ruolo.
La legge 31 marzo 2000, nr. 78, per il riordino delle Forze di
Polizia, ed i successivi decreti di attuazione hanno confermato
e rafforzato il ruolo della Guardia di Finanza quale polizia
economica e finanziaria a competenza generale, ai fini della
prevenzione, della ricerca e della repressione delle violazioni in
danno del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e
dell’Unione Europea.
In particolare, il decreto legislativo 19 marzo 2001, nr. 68, ha
operato l’adeguamento dei compiti del Corpo all’evoluzione dei
principali processi di cambiamento che hanno investito negli
ultimi anni lo scenario interno ed internazionale, avuto
riguardo alla riforma della struttura del Governo,
all’attuazione del federalismo fiscale ed alle misure di
17
contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dello
Stato, degli Enti pubblici e dell’Unione Europea.
Il legislatore, infatti, contestualmente alla fusione dei
Ministeri del Tesoro e delle Finanze ed al connesso processo
istitutivo delle Agenzie fiscali, ha attuato il riordino dei ruoli
istituzionali della Guardia di Finanza, sancendo che il Corpo:
(1) è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza
generale in materia economica e finanziaria;
(2) dipende direttamente e a tutti gli effetti dal ministro
dell’Economia e delle Finanze.
In tal modo, la missione istituzionale primaria risulta definita
in termini essenziali e sistematici, discendendo da essi, più
chiara, la configurazione delle prerogative e delle
responsabilità assegnate al Corpo:
¾
come polizia finanziaria, a protezione e difesa della
finanza pubblica da tutte le forme di illegalità che recano
pregiudizio alle entrate ed alle uscite dello Stato;
¾
come polizia economica, al fine di prevenire e reprimere
possibili infiltrazioni o inquinamenti della criminalità
economica e finanziaria, lesivi della struttura economica
del nostro Paese e del regolare funzionamento del nostro
mercato.
Per l’assolvimento di dette mansioni l’ordinamento vigente
conferisce alla Guardia di Finanza peculiari potestà ispettive,
su cui si fonda la natura intrinseca di Forza di polizia, che
esercita in via preventiva azione d’intelligence e di controllo
economico del territorio, da cui prende avvio la ricerca e la
repressione dell’evasione e delle violazioni alla normativa
finanziaria ed alle disposizioni d’interesse politico-economico.
Da quanto descritto, emerge come la Guardia di Finanza sia,
fra le Forze di polizia, quella che ha una maggiore
propensione all’azione di contrasto ai fenomeni quali la
contraffazione dei marchi, la violazione dei diritti di privativa,
l’immissione in commercio di prodotti non conformi agli
standards di sicurezza europea e nazionali e, in generale, alle
condotte illecite che, oltre ad
alterare il normale
funzionamento del mercato concorrenziale, rappresentano un
danno e/o un pericolo per i produttori, commercianti e
consumatori.
18
Il Corpo, infatti, per le sue peculiari connotazioni di polizia
economico-finanziaria,
si
propone
come
organo
particolarmente “versato” nell’attività di prevenzione e
repressione di tali fenomeni illeciti, dalle caratteristiche
spiccatamente economiche.
Legittimazione formale, al riguardo, è intervenuta col
menzionato Decreto legislativo nr. 68/2001, nel quale sono
delineati i settori di intervento del Corpo, prevedendosi in
particolare, all’art. 2, lettera l, l’attribuzione all’Istituzione di
compiti di “prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in
materia di diritti d’autore, know-how, brevetti, marchi e altri
diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e
sfruttamento economico “.
E’ opportuno puntualizzare, al riguardo, che alla tipicità del
ruolo della Guardia di Finanza corrisponde una tipicità dei
metodi d’intervento, che sono costituiti da moduli ispettivi
flessibili, adattati caso per caso all’obiettivo di appurare la
sussistenza degli indizi o delle tracce
dei casi d’illecito
scoperti con l’azione pregressa d’intelligence e di controllo del
territorio.
Lo stesso articolo, al comma 4, precisa che, ferme restando le
norme del codice di procedura penale, i militari della Guardia
di Finanza, nell’espletamento dei suddetti compiti, si avvalgono
delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R.
600/73 e dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/72.
b. Come opera.
Nello specifico comparto operativo - considerato strategico dal
Comando Generale per affermare le proprie funzioni di polizia
economica a difesa del corretto funzionamento dei mercati ed
a presidio delle relative regole di condotta - la Guardia di
Finanza, nel 2004 a fronte di un target minimo di 350.000
ore/persona programmato, ha impiegato nella specifica area
d’intervento 696.451 ore/persona (figura 1).
19
(fig. 1)
Rapporto fra le ore/persona programmate
ed ore svolte
700000
ore programmate
ore svolte
696.451
600000
500000
400000
300000
350000
200000
100000
0
1
2
Anno 2004
Sul piano operativo, le linee d’azione dei Reparti del Corpo si
sviluppano attraverso l’analisi dei fattori in grado di
influenzare la stabilità economica, per prevedere situazioni
speculative e destabilizzanti dell’economia nazionale e per
arrestare,
per
quanto
possibile,
l’espansione
delle
organizzazioni criminali che manifestano un crescente
interesse per tali fenomenologie illecite.
In particolare, le indagini nel settore sono caratterizzate dalla
sistematica ricostruzione dei fatti economici realmente
accaduti,
attraverso
non
solo
le
ispezioni
della
documentazione e delle scritture contabili ufficiali, ma anche
risalendo ai connessi flussi finanziari oltre che alle evidenze
patrimoniali e reddituali.
