COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA III REPARTO OPERAZIONI Ufficio Tutela dell’Economia – IV Sezione __________ Progetto “Comunicazione sul fenomeno della contraffazione” INDICE 1. PREMESSA…………………………………………. PAG. 3 2. LA CONTRAFFAZIONE: DEFINIZIONE……… PAG. 3 a. Le cifre……………………………………….. PAG. 5 b. La geografia……………………………….. PAG. 6 PAG. 8 4. EFFETTI DISTORSIVI DEL FENOMENO…... PAG. 11 5. RECENTI INTERVENTI NORMATIVI………… PAG. 15 a. Il ruolo……………………………………….. PAG. 17 b. Come opera…………………………………. PAG. 19 c. PAG. 25 a. Sul piano normativo………………………… PAG. 37 b. Sul piano organizzativo……….………….. PAG. 38 c. Sul piano operativo…………………………. PAG. 39 d. Sul piano comunicazionale………………. PAG. 40 3. ANALISI DEL FENOMENO c. I canali di produzione, distribuzione e commercializzazione…………………… 6. ATTIVITA’ DELLA GUARDIA DI FINANZA I risultati conseguiti……………………. 7. MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELL’AZIONE DI CONTRASTO 2 1. PREMESSA. Con il presente progetto la Guardia di Finanza intende dare avvio ad una serie di iniziative dirette, da un lato, a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rilevanti effetti negativi della contraffazione, sotto l’aspetto economico (calo del fatturato, impoverimento dell’offerta di nuovi brevetti, ecc.), finanziario (riduzione delle entrate fiscali) e sociale (sfruttamento di mano d’opera, pericolo per la salute dei cittadini, ecc.), dall’altro, a far conoscere il prioritario ruolo svolto dall’Istituzione nello specifico comparto. Il tutto anche attraverso il coinvolgimento dei principali soggetti (pubblici e privati) interessati al fenomeno (Ministero delle Attività Produttive, Agenzia delle Dogane, Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, Associazioni dei consumatori e delle imprese, Unione delle camere di commercio, ecc.). 2. LA CONTRAFFAZIONE: DEFINIZIONE. Con il termine contraffazione, intesa nella sua accezione più ampia, ci si intende riferire a tutta una serie di fenomenologie essenzialmente riconducibili alla: a. produzione e commercializzazione di merci che recano illecitamente - un marchio identico ad un marchio registrato; b. produzioni di beni che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright - fenomeno meglio conosciuto con il nome di “pirateria” - modelli o disegni. Dall’altro canto il significato proprio del termine “contraffare” è riconducibile all’attività di chi riproduce qualcosa in modo tale che possa essere scambiata per l’originale. In questa sede, quindi, si tratterà della contraffazione con riferimento a tutti quei comportamenti posti in essere in violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi d’impresa ed altri segni distintivi, brevetti per invenzione, modelli di utilità, industrial design, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, diritti d’autore, ecc.), anche se, come noto, le modalità con cui il fenomeno illecito si manifesta sono molto diverse ed altrettanto diverse sono le conseguenze non solo sul piano giuridico, ma anche su quello economico e sociale. 3 Del resto, lo stesso articolo 2 sub 1 lettera a) del Regolamento (CE) n.1383 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, fornisce una nozione dettagliata di “merci contraffatte” e di “merci usurpative” che, in linea di massima, appare riconducibile alla definizione di contraffazione testé data. Più in particolare, ai sensi del citato regolamento comunitario: (1) per “merci contraffatte” si intendono: (a) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto - senza autorizzazione - un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione; (b) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo etc.. ), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione innanzi descritta; (c) gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione di cui sopra; (2) per “merci usurpative” le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, ovvero di una persona da questi autorizzata nel Paese di produzione. Inoltre, vengono considerate “merci che violano un diritto di proprietà intellettuale” quelle che nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento dell’Autorità doganale, ledono i diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo complementare, alla privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali, alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche, alle denominazioni geografiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1576/89. Accanto a queste due forme nette di violazione, esistono poi tutta una serie di condotte che, seppur non penalmente sanzionabili 4 (almeno direttamente), producono gli stessi effetti negativi delle prime. Si intende far riferimento a: ¾ sovrapproduzioni illegittime approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza; ¾ produzioni destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza; ¾ produzione di beni che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa l’aspetto determinando confusione nel mercato, ecc.. 3. ANALISI DEL FENOMENO. a. Le cifre. Quantificare il fenomeno della contraffazione e della pirateria è operazione assai ardua e difficile se non addirittura impossibile. La natura clandestina dell’attività, infatti, non consente la realizzazione di statistiche esatte. Ma è possibile fare delle stime, basate su indagini di natura induttiva. Il Counterfeiting Intelligence Bureau, istituito dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI), in una indagine del 1997, stima il valore delle merci contraffatte in una percentuale tra 5 ed 7% del commercio mondiale, ovvero un valore di 200-300 miliardi di euro all’anno1. Da un’ analisi successiva alla pubblicazione del Libro Verde della Commissione “La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno”, si stima che all’interno dell’Unione Europea, le merci contraffatte e usurpative rappresentano: ¾ 1 dal 5% al 10% delle vendite di pezzi di ricambio di autoveicoli; “Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property rights”, Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce, 1997. 5 ¾ il 10% delle vendite dei CD e di audiocassette; ¾ il 16% delle vendite di film (videocassette e DVD); ¾ il 22% delle d’abbigliamento; ¾ il 35% del vendite di software. vendite di calzature e articoli Per quanto concerne l’Italia, nel 2003, secondo indagini svolte da alcune associazioni di categoria, il volume d’affari della contraffazione viene quantificato da 3,5 a 7 mld di euro. Stime più prudenziali, basate sul volume dei prodotti sequestrati dalle Forze di polizia, indicano in 1,5 miliardi di euro la cifra d’affari annua. Di questi il 60% si riferisce a prodotti d'abbigliamento e di moda (tessile, pelletteria, calzature), il resto a orologeria, beni di consumo, componentistica, audiovisivo, software. Si tratta, comunque, di valori elevati, tali da far assumere al fenomeno criminale una portata estremamente rilevante ed incidere in modo significativo non solo sull’immagine internazionale del nostro Paese (fra i primi nella produzione e commercializzazione di merci contraffatte), ma anche sulla sua realtà economica e sociale. b. La geografia. Individuare la reale provenienza dei prodotti contraffatti è sempre più difficile. Si tratta di attività illecite prevalentemente gestite da organizzazioni criminali che fanno di tutto per mascherare la vera origine dei prodotti. Le merci imitate prendono le rotte più diverse, passano per molti Paesi attraverso itinerari secondari, prima di giungere nei luoghi di distribuzione. Ciononostante, per quanto concerne il panorama internazionale è possibile individuare alcune aree geografiche dove l’attività dei contraffattori è particolarmente rilevante. L’Estremo Oriente è indicato come la fonte principale delle contraffazioni. 6 Si stima che circa il 70% della produzione mondiale di contraffazioni proviene dal Sud-Est asiatico. La destinazione è per il 60% l'Unione Europea, per il 40% il resto del mondo. La Cina è di gran lunga al primo posto, seguita da Corea, Taiwan e altri Paesi dell'area. Il restante 30% circa della produzione mondiale di contraffazioni proviene dal bacino mediterraneo, con destinazione l'Unione Europea, gli Stati Uniti, l'Africa, l'Est Europeo. In Europa i Paesi leader sono l'Italia, la Spagna, la Turchia, il Marocco, i Paesi dell’ex blocco sovietico. Le dinamiche della globalizzazione dei mercati hanno fatto sì che tra questi due bacini, un tempo nettamente separati, vi sia ormai una completa interpenetrabilità: sempre più spesso componenti falsificati di origine cinese entrano nell'UE scegliendo i varchi doganali più deboli. Qui vengono assemblati e spesso dotati di marchi contraffatti. Fra i Paesi europei che possiamo definire emergenti, un posto di particolare importanza viene occupato da Belgio ed Olanda, dove non solo prosperano attività contraffattorie di articoli di lusso e di orologi, ma che hanno anche acquisito una rilevante notorietà quale luogo di confezionamento e di transito dei prodotti stessi. Anche negli Stati Uniti, nonostante l’impegno delle autorità competenti e delle associazioni imprenditoriali, la contraffazione è presente in misura massiccia, soprattutto nei settori della profumeria, degli articoli di lusso e delle componenti elettroniche. La loro scarsa notorietà internazionale è però da attribuire al fatto che solo una minima parte di tali prodotti viene esportata, in quanto gli stessi sono quasi integralmente assorbiti dalla domanda interna. Per quanto concerne più in particolare il territorio nazionale, le aree maggiormente interessate alla produzione di merci contraffatte sono concentrate nel napoletano (con particolare riferimento ai “quartieri spagnoli” ed alle zone di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano e Terzigno), l’hinterland milanese e la provincia di Prato (ove è preponderante la presenza di cinesi). 