In tal senso, la previsione normativa contenuta nel
menzionato art. 2 del D.Lgs. 68/2001, ha comportato un
sostanziale rafforzamento delle facoltà ispettive riconosciute
agli appartenenti al Corpo, i quali sono abilitati ad esercitare,
anche in tale settore d’intervento, tutte le incisive ed efficaci
potestà previste in materia tributaria.
20
Nel dettaglio, i Reparti del Corpo sono quotidianamente
impegnati nel contrasto al fenomeno della “contraffazione”:
(1)
negli spazi doganali, al fine di impedire l’introduzione
nel territorio dello Stato e della Unione Europea, di
prodotti
contraffatti
provenienti
dai
paesi
extracomunitari (in particolare Europa dell’Est e Sud-Est
Asiatico).
In proposito, alla Guardia di Finanza sono riconosciute
specifiche attribuzioni che, in uno con quelle sopra
delineate, rendono ancora più incisiva l’azione di
contrasto al fenomeno illecito in argomento.
Ai militari del Corpo è attribuito:
¾
il potere di riscontro (art. 21 del D.P.R. 23 gennaio
1973, nr. 43 - T.U.L.D.) per le operazioni
commerciali compiute negli spazi doganali. Trattasi
di un potere-dovere connesso al perfezionamento dei
documenti amministrativi (bollette doganali) che
accompagnano
le
merci
all’atto
della
introduzione/uscita nello/dallo Stato e consiste nel
procedere al riscontro sommario ed esterno dei colli
e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne
la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che
li scortano;
¾
il potere di richiedere agli uffici doganali (art. 63 del
T.U.L.D.) la visita di controllo (o controvisita) sulle
merci che stanno per essere messe a disposizione del
proprietario o del vettore;
¾
il potere (art. 25 del T.U.L.D.) di procedere a
perquisizioni, verificazioni e ricerche ai sensi degli
artt. 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, nr. 4 al fine
di accertare la legittima provenienza delle merci
estere soggette a diritti di confine ovvero di richiedere
la prova della liceità (principio dell’inversione
dell’onere della prova) del trasporto, della detenzione
e della provenienza delle merci che trovansi in zona
di vigilanza doganale, definita, quest’ultima, dagli
artt. 23 e 29 del T.U.L.D.);
¾
il potere di effettuare visite, ispezioni e controlli fuori
dagli spazi doganali (art. 20-bis del T.U.L.D.) nei
21
confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi
equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando
risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti
ed aeromobili siano in partenza per l’estero ovvero in
arrivo.
Inoltre, al fine di rendere ancora più efficace l’azione di
contrasto al fenomeno illecito in argomento, presso
alcuni dei principali porti nazionali, è stata avviata la
costituzione, mediante la sigla di un apposito protocollo
tra i responsabili, a livello regionale, della Guardia di
Finanza e dell’Agenzia delle Dogane, di un “Ufficio
integrato di analisi dei rischi”, avente il compito di
assicurare
una
maggiore
razionalizzazione
delle
procedure di selezione delle partite di merce da
sottoporre a controllo.
Nondimeno, giova ricordare che nella “legge finanziaria”
per il 2004, è stata prevista la costituzione, a cura
dell’Agenzia delle Dogane, di una banca dati delle
immagini derivate dalle apparecchiature di scansione
radiogena in dotazione agli Uffici doganali ed alle unità
della Guardia di Finanza, il cui accesso è consentito ai
militari del Corpo in virtù del recente Protocollo d’Intesa
siglato con la citata Agenzia.
Parallelamente, con
analoghe modalità, sarà consentito l’accesso anche al
data base per la tutela della specificità dei prodotti,
istituito presso la stessa Agenzia, ai sensi della
richiamata “legge finanziaria”;
(2)
su tutto il territorio nazionale, in sinergia con
l’assolvimento degli ordinari servizi d’Istituto, al fine di
individuare i centri di produzione e distribuzione nonché
i canali di commercializzazione.
L’azione sul territorio è capillare ed articolata, visto che
le operazioni di servizio, complessivamente, sono
condotte su tutta la Penisola e l’interesse dei Reparti al
riguardo è elevato.
Da qualche anno, ormai, il contrasto al fenomeno della
contraffazione viene condotto dalla Guardia di Finanza con le
più sofisticate e complesse attività investigative.
A tal proposito, è ormai giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione, in caso di acquisizione del prodotto di
22
attività di contraffazione ed alterazione, riconoscere la
configurabilità del reato di ricettazione (di cui all’ art.648 del
Codice Penale) congiuntamente, a titolo di concorso, al reato
di cui all’art.474 C.P.(introduzione nello stato e commercio di
prodotti con segni falsi).
Ciò perché diversi sono i beni giuridici tutelati – da un lato la
fede pubblica e dall’altro il patrimonio – dalle due norme in
questione che non si pongono affatto, quindi, in rapporto di
specialità.
Peraltro, recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con
la sentenza 17 marzo 2004 n. 12926, ha confermato la sua
precedente posizione in ordine alla portata dell’art. 474 del
Codice Penale, ritenendo configurabile il reato di
contraffazione, con la messa in circolazione di un prodotto
con marchio contraffatto senza che possa assumere rilievo,
nel senso di escludere la sussistenza del reato per falso cd.
grossolano, il fatto che le condizioni di vendita siano tali da
trarre in inganno il cliente della genuinità della merce.
E proprio la possibilità di ipotizzare la fattispecie delittuosa di
cui all’art. 648 C.P. ci consente di utilizzare strumenti
d’indagine più invasivi e, quindi, più efficaci. Ci si riferisce in
primo luogo alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che
consentono, soprattutto in ragione della complessità delle
attività criminose con le quali ci si deve confrontare, di
acquisire concreti elementi di prova e di modulare gli
interventi repressivi della polizia giudiziaria in relazione
all’andamento dei criminali rapporti commerciali clandestini
in atto.