7 c. I canali di produzione, commercializzazione. distribuzione e La contraffazione consiste, come detto, nella produzione clandestina e nella collocazione sul mercato di beni il più possibile simili a quelli realizzati da un'altra impresa, che li ha ideati, lanciati, fatti affermare, e spacciati per questi. E’ un fenomeno antichissimo: basti pensare che alcuni scritti latini riferiscono di casi di falsificazione di sigilli che attestavano l’autenticità di particolari tipi di vino. In passato il fenomeno della contraffazione riguardava soprattutto generi di lusso che garantivano ai produttori ed ai venditori di falsi la realizzazione di grossi profitti commercializzando quantitativi esigui di merci a prezzi elevati. La riproduzione di tali prodotti richiedeva notevoli abilità tecniche ed artigianali, che consentivano di trasformare materiali scadenti in costosi manufatti capaci di ingannare anche i meno sprovveduti. Tali produzioni caratteristiche: contraffatte presentavano le seguenti (1) accuratezza delle realizzazioni; (2) un numero ridotto di esemplari prodotti; (3) prezzi di vendita dei singoli prodotti relativamente elevati, tanto da garantire, un margine di profitto adeguato e senza insospettire l'acquirente convinto di acquistare merce autentica ad un prezzo di mercato inferiore a quello praticato ufficialmente. A partire dagli anni settanta ed ottanta, in conseguenza del mutamento delle logiche e degli assetti finanziari e produttivi di tutti i Paesi, anche l'area della produzione e del commercio dei “falsi manifatturieri” ad alto valore aggiunto ha subito profonde modificazioni, orientandosi sulla realizzazione e sulla vendita in massa di beni di largo consumo che più facilmente riescono ad eludere gli ordinari controlli a campione e possono essere distribuiti utilizzando i normali flussi commerciali rendendo difficilissima la loro intercettazione. I principali fattori, che combinandosi tra loro, hanno dato luogo alla nascita della cosiddetta industria del falso sono: ¾ la condizione di difficoltà di molte piccole imprese; 8 ¾ la crescita di manodopera disponibile a fornire prestazioni lavorative in modo clandestino, occasionale ed a basso prezzo; ¾ le semplificazioni di molti processi produttivi posti in atto dalla quasi totalità delle imprese di medie e grandi dimensioni, al fine di ridurre costi, personale e tempi di produzione; ¾ la delocalizzazione produzione; ¾ la crescente disponibilità sul mercato di strumenti e di attrezzature tecniche capaci di rendere agevole la duplicazione di prodotti già esistenti ed affermati. di alcune fasi intermedie di Nel corso degli anni ottanta, dunque, sono apparsi sul mercato un'enorme quantità di prodotti contraffatti, realizzati per essere inseriti nei canali commerciali dei beni di quotidiano consumo. Accanto ad essi, si sono diffusi altri prodotti, appartenenti alle più svariate classi merceologiche, simili a quelli commercializzati dalle imprese più note, ma con aspetto e caratteristiche tali da ingenerare confusione nei consumatori: i cosiddetti prodotti recanti segni mendaci. Attualmente viene rilevata la presenza di prodotti contraffatti in quasi tutti i settori di mercato, con la percentuale più elevata per il settore pelletteria/calzaturiero: la notorietà raggiunta da alcune case di moda, italiane ed estere, nel panorama mondiale e l’enorme mercato che si è sviluppato attorno ai loro prodotti, attraggono l’interesse dei contraffattori stimolati dalla possibilità di realizzare elevati profitti. La ragione di tali attenzioni deve essere ricercata nella continua crescita della domanda di tali prodotti, che spesso rappresentano un vero e proprio status simbol, nella possibilità di riprodurre fedelmente i marchi che li contraddistinguono con l’ausilio di software e macchinari sempre meno costosi, nonché nella possibilità di reperire manodopera e materie prime a bassi costi. Se fino a pochi anni fa l’Italia è stata costantemente indicata come il Paese leader in Europa per la produzione di merce 9 contraffatta, oggi le cose stanno in maniera leggermente diversa. Anche l’industria della contraffazione “nostrana” si è trovata spiazzata dal fenomeno “Cina”, la quale riesce ad essere altamente concorrenziale anche nell’illecito. Ciò, ovviamente, non vuol dire che la contraffazione oggi è più pericolosa di prima solo perché ha cambiato colore. Ma se molti imprenditori “illeciti” nazionali sono stati messi completamente fuori mercato dall’irrompere della Cina, altri ne hanno sfruttato le potenzialità economiche, allargando il loro ambito di azione. Infatti, se fino a non molti anni fa le attività di produzione di falsi erano prevalentemente concentrate in precisi ambiti territoriali, spesso corrispondenti ai distretti produttivi specializzati ovvero ad alta concentrazione di lavoro nero e minorile, oggi evidenze investigative dimostrano come gran parte dei prodotti contraffatti (finiti o semilavorati) provenga dall’estero ed in particolare dall’Estremo Oriente. Passando alla fase della distribuzione e commercializzazione delle produzioni contraffatte e/o pirata è possibile affermare che esistono due canali attraverso i quali avviene la commercializzazione di menzionati prodotti: (a) il primo, costituito da operatori commerciali che, attratti dal basso costo della merce in questione, si prestano a venderla nel proprio esercizio a latere di quella originale. Sempre più spesso si registrano casi di merce contraffatta venduta in attività commerciali “lecite”, il più delle volte alla stessa insaputa del commerciante. In proposito si segnala che in alcuni casi la titolarità degli esercizi commerciali è riconducibile direttamente a cittadini di origine extracomunitaria (prevalentemente cinesi) che hanno “occupato” intere zone commerciali come, ad esempio, il quartiere Esquilino a Roma, la zona della stazione di Napoli e via Paolo Sarpi a Milano. In questi casi, il consumatore è normalmente soggetto passivo inconsapevole della contraffazione; (b) il secondo, collegato invece all’impiego di cittadini extracomunitari (nordafricani, in particolare), presenti in 10 maniera massiccia su tutto il territorio nazionale, determinando la diffusione ed il successo di questo commercio parallelo e sommerso. Proprio questi ultimi, visti con simpatia e indulgenza dall’opinione pubblica, sono uno strumento nelle mani di pericolose organizzazioni che hanno trasferito nel settore della contraffazione in genere, e di quella di alcuni prodotti in particolare, (pelletteria, abbigliamento), metodi e tecniche già collaudati con successo nel campo del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e dello spaccio di stupefacenti. La capillare rete di vendita costituita dai cittadini extracomunitari, per lo più entrati clandestinamente in Italia grazie anche all’aiuto di organizzazioni criminali, rende difficile l’individuazione dei centri di produzione e di distribuzione. Essi costituiscono il nerbo di una capillare ed invidiabile rete di vendita radicata su quasi tutto il territorio nazionale, con suddivisione rigorosa, a volte, per zone e generi di merci. Sprovvisti di documenti, fornendo generalità false e cambiando spesso dimora, diventano per le Autorità italiane dei veri e propri “fantasmi” che non è possibile perseguire adeguatamente; (c) infine, è indubbio che lo sviluppo del fenomeno criminale sia stato, da ultimo, facilitato dalla diffusione di INTERNET, la quale ha aperto nuovi canali di distribuzione per i prodotti contraffatti, con particolare riferimento per quei beni che possono essere facilmente veicolati sulla rete. Il commercio elettronico (E-commerce), infatti, offre ai contraffattori ed ai distributori elevate garanzie di anonimato nonché un’elevata capacità di transazione. 4. EFFETTI DISTORSIVI DEL FENOMENO. Gli effetti negativi del fenomeno sono molteplici e incidono su differenti interessi, pubblici e privati. La “contraffazione” provoca, infatti: 11 a. un danno economico per le imprese connesso alle mancate vendite, alla riduzione del fatturato, alla perdita di immagine e di credibilità, alle rilevanti spese sostenute per la tutela dei diritti di privativa industriale a scapito degli investimenti e di iniziative produttive (numerose imprese si avvalgono dell’aiuto di agenzie investigative). Un danno rilevante ne consegue per l’intera industria del settore che, investendo considerevoli risorse economiche nella ricerca e nelle invenzioni, si vede usurpare una notevole fetta di mercato a causa del regime di concorrenza sleale generato dai prezzi ridotti dei prodotti contraffatti e/o piratati. L’immissione sul mercato e la commercializzazione, mediante lo sfruttamento dell’immagine e della notorietà raggiunte da alcune imprese grazie a cospicui investimenti pubblicitari, di prodotti ad alto valore aggiunto ed a prezzi notevolmente ridotti, ha determinato una situazione di concorrenza sleale nei confronti delle imprese titolari dei diritti di privativa industriale; b. un danno e/o un pericolo per il consumatore finale, connesso alla sicurezza intrinseca dei prodotti, specie in alcuni settori come quello farmaceutico (preparati contraffatti hanno cagionato la morte di pazienti), automobilistico (ricambi non originali hanno provocato incidenti mortali) ed alimentare (con intossicazioni di varia natura). La contraffazione, infatti, determina un inganno ai danni dei consumatori in quanto viene svilita la funzione tipica del marchio che è quella di garantire l’origine commerciale dei prodotti (cd. funzione distintiva). Attraverso tale raggiro subisce detrimento anche una delle funzioni economiche del marchio, quale quella diretta a garantire la qualità dei prodotti a vantaggio dei consumatori, i quali ricollegano ad un dato segno distintivo un giudizio di apprezzamento qualitativo. I consumatori sono in definitiva consapevoli di tali fenomeni. vittime più o meno Come è stato osservato dalla Commissione Europea nella relazione alla proposta di direttiva sull’enforcement “in genere la contraffazione e la pirateria sono accompagnate da una truffa deliberata ai danni del consumatore sulla qualità che 12 questi ha diritto di aspettarsi da un prodotto caratterizzato, ad esempio, da un marchio famoso”. I prodotti contraffatti e pirata sono infatti fabbricati solitamente nel più completo disprezzo delle norme sulla sicurezza volte a salvaguardare i consumatori. Tali merci inoltre non sono sottoposte ai controlli effettuati dalle autorità competenti e non rispettano le norme minime di qualità. Se poi i prodotti contraffatti o pirata sono acquistati al di fuori dei legittimi canali commerciali sarà di solito impossibile per il consumatore accedere ai servizi post-vendita o beneficiare di alcuna forma di garanzia, né tanto meno potrà usufruire di rimedi efficaci in caso di danni causati dal prodotto acquistato. Le merci contraffatte, inoltre, possono mettere in serio e reale pericolo la salute del consumatore o minacciarne la sua sicurezza: si pensi per esempio agli effetti che possono causare la contraffazione di alimenti, di medicinali, di cosmetici o i rischi che possono derivare da giocattoli o pezzi di ricambio di automobili contraffatti. Ne consegue, che le disposizioni contraffazione riguardano, sia pur consumatori, ed integrano le esplicitamente dettate a tutela della degli interessi del consumatore. volte a contrastare la mediatamente, anche i normative comunitarie salute, della sicurezza e Pertanto, una efficace lotta alla contraffazione ed alla pirateria non potrà che portare vantaggi anche per i consumatori, i quali, a loro volta, dovrebbero sviluppare un interesse personale volto ad impedire l’espandersi di tali fenomeni per loro stessi pregiudizievoli; c. un danno sociale connesso allo sfruttamento di soggetti deboli (disoccupati o, prevalentemente, cittadini extracomunitari) assoldati attraverso un vero e proprio racket del lavoro nero, con evasioni contributive e senza coperture assicurative ed alla conseguente perdita di posti di lavoro. I danni che le imprese subiscono a causa della contraffazione, infatti, si riflettono anche sul numero dei posti di lavoro da esse offerti: 270 mila è la stima, secondo INDICAM, dei posti 13 di lavoro persi negli ultimi 10 anni a livello mondiale, di cui 125 mila circa nella sola Unione europea; d. un danno all’Erario pubblico attraverso l’evasione dell’I.V.A. e delle imposte sui redditi. La commercializzazione di prodotti contraffatti, infatti, avviene attraverso un circuito parallelo a quello convenzionale, in totale evasione delle imposte dirette e indirette. Uno studio realizzato nel giugno 20002 stima l’ammontare delle perdite fiscali sopportate dall’Unione europea, in media 7.581 milioni di euro nel settore dell’abbigliamento e delle calzature, 3.017 milioni di euro nel settore dei profumi e dei cosmetici, 3.731 milioni di euro nel settore dei giocattoli e degli articoli sportivi, 1.554 milioni di euro nel settore dei prodotti farmaceutici; e. un danno al mercato consistente nell’alterazione del suo funzionamento attraverso una concorrenza sleale basata sui minori costi di produzione. L’innovazione rappresenta uno dei principali vettori di crescita duratura per le imprese e di prosperità economica per l’intera collettività. Le imprese devono costantemente migliorare o rinnovare i propri prodotti se vogliono conservare o conquistare quote di mercato. La contraffazione causa agli operatori una perdita di fiducia nel mercato come spazio per lo sviluppo delle loro attività e per la tutela dei loro diritti. Questa situazione ha come conseguenza di scoraggiare i creatori e gli inventori, mettendo in pericolo l’innovazione e la creazione oltre che la competitività delle imprese; f. il re - investimento degli ingenti profitti ricavati da questa attività illecita in altrettanto proficue attività delittuose (edilizia, droga, armi) da parte di organizzazioni malavitose. Infatti, solo una piccola parte dei guadagni rimane nelle tasche dei dell’ultimo anello della filiera, rappresentata prevalentemente da cittadini extracomunitari. La maggior 2 Centre for Economics and Business Research (CEBR) per conto del Global AntiCounterfeiting Group (GACG). 14 parte degli introiti, invece, finisce nelle mani dei sodalizi criminali organizzatori del grande traffico di beni contraffatti. 5. RECENTI INTERVENTI NORMATIVI. Negli ultimi anni si è assistito - a livello internazionale, comunitario e di conseguenza anche a livello nazionale – ad un’intensa attività normativa in materia di proprietà intellettuale. In primo luogo, ciò è da ricondurre alla progressiva e globale apertura dei mercati nazionali volta a sviluppare ed incentivare il commercio fra gli Stati nell’ambito di un regime di libera concorrenza su scala mondiale. In ambito europeo la lotta alla contraffazione ed alla pirateria ha avuto di mira principalmente la protezione delle frontiere esterne. Sono stati infatti emanati, a partire dal 1986, tre regolamenti volti ad impedire l’immissione in libera pratica di merci contraffatte. Da ultimo è il caso di segnalare il recente regolamento n. 1386/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti A livello di mercato interno sono state invece assunte diverse iniziative volte a creare un diritto unitario comunitario della proprietà intellettuale oltre che ad armonizzare i regimi nazionali vigenti. I provvedimenti normativi appena menzionati hanno tuttavia riguardato principalmente il diritto sostanziale della proprietà intellettuale, occupandosi solo mediatamente della questione dell’enforcement. Per quanto riguarda invece le misure sanzionatorie volte a garantire l’effettività di tali diritti bisogna dire che è stata recentemente approvata dal Parlamento europeo una direttiva3 intesa a rafforzare gli strumenti di lotta alla contraffazione e a definire un quadro generale per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. 