Come si è già avuto modo di sottolineare, è oggi sempre più
frequente il coinvolgimento della criminalità organizzata,
quindi assai complesse e delicate divengono le indagini.
Le organizzazioni che gestiscono il traffico illegale sul
territorio nazionale si possono avvalere di professionisti più o
meno consapevoli, di una capillare rete distributiva costituita,
spesso, da insospettabili intermediari, da regolari esercizi di
vendita.
Diventa quindi fondamentale ricostruire a ritroso tutte le
movimentazioni di merce e, soprattutto, finanziarie.
23
Si consideri che, generalmente, le movimentazioni di merce
sul territorio nazionale sono falsamente documentate con
fatture intestate ad imprese cessate o completamente
inesistenti, mentre quelle da e per l’estero vengono imputate a
strutture societarie costituite appositamente in Paesi a bassa
fiscalità, dietro le quali si celano i veri responsabili del traffico.
Spesso, poi, si frappongono fittizie triangolazioni cartolari con
società aventi sede in Paesi, i cosiddetti paradisi fiscali, che
erigono barriere insormontabili ad investigazioni della specie.
In tal senso, l’azione di contrasto posta in essere dal Corpo,
finalizzata in prevalenza all’individuazione dell’origine dei
flussi illeciti dei diversi prodotti, viene significativamente
orientata da varie forme di cooperazione informativa, operante
a più livelli ed in diversi ambiti quali:
¾
cooperazione di polizia, sia nel quadro di accordi
multilaterali (Interpol, Europol, Schengen) sia mediante il
raggiungimento di intese bilaterali con organi di polizia di
Stati esteri;
¾
cooperazione di tipo amministrativo, nel quadro di accordi
multilaterali, direttive e regolamenti UE e convenzioni
bilaterali, in materia fiscale e doganale;
¾
cooperazione di tipo informativo con organismi vari di
categoria;
¾
cooperazione con le imprese interessate da fenomeni di
contraffazione.
Oltre che alla repressione sul campo penale, l’attività del
Corpo
nello
specifico
settore
di
servizio
mira,
contestualmente, a colpire anche i comportamenti evasivi, sia
sul piano formale che sostanziale, dell’imposizione diretta ed
indiretta posti in essere dai responsabili della contraffazione,
mediante l’omesso rilascio di documentazione fiscale (fatture,
scontrini e ricevute fiscali) o l’emissione di documenti per
operazioni inesistenti.
In proposito, si sottolinea che con l’art. 14, quarto comma, l.
24 dicembre 1993, n. 537, recante disposizioni in materia di
finanza pubblica per il 1994, tra le fattispecie tassabili sono
stati introdotti anche i proventi delle attività illecite, tra i quali
rientrano senz’altro quelli derivanti dalla contraffazione.
24
Infatti, tralasciando tutte le disquisizioni dottrinali sulla
materia ed i diversi orientamenti giurisprudenziali che, nel
tempo, si sono succeduti, possiamo tranquillamente affermare
che tale disposizione normativa consente di ricondurre
nell’alveo dell’assoggettabilità all’imposizione tributaria tutti i
redditi che, pur derivando da attività illecite, sono
inquadrabili in una delle 6 categorie reddituali tassativamente
previste dal TUIR.
L’unica esclusione riguarda i proventi già oggetto
provvedimenti ablativi quali il sequestro e la confisca.
di
Diventa, quindi, non particolarmente complesso qualificare
come redditi d’impresa quelli derivanti dall’attività di
produzione e commercializzazione di merce contraffatta e, di
conseguenza, assoggettarli ad imposizione.
Tale norma è resa ancora più attuale dalla previsione
contenuta nella legge finanziaria per il 2003 (art. 2, comma 8),
la quale sancisce, novellando il menzionato art. 14 della legge
537/93, la indeducibilità dei costi e delle spese sostenute
riconducili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.
Giova inoltre evidenziare che la Guardia di Finanza, allo scopo
di porre in essere un più incisivo contrasto alle violazioni in
argomento perpetrate attraverso l’utilizzo di mezzi informatici
e telematici quali la rete internet, ha recentemente potenziato
l’organico del “Gruppo Anticrimine Tecnologico” (G.A.T.) –
elevandolo a rango di Nucleo Speciale - , tra le cui attribuzioni
rientra il contrasto agli illeciti economico-finanziari posti in
essere mediante l’utilizzo di reti informatiche.
Molteplici sono, infine, le iniziative in cui la Guardia di
Finanza, nell’ambito delle diverse azioni avviate a tutela
dell’economia nazionale, collabora con i vari organi di
vigilanza di settore, tra cui il Comitato bilaterale italo-francese
in materia di contraffazione, istituito nell’ambito del Ministero
delle Attività Produttive.
c.
Risultati di servizio conseguiti.
La contraffazione, nel significato dato in questo documento, è
fenomeno illecito che ha ormai assunto le dimensioni di una
vera e propria attività imprenditoriale, che non si limita più a
copiare i cosiddetti prodotti di lusso, ma copre ormai tutti i
25
settori merceologici, producendo qualsiasi bene suscettibile di
trovare sbocco nei mercati.
Sequestri di merce contraffatta hanno avuto ad oggetto, non
solo capi ed accessori di abbigliamento o profumi, ma anche
prodotti elettrici, parti di ricambio per auto, sigarette,
giocattoli, prodotti alimentari, prodotti per la cura della
persona, ecc. (dettaglio in allegato).
Gli interventi (oltre 25.000 nel periodo 2003-2004 - figura
2) hanno riguardato tutto il territorio nazionale.