3 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 15 A livello nazionale, oltre alle disposizioni di recepimento della normativa comunitaria di armonizzazione, si segnalano alcuni recentissimi interventi normativi. Si intende far riferimento alle misure a sostegno del settore: a. agricolo e del Made in Italy contenute nella legge Finanziaria per il 2004, la quale ha: (1) introdotto un marchio “Made in Italy” a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano. L’uso illecito di tale marchio è penalmente sanzionato ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale. Per l’irrogazione delle pene accessorie si applica l’art. 518 del codice penale; (2) previsto altresì l’istituzione presso gli uffici dell’Istituto per il Commercio con l’Estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, di uffici di consulenza per la tutela del marchio «Made in Italy»; b. del cinema contenute nel decreto legge n. 72/2004 c.d. “salva cinema”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 marzo 2004 e convertito nella legge n. 128 del 21 maggio 2004. Tale decreto, che all’art. 1 reca misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche ed assimilate, costituisce allo stato attuale la normativa antipirateria audiovisiva più severa d’Europa. Essa arriva infatti a colpire con sanzioni amministrative anche i singoli utenti, dunque i consumatori, che attraverso programmi di file sharing diffondono per via telematica (solitamente via Internet) opere cinematografiche o assimilate protette dal diritto d’autore. Infine - con il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - è stato varato il “Codice della proprietà industriale”. Si tratta di un corpus normativo che riunisce tutte le disposizioni legislative in materia di proprietà industriale ed in particolare quelle concernenti brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi d’impresa ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate. 16 Altro motivo che sta a fondamento di questa intensa attività normativa in materia di proprietà intellettuale è da ricondurre a fenomeni collegati all’innovazione ed al progresso tecnologico. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali oltre alle conoscenze acquisite ed alle prospettive di ricerca nel settore delle biotecnologie hanno determinato il sorgere di nuove esigenze legate alla protezione dei risultati della attività creativa ed inventiva in questi settori. L’intervento del legislatore in questo campo si è tradotto, negli ultimi anni, in una corsa al rialzo delle barriere a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, suscitando ed alimentando un intenso dibattito negli ambienti interessati, se non altro perché il sistema della proprietà intellettuale, che conferisce un’esclusiva di carattere monopolistico ai titolari dei diritti, deve comunque integrarsi con le disposizioni che regolano la concorrenza nei mercati e la tutela dei consumatori. Come si può facilmente immaginare, tali sistemi normativi si reggono su un equilibrio che rischia di divenire instabile ogni qual volta si determina una sproporzione a vantaggio dell’uno o dell’altro sistema. 6. ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA. a. Il ruolo. La legge 31 marzo 2000, nr. 78, per il riordino delle Forze di Polizia, ed i successivi decreti di attuazione hanno confermato e rafforzato il ruolo della Guardia di Finanza quale polizia economica e finanziaria a competenza generale, ai fini della prevenzione, della ricerca e della repressione delle violazioni in danno del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione Europea. In particolare, il decreto legislativo 19 marzo 2001, nr. 68, ha operato l’adeguamento dei compiti del Corpo all’evoluzione dei principali processi di cambiamento che hanno investito negli ultimi anni lo scenario interno ed internazionale, avuto riguardo alla riforma della struttura del Governo, all’attuazione del federalismo fiscale ed alle misure di 17 contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dello Stato, degli Enti pubblici e dell’Unione Europea. Il legislatore, infatti, contestualmente alla fusione dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze ed al connesso processo istitutivo delle Agenzie fiscali, ha attuato il riordino dei ruoli istituzionali della Guardia di Finanza, sancendo che il Corpo: (1) è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria; (2) dipende direttamente e a tutti gli effetti dal ministro dell’Economia e delle Finanze. In tal modo, la missione istituzionale primaria risulta definita in termini essenziali e sistematici, discendendo da essi, più chiara, la configurazione delle prerogative e delle responsabilità assegnate al Corpo: ¾ come polizia finanziaria, a protezione e difesa della finanza pubblica da tutte le forme di illegalità che recano pregiudizio alle entrate ed alle uscite dello Stato; ¾ come polizia economica, al fine di prevenire e reprimere possibili infiltrazioni o inquinamenti della criminalità economica e finanziaria, lesivi della struttura economica del nostro Paese e del regolare funzionamento del nostro mercato. Per l’assolvimento di dette mansioni l’ordinamento vigente conferisce alla Guardia di Finanza peculiari potestà ispettive, su cui si fonda la natura intrinseca di Forza di polizia, che esercita in via preventiva azione d’intelligence e di controllo economico del territorio, da cui prende avvio la ricerca e la repressione dell’evasione e delle violazioni alla normativa finanziaria ed alle disposizioni d’interesse politico-economico. Da quanto descritto, emerge come la Guardia di Finanza sia, fra le Forze di polizia, quella che ha una maggiore propensione all’azione di contrasto ai fenomeni quali la contraffazione dei marchi, la violazione dei diritti di privativa, l’immissione in commercio di prodotti non conformi agli standards di sicurezza europea e nazionali e, in generale, alle condotte illecite che, oltre ad alterare il normale funzionamento del mercato concorrenziale, rappresentano un danno e/o un pericolo per i produttori, commercianti e consumatori. 18 Il Corpo, infatti, per le sue peculiari connotazioni di polizia economico-finanziaria, si propone come organo particolarmente “versato” nell’attività di prevenzione e repressione di tali fenomeni illeciti, dalle caratteristiche spiccatamente economiche. Legittimazione formale, al riguardo, è intervenuta col menzionato Decreto legislativo nr. 68/2001, nel quale sono delineati i settori di intervento del Corpo, prevedendosi in particolare, all’art. 2, lettera l, l’attribuzione all’Istituzione di compiti di “prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di diritti d’autore, know-how, brevetti, marchi e altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico “. E’ opportuno puntualizzare, al riguardo, che alla tipicità del ruolo della Guardia di Finanza corrisponde una tipicità dei metodi d’intervento, che sono costituiti da moduli ispettivi flessibili, adattati caso per caso all’obiettivo di appurare la sussistenza degli indizi o delle tracce dei casi d’illecito scoperti con l’azione pregressa d’intelligence e di controllo del territorio. Lo stesso articolo, al comma 4, precisa che, ferme restando le norme del codice di procedura penale, i militari della Guardia di Finanza, nell’espletamento dei suddetti compiti, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/73 e dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/72. b. Come opera. Nello specifico comparto operativo - considerato strategico dal Comando Generale per affermare le proprie funzioni di polizia economica a difesa del corretto funzionamento dei mercati ed a presidio delle relative regole di condotta - la Guardia di Finanza, nel 2004 a fronte di un target minimo di 350.000 ore/persona programmato, ha impiegato nella specifica area d’intervento 696.451 ore/persona (figura 1). 19 (fig. 1) Rapporto fra le ore/persona programmate ed ore svolte 700000 ore programmate ore svolte 696.451 600000 500000 400000 300000 350000 200000 100000 0 1 2 Anno 2004 Sul piano operativo, le linee d’azione dei Reparti del Corpo si sviluppano attraverso l’analisi dei fattori in grado di influenzare la stabilità economica, per prevedere situazioni speculative e destabilizzanti dell’economia nazionale e per arrestare, per quanto possibile, l’espansione delle organizzazioni criminali che manifestano un crescente interesse per tali fenomenologie illecite. In particolare, le indagini nel settore sono caratterizzate dalla sistematica ricostruzione dei fatti economici realmente accaduti, attraverso non solo le ispezioni della documentazione e delle scritture contabili ufficiali, ma anche risalendo ai connessi flussi finanziari oltre che alle evidenze patrimoniali e reddituali. In tal senso, la previsione normativa contenuta nel menzionato art. 2 del D.Lgs. 68/2001, ha comportato un sostanziale rafforzamento delle facoltà ispettive riconosciute agli appartenenti al Corpo, i quali sono abilitati ad esercitare, anche in tale settore d’intervento, tutte le incisive ed efficaci potestà previste in materia tributaria. 20 Nel dettaglio, i Reparti del Corpo sono quotidianamente impegnati nel contrasto al fenomeno della “contraffazione”: (1) negli spazi doganali, al fine di impedire l’introduzione nel territorio dello Stato e della Unione Europea, di prodotti contraffatti provenienti dai paesi extracomunitari (in particolare Europa dell’Est e Sud-Est Asiatico). In proposito, alla Guardia di Finanza sono riconosciute specifiche attribuzioni che, in uno con quelle sopra delineate, rendono ancora più incisiva l’azione di contrasto al fenomeno illecito in argomento. Ai militari del Corpo è attribuito: ¾ il potere di riscontro (art. 21 del D.P.R. 23 gennaio 1973, nr. 43 - T.U.L.D.) per le operazioni commerciali compiute negli spazi doganali. Trattasi di un potere-dovere connesso al perfezionamento dei documenti amministrativi (bollette doganali) che accompagnano le merci all’atto della introduzione/uscita nello/dallo Stato e consiste nel procedere al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano; ¾ il potere di richiedere agli uffici doganali (art. 63 del T.U.L.D.) la visita di controllo (o controvisita) sulle merci che stanno per essere messe a disposizione del proprietario o del vettore; ¾ il potere (art. 25 del T.U.L.D.) di procedere a perquisizioni, verificazioni e ricerche ai sensi degli artt. 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, nr. 4 al fine di accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine ovvero di richiedere la prova della liceità (principio dell’inversione dell’onere della prova) del trasporto, della detenzione e della provenienza delle merci che trovansi in zona di vigilanza doganale, definita, quest’ultima, dagli artt. 23 e 29 del T.U.L.D.); ¾ il potere di effettuare visite, ispezioni e controlli fuori dagli spazi doganali (art. 20-bis del T.U.L.D.) nei 21 confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l’estero ovvero in arrivo. Inoltre, al fine di rendere ancora più efficace l’azione di contrasto al fenomeno illecito in argomento, presso alcuni dei principali porti nazionali, è stata avviata la costituzione, mediante la sigla di un apposito protocollo tra i responsabili, a livello regionale, della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane, di un “Ufficio integrato di analisi dei rischi”, avente il compito di assicurare una maggiore razionalizzazione delle procedure di selezione delle partite di merce da sottoporre a controllo. Nondimeno, giova ricordare che nella “legge finanziaria” per il 2004, è stata prevista la costituzione, a cura dell’Agenzia delle Dogane, di una banca dati delle immagini derivate dalle apparecchiature di scansione radiogena in dotazione agli Uffici doganali ed alle unità della Guardia di Finanza, il cui accesso è consentito ai militari del Corpo in virtù del recente Protocollo d’Intesa siglato con la citata Agenzia. Parallelamente, con analoghe modalità, sarà consentito l’accesso anche al data base per la tutela della specificità dei prodotti, istituito presso la stessa Agenzia, ai sensi della richiamata “legge finanziaria”; (2) su tutto il territorio nazionale, in sinergia con l’assolvimento degli ordinari servizi d’Istituto, al fine di individuare i centri di produzione e distribuzione nonché i canali di commercializzazione. L’azione sul territorio è capillare ed articolata, visto che le operazioni di servizio, complessivamente, sono condotte su tutta la Penisola e l’interesse dei Reparti al riguardo è elevato. Da qualche anno, ormai, il contrasto al fenomeno della contraffazione viene condotto dalla Guardia di Finanza con le più sofisticate e complesse attività investigative. A tal proposito, è ormai giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, in caso di acquisizione del prodotto di 22 attività di contraffazione ed alterazione, riconoscere la configurabilità del reato di ricettazione (di cui all’ art.648 del Codice Penale) congiuntamente, a titolo di concorso, al reato di cui all’art.474 C.P.(introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi). Ciò perché diversi sono i beni giuridici tutelati – da un lato la fede pubblica e dall’altro il patrimonio – dalle due norme in questione che non si pongono affatto, quindi, in rapporto di specialità. Peraltro, recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 17 marzo 2004 n. 12926, ha confermato la sua precedente posizione in ordine alla portata dell’art. 474 del Codice Penale, ritenendo configurabile il reato di contraffazione, con la messa in circolazione di un prodotto con marchio contraffatto senza che possa assumere rilievo, nel senso di escludere la sussistenza del reato per falso cd. grossolano, il fatto che le condizioni di vendita siano tali da trarre in inganno il cliente della genuinità della merce. E proprio la possibilità di ipotizzare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 648 C.P. ci consente di utilizzare strumenti d’indagine più invasivi e, quindi, più efficaci. Ci si riferisce in primo luogo alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che consentono, soprattutto in ragione della complessità delle attività criminose con le quali ci si deve confrontare, di acquisire concreti elementi di prova e di modulare gli interventi repressivi della polizia giudiziaria in relazione all’andamento dei criminali rapporti commerciali clandestini in atto. Come si è già avuto modo di sottolineare, è oggi sempre più frequente il coinvolgimento della criminalità organizzata, quindi assai complesse e delicate divengono le indagini. Le organizzazioni che gestiscono il traffico illegale sul territorio nazionale si possono avvalere di professionisti più o meno consapevoli, di una capillare rete distributiva costituita, spesso, da insospettabili intermediari, da regolari esercizi di vendita. Diventa quindi fondamentale ricostruire a ritroso tutte le movimentazioni di merce e, soprattutto, finanziarie. 23 Si consideri che, generalmente, le movimentazioni di merce sul territorio nazionale sono falsamente documentate con fatture intestate ad imprese cessate o completamente inesistenti, mentre quelle da e per l’estero vengono imputate a strutture societarie costituite appositamente in Paesi a bassa fiscalità, dietro le quali si celano i veri responsabili del traffico. Spesso, poi, si frappongono fittizie triangolazioni cartolari con società aventi sede in Paesi, i cosiddetti paradisi fiscali, che erigono barriere insormontabili ad investigazioni della specie. In tal senso, l’azione di contrasto posta in essere dal Corpo, finalizzata in prevalenza all’individuazione dell’origine dei flussi illeciti dei diversi prodotti, viene significativamente orientata da varie forme di cooperazione informativa, operante a più livelli ed in diversi ambiti quali: ¾ cooperazione di polizia, sia nel quadro di accordi multilaterali (Interpol, Europol, Schengen) sia mediante il raggiungimento di intese bilaterali con organi di polizia di Stati esteri; ¾ cooperazione di tipo amministrativo, nel quadro di accordi multilaterali, direttive e regolamenti UE e convenzioni bilaterali, in materia fiscale e doganale; ¾ cooperazione di tipo informativo con organismi vari di categoria; ¾ cooperazione con le imprese interessate da fenomeni di contraffazione. Oltre che alla repressione sul campo penale, l’attività del Corpo nello specifico settore di servizio mira, contestualmente, a colpire anche i comportamenti evasivi, sia sul piano formale che sostanziale, dell’imposizione diretta ed indiretta posti in essere dai responsabili della contraffazione, mediante l’omesso rilascio di documentazione fiscale (fatture, scontrini e ricevute fiscali) o l’emissione di documenti per operazioni inesistenti. In proposito, si sottolinea che con l’art. 14, quarto comma, l. 24 dicembre 1993, n. 537, recante disposizioni in materia di finanza pubblica per il 1994, tra le fattispecie tassabili sono stati introdotti anche i proventi delle attività illecite, tra i quali rientrano senz’altro quelli derivanti dalla contraffazione. 24 Infatti, tralasciando tutte le disquisizioni dottrinali sulla materia ed i diversi orientamenti giurisprudenziali che, nel tempo, si sono succeduti, possiamo tranquillamente affermare che tale disposizione normativa consente di ricondurre nell’alveo dell’assoggettabilità all’imposizione tributaria tutti i redditi che, pur derivando da attività illecite, sono inquadrabili in una delle 6 categorie reddituali tassativamente previste dal TUIR. L’unica esclusione riguarda i proventi già oggetto provvedimenti ablativi quali il sequestro e la confisca. di Diventa, quindi, non particolarmente complesso qualificare come redditi d’impresa quelli derivanti dall’attività di produzione e commercializzazione di merce contraffatta e, di conseguenza, assoggettarli ad imposizione. Tale norma è resa ancora più attuale dalla previsione contenuta nella legge finanziaria per il 2003 (art. 2, comma 8), la quale sancisce, novellando il menzionato art. 14 della legge 537/93, la indeducibilità dei costi e delle spese sostenute riconducili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Giova inoltre evidenziare che la Guardia di Finanza, allo scopo di porre in essere un più incisivo contrasto alle violazioni in argomento perpetrate attraverso l’utilizzo di mezzi informatici e telematici quali la rete internet, ha recentemente potenziato l’organico del “Gruppo Anticrimine Tecnologico” (G.A.T.) – elevandolo a rango di Nucleo Speciale - , tra le cui attribuzioni rientra il contrasto agli illeciti economico-finanziari posti in essere mediante l’utilizzo di reti informatiche. Molteplici sono, infine, le iniziative in cui la Guardia di