(Fig. 2)
CONTRAFFAZIONE
Confronto tra i risultati di servizio conseguiti in ambito nazionale per gli anni
2003 e 2004
2003
INTERVENTI
SOGGETTI VERBALIZZATI
di cui:
2004
Diff. %
11.417
13.613 19,23%
12.743
15.484 21,51%
314
371 18,15%
- A PIEDE LIBERO
8.528
10.363 21,52%
- IGNOTI
3.366
4.395 30,57%
VIOLAZIONI
di cui:
11.917
13.830 16,05%
- Delitti
10.622
12.778 20,30%
- ARRESTATI
Una prima chiave di lettura delle risultanze operative
conseguite dalla Guardia di Finanza nel particolare comparto
operativo (che rappresentano la stragrande maggioranza dei
risultati delle Forze di polizia), emerge dal raffronto fra i
risultati conseguiti negli anni 2003 e 2004.
Da tale rapporto si evince un sostanziale aumento, rispetto al
2003, del trend complessivo dei risultati conseguiti che si
attesta mediamente intorno al 21%.
Inoltre, l’incidenza percentuale dei soggetti arrestati, riferita al
totale delle persone verbalizzate è rimasta pressoché costante
nei due anni di riferimento (mediamente pari al 2,43).
26
Ciò è conseguenza diretta di come l’azione del Corpo sia
costantemente orientata alla individuazione e neutralizzazione
delle grosse organizzazioni dedite a tali attività illecite.
Con riguardo ai generi contraffatti (otre 129 milioni di pezzi
sequestrati – fig. 3) i settori relativi ai beni di consumo e dei
giocattoli, in termini quantitativi, appaiono i più colpiti (fig. 4).
Seguono poi i comparti del sistema moda e dell’elettronica.
(Fig. 3)
Sequestri operati negli anni 2003-2004
140.000.000
129.528.733
120.000.000
95.520.146
100.000.000
80.000.000
2004
2003
60.000.000
46.395.286
41.218.307
34.008.587
33.435.666
40.000.000
Totale
47.781.178
25.152.410
20.000.000
14.742.016
10.410.394
10.199.859
4.075.702
6.124.157
12.959.620
6.562.871
0
Sistema moda
Elettronica
Giocattoli
Beni di consumo
Totale
(Fig.4)
Sequestri operati negli anni 2003-2004
(totale pezzi 129.439.690)
Sistema moda: 19%
Giocattoli: 36%
Elettronica: 8%
Beni di consumo: 37%
27
Per quanto concerne i beni di consumo (oltre 47 milioni di
pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza nel biennio 2003 2004 – figura 5), la contraffazione si manifesta solitamente
per il tramite della violazione delle disposizioni legislative che
tutelano i marchi, le indicazioni geografiche, le denominazioni
protette ed i brevetti per invenzioni. In particolare, essa di
solito si realizza allorquando un soggetto diverso dal titolare
del diritto, senza autorizzazione, appone sui propri prodotti
un segno identico o simile al marchio registrato ovvero una
delle indicazioni tutelate.
(Fig. 5)
Beni di consumo
Sequestri operati negli anni 2003-2004
(totale pezzi 47.770.298)
BASILICATA ; 14.256
CALABRIA; 134.454
CAMPANIA;
8.381.410
PUGLIA; 1.002.883
SICILIA; 1.085.029
LIGURIA; 295.731
ABRUZZO; 94.133
PIEMONTE; 74.348
MOLISE; 971
SARDEGNA; 21.494
VALLE D'AOSTA; LAZIO; 192.961
UMBRIA; 7.825
MARCHE; 6.183
TOSCANA; 178.829
EMILIA ROMAGNA;
1.959.499
VENETO; 44.246
TRENTINO ALTO
ADIGE; 91
LOMBARDIA;
34.274.679
FRIULI VENEZIA
GIULIA; 12.156
Si tratta in pratica di segni distintivi la cui funzione primaria
è quella di garantire la provenienza del prodotto da una
determinata impresa o area geografica alla quale i
consumatori attribuiscono tradizionalmente una qualità
costante derivante anche da fattori umani ed ambientali.
28
Le indicazioni geografiche e le denominazioni protette
attribuiscono, infatti, un forte carattere qualitativo, generando
una particolare attenzione da parte dei contraffattori, i quali
spesso cercano di appropriarsene abusivamente per fare
breccia sulle preferenze di acquisto dei consumatori4.
Contestualmente, oltre alla legislazione sui marchi ed alle
indicazioni di origine, possono essere altresì violate le norme
sull’etichettatura dei prodotti, sulla pubblicità, sulla salute e
la sicurezza dei consumatori.
Con tale sistema, sono posti in commercio, di norma
attraverso il cd. mercato nero, prodotti di uso comune e
quotidiano che spesso finiscono per fare il loro ingresso nelle
case dei consumatori.
Infine, la contraffazione di certi beni di consumo può essere la
conseguenza della violazione di un altrui diritto di brevetto: si
pensi, per esempio, alla contraffazione di cosmetici e dei
medicinali protetti da brevetti per invenzione.
Con riguardo al sistema moda (oltre 25 milioni di pezzi
sequestrati dalla Guardia di Finanza nel biennio 2003 2004 – figura 6), l’elenco dei beni oggetto di contraffazione
comprende praticamente tutte le tipologie di prodotto: capi di
abbigliamento, occhiali, orologi, scarpe, gadgets e prodotti
ricollegabili alle squadre di calcio o di altri sport, gioielli,
articoli di pelletteria (borse, giacche), articoli sportivi, ecc..
4
La legge finanziaria per il 2004 ha introdotto nel nostro ordinamento la tutela penale
delle denominazioni di origine dei prodotti.
L’art. 4, comma 49,stabilisce infatti che “l’importazione ovvero la commercializzazione
di prodotti recanti falsa o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è
punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale”.
29
(Fig. 6)
Sistema moda
Sequestri operati negli anni 2003-2004
(totale pezzi 25.100.603)
LIGURIA; 1.171.901
LOMBARDIA;
PIEMONTE; 197.200
3.455.207
SICILIA; 199.015
VALLE D'AOSTA;
TRENTINO ALTO
34.574
ADIGE; 204.563
CALABRIA; 890.892
VENETO; 522.804
BASILICATA ; 13.005
FRIULI VENEZIA
GIULIA; 306.439
PUGLIA; 1.139.194
EMILIA ROMAGNA;
1.273.286
CAMPANIA; 8.476.494
TOSCANA; 1.072.887
MOLISE; 9.000
MARCHE; 130.804
ABRUZZO; 79.632
SARDEGNA; 54.755
LAZIO; 5.892.619
UMBRIA; 28.139
In tale ambito, si può affermare che l’industria del “falso” ha
raggiunto livelli di imitazione talmente elevati da rendere
particolarmente difficile - al consumatore ed agli stessi organi
di controllo - la distinzione tra prodotti originali e falsi.
La commercializzazione di tali prodotti ha delle peculiarità
rispetto ai precedenti.
Infatti, a differenza dei beni di consumo - ed in particolare dei
generi alimentari, dove il consumatore il più delle volte è
vittima inconsapevole della contraffazione - nell’ambito del
sistema moda spesso il consumatore acquista scientemente
un prodotto contraffatto, semplicemente perché è il modo più
economico per essere alla moda.
Ovviamente, anche in questo caso, principale vittima della
contraffazione è l’industria della moda, nel nostro Paese
particolarmente fiorente ed all’avanguardia a livello mondiale.
In tal modo, l’impresa disonesta non solo usurpa il frutto del
lavoro e dell’attività intellettuale dei creatori del gusto e della
moda, ma con l’imitazione sistematica mortifica a tal punto il
marchio finendo per “annacquare” il valore qualitativo e
suggestivo ad esso ricollegato.
30
Ne consegue che, a seguito della eccessiva svalutazione del
prodotto, anche i clienti più affezionati si guarderanno bene
dall’acquistare beni il cui marchio è stato vittima dei
contraffattori5.
Un altro comparto produttivo particolarmente danneggiato dai
fenomeni di contraffazione è quello dell’elettronica (radio,
televisioni, lettori CD o DVD, registratori, computer, supporti
materiali sui quali vengono fissate opere dell’ingegno,
programmi software, ecc.).
Il settore (oltre 10 milioni di pezzi sequestrati dal Corpo
nel biennio 2003 - 2004 – figura 7) appare il più colpito a
livello mondiale6: secondo alcune indagini svolte da
associazioni di categoria, la percentuale dei prodotti
contraffatti sarebbe pari al 25 % nell’industria degli
audiovisivi, al 35 % nell’industria informatica.
Tale indice salirebbe addirittura al 46 % su scala mondiale nel
settore del software.
(Fig. 7)
Elettronica
Sequestri operati negli anni 2003-2004
(totale pezzi 10.173.886)
VALLE D'AOSTA; 1.585
CALABRIA; 126.962
SICILIA; 557.809
LIGURIA; 372.909
PIEMONTE; 320.392
LOMBARDIA; 634.098
TRENTINO ALTO ADIGE; 20.077
BASILICATA ; 41.320
VENETO; 265.280
FRIULI VENEZIA GIULIA; 127.398
PUGLIA; 374.379
EMILIA ROMAGNA; 1.230.257
CAMPANIA; 3.598.383
TOSCANA; 232.537
MARCHE; 103.341
MOLISE; 44.808
SARDEGNA; 158.965
ABRUZZO; 507.458
LAZIO; 1.470.591
UMBRIA; 11.310
5
E’ pacifico che, fino ad un certo livello, le case di moda tollerano la contraffazione del
loro marchio, intravedendo in tale fenomeno una forma gratuita di pubblicità del loro
segno distintivo.
6
Libro verde della Commissione.
31
Tutti individuano la principale causa dell’espansione del
fenomeno illecito nel comparto, nell’elevata differenza di
prezzo tra prodotti contraffatti e prodotti originali.
La comparazione fra gli elementi che compongono il prezzo del
CD pirata con quello originale indica, come evidenziato dalla
Federazione contro la Pirateria Musicale (FPM), che l’uscita di
un nuovo CD musicale costa in media dai 18 ai 21 euro,
mentre quello pirata dai 4 ai 6 euro.
Il prezzo di quest’ultimo (figura 8) è essenzialmente costituito
da:
¾ costi di produzione pari a 0,50 euro (prezzo del supporto
vergine + copia della copertina e bustina di plastica);
¾ guadagno dell’ambulante pari a 2 euro;
¾ margine dell’organizzazione criminale pari a 3,50 euro.
(Fig. 8)
Composizione prezzo CD pirata
(Fonte FPM)
Costi di produzione;
8%
Guadagno venditore
ambulante; 33%
Quota organizzazione
criminale; 59%
Il prezzo del CD originale (figura 9), invece, è dato dalla
somma di molteplici voci ed alti sono i costi ad esse
corrispondenti.