Finanza, nell’ambito delle diverse azioni avviate a tutela dell’economia nazionale, collabora con i vari organi di vigilanza di settore, tra cui il Comitato bilaterale italo-francese in materia di contraffazione, istituito nell’ambito del Ministero delle Attività Produttive. c. Risultati di servizio conseguiti. La contraffazione, nel significato dato in questo documento, è fenomeno illecito che ha ormai assunto le dimensioni di una vera e propria attività imprenditoriale, che non si limita più a copiare i cosiddetti prodotti di lusso, ma copre ormai tutti i 25 settori merceologici, producendo qualsiasi bene suscettibile di trovare sbocco nei mercati. Sequestri di merce contraffatta hanno avuto ad oggetto, non solo capi ed accessori di abbigliamento o profumi, ma anche prodotti elettrici, parti di ricambio per auto, sigarette, giocattoli, prodotti alimentari, prodotti per la cura della persona, ecc. (dettaglio in allegato). Gli interventi (oltre 25.000 nel periodo 2003-2004 - figura 2) hanno riguardato tutto il territorio nazionale. (Fig. 2) CONTRAFFAZIONE Confronto tra i risultati di servizio conseguiti in ambito nazionale per gli anni 2003 e 2004 2003 INTERVENTI SOGGETTI VERBALIZZATI di cui: 2004 Diff. % 11.417 13.613 19,23% 12.743 15.484 21,51% 314 371 18,15% - A PIEDE LIBERO 8.528 10.363 21,52% - IGNOTI 3.366 4.395 30,57% VIOLAZIONI di cui: 11.917 13.830 16,05% - Delitti 10.622 12.778 20,30% - ARRESTATI Una prima chiave di lettura delle risultanze operative conseguite dalla Guardia di Finanza nel particolare comparto operativo (che rappresentano la stragrande maggioranza dei risultati delle Forze di polizia), emerge dal raffronto fra i risultati conseguiti negli anni 2003 e 2004. Da tale rapporto si evince un sostanziale aumento, rispetto al 2003, del trend complessivo dei risultati conseguiti che si attesta mediamente intorno al 21%. Inoltre, l’incidenza percentuale dei soggetti arrestati, riferita al totale delle persone verbalizzate è rimasta pressoché costante nei due anni di riferimento (mediamente pari al 2,43). 26 Ciò è conseguenza diretta di come l’azione del Corpo sia costantemente orientata alla individuazione e neutralizzazione delle grosse organizzazioni dedite a tali attività illecite. Con riguardo ai generi contraffatti (otre 129 milioni di pezzi sequestrati – fig. 3) i settori relativi ai beni di consumo e dei giocattoli, in termini quantitativi, appaiono i più colpiti (fig. 4). Seguono poi i comparti del sistema moda e dell’elettronica. (Fig. 3) Sequestri operati negli anni 2003-2004 140.000.000 129.528.733 120.000.000 95.520.146 100.000.000 80.000.000 2004 2003 60.000.000 46.395.286 41.218.307 34.008.587 33.435.666 40.000.000 Totale 47.781.178 25.152.410 20.000.000 14.742.016 10.410.394 10.199.859 4.075.702 6.124.157 12.959.620 6.562.871 0 Sistema moda Elettronica Giocattoli Beni di consumo Totale (Fig.4) Sequestri operati negli anni 2003-2004 (totale pezzi 129.439.690) Sistema moda: 19% Giocattoli: 36% Elettronica: 8% Beni di consumo: 37% 27 Per quanto concerne i beni di consumo (oltre 47 milioni di pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza nel biennio 2003 2004 – figura 5), la contraffazione si manifesta solitamente per il tramite della violazione delle disposizioni legislative che tutelano i marchi, le indicazioni geografiche, le denominazioni protette ed i brevetti per invenzioni. In particolare, essa di solito si realizza allorquando un soggetto diverso dal titolare del diritto, senza autorizzazione, appone sui propri prodotti un segno identico o simile al marchio registrato ovvero una delle indicazioni tutelate. (Fig. 5) Beni di consumo Sequestri operati negli anni 2003-2004 (totale pezzi 47.770.298) BASILICATA ; 14.256 CALABRIA; 134.454 CAMPANIA; 8.381.410 PUGLIA; 1.002.883 SICILIA; 1.085.029 LIGURIA; 295.731 ABRUZZO; 94.133 PIEMONTE; 74.348 MOLISE; 971 SARDEGNA; 21.494 VALLE D'AOSTA; LAZIO; 192.961 UMBRIA; 7.825 MARCHE; 6.183 TOSCANA; 178.829 EMILIA ROMAGNA; 1.959.499 VENETO; 44.246 TRENTINO ALTO ADIGE; 91 LOMBARDIA; 34.274.679 FRIULI VENEZIA GIULIA; 12.156 Si tratta in pratica di segni distintivi la cui funzione primaria è quella di garantire la provenienza del prodotto da una determinata impresa o area geografica alla quale i consumatori attribuiscono tradizionalmente una qualità costante derivante anche da fattori umani ed ambientali. 28 Le indicazioni geografiche e le denominazioni protette attribuiscono, infatti, un forte carattere qualitativo, generando una particolare attenzione da parte dei contraffattori, i quali spesso cercano di appropriarsene abusivamente per fare breccia sulle preferenze di acquisto dei consumatori4. Contestualmente, oltre alla legislazione sui marchi ed alle indicazioni di origine, possono essere altresì violate le norme sull’etichettatura dei prodotti, sulla pubblicità, sulla salute e la sicurezza dei consumatori. Con tale sistema, sono posti in commercio, di norma attraverso il cd. mercato nero, prodotti di uso comune e quotidiano che spesso finiscono per fare il loro ingresso nelle case dei consumatori. Infine, la contraffazione di certi beni di consumo può essere la conseguenza della violazione di un altrui diritto di brevetto: si pensi, per esempio, alla contraffazione di cosmetici e dei medicinali protetti da brevetti per invenzione. Con riguardo al sistema moda (oltre 25 milioni di pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza nel biennio 2003 2004 – figura 6), l’elenco dei beni oggetto di contraffazione comprende praticamente tutte le tipologie di prodotto: capi di abbigliamento, occhiali, orologi, scarpe, gadgets e prodotti ricollegabili alle squadre di calcio o di altri sport, gioielli, articoli di pelletteria (borse, giacche), articoli sportivi, ecc.. 4 La legge finanziaria per il 2004 ha introdotto nel nostro ordinamento la tutela penale delle denominazioni di origine dei prodotti. L’art. 4, comma 49,stabilisce infatti che “l’importazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti falsa o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale”. 29 (Fig. 6) Sistema moda Sequestri operati negli anni 2003-2004 (totale pezzi 25.100.603) LIGURIA; 1.171.901 LOMBARDIA; PIEMONTE; 197.200 3.455.207 SICILIA; 199.015 VALLE D'AOSTA; TRENTINO ALTO 34.574 ADIGE; 204.563 CALABRIA; 890.892 VENETO; 522.804 BASILICATA ; 13.005 FRIULI VENEZIA GIULIA; 306.439 PUGLIA; 1.139.194 EMILIA ROMAGNA; 1.273.286 CAMPANIA; 8.476.494 TOSCANA; 1.072.887 MOLISE; 9.000 MARCHE; 130.804 ABRUZZO; 79.632 SARDEGNA; 54.755 LAZIO; 5.892.619 UMBRIA; 28.139 In tale ambito, si può affermare che l’industria del “falso” ha raggiunto livelli di imitazione talmente elevati da rendere particolarmente difficile - al consumatore ed agli stessi organi di controllo - la distinzione tra prodotti originali e falsi. La commercializzazione di tali prodotti ha delle peculiarità rispetto ai precedenti. Infatti, a differenza dei beni di consumo - ed in particolare dei generi alimentari, dove il consumatore il più delle volte è vittima inconsapevole della contraffazione - nell’ambito del sistema moda spesso il consumatore acquista scientemente un prodotto contraffatto, semplicemente perché è il modo più economico per essere alla moda. Ovviamente, anche in questo caso, principale vittima della contraffazione è l’industria della moda, nel nostro Paese particolarmente fiorente ed all’avanguardia a livello mondiale. In tal modo, l’impresa disonesta non solo usurpa il frutto del lavoro e dell’attività intellettuale dei creatori del gusto e della moda, ma con l’imitazione sistematica mortifica a tal punto il marchio finendo per “annacquare” il valore qualitativo e suggestivo ad esso ricollegato. 30 Ne consegue che, a seguito della eccessiva svalutazione del prodotto, anche i clienti più affezionati si guarderanno bene dall’acquistare beni il cui marchio è stato vittima dei contraffattori5. Un altro comparto produttivo particolarmente danneggiato dai fenomeni di contraffazione è quello dell’elettronica (radio, televisioni, lettori CD o DVD, registratori, computer, supporti materiali sui quali vengono fissate opere dell’ingegno, programmi software, ecc.). Il settore (oltre 10 milioni di pezzi sequestrati dal Corpo nel biennio 2003 - 2004 – figura 7) appare il più colpito a livello mondiale6: secondo alcune indagini svolte da associazioni di categoria, la percentuale dei prodotti contraffatti sarebbe pari al 25 % nell’industria degli audiovisivi, al 35 % nell’industria informatica. Tale indice salirebbe addirittura al 46 % su scala mondiale nel settore del software. (Fig. 7) Elettronica Sequestri operati negli anni 2003-2004 (totale pezzi 10.173.886) VALLE D'AOSTA; 1.585 CALABRIA; 126.962 SICILIA; 557.809 LIGURIA; 372.909 PIEMONTE; 320.392 LOMBARDIA; 634.098 TRENTINO ALTO ADIGE; 20.077 BASILICATA ; 41.320 VENETO; 265.280 FRIULI VENEZIA GIULIA; 127.398 PUGLIA; 374.379 EMILIA ROMAGNA; 1.230.257 CAMPANIA; 3.598.383 TOSCANA; 232.537 MARCHE; 103.341 MOLISE; 44.808 SARDEGNA; 158.965 ABRUZZO; 507.458 LAZIO; 1.470.591 UMBRIA; 11.310 5 E’ pacifico che, fino ad un certo livello, le case di moda tollerano la contraffazione del loro marchio, intravedendo in tale fenomeno una forma gratuita di pubblicità del loro segno distintivo. 