32
(Fig. 9)
Composizione prezzo CD originale
(Fonte FISMED)
Spese generali
23%
Royalties
27%
Registrazione
8%
Stampaggio
Distribuzione
8%
8%
Marketing
15%
SIAE
11%
Secondo la Federazione Italiana Strumenti Musicali
Elettronici Dischi (FISMED), per l’uscita di un nuovo CD
musicale solo i costi di registrazione variano dai 100.000 ai
250.000 euro. Ad essi si aggiungono i costi di realizzazione
della copertina che oscillano fra i 20.000 ed i 40.000 euro,
quelli di marketing e pubblicità che vanno dai 50.000 ai
400.000 euro ed infine le royalties corrisposte dalle case
discografiche agli artisti, calcolate in misura percentuale al
prezzo di vendita e che, a seconda dell’importanza dell’artista
variano dai 36.000 al 1.500.000 euro.
A questi costi bisogna aggiungere l’IVA, che per tali beni
corrisponde al 20%.
Un ulteriore punto a “vantaggio” del CD pirata è
rappresentato dal rischio d’impresa, praticamente assente
nella produzione clandestina, la quale è concentrata
esclusivamente nella produzione di beni che sul mercato
hanno successo.
Negli ultimi anni, in ragione delle elevate dimensioni che il
fenomeno della contraffazione ha raggiunto in tale comparto, i
rappresentanti dei settori interessati hanno esercitato una
significativa pressione sui legislatori al fine di spingerli ad
adottare provvedimenti normativi sempre più severi e
33
tecnicamente dettagliati, allo scopo di frenare l’indiscriminata
appropriazione, da parte di soggetti non autorizzati, dei frutti
della loro attività, alla base della quale c’è di norma un
notevole sforzo di carattere creativo ed ingenti investimenti
finanziari.
Con l’avvento dell’era digitale, infatti, chiunque ha la
possibilità di porsi in concorrenza, pur senza volerlo, con
l’imprenditore culturale, in virtù della facilità con la quale è
possibile effettuare delle copie (digitali), sostanzialmente
perfette ed in nulla dissimili dall’esemplare originario, ed
apprestarsi alla loro diffusione in qualunque parte del mondo
attraverso l’utilizzo di Internet.
Qualunque utente della rete, anche il più sprovveduto, è in
grado di riprodurre un numero tendenzialmente illimitato di
copie identiche all’esemplare protetto e di metterle a
disposizione di un pubblico assai vasto e potenzialmente
indeterminato. Il tutto, peraltro, a costi irrisori.
Questo aspetto diventa alquanto preoccupante se si pensa che
l’attività di distribuzione può essere svolta, con notevole
agilità, da “pirati informatici” che per di più hanno anche la
possibilità di rifugiarsi nei posti più remoti del pianeta.
E, da questo punto di vista, il carattere territoriale del diritto
d’autore rischia di compromettere sul nascere la possibilità di
erigere adeguati argini contro la indiscriminata diffusione di
copie, letteralmente sottratte ai loro autori.
L’intervento del legislatore nazionale non si è fatto attendere
ed il risultato è stato l’introduzione di disposizioni che
innalzano notevolmente il livello di protezione delle opere
dell’ingegno e circoscrivono l’area delle libere utilizzazioni.
Si tratta per lo più di disposizioni di dettaglio, estremamente
tecniche e talvolta di difficile interpretazione da parte degli
stessi operatori di settore7.
7
La legge sul diritto d’autore prevede per le violazioni del diritto un considerevole
impianto sanzionatorio che comprende sanzioni civili, amministrative e penali dirette
prevalentemente a colpire l’autore della contraffazione e cioè chi produce e
commercializza beni oggetto di contraffazione.
Ciò nondimeno, l’ampiezza della tutela offerta dal diritto d’autore, in certe ipotesi,
arriva a sanzionare taluni comportamenti del singolo individuo posti in essere anche
in ambito privato.
34
Se l’era digitale ha dato notevole impulso al fenomeno della
contraffazione, l’innovazione tecnologica ha anche messo a
disposizione dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale
nuovi strumenti per arginare la pirateria.
Si tratta di dispositivi tecnici volti a proteggere e garantire
l’autenticità dei loro prodotti o servizi, come il watermarking,
che aggiunge una sorta di tatuaggio digitale o di marchio
digitale dell’opera, le tecniche di criptografia, che consentono
la fruizione dell’opera solo a chi è in possesso della chiave per
effettuare la decriptazione, il metering system che registra gli
utilizzi dell’opera, ecc..
Grazie a questi strumenti è possibile seguire la circolazione
delle opere protette ed intervenire con maggiore efficacia nei
confronti dei contraffattori per reprimerne l’attività illecita.
È anche vero però che i professionisti della contraffazione
riescono non solo a rimuovere agevolmente tali dispositivi, ma
sono anche in grado di riprodurli. Questo è il motivo per il
quale si è sentita la necessità di tutelare adeguatamente
questi dispositivi introducendo il divieto di violazione,
manipolazione o neutralizzazione degli stessi. Così, in seguito
al recepimento della direttiva n. 2001/29/CE, sono state
inserite nella legge n. 633/41 sul diritto d’autore gli artt. 102quater e 102-quinquies al fine di disciplinare le misure
tecnologiche di protezione e le informazioni sul regime dei
diritti.
Da un punto di vista giuridico quando si parla di misure
tecnologiche di protezione si fa riferimento alle protezioni
tecnologiche che impediscono il compimento di atti sull’opera
non autorizzati dal titolare dei diritti.
Attraverso di esse, per esempio, si potranno più facilmente
individuare gli utilizzatori abusivi ed escluderne la buona
fede. In tal modo si renderà più agevole l’applicazione delle
sanzioni civili, penali e amministrative.
Si ritiene infatti che le misure tecnologiche di protezione siano
gli unici efficaci strumenti di protezione contro gli atti abusivi
di sfruttamento economico oggi realizzabili da qualunque
consumatore grazie all’ausilio di mezzi di riproduzione di tipo
digitale.
35
Il recente decreto legge c.d. “salva cinema” ha infine introdotto
la possibilità di applicare una sanzione amministrativa al
privato che mette a disposizione per via telematica, mediante
programmi di condivisione di file tra utenti, file audiovisivi
protetti dal diritto d’autore.
Tale fattispecie viene considerata una violazione del diritto di
comunicazione al pubblico di cui all’art. 16 legge n. 633/41
ed è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari
a 1500 euro, con la confisca degli strumenti e del materiale
che costituiscono la violazione e con la pubblicazione del
provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello
spettacolo.
La sanzione sale a 2000 euro, oltre le citate sanzioni
accessorie, nel caso in cui vengano poste in essere iniziative
dirette a promuovere o ad incentivare la condivisione di file
audiovisivi su Internet.
Nemmeno il settore dei giocattoli è esente dai fenomeni della
contraffazione (oltre 46 milioni di pezzi sequestrati nel
biennio 2003 - 2004 – figura 10).
Si stima che il 12% dei giocattoli messi in commercio su scala
mondiale siano contraffatti.
(Fig. 10)
Giocattoli
Sequestri operati negli anni 2003-2004
(totale pezzi 46.394.903)
LIGURIA; 1.297.049
CALABRIA; 52.635
SICILIA; 106.273
PIEMONTE; 134.922
BASILICATA ; 34.329
VALLE D'AOSTA; PUGLIA; 75.695
CAMPANIA; 14.857.427
LOMBARDIA; 4.329.344
MOLISE; 827
ABRUZZO; 136.005
TRENTINO ALTO ADIGE; 10.371
VENETO; 12.277.821
LAZIO; 1.423.782
EMILIA ROMAGNA; 8.464.222
UMBRIA; 111.656
FRIULI VENEZIA GIULIA; 20.181
TOSCANA; 2.912.863
SARDEGNA; 132.419
MARCHE; 17.082
36
È facile immaginare quali siano i rischi per la sicurezza e la
salute dei bambini che entrano in possesso di giocattoli
contraffatti.
Anche in questo caso infatti è altamente probabile che i beni
in questione siano stati realizzati con assoluto disprezzo delle
più elementari norme di sicurezza.
In tale ambito, la contraffazione può manifestarsi attraverso la
violazione dei diritti di marchio, del design oltre che dei diritti
d’autore.
Per quanto concerne specificamente la violazione del diritto
d’autore, è opinione tendenzialmente pacifica, sia in
giurisprudenza sia in dottrina, che il diritto d’autore tutela il
personaggio di fantasia come opera dell’ingegno autonoma,
rispetto a quella che lo ha reso famoso al pubblico.
Ne consegue che ai sensi dell’art. 12 legge n. 633/41, l’autore
ha il diritto di utilizzare il personaggio in ogni forma e modo e
in particolare di sfruttarne la notorietà innanzitutto, e per
quel che qui interessa, a fini commerciali.
Quindi, anche chi crea un nuovo giocattolo, che riproduce le
sembianze di un personaggio di fantasia tutelato dal diritto
d’autore, senza l’autorizzazione dell’autore del personaggio
riprodotto, incorre in una violazione del diritto d’autore.
7. MISURE
PER
CONTRASTO.
IL
RAFFORZAMENTO
DELL’AZIONE
DI
a. Sul piano normativo.
In proposito, si ritiene opportuno evidenziare, in primo luogo,
che il Parlamento europeo ha recentemente approvato una
direttiva8 intesa a rafforzare gli strumenti di lotta alla
contraffazione e a definire un quadro generale per lo scambio
di informazioni e la cooperazione amministrativa.
L’obiettivo principale, secondo quanto dichiarato dal
commissario per il mercato interno pro-tempore Fritz
Bolkestein, è quello di catturare i “pesci grossi” piuttosto che i
“pesciolini” che commettono atti relativamente innocui come
8
Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
37
scaricare un paio di canzoni da Internet per il loro uso
personale.
Nello stesso tempo la menzionata norma ha fra i suoi obiettivi
anche quello di assicurare la protezione del consumatore.
La direttiva mira dunque ad assicurare il rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale e si applica a tutto il diritto comunitario
e nazionale della proprietà intellettuale, fatti salvi gli obblighi
degli Stati membri derivanti da convenzioni internazionali (es.
TRIPS) e le disposizioni nazionali concernenti i procedimenti e
le sanzioni penali in materia.
Conseguentemente gli Stati hanno l’obbligo di assicurare il
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale attraverso le
misure, le procedure ed i mezzi di ricorso indicati nella
direttiva, avendo cura che tali strumenti siano leali ed equi,
non inutilmente complessi o costosi e che non comportino un
dispendio di tempo irragionevole ed ingiustificato.
Tali mezzi devono da un lato essere effettivi, proporzionati e
dissuasivi, e dall’altro lato evitare la creazione di ostacoli al
commercio.
La direttiva infine promuove l’iniziativa degli Stati membri
volta ad incoraggiare l’elaborazione, da parte delle
associazioni o organizzazioni di categoria, di codici di condotta
a livello comunitario miranti ad assicurare il rispetto dei diritti
di proprietà intellettuale.
Sul piano nazionale, si può affermare che la normativa di
settore è al passo con le disposizioni comunitarie.
b. Sul piano organizzativo.
In merito, la Guardia di Finanza ha recentemente proceduto
ad una rivisitazione della sua componente specialistica
prevedendo:
(1) da un lato, la costituzione, nell’ambito del Nucleo Speciale
Tutela Mercati, del Gruppo marchi, brevetti e proprietà
intellettuale, cui è assegnato principalmente il compito di
svolgere analisi operative sul fenomeno illecito in
argomento;
(2) dall’altro, l’elevazione a rango di Nucleo Speciale del
Gruppo Anticrimine Tecnologico, cui è affidata, tra l’altro,
38
l’azione di contrasto agli illeciti economico-finanziari
commessi a mezzo della rete internet.