6 Libro verde della Commissione. 31 Tutti individuano la principale causa dell’espansione del fenomeno illecito nel comparto, nell’elevata differenza di prezzo tra prodotti contraffatti e prodotti originali. La comparazione fra gli elementi che compongono il prezzo del CD pirata con quello originale indica, come evidenziato dalla Federazione contro la Pirateria Musicale (FPM), che l’uscita di un nuovo CD musicale costa in media dai 18 ai 21 euro, mentre quello pirata dai 4 ai 6 euro. Il prezzo di quest’ultimo (figura 8) è essenzialmente costituito da: ¾ costi di produzione pari a 0,50 euro (prezzo del supporto vergine + copia della copertina e bustina di plastica); ¾ guadagno dell’ambulante pari a 2 euro; ¾ margine dell’organizzazione criminale pari a 3,50 euro. (Fig. 8) Composizione prezzo CD pirata (Fonte FPM) Costi di produzione; 8% Guadagno venditore ambulante; 33% Quota organizzazione criminale; 59% Il prezzo del CD originale (figura 9), invece, è dato dalla somma di molteplici voci ed alti sono i costi ad esse corrispondenti. 32 (Fig. 9) Composizione prezzo CD originale (Fonte FISMED) Spese generali 23% Royalties 27% Registrazione 8% Stampaggio Distribuzione 8% 8% Marketing 15% SIAE 11% Secondo la Federazione Italiana Strumenti Musicali Elettronici Dischi (FISMED), per l’uscita di un nuovo CD musicale solo i costi di registrazione variano dai 100.000 ai 250.000 euro. Ad essi si aggiungono i costi di realizzazione della copertina che oscillano fra i 20.000 ed i 40.000 euro, quelli di marketing e pubblicità che vanno dai 50.000 ai 400.000 euro ed infine le royalties corrisposte dalle case discografiche agli artisti, calcolate in misura percentuale al prezzo di vendita e che, a seconda dell’importanza dell’artista variano dai 36.000 al 1.500.000 euro. A questi costi bisogna aggiungere l’IVA, che per tali beni corrisponde al 20%. Un ulteriore punto a “vantaggio” del CD pirata è rappresentato dal rischio d’impresa, praticamente assente nella produzione clandestina, la quale è concentrata esclusivamente nella produzione di beni che sul mercato hanno successo. Negli ultimi anni, in ragione delle elevate dimensioni che il fenomeno della contraffazione ha raggiunto in tale comparto, i rappresentanti dei settori interessati hanno esercitato una significativa pressione sui legislatori al fine di spingerli ad adottare provvedimenti normativi sempre più severi e 33 tecnicamente dettagliati, allo scopo di frenare l’indiscriminata appropriazione, da parte di soggetti non autorizzati, dei frutti della loro attività, alla base della quale c’è di norma un notevole sforzo di carattere creativo ed ingenti investimenti finanziari. Con l’avvento dell’era digitale, infatti, chiunque ha la possibilità di porsi in concorrenza, pur senza volerlo, con l’imprenditore culturale, in virtù della facilità con la quale è possibile effettuare delle copie (digitali), sostanzialmente perfette ed in nulla dissimili dall’esemplare originario, ed apprestarsi alla loro diffusione in qualunque parte del mondo attraverso l’utilizzo di Internet. Qualunque utente della rete, anche il più sprovveduto, è in grado di riprodurre un numero tendenzialmente illimitato di copie identiche all’esemplare protetto e di metterle a disposizione di un pubblico assai vasto e potenzialmente indeterminato. Il tutto, peraltro, a costi irrisori. Questo aspetto diventa alquanto preoccupante se si pensa che l’attività di distribuzione può essere svolta, con notevole agilità, da “pirati informatici” che per di più hanno anche la possibilità di rifugiarsi nei posti più remoti del pianeta. E, da questo punto di vista, il carattere territoriale del diritto d’autore rischia di compromettere sul nascere la possibilità di erigere adeguati argini contro la indiscriminata diffusione di copie, letteralmente sottratte ai loro autori. L’intervento del legislatore nazionale non si è fatto attendere ed il risultato è stato l’introduzione di disposizioni che innalzano notevolmente il livello di protezione delle opere dell’ingegno e circoscrivono l’area delle libere utilizzazioni. Si tratta per lo più di disposizioni di dettaglio, estremamente tecniche e talvolta di difficile interpretazione da parte degli stessi operatori di settore7. 7 La legge sul diritto d’autore prevede per le violazioni del diritto un considerevole impianto sanzionatorio che comprende sanzioni civili, amministrative e penali dirette prevalentemente a colpire l’autore della contraffazione e cioè chi produce e commercializza beni oggetto di contraffazione. Ciò nondimeno, l’ampiezza della tutela offerta dal diritto d’autore, in certe ipotesi, arriva a sanzionare taluni comportamenti del singolo individuo posti in essere anche in ambito privato. 34 Se l’era digitale ha dato notevole impulso al fenomeno della contraffazione, l’innovazione tecnologica ha anche messo a disposizione dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale nuovi strumenti per arginare la pirateria. Si tratta di dispositivi tecnici volti a proteggere e garantire l’autenticità dei loro prodotti o servizi, come il watermarking, che aggiunge una sorta di tatuaggio digitale o di marchio digitale dell’opera, le tecniche di criptografia, che consentono la fruizione dell’opera solo a chi è in possesso della chiave per effettuare la decriptazione, il metering system che registra gli utilizzi dell’opera, ecc.. Grazie a questi strumenti è possibile seguire la circolazione delle opere protette ed intervenire con maggiore efficacia nei confronti dei contraffattori per reprimerne l’attività illecita. È anche vero però che i professionisti della contraffazione riescono non solo a rimuovere agevolmente tali dispositivi, ma sono anche in grado di riprodurli. Questo è il motivo per il quale si è sentita la necessità di tutelare adeguatamente questi dispositivi introducendo il divieto di violazione, manipolazione o neutralizzazione degli stessi. Così, in seguito al recepimento della direttiva n. 2001/29/CE, sono state inserite nella legge n. 633/41 sul diritto d’autore gli artt. 102quater e 102-quinquies al fine di disciplinare le misure tecnologiche di protezione e le informazioni sul regime dei diritti. Da un punto di vista giuridico quando si parla di misure tecnologiche di protezione si fa riferimento alle protezioni tecnologiche che impediscono il compimento di atti sull’opera non autorizzati dal titolare dei diritti. Attraverso di esse, per esempio, si potranno più facilmente individuare gli utilizzatori abusivi ed escluderne la buona fede. In tal modo si renderà più agevole l’applicazione delle sanzioni civili, penali e amministrative. Si ritiene infatti che le misure tecnologiche di protezione siano gli unici efficaci strumenti di protezione contro gli atti abusivi di sfruttamento economico oggi realizzabili da qualunque consumatore grazie all’ausilio di mezzi di riproduzione di tipo digitale. 35 Il recente decreto legge c.d. “salva cinema” ha infine introdotto la possibilità di applicare una sanzione amministrativa al privato che mette a disposizione per via telematica, mediante programmi di condivisione di file tra utenti, file audiovisivi protetti dal diritto d’autore. Tale fattispecie viene considerata una violazione del diritto di comunicazione al pubblico di cui all’art. 16 legge n. 633/41 ed è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1500 euro, con la confisca degli strumenti e del materiale che costituiscono la violazione e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. La sanzione sale a 2000 euro, oltre le citate sanzioni accessorie, nel caso in cui vengano poste in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la condivisione di file audiovisivi su Internet. Nemmeno il settore dei giocattoli è esente dai fenomeni della contraffazione (oltre 46 milioni di pezzi sequestrati nel biennio 2003 - 2004 – figura 10). Si stima che il 12% dei giocattoli messi in commercio su scala mondiale siano contraffatti. (Fig. 10) Giocattoli Sequestri operati negli anni 2003-2004 (totale pezzi 46.394.903) LIGURIA; 1.297.049 CALABRIA; 52.635 SICILIA; 106.273 PIEMONTE; 134.922 BASILICATA ; 34.329 VALLE D'AOSTA; PUGLIA; 75.695 CAMPANIA; 14.857.427 LOMBARDIA; 4.329.344 MOLISE; 827 ABRUZZO; 136.005 TRENTINO ALTO ADIGE; 10.371 VENETO; 12.277.821 LAZIO; 1.423.782 EMILIA ROMAGNA; 8.464.222 UMBRIA; 111.656 FRIULI VENEZIA GIULIA; 20.181 TOSCANA; 2.912.863 SARDEGNA; 132.419 MARCHE; 17.082 36 È facile immaginare quali siano i rischi per la sicurezza e la salute dei bambini che entrano in possesso di giocattoli contraffatti. Anche in questo caso infatti è altamente probabile che i beni in questione siano stati realizzati con assoluto disprezzo delle più elementari norme di sicurezza. In tale ambito, la contraffazione può manifestarsi attraverso la violazione dei diritti di marchio, del design oltre che dei diritti d’autore. Per quanto concerne specificamente la violazione del diritto d’autore, è opinione tendenzialmente pacifica, sia in giurisprudenza sia in dottrina, che il diritto d’autore tutela il personaggio di fantasia come opera dell’ingegno autonoma, rispetto a quella che lo ha reso famoso al pubblico. Ne consegue che ai sensi dell’art. 12 legge n. 633/41, l’autore ha il diritto di utilizzare il personaggio in ogni forma e modo e in particolare di sfruttarne la notorietà innanzitutto, e per quel che qui interessa, a fini commerciali. Quindi, anche chi crea un nuovo giocattolo, che riproduce le sembianze di un personaggio di fantasia tutelato dal diritto d’autore, senza l’autorizzazione dell’autore del personaggio riprodotto, incorre in una violazione del diritto d’autore. 7. MISURE PER CONTRASTO. IL RAFFORZAMENTO DELL’AZIONE DI a. Sul piano normativo. In proposito, si ritiene opportuno evidenziare, in primo luogo, che il Parlamento europeo ha recentemente approvato una direttiva8 intesa a rafforzare gli strumenti di lotta alla contraffazione e a definire un quadro generale per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. L’obiettivo principale, secondo quanto dichiarato dal commissario per il mercato interno pro-tempore Fritz Bolkestein, è quello di catturare i “pesci grossi” piuttosto che i “pesciolini” che commettono atti relativamente innocui come 8 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 37 scaricare un paio di canzoni da Internet per il loro uso personale. Nello stesso tempo la menzionata norma ha fra i suoi obiettivi anche quello di assicurare la protezione del consumatore. La direttiva mira dunque ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e si applica a tutto il diritto comunitario e nazionale della proprietà intellettuale, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti da convenzioni internazionali (es. TRIPS) e le disposizioni nazionali concernenti i procedimenti e le sanzioni penali in materia. Conseguentemente gli Stati hanno l’obbligo di assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale attraverso le misure, le procedure ed i mezzi di ricorso indicati nella direttiva, avendo cura che tali strumenti siano leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e che non comportino un dispendio di tempo irragionevole ed ingiustificato. Tali mezzi devono da un lato essere effettivi, proporzionati e dissuasivi, e dall’altro lato evitare la creazione di ostacoli al commercio. La direttiva infine promuove l’iniziativa degli Stati membri volta ad incoraggiare l’elaborazione, da parte delle associazioni o organizzazioni di categoria, di codici di condotta a livello comunitario miranti ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Sul piano nazionale, si può affermare che la normativa di settore è al passo con le disposizioni comunitarie. b. Sul piano organizzativo. In merito, la Guardia di Finanza ha recentemente proceduto ad una rivisitazione della sua componente specialistica prevedendo: (1) da un lato, la costituzione, nell’ambito del Nucleo Speciale Tutela Mercati, del Gruppo marchi, brevetti e proprietà intellettuale, cui è assegnato principalmente il compito di svolgere analisi operative sul fenomeno illecito in argomento; (2) dall’altro, l’elevazione a rango di Nucleo Speciale del Gruppo Anticrimine Tecnologico, cui è affidata, tra l’altro, 38 l’azione di contrasto agli illeciti economico-finanziari commessi a mezzo della rete internet. Inoltre, il Nucleo Speciale Radiodiffusione ed Editoria svolge attività di collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, fra le cui attribuzioni è compresa anche la vigilanza in materia di diritto d’autore. c. Sul piano operativo. Per quanto concerne gli aspetti tipicamente operativi, si reputa opportuno, se non necessario, rafforzare la cooperazione tra pubblici poteri ed organizzazioni professionali rappresentative dei singoli settori produttivi. In tal senso, la Guardia di Finanza ha già in atto forme di collaborazione informativa con diverse Agenzie ed Organi nazionali ed esteri - quali ad esempio: (1) INDICAM - Istituto di Centromarca per la lotta alla Contraffazione. In particolare, con tale associazione, nell’estate appena trascorsa, sono state portate a termine due vaste operazioni di contrasto alla contraffazione dei marchi di fabbrica nelle principali città d’arte italiane e nelle località marine (operazioni “Sensibilizzazione II” e “Spiagge pulite”); (2) B.S.A. – Businnes Software Alliance; (3) A.I.D.R.O – Associazione Italiana per Riproduzione delle Opere dell’ingegno; i Diritti di (4) FAPAV – Federazione Anti-Pirateria Audio Visiva; (5) F.P.M. – Federazione contro la Pirateria Musicale; (6) A.N.C.I. – Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani. Oltre alla preziosa attività informativa, la collaborazione con i predetti enti associativi è risultata particolarmente utile, ai fini della consulenza tecnico-giuridica, nell’ambito di operazioni a massa svolte dalla Guardia di Finanza. Per le finalità sopra esposte, inoltre, appare opportuno evidenziare le seguenti iniziative intraprese dal Corpo: 39 - in data 14 dicembre u.s. è stato sottoscritto il protocollo di intesa con Confindustria, finalizzato alla realizzazione di una mirata attività conoscitiva nello specifico settore della importazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti o realizzati in violazione delle norme in materia di diritto d’autore. - è del 13 gennaio del c.a. la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Dogane, finalizzato ad una migliore gestione ed accesso alla banca dati delle immagini derivate dalle apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e da quelle analoghe in dotazione alla Guardia di Finanza; - lo scorso 24 febbraio è stato stipulato un protocollo d’intesa con la Direzione Generale per l’Armonizzazione dei Mercati e la Tutela dei Consumatori, del Ministero delle Attività Produttive, allo scopo di avviare forme più pregnanti di collaborazione in materia, tra l’altro, di contrasto alla contraffazione dei marchi, con specifico riferimento alla disciplina della sicurezza e conformità dei prodotti. Infine, con il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 2005, relativo all’ attuazione dell’art. 36 della legge n. 273/2002, la Guardia di Finanza è chiamata a vigilare, unitamente ad alcune componenti specialistiche dell’Arma dei Carabinieri (N.A.S.), in ordine alla destinazione d’uso delle materie prime e semilavorati. Si tratta di accertamenti fisici e contabili da svolgere presso soggetti importatori di materie prime e semilavorati, diretti a verificare se i beni importati sono stati impiegati nei termini indicati all’atto dell’introduzione sul territorio dello Stato. d. Sul piano comunicazionale. E’ sul piano mediatico e comunicazionale che occorre investire ancora molto. Infatti, finché la domanda di prodotti contraffatti sarà alta, sempre più difficile sarà combattere il particolare fenomeno illecito. 40 In questo senso, una efficace campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sugli effetti negativi della contraffazione in uno con il rafforzamento delle azioni di contrasto al fenomeno illecito, si ritiene siano i principali strumenti per arginare tale fenomeno. A tal fine, la Guardia di Finanza, con il coinvolgimento dei principali soggetti (pubblici e privati) interessati al fenomeno (Ministero delle Attività Produttive, Agenzia delle Dogane, Ministero dell’ Istruzione, dell’ Univeristà e della Ricerca, Associazioni dei consumatori e delle imprese, Unione delle Camere di Commercio, ecc.), ha avviato una serie di progettualità, prevalentemente rivolte al pubblico, che comprendono la: (1) pubblicazione di servizi sul mensile illustrato della Guardia di Finanza “IL FINANZIERE” dedicati al fenomeno della contraffazione. Il mensile, oltre che agli abbonati, viene gratuitamente distribuito al pubblico in occasione di mostre ed eventi su tutto il territorio nazionale e presso le sale d’imbarco dell’aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino; (2) organizzazione di una o più tavole rotonde, prevalentemente orientate alla individuazione delle più idonee misure per arginare la fenomenologia illecita; (3) partecipazione di Ufficiali del Corpo - in qualità di relatori - a seminari informativi da svolgersi presso scuole superiori ed università su tutto il territorio nazionale; (4) realizzazione ed implementazione di un “portale informatico”, dove saranno curati, in modo permanente, gli aspetti della comunicazione ed il dialogo fra la Guardia di Finanza e tutti gli altri soggetti interessati al fenomeno. 41