Inoltre, il Nucleo Speciale Radiodiffusione ed Editoria svolge
attività di collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni, fra le cui attribuzioni è compresa anche la
vigilanza in materia di diritto d’autore.
c.
Sul piano operativo.
Per quanto concerne gli aspetti tipicamente operativi, si
reputa opportuno, se non necessario, rafforzare la
cooperazione
tra
pubblici
poteri
ed
organizzazioni
professionali rappresentative dei singoli settori produttivi.
In tal senso, la Guardia di Finanza ha già in atto forme di
collaborazione informativa con diverse Agenzie ed Organi
nazionali ed esteri - quali ad esempio:
(1) INDICAM - Istituto di Centromarca per la lotta alla
Contraffazione.
In particolare, con tale associazione, nell’estate appena
trascorsa, sono state portate a termine due vaste
operazioni di contrasto alla contraffazione dei marchi di
fabbrica nelle principali città d’arte italiane e nelle località
marine (operazioni “Sensibilizzazione II” e “Spiagge
pulite”);
(2) B.S.A. – Businnes Software Alliance;
(3) A.I.D.R.O – Associazione Italiana per
Riproduzione delle Opere dell’ingegno;
i
Diritti
di
(4) FAPAV – Federazione Anti-Pirateria Audio Visiva;
(5) F.P.M. – Federazione contro la Pirateria Musicale;
(6) A.N.C.I. – Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani.
Oltre alla preziosa attività informativa, la collaborazione con i
predetti enti associativi è risultata particolarmente utile, ai
fini della consulenza tecnico-giuridica, nell’ambito di
operazioni a massa svolte dalla Guardia di Finanza.
Per le finalità sopra esposte, inoltre, appare opportuno
evidenziare le seguenti iniziative intraprese dal Corpo:
39
- in data 14 dicembre u.s. è stato sottoscritto il protocollo di
intesa con Confindustria, finalizzato alla realizzazione di
una mirata attività conoscitiva nello specifico settore della
importazione,
produzione,
distribuzione
e
commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti
o realizzati in violazione delle norme in materia di diritto
d’autore.
- è del 13 gennaio del c.a. la sottoscrizione di un protocollo
d’intesa con l’Agenzia delle Dogane, finalizzato ad una
migliore gestione ed accesso alla banca dati delle immagini
derivate dalle apparecchiature scanner installate negli
spazi doganali e da quelle analoghe in dotazione alla
Guardia di Finanza;
- lo scorso 24 febbraio è stato stipulato un protocollo d’intesa
con la Direzione Generale per l’Armonizzazione dei Mercati
e la Tutela dei Consumatori, del Ministero delle Attività
Produttive, allo scopo di avviare forme più pregnanti di
collaborazione in materia, tra l’altro, di contrasto alla
contraffazione dei marchi, con specifico riferimento alla
disciplina della sicurezza e conformità dei prodotti.
Infine, con il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 18 febbraio 2005, relativo all’ attuazione
dell’art. 36 della legge n. 273/2002, la Guardia di Finanza è
chiamata a vigilare, unitamente ad alcune componenti
specialistiche dell’Arma dei Carabinieri (N.A.S.), in ordine alla
destinazione d’uso delle materie prime e semilavorati.
Si tratta di accertamenti fisici e contabili da svolgere presso
soggetti importatori di materie prime e semilavorati, diretti a
verificare se i beni importati sono stati impiegati nei termini
indicati all’atto dell’introduzione sul territorio dello Stato.
d. Sul piano comunicazionale.
E’ sul piano mediatico e comunicazionale che occorre investire
ancora molto.
Infatti, finché la domanda di prodotti contraffatti sarà alta,
sempre più difficile sarà combattere il particolare fenomeno
illecito.
40
In questo senso, una efficace campagna di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sugli effetti negativi della contraffazione
in uno con il rafforzamento delle azioni di contrasto al
fenomeno illecito, si ritiene siano i principali strumenti per
arginare tale fenomeno.
A tal fine, la Guardia di Finanza, con il coinvolgimento dei
principali soggetti (pubblici e privati) interessati al fenomeno
(Ministero delle Attività Produttive, Agenzia delle Dogane,
Ministero dell’ Istruzione, dell’ Univeristà e della Ricerca,
Associazioni dei consumatori e delle imprese, Unione delle
Camere di Commercio, ecc.), ha avviato una serie di
progettualità, prevalentemente rivolte al pubblico, che
comprendono la:
(1) pubblicazione di servizi sul mensile illustrato della
Guardia di Finanza “IL FINANZIERE” dedicati al fenomeno
della contraffazione.
Il mensile, oltre che agli abbonati, viene gratuitamente
distribuito al pubblico in occasione di mostre ed eventi su
tutto il territorio nazionale e presso le sale d’imbarco
dell’aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino;
(2) organizzazione
di
una
o
più
tavole
rotonde,
prevalentemente orientate alla individuazione delle più
idonee misure per arginare la fenomenologia illecita;
(3) partecipazione di Ufficiali del Corpo - in qualità di relatori
- a seminari informativi da svolgersi presso scuole
superiori ed università su tutto il territorio nazionale;
(4) realizzazione ed implementazione di un “portale
informatico”, dove saranno curati, in modo permanente,
gli aspetti della comunicazione ed il dialogo fra la Guardia
di Finanza e tutti gli altri soggetti interessati al fenomeno.
41
Scarica

Comunicazione sul fenomeno della